COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.7.2025
COM(2025) 412 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha allineato, tra l'altro, i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 184/2005 alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
A norma del regolamento (CE) n. 184/2005, modificato, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per i seguenti scopi:
Øaggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I al fine di tener conto di cambiamenti economici o tecnici (articolo 2, paragrafo 3);
Øeliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte ai sensi di detto regolamento (articolo 2, paragrafo 3);
Øprorogare il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento per quanto riguarda i risultati degli studi pilota sulle statistiche inerenti agli investimenti diretti all'estero (IDE) che si basano sul concetto del proprietario finale e sulle statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni (articolo 5, paragrafo 6).
Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione dovrebbe garantire che gli atti delegati adottati a norma di tali disposizioni non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti, al di là di quanto necessario ai fini del regolamento (CE) n. 184/2005, né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile. L'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento prevede consultazioni sistematiche degli esperti degli Stati membri da parte della Commissione durante i lavori preparatori degli atti delegati, conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento la Commissione, non appena adotta un atto delegato, deve darne notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.BASE GIURIDICA
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 184/2005, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2021. La delega di potere deve essere tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie tale obbligo.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA DA PARTE DELLA COMMISSIONE
Nella relazione presentata nel 2020 la Commissione ha analizzato l'uso della delega nel corso dei primi cinque anni di applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005. Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1013 la Commissione ha adottato un atto delegato, ossia il regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione. Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005, con tale atto sono stati aggiornati i livelli di disaggregazione geografica di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 al fine di tener conto di sviluppi economici e tecnici.
Nel periodo successivo, che ha avuto inizio il 19 luglio 2021, come da tacita proroga della delega di poteri, si è ritenuto che il quadro normativo esistente basato sul regolamento (CE) n. 184/2005 fosse pienamente adeguato a soddisfare le esigenze statistiche e metodologiche dei settori della bilancia dei pagamenti, degli scambi internazionali di servizi e degli IED durante il periodo di riferimento. Ciò è stato confermato attraverso ampie consultazioni con il gruppo di esperti sulla bilancia dei pagamenti e altri gruppi di esperti pertinenti, garantendo il coinvolgimento dei portatori di interessi per monitorare l'eventuale necessità di adottare atti delegati.
La Commissione ha, d'altro lato, esercitato il proprio potere di adottare atti delegati conferitole dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 184/2005 per adeguare i riferimenti alla classificazione delle attività economiche (NACE) mediante il regolamento delegato (UE) 2024/3104 della Commissione.
4.CONCLUSIONE
Dal 19 luglio 2021 la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferito a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 per adeguare i riferimenti alla classificazione delle attività economiche (NACE).
La Commissione ritiene che dovrebbe continuare a disporre dei poteri delegati che le sono conferiti dal regolamento. Tali poteri rimangono essenziali per rispondere a potenziali esigenze future, quali aggiornamenti delle classificazioni, delle metodologie o delle variabili, e per far sì che le statistiche dell'UE nei settori della bilancia dei pagamenti, degli scambi internazionali di servizi e degli IED continuino a rispettare standard di qualità elevati.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.