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Document 52024PC0345

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo 2 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

COM/2024/345 final

Bruxelles, 30.7.2024

COM(2024) 345 final

2024/0204(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo 2 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica il protocollo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 1 ("l'accordo"), mira a sostenere le iniziative della Bosnia-Erzegovina volte a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

2.2.Il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 115 dell'accordo può decidere di modificare le disposizioni del protocollo 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (articolo 4 del protocollo n. 2). Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.

2.3.L'atto previsto del consiglio di stabilizzazione e di associazione

Alla prossima riunione o mediante scambio di lettere il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica delle disposizioni del protocollo 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("l'atto previsto").

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il  febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie" 3 ) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie, anche fra l'UE e la Bosnia-Erzegovina.

L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato, in quanto per tali prodotti le norme di origine transitorie sono diverse o più rigorose di quelle contemplate nella convenzione.

Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo.

Le norme transitorie prevedono la permeabilità fra i due insiemi di norme dell'origine, consentendo il rilascio di una prova dell'origine a posteriori sulla base di una prova rilasciata nel rispetto delle norme della convenzione, a condizione che i prodotti in questione siano conformi a entrambi gli insiemi di norme.

La disposizione vigente nelle norme di origine transitorie relativa alla permeabilità fra i due insiemi di norme di origine (articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo sulle norme di origine, appendice A) ha dato luogo a una procedura doganale onerosa che impedisce agli operatori economici di beneficiare appieno dei vantaggi derivanti dall'applicazione delle norme transitorie parallelamente alla convenzione.

Le parti hanno convenuto di applicare le norme transitorie in anticipo, al fine di adattare i flussi commerciali e le pratiche doganali all'imminente entrata in vigore della modifica della convenzione (sulla quale sono basate le norme transitorie). È pertanto appropriato agevolare l'applicazione della permeabilità per il periodo di applicazione residuo delle norme transitorie, in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

L'articolo 8 dell'appendice A del protocollo 2 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di agevolare l'applicazione della permeabilità esistente fra la convenzione e le norme di origine transitorie.

È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione sia stabilita dal Consiglio.

La modifica proposta è di natura tecnica, fa riferimento alle norme di origine transitorie attualmente applicabili fra le parti e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.

L'atto che il consiglio di stabilizzazione e di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

5.Incidenza sul bilancio

La semplificazione relativa alla permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie non ha un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il suo campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne delle autorità doganali. La semplificazione riguarda i settori che restano di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme attraverso le quali le merci acquisiscono il carattere originario a titolo preferenziale e agevola l'applicazione del vigente principio di permeabilità.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del consiglio di stabilizzazione e di associazione modificherà il protocollo 2 dell'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

2024/0204 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo 2 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione 5 l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° giugno 2015.

(2)A norma dell'articolo 117 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni. A norma dell'articolo 4 del protocollo 2 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 di tale accordo ("il consiglio di stabilizzazione e di associazione") può decidere di modificare le disposizioni del predetto protocollo.

(3)Alla prossima riunione il Consiglio di stabilizzazione e di associazione deve adottare una decisione su una modifica del protocollo 2 dell'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione sarà vincolante per l'Unione.

(5)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 6 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute 7 ("le norme di origine transitorie" 8 ) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

(6)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 delle norme rivedute della convenzione, sulla quale sono basate le norme di origine transitorie. 

(7)Fra le parti contraenti della convenzione 9 è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie dal 1° settembre 2021 10 .

(8)L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano le norme di origine della convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato. Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo 2, appendice A, dell'accordo, l'articolo 8 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo 2 di detto accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU L, 2024/245, 18.1.2024.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    Decisione del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 164 del 30.6.2015, pag. 548).
(6)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(7)    Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1).
(8)    GU L, 2024/245, 18.1.2024.
(9)    UE, Islanda, Svizzera (incluso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(10)    GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.
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Bruxelles, 30.7.2024

COM(2024) 345 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo 2 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie


ALLEGATO

[Progetto di] DECISIONE N. ... DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA

del XX XX 2024

che

modifica il protocollo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-BOSNIA-ERZEGOVINA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra 1 ("l'accordo"), in particolare l'articolo 4 del protocollo 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie" 3 ) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione della convenzione riveduta.

(2)Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie 4 .

(3)L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato.

(4)Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo 2 dell'appendice A, fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l'articolo 8 del protocollo 2, appendice A, dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 2, appendice A, articolo 8, dell'accordo, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.    In deroga al paragrafo 1, lettera b), il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato per le merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno acquisito il carattere originario con l'applicazione delle norme di origine a norma dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti applicatrici per le quali è possibile il cumulo.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo che l'ultima delle due parti ha notificato all'altra parte la conclusione delle proprie procedure interne.

Fatto a…

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

I segretari

(1)    GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU L, 2024/245, 18.1.2024. 
(4)    GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.
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