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Document 52023PC0593

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

COM/2023/593 final

Bruxelles, 17.10.2023

COM(2023) 593 final

2023/0363(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nella comunicazione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" 1 la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca che gli obiettivi siano raggiunti mantenendo i costi al minimo. Imprime pertanto un nuovo slancio alla razionalizzazione e semplificazione degli obblighi di comunicazione con l'obiettivo ultimo di ridurne gli oneri senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione. Nel complesso, i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità alle principali misure politiche. Tuttavia gli obblighi di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese. Il loro accumulo nel tempo può comportare la presenza di obblighi duplicati o obsoleti, inefficienza a livello di frequenza e tempistica o la mancanza di metodi di raccolta idonei.

Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono una delle priorità della Commissione. In tale contesto la presente proposta mira a razionalizzare gli obblighi di comunicazione nell'ambito della tematica ambiziosa "Un'economia al servizio delle persone" in due settori di intervento.

In primo luogo nel settore del mercato interno e in particolare in quello dei servizi finanziari, la proposta agevolerà lo scambio di informazioni tra le autorità che vigilano sul settore finanziario e il consolidamento delle comunicazioni attualmente effettuate conformemente a vari obblighi. Gli obblighi di comunicazione riguardano gli istituti finanziari e altri partecipanti ai mercati finanziari.

Una migliore condivisione dei dati tra le autorità rientra negli obiettivi della strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE 2 . L'obiettivo di tale strategia è modernizzare il processo di segnalazione dell'UE a fini di vigilanza e istituire un sistema che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi alle autorità di vigilanza a livello nazionale e dell'UE, riducendo al minimo l'onere di segnalazione complessivo che grava su tutte le parti pertinenti. La proposta relativa allo scambio di informazioni tra le autorità che vigilano sul settore finanziario mira a evitare richieste di segnalazione doppie qualora più autorità abbiano il potere di raccogliere determinati dati presso istituti finanziari o altri partecipanti al mercato (indipendentemente dal fatto che li raccolgano già o meno), ma non dispongano di una base giuridica esplicita per condividerli tra loro. La proposta è integrata dal mandato conferito alle autorità che prevede la revisione periodica degli obblighi di segnalazione e la soppressione di quelli divenuti ridondanti o obsoleti, ad esempio grazie al miglioramento dello scambio di informazioni. Ciò eviterà che le imprese segnalino due volte le stesse informazioni. La proposta mira altresì ad agevolare l'accesso a versioni pulite o trattate di tali dati (anziché obbligare tutte le autorità a pulirli o trattarli separatamente) 3 .

Per ottimizzare l'utilità delle informazioni segnalate dalle imprese, la proposta migliorerà anche la capacità della Commissione di ottenere dati per elaborare politiche ed effettuare valutazioni d'impatto e di altro tipo. Ciò favorirà l'elaborazione di politiche basate su dati concreti in linea con l'agenda "Legiferare meglio" della Commissione, evitando nel contempo i costi (sia per la Commissione che per i soggetti segnalanti) altrimenti sostenuti per raccogliere le informazioni con altri mezzi. L'accesso si limiterebbe così ai dati che non consentono l'identificazione di singoli soggetti.

Per migliorare ulteriormente l'utilità dei dati segnalati, la proposta mira inoltre a sostenere l'uso delle informazioni a fini di ricerca e innovazione nei servizi finanziari, consentendo, a condizioni rigorose, la condivisione di quelle detenute dalle autorità con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo. In tal modo la presente proposta integra il regolamento (UE) 2022/868 (regolamento relativo alla governance europea dei dati) introducendo una disposizione settoriale nel diritto dell'UE che consenta alle autorità di riutilizzare i dati raccolti per attività di ricerca e innovazione. La proposta consentirà loro di condividere le informazioni pertinenti ottenute nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, fatte salve le tutele in materia di dati personali, diritti di proprietà intellettuale e riservatezza commerciale.

In secondo luogo, nei settori di intervento della competitività, della crescita, dell'occupazione, dell'innovazione, della resilienza sociale, della coesione e degli investimenti strategici, la proposta mira a razionalizzare gli obblighi di presentare relazioni in merito all'attuazione del programma InvestEU, come previsto all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/523 (nel seguito il "regolamento InvestEU"). Gli obblighi riguardano i settori seguenti: accesso per le PMI ai finanziamenti e sostegno agli investimenti delle imprese in infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; investimenti sociali e competenze.

Gli obblighi di presentare relazioni previsti dal regolamento InvestEU riguardano i partner esecutivi, gli intermediari finanziari, le PMI e altre imprese. La proposta modifica la frequenza delle relazioni da semestrale ad annuale, il che riduce il carico di lavoro e gli oneri amministrativi in tutti gli ambiti di intervento di InvestEU (ossia infrastrutture sostenibili; PMI; ricerca, innovazione e digitalizzazione; investimenti sociali e competenze), con implicazioni trascurabili per l'attuazione del programma.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fa parte di un primo pacchetto di misure volte a snellire e razionalizzare gli obblighi di comunicazione. Si tratta della fase di un processo di controllo scrupoloso degli obblighi di comunicazione esistenti, volto a valutare il sussistere della loro pertinenza e a renderli più efficienti. Si basa sulle norme esistenti che già prevedono lo scambio di informazioni tra le autorità in un determinato settore di servizi finanziari, rafforzando la base giuridica della condivisione dei dati tra dette autorità, anche tra i vari settori.

Le misure proposte per la condivisione dei dati nel settore finanziario apporteranno miglioramenti di efficacia senza compromettere il conseguimento degli obiettivi in questa area di intervento. Questo perché la proposta non ridurrà la disponibilità e la qualità delle informazioni destinate alle autorità pubbliche che vigilano sul settore finanziario per mantenere la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori e dei consumatori di servizi finanziari. Al contrario, le misure renderanno più efficienti la raccolta e il trattamento delle informazioni.

La proposta mira inoltre a facilitare l'accesso alle informazioni che le autorità ottengono dagli istituti finanziari e da altri soggetti aventi un interesse legittimo per attività di ricerca e innovazione. Ciò è coerente con gli obiettivi stabiliti nella strategia in materia di finanza digitale per l'UE 4 che mira a sostenere la trasformazione digitale del settore finanziario. È altresì coerente con il regolamento relativo alla governance europea dei dati, che facilita la condivisione volontaria dei dati tutelati a norma del diritto dell'UE e del diritto nazionale e detenuti da enti pubblici negli Stati membri. La proposta consentirà alle autorità di condividere le informazioni ottenute nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, fatte salve le tutele in materia di dati personali, diritti di proprietà intellettuale e riservatezza commerciale.

Per quanto riguarda il programma InvestEU, il passaggio da una relazione semestrale a una relazione annuale non incide sul valore aggiunto e sul contenuto complessivo delle relazioni, le quali sono presentate dai partner esecutivi per tutte le operazioni di finanziamento e di investimento di InvestEU su base cumulativa. La semplificazione proposta non avrà pertanto alcun impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici del programma. Il conseguimento di tali obiettivi a livello di indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio viene già controllato su base annuale. Inoltre il quadro contrattuale stabilito con i partner esecutivi richiede, tra la Commissione e questi ultimi, dialoghi strategici che consentano un regolare scambio di opinioni sull'attuazione. Prevede anche la presentazione nel corso dell'anno di relazioni concise sui progressi compiuti nelle operazioni sostenute da InvestEU, che proseguirà a fini di monitoraggio. La modifica proposta armonizzerà gli obblighi di presentare relazioni inclusi nel regolamento InvestEU in linea con quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 (nel seguito il "regolamento finanziario"). La semplificazione rispetta pienamente la rendicontabilità nei confronti dei cittadini dell'UE nella misura in cui la Commissione, in linea con l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento InvestEU, continuerà a riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al programma InvestEU, in particolare nella forma di relazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 5, e all'articolo 250 del regolamento finanziario.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che sia conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta fa pertanto parte del programma REFIT, in quanto riduce la complessità degli oneri di comunicazione previsti dal quadro giuridico dell'UE.

Alcuni obblighi di comunicazione, pur essendo essenziali, devono essere quanto più efficienti possibile, evitando sovrapposizioni, eliminando gli oneri inutili e utilizzando il più possibile soluzioni digitali e interoperabili.

La proposta razionalizza gli obblighi di comunicazione, rendendo così il conseguimento degli obiettivi della legislazione più efficiente e meno oneroso.

Le misure proposte per il settore finanziario mirano ad agevolare la condivisione dei dati tra le autorità e ad evitare richieste di segnalazione doppie e ridondanti agli istituti finanziari e altri soggetti segnalanti, con conseguenti risparmi sui costi. Esse mirano inoltre a migliorare l'utilità delle informazioni, consentendone un uso più ampio a condizioni rigorose, limitando nel contempo costi aggiuntivi per le imprese e le autorità.

La proposta di ridurre la frequenza delle relazioni sull'attuazione del programma InvestEU renderà il conseguimento degli obiettivi della legislazione più efficiente e meno oneroso per i partner esecutivi di detto programma e, di conseguenza, per microimprese, PMI, altre imprese e gli intermediari finanziari che devono fornire dati a tali partner a fini di comunicazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta modifica regolamenti esistenti; la sua base giuridica è pertanto la stessa dei regolamenti modificati, vale a dire l'articolo 114 TFUE per le misure nel settore dei servizi finanziari e l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma, TFUE per la misura riguardante InvestEU.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obblighi di comunicazione in questione sono imposti dal diritto dell'UE. Di conseguenza la loro razionalizzazione è effettuata meglio a livello dell'Unione per garantire la certezza del diritto e la coerenza delle comunicazioni. Ciò assicurerà parità di condizioni per le imprese e le autorità di tutta l'UE, che beneficeranno della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione derivante dalla presente proposta.

Proporzionalità

La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione semplifica il quadro giuridico, introducendo modifiche minime degli obblighi esistenti, che non incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico più ampio. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per garantire una comunicazione più efficiente, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta riguarda la legislazione con una base giuridica compatibile. Le modifiche mirate interessano unicamente gli obblighi di comunicazione e possono pertanto essere incluse in un'unica proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Quanto alle misure volte a facilitare la condivisione dei dati tra le autorità, nel 2019 la Commissione ha pubblicato un approfondito vaglio di adeguatezza dei requisiti dell'UE per le segnalazioni a fini di vigilanza nel settore finanziario 6 , che ha individuato nella condivisione dei dati uno dei settori da migliorare. Di conseguenza, nella strategia del 2021 in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE, la Commissione si è impegnata a proporre la rimozione di ostacoli giuridici ingiustificati alla condivisione dei dati tra le autorità. L'obiettivo è ridurre gli oneri per le imprese che comunicano le informazioni evitando la duplicazione delle richieste di dati. Ciò comprende misure volte ad agevolare la condivisione dei dati nella normativa settoriale, che sono integrate dalle misure della presente proposta riguardanti il settore finanziario in senso lato.

Consultazioni dei portatori di interessi

Da giugno a settembre 2022, nel contesto dell'attuazione della strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE, la Commissione ha condotto una consultazione mirata delle autorità che vigilano sul sistema finanziario dell'Unione al fine di individuare gli ostacoli frapposti alla condivisione dei dati tra di esse. Dei 58 rispondenti, quasi il 70 % ha dichiarato di far fronte ad ostacoli di carattere giuridico quando richiede i dati ad altre autorità e il 40 % ha affermato che lo stesso avviene quando desidera fornirli ad altre autorità. Quanto alla condivisione dei dati per attività di ricerca e innovazione, il 43 % delle autorità ha dichiarato che attualmente li condivide per tale scopo, mentre il 36 % ha asserito di aver incontrato ostacoli nel farlo, indicando fra questi la mancanza di una base giuridica.

I risultati della consultazione sono stati presentati e ulteriormente analizzati in un seminario, tenuto il 16 febbraio 2023, che ha riunito oltre 130 rappresentanti di dette autorità 7 . È stato dato ampio sostegno a favore di una maggiore condivisione dei dati tra le autorità dei settori bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, nonché tra settori diversi, onde migliorare l'uso dei dati raccolti e ridurre le segnalazioni ridondanti. Nel corso del seminario, le autorità hanno complessivamente convenuto sull'importanza di rafforzare e chiarire la base giuridica per la condivisione dei dati nella legislazione dell'UE. Hanno concluso che, per conseguire un risultato globale, sistematico e adeguato alle esigenze future, sono necessarie sia modifiche mirate della normativa settoriale sia disposizioni orizzontali abilitanti.

Il 30 marzo 2023 la Commissione ha presentato i possibili elementi della proposta al gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (finanza aperta). Pur non discutendo le disposizioni dettagliate, gli esperti si sono detti favorevoli ad una migliore condivisione dei dati a livello generale, a patto di definire chiaramente l'ambito di intervento delle autorità e di non interferire con l'attuale ripartizione delle competenze.

In merito al programma InvestEU, nella proposta di ridurre la frequenza delle relazioni si è tenuto conto dei riscontri dei partner esecutivi e dei rispettivi intermediari, che ritengono che gli obblighi di comunicazione siano onerosi.

Assunzione e uso di perizie

La proposta è stata messa a punto nel quadro di un processo di controllo interno degli obblighi di comunicazione esistenti e si basa sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta della fase di un processo costante di valutazione degli obblighi di comunicazione derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame di tali oneri e del loro impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.

Valutazione d'impatto

La proposta prevede modifiche limitate e mirate della legislazione finalizzate alla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. Le misure principali si basano sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione. Poiché le modifiche mirate proposte garantiscono un'attuazione più efficiente ed efficace delle politiche esistenti e data la mancanza di opzioni strategiche pertinenti, non è necessario effettuare alcuna valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi.

Le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorità del settore finanziario rappresentano un primo passo verso un sistema in cui i soggetti comunicano i dati una sola volta e in cui le diverse autorità che vigilano sul sistema finanziario nell'UE li condividono e li riutilizzano secondo necessità. Le disposizioni contribuiranno pertanto a evitare la duplicazione delle segnalazioni da parte dei soggetti e a promuovere la cooperazione tra le autorità, riducendo in tal modo i costi.

Nelle disposizioni proposte la condivisione dei dati tra autorità non sarebbe imposta, ma resterebbe soggetta a una richiesta volontaria, diventando comunque più facile da attuare. Pertanto, sebbene le disposizioni dovrebbero contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i soggetti segnalanti e le autorità, non è possibile stimare il loro impatto prospetticamente. Ciò si deve anche al carattere evolutivo di tale politica, che consentirà alle autorità di utilizzare le disposizioni abilitanti per modificare e adattare le modalità di condivisione dei dati onde rispondere alle loro sempre mutevoli esigenze di informazione.

L'attuazione della strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE, compresa la proposta ivi inclusa, consentirà un uso più efficace ed efficiente delle tecnologie moderne, in quanto migliorerà la chiarezza e la coerenza dei requisiti per le segnalazioni a fini di vigilanza e aumenterà la standardizzazione dei dati. L'uso di tali soluzioni faciliterà la condivisione dei dati e, più in generale, ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi per le imprese. Aumenterà inoltre l'accuratezza e la tempestività dei dati ricevuti dalle autorità e migliorerà la loro capacità di analisi dei dati stessi.

L'accesso a informazioni più complete e accurate accrescerà la capacità della Commissione di stimare l'impatto delle sue proposte e di monitorarle nel tempo, il che costituisce un prerequisito per contenere i costi al minimo.

L'introduzione di una disposizione specifica nel diritto dell'UE in materia di servizi finanziari che consenta il riutilizzo per attività di ricerca e innovazione dei dati raccolti dalle autorità migliorerà l'utilità dei dati comunicati per istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo. Tale disposizione potrà facilitare l'accesso a tali informazioni detenute dalle autorità e offrire maggiori possibilità di sperimentare prodotti e modelli d'impresa.

La riduzione della frequenza delle relazioni sull'attuazione del programma InvestEU ridurrà gli oneri di comunicazione per i partner esecutivi e gli intermediari finanziari, le PMI e le altre imprese interessate.

Diritti fondamentali

Sono rispettati i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati, vita privata e proprietà (in relazione ai diritti di proprietà su determinati dati, aventi carattere commerciale riservato o protetti da diritti di proprietà intellettuale). La condivisione dei dati ottenuti dalle autorità è soggetta a tutele in materia di dati di carattere personale, diritti di proprietà intellettuale e riservatezza commerciale, anche in conformità degli articoli 7, 8, 17 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio. Le disposizioni non impongono la condivisione dei dati tra le autorità che vigilano sul settore finanziario. Tale condivisione avviene unicamente su richiesta volontaria da un'autorità all'altra ed è possibile stabilire modalità per ripartire i costi e i benefici tra le autorità che comunicano i dati e quelle che li richiedono. L'autorità richiedente ridurrà i propri costi perché non avrà bisogno di ottenere le informazioni attraverso altri canali, che imporrebbero costi anche alle autorità che forniscono tali informazioni. La disposizione specifica che la condivisione dei dati detenuti da un'autorità con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo è volontaria e non impone nuovi costi né oneri amministrativi.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche proposte dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 stabiliscono il modo in cui le autorità che vigilano sul settore finanziario dell'UE possono condividere tra loro le informazioni ottenute nello svolgimento dei propri compiti. L'obiettivo è evitare la duplicazione di richieste agli istituti finanziari e ad altri soggetti segnalanti quando almeno due autorità hanno diritto a raccogliere le stesse informazioni. Tale condivisione dovrebbe rispettare tutte le norme applicabili in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale e segreto professionale. Non dovrebbe in alcun modo limitare la condivisione già in essere tra le autorità, ma offrire piuttosto un canale supplementare per effettuarla. Le modifiche proposte mirano altresì a che la Commissione abbia accesso alle informazioni ai fini di un'attività legislativa basata su dati concreti; a tale scopo, non è necessario che essa sia in grado di identificare soggetti singoli. Poiché lo stesso tipo di informazioni potrebbe rivelarsi utile anche più in generale per le autorità che vigilano sul settore finanziario — nello specifico per lo svolgimento dei loro compiti — le modifiche proposte offrono a queste la stessa possibilità di ottenere le informazioni. Le modifiche proposte promuovono anche l'innovazione in quanto consentono alle autorità competenti di condividere di loro iniziativa le informazioni, ottenute attraverso gli obblighi di segnalazione a livello dell'UE o nazionale, con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo, purché siano soddisfatte condizioni specifiche per salvaguardare tali dati.

Le modifiche proposte prevedono che le autorità si incarichino di rivedere sistematicamente gli obblighi di segnalazione esistenti e di rimuovere quelli ridondanti e obsoleti, di ridurre i costi di comunicazione e di valutare l'eventuale riutilizzo degli obblighi esistenti prima di introdurne di nuovi.

La proposta di modifica dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/523 riduce da semestrale ad annuale la frequenza delle relazioni che i partner esecutivi devono presentare sull'attuazione del programma InvestEU.

2023/0363 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante snellirli affinché soddisfino lo scopo perseguito e per limitare gli oneri amministrativi che comportano.

(2)Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono pertanto una priorità, anche per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 .

(3)I regolamenti (UE) n. 1092/2010 11 , (UE) n. 1093/2010 12 , (UE) n. 1094/2010 13 , (UE) n. 1095/2010 14 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2021/523 contengono una serie di obblighi di comunicazione che dovrebbero essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" 15 .

(4)Gli istituti finanziari e gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari sono tenuti a segnalare un'ampia gamma di informazioni per consentire alle autorità dell'Unione e a quelle nazionali che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e tutelare gli investitori e i consumatori di servizi finanziari nell'UE. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente gli obblighi di segnalazione e proporre, se del caso, di snellirli e di sopprimere quelli ridondanti o obsoleti. Esse dovrebbero coordinare tale lavoro tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Agevolare la condivisione e il riutilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati, il segreto professionale e la proprietà intellettuale, dovrebbe ridurre gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e delle autorità evitando la duplicazione delle richieste, in linea con la strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'UE. La condivisione delle informazioni dovrebbe inoltre contribuire a un migliore coordinamento delle attività di vigilanza e alla convergenza in materia.

(5)A tal fine, qualora due autorità abbiano la facoltà di raccogliere determinate informazioni da istituti finanziari o altri soggetti segnalanti, dovrebbero poterle raccogliere una sola volta e condividerle tra loro, anziché raccogliere entrambe le stesse informazioni, anche nel caso in cui tali autorità abbiano la facoltà di raccoglierle da diverse autorità o soggetti segnalanti. Con lo stesso obiettivo di migliorare l'efficienza della raccolta, del trattamento e dell'uso delle informazioni, anche le autorità che migliorano le informazioni attraverso la pulizia o l'arricchimento dovrebbero essere in grado di condividerle.

(6)Tale condivisione di informazioni dovrebbe integrare e in nessun caso limitare le possibilità di scambio di informazioni attualmente previste dal diritto dell'Unione.

(7)La Commissione necessita di informazioni accurate e complete per elaborare le politiche, valutare la legislazione vigente e determinare l'impatto di potenziali iniziative legislative e non legislative, anche durante i negoziati sulle proposte legislative. Il fatto che le autorità condividano con la Commissione le informazioni loro segnalate da istituti finanziari o altri soggetti conformemente agli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbe contribuire a fornire una base fondata su dati concreti per l'elaborazione e la valutazione delle politiche unionali. A tal fine è opportuno che tali informazioni siano trasmesse in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. Le autorità possono altresì beneficiare di dati anonimizzati e dovrebbero pertanto condividere tali informazioni anche tra di loro ove necessario per svolgere i propri compiti.

(8)I cicli di innovazione nel settore finanziario si accelerano, diventando più aperti e sempre più collaborativi. A tal proposito le autorità dovrebbero essere in grado di condividere le informazioni con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti a fini di ricerca e innovazione, indipendentemente dallo scopo per cui erano state inizialmente raccolte. La condivisione delle informazioni detenute dalle autorità dovrebbe migliorarne l'utilità ampliando quelle disponibili per la ricerca nel settore finanziario, offrire maggiori possibilità di sperimentare prodotti e modelli d'impresa e rafforzare la collaborazione tra i vari partecipanti ai mercati finanziari, tra cui imprese FinTech, start-up e istituti finanziari storici. Il riutilizzo dei dati condivisi dall'autorità competente è disciplinato dal relativo quadro generale di cui al titolo II del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 . Tuttavia, data la natura sensibile dei dati ricevuti a fini di vigilanza dalle autorità del settore finanziario, è opportuno introdurre condizioni specifiche obbligatorie per il loro riutilizzo, compresa l'anonimizzazione di dati personali e non personali che non consentirebbe l'identificazione dei singoli istituti finanziari, nonché la protezione delle informazioni riservate.

(9)Il cambio di frequenza da semestrale ad annuale delle relazioni che i partner esecutivi presentano sul programma InvestEU dovrebbe ridurre il carico di lavoro di questi ultimi, degli intermediari finanziari, delle PMI e di altre imprese senza modificare nessuno degli elementi sostanziali del regolamento (UE) 2021/523.

(10)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 è così modificato:

1.all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatti salvi gli articoli 15 e 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.";

2.all'articolo 15, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"8. Il CERS condivide, caso per caso o periodicamente, le informazioni che ha ottenuto da un'altra autorità di cui al paragrafo 2 o da un'altra autorità membro del SEVIF nello svolgimento dei suoi compiti, su richiesta di un'altra di tali autorità o di un'altra autorità competente quale definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, o delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , a condizione che l'autorità richiedente abbia il potere, ai sensi del diritto dell'Unione, di ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti.

9. La richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 8 indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da un'altra autorità di cui al predetto paragrafo. L'autorità richiedente e il CERS sono soggetti agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dall'articolo 8 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario o un'altra autorità di cui al paragrafo 8 e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra un'altra autorità di cui al predetto paragrafo e il CERS. Il CERS informa senza indebito ritardo ciascuna autorità pertinente in merito a tale scambio di informazioni.

10. I paragrafi 8 e 9 si applicano anche alle informazioni che il CERS ha ricevuto da un'altra autorità di cui al paragrafo 8 e sulle quali il CERS ha successivamente effettuato controlli di qualità o che esso ha altrimenti trattato.

11. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, le autorità di cui al paragrafo 8 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.

12. I paragrafi 8, 9 e 10 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 8 conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora i paragrafi 8, 9 o 10 siano in conflitto con disposizioni di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 8, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.

13. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, il CERS, su richiesta motivata e caso per caso, condivide con la Commissione o con una delle autorità di cui al paragrafo 8 le informazioni che altre autorità gli hanno comunicato in virtù degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'Unione. Il CERS trasmette tali informazioni in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali.

14. Il CERS può consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che abbia garantito il rispetto di quanto segue:

a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;

b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1.all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";

2.all'articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.";

3.all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";

4.è inserito il seguente articolo 35 bis:

"Articolo 35 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti

1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , a condizione che l'autorità che richiede tali informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun istituto finanziario interessato o altra autorità competente in merito a tale scambio di informazioni.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un istituto finanziario o un'altra autorità di cui al paragrafo 1 e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.

4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con quelle di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.

6. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, l'Autorità e le autorità competenti, su richiesta motivata e caso per caso, condividono con la Commissione o con una delle autorità di cui al paragrafo 1 le informazioni che gli istituti finanziari hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione. L'Autorità e le autorità competenti trasmettono tali informazioni in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali.

7. L'Autorità e le autorità competenti possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che l'autorità abbia garantito il rispetto di quanto segue:

a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;

b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.";

5.all'articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:

"— gli obblighi di informativa e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.";

6.all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti, altre AEV, il CERS e le autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... 19 , conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.".

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1.all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";

2.all'articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.";

3.all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";

4.è inserito il seguente articolo 35 bis:

"Articolo 35 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti

1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , a condizione che l'autorità che richiede le informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun istituto finanziario interessato o altra autorità competente in merito a tale scambio di informazioni.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un istituto finanziario o un'altra autorità di cui al paragrafo 1 e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.

4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con quelle di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.

6. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, l'Autorità e le autorità competenti, su richiesta motivata e caso per caso, condividono con la Commissione o con una delle autorità di cui al paragrafo 1 le informazioni che gli istituti finanziari hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione. L'Autorità e le autorità competenti trasmettono tali informazioni in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali.

7. L'Autorità e le autorità competenti possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che l'autorità abbia garantito il rispetto di quanto segue:

a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;

b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute. ";

5.all'articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:

"— gli obblighi di informativa e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.";

6.all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti, altre AEV, il CERS e le autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... 21 , conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.".

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1.all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, anche al fine di rimuovere obblighi di informativa ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi;";

2.all'articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.";

3.all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";

4.è inserito il seguente articolo 35 bis:

"Articolo 35 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti

1. L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti, su richiesta delle altre autorità europee di vigilanza, del CERS o delle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3), del presente regolamento, all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010, oppure delle autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , a condizione che l'autorità che richiede tali informazioni sia autorizzata, ai sensi del diritto dell'Unione, a ottenere le medesime informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun istituto finanziario interessato o altra autorità competente in merito a tale scambio di informazioni.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un istituto finanziario o un'altra autorità di cui al paragrafo 1 e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.

4. Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità di cui al paragrafo 1 possono concludere protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con quelle di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.

6. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, l'Autorità e le autorità competenti, su richiesta motivata e caso per caso, condividono con la Commissione o con una delle autorità di cui al paragrafo 1 le informazioni che gli istituti finanziari hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione. L'Autorità e le autorità competenti trasmettono tali informazioni in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali.

7. L'Autorità e le autorità competenti possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che l'autorità abbia garantito il rispetto di quanto segue:

a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;

b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.";

5.all'articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:

"— gli obblighi di informativa e la raccolta di informazioni presso partecipanti ai mercati finanziari.";

6.all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti, altre AEV, il CERS e le autorità definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... 23 , conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell'Unione applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari.".

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2021/523

All'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/523, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una volta all'anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell'Unione e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione del Gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.".

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    COM(2023) 168 final.
(2)    COM(2021) 798 final.
(3)    La duplicazione nelle segnalazioni è fra le preoccupazioni sollevate dai portatori di interessi del settore nel vaglio di adeguatezza che la Commissione ha effettuato sui requisiti dell'UE per le segnalazioni a fini di vigilanza nel settore finanziario (SWD(2019) 402 final).
(4)    COM(2020) 591 final.
(5)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(6)    SWD(2019) 402 final.
(7)    https://finance.ec.europa.eu/events/data-sharing-between-authorities-eu-financial-services-2023-02-16_it.
(8)    GU C […] del […], pag. […].
(9)    GU C […] del […], pag. […].
(10)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(11)    Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
(12)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(13)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(14)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(15)    COM(2023) 168 final.
(16)    Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).
(17)    OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.
(18)    OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.
(19)    OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final).
(20)    OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.
(21)    OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final).
(22)    OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.
(23)    OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final).
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