COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 404 final
2023/0281(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e che abroga la decisione (UE) 2020/1582
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale
Obiettivo dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (di seguito "l'accordo") è impedire attività di pesca non regolamentate in tali acque attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2021.
L'Unione europea è parte dell'accordo.
2.2.La riunione delle parti
La riunione delle parti è l'organo decisionale nell'ambito dell'accordo, che si riunisce ogni due anni o con maggior frequenza se decide in tal senso. Le decisioni su questioni procedurali sono adottate a maggioranza mentre quelle su questioni di merito sono adottate all'unanimità. L'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni.
2.3.Le decisioni della riunione delle parti
La riunione delle parti ha la facoltà di adottare misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti. Una parte può sollevare obiezioni su una data misura.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
Si propone di definire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilirà i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale. Tale posizione sarà successivamente adeguata per ogni riunione mediante documenti informali dei servizi della Commissione che dovranno essere approvati dal Consiglio.
Questo approccio è stato attuato dalla decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, che ha stabilito la posizione dell'Unione europea in sede di riunione delle parti dell'accordo per il periodo 2020-2024. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità dell'accordo. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.
La decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
La decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio non dispone che la posizione dell'Unione sia riveduta prima della riunione delle parti dell'accordo del 2025. Si prevede tuttavia che la maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nell'ambito delle varie organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui essa è parte contraente sia riveduta prima delle riunioni annuali del 2024 di tali ORGP. Per favorire la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e sincronizzare i tempi delle procedure di riesame, è quindi opportuno anticipare la revisione della posizione dell'Unione nell'ambito dell'accordo per il periodo 2024-2028 sostituendo la decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio.
Tale approccio è attualmente seguito anche nell'ambito delle ORGP e con riguardo alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle loro riunioni.
L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici e della strategia "Dal produttore al consumatore". Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica e il piano d'azione per l'inquinamento zero. Tiene conto anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani, della comunicazione congiunta su "Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero" e della comunicazione congiunta su "Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico".
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La riunione delle parti è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale.
Gli atti che la riunione delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti della riunione delle parti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:
·regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
·regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; e
·regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio relativa al periodo 2020-2024.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2023/0281 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale e che abroga la decisione (UE) 2020/1582
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2019/407 del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("accordo"). L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2021.
(2)La riunione delle parti è responsabile dell'adozione di misure destinate a garantire l'attuazione dell'accordo al fine di impedire attività di pesca non regolamentate nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale attraverso l'applicazione di misure precauzionali di conservazione e di gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.
(4)In linea con la strategia sulla biodiversità, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici e con la strategia "Dal produttore al consumatore", è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
(5)La strategia per la plastica fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
(6)Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
(7)Come affermato dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione europea nella comunicazione congiunta dal titolo "Definire la rotta per un pianeta blu sostenibile", dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla governance degli oceani riguardanti tale comunicazione congiunta e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione europea nella comunicazione congiunta su "Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero", l'Unione s'impegna a garantire la piena attuazione dell'accordo in quanto esso protegge gli ecosistemi marini applicando a qualsiasi futura attività di pesca nel Mar Glaciale Artico centrale un approccio precauzionale e basato su dati scientifici.
(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti dell'accordo nel periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di gestione a norma dell'accordo potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(9)Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'accordo è stabilita dalla decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
(10)In considerazione delle conoscenze limitate sulle risorse alieutiche nella zona geografica oggetto dell'accordo, della natura di tali risorse e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
(11)Alla presente decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo potrà far seguito, in una fase successiva, una decisione distinta del Consiglio sull'avvio di negoziati volti ad istituire una o più ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nelle acque d'altura dell'Artico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni delle parti dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale ("accordo") figura nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni delle parti dell'accordo avviene conformemente all'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione delle parti dell'accordo del 2029.
Articolo 4
La decisione (UE) 2020/1582 è abrogata.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente