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Document 52025AG0011(02)
Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 11/2025 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on European statistics on population and housing, amending Regulation (EC) No 862/2007 and repealing Regulations (EC) No 763/2008 and (EU) No 1260/2013
Motivazione del Consiglio: posizione (UE) n. 11/2025 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
Motivazione del Consiglio: posizione (UE) n. 11/2025 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
GU C, C/2025/5991, 7.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5991/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5991 |
7.11.2025 |
Motivazione del Consiglio: posizione (UE) n. 11/2025 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
(C/2025/5991)
I. INTRODUZIONE
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1. |
Il 20 gennaio 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (1) (regolamento ESOP). |
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2. |
La proposta mira a istituire un quadro armonizzato per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni integrando le statistiche esistenti su demografia, migrazione e censimenti. Ha l’obiettivo di migliorare la comparabilità, la tempestività e la pertinenza dei dati tra gli Stati membri, sostenendo le politiche dell’UE relative ai cambiamenti demografici, alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile. |
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3. |
La proposta è stata esaminata in occasione di numerose riunioni del gruppo «Statistiche». |
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4. |
Il 21 giugno 2023 il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha approvato il mandato negoziale e, su tale base, ha invitato la presidenza ad avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura. |
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5. |
Il Comitato dei rappresentanti permanenti, il 6 marzo 2024, ha approvato un mandato riveduto (2) e, il 7 maggio 2025, ha fornito orientamenti sulla via da seguire (3) nei negoziati con il Parlamento. |
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6. |
Il Parlamento europeo ha approvato la sua relazione in seno alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali (commissione EMPL) il 2 ottobre 2023 e l’ha confermata in Aula il 18 ottobre 2023. Il 24 aprile 2024 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura poco prima della conclusione della nona legislatura del Parlamento europeo. |
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7. |
I negoziati con il Parlamento sono iniziati nel novembre 2023 durante la presidenza spagnola e sono proseguiti nel corso delle presidenze belga e polacca. Si è verificata un’interruzione dei negoziati tra metà marzo 2024 e la fine del 2024, inizialmente a causa del cambiamento del ciclo legislativo del Parlamento europeo e successivamente a causa del carico di lavoro legato alla nomina della nuova Commissione. |
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8. |
In occasione del quinto trilogo, il 12 maggio 2025, le squadre negoziali del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio. |
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9. |
Il 28 maggio 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha analizzato il testo di compromesso finale in vista di un accordo e lo ha confermato (4). |
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10. |
Il 5 giugno 2025 la commissione EMPL del Parlamento europeo ha confermato l’accordo politico e, il 6 giugno 2025, la presidente della commissione EMPL ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti confermando che, qualora il Consiglio avesse approvato il regolamento in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento avrebbe approvato in seconda lettura la posizione del Consiglio. |
II. ELEMENTI DELL’ACCORDO PROVVISORIO
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11. |
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento potesse approvare senza emendamenti in seconda lettura. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori, assistiti dalla Commissione europea. |
Base di popolazione
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12. |
La base di popolazione è stata uno degli elementi più sensibili della proposta dal punto di vista politico e tecnico. Il compromesso finale comprende l’obbligo di applicare metodi di stima solo alla popolazione totale a livello nazionale. Tale obbligo si applica specificamente a tre tematiche statistiche: «caratteristiche di base della persona», «caratteristiche socioeconomiche della persona» e «situazione familiare della persona». Inoltre, gli Stati membri possono utilizzare una categoria di adeguamento specifica, se sono disponibili ulteriori stime. Questo strumento di adeguamento complementare ma volontario consente agli Stati membri di stimare i totali della popolazione pur riconoscendo le lacune nei dati. Se utilizzano tale categoria di adeguamento, gli Stati membri dovrebbero spiegare la loro metodologia e motivarne l’utilizzo nelle relazioni sulla qualità che vi sono accluse. |
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13. |
Per quanto riguarda i dati sulla popolazione per le esigenze del voto a maggioranza qualificata (VMQ), Eurostat fornirà al Consiglio la popolazione totale di ciascuno Stato membro entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri come indicato nell’allegato del regolamento. Gli Stati membri possono rivedere i propri dati fino al 1o settembre di ogni anno. |
Gruppi di popolazione difficili da raggiungere
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14. |
L’accordo provvisorio introduce una definizione di gruppi di popolazione difficili da raggiungere, facendo riferimento agli ostacoli esistenti all’inclusione o identificazione piena e rappresentativa di determinate persone nei dati statistici. Questo termine è incluso nei considerando e nel dispositivo, con l’intento di intensificare gli sforzi intesi a migliorare la copertura statistica di tali gruppi di popolazione. |
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15. |
A sostegno di una migliore copertura, il testo di compromesso comprende disposizioni relative a studi pilota e di fattibilità volti a valutare la disponibilità di dati relativi a gruppi quali le persone che risiedono in istituti, le persone senza fissa dimora e le persone con disabilità. Tali studi esamineranno metodologie adeguate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e tenendo conto delle capacità nazionali. |
Deroghe
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16. |
Qualora l’applicazione del regolamento, o dei suoi atti delegati o di esecuzione, richieda rilevanti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, gli Stati membri possono chiedere una deroga per un periodo iniziale massimo di tre anni, con la possibilità di una proroga una tantum di un massimo di tre anni, purché sia fornita una giustificazione sufficiente. |
Garanzie
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17. |
L’accordo provvisorio introduce garanzie qualitative adeguate alle specificità ESOP. Tali garanzie assicurano che non vi saranno inutili sovrapposizioni tra i dati raccolti a norma del regolamento ESOP e quelli raccolti per il regolamento IESS (5). Inoltre, il testo di compromesso esclude la raccolta di dati che, per loro natura, possono essere ottenuti solo direttamente dalle persone mediante indagini. |
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18. |
Per facilitare l’attuazione, l’accordo preliminare stabilisce una norma generale secondo cui gli atti di esecuzione devono essere adottati almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento in questione. Sono previste due eccezioni: gli atti di esecuzione per i primi tempi di riferimento sono adottati non più tardi di 12 mesi prima del primo tempo di riferimento, mentre gli atti di esecuzione relativi ai dati censuari sono adottati almeno 24 mesi prima della data di riferimento. |
Raccolta di dati ad hoc
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19. |
L’accordo preliminare istituisce un meccanismo strutturato per raccolte di dati supplementari. Tali raccolte, volte ad affrontare esigenze statistiche impreviste a breve termine o connesse alla crisi, sono istituite mediante atti delegati e atti di esecuzione aggiunti all’articolo 5. |
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20. |
Al fine di garantire la proporzionalità ed evitare perturbazioni del lavoro statistico in corso, sono previste le seguenti limitazioni: a) ciascuna raccolta di dati temporanea può durare un massimo di tre anni, b) deve intercorrere un intervallo minimo di due anni tra due raccolte successive e c) la raccolta di dati temporanea non può sovrapporsi ai periodi di riferimento relativi ai dati censuari. |
Allegato
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21. |
L’allegato illustra i requisiti statistici, la periodicità, le disaggregazioni territoriali e le scadenze per la trasmissione, salvaguardando la fattibilità e l’elevata qualità dei dati. |
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22. |
La periodicità semestrale e i dati annuali sulle caratteristiche socioeconomiche sono stati soppressi poiché si è ritenuto che non avessero un valore statistico tale da giustificare gli oneri che avrebbero posto a carico dei sistemi statistici nazionali. |
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23. |
Il testo di compromesso conferma che i dati sulle caratteristiche energetiche degli edifici saranno ricavati esclusivamente dalle banche dati nazionali, in linea con la direttiva (UE) 2024/1275. Tale disposizione garantisce la chiarezza giuridica ed evita l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione. |
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24. |
È stata mantenuta una scadenza per la trasmissione di T+24 mesi per i set di dati più complessi, tra cui quelli raccolti a cadenza decennale, quelli del dominio «Famiglie e nuclei famigliari» e quelli pluriennali con LAU (6) come livello territoriale. |
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25. |
Per taluni set di dati annuali e pluriennali è fissato un periodo di transizione fino al 2035. Per taluni set di dati annuali si applicherà una scadenza di 12 mesi fino al 2035, dopodiché la scadenza sarà ridotta a 10 mesi. Per i set di dati pluriennali, la scadenza rimarrà a 24 mesi fino al 2035 e successivamente passerà a 18 mesi. Tali periodi di transizione garantiranno un’attuazione graduale e fattibile. |
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26. |
È stata fissata una scadenza di 120 giorni per i dati trimestrali relativi agli immigrati ed è stata fissata una scadenza di 60 giorni per i dati annuali relativi alla popolazione totale e agli eventi di stato civile. |
Data di applicazione e primo anno di riferimento
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27. |
Il regolamento sarà adottato più tardi di quanto inizialmente previsto; pertanto, la data di applicazione è fissata al 1o gennaio 2028. Di conseguenza, il 2027 sarà il primo anno di riferimento per la raccolta dei dati ai sensi del regolamento. |
III. CONCLUSIONE
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28. |
La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione. |
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29. |
Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 6 giugno 2025 dalla presidente della commissione EMPL al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale lettera la presidente della commissione EMPL comunica che raccomanderà ai membri della commissione, e successivamente alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. |
(1) Doc. ST 5588/23.
(2) Doc. ST 7138/1/24 REV 1.
(3) Doc. ST 8117/25.
(4) Doc. ST 9153/25.
(5) Regolamento (UE) 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni (Regolamento IESS)
(6) Le unità amministrative locali (local administrative units, LAU) sono utilizzate per dividere il territorio dell’UE al fine di fornire statistiche a livello locale. Si tratta di divisioni amministrative di un paese a livello locale che si collocano al di sotto del livello provinciale, regionale o statale.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5991/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)