COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.10.2023
COM(2023) 592 final
2023/0362(COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nella sua comunicazione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"(), la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi a costi minimi. Si è pertanto impegnata a imprimere un nuovo slancio alla razionalizzazione e alla semplificazione degli obblighi di comunicazione, con l'obiettivo di ridurre tali oneri del 25 %, senza compromettere i relativi obiettivi strategici.
Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un monitoraggio adeguato della legislazione. Nel complesso, i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità alle principali misure strategiche. Essi possono tuttavia anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese, anche alla luce dei progressi organizzativi e tecnologici che richiedono un adeguamento delle forme originarie degli obblighi di comunicazione. Il loro accumulo nel tempo può dare luogo a obblighi ridondanti, doppi o obsoleti, frequenze e tempistiche inefficienti o metodi di raccolta delle informazioni inadeguati.
La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità. In tale contesto, la presente proposta mira a semplificare gli obblighi nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il trasporto aereo e su strada, e a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario "Un'economia al servizio delle persone".
La proposta è mirata a razionalizzare gli obblighi di comunicazione attraverso una combinazione di misure, in particolare riducendone la frequenza ed eliminando determinati elementi.
Gli obblighi di comunicazione sono applicabili alle autorità pubbliche e riguardano gli aspetti illustrati di seguito.
·Presentazione ogni cinque anni, anziché ogni tre, delle relazioni degli Stati membri alla Commissione in merito agli appalti di veicoli puliti a norma della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
·Semplificazione dell'obbligo per gli Stati membri, a norma della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, di comunicare alla Commissione i dati relativi al trasporto di merci pericolose. Inoltre, comunicazione di tali dati ogni due anni, anziché ogni anno. Infine, trasmissione ogni quattro anni, anziché ogni tre, della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, che darebbe quindi seguito a due serie di relazioni trasmesse dagli Stati membri.
·Soppressione dell'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione l'elenco degli aeroporti soggetti all'obbligo di applicazione delle norme sui servizi di assistenza a terra di cui alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, nonché dell'obbligo per la Commissione di pubblicare tale elenco.
·Soppressione dell'obbligo per gli Stati membri di pubblicare l'elenco degli aeroporti soggetti alle norme sui diritti aeroportuali di cui alla direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta fa parte di un primo pacchetto di misure volte a razionalizzare gli obblighi di comunicazione. Si tratta di una fase di un processo costante volto a esaminare accuratamente gli obblighi di comunicazione esistenti per valutarne la continua pertinenza e renderli più efficienti.
La razionalizzazione introdotta da queste misure non inciderà sul conseguimento degli obiettivi nel settore normativo interessato, poiché esse non interferiscono con il rispetto degli obblighi di base da parte degli Stati membri.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo e conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta fa pertanto parte del programma REFIT, in quanto riduce la complessità degli oneri di comunicazione previsti dal quadro giuridico dell'UE.
Anche se alcuni obblighi di comunicazione sono essenziali, essi devono essere quanto più efficienti possibile, evitando sovrapposizioni, eliminando gli oneri inutili e utilizzando il più possibile soluzioni digitali e interoperabili.
L'attuale proposta razionalizza gli obblighi di comunicazione, rendendo così il conseguimento degli obiettivi della legislazione più efficiente e meno oneroso per le autorità pubbliche e, indirettamente, per le società.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della direttiva 2009/33/CE è costituita dall'articolo 175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), ora articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica della direttiva 96/67/CE e quella della direttiva 2009/12/CE sono costituite, rispettivamente, dall'articolo 84, paragrafo 2, e dall'articolo 80, paragrafo 2, TCE, ora entrambi articolo 100, paragrafo 2, TFUE. La base giuridica della direttiva (UE) 2022/1999 è costituita dall'articolo 91 TFUE. La base giuridica della presente decisione modificativa deve quindi essere costituita dall'articolo 91, dall'articolo 100, paragrafo 2, e dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
•Sussidiarietà
Gli obblighi di comunicazione interessati sono imposti dal diritto dell'UE. La loro razionalizzazione può pertanto essere effettuata meglio a livello dell'UE per garantire la certezza del diritto e la coerenza della comunicazione. In questo modo sarà assicurata la parità di condizioni, in primo luogo per le amministrazioni pubbliche e indirettamente per le società in tutta l'UE, che beneficeranno della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione prevista dalla presente proposta.
•Proporzionalità
La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione semplifica il quadro giuridico introducendo modifiche minime degli obblighi esistenti che non incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico più ampio. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per garantire una comunicazione efficiente, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.
•Scelta dell'atto giuridico
La proposta di decisione prevede la modifica di quattro direttive che hanno una base giuridica compatibile; le modifiche possono quindi essere incluse in un'unica proposta legislativa. Poiché le modifiche riguardano solo obblighi di comunicazione di dati per gli Stati membri, il che non richiede alcun recepimento da parte loro, una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio è considerata lo strumento giuridico più appropriato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
La presente proposta è stata messa a punto nel quadro di un processo di controllo interno degli obblighi di comunicazione esistenti e sulla base dell'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta di una fase di un processo di valutazione continua degli obblighi di comunicazione derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame di tali oneri e del loro impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.
•Valutazione d'impatto
La proposta prevede modifiche limitate e mirate della legislazione, finalizzate alla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione. Le modifiche non hanno un impatto strategico significativo, e si limitano a garantire un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto.
•Efficienza normativa e semplificazione
La presente proposta rientra nel programma REFIT ed è volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche.
La direttiva 2009/33/CE stabilisce obiettivi minimi di appalto per veicoli puliti, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti aggiudicati durante due periodi di riferimento quinquennali. È più razionale imporre agli Stati membri di comunicare tali dati al termine di un periodo di riferimento, e quindi ogni cinque anni. In questo modo la comunicazione sarà meno frequente e pertanto meno onerosa per le amministrazioni nazionali.
A norma della direttiva (UE) 2022/1999 gli Stati membri sono tenuti a fornire ogni anno determinati dati sul trasporto di merci pericolose. La proposta è mirata a semplificare tale obbligo eliminando la prescrizione che impone agli Stati membri di fornire, se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada. Tali dati non sono né raccolti né comunicati in modo uniforme dagli Stati membri, e in ogni caso la Commissione ha accesso a dati analoghi forniti da Eurostat. Anche se la comunicazione di tali dati è subordinata alla capacità degli Stati membri di ottenerli, la soppressione di tale disposizione dispenserà le amministrazioni nazionali dall'obbligo di tentare di ottenerli, e potrebbe dispensare le società dall'obbligo di comunicarli alle rispettive autorità nazionali. A norma della presente proposta gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare i dati semplificati sul trasporto di merci pericolose ogni due anni, per ciascuno dei due anni compresi in tale periodo di riferimento. Di conseguenza le amministrazioni nazionali dovranno effettuare tale esercizio di comunicazione ogni due anni anziché ogni anno, il che sarà per loro meno oneroso.
A norma della direttiva 96/67/CE gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione gli aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, il che dipende dai rispettivi livelli di traffico annuale in termini di movimenti passeggeri e tonnellate di merci. Tali informazioni sul traffico annuale sono accessibili ai portatori di interessi, in particolare ai fornitori di servizi di assistenza a terra, e possono essere ottenute direttamente e facilmente dagli aeroporti, dalle associazioni aeroportuali o da Eurostat. Gli Stati membri possono pertanto essere dispensati dall'onere di comunicare annualmente tale elenco di aeroporti alla Commissione.
Analogamente, a norma della direttiva 2009/12/CE, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nell'ambito d'applicazione di tale direttiva (vale a dire gli aeroporti con oltre cinque milioni di movimenti passeggeri o l'aeroporto con il maggior traffico passeggeri). Per gli stessi motivi illustrati per la direttiva 96/67/CE, tali dati sono facilmente accessibili ai portatori di interessi, e in particolare alle compagnie aeree o alle associazioni di compagnie aeree, poiché gli aeroporti li pubblicano nei rispettivi siti web e li includono regolarmente nelle loro relazioni annuali, che sono accessibili al pubblico. Gli Stati membri possono pertanto essere dispensati dall'onere di pubblicare tale elenco di aeroporti.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Articolo 1 - Modifica della direttiva 2009/12/CE
È soppresso l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2009/12/CE relativo all'obbligo per gli Stati membri di pubblicare annualmente l'elenco degli aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.
Articolo 2 - Modifica dell'articolo 10 della direttiva 2009/33/CE
L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/33/CE prevede attualmente che entro il 18 aprile 2026, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri siano tenuti a presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione di tale direttiva. A norma dell'articolo 1 della proposta, tale relazione dovrebbe essere successivamente presentata ogni cinque anni. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva, entro il 18 aprile 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. A norma della proposta, tale relazione dovrebbe essere successivamente presentata ogni cinque anni.
Articolo 3 - Modifica dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/1999
L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, prevede attualmente che gli Stati membri siano tenuti a trasmettere una relazione contenente un elenco di dati sui trasporti di merci pericolose, tra cui, a norma della lettera a), "se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro". A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, tale lettera a) è soppressa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre trasmettere le relazioni contenenti tali dati semplificati ogni due anni, per ciascun anno di tale periodo di riferimento. L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva prevede l'obbligo per la Commissione di trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della proposta, tale relazione dovrebbe essere presentata ogni quattro anni, a partire dal 2025.
Infine, l'articolo 2, paragrafo 2, della proposta modifica l'allegato III della direttiva sopprimendo il riferimento alla stima della quantità totale di merci pericolose trasportate su strada.
Articolo 4 - Modifica della direttiva 96/67/CE
È soppresso l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE relativo all'obbligo per gli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione l'elenco degli aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva e all'obbligo per la Commissione di pubblicare tale elenco.
2023/0362 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
(2)Le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio prevedono una serie di obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada che dovrebbero pertanto essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030".
(3)A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2009/12/CE, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. La direttiva 2009/12/CE si applica agli aeroporti commerciali con un traffico superiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Poiché tali informazioni provenienti dagli aeroporti, dalle associazioni aeroportuali e da Eurostat sono a disponibili al pubblico e facilmente accessibili ai portatori di interessi, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno sopprimere tale obbligo di pubblicazione.
(4)La direttiva 2009/33/CE stabilisce obiettivi minimi di appalto per veicoli puliti, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti aggiudicati durante due periodi di riferimento. Il primo di tali periodi di riferimento va dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025, mentre il secondo va dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2030.
(5)A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/33/CE, gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione sull'attuazione di tale direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni. Le relazioni degli Stati membri devono comprendere cifre relative al numero e alle categorie di veicoli oggetto di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2009/33/CE, entro il 18 aprile 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione di tale direttiva sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.
(6)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre la frequenza con cui gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni a norma della direttiva 2009/33/CE e allinearla pienamente ai periodi di riferimento quinquennali previsti da tale direttiva. Poiché le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio si basano sulle relazioni nazionali degli Stati membri, è opportuno adattare di conseguenza anche la frequenza con cui tali relazioni nazionali sono presentate.
(7)A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/1999, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale direttiva per ogni anno solare. Considerati i vantaggi limitati derivanti da relazioni annuali e la disponibilità di altre informazioni, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre la frequenza con cui tali relazioni sono presentate, portandola a una volta ogni due anni solari.
(8)Per quanto riguarda il contenuto di tali relazioni, a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/1999 gli Stati membri sono tenuti a includere, se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro. Dato il carattere facoltativo di tale prescrizione, i dati pertinenti non sono raccolti o comunicati in modo uniforme dagli Stati membri. Nel contempo Eurostat fornisce dati chiari e coerenti sul trasporto di merci pericolose, su cui la Commissione si basa per redigere la relazione triennale per il Parlamento europeo e il Consiglio. Poiché la Commissione ha già accesso a tali dati, è opportuno sopprimere l'obbligo relativo alla comunicazione del volume totale di merci pericolose trasportate su strada negli Stati membri al fine di ridurre gli oneri amministrativi.
(9)A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/1999, per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri. Per ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni è opportuno esigere che tale relazione sia trasmessa ogni quattro anni.
(10)A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente alla Commissione gli aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, il che dipende dai rispettivi livelli di traffico annuale di movimenti passeggeri e tonnellate di merci. La Commissione è altresì tenuta a pubblicare tale elenco di aeroporti. Poiché tali informazioni provenienti dagli aeroporti, dalle associazioni aeroportuali o da Eurostat sono disponibili al pubblico e facilmente accessibili ai portatori di interessi, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno sopprimere tale obbligo di comunicazione e pubblicazione.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE, (UE) 2022/1999 e 96/67/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della direttiva 2009/12/CE
All'articolo 1 della direttiva 2009/12/CE, il paragrafo 3 è soppresso.
Articolo 2
Modifica della direttiva 2009/33/CE
L'articolo 10 della direttiva 2009/33/CE è così modificato:
1) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni cinque anni.";
2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Entro il 18 aprile 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva in cui specifica le misure adottate dagli Stati membri al riguardo, secondo le relazioni di cui al paragrafo 2.".
Articolo 3
Direttiva (UE) 2022/1999
La direttiva (UE) 2022/1999 è così modificata:
1) l'articolo 9 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
"L'ultima relazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024 e riguarda il periodo dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.";
b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis Dal 1º gennaio 2024 le relazioni per ogni anno solare di cui al paragrafo 1, primo comma, sono trasmesse alla Commissione ogni due anni, entro 12 mesi dalla fine del secondo anno, e comprendono le seguenti indicazioni:
a)
il numero di controlli effettuati;
b)
il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);
c)
il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all'allegato II;
d)
il numero e il tipo di sanzioni comminate.
La prima relazione di cui al primo comma è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.";
c) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
"A partire dal 2025, la Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni quattro anni.";
2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 4
Modifica della direttiva 96/67/CE
All'articolo 1 della direttiva 96/67/CE, il paragrafo 4 è soppresso.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente