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Document 52023PC0404

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e che abroga la decisione (UE) 2020/1582

COM/2023/404 final

Bruxelles, 11.7.2023

COM(2023) 404 final

2023/0281(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e che abroga la decisione (UE) 2020/1582


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale

Obiettivo dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (di seguito "l'accordo") è impedire attività di pesca non regolamentate in tali acque attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2021.

L'Unione europea è parte dell'accordo 1 .

2.2.La riunione delle parti

La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo, che si riunisce ogni due anni o con maggior frequenza se decide in tal senso. Le decisioni su questioni procedurali sono adottate a maggioranza mentre quelle su questioni di merito sono adottate all'unanimità. L'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni.

2.3.Le decisioni della riunione delle parti

La riunione delle parti ha la facoltà di adottare misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti. Una parte può sollevare obiezioni su una data misura.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Si propone di definire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilirà i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale. Tale posizione sarà successivamente adeguata per ogni riunione mediante documenti informali dei servizi della Commissione che dovranno essere approvati dal Consiglio.

Questo approccio è stato attuato dalla decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, che ha stabilito la posizione dell'Unione europea in sede di riunione delle parti dell'accordo per il periodo 2020-2024. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità dell'accordo. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 3 .

La decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio non dispone che la posizione dell'Unione sia riveduta prima della riunione delle parti dell'accordo del 2025. Si prevede tuttavia che la maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nell'ambito delle varie organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui essa è parte contraente sia riveduta prima delle riunioni annuali del 2024 di tali ORGP. Per favorire la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e sincronizzare i tempi delle procedure di riesame, è quindi opportuno anticipare la revisione della posizione dell'Unione nell'ambito dell'accordo per il periodo 2024-2028 sostituendo la decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio.

Tale approccio è attualmente seguito anche nell'ambito delle ORGP e con riguardo alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle loro riunioni.

L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità 4 , di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 5 e della strategia "Dal produttore al consumatore" 6 . Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica 7 e il piano d'azione per l'inquinamento zero 8 . Tiene conto anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 9 , della comunicazione congiunta su "Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero" 10 e della comunicazione congiunta su "Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico" 11 .

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 12 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale.

Gli atti che la riunione delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti della riunione delle parti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:

·regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 13 ;

·regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 14 ; e

·regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 15 .

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio relativa al periodo 2020-2024.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0281 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e che abroga la decisione (UE) 2020/1582

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2019/407 del Consiglio 16 l'Unione ha concluso l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("accordo"). L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2021.

(2)La riunione delle parti è responsabile dell'adozione di misure destinate a garantire l'attuazione dell'accordo al fine di impedire attività di pesca non regolamentate nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e di gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)In linea con la strategia sulla biodiversità 18 , con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 19 e con la strategia "Dal produttore al consumatore" 20 , è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

(5)La strategia per la plastica 21 fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero 22 mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.

(6)Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 23 , la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.

(7)Come affermato dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione europea nella comunicazione congiunta dal titolo "Definire la rotta per un pianeta blu sostenibile" 24 , dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla governance degli oceani riguardanti tale comunicazione congiunta 25 e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione europea nella comunicazione congiunta su "Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero" 26 , l'Unione s'impegna a garantire la piena attuazione dell'accordo in quanto esso protegge gli ecosistemi marini applicando a qualsiasi futura attività di pesca nel Mar Glaciale Artico centrale un approccio precauzionale e basato su dati scientifici.

(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti dell'accordo nel periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di gestione a norma dell'accordo potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 27 e (CE) n. 1224/2009 28 del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 29 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9)Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'accordo è stabilita dalla decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio 30 . È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.

(10)In considerazione delle conoscenze limitate sulle risorse alieutiche nella zona geografica oggetto dell'accordo, della natura di tali risorse e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

(11)Alla presente decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo potrà far seguito, in una fase successiva, una decisione distinta del Consiglio sull'avvio di negoziati volti ad istituire una o più ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nelle acque d'altura dell'Artico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("accordo") figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni delle parti dell'accordo avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione delle parti dell'accordo del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2020/1582 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

               Per il Consiglio

               Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    COM(2011) 424 del 13.7.2011.
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
(9)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
(10)    Comunicazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, "Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero" (JOIN/2021/27 final).
(11)    Comunicazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, "Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico" (JOIN/2016/021 final del 27.4.2016).
(12)    Sentenza della Corte di giustizia, del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(13)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(14)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(15)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(16)    Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).
(19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
(23)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
(24)    Comunicazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final del 24.6.2022).
(25)    Conclusioni del Consiglio sulla governance internazionale degli oceani, 15973/22, del 13.12.2022.
(26)    Comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, "Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero" (JOIN/2021/27 final del 13.10.2021).
(27)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(28)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(30)    Decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 20).
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ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e che abroga la decisione (UE) 2020/1582











ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo")

1. PRINCIPI

Nell’ambito delle riunioni delle parti dell'accordo, l'Unione:

(a)garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'accordo siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;

(b)promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) e in occasione della 15a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;

(c)contribuisce all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare delle strategie sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Un'Europa più forte nel mondo";

(d)persegue gli obiettivi della strategia per la plastica e del piano d'azione per l'inquinamento zero, in particolare la riduzione dell'inquinamento marino e da plastica;

(e)agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

(f)si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 1 ;

(g)si conforma agli obiettivi della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani 2 per quanto riguarda la conservazione della biodiversità marina e alle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta 3 ;

(h)agisce conformemente alla comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea "Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero" 4 ;

(i)garantisce il rispetto e l'adempimento degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

(j)si adopera per un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni, gli organismi e i programmi tecnico-scientifici pertinenti, nonché per un'adeguata inclusione delle conoscenze autoctone e locali nella fase di preparazione delle misure vagliate dalla riunione delle parti, anche nelle riunioni degli esperti scientifici nell'ambito dell'accordo, e garantisce che tali misure siano conformi agli obiettivi dell'accordo;

(k)promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione;

(l)persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

(m)mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

(n)promuove, ove opportuno, il coordinamento tra l'accordo e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti, in particolare la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e la convenzione OSPAR, che è la convenzione marittima regionale per l'Atlantico nord-orientale, e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;

(o)sostiene attivamente l'attuazione dell'accordo, anche dando un contributo al programma comune di ricerca scientifica e monitoraggio volto a migliorare la comprensione collettiva, da parte delle parti, degli ecosistemi nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e, in particolare, a stabilire se nella zona esistono o potrebbero esistere in futuro stock ittici atti a essere catturati in modo sostenibile, nonché a valutare il possibile impatto di simili attività di pesca su tali ecosistemi;

(p)garantisce la compatibilità tra le misure di conservazione e di gestione stabilite per gli stessi stock nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e le misure adottate per le acque d'altura in conformità dell'articolo 118 dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA;

(q)garantisce la coerenza con l'interesse dell'Unione nell'Artico in quanto regione di crescente importanza strategica.

2.ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'accordo:

(a)misure volte a promuovere la conservazione e il pieno ripristino della biodiversità, la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale;

(b)misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri scientifici disponibili, compresa la normativa sui totali ammissibili di cattura (TAC) e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dall'accordo, che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure comprendono azioni specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

(c)misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;

(d)misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;

(e)misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito dell'accordo, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;

(f)misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo conformemente all'accordo e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

(g)misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi tenendo conto delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca; e misure connesse decise nell'ambito del piano d'azione dell'IMO contro i rifiuti di plastica;

(h)misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

(i)raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

(j)approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

(k)misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro dell'accordo.

ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("l'accordo")

Prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici sull'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione delle parti dell'accordo, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione delle parti dell'accordo sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.

_____________________

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN/2022/28 final del 24.6.2022.
(3)    15973/22 del 13.12.2022.
(4)    JOIN(2021) 27 final del 13.10.2021.
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