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Document 52024PC0253

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382

COM/2024/253 final

Bruxelles, 11.6.2024

COM(2024) 253 final

2024/0143(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/382 1 e ha attivato la direttiva del Consiglio 2001/55/CE del 20 luglio 2001 (di seguito, "direttiva sulla protezione temporanea") 2 per determinate categorie 3 di persone sfollate a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina da parte delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, la durata iniziale della protezione temporanea è pari ad un anno e può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi, per un periodo massimo di un anno. La protezione temporanea è stata automaticamente prorogata di un anno, fino al 4 marzo 2024.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea, qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può decidere di prorogare di un anno detta protezione temporanea a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta, presentata dagli Stati membri, affinché essa sottoponga al Consiglio una proposta. La protezione temporanea è stata prorogata di un ulteriore anno, fino al 4 marzo 2025 4 .

L'obiettivo della presente proposta è prorogare di un ulteriore anno la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio. La proroga avrà l'effetto di mantenere la protezione temporanea per le categorie di persone individuate in detta decisione di esecuzione per il periodo dal 5 marzo 2025 al 4 marzo 2026.

Ad oggi, godono di protezione temporanea nell'UE più di 4,19 milioni di sfollati dall'Ucraina, di cui un terzo minori. Il numero delle registrazioni attive, indicante il numero delle persone che godono di protezione temporanea negli Stati membri dell'UE, è rimasto stabile, attestandosi sui 4 milioni circa, con una lieve e costante tendenza all'aumento (dai 4 milioni del settembre 2023 ai 4,19 milioni del maggio 2024) 5 . La Germania, la Polonia e la Cechia rimangono gli Stati membri che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea (oltre 1,2 milioni in Germania, quasi 1 milione in Polonia e quasi 400 000 in Cechia) 6 . Dal settembre 2023 il numero delle decisioni di concessione della protezione temporanea si è stabilizzato a circa 65 000 al mese, pur mostrando una lieve tendenza alla diminuzione.

Dall'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, gli Stati membri hanno compiuto sforzi considerevoli per sostenere le persone sfollate dall'Ucraina al fine di facilitarne l'integrazione nella società che le accoglie e l'inserimento nel mercato del lavoro e hanno continuato anche ad adoperarsi per aumentare la capacità di accoglienza e la pianificazione di emergenza. La risposta dell'UE all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina resta caratterizzata da una forte componente di solidarietà, in primo luogo nei confronti dell'Ucraina e del suo popolo, come dimostrato dagli sforzi degli Stati membri e dei loro cittadini che ospitano gli sfollati, e in secondo luogo tra gli stessi Stati membri, come dimostra la loro decisione di rinunciare all'applicazione dell'articolo 11 della direttiva sulla protezione temporanea.

Lo scopo della piattaforma per la registrazione della protezione temporanea, operativa dal 31 maggio 2022, è consentire alle parti di scambiarsi informazioni per far sì che i beneficiari di una protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale possano effettivamente godere dei loro diritti in tutti gli Stati membri, limitando nel contempo eventuali illeciti. Per assicurare il suo corretto funzionamento è importante caricare regolarmente i dati e procedere prontamente al follow-up, se necessario, in caso di doppie registrazioni. Finché sarà in vigore la protezione temporanea, la piattaforma continuerà a funzionare. A tale riguardo, la proroga della protezione temporanea non comporta alcuna modifica del suo funzionamento.

Inoltre, dato che una persona può godere dei diritti connessi alla protezione temporanea in un solo Stato membro alla volta, i beneficiari di protezione temporanea che si trasferiscono in un altro Stato membro per godere di tale protezione non dovrebbero beneficiare dell'assistenza sociale in due Stati membri simultaneamente.

La necessità di continuare a fornire protezione, associata alla possibilità per i beneficiari di protezione temporanea di scegliere lo Stato membro in cui goderne, ha avuto un impatto sul sistema di accoglienza di alcuni Stati membri, in particolare quelli che ospitano un numero elevato di beneficiari di protezione temporanea, cui si somma l'effetto del dover affrontare simultaneamente un gran numero di domande di protezione internazionale o con una carenza di alloggi. Sotto questo aspetto è importante continuare, in futuro, ad adoperarsi per garantire un maggiore equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le conseguenze di futuri nuovi arrivi sulle capacità di accoglienza degli Stati membri. La Commissione è inoltre pronta a favorire le necessarie discussioni in materia e il seguito opportuno. Garantire autonomia agli sfollati e assicurare la loro transizione verso sistemazioni di lunga durata resta una priorità.

Oltre a fornire ai beneficiari l'accesso a una serie di diritti armonizzati, l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea continua ad attenuare il rischio che i sistemi di asilo non riescano a gestire gli afflussi senza effetti negativi sull'efficienza del loro funzionamento.

Dall'inizio della guerra di aggressione russa, rispetto ai 4,19 milioni di registrazioni per la protezione temporanea di sfollati dall'Ucraina, le domande di protezione internazionale 7 presentate da cittadini ucraini negli Stati membri dell'UE, in Norvegia e in Svizzera sono state solo 53 000 circa. Nel 2024, pur rimanendo a livelli modesti rispetto a una stima iniziale secondo cui avrebbero potuto fare richiesta di protezione internazionale tra gli 1,2 e i 3,2 milioni di persone, il numero delle domande di asilo da parte di cittadini ucraini ha finora registrato un discreto aumento (il 50 % in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
I numeri complessivamente limitati continuano tuttavia a dimostrare che la protezione temporanea ha conseguito i suoi obiettivi, compreso quello di evitare un sovraccarico dei sistemi di asilo negli Stati membri.

Secondo un sondaggio realizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) nel febbraio 2024 8 , la percentuale di sfollati che progettano o sperano di rientrare in futuro in Ucraina è diminuita rispetto a un anno fa (dal 77 % al 64 %), mentre la percentuale degli indecisi circa un eventuale rientro e quella di coloro che affermano di non nutrire alcuna speranza di rientrare sono aumentate (la prima dal 18 % al 24 %, la seconda dal 5 % all'11 %). Secondo quanto segnalato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) 9 , la stragrande maggioranza degli intervistati (il 74 %) vorrebbe rientrare in Ucraina quando e se ci saranno condizioni di sicurezza.

Secondo lo studio congiunto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) 10 , il 53 % degli intervistati ha espresso l'intenzione di rientrare in Ucraina dopo la guerra, ma una percentuale significativa (il 30 %) è ancora indecisa. Il 17 % circa è certo di non voler rientrare, soprattutto a causa della situazione di insicurezza imperante nel paese.

I sondaggi citati confermano che gli sfollati dall'Ucraina non sono ancora in grado di rientrare nel paese in condizioni di sicurezza e stabilità.

In Ucraina, la Russia prosegue implacabilmente la sua guerra di aggressione. Dal marzo 2024 sta sferrando su tutto il paese ripetuti e violenti attacchi aerei che, oltre a causare numerose vittime e gravi danni, hanno pesanti conseguenze a livello di infrastrutture energetiche nazionali e provocano diffuse interruzioni della fornitura di energia elettrica e la distruzione di centrali elettriche.

Gli attacchi deliberati e indiscriminati della Russia colpiscono direttamente la popolazione civile in tutto il paese, con interventi imprevedibili di aerei e droni oltre i confini delle zone di battaglia stabilite, rimaste in larga parte immutate.

Secondo le stime dell'OIM, al marzo 2024 gli sfollati interni in Ucraina erano 3,6 milioni 11 . L'80 % delle famiglie sfollate dichiarava di trovarsi in tale situazione da almeno un anno 12 . Secondo le informazioni fornite nella terza relazione di valutazione rapida dei danni e delle esigenze (RDNA3) 13 , il programma statale a sostegno degli sfollati interni è diventato finanziariamente insostenibile. Nel 2023 la povertà e l'insicurezza alimentare sarebbero inoltre aumentate. Gli effetti della guerra non sono per tutti uguali: sono maggiori per le donne, le persone con disabilità, i bambini e i giovani, gli sfollati interni e gli anziani.

Secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) del dicembre 2023, oltre 14,6 milioni di persone nel paese avrebbero necessitato di assistenza umanitaria urgente nel 2024 14 .

Questo quadro di instabilità, combinato alla difficile situazione umanitaria in Ucraina, potrebbe portare a ulteriori arrivi su larga scala nell'Unione e alla conseguente necessità di fornire protezione ad altre persone sfollate.

L'attuale incertezza e instabilità in Ucraina mostra che non vi è alcuna soluzione in vista per i beneficiari di protezione temporanea attualmente presenti negli Stati membri dell'UE e che è quindi necessario continuare a proteggerli all'interno dell'Unione. Allo stesso modo, continua a essere a rischio il funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e tutte queste persone presentassero contemporaneamente una domanda di protezione internazionale.

Alla luce degli sviluppi di cui sopra, la Commissione ritiene che persistano i motivi per la concessione della protezione temporanea e che questa debba pertanto essere prorogata come risposta necessaria e adeguata alla situazione attuale. La proroga dovrebbe essere adottata quanto prima e per un altro anno, ossia per il periodo dal 5 marzo 2025 al 4 marzo 2026, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea. Questo per garantire che alle persone sfollate dall'Ucraina e ospitate negli Stati membri dell'UE siano assicurate la massima stabilità e prospettive possibili nelle circostanze attuali.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di intraprendere tempestivamente le necessarie misure amministrative e giuridiche (come il rinnovo dei permessi di soggiorno) per prepararsi alla proroga della protezione temporanea.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con l'acquis dell'UE in materia di asilo, in quanto la direttiva sulla protezione temporanea costituisce parte integrante del sistema europeo comune di asilo ed è stata adottata per far fronte a una situazione straordinaria di afflusso massiccio di sfollati, come sta tuttora avvenendo con l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Essa è altresì pienamente coerente con l'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

Gli elementi della proposta sono coerenti anche con gli atti giuridici che compongono il patto sulla migrazione e l'asilo recentemente adottati. Il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto di mantenere la direttiva sulla protezione temporanea all'interno del pacchetto di strumenti a disposizione dell'UE per le situazioni di arrivi di massa. La direttiva sulla protezione temporanea si è rivelata uno strumento essenziale per fornire una protezione immediata nell'UE e, in questa fase, continua ad essere lo strumento più appropriato per far fronte agli sfollamenti causati dalla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è pienamente coerente con la necessità di consentire agli Stati membri di trattare le potenziali domande di protezione internazionale in modo ordinato, senza sovraccaricare i loro sistemi di asilo, e di continuare a prevedere, in caso di afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, le misure necessarie per evitare tale sovraccarico dei sistemi nazionali di asilo. È inoltre coerente con l'azione esterna dell'Unione, con le misure restrittive dell'UE e con altre azioni adottate in risposta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
La presente proposta fa parte di una serie completa di azioni dell'UE in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, considerando che i motivi della protezione temporanea persistono. Ciò consente di adottare misure intese a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e sostengono le conseguenze di tale accoglienza.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La situazione in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia continua ad avere ripercussioni sull'intera Unione europea. L'UE ha reagito con una risposta unitaria e senza precedenti, ma è evidente che il paese richiede ancora soluzioni e sostegno da parte dell'UE, oltre ad un forte coordinamento a livello di Unione. È infatti necessario che tutti gli Stati membri continuino a rispondere efficacemente e in modo unitario alla situazione e garantiscano le stesse norme e che, per i 4,19 milioni di persone attualmente ospitate nell'Unione, si applichi una serie armonizzata di diritti in tutta l'UE. In aggiunta al persistente afflusso massiccio, non si possono escludere ulteriori arrivi su larga scala a causa dell'instabilità della situazione in Ucraina. È chiaro che le iniziative intraprese dai singoli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente alla necessità di un approccio comune dell'Unione a quella che, innegabilmente, rappresenta una sfida comune per l'intera UE.

Tale approccio comune non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, può essere conseguito e coordinato meglio a livello dell'Unione, come indicato anche dagli stessi Stati membri. L'Unione deve pertanto intervenire e può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio prevede una proroga della protezione temporanea per un periodo di tempo limitato, vale a dire un anno per il gruppo specifico di persone cui già si applica.

La misura proposta è limitata a quanto necessario in considerazione delle dimensioni e della gravità della situazione in Ucraina, che impedisce a circa 4,19 milioni di sfollati attualmente presenti negli Stati membri dell'UE di rientrare nel loro paese in condizioni sicure e stabili.
La proroga proposta costituisce inoltre una risposta proporzionata tenuto conto della situazione attuale, in quanto la protezione temporanea ha preservato il sistema di asilo degli Stati membri dell'UE da un eventuale sovraccarico causato da un numero elevato di domande da parte delle persone in arrivo sul loro territorio.

Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea, è richiesta una decisione di esecuzione del Consiglio per prorogare la protezione temporanea di un anno qualora persistano motivi per la sua concessione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Definizione delle politiche basata su elementi probanti

La rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione, incentrata sull'Ucraina, e la piattaforma di solidarietà "Ucraina" 15 continuano ad operare per fornire, rispettivamente, una conoscenza situazionale comune delle implicazioni migratorie dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina e del livello di preparazione dell'UE e degli Stati membri e per garantire una risposta coordinata alla crisi attraverso scambi regolari. In tale contesto, si è discusso in entrambe le sedi di un aumento della preparazione generale a livello dell'UE, anche per quanto riguarda la pianificazione di emergenza, e si stanno costantemente raccogliendo informazioni e dati sulla situazione attuale e sui movimenti di persone. Nell'ambito della piattaforma di registrazione per la protezione temporanea si continua a discutere, su base ad hoc, su come garantire al meglio, tra gli Stati membri, lo scambio adeguato di informazioni sui beneficiari di una protezione temporanea e di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, individuando nel contempo le doppie registrazioni all'interno dello stesso Stato membro e fra uno Stato membro e l'altro.

La Commissione europea, organizzazioni quali la Banca mondiale e le Nazioni Unite e lo stesso governo ucraino stanno a loro volta valutando regolarmente la situazione in Ucraina. La Banca mondiale pubblica relazioni sulla valutazione rapida dei danni e delle esigenze in Ucraina 16 .

Dall'inizio della guerra, l'OIM si è adoperata per fornire una miglior comprensione della situazione degli sfollati e per tracciare gli sfollamenti interni in Ucraina e i flussi di mobilità, oltre a monitorare, tramite sondaggi, le intenzioni di coloro che fuggono dalla guerra e di coloro che attraversano la frontiera per tornare in Ucraina e a valutare le condizioni di tale rientro. L'UNHCR continua a pubblicare regolarmente informazioni sulle intenzioni e sulle prospettive degli sfollati (anche interni) dall'Ucraina. Dai sondaggi e dai documenti delle suddette organizzazioni internazionali emerge una situazione ancora variabile e incerta, che non consente quindi il rimpatrio in condizioni sicure e stabili. Secondo le stime dell'UNHCR, ad aprile 2024 le persone in fuga dall'Ucraina nel mondo erano 6,4 milioni 17 .

Consultazioni dei portatori di interessi e assunzione e uso di perizie

Per raccogliere informazioni basate su dati concreti la Commissione ha regolarmente consultato, attraverso la rete per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione e la piattaforma di solidarietà, le autorità degli Stati membri, il servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie competenti dell'UE, le autorità ucraine e le organizzazioni internazionali, mantenendo nel contempo scambi con le organizzazioni non governative e della società civile.

La Commissione, in cooperazione con le presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea, ha consultato gli Stati membri sul futuro della protezione temporanea oltre il marzo 2025 a livello ministeriale, in sede di comitato strategico del Consiglio sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) nel novembre 2023 e all'interno del gruppo "Asilo" nel marzo 2024. In queste occasioni gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di prorogare quanto prima la protezione temporanea. Discussioni parallele e complementari si sono svolte sulla piattaforma di solidarietà, in cui gli Stati membri hanno espresso all'unanimità la necessità di prorogare la protezione temporanea di un ulteriore anno per mantenere una risposta comune europea, fornire chiarezza ai beneficiari e consentire agli Stati membri di intraprendere le misure amministrative e giuridiche necessarie a livello nazionale (come il rinnovo dei permessi di soggiorno). Parallelamente, la Commissione ha intrattenuto contatti regolari con le autorità ucraine per raccogliere informazioni sulla situazione sul campo. Nel frattempo, si continua a riflettere sulla necessità di creare condizioni in grado di garantire una transizione agevole dalla protezione temporanea a status giuridici nazionali alternativi. Conformemente all'articolo 3 della direttiva sulla protezione temporanea, la Commissione ha anche specificamente consultato l'UNHCR, che ha continuato a valutare la situazione e a realizzare sondaggi sulle intenzioni degli sfollati, fornendo contributi pertinenti. Nei mesi di febbraio e marzo 2024 il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e altre 140 organizzazioni della società civile hanno pubblicato, rispettivamente, una relazione 18 e una dichiarazione comune 19 sulla situazione degli sfollati provenienti dall'Ucraina, in cui hanno anche invitato la Commissione a valutare la possibilità di proporre un'ulteriore proroga della protezione temporanea.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresa la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, le esigenze di finanziamento connesse all'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea sono state coperte dal bilancio degli attuali strumenti di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020 e 2021‑2027, in particolare nell'ambito della politica di coesione.

Ciò ha consentito agli Stati membri di avere accesso ai fondi non spesi disponibili e di riorientarli rapidamente nell'ambito dei programmi 2014-2020 verso necessità urgenti in materia di migrazione e gestione delle frontiere derivanti dall'arrivo nell'UE di un gran numero di persone in fuga dalla guerra in Ucraina. L'autorità di bilancio ha inoltre approvato un rafforzamento mirato di 152 milioni di EUR, che è stato utilizzato nell'ambito del pacchetto di aiuti d'emergenza di 400 milioni di EUR per sostenere gli Stati membri più interessati da esigenze di prima accoglienza connesse all'elevato afflusso di sfollati dall'Ucraina. I programmi dei fondi per gli affari interni 2021-2027 nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e del Fondo Sicurezza interna (ISF) contribuiscono anch'essi a soddisfare le esigenze degli Stati membri connesse all'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea. Complessivamente, ai programmi nazionali sono stati assegnati inizialmente 9,4 miliardi di EUR, cui farà seguito una dotazione supplementare di 1,9 miliardi di EUR nel 2025, sulla base di una loro revisione intermedia. Infine, nel febbraio 2024, nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP), è stato concordato un aumento delle risorse pari a 2 miliardi di EUR per la rubrica 4 per il periodo 2025-2027. Queste risorse aggiuntive aiuteranno gli Stati membri a gestire i problemi e le necessità urgenti connesse alla migrazione e alla gestione delle frontiere, in particolare negli Stati membri che si trovano in prima linea e in quelli che risentono maggiormente delle conseguenze della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, e ad attuare il patto sulla migrazione e l'asilo, incluse le nuove procedure di frontiera.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce la proroga di un anno (dal 5 marzo 2025 al 4 marzo 2026) della protezione temporanea per gli sfollati di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

2024/0143 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi 20 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 21 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

(2)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata dapprima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata in seguito automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

(3)Il 19 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 22 che stabilisce la proroga, fino al 4 marzo 2025, della protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva.

(4)Nel contesto dell'attivazione della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri hanno unanimemente convenuto, con una loro dichiarazione 23 , di non applicare l'articolo 11 della direttiva in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale.

(5)Dato che una persona può godere dei diritti connessi alla protezione temporanea in un solo Stato membro alla volta, i beneficiari di protezione temporanea che si trasferiscono in un altro Stato membro per godere di tale protezione non dovrebbero beneficiare dell'assistenza sociale in due Stati membri simultaneamente.

(6)Gli sfollati dall'Ucraina che beneficiano attualmente della protezione temporanea nell'Unione sono circa 4,19 milioni. Il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea si è stabilizzato sui circa 4,19 milioni, con una lieve e costante tendenza all'aumento e pochi casi di persone che riferiscono di essere in fase di rientro in Ucraina su base permanente. La situazione in Ucraina non consente un rientro degli sfollati nel loro paese in condizioni sicure e stabili. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, al marzo 2024 gli sfollati interni in Ucraina erano 3,6 milioni. Di tutti gli sfollati interni, l'80 % ha dichiarato di trovarsi in tale situazione da almeno un anno. Secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nel 2024 più di 14,6 milioni di persone nel paese necessitano di un'assistenza umanitaria urgente.

(7)Non si possono inoltre escludere ulteriori arrivi su larga scala a causa delle difficili condizioni umanitarie, dell'instabilità e dell'incertezza della situazione in Ucraina dovuta alle azioni ostili da parte della Russia, tra cui gli attacchi aerei ripetuti e sempre più violenti sferrati in tutto il paese contro la popolazione civile. Il rischio di un'ulteriore intensificazione del conflitto permane. Al tempo stesso continua a essere a rischio il funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e tutti coloro che ne beneficiano presentassero contemporaneamente una domanda di protezione internazionale.

(8)Poiché è improbabile che l'elevato numero di sfollati nell'Unione che beneficiano di protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra contro l'Ucraina, è necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell'Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 5 marzo 2025, in quanto essa garantisce una protezione immediata e l'accesso a una serie armonizzata di diritti, riducendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell'Unione. La proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2025, nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o da persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell'Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2026.

(9)Pertanto, considerando che persistono motivi per la concessione della protezione temporanea, è opportuno prorogare fino al 4 marzo 2026 la protezione temporanea a favore delle categorie di sfollati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.

(10)La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione di esecuzione.

(12)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione di esecuzione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall'Ucraina di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 è prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)     Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea .
(2)     Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi .
(3)    L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio stabilisce che la protezione temporanea si applica: a) ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; b) agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e c) ai familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). Gli Stati membri applicano tale decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che sono in grado di dimostrare il loro soggiorno legale in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
(4)     Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (europa.eu)
(5)    Informazioni ricavate dai dati caricati nella piattaforma per la protezione temporanea e inoltrati tramite la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione.
(6)     Statistiche | Eurostat (europa.eu)
(7)    Al 2 giugno 2024.
(8)     Lives on hold:     intentions and perspectives of refugees, refugee returnees and IDPs from Ukraine, febbraio 2024
(9)     Ukraine Response - Needs, Intentions & Integration Challenges - Displacement Tracking Matrix
(10)     Voices in Europe: Experiences, hopes and aspirations of forcibly displaced persons from Ukraine
(11)     Ukraine - Conditions of Return Assessment Factsheet - Round 7 (maggio 2024)  
(12)     Ukraine - Internal Displacement Report - General Population Survey Round 15 (novembre – dicembre 2023)
(13)     Gruppo della Banca mondiale, Ukraine Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3) (febbraio 2022 – dicembre 2023)
(14)     Humanitarian needs and response plan Ukraine - Humanitarian Programme Cycle 2024, OCHA, dicembre 2023
(15)    La piattaforma, istituita dalla Commissione per coordinare la risposta operativa tra gli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2022/382 del Consiglio, ha tra i suoi compiti anche la raccolta di informazioni, l'esame delle esigenze individuate negli Stati membri e il coordinamento del seguito operativo in risposta a tali esigenze.
(16)     Gruppo della Banca mondiale, Ukraine Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3) (febbraio 2022 – dicembre 2023)    
(17)     Ukraine Refugee Situation
(18)     Transitioning out of the Temporary Protection Directive, Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, febbraio 2024
(19)     The EU must provide future-proof solutions for people displaced from Ukraine, Organizzazioni europee e internazionali, 4 marzo 2024
(20)        GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj .
(21)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj ).
(22)    Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409, 24.10.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj )
(23)     Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea ‒ Dichiarazione degli Stati membri
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