COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.5.2025
COM(2025) 229 final
2025/0108(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Misure commerciali autonome sono concesse ai Balcani occidentali sin dal 2000, ancora prima della conclusione degli accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) con i partner dei Balcani occidentali. All'epoca il Consiglio europeo aveva deciso che i partner dei Balcani occidentali dovessero beneficiare di una liberalizzazione asimmetrica degli scambi per consentire alla regione di trarre vantaggio da un accesso preferenziale al mercato dell'UE durante la negoziazione e l'attuazione degli ASA.
Nel frattempo tutti i partner della regione hanno ormai firmato un ASA con l'UE. L'ultimo ASA con il Kosovo è entrato in vigore il 1º aprile 2016 ed è stato pienamente attuato a decorrere dal 1º gennaio 2025, data in cui è terminato il periodo di transizione. A seguito della conclusione degli ASA con i Balcani occidentali, le misure commerciali autonome hanno subito una graduale erosione, in quanto le preferenze unilaterali sono state progressivamente revocate e incluse nei rispettivi ASA bilaterali. Le attuali misure commerciali autonome per i Balcani occidentali riguardano due benefici residui: in primo luogo, la sospensione dei dazi specifici per tutti gli ortofrutticoli soggetti al regime del prezzo di entrata e, in secondo luogo, l'accesso a un contingente tariffario globale per i vini, disponibile secondo il principio "primo arrivato, primo servito", una volta esaurito il contingente nazionale previsto dal rispettivo ASA.
Le attuali misure commerciali autonome continuano a essere importanti, sebbene il loro ambito di applicazione sia limitato. Innanzitutto i produttori agricoli della regione vi fanno costantemente affidamento da quasi 25 anni. Una maggiore integrazione dei Balcani occidentali nel mercato unico dell'UE è inoltre evidenziata quale priorità della Commissione nel piano di crescita per i Balcani occidentali adottato dalla Commissione l'8 novembre 2023. Si propone pertanto di continuare a sostenere le economie vulnerabili della regione prorogando il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 ("regolamento") di altri cinque anni dopo la scadenza prevista il 31 dicembre 2025.
Oltre a prorogare il periodo di applicazione del regolamento, appare opportuno proporre modifiche per rendere più chiare le norme ivi contemplate in materia di sospensione e di sospensione temporanea dei benefici. Il regolamento prevede due diverse linee d'azione in caso di inosservanza a opera di un beneficiario dell'obbligo ad esso incombente in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c): l'UE può sospendere i benefici a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, oppure sospendere temporaneamente i benefici a norma dell'articolo 10. Inoltre l'articolo 10 del regolamento prevede la sospensione temporanea nei casi di mancata collaborazione amministrativa per la verifica delle prove dell'origine, una forma di inosservanza a opera del beneficiario già contemplata dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per la quale appare comunque maggiormente appropriata una sospensione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.
Al fine di eliminare l'incertezza giuridica generata da tali norme, si propone di sopprimere dall'articolo 10 l'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c), e di mantenere l'articolo 2, paragrafo 3, quale unico meccanismo in vigore ai fini della sospensione dei benefici dovuta all'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c). Si propone inoltre di sopprimere dall'articolo 10 gli elementi relativi alla mancata collaborazione amministrativa per la verifica delle prove dell'origine, poiché tale forma di inosservanza rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). La modifica proposta determinerebbe il seguente sistema di sospensione:
–l'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o dell'articolo 2, paragrafo 2, può comportare la sospensione, in tutto o in parte, dei benefici di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
–l'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), può comportare la sospensione, in tutto o in parte, dei benefici di cui al nuovo articolo 2, paragrafo 4, a norma dell'articolo 6; ed
–elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione, possono comportare la sospensione temporanea a norma dell'articolo 10.
Si propone altresì di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 2, in quanto si riferisce a un processo istituzionale che si discosta dalla procedura legislativa ordinaria applicabile all'articolo 207 TFUE.
Infine l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento contiene ancora alcuni riferimenti obsoleti alle concessioni commerciali nel settore della pesca. Tali riferimenti sono rimasti invariati da quando le misure commerciali autonome includevano contingenti tariffari per la pesca. Sono tuttavia diventati gradualmente irrilevanti in quanto la regolamentazione di tali contingenti è stata trasferita, per tutti i paesi beneficiari, nei rispettivi ASA bilaterali. Hanno definitivamente cessato di essere rilevanti a seguito dell'entrata in vigore, in data 1º aprile 2016, dell'ASA tra l'UE e il Kosovo, l'ultimo accordo di stabilizzazione e di associazione a essere entrato in vigore. Di conseguenza, i riferimenti ai mercati della pesca e ai prodotti della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dovrebbero essere soppressi dalle misure commerciali autonome.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono coerenti con gli ASA, in particolare con il titolo IV di tali accordi, che prevedono che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio. Le misure hanno contribuito all'espansione degli scambi complessivi tra l'UE e i Balcani occidentali, che nel 2023 hanno superato 82 miliardi di EUR. L'UE è il principale partner commerciale dei Balcani occidentali, dato che rappresenta oltre l'80 % delle esportazioni totali della regione e quasi il 59 % delle sue importazioni.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con il nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali, che mira a rafforzare l'integrazione economica dei partner dei Balcani occidentali con il mercato unico dell'UE e ad accelerarne la convergenza socioeconomica con l'UE. Per i paesi incamminati verso l'adesione all'UE una più stretta associazione al mercato unico dell'Unione europea può apportare benefici che possono essere direttamente avvertiti dai cittadini.
Nelle conclusioni del Consiglio, del dicembre 2024, sull'allargamento si afferma che "il Consiglio conferma il suo impegno ad avvicinare i partner all'UE, preparando il terreno per l'adesione e apportando benefici concreti ai loro cittadini già durante il processo di allargamento" e che "l'UE continuerà a estendere il sostegno a tutti i livelli per la trasformazione politica, economica e sociale degli aspiranti membri, sulla base di progressi tangibili in materia di Stato di diritto e di riforme socioeconomiche nonché dell'adesione dei partner ai valori, alle norme e agli standard dell'UE".
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.
•Proporzionalità
Le misure proposte hanno dimostrato di avere avuto un impatto positivo sui paesi beneficiari in quanto hanno contribuito al loro sviluppo economico, in particolare con la creazione di forti partenariati tra le imprese dell'UE e i produttori locali della regione dei Balcani occidentali. Si ritiene pertanto che la proposta di prorogare le misure di altri cinque anni costituisca l'approccio più adeguato per garantire lo sviluppo economico duraturo dei partner dei Balcani occidentali, evitando nel contempo un processo molto lungo e complesso di modifica di ciascun accordo commerciale bilaterale nell'ambito degli ASA.
•Scelta dell'atto giuridico
Un regolamento a norma dell'articolo 207, paragrafo 2, TFUE è lo strumento adeguato per prorogare le preferenze commerciali non reciproche.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Data la portata molto limitata delle misure, non è stata effettuata alcuna valutazione formale ex post.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non si sono svolte consultazioni formali dei portatori di interessi, ma le parti beneficiarie hanno espresso un interesse unanime e costante per il mantenimento delle misure, mentre non sono state sollevate obiezioni dagli operatori economici europei sulle varie piattaforme di comunicazione create dai servizi della Commissione per l'industria dell'UE.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Le misure proposte sono in vigore da quasi 25 anni, ma ormai sono di portata molto ridotta, in quanto la maggior parte delle preferenze è stata progressivamente integrata nei singoli ASA tra l'UE e i beneficiari. Sebbene l'impatto economico delle misure sia limitato, la loro proroga testimonia il forte impegno dell'UE a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali. Tale proroga contribuirebbe inoltre a garantire agli operatori economici della regione e dell'UE condizioni stabili di accesso al mercato. Se il regolamento non fosse prorogato entro il 31 dicembre 2025, i Balcani occidentali sarebbero privati di tale accesso liberalizzato al mercato per i prodotti agricoli (ortofrutticoli), che sono importanti per questa regione sensibile. Quanto sopra è suffragato dai dati attestanti che tra il 2018 e il 2024 si è registrata un'espansione di oltre il 125 % degli scambi totali oggetto delle misure, passati da 60,5 milioni di EUR a 137 milioni di EUR.
•Efficienza normativa e semplificazione
Poiché le misure proposte sono già in vigore da quasi 25 anni, i beneficiari sono molto bene informati e sanno come rispettare le condizionalità previste dal regolamento. Inoltre il regolamento è stato oggetto di codificazione nel 2024.
•Diritti fondamentali
Le misure proposte rispetterebbero i principi fondamentali sanciti nei rispettivi ASA, in particolare il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali (articolo 3 dell'ASA UE-Kosovo e articolo 2 degli altri ASA).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il regolamento proposto non dovrebbe comportare costi supplementari per il bilancio dell'UE. Inoltre la proroga del periodo di applicazione del regolamento non dovrebbe avere un'incidenza aggiuntiva sulla voce "Entrate" del bilancio per gli anni interessati dalla proroga proposta rispetto all'incidenza sul bilancio delle attuali misure commerciali autonome.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Nelle riunioni dei sottocomitati che si svolgono nell'ambito degli ASA, il monitoraggio e la rendicontazione circa il ricorso alle preferenze bilaterali figurano regolarmente all'ordine del giorno delle discussioni bilaterali con i partner dei Balcani occidentali.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta riguarda le seguenti modifiche del regolamento:
1)al fine di eliminare il conflitto tra l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 10 per quanto riguarda le conseguenze dell'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c), e di garantire la certezza del diritto, si propone di sopprimere queste fattispecie di inosservanza dai casi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 e di mantenere l'articolo 2, paragrafo 3, quale unico meccanismo in vigore per la sospensione dei benefici dovuta all'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c);
2)in aggiunta alla modifica di cui sopra, l'inosservanza che figura all'articolo 10, relativa alla mancata collaborazione amministrativa per la verifica delle prove dell'origine, è apparentemente già contemplata dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e per tale inosservanza è comunque maggiormente appropriata una sospensione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3. A tale riguardo, si propone di inserirla nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c);
3)si propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 2, in quanto si riferisce a un processo istituzionale che si discosta dalla procedura legislativa ordinaria applicabile all'articolo 207 TFUE;
4)a fini di chiarezza, è opportuno introdurre un nuovo articolo 2, paragrafo 4, che specifichi che l'inosservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), può comportare la sospensione delle preferenze, a norma dell'articolo 6;
5)allo scopo di rispecchiarne con precisione il contenuto, l'articolo 2 dovrebbe essere rinominato;
6)poiché le preferenze unilaterali concesse al Kosovo sono state incluse nell'ASA UE-Kosovo, l'ultimo accordo di stabilizzazione e di associazione a essere entrato in vigore, in data 1º aprile 2016, le preferenze commerciali autonome non riguardano più alcuna concessione commerciale nel settore della pesca. A fini di chiarezza, si propone pertanto di sopprimere i restanti riferimenti obsoleti ai mercati della pesca e ai prodotti della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
7)è opportuno prorogare la durata di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2030.
2025/0108 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/823 del Consiglio istituisce un sistema di misure commerciali autonome tra l'Unione e i paesi e territori dei Balcani occidentali esentando dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente determinati prodotti agricoli originari dei Balcani occidentali e accordando ad alcuni prodotti vitivinicoli originari dei Balcani occidentali l'accesso a un contingente tariffario globale.
(2)Le attuali misure commerciali autonome per i Balcani occidentali riguardano due benefici residui: in primo luogo, la sospensione dei dazi specifici per tutti gli ortofrutticoli soggetti al regime del prezzo di entrata e, in secondo luogo, l'accesso a un contingente tariffario globale per i vini, disponibile secondo il principio "primo arrivato, primo servito", una volta che i paesi dei Balcani occidentali abbiano esaurito il contingente nazionale previsto dal rispettivo accordo di stabilizzazione e di associazione ("ASA"). Le attuali misure commerciali autonome continuano a essere importanti, sebbene il loro ambito di applicazione sia limitato. Tuttavia il regolamento (UE) 2024/823 scade il 31 dicembre 2025.
(3)Il sistema di misure commerciali autonome costituisce un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali, senza ripercussioni negative per l'Unione.
(4)L'Unione dovrebbe pertanto continuare a sostenere le economie vulnerabili della regione prorogando il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 di altri cinque anni. La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 testimonia il forte impegno dell'Unione a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali.
(5)È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 fino al 31 dicembre 2030.
(6)La proroga del periodo di applicazione delle misure commerciali autonome è coerente con il regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7)A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo (ASA), l'ultimo degli ASA a essere entrato in vigore, i riferimenti alle concessioni commerciali nel settore della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/823 dovrebbero essere soppressi in quanto tali contingenti sono stati trasferiti, per tutti i paesi beneficiari, nei rispettivi ASA bilaterali.
(8)Vi è una sovrapposizione tra l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/823 del Consiglio, che determina meccanismi contrastanti per la sospensione dei benefici e che dovrebbe essere eliminata per garantire la certezza del diritto,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2024/823 è così modificato:
1.l'articolo 2 è così modificato:
a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Condizioni di ammissione al regime preferenziale e relativa sospensione";
b)all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione, anche quando necessaria per la verifica delle prove dell'origine, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e";
c)all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di beneficiare dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC.";
d)all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera d), la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento, a norma dell'articolo 6.";
2.all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, se le importazioni di prodotti agricoli causano gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.";
3.l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Altre misure di sospensione temporanea
1.Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi, ovvero di un forte aumento delle importazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione, essa può adottare misure per sospendere in tutto o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:
a)comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;
b)invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione o per garantire l'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, a opera delle parti beneficiarie;
c)pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, a opera della parte beneficiaria in questione, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.
Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
2.Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.";
4.all'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO
1.TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione
2.LINEE DI BILANCIO
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): capitolo 12, articolo 120.
Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione (2025): 21 082 004 566 EUR
(solo in caso di entrate con destinazione specifica):
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
3.INCIDENZA FINANZIARIA
■
La proposta non ha incidenza finanziaria.
◻
La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate
◻
La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.
L'incidenza è riportata qui di seguito.
Mio EUR (al primo decimale)
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Linea delle entrate
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Incidenza sulle entrate
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Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)
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Anno N
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Capitolo/articolo/voce ...
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Capitolo/articolo/voce ...
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Situazione a seguito dell'azione
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Linea delle entrate
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Capitolo/articolo/voce ...
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Capitolo/articolo/voce ...
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(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):
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Linea di spesa
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Anno N
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Anno N+1
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Capitolo/articolo/voce ...
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Capitolo/articolo/voce ...
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Linea di spesa
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Capitolo/articolo/voce ...
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Capitolo/articolo/voce ...
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4.MISURE ANTIFRODE
5.ALTRE OSSERVAZIONI
Il regolamento proposto non comporta costi supplementari (spese) per il bilancio dell'UE.
La proroga delle misure commerciali autonome (2026-2030) non ha un'incidenza aggiuntiva sulla voce "Entrate" del bilancio per gli anni interessati dalla proroga proposta rispetto all'incidenza sul bilancio delle misure commerciali autonome in vigore prima di allora.
Le eventuali mancate entrate conseguenti alla proroga delle misure commerciali autonome non possono essere considerate una perdita di entrate tariffarie, in quanto tali entrate non sono percepite dal 2000, anno in cui è stata adottata la prima misura commerciale autonoma.