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Document 52024PC0194

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

COM/2024/194 final

Bruxelles, 8.5.2024

COM(2024) 194 final

2024/0104(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

{SWD(2024) 122 final}


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI") in connessione con la prevista adozione di due decisioni relative alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

Obiettivi dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") sono: i) adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi; ii) condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali; iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo.

La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1º gennaio 2017.

L'Unione europea è parte dell'accordo 1 .

2.2.Il consiglio dei membri

Il consiglio dei membri è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata nel consiglio dei membri. Le decisioni del consiglio dei membri sono adottate per consenso. Ove il consenso non possa essere raggiunto, le decisioni relative alle norme commerciali si considerano adottate a meno che non siano respinte da almeno un quarto dei membri o da uno o più membri che complessivamente detengono almeno 100 quote di partecipazione.

Il COI è attualmente composto da 19 membri e l'Unione europea detiene 659 quote di partecipazione su un totale di 1 000.

2.3.L'atto previsto del consiglio dei membri

Nell'ottobre 2023 il segretariato esecutivo del COI ha trasmesso ai membri il testo di due decisioni in materia di chimica e normalizzazione che dovranno essere adottate dal consiglio dei membri. Tali decisioni hanno lo scopo di aggiornare i metodi di valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini e di correggere il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare. Inoltre, la revisione del metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini si rifletterà nella norma commerciale per l'olio d'oliva e l'olio di sansa d'oliva e tale norma dovrà essere modificata a tale proposito.

Le decisioni presentate modificano due metodi inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio d'oliva 2 e richiederanno anche modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione 3 .

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta comprende il testo delle decisioni, la norma commerciale riveduta e i metodi, trasmessi dal segretariato esecutivo.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, i criteri di qualità e purezza inclusi nella suddetta norma commerciale adottata dal consiglio dei membri sono applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. Inoltre a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali. La decisione che figura nell'allegato inciderà pertanto sul diritto dell'Unione in quanto modificherà due metodi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.

Qualora, in occasione della 119a sessione del COI, l'adozione della decisione sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione descritta nella presente decisione sarà adottata a nome dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo prima della prossima sessione ordinaria del COI nel novembre 2024.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Le decisioni che il consiglio dei membri è chiamato ad adottare:

modificheranno la norma commerciale COI/T.15/NC n. 3 applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva modificando il numero delle revisioni del metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini e del metodo per la determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi;

riesamineranno il metodo COI/T.20/Doc. n. 15/Rev. 10 (Analisi sensoriale dell'olio di oliva – Metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini) in merito alle relazioni dei panel di assaggiatori;

correggeranno il metodo COI/T.20/Doc. n. 28/Rev. 3 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare) per quanto riguarda l'espressione dei risultati.

Le suddette decisioni, che sono state oggetto di discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È pertanto opportuno appoggiarle.

La summenzionata decisione corrisponde alla politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'ordine del giorno della riunione del consiglio dei membri del COI per la sessione di giugno 2024 sarà modificato ulteriormente ed è possibile che vi siano iscritte ulteriori decisioni che incidono sull'acquis. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori del consiglio dei membri del COI nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a suo tempo a integrare e/o a modificare la presente proposta per permettere al Consiglio di adottare la posizione da adottare anche per tali decisioni.

Tenuto conto del processo decisionale in seno al consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione risulta necessaria per l'adozione della decisione in allegato.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Gli atti che il consiglio dei membri è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sugli atti delegati e gli atti di esecuzione fondati sul regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Ciò è dovuto al fatto che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.3.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2024/0104 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") è stato firmato a nome dell'Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio 6 , fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio 7 .

(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("consiglio dei membri") può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l'applicazione delle disposizioni di tale accordo.

(3)Nel corso della sua 119a sessione, che si terrà dal 18 al 25 giugno 2024, il consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e due decisioni volte ad aggiornare i metodi di valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini e a correggere il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.

(4)Le decisioni da adottare durante la 119a sessione del consiglio dei membri sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva. Tali decisioni contribuiranno all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È pertanto opportuno appoggiarle.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri, poiché le decisioni di modifica da adottare avranno effetti giuridici per l'Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all'olio d'oliva adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(6)Qualora, in occasione della 119a sessione del consiglio dei membri, l'adozione delle decisioni di modifica sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell'allegato della presente decisione dovrebbe essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima della prossima sessione ordinaria del consiglio dei membri di novembre 2024.

(7)Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale, del metodo per la valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini e del metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.

(8)Al fine di salvaguardare l'interesse dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione nel consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell'adozione delle decisioni che modificano la norma commerciale o i metodi a una sessione successiva del consiglio dei membri, se la posizione da adottare a nome dell'Unione potrebbe essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 119a sessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 119a sessione del consiglio dei membri che si terrà dal 18 al 25 giugno 2024 o nell'ambito di una procedura di adozione del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2024, figura nell'allegato.

Articolo 2

Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva e ai metodi che figurano nell'allegato.

Articolo 3

Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 119a sessione del consiglio dei membri, i rappresentanti dell'Unione chiedono che l'adozione delle decisioni che modificano la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e il metodo di valutazione organolettica degli oli d'oliva vergini e il metodo di determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2) e decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1);    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj
(2)    GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2105/2022-11-04
(3)    GU L 284 del 4.11.2022, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj
(4)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2023-01-01
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(6)    Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj ).
(7)    Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj ).
(8)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2023-01-01 ).
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Bruxelles, 8.5.2024

COM(2024) 194 final

ALLEGATO

della

proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

{SWD(2024) 122 final}


ALLEGATO

L'Unione europea sostiene le seguenti modifiche alla norma commerciale e ai metodi di analisi del COI in occasione della 119a sessione del consiglio dei membri del COI che si terrà dal 18 al 25 giugno 2024 o nell'ambito di una procedura di adozione del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2024:

la revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva COI/T.15/NC n. 3/Rev. 19 per inserire la nuova revisione del metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini;

la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 15/Rev. 10 (Analisi sensoriale dell’olio di oliva – Metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini) in merito alle relazioni dei panel di assaggiatori;

la correzione del metodo COI/T.20/Doc. n. 28/Rev. 3 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare) per quanto riguarda l'espressione dei risultati.

Gli adattamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio se essi risultano dalle modifiche di cui al primo comma.

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