COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.10.2024
COM(2024) 446 final
2024/0245(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), adottato nel 2003, mira a sostenere l'azione globale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname. Un suo aspetto fondamentale è stata la conclusione di accordi volontari di partenariato (AVP) tra l'Unione europea (UE) e i paesi produttori di legname al fine di istituire un quadro giuridico che garantisca che tutto il legname esportato nell'UE sia prodotto o acquisito legalmente. Al centro dell'accordo volontario di partenariato sta il sistema di licenze FLEGT, che comprende un meccanismo per verificare, garantire e certificare la legalità del legname.
L'accordo volontario di partenariato tra l'UE e la Repubblica del Camerun è entrato in vigore il 1º dicembre 2011. Le parti si sono impegnate ad adottare tutte le misure necessarie per attuare il sistema di licenze FLEGT, concordando un calendario di attuazione che costituisce parte integrante dell'accordo (allegato IX). In linea con tale calendario, il sistema di licenze avrebbe dovuto essere in vigore entro 5 anni dopo il completamento della riforma del quadro giuridico, del miglioramento del sistema nazionale di controllo e dell'istituzione dei sistemi di verifica della legalità e di tracciabilità, processi che dovevano concludersi in un arco di 3‑4 anni. La Repubblica del Camerun aveva definito un calendario ambizioso per segnalare la propria determinazione politica, consolidare l'adesione di tutti i soggetti interessati e mobilitare le risorse necessarie per attuare l'accordo.
Trascorsi 13 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, tuttavia, il sistema di licenze FLEGT non è ancora entrato in funzione e conseguentemente l'accordo volontario di partenariato non è operativo. La determinazione politica del Camerun si è indebolita, compromettendo l'attuazione dell'accordo e l'impegno del paese a conseguirne gli obiettivi, in particolare il rilascio di licenze FLEGT. La riforma del quadro giuridico non è stata portata a termine e l'attività di sfruttamento forestale si effettua ancor oggi in parte sulla base di titoli di sfruttamento di portata modesta (ventes de coupe) che non richiedono piani di gestione. I sistemi di controllo nazionali non sono operativi. Ciò indebolisce i controlli dell'applicazione e la governance e consente alle operazioni di disboscamento illegali e insostenibili di proseguire. Lo sviluppo del modulo di verifica della legalità nel sistema di tracciabilità è ancora in sospeso e gli scarsi progressi compiuti finora non sono stati sottoposti a un audit indipendente per creare maggiori certezze circa la sua credibilità.
Lo sfruttamento e il taglio delle foreste rimangono un settore economico importante per la Repubblica del Camerun e garantire la legalità e sostenibilità delle pratiche non è compito facile. Numerose inchieste condotte sullo stato drammatico in cui versa il settore forestale hanno rivelato il coinvolgimento di imprese private, sia straniere che nazionali, e di portatori di interessi pubblici, in un commercio illegale di legname valutato in milioni di dollari. Nel frattempo, tra il 2011 e il 2022 sono andati perduti 900 000 ettari di copertura forestale, pari al 5 % della copertura forestale del Camerun nel periodo considerato.
Negli ultimi 10 anni la Repubblica del Camerun non è stata in grado di adempiere pienamente gli obblighi previsti dall'accordo volontario di partenariato e l'esistenza dell'accordo non ha impedito alla governance del settore forestale di peggiorare.
Le esportazioni di legname della Repubblica del Camerun si sono inoltre reindirizzate verso i mercati asiatici, diluendo l'incentivo economico dell'accordo e, di conseguenza, l'importanza della licenza FLEGT.
Nel frattempo, 20 anni dopo l'adozione del piano d'azione FLEGT, l'UE ha intensificato la sua azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, adottando il regolamento sulla deforestazione per ridurre al minimo il contributo dell'UE al disboscamento illegale, alla deforestazione e al degrado forestale, nonché alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità. In questo nuovo contesto politico dell'UE, il ruolo complementare degli accordi volontari di partenariato in relazione al disboscamento illegale è riconosciuto e il legname coperto da una licenza FLEGT è ritenuto conforme ai requisiti di legalità di cui al considerando 81 e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115. Al tempo stesso, sulla base del controllo dell'adeguatezza del regolamento FLEGT basato sull'attuazione degli accordi volontari di partenariato, compreso quello con la Repubblica del Camerun, il considerando 81 del regolamento sulla deforestazione prende atto degli impegni bilaterali in corso e invita l'UE a "collaborare, ove pertinente e convenuto, con gli attuali partner AVP per giungere a tale fase [di rilascio delle licenze FLEGT]". Il regolamento sulla deforestazione rimette decisamente a fuoco l'obiettivo precipuo degli accordi volontari di partenariato, vale a dire il sistema di licenze FLEGT, chiarendo che la collaborazione con i partner AVP può proseguire se pertinente, ovvero se l'accordo è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi e se questi continuano a riflettere le esigenze e le priorità attuali e future.
Lo stato di attuazione dell'accordo volontario di partenariato con il Camerun negli ultimi 10 anni indica che gli obiettivi dell'accordo e in particolare il sistema di licenze FLEGT non sono rispecchiati nell'approccio politico della Repubblica del Camerun al settore. Il proseguimento dell'accordo in presenza di questi problemi potrebbe compromettere la credibilità dell'UE quale campione globale delle questioni relative alla protezione delle foreste e alla biodiversità e l'integrità degli accordi volontari di partenariato come strumenti commerciali dell'UE.
Alla luce di quanto precede, la risoluzione dell'accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Camerun si palesa come la linea d'azione più appropriata. A norma dell'articolo 27 dell'accordo, esso è tacitamente prorogato ogni sette anni, a meno che una parte non vi ponga termine comunicando all'altra parte la propria decisione almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo di sette anni in corso. Il periodo di sette anni attualmente in corso scade il 30 novembre 2025. In deroga all'articolo 27, ciascuna parte può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte, conformemente all'articolo 28 dell'accordo stesso. L'accordo cessa di applicarsi 12 mesi dopo tale notifica.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2023/1115, che prende atto degli impegni bilaterali in corso e invita l'UE a "collaborare, ove pertinente e convenuto, con gli attuali partner AVP per giungere a tale fase [di rilascio delle licenze FLEGT]" (considerando 81). Date le scarse prospettive concrete di istituzione di un sistema di licenze FLEGT, l'accordo non soddisfa il requisito della "pertinenza" di cui al considerando 81 del regolamento (UE) 2023/1115. La risoluzione dell'accordo si palesa pertanto come la linea d'azione più appropriata per contribuire all'attuazione del regolamento sulla deforestazione e preservare la credibilità e l'integrità degli accordi volontari di partenariato quali strumento commerciale dell'UE.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
n.p.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La decisione dell'UE di porre termine a un accordo internazionale deve essere adottata sulla stessa base giuridica – e secondo la stessa procedura – della decisione di concludere tale accordo a nome dell'UE. L'accordo volontario di partenariato è stato concluso sulla base dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7, TFUE. La base giuridica appropriata per la presente proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'accordo volontario di partenariato è un accordo commerciale internazionale e rientra pertanto nella competenza esclusiva dell'UE e, in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE. La decisione dell'UE di porre termine all'accordo deve essere adottata sulla stessa base giuridica. Ne consegue che la presente proposta non riguarda questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'UE.
•Proporzionalità
Date le scarse prospettive concrete di istituzione di un sistema di licenze FLEGT, la risoluzione dell'accordo volontario di partenariato è la linea d'azione più appropriata. La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, ossia contribuire all'attuazione del regolamento sulla deforestazione e ripristinare la credibilità e l'integrità degli accordi volontari di partenariato quali strumento commerciale dell'UE.
•Scelta dell'atto giuridico
La decisione dell'UE di porre termine a un accordo internazionale deve essere adottata sulla stessa base giuridica – e per mezzo dello stesso tipo di atto giuridico – della decisione di concludere tale accordo a nome dell'UE. L'accordo volontario di partenariato è stato concluso con decisione del Consiglio con l'approvazione del Parlamento europeo. L'atto giuridico appropriato per la presente proposta è pertanto una decisione del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La risoluzione dell'accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Camerun non ha alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
2024/0245 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" a sostegno dell'azione globale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano d'azione FLEGT il 13 ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005.
(2)Fulcro del piano d'azione era fra l'altro la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname per garantire che il legname e i suoi derivati esportati nell'Unione europea fossero prodotti e acquisiti legalmente.
(3)Conformemente alla decisione 2011/200/UE del Consiglio, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) è stato firmato il 27 settembre 2010.
(4)Conformemente alla decisione 2011/201/UE del Consiglio, l'accordo è stato concluso a nome dell'Unione europea e, in seguito alla sua conclusione da parte della Repubblica del Camerun, è entrato in vigore il 1º dicembre 2011.
(5)A norma dell'articolo 27 dell'accordo, questo rimane in vigore per sette anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e può essere prorogato tacitamente dalle parti per periodi della stessa durata, a meno che una parte non vi ponga termine comunicando all'altra parte la propria decisione almeno 12 mesi prima della scadenza di detto periodo. L'accordo è stato tacitamente rinnovato il 1º dicembre 2018 e il periodo attualmente in corso termina il 30 novembre 2025.
(6)Nonostante gli sforzi profusi dall'UE, la Repubblica del Camerun non è stata in grado di adempiere gli obblighi sanciti dall'accordo, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del sistema di licenze FLEGT volto a verificare e attestare mediante licenze FLEGT che il legname e i suoi derivati esportati nell'Unione europea sono prodotti o acquisiti legalmente. Poiché la Repubblica del Camerun non ha rispettato gli obblighi sanciti dall'accordo, la Commissione ritiene che quest'ultimo non soddisfi più il requisito della "pertinenza" di cui al considerando 81 del regolamento sulla deforestazione.
(7)È pertanto opportuno porre termine all'accordo con la Repubblica del Camerun. A tal fine, a norma dell'articolo 27 dell'accordo, l'Unione europea dovrebbe comunicare alla Repubblica del Camerun la propria decisione di porre termine all'accordo entro il 30 novembre 2024, in modo da evitare che sia tacitamente rinnovato.
(8)È opportuno che la risoluzione dell'accordo sia approvata a nome dell'Unione europea.
(9)Conformemente ai trattati, spetta alla Commissione, a nome dell'Unione europea, comunicare, come stabilito dall'articolo 27 dell'accordo, la decisione dell'Unione europea di porvi termine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT), entrato in vigore il 1° dicembre 2011, è approvata a nome dell'Unione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente