COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 8.10.2024
COM(2024) 670 final
2024/0670(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali
{SEC(2024) 670 final} - {SWD(2024) 670 final} - {SWD(2024) 671 final} - {SWD(2024) 672 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Per garantire il corretto funzionamento dello spazio dell'UE senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen"), nonché la sicurezza interna dell'UE, è essenziale disporre di misure uniformi in materia di controllo di frontiera alle frontiere esterne.
La gestione solida ed efficiente delle frontiere esterne rafforza anche la politica generale dell'UE in materia di asilo e migrazione, facendo in modo che i cittadini di paesi terzi siano indirizzati alle procedure appropriate nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.
Lo svolgimento di verifiche di frontiera sistematiche e l'uso di documenti di viaggio altamente protetti facilitano l'ingresso e il soggiorno legittimi sia dei cittadini dell'UE che dei cittadini di paesi terzi, garantendo nel contempo la sicurezza grazie a controlli adeguati dell'identità, comprendenti verifiche dei documenti e consultazioni delle banche dati per individuare potenziali rischi per la sicurezza.
Dall'entrata in vigore del codice frontiere Schengen nel 2006 sono stati compiuti grandi progressi nella standardizzazione dei controlli alle frontiere esterne. Tuttavia l'emergere di nuove tecnologie e l'uso di sistemi IT su larga scala alle frontiere esterne, nonché l'aumento significativo dei flussi di viaggiatori, hanno profondamente cambiato l'ambiente in cui sono effettuate le verifiche di frontiera.
Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/458, che rafforza le verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne dello spazio Schengen, anche i cittadini dell'UE sono sottoposti a verifiche sistematiche all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne: questa innovazione ha allungato i tempi di attesa ma ha rafforzato la sicurezza, come dimostra l'aumento dei riscontri positivi che emergono dalle banche dati pertinenti. I cittadini di paesi terzi sono oggetto di tali verifiche all'ingresso e all'uscita fin dall'entrata in vigore del codice frontiere Schengen.
Le verifiche di frontiera comprendono l'accertamento dell'identità e della cittadinanza della persona nonché della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, e la consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare il sistema d'informazione Schengen, la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e alcune banche dati nazionali.
Per i cittadini di paesi terzi si applica inoltre una verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso e la registrazione dell'ingresso nel sistema di ingressi/uscite, che dovrebbe entrare in funzione nel 2024. Tali condizioni d'ingresso comprendono, tra l'altro, il possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi validi, della documentazione attestante lo scopo della visita e della disponibilità di mezzi di sussistenza.
Negli ultimi anni il numero di persone che attraversano le frontiere esterne è aumentato costantemente fino ad avvicinarsi ai livelli pre-pandemia. Nel 2019 sono stati registrati 605 milioni di attraversamenti delle frontiere esterne, mentre nel 2020 il numero è sceso a 186 milioni. Nel 2023 sono stati registrati in tutto 593 milioni di attraversamenti, di cui il 65 % alle frontiere aeree, il 31 % alle frontiere terrestri e il restante 4 % alle frontiere marittime. Le frontiere esterne dell'Unione, attraversate ogni anno da più di mezzo miliardo di passeggeri in entrata o in uscita, sono messe a dura prova. I volumi elevati dei viaggiatori rappresentano una sfida per le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere esterne, come pure per tutti i viaggiatori che attraversano quotidianamente tali frontiere.
La pressione sui processi di verifica alle frontiere esterne, associata ai livelli diseguali di digitalizzazione degli Stati membri, genera nuovi problemi, tra cui rischi per la sicurezza, inefficienza nella gestione delle frontiere e ostacoli alla fluidità degli spostamenti transfrontalieri.
La mancanza di processi (completamente) digitalizzati, insieme all'aumento del volume dei viaggiatori, ha allungato i tempi di attesa ai valichi di frontiera. Presso tutti i valichi di frontiera esterni i viaggiatori in entrata e in uscita dallo spazio Schengen sono tenuti a presentare fisicamente i documenti di viaggio alle autorità di frontiera, che eseguono una verifica manuale, o ai varchi automatici. Anche laddove sono usati varchi automatici, un funzionario dell'autorità di frontiera deve sorvegliare il processo e decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso (o l'uscita).
I vettori che trasportano passeggeri nel territorio dell'UE e nello spazio Schengen, o fuori da esso, incontrano anch'essi difficoltà e risentono dell'elevato volume di viaggiatori e della necessità di verificarne manualmente i dati. Oltre ai tempi di attesa, sono aumentati anche i tempi di trattamento per passeggero (verifica dell'identità, ispezione del documento di viaggio, consultazione delle banche dati, ecc.) in seguito all'introduzione delle verifiche sistematiche e approfondite, che sono peraltro fondamentali per la sicurezza.
Poiché le verifiche di frontiera sui cittadini dell'UE e sui cittadini di paesi terzi sono effettuate solo una volta che il viaggiatore arriva al valico di frontiera fisico e presenta un documento di viaggio fisico, le autorità non sono in grado di verificare in anticipo se questi sia in possesso di un documento di viaggio valido e autentico, tranne se si tratta di un titolare di visto. Nel caso dei cittadini di paesi terzi, le autorità di frontiera non sono in grado di verificare in anticipo se tali persone soddisfano le condizioni d'ingresso.
La comunicazione della Commissione del 2021 sulla strategia Schengen ha presentato i piani della Commissione europea per aumentare la digitalizzazione delle procedure alle frontiere esterne dello spazio Schengen, compresa un'iniziativa sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio e sull'agevolazione dei viaggi.
L'obiettivo è contribuire a rendere più sicuro lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a rafforzare la politica comune dell'UE in materia di gestione delle frontiere esterne e a facilitare i viaggi sia per i cittadini dell'UE che per i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni d'ingresso. Più specificamente, è necessario aumentare la sicurezza nello spazio Schengen e nell'UE e permettere ai viaggiatori di attraversare le frontiere in modo più agevole e rapido.
La presente proposta di regolamento intende quindi i) stabilire una norma uniforme per le credenziali di viaggio digitali e un'applicazione comune dell'UE (applicazione di viaggio digitale dell'UE) che permetta di utilizzarle, ii) consentire alle persone di usare le credenziali di viaggio digitali per attraversare le frontiere esterne aeree, terrestri e marittime sulla base di una soluzione tecnica uniforme dell'UE, e iii) permettere alle autorità di frontiera di effettuare le verifiche sulla base di tali credenziali, al fine di ridurre le strozzature e il tempo trascorso ai valichi di frontiera.
Se potessero procurarsi e trasmettere una versione digitale del loro documento di viaggio mediante un'applicazione, per una verifica anticipata prima del viaggio, i viaggiatori potrebbero passare più agevolmente i controlli di frontiera.
Se potessero ricevere in anticipo versioni digitali dei documenti di viaggio, le autorità di frontiera potrebbero effettuare le verifiche in anticipo e quindi concentrare le risorse su un'individuazione più efficiente della criminalità transfrontaliera e della migrazione irregolare. Attualmente, mentre i volumi di passeggeri continuano ad aumentare, le autorità devono svolgere tutte le verifiche al momento dell'effettivo attraversamento della frontiera, ma la loro capacità di gestire le risorse, effettuare accertamenti preliminari (per concentrarsi sui profili ad alto rischio) e individuare i casi di migrazione irregolare e i reati transfrontalieri (come la tratta di esseri umani o il traffico di migranti) non è pienamente ottimizzata. Inoltre, sebbene le guardie di frontiera siano tenute a verificare l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel chip dei documenti di viaggio, può accadere che questa fase sia omessa nei periodi di punta o a causa di malfunzionamenti tecnici. In tal caso le guardie di frontiera devono affidarsi piuttosto a un'ispezione manuale degli elementi fisici di sicurezza del documento, che sono più soggetti a manipolazioni rispetto ai dati elettronici memorizzati nel chip del documento, dato che questi ultimi sono protetti dalla firma digitale dell'autorità di emissione.
È importante affrontare tali rischi poiché la frode documentale è uno strumento cruciale per la criminalità transfrontaliera, che minaccia la sicurezza interna dell'UE. Soltanto nel 2023 le autorità nazionali hanno individuato oltre 17 000 truffatori che usavano o possedevano più di 22 000 documenti fraudolenti. Anticipando la verifica dell'autenticità e dell'integrità dei documenti di viaggio mediante le credenziali di viaggio digitali, le autorità di frontiera risparmieranno tempo e risorse da dedicare all'analisi dei profili di rischio, all'individuazione dei documenti fraudolenti e alla prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera.
Sebbene i moderni documenti di viaggio, compresi quelli rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dalla maggior parte dei paesi terzi, siano già dotati di un chip senza contatto e presentino un elevato livello di sicurezza, attualmente i dati contenuti nel chip non possono essere utilizzati in modo sufficiente per il trattamento a distanza nell'Unione.
L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) si occupa fin dal 2016 della digitalizzazione dei documenti di viaggio, al fine di agevolare i viaggi aerei. La rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata da un documento di viaggio già esistente, denominata nel contesto dell'ICAO "credenziali di viaggio digitali" (digital travel credential, DTC), è essenzialmente una riproduzione dei dati personali (escluse le impronte digitali) memorizzati nel chip di un documento di viaggio e può essere conservata in modo sicuro — ad esempio su un telefono cellulare — per uso singolo o multiplo. Le credenziali di viaggio digitali possono essere condivise prima del viaggio con altri portatori di interessi, quali le autorità di frontiera e i vettori, attraverso un'interfaccia (ad esempio un'applicazione mobile), anche per effettuare una preregistrazione dei dati, ad esempio nel sistema di ingressi/uscite o ai fini della raccolta e della trasmissione delle informazioni anticipate sui passeggeri. La prima versione della norma tecnica DTC dell'ICAO è già stata ultimata e collaudata nell'ambito di progetti pilota.
I progetti pilota in corso, finanziati dall'UE, sull'uso di credenziali di viaggio digitali basate sulla norma tecnica dell'ICAO alle frontiere esterne hanno dimostrato l'indiscutibile valore aggiunto dell'uso delle credenziali di viaggio digitali nell'ambito dei viaggi transfrontalieri: lasciano alle autorità più tempo per occuparsi dei singoli viaggiatori (ancor prima del loro arrivo) e permettono di ridurre notevolmente i tempi di attesa e di trattamento per ciascun viaggiatore al valico di frontiera fisico grazie al fatto che la maggior parte delle verifiche è stata effettuata in anticipo.
Nel complesso, l'iniziativa dell'UE sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio e l'agevolazione dei viaggi offre l'opportunità di migliorare l'esperienza dei singoli viaggiatori e di aumentare la sicurezza permettendo alle autorità di frontiera di svolgere le verifiche in anticipo e in un modo nuovo, sulla base dei dati digitali contenuti nei documenti di viaggio trasmessi dai viaggiatori prima del viaggio. La presente proposta sostiene inoltre l'attuazione del sistema di ingressi/uscite permettendo ai cittadini di paesi terzi di preinserire i loro dati a distanza, anziché registrare i loro dati quando arrivano al valico di frontiera fisico. In tal modo saranno ridotti i tempi di attesa ai valichi di frontiera fisici e le autorità di frontiera avranno più tempo per effettuare le verifiche necessarie.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'introduzione e l'attuazione di credenziali di viaggio digitali nel contesto delle verifiche di frontiera è coerente con diverse importanti iniziative politiche e recenti sviluppi nel settore della politica comune dell'UE in materia di frontiere esterne:
·il regolamento sui visti digitali recentemente adottato: le credenziali di viaggio digitali potrebbero essere usate dai richiedenti il visto per precompilare le domande di visto e dalle autorità competenti per verificare, prima del viaggio, che la persona sia in possesso di un visto valido;
·il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): le credenziali di viaggio digitali potrebbero essere usate dal viaggiatore per precompilare la domanda di autorizzazione ai viaggi e dalle autorità competenti per verificare, prima del viaggio, che la persona sia in possesso di un documento di viaggio valido;
·il sistema di ingressi/uscite (EES): le credenziali di viaggio digitali potrebbero essere usate dal viaggiatore per preinserire a distanza i dati di viaggio necessari per l'EES, riducendo così il tempo trascorso ai valichi di frontiera;
·la proposta di regolamento sulle informazioni anticipate sui passeggeri (API): i vettori aerei saranno tenuti a raccogliere i dati dei documenti di viaggio ai fini delle API in modo automatizzato, in modo da garantire l'esattezza dei dati. Per questa raccolta automatizzata i vettori potranno usare, tra gli altri tipi di credenziali digitali verificabili, le credenziali di viaggio digitali, ottenendo così dati esatti e affidabili.
Il valore aggiunto delle credenziali di viaggio digitali ai fini dell'EES e delle API, che consiste nel permettere il trattamento a distanza e nell'aumentare l'esattezza dei dati, si concretizzerà immediatamente con l'adozione del presente regolamento.
Infine, la proposta contribuisce all'ulteriore sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere introducendo norme uniformi per una gestione più efficace ed efficiente delle frontiere esterne.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è accompagnata da una proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali, presentata dalla Commissione. Per le credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto e per quelle basate sulla carta d'identità dell'UE dovrebbero essere usate le stesse norme tecniche, in modo da garantire che siano interoperabili e possano essere usate ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne.
La presente iniziativa risponde alla tendenza globale alla digitalizzazione e all'evoluzione delle aspettative dei viaggiatori, che auspicano procedure sempre più rapide e fluide, realizzando gli obiettivi chiave della strategia della Commissione per un'Europa digitale del 2020, intesa a garantire l'integrità e la resilienza dell'infrastruttura di dati dell'UE e a sostenere l'adozione di tecnologie che incidano concretamente sulla vita quotidiana. L'iniziativa sostiene inoltre la "Bussola per il digitale" per il decennio digitale dell'Unione, che si articola intorno a quattro punti cardinali, uno dei quali è la digitalizzazione dei servizi pubblici (con l'obiettivo specifico dell'uso di un'identità digitale da parte dell'80 % dei cittadini entro la fine del 2030). Nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale la Commissione e i colegislatori si sono impegnati a garantire che a tutte le persone che vivono nell'UE sia offerta la possibilità di utilizzare un'identità digitale accessibile, volontaria, sicura e affidabile. Il regolamento proposto rispetta questo impegno.
Infine l'iniziativa, e l'introduzione delle credenziali di viaggio digitali nell'Unione, è strettamente collegata agli sviluppi in corso sulla creazione di un'identità digitale europea e del portafoglio europeo di identità digitale. Le credenziali di viaggio digitali potrebbero essere conservate insieme alle patenti di guida, alle prescrizioni mediche e ad altri documenti in formato digitale nel portafoglio europeo di identità digitale, costituendo un attestato elettronico che può essere usato per scopi diversi del viaggio, ad esempio come documento di identità digitale per le transazioni sia a distanza che in presenza.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si fonda sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE conferisce all'UE il potere di adottare misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. L'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), TFUE conferisce all'UE il potere di adottare qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
Queste due disposizioni costituiscono la base giuridica appropriata per specificare le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne e per sviluppare le norme, anche riguardanti le credenziali di viaggio digitali, da seguire nel contesto dello svolgimento delle verifiche di frontiera.
Per quanto riguarda la questione del fondamento giuridico adeguato per la modifica del regolamento sul passaporto dell'UE, nella sentenza Schwarz la Corte ha esplicitamente dichiarato che, poiché le verifiche alle frontiere esterne implicano necessariamente la presentazione di documenti che consentono di dimostrare l'identità delle persone, siano esse cittadini di paesi terzi o cittadini dell'Unione, l'articolo 62, punto 2, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, predecessore dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE, costituiva un fondamento giuridico adeguato ai fini dell'adozione del regolamento in questione.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'attuale quadro giuridico dell'UE non consente l'uso di soluzioni digitali per verificare a distanza l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nel corso delle verifiche di frontiera. Data la natura del problema, gli Stati membri non possono di fatto introdurre singolarmente un modello uniforme per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio regolamentati a livello dell'UE allo scopo di facilitare la mobilità transfrontaliera.
L'azione dell'UE apporterebbe un notevole valore aggiunto nell'affrontare le difficoltà connesse alla sicurezza e all'agevolazione dei viaggi. La situazione attuale incide sulla sicurezza alle frontiere dell'UE nonché sul corretto funzionamento delle frontiere esterne e dello spazio Schengen in generale. In un momento in cui le frontiere esterne e l'UE nel suo complesso sono soggette a notevole pressione, un'azione congiunta a livello di Unione ci consentirebbe di mettere in atto misure uniformi per migliorare la gestione integrata delle frontiere e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri dell'UE.
Le necessarie modifiche delle parti pertinenti dell'acquis di Schengen (in particolare il codice frontiere Schengen e il regolamento sul passaporto dell'UE) sono possibili solo a livello di Unione. Inoltre, a motivo della loro portata, degli effetti e delle conseguenze previste, gli obiettivi possono essere conseguiti in modo efficiente ed efficace solo a livello di Unione.
•Proporzionalità
In virtù del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, occorre garantire che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato. Affinché gli Stati membri possano affrontare adeguatamente i problemi oggetto della presente iniziativa, è necessaria un'azione legislativa a livello di Unione.
La presente proposta di regolamento prevede l'introduzione di credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, che i viaggiatori possano usare, se lo desiderano, ai fini delle verifiche di frontiera. Una volta disponibile la soluzione tecnica a livello dell'UE, gli Stati membri dovranno autorizzare i viaggiatori a usare le credenziali di viaggio digitali per attraversare le frontiere. Prima di tale data, gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali alle loro frontiere esterne.
Pertanto la presente proposta di regolamento aiuta gli Stati membri ad affrontare i problemi associati all'aumento del volume dei viaggiatori, mantenendo elevati i livelli di sicurezza o addirittura aumentandoli, e offrendo soluzioni più comode ai singoli viaggiatori. Pur richiedendo un intervento normativo e tecnico, l'iniziativa è proporzionata in termini di conseguimento degli obiettivi e non va al di là di quanto necessario.
•Scelta dell'atto giuridico
Gli obiettivi della presente iniziativa possono essere conseguiti solo mediante un atto legislativo che istituisca una soluzione tecnica a livello di Unione direttamente applicabile, senza necessità di recepimento negli ordinamenti giuridici nazionali, e che modifichi le disposizioni vigenti dei regolamenti sulle verifiche di frontiera e sui documenti di viaggio.
Occorre pertanto che l'atto assuma la forma di un regolamento che istituisca un'applicazione uniforme a livello dell'UE per la trasmissione dei dati di viaggio e modifichi il codice frontiere Schengen, il regolamento sul passaporto dell'UE e il regolamento su eu-LISA.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
n.a.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Per la preparazione di questa iniziativa è stata consultata un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui:
·autorità nazionali degli Stati membri (autorità di frontiera, autorità preposte al rilascio dei documenti di viaggio, responsabili politici);
·agenzie dell'UE (quali l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA));
·organizzazioni internazionali che si occupano dei viaggi internazionali;
·l'industria e i privati cittadini.
Nell'ambito della valutazione d'impatto è stata organizzata una consultazione pubblica. È stata inoltre condotta un'indagine speciale Eurobarometro per conoscere meglio il parere dei cittadini dell'Unione circa l'uso delle credenziali di viaggio digitali per i viaggi transfrontalieri.
La maggior parte dei portatori di interessi ha espresso un ampio sostegno all'iniziativa, sottolineando i vantaggi e la comodità di cui godrebbero sia le autorità di frontiera che i viaggiatori se questi ultimi potessero usare le credenziali di viaggio digitali per attraversare le frontiere esterne.
La necessità di un approccio europeo uniforme per consentire ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per attraversare le frontiere esterne è stata confermata dalla consultazione mirata dei rappresentanti nazionali:
·il 96 % riteneva che un approccio uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE fosse essenziale o decisamente essenziale;
·l'82 % riteneva essenziale o decisamente essenziale introdurre una gestione pienamente integrata delle frontiere e ricorrere a strumenti di agevolazione all'interno dell'UE (per evitare sovrapposizioni delle normative e dei processi di gestione delle frontiere, che comportano inefficienze operative).
Nonostante l'incidenza sui sistemi nazionali, il 65 % delle autorità degli Stati membri interpellate ha risposto che dovrebbe essere obbligatorio accettare le credenziali di viaggio digitali, mentre il 71 % ha risposto che dovrebbe essere obbligatorio permettere il ricorso alle credenziali di viaggio digitali per agevolare i viaggi.
Il 76 % delle autorità degli Stati membri intervistate ha dichiarato di preferire un'applicazione unica a livello dell'UE per la trasmissione dei dati di viaggio alle autorità di frontiera. Tutti gli intervistati consideravano decisamente essenziale garantire il rispetto delle norme internazionali (ICAO) in materia di credenziali di viaggio digitali.
La consultazione pubblica ha suscitato grande interesse, ottenendo in tutto quasi 7 000 risposte, prevalentemente dalla Germania, dall'Austria e dalla Slovacchia (rispettivamente il 58 %, l'8 % e l'8 % delle risposte).
Sono stati espressi pareri ampiamente negativi sull'uso delle credenziali di viaggio digitali e sulla disponibilità a usare tali credenziali all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne.
·L'83 % degli intervistati riteneva che la possibilità di usare le credenziali di viaggio digitali non fosse importante o non fosse affatto importante, mentre il 12 % la riteneva molto importante o importante.
·Alla domanda se le credenziali di viaggio digitali possano facilitare la procedura di verifica di frontiera, la risposta del 72 % degli intervistati è stata negativa.
·Analogamente, il 58 % degli intervistati ha dichiarato che non sarebbe affatto utile poter usare le credenziali di viaggio digitali per altre procedure amministrative, mentre il 19 % ha dichiarato che non sarebbe utile.
·Soltanto il 12 % dei rispondenti prenderebbe in considerazione il ricorso a credenziali di viaggio digitali se disponibili, mentre il 6 % ha dichiarato che lo prenderebbe in considerazione a determinate condizioni.
Come motivo della mancanza di interesse per l'adozione delle credenziali di viaggio digitali, i partecipanti hanno indicato principalmente le preoccupazioni in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata, nonché una soddisfazione complessiva nei confronti delle procedure attuali.
La Commissione ha inoltre ricevuto un numero considerevole di risposte alla consultazione pubblica per posta, tutte sotto forma di lettera standard alla quale occorreva aggiungere solo l'indirizzo. Non si poteva escludere la possibilità di una campagna mirata.
L'indagine speciale Eurobarometro EBS 539, comprendente 26 358 interviste nei 27 Stati membri dell'UE, ha prodotto risultati diversi.
Sono stati esaminati i pareri e le impressioni dei cittadini dell'UE in merito alle politiche di viaggio relative all'agevolazione dei viaggi, tra cui l'introduzione e l'uso di credenziali di viaggio digitali. Due terzi (il 67 %) degli europei percepivano positivamente le credenziali di viaggio digitali, mentre un quarto (il 26 %) aveva un'opinione negativa al riguardo.
I pareri positivi prevalevano tra gli intervistati più giovani, gli studenti, i dirigenti e altre persone che svolgono professioni intellettuali, persone che viaggiano frequentemente e persone che hanno un'opinione positiva sull'UE in generale.
Hanno espresso pareri meno positivi persone che hanno un'opinione negativa sull'UE, che non viaggiano o che hanno abbandonato l'istruzione a tempo pieno entro i 15 anni di età.
Comunque il 68 % degli europei si è espresso a favore del ricorso a credenziali di viaggio digitali per viaggiare al di fuori dello spazio Schengen, mentre il 28 % era contrario. Sebbene il sostegno all'iniziativa fosse inferiore tra gli intervistati più anziani, il 54 % degli intervistati di età pari o superiore a 55 anni e il 50 % dei pensionati si sono espressi a favore dell'uso delle credenziali di viaggio digitali per i viaggi al di fuori dello spazio Schengen.
Tra le varie preoccupazioni menzionate riguardo all'uso delle credenziali di viaggio digitali, la più grave per quasi la metà (il 49 %) degli europei era il malfunzionamento del software. Sono state inoltre sollevate preoccupazioni in merito alla protezione dei dati, a eventuali problemi dei dispositivi e agli attacchi informatici.
È interessante confrontare i risultati positivi dell'indagine Eurobarometro con i riscontri ampiamente negativi raccolti dalla consultazione pubblica, tenendo conto anche del fatto che il campione di popolazione era più ampio e rappresentativo.
Nella preparazione della presente iniziativa si è tenuto conto dei riscontri ricevuti grazie alle varie attività di consultazione: ad esempio si è stabilito che l'uso delle credenziali di viaggio digitali debba essere volontario (anziché obbligatorio per i viaggiatori), si è stabilita una norma tecnica uniforme per le credenziali di viaggio digitali (anziché lasciar decidere ogni Stato membro), sono stati inclusi nell'ambito di applicazione dell'iniziativa sia i cittadini dell'UE che i cittadini di paesi terzi e si è optato per una soluzione tecnica comune dell'UE per la trasmissione di credenziali di viaggio digitali (anziché farla sviluppare da ogni singolo Stato membro) con elevati standard di sicurezza.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha incaricato un consulente esterno di svolgere uno studio riguardante l'iniziativa dell'UE sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio e sull'agevolazione dei viaggi, che sviluppasse diverse opzioni e ne valutasse l'impatto. La relazione sulla valutazione d'impatto si è basata su tale studio. Durante lo studio sono stati raccolti i pareri e le esperienze dei portatori di interessi tramite interviste strategiche, consultazioni mirate, interviste approfondite e una consultazione pubblica. È stata inoltre condotta, come già indicato, un'indagine speciale Eurobarometro.
Tre Stati membri (Finlandia, Croazia e Paesi Bassi) stanno inoltre realizzando progetti pilota finanziati dall'Unione per sperimentare il ricorso alle credenziali di viaggio digitali ai fini dei viaggi transfrontalieri. Le esperienze e i risultati ottenuti finora sono stati presi in considerazione nella valutazione d'impatto e nella presente proposta.
•Valutazione d'impatto
In linea con la sua politica "Legiferare meglio", la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto sulla quale il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo il 15 dicembre 2023. La valutazione ha esaminato tre opzioni strategiche, ciascuna delle quali, richiedendo la modifica dell'acquis vigente, specialmente in materia di documenti di viaggio e verifiche di frontiera, comportava misure legislative. Era quindi escluso fin dall'inizio un approccio non vincolante.
Ciascuna opzione strategica conteneva alcuni elementi costitutivi comuni, tra cui:
·un periodo di transizione/periodo di attuazione volontaria in attesa che sia pronta la soluzione tecnica dell'UE;
·la necessità di basarsi su una norma tecnica internazionale già esistente;
·la natura volontaria dell'uso delle credenziali di viaggio digitali da parte dei viaggiatori (come confermato anche dalla consultazione pubblica);
·una soluzione tecnica centrale dell'UE per la creazione e la trasmissione delle credenziali di viaggio digitali.
La principale differenza fra le tre opzioni strategiche consiste nel livello di flessibilità di cui godrebbero gli Stati membri per quanto riguarda:
1)la possibilità per i cittadini di ottenere credenziali di viaggio digitali (dal momento che alcuni hanno esplicitamente limitato alle autorità l'accesso ai dati memorizzati nel chip dei documenti di viaggio);
2)la possibilità di autorizzare i viaggiatori a utilizzare le credenziali di viaggio digitali per i viaggi transfrontalieri.
Opzione strategica n. 1
Permetterebbe agli Stati membri di mettere a disposizione dei viaggiatori credenziali di viaggio digitali e di agevolare le verifiche di frontiera sulle persone mediante tali credenziali.
Opzione strategica n. 2
Obbligherebbe gli Stati membri a mettere a disposizione dei viaggiatori credenziali di viaggio digitali e permetterebbe loro di introdurre misure per l'uso di tali credenziali ai valichi di frontiera.
Opzione strategica n. 3
Obbligherebbe gli Stati membri a mettere a disposizione dei viaggiatori credenziali di viaggio digitali e a introdurre misure per l'uso di tali credenziali ai valichi di frontiera. Eliminerebbe gli ostacoli giuridici all'uso dei dati dei documenti di viaggio digitali ai fini delle verifiche di frontiera e stabilirebbe un approccio uniforme per tale uso in tutti gli Stati membri.
Sulla base dei risultati della relazione sulla valutazione d'impatto, l'opzione prescelta è stata alla fine l'opzione 3, da applicare dopo il periodo necessario per sviluppare la soluzione tecnica centrale dell'UE, durante il quale gli Stati membri potrebbero introdurre su base volontaria le misure previste dall'opzione 2, ossia:
a)consentire ai cittadini dell'UE e ai cittadini di paesi terzi di ricavare le loro credenziali di viaggio digitali da documenti di viaggio già esistenti conformi alle norme dell'ICAO;
b)consentire loro di usare le credenziali di viaggio digitali per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri che scelgono di usare tali credenziali prima dell'entrata in funzione della soluzione tecnica centrale dell'UE;
c)consentire loro di usare le credenziali di viaggio digitali per attraversare le frontiere esterne di tutti gli Stati membri, una volta pronta la soluzione tecnica a livello dell'UE.
Nel complesso, l'opzione prescelta ha l'incidenza più positiva in termini di conseguimento degli obiettivi seguenti:
1)aumentare la sicurezza nello spazio Schengen e l'efficienza della gestione delle sue frontiere esterne;
2)permettere ai singoli viaggiatori di attraversare le frontiere in modo più agevole.
Tale effetto deriva soprattutto dall'eventuale "duplice" obbligo per gli Stati membri di consentire alle persone sia di ottenere credenziali di viaggio digitali, sia di usarle effettivamente per attraversare le frontiere, che determinerebbe un uso maggiore delle credenziali rispetto a tutte le altre opzioni strategiche. Questa opzione è quindi la più efficace per consentire alle autorità di effettuare verifiche anticipate e una preaccettazione dei viaggiatori, nonché per dare a tutti i viaggiatori (in possesso di un documento di viaggio contenente un chip) la possibilità di usare le credenziali.
Ulteriori vantaggi sarebbero apportati dalla standardizzazione delle credenziali di viaggio digitali e dal loro uso per la gestione delle frontiere esterne in tutti gli Stati membri. I vettori che lo desiderano potrebbero integrare le credenziali di viaggio digitali nei loro attuali flussi di lavoro, aumentando così l'efficienza. L'opzione permette inoltre ai cittadini dell'UE di usare in altri modi le credenziali di viaggio digitali, creando un attributo elettronico per il portafoglio europeo di identità digitale utilizzabile, ad esempio, per dimostrare la propria identità all'interno dell'UE o anche all'estero, nei paesi terzi che lo accettano.
L'opzione prescelta comporta un onere limitato per le autorità nazionali, che sarebbe compensato dall'impatto positivo previsto: le verifiche di frontiera diventerebbero più efficaci ed efficienti, il che permetterebbe di usare meglio le risorse a livello locale, destinandole, ad esempio, all'analisi dei rischi, al pattugliamento e ad altri compiti. L'opzione prescelta consiste principalmente nel migliorare le disposizioni esistenti piuttosto che nel creare nuovi obblighi, in particolare permettendo che siano svolte "verifiche di frontiera anticipate" prima dell'arrivo e una "preaccettazione" dei passeggeri prima che raggiungano il valico di frontiera. I benefici finali dipenderanno dalla diffusione delle credenziali di viaggio digitali; ulteriori informazioni e valutazioni basate sugli scenari figurano nella relazione sulla valutazione d'impatto.
L'obbligo di autorizzare i viaggiatori a usare le credenziali di viaggio digitali per attraversare le frontiere esterne comporterebbe un unico onere: creare una soluzione di integrazione tecnica che consenta di trattare le credenziali di viaggio digitali nei sistemi nazionali di gestione delle frontiere.
Data la somiglianza della norma ICAO sulle credenziali di viaggio digitali alle norme applicabili ai documenti di viaggio esistenti, l'integrazione di tale norma non dovrebbe essere eccessivamente complessa né costosa. Gli Stati membri coinvolti nei progetti pilota relativi alle credenziali di viaggio digitali hanno stimato che il costo di tale integrazione sarebbe compreso tra 300 000 e 700 000 EUR per paese. Potrebbe inoltre essere necessario aumentare la capacità dei server, a seconda del paese e degli specifici valichi di frontiera, il che potrebbe costare fino a 250 000 EUR per paese.
Tenendo conto dei cambiamenti delle strutture nazionali, delle differenze in termini di maturità tecnologica e capacità, e calcolando un importo ragionevole di spese generali, si stima che l'attuazione delle credenziali di viaggio digitali alle frontiere esterne richiederebbe in media 2 milioni di EUR per Stato membro.
Le spese a carico delle istituzioni dell'UE si limitano a quelle sostenute da eu-LISA per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione del sistema centrale dell'UE che permetterebbe di ricavare credenziali di viaggio digitali da un documento di viaggio fisico esistente e di trasmetterle (unitamente ai dati di viaggio necessari) all'autorità responsabile. eu-LISA ha stimato i costi una tantum per lo sviluppo e il funzionamento di tale applicazione a 55,6 milioni di EUR (entro il 2030) e i costi annuali di manutenzione a partire dal 2030 a 6,2 milioni di EUR.
•Efficienza normativa e semplificazione
Secondo il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a modificare la legislazione vigente dell'UE dovrebbero mirare a semplificare e a conseguire gli obiettivi strategici dichiarati in modo più efficiente (ossia riducendo gli oneri normativi superflui). Pur non facendo parte del sistema REFIT, la presente proposta di regolamento ridurrà i costi amministrativi complessivi sostenuti dalle autorità nazionali nello svolgimento delle verifiche di frontiera, come dimostrato dalla valutazione d'impatto.
Non vi sono conseguenze dirette per le PMI. Al di là dei risparmi di tempo per i viaggiatori, compresi gli imprenditori, eventuali conseguenze dirette per le PMI per le quali tali persone potrebbero viaggiare sono troppo difficili da misurare e, nel migliore dei casi, trascurabili.
•Diritti fondamentali
La presente proposta ha un impatto positivo sul diritto fondamentale alla libertà di circolazione e di soggiorno di cui all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto offre ai beneficiari della libertà di circolazione la possibilità di creare credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto fisico, che permetteranno loro di esercitare più facilmente il loro diritto.
La proposta ha un impatto limitato sulla tutela di altri diritti fondamentali.
Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, le autorità di frontiera, così come le autorità competenti per il rilascio dei documenti di viaggio, trattano già i dati personali di tutte le persone che attraversano le frontiere esterne. La presente proposta non incide sulla quantità né sulle categorie di dati personali attualmente trattati nei settori del controllo di frontiera e del rilascio di documenti a norma del diritto dell'Unione e nazionale.
Cambia soltanto l'elemento temporale (ossia il momento in cui i dati sono trattati), in quanto le autorità di frontiera potrebbero effettuare in anticipo la maggior parte delle verifiche che attualmente svolgono nel momento in cui il viaggiatore arriva al valico di frontiera. Se un viaggiatore userà l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali sulla base del suo documento di viaggio fisico, sarà effettuata una verifica automatica della sua identità mediante l'applicazione, in aggiunta alla verifica svolta presso il valico di frontiera fisico.
D'altro canto, i dati trasmessi mediante l'uso delle credenziali di viaggio digitali a fini di viaggio avranno una qualità migliore di quelli trasmessi mediante l'autodichiarazione manuale, soggetti a errori che possono causare in definitiva un aumento dei tempi di trattamento, sanzioni o persino il respingimento.
Benché sia previsto l'uso di una soluzione tecnica centrale dell'UE per la creazione e la trasmissione delle credenziali di viaggio digitali basate su passaporti dell'UE o passaporti rilasciati da paesi terzi, le credenziali di viaggio digitali non sarebbero conservate a livello centrale. La proposta non prevede la creazione di una nuova banca dati. Una volta create, o ricavate da un documento di viaggio esistente, le credenziali di viaggio digitali sarebbero conservate sul dispositivo mobile del titolare. Gli interessati manterrebbero pertanto il controllo dei propri dati e sceglierebbero se e quando utilizzarli. Chi sceglierà di servirsene per una verifica anticipata e per agevolare il viaggio potrà presentarli alle autorità competenti tramite l'applicazione sviluppata e gestita da eu-LISA.
eu-LISA e le autorità nazionali dovrebbero applicare garanzie adeguate, quali la cifratura dei dati personali e misure di cibersicurezza, per prevenire fughe di dati e violazioni della sicurezza dei dati e per proteggerli dagli attacchi informatici e dalle applicazioni software che eseguono operazioni automaticamente.
Per essere utilizzate, le credenziali di viaggio digitali trasmesse dall'utente dovranno essere conservate temporaneamente in una banca dati locale nello Stato membro competente. Questa banca dati/galleria temporanea ospiterebbe le immagini del volto contenute nelle credenziali di viaggio digitali trasmesse. Ciò è necessario per eseguire un confronto dei dati biometrici del viaggiatore che si presenta al valico di frontiera con le credenziali di viaggio digitali che ha trasmesso.
Si tratta di un confronto "uno a pochi" finalizzato a verificare l'identità della persona, rispetto al confronto biometrico "uno a molti" necessario per identificare una persona. Una volta effettuata la verifica di frontiera, i dati dovrebbero essere cancellati dalla banca dati temporanea, analogamente a quanto avviene adesso quando si leggono i dati memorizzati nel chip dei documenti di viaggio fisici durante le verifiche di frontiera.
Poiché l'uso delle credenziali di viaggio digitali da parte dei viaggiatori sarebbe volontario, oltre alla base giuridica ai sensi del diritto dell'UE e nazionale per il trattamento dei dati personali dei viaggiatori ai fini delle verifiche di frontiera, occorrerebbe il consenso attivo dei viaggiatori al trattamento dei loro dati e alla conservazione temporanea delle credenziali nella banca dati locale. Il consenso potrebbe essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi il diritto degli interessati a effettuare viaggi transfrontalieri.
Mentre i documenti di viaggio dell'UE e alcuni documenti di viaggio di paesi terzi contengono dati relativi alle impronte digitali del titolare, le credenziali di viaggio digitali non comprendono impronte digitali, in linea con la norma tecnica dell'ICAO relativa alle credenziali di viaggio digitali.
Per quanto riguarda l'incidenza sui diritti fondamentali diversi dal diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, la proposta non inciderebbe negativamente sul rispetto dei diritti fondamentali. Data la natura volontaria dell'uso delle credenziali di viaggio digitali, i principi di non discriminazione e inclusività sarebbero rispettati.
Eventuali conseguenze negative dell'uso delle credenziali di viaggio digitali, ad esempio il respingimento, la violazione o l'uso illecito dei dati, sarebbero soggette ai mezzi di ricorso esistenti e applicabili ai sensi del diritto dell'UE e nazionale.
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta avrebbe un'incidenza sul bilancio e sulle esigenze di personale di eu-LISA e principalmente sui costi una tantum a carico delle autorità di frontiera degli Stati membri.
Per eu-LISA si stima che siano necessari un bilancio aggiuntivo di circa 49,5 milioni di EUR (6 milioni di EUR nell'ambito dell'attuale bilancio settennale dell'UE, il "quadro finanziario pluriennale") e 20 membri del personale equivalenti a tempo pieno (ETP) per sviluppare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e per consentire all'agenzia di svolgere i compiti che le spettano conformemente al regolamento che la istituisce e alla presente proposta.
I costi e gli ETP in questione coprono tutte le attività: attività preparatorie, acquisizione di software e hardware, analisi e progettazione, sviluppo e collaudo, preparazione dei centri dati, costi delle licenze, funzionamento e manutenzione.
Per gli Stati membri, sebbene non sia possibile determinare con precisione i costi associati all'attuazione della presente proposta, si calcola un investimento una tantum per ciascun paese pari a circa 2 milioni di EUR. Questo investimento sarebbe finalizzato a:
·aumentare la capacità del server e la capacità di archiviazione per conservare provvisoriamente le credenziali di viaggio digitali trasmesse dai viaggiatori (250 000 EUR);
·sviluppare la connessione sicura al router del viaggiatore, consentendone l'integrazione negli attuali sistemi nazionali di gestione delle frontiere (300 000-700 000 EUR);
·aggiornare o acquisire hardware per il trattamento delle credenziali di viaggio digitali, per il riconoscimento facciale e per la formazione del personale (30 000 EUR).
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione assicurerà che siano in atto le disposizioni necessarie per monitorare il funzionamento delle misure proposte e valutarle rispetto ai principali obiettivi strategici. Cinque anni dopo l'avvio delle operazioni previste dalla proposta di regolamento e l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, che sarà sviluppata e gestita da eu-LISA, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuterà l'attuazione del regolamento e il suo valore aggiunto, compresi eventuali effetti diretti o indiretti sui pertinenti diritti fondamentali.
Poiché le autorità competenti sarebbero tenute a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per i viaggi transfrontalieri una volta divenuta operativa la soluzione tecnica comune dell'UE, la relazione offrirà una panoramica generale dell'uso delle credenziali di viaggio digitali da parte dei viaggiatori, del loro valore aggiunto in termini di maggiore sicurezza e facilità di viaggio, nonché degli eventuali svantaggi.
Inoltre la raccolta di statistiche da parte di eu-LISA fornirà alla Commissione dati affidabili sul volume degli utenti e sulle abitudini di viaggio e altre informazioni utili per sviluppare ulteriormente i processi, a vantaggio sia dei viaggiatori che delle autorità degli Stati membri.
È opportuno aggiornare il "Manuale pratico per le guardie di frontiera" per tenere conto delle modifiche del quadro giuridico e fornire alle autorità nazionali orientamenti/raccomandazioni sull'attuazione delle credenziali di viaggio digitali nel contesto della gestione delle frontiere esterne.
Infine l'attuazione delle misure previste dalla presente proposta, compresi gli aspetti relativi alla protezione dei dati, sarà monitorata e valutata nel contesto del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 prevede l'istituzione di un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE"), l'oggetto e l'ambito di applicazione.
L'articolo 2 contiene le definizioni ai fini del regolamento.
L'articolo 3 stabilisce la struttura generale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, compresa la finalità di ciascuna delle sue componenti tecniche.
L'articolo 4 stabilisce le norme generali sulla creazione e l'uso delle credenziali di viaggio digitali nell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, compresa la possibilità di usare credenziali di viaggio digitali create in precedenza e conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.
L'articolo 5 definisce i dati di viaggio che i viaggiatori possono trasmettere all'autorità di frontiera tramite l'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Oltre alle credenziali di viaggio digitali, sono necessari dati a sostegno delle verifiche di frontiera e della preaccettazione.
L'articolo 6 stabilisce le norme sulla trasmissione dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti nonché le disposizioni necessarie per quanto riguarda la designazione e la notifica delle autorità competenti da parte degli Stati membri.
L'articolo 7 stabilisce le norme sul trattamento dei dati personali e il ruolo del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento ai fini del trattamento dei dati personali trasmessi mediante l'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
L'articolo 8 stabilisce le norme relative allo sviluppo, al funzionamento e alla manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e i conseguenti obblighi di eu-LISA.
L'articolo 9 stabilisce gli obblighi a carico degli Stati membri volti a garantire la capacità di ricevere i dati trasmessi attraverso l'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
L'articolo 10 prevede una campagna di informazione del pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e all'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
L'articolo 11 stabilisce le norme relative ai costi sostenuti da eu-LISA e dagli Stati membri in relazione ai loro obblighi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 e 9.
L'articolo 12 contiene disposizioni sulla modifica del regolamento (CE) n. 2252/2004 al fine di stabilire la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali e la possibilità per i richiedenti di chiedere tali credenziali.
L'articolo 13 contiene disposizioni sulla modifica del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda lo svolgimento delle verifiche di frontiera e l'ulteriore uso dei sistemi self-service e dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE a tale scopo.
L'articolo 14 stabilisce le modifiche del regolamento (UE) 2018/1726 per quanto riguarda i compiti di eu-LISA in relazione all'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
Gli articoli da 15 a 20 contengono le disposizioni finali del regolamento, che riguardano l'adozione di atti di esecuzione, il monitoraggio e la valutazione del regolamento, la sua applicazione ed entrata in vigore.
2024/0670 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Lo svolgimento di verifiche di frontiera efficaci ed efficienti alle frontiere esterne contribuisce al corretto funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e alla sicurezza interna dell'Unione. L'inserimento nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri di un supporto di memorizzazione (chip) che contiene un'immagine del volto del titolare, disposta dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2019/1157, e l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno contribuito in modo significativo a istituire elevate norme di sicurezza e a una solida gestione delle frontiere esterne. Le verifiche di frontiera effettuate a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno lo scopo di identificare in modo affidabile i viaggiatori, prevenire le minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri e combattere la migrazione irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali.
(2)Dovendo affidarsi ai documenti di viaggio fisici e alle interazioni fisiche per l'esame dei documenti di viaggio e lo svolgimento delle verifiche di frontiera, le autorità di frontiera degli Stati membri non sono attualmente in grado di verificare a distanza l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio né di effettuare le verifiche pertinenti nelle banche dati prima che i viaggiatori arrivino al valico di frontiera fisico, ad eccezione dei passeggeri di voli aerei per i quali sono state trasmesse e trattate le informazioni anticipate sui passeggeri. Tenendo conto dell'aumento dei flussi di viaggiatori attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen e dell'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, che imporrà ai cittadini di paesi terzi cui esso si applica di fornire dati supplementari nell'ambito delle verifiche di frontiera, è essenziale permettere alle autorità di frontiera di ricorrere a soluzioni tecniche sicure per effettuare le verifiche pertinenti prima che i viaggiatori arrivino ai valichi di frontiera.
(3)Il quadro giuridico vigente in materia di documenti di viaggio e verifiche di frontiera, costituito segnatamente dai regolamenti (CE) n. 2252/2004, (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 316 final] e (UE) 2016/399, non permette di usare i dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti di viaggio per effettuare tali verifiche di frontiera anticipate e la preaccettazione dei viaggiatori, né per altri fini. In seguito ai recenti progressi a livello internazionale, in particolare nel contesto del lavoro di normazione svolto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), riguardanti le capacità di riconoscimento facciale e l'affidabilità del medesimo, tale tecnologia è ormai disponibile e soddisfa le richieste di agevolazione dei viaggi transfrontalieri garantendo nel contempo elevati livelli di sicurezza nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresi il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.
(4)È pertanto opportuno aggiornare il quadro giuridico vigente affinché sia i viaggiatori che le autorità di frontiera possano beneficiare di verifiche di frontiera più efficienti ed efficaci ricorrendo alle cosiddette credenziali di viaggio digitali, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione (chip) del documento di viaggio (il passaporto o la carta d'identità dell'UE) e convalidabile, il che permetterà di ridurre i tempi di attesa e di trattamento ai valichi di frontiera e di migliorare la capacità delle autorità di procedere a una preaccettazione dei viaggiatori, pianificare e gestire le risorse e concentrarsi sui viaggiatori che presentano un rischio più elevato.
(5)Per conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e ai cittadini di paesi terzi.
(6)Per realizzare un approccio uniforme a livello dell'Unione e massimizzare i vantaggi in termini di agevolazione dei viaggi ed economie di scala, è opportuno stabilire una soluzione tecnica comune per la trasmissione dei dati di viaggio elettronici, anziché lasciare a ciascuno Stato membro il compito di sviluppare la propria soluzione. L'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") dovrebbe consistere in un'applicazione mobile di facile utilizzo, un servizio di convalida back-end in grado di verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio e di confrontare l'immagine del volto dell'utente con l'immagine conservata nel chip del documento di viaggio, e una componente tecnica per la comunicazione sicura dei dati di viaggio dall'applicazione all'autorità ricevente ("router del viaggiatore"). A più lungo termine è opportuno dotare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE di nuove funzionalità per creare un'applicazione generale che funga da sportello unico a livello dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.
(7)L'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe permettere ai viaggiatori di creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e di recuperare credenziali di viaggio digitali già create. A fini di sicurezza e per combattere la frode d'identità, prima della creazione delle credenziali di viaggio digitali il servizio di convalida back-end dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe poter verificare l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio e verificare che l'utente sia il legittimo titolare del documento di viaggio confrontando l'immagine del volto conservata nel chip del documento di viaggio con l'immagine del volto rilevata direttamente dall'utente. Le credenziali di viaggio digitali da utilizzare più volte dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale dell'utente rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le persone che non dispongono di un portafoglio europeo di identità digitale conforme a tale regolamento dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali a livello locale nell'applicazione mobile.
(8)Per favorire le verifiche di frontiera anticipate sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale ai quali si applicano, e la preaccettazione dei cittadini di paesi terzi, è opportuno che i viaggiatori che utilizzano le credenziali di viaggio digitali dichiarino anche alcuni dati di viaggio pertinenti, quali la data e l'ora prevista per l'attraversamento della frontiera e lo Stato membro in cui intendono attraversare la frontiera esterna. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dello svolgimento della verifica di frontiera, compresa la verifica del rispetto delle condizioni d'ingresso.
(9)Il router del viaggiatore dovrebbe inviare i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore alle autorità di frontiera per la verifica di frontiera anticipata e la preaccettazione. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare le autorità di frontiera autorizzate a ricevere tali dati.
(10)La creazione, la trasmissione e l'uso di credenziali di viaggio digitali ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera incidono sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali dei viaggiatori occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. I dati trasmessi dai viaggiatori alle autorità di frontiera prima del viaggio, in particolare i dati personali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi di aumentare la sicurezza, agevolare i viaggi e garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen, perseguiti dal presente regolamento. È opportuno garantire che il trattamento dei dati a norma del presente regolamento non comporti alcuna forma di discriminazione. Nessun dato personale dovrebbe essere conservato a livello dell'UE oltre la fase necessaria per la sua trasmissione all'autorità di frontiera.
(11)I viaggiatori dovrebbero essere liberi di scegliere se usare le credenziali di viaggio digitali o un documento di viaggio fisico ai fini delle verifiche di frontiera e dovrebbero poter revocare il consenso al trattamento dei loro dati personali in qualsiasi momento, senza che ciò incida sulla loro ammissibilità all'attraversamento delle frontiere esterne. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, nei rispettivi ambiti di applicazione.
(12)Per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali e favorire la chiarezza giuridica, è opportuno identificare il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Al fine di predisporre garanzie e misure di sicurezza adeguate, è opportuno che tutte le comunicazioni tra il router del viaggiatore e l'autorità competente siano protette da rigorosi metodi di cifratura, in modo da evitare che un'eventuale violazione dei dati comporti la divulgazione di dati che permettano di risalire a una persona. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire alle autorità di frontiera una formazione adeguata, comprendente aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati, prima che possano trattare i dati inviati mediante l'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
(13)L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Di conseguenza eu-LISA dovrebbe mettere in atto le misure necessarie alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda lo sviluppo e il monitoraggio del sistema e la rendicontazione in merito. Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA dovrebbe effettuare un collaudo conformemente alle specifiche tecniche, in cooperazione con le autorità competenti. eu-LISA dovrebbe inoltre raccogliere statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
(14)eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione complessivi dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, compreso il router del viaggiatore che invia i dati di viaggio alle autorità competenti, mentre dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro predisporre, a livello nazionale, una connessione sicura nel rispettivo sistema nazionale al fine di ricevere i dati di viaggio, compresi lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tale connessione. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili anche della gestione e delle modalità di accesso ai dati di viaggio da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità di frontiera.
(15)Per sensibilizzare il pubblico in merito alle credenziali di viaggio digitali e promuoverne l'uso, è opportuno che la Commissione, insieme a eu-LISA, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità di frontiera nazionali, conduca campagne di informazione sugli obiettivi, sull'uso e su altri aspetti importanti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, comprese la protezione e la sicurezza dei dati.
(16)Dati gli interessi dell'Unione in gioco, è opportuno che i costi sostenuti da eu-LISA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1726 in relazione allo sviluppo, al funzionamento, alla manutenzione e alla gestione complessiva dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE siano a carico del bilancio dell'Unione. I costi sostenuti a livello nazionale per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione sicura per la ricezione dei dati di viaggio inviati tramite il router del viaggiatore dovrebbero rimanere a carico degli Stati membri.
(17)eu-LISA dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nella progettazione e nello sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, anche per quanto riguarda i costi, l'incidenza finanziaria ed eventuali problemi e rischi tecnici. Una volta ultimato lo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, è opportuno che sia presentata una relazione distinta al Parlamento europeo e al Consiglio.
(18)Poiché l'applicazione di viaggio digitale dell'UE dovrebbe essere progettata, sviluppata, ospitata e gestita tecnicamente da eu-LISA, è necessario modificare il regolamento (UE) 2018/1726 attribuendo all'Agenzia i compiti necessari.
(19)Al fine di stabilire la specifica standard dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004. Affinché sia promosso l'uso delle credenziali di viaggio digitali, al momento della domanda o del rinnovo di un documento di viaggio i richiedenti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente di rilasciare, insieme al documento fisico, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. È inoltre opportuno che i titolari di documenti di viaggio validi possano creare credenziali di viaggio digitali sulla base del loro documento di viaggio fisico. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.
(20)Al fine di garantire un approccio coerente a livello internazionale e l'interoperabilità globale delle credenziali di viaggio digitali, è opportuno che il quadro giuridico aggiornato si basi, per quanto possibile, sulle norme e pratiche internazionali pertinenti concordate nel quadro dell'ICAO.
(21)Anche se l'uso delle credenziali di viaggio digitali dovrebbe essere volontario per i viaggiatori, è opportuno che, una volta che l'applicazione digitale dell'UE per i viaggi sarà operativa, tutti gli Stati membri siano tenuti a permettere ai viaggiatori di usare le credenziali di viaggio digitali per l'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la sicurezza in tutto lo spazio Schengen, agevolare i viaggi e raggiungere un livello minimo di maturità digitale in tutti gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. Nel frattempo gli Stati membri potranno sviluppare soluzioni nazionali per l'uso delle credenziali di viaggio digitali, secondo il modello uniforme, ai fini delle verifiche di frontiera.
(22)Per accelerare ulteriormente i processi e ridurre il tempo complessivo trascorso ai valichi di frontiera, è opportuno che i cittadini di paesi terzi soggetti al sistema di ingressi/uscite siano autorizzati a usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per preinserire determinati dati necessari all'attraversamento delle frontiere. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi i cui dati non sono ancora registrati nel sistema di ingressi/uscite, in alternativa a indirizzare tali persone a una guardia di frontiera per la verifica fisica dell'identità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a misure tecniche efficaci e proporzionate per la verifica dell'identità, compresi sistemi self-service e varchi automatici, purché siano effettuate anche verifiche fisiche a campione e purché la verifica alternativa non sia basata esclusivamente sull'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
(23)Cinque anni dopo l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione di tale applicazione e del suo utilizzo e stendere una relazione, comprendente raccomandazioni, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La valutazione e la relazione dovrebbero riguardare il modo in cui gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti e verificare l'eventuale incidenza, e il tipo di incidenza, sui diritti fondamentali.
(24)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la norma tecnica per le credenziali di viaggio digitali, l'architettura tecnica e le specifiche tecniche per l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e il relativo collaudo, la raccolta di statistiche e l'entrata in funzione dell'applicazione digitale di viaggio dell'UE, e le modalità di verifica dei documenti di viaggio e delle credenziali di viaggio digitali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(25)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di permettere, in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, l'uso delle credenziali di viaggio digitali per fini diversi dallo svolgimento delle verifiche di frontiera, a condizione che tale diritto nazionale sia conforme al diritto dell'Unione.
(26)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il rafforzamento della sicurezza e l'agevolazione dei viaggi nel quadro della gestione delle frontiere esterne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro natura intrinsecamente transfrontaliera, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(27)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(28)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(29)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
(30)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
(31)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.
(32)Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.
(33)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") destinata:
(a)alla creazione delle credenziali di viaggio digitali quali definite all'articolo 2, punto 31), del regolamento (UE) 2016/399;
(b)all'inserimento dei dati di viaggio autodichiarati;
(c)alla trasmissione sicura delle credenziali di viaggio digitali e dei dati di viaggio autodichiarati all'autorità competente, al fine di agevolare i viaggi e di effettuare verifiche di frontiera sulle persone a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 octies, e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2016/399.
2.Il presente regolamento stabilisce le condizioni di sviluppo, funzionamento e manutenzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(a)"verifiche di frontiera": le verifiche di frontiera quali definite all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2016/399;
(b)"beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale": le persone di cui all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399;
(c)"cittadino di paese terzo": la persona di cui all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2016/399;
(d)"router del viaggiatore": la componente tecnica di cui all'articolo 5.
Articolo 3
Struttura generale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE
L'applicazione di viaggio digitale dell'UE è composta da:
(a)un'applicazione mobile che permette la creazione di credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo e l'inserimento di dati di viaggio autodichiarati;
(b)un servizio di convalida back-end in grado di confermare l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati nel chip o delle credenziali di viaggio digitali utilizzando i certificati disponibili e, se del caso, di confrontare l'immagine del volto rilevata dall'utente con quella conservata nel documento di viaggio o nelle credenziali di viaggio digitali;
(c)un router del viaggiatore, che garantisce una comunicazione sicura e criptata tra l'applicazione mobile e l'autorità ricevente.
Articolo 4
Creazione e uso delle credenziali di viaggio digitali
1.I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale in possesso di uno dei documenti di viaggio seguenti possono usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali basate su tale documento di viaggio per uso singolo o multiplo:
(a)un documento di viaggio rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
(b)una carta d'identità rilasciata a norma del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 316 final];
(c)un documento di viaggio contenente gli stessi dati e basato su specifiche tecniche compatibili con quelle previste dal regolamento (CE) n. 2252/2004 e che permettano di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità.
2.L'applicazione di viaggio digitale dell'UE offre la possibilità di conservare credenziali di viaggio digitali per uso multiplo nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
3.L'applicazione di viaggio digitale dell'UE permette di recuperare:
(a)credenziali di viaggio digitali precedentemente rilasciate o create conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 2252/2004 o all'articolo 2 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 671 final];
(b)credenziali di viaggio digitali create conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4.I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio contenente un supporto di memorizzazione possono, compatibilmente con la disponibilità dei certificati validi necessari a verificarne l'autenticità, usare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE per creare credenziali di viaggio digitali per uso singolo o multiplo.
5.Prima che siano create credenziali di viaggio digitali conformemente ai paragrafi 1 e 4, l'applicazione di viaggio digitale dell'UE verifica l'integrità e l'autenticità del supporto di memorizzazione del documento di viaggio e confronta l'immagine del volto della persona che intende creare le credenziali di viaggio digitali con l'immagine del volto conservata nel supporto di memorizzazione.
6.L'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e la creazione e l'uso di credenziali di viaggio digitali da parte dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e dei cittadini di paesi terzi sono volontari e basati sul loro consenso.
7.Le credenziali di viaggio digitali create conformemente al presente articolo non comprendono le impronte digitali del titolare.
Articolo 5
Dati di viaggio che i viaggiatori devono trasmettere
1.I dati di viaggio consistono nei dati seguenti relativi a ciascun viaggiatore:
(a)le credenziali di viaggio digitali quali definite all'articolo 2, punto 31), del regolamento (UE) 2016/399;
(b)la data e l'ora previste di arrivo o di partenza;
(c)lo Stato membro in cui è attraversata la frontiera esterna.
2.I dati di viaggio possono consistere anche, ove applicabile, nelle informazioni seguenti relative a ciascun viaggiatore:
(a)numero di identificazione del volo, numero di iscrizione al registro della compagnia di navi da crociera, numero di identificazione della nave e numero di immatricolazione del veicolo;
(b)documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.
3.In ogni caso i dati di viaggio sono limitati a quelli necessari ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399.
Articolo 6
Invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti
1.Il router del viaggiatore invia i dati di viaggio trasmessi dal viaggiatore all'autorità di frontiera competente conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
2.Gli Stati membri designano le autorità di frontiera competenti autorizzate a ricevere i dati di viaggio loro inviati dal router del viaggiatore a norma del presente regolamento. Essi notificano a eu-LISA, entro [l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], il nome e i dati di contatto delle autorità di frontiera competenti e, se necessario, aggiornano le informazioni notificate.
Articolo 7
Trattamento dei dati personali
1.Le autorità di frontiera competenti sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali, ricevuti tramite il router del viaggiatore.
2.Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente quale titolare del trattamento e comunica tale autorità alla Commissione, a eu-LISA e agli altri Stati membri.
3.eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati di viaggio che costituiscono dati personali nell'applicazione mobile e tramite il router del viaggiatore. eu-LISA è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati di viaggio attraverso il servizio di convalida back-end.
4.Nel servizio di convalida back-end e nel router del viaggiatore non sono conservati dati personali oltre a quelli necessari per la creazione delle credenziali di viaggio digitali e l'invio dei dati di viaggio alle autorità di frontiera competenti.
5.Gli utenti dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei loro dati personali in tale applicazione.
Articolo 8
Istituzione e funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE
1.eu-LISA sviluppa l'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le sue componenti conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).
2.Il consiglio di gestione del programma di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/817 garantisce l'adeguata gestione della fase di sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Il consiglio di gestione del programma si riunisce regolarmente e presenta mensilmente al consiglio di amministrazione di eu-LISA relazioni scritte sui progressi conseguiti in tale fase.
3.eu-LISA provvede alla gestione operativa dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e alla sua sicurezza adeguata. L'applicazione di viaggio digitale dell'UE è ospitata da eu-LISA.
4.eu-LISA provvede affinché l'applicazione di viaggio digitale dell'UE sia interoperabile con il portafoglio europeo di identità digitale istituito a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.
5.Quando ritiene completato lo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA effettua senza indebito ritardo un collaudo dell'applicazione in cooperazione con le autorità di frontiera competenti e altre autorità pertinenti degli Stati membri, conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e informa la Commissione dell'esito del collaudo.
6.eu-LISA raccoglie statistiche sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).
7.eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione delle autorità nazionali competenti sull'uso tecnico dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
Articolo 9
Competenze degli Stati membri
1.Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
(a)la connessione sicura tra il sistema nazionale e il router del viaggiatore necessaria per ricevere i dati inviati tramite il router;
(b)lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione di cui alla lettera a);
(c)la gestione dei dati ricevuti tramite il router del viaggiatore e le modalità di accesso a tali dati da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità di frontiera ai fini dello svolgimento delle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399.
2.Prima di autorizzarlo a trattare i dati inviati tramite il router del viaggiatore, ciascuno Stato membro fornisce al personale delle autorità di frontiera che ha il diritto di accedere a tali dati una formazione adeguata riguardante, in particolare, le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e i diritti fondamentali applicabili.
Articolo 10
Campagna d'informazione
La Commissione, in cooperazione con eu-LISA, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità di frontiera nazionali, sostiene l'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE con una campagna d'informazione rivolta al pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità, ai principali trattamenti e ad altri aspetti inerenti alla protezione e alla sicurezza dei dati, e ai casi d'uso dell'applicazione.
Articolo 11
Costi
1.I costi sostenuti da eu-LISA per lo sviluppo, il funzionamento, l'hosting e la gestione tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE a norma del presente regolamento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2.I costi sostenuti dagli Stati membri per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione delle loro connessioni sicure per la ricezione dei dati inviati tramite il router del viaggiatore sono a carico degli Stati membri.
Articolo 12
Modifiche del regolamento (CE) n. 2252/2004
Il regolamento (CE) n. 2252/2004 è così modificato:
(1)all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
"1 bis. Su richiesta di chi presenta domanda, i passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ai propri cittadini sono accompagnati da credenziali di viaggio digitali, che:
(a)sono basate sulle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 2, lettera d);
(b)sono in un formato che ne consenta la conservazione nel portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(c)sono gratuite;
(d)contengono gli stessi dati personali del passaporto o del documento di viaggio in base al quale sono rilasciate o create, compresa l'immagine del volto.
Ai fini della lettera d), le credenziali di viaggio digitali rilasciate o create a norma del presente articolo non comprendono le impronte digitali del titolare.
Gli Stati membri permettono l'autenticazione e la convalida delle credenziali di viaggio digitali conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 2, lettera d).
_____________
* Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).";
(2)all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:
"d) specifiche tecniche, comprese le procedure e i requisiti per le credenziali di viaggio digitali e relativi schema e formato dei dati, rilascio, processo di informazione, autenticazione e convalida, revoca, modello di fiducia e validità.";
(3)all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Gli Stati membri consentono ai portatori di interessi pertinenti, coinvolti nel processo di attraversamento delle frontiere esterne, di accedere al supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio, ad eccezione delle impronte digitali, con il consenso della persona cui è stato rilasciato il passaporto o il documento di viaggio.".
Articolo 13
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399
Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:
(1)all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 31) e 34):
"31. "credenziali di viaggio digitali" la rappresentazione digitale dell'identità di una persona rilasciata o creata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 670 final]*, dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 2252/2004** o dell'articolo 2 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 671 final]***;
32. "applicazione di viaggio digitale dell'UE" il sistema istituito con regolamento (UE) …/… [COM(2024) 670 final] del Parlamento europeo e del Consiglio;
33. "verifica di frontiera anticipata" la verifica effettuata sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sulla base di credenziali di viaggio digitali e di altri dati pertinenti;
34. "preaccettazione" la verifica del rispetto di alcune o di tutte le condizioni d'ingresso da parte dei cittadini di paesi terzi, effettuata sulla base di credenziali di viaggio digitali e di altri dati pertinenti, a supporto dello svolgimento delle verifiche di frontiera.
_______________
* Regolamento (UE) .../... che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (GU L [...], [...], ELI: […]). ].
** Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
*** Regolamento (UE) .../... , del ..., sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (GU L [...], [...], ELI: [...]).";
(2)l'articolo 8 è così modificato:
(a)è aggiunto il paragrafo seguente:
"2 octies. Le verifiche di cui al paragrafo 2 sono effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 1, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.
Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], le verifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere effettuate con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.";
(b)al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:
"j) qualora le credenziali di viaggio digitali siano state ricevute in anticipo, si applica il paragrafo 3 bis del presente articolo.";
(c)è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. Il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 è verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], se i dati sono stati ricevuti conformemente all'articolo 8 ter bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.
Prima dell'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final], il rispetto delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del presente regolamento può essere verificato con un anticipo non superiore a 36 ore rispetto alla data e all'ora previste di arrivo o di partenza, se i dati sono stati ricevuti in anticipo sulla base delle credenziali di viaggio digitali. Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo, i dati ricevuti possono essere verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio fisico o nelle credenziali di viaggio digitali. Sono verificate l'identità dell'interessato e l'autenticità e l'integrità del documento di viaggio fisico o delle credenziali di viaggio digitali.";
(d)è inserito il paragrafo seguente:
"10. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per la verifica dell'autenticità e della validità dei documenti di viaggio, compresi i permessi di soggiorno, i visti e i visti per soggiorni di lunga durata, e le credenziali di viaggio digitali a norma del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.";
(3)all'articolo 8 bis è inserito il paragrafo seguente:
"4 bis. In alternativa al paragrafo 4, lettera b), punto ii), la verifica può essere effettuata:
a) ricorrendo a misure tecniche efficaci e proporzionate; e
b) effettuando le verifiche a campione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto ii).
Tale verifica alternativa non si basa soltanto sull'applicazione di viaggio digitale dell'UE.";
(4)è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 8 ter bis
Uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE
1. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale in possesso di credenziali di viaggio digitali possono utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE ai fini delle verifiche di frontiera anticipate conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 octies.
2. I cittadini di paesi terzi, compresi quelli soggetti a registrazione nell'EES, possono utilizzare l'applicazione di viaggio digitale dell'UE ai fini della preaccettazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera j).".
Articolo 14
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:
(1)è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 8 quinquies
Compiti relativi all'applicazione di viaggio digitale dell'UE
Con riguardo all'applicazione di viaggio digitale dell'UE, l'Agenzia svolge:
a) i compiti che le sono conferiti dal regolamento (UE) …/… [COM(2024) 670 final] del Parlamento europeo e del Consiglio*;
b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
___________
* Regolamento (UE) .../... che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (GU L [...], [...], ELI: […]).";
(2)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES, dell'ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, del sistema e-CODEX, della piattaforma di collaborazione per le SIC, dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 5.";
(3)all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
(a)la lettera ee) è sostituita dalla seguente:
"ee) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, le relazioni sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816 e le relazioni sullo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) …/…[COM(2024) 670 final];";
(b)alla lettera ff) è inserito il punto seguente:
"x) l'applicazione di viaggio digitale dell'UE in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… [COM(2024) 670 final];";
(c)è inserita la lettera seguente:
"ll ter) elabora e pubblica statistiche relative all'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) …/… [COM(2024) 670 final];";
(4)all'articolo 22, paragrafo 4, dopo il settimo comma è inserito il comma seguente:
"L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'applicazione di viaggio digitale dell'UE in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/399.";
(5)all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera u) è sostituita dalla seguente:
"u) preparare le relazioni sullo sviluppo dell'EES di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, sullo sviluppo dell'ETIAS di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e sullo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) .../... [COM(2024) 670 final] e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;".
Disposizioni finali
Articolo 15
Entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE
1.La Commissione determina, mediante un atto di esecuzione, la data a partire dalla quale l'applicazione di viaggio digitale dell'UE entra in funzione, una volta che eu-LISA le abbia comunicato il positivo completamento del collaudo dell'applicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5.
2.La data fissata dalla Commissione a norma del paragrafo 1 non è successiva al 30° giorno dalla data di adozione dell'atto di esecuzione.
Articolo 16
Atti di esecuzione
1.La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
(a)l'architettura tecnica dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e le specifiche tecniche per l'applicazione mobile, i servizi back-end e il router del viaggiatore;
(b)le statistiche che eu-LISA deve raccogliere sull'uso dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE;
(c)le specifiche per il collaudo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE prima della sua entrata in funzione;
(d)la data in cui eu-LISA mette in funzione l'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 17
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 18
Monitoraggio e valutazione
1.eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2.Entro il 1º gennaio 2028 e successivamente ogni dodici mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
3.La relazione di cui al paragrafo 2 contiene informazioni dettagliate sulle spese sostenute e altre relative agli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione. La relazione contiene inoltre informazioni dettagliate sull'attuazione tecnica del progetto e su eventuali problemi e rischi tecnici che potrebbero incidere sullo sviluppo generale e sull'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE.
4.Una volta completata la fase di sviluppo dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali divergenze.
5.Entro... [cinque anni dall'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE], la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE e del suo utilizzo. La relazione di valutazione globale elaborata su questa base comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali. La relazione comprende inoltre una valutazione globale della perdurante validità dei principi di base del funzionamento dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE, dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dell'applicazione, della sicurezza dell'applicazione e delle eventuali implicazioni per future attività. La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
Articolo 19
Gruppo consultivo
Le competenze del gruppo consultivo sull'interoperabilità di eu-LISA di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2019/817 sono estese all'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Il gruppo consultivo si riunisce regolarmente fino all'entrata in funzione dell'applicazione di viaggio digitale dell'UE. Dopo ciascuna riunione, esso riferisce al consiglio di gestione del programma. Il gruppo consultivo fornisce ad eu-LISA consulenza riguardo all'applicazione di viaggio digitale dell'UE, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. Fornisce inoltre consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione negli Stati membri.
Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 1, si applica a decorrere dal [dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2252/2004].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente