COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.12.2024
COM(2024) 589 final
2024/0326(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante raccomandazioni per affrontare gli ambiti comuni da migliorare risultanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 "Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE attraverso soluzioni comuni e pratiche innovative"
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il processo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nello spazio Schengen è complesso e delicato e coinvolge molti attori, autorità e portatori di interessi. Negli ultimi anni è stato profuso un notevole impegno, con risultati concreti, per costruire un sistema di rimpatrio dell'UE ben funzionante in linea con gli obiettivi del patto sulla migrazione e l'asilo. L'attuazione della strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione, la strategia operativa per rimpatri più efficaci del coordinatore per i rimpatri e il lavoro della rete ad alto livello per i rimpatri hanno sostenuto le azioni degli Stati membri e ne hanno rafforzato la coerenza. Tuttavia vi è ancora un approccio frammentato tra i sistemi di rimpatrio degli Stati membri dell'UE che impedisce all'Unione di realizzare il suo pieno potenziale per rendere i rimpatri più efficaci. La carenza di coordinamento e coerenza tra gli attori e le procedure, a livello sia nazionale che europeo, ostacola notevolmente il processo di rimpatrio.
Il Consiglio europeo del 17-18 ottobre ha sottolineato l'importanza di un approccio globale alla migrazione, che comprenda l'attuazione della legislazione dell'UE adottata e l'applicazione della legislazione vigente, al fine di affrontare al meglio le sfide attuali. Ha inoltre sollecitato un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, mediante il ricorso all'insieme delle politiche, degli strumenti e dei mezzi pertinenti di cui l'UE dispone. Per realizzare il patto in modo più rapido ed efficiente, occorre attuare più efficacemente la legislazione vigente in materia di rimpatrio e impegnarsi di più a favore di un approccio comune al rimpatrio.
Negli orientamenti politici per il periodo 2024-2029 la presidente von der Leyen ha sollecitato un nuovo approccio comune sui rimpatri, che comprenda un nuovo quadro legislativo volto ad accelerare e semplificare il processo, a garantire che i rimpatri siano condotti in modo dignitoso, a digitalizzare la gestione dei fascicoli e a fare sì che le decisioni di rimpatrio siano riconosciute in tutta Europa. Le raccomandazioni contenute nella presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sostengono le riflessioni e la preparazione delle prossime proposte per un nuovo quadro legislativo.
Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio ha istituito un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare questioni comuni a più settori d'intervento o pratiche di Stati membri e paesi associati Schengen (di seguito denominati collettivamente Stati membri) che affrontano sfide analoghe.
Il programma di valutazione annuale per il 2024 volto a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen in conformità del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio ha stabilito che nel 2024 la Commissione e gli Stati membri avrebbero effettuato una valutazione tematica dal titolo "Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE attraverso soluzioni innovative comuni". Questa valutazione ha un duplice obiettivo: da un lato, individuare i principali ostacoli comuni che limitano la capacità delle autorità di eseguire il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno e, dall'altro, concentrarsi sugli ambiti comuni da migliorare in cui soluzioni e pratiche comuni a livello dell'UE apporterebbero un valore aggiunto.
In linea con questi obiettivi, la valutazione tematica ha analizzato le principali strozzature nei sistemi nazionali di rimpatrio e le possibili soluzioni, con particolare attenzione alle fasi cruciali del processo di rimpatrio:
·avvio della procedura di rimpatrio;
·identificazione dei cittadini di paesi terzi;
·cooperazione inter-agenzia a livello nazionale ed europeo;
·rimpatrio volontario ed esecuzione dei rimpatri.
Considerando che il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE richiede una pianificazione adeguata e proattiva, anche per lo sviluppo di capacità a breve, medio e lungo termine, come pure un coordinamento efficiente, la valutazione tematica ha prestato particolare attenzione ai processi strategici e orizzontali; questi ultimi riguardano il coordinamento e la coerenza degli attori e delle procedure a livello sia nazionale che europeo, che sono processi essenziali per il buon funzionamento dello spazio Schengen. I risultati della valutazione mirano a fornire una risposta congiunta alla questione dei rimpatri per promuovere il coordinamento e la coerenza, nel rispetto delle garanzie in materia di diritti fondamentali, al fine di massimizzare il potenziale degli strumenti e del quadro giuridico europeo vigenti.
La valutazione tematica tiene conto del ruolo importante di un sistema di rimpatrio efficace nell'ambito della gestione europea integrata delle frontiere, quale definita nel regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea. Inoltre, a seguito dell'entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen rinnovato e delle nuove funzionalità a sostegno delle procedure di rimpatrio, la valutazione tematica esamina l'uso efficace delle segnalazioni ai fini del rimpatrio e del rifiuto d'ingresso introdotte nel sistema d'informazione Schengen, nonché le capacità nazionali necessarie per scambiare efficacemente informazioni e cooperare con altri Stati membri al fine di eseguire le decisioni di rimpatrio e prevenire i movimenti secondari non autorizzati all'interno dello spazio Schengen.
In linea con la natura specifica della valutazione tematica (ossia l'impegno a lungo termine per tutto il 2024, che richiede competenze specifiche in diversi settori correlati), nel dicembre 2023 la Commissione ha istituito un'apposita squadra di valutazione composta da 15 esperti degli Stati membri, due esperti della Commissione e osservatori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). La squadra di valutazione ha elaborato un questionario specifico, che è stato condiviso con tutti gli Stati membri, al fine di individuare gli ambiti comuni da migliorare e le buone soluzioni pratiche a livello nazionale e dell'UE nelle suddette fasi cruciali del rimpatrio, che potrebbero contribuire al buon funzionamento dello spazio Schengen. La squadra di valutazione ha inoltre esaminato le precedenti relazioni di valutazione periodica Schengen nel settore del rimpatrio, per individuare eventuali sfide comuni o migliori pratiche rientranti nell'ambito della valutazione tematica. Analogamente, la squadra di valutazione ha preso in considerazione le domande pertinenti della rete europea sulle migrazioni. Si sono inoltre svolte cinque discussioni del gruppo di riflessione tra la squadra di valutazione e Frontex, volte a sfruttare le competenze e le conoscenze dell'Agenzia per comprendere meglio quali potrebbero essere le sfide principali e dove siano state osservate le migliori pratiche.
Sulla base delle risposte al questionario specifico ricevute dalla squadra di valutazione alla fine di giugno 2024, l'Italia, i Paesi Bassi e la Norvegia sono stati scelti come destinazioni delle visite nel periodo settembre-ottobre 2024. La scelta ha tenuto conto delle pratiche che, per loro natura, non potevano essere valutate efficacemente a distanza, nonché della necessità di evitare un onere aggiuntivo per gli Stati membri che sono stati valutati di recente e per quelli soggetti a valutazioni periodiche nel periodo 2024-2025, e al contempo della necessità di un approccio equilibrato e rappresentativo. Sono state inoltre condotte videoconferenze su argomenti specifici con l'Austria e la Danimarca per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti.
Conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, la Commissione ha adottato una relazione di valutazione che indica gli ambiti comuni da migliorare e le migliori pratiche riscontrati durante la valutazione tematica.
Su tale base, la presente proposta formula raccomandazioni per affrontare gli ambiti comuni da migliorare, che dovrebbero essere lette unitamente alle migliori pratiche indicate nella relazione di valutazione tematica.
In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2024, è fondamentale che siano adottate rapidamente tutte le misure necessarie per eseguire le decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità degli Stati membri. Le raccomandazioni proposte sono intese a sostenere tali azioni, a offrire indicazioni preziose per il nuovo approccio comune dell'UE sui rimpatri, compreso il futuro quadro legislativo dell'UE, e a garantire la coerenza con le iniziative in materia di rimpatrio che attuano il patto sulla migrazione e l'asilo.
Entro due mesi dall'adozione, da parte del Consiglio, della decisione di esecuzione recante le raccomandazioni, ciascuno Stato membro sarà invitato a presentare un piano d'azione alla Commissione, per l'esame della sua adeguatezza, e al Consiglio, conformemente all'articolo 24 e all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio. Tali piani d'azione contengono misure correttive per attuare tutte le raccomandazioni, al fine di stabilire procedure operative utili per rendere più efficaci i rimpatri. Gli Stati membri dovranno inoltre spiegare, in particolare, in che modo intendono attuare le migliori pratiche individuate che ritengono pertinenti, e per quale motivo le altre pratiche non possono essere prese in considerazione tenendo conto delle specificità giuridiche e operative nazionali.
Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione dei loro piani d'azione. Per la rendicontazione si cercheranno sinergie con il piano d'azione sul rimpatrio (se ancora in corso). Nella relazione sullo stato di Schengen del 2026 la Commissione presenterà una panoramica generale dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione, garantendo la coerenza con le azioni in corso per sviluppare ulteriormente l'approccio comune dell'UE sui rimpatri, anche nel quadro dell'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo. La Commissione continuerà inoltre a sostenere l'attuazione delle migliori pratiche.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le raccomandazioni servono ad attuare correttamente ed efficacemente le disposizioni vigenti dell'acquis di Schengen.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le raccomandazioni sono collegate ad altre politiche cruciali dell'Unione riguardanti il buon funzionamento dello spazio Schengen di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, tra cui le politiche sulle frontiere esterne e interne, sui visti, sulla migrazione e l'asilo e sulla sicurezza interna.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 23, paragrafo 2, e articolo 24 del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922, la Commissione deve presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che gli Stati membri devono adottare alla luce dei risultati della relazione di valutazione. L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922 prevede che lo Stato membro valutato presenti alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni. A norma dell'articolo 24, alle valutazioni tematiche si applica l'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3.
Un'azione a livello dell'Unione è necessaria per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un migliore coordinamento a livello dell'Unione per garantire che gli Stati membri applichino correttamente ed efficacemente tutte le norme Schengen.
•Proporzionalità
L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 24 del medesimo regolamento, rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) 2022/922, il progetto di relazione di valutazione è stato presentato agli Stati membri affinché esprimessero le loro osservazioni.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, la Commissione ha adottato una relazione di valutazione conformemente al parere del comitato Schengen del 29 novembre 2024.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
2024/0326 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante raccomandazioni per affrontare gli ambiti comuni da migliorare risultanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 "Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE attraverso soluzioni comuni e pratiche innovative"
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Nelle conclusioni del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha sollecitato un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, mediante il ricorso all'insieme delle politiche, degli strumenti e dei mezzi pertinenti di cui l'UE dispone, compresi la diplomazia, lo sviluppo, il commercio e i visti.
(2)Nel 2024 una squadra di valutazione composta da esperti degli Stati membri e della Commissione e osservatori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha effettuato una valutazione tematica delle pratiche degli Stati membri e delle loro capacità di garantire il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen. Scopo della valutazione tematica era individuare i principali ostacoli comuni che limitano la capacità delle autorità nazionali di effettuare rimpatri efficaci, e indicare soluzioni e pratiche comuni dell'Unione che apporterebbero un valore aggiunto a un sistema comune dell'UE per i rimpatri. La valutazione tematica intendeva inoltre rafforzare la capacità degli Stati membri di adempiere ai loro obblighi giuridici di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno, e contribuire a un'attuazione uniforme, armonizzata ed efficiente dell'acquis di Schengen, tenendo conto del fatto che il rimpatrio è fondamentale per garantire una gestione efficace e credibile della migrazione, anche limitando i movimenti secondari, nonché per contrastare in modo sostenibile alcune delle principali minacce alla sicurezza interna dello spazio Schengen.
(3)Dato che il processo di rimpatrio è strettamente legato all'attuazione generale dell'acquis di Schengen, costituendo quindi un processo complesso a cui partecipano numerosi attori, autorità e portatori di interessi, la valutazione tematica si è concentrata su tre diversi settori strategici: il rimpatrio, la protezione delle frontiere esterne e la gestione dei sistemi informatici. L'obiettivo principale di tale approccio era valutare se gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per eseguire le decisioni di rimpatrio, nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi interessati, e individuare possibili azioni da intraprendere per apportare miglioramenti in questi settori.
(4)A seguito della valutazione tematica, la Commissione ha adottato una relazione che presenta la valutazione degli ambiti comuni da migliorare e le migliori pratiche riscontrate durante la valutazione tematica.
(5)Nell'ambito di questa valutazione tematica tutti gli Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen sono stati valutati secondo la metodologia prevista nella guida alla valutazione Schengen di cui alla raccomandazione C(2023) 6790 della Commissione.
(6)La squadra di valutazione ha operato sotto il coordinamento degli esperti principali della Commissione e degli Stati membri (Svezia). Comprendeva inoltre un secondo esperto della Commissione ed esperti nazionali di Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svizzera. Il lavoro della squadra è stato coadiuvato da osservatori designati da Frontex e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
(7)La squadra di valutazione ha elaborato un questionario specifico e ha analizzato i risultati delle precedenti relazioni di valutazione Schengen per individuare le sfide comuni e le migliori pratiche pertinenti per la valutazione tematica.
(8)Le raccomandazioni formulate nella presente decisione e le migliori pratiche raccolte e descritte nella relazione sono state raggruppate secondo tre elementi costitutivi: 1) provvedere al buon funzionamento del sistema Schengen tramite rimpatri efficaci; 2) garantire un'interazione efficace tra le autorità nazionali nelle fasi fondamentali del processo di rimpatrio; 3) massimizzare l'efficienza a livello nazionale rafforzando la cooperazione europea. Questi elementi costitutivi richiedono una pianificazione orizzontale efficace, in particolare per predisporre capacità adeguate, razionalizzare le procedure e assicurare un coordinamento efficace a livello sia nazionale che dell'Unione, anche attraverso l'uso delle tecnologie.
(9)La valutazione tematica sottolinea l'importanza del rimpatrio quale fattore essenziale delle strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere. Un'efficace cooperazione inter-agenzia a livello nazionale è un prerequisito fondamentale del buon funzionamento del sistema nazionale di rimpatrio e, di conseguenza, del sistema comune europeo di rimpatrio. Per realizzare tale sistema occorre intensificare lo scambio di informazioni rendendo il processo decisionale più efficiente ed efficace, utilizzando al meglio le informazioni a disposizione delle autorità a livello nazionale e all'interno dei sistemi d'informazione su larga scala dell'Unione, principalmente il sistema d'informazione Schengen.
(10)È fondamentale avviare rapidamente la procedura di rimpatrio dopo aver svolto le procedure connesse alla fine del soggiorno regolare, per rispettare l'obbligo di emettere senza indugio decisioni di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Parallelamente devono essere messe in atto tutte le garanzie pertinenti in materia di diritti fondamentali affinché i cittadini di paesi terzi siano sottoposti a una valutazione individuale che tenga conto della loro situazione e delle loro esigenze, e abbiano accesso a un ricorso effettivo. L'acquis di Schengen in materia di rimpatrio lascia agli Stati membri un margine di manovra per stabilire procedure e modalità operative efficaci che rispettino i diritti fondamentali.
(11)Identificare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche ricorrendo efficacemente a tutti gli strumenti e le informazioni disponibili a livello nazionale e dell'Unione, è un passo necessario per una procedura di rimpatrio efficace.
(12)Un sistema di rimpatrio efficace implica la possibilità di un rimpatrio dignitoso e sostenibile su base volontaria, che è preferibile al rimpatrio forzato. Il ricorso alla consulenza in materia di rimpatrio e la disponibilità di un'assistenza alla reintegrazione sono strumenti fondamentali per incoraggiare il rimpatrio volontario. Affinché il sistema di rimpatrio volontario sia affidabile e per prevenire la fuga e i movimenti secondari, occorre provvedere anche a un monitoraggio efficace dei cittadini di paesi terzi cui è stato intimato di lasciare il territorio nazionale, per garantire che rispettino i loro obblighi di rimpatrio. Tale monitoraggio è favorito dalle funzionalità del sistema d'informazione Schengen, che dovrebbero essere integrate da misure efficaci a livello nazionale per conseguire l'effetto desiderato.
(13)Per evitare potenziali ripercussioni in termini di sicurezza, è essenziale disporre di procedure e meccanismi di cooperazione efficaci tra le autorità a livello nazionale e dell'Unione, volti a individuare il prima possibile i cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno che rappresentano una minaccia per la sicurezza, e dare priorità al loro rimpatrio. Per lo stesso motivo, le autorità competenti devono cooperare efficacemente al fine di rimpatriare i cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno che stanno scontando una pena detentiva.
(14)Quando è utilizzato efficacemente, il sistema d'informazione Schengen aggiornato, che comprende le segnalazioni di rimpatrio, rafforza le procedure di rimpatrio, anche attraverso la condivisione dei dati biometrici e la segnalazione dei riscontri positivi (hit), nonché lo scambio di informazioni supplementari tra gli Stati membri.
(15)Un'attuazione efficace dell'acquis di Schengen e degli strumenti europei esistenti è una risorsa preziosa per migliorare ulteriormente l'efficacia dei rimpatri. Tuttavia, per massimizzarne l'impatto è opportuno che gli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen adottino misure supplementari e pratiche rafforzate.
(16)La relazione ha individuato ambiti comuni che gli Stati membri devono migliorare nella preparazione o nello svolgimento delle procedure di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno, su cui si basano le raccomandazioni formulate nella presente decisione. La relazione presenta inoltre numerose migliori pratiche per aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide esistenti.
(17)Conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922, gli Stati membri devono presentare alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto ad attuare le raccomandazioni. Devono provvedervi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente decisione. Il piano d'azione dovrebbe prevedere misure correttive adeguate per affrontare gli ambiti da migliorare. Considerando l'ampia gamma di migliori pratiche raccolte e descritte nella relazione, gli Stati membri dovrebbero valutare il loro valore aggiunto ai fini di un sistema di rimpatrio dell'Unione più efficace e la fattibilità della loro attuazione, se del caso in consultazione con gli Stati membri che le hanno già adottate. Gli Stati membri sono incoraggiati a specificare, nei rispettivi piani d'azione, le migliori pratiche che intendono attuare e a spiegare perché le altre migliori pratiche non possono essere prese in considerazione tenendo conto delle specificità giuridiche e operative nazionali.
(18)A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/922, la Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, deve esaminare l'adeguatezza del piano d'azione entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo. A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, terzo e quarto comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri devono riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del loro piano d'azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell'esame del piano d'azione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione,
RACCOMANDA:
che la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, l'Islanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera
I.PROVVEDERE AL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SCHENGEN TRAMITE RIMPATRI EFFICACI
Il rimpatrio come parte essenziale della governance di Schengen
1.garantiscano l'efficace attuazione del rimpatrio quale parte integrante degli elementi pertinenti delle strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere, promuovendo l'efficace cooperazione tra tutti i portatori di interessi, come previsto all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2.adottino e aggiornino periodicamente i piani di sviluppo delle capacità e i piani di emergenza per i rimpatri, sulla base dei risultati di un'analisi dei rischi, come previsto all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896;
II.GARANTIRE UN'INTERAZIONE EFFICACE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI NELLE FASI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DI RIMPATRIO
Avviare e gestire efficacemente le procedure di rimpatrio
3.provvedano affinché sia adottata senza indugio una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e tenendo conto delle possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 6, di tale direttiva;
4.valutino il sistema nazionale di ricorso avverso le decisioni di rimpatrio (in particolare per quanto riguarda il numero di casi, i termini di impugnazione, le condizioni per la concessione dell'effetto sospensivo automatico e i termini per il riesame giudiziario) e adottino misure che si traducano in procedure di ricorso rapide che contribuiscano all'efficacia complessiva del rimpatrio, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, conformemente all'articolo 13 di tale direttiva;
5.garantiscano l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio in modo efficace e proporzionato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, adottando misure per trattare rapidamente le domande reiterate di protezione internazionale che non adducono fatti o circostanze nuovi e che sono presentate al solo scopo di ritardare o ostacolare l'allontanamento;
Sistema digitale di gestione dei casi di rimpatrio per il coordinamento tra le autorità (compresi i sistemi IT su larga scala)
6.sviluppino e migliorino il sistema nazionale di gestione dei casi di rimpatrio alla luce del modello di riferimento per i sistemi nazionali di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS) istituito da Frontex, tenendo conto dell'elaborazione di soluzioni digitali per le procedure di migrazione e asilo a livello dell'UE e sfruttando appieno il sostegno disponibile dell'Agenzia a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896;
Procedura di identificazione, anche attraverso l'uso di sistemi IT su larga scala che supportino l'applicazione dell'acquis di Schengen
7.massimizzino l'uso di tutti gli strumenti (come le banche dati nazionali e dell'UE, e il sostegno della rete di funzionari di collegamento) e gli incentivi disponibili (ad esempio offrendo un'assistenza adeguata al rimpatrio volontario e alla reintegrazione, e formazione professionale) per facilitare l'identificazione dei cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio, al fine di eseguire la decisione di rimpatrio conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
Sistemi di rimpatrio credibili: coerenza tra rimpatri volontari e rimpatri forzati
8.si avvalgano di tutti gli strumenti disponibili per promuovere le possibilità di un rimpatrio dignitoso per i cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio, al fine di attuare pienamente la preferenza per il rimpatrio volontario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e al considerando 10 della direttiva 2008/115/CE, fornendo una consulenza sistematica per il rimpatrio e una maggiore assistenza al rimpatrio, compresa l'assistenza fornita conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896;
9.istituiscano meccanismi adeguati per monitorare il rispetto di un obbligo di rimpatrio, in modo da eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o l'obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il periodo concesso per la partenza volontaria, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
10.provvedano affinché l'uscita di un cittadino di paese terzo soggetto a decisione di rimpatrio sia registrata sistematicamente e rapidamente nel sistema d'informazione Schengen, e affinché sia inserita, se del caso, una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso, eseguendo efficacemente le verifiche all'uscita alle frontiere esterne a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e assicurando che le informazioni supplementari siano condivise tramite SIRENE in linea con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Rimpatrio prioritario dei criminali e di coloro che costituiscono una minaccia per la sicurezza
11.adottino tutte le misure necessarie per rimpatriare quanto prima i cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio che non concede un periodo per la partenza volontaria, nonché i cittadini di paesi terzi che stanno scontando una pena detentiva, fatto salvo il diritto penale nazionale, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
12.includano sistematicamente nelle segnalazioni di rimpatrio contenute nel sistema d'informazione Schengen informazioni sulla minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale posta da un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1860, non appena tale minaccia è accertata;
13.provvedano affinché siano pienamente utilizzate le possibilità previste dall'articolo 7, paragrafo 4, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE per quanto riguarda la concessione di un periodo per la partenza volontaria e la durata dei divieti d'ingresso nei casi riguardanti cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;
III.MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA NAZIONALE RAFFORZANDO LA COOPERAZIONE EUROPEA
Migliorare lo scambio di informazioni per un processo decisionale più efficiente ed efficace
14.provvedano affinché le autorità nazionali competenti incaricate dell'esame delle condizioni e dell'adozione delle decisioni relative all'ingresso, al soggiorno e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, nonché quelle che effettuano verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, abbiano pieno accesso ai dati del sistema d'informazione Schengen e il diritto di consultarli conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1860, all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio;
15.predispongano procedure nazionali rapide per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in modo che le segnalazioni di rimpatrio siano immediatamente inserite nel sistema d'informazione Schengen a seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860;
16.garantiscano che i dati biometrici disponibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere u) e v), del regolamento (UE) 2018/1860 siano inclusi nelle segnalazioni di rimpatrio contenute nel sistema d'informazione Schengen, al fine di migliorare l'identificazione;
Sostegno operativo tramite Frontex
17.si avvalgano appieno del sostegno operativo disponibile attraverso Frontex di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2019/1896 per migliorare l'efficacia delle attività di rimpatrio; adattino a tal fine i sistemi e i processi nazionali per eliminare gli ostacoli;
18.utilizzino il sostegno operativo disponibile attraverso Frontex per inviare le squadre per il rimpatrio di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1896, garantendo nel contempo la piena integrazione operativa conformemente agli articoli 54 e 82 del regolamento (UE) 2019/1896, per rispondere a carenze di risorse umane che ostacolino l'esecuzione efficace e rapida dei rimpatri, in particolare nei casi in cui un gran numero di cittadini di paesi terzi è soggetto contemporaneamente alla procedura di rimpatrio.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente