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Document 52025PC0033

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito all'aggiunta dell'accordo sul commercio elettronico all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

COM/2025/33 final

Bruxelles, 6.2.2025

COM(2025) 33 final

2025/0015(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito all'aggiunta dell'accordo sul commercio elettronico all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'aggiunta dell'accordo sul commercio elettronico all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC").

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

Obiettivo dell'accordo OMC è conseguire gli obiettivi menzionati nel preambolo dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea ("UE") è parte dell'accordo 1 . Anche tutti i 27 Stati membri dell'UE sono parti dell'accordo. L'OMC può adottare decisioni secondo le procedure stabilite nell'accordo OMC.

2.2.Il Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

Il Consiglio generale è composto da rappresentanti di tutti i membri e si riunisce regolarmente. Negli intervalli tra una sessione e l'altra della Conferenza dei ministri il Consiglio generale esercita le funzioni di quest'ultima, oltre a quelle ad esso attribuite dall'accordo OMC.

2.3.Motivi e obiettivi della proposta

I negoziati per l'accordo sul commercio elettronico sono stati avviati nel gennaio 2019, quando è stata istituita l'iniziativa congiunta dell'OMC sul commercio elettronico. I negoziati si sono concentrati sulla definizione di una serie di norme commerciali internazionali di base che disciplinano il commercio digitale e promuoveranno e faciliteranno le transazioni digitali. La Commissione ha condotto i negoziati a nome dell'UE 2 .

Il 26 luglio 2024, dopo cinque anni di negoziati, i partecipanti all'iniziativa congiunta sul commercio elettronico sono giunti a un testo consolidato dell'accordo sul commercio elettronico 3 . Tale accordo globale comprende un'ampia gamma di disposizioni sul commercio digitale e, una volta integrato nel quadro giuridico dell'OMC, rappresenterà la prima serie di norme a livello mondiale che disciplinano il commercio digitale. L'accordo sul commercio elettronico comprende: 1) disposizioni sull'agevolazione degli scambi che possono portare a un commercio digitale più fluido sia all'interno dei paesi che a livello transfrontaliero (ad es. disposizioni in materia di operazioni commerciali non cartacee, contratti elettronici, autenticazione elettronica e firme elettroniche); 2) disposizioni volte ad accrescere la fiducia nell'ambiente del commercio digitale sia per i consumatori che per le imprese (ad es. disposizioni in materia di messaggi elettronici commerciali non richiesti, protezione dei consumatori online, cibersicurezza o accesso a un'internet aperta); e 3) disposizioni che determinano un ambiente del commercio digitale internazionale più affidabile, agevolando l'accesso continuo di consumatori e imprese a internet e ai servizi elettronici a prezzi accessibili (ad es. disposizioni in materia di pagamenti elettronici o servizi di telecomunicazione). L'accordo comprende inoltre un divieto permanente di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, che riveste grande importanza a livello commerciale ed è una priorità fondamentale per l'industria dell'UE. Comprende infine una componente relativa allo sviluppo che mira a consentire e facilitare la partecipazione dei consumatori e delle imprese dei paesi in via di sviluppo al commercio digitale.

Tutte le disposizioni contenute nell'accordo sono coerenti con l'acquis dell'UE e non richiederanno alcuno sforzo di attuazione da parte dell'Unione perché sono già interamente previste dal diritto dell'UE e degli Stati membri.

L'accordo sul commercio elettronico diventerà parte del quadro giuridico dell'OMC come accordo plurilaterale e sarà formalmente incluso nell'allegato 4 dell'accordo OMC. I membri dell'OMC partecipanti intendono presentare una richiesta formale al Consiglio generale dell'OMC entro febbraio 2025 al fine di integrare l'accordo sul commercio elettronico nell'allegato 4 conformemente all'articolo X, paragrafo 9, dell'accordo OMC, a norma del quale per ogni aggiunta all'allegato 4 è necessaria una decisione "esclusivamente all'unanimità" del Consiglio generale.

Ai fini di maggiore chiarezza, la presente decisione si limita a consentire all'UE di associarsi al consenso sull'integrazione giuridica dell'accordo sul commercio elettronico nell'allegato 4 dell'accordo OMC. La presente proposta non riguarda l'accettazione formale dell'accordo sul commercio elettronico da parte dell'Unione. A tal fine la Commissione presenterà una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE dopo che tale accordo sarà stato aggiunto all'allegato 4 dell'accordo OMC e dichiarato aperto all'accettazione.

2.4.    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nella sua comunicazione Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva 4 , la Commissione ha annunciato quanto segue: "È necessario che le regole dell'OMC siano allineate alle realtà economiche e commerciali del 21º secolo. In sostanza, la priorità deve essere quella di modernizzare le regole dell'OMC in materia di commercio elettronico, agevolazione degli investimenti, regolamentazione interna dei servizi e ruolo dello Stato nell'economia, comprese le sovvenzioni."

L'atto previsto è pienamente coerente con tale comunicazione, in quanto costituisce una fase procedurale necessaria, conformemente alle norme dell'OMC, per integrare l'accordo sul commercio elettronico in tali norme.

2.5.    Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'atto previsto è coerente con le altre normative dell'Unione, in particolare con le sue politiche in materia di mercato interno e di cooperazione allo sviluppo.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di unirsi a un eventuale consenso sull'adozione dell'atto previsto in sede di Consiglio generale dell'OMC.

Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso sull'atto previsto, la posizione dell'UE deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio generale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 2, di tale accordo, è abilitato a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.

L'atto previsto menzionato sopra costituisce un atto avente effetti giuridici poiché può incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione in virtù del diritto internazionale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo OMC.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0015 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito all'aggiunta dell'accordo sul commercio elettronico all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data del parere],

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994 6 , l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)A norma dell'articolo X, paragrafo 9, dell'accordo OMC, il Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") può adottare all'unanimità una decisione volta ad aggiungere un accordo all'allegato 4 dell'accordo OMC.

(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale, poiché le decisioni previste sono vincolanti per l'Unione.

(4)I negoziati per un accordo sul commercio elettronico sono stati formalmente avviati nel gennaio 2019. La Commissione ha condotto i negoziati a nome dell'UE. I membri dell'OMC partecipanti sono giunti a un testo consolidato dell'accordo sul commercio elettronico il 26 luglio 2024.

(5)I membri dell'OMC partecipanti ai negoziati sull'accordo sul commercio elettronico intendono presentare una richiesta formale al Consiglio generale dell'OMC al fine di integrare l'accordo sul commercio elettronico nell'allegato 4 conformemente all'articolo X, paragrafo 9, dell'accordo OMC. L'Unione dovrebbe partecipare a tale richiesta, che costituisce una fase preparatoria di un'eventuale decisione del Consiglio generale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC è la seguente:

associarsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di aggiungere l'accordo sul commercio elettronico all'allegato 4 dell'accordo OMC.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(2)    Decisione del Consiglio, del 21 maggio 2019, che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico (documento 8993/19).
(3)    Communication by the Joint Statement Initiative on Electronic Commerce, Organizzazione mondiale del commercio (26 luglio 2024), https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/INF/ECOM/87.pdf .    
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final, del 18 febbraio 2021).
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(6)    GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
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