COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.7.2024
COM(2024) 333 final
2024/0193(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto dell'accordo SEE in relazione alla prevista adozione di una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE")
L'accordo SEE ("l'accordo") mira a promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato il SEE. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
2.2.Il comitato misto
Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo SEE può prendere decisioni. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti del SEE. Il comitato misto redige le sue decisioni e raccomandazioni mediante accordo fra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.
2.3.L'atto previsto del comitato misto
Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi delle prove dell'origine rilasciate elettronicamente ("l'atto previsto").
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
Da settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie.
L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.
Le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali.
Durante la riunione del comitato misto della convenzione del 7 dicembre 2023 le parti contraenti hanno adottato all'unanimità la raccomandazione del comitato misto sull'uso di certificati elettronici nell'ambito dell'attuale convenzione. La raccomandazione stabilisce un elenco di condizioni che, una volta soddisfatte, consentono alla parte importatrice di accettare una prova dell'origine sotto forma di un certificato di circolazione EUR.1.
Tali condizioni sono identiche a quelle che stabiliscono i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'ambito della presente proposta.
Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'Unione europea, la Commissione prevede di istituire un sistema elettronico per la presentazione delle domande di certificati di circolazione rilasciati per via elettronica, per il rilascio di tali certificati nonché per l'archiviazione di informazioni e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e con le parti contraenti della convenzione. Il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine (il sistema e-PoC UE) dovrebbe essere istituito conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.
È opportuno che la posizione da adottare da parte dell'Unione europea nel comitato misto sia stabilita dal Consiglio.
Il quadro proposto è di natura tecnica e riguarda le norme di origine transitorie attualmente applicabili tra le parti contraenti dell'accordo SEE e non incide sulla sostanza del protocollo sulle norme di origine. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo SEE.
L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.
L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo SEE.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Incidenza sul bilancio
I requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente non hanno un'incidenza misurabile sul bilancio dell'UE in quanto il loro campo di applicazione riguarda principalmente l'agevolazione degli scambi e il consolidamento di pratiche moderne delle autorità doganali. Essi prevedono semplificazioni nei settori che rimangono di competenza delle autorità senza incidere sulla sostanza delle norme a partire dalle quali le merci acquistano il carattere originario preferenziale. L'uso di prove dell'origine rilasciate elettronicamente migliora l'efficacia dei controlli doganali e riduce il rischio di frode introducendo un ambiente sicuro per il rilascio e la verifica.
6.Pubblicazione dell'atto previsto
Poiché l'atto del comitato misto integrerà il protocollo 4 dell'accordo, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.
2024/0193 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 sulle norme di origine di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo SEE ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione mediante decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)In conformità dell'articolo 93 dell'accordo, il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo SEE, può adottare decisioni.
(3)Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto vincolerà l'Unione.
(5)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie") della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione delle norme rivedute della convenzione.
(6)L'applicazione delle norme di origine transitorie garantisce l'adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell'entrata in vigore, il 1º gennaio 2025, delle norme rivedute della convenzione, su cui si basano le norme di origine transitorie.
(7)Dal 1º settembre 2001 è in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione che rendono applicabili le norme di origine transitorie in attesa dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.
(8)I due obiettivi principali delle norme di origine transitorie sono introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e creare la possibilità di utilizzare prove dell'origine rilasciate elettronicamente o presentate elettronicamente.
(9)Le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di applicare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo 4 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto si basa sul progetto di atto del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente