COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.5.2025
COM(2025) 235 final
2025/0114(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione a una raccomandazione dell'OMD a norma dell'articolo 16 che modifica il sistema armonizzato
RELAZIONE
1.
Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, contestualmente all'adozione prevista di un progetto di raccomandazione relativo alla modifica della nomenclatura del sistema armonizzato (SA).
2.
Contesto della proposta
2.1.
Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("l'accordo") mira ad agevolare il commercio internazionale, nonché la raccolta,
il raffronto e l'analisi delle relative statistiche, in particolare quelle sul commercio internazionale. Essa comprende, come allegato, la nomenclatura SA, un sistema internazionale armonizzato che consente ai paesi partecipanti di classificare i beni scambiati su base comune a fini doganali. In particolare la nomenclatura SA comprende la designazione delle merci, che figura in forma di voci e sottovoci, e i relativi codici numerici sulla base di un sistema di codici a sei cifre. La nomenclatura SA, che è rivista ogni cinque anni, è applicata da più di 190 amministrazioni a livello mondiale; di conseguenza più del 98 % delle merci scambiate al mondo è classificato in base alla stessa.
L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1988.
L'Unione europea e tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo.
2.2.
L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)
L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale, è un organo intergovernativo indipendente, la cui missione è migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali. L'OMD offre ai suoi membri una serie di convenzioni e altri strumenti internazionali, come pure assistenza tecnica e servizi di formazione. Oggi l'OMD rappresenta 186 amministrazioni doganali di tutto il mondo.
L'organo direttivo dell'OMD è il consiglio che, per lo svolgimento delle sue mansioni, si avvale delle competenze e delle capacità di un segretariato e di una serie di comitati tecnici e consultivi.
Il comitato tecnico dell'OMD incaricato dei lavori preparatori relativi all'accordo è il comitato SA, i cui compiti principali sono elencati di seguito:
·assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei testi giuridici del sistema armonizzato, anche mediante la risoluzione delle controversie in materia di classificazione tra le parti contraenti, agevolando in tal modo gli scambi commerciali;
·proporre modifiche e aggiornamenti del sistema armonizzato per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti dei flussi commerciali, come pure delle altre esigenze degli utenti del sistema armonizzato;
·promuovere l'applicazione generalizzata del sistema armonizzato ed esaminare questioni generali e politiche ad esso attinenti.
Il consiglio dell'OMD esamina le proposte di modifica dell'accordo preparate dal comitato SA e può raccomandarle alle parti contraenti. Le modifiche raccomandate dal consiglio dell'OMD si considerano accettate se nessuna parte contraente solleva obiezioni entro sei mesi dalla notifica delle stesse.
Le posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'OMD in relazione al sistema armonizzato sono oggetto di coordinamento con gli Stati membri. L'Unione e i suoi Stati membri dispongono congiuntamente di un solo voto in seno al consiglio dell'OMD.
2.3.
L'atto previsto del consiglio dell'OMD
Nella sua 145a e 146a sessione (26-28 giugno 2025) il consiglio dell'OMD dovrà adottare una raccomandazione a norma dell'articolo 16 della convenzione SA relativa a modifiche della nomenclatura SA ("l'atto previsto"). La nomenclatura SA riveduta entrerà in vigore nel 2028.
La preparazione della raccomandazione è stata effettuata tra il 10 e il 21 marzo 2025 durante la 75a sessione del comitato del SA.
Il progetto di raccomandazione comprende 299 serie di modifiche alla nomenclatura SA volte a riflettere l'evoluzione dei flussi commerciali, lo sviluppo di nuove tecnologie e la necessità di aggiornare o adattare la nomenclatura per affrontare problematiche sociali, ambientali e
di sicurezza al fine di agevolare i controlli e il monitoraggio di determinati prodotti.
In particolare le modifiche proposte:
–semplificano la nomenclatura cancellando voci e sottovoci con un volume di scambi modesto, mantenendo così la SA aggiornata e in linea con l'evoluzione dei prodotti;
–contengono disposizioni che non si limitano al contesto doganale, ma sostengono altri settori dell'amministrazione pubblica, dell'industria e della protezione della società (disposizioni in materia di rifiuti di plastica, vaccini e gruppi nel settore della salute che rispondono direttamente alle esigenze evidenziate dalla pandemia, gruppi di crescente importanza per l'industria agricola, miscele di arricchimento degli alimenti, ecc.).
–agevolano la classificazione in modo coerente con le norme internazionali applicabili o tenendo conto di nuovi prodotti o dell'evoluzione della composizione dei prodotti (integratori alimentari, biciclette elettriche, semiconduttori e trasduttori, robot per la pulizia, droni, ecc.).
–migliorano l'allineamento delle versioni francese e inglese della nomenclatura al fine di assicurare un'applicazione uniforme e di ridurre le divergenze esistenti o possibili nella classificazione;
–agevolano la lotta alle frodi e al commercio illegale e la protezione della salute e dell'ambiente creando voci e sottovoci in vari settori (fabbricazione illecita di droghe, plastica monouso, vaccini, pompe di calore, apparecchi per la resa dei vuoti, ecc.).
Le proposte sono state presentate da organizzazioni internazionali (FAO, convenzioni di Basilea e di Rotterdam, OMS, OCSE, dialogo dell'OMC sull'inquinamento da plastica, Organo internazionale di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite, ecc.), dalle parti contraenti e dal segretariato dell'OMD. Tra le modifiche figurano diverse proposte presentate dall'UE (ad esempio integratori alimentari, gomma e polveri ottenute da pneumatici fuori uso, rifiuti di fibra di vetro, semiconduttori, biciclette elettriche).
Il progetto di raccomandazione è stato inserito come allegato Q della relazione della 75a riunione del comitato del SA nel marzo 2025 (doc. NC3358Ba-HSC/75/marzo 2025).
3.
Posizione da adottare a nome dell'Unione
La posizione proposta mira a esprimere sostegno al progetto di raccomandazione relativo alla modifica della nomenclatura SA.
Per l'UE è importante che tale raccomandazione sia adottata poiché mira ad aggiornare e modernizzare la nomenclatura SA e a semplificare e agevolare la classificazione dei prodotti. Inoltre è importante osservare che l'UE ha contribuito in maniera decisiva a questo esercizio di modernizzazione presentando gran parte delle proposte al riguardo in questo ciclo di revisione.
Si sono svolte consultazioni periodiche con gli Stati membri in seno al gruppo di esperti doganali – SA/Coordinamento con l'OMD e in seno al Consiglio e, ove necessario, con i servizi della Commissione.
La posizione proposta è pertanto la seguente:
–in merito alla raccomandazione, l'Unione dovrebbe sostenere l'adozione della raccomandazione.
–Se si presentasse tale eventualità, l'Unione dovrebbe sostenere anche ulteriori modifiche redazionali che potrebbero essere proposte dal segretariato dell'OMD.
La posizione proposta dall'UE è in linea con la politica doganale consolidata e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui le merci devono essere classificate all'importazione in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.
La posizione proposta è necessaria affinché l'UE possa esprimere una posizione in seno al prossimo consiglio dell'OMD.
4.
Base giuridica
4.1.
Base giuridica procedurale
4.1.1.
Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
Pertanto la base giuridica procedurale della proposta di decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione e in merito all'atto previsto è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.1.2.
Applicazione al caso di specie
Il consiglio dell'OMD è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale del 15 dicembre 1950. È l'organo incaricato di formulare raccomandazioni alle parti contraenti al fine di modificare la convenzione a norma della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
A norma dell'articolo 16 della convenzione SA, nella sua riunione di giugno 2025 il consiglio dell'OMD dovrebbe raccomandare alle parti contraenti della convenzione SA una modifica dell'allegato della suddetta convenzione (la nomenclatura SA), che dovrebbe essere accettata entro sei mesi, salvo obiezioni delle parti contraenti. Una volta entrate in vigore, le modifiche accettate sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale per tutte le parti contraenti e la nomenclatura tariffaria e statistica di ciascuna parte contraente deve essere resa conforme al sistema armonizzato modificato. Una volta accettata, la raccomandazione sarà integrata nella legislazione dell'UE, ovvero nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento dispone infatti che "2. La nomenclatura combinata riprende: a) la nomenclatura del sistema armonizzato;".
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.
Base giuridica sostanziale
4.2.1.
Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.
Applicazione al caso di specie
Poiché l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'adozione della tariffa doganale e la conclusione di un accordo internazionale nel settore della politica commerciale comune nonché l'integrazione in tempo utile della nomenclatura SA nella nomenclatura combinata dell'UE, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 31 e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3. Conclusione
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 31 e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.
Incidenza sul bilancio
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.
6.
Pubblicazione dell'atto previsto
Nessuna
2025/0114 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione a una raccomandazione dell'OMD a norma dell'articolo 16 che modifica il sistema armonizzato
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("Convenzione SA"), conclusa dall'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.
(2)A norma dell'articolo 7 della Convenzione SA il comitato del sistema armonizzato può presentare al consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) proposte di modifica della nomenclatura del sistema armonizzato ("Nomenclatura SA"). A norma dell'articolo 16 della Convenzione SA il consiglio dell'OMD può raccomandare modifiche alle parti contraenti.
(3)Nelle sessioni di giugno 2025 il consiglio dell'OMD dovrebbe adottare una decisione su una raccomandazione alle parti contraenti concernente una modifica della nomenclatura SA. Tale raccomandazione sarà adottata sulla base di una proposta elaborata dal comitato del sistema armonizzato e finalizzata durante la sua 75a riunione svoltasi tra il 10 e il 21 marzo 2025. Essa entrerà in vigore il 1o gennaio 2028.
(4)È di estrema importanza che la nomenclatura SA sia mantenuta aggiornata e in linea con l'evoluzione dei flussi commerciali e con lo sviluppo di nuove tecnologie e che rispecchi il più possibile le esigenze degli utenti. La raccomandazione proposta comprende svariate serie di modifiche che tengono conto della necessità di aggiornare o adeguare la nomenclatura al contesto.
(5)Poiché la raccomandazione di modifica della nomenclatura SA deve essere adottata dal consiglio dell'OMD, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in quanto la raccomandazione, una volta accettata a norma dell'articolo 16 della Convenzione SA, sarà vincolante per l'Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sull'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
(6)È opportuno sostenere il progetto di modifica della nomenclatura SA e le modifiche redazionali di lieve entità ritenute necessarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di accettare il progetto di raccomandazione a norma dell'articolo 16 della Convenzione SA, relativo alla modifica del sistema armonizzato di cui all'allegato Q del documento NC3358Ba (relazione HSC/75/marzo 2025).
I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche editoriali di lieve entità al progetto di raccomandazione a norma dell'articolo 16 della Convenzione SA in funzione degli sviluppi alla prossima sessione del consiglio dell'OMD, in consultazione con gli Stati membri, o durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente