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Document 52023PC0338

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce lo strumento per l'Ucraina

    COM/2023/338 final

    Bruxelles, 20.6.2023

    COM(2023) 338 final

    2023/0200(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce lo strumento per l'Ucraina


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il 24 febbraio 2022 la Russia ha lanciato un'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, con conseguenze devastanti per l'Ucraina e la sua popolazione. Oltre quindici mesi di intensi combattimenti, bombardamenti di artiglieria pesante e attacchi aerei hanno causato un elevato numero di vittime civili ed enormi sofferenze umane. La guerra di aggressione della Russia ha causato ingenti danni alle infrastrutture e ai servizi in tutta l'Ucraina e la distruzione massiccia di città e villaggi in alcune parti del paese. La conseguente crisi umanitaria ha allontanato milioni di ucraini dalle loro case e molti di essi hanno un disperato bisogno di cibo, alloggio e assistenza medica. Ad oggi gli attacchi aerei russi continuano a colpire bersagli in tutto il paese. Ci vorranno anni, se non decenni, per risanare il trauma di questa guerra insensata.

    L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha dimostrato un'unità senza precedenti nel condannare le azioni della Russia e nel fornire sostegno all'Ucraina. L'UE, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee insieme hanno fornito all'Ucraina e alla sua popolazione un ampio sostegno, che a maggio 2023 aveva raggiunto l'importo di 70 miliardi di EUR. Sono compresi 38 miliardi di EUR di sostegno finanziario e di bilancio e di assistenza umanitaria 1 , 15 miliardi di EUR di sostegno militare, anche attraverso lo strumento europeo per la pace, e 17 miliardi di EUR messi a disposizione dall'UE e dai suoi Stati membri per contribuire a soddisfare le esigenze delle persone in fuga dalla guerra. Inoltre, a fine maggio 2023 i corridoi di solidarietà dell'UE istituiti nel maggio 2022 risultavano aver fornito all'Ucraina 31 miliardi di EUR in proventi da esportazione. Gli Stati membri dell'UE hanno inoltre fornito protezione temporanea a circa 4 milioni di persone in fuga dal paese dall'inizio della guerra. Ciò riflette la ferma determinazione dell'Unione ad aiutare l'Ucraina per tutto il tempo necessario.

    Dall'inizio della guerra l'Unione ha inoltre imposto sanzioni senza precedenti nei confronti della Russia, che si aggiungono a quelle imposte dall'UE a seguito dell'annessione illegale della Crimea nel marzo 2014. Sono in corso discussioni sul possibile uso dei beni congelati per sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina.

    Nel marzo 2023 la Banca mondiale, insieme al governo ucraino, alla Commissione europea e alle Nazioni Unite, ha presentato la valutazione aggiornata dei danni per l'intero anno dell'aggressione russa non provocata nei confronti dell'Ucraina 2 . Dalla valutazione è emerso che le esigenze complessive per la ricostruzione dell'Ucraina nei prossimi 10 anni ammontano a 384 miliardi di EUR e a 142 miliardi di EUR per il periodo 2023-2027. Per il solo 2023 le esigenze immediate di ripresa rapida ammontavano a 13 miliardi di EUR per le priorità individuate dal governo ucraino, tenendo conto della capacità di assorbimento del paese. Tali priorità comprendono il ripristino e la riparazione dell'infrastruttura dell'energia e di altre infrastrutture critiche e sociali, le abitazioni, lo sminamento a scopo umanitario e il sostegno al settore privato.

    Nel marzo 2023 il consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un nuovo accordo ampliato per il periodo 2023-2027 nell'ambito dell'Extended Fund Facility di circa 14,5 miliardi di EUR. Il programma dell'FMI mira a fissare politiche a sostegno della stabilità di bilancio, esterna, finanziaria e dei prezzi e sostenere la ripresa economica, potenziando nel contempo la governance e rafforzando le istituzioni per promuovere la crescita a lungo termine nel contesto della ricostruzione postbellica e del percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'UE.

    L'Unione si è impegnata a svolgere un ruolo di primo piano nella ricostruzione dell'Ucraina e a sostenere sia gli investimenti necessari per ricostruire il paese che le riforme che promuoveranno il percorso di adesione dell'Ucraina all'UE 3 . Tali riforme allineeranno gradualmente la legislazione ucraina all'acquis dell'Unione e l'integrazione del paese nel mercato unico. A loro volta contribuiranno ad attrarre investimenti in Ucraina fornendo certezza normativa e un migliore contesto imprenditoriale. Il Consiglio europeo ha invitato 4 la Commissione a presentare proposte su questa base 5 .

    Gli investimenti nella ripresa e nella ricostruzione dell'Ucraina non possono aspettare la fine della guerra. I combattimenti attivi sono rimasti in gran parte confinati nel sud e nell'est del paese, dove sono stati anche subiti i maggiori danni. Tuttavia il più ampio impatto economico e sociale della guerra è esteso e interessa tutta l'Ucraina. Per sostenere la ripresa dell'economia ucraina occorrono sforzi concertati per aiutare a garantire che l'attività economica sia sostenuta e che le infrastrutture di base siano riparate e mantenute. Ciò, a sua volta, garantirà l'esistenza di condizioni favorevoli alla ripresa dell'economia, generando entrate per il bilancio dello Stato e riducendo così progressivamente il volume dell'assistenza internazionale necessaria. Sostenere la ricostruzione dell'Ucraina ora significa anche mantenere o creare opportunità di lavoro per gli ucraini, compresi gli sfollati interni, e creare le condizioni per il ritorno dei rifugiati.

    L'UE ha già fornito un sostegno finanziario significativo per aiutare l'Ucraina a soddisfare le sue esigenze di bilancio a breve termine e per la rapida ripresa dell'Ucraina, attraverso prestiti a condizioni molto agevolate erogati rispettivamente attraverso l'assistenza macrofinanziaria di emergenza (1,2 miliardi di EUR nel 2022), l'assistenza macrofinanziaria eccezionale (6 miliardi di EUR nel 2022) e il programma di assistenza macrofinanziaria Plus (AMF +) (18 miliardi di EUR nel 2023) e un pacchetto da 1 miliardo di EUR che combina fondi nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI) e prestiti della Banca europea per gli investimenti sostenuti dal bilancio dell'UE.

    L'UE ha abolito le tariffe doganali nell'ambito della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) e ha incluso l'Ucraina nel programma per il mercato unico dell'UE per sostenere le sue piccole e medie imprese. Per accelerare l'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico è stato adottato un piano d'azione prioritario riveduto per rafforzare l'attuazione della DCFTA UE-Ucraina nel periodo 2023-2024.

    L'UE ha offerto all'Ucraina la possibilità di presentare progetti congiunti con gli Stati membri dell'UE per lo sviluppo di valichi di frontiera nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Sono state adottate rapidamente misure per agevolare la partecipazione degli sfollati ucraini al programma Erasmus per giovani imprenditori, portando al maggior numero di beneficiari dall'Ucraina nel 2022.

    Tuttavia, date le dimensioni e la complessità della sfida futura, è necessaria una soluzione più a lungo termine per garantire che i finanziamenti siano ben coordinati e utilizzati in modo efficiente e che vincolino la ripresa e la ricostruzione al percorso di adesione dell'Ucraina. A tal fine la Commissione propone di creare un nuovo strumento, lo strumento per l'Ucraina (lo "strumento"), in grado di rispondere sia alle esigenze di ripresa a breve termine sia alla ricostruzione e alla modernizzazione nel medio termine dell'Ucraina. Lo strumento è concepito come uno strumento flessibile, adattato alle sfide senza precedenti rappresentate dal sostegno a un paese in guerra, garantendo nel contempo la prevedibilità, trasparenza e responsabilità dei fondi. La presente proposta riflette il rischio di un conflitto prolungato e la necessità di un'assistenza macrofinanziaria continuata.

    Lo strumento è strutturato intorno a tre pilastri:

    1.Il pilastro I riguarda il sostegno finanziario sotto forma sia di sostegno a fondo perduto che di sostegno sotto forma di prestito all'Ucraina. Affinché tale sostegno sia erogato, il governo ucraino preparerà un piano in stretta consultazione con la Commissione, che sarà approvato dall'UE. Il piano comprenderà la visione dell'Ucraina per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese e per le riforme che intende intraprendere nell'ambito del suo processo di adesione all'UE. I fondi saranno erogati sulla base dell'attuazione del piano, che sarà sostenuto da una serie di condizionalità e da un calendario per le erogazioni. Sarà data particolare importanza alla riforma della pubblica amministrazione, alla buona governance, allo Stato di diritto e a una sana gestione finanziaria, compresa la promozione di sistemi di gestione e di controllo efficienti ed efficaci e una forte attenzione alla lotta contro la corruzione e la frode, ma anche ad altre riforme e al ravvicinamento all'acquis dell'Unione che sosterranno il processo di adesione e la modernizzazione dell'economia. I fondi saranno erogati sulla base del rispetto di tali condizionalità.

    2.Il pilastro II è un quadro di investimenti per l'Ucraina, concepito per attrarre investimenti pubblici e privati nella ripresa e nella ricostruzione dell'Ucraina, a sostegno dell'attuazione del piano. Integrerà tutti gli strumenti finanziari esistenti per l'Ucraina (operazioni di finanziamento misto e garanzie), con la possibilità di aumentarli, quando le condizioni lo consentono.

    3.Il pilastro III fornisce assistenza tecnica e altre misure di sostegno, tra cui la mobilitazione di competenze in materia di riforme, sovvenzioni ai comuni e altre forme di sostegno bilaterale normalmente disponibili per i paesi in fase di preadesione nell'ambito dello strumento di preadesione (IPA) a sostegno degli obiettivi del piano. Può inoltre sostenere altre misure volte ad affrontare le conseguenze della guerra, ad esempio in relazione ai danni di guerra. Il pilastro III coprirà anche i contributi in conto interessi per i prestiti erogati all'Ucraina nell'ambito del pilastro I.

    Lo strumento proposto mira a dotare l'UE di una base giuridica che le consenta di conciliare la sua ambizione politica con la sua leva finanziaria, in linea con il suo impegno a lungo termine. Con un piano proposto dall'Ucraina e con essa concordato che funga da quadro generale per le riforme e gli investimenti, lo strumento proposto va oltre quanto può essere offerto dagli strumenti esistenti, quali l'assistenza macrofinanziaria e l'NDICI.

    Il piano comprenderà condizioni correlate a:

    ·requisiti essenziali (stabilità macrofinanziaria, controllo del bilancio, gestione delle finanze pubbliche, ecc.). Le condizioni possono essere definite in modo da riflettere progressi soddisfacenti verso l'adempimento a tali requisiti; e

    ·riforme settoriali e strutturali e investimenti. Le condizioni saranno ripartite in tappe intermedie con un calendario per il completamento.

    I pagamenti saranno effettuati secondo un calendario trimestrale fisso, sulla base delle richieste di pagamento presentate dall'Ucraina e previa verifica da parte della Commissione del rispetto delle relative condizionalità. Nel caso in cui una delle condizionalità non sia soddisfatta, la Commissione detrarrà un importo corrispondente dal pagamento. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti può aver luogo durante gli intervalli di pagamento successivi e fino a un anno dopo il termine originario stabilito nel piano, purché le condizionalità siano state soddisfatte. La frequenza trimestrale dei pagamenti garantirà sia la prevedibilità del sostegno all'Ucraina sia un dialogo politico costante tra la Commissione e l'Ucraina.

    La ripresa e la ricostruzione non comportano soltanto il rifacimento di ciò che è stato distrutto. Si tratta di costruire un'Ucraina moderna e dinamica, garantendo che la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione siano sostenibili, resilienti e adeguate alle esigenze future, sulla base dei principi di "non nuocere" e di "non lasciare indietro nessuno". Si tratta di investire nella transizione dell'Ucraina verso un'economia verde, digitale e inclusiva che si allinei progressivamente alle norme e agli standard dell'UE. L'Ucraina dovrebbe ricostruire le sue città in modo sostenibile, di alta qualità e inclusivo, ispirandosi al nuovo Bauhaus europeo.

    La ripresa e la ricostruzione riguardano anche la ricostruzione e la modernizzazione del paese e la sua integrazione nel mercato unico dell'UE, garantendo nel contempo che le autorità subnazionali, in particolare i comuni, siano strettamente associate e consultate in questo processo e che la riforma del decentramento sia al centro di tale processo. Anche la cooperazione tra pari tra le città e le regioni dell'UE e dell'Ucraina e l'accesso continuo ai programmi di cooperazione transfrontaliera costituiranno una parte essenziale della ripresa, della ricostruzione e della modernizzazione dell'Ucraina. Il coinvolgimento degli attori privati, in particolare delle imprese e degli investitori, sarà una componente essenziale della ripresa e della ricostruzione.

    La proposta è dotata di un solido sistema di audit e controlli organizzato in un meccanismo a più livelli: in primo luogo, nell'ambito delle riforme previste dal piano sarà necessaria la riforma dei sistemi di audit e controllo dello Stato; in secondo luogo, la Commissione potrà effettuare controlli sull'attuazione dei fondi spesi in relazione al piano in qualsiasi momento del ciclo del progetto; in terzo luogo, una commissione di audit indipendente riferirà alla Commissione in merito all'eventuale cattiva gestione dei fondi nell'ambito dell'intero strumento. Sebbene questo meccanismo a più livelli si applichi all'intero strumento, i meccanismi di controllo relativi al quadro di investimenti per l'Ucraina e all'assistenza tecnica si baseranno sui sistemi, sulle norme e sulle procedure delle istituzioni finanziarie internazionali e dei partner esecutivi coinvolti nell'attuazione.

    Infine, il coordinamento dei donatori sarà essenziale per garantire che le risorse disponibili siano spese nel modo più efficace e mirato possibile per rispondere alle esigenze dell'Ucraina e della sua popolazione. A tal fine si dovrebbe sfruttare appieno la piattaforma multiagenzia di coordinamento dei donatori del G7 per l'Ucraina, lanciata nel gennaio 2023. Il piano che il governo ucraino deve elaborare ai fini del presente strumento potrebbe servire anche ad orientare la programmazione dell'assistenza di altri donatori all'Ucraina.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Il sostegno nell'ambito di questo strumento sarà coerente e complementare ad altre forme di sostegno bilaterale a favore dell'Ucraina fornite attraverso altri strumenti dell'UE, compresi gli aiuti umanitari 6 , e finanziamenti regionali e transfrontalieri, tematici e di risposta alle crisi nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) 7 . Lo strumento non coprirà gli aiuti umanitari, la difesa o il sostegno alle persone in fuga dalla guerra, che continueranno ad essere finanziati attraverso gli strumenti esistenti. Lo strumento sostituirà l'attuale sostegno bilaterale fornito all'Ucraina (AMF +, dotazione bilaterale NDICI). Sostituirà inoltre il sostegno che l'Ucraina avrebbe ricevuto nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione.

    Coerenza con le altre politiche dell'Unione

    L'attuazione del regolamento sarà coerente con altri settori dell'azione esterna (ad esempio, assistenza umanitaria, cooperazione allo sviluppo). L'approccio integrato del piano per l'Ucraina consente di soddisfare le esigenze in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina e di vincolarle ai requisiti di adesione all'Unione, al fine di garantire la coerenza con tutte le politiche pertinenti dell'UE.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La presente proposta si fonda sugli articoli 212 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È presentata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    L'entità dei danni causati all'Ucraina dalla guerra di aggressione della Russia è tale che l'Ucraina necessiterà di un sostegno ampio e costante che nessuno Stato membro potrebbe fornire da solo. L'UE si trova in una posizione unica per fornire assistenza esterna all'Ucraina nel lungo termine in modo tempestivo, coordinato e prevedibile. L'UE può sfruttare la sua capacità di assunzione di prestiti per erogare prestiti all'Ucraina a condizioni vantaggiose e coprire i costi dei tassi di interesse, nonché per fornire sovvenzioni e garanzie in una prospettiva pluriennale.

    Con la sua presenza sul campo in Ucraina attraverso la sua delegazione, l'UE può garantire un accesso completo alle informazioni sugli sviluppi che interessano il paese. L'UE partecipa inoltre alla maggior parte dei processi multilaterali volti a fronteggiare le sfide che l'Ucraina si trova ad affrontare. Ciò consente all'UE di essere costantemente informata di nuove esigenze e circostanze e, pertanto, di adattare il sostegno in funzione delle esigenze in continua evoluzione, in stretto coordinamento con altri donatori nazionali o internazionali.

    Anche l'obiettivo di preparare i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione può essere affrontato meglio a livello di Unione.

    Proporzionalità

    La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

    Lo strumento è proposto come risposta mirata alle circostanze specifiche dell'Ucraina dovute alla guerra di aggressione russa. La sua struttura si basa sulla continuazione del sostegno esistente (ad esempio il sostegno bilaterale NDICI), o sullo stesso modello (ad esempio garanzie e strumenti finanziari), oppure su strumenti esistenti ma semplificati (strumenti basati sulla performance), riuniti nell'ambito di un unico strumento per migliorare la coerenza, l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto dell'UE.

    Scelta dell'atto giuridico

    Ai sensi dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fissa la procedura legislativa ordinaria da seguire per adottare misure ai fini della cooperazione con i paesi terzi, la proposta prende la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme, la natura vincolante in tutti i suoi elementi e l'applicabilità diretta.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non è stato possibile effettuare una consultazione formale dei portatori di interessi a causa dell'urgenza di preparare la proposta in modo che possa essere adottata tempestivamente dai colegislatori per renderla operativa fin dall'inizio del 2024, quando dovranno essere soddisfatte nuove esigenze relative alla guerra e ai danni causati, nonché alla ripresa e alla ricostruzione.

    L'UE garantirà una comunicazione e una visibilità adeguate in merito agli obiettivi e alle azioni realizzate nell'ambito del presente strumento, in Ucraina, all'interno dell'Unione e oltre.

    Valutazione d'impatto

    Data l'urgenza della proposta, intesa a fornire assistenza a un paese in guerra fin dall'inizio del 2024, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione d'impatto. La valutazione ex ante delle esigenze che la proposta intende coprire nell'ambito dello strumento per l'Ucraina si basa su dati recenti del Fondo monetario internazionale e sull'aggiornamento della valutazione rapida dei danni e delle esigenze dell'Ucraina (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment) 8 elaborata dalla Banca mondiale insieme alla Commissione, alle Nazioni Unite e al governo ucraino. Entro tre mesi dall'adozione dell'iniziativa sarà elaborato un documento analitico sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente gli elementi probanti alla base della proposta e le stime dei costi.

    Diritti fondamentali

    Un prerequisito per l'erogazione del sostegno nell'ambito dello strumento è che l'Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici efficaci e le sue istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'impegno a favore delle riforme e la forte volontà politica espressi dalle autorità ucraine sono segnali positivi, come dimostrato in particolare dal fatto che il Consiglio europeo abbia riconosciuto al paese lo status di paese candidato nel giugno 2022 e dal rinnovato e positivo completamento delle condizioni di politica strutturale associate alle recenti operazioni di assistenza macrofinanziaria (AMF) a favore dell'Ucraina. Dopo l'aggressione russa, le autorità ucraine hanno dimostrato un notevole grado di resilienza e hanno mantenuto il loro impegno a realizzare le riforme in modo trasparente, adoperandosi nel contempo per il ravvicinamento alle norme europee, in linea con il percorso imboccato dal paese verso l'integrazione con l'UE.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Le risorse massime per l'attuazione dello strumento ammontano a 50 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2024-2027 per tutti i tipi di sostegno. Lo strumento sarà finanziato da:

    a)prestiti garantiti al di sopra dei massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale (QFP);

    b)un nuovo strumento speciale, al di sopra dei massimali fissati nel QFP, la riserva per l'Ucraina, nell'ambito della modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio. Tale riserva può finanziare tutte le spese diverse da quelle sotto forma di prestiti, compresi il sostegno a fondo perduto, le sovvenzioni e la copertura delle garanzie.

    La modifica del regolamento QFP stabilisce 9 inoltre che la riserva per l'Ucraina si prefigge di erogare un importo annuo indicativo di almeno 2,5 miliardi di EUR a prezzi correnti.

    La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.

    Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono fornire contributi finanziari aggiuntivi allo strumento. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), punto ii), e lettere d), ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Alle risorse dello strumento saranno aggiunti importi supplementari ricevuti come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione in relazione a misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Il regolamento stabilisce disposizioni dettagliate in materia di monitoraggio e informazione.

    La Commissione monitorerà costantemente l'attuazione del regolamento. Nello specifico, l'Ucraina dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio e riferire annualmente alla Commissione in merito all'attuazione della parte del piano per l'Ucraina coperta dallo strumento. Ciò comprenderà le comunicazioni riguardanti il sistema di controllo interno dell'Ucraina ed eventuali importi versati o utilizzati indebitamente e, infine, recuperati dall'UE. Saranno imposti obblighi di informazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione attuati nell'ambito del secondo e terzo pilastro dello strumento.

    La Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 39 del regolamento una valutazione annuale relativa all'esecuzione dei fondi erogati nell'ambito dello strumento.

    La Commissione effettuerà inoltre una valutazione ex post del regolamento.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Il presente regolamento istituisce lo strumento per l'Ucraina.

    Il capo I (Disposizioni generali) riguarda l'oggetto e la struttura dello strumento articolato in tre pilastri (articolo 1), le definizioni (articolo 2), gli obiettivi generali e specifici dello strumento (articolo 3), i principi generali (articolo 4) e il prerequisito per il sostegno (articolo  5).

    Il capo II (Finanziamento e attuazione) fissa la dotazione finanziaria dello strumento per il sostegno finanziario a fondo perduto e i prestiti (articolo 6) e stabilisce le procedure per eventuali contributi aggiuntivi da parte di Stati membri, paesi terzi o altre fonti (articolo 7). L'articolo 8 specifica le forme di attuazione per i pilastri dello strumento, vale a dire la gestione diretta e indiretta in conformità del regolamento finanziario. Gli articoli 9 e 10 riguardano rispettivamente l'accordo quadro da firmare tra la Commissione e l'Ucraina che stabilisce in particolare le disposizioni in materia di audit e controllo e gli accordi di finanziamento da firmare nell'ambito del primo e del terzo pilastro, compresi gli obblighi e le condizioni per l'erogazione dei pagamenti. Le norme sull'ammissibilità dei destinatari e le disposizioni in materia di riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, i rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari sono oggetto rispettivamente dagli articoli 11 e 12. L'articolo 13 prevede la possibilità di erogare sostegno per mantenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina in circostanze eccezionali, in particolare connesse alla guerra, a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5. È previsto che tali finanziamenti straordinari cessino non appena sia nuovamente possibile rispettare le condizioni.

    Il capo III (Piano per l'Ucraina) illustra in dettaglio il funzionamento del primo pilastro dello strumento, definendo il ruolo del piano per l'Ucraina (articolo 14) come quadro generale per i tre pilastri e per conseguire gli obiettivi dello strumento e i suoi principi generali di finanziamento, compresi i tipi di condizioni per le erogazioni (articolo 15). Gli articoli 16 e 17 presentano il piano per l'Ucraina che l'Ucraina deve presentare, la procedura da seguire e gli elementi che il piano deve contenere, tra cui le riforme e gli investimenti che verranno finanziati dallo strumento, il coinvolgimento delle autorità subnazionali e i sistemi per prevenire e correggere le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. La Commissione procederà alla valutazione del piano secondo i criteri di cui all'articolo 18 e presenterà una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 19, che stabilirà, tra l'altro, l'importo indicativo del sostegno finanziario a fondo perduto e quello del sostegno sotto forma di prestito da erogare a fronte dell'adempimento soddisfacente delle condizioni, il termine per tale adempimento e il prefinanziamento per cui l'Ucraina sarà ammissibile. L'articolo 20 prevede la possibilità per la Commissione o l'Ucraina di presentare una proposta di modifica del piano per l'Ucraina. L'articolo 21 riguarda l'accordo di prestito che deve essere firmato tra la Commissione e l'Ucraina e le norme che disciplinano l'assunzione di prestiti da parte della Commissione sui mercati. L'articolo 22 prevede la possibilità per l'Ucraina di chiedere alla Commissione la sovvenzione per gli oneri finanziari, che sarà coperta dal terzo pilastro dello strumento. Le norme per il versamento del prefinanziamento all'Ucraina, a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5, sono stabilite all'articolo 23. L'articolo 24 stabilisce le condizioni e la procedura per l'erogazione all'Ucraina di finanziamenti ponte straordinari. L'articolo 25 specifica la procedura per le erogazioni nell'ambito del primo pilastro una volta soddisfatte le condizioni stabilite nel piano. I pagamenti saranno effettuati su base trimestrale, a seguito della presentazione da parte dell'Ucraina di una richiesta di pagamento che dimostri l'adempimento soddisfacente delle condizioni pertinenti. In caso di valutazione negativa da parte della Commissione, una parte dell'importo corrispondente alle condizioni non soddisfatte sarà trattenuta. Il pagamento trattenuto sarà erogato solo allorché l'Ucraina avrà dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di pagamento, di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto delle pertinenti condizioni. L'articolo 26 prevede l'obbligo per l'Ucraina di pubblicare i dati relativi alle persone ed entità che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 500 000 EUR per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina, nonché le categorie di dati da pubblicare.

    Il capo IV (Quadro di investimenti per l'Ucraina) descrive il secondo pilastro dello strumento, che mira a sostenere gli investimenti e a fornire accesso a finanziamenti favorevoli all'attuazione del piano per l'Ucraina. L'ambito di applicazione e la struttura del quadro sono definiti all'articolo 27. L'articolo 28 prevede la possibilità di contributi aggiuntivi da parte di Stati membri, paesi terzi e parti terze. Questo capo descrive inoltre in dettaglio la garanzia per l'Ucraina (articoli 29 e 30) e ne fissa il tasso di copertura e la procedura per il suo riesame (articolo 31).

    Il capo V (Assistenza e misure di sostegno all'adesione all'UE) riguarda l'attuazione del terzo pilastro dello strumento, che sosterrà il progressivo allineamento dell'Ucraina all'acquis dell'Unione e la progressiva integrazione nel mercato unico in vista della futura adesione all'Unione, nonché il rafforzamento delle capacità dei portatori di interesse e delle autorità locali e l'erogazione di finanziamenti alle iniziative e agli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina (articolo 32).

    Il capo VI (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) stabilisce le disposizioni che la Commissione e l'Ucraina devono seguire per garantire controlli efficaci sull'attuazione dello strumento. L'articolo 33 specifica gli obblighi che devono figurare negli accordi quadro, di finanziamento e di prestito, che comprenderanno misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, le modalità di raccolta di dati adeguati sui destinatari dei fondi nell'ambito dello strumento e i diritti da riconoscere alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, se del caso, alla Procura europea (EPPO). L'articolo 34 istituisce una commissione di audit composta da membri indipendenti nominati dalla Commissione, che assisteranno la Commissione nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione e nel garantire la sana gestione da parte dell'Ucraina dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento.

    Il capo VII (Programmi di lavoro, monitoraggio, rendicontazione e valutazione) riguarda i programmi di lavoro attraverso i quali sarà attuata l'assistenza nell'ambito dello strumento (articolo 35), le disposizioni per definire gli indicatori e i quadri di risultati utilizzati per il monitoraggio e la valutazione (articolo 36) e la valutazione ex post dello strumento (articolo 37).

    Il capo VIII (Disposizioni finali) stabilisce l'esercizio della delega dei poteri per quanto riguarda il tasso di copertura (articolo 38), la procedura di comitato (articolo 39), le disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità (articolo 40) e di entrata in vigore (articolo 41).

    2023/0200 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce lo strumento per l'Ucraina

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere della Corte dei conti,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Dal 2014 l'Ucraina ha intrapreso un ambizioso percorso di riforma che porta a una progressiva integrazione con l'Unione europea, come emerge dalla firma, il 27 giugno 2014, di un accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina che comprende una zona di libero scambio globale e approfondita, entrato in vigore il 1º settembre 2017.

    (2)Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, l'Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale e finanziaria dell'Ucraina, combinando il sostegno del bilancio dell'Unione, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell'Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.

    (3)Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso 10 di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Il forte sostegno continuo all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell'Unione a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.

    (4)La fornitura di assistenza macrofinanziaria da parte dell'Unione per un importo massimo di 18 miliardi di EUR per il 2023 a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 è stata considerata una risposta adeguata al deficit di finanziamento dell'Ucraina per il 2023 e ha contribuito a mobilitare finanziamenti significativi da parte di altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali. Ciò ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell'Ucraina in un momento critico.

    (5)L'Unione fornisce inoltre un sostegno finanziario significativo attraverso un pacchetto aggiuntivo che combina fondi nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI), istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , e i prestiti della Banca europea per gli investimenti.

    (6)Il Consiglio, con la decisione (PESC) 2021/509 13 , ha inoltre deliberato misure di assistenza fuori bilancio a sostegno delle forze armate ucraine a titolo dello strumento europeo per la pace, per un importo di 5,6 miliardi di EUR, e una missione di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina nel cui ambito sono previsti 0,1 miliardi di EUR per i costi comuni. L'Unione e i suoi Stati membri hanno inoltre fornito una risposta di emergenza in natura senza precedenti attraverso il meccanismo unionale di protezione civile ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , modificata dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , che costituisce la più grande operazione di emergenza dalla creazione di tale meccanismo.

    (7)Inoltre i corridoi di solidarietà UE-Ucraina istituiti nel maggio 2022 hanno contribuito a generare un valore stimato delle esportazioni dell'economia ucraina pari a 31 miliardi di EUR fino alla fine di maggio 2023.

    (8)La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha causato all'Ucraina danni per oltre 270 miliardi di EUR 16 al 24 febbraio 2023, costi di ricostruzione stimati a 384 miliardi di EUR, nonché una perdita di accesso ai mercati finanziari e un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica destinata ad affrontare la situazione umanitaria e a mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. Tali stime, nonché le informazioni analitiche provenienti da tutte le altre fonti appropriate e successive, forniscono una base pertinente per stabilire le rispettive esigenze di finanziamento per i prossimi anni, comprese considerazioni regionali e settoriali.

    (9)Il 30 marzo 2023 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha stimato a 75,1 miliardi di EUR il fabbisogno di finanziamenti statali fino al 2027 e ha concordato con l'Ucraina un programma quadriennale di 14,4 miliardi di EUR per fissare politiche a sostegno della stabilità di bilancio, esterna, finanziaria e dei prezzi e sostenere la ripresa economica, potenziando nel contempo la governance e rafforzando le istituzioni per promuovere la crescita a lungo termine nel contesto della ricostruzione postbellica e del percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea.

    (10)Dato che permane un divario residuo nel fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina almeno fino al 2027, occorre mobilitare un sostegno flessibile al governo ucraino per mantenere le sue funzioni e sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese.

    (11)Dati i danni causati dalla guerra di aggressione della Russia all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine, il sostegno al paese per mantenere le sue funzioni, così come l'assistenza a breve termine, la ripresa rapida, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina richiederanno un sostegno globale per ricostruire l'economia, creare le basi di un paese libero e prospero, ancorato ai valori europei, ben integrato nell'economia europea e mondiale, e per progredire nel suo percorso di adesione all'Unione europea.

    (12)In tale contesto, è necessario istituire uno strumento unico a medio termine che riunisca il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza. A tal fine è necessario istituire uno strumento per l'Ucraina ("strumento") che garantisca l'equilibrio tra flessibilità e programmabilità della risposta dell'Unione per far fronte alle esigenze di finanziamento, ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso di adesione all'Unione.

    (13)Lo strumento per l'Ucraina dovrebbe essere sostenuto da un piano di ricostruzione coerente e prioritario ("piano per l'Ucraina"), preparato dal governo ucraino, che fornisca un quadro strutturato e prevedibile per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, chiaramente articolato con i requisiti di adesione all'Unione.

    (14)Il sostegno dell'Unione all'Ucraina nel periodo 2024 - 2027 dovrebbe essere fornito principalmente nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, garantendo un approccio coerente attraverso uno strumento unificato che sostituisce o, se del caso, integra le attività nell'ambito degli strumenti esistenti.

    (15)A tal proposito, il supporto dell'Unione nell'ambito dello strumento dovrebbe sostituire il supporto bilaterale ai sensi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio. È tuttavia importante garantire che l'Ucraina possa continuare a beneficiare di una risposta regionale, tematica, rapida e di altre forme di sostegno nell'ambito dell'NDICI, compresi i programmi di cooperazione transfrontaliera, e, più in generale, continuare a far progredire la cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera e lo sviluppo territoriale, anche attraverso l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione.

    (16)Gli aiuti umanitari, la difesa o il sostegno agli Stati membri che forniscono protezione ai rifugiati ucraini in fuga dalla guerra dovrebbero essere forniti al di fuori dello strumento. Inoltre l'Ucraina può continuare a beneficiare dei pertinenti programmi dell'Unione esistenti.

    (17)Lo strumento dovrebbe contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina fino al 2027, erogando in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo sovvenzioni e assistenza finanziaria a condizioni molto agevolate. L'assistenza dovrebbe sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentare i vincoli finanziari esterni dell'Ucraina.

    (18)Nell'ambito del nuovo strumento, gli investimenti nella ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina dovrebbero iniziare con urgenza per garantire condizioni di vita dignitose alla popolazione ucraina, generare posti di lavoro e entrate e ridurre progressivamente il volume dell'assistenza internazionale necessaria.

    (19)Lo strumento dovrebbe collegare strettamente la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione alla prospettiva dell'Unione, collegando il sostegno finanziario alla realizzazione delle riforme e degli investimenti in vista dell'adesione.

    (20)La prospettiva a medio termine aperta dal piano per l'Ucraina attraverso un unico strumento unico dovrebbe inoltre incoraggiare l'Ucraina a convogliare gli investimenti e le riforme verso la transizione a un'economia verde, digitale e inclusiva e contribuire a mobilitare donatori che condividono gli stessi principi per i contributi pluriennali a sostegno dell'Ucraina.

    (21)Lo sforzo di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dovrebbe basarsi sulla titolarità dell'Ucraina, su una stretta cooperazione e coordinamento con i paesi e le organizzazioni che forniscono sostegno e sul percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione. Anche le amministrazioni regionali e locali dovrebbero svolgere un ruolo importante. La cooperazione tra pari e i programmi integrati nei partenariati tra città e regioni dell'Unione e quelle ucraine dovrebbero arricchire e accelerare il processo di ripresa, ricostruzione e modernizzazione.

    (22)L'Unione dovrebbe inoltre promuovere una stretta consultazione e associazione delle autorità locali, con il coinvolgimento di un'ampia gamma di livelli subnazionali e amministrazioni, tra cui regioni, comuni, distretti (rajon) e comunità (hromada) e loro associazioni, nonché la loro partecipazione alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'Ucraina, sulla base dello sviluppo sostenibile e attraverso l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale. L'Unione dovrebbe riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle autorità locali in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo locale, che comprende processi di decentramento, partecipazione e responsabilità, e potenziare ulteriormente il suo supporto per lo sviluppo della capacità delle autorità locali.

    (23)L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dell'Ucraina sulla base delle esperienze degli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri durante il proprio processo di riforma.

    (24)Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe inoltre sfruttare e massimizzare le sinergie con le principali organizzazioni che sostengono le riforme e la ricostruzione dell'Ucraina, quali la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e il Fondo monetario internazionale.

    (25)Date le incertezze legate alla guerra, è opportuno che lo strumento sia in grado di erogare sostegno all'Ucraina in circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare in caso di significativo aggravarsi della guerra, e al fine di mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e garantire il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Tali finanziamenti straordinari dovrebbero essere erogati, mediante una decisione di esecuzione del Consiglio su proposta della Commissione, solo se si conclude che è impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dal presente regolamento, quando il paese è il beneficiario del sostegno, e dovrebbero cessare non appena è nuovamente possibile rispettare le condizioni. Detti finanziamenti non dovrebbero incidere sui finanziamenti provenienti da altri strumenti specifici dell'Unione che dovrebbero essere mobilitati in caso di catastrofi naturali o altre emergenze umanitarie o di protezione civile.

    (26)Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, l'accordo di associazione, l'accordo di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e altri accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con l'Ucraina, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni comuni della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero costituire il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza tra l'assistenza nell'ambito dello strumento e il quadro della politica di allargamento.

    (27)L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.

    (28)Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione ne può diventare membro solo previa conferma del pieno rispetto, da parte dello stesso, dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 ("criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

    (29)È nell'interesse comune dell'Unione e dell'Ucraina che quest'ultima compia progressi nell'impegno di riforma dei suoi sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell'adesione all'Unione. Considerare l'Ucraina paese candidato all'adesione è un investimento strategico dell'Unione per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Questo fornisce altresì maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dell'Ucraina e sostiene nel contempo la graduale trasformazione del paese. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

    (30)Far propri i valori europei fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta ed è essenziale per l'Ucraina che aspira a diventare membro dell'Unione. Pertanto l'Ucraina dovrebbe farsi carico dei valori europei, impegnandosi pienamente a rispettarli, a difendere un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori e a perseguire con determinazione le riforme necessarie nell'interesse della sua popolazione.

    (31)La ricostruzione dopo i danni causati dalla guerra di aggressione russa non può limitarsi a rifare ciò che è stato distrutto come prima della guerra. La ricostruzione offre l'opportunità di sostenere l'Ucraina nel suo processo di integrazione nel mercato unico e nell'accelerazione delle sue transizioni sostenibili verdi e digitali, in linea con le politiche dell'Unione. Lo strumento dovrebbe promuovere la ricostruzione secondo modalità che modernizzano e migliorano l'economia e la società ucraine, sulla base delle norme e degli standard dell'Unione, investendo nella transizione dell'Ucraina verso un'economia verde, digitale e inclusiva e nella ripresa, nella ricostruzione e nella modernizzazione delle sue infrastrutture critiche, della sua capacità produttiva e del suo capitale umano in modo resiliente.

    (32)Lo strumento dovrebbe contribuire al rispetto dell'accordo di Parigi e della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbe contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C. Dovrebbero inoltre essere coerenti con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza a tali cambiamenti e con il sostegno a favore della conservazione della biodiversità, dell'economia circolare e dell'inquinamento zero. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente.

    (33)In tale contesto, le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere guidate dai principi di "non nuocere" e di "non lasciare indietro nessuno".

    (34)L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza. Dovrebbe promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze nonché tutelare e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze in linea con i piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica.

    (35)Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione, al riciclaggio e alla criminalità organizzata, la trasparenza, la buona governance a tutti i livelli, la salvaguardia dei media liberi e pluralistici e la lotta alla disinformazione, il rafforzamento della riforma della pubblica amministrazione, anche nei settori degli appalti pubblici, della concorrenza e degli aiuti di Stato, restano sfide chiave, essenziali perché l'Ucraina si avvicini all'Unione e si prepari ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, il sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina dovrebbe affrontare quanto prima tali questioni.

    (36)In conformità del principio della democrazia partecipativa, l'Unione dovrebbe incoraggiare il rafforzamento delle capacità parlamentari, del controllo parlamentare, delle procedure democratiche e dell'equa rappresentanza in Ucraina.

    (37)Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e l'Ucraina in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace ed efficiente le minacce legate alla sicurezza, alla criminalità organizzata e al terrorismo.

    (38)Le azioni intraprese nell'ambito dello strumento per l'Ucraina dovrebbero inoltre sostenere, se del caso, misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, i risarcimenti e le garanzie di non ripetizione, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra.

    (39)Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l'Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici effettivi e le istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

    (40)Il sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina, compreso il percorso dell'Ucraina verso l'adesione, dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con chiare condizionalità.

    (41)Gli obiettivi generali dello strumento per l'Ucraina dovrebbero consistere nell'aiutare l'Ucraina ad affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali della guerra, contribuendo alla ricostruzione, compresa la ripresa, e alla modernizzazione del paese; promuovere la resilienza sociale, economica e ambientale e la progressiva integrazione nell'economia e nei mercati dell'Unione e mondiali; preparare l'Ucraina alla futura appartenenza all'Unione sostenendo il suo processo di adesione. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico.

    (42)In linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, lo strumento dovrebbe sostenere la solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale al fine di creare e mantenere un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile, garantire la parità di opportunità e protezione sociale e l'accesso a esse, proteggere i gruppi vulnerabili e migliorare il tenore di vita. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire alla lotta alla povertà e ad affrontare la disoccupazione e portare alla creazione di posti di lavoro di qualità, all'inclusione e all'integrazione dei gruppi svantaggiati. Lo strumento dovrebbe offrire opportunità di investimento nelle competenze, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale finalizzate a preparare la forza lavoro alle transizioni digitale e verde. Dovrebbe inoltre consentire il rafforzamento del dialogo sociale, delle infrastrutture e dei servizi.

    (43)Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e la complementarità con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione stabiliti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, compreso il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dei principi fondamentali dello Stato di diritto, anche in materia di lotta alla corruzione, sistema giudiziario, pubblica amministrazione e buona governance.

    (44)Date le incertezze legate alla guerra di aggressione della Russia, lo strumento dovrebbe essere uno strumento flessibile che consenta all'Unione di rispondere alle esigenze dell'Ucraina attraverso un pacchetto di strumenti diversificato che fornisca finanziamenti allo Stato ucraino, sostegno alle priorità a breve termine per la ripresa e la ricostruzione, sostegno agli investimenti e all'accesso ai finanziamenti, nonché assistenza tecnica e sviluppo di capacità e altre attività pertinenti.

    (45)Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere strutturato intorno a tre pilastri, vale a dire i) sostegno finanziario allo Stato ucraino per l'attuazione di riforme e investimenti, nonché per mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese, come illustrato nel piano per l'Ucraina; ii) quadro di investimenti per l'Ucraina per mobilitare gli investimenti e migliorare l'accesso ai finanziamenti; iii) assistenza all'adesione per mobilitare le competenze tecniche e lo sviluppo di capacità.

    (46)Poiché le esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione sono sostanziali e non possono essere coperte dal solo bilancio dell'Unione, dovrebbero avere un ruolo gli investimenti sia pubblici che privati. Lo strumento dovrebbe permettere la mobilitazione di investimenti sia pubblici che privati e dovrebbe prevedere la possibilità di incrementare il sostegno agli investimenti nella ricostruzione a lungo termine quando le circostanze lo consentono, tenendo conto anche della capacità di attuazione e di assorbimento dell'Ucraina.

    (47)L'importo massimo complessivo del sostegno dell'Unione allo strumento dovrebbe essere di 50 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2024 al 2027, per tutte le tipologie di sostegno. Alla luce dell'evoluzione delle circostanze e degli obiettivi dello strumento stesso, il sostegno dell'Unione deve garantire un equilibrio tra flessibilità e programmabilità.

    (48)Per quanto riguarda il sostegno dell'Unione, nelle forme diverse dai prestiti, il presente regolamento dovrebbe essere finanziato dalla riserva per l'Ucraina e conformemente a essa, come proposto nella modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 17 , fino a 50 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027. Tale importo massimo non costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale di dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

    (49)La mobilitazione della riserva per l'Ucraina dovrebbe mirare a fornire almeno un importo annuo indicativo per il sostegno, nelle forme diverse dai prestiti, conformemente all'articolo 10 ter della proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093del Consiglio 18 .

    (50)Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessun fondo né nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali soggetti designati, e quelli da essi detenuti o controllati, non possono pertanto essere sostenuti dallo strumento.

    (51)Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento provenienti dalla riserva per l'Ucraina dovrebbero essere mobilitati annualmente nel bilancio al di sopra dei massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale.

    (52)Per la parte del sostegno dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di prestiti, è opportuno estendere la garanzia di bilancio dell'Unione per coprire l'assistenza finanziaria che viene messa a disposizione dell'Ucraina, autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . Di conseguenza la modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 20 propone di mobilitare gli stanziamenti necessari del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2027.

    (53)Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell'Unione è stabilito annualmente, è opportuno garantire la possibilità di applicare le flessibilità previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per altre politiche, in particolare in relazione ai riporti e al nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento.

    (54)Le restrizioni all'ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento dovrebbero essere consentite in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

    (55)Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, compresa l'agevolazione dell'integrazione dell'Ucraina nelle catene del valore europee, tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da Stati membri, dall'Ucraina, da parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, da paesi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 e all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio e da paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi.

    (56)È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, l'uniformità e la complementarità con gli altri strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e attraverso le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l'impatto di una combinazione di interventi volta a conseguire un obiettivo comune, è opportuno prevedere che lo strumento possa contribuire alle azioni nell'ambito di altri programmi.

    (57)L'Unione dovrebbe promuovere un approccio multilaterale, basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e cooperare al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

    (58)Data la necessità di coordinare il sostegno internazionale alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'Ucraina, dovrebbe essere prevista per gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti la possibilità di contribuire all'attuazione dello strumento. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (59)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza, l'uniformità e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza, anche a livello locale. Alla luce della presenza di vari donatori internazionali, è inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. A tal fine dovrebbe essere utilizzata la piattaforma multiagenzia di coordinamento dei donatori in quanto sede già istituita per tali scambi.

    (60)Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

    (61)Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere selezionati in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi dello strumento e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (62)È opportuno concludere con l'Ucraina un accordo quadro per stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e l'Ucraina, compresi i necessari meccanismi di controllo e audit delle spese. Dovrebbero inoltre essere conclusi con l'Ucraina accordi di finanziamento e di prestito, se del caso in funzione di ciascun pilastro, al fine di definire le condizioni per lo sblocco dei fondi.

    (63)In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che i rimborsi e le entrate generati da uno strumento finanziario costituiscano entrate con destinazione specifica interne destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

    (64)In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che l'eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina vada a costituire entrate con destinazione specifica interne destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

    (65)Nell'ambito del pilastro I dello strumento, dovrebbero essere forniti finanziamenti per sostenere l'attuazione del piano per l'Ucraina che delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici dello strumento, che dovrebbe altresì essere integrato in un quadro di politica economica e di bilancio. I finanziamenti nell'ambito di questo pilastro dovrebbero essere erogati una volta soddisfatte le condizioni stabilite nel piano.

    (66)L'Ucraina dovrebbe preparare il piano sotto forma di risposta coerente e adeguatamente equilibrata per la ricostruzione e la modernizzazione del paese, sostenendone la ripresa economica, sociale e ambientale e i progressi verso l'adesione all'Unione. Il piano per l'Ucraina fornirebbe anche ad altri donatori una base per individuare i settori di finanziamento prioritari per la ricostruzione dell'Ucraina e promuovere la titolarità, la coerenza e i contributi aggiuntivi a tal fine. Quindi l'Ucraina dovrebbe garantire che il piano preparato tratti le sue esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione in modo integrato, individuando in quale misura le misure del piano dovrebbero essere finanziate dall'Unione attraverso lo strumento. Nel preparare il piano l'Ucraina dovrebbe tenere conto del sostegno fornito nell'ambito di altri programmi dell'Unione. L'Ucraina dovrebbe elaborare il suo piano in modo tale che altri donatori siano in grado di contribuire al sostegno delle misure da esso previste, anche aumentando i finanziamenti disponibili nell'ambito dello strumento.

    (67)Il piano per l'Ucraina dovrebbe costituire la base per il sostegno erogato nell'ambito del primo pilastro dello strumento, ma dovrebbe anche fare da riferimento per il sostegno da erogare nell'ambito del secondo e del terzo pilastro dello strumento. Le misure finanziate nell'ambito del secondo e del terzo pilastro dovrebbero sostenere gli obiettivi e l'attuazione del piano.

    (68)Il piano per l'Ucraina dovrebbe includere misure di riforma e di investimento, insieme alle tappe qualitative e quantitative che garantiscono l'attuazione soddisfacente di tali misure e a un calendario indicativo per tale attuazione. Dovrebbero essere ammissibili le misure avviate a decorrere dal gennaio 2023.

    (69)Il piano dovrebbe stabilire condizioni che rispecchino i progressi attesi nell'attuazione delle misure in esso contenute. Tali condizioni dovrebbero assumere la forma di tappe qualitative o quantitative. Dette tappe dovrebbero essere programmate entro il 31 dicembre 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali misure si riferiscono può estendersi oltre il 2027. Data la necessità di assicurare la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina sostenendo nel contempo i suoi sforzi di ripresa, ricostruzione e modernizzazione in vista dell'adesione all'Unione, il piano dovrebbe includere, in particolare, condizioni connesse i) a requisiti essenziali, quali la stabilità macrofinanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, che possono essere definiti in modo da rispecchiare progressi soddisfacenti verso il conseguimento; e ii) alle riforme e agli investimenti settoriali e strutturali stabiliti nel piano. I pagamenti dovrebbero essere strutturati di conseguenza attorno a tali categorie di condizioni, tenendo conto degli obiettivi dello strumento.

    (70)La preparazione e l'attuazione del piano da parte dell'Ucraina dovrebbero tener conto in particolare della situazione nelle regioni e nei comuni ucraini, considerando le loro esigenze specifiche in materia di ripresa e ricostruzione, riforma, modernizzazione e decentramento, e dovrebbero essere effettuate in consultazione con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto. In tale contesto, il piano dovrebbe in particolare rafforzare lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale delle regioni e dei comuni dell'Ucraina, sostenere la riforma del decentramento in tutto il paese e la convergenza verso gli standard dell'Unione; dovrebbe inoltre garantire il coinvolgimento delle autorità subnazionali, in particolare dei comuni, nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale, e garantire che i progetti di ricostruzione selezionati e attuati da tali autorità subnazionali rappresentino una quota sufficientemente importante del sostegno.

    (71)Il piano dovrebbe includere inoltre una spiegazione riguardo al sistema predisposto dall'Ucraina per prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori. Le misure previste dal piano dovrebbero, se del caso, contribuire a garantire un sistema di gestione e di controllo efficiente. Tali misure dovrebbero essere attuate dall'Ucraina entro una data indicativa che potrebbe essere fissata, se necessario, a seconda di ciascuna misura, nel corso della durata dello strumento.

    (72)La Commissione dovrebbe valutare il piano per l'Ucraina sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. In considerazione dell'importanza degli effetti finanziari del sostegno al piano per l'Ucraina, dovrebbero essere conferite al Consiglio competenze di esecuzione. In caso di valutazione positiva del piano, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per l'approvazione del piano da parte del Consiglio.

    (73)Date le incertezze e l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità per l'Ucraina di presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima presenti una proposta intesa a modificare la decisione di esecuzione del Consiglio, qualora il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, dall'Ucraina a causa di circostanze oggettive. La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, può inoltre presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio, in particolare per tener conto di una variazione degli importi disponibili. L'Ucraina dovrebbe inoltre poter presentare una richiesta motivata di modifica del piano, se del caso anche proponendo addenda, per tenere conto di finanziamenti aggiuntivi provenienti da altri donatori o da altre fonti, quali le entrate generate dai beni russi congelati e bloccati.

    (74)Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario al piano per l'Ucraina sotto forma di prestito. Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dell'Ucraina è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.

    (75)Data la situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l'Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno fornire all'Ucraina prestiti a condizioni molto agevolate con una durata massima di 35 anni e iniziare il rimborso del capitale non prima del 2034. È inoltre opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e prevedere la possibilità per l'Unione di coprire, per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, gli interessi passivi (costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità) e di rinunciare ad addebitare le spese amministrative (costo del servizio per le spese generali amministrative) che sarebbero altrimenti a carico dell'Ucraina. La sovvenzione per gli oneri finanziari dovrebbe essere concessa in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l'efficacia del sostegno nell'ambito dello strumento ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (76)L'Ucraina dovrebbe poter chiedere il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno.

    (77)In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per l''assistenza finanziaria sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali, e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.

    (78)È importante garantire flessibilità e programmabilità nonché stabilità nell'erogazione del sostegno dell'Unione all'Ucraina. A tal fine i pagamenti nell'ambito dello strumento dovrebbero essere effettuati secondo un calendario trimestrale fisso, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, sulla base di una richiesta di pagamento presentata dall'Ucraina e previa verifica da parte della Commissione del rispetto delle pertinenti condizioni. Qualora una condizione non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del piano, la Commissione dovrebbe detrarre dal pagamento un importo corrispondente a tali condizioni. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo di pagamento e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni siano state soddisfatte.

    (79)Al fine di garantire che l'Ucraina abbia accesso a finanziamenti sufficienti per soddisfare le sue esigenze di stabilità macrofinanziaria e avviare la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese, l'Ucraina dovrebbe avere accesso a un massimo del 7 % del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito sotto forma di prefinanziamento, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito per il sostegno all'Ucraina nell'ambito dello strumento.

    (80)In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno fissare il termine di pagamento a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione all'Ucraina.

    (81)La trasparenza nell'attuazione dello strumento è un requisito importante del sostegno dell'Unione. Due volte l'anno l'Ucraina dovrebbe pubblicare i dati sulle persone e le entità che ricevono finanziamenti superiori a 500 000 EUR per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina. Le informazioni non dovrebbero essere pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o delle entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari. L'accordo quadro dovrebbe includere norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e l'accesso della Commissione e dell'OLAF a tali dati, anche per quanto riguarda il formato delle informazioni.

    (82)Nell'ambito del pilastro II dello strumento, dovrebbe essere istituito un quadro per gli investimenti volto a sostenere gli investimenti per la ripresa e la ricostruzione intrapresi da imprese del settore privato, comuni, imprese di proprietà statale o altri attori. Il quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe affrontare le priorità individuate nel piano per l'Ucraina e sostenerne gli obiettivi e l'attuazione. Detto quadro dovrebbe coinvolgere le autorità ucraine nella sua governance.

    (83)Il quadro di investimenti dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato che fornisce capacità di finanziamento sotto forma di strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto in Ucraina. Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta, avvalendosi in particolare delle capacità finanziarie e tecniche delle istituzioni finanziarie internazionali e delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, compresa la loro partecipazione con risorse proprie al rischio connesso agli investimenti. Data la portata degli investimenti per la ripresa e la ricostruzione in Ucraina, che richiederanno una condivisione dei rischi, è necessario che l'Unione istituisca una capacità di garanzia dedicata, la garanzia per l'Ucraina. Le operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina saranno attuate conformemente all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le agenzie per il credito all'esportazione e altre istituzioni finanziarie che forniscono sostegno alla facilitazione degli scambi possono operare come intermediari finanziari. Nell'attuare e gestire la garanzia per l'Ucraina, la Commissione dovrebbe garantire uno stretto coordinamento con il sostegno attuato nel quadro del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, istituito dal regolamento (UE) 2021/947.

    (84)La flessibilità del sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere potenziata prevedendo l'attuazione flessibile della garanzia per l'Ucraina, che potrebbe essere concessa gradualmente. È opportuno derogare all'articolo 211, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per permettere che la copertura costituita fino al 31 dicembre 2027 sia pari all'ammontare della copertura corrispondente alla garanzia concessa anziché all'ammontare della copertura globale. Nell'ambito della deroga dovrebbe inoltre essere possibile costituire la copertura gradualmente per rispecchiare i progressi compiuti nella selezione e nell'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento, anziché riflettere la scheda finanziaria di cui all'articolo 211, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (85)Al fine di utilizzare in modo efficiente i fondi previsti da questo pilastro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti la modifica del tasso di copertura della garanzia per l'Ucraina. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (86)Nell'ambito del pilastro III dello strumento, il sostegno dovrebbe mirare principalmente ad allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo all'attuazione del piano per l'Ucraina. In tale processo dovrebbero essere prese in considerazione anche le raccomandazioni pertinenti di organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. Il sostegno dovrebbe inoltre mirare a rafforzare i portatori di interessi, comprese le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le capacità delle autorità locali.

    (87)In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitto di interessi, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

    (88)In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

    (89)In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, alla Procura europea (EPPO) i diritti necessari e l'accesso, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi.

    (90)Il rafforzamento dei sistemi di controllo interno, la lotta contro la corruzione, la promozione della trasparenza, la buona amministrazione e la gestione efficiente delle finanze pubbliche sono importanti priorità di riforma per l'Ucraina e dovrebbero ricevere sostegno dallo strumento.

    (91)La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine dovrebbe essere istituita una commissione di audit indipendente incaricata di fornire alla Commissione informazioni sull'eventuale cattiva gestione dei fondi. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'OLAF e, se del caso, delle autorità ucraine competenti. La Commissione, con l'assistenza della delegazione dell'Unione, dovrebbe avere il diritto di effettuare controlli sulle modalità di esecuzione dei fondi da parte dell'Ucraina lungo tutto il ciclo di vita del progetto. La commissione di audit dovrebbe assicurare un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea.

    (92)Sebbene spetti in primo luogo all'Ucraina garantire che lo strumento sia attuato nel rispetto delle norme applicabili, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche alle quali lo strumento opererà, la Commissione dovrebbe poter ricevere dall'Ucraina garanzie sufficienti al riguardo. A tal fine l'Ucraina dovrebbe impegnarsi nel piano a migliorare il suo attuale sistema di gestione e di controllo e a recuperare gli importi indebitamente utilizzati. L'Ucraina dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che alimenti una relazione annuale sui progressi compiuti. L'Ucraina dovrebbe raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dallo strumento. L'accordo quadro e gli accordi di finanziamento e di prestito dovrebbero prevedere l'obbligo per l'Ucraina di garantire la raccolta di dati adeguati sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del piano per l'Ucraina e l'accesso a tali dati.

    (93)Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati anche quando i fondi sono attuati in regime di gestione diretta tramite sovvenzioni e appalti e in regime di gestione indiretta con entità valutate per pilastro, in particolare nell'ambito del secondo e del terzo pilastro dello strumento.

    (94)Per attuare l'assistenza nell'ambito dello strumento dovrebbero essere adottati programmi di lavoro.

    (95)Le capacità di comunicazione dell'Ucraina dovrebbero essere potenziate al fine di garantire l'esistenza di media pluralistici forti e liberi e il sostegno dell'opinione pubblica a favore dei valori dell'Unione e la comprensione degli stessi, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti dalla potenziale adesione all'Unione, contrastando nel contempo la disinformazione. È inoltre opportuno garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione.

    (96)La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di sorveglianza e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    (97)La Commissione dovrebbe valutare ogni anno l'attuazione del sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Questa dovrebbe consentire al comitato istituito dal presente regolamento di disporre di informazioni adeguate per assistere la Commissione. Ai fini di un monitoraggio efficace dell'attuazione, l'Ucraina dovrebbe trasmettere ogni anno una relazione annuale sullo stato di attuazione. Tali relazioni elaborate dal governo dovrebbero essere adeguatamente rispecchiate nel piano per l'Ucraina. Dovrebbero essere imposti obblighi di informazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione attuati nell'ambito del secondo e terzo pilastro dello strumento.

    (98)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 .

    (99)La Commissione terrà debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio e del ruolo del SEAE, se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito per il sostegno dell'Unione, nella sua valutazione del piano per l'Ucraina e nell'acquisizione di consulenza sul quadro di investimenti per l'Ucraina.

    (100)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (101)Per garantire la continuità del sostegno fornito nel settore d'intervento pertinente, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1
    Oggetto

    1.Il presente regolamento istituisce lo strumento per l'Ucraina ("strumento").

    Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, il bilancio per il periodo 2024-2027, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    2.Lo strumento fornisce assistenza all'Ucraina nell'ambito dei tre pilastri seguenti:

    (a)pilastro I: sostegno finanziario all'Ucraina per la realizzazione delle riforme e degli investimenti volti ad attuare il piano per l'Ucraina e mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese, come illustrato al capo III;

    (b)pilastro II: uno specifico quadro di investimenti per l'Ucraina, volto a sostenere gli investimenti e a fornire accesso ai finanziamenti, come illustrato al capo IV;

    (c)pilastro III: assistenza tecnica e relativo sostegno all'Ucraina per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme connesse all'adesione all'UE, la promozione della capacità amministrativa del paese e altre attività pertinenti, come illustrato al capo V.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1."accordo quadro": un accordo concluso tra la Commissione e l'Ucraina che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento;

    2."misure": le riforme e gli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina di cui al capo III;

    3."condizioni": le tappe qualitative o quantitative volte a garantire il mantenimento della stabilità economica e finanziaria o relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per l'Ucraina di cui al capo III;

    4."operazione di finanziamento misto": operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile, o entrambi, del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

    Articolo 3
    Obiettivi dello strumento per l
    'Ucraina

    1.Gli obiettivi generali dello strumento consistono nel sostenere l'Ucraina nei seguenti ambiti:

    a)affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali della guerra, contribuendo così alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione del paese;

    b)promuovere la resilienza sociale, economica e ambientale e la progressiva integrazione nell'economia e nei mercati dell'Unione e mondiali;

    c)allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione (acquis) in vista della futura adesione, contribuendo così alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.

    2.Tra gli obiettivi specifici dello strumento figurano:

    a)contribuire a mantenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina e ad allentare i vincoli finanziari esterni e interni del paese;

    b)ricostruire e modernizzare le infrastrutture danneggiate dalla guerra, per esempio le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto interno e transfrontaliero compresi ferrovie, strade e ponti, e valichi di frontiera, e promuovere infrastrutture moderne, migliorate e resilienti; ripristinare le capacità di produzione alimentare; contribuire ad affrontare le sfide sociali derivanti dalla guerra, che toccano in particolare gruppi specifici quali i veterani di guerra, gli sfollati interni, le famiglie monoparentali, le persone con disabilità, le minoranze e altre persone vulnerabili; contribuire alle attività di sminamento;

    c)promuovere la transizione verso un'economia sostenibile e inclusiva e un contesto stabile per gli investimenti; favorire l'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico; riparare, ricostruire e migliorare le infrastrutture sociali, come gli alloggi, le strutture sanitarie, le scuole e gli istituti di formazione superiore e le infrastrutture di ricerca; rafforzare lo sviluppo economico e sociale, dedicando particolare attenzione alle donne e ai giovani, anche attraverso un'elevata qualità dell'istruzione, della formazione, della riqualificazione e del miglioramento delle competenze e attraverso politiche occupazionali, anche per i ricercatori; sostenere la cultura e il patrimonio culturale; rafforzare i settori economici strategici e sostenere gli investimenti e lo sviluppo del settore privato, in particolare nell'ambito delle piccole e medie imprese (PMI), dell'innovazione, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'acquacoltura e della pesca; ristrutturare i mercati finanziari dell'Ucraina, compresi il settore bancario e i mercati dei capitali; aumentare la mobilitazione delle entrate nazionali; rafforzare la capacità commerciale dell'Ucraina;

    d)consolidare ulteriormente lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche attraverso la promozione di un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento della sicurezza, la lotta contro la frode, la corruzione, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e la frode fiscale; garantire l'osservanza del diritto internazionale; accrescere la libertà dei media e delle istituzioni accademiche e creare un contesto favorevole alla società civile; favorire il dialogo sociale; promuovere la non discriminazione e la tolleranza, per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e la promozione della parità di genere; consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina;

    e)sviluppare e rafforzare una transizione verde sostenibile in tutti i settori economici, che comprenda la transizione verso la decarbonizzazione dell'economia ucraina; promuovere la trasformazione digitale quale fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva;

    f)favorire il decentramento e lo sviluppo locale.

    Articolo 4
    Principi generali

    1.La cooperazione nell'ambito dello strumento ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, se del caso, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dell'Ucraina, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. La cooperazione sull'assegnazione e l'uso efficaci ed efficienti delle risorse.

    2.Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

    3.Per promuovere la complementarità e l'efficienza delle loro azioni e iniziative, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale e attraverso l'armonizzazione delle politiche e delle procedure, in particolare dei principi internazionali di efficacia dello sviluppo.

    4.Le attività nell'ambito dello strumento integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la tutela dell'ambiente, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Dovrebbero evitare gli attivi non recuperabili e applicare i principi di "non nuocere" e di "non lasciare indietro nessuno", nonché l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo.

    5.Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con il piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, o con il contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi, oppure che promuovono investimenti nei combustibili fossili o causano effetti negativi significativi sull'ambiente o sul clima, a meno che tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, tenuto conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture danneggiate dalla guerra, e siano accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti.

    6.In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera, ove opportuno, affinché i portatori di interessi, tra cui le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per consentire loro di svolgere un ruolo significativo durante la progettazione e l'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento e nei relativi processi di monitoraggio. La Commissione promuove in particolare il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, urbane e di altre autorità pubbliche, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti portatori di interessi.

    7.La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e l'Ucraina, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode, e mettendo a disposizione mediante banche dati web informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

    Articolo 5
    Prerequisito per il sostegno dell
    'Unione

    1.La concessione del sostegno all'Ucraina nell'ambito dello strumento è subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

    2.La Commissione monitora il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima delle erogazioni all'Ucraina nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto della relazione periodica della Commissione sull'allargamento. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale il prerequisito non è stato rispettato e, in particolare, può sospendere i pagamenti di cui all'articolo 25, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Nella sua valutazione la Commissione tiene inoltre conto del contesto in Ucraina e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale nel paese.

    CAPO II

    Finanziamento e attuazione

    Articolo 6
    Bilancio

    1.Le risorse per l'attuazione dello strumento per l'Ucraina sono messe a disposizione in conformità dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, con la seguente ripartizione indicativa:

    a)il 78 % sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto a norma del capo III del presente regolamento;

    b)il 16 % per le spese a norma del capo IV;

    c)il 5 % per le spese a norma del capo V;

    d)fino all'1 % per le spese a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

    2.Il sostegno finanziario a norma del capo III sotto forma di prestito è disponibile per un importo massimo di 50 000 000 000 EUR per il periodo dal gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    L'importo complessivo dei prestiti erogati tiene conto degli importi messi a disposizione a norma del paragrafo 1 e dell'importo di cui al paragrafo 3.

    3.La somma delle risorse messe a disposizione a norma dei paragrafi 1 e 2 non supera 50 000 000 000 EUR per il periodo 2024 - 2027.

    4.A norma dell'articolo 7, possono essere erogati contributi aggiuntivi per finanziare il sostegno di cui al paragrafo 1.

    5.Le risorse di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 4, possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazioni con le autorità ucraine, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione e i costi dello strumento presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

    Articolo 7
    Risorse finanziarie aggiuntive per lo strumento

    1.Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono destinare allo strumento contributi finanziari aggiuntivi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Gli importi aggiuntivi ricevuti come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina sono sommati alle risorse di cui all'articolo 6.

    2.All'esecuzione dei contributi di cui al paragrafo 1 si applicano le stesse norme e condizioni applicabili all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    3.I contributi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari di cui al capo IV sono versati in conformità dell'articolo 28.

    Articolo 8
    Attuazione e forme del finanziamento dell
    'UE

    1.Lo strumento è attuato in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

    2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare sovvenzioni, premi, appalti, sostegno di bilancio, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, operazioni di finanziamento misto e assistenza finanziaria.

    3.Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio nell'ambito dello strumento sono attuati conformemente ai principi stabiliti al titolo X, in particolare all'articolo 208 e all'articolo 209, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, la controparte della garanzia di bilancio o l'entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari può essere la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo. Ogniqualvolta possibile, l'attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento è integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.

    Articolo 9
    Accordo quadro

    1.La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo quadro per l'attuazione dello strumento, che stabilisce le modalità specifiche di gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e audit nell'ambito dello strumento, nonché quelle per prevenire, indagare e correggere le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi. L'accordo quadro è integrato da accordi di finanziamento a norma dell'articolo 10 e da accordi di prestito a norma dell'articolo 21, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento.

    2.Ad eccezione dei finanziamenti ponte di cui all'articolo 24, i finanziamenti saranno concessi all'Ucraina solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro e degli accordi di finanziamento e di prestito applicabili.

    3.L'accordo quadro, gli accordi di finanziamento e l'accordo di prestito sottoscritti con l'Ucraina, nel loro insieme, e i contratti e gli accordi firmati con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che possano essere rispettati gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    4.L'accordo quadro stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti in particolare:

    a)l'impegno dell'Ucraina a progredire verso sistemi di controllo più efficienti ed efficaci e a intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode e l'evasione fiscale;

    b)le attività connesse al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla rendicontazione e all'audit dei fondi dell'Unione erogati nell'ambito dello strumento, nonché alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;

    c)gli obblighi di controllo per il versamento dei finanziamenti all'Ucraina;

    d)le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;

    e)il riconoscimento delle responsabilità della commissione di audit di cui all'articolo 34 e le modalità di collaborazione dell'Ucraina con tale commissione;

    f)l'obbligo per le persone o le entità che attuano i fondi dell'Unione nell'ambito dello strumento di notificare senza indugio alla commissione di audit, alla Commissione e all'OLAF i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi e il relativo follow-up;

    g)il diritto della Commissione di monitorare le attività svolte dalle autorità ucraine nell'ambito dello strumento lungo tutto il ciclo del progetto, tra cui la selezione e le procedure di aggiudicazione dei progetti, anche per quanto riguarda gli appalti pubblici, di parteciparvi in qualità di osservatore, se del caso, e di formulare raccomandazioni affinché le attività siano perfezionate e le autorità ucraine si impegnino al massimo delle loro possibilità per attuare le raccomandazioni della Commissione e riferire in merito;

    h)gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e per l'accesso della Commissione e dell'OLAF a tali dati;

    i)l'obbligo per l'Ucraina di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all'articolo 26;

    j)una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell'importo di prestito disponibile, tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2.

    Articolo 10
    Accordi di finanziamento

    1.Sono conclusi accordi di finanziamento per i capi III e V. Tali accordi definiscono le responsabilità e gli obblighi dell'Ucraina nell'attuazione dei fondi dell'Unione, compresi gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Stabiliscono inoltre le condizioni per il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto, anche in relazione ai sistemi di controllo interno di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c). Gli accordi di finanziamento definiscono inoltre i diritti e gli obblighi dell'Unione.

    2.Gli accordi di finanziamento comprendono norme sulle comunicazioni alla Commissione riguardanti le modalità di svolgimento delle attività e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    Articolo 11
    Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell
    'ambito dello strumento

    1.La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni e premi per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi e alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:

    a)Stati membri, Ucraina, parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ;

    b)paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina.

    2.L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.

    La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione dell'Ucraina.

    3.Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7.

    4.Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 7.

    5.Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o per le azioni attuate da entità ucraine a norma del capo III del presente regolamento, si applicano altresì le norme di ammissibilità di dette entità o dell'Ucraina in aggiunta alle norme stabilite dal presente articolo, comprese, se del caso, le restrizioni previste al paragrafo 7 e debitamente rispecchiate negli accordi di finanziamento e nei documenti contrattuali firmati con tali entità.

    6.Qualora siano forniti contributi aggiuntivi a norma dell'articolo 7 mediante entrate con destinazione specifica esterne, le norme di ammissibilità contenute nell'accordo con la persona che fornisce il contributo aggiuntivo si applicano insieme alle norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7.

    7.Le norme di ammissibilità, l'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e la cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di restrizioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di appalto nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei seguenti casi:

    a)se le restrizioni sono imposte dalla natura specifica e/o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione e/o se sono necessarie per l'efficace attuazione dell'azione;

    b)se l'azione o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, compresa la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.

    8.Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.

    Articolo 12
    Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari

    1.In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.

    2.La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    3.In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito all'inesecuzione totale o parziale di un'azione nell'ambito dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

    4.In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti a norma del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

    5.In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina costituisce entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

    6.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Alle azioni di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica l'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 13
    Finanziamenti straordinari

    1.In circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare qualora un significativo aggravarsi della guerra renda impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dal presente regolamento, lo strumento può erogare al paese finanziamenti straordinari destinati a mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali finanziamenti straordinari cessano non appena è nuovamente possibile rispettare le condizioni.

    2.Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, qualora ritenga impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dal presente regolamento a causa delle suddette circostanze eccezionali debitamente giustificate, può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che concede all'Ucraina finanziamenti straordinari nell'ambito dello strumento.

    3.I finanziamenti straordinari sono in ogni caso subordinati al rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5 e provengono dalle risorse di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 2.

    CAPO III

    Pilastro I: piano per l'Ucraina

    Articolo 14
    Relazione tra il piano per l
    'Ucraina e i pilastri dello strumento

    1.Il piano per l'Ucraina ("piano") delinea un quadro generale per conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 3.

    2.Il piano per l'Ucraina costituisce la base per il sostegno erogato nell'ambito del pilastro I dello strumento, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e illustrato al presente capo. Il piano funge inoltre da riferimento per orientare il sostegno da erogare nell'ambito dei pilastri II e III dello strumento, illustrati ai capi IV e V.

    Articolo 15
    Principi del finanziamento nell
    'ambito del piano per l'Ucraina

    1.Il piano per l'Ucraina delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina, inserito in un quadro di politica economica e di bilancio e volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. Il piano comprende misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici attraverso un pacchetto completo e coerente, che può includere anche regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati.

    2.Lo strumento eroga i finanziamenti previsti dal presente capo una volta soddisfatte le condizioni previste dal piano, sotto forma di tappe qualitative o quantitative. Dette condizioni rispecchiano i diversi obiettivi dello strumento, definiti all'articolo 3, e comprendono condizioni relative a requisiti essenziali, quali il mantenimento della stabilità economica e finanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, e condizioni relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano.

    3.Le condizioni di cui al paragrafo 2 rispecchiano gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

    4.Le misure avviate a decorrere dal gennaio 2023 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

    5.Il piano per l'Ucraina è coerente con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un accordo di libero scambio globale e approfondito. È inoltre coerente con il contributo dell'Ucraina determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e con il piano nazionale per l'energia e il clima, se disponibile.

    6.Il piano per l'Ucraina rispetta i principi generali enunciati all'articolo 4.

    Articolo 16
    Contenuto del piano per l
    'Ucraina

    1.Per ricevere sostegno nell'ambito dello strumento, l'Ucraina presenta alla Commissione un piano per l'Ucraina.

    2.Il piano per l'Ucraina presenta in particolare gli elementi seguenti, che sono debitamente motivati e giustificati:

    a)le misure che costituiscono una risposta coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione e le misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina;

    b)una spiegazione del modo in cui il piano è coerente con i principi, i piani e i programmi di cui all'articolo 15, paragrafo 5;

    c)per le riforme e gli investimenti, un calendario indicativo e le previste tappe qualitative e quantitative da attuare entro il 31 dicembre 2027;

    d)le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del piano da parte dell'Ucraina, comprese le tappe qualitative e quantitative proposte, e i relativi indicatori;

    e)una spiegazione del modo in cui il piano risponde alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione conseguenti alla guerra nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina, rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale, e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; una spiegazione della metodologia e dei processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale; la metodologia applicata per tracciare le spese correlate; una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che i progetti di ricostruzione selezionati e attuati da tali autorità subnazionali rappresentino una quota sufficientemente importante del sostegno;

    f)per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per l'Ucraina, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, dei portatori di interessi, comprese le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

    g)una spiegazione della misura in cui le misure previste dal piano contribuiranno agli obiettivi climatici e ambientali;

    h)una spiegazione riguardo al sistema predisposto dall'Ucraina per prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e delle modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o altri donatori;

    i)qualsiasi altra informazione pertinente.

    3.Il piano per l'Ucraina è un piano basato sui risultati e comprende indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3.

    Articolo 17
    Elaborazione e presentazione del piano per l
    'Ucraina

    1.Il piano per l'Ucraina è preparato dall'Ucraina. L'Ucraina si adopera per presentare il piano alla Commissione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Ucraina può presentare alla Commissione un progetto di piano.

    2.Nel preparare il piano in conformità dell'articolo 16, l'Ucraina tiene particolarmente conto della situazione a livello regionale, locale e urbano nel paese, alla luce delle loro esigenze specifiche di ripresa e ricostruzione, riforma, modernizzazione e decentramento.

    3.La preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina è effettuata in consultazione con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto.

    Articolo 18
    Valutazione del piano per l
    'Ucraina da parte della Commissione

    1.La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del piano per l'Ucraina o, se del caso, della modifica dello stesso, di cui all'articolo 20, e presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. Nell'effettuare tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con l'Ucraina e può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari.

    2.Nel valutare il piano per l'Ucraina e nel determinare l'importo da assegnare al paese, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sull'Ucraina, della motivazione e degli elementi forniti dall'Ucraina, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

    3.Nella sua valutazione la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

    a)se il piano rappresenta una risposta coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, affinché nel suo complesso il piano innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina;

    b)se il piano corrisponde alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione conseguenti alla guerra nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina, rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale, e se sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; se la metodologia e i processi usati per selezionare e attuare i progetti e i meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni), nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale sono adeguati; se la metodologia applicata per monitorare le spese correlate ai progetti di ricostruzione selezionati e attuati da dette autorità subnazionali è adeguata e se tali progetti rappresentano una quota sufficientemente importante del sostegno;

    c)se le modalità proposte dall'Ucraina, compresi il calendario previsto, le tappe qualitative e quantitative e i relativi indicatori, sono tali da garantire un monitoraggio, una rendicontazione e un'attuazione efficaci del piano per l'Ucraina;

    d)se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e da evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o altri donatori;

    4.Ai fini della valutazione del piano per l'Ucraina presentato dall'Ucraina, la Commissione può farsi assistere da esperti.

    Articolo 19
    Decisione di esecuzione del Consiglio

    1.In caso di valutazione positiva, su proposta della Commissione il Consiglio approva, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per l'Ucraina presentato dall'Ucraina a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, ovvero, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 2.

    2.La proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce, per la parte che deve essere finanziata dallo strumento, le riforme e gli investimenti che l'Ucraina deve attuare, le condizioni previste dal piano, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, compreso il calendario indicativo, gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

    3.La proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 stabilisce inoltre:

    a)l'importo indicativo del sostegno finanziario a fondo perduto e l'importo indicativo del sostegno sotto forma di prestito da versare a rate, strutturati conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, una volta che l'Ucraina avrà conseguito in modo soddisfacente le pertinenti tappe qualitative e quantitative individuate per l'attuazione del piano per l'Ucraina;

    b)il sostegno finanziario a fondo perduto e l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 23;

    c)il termine, non oltre il 31 dicembre 2027, entro cui devono essere completate le tappe qualitative e quantitative sia per i progetti di investimento che per le riforme;

    d)le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per l'Ucraina, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 33;

    e)gli indicatori per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;

    f)le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti.

    Articolo 20
    Modifiche del piano per l
    'Ucraina

    1.Se il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dall'Ucraina a causa di circostanze oggettive, l'Ucraina può proporre un piano modificato. In tal caso l'Ucraina può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta di modifica totale o parziale della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

    2.La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, può presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in particolare per tener conto di una variazione degli importi disponibili, dovuta in particolare a contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, provenienti dagli Stati membri o da altre fonti.

    3.Se ritiene che i motivi addotti dall'Ucraina giustifichino una modifica del piano, la Commissione valuta il piano modificato in conformità dell'articolo 18 e presenta senza indebito ritardo una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

    Articolo 21
    Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

    1.Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.Dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito per l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate del sostegno concesso nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, anche in relazione ai sistemi di controllo interno di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c). La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.

    3.In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza macrofinanziaria fornita all'Ucraina sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.

    4.Non è costituita alcuna copertura per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Articolo 22
    Sovvenzione per gli oneri finanziari

    1.In deroga all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'Unione può assumersi i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e il costo del servizio per le spese amministrative generali relative all'assunzione e all'erogazione dei prestiti ("sovvenzione per gli oneri finanziari"), ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito. Per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 la sovvenzione per gli oneri finanziari è disciplinata dal capo V.

    2.L'Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari di cui al paragrafo 1. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio annuale.

    Articolo 23
    Prefinanziamento

    1.Contestualmente alla presentazione del piano per l'Ucraina, quest'ultima può richiedere un prefinanziamento per importo fino al 7 % del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito da erogare a norma del capo III.

    2.Per quanto riguarda il sostegno finanziario a fondo perduto, la Commissione può effettuare il versamento del prefinanziamento dopo l'adozione del piano di cui all'articolo 19 e l'entrata in vigore dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 10, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5.

    3.Per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, la Commissione può effettuare il versamento del prefinanziamento dopo l'approvazione del piano di cui all'articolo 19 e l'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 21. I versamenti sono effettuati compatibilmente con le risorse disponibili sui mercati dei capitali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5.

    4.La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.

    Articolo 24
    Finanziamenti ponte straordinari

    1.Fatto salvo l'articolo 23, qualora l'accordo quadro di cui all'articolo 9 non venga firmato oppure il piano per l'Ucraina di cui al capo III non sia adottato entro il 31 dicembre 2023, la Commissione può decidere di fornire all'Ucraina un sostegno straordinario limitato per un periodo massimo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, oppure dal 1° gennaio 2024, se questa data è successiva, purché siano stati compiuti progressi soddisfacenti nella preparazione del piano, in modo da sostenere la stabilità macrofinanziaria del paese, alle condizioni che verranno stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, nel rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, in conformità dell'articolo 6 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

    2.L'ammontare di tale sostegno non supera l'importo di 1 500 000 000 EUR su base mensile. La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di finanziamento o di prestito conformi rispettivamente all'articolo 10 e all'articolo 21.

    Articolo 25
    Norme relative al pagamento, alla trattenuta e alla riduzione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti

    1.I pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito all'Ucraina di cui al presente articolo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. I pagamenti sono effettuati a rate. Una rata può essere erogata in una o più frazioni.

    2.Ogni trimestre l'Ucraina presenta una richiesta debitamente motivata di pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito e la Commissione versa il corrispondente sostegno finanziario a fondo perduto e prestito sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3.

    3.La Commissione valuta senza indebito ritardo se l'Ucraina ha conseguito in modo soddisfacente le tappe qualitative e quantitative stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative presuppone che le misure relative alle tappe conseguite dall'Ucraina in modo soddisfacente non siano state annullate dall'Ucraina. La Commissione può farsi assistere da esperti.

    4.Se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l'erogazione della parte del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe.

    5.Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento delle tappe qualitative e quantitative secondo il calendario indicativo, è trattenuto il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente. Il pagamento trattenuto è erogato soltanto allorché, nell'ambito di una successiva richiesta di pagamento, l'Ucraina comprova di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative.

    6.Se conclude che l'Ucraina non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di dodici mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 5, la Commissione riduce l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle pertinenti tappe qualitative e quantitative. L'Ucraina può presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

    7.La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure del prestito di cui al paragrafo 4 da erogare all'Ucraina, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi, anche sulla base delle relazioni della commissione di audit di cui all'articolo 34 o delle informazioni fornite dall'OLAF. 

    8.In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

    9.L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non si applica ai pagamenti effettuati a norma del presente articolo e dell'articolo 23 del presente regolamento.

    Articolo 26
    Trasparenza per quanto riguarda le persone e le entità che ricevono finanziamenti per l
    'attuazione del piano

    1.L'Ucraina pubblica i dati sulle persone e le entità che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 500 000 EUR per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina di cui al presente capo. L'Ucraina aggiorna tali dati due volte l'anno, a giugno e a dicembre.

    2.Per le persone e le entità di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

    a)nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;

    b)nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;

    c)l'importo ricevuto dal destinatario, nonché le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell'ambito del piano per l'Ucraina.

    3.Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o delle entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari.

    4.L'Ucraina trasmette per via elettronica alla Commissione almeno una volta all'anno i dati sulle persone e le entità di cui al paragrafo 1, ad eccezione dei dati di cui al paragrafo 3, in un formato che verrà definito nell'accordo quadro di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera i).

    Capo IV

    Pilastro II: quadro di investimenti per l'Ucraina

    Articolo 27
    Ambito di applicazione e struttura

    1.Nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione fornisce all'Ucraina il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio, strumenti finanziari od operazioni di finanziamento misto.

    2.Nella messa in atto del quadro di investimenti per l'Ucraina la Commissione è coadiuvata da un comitato operativo. La Commissione propone il regolamento interno del comitato operativo.

    3.Il comitato operativo del quadro di investimenti per l'Ucraina è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti di ciascuno Stato membro e rappresentanti dell'Ucraina. Alle controparti che attuano la garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti dal quadro di investimenti per l'Ucraina può essere riconosciuto lo status di osservatore. La Commissione presiede il comitato operativo.

    4.Il comitato operativo fornisce alla Commissione consulenza in merito alla scelta delle modalità di sostegno, alla progettazione dei prodotti finanziari da utilizzare e ai settori non ammissibili. Esso formula pareri sull'utilizzo del sostegno dell'Unione tramite la garanzia per l'Ucraina, gli strumenti finanziari e le operazioni di finanziamento misto.

    5.La Commissione provvede affinché il sostegno dell'Unione erogato nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sia coerente con il piano per l'Ucraina e contribuisca alla sua attuazione e sia complementare rispetto al sostegno all'Ucraina concordato nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.

    6.Ai fini dell'articolo 209, paragrafo 2, lettere d) e h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il requisito relativo alle valutazioni ex ante degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio è soddisfatto dalle valutazioni positive del piano per l'Ucraina da parte della Commissione, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento.

    7.Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina contribuisce in particolare all'attuazione del piano per l'Ucraina di cui al capo III, integrando nel contempo le fonti di finanziamento stabilite nel presente regolamento.

    8.La Commissione riferisce in merito all'attuazione del sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina a norma dell'articolo 41, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine ciascuna controparte della garanzia per l'Ucraina e ciascuna entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di comunicazione.

    Articolo 28
    Contributi aggiuntivi alla garanzia per l
    'Ucraina e agli strumenti finanziari

    1.Gli Stati membri, i paesi terzi e le parti terze possono contribuire alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina. I contributi alla garanzia per l'Ucraina sono versati a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.I contributi alla garanzia per l'Ucraina aumentano l'importo della garanzia senza comportare passività potenziali aggiuntive per l'Unione.

    3.Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1 la Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. L'accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

    Articolo 29
    Attuazione della garanzia per l
    'Ucraina e degli strumenti finanziari

    1.La garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono attuati in regime di gestione indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina e le entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, comprese quelle dei paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per l'Ucraina a norma dell'articolo 28 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina gli organismi di diritto privato di uno Stato membro, o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia a norma dell'articolo 28 del presente regolamento, che danno assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria e operativa.

    3.La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e, se del caso, le entità delegate ammissibili, in un approccio inclusivo, e al contempo promuove la collaborazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto, della loro esperienza e capacità di assumere rischi.

    4.La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e di tutte le entità delegate ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interessi durante tutto il periodo di attuazione del quadro di investimenti per l'Ucraina. Per garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina o alle entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari qualsiasi informazione pertinente in merito alle loro operazioni non sostenute dall'Unione.

    Articolo 30
    Garanzia per l
    'Ucraina

    1.È istituita la garanzia per l'Ucraina pari a 8 914 000 000 EUR a prezzi correnti per garantire le operazioni a sostegno degli obiettivi dello strumento. La garanzia per l'Ucraina è indipendente e autonoma dalla garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 ed è concessa sotto forma di garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.La garanzia per l'Ucraina è utilizzata per coprire i rischi inerenti alle tipologie di operazioni seguenti:

    a)prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;

    b)garanzie;

    c)controgaranzie;

    d)strumenti del mercato dei capitali;

    e)qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.

    3.La Commissione, a nome dell'Unione, conclude con le controparti ammissibili accordi di garanzia per l'Ucraina fino al 31 dicembre 2027. La garanzia per l'Ucraina può essere concessa gradualmente.

    La Commissione fornisce informazioni sulla firma di ciascun accordo di garanzia per l'Ucraina nelle relazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 8. Su richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

    4.Gli accordi di garanzia per l'Ucraina contengono in particolare:

    a)norme dettagliate sulla copertura, gli investimenti annuali stimati, i requisiti, l'ammissibilità e le procedure;

    b)norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per l'Ucraina, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

    c)un riferimento agli obiettivi e alle finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati attesi;

    d)la remunerazione della garanzia per l'Ucraina, che è fissata a condizioni agevolate per riflettere la situazione specifica dell'Ucraina danneggiata dalla guerra, tenendo conto nel contempo dei rispettivi profili di rischio dei programmi di investimento al fine di garantire condizioni di parità;

    e)i requisiti per l'uso della garanzia per l'Ucraina, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

    f)le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;

    g)gli obblighi di sorveglianza, rendicontazione, trasparenza e valutazione;

    h)procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per l'Ucraina.

    5.La Commissione può utilizzare fino al 30 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per aumentare gli importi della garanzia prevista dagli accordi di garanzia per le azioni esterne conclusi a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947, fatto salvo quanto segue:

    a)ai fini del presente paragrafo, la garanzia per l'Ucraina è attuata mediante una modifica o un addendum degli accordi conclusi a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947 con le controparti ammissibili selezionate a norma dell'articolo 35 dello stesso regolamento che aumenta l'importo della garanzia nell'ambito di tali accordi, da firmare entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

    b)le controparti ammissibili utilizzano la garanzia per l'Ucraina ai sensi del presente paragrafo esclusivamente per sostenere l'attuazione delle operazioni in Ucraina, e soltanto le attivazioni della garanzia derivanti da operazioni in Ucraina possono essere ammesse alla copertura da parte della garanzia a norma del presente paragrafo;

    c)in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/947, le operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo costituiscono un portafoglio separato della garanzia per l'Ucraina e non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della copertura del 65 % di cui all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

    d)la condivisione dei rischi nel portafoglio separato della garanzia per l'Ucraina assicura l'allineamento degli interessi tra la Commissione e la controparte ammissibile a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e la controparte contribuisce con risorse proprie a tale portafoglio a norma dell'articolo 219, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

    e)le controparti stabiliscono una contabilità e rendicontazione separate per l'attuazione della garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo;

    f)alla copertura della garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo si applica l'articolo 31. La copertura è utilizzata esclusivamente per coprire le perdite nell'ambito della garanzia per l'Ucraina. La copertura stabilita dall'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 non è utilizzata per coprire le operazioni nell'ambito della garanzia per l'Ucraina.

    6.La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento conformemente alle norme e procedure proprie e nel rispetto dell'accordo di garanzia per l'Ucraina.

    7.Il periodo massimo concesso alle controparti ammissibili per firmare contratti con intermediari finanziari o destinatari finali è di tre anni dopo la conclusione del pertinente accordo di garanzia per l'Ucraina, con possibili proroghe in caso di concessione di un importo aggiuntivo di garanzia e di modifica dell'accordo di garanzia.

    8.La garanzia per l'Ucraina può coprire:

    a)per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;

    b)per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

    c)per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui al paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;

    d)tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

    9.Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per l'Ucraina, e conformemente all'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per l'Ucraina forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

    a)la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico;

    b)l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia per l'Ucraina fornita alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

    10.La condizione di cui all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sui contributi con risorse proprie si applica a ciascuna controparte ammissibile cui è assegnata una garanzia di bilancio nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sulla base del portafoglio.

    10.Il quadro per la gestione del rischio del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, di cui all'articolo 33, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2021/947, si applica alla garanzia per l'Ucraina. Il profilo di rischio complessivo delle operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina può essere diverso da quello della garanzia per le azioni esterne. La Commissione assicura che il rischio correlato alle operazioni garantite non superi la capacità del bilancio dell'Unione di sostenere tali rischi, determinata dalle risorse di bilancio disponibili e dal tasso di copertura di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Articolo 31
    Copertura

    1.Il tasso di copertura della garanzia per l'Ucraina è inizialmente del 70 %.

    In deroga all'articolo 211, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la copertura è costituita fino al 31 dicembre 2027, è pari all'ammontare della copertura corrispondente alla garanzia per l'Ucraina concessa e può essere costituita gradualmente per rispecchiare i progressi compiuti nella selezione e nell'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.

    2.Il tasso di copertura è riesaminato almeno ogni anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 38 per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, se del caso, aumentare o diminuire nella misura massima del 30 % l'importo massimo della garanzia di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. La Commissione può aumentare l'importo massimo della garanzia soltanto se il tasso di copertura è diminuito. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, la Commissione può prevedere che l'importo maggiorato della garanzia sia disponibile per la firma di accordi di garanzia gradualmente nell'arco di tre anni.

    4.In deroga all'articolo 213 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il tasso di copertura effettivo non si applica agli accantonamenti nel fondo comune di copertura correlati alla garanzia per l'Ucraina.

    Capo V

    Pilastro III: assistenza e misure di sostegno all'adesione all'Unione

    Articolo 32
    Assistenza e misure di sostegno all
    'adesione all'Unione

    1.L'assistenza di cui al presente capo sostiene l'Ucraina nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. In particolare, l'assistenza fornita nell'ambito del presente capo è finalizzata a sostenere il progressivo allineamento dell'Ucraina all'acquis dell'Unione in vista della futura adesione, contribuendo così alla stabilità, alla sicurezza, alla pace e alla prosperità reciproche. Il sostegno è destinato a consolidare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'efficacia della pubblica amministrazione e a sostenere la trasparenza, le riforme strutturali, le politiche settoriali e la buona governance a tutti i livelli. Tale sostegno deve altresì contribuire all'attuazione del piano.

    2.L'assistenza di cui al presente capo ha inoltre lo scopo di garantire il rafforzamento delle capacità dei portatori di interessi, tra cui le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali.

    3.L'assistenza di cui al presente capo sostiene altresì misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovono la giustizia, la ricerca della verità, il risarcimento e la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare iniziative e organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina.

    4.L'assistenza di cui al presente capo sostiene la creazione e il rafforzamento delle autorità ucraine incaricate di garantire l'uso appropriato dei fondi e la lotta efficace contro la cattiva gestione dei finanziamenti pubblici, in particolare le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.

    5.Il funzionamento della commissione di audit di cui all'articolo 34 è finanziato nell'ambito del presente capo.

    6.La sovvenzione per gli oneri finanziari di cui all'articolo 22 è finanziata nell'ambito del presente capo.

    Capo VI

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    Articolo 33
    Tutela degli interessi finanziari dell
    'Unione

    1.Nell'attuare lo strumento la Commissione e l'Ucraina adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite nell'accordo quadro e negli accordi specifici di finanziamento o di prestito, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità. L'Ucraina si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati.

    2.Gli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 21 contemplano per l'Ucraina i seguenti obblighi:

    a)verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità;

    b)adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti di investimento nell'ambito del piano per l'Ucraina;

    c)corredare le richieste di pagamento di cui al capo III di una dichiarazione attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard internazionali, in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;

    d)ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano per l'Ucraina, garantire la raccolta di dati adeguati sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del piano per l'Ucraina di cui al capo III dello strumento e l'accesso a tali dati;

    e)autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in applicazione del principio di proporzionalità.

    3.La Commissione si adopera per mettere a disposizione dell'Ucraina un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, ai fini dell'accesso e dell'analisi dei dati pertinenti, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera d). Qualora tale sistema sia disponibile, l'Ucraina lo utilizza e vi inserisce i dati pertinenti, anche con il sostegno di cui al capo V.

    4.Gli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 21 prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. All'Ucraina è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

    5.Le persone e le entità che attuano i fondi nell'ambito dello strumento segnalano senza indugio alla commissione di audit di cui all'articolo 34, alla Commissione e all'OLAF qualsiasi caso presunto o accertato di frode, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

    Articolo 34
    Commissione di audit

    1.La Commissione istituisce una commissione di audit prima che l'Ucraina presenti la prima richiesta di pagamento.

    2.La commissione di audit è composta da membri indipendenti nominati dalla Commissione. La Commissione può invitare rappresentanti degli Stati membri e di altri donatori a partecipare alle attività della commissione di audit.

    3.La commissione di audit esercita le proprie funzioni in piena obiettività e opera nel rispetto delle migliori prassi e norme internazionali vigenti. Svolge le proprie attività nel rispetto delle competenze della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell'EPPO.

    4.La commissione di audit assicura un dialogo e una collaborazione regolari con la Corte dei conti europea.

    5.Nell'adempimento delle proprie funzioni, la commissione di audit, i suoi membri e il suo personale non sollecitano né accettano istruzioni dal governo ucraino o da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia. Alla selezione del personale, alla dirigenza e al bilancio si applicano solide garanzie di indipendenza.

    6.La commissione di audit assiste la Commissione nel combattere la cattiva gestione dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento e, in particolare, le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.

    7.A tal fine la commissione di audit riferisce periodicamente alla Commissione e le trasmette senza indugio tutte le informazioni ottenute o di cui viene a conoscenza in merito a casi individuati o a gravi timori di cattiva gestione dei finanziamenti pubblici in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.

    Inoltre la commissione di audit adotta raccomandazioni all'Ucraina su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità ucraine competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità ucraine. L'Ucraina attua tali raccomandazioni o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.

    Le relazioni e le informazioni della commissione di audit sono trasmesse anche all'OLAF e possono essere condivise con le autorità ucraine competenti, in particolare nel caso in cui queste ultime debbano prendere provvedimenti per prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità.

    8.La commissione di audit ha accesso alle informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'accordo quadro di cui all'articolo 9 definisce le norme e le modalità di accesso della commissione di audit alle pertinenti informazioni e di comunicazione delle informazioni pertinenti alla commissione di audit da parte dell'Ucraina.

    9.La commissione di audit può assistere la Commissione nel sostegno all'Ucraina con attività di sviluppo delle capacità di contrasto alla cattiva gestione dei finanziamenti pubblici.

    10.Il funzionamento della commissione di audit è finanziato nell'ambito del capo V.

    Capo VII

    Programmi di lavoro, monitoraggio, rendicontazione e valutazione

    Articolo 35
    Programmi di lavoro

    1.L'assistenza nell'ambito dello strumento è attuata mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Gli atti di esecuzione che adottano i programmi di lavoro sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39.

    2.L'assistenza di cui al capo V dello strumento può essere attuata anche mediante programmi di lavoro specifici quando tale attuazione non richiede la conclusione degli accordi di cui agli articoli 9 e 10.

    Articolo 36
    Monitoraggio e rendicontazione

    1.La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento.

    2.Gli accordi di finanziamento e l'accordo di prestito di cui rispettivamente all'articolo 10 e all'articolo 21 stabiliscono le norme e le modalità secondo le quali l'Ucraina è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

    3.Le informazioni sul sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono comunicate conformemente all'articolo 27, paragrafo 8.

    4.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    5.La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 4 alla commissione di cui all'articolo 39.

    Articolo 37
    Valutazione dello strumento

    1.Dopo il 31 dicembre 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione ex-post del regolamento. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    2.La valutazione ex-post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.

    La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex-post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex-post può essere discussa su richiesta degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni e di decidere l'assegnazione delle risorse. Le valutazioni e il seguito dato sono resi pubblici.

    La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi i beneficiari, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi del presente regolamento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con l'Ucraina.

    Capo VIII

    Disposizioni finali

    Articolo 38
    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

    3.La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 39
    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 40
    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel piano per l'Ucraina, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme all'Ucraina. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

    2.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea - strumento per l'Ucraina", in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

    3.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

    Articolo 41
    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    1.2.Settore/settori interessati

    1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali

    1.4.2.Obiettivi specifici

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    1.4.4.Indicatori di prestazione

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

    1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

    3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

    3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina

    1.2.Settore/settori interessati

    Relazioni dell'UE con il resto del mondo

    1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

     una nuova azione 

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 23  

     la proroga di un'azione esistente 

     la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali

    L'obiettivo strategico dello strumento per l'Ucraina è fornire una risposta politica integrata e a medio termine alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo anche il suo percorso di adesione.

    Lo strumento è concepito come uno strumento flessibile, adattato all'incertezza e alla sfida senza precedenti rappresentata dal sostegno a un paese in guerra, garantendo nel contempo la prevedibilità, trasparenza e responsabilità dei fondi.

    1.4.2.Obiettivi specifici

    Lo strumento sosterrà gli sforzi dell'Ucraina volti a riprendersi dagli effetti della guerra, ricostruire e modernizzare il paese attuando nel contempo le riforme fondamentali nel suo percorso di adesione all'UE, con l'obiettivo di sostenere la transizione dell'Ucraina verso un'economia verde, digitale e inclusiva progressivamente allineata alle norme e agli standard dell'Unione.

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    È previsto che il sostegno nell'ambito dello strumento consenta all'Ucraina di attuare le riforme e gli investimenti necessari per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione, aumentare il tasso di crescita dell'economia ucraina e aiutare il paese a emergere più forte dopo la guerra. Si prevede inoltre che promuoverà la convergenza dell'Ucraina con l'Unione.

    1.4.4.Indicatori di prestazione

    Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

    Indicatori di realizzazione:

    adozione del piano per l'Ucraina da parte del Consiglio;

    contributo finanziario complessivo assegnato ai piani;

    Indicatori di risultato:

    attuazione del piano per l'Ucraina;

    Indicatori di impatto:

    gli obiettivi di cui all'articolo 3, in particolare per quanto riguarda la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione, nonché l'allineamento dell'Ucraina all'acquis dell'Unione, e gli obiettivi fissati nel piano per l'Ucraina conseguiti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario ricevuto.

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    La guerra di aggressione della Russia ha causato ingenti danni alle infrastrutture e ai servizi in tutta l'Ucraina. La conseguente crisi umanitaria ha allontanato milioni di ucraini dalle loro case e molti di essi hanno un disperato bisogno di cibo, alloggio e assistenza medica.

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    È necessaria un'azione a livello dell'Unione per realizzare una ricostruzione rapida e solida dell'Ucraina e per sostenere sia gli investimenti necessari per ricostruire il paese che le riforme che promuoveranno il percorso di adesione dell'Ucraina all'UE. L'entità dei danni causati all'Ucraina dalla guerra di aggressione della Russia è tale che l'Ucraina necessiterà di un sostegno esterno ampio e costante che nessuno Stato membro, o donatore singolo, potrebbe fornire da solo. L'Unione si trova in una posizione unica per fornire assistenza esterna pluriennale all'Ucraina in modo tempestivo, coordinato e prevedibile. L'Unione può sfruttare la sua capacità di assunzione di prestiti per erogare prestiti all'Ucraina a condizioni vantaggiose e coprire i costi dei tassi di interesse, nonché per fornire sovvenzioni e garanzie in una prospettiva pluriennale.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Sebbene lo strumento sia in larga misura uno strumento senza precedenti concepito per rispondere a una situazione specifica in cui versa un paese in guerra, che è un paese limitrofo dell'Unione e candidato all'adesione all'Unione, la proposta di strumento si basa sull'esperienza del sostegno passato e attuale fornito all'Ucraina e ad altri paesi terzi, nonché sugli insegnamenti tratti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito nel 2020, tenendo conto nel contempo delle circostanze specifiche, essendo l'Ucraina un paese in guerra.

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    Lo strumento proposto mira a dotare l'Unione di uno strumento giuridico che le consenta di garantire un approccio integrato e coerente per il sostegno all'Ucraina. Questo strumento unico integrato ingloberà e quindi subentrerà all'attuale sostegno bilaterale fornito all'Ucraina attraverso strumenti distinti (assistenza macrofinanziaria +, NDICI), fornendo nel contempo il sostegno che l'Ucraina, in quanto paese candidato, riceverebbe di norma nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione. Questo migliorerà la coerenza, l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto UE del sostegno dell'Unione all'Ucraina. Contribuirà a far leva sull'uso dei fondi dell'Unione e a evitare duplicazioni.

    La presente proposta legislativa concernente lo strumento per l'Ucraina è accompagnata da una proposta di regolamento del Consiglio COM(2023) 337 recante modifica del regolamento (UE) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 (cfr. sezioni 1.5.5 e 3.2.4).

    L'importo complessivo dello strumento proposto nel contesto della revisione intermedia del QFP deve essere fornito tramite prestiti, sostegno a fondo perduto e copertura per le garanzie di bilancio. L'ammontare del sostegno in forma diversa dai prestiti deve essere deciso dal Consiglio e dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura annuale di bilancio. L'importo complessivo delle erogazioni dei prestiti terrà conto degli importi messi a disposizione per tutte le altre forme di sostegno e dell'importo massimo complessivo di 50 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027.

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    Il bilancio dell'Unione ha fornito un sostegno enorme attraverso le flessibilità e la ridefinizione delle priorità, ma il QFP 2021-2027 non è stato concepito per far fronte alle conseguenze di una guerra in Europa. Il fabbisogno di liquidità dell'Ucraina per la stabilità macrofinanziaria rimane elevato e gli investimenti nella rapida ripresa e ricostruzione del paese non possono aspettare la fine della guerra. L'Unione dovrebbe essere in grado di fornire sostegno per esigenze in continua evoluzione, con la capacità di adeguare e incrementare le forme di sostegno. Sostenere l'attività economica e ricostruire le infrastrutture di base genererebbe occupazione ed entrate, darebbe ai rifugiati la prospettiva di tornare a casa, aumenterebbe le entrate per il bilancio dello Stato, attirerebbe investimenti del settore privato e, in ultima analisi, ridurrebbe il volume dell'assistenza internazionale necessaria.

    Per provvedere alla ripresa a breve termine e alla ricostruzione a lungo termine dell'Ucraina, la Commissione propone di istituire lo strumento per l'Ucraina. Il sostegno sarà fornito sotto forma di sostegno rimborsabile (prestiti) e a fondo perduto e di copertura per le garanzie di bilancio.

    Lo strumento sarà finanziato da prestiti garantiti al di sopra dei massimali fissati nel QFP e da un nuovo strumento speciale al di sopra dei massimali del QFP, la riserva per l'Ucraina, nell'ambito della modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 24 . La riserva per l'Ucraina può sostenere tutte le spese diverse da quelle sotto forma di prestiti, compresi il sostegno a fondo perduto, le sovvenzioni e la dotazione per le garanzie. La modifica del regolamento QFP stabilisce inoltre che la riserva per l'Ucraina si prefigge di erogare un importo annuo indicativo di almeno 2,5 miliardi di EUR a prezzi correnti.

    Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono fornire contributi finanziari aggiuntivi allo strumento, che costituiranno entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Alle risorse dello strumento saranno aggiunti importi supplementari ricevuti come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione in relazione a misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

     durata limitata

       in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       incidenza finanziaria dal 2024 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2024 per gli stanziamenti di pagamento.

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 25

     Gestione diretta a opera della Commissione

       a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

       a paesi terzi o organismi da questi designati;

       a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

       alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

       agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

       a organismi di diritto pubblico;

       a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    Osservazioni

    L'articolo 8 specifica le forme di attuazione per i pilastri dello strumento, vale a dire la gestione diretta e indiretta in conformità del regolamento finanziario.


    2.MISURE DI GESTIONE 

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

    Precisare frequenza e condizioni.

    Nel piano per l'Ucraina saranno definiti indicatori specifici, in modo da poter monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il sostegno nell'ambito del pilastro I. Nell'ambito del pilastro I dello strumento, l'Ucraina presenterà, secondo un calendario trimestrale fisso, una richiesta debitamente motivata di pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito, indicando in che modo è stato conseguito l'adempimento soddisfacente di tali condizioni, sulla base degli indicatori individuati nella decisione che approva il piano.

    Nell'ambito del pilastro II dello strumento, la Commissione riferirà in merito all'attuazione del sostegno erogato a norma dell'articolo 41, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine, ciascuna controparte della garanzia per l'Ucraina e ciascuna entità delegata che attua gli strumenti finanziari fornirà annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di informazione.

    La Commissione riferirà annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 39 in merito all'esecuzione dei fondi erogati nell'ambito dello strumento.

    La Commissione effettuerà inoltre una valutazione ex post del regolamento.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo 

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Lo strumento sarà attuato in regime di gestione diretta e indiretta. Mentre il pilastro II sarà attuato principalmente in regime di gestione indiretta (attraverso accordi di garanzia conclusi con istituzioni finanziarie valutate per pilastro) e il pilastro III attraverso una combinazione di gestione diretta (ad esempio sovvenzioni, compresi gemellaggi e appalti) e gestione indiretta (attraverso la cooperazione con entità valutate nell'ambito del pilastro), la principale modalità di gestione per il pilastro I sarà la gestione diretta con trasferimento diretto di fondi al bilancio statale ucraino.

    La strategia di controllo sarà adattata all'attuazione nell'ambito di ciascuno di questi pilastri utilizzando il monitoraggio, la valutazione e gli audit.

    Particolare attenzione sarà prestata all'attuazione da parte dell'Ucraina dei fondi messi a disposizione nell'ambito del pilastro I. I pagamenti saranno effettuati secondo un calendario trimestrale fisso, sulla base delle richieste di pagamento presentate dall'Ucraina e previa verifica da parte della Commissione del rispetto delle condizionalità rilevanti. La frequenza trimestrale dei pagamenti garantirà sia la prevedibilità del sostegno all'Ucraina sia un dialogo politico costante tra la Commissione e l'Ucraina.

    La struttura a più livelli dei meccanismi di controllo esistenti (cfr. anche la sezione 2.3) fornisce un quadro integrato per garantire che siano in vigore tutte le misure appropriate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Garantirà che si tenga conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    Il principale rischio individuato in relazione al finanziamento riguarda il mancato rispetto delle condizioni associate all'erogazione dei finanziamenti.

    Le misure previste per attenuare tale rischio sono le seguenti:

    valutazione da parte della Commissione del rispetto delle condizioni pertinenti prima dell'erogazione dei fondi, con la possibilità di trattenere le risorse finanziarie;

    riduzione del sostegno fornito o recupero di qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento in casi di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e non sono stati rettificati dall'Ucraina, o di violazione grave di un obbligo derivante dagli accordi conclusi con l'Ucraina;

    sospensione del finanziamento nel caso in cui l'Ucraina non soddisfi il prerequisito di cui all'articolo 5.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

    Il contributo finanziario sarà assegnato all'Ucraina sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    La proposta contiene disposizioni specifiche per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Lo strumento sarà dotato di un solido sistema di audit e controlli organizzato in un meccanismo a più livelli: in primo luogo, nell'ambito delle riforme previste dal piano per l'Ucraina sarà necessaria la riforma dei sistemi di audit e controllo dello Stato ucraino; in secondo luogo, la Commissione potrà effettuare controlli sull'attuazione dei fondi spesi in relazione al piano in qualsiasi momento del ciclo del progetto; in terzo luogo, una commissione di audit indipendente riferirà alla Commissione in merito all'eventuale cattiva gestione dei fondi nell'ambito dell'intero strumento.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    3.1.Quadro finanziario pluriennale: linea/linee di bilancio di spesa interessate 

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Al di sopra dei massimali fissati nel QFP

    Linea di bilancio

    Tipo di 
    spesa

    Contributo

    Numero

    Diss./Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati e potenziali candidati

    di altri paesi terzi

    altre entrate con destinazione specifica

    O

    16.0106: spese di sostegno per lo strumento per l'Ucraina

    SND

    p.m.

    O

    16.06: strumento per l'Ucraina

    SD

    p.m.

    3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:



    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    7

    "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno
    2024

    Anno
    2025

    Anno
    2026

    Anno
    2027

    TOTALE

    DG: NEAR

    □ Risorse umane

    2,453

    2,453

    2,453

    2,453

    9,811

    □ Altre spese amministrative

    0,238

    0,238

    0,238

    0,238

    0,952

    TOTALE DG NEAR

    Stanziamenti

    2,691

    2,691

    2,691

    2,691

    10,763

    TOTALE stanziamenti 
    per la RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale 

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    2,691

    2,691

    2,691

    2,691

    10,763

    3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 
    2024 26

    Anno 
    2025

    Anno 
    2026

    Anno 
    2027

    TOTALE

    RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    2,453

    2,453

    2,453

    2,453

    9,811

    Altre spese amministrative

    0,238

    0,238

    0,238

    0,238

    0,952

    Totale parziale RUBRICA 7 
    del quadro finanziario pluriennale

    2,691

    2,691

    2,691

    2,691

    10,763

    escluse le RUBRICHE 1-7 27  
    del quadro finanziario pluriennale

    Risorse umane

    16,224

    16,224

    16,224

    16,224

    64,896

    Altre spese
    amministrative

    26,970

    26,970

    26,970

    26,970

    107,880

    Totale parziale
    escluse le RUBRICHE 1-7

    del quadro finanziario pluriennale

    43,194

    43,194

    43,194

    43,194

    172,776

    TOTALE

    45,885

    45,885

    45,885

    45,885

    183,538

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    Anno 
    2024

    Anno 
    2025

    Anno 2026

    Anno 2027

    □Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

    11

    11

    11

    11

    20 01 02 03 (delegazioni)

    2

    2

    2

    2

    01 01 01 01 (ricerca indiretta)

    01 01 01 11 (ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 28

    20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

    16.0106: spese di sostegno per lo strumento per l'Ucraina 29

    - in sede

    68

    68

    68

    68

    - nelle delegazioni

    54

    54

    54

    54

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    135

    135

    135

    135

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Gli ETP ricercati si occuperanno dell'elaborazione delle politiche e delle questioni giuridiche con particolare attenzione alle questioni relative agli appalti, alla gestione finanziaria, alla gestione dei contratti, all'audit e alla valutazione.

    Personale esterno

    Gli ETP ricercati si occuperanno dell'elaborazione delle politiche e delle questioni giuridiche con particolare attenzione alle questioni relative agli appalti, alla gestione finanziaria, alla gestione dei contratti, all'audit e alla valutazione.

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

    La proposta/iniziativa:

       può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

       comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

       comporta una revisione del QFP.

    La nuova proposta legislativa relativa allo strumento per l'Ucraina è accompagnata da una proposta di regolamento del Consiglio COM (2023) 337 recante modifica del regolamento (UE) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. La modifica di tale regolamento è necessaria per a) istituire la riserva per l'Ucraina per il periodo 2024-2027 al fine di fornire finanziamenti a tale strumento in forme diverse dai prestiti e b) fornire una garanzia a carico del bilancio dell'UE per il sostegno sotto forma di prestiti. Entrambi i tipi di sostegno sono contabilizzati al di sopra dei massimali di spesa fissati nel QFP.

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

    La proposta/iniziativa:

       non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche        

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 30

    Anno 
    N

    Anno 
    N+1

    Anno 
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo ………….

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    (1)    Questa cifra comprende circa 7,8 miliardi di EUR dell'assistenza fornita dagli Stati membri (escluso il sostegno militare) secondo l'ultimo aggiornamento di fine gennaio 2023.
    (2)    Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA 2).
    (3)    COM(2022) 233 final.
    (4)    EUCO 21/22
    (5)    EUCO 24/22
    (6)    Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario
    (7)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
    (8)    Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment: February 2022 - February 2023 (English). Washington, D.C.: Gruppo della Banca mondiale:    
    http://documents.worldbank.org/curated/en/099184503212328877/P1801740d1177f03c0ab180057556615497
    (9)    COM(2023) 337 final.
    (10)    Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022; doc. EUCO 24/22.
    (11)    Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).
    (12)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
    (13)    Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).
    (14)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
    (15)    Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).
    (16)    Rapid Damage and Needs Assessment, elaborata dalla Banca mondiale, dalla Commissione europea e dalle Nazioni Unite. Cfr. il documento della Banca mondiale .
    (17)    COM(2023)337 final.
    (18)    Ibidem.
    (19)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
    (20)    COM(2023) 337 final.
    (21)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (22)    Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).
    (23)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (24)    COM(2023) 337 final.
    (25)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
    (26)    L'anno 2024 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
    (27)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (28)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
    (29)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi dello strumento per l'Ucraina (ex linee "BA").
    (30)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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