COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.10.2024
COM(2024) 429 final
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,
dell'appendice A del protocollo n. 4 di tale accordo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione dell'accordo euromediterraneo UE-Israele in relazione alla prevista adozione di una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("l'accordo"), è volto a stabilire le condizioni per la graduale liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
2.2.Il consiglio di associazione
Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 67 dell'accordo può formulare raccomandazioni e prendere decisioni. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.
2.3.L'atto previsto del consiglio di associazione
Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il consiglio di associazione è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi delle prove dell'origine rilasciate elettronicamente ("l'atto previsto").
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie.
L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.
L'UE e Israele hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali.
Durante la riunione del comitato misto del 7 dicembre 2023 le parti contraenti hanno adottato all'unanimità la raccomandazione del comitato misto sull'uso di certificati elettronici nell'ambito dell'attuale convenzione. La raccomandazione stabilisce un elenco di condizioni che, una volta soddisfatte, consentono alla parte importatrice di accettare una prova dell'origine sotto forma di un certificato di circolazione EUR.1.
Tali condizioni sono identiche a quelle che stabiliscono i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'ambito della presente proposta.
Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'Unione europea, la Commissione prevede di istituire un sistema elettronico per la presentazione delle domande di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, per il rilascio di tali certificati nonché per l'archiviazione di informazioni e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e con le parti contraenti della convenzione. Il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine (il sistema e-PoC UE) dovrebbe essere istituito conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.
È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'UE nel consiglio di associazione sia stabilita dal Consiglio.
Il quadro proposto è di natura tecnica e riguarda le norme di origine transitorie attualmente applicabili tra le parti e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.
L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Incidenza sul bilancio
I requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente non hanno un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il loro campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne da parte delle autorità doganali. Essi prevedono semplificazioni nei settori che rimangono di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme attraverso le quali le merci acquistano il carattere originario preferenziale. L'uso di prove dell'origine rilasciate elettronicamente migliora l'efficacia dei controlli doganali e riduce il rischio di frode introducendo un ambiente sicuro per il rilascio e la verifica.
6.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto del consiglio di associazione integrerà il protocollo n. 4 dell'accordo, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,
dell'appendice A del protocollo n. 4 di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1º giugno 2000.
(2)A norma dell'articolo 69 dell'accordo, il consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 67 dell'accordo, può adottare decisioni.
(3)A norma dell'articolo 38 del protocollo n. 4 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo.
(4)Nella prossima riunione il consiglio di associazione è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione sarà vincolante per l'Unione.
(6)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
(7)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 delle norme rivedute della convenzione, sulla quale sono basate le norme di origine transitorie.
(8)Dal 1º settembre 2021 è in vigore tra diverse parti contraenti della convenzione una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.
(9)I due obiettivi principali delle norme di origine transitorie sono: introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente o presentate elettronicamente.
(10)L'Unione e Israele hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; è pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente