COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.7.2024
COM(2024) 511 final
2024/0169(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
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Document 52024PC0511
Proposal for a COUNCIL DECISION on the existence of an excessive deficit in France
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
COM/2024/511 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.7.2024
COM(2024) 511 final
2024/0169(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
2024/0169 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
viste le osservazioni della Francia,
considerando quanto segue:
1.A norma dell'articolo 126 TFUE gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2.Il patto di stabilità e crescita (PSC) persegue l'obiettivo di finanze pubbliche sane in quanto mezzo idoneo a promuovere la stabilità dei prezzi e, grazie al supporto della stabilità finanziaria, una crescita forte, sostenibile e inclusiva, sostenendo così il conseguimento delle finalità dell'Unione in tema di crescita sostenibile e di occupazione.
3.La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi( 1 ) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l'adozione di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio( 2 ) stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione di tali disposizioni. Il quadro di governance economica riformato dell'UE, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. La riforma ha mantenuto sostanzialmente invariate le norme della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del disavanzo, mentre per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60 % la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del debito si concentrerà sugli scostamenti dal percorso della spesa netta che sarà fissato dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 sulla base dei piani strutturali di bilancio di medio termine presentati dagli Stati membri. Poiché il Consiglio non ha ancora stabilito il percorso della spesa netta per la Francia, la Commissione non è in grado di valutare il rispetto del criterio del debito conformemente alle nuove norme. Di conseguenza la presente decisione del Consiglio riguarda solo il superamento del rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) rispetto al valore di riferimento del 3 %().
4.Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Francia esiste un disavanzo eccessivo. L'8 luglio 2024 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Francia un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio. ( 3 )
5.A norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Francia la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.
6.Secondo i dati convalidati da Eurostat il 22 aprile 2024( 4 ), nel 2023 il disavanzo pubblico della Francia ha raggiunto il 5,5 % del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 110,6 % del PIL. Nella sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che il superamento, nel 2023, del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato non sia eccezionale, in quanto non deriva né da un evento inconsueto né da una grave congiuntura negativa ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2023 il PIL reale della Francia è cresciuto dello 0,7 %, dopo una crescita del 2,5 % nel 2022. Il superamento del valore di riferimento del trattato non è neanche temporaneo secondo le previsioni di primavera 2024 della Commissione, che prospettano un disavanzo pubblico ancora superiore al 3 % del PIL nel 2024 e nel 2025. In sintesi, nel 2023 il disavanzo è stato superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il superamento non è considerato né eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita né temporaneo. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è, prima facie, soddisfatto.
7.Il programma di stabilità prevede che il disavanzo pubblico della Francia si attesti al 5,1 % del PIL nel 2024. Le previsioni di primavera 2024 della Commissione( 5 ) indicano un disavanzo del 5,3 % del PIL, superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.
8.Nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. Come stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, si tiene conto dei fattori significativi nel percorso che segue la relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora, prima di tenere conto di tali fattori significativi, il disavanzo pubblico resti vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso della Francia questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto i fattori significativi non sono presi in considerazione nella procedura che porta alla presente decisione.
9.Tenuto conto del termine del 20 settembre 2024 per la presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/1263, il Consiglio prende atto che la prossima fase della procedura, vale a dire la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE sulla correzione del disavanzo eccessivo, si svolgerà di pari passo alla presentazione dei pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013. Questa impostazione consente di garantire la coerenza tra gli obblighi di bilancio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e il percorso di aggiustamento stabilito nei piani strutturali di bilancio di medio termine. Per consentire tale coerenza, evitando nel contempo lacune in materia di sorveglianza nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, è necessario che gli Stati membri presentino tempestivamente i piani strutturali di bilancio di medio termine. Tale tempistica ha carattere eccezionale in quanto correlata alla transizione verso il nuovo quadro e non costituisce pertanto un precedente. Il Consiglio prende inoltre atto del fatto che, in assenza di una presentazione tempestiva del piano di medio termine, la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, prenderà in considerazione la traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione allo Stato membro a norma del regolamento (UE) 2024/1263,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che in Francia esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente