COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.6.2024
COM(2024) 247 final
2024/0140(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e la Repubblica islamica di Mauritania
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e la Mauritania ("l'accordo") ()e il relativo protocollo di attuazione sono stati firmati il 15 novembre 2021. La durata del protocollo di attuazione è di cinque anni a decorrere dalla sua applicazione provvisoria, ovvero fino al 15 novembre 2026.
Ai sensi del protocollo di attuazione, la flotta dell'UE potrà pescare nelle acque mauritane gamberi, pesci demersali, tonni e piccoli pesci pelagici fino a un totale di 287 050 tonnellate l'anno. I totali ammissibili di catture (TAC) per la categoria di pesca 1 (crostacei, eccetto l'aragosta) sono pari a 5 000 tonnellate l'anno.
Per ciascuna categoria di pesca, l'appendice 2 del protocollo di attuazione specifica il numero di pescherecci dell'Unione autorizzate a pescare contemporaneamente. Per la categoria di pesca 1 (crostacei, eccetto l'aragosta), l'appendice 2 del protocollo di attuazione firmato il 15 novembre 2021 ha stabilito che il numero di navi dell'Unione autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 15. Le possibilità di pesca previste dal protocollo sono state ripartite tra gli Stati membri con il regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio (). A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, nella categoria 1 possono essere impiegati al massimo 15 pescherecci contemporaneamente nelle acque mauritane.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del protocollo di attuazione, la commissione mista può approvare modifiche del protocollo, dei suoi allegati e delle sue appendici per quanto riguarda le possibilità di pesca, compreso il numero di navi autorizzate a pescare nell'ambito di una categoria.
Nel corso della riunione della commissione mista, tenutasi nel dicembre 2022, le parti hanno chiesto al comitato scientifico congiunto di valutare la possibilità di aumentare il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente per le categorie di pesca da 1 a 18, senza modificare il TAC attuale per tali categorie. Tale richiesta si basava su una richiesta formulata dal settore della pesca dell'UE per la categoria 1, intesa a massimizzare l'utilizzo del TAC fissato nel protocollo.
Il comitato scientifico congiunto ha analizzato gli ultimi dati disponibili sulle catture nel periodo 1991-2022 e la mortalità dei pesci dovuta allo sforzo di pesca. Nella sua relazione pubblicata nel marzo 2023, il comitato scientifico congiunto ha concluso su tale base che per la categoria 1 sarebbe stato possibile aumentare la flotta dell'UE da 15 a 18 navi entro il limite del TAC attuale, fissato a 5 000 tonnellate.
Sulla base della relazione del comitato scientifico congiunto, una proposta di modifica del punto 5 della scheda tecnica per la categoria 1 dell'appendice 2, che fissa il numero massimo di navi autorizzate a pescare contemporaneamente per la categoria in questione, è stata iscritta all'ordine del giorno della riunione della commissione mista UE-Mauritania che si è tenuta dal 6 all'8 dicembre 2023.
Conformemente all'articolo 3 della decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista secondo la procedura di cui all'allegato di tale decisione. Prima della riunione della commissione mista, la Commissione ha presentato la proposta al Consiglio a fini di valutazione, conformemente al punto 3 dell'allegato della decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio. Il Consiglio non ha sollevato obiezioni alla modifica proposta conformemente al paragrafo 4 dell'allegato di tale decisione e la Commissione ha pertanto approvato la modifica a nome dell'Unione.
Nella riunione della commissione mista dell'8 dicembre 2023, le parti hanno approvato la modifica del protocollo che consiste nell'aumentare fino a 18 il numero di navi dell'Unione autorizzate a pescare contemporaneamente per la categoria di pesca 1, senza modificare il TAC attuale per tale categoria. Per questo TAC, l'Unione versa alla Mauritania un contributo finanziario che la modifica lascia invariato.
La proposta mira ad attuare la modifica del protocollo sopra descritta modificando l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio. La modifica in questione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della modifica del protocollo da parte della commissione mista. Tale applicazione retroattiva permetterà di ottimizzare l'utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito di questa categoria nel 2024.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente modifica non incide sulla coerenza con la legislazione esistente in materia di politica della pesca.
•Coerenza con altre normative dell'Unione
La presente modifica non incide sulla coerenza con la legislazione esistente nell'UE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.
La proposta modifica la legislazione vigente e rispetta gli stessi principi giuridici del regolamento che modifica.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La modifica del regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio non modifica le condizioni di pesca stabilite nell'accordo e nel relativo protocollo.
Pertanto non sono necessarie valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi o valutazioni d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il progetto di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
La modifica del regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio non modifica le condizioni stabilite nell'accordo e nel relativo protocollo.
2024/0140 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e la Repubblica islamica di Mauritania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione e la Mauritania (APPS) e il relativo protocollo di attuazione sono stati firmati il 15 novembre 2021 e da allora sono applicati in via provvisoria.
(2)Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/1448 relativa alla conclusione dell'APPS tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione, il cui articolo 3 autorizza la Commissione ad approvare le modifiche apportate a nome dell'Unione.
(3)Per quanto riguarda la categoria di pesca 1 (pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l'aragosta), il punto 5 della scheda tecnica per la categoria 1 dell'appendice 2 del protocollo di attuazione ha stabilito che il numero di navi dell'Unione autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 15.
(4)L'11 novembre 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2021/2061 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione.
(5)Conformemente al punto 5 della scheda tecnica per la categoria 1 dell'appendice 2, l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento stabilisce che nella categoria di pesca 1 possono essere impiegati al massimo 15 pescherecci alla volta nelle acque mauritane.
(6)Con decisione dell'8 dicembre 2023, la commissione mista che opera nell'ambito dell'APPS e del protocollo di attuazione ha modificato il punto 5 della scheda tecnica per la categoria 1 dell'appendice 2 del protocollo di attuazione e ha portato a 18 il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente nella categoria di pesca 1, senza modificare il totale ammissibile di catture (TAC) attuale per la categoria in questione. La decisione era fondata su una valutazione degli effetti di un tale aumento sullo stock realizzata dal comitato scientifico congiunto, che ha concluso che un aumento dello sforzo di pesca sarebbe stato possibile entro i limiti del TAC attuale.
(7)È quindi opportuno modificare l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2061 per tenere conto dell'aumento del numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente nella categoria di pesca 1 ai sensi del protocollo di attuazione.
(8)L'aumento delle autorizzazioni disponibili dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di modifica del protocollo di attuazione. Tale applicazione retroattiva permetterà di ottimizzare l'utilizzo delle possibilità di pesca nell'ambito di questa categoria. Occorre pertanto che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dall'8 dicembre 2023. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto il numero di navi autorizzate a pescare nella categoria 1 è aumentato. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio è sostituito dal seguente:
"1) categoria 1 – pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l'aragosta:
Spagna
4 150 tonnellate
Spagna
600 tonnellate
Spagna
250 tonnellate
In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 18 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente