COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.8.2023
COM(2023) 499 final
2023/0306(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, disposizioni dell'Unione armonizzate relative ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Riconosce che, per gli alimenti e i mangimi prodotti al di fuori dell'Unione, possono essere legittimamente applicate pratiche agricole diverse per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari, che possono dar luogo talvolta a residui di antiparassitari differenti da quelli risultanti dalle utilizzazioni autorizzate nell'Unione. Esso prevede pertanto la possibilità di presentare una domanda per la fissazione di LMR per i prodotti importati (ossia tolleranze all'importazione) mediante la trasmissione di un fascicolo scientifico completo, che tenga conto di tali utilizzazioni e dei residui risultanti, valutato da uno Stato membro e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La Commissione può fissare l'LMR per cui è stata presentata una domanda, sempreché l'innocuità per i consumatori europei sia stata dimostrata sulla base degli stessi criteri applicati alla produzione interna.
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Italia ha ricevuto una domanda per stabilire una tolleranza all'importazione per la sostanza attiva triciclazolo nel riso.
Il 26 aprile 2018, l'Italia ha trasmesso all'EFSA una relazione di valutazione della domanda.
Il 18 gennaio 2023 l'EFSA ha adottato un parere motivato favorevole sulla valutazione della sicurezza dell'LMR di triciclazolo nel riso sulla base della modifica proposta. La Commissione ha pertanto proposto agli Stati membri, in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (SCoPAFF), un progetto di regolamento per modificare di conseguenza il pertinente LMR dell'Unione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'approccio seguito è coerente con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Conformemente al parere motivato favorevole adottato dall'EFSA e in base all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, è stato preparato e presentato allo SCoPAFF un progetto di regolamento della Commissione (cfr. sezione 1). A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, di tale regolamento, si applica la procedura di regolamentazione con controllo conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468 del Consiglio.
•Scelta dell'atto giuridico
Il suddetto progetto di regolamento della Commissione, che propone la modifica dell'LMR di triciclazolo nel riso, è stato sottoposto per un parere al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 maggio 2023. Il comitato non ha formulato alcun parere in merito al progetto di regolamento della Commissione perché non è stata raggiunta una maggioranza qualificata né a favore né contro le misure proposte.
Di conseguenza, a norma dell'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo un progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla misura proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata. Se il Consiglio si oppone alla misura a maggioranza qualificata, la misura non è adottata. Se il Consiglio prevede di adottare la misura, la sottopone senza indugio al Parlamento europeo. In mancanza di un parere del Consiglio, il regolamento è rinviato alla Commissione, che lo sottopone senza indugio al Parlamento europeo per controllo. Se il Parlamento non si oppone alla misura, quest'ultima è adottata dalla Commissione. Se il Parlamento si oppone alla misura, essa non è adottata dalla Commissione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Nel contesto del regolamento (CE) n. 396/2005 non sono previste per il presente regolamento valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interessi e valutazioni d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il presente regolamento prevede una modifica dell'attuale LMR di triciclazolo nel riso, innalzandolo dal limite di determinazione fissato a 0,01 mg/kg a un livello di 0,09 mg/kg, sulla base di un parere scientifico dell'EFSA. In tal modo gli LMR di triciclazolo, attualmente stabiliti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, figureranno ora nell'allegato II dello stesso regolamento.
2023/0306 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) di triciclazolo sono stati fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)È stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 per il triciclazolo utilizzato in Brasile sul riso. Il richiedente afferma che gli impieghi autorizzati di tale sostanza su tale prodotto in Brasile determinano residui che superano l'LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi è necessario fissare un LMR più elevato per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto.
(3)A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
(4)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull'LMR proposto. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
(5)L'Autorità ha concluso che, per il prodotto in esame, sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l'LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza, che in precedenza non erano disponibili e che sono state fornite solo con la domanda in questione. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione hanno dimostrato che vi è un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(6)In base al parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno concludere che la modifica proposta dell'LMR è conforme alle prescrizioni del suddetto articolo.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. È pertanto opportuno che il Consiglio adotti le misure di cui al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente