COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.10.2023
COM(2023) 698 final
2023/0393(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 6 settembre 2023 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
Tale proposta istituisce il quadro, le norme e le condizioni comuni per tali carte e contrassegni per le persone con disabilità in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo. Essa comprende un modello comune uniforme per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.
Il riconoscimento reciproco della carta e del contrassegno sopra citati in tutti gli Stati membri dovrebbe fare in modo che per le persone con disabilità (o per coloro che le accompagnano o le assistono) che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sia più semplice beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche nell'accesso a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in vari settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione, nonché accedere a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità a parità di condizioni rispetto ai residenti con disabilità riconosciute, consentendo loro di esercitare pienamente ed efficacemente i propri diritti di libera circolazione all'interno dell'UE.
Tenendo conto dei molteplici obiettivi interconnessi della presente iniziativa, si ritiene che il ricorso a diverse basi giuridiche, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 91 e l'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia il più adeguato e appropriato per la proposta di cui sopra.
Tuttavia tale base giuridica che assicura la più ampia copertura possibile di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in vari domini strategici, si applica solo ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari (indipendentemente dalla cittadinanza) nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione in conformità delle norme dell'Unione.
Adottando la proposta di una direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e al fine di garantire ai cittadini di paesi terzi parità di trattamento con i cittadini dell'UE, la Commissione ha pertanto espresso la sua intenzione di presentare un atto giuridico distinto che estenda l'ambito di applicazione di tale proposta ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro che non sono contemplati da tale direttiva, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
Questa nuova proposta dà seguito a tale intenzione e ha l'obiettivo di assicurare che lo stesso quadro della proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità si applichi a quei cittadini di paesi terzi con disabilità che non sono già contemplati nella stessa, quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo. Sarà pertanto garantita l'applicazione della nuova proposta a quei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'estensione dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi con disabilità regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione o alle persone che li accompagnano o li assistono farà sì che essi siano trattati allo stesso modo dei cittadini dell'UE (e dei loro familiari). Ciò contribuirà pertanto a semplificare gli oneri incombenti agli Stati membri, rispettando al contempo i loro obblighi nazionali di parità di trattamento e di non discriminazione dei cittadini di paesi terzi con disabilità regolarmente soggiornanti nel loro territorio. Allo stesso tempo il riconoscimento reciproco della loro condizione di disabilità negli Stati membri renderà più facile l'esercizio dei loro diritti di circolare e viaggiare all'interno dell'UE in conformità del diritto dell'Unione e assicurerà una partecipazione e un inserimento più efficaci e inclusivi delle persone con disabilità cittadine di paesi terzi nella società, su base di uguaglianza con gli altri.
Di conseguenza quando viaggeranno o circoleranno in altri Stati membri per un breve periodo, tali persone godranno 1) degli stessi diritti previsti dalla proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, per quanto riguarda l'ammissibilità e il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nello Stato membro in cui risiedono regolarmente, 2) di parità di accesso a parità di condizioni a condizioni e strutture di parcheggio e 3) di eventuali condizioni speciali o di un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche relativamente a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito.
In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro possono circolare nei territori degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale convenzione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente iniziativa ha l'obiettivo di fare in modo che per le persone con disabilità (o per coloro che le accompagnano o le assistono) che sono cittadine di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione sia più facile, quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo, avere accesso a parità di condizioni a condizioni e strutture di parcheggio per le persone con disabilità e beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale nell'accesso a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, a parità di condizioni rispetto ai residenti con disabilità, e/o a coloro che li accompagnano o li assistono, rendendo pertanto più facile l'esercizio dei loro diritti a circolare o viaggiare all'interno dell'UE in conformità del diritto dell'Unione.
Dal momento che i cittadini di paesi terzi a cui si fa riferimento, a causa dei limiti imposti dalla base giuridica, non potevano essere già inclusi/contemplati nella proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, l'attuale iniziativa farà sì che gli stessi diritti e benefici dei cittadini dell'UE e dei loro familiari (indipendentemente dalla cittadinanza) previsti da tale proposta siano loro concessi a parità di condizioni, nella misura in cui i cittadini di paesi terzi abbiano il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, quando viaggiano o circolano in un altro Stato membro per un breve periodo.
La proposta sosterrà inoltre il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, il quale riconosce che i migranti con disabilità possono subire molteplici forme di discriminazione nella vita quotidiana a scuola, nel quartiere e al lavoro e sottolinea l'importanza di considerare le loro esigenze specifiche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, stabilisce la base giuridica necessaria per il rilascio della carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
Ai sensi del protocollo n. 21 allegato ai trattati, l'Irlanda può notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa ovvero in qualsiasi momento dopo l'adozione, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte. Ai sensi del protocollo n. 22 allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure basate sul suddetto articolo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà. Essa estende l'ambito di applicazione della già adottata proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi che non sono già contemplati dalla stessa, ma che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro e hanno il diritto di circolare o viaggiare in un altro Stato membro in conformità del diritto dell'Unione. Come nel caso della proposta citata, integrata dalla presente iniziativa, i problemi individuati hanno una dimensione transfrontaliera che non può essere affrontata dagli Stati membri da soli, ma può, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, essere affrontata meglio a livello di UE. È pertanto necessario intervenire a livello di UE.
•Proporzionalità
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la forma e il contenuto della proposta non eccedono e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato per raggiungere i vari obiettivi interconnessi.
•Scelta dell'atto giuridico
In linea con la base giuridica individuata, nello specifico l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, e in considerazione del fatto che questa estende l'ambito di applicazione della già adottata proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, una direttiva è considerata l'atto giuridico più adatto, proporzionato ed efficace per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi della presente iniziativa.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nella preparazione della proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in linea con gli orientamenti "Legiferare meglio", è stata consultata un'ampia gamma di portatori di interessi internazionali, dell'UE e nazionali, in particolare i) i soggetti interessati alla questione (ad esempio, autorità pubbliche nazionali, prestatori di servizi, ONG); ii) i potenziali beneficiari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (ad esempio, persone con disabilità, assistenti personali); e iii) gli esperti (ad esempio, ricercatori, consulenti, organizzazioni internazionali).
La consultazione dei portatori di interessi comprendeva: a) una consultazione pubblica, b) interviste strategiche e c) interviste mirate, d) indagini online mirate, e) tre workshop online, f) sei gruppi di riflessione con prestatori di servizi di Stati membri selezionati e g) sei studi di casi. I portatori di interessi potevano inoltre inviare osservazioni in merito h) all'invito a presentare contributi della Commissione.
L'attuale proposta tiene conto, nella misura consentita, delle informazioni e dei dati raccolti in tale contesto.
•Valutazione d'impatto
La Commissione non ha effettuato un'ulteriore valutazione d'impatto per questa proposta. Questo perché la valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità valutava la situazione di tutte le persone con disabilità nell'UE, compresi i cittadini di paesi terzi, in viaggio per brevi periodi in altri Stati membri. Pertanto l'analisi e i risultati della valutazione d'impatto che accompagna la proposta a cui si fa riferimento si applicano e sono pertinenti anche alla presente proposta.
L'impatto ambientale della combinazione delle opzioni strategiche alla base della proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità era considerato probabilmente modesto e di entità irrilevante, mentre erano previsti impatti digitali positivi limitati. Inoltre si prevedeva che le opzioni strategiche prescelte non avrebbero avuto un impatto significativo sulla competitività e sulle PMI e che i costi amministrativi previsti per le imprese sarebbero stati marginali. Tali valutazioni si applicano anche all'attuale iniziativa.
•Diritti fondamentali
La proposta dovrebbe avere un impatto sociale positivo e un forte impatto positivo nel garantire i diritti fondamentali all'interno dell'UE (in particolare l'integrazione delle persone con disabilità e l'agevolazione delle possibilità per i cittadini di paesi terzi con disabilità di viaggiare o circolare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non avrà ulteriori incidenze sul bilancio dell'UE. Come stabilito nella proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, gli unici costi operativi riguardano l'organizzazione delle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti, nonché il sostegno ai controlli delle misure nazionali di recepimento, ossia uno stanziamento operativo di 0,62 milioni di EUR a titolo della linea di bilancio esistente, nonché spese amministrative pari a circa 0,342 milioni di EUR all'anno. Tali spese comporteranno una ridistribuzione interna dei fondi senza alcun aumento dell'importo. La presente proposta non comporterà un incremento degli importi a cui si fa riferimento.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente proposta non contiene alcuna disposizione inerente a piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione.
Tuttavia se/quando la presente proposta e la proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità saranno approvate, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione, [entro sei mesi dalla sua entrata in vigore], l'organismo (o gli organismi) designato (o designati) per il rilascio, il rinnovo e il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le condizioni per rilasciare le carte e i contrassegni o dichiararli non validi.
Gli Stati membri dovranno altresì comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa redigere la sua relazione periodica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva. A seguito dell'adozione della presente proposta, tali informazioni dovrebbero riguardare anche le persone con disabilità che sono cittadine di paesi terzi, regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro e aventi il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
La proposta non richiede documenti esplicativi per il suo recepimento nel diritto nazionale.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 stabilisce lo scopo della proposta.
L'articolo 2 prevede che la proposta non alteri i diritti in termini di mobilità dei cittadini di paesi terzi né ne aggiunga di nuovi.
L'articolo 3 riporta la definizione di "cittadino di paesi terzi" ai fini della presente proposta.
Gli articoli 4 e 5 dispongono in merito al recepimento e all'entrata in vigore, mentre l'articolo 6 riguarda i destinatari.
2023/0393 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di facilitare l'esercizio dei diritti da parte delle persone con disabilità in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo, la direttiva …./… [proposta di direttiva] ha stabilito il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta per accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in un'ampia varietà di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.
(2) Per aiutare gli Stati membri a rispettare e soddisfare i loro obblighi nazionali in materia di parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità cittadine di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel loro territorio e non sono contemplate nell'ambito di applicazione della direttiva [XXXX], nonché per garantire il riconoscimento della loro condizione di disabilità negli Stati membri, facilitando pertanto l'esercizio dei loro diritti di circolare e viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione e assicurando una partecipazione e un'inclusione più efficaci nella società delle persone con disabilità che sono cittadine di paesi terzi su base di uguaglianza con i cittadini dell'Unione, è necessario estendere le norme, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva ../…. alle persone con disabilità cittadine di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
(3)Gli Stati membri adottano pertanto le misure necessarie per assicurare che le norme che disciplinano l'ammissibilità, il rilascio, il rinnovo o il ritiro, il riconoscimento reciproco e la protezione dei dati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o di un diritto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, nonché i diritti per i beneficiari, tra cui l'accesso a parità di condizioni a eventuali condizioni speciali o a un trattamento preferenziale relativamente a servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, comprendenti gli assistenti personali, stabiliti nella direttiva ../…., si applichino anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'Unione e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
(4)In conformità del capitolo 4 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro possono circolare o viaggiare liberamente nei territori degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale convenzione. Pertanto, in conformità dell'acquis di Schengen, i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri possono circolare o viaggiare liberamente all'interno dei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni in qualsiasi periodo di 180 giorni in virtù delle condizioni stabilite nell'articolo 21 della convezione in questione.
(5)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme applicabili dell'Unione che disciplinano la mobilità nell'Unione di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, ma dovrebbe piuttosto facilitare l'esercizio del loro diritto di circolare o viaggiare qualora vantassero già tale diritto alla mobilità.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
[o]
A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda ha notificato [con lettera del …] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(8)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare le possibilità di circolare o viaggiare in altri Stati membri per le persone con disabilità (o per coloro che le accompagnano o le assistono) che sono cittadine di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri assicurano che le norme stabilite nella [direttiva (UE) XXXXX] si applicano ai cittadini di paesi terzi non contemplati nell'ambito di applicazione di tale direttiva, la cui condizione di disabilità e/o i cui diritti a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono stati riconosciuti dai relativi Stati membri di residenza, nonché alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali ai sensi dell'articolo 3, lettera d), di tale direttiva.
Articolo 2
La presente direttiva non pregiudica le norme applicabili dell'Unione che disciplinano la mobilità nell'Unione di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 3
Ai fini della presente direttiva, con "cittadino di paesi terzi" si intende qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, né un familiare di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto di libera circolazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, che soggiorna regolarmente nel territorio di uno Stato membro e ha il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
Articolo 4
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [[Ufficio pubblicazioni, inserire la data di recepimento della direttiva adottata nella procedura 2023/0311 (COD)]], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [Ufficio pubblicazioni, inserire la data di recepimento della direttiva adottata nella procedura 2023/0311 (COD)].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Indice
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
•Scelta dell'atto giuridico
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Valutazione d'impatto
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
1.4.2.Obiettivi specifici
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
1.4.4.Indicatori di prestazione
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
1.2.Settore/settori interessati
Diritti delle persone con disabilità
Accesso delle persone con disabilità a servizi, servizi di trasporto passeggeri, attività e strutture
Libera circolazione delle persone con disabilità
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
⌧ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
La presente proposta ha l'obiettivo di assicurare che lo stesso quadro della proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità si applichi a quei cittadini di paesi terzi con disabilità, non contemplati da tale direttiva, che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo. Si applica a quei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.
1.4.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico 1 La proposta mira a garantire ai titolari della carta europea della disabilità che sono cittadini di paesi terzi l'accesso, a parità di condizioni nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, a qualsiasi condizione preferenziale speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda i servizi, le attività e le strutture offerti alle persone con disabilità.
Obiettivo specifico 2 La proposta mira a garantire ai titolari del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono cittadini di paesi terzi l'accesso, a parità di condizioni nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, a tutte le condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Aumento del numero di cittadini di paesi terzi con disabilità regolarmente soggiornanti che beneficiano di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità per quanto riguarda servizi, attività e strutture quando sono in viaggio o in visita in altri Stati membri;
aumento del numero di cittadini di paesi terzi con disabilità regolarmente soggiornanti che beneficiano di condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità quando sono in viaggio o in visita in altri Stati membri;
aumento del numero di cittadini di paesi terzi con disabilità regolarmente soggiornanti che si recano in viaggio o in visita in altri Stati membri.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Numero di Stati membri che hanno recepito la direttiva ad oggi
Numero di carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti
Numero di contrassegni europei di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il principale requisito da soddisfare a breve termine è il raggiungimento di un accordo sulla proposta legislativa che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità da parte dei colegislatori nel corso del 2024, seguito da un accordo sulla presente proposta.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
L'azione dell'UE è necessaria e giustificata per agevolare le possibilità dei cittadini di paesi terzi con disabilità di viaggiare o circolare in altri Stati membri affinché possano accedere a condizioni speciali e/o a un trattamento preferenziale per servizi, attività e strutture, nonché a condizioni e strutture di parcheggio in tutti gli Stati membri al pari dei residenti del paese che stanno visitando, e di conseguenza per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi, delle attività e delle strutture a livello di UE.
Il problema individuato ha una dimensione transfrontaliera che non può essere affrontata dagli Stati membri da soli. Dall'introduzione del contrassegno di parcheggio dell'UE nel 1998, gli Stati membri hanno inserito integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello di contrassegno di parcheggio dell'UE, ragion per cui coesistono diversi contrassegni negli Stati membri. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frodi e falsificazioni in relazione ai contrassegni. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione.
Pur registrando buoni esiti tra gli otto Stati membri partecipanti, il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE mancava di una dimensione più ampia al livello dell'UE e ha generato notevole incertezza e disparità di trattamento delle persone con disabilità in viaggio o in visita in diversi Stati membri. Poiché la tessera prevista dal progetto pilota e il relativo modello sono di natura volontaria, è probabile che nel tempo emergano le stesse problematiche di divergenza che hanno interessato il contrassegno di parcheggio.
La necessità di un'azione dell'UE è direttamente connessa alla natura transfrontaliera dei viaggi e alle relative sfide cui devono far fronte le persone con disabilità che viaggiano nell'UE, ragion per cui è necessario garantire un approccio coordinato adeguato tra gli Stati membri nell'agevolare l'accesso alle condizioni preferenziali offerte dai servizi su base paritaria rispetto ai residenti del paese in questione. Per questo motivo, in assenza di un intervento dell'UE, le attuali differenze tra le carte di disabilità nazionali aumenterebbero, e permarrebbero di conseguenza le differenze di trattamento delle persone con disabilità nei vari Stati membri e l'incertezza intrinseca (compresa l'incertezza giuridica).
L'azione dell'UE apporta valore aggiunto introducendo uno strumento reciprocamente riconosciuto (la carta europea della disabilità), che agevoli le possibilità per le persone con disabilità cittadine di paesi terzi di visitare o circolare in altri Stati membri e la loro parità di trattamento nell'accesso a servizi, attività e strutture rispetto ai residenti con disabilità in tutti gli Stati membri. Dallo studio di valutazione del progetto di tessera di disabilità dell'UE è emerso che negli otto Stati membri partecipanti l'azione dell'UE ha reso possibile il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità che gli Stati membri non avrebbero ottenuto agendo autonomamente. In quest'ottica, l'intervento della Commissione europea ha contribuito all'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La carta europea della disabilità si basa su due strumenti già esistenti: il contrassegno di parcheggio dell'UE e il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE. Il contrassegno di parcheggio dell'UE per disabili è stato introdotto dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio e modificato nel 2008. Esso consiste in un modello uniforme di contrassegno di parcheggio dell'UE al fine di garantirne il riconoscimento reciproco in tutti gli Stati membri, agevolando in tal modo la libera circolazione in automobile delle persone con disabilità. Nonostante il suo contributo positivo, gli utenti incontrano difficoltà nell'utilizzare il contrassegno di parcheggio dell'UE. Dal 2018 al 2022 sono state presentate circa 260 richieste relative al contrassegno di parcheggio dell'UE tramite la piattaforma SOLVIT. Tali reclami riguardavano principalmente incertezze circa i diritti concessi dal contrassegno alle persone con disabilità in viaggio in altri Stati membri (circa il 30 % dei casi), il riconoscimento reciproco dei contrassegni di parcheggio nazionali emessi sulla base del modello dell'UE (circa il 25 % dei casi), nonché la giustificazione delle ammende ricevute pur esibendo il contrassegno di parcheggio dell'UE (circa il 12 % dei casi).
Il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, sperimentato a seguito della relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2013, è stato avviato in otto Stati membri (Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovenia) nel periodo 2016-2018 ed è rimasto attivo anche dopo la sua conclusione. Il progetto pilota prevede un formato comune di tessera per il riconoscimento reciproco volontario tra gli Stati membri partecipanti della condizione di disabilità, stabilita conformemente ai criteri o alle norme nazionali di ammissibilità, per l'accesso a prestazioni e servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni paesi, dei trasporti. In assenza di un intervento, il riconoscimento delle tessere e dei certificati nazionali di disabilità resterà di natura volontaria e presenterà limitazioni per quanto riguarda le condizioni preferenziali di accesso a servizi, attività e strutture.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
La proposta è compatibile con il pilastro europeo dei diritti sociali, la strategia per i diritti delle persone con disabilità e la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. È compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
La proposta non avrà ulteriori incidenze sul bilancio dell'UE. Come stabilito nella proposta di direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, gli unici costi operativi riguardano l'organizzazione delle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti, nonché il sostegno ai controlli delle misure nazionali di recepimento, ossia uno stanziamento operativo di 0,62 milioni di EUR a titolo della linea di bilancio esistente, nonché spese amministrative pari a circa 0,342 milioni di EUR all'anno. Tali spese comporteranno una ridistribuzione interna dei fondi senza alcun aumento dell'importo. La presente proposta non comporterà un incremento degli importi a cui si fa riferimento.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
◻ durata limitata
–◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
X durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
La proposta non avrà ulteriori incidenze sul bilancio dell'UE.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Entro [tre anni dalla data di applicazione] della direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della direttiva. L'attuale proposta non prevede disposizioni aggiuntive in materia di monitoraggio e di relazioni.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
I controlli fanno parte del sistema di controllo interno della DG EMPL. Si adotterà lo stesso approccio nei confronti delle nuove attività per individuare i rischi e attenuarli.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
I controlli fanno parte del sistema di controllo interno della DG EMPL. Le nuove attività genereranno costi di controllo addizionali trascurabili a livello di DG.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
La Commissione garantisce che, nel realizzare le azioni finanziate, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e mediante il recupero delle somme indebitamente versate, nonché, ove fossero rilevate irregolarità, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto a norma della presente decisione, in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se necessario, l'Ufficio per la lotta antifrode effettua indagini conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–X
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi aggiuntivi (cfr. COM(2023) 512 e relativa scheda finanziaria legislativa)
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
|
DG: <…….>
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
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|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b +3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b
+3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA <….>
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: <…….>
|
• Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG <….>
|
Stanziamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
- Risultato
|
|
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|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
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|
- Risultato
|
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|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
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|
|
TOTALE
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–X
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
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|
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|
|
|
Altre spese amministrative
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|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
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|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
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|
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|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
amministrative
|
|
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|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
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|
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–X
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
|
|
|
|
|
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
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01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
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|
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• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)
|
|
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|
|
|
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|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
|
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|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
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|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–X
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–◻
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–◻
comporta una revisione del QFP.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–X
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Totale
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
su altre entrate
–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Articolo ………….
|
|
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|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).