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Document 52023PC0324

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

COM/2023/324 final

Bruxelles, 19.6.2023

COM(2023) 324 final

2023/0187(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

{SEC(2023) 243 final} - {SWD(2023) 215 final} - {SWD(2023) 216 final} - {SWD(2023) 217 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nell'UE gli investitori possono essere generalmente obbligati a pagare due volte l'imposta sul reddito percepito dalla detenzione di titoli (ossia dividendi sulla detenzione di azioni e interessi sulla detenzione di obbligazioni) in un contesto transfrontaliero.

·In primo luogo, le imposte possono essere prelevate nel paese dell'emittente dei titoli (il paese della fonte) sotto forma di ritenuta sui redditi lordi derivanti da titoli (ritenuta alla fonte);

·in secondo luogo, le imposte possono essere prelevate nel paese di residenza dell'investitore (il paese della residenza) sotto forma di imposta sul reddito.

Per evitare questa doppia imposizione molti paesi hanno convenuto di ripartire il potere di imposizione tra i paesi della fonte e della residenza firmando convenzioni sulla doppia imposizione. Ai sensi di tali convenzioni gli investitori non residenti possono avere diritto a un'aliquota inferiore della ritenuta alla fonte o a un'esenzione nel paese della fonte. Oltre alle convenzioni fiscali, alcuni paesi della fonte hanno introdotto norme che prevedono aliquote inferiori o esenzioni per determinati contribuenti non residenti, tenendo conto di obiettivi strategici specifici.

Tale esenzione o riduzione della ritenuta alla fonte può essere concessa in due modi. L'aliquota ridotta o l'esenzione è applicata direttamente al momento del pagamento dei dividendi/interessi (esenzione alla fonte), oppure la ritenuta alla fonte in eccesso viene rimborsata sulla base di una richiesta da parte dell'investitore (procedura di rimborso).

Tuttavia le procedure di ritenuta alla fonte che consentono agli investitori non residenti di beneficiare di convenzioni fiscali o di vantaggi nazionali sono spesso onerose, costose e lunghe, in quanto variano notevolmente da uno Stato membro all'altro sia in termini di documentazione che i contribuenti devono presentare per ottenere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sia per quanto riguarda il loro livello di digitalizzazione. Inoltre le procedure di ritenuta alla fonte sono ancora soggette al rischio di frode e abuso fiscale, con conseguenti perdite di gettito per gli Stati membri, come dimostrato da una serie di scandali fiscali, in particolare i cosiddetti casi Cum/Cum e Cum/Ex. Ciò è dovuto alla mancanza di informazioni accurate nelle mani delle amministrazioni fiscali, il che a sua volta è dovuto al basso livello di trasparenza nell'ambito della catena finanziaria e alla mancanza di informazioni sulla presenza di accordi finanziari legati al titolo sottostante.

Le procedure per presentare una richiesta di rimborso prevedono generalmente le seguenti fasi e i seguenti requisiti: il contribuente (ossia il destinatario dei pagamenti) deve dimostrare di essere residente nel paese con il quale lo Stato membro della fonte ha firmato una convenzione fiscale. A tal fine il contribuente dovrà richiedere un certificato di residenza all'amministrazione fiscale del suo Stato di residenza. Sarà inoltre necessario fornire una serie di formulari e documenti supplementari, a seconda del paese della fonte. Di norma, nell'UE, gli Stati membri della fonte richiederanno la prova che il contribuente è il titolare del titolo e il beneficiario del reddito, ma possono anche richiedere tutti i tipi di documentazione relativa alla catena di pagamento o specifici certificati bancari (come il certificato dei dividendi) prima di rimborsare la ritenuta alla fonte in eccesso. A causa di casi recenti e molto significativi di frodi sofisticate, alcuni Stati membri hanno introdotto o stanno per introdurre obblighi di documentazione ancora più rigorosi nell'ambito delle loro procedure.

Una delle forme più evidenti di abuso fiscale è quella in cui i contribuenti che non hanno diritto a un'aliquota inferiore della ritenuta alla fonte effettuano operazioni (ad esempio, concessione in prestito o vendita e riacquisto di titoli) con enti che potrebbero beneficiare di un'aliquota ridotta della ritenuta alla fonte (ad esempio sulla base della pertinente convenzione fiscale o del loro status specifico) se fossero titolari del titolo, in modo da ripartire i risparmi tra loro.

Questo tipo di abuso è noto anche come arbitraggio dei dividendi o Cum/Cum. Un'altra forma di abuso è rappresentata dai sistemi Cum/Ex, un sistema fraudolento che prevede la presentazione di molteplici domande di rimborso: le pratiche deliberate di vendita allo scoperto in prossimità della giornata di distribuzione mirano a creare confusione tra il titolare economico e quello giuridico dei titoli, il che consente a entrambe le parti di chiedere rimborsi d'imposta superiori all'importo inizialmente trattenuto dall'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte.

L'attuale status quo scoraggia gli investimenti transfrontalieri all'interno dell'UE, in particolare per gli investitori al dettaglio: in una recente indagine 1 , quasi il 70 % degli investitori al dettaglio che avrebbero potuto beneficiare di un'aliquota ridotta della ritenuta alla fonte non ne ha fatto richiesta, adducendo come principale motivo la lunghezza, l'onerosità e la complessità delle procedure, motivazioni che hanno indotto il 31 % di queste persone a decidere di vendere le proprie azioni estere dell'UE. Ciò è fondamentalmente in contrasto con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali e con il pacchetto sugli investimenti al dettaglio adottato il 24 maggio 2023 2 e compromette la competitività del mercato dell'UE nel suo complesso. Oltre a occupare risorse significative per le autorità fiscali, il rischio persistente di frode o abuso ha anche un impatto negativo sul gettito fiscale degli Stati membri e, in ultima analisi, sull'equità fiscale.

Da decenni la Commissione europea e le organizzazioni internazionali analizzano e cercano di affrontare le inefficienze e i rischi di frode o abuso associati alle procedure di ritenuta alla fonte. In particolare nel 2009 la Commissione ha presentato una raccomandazione agli Stati membri sulla semplificazione delle procedure di ritenuta alla fonte 3 . Nel 2017 la Commissione ha pubblicato un codice di condotta sulla ritenuta alla fonte 4 , che chiedeva un impegno volontario da parte degli Stati membri. A livello internazionale, nel 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha approvato il pacchetto di attuazione sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE) volto ad affrontare anche l'inefficienza delle procedure di ritenuta alla fonte 5 .

Sebbene tali azioni a livello internazionale e dell'UE abbiano portato ad alcuni miglioramenti, le onerose procedure di ritenuta alla fonte continuano a scoraggiare gli investimenti transfrontalieri, in particolare da parte degli investitori al dettaglio, continuano a rappresentare un ostacolo al buon funzionamento del mercato dei capitali dell'UE e sono ancora soggette al rischio di frode o abuso. I costi complessivi delle procedure di ritenuta alla fonte sono stimati a 6,62 miliardi di EUR 6 .

È per questi motivi che nel 2020, nel piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 7 e nel piano d'azione per un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese 8 , la Commissione ha annunciato un'iniziativa legislativa nel settore delle procedure di ritenuta alla fonte. Nel marzo 2022 il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano d'azione per una fiscalità equa e semplice e ne ha sostenuto la completa attuazione 9 . Inoltre il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta che istituisca un sistema comune e armonizzato per le ritenute alla fonte, accompagnato da un meccanismo per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri 10 . Nel 2020 il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, ha sottolineato la necessità di ridurre gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri, comprese le procedure di rimborso transfrontaliero agli investitori, anche a quelli al dettaglio 11 .

L'obiettivo di questa proposta è duplice: sostenere il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali agevolando gli investimenti transfrontalieri e garantire una fiscalità equa tramite la prevenzione di frodi e abusi fiscali.

Per conseguire gli obiettivi la presente proposta introduce procedure più efficienti di ritenuta alla fonte, fornendo nel contempo agli Stati membri gli strumenti necessari per combattere efficacemente le frodi e gli abusi fiscali. Le modifiche proposte avranno inoltre un impatto molto pratico e utile per gli investitori e comporteranno risparmi molto significativi sui costi per gli investitori, stimati a circa 5,17 miliardi di EUR all'anno 12 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Questa iniziativa è pienamente coerente con altre iniziative adottate dalla Commissione negli ultimi anni per conseguire la priorità fondamentale della lotta contro le frodi e gli abusi fiscali:

nel 2016 la Commissione ha adottato la direttiva anti-elusione (ATAD) 13 per garantire un'attuazione coordinata negli Stati membri delle principali misure contro l'elusione fiscale derivanti dalle azioni internazionali sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

dalla sua adozione nel 2011, la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC) 14 è stata rivista e ampliata in diverse occasioni per consentire uno scambio tempestivo e su vasta scala di informazioni in materia fiscale in tutta l'UE. In particolare la direttiva DAC2 15 istituisce un quadro per una maggiore trasparenza fiscale all'interno dell'UE in termini di informazioni finanziarie;

la direttiva DAC6 16 istituisce l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ai meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di pianificazione fiscale aggressiva;

nel 2021 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva per combattere l'uso improprio di entità di comodo (ossia entità nell'Unione europea che esercitano un'attività economica minima o nulla) 17 per eludere o evadere le imposte.

Tuttavia gli strumenti dell'UE esistenti non contengono misure specifiche per contrastare le pratiche fiscali abusive con riguardo alle procedure di ritenuta alla fonte. Le norme vigenti non prevedono la comunicazione di informazioni sulle operazioni su titoli alle amministrazioni fiscali degli Stati membri della fonte (compresi i dettagli della catena di pagamento per quanto riguarda il pagamento di dividendi o interessi da parte degli intermediari finanziari).

Di conseguenza non affrontano adeguatamente il problema specifico degli abusi. La presente direttiva amplierà la trasparenza per consentire agli Stati membri di verificare se l'aliquota della ritenuta alla fonte è applicata correttamente a ciascun contribuente ammissibile. Essa garantirà che la trasparenza sia raggiunta tempestivamente in modo da giustificare e consentire un trattamento rapido ed efficiente delle richieste di rimborso o di esenzione applicabili.

Poiché la presente proposta riguarda le procedure di ritenuta alla fonte, essa integrerà soltanto la direttiva sulle società madri e figlie 18 e la direttiva sugli interessi e i canoni 19 , che esentano rispettivamente dalla ritenuta alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili, e i pagamenti di interessi e di canoni effettuati dalle società figlie alle loro società madri, ed eliminano la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre. La direttiva sulle società madri e figlie e la direttiva sugli interessi e i canoni potrebbero essere applicabili in relazione ai titoli quotati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta, che non limiterà il rispetto da parte degli Stati membri di tali direttive, ma lo agevolerà in termini procedurali.

   Coerenza con altre normative dell'UE

La proposta sostiene ed è pienamente coerente con il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali. L'Unione dei mercati dei capitali mira a rendere i finanziamenti più accessibili alle società dell'UE, a facilitare gli investimenti da parte di persone fisiche e imprese e a integrare i mercati nazionali dei capitali in un autentico mercato unico. Procedure di ritenuta alla fonte divergenti, onerose e lunghe comportano costi considerevoli che scoraggiano gli investimenti transfrontalieri e compromettono l'Unione dei mercati dei capitali. Rendere le procedure di ritenuta alla fonte più rapide, più efficienti e meno costose sosterrà gli investimenti transfrontalieri e contribuirà alla creazione di un vero mercato unico dei capitali nell'UE.

Affrontando un ostacolo fondamentale agli investimenti transfrontalieri da parte degli investitori al dettaglio, la presente proposta integra la strategia per gli investimenti al dettaglio adottata il 24 maggio 2023 20 per consentire ai consumatori di sfruttare appieno i mercati dei capitali dell'UE.

La presente direttiva integra inoltre la direttiva sui diritti degli azionisti 21 in quanto entrambe condividono l'obiettivo di richiedere trasparenza in relazione all'investitore finale. La direttiva sui diritti degli azionisti facilita l'identificazione degli azionisti e i flussi di informazioni tra gli azionisti e l'emittente di titoli. Le società hanno il diritto di identificare i propri azionisti e di ottenere informazioni sulla loro identità da qualsiasi intermediario in possesso di tali informazioni.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica delle iniziative legislative in materia di tassazione è l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Benché non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, tale articolo rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 115 TFUE, le direttive costituiscono lo strumento giuridico appropriato per l'UE in questo settore. Sulla base dell'articolo 288 TFUE le direttive vincoleranno gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La natura transfrontaliera del problema in questione richiede un'iniziativa comune in tutto il mercato unico.

La fonte del problema è principalmente legata al fatto che, tra gli Stati membri che prelevano ritenute alla fonte sui pagamenti di dividendi o interessi, vengono applicati sistemi diversi di esenzione dall'imposizione in eccesso nelle situazioni transfrontaliere. Sono utilizzati i seguenti sistemi e nei diversi Stati membri possono applicarsi soglie o requisiti diversi: sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, sistema di rimborso rapido, sistema di rimborso normale o una combinazione di tali sistemi.

Il mantenimento di un quadro sempre più frammentato delle procedure di ritenuta alla fonte nell'UE comporta elevati costi di conformità per gli investitori e gli intermediari finanziari coinvolti. La natura transfrontaliera prevalente della questione in esame richiede un'azione a livello dell'UE per semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi di conformità. In assenza di tale iniziativa, la frammentazione delle procedure nazionali di ritenuta alla fonte ostacola l'efficace funzionamento delle procedure di esenzione per le operazioni transfrontaliere e, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato unico. Pertanto l'azione dell'UE è necessaria per garantire parità di condizioni sia per gli investitori nazionali che per quelli stranieri, sia per gli intermediari nazionali che per quelli non residenti.

L'iniziativa mira inoltre a rispondere alle raccomandazioni formulate dall'ESMA nella relazione finale sui sistemi Cum/Ex, Cum/Cum e di recupero delle ritenute alla fonte, secondo le quali sarebbe necessaria un'azione specifica in materia di tassazione a livello dell'UE per combattere efficacemente le frodi e gli abusi.

Un'iniziativa legislativa è perciò conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

Le misure previste non vanno al di là del livello minimo di protezione necessario per il mercato unico e sono pertanto conformi ai principi di proporzionalità. La proposta non prescrive un'armonizzazione completa ma si limita a stabilire caratteristiche comuni che migliorerebbero i sistemi di esenzione dalla ritenuta alla fonte degli Stati membri e li rafforzerebbero contro le frodi e gli abusi.

L'attuazione di un certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) comune andrebbe a vantaggio degli investitori, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni fiscali. Il sistema attuale, frammentato e parzialmente cartaceo, sarà sostituito da un sistema interamente digitale. Ciò aumenterebbe la digitalizzazione dei processi amministrativi negli Stati membri e potenzierebbe l'efficienza, consentendo anche agli intermediari finanziari di migliorare i propri processi. Si tratta di un primo passo importante verso una maggiore efficienza delle procedure di ritenuta alla fonte.

L'introduzione di obblighi di comunicazione per gli intermediari finanziari comporterebbe costi e oneri amministrativi. Tuttavia tali costi sono controbilanciati dall'impatto positivo delle informazioni ricevute per le amministrazioni fiscali nel migliorare le procedure di ritenuta alla fonte in termini di sicurezza ed efficacia.

Inoltre tale onere dovrebbe essere valutato alla luce delle iniziative recentemente adottate o annunciate in alcuni Stati membri in risposta ai recenti scandali di frode e abuso fiscale delle procedure di ritenuta alla fonte; tali iniziative introducono nuovi e ampi obblighi di comunicazione per gli intermediari.

Uno standard comune di comunicazione a livello dell'UE consentirebbe di ridurre i costi di conformità per gli intermediari finanziari che operano a livello transfrontaliero, in quanto dovrebbero conformarsi a uno standard di comunicazione unico in tutta l'UE anziché dover rispettare un mosaico di obblighi diversi.

Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento ammissibile ai sensi della base giuridica (articolo 115 TFUE).

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non esiste una precedente legislazione vincolante nel settore delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte, pertanto non sono state effettuate valutazioni ex post né vagli di adeguatezza.

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione dei portatori di interessi per questa iniziativa consisteva sia in consultazioni pubbliche che in consultazioni mirate. Il 28 settembre 2021 è stata pubblicata una valutazione d'impatto iniziale 22 con un periodo di consultazione di quattro settimane, seguita da una consultazione pubblica svoltasi tra aprile e giugno 2022, che ha raccolto 1 682 risposte.

Gli Stati membri sono stati consultati tramite il gruppo di lavoro IV, riunioni bilaterali e due riunioni del forum TADEUS. Si sono inoltre tenute riunioni con vari portatori di interessi, quali i rappresentanti degli intermediari finanziari e degli investitori al dettaglio.

Da tutti questi scambi e contributi ricevuti dai vari portatori di interessi si può concludere che esiste un ampio consenso sui problemi derivanti dalle diverse procedure di ritenuta alla fonte negli Stati membri e sulla necessità di un'azione dell'UE per affrontare la situazione caratterizzata da frammentazione e inefficienza.

Tuttavia vi sono differenze tra i principali gruppi di portatori di interessi in merito alle possibili opzioni a tal fine:

gli investitori e gli intermediari finanziari hanno chiaramente ritenuto che l'esenzione alla fonte produrrebbe i risultati migliori, come un'esenzione precoce per gli investitori e un onere limitato per gli intermediari. Hanno inoltre riconosciuto che un sistema di esenzione alla fonte dovrebbe probabilmente essere integrato da sistemi per il rimborso della ritenuta alla fonte che fungano da riserva. Pertanto si sono espressi a favore di un'iniziativa volta anche a standardizzare i processi e le forme attuali di rimborso della ritenuta alla fonte;

gli Stati membri si sono espressi a favore dell'introduzione di un certificato digitale di residenza fiscale a livello dell'UE comune. Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione e una procedura standardizzata:

(a)gli Stati membri in cui l'aliquota nazionale per gli investitori non residenti è inferiore o uguale all'aliquota della convenzione sulla doppia imposizione non risentirebbero direttamente di una standardizzazione delle procedure di ritenuta alla fonte o degli obblighi di comunicazione. Alcuni di questi Stati membri si sono espressi a favore di un'azione a livello dell'UE in quanto migliorerà la posizione dei loro investitori;

(b)gli Stati membri in cui l'aliquota nazionale della ritenuta alla fonte è superiore alla rispettiva aliquota della convenzione sulla doppia imposizione si sono ampiamente espressi a favore del miglioramento della trasparenza e della standardizzazione delle procedure di ritenuta alla fonte, sottolineando l'importanza di trovare un equilibrio tra l'efficienza di tali procedure e il mantenimento del controllo sui processi per prevenire gli abusi fiscali.

Tutte le informazioni di cui sopra ricevute dai portatori di interessi sono state attentamente esaminate nella presente proposta, la quale introduce procedure più efficienti di ritenuta alla fonte dotando nel contempo gli Stati membri degli strumenti necessari per combattere efficacemente le frodi e gli abusi fiscali.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha svolto ampie consultazioni e ha ricevuto contributi da varie fonti durante la preparazione della proposta. La Commissione si è basata, tra l'altro, sulle informazioni accessibili al pubblico e sui contributi ricevuti dal settore privato attraverso inviti e sessioni in loco per discutere gli elementi tecnici.

Valutazione d'impatto

Per preparare questa iniziativa è stata realizzata una valutazione d'impatto. Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per il controllo normativo della Commissione il 16 novembre 2022. In seguito alla riunione del 14 dicembre 2022, il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere negativo il 16 dicembre 2022, suggerendo alcuni ambiti da migliorare. I principali ambiti da migliorare erano i seguenti: maggiore chiarezza sulla parità di importanza dei due obiettivi specifici dell'iniziativa (migliorare l'efficienza e combattere gli abusi fiscali), una descrizione accurata del contenuto, del funzionamento e della complementarità delle opzioni e un quadro chiaro e completo dei costi e dei benefici di ciascuna opzione.

Una relazione riveduta sulla valutazione d'impatto è stata ripresentata al comitato per il controllo normativo il 20 marzo 2023, contenente revisioni introdotte in risposta al precedente parere del comitato. In particolare è stato chiarito che entrambi gli obiettivi, ovvero migliorare l'efficienza e combattere gli abusi fiscali, rivestono pari importanza; inoltre la presentazione delle opzioni è stata modificata in modo da includere tre opzioni anziché quattro (accorpando le precedenti opzioni 1 e 2 nell'attuale opzione 1 e riformulando leggermente e modificando l'ordine delle opzioni 2 e 3); infine la valutazione d'impatto è stata rivista per fornire una panoramica più completa dei costi e dei benefici ed è stato aggiunto un grafico riepilogativo che riflette i costi/benefici netti di ciascuna opzione attuale per ciascun portatore di interessi.

Il 21 aprile 2023 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserva sulla valutazione d'impatto che è stata ripresentata. Il comitato per il controllo normativo ha chiesto ulteriori chiarimenti sulle opzioni disponibili e sui costi/risparmi nell'ambito dell'approccio "one in, one out". È stato inoltre chiesto di spiegare meglio nella valutazione d'impatto il fatto che l'opzione prescelta offriva agli Stati membri la possibilità di scegliere tra l'applicazione dell'esenzione alla fonte e/o il sistema di rimborso rapido. Delle riserve di cui sopra si è tenuto conto nell'ultima versione della valutazione d'impatto.

La valutazione d'impatto, riveduta a seguito delle raccomandazioni del comitato per il controllo normativo, ha esaminato le tre opzioni strategiche riportate di seguito.

Opzione 1 – Istituzione di un certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) comune + procedure comuni di comunicazione

Nell'ambito di questa opzione gli Stati membri potrebbero continuare ad applicare i loro sistemi attuali (vale a dire le procedure di esenzione alla fonte e/o di rimborso), ma dovrebbero introdurre i seguenti nuovi elementi:

·un eTRC comune (con un contenuto e un formato comuni) che sarà rilasciato/verificato in formato digitale da tutti gli Stati membri;

·uno standard comune di comunicazione per aumentare la trasparenza, dal momento che ogni intermediario finanziario lungo tutta la catena finanziaria trasmetterebbe una serie definita di informazioni allo Stato membro della fonte. Sarebbero inoltre istituite procedure standardizzate in materia di dovuta diligenza e norme in materia di responsabilità e predisposti formulari comuni di rimborso da presentare per conto dei clienti/contribuenti utilizzando l'automazione.

Opzione 2 – Attuazione di un sistema di esenzione alla fonte

Questa seconda opzione prevede gli elementi inclusi nell'opzione 1 ma impone agli Stati membri di istituire un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte che consenta l'applicazione di aliquote ridotte conformemente alla convenzione sulla doppia imposizione o alle norme nazionali direttamente al momento del pagamento. Secondo l'opzione 2 le amministrazioni fiscali dovrebbero monitorare le imposte dovute dopo il pagamento.

Opzione 3 – Attuazione di un sistema di rimborso rapido entro un termine prestabilito e/o di un sistema di esenzione alla fonte

Questa opzione comprende l'opzione 1, con l'aggiunta dell'obbligo per gli Stati membri che applicano un sistema di rimborso di garantire che il recupero sia gestito entro un termine prestabilito, il cosiddetto sistema di rimborso rapido. Gli Stati membri possono introdurre o continuare ad attuare un sistema di esenzione alla fonte (come sistema principale o per determinati pagamenti a basso rischio).

Le varie opzioni sono state confrontate alla luce dei seguenti criteri: efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità.

Tra tutte le opzioni, l'opzione 3 è la prescelta. L'opzione 3 è estremamente efficace per affrontare i problemi individuati nell'UE in termini di rapidità, semplificazione dei processi e procedure più digitalizzate. Mentre l'opzione 2 comporterebbe risparmi ancora più elevati per gli investitori, l'opzione 3 offre agli Stati membri la possibilità di mantenere un controllo ex ante sulle richieste di rimborso, fornendo in tal modo una via da seguire che dovrebbe essere fattibile sotto il profilo politico in tutti gli Stati membri. La lotta contro gli abusi è particolarmente importante per gli Stati membri che negli ultimi anni sono stati duramente colpiti dalle pratiche Cum/Cum e Cum/Ex. Per motivi politici, tali Stati membri potrebbero essere più restii ad adottare un sistema di esenzione alla fonte a breve termine, in quanto tale sistema conferisce un ruolo più importante agli intermediari finanziari.

Impatti sull'economia

Benefici

L'iniziativa proposta porterà a risparmi sui costi per gli investitori, stimati a circa 5,17 miliardi di EUR all'anno, di cui 730 milioni di EUR all'anno connessi a una riduzione della burocrazia cartacea (409 milioni di EUR per gli investitori dell'UE). Ciò è dovuto al fatto che gli investitori dovranno sostenere minori costi di conformità, far fronte a meno casi di doppia imposizione e saranno in grado di reinvestire tempestivamente i fondi rimborsati. L'iniziativa affronterà quindi un ostacolo strutturale e di lunga data agli investimenti transfrontalieri e aiuterà le società dell'UE a raccogliere capitali da una base di investitori più ampia, il che costituisce un obiettivo fondamentale dell'Unione dei mercati dei capitali.

Sebbene gli intermediari finanziari sosterrebbero costi significativi a breve termine per mettere in atto i sistemi necessari per conformarsi alla nuova direttiva, si prevede che beneficeranno a lungo termine di risparmi sui costi (stimati a circa 13,5 milioni di EUR all'anno) correlati alla semplificazione delle procedure, in particolare grazie alla digitalizzazione di alcuni aspetti dell'iniziativa, come l'uso dell'eTRC o la presentazione di richieste di esenzione in blocco.

Infine le amministrazioni fiscali saranno meglio attrezzate per combattere gli abusi fiscali, il che in ultima analisi dovrebbe avere un impatto positivo sul gettito fiscale. Si prevede che l'iniziativa avrà un impatto positivo sul PIL, entro lo 0,025 %.

Costi

Gli intermediari finanziari dovranno sostenere costi di attuazione e costi annuali ricorrenti rispettivamente pari a 75,9 milioni di EUR e 13 milioni di EUR. Le amministrazioni fiscali sosterranno anche i costi di sviluppo di infrastrutture informatiche per l'attuazione dell'eTRC (stimati tra 4,9 e 54 milioni di EUR di costi di sviluppo e tra 0,97 e 10,8 milioni di EUR di costi ricorrenti) e i sistemi di comunicazione necessari per ricevere i dati (stimati a un costo una tantum di 18,2 milioni di EUR e a 3,5 milioni di EUR all'anno di costi ricorrenti). Infine, dato che vi saranno meno casi di doppia imposizione, gli Stati membri dovranno far fronte a una riduzione del gettito fiscale stimata a 2,2 miliardi di EUR.

Adeguatezza normativa e semplificazione

Uno dei principali obiettivi specifici della proposta è l'introduzione della digitalizzazione nelle procedure di ritenuta alla fonte al fine di conseguire modalità completamente automatizzate per il rilascio dell'eTRC, la comunicazione delle informazioni, la presentazione di una richiesta di esenzione o rimborso e il controllo dei dati. Un altro obiettivo perseguito dall'iniziativa è evitare la proliferazione di sistemi diversi negli Stati membri standardizzando alcuni elementi delle procedure di ritenuta alla fonte.

Nell'ambito dell'approccio "one in, one out" l'iniziativa porterà a risparmi sui costi per gli investitori connessi a una riduzione della burocrazia cartacea (409 milioni di EUR all'anno) e a risparmi sui costi per gli intermediari finanziari connessi alla semplificazione delle procedure (13,5 milioni di EUR all'anno). Allo stesso tempo gli intermediari finanziari sosterranno costi di attuazione una tantum pari a 75,9 milioni di EUR e costi ricorrenti pari a 13 milioni di EUR.

La proposta introdurrà obblighi di comunicazione per gli intermediari finanziari. Ottenere informazioni granulari è fondamentale affinché l'amministrazione fiscale dello Stato membro della fonte sia in grado di valutare e applicare le opportune aliquote ridotte della ritenuta alla fonte e individuare efficacemente le pratiche abusive, conseguendo così uno degli obiettivi dell'iniziativa. Per limitare l'onere derivante dalla comunicazione, le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare sono state limitate a quanto necessario agli Stati membri per ricostruire la catena di pagamento di dividendi e interessi e nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione degli intermediari finanziari dichiaranti. Inoltre la comunicazione sarà effettuata utilizzando formulari informatici standard e requisiti comuni per i canali di comunicazione che la Commissione stabilirà mediante atti di esecuzione.

In aggiunta, a fini di semplificazione e di snellimento dei requisiti correlati alle procedure di ritenuta alla fonte per i piccoli investitori, è stata introdotta una norma "de minimis" per gli obblighi di comunicazione e la procedura di dovuta diligenza. Essa consiste nel non richiedere informazioni sugli accordi finanziari o sul periodo minimo di detenzione agli investitori con pagamenti di dividendi inferiori alla soglia di 1 000 EUR.

Diritti fondamentali e uguaglianza

I diritti fondamentali, in particolare i requisiti relativi alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR"), sono tutelati. I dati personali saranno trattati solo al fine di verificare che al contribuente sia applicata l'aliquota corretta della ritenuta alla fonte e di attenuare il rischio di frode e abuso fiscale. I dati personali saranno trasmessi solo tra enti coinvolti nelle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte ai sensi della presente direttiva. La quantità di dati personali da trasmettere sarà limitata a quanto necessario per individuare casi di sottosegnalazione, mancata comunicazione o frode o abuso fiscale, in linea con i requisiti del GDPR. I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario a tale scopo.

L'uguaglianza, compresa la parità di genere, non è influenzata in modo significativo da questa iniziativa.

Altre ripercussioni

Nessun altro impatto significativo. Tuttavia si prevede che l'iniziativa avrà un impatto sociale positivo limitato, in quanto garantirebbe una tassazione più equa, nonché un impatto ambientale positivo limitato, data la riduzione prevista delle procedure di rimborso su supporto cartaceo. La presente iniziativa è pertanto coerente con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, come richiesto dalla normativa europea sul clima.

La proposta sostiene i principi "non arrecare un danno significativo" e "digitale per definizione" e contribuisce a realizzare il modello europeo per una società e un'economia digitali.

I pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile parzialmente affrontati dall'iniziativa sono: 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), 9 (industria, innovazione e infrastrutture) e 16 (pace, giustizia e istituzioni forti), come illustrato nell'allegato 3 della valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le principali conseguenze dell'iniziativa sul bilancio per la Commissione comprendono l'attuazione del certificato digitale di residenza fiscale e la definizione dei formati e dei canali di comunicazione che gli intermediari finanziari devono utilizzare per riferire alle autorità fiscali nazionali. La scheda finanziaria legislativa fornisce informazioni dettagliate sulle risorse umane e amministrative necessarie.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione dati che riflettono le informazioni pertinenti sul funzionamento della stessa. Le informazioni pertinenti devono essere definite mediante un atto di esecuzione, come stabilito all'articolo 19 della direttiva.

La Commissione valuta la direttiva cinque anni dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento, e successivamente ogni cinque anni.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta è strutturata in due componenti che sono trattate rispettivamente nei capi 2 e 3. Il capo 2 prevede la costituzione di un certificato digitale di residenza fiscale a livello dell'UE, mentre il capo 3 tratta delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte. Esso comprende la procedura per istituire registri nazionali per specifici intermediari finanziari (intermediario finanziario certificato), l'obbligo di comunicazione standardizzato per tali intermediari certificati e l'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di esenzione alla fonte o un sistema di rimborso rapido o una combinazione di entrambi per garantire un'esenzione rapida e sicura dalla ritenuta alla fonte, sulla base della convenzione sulla doppia imposizione o di norme nazionali, per gli investitori dell'UE e di paesi terzi, qualora siano soddisfatte determinate condizioni di trasparenza. Poiché tali procedure riguardano solo Stati membri specifici che devono concedere l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, il capo 3 è vincolante solo per tali Stati membri.

i)Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) comune

L'eTRC deve essere introdotto da tutti gli Stati membri e fornirà un processo amministrativo rapido, semplice e sicuro per confermare la residenza fiscale dei contribuenti dell'UE.

Come stabilito all'articolo 4, sarà stabilito un contenuto comune per l'eTRC, indipendentemente dallo Stato membro di emissione, vale a dire lo Stato membro di residenza. Gli elementi di cui al paragrafo 2 che costituiscono il contenuto comune dell'eTRC sono quelli che identificano i contribuenti richiedenti e confermano che sono residenti negli Stati membri conformemente alle rispettive norme nazionali.

Dalle consultazioni mirate con gli Stati membri è emerso che, in termini di determinazione della residenza degli investitori, si applicano le stesse norme per considerare l'investitore residente o no in un determinato Stato membro, indipendentemente dal paese di investimento. Pertanto non è necessario menzionare lo Stato membro dell'investimento nell'eTRC. Tali informazioni saranno tuttavia incluse nella richiesta di esenzione al fine di individuare l'aliquota ridotta applicabile.

Poiché l'obiettivo è istituire un eTRC standardizzato, che possa essere utilizzato per semplificare le procedure di ritenuta alla fonte, ma anche per altri scopi, la proposta consente di aggiungere informazioni a tali fini.

Dato che uno degli obiettivi della presente iniziativa è ridurre l'onere amministrativo a carico delle amministrazioni fiscali, degli investitori e del settore finanziario, si propone che l'eTRC copra almeno l'intero anno civile in cui è richiesto. Tuttavia, se le circostanze alla fine dell'anno non confermano il contenuto dell'eTRC rilasciato nel corso dell'anno, tale eTRC può essere considerato non valido dallo Stato membro di emissione e da qualsiasi altro Stato membro interessato. Il periodo minimo di copertura dell'eTRC (un anno civile) non dovrebbe essere interpretato in modo tale da impedire agli Stati membri di rilasciare un eTRC con un periodo di copertura più lungo, a seconda del concetto di residenza fiscale e della decisione interna di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro, nella misura in cui tale eTRC continua a essere considerato valido dallo Stato membro di emissione.

Gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare un eTRC entro un giorno, a condizione che abbiano ricevuto una serie di informazioni specifiche e purché non si verifichino circostanze eccezionali che giustifichino un ritardo. Nei casi in cui non sia possibile rilasciare il certificato entro un giorno, la parte richiedente dovrebbe essere informata dallo Stato membro interessato. Per soddisfare il requisito di rilascio entro un giorno, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema completamente automatizzato per l'emissione dell'eTRC, che consenta la presentazione delle richieste tramite un portale online accessibile ai contribuenti e alle parti autorizzate (ad esempio, agli intermediari finanziari che richiedono l'eTRC per conto dei loro clienti).

L'eTRC sarà protetto mediante un sigillo elettronico conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS) 23 . Il metodo previsto offre la possibilità di rilasciare il certificato digitale di residenza fiscale in versione leggibile dall'uomo e da dispositivi automatici, mediante documenti PDF, o altri formati analoghi, che possono essere utilizzati dai sistemi automatizzati.

ii)Registri nazionali degli Stati membri

Per beneficiare delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte al centro della direttiva, gli investitori dovranno essere in grado di interagire con intermediari finanziari certificati per prestare tali servizi. È possibile essere certificati come intermediari finanziari certificati e quindi accedere alle procedure di cui alla presente direttiva in due modi:

d'ufficio: per 1) i grandi enti, quali definiti all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 24 , e 2) i depositari centrali di titoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 25 che prestano servizi di agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte e che, in quanto tali, devono registrarsi presso gli Stati membri in cui sono situati gli emittenti di titoli e in cui uno dei loro clienti ha investito;

su base volontaria: per tutti gli altri enti (compresi quelli stabiliti in una giurisdizione di un paese terzo) che agiscono in qualità di intermediari finanziari e soddisfano requisiti specifici iscrivendosi in uno o più registri nazionali istituiti a norma della presente direttiva, a discrezione dell'intermediario interessato; si prevede che la registrazione avvenga negli Stati membri in cui i loro clienti hanno effettuato investimenti.

Gli Stati membri che non sono tenuti a concedere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso, a causa di un'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti di dividendi o nel caso in cui l'aliquota nazionale pertinente sia sempre inferiore o uguale all'aliquota che potrebbe essere applicata nell'ambito delle convenzioni sulla doppia imposizione, non devono necessariamente disporre di un registro nazionale. Gli Stati membri che optano per la concessione di un'esenzione dalla ritenuta alla fonte o di un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi sulle obbligazioni, come previsto dalla presente direttiva, dovrebbero automaticamente utilizzare il registro nazionale già istituito per concedere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi o istituire in altro modo un registro nazionale.

Gli intermediari finanziari certificati non conformi, compresi quelli che non rispettano i requisiti di registrazione, saranno cancellati dai registri nazionali e/o sanzionati.

iii)Procedure comuni di comunicazione

La presente direttiva mira a contribuire alla lotta contro le frodi e gli abusi fiscali nel settore delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso e a renderle efficaci. L'introduzione della trasparenza nella catena finanziaria risponde a questi due obiettivi in quanto consente allo Stato membro della fonte di ricevere le informazioni necessarie per verificare che si applichi l'aliquota corretta della ritenuta alla fonte e per valutare se sia necessario applicare norme antiabuso. L'istituzione di uno standard comune di comunicazione in tutta l'UE consente di ridurre i costi di conformità per gli investitori e gli intermediari finanziari e di rendere più rapide e più sicure le procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Chi deve comunicare informazioni e a chi?

Gli obblighi di comunicazione derivano dall'iscrizione in uno dei registri nazionali. Tutti gli intermediari finanziari certificati inclusi in uno o più dei registri nazionali sono tenuti a riferire all'autorità che tiene il registro e, se del caso, all'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, indipendentemente dal loro paese di residenza (UE o paese terzo; o in uno Stato membro che detenga o no un proprio registro nazionale).

Gli intermediari finanziari certificati iscritti in qualsiasi registro nazionale devono segnalare se i loro clienti investono in uno Stato membro che dispone di un registro nazionale. Tale Stato membro della fonte dovrà prevedere l'esenzione e dovrà pertanto ricostruire la catena di pagamento dei titoli e identificare l'investitore finale. La direttiva non esclude la possibilità che gli intermediari finanziari certificati esternalizzino l'obbligo di comunicazione a un altro intermediario finanziario all'interno della catena di custodia nella misura in cui il rispettivo intermediario finanziario certificato continui ad essere responsabile del completamento e della correttezza di tale comunicazione.

Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione comporterà sanzioni.

Cosa deve essere comunicato?

La direttiva stabilisce un insieme comune di elementi da comunicare nell'allegato II. Ciascun intermediario finanziario certificato comunica solo le informazioni relative alla parte dell'operazione che gli è visibile, vale a dire da chi riceve i dividendi/interessi e a chi paga i dividendi/interessi. Pertanto il destinatario della comunicazione completa, vale a dire l'amministrazione fiscale della fonte o un agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte designato per suo conto, disporrà di tutte le informazioni necessarie per ricostruire la catena finanziaria dell'operazione dall'investitore all'emittente dei titoli.

Le informazioni comunicate all'amministrazione fiscale le consentiranno di accertare l'identità dell'investitore finale e il suo potenziale diritto all'aliquota ridotta della ritenuta alla fonte. Di conseguenza il rischio di doppi rimborsi è attenuato e la capacità delle amministrazioni fiscali di individuare e combattere altre pratiche abusive e fraudolente, come i sistemi Cum/Cum, è rafforzata.

L'allegato II, sezione E, prevede due obblighi di comunicazione volti a contribuire a combattere gli abusi fiscali correlati alla ritenuta alla fonte, principalmente i sistemi abusivi Cum/Cum: i) informazioni sul periodo di detenzione dei titoli sottostanti e ii) informazioni sugli accordi finanziari connessi ai titoli per i quali il contribuente chiede l'esenzione.

Il primo elemento è inteso a stabilire se i titoli sottostanti sono stati acquistati entro due giorni prima della data ex dividendo, con l'obiettivo di contribuire a prevenire ulteriori schemi fraudolenti/abusivi per il recupero multiplo della stessa ritenuta alla fonte quando si dovrebbe applicare un unico recupero (sistemi Cum/Ex).

Il secondo elemento è inteso a stabilire se l'intermediario finanziario dichiarante è a conoscenza di eventuali accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo, con l'obiettivo di aiutare l'amministrazione fiscale a individuare meccanismi fiscali abusivi (sistemi Cum/Cum). Un accordo finanziario può essere, ad esempio, un contratto di vendita con patto di riacquisto o la concessione di titoli in prestito, nonché prodotti derivati come i future su azioni. Più specificamente, un contratto di vendita con patto di riacquisto comporta la vendita di titoli a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare gli stessi titoli o titoli simili a un prezzo fisso a una data futura specificata. La concessione di titoli in prestito comporta il trasferimento della proprietà di un titolo in cambio di una garanzia reale, solitamente un altro titolo, a condizione che la proprietà di tale titolo o di titoli simili ritorni al proprietario originario a una data futura specificata. La definizione è ampia per consentire l'inclusione di diversi tipi di accordi.

Poiché i suddetti sistemi sono stati osservati solo in relazione ai pagamenti di dividendi, gli elementi di comunicazione di cui alla sezione E non sono richiesti in relazione agli interessi pagati sulle obbligazioni. Lo stesso approccio è seguito per quanto riguarda gli importi estremamente esigui di dividendi versati, che sono considerati casi a basso rischio che non possono giustificare il relativo onere di comunicazione a carico degli intermediari finanziari certificati. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di applicare conseguenze adeguate quando individuano effettivamente abusi, anche per un importo modesto.

In che modo sarà effettuata la comunicazione?

La comunicazione avverrà tramite uno schema standard in formato XML definito in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione. Il canale automatizzato per trasmettere le informazioni dagli operatori economici all'amministrazione fiscale corrispondente o all'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte che agisce per suo conto sarà standardizzato e stabilito in tale atto di esecuzione.

Quando sorge l'obbligo di comunicazione?

Il termine per la comunicazione delle informazioni di cui all'allegato II è di 25 giorni al più tardi dalla data di registrazione. La comunicazione dovrebbe avvenire non appena possibile dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. In pratica tutte le posizioni sono normalmente consolidate entro 10-15 giorni dalla data di registrazione. Se ciò non si è verificato entro il 20º giorno, al fine di ottenere un'esenzione efficace dalle ritenute alla fonte in eccesso, la direttiva impone agli intermediari finanziari certificati di procedere alla comunicazione di informazioni sulla situazione il 20º giorno ed entro i cinque giorni successivi.

Negli Stati membri in cui si applica l'esenzione alla fonte e la data di pagamento dei dividendi è anteriore a 25 giorni dalla data di registrazione, gli intermediari finanziari dovrebbero disporre di un meccanismo per fornire tempestivamente informazioni sull'aliquota da applicare all'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte.

iv) Sistemi di esenzione

La proposta prevede quanto segue: a) un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte; e b) un sistema di rimborso rapido. Nell'ambito di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte l'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte applica l'importo corretto delle imposte al momento del pagamento dei dividendi/interessi (articolo 12). Nell'ambito di un sistema di rimborso rapido l'imposta è trattenuta all'aliquota più elevata applicata nel paese della fonte, ma l'imposta in eccesso viene restituita entro un termine prestabilito massimo di 25 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data in cui gli obblighi di comunicazione sono stati adempiuti. Ciò dovrebbe avvenire entro 50 giorni di calendario dalla data di pagamento (articolo 13). In entrambi i casi, i soggetti coinvolti nelle procedure sarebbero gli intermediari finanziari certificati che agiscono per conto dei loro investitori. Gli articoli 10 (richiesta di esenzione alla fonte o di rimborso rapido) e 11 (procedure di dovuta diligenza) stabiliscono elementi comuni a entrambi i sistemi.

Nell'applicare le procedure di esenzione, l'amministrazione fiscale competente può decidere di esternalizzare i compiti pertinenti a un agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte designato invece di gestirli autonomamente.

Ciascuno Stato membro che applica procedure di esenzione per la ritenuta alla fonte in eccesso può decidere di applicare il sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso rapido o entrambi, nonché di avvalersi o meno della suddetta possibilità di esternalizzazione. Tuttavia tali Stati membri devono garantire che almeno uno dei due sistemi sia a disposizione di tutti gli investitori e sia effettivamente attivato e, in ogni caso, che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. Nell'ambito di questi due sistemi gli Stati membri hanno la facoltà, ad esempio, di consentire solo ai contribuenti a basso rischio di chiedere l'esenzione alla fonte, mentre altri contribuenti possono chiedere solo un rimborso rapido. Gli Stati membri che non utilizzano procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso perché non prevedono affatto la ritenuta alla fonte o non prevedono aliquote diverse della ritenuta alla fonte in circostanze diverse non sono interessati da tali sistemi e non sono tenuti ad agire.

In tutti i casi, per quanto riguarda la prova della residenza degli investitori, gli Stati membri dovrebbero basarsi principalmente sull'eTRC, quale definito all'articolo 4, o su un'adeguata prova della residenza fiscale fornita da un paese terzo.

Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è prevenire le pratiche fiscali abusive/fraudolente, in particolare i sistemi Cum/Ex e Cum/Cum. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri che desiderano disporre di più tempo per effettuare alcuni controlli prima di accettare di concedere un'esenzione hanno la possibilità di non applicare l'esenzione alla fonte o i sistemi di rimborso rapido da introdurre a norma della presente direttiva in determinate circostanze specifiche. Questa possibilità è prevista specificamente nel caso di una richiesta di esenzione e quando le informazioni fornite nell'allegato II, sezione E, indicano che i titoli sottostanti sono stati acquisiti entro due giorni di calendario dalla data ex dividendo e/o che l'intermediario finanziario comunica di essere a conoscenza di un accordo finanziario riguardante i titoli sottostanti che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto alla data ex dividendo.

Qualora non si applichino i sistemi di esenzione alla fonte e di rimborso rapido di cui alla presente direttiva, sarà applicata una normale procedura di rimborso che consente al contribuente o al suo rappresentante designato, che non deve necessariamente essere un istituto finanziario, di chiedere direttamente un rimborso all'autorità fiscale. La presente direttiva garantisce inoltre che almeno il contenuto delle informazioni da comunicare all'autorità fiscale comprenda le informazioni di cui all'allegato II, sezione E.

Disposizioni generali

Il capo 4 riguarda le disposizioni generali e finali e in particolare gli atti di esecuzione, la valutazione e il monitoraggio, le norme in materia di protezione dei dati, il recepimento e l'entrata in vigore. Una volta adottata, la presente proposta dovrebbe essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 31 dicembre 2026. Dovrebbe entrare in vigore due anni dopo l'adozione degli atti di esecuzione, presumibilmente entro il 1º gennaio 2027.    

2023/0187 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 26 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 27 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali sono priorità politiche per l'Unione europea (UE). Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, da procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate in borsa a investitori non residenti. Inoltre il sistema attuale si è rivelato inadeguato a prevenire i rischi ricorrenti di frode, evasione ed elusione fiscali, come dimostrato dai recenti scandali Cum/Ex e Cum/Cum. La presente proposta mira a rendere più efficienti le procedure dell'UE in materia di ritenuta alla fonte, rafforzandole nel contempo contro il rischio di frode e abuso fiscali. Si basa su azioni precedenti in materia a livello dell'UE e internazionale, come la raccomandazione della Commissione del 2009 sulla semplificazione delle procedure di ritenuta alla fonte e l'iniziativa dell'OCSE sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE) 28 .

(2)Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e combattere potenziali frodi o abusi, attualmente ostacolata dalla frammentazione e dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è pertanto necessario istituire un quadro comune per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode o abuso fiscale. Tale quadro dovrebbe portare alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate nell'UE, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza sull'identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi. A tal fine il quadro dovrebbe basarsi su procedure automatizzate, come la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale (in termini di procedura e forma), che costituisce un prerequisito per l'accesso degli investitori a qualsiasi procedura di esenzione o rimborso. Tale quadro dovrebbe inoltre essere sufficientemente flessibile da tenere debitamente conto dei vari sistemi applicabili nei diversi Stati membri, garantendo nel contempo una maggiore convergenza e fornendo adeguati strumenti antiabuso per attenuare i rischi di frode, evasione ed elusione fiscali.

(3)Per garantire un approccio proporzionato, le norme relative alle procedure di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso dovrebbero essere vincolanti solo per gli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte sui dividendi ad aliquote diverse in funzione della residenza fiscale dell'investitore specifico. In tal caso gli Stati membri devono concedere un'esenzione qualora sia stata applicata un'aliquota più elevata in una situazione per la quale è applicabile un'aliquota inferiore. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di attuare procedure analoghe in relazione ai pagamenti di interessi a non residenti su obbligazioni negoziate in borsa, di migliorare l'efficienza della relativa procedura di esenzione e di garantire un livello più elevato di conformità dei contribuenti. Gli Stati membri che non necessitano di procedure di esenzione per le ritenute alla fonte in eccesso su dividendi e interessi, a seconda dei casi, non sono interessati dalle procedure di cui alla presente direttiva e pertanto non sono vincolati da tali norme. Dato che gli investitori possono essere stabiliti in qualsiasi Stato membro, le norme relative a un certificato comune e digitale di residenza fiscale dovrebbero applicarsi in tutti gli Stati membri, come anche le disposizioni generali e finali.

(4)Per garantire che tutti i contribuenti dell'UE abbiano accesso a una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza a fini fiscali, gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure automatizzate per il rilascio di certificati di residenza fiscale nello stesso formato digitale riconoscibile e accettabile e con lo stesso contenuto. Ai fini di una maggiore efficienza, il certificato dovrebbe essere valido almeno per l'intero anno durante il quale è stato rilasciato e riconosciuto da altri Stati membri per tale periodo. Gli Stati membri possono revocare un certificato di residenza fiscale elettronico (eTRC) rilasciato se l'amministrazione fiscale ha prova contraria della residenza fiscale per quell'anno. Al fine di consentire un'identificazione efficiente delle società dell'UE, il certificato dovrebbe includere informazioni sull'identificativo unico europeo (EUID).

(5)Per conseguire l'obiettivo di un'esenzione più efficiente dalla ritenuta alla fonte in eccesso, è opportuno attuare procedure comuni che consentano di ottenere rapidamente informazioni chiare e sicure sull'identità dell'investitore, in particolare nel caso di ampie basi di investitori, ossia in relazione agli investimenti in titoli negoziati in borsa, in cui è difficile identificare i singoli investitori. Tali procedure dovrebbero inoltre consentire, in una seconda fase, l'applicazione dell'aliquota d'imposta appropriata al momento del pagamento (esenzione alla fonte) o il rapido rimborso dell'eventuale eccedenza di imposta versata. Dato che gli investimenti transfrontalieri solitamente comportano una catena di pagamento di intermediari finanziari, le procedure pertinenti dovrebbero altresì consentire di rintracciare e identificare la catena degli intermediari e quindi il flusso di reddito dall'emittente del titolo fino al destinatario finale, ossia l'investitore unico o il titolare registrato. Gli Stati membri interessati, ossia quelli che applicano la ritenuta alla fonte sui redditi da titoli e che prevedono l'esenzione per l'imposta in eccesso, dovrebbero pertanto istituire e tenere un registro nazionale degli intermediari finanziari che svolgono un ruolo significativo nella catena di pagamento e, una volta registrati, imporre loro di comunicare le informazioni a loro disposizione sui pagamenti di dividendi o interessi, se del caso, da essi gestiti. Le informazioni richieste dovrebbero essere limitate a quelle essenziali per ricostruire la catena di pagamento e quindi utili per prevenire il rischio di frode o abuso, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione dell'intermediario che le comunica. Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte sugli interessi ad aliquote variabili e che devono avviare procedure di esenzione analoghe possono anche prendere in considerazione la possibilità di utilizzare eventualmente il registro nazionale istituito.

(6)Poiché gli intermediari finanziari più spesso impegnati nelle catene di pagamento dei titoli sono grandi enti ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) 29 e depositari centrali di titoli che forniscono servizi di agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, tali enti dovrebbero essere tenuti a chiedere l'iscrizione nei registri nazionali degli Stati membri istituti come sopra. Gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a chiedere la registrazione a loro discrezione. La registrazione dovrebbe essere richiesta dall'intermediario finanziario stesso presentando una domanda all'autorità competente designata dallo Stato membro e includendo la prova che l'intermediario finanziario soddisfa determinati requisiti. Scopo dei requisiti è verificare che l'intermediario richiedente soddisfi gli obblighi della pertinente normativa dell'UE e vigili sul rispetto di quest'ultima. Se l'intermediario finanziario è stabilito al di fuori dell'UE, deve essere soggetto nel paese terzo di residenza a una normativa comparabile ai fini della presente direttiva e il paese terzo di residenza non deve figurare né nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative né nell'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio (elenco antiriciclaggio). La conformità di un intermediario finanziario di un paese terzo ai pertinenti requisiti dell'UE riguarda unicamente le finalità stabilite nella presente direttiva e non ha alcun impatto sull'esercizio o sull'applicazione di altri diritti e obblighi derivanti da altre normative dell'UE. Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovrebbero essere considerati "intermediari finanziari certificati" nel rispettivo Stato membro ed essere soggetti ai pertinenti obblighi di comunicazione e notifica ai sensi della presente direttiva; nel contempo ad essi dovrebbe essere concesso il diritto di chiedere l'applicazione delle procedure di esenzione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero inoltre adottare misure per cancellare da tale registro qualsiasi intermediario finanziario certificato che ne faccia richiesta o che non soddisfi più i relativi requisiti. Tali Stati membri possono inoltre decidere di prevedere la cancellazione dal registro nazionale degli intermediari finanziari certificati che hanno violato più volte i loro obblighi. Qualora uno Stato membro adotti tale misura di cancellazione, dovrebbe informarne gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale al fine di consentire loro di valutare la cancellazione dello stesso intermediario finanziario certificato dal rispettivo registro nazionale. La legislazione nazionale degli Stati membri interessati si applica ai diritti e agli obblighi delle parti interessate, anche in materia di ricorso, in relazione a qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro connessa all'iscrizione e alla cancellazione dal registro nazionale.

(7)Per garantire una maggiore trasparenza sull'identità e sulle circostanze dell'investitore che riceve un pagamento di dividendi o interessi, nonché sul flusso del pagamento a partire dall'emittente, è opportuno che gli intermediari finanziari certificati comunichino all'autorità designata per tenere il registro nazionale, entro termini specifici, una serie di informazioni pertinenti. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate anche all'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, qualora tale esenzione sia possibile. Tali dati dovrebbero includere informazioni sull'ammissibilità dell'investitore interessato, ma dovrebbero limitarsi alle informazioni di cui dispone l'intermediario finanziario certificato che effettua la comunicazione. Gli intermediari finanziari che non sono tenuti a registrarsi come intermediari finanziari certificati e hanno scelto di non registrarsi in quanto tali non hanno obblighi di comunicazione ai sensi della presente direttiva. Tuttavia le informazioni sui pagamenti gestiti da tali intermediari che non sono intermediari finanziari certificati rimangono pertinenti e possono essere considerate necessarie da uno Stato membro, a sua discrezione, per garantire la trasparenza e consentire un'adeguata ricostruzione della catena dei pagamenti prima di applicare le procedure di esenzione di cui alla presente direttiva (esenzione alla fonte o rimborso rapido). Gli Stati membri possono pertanto chiedere agli intermediari finanziari certificati di ottenere le suddette informazioni da tali intermediari e di comunicarle di conseguenza affinché siano applicabili le procedure di esenzione di cui alla presente direttiva.

(8)Al fine di rendere l'Unione dei mercati dei capitali più efficace e competitiva, è opportuno agevolare e accelerare le procedure per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sul reddito derivante da titoli, laddove i pertinenti intermediari finanziari certificati abbiano fornito informazioni adeguate, anche sull'identità dell'investitore. Gli intermediari finanziari certificati pertinenti sono tutti gli intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento tra l'investitore e l'emittente dei titoli che potrebbero essere tenuti a fornire anche informazioni sui pagamenti effettuati da intermediari finanziari non certificati nella catena, secondo la scelta strategica di ciascuno Stato membro. Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, sono previsti due tipi di procedure: i) esenzione alla fonte mediante applicazione diretta dell'aliquota d'imposta appropriata al momento della ritenuta e ii) rimborso rapido entro un termine massimo di 50 giorni a decorrere dalla data di pagamento del dividendo o, se del caso, dalla data in cui l'emittente dell'obbligazione deve versare interessi al possessore dell'obbligazione (data di stacco della cedola). Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre una delle due procedure o una combinazione di entrambe, come ritengono opportuno, garantendo nel contempo che almeno una sia disponibile a tutti gli investitori, qualora siano soddisfatti i requisiti della presente direttiva. Per garantire l'attuazione corretta e tempestiva di tali procedure da parte degli Stati membri interessati, è opportuno applicare interessi di mora sui rimborsi tardivi delle ritenute alla fonte in eccesso che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che soddisfano le condizioni per beneficiare di tali procedure. Qualora i requisiti pertinenti non siano soddisfatti o l'investitore interessato lo desideri, gli Stati membri dovrebbero applicare le normali procedure di rimborso esistenti per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso. In ogni caso i titolari registrati, in particolare gli investitori al dettaglio, e i loro rappresentanti autorizzati dovrebbero conservare il diritto di recuperare la ritenuta alla fonte in eccesso versata in uno Stato membro se forniscono la prova del rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

(9)Al fine di salvaguardare i sistemi di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero anche imporre agli intermediari finanziari certificati di verificare l'ammissibilità degli investitori che desiderano chiedere un'esenzione. In particolare gli intermediari finanziari certificati dovrebbero chiedere il certificato di residenza fiscale dell'investitore interessato e una dichiarazione attestante che tale investitore è il beneficiario effettivo del pagamento conformemente alla legislazione dello Stato membro della fonte. Dovrebbero inoltre verificare l'aliquota applicabile della ritenuta alla fonte sulla base delle circostanze specifiche dell'investitore e indicare se sono a conoscenza di accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo. Gli intermediari finanziari certificati dovrebbero essere ritenuti responsabili delle perdite di gettito fiscale causate dall'insufficiente adempimento di tali obblighi, nella misura in cui la legislazione nazionale dello Stato membro che subisce la perdita lo prevede. Al fine di garantire la proporzionalità dell'onere e della responsabilità imposti agli intermediari finanziari certificati, è opportuno applicare obblighi di verifica ridotti a tutte le procedure di esenzione, laddove il rischio di abusi sia basso e in particolare quando l'importo totale dei dividendi versati all'investitore per una partecipazione in una società è inferiore a 1 000 EUR. Qualora tale abuso fosse invece provato, gli Stati membri possono tuttavia applicare le disposizioni del diritto nazionale, con le relative conseguenze, compreso il rifiuto di applicare i sistemi di esenzione previsti dalla presente direttiva, ma non possono ritenere gli intermediari finanziari certificati responsabili della mancata verifica.

(10)È noto che gli accordi finanziari possono essere utilizzati per trasferire la proprietà economica, in tutto o in parte, di un titolo e/o dei pertinenti rischi di investimento. È stato inoltre dimostrato che tali accordi sono stati utilizzati nei sistemi di arbitraggio dei dividendi e di "stripping di dividendi", come gli schemi Cum/Ex e Cum/Cum, al solo scopo di ottenere rimborsi senza averne diritto o di aumentare l'importo del rimborso cui l'investitore aveva effettivamente diritto. Per combattere gli abusi fiscali le amministrazioni fiscali hanno pertanto bisogno di informazioni su tali accordi finanziari, che comprendono di norma operazioni su titoli legittime quali i contratti di vendita con patto di riacquisto o la concessione di titoli in prestito, nonché prodotti derivati come i future su azioni. Per garantire un approccio proporzionato, la comunicazione di tali informazioni dovrebbe essere richiesta solo da parte degli intermediari finanziari certificati che, a causa della loro posizione all'interno della catena, potrebbero essere stati direttamente coinvolti nell'accordo finanziario pertinente. La comunicazione di tali informazioni non è richiesta nel caso di obbligazioni e pagamenti di interessi.

(11)Al fine di garantire l'efficacia, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano un regime sanzionatorio per le violazioni delle norme nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(12)La corretta attuazione e applicazione delle norme proposte in ciascuno Stato membro interessato è fondamentale per la promozione dell'Unione dei mercati dei capitali nel suo complesso e per la protezione della base imponibile degli Stati membri e dovrebbe pertanto essere monitorata dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione informazioni specificate mediante atti di esecuzione sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. La Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili per valutare l'efficacia delle nuove norme proposte. In tale contesto la Commissione dovrebbe valutare la necessità di aggiornare le norme introdotte in virtù della presente direttiva.

(13)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, in particolare per i) il certificato digitale di residenza fiscale, ii) la comunicazione degli intermediari finanziari e iii) la richiesta di esenzione a norma della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare formulari standard con un numero limitato di componenti, compreso il regime linguistico. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

(14)Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 . Gli intermediari finanziari e gli Stati membri possono trattare i dati personali a norma della presente direttiva al solo scopo di servire l'interesse pubblico generale, ossia per finalità di lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Per consentire l'efficace perseguimento di tale obiettivo, è necessario limitare alcuni diritti delle persone fisiche previsti dal suddetto regolamento, in particolare il diritto di essere informati in merito al trattamento dei loro dati e il loro ambito di applicazione, nonché il diritto al consenso su determinati tipi di trattamento dei dati.

(15)Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera delle operazioni interessate e della necessità di ridurre i costi di conformità nel mercato interno nel suo complesso, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme relative al rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale da parte degli Stati membri e la procedura di esenzione da qualsiasi ritenuta alla fonte in eccesso che può essere trattenuta da uno Stato membro sui dividendi derivanti da azioni negoziate in borsa e, se del caso, sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate in borsa, versati a titolari registrati che sono residenti a fini fiscali al di fuori di tale Stato membro.

Articolo 2
Ambito di applicazione

I capi I e IV si applicano a tutti gli Stati membri. Il capo II si applica a tutti gli Stati membri con riguardo a tutte le persone residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione.

Le procedure di cui al capo III si applicano a tutti gli Stati membri che concedono l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa. Gli Stati membri che concedono l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi versati per obbligazioni negoziate in borsa possono applicare il capo III.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1)"ritenuta alla fonte in eccesso", la differenza tra l'importo della ritenuta alla fonte prelevata da uno Stato membro sui pagamenti a titolari non residenti di dividendi o interessi su titoli applicando l'aliquota nazionale generale e l'importo inferiore della ritenuta alla fonte applicabile da tale Stato membro agli stessi dividendi o interessi in conformità con una convenzione sulla doppia imposizione o una normativa nazionale specifica, a seconda dei casi;

(2)"azioni negoziate in borsa", azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 33 ;

(3)"obbligazioni negoziate in borsa", obbligazioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21, 22 e 23, della direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014;

(4)"intermediario finanziario", un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del 23 luglio 2014 34 , un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 35 o un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, o una persona giuridica di un paese terzo autorizzata a prestare servizi comparabili a quelli forniti da un depositario centrale di titoli, da un ente creditizio o da un'impresa di investimento ai sensi di una legislazione comparabile di un paese terzo di residenza, che fa parte della catena di pagamento dei titoli tra l'entità che emette titoli e il titolare registrato che riceve pagamenti su tali titoli;

(5)"(EUID)", l'identificativo unico europeo per le società di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio  36 ;

(6)"numero di identificazione fiscale o TIN", l'identificativo unico a fini fiscali di un titolare registrato in quanto tale in uno Stato membro;

(7)"procedura di esenzione dalla ritenuta alla fonte", una procedura in base alla quale un titolare registrato che percepisce dividendi o interessi da titoli che possono essere soggetti a una ritenuta alla fonte in eccesso è esentato o rimborsato per tale imposta in eccesso;

(8)"autorità competente", l'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 5 e comprendente qualsiasi persona autorizzata, conformemente alle norme nazionali, da tale autorità ad agire per suo conto ai fini della presente direttiva;

(9)"titolo", un'azione negoziata in borsa o un'obbligazione negoziata in borsa;

(10)"grande ente", un grande ente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(11)"agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte", un'entità autorizzata dallo Stato membro della fonte ad assumersi la responsabilità della detrazione della ritenuta alla fonte dal pagamento di dividendi o interessi su titoli e del trasferimento di tale ritenuta alla fonte all'autorità fiscale dello Stato membro della fonte;

(12)"data di registrazione" (record date), la data stabilita dall'emittente di un titolo, alla quale sono determinati l'identità del detentore di tale titolo e i diritti da esso conferiti, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, se del caso, in base alle posizioni consolidate consegnate nei libri dell'intermediario finanziario tramite scrittura contabile alla chiusura delle sue attività, quale definita all'articolo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2018/1212 37 ;

(13)"regolamento", il completamento di un'operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere l'obbligazione delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di contante o di titoli o di entrambi, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 del 23 luglio 2014;

(14)"titolare registrato", qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata a percepire dividendi o interessi da titoli soggetti a ritenuta alla fonte in uno Stato membro;

(15)"conto di investimento", il conto o i conti forniti da intermediari finanziari a titolari registrati tramite i quali sono detenuti o registrati i loro titoli e su cui sono versati i pagamenti relativi a tali titoli;

(16)"data ex dividendo", la data a decorrere dalla quale le azioni sono negoziate prive dei diritti da esse conferiti, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, se del caso;

(17)"accordo finanziario", qualsiasi accordo o obbligazione contrattuale in base al quale una parte della proprietà dell'azione negoziata in borsa, sulla quale è versato un dividendo, è o potrebbe essere trasferita, in via permanente o temporanea, ad un'altra parte;

(18)"catena di pagamento dei titoli", la sequenza di intermediari finanziari che gestiscono il pagamento di dividendi o interessi su titoli tra l'emittente dei titoli e il titolare registrato al quale sono pagati dividendi o interessi derivanti da tali titoli;

(19)"convenzione sulla doppia imposizione", un accordo o una convenzione che prevede l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore tra due (o più) paesi;

(20)"Stato membro della fonte", lo Stato membro di residenza dell'emittente del titolo che paga dividendi o interessi;

(21)"sistema di rimborso rapido", un sistema in cui il pagamento di dividendi o interessi è effettuato tenendo conto dell'aliquota generale nazionale della ritenuta alla fonte a seguito di una richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso entro i termini di cui all'articolo 13;

(22)"sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte", un sistema in cui, al momento del pagamento di dividendi o interessi, si applica l'aliquota appropriata della ritenuta alla fonte, conformemente alle norme nazionali applicabili e/o agli accordi internazionali, come la pertinente convenzione sulla doppia imposizione;

(23)"sistema di rimborso normale", un sistema in cui il pagamento di dividendi o interessi è effettuato tenendo conto dell'aliquota generale nazionale della ritenuta alla fonte a seguito di una richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso al di fuori della procedura di cui all'articolo 13;

(24)"euro short-term rate", lo euro short-term rate quale definito nell'Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea del 10 luglio 2019 38 .

CAPO II

CERTIFICATO DIGITALE DI RESIDENZA FISCALE

Articolo 4
Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)

1.Gli Stati membri prevedono un processo automatizzato per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale (eTRC) a una persona ritenuta residente nella loro giurisdizione a fini fiscali.

2.Gli Stati membri rilasciano l'eTRC entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. L'eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato I e contiene le seguenti informazioni:

(a)nome e cognome del contribuente e data e luogo di nascita, se il contribuente è una persona fisica, o nome e identificativo unico europeo (EUID), se è un'entità;

(b)numero di identificazione fiscale;

(c)indirizzo del contribuente;

(d)data di rilascio;

(e)periodo coperto;

(f)identificazione dell'autorità fiscale che rilascia il certificato;

(g)qualsiasi informazione supplementare che possa essere pertinente qualora il certificato sia rilasciato per scopi diversi dall'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai sensi della presente direttiva o informazioni che devono essere incluse in un certificato di residenza fiscale ai sensi del diritto dell'UE.

3.L'eTRC copre almeno l'intero anno civile in cui è presentata la richiesta di tale certificato ed è valido per tale periodo a meno che e fino a quando lo Stato membro che rilascia l'eTRC abbia la prova che la persona cui il certificato si riferisce non è residente nella sua giurisdizione.

4.Qualora sia necessario più di un giorno lavorativo per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona che richiede il certificato del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo.

5.Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3.

6.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza, per il rilascio dell'eTRC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

CAPO III

PROCEDURA DI ESENZIONE DALLA RITENUTA ALLA FONTE

SEZIONE 1

INTERMEDIARI FINANZIARI CERTIFICATI

Articolo 5
Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati

1.Lo Stato membro che preleva una ritenuta alla fonte sui dividendi derivanti da azioni negoziate in borsa pagati a titolari registrati residenti a fini fiscali al di fuori di tale Stato membro e che prevede l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso istituisce un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati. Lo Stato membro può scegliere di utilizzare tale registro nazionale anche in relazione all'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate in borsa, se del caso.

2.Lo Stato membro che preleva una ritenuta alla fonte sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate in borsa, ma non preleva una ritenuta alla fonte sui dividendi derivanti da azioni negoziate in borsa, può scegliere di istituire un registro nazionale.

3.Lo Stato membro che istituisce un registro nazionale a norma dei paragrafi 1 e 2 designa un'autorità competente responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di tale registro.

4.Il registro nazionale contiene le seguenti informazioni sugli intermediari finanziari certificati:

(a)nome dell'intermediario finanziario certificato;

(b)data di registrazione;

(c)dati di contatto e qualsiasi sito web esistente dell'intermediario finanziario certificato;

(d)EUID o, se l'intermediario finanziario certificato non dispone di tale numero, identificativo della persona giuridica (LEI) o qualsiasi numero di registrazione della persona giuridica rilasciato dal suo paese di residenza.

5.Il registro nazionale è reso accessibile al pubblico su un sito web dedicato dello Stato membro e aggiornato almeno una volta al mese.

Articolo 6
Obbligo di registrazione come intermediario finanziario certificato

1.Lo Stato membro che tiene un registro nazionale a norma dell'articolo 5 impone a tutti i grandi enti di cui all'articolo 3, punto 10, che gestiscono i pagamenti di dividendi e, se del caso, di interessi su titoli originari delle loro giurisdizioni e ai depositari centrali di titoli di cui all'articolo 3, punto 4, che prestano servizi di agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte per gli stessi pagamenti, di registrarsi nel registro nazionale.

2.Lo Stato membro che tiene un registro nazionale a norma dell'articolo 5 consente, su richiesta, l'iscrizione in tale registro di qualsiasi intermediario finanziario che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7.

Articolo 7
Procedura di registrazione

1.Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale degli intermediari finanziari certificati entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta, da parte dell'intermediario finanziario, che fornisca la prova di tutti i seguenti requisiti:

(a)residenza a fini fiscali in uno Stato membro o in una giurisdizione di un paese terzo non incluso nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali 39 né nella tabella I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 40 ;

(b)se l'intermediario finanziario richiedente è un ente creditizio, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, punto 12 o 14, della direttiva 2013/36/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un'impresa di investimento, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un depositario centrale di titoli, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o di una legislazione comparabile del paese terzo di residenza;

(c)una dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva 2014/107/UE del Consiglio 41 o alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 applicabili o a una legislazione comparabile di una giurisdizione di un paese terzo non incluso nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o nella tabella I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

2.Gli intermediari finanziari notificano senza indugio all'autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi delle lettere da a) a c).

Articolo 8
Cancellazione dal registro nazionale

1.Gli Stati membri cancellano dal registro nazionale qualsiasi intermediario finanziario certificato che:

(a)chiede tale cancellazione; o

(b)non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 7.

2.Gli Stati membri possono cancellare dal registro nazionale qualsiasi intermediario finanziario certificato per il quale sia stato accertato che non ha ottemperato ripetutamente e intenzionalmente agli obblighi che gli incombono in virtù di uno dei seguenti strumenti:

(a)la presente direttiva;

(b)la direttiva 2014/107/UE del Consiglio; o

(c)la direttiva 2018/843/UE; o

(d)la legislazione comparabile del paese terzo di residenza a fini fiscali.

3.Lo Stato membro che cancella un intermediario finanziario certificato dal proprio registro nazionale informa senza indugio tutti gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale a norma dell'articolo 5.

4.Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario finanziario che è stato cancellato dal registro nazionale a norma del paragrafo 1 sia nuovamente registrato qualora sia stato posto rimedio a qualsiasi inosservanza delle disposizioni della presente direttiva, compresi il pagamento o la liquidazione di eventuali importi in sospeso dovuti al mancato rispetto della stessa.

SEZIONE 2

COMUNICAZIONE

Articolo 9
Obbligo di comunicazione

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato II non appena possibile dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. Se 20 giorni dopo la data di registrazione il regolamento è ancora pendente per qualsiasi parte dell'operazione, gli intermediari finanziari certificati comunicano le informazioni entro i successivi cinque giorni di calendario, indicando la parte per la quale il regolamento è pendente.

2.Gli Stati membri dispongono che gli intermediari finanziari certificati non siano tenuti a comunicare le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1 000 EUR.

3.Gli Stati membri che scelgono di utilizzare un registro nazionale istituito a norma dell'articolo 5 in relazione ai pagamenti di interessi impongono agli intermediari finanziari certificati di comunicare le informazioni di cui all'allegato II, ma non di comunicare le informazioni di cui alla sezione E.

4.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la comunicazione delle informazioni di cui all'allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

5.Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per cinque anni e di fornire l'accesso a qualsiasi altra informazione, nonché l'accesso ai loro locali ai fini dell'audit e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l'audit sia stato completato e al più tardi cinque anni dopo la comunicazione.

Sezione 3

SISTEMI DI ESENZIONE

Articolo 10
Richiesta di esenzione alla fonte o di rimborso rapido

1.Gli Stati membri impongono a un intermediario finanziario certificato che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato che percepisce dividendi o interessi di chiedere un'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o dell'articolo 13, per conto di tale titolare registrato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)il titolare registrato ha autorizzato l'intermediario finanziario certificato a chiedere l'esenzione per suo conto; e

(b)l'intermediario finanziario certificato ha verificato e accertato l'ammissibilità del titolare registrato a norma dell'articolo 11. Tale verifica può comprendere anche una valutazione del rischio che tenga conto del rischio di credito e del rischio di frode.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non concedono l'esenzione nell'ambito dei sistemi di cui agli articoli 12 e 13 per una richiesta se:

(a)il dividendo è stato pagato su un'azione negoziata in borsa che il titolare registrato ha acquisito entro i due giorni precedenti la data ex dividendo;

(b)il pagamento del dividendo sul titolo sottostante per il quale è richiesta l'esenzione è collegato a un accordo finanziario che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto alla data ex dividendo.

3.Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le richieste di esenzione di cui agli articoli 12 e 13 se:

(a)almeno uno degli intermediari finanziari della catena di pagamento dei titoli non è un intermediario finanziario certificato e un successivo intermediario finanziario certificato nella catena non ha fornito all'autorità competente le informazioni che l'intermediario finanziario dovrebbe comunicare a norma della presente direttiva se fosse un intermediario finanziario certificato; o

(b)è chiesta l'esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Articolo 11
Dovuta diligenza in merito all'ammissibilità del titolare registrato

1.Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario finanziario certificato che chiede l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato ottenga da tale titolare registrato una dichiarazione attestante che quest'ultimo:

(a)è il beneficiario effettivo dei dividendi o degli interessi secondo la definizione di cui alla legislazione nazionale dello Stato membro della fonte; e

(b)non ha sottoscritto un accordo finanziario collegato all'azione sottostante negoziata in borsa che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto alla data ex dividendo.

2.Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato verifichino:

(a)l'eTRC del titolare registrato e/o un'adeguata prova della residenza fiscale in un paese terzo;

(b)la dichiarazione del titolare registrato e la residenza fiscale in base alle informazioni provenienti dai meccanismi di controllo interno utilizzati dall'intermediario finanziario certificato al fine di rispettare gli obblighi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 43 o informazioni comparabili richieste nei paesi terzi;

(c)il diritto del titolare registrato di beneficiare di una specifica aliquota ridotta della ritenuta alla fonte in conformità di una convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro della fonte e le giurisdizioni in cui il titolare registrato è residente a fini fiscali o della normativa nazionale specifica dello Stato membro della fonte;

(d)in caso di pagamento di dividendi e sulla base delle informazioni di cui dispone l'intermediario finanziario certificato, l'eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo, a meno che il dividendo versato al titolare registrato per ciascun gruppo di azioni identiche detenute non superi 1 000 EUR.

3.Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari finanziari certificati dispongano di procedure adeguate per effettuare le verifiche a norma del paragrafo 2.

Articolo 12
Sistema di esenzione alla fonte

Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere l'esenzione alla fonte per conto del titolare registrato conformemente all'articolo 10 fornendo all'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte le seguenti informazioni:

(a)la residenza fiscale del titolare registrato; e

(b)l'aliquota della ritenuta alla fonte applicabile al pagamento in conformità di una convenzione sulla doppia imposizione o di una normativa nazionale specifica.

Articolo 13
Sistema di rimborso rapido

1.Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto di tale titolare registrato, a norma dell'articolo 10, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite il più presto possibile dopo la data di pagamento e al più tardi entro 25 giorni di calendario dalla data del pagamento di dividendi o interessi.

2.Gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 entro 25 giorni di calendario dalla data di tale richiesta o, se successiva, dalla data in cui tutti gli intermediari finanziari certificati interessati hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell'articolo 14, all'importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al venticinquesimo giorno.

3.Un intermediario finanziario certificato che chiede un rimborso rapido fornisce allo Stato membro interessato le seguenti informazioni:

(a)l'identificazione del pagamento di dividendi o interessi di cui all'allegato II, sezione B;

(b)la base giuridica dell'aliquota applicabile della ritenuta alla fonte e l'importo totale dell'eccedenza di imposta da rimborsare;

(c)la residenza fiscale del titolare registrato;

(d)la dichiarazione del titolare registrato in conformità dell'articolo 11.

4.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la trasmissione delle richieste di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

Articolo 14
Interessi di mora

Gli Stati membri applicano interessi a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, ad un tasso pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro al pagamento tardivo dell'imposta sul reddito da parte di titolari registrati o, se la legislazione nazionale degli Stati membri non prevede tale disposizione, allo euro short-term rate maggiorato di 50 punti base o al tasso di interesse equivalente utilizzato dalla loro banca centrale maggiorato di 50 punti base, se non fanno parte del meccanismo europeo di cambio.

Articolo 15
Sistema di rimborso normale

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, nei casi in cui l'articolo 12 e l'articolo 13 non si applicano ai dividendi in quanto le condizioni della presente direttiva non sono soddisfatte, il titolare registrato o il suo rappresentante autorizzato che chiede il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi fornisca almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, a meno che il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione dello stesso in una società non superi 1 000 EUR e a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9.

Articolo 16
Responsabilità civile

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, se un intermediario finanziario certificato non rispetta, intenzionalmente o per negligenza, gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, esso possa essere ritenuto responsabile della perdita totale o parziale di entrate provenienti dalla ritenuta alla fonte subita dallo Stato membro in relazione a una richiesta ai sensi dell'articolo 12 o 13.

Articolo 17
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 44 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19
Valutazione

1.La Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, una volta entrate in vigore le norme nazionali di recepimento, ogni cinque anni. Una relazione sulla valutazione della direttiva, compresa l'eventuale necessità di modificarne disposizioni specifiche, sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2031 e ogni cinque anni.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della direttiva per quanto riguarda il miglioramento delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte per ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali.

3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni.

4.Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele ai sensi del paragrafo 2.

5.Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Articolo 20
Protezione dei dati personali

1.Gli Stati membri limitano i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le loro autorità competenti attenuino il rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando che al titolare registrato sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte o verificando che il titolare registrato ottenga tempestivamente l'esenzione se ne ha diritto.

2.Nel trattamento dei dati personali gli intermediari finanziari certificati e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, nell'ambito delle rispettive attività a norma della presente direttiva.

3.Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.

Articolo 21
Notifica

Lo Stato membro che istituisce e tiene un registro nazionale a norma dell'articolo 5 informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi successiva modifica delle norme che disciplinano tale registro. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e le aggiorna se necessario.

Articolo 22
Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Nuovo sistema dell'UE di esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (FASTER) per evitare la doppia imposizione e prevenire gli abusi fiscali nel settore delle ritenute alla fonte.

1.2.Settore/settori interessati

Politica fiscale.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione.

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1) Agevolare gli investimenti transfrontalieri nell'UE offrendo ai contribuenti un accesso adeguato ed efficace ai benefici fiscali derivanti dalle convenzioni sulla doppia imposizione e dalle direttive dell'UE

2) Prevenire gli abusi fiscali nel settore delle ritenute alla fonte

3) Benefici economici

1.4.2.Obiettivi specifici

1) Ridurre i tempi di concessione dell'esenzione o di rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso

2) Garantire che gli intermediari finanziari rispettino gli obblighi di adeguata verifica della clientela e riferiscano in merito alle amministrazioni fiscali

3) Prevenire gli abusi fiscali correlati alla ritenuta alla fonte (Cum/Ex e Cum/Cum)

4) Dotare le amministrazioni fiscali degli Stati membri di strumenti per gestire in modo sicuro e tempestivo le procedure di rimborso/esenzione alla fonte

5) Effetto della proposta sull'economia

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

I termini stabiliti nella proposta garantirebbero che i rimborsi relativi alle richieste di recupero della ritenuta alla fonte siano effettuati più rapidamente o che al momento del pagamento si applichi un'aliquota inferiore della ritenuta alla fonte applicabile. Gli obblighi di comunicazione garantirebbero che le informazioni siano comunicate alle autorità fiscali in modo da assicurare una maggiore trasparenza e che tali informazioni siano utilizzate efficacemente per combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali nei sistemi di recupero/esenzione dalla ritenuta alla fonte nell'UE, garantendo nel contempo l'efficienza del sistema. Un obiettivo secondario è quello di avere un effetto positivo su indicatori economici quali PIL, salari e occupazione.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Obiettivo specifico

Indicatori

Strumenti di misurazione

Ridurre i tempi di esenzione/rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso

Se i giorni di pagamento per i rimborsi relativi alle richieste di recupero della ritenuta alla fonte sono in linea con i termini di pagamento predefiniti nella proposta e, se del caso, se agli investitori vengono corrisposti interessi di mora per i pagamenti tardivi dei rimborsi

Dati annuali da trasmettere alla Commissione dallo Stato membro della fonte

Garantire che gli intermediari finanziari certificati rispettino gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di comunicazione

Monitoraggio delle attività dello Stato membro per garantire la conformità degli intermediari finanziari dell'UE (da parte dello Stato membro in cui sono iscritti nel registro nazionale) e degli intermediari finanziari di paesi terzi (da parte dello Stato membro in cui sono registrati)

Relazione annuale che deve essere trasmessa dallo Stato membro con il registro nazionale in cui è iscritto l'intermediario finanziario

Prevenzione degli abusi fiscali

Valutazione annuale da parte dello Stato membro della fonte dell'utilità dei dati comunicati dagli intermediari/agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte per individuare e prevenire effettivamente gli abusi fiscali. La valutazione comprenderà l'uso e i benefici (numero di casi di abuso e relativi importi) dei dati comunicati per individuare e combattere gli abusi fiscali correlati alla ritenuta alla fonte (Cum/Ex e Cum/Cum)

Valutazione annuale che lo Stato membro della fonte deve trasmettere alla Commissione

Dotare le amministrazioni fiscali degli Stati membri di strumenti per gestire in modo sicuro le procedure di rimborso/esenzione alla fonte

Accuratezza e completezza delle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari/agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte all'amministrazione fiscale dello Stato membro della fonte

Valutazione annuale da parte dello Stato membro della fonte dell'applicabilità delle norme in materia di ripartizione delle responsabilità a livello nazionale

Valutazione annuale che lo Stato membro della fonte deve trasmettere alla Commissione

Effetti della proposta sull'economia dell'UE

Valutazione degli effetti economici della proposta su PIL, investimenti, salari e occupazione. Tale valutazione comprenderà la fonte dei dati e la metodologia utilizzata negli studi del JRC di cui all'allegato 4 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta, compresa l'indagine CPIS sulla sicurezza transfrontaliera

Valutazione annuale che deve essere effettuata dalla Commissione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La Commissione dovrà adottare le seguenti misure per l'attuazione dell'iniziativa: 1) fornire assistenza tecnica per l'attuazione del sistema di rilascio dell'eTRC; e 2) fornire agli Stati membri il quadro per il sistema di formulari di comunicazione e richiesta da parte degli intermediari finanziari.

L'eTRC sarà rilasciato con un sigillo elettronico e sarà conforme al regolamento (UE) n. 910/2014, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS). In una fase successiva gli Stati membri prenderanno in considerazione l'introduzione di un processo di verifica mediante credenziali verificabili se i requisiti tecnici dell'UE sono soddisfatti. Si prevede che l'eTRC e il processo di verifica saranno attuati entro 18 mesi dall'adozione della direttiva.

La Commissione sarà tenuta a fornire un registro delle chiavi pubbliche degli emittenti attendibili (supponendo che le chiavi pubbliche debbano essere modificate periodicamente) per l'attuazione dell'eTRC da parte degli Stati membri.

La Commissione sosterrà inoltre un comitato tecnico per quanto riguarda eventuali modifiche di natura tecnica del certificato digitale di residenza fiscale o nuovi sviluppi tecnici.

Gli intermediari finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta saranno tenuti a riferire agli Stati membri in merito ai dividendi pagati su azioni negoziate in borsa e/o sugli interessi versati per obbligazioni negoziate in borsa. Le informazioni da comunicare sono indicate nella proposta. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al contenuto delle informazioni da comunicare. Inoltre, mediante un atto di esecuzione, la Commissione stabilirà formulari elettronici standard basati su XML o su un formato equivalente, compreso il regime linguistico, per la comunicazione delle informazioni. La Commissione specificherà inoltre i requisiti inerenti ai canali/protocolli di comunicazione per i relativi sistemi che sarebbero necessari agli intermediari finanziari per scambiare informazioni con le autorità fiscali degli Stati membri nell'ambito di applicazione della proposta.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli

Al fine di semplificare il processo di esenzione/rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso e garantire pagamenti più rapidi dei rimborsi della ritenuta alla fonte, è preferibile evitare un mosaico di requisiti, attuati unilateralmente da diversi Stati membri che utilizzano procedure differenti.

Fornendo un sistema di comunicazione standard comune in tutta l'UE, tutti gli Stati membri godranno della piena trasparenza della catena di pagamento dei dividendi e degli interessi, il che attualmente non avviene. I dati ottenuti contribuiranno a individuare e prevenire gli abusi in materia di esenzione/rimborso della ritenuta alla fonte (Cum/Ex e Cum/Cum).

Una soluzione a livello dell'UE che digitalizzi e armonizzi le caratteristiche fondamentali delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte, nel rispetto del principio di proporzionalità, si tradurrebbe in una riduzione dell'onere amministrativo e, di conseguenza, in un risparmio di tempo e di costi per le amministrazioni fiscali, gli investitori e gli intermediari finanziari.

       

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa è un nuovo meccanismo a livello dell'UE. Solo un numero molto limitato di Stati membri ha finora introdotto sistemi di rimborso rapido e quelli che lo hanno fatto hanno incontrato problemi nella loro attuazione.

Attualmente la comunicazione di informazioni da parte degli intermediari finanziari è limitata e di solito è effettuata solo dall'emittente di titoli/agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte nella catena finanziaria e non da altri intermediari finanziari. L'iniziativa garantirebbe la piena trasparenza dei pagamenti di interessi e dividendi nella catena finanziaria per individuare e prevenire gli abusi in materia di esenzione/rimborso della ritenuta alla fonte.

   

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente direttiva riflette una delle azioni previste nel "piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" e nel "piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 2.0".

Per garantire una fiscalità equa è necessario prevenire gli abusi fiscali. La proposta utilizzerà procedure, modalità e strumenti informatici simili a quelli già istituiti o in fase di sviluppo nell'ambito della DAC.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La Commissione assisterà gli Stati membri nell'attuazione dell'eTRC, compresa la fornitura di sostegno tecnico continuativo. Inoltre è necessario un sostegno costante da parte della Commissione agli Stati membri per attuare e monitorare il quadro per le disposizioni in materia di comunicazione per gli intermediari finanziari. I relativi costi saranno finanziati dal bilancio dell'UE.

Per il resto, spetterà agli Stati membri attuare le misure previste.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

   

   durata limitata 

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare il funzionamento dell'intervento e valutarlo rispetto ai principali obiettivi strategici.

Gli Stati membri presenteranno alla Commissione, su base annuale, dati per le informazioni di cui alla tabella precedente sugli indicatori di prestazione, che saranno utilizzati per monitorare la conformità alla direttiva. Mano a mano che saranno disponibili dati di monitoraggio, e se lo ritiene opportuno, la Commissione valuterà la revisione di alcune sue caratteristiche conformemente al sostegno tecnico per l'eTRC e all'atto di esecuzione per il sistema di comunicazione.

Cinque anni dopo l'attuazione della direttiva sarà effettuata una valutazione che consentirà alla Commissione di riesaminare i risultati della politica per quanto riguarda i suoi obiettivi e gli impatti complessivi in termini di miglioramento dei sistemi di rimborso/esenzione dalla ritenuta alla fonte nell'UE e di prevenzione degli abusi fiscali in materia di ritenuta alla fonte.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'attuazione dell'iniziativa dipenderà dalle autorità competenti (amministrazioni fiscali) degli Stati membri. Esse saranno responsabili del finanziamento dei propri sistemi nazionali, compresa l'attuazione dell'eTRC, e dell'istituzione di sistemi nazionali per ricevere le comunicazioni e le richieste degli intermediari finanziari.

La Commissione finanzierà l'assistenza tecnica per l'eTRC e l'istituzione a livello dell'UE dei quadri per i sistemi di comunicazione e i formulari di richiesta.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Al fine di garantire che i rimborsi relativi alle richieste di recupero della ritenuta alla fonte siano effettuati o che sia concessa l'esenzione entro i termini stabiliti, gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione, su base annuale, le statistiche sul numero di richieste di recupero della ritenuta alla fonte in eccesso per cui è stato effettuato il rimborso o è stata concessa l'esenzione entro i termini e sul numero di quelle per le quali i termini sono stati superati. Per quest'ultimo caso occorre fornire una giustificazione. Inoltre gli Stati membri saranno tenuti a versare interessi di mora al contribuente per i rimborsi effettuati oltre i termini senza giustificazione.

Per quanto riguarda la conformità dei loro intermediari finanziari certificati nei registri nazionali, gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione annuale sugli audit e sulle attività che hanno intrapreso per garantire che i loro intermediari finanziari rispettino gli obblighi previsti dalla direttiva, compresi gli obblighi di comunicazione. Inoltre gli intermediari finanziari sono ritenuti responsabili della violazione dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva se il loro comportamento ha determinato una perdita di gettito fiscale.

Gli Stati membri saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale sull'uso dei dati comunicati a norma della direttiva per individuare e combattere gli abusi in materia di esenzione/rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso.

Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Di conseguenza il 100 % degli importi impegnati è coperto dalla verifica ex ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.    

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo (per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis) non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

   

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/964 del Consiglio nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito di tale regolamento.



3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

3.1Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero: 03 04 0100

Diss./
Non diss. 46

di paesi EFTA 47

di paesi candidati 48

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1 – Mercato unico, innovazione e agenda digitale

Migliorare il corretto funzionamento dei sistemi fiscali

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: TAXUD

2023

2024

2025

2026

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 49 03.04.01

Impegni

(1a)

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26

Pagamenti

(2a)

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 50  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti
per DG TAXUD

Impegni

=1a+1b+3

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26

Pagamenti

=2a+2b+3

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

DG: TAXUD

• Risorse umane

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

• Altre spese amministrative

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

TOTALE DG TAXUD

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,272

0,561

0,359

0,395

0,197

1,784

Pagamenti

0,122

0,311

0,559

0,265

0,347

1,604

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale
 

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTALE

RISULTATI

Tipo 51

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 52

Specifiche

0,150

0,100

0,250

Sviluppo

0,300

0,200

0,150

0,650

Manutenzione

0,100

0,100

0,100

0,300

Sostegno

0,020

0,020

0,020

0,020

0,080

Formazione

0,020

0,020

ITSM (Infrastruttura, ricevente, licenze ecc.)

0,020

0,060

0,060

0,060

0,060

0,260

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,150

0,420

0,300

0,330

0,180

0,180

1,560

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALI

0,150

0,420

0,300

0,330

0,180

0,180

1,560

3.2.3 Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

Altre spese amministrative

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Esclusa la RUBRICA 7 53  del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1 Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 54

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 55

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli Stati membri; lavoro sui formulari, formati informatici e il registro centrale;

ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico.

Personale esterno

Non pertinente

3.2.4 Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5 Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 56

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3 Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 57

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    Withholding taxes on dividends in the European Union, Better Finance, marzo 2023.
(2)     https://finance.ec.europa.eu/publications/retail-investment-package_it .
(3)    Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8).
(4)    Commissione europea (2017), Codice di condotta sulla ritenuta alla fonte, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale, https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2017-12/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf (solo in EN).
(5)    OCSE (2013), TRACE implementation package for the adoption of the authorised intermediary system: A standardised system for effective withholding tax relief procedures for cross-border portfolio income ( https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/treatyreliefandcomplianceenhancementtrace.htm ).
(6)    Si veda la relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020) 312 final).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione (COM(2020) 590 final).
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (2020/2254(INL)) (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211).
(10)    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un quadro europeo in materia di ritenuta alla fonte (2021/2097(INI)).
(11)    Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI)).
(12)    Si veda la relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
(13)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(14)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(15)    Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(16)    Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).
(17)    Proposta di direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 2021, che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2021) 565 final).
(18)    Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).
(19)    Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
(20)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio (COM(2023) 279 final).
(21)    Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
(22)    Valutazione d'impatto iniziale - Ares(2021)5900310 ( https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Ritenute-alla-fonte-nuovo-sistema-UE-per-evitare-la-doppia-imposizione-e-prevenire-gli-abusi-fiscali-esenzione-piu-rapida-e-sicura-dalle-ritenute-alla-fonte-in-eccesso_it ).
(23)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(24)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(26)    GU C [ … ] del [ … ] , pag. .
(27)    GU C [ … ] del [ … ] , pag. .
(28)    Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8).
(29)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(30)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(31)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(32)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(33)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 2.6.2014, pag. 349).
(34)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(35)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(36)    Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(37)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti (GU L 223 del 4.9.2018, pag. 1).
(38)    Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).
(39)    Consiglio dell'Unione europea, Consiglio "Economia e finanza", 14094/16, Bruxelles, 8 novembre 2016.
(40)    Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).
(41)    Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(42)    Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
(43)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(44)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(45)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(46)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(47)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(48)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(49)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(50)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(51)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(52)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(53)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(54)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(55)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(56)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(57)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 19.6.2023

COM(2023) 324 final

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Consiglio

relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

{SEC(2023) 243 final} - {SWD(2023) 215 final} - {SWD(2023) 216 final} - {SWD(2023) 217 final}


ALLEGATO I

CERTIFICATO DIGITALE DI RESIDENZA FISCALE DI CUI ALL
'ARTICOLO 4

Requisiti tecnici

1.Il certificato digitale di residenza fiscale:

è rilasciato con un sigillo elettronico conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ;

offre la possibilità di presentazioni in formato leggibile sia dall'uomo che da dispositivo automatico con documenti PDF o altri formati analoghi che possono essere utilizzati nei sistemi automatizzati;

può essere stampato;

contiene una casella di testo libero per l'inserimento delle informazioni di cui all'articolo 4, lettera g).

2.Gli Stati membri possono introdurre un processo di verifica mediante credenziali verificabili se i requisiti tecnici nell'Unione sono soddisfatti.

Un comitato sostiene la Commissione nell'attuazione del certificato digitale di residenza fiscale da parte degli Stati membri. Inoltre il comitato può fornire assistenza tecnica per quanto riguarda eventuali modifiche della base tecnica del certificato digitale di residenza fiscale o nuovi sviluppi tecnici.

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 9 e 15

Gli intermediari finanziari certificati forniscono le seguenti informazioni nel formato xml corrispondente:

Tipo di informazioni

Specifiche

A. Informazioni relative alla persona che fornisce le informazioni

Nome dell'intermediario finanziario

EUID, identificativo della persona giuridica (LEI) o alternativa

Indirizzo ufficiale

Altri dati pertinenti

Numero di identificazione fiscale e indirizzo e-mail

B. Informazioni relative al beneficiario del pagamento di dividendi o interessi

Identificazione dell'intermediario finanziario o del contribuente finale che percepisce il pagamento di dividendi o interessi

I.Persona fisica

Nome, numero di identificazione fiscale, data di nascita, indirizzo

II.Persona giuridica

Nome, LEI, numero di identificazione fiscale, indirizzo, EUID

Numero del conto di investimento

Numero del conto di custodia in cui i titoli sono detenuti dall'intermediario finanziario/dal contribuente che riceve il pagamento

C. Informazioni relative all'esecutore del pagamento di dividendi o interessi

Identificazione dell'intermediario finanziario da cui la persona che effettua la comunicazione riceve il pagamento di dividendi o interessi

I.Persona fisica

Nome, numero di identificazione fiscale, data di nascita, indirizzo

II.Persona giuridica

Nome, LEI, numero di identificazione fiscale, indirizzo, EUID

Numero del conto di investimento

Numero del conto di custodia in cui i titoli erano detenuti dall'intermediario finanziario che esegue il pagamento

D. Informazioni relative al pagamento di dividendi o interessi

Emittente

Nome, LEI o numero di identificazione fiscale o EUID, indirizzo ufficiale

Numero ISIN

Identificazione dell'emittente e del titolo

Tipo di titolo

Dividendi in contanti, dividendi in natura, dividendi misti in natura e in contanti e interessi

COAF (Identificativo ufficiale dell'evento societario)

Identificazione dell'evento (distribuzione di dividendi/interessi)

Date pertinenti

Data ex dividendo, data di registrazione, data di regolamento (se effettuato o un'annotazione nel caso in cui non sia ancora stato effettuato), data di pagamento, data di stacco della cedola

Importo del dividendo o degli interessi ricevuti/da ricevere e valuta

Importo lordo, importo netto, aliquota di ritenuta alla fonte applicata o da applicare, importo trattenuto

Numero del conto corrente

Numero di conto al quale è stato trasferito il pagamento

E. Informazioni relative all'applicazione di misure antiabuso

Informazioni sul periodo di detenzione delle azioni sottostanti negoziate in borsa

Due riquadri: 1) per le azioni sottostanti acquisite due giorni o più prima della data ex dividendo - numero di azioni
2) per le azioni sottostanti acquisite nei due giorni precedenti la data ex dividendo - numero di azioni

(In caso di posizioni di negoziazione regolari utilizzare il metodo "first in, first out" - FIFO)

Informazioni sugli accordi finanziari

Indicare eventuali accordi finanziari relativi ad azioni sottostanti negoziate in borsa che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo

(1)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
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