Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024PC0333

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo

COM/2024/333 final

Bruxelles, 30.7.2024

COM(2024) 333 final

2024/0193(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto dell'accordo SEE in relazione alla prevista adozione di una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE")

L'accordo SEE 1 ("l'accordo") mira a promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato il SEE. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

2.2.Il comitato misto

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo SEE può prendere decisioni. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti del SEE. Il comitato misto redige le sue decisioni e raccomandazioni mediante accordo fra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi delle prove dell'origine rilasciate elettronicamente ("l'atto previsto").

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute 3 ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

Da settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie.

L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

Le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali.

Durante la riunione del comitato misto della convenzione del 7 dicembre 2023 le parti contraenti hanno adottato all'unanimità la raccomandazione del comitato misto sull'uso di certificati elettronici nell'ambito dell'attuale convenzione. La raccomandazione stabilisce un elenco di condizioni che, una volta soddisfatte, consentono alla parte importatrice di accettare una prova dell'origine sotto forma di un certificato di circolazione EUR.1.

Tali condizioni sono identiche a quelle che stabiliscono i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'ambito della presente proposta.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'Unione europea, la Commissione prevede di istituire un sistema elettronico per la presentazione delle domande di certificati di circolazione rilasciati per via elettronica, per il rilascio di tali certificati nonché per l'archiviazione di informazioni e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e con le parti contraenti della convenzione. Il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine (il sistema e-PoC UE) dovrebbe essere istituito conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.

È opportuno che la posizione da adottare da parte dell'Unione europea nel comitato misto sia stabilita dal Consiglio.

Il quadro proposto è di natura tecnica e riguarda le norme di origine transitorie attualmente applicabili tra le parti contraenti dell'accordo SEE e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo SEE.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Incidenza sul bilancio

I requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente non hanno un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il loro campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne delle autorità doganali. Essi prevedono semplificazioni nei settori che rimangono di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme a partire dalle quali le merci acquistano il carattere originario preferenziale. L'uso di prove dell'origine rilasciate elettronicamente migliora l'efficacia dei controlli doganali e riduce il rischio di frode introducendo un ambiente sicuro per il rilascio e la verifica.

6.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del comitato misto integrerà il protocollo 4 dell'accordo, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2024/0193 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo SEE ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione mediante decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione 5 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)In conformità dell'articolo 93 dell'accordo, il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo SEE, può adottare decisioni.

(3)Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto vincolerà l'Unione.

(5)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 6 ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute 7 ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.

(6)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore, il 1º gennaio 2025, delle norme rivedute della convenzione, su cui si basano le norme di origine transitorie.

(7)Dal 1º settembre 2001 è in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione 8 che rendono applicabili 9 le norme di origine transitorie in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

(8)I due obiettivi principali delle norme di origine transitorie 10 sono introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente o presentate elettronicamente.

(9)Le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto si basa sul progetto di atto del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    Decisione del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).
(6)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(7)    GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1.
(8)    UE, Islanda, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(9)    GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.    
(10)    GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133.
Top

Bruxelles, 30.7.2024

COM(2024) 333 final

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo




ALLEGATO

[Progetto di] DECISIONE n. … DEL COMITATO MISTO SEE

del XX XX 2024

che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo 1 ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)La pandemia di COVID-19 ha accelerato la necessità di un ambiente doganale privo di supporti cartacei nel settore delle norme di origine e la vasta maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 2 ("la convenzione") ha deciso di accettare copie elettroniche dei certificati di circolazione.

(2)Le parti contraenti applicatrici hanno elaborato sistemi elettronici o adattato i sistemi esistenti per trovare un equilibrio fra la necessità di digitalizzazione e i requisiti del modulo del certificato di circolazione di cui alle norme di origine transitorie 3 (appendice A del protocollo 4 dell'accordo).

(3)Considerando lo sviluppo dei sistemi elettronici doganali, le parti contraenti dell'accordo SEE riconoscono che le prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione dovrebbero beneficiare di un ammodernamento per quanto riguarda il rilascio, la presentazione e la verifica.

(4)Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie 4 .

(5)Le parti contraenti dell'accordo SEE ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborano per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e su una cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea ("zona PEM") 5 .

(6)Le parti contraenti dell'accordo SEE ritengono che il passaggio alle prove di origine elettroniche e alla cooperazione amministrativa digitalizzata nel quadro delle norme di origine transitorie costituisca il primo passo verso una digitalizzazione completa delle prove dell'origine a livello della zona PEM, in particolare in vista della prossima entrata in vigore della modifica della convenzione 6 .

(7)Le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di attuare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; i prodotti originari beneficiano pertanto di tali disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con riguardo all'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che le prove dell'origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciate elettronicamente.

Articolo 2

Le parti contraenti dell'accordo SEE accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente hanno un formato simile a quello del modello di cui all'allegato IV dell'appendice A;

b. le autorità doganali della parte contraente esportatrice dell'accordo SEE predispongono un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente;

c. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentono l'identificazione;

d. la data a partire dalla quale una parte contraente dell'accordo SEE inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici è specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). I certificati di circolazione rilasciati elettronicamente sono accettati a decorrere dalla data indicata in tali avvisi.

Articolo 3

Una parte contraente dell'accordo SEE può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 e ne informa preventivamente l'altra parte contraente dell'accordo SEE. Gli avvisi di cui all'articolo 2, lettera d), indicano la data di inizio della sospensione.

Articolo 4

Ai fini della cooperazione amministrativa a norma degli articoli 34 e 35 dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo, le parti contraenti dell'accordo SEE possono decidere di prestarsi assistenza reciproca per via elettronica.

Articolo 5

Gli avvisi da cui risulti l'applicazione della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

Articolo 6

Gli articoli da 1 a 5 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo tra le parti contraenti dell'accordo SEE sull'uso di un ambiente digitale paneuromediterraneo per le prove dell'origine elaborato con le altre parti contraenti applicatrici che consenta il rilascio e/o la presentazione per via elettronica delle prove dell'origine.

Articolo 7

Poiché le norme di origine transitorie cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della modifica della convenzione, gli articoli da 1 a 6 della presente decisione continuano ad applicarsi tra le parti contraenti dell'accordo SEE nel quadro della convenzione fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto della convenzione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 7 .

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a…

Per il comitato misto

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE

(1)    GU CE L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(2)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3)    GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133.
(4)    GU C, C/2024/1673, 20.2.2024.    
(5)    UE, Islanda, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(6)    GU L, 2024/390, 19.2.2024.
(7)    Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Top