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Document 52024PC0429

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 di tale accordo

COM/2024/429 final

Bruxelles, 3.10.2024

COM(2024) 429 final

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,
dell'appendice A del protocollo n. 4 di tale accordo


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione dell'accordo euromediterraneo UE-Israele in relazione alla prevista adozione di una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra 1 ("l'accordo"), è volto a stabilire le condizioni per la graduale liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2000.

2.2.Il consiglio di associazione

Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 67 dell'accordo può formulare raccomandazioni e prendere decisioni. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.

2.3.L'atto previsto del consiglio di associazione

Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il consiglio di associazione è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi delle prove dell'origine rilasciate elettronicamente ("l'atto previsto").

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") 2 ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") 3 della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie.

L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

L'UE e Israele hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali.

Durante la riunione del comitato misto del 7 dicembre 2023 le parti contraenti hanno adottato all'unanimità la raccomandazione del comitato misto sull'uso di certificati elettronici nell'ambito dell'attuale convenzione. La raccomandazione stabilisce un elenco di condizioni che, una volta soddisfatte, consentono alla parte importatrice di accettare una prova dell'origine sotto forma di un certificato di circolazione EUR.1.

Tali condizioni sono identiche a quelle che stabiliscono i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'ambito della presente proposta.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'Unione europea, la Commissione prevede di istituire un sistema elettronico per la presentazione delle domande di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, per il rilascio di tali certificati nonché per l'archiviazione di informazioni e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e con le parti contraenti della convenzione. Il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine (il sistema e-PoC UE) dovrebbe essere istituito conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.

È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'UE nel consiglio di associazione sia stabilita dal Consiglio.

Il quadro proposto è di natura tecnica e riguarda le norme di origine transitorie attualmente applicabili tra le parti e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Incidenza sul bilancio

I requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente non hanno un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il loro campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne da parte delle autorità doganali. Essi prevedono semplificazioni nei settori che rimangono di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme attraverso le quali le merci acquistano il carattere originario preferenziale. L'uso di prove dell'origine rilasciate elettronicamente migliora l'efficacia dei controlli doganali e riduce il rischio di frode introducendo un ambiente sicuro per il rilascio e la verifica.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del consiglio di associazione integrerà il protocollo n. 4 dell'accordo, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,
dell'appendice A del protocollo n. 4 di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio 5 l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1º giugno 2000.

(2)A norma dell'articolo 69 dell'accordo, il consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 67 dell'accordo, può adottare decisioni.

(3)A norma dell'articolo 38 del protocollo n. 4 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo.

(4)Nella prossima riunione il consiglio di associazione è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione sarà vincolante per l'Unione.

(6)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") 6 ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") 7 della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

(7)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 delle norme rivedute della convenzione, sulla quale sono basate le norme di origine transitorie.

(8)Dal 1º settembre 2021 è in vigore tra diverse parti contraenti della convenzione 8 una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili 9 le norme di origine transitorie in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

(9)I due obiettivi principali delle norme di origine transitorie sono: introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente o presentate elettronicamente.

(10)L'Unione e Israele hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; è pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1).
(6)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(7)    GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1.
(8)    UE, Islanda, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(9)    GU C/2024/1637.    
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Bruxelles, 3.10.2024

COM(2024) 429 final

ALLEGATI

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,
dell'appendice A del protocollo n. 4 di tale accordo


ALLEGATO

[Progetto di] DECISIONE N.... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE

del XX XX 2024

che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

Il consiglio di associazione UE-ISRAELE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra 1 ("l'accordo"), in particolare l'articolo 69 dell'accordo e l'articolo 38 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

(1)La pandemia di COVID-19 ha accelerato la necessità di un ambiente doganale privo di supporti cartacei nel settore delle norme di origine e la vasta maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") ha deciso di accettare copie elettroniche dei certificati di circolazione.

(2)Le parti contraenti applicatrici hanno elaborato sistemi elettronici o adattato i sistemi esistenti per trovare un equilibrio fra la necessità di digitalizzazione e i requisiti del modulo del certificato di circolazione di cui alle norme di origine transitorie (appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo).

(3)Considerando lo sviluppo dei sistemi elettronici doganali, l'Unione europea e lo Stato di Israele ("le parti") riconoscono che le prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione dovrebbero beneficiare di un ammodernamento per quanto riguarda il rilascio, la presentazione e la verifica.

(4)Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie 3 .

(5)Le parti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborano per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea ("la zona PEM").

(6)Le parti ritengono che il passaggio alle prove di origine elettroniche e alla cooperazione amministrativa digitalizzata nel quadro delle norme di origine transitorie costituisca il primo passo verso una digitalizzazione completa delle prove dell'origine a livello della zona PEM, in particolare in vista della prossima entrata in vigore della modifica della convenzione 4 .

(7)Le parti hanno convenuto di attuare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; i prodotti originari beneficiano pertanto di tali disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con riguardo all'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo, le parti convengono che le prove dell'origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciate elettronicamente.

Articolo 2

Le parti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente hanno un formato simile a quello del modello di cui all'allegato IV dell'appendice A;

b) le autorità doganali della parte esportatrice predispongono un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente;

c) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione;

d) la data a partire dalla quale una parte inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici è specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e secondo le procedure di tale parte. I certificati di circolazione rilasciati elettronicamente sono accettati a decorrere dalla data indicata in tali avvisi.

Articolo 3

Una parte può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 e ne informa preventivamente l'altra parte. Gli avvisi di cui all'articolo 2, lettera d), indicano la data di inizio della sospensione.

Articolo 4

Ai fini della cooperazione amministrativa a norma degli articoli 34 e 35 dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo, le parti possono decidere di prestarsi assistenza reciproca per via elettronica.

Articolo 5

Gli avvisi da cui risulti l'applicazione della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale nello Stato di Israele, secondo le rispettive procedure.

Articolo 6

Gli articoli da 1 a 5 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo delle parti sull'uso di un ambiente digitale paneuromediterraneo per le prove dell'origine elaborato con le altre parti contraenti applicatrici che consenta il rilascio e/o la presentazione per via elettronica delle prove dell'origine.

Articolo 7

Poiché le norme di origine transitorie cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della modifica della convenzione, gli articoli da 1 a 6 della presente decisione continuano ad applicarsi tra le parti nel quadro della convenzione fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto della convenzione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo che l'ultima delle due parti ha notificato all'altra parte la conclusione delle proprie procedure interne.

Fatto a…

                       Per il consiglio di associazione

                       Il presidente

                       I segretari

(1)    GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU C/2024/1637.    
(4)

   GU L 390/2024.

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