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Document 52023PC0234

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM/2023/234 final

Bruxelles, 3.5.2023

COM(2023) 234 final

2023/0135(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI
del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La corruzione è un fenomeno che reca gravi danni alla società, alle nostre democrazie, all'economia e ai singoli cittadini. Indebolisce le istituzioni da cui dipendiamo, ne compromette la credibilità e la capacità di realizzare politiche pubbliche e di offrire servizi pubblici di qualità. Agisce inoltre da catalizzatore per la criminalità organizzata e le ingerenze straniere ostili. Il successo della prevenzione e della lotta contro la corruzione è essenziale sia per salvaguardare i valori dell'Unione europea e l'efficacia delle politiche dell'UE, sia per conservare lo Stato di diritto e la fiducia nei governanti e nelle istituzioni pubbliche.

La corruzione ostacola la crescita economica sostenibile, sottrae risorse agli impieghi produttivi, indebolisce l'efficienza della spesa pubblica e aggrava le sperequazioni sociali. Intralcia l'efficace e regolare funzionamento del mercato unico, provoca incertezza nelle attività economiche e scoraggia gli investimenti. Per la sua stessa natura la corruzione è un fenomeno difficile da quantificare, ma finanche stime prudenziali indicano che il suo costo per l'economia dell'Unione è pari ad almeno 120 miliardi di EUR all'anno 1 . Gli effetti negativi della corruzione, che si fanno sentire in tutto il mondo, compromettono gli sforzi volti a creare buongoverno e prosperità e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

I dati dell'indagine Eurobarometro 2022 segnalano che il 68 % dei cittadini dell'UE e il 62 % delle imprese con sede nell'UE ritengono che la corruzione sia diffusa nel loro paese 2 . Il discorso sullo Stato dell'Unione 2022 pone la lotta contro la corruzione tra le priorità del programma dell'Unione europea e sottolinea la necessità di contrastarla sia a livello UE che a livello nazionale. Anche il Parlamento europeo ha ripetutamente invocato una più decisa azione dell'Unione nella lotta contro la corruzione 3 . Il Consiglio ha lanciato appelli analoghi, in particolare nel contesto della cooperazione per la lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata internazionale 4 .

Occorre aggiornare il vigente quadro giuridico dell'UE in materia di lotta contro la corruzione, per tener conto dell'evoluzione delle minacce poste dalla corruzione e degli obblighi giuridici che l'Unione e gli Stati membri si sono assunti in base al diritto internazionale, oltre che dell'evoluzione dei quadri giuridici penali internazionali. La decisione quadro 2003/568/GAI 5 del Consiglio stabilisce requisiti relativi alla configurazione della corruzione come reato per quanto riguarda il settore privato. La convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'UE o degli Stati membri dell'UE 6 riguarda taluni atti di corruzione concernenti in generale tali funzionari. Questi strumenti non sono però sufficientemente esaustivi, ed è necessario sviluppare ulteriormente le norme vigenti negli Stati membri per garantire una risposta più coerente ed efficace nell'Unione. Si constatano poi lacune nell'esecuzione a livello nazionale e ostacoli alla cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri. Le autorità degli Stati membri devono affrontare - per fare solo qualche esempio - problemi legati all'eccessiva durata dell'azione penale, alla brevità dei termini di prescrizione, alle norme in materia di immunità e privilegi, alla limitata disponibilità di risorse, alla formazione e ai poteri d'indagine.

L'Unione europea è parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) 7 , che rappresenta il più esaustivo strumento giuridico internazionale in questo campo e offre un'ampia gamma di misure di prevenzione e repressione della corruzione. La presente proposta legislativa aggiornerà il quadro legislativo dell'Unione, anche integrandovi norme internazionali vincolanti per l'UE, come quelle contenute nell'UNCAC. L'obiettivo è garantire che tutte le forme di corruzione siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La proposta comprende inoltre misure per prevenire la corruzione conformemente alle norme internazionali, oltre che per agevolare la cooperazione transfrontaliera, come richiede l'UNCAC.

Per sradicare la corruzione occorrono meccanismi di natura sia preventiva che repressiva. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere una panoplia di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. La mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati o le gravi violazioni delle norme etiche, se ignorati, possono condurre a prassi corruttive. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta di direttiva integra la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (2020-2025) 8 . Nell'aprile 2021 la Commissione ha anche adottato la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 9 , contenente misure ad hoc per la lotta contro la corruzione in quanto catalizzatore della criminalità organizzata. Per dare seguito a tali strategie la Commissione ha valutato la situazione attuale della dimensione legislativa e operativa della prevenzione e della lotta contro la corruzione, in uno studio esterno portato a termine alla fine del 2022 10 .

La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani (2021-2025) 11 , adottata nell'aprile 2021, è strettamente interconnessa con la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata. Essa rileva che i gruppi della criminalità organizzata coinvolti nella tratta di esseri umani sfruttano sempre più attività legali nelle loro operazioni e partecipano ad altre forme gravi di criminalità, come la corruzione, per sostenere le proprie attività principali. La corruzione può ostacolare ulteriormente l'individuazione dei casi di tratta di esseri umani, ad esempio se le autorità responsabili di individuare le vittime sono coinvolte nella corruzione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto

Dal 2020 la Commissione monitora gli sviluppi della lotta contro la corruzione a livello nazionale, considerata uno dei pilastri fondamentali del ciclo annuale della relazione sullo Stato di diritto. Dal 2022 le relazioni comprendono anche raccomandazioni per ciascun paese, volte a coadiuvare gli Stati membri nella realizzazione delle riforme in corso o programmate, a incoraggiare gli sviluppi positivi e a contribuire all'individuazione degli aspetti per cui può risultare necessario migliorare le recenti modifiche o riforme, oppure darvi seguito. Le misure anticorruzione fanno parte anche del lavoro svolto insieme agli Stati membri nel quadro del semestre europeo e dei piani di ripresa e resilienza. Il semestre europeo ha valutato le sfide riguardo alla lotta alla corruzione, quali gli appalti pubblici, l'integrità nella pubblica amministrazione, il contesto imprenditoriale e l'assistenza sanitaria. Le raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del semestre hanno orientato riforme e investimenti effettivi per migliorare la capacità di lotta contro la corruzione in diversi Stati membri, e si rispecchiano in tappe concrete dei piani nazionali di ripresa e resilienza.

A norma del regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (regolamento (UE, Euratom) 2020/2092), la Commissione può proporre che il Consiglio dell'Unione europea imponga misure di bilancio agli Stati membri dell'UE in cui violazioni dei principi dello Stato di diritto - tra cui la corruzione - possono compromettere, o rischiano seriamente di compromettere, in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o gli interessi finanziari dell'Unione

La corruzione rappresenta inoltre uno strumento per le ingerenze straniere nei processi democratici, fenomeno che è al centro dell'azione in fase di sviluppo nell'ambito del pacchetto per la difesa della democrazia, parte anch'esso del programma di lavoro della Commissione per il 2023.

Confisca e recupero dei beni

La direttiva 2014/42 12 ha stabilito norme sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato allo scopo di privare efficacemente i criminali dei beni illecitamente acquisiti. L'ambito di applicazione della direttiva comprende i reati contemplati dalla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari 13 e dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato 14 . Nel maggio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di nuova direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni 15 , basata sulla normativa precedente 16 . La proposta prevede un nuovo quadro potenziato per il recupero dei beni, volto a garantire che il crimine non paghi. In tal modo si offrirebbero alle autorità strumenti più efficaci per privare i gruppi della criminalità organizzata dei mezzi finanziari per svolgere altre attività criminose, tra cui la corruzione.

Antiriciclaggio

La corruzione e il riciclaggio sono intrinsecamente legati. Analogamente a quanto avviene per altri reati che generano proventi, anche i reati connessi alla corruzione sono perpetrati allo scopo di ottenere un vantaggio privato. La lotta contro il riciclaggio è un aspetto fondamentale del più ampio programma di lotta contro le forme gravi di criminalità, tra cui la corruzione, volto a privare i criminali dei propri proventi illeciti e a perseguire i complici del riciclaggio di tali proventi.

La direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale 17 introduce norme di base sulla configurazione del riciclaggio come reato e sancisce che la corruzione deve costituire un reato presupposto del riciclaggio. Nel luglio 2021 la Commissione ha adottato proposte legislative per consolidare le norme dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) 18 , in particolare potenziando la capacità delle unità di informazione finanziaria (UIF) di individuare, analizzare e diffondere informazioni finanziarie relative al riciclaggio dei proventi di reati. Si tratta di un prerequisito fondamentale per svolgere indagini sui reati connessi alla corruzione e perseguirli in maniera efficace.

Il traffico illecito di beni culturali costituisce un'attività redditizia per la criminalità organizzata. Oltre a gestire il traffico, i criminali possono anche fare un uso illecito di beni culturali acquisiti legalmente, a fini di riciclaggio ed elusione di sanzioni, Il 13 dicembre 2022 la Commissione ha adottato il piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali 19  che fornisce all'UE e agli Stati membri un quadro globale per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la risposta a livello di giustizia penale al traffico illecito di beni culturali e ai reati connessi, tra cui la corruzione.

Tutela degli informatori

La direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ("la direttiva sugli informatori") 20 , adottata nel 2019, si propone di garantire agli informatori una valida protezione al fine di rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori fondamentali. La direttiva si applica anche alla segnalazione di frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni 21 . È opportuno rendere applicabile questa direttiva alla denuncia dei reati di cui alla presente proposta e alle persone che li denunciano. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre assicurare alle persone che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini penali la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali.

Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori

I programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori ("visti d'oro" e "passaporti d'oro") possono servire a occultare o facilitare i reati finanziari ed economici, tra cui la corruzione 22 . Suscita preoccupazione la mancanza di trasparenza e di controlli di tali programmi, legata anche al ruolo ivi svolto dagli intermediari. La proposta di un nuovo regolamento antiriciclaggio presentata dalla Commissione 23 intende istituire una supervisione sulle attività degli intermediari nei programmi di soggiorno per investitori. Secondo la Commissione i programmi di cittadinanza per investitori, in base ai quali la cittadinanza di uno Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell'UE, sono sistematicamente concesse in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, e senza un legame effettivo con lo Stato membro che la concede, violano il diritto dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ritiene che gli Stati membri non debbano adottare tali programmi 24 . La Commissione ha agito contro gli Stati membri che si valgono di questi programmi, direttamente sulla base delle sue prerogative di custode dei trattati, al fine di sopprimerli.

Una raccomandazione della Commissione, del 28 marzo 2022, ha invitato gli Stati membri ad adottare tutte le misure e le garanzie necessarie per far fronte ai vari rischi inerenti ai programmi di soggiorno per investitori, compresi quelli legati alla corruzione 25 .

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

La direttiva (UE) 2017/1371 26 mira a introdurre un sistema armonizzato, con norme minime comuni, per la lotta contro la frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La direttiva fornisce definizioni comuni di una serie di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, tra cui la frode, il riciclaggio di denaro, la corruzione attiva e passiva e l'appropriazione indebita.

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) istituisce la responsabilità concorrente tra l'Unione e gli Stati membri per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure efficaci e dissuasive. Introduce anche l'obbligo di garantire lo stesso livello di protezione tra gli interessi finanziari dell'Unione e quelli nazionali.

Al fine di garantire che gli Stati membri si dotino di misure equivalenti per combattere la corruzione che lede i loro interessi finanziari e quelli dell'Unione, occorre allineare la direttiva (UE) 2017/1371 alle norme stabilite nella presente direttiva, in termini di sanzioni, circostanze aggravanti e attenuanti e termini di prescrizione.

Nel contesto della valutazione della direttiva (UE) 2017/1371, ai sensi dell'articolo 18 della stessa la Commissione valuterà in che misura sia necessario aggiornare i reati contemplati da tale direttiva alla luce della presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE.

L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE individua nella corruzione uno dei reati che presentano una particolare dimensione transnazionale. Esso autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire le norme minime necessarie relative alla definizione della corruzione deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

Non esiste un'unica definizione di corruzione poiché questo reato si presenta in forme differenti che coinvolgono differenti partecipanti. La corruzione è in effetti un fenomeno endemico che assume aspetti e forme molteplici nei vari settori della società, ad esempio i reati di corruzione, peculato, traffico d'influenze e di informazioni, abuso d'ufficio e arricchimento senza causa 27 .

Durante i negoziati dell'UNCAC, gli Stati parte delle Nazioni Unite hanno dedicato un'attenta riflessione all'opportunità di elaborare una definizione giuridica di corruzione. Si è concluso che qualsiasi tentativo di formulare una definizione esaustiva avrebbe fatalmente trascurato alcune forme di corruzione. Di conseguenza la comunità internazionale ha raggiunto un consenso su alcune manifestazioni della corruzione, lasciando però a ciascuno Stato la libertà di superare le norme minime sancite dall'UNCAC 28 .

L'articolo 83, paragrafo 2, TFUE costituisce la base giuridica su cui si fonda l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 che è modificata dalla proposta di direttiva. Esso afferma la competenza dell'UE a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nei settori di intervento dell'UE oggetto di misure di armonizzazione, se ciò si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in tali settori.

L'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), fornisce la base giuridica per misure volte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La corruzione è un fenomeno transnazionale che investe tutte le società e le economie. Adottare misure esclusivamente a livello nazionale o anche di Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbe effetti insoddisfacenti. L'azione dell'Unione dovrebbe prendere in debita considerazione l'operato del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). Dal 2016 al 2021 Eurojust ha registrato 505 casi di corruzione transfrontaliera, con una costante crescita nell'arco del quinquennio 29 ; questo dato conferma che la corruzione costituisce un fenomeno transfrontaliero in graduale espansione nell'UE. Uno studio recentemente pubblicato dalla Commissione europea osserva che "l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempli disposizioni per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi e operativi per il contrasto ai casi di corruzione transfrontalieri" 30 .

A causa della dimensione transazionale della corruzione, e tenendo conto della normativa UE già esistente, si prevede che un'azione a livello di Unione europea sia più efficace ed efficiente e rechi un tangibile valore aggiunto rispetto a un'azione intrapresa individualmente dagli Stati membri. L'intervento dell'UE produrrebbe un valore aggiunto ravvicinando ulteriormente il diritto penale degli Stati membri e contribuendo a creare condizioni di parità tra gli Stati membri, oltre al coordinamento e a norme comuni. Come dimostra l'analisi compiuta nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto, le lacune e i limiti di applicazione che si rilevano nella normativa vigente, insieme all'esigenza di cooperazione e di capacità per intraprendere azioni penali transfrontaliere, indicano la necessità di rafforzare il coordinamento e la definizione di norme comuni in tutta l'UE. Sarebbe inoltre rafforzata l'efficacia delle misure di prevenzione e degli strumenti investigativi in tutta l'UE. Ancora, data la crescente natura transfrontaliera dei casi di corruzione, per garantire misure adeguate di prevenzione e repressione è necessaria un'intensa collaborazione tra gli Stati membri. Una definizione condivisa dei reati penali agevolerebbe tale collaborazione. Infine la lotta contro la corruzione richiede gli sforzi combinati di molti soggetti. Pertanto inquadrare il problema della corruzione nel più vasto contesto dell'UE - rispetto ai singoli contesti nazionali degli Stati membri - consente un più ampio coinvolgimento di tutti i portatori di interessi.

Se non si adottano azioni a livello dell'UE, è probabile che la portata del problema della corruzione aumenti significativamente negli anni a venire. Ciò comporterebbe evidenti implicazioni transfrontaliere e un effetto diretto sul mercato unico, sugli interessi finanziari dell'Unione e più in generale sulla sicurezza interna. La corruzione in uno Stato membro interessa direttamente gli altri Stati membri a causa dei suoi effetti transfrontalieri. Le autorità giudiziarie e di contrasto continuerebbero a incontrare gravi difficoltà nei casi di corruzione più complessi: si aprirebbero infatti per gli autori dei reati opportunità di "forum shopping", ossia opportunità di ricerca delle giurisdizioni dell'UE più vantaggiose che col loro quadro legislativo anticorruzione si lasciano sfuggire certe prassi corruttive, o hanno su di esse una presa meno efficace e globale. Una corruzione continuativa porterebbe con sé, in ultima analisi, maggiori costi sociali, a causa della costante attività criminale, e potrebbe inoltre facilitare il protrarsi dell'attività dei gruppi terroristici.

Proporzionalità

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, la nuova direttiva proposta si limita a quanto necessario e proporzionato per prevenire e combattere in maniera efficiente la corruzione e adempiere gli obblighi e le norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la criminalizzazione della corruzione, in linea con l'UNCAC.

L'UNCAC impone alle parti della convenzione di adottare misure legislative e d'altro tipo perché la corruzione, l'appropriazione indebita e il riciclaggio si configurino come reati, e di considerare l'opportunità di adottare misure legislative e di altro tipo perché si configurino come reati anche altre prassi (abuso d'ufficio, traffico d'influenze e - nel rispetto della propria costituzione e dei principi fondamentali del proprio sistema giuridico - arricchimento senza causa). In linea con gli impegni contenuti nella dichiarazione politica adottata in occasione della sessione speciale 2021 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro la corruzione, l'Unione europea dovrebbe, per quanto possibile, superare il livello minimo e adottare misure supplementari per prevenire e combattere la corruzione.

La proposta definisce la portata dei reati connessi alla corruzione allo scopo di contemplare ogni condotta pertinente, limitando nel contempo tale portata a quanto necessario e proporzionato. La proposta rafforza, ove necessario, gli obblighi internazionali vigenti per migliorare la cooperazione transfrontaliera e impedire ai criminali di sfruttare a proprio vantaggio le differenze tra le varie normative nazionali.

L'impatto prodotto sugli Stati membri dalle misure proposte, in termini di risorse necessarie e necessità di adattare il quadro nazionale, è superato dai benefici offerti dall'accresciuta capacità degli Stati membri di contrastare la corruzione mediante il diritto penale, anche grazie a una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti nei casi di corruzione transfrontaliera. L'avvicinamento delle misure relative alla prevenzione e all'uso di strumenti investigativi è previsto solo nella misura necessaria per l'efficace funzionamento del quadro di diritto penale proposto.

Scelta dell'atto giuridico

In virtù dell'articolo 83 e dell'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, compresa la corruzione, possono essere stabilite soltanto mediante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari pubblici, che riguarda la corruzione nel settore pubblico, e la decisione quadro 2003/568/GAI, che riguarda la corruzione nel settore privato, non sono state oggetto di valutazione ex post.

Finora la Commissione ha adottato due relazioni sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371. Il 6 settembre 2021 ha adottato la prima 31 con la quale conferma che tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva ne hanno recepito le disposizioni principali; il recepimento della direttiva necessita però ancora di miglioramenti per quanto riguarda altre disposizioni. Nella relazione si osserva che alcuni aspetti della definizione di "funzionario pubblico" non sono stati recepiti nella metà circa degli Stati membri. Secondo la relazione in vari Stati membri per la definizione sia della corruzione attiva, sia di quella passiva, è necessario un ulteriore aspetto: la "violazione dei doveri". Quest'aspetto ulteriore limita sensibilmente la portata delle definizioni di "corruzione" di cui alla direttiva.

Per quanto concerne la "corruzione passiva" la Commissione ha rilevato che, in un numero limitato di Stati membri, l'aspetto riguardante l'omissione, da parte di un funzionario pubblico, di "un atto proprio delle sue funzioni" non è contemplato dalla legislazione nazionale. Per quanto concerne la "corruzione attiva" la relazione osserva che alcuni aspetti della definizione contenuta nella direttiva "risultano mancanti o non sono stati recepiti correttamente in taluni Stati membri". Per quanto concerne l'appropriazione indebita, la Commissione constata che alcuni Stati membri hanno attuato un recepimento più restrittivo della disposizione pertinente, o non l'hanno recepita affatto. La relazione rileva altresì che, per quanto riguarda le sanzioni, le disposizioni della direttiva non sono state recepite correttamente in un quarto degli Stati membri. Per quanto riguarda i termini di prescrizione, la Commissione ha riscontrato che in alcuni Stati membri il termine di prescrizione per l'esecuzione di una pena ha una durata inferiore rispetto a quella prevista dalla direttiva 32 .

Nel settembre 2022 la Commissione ha adottato la seconda relazione 33 che si concentra su tre questioni specifiche: i) l'adeguatezza della soglia prevista dalla direttiva per le frodi dell'IVA (un danno totale pari a 10 milioni di EUR); ii) l'efficacia delle disposizioni relative ai termini di prescrizione; e iii) la capacità della direttiva di affrontare efficacemente i casi di frode negli appalti. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, la relazione si è basata principalmente sulle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri, tra cui le statistiche annuali sui reati menzionati nella direttiva.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel 2022 e nel 2023 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alle disposizioni vigenti a livello nazionale per quanto riguarda la criminalizzazione della corruzione e la lotta contro la stessa: ha chiesto informazioni aggiornate tramite due questionari, come si illustra nella sezione seguente.

Le idee relative a un progetto di direttiva e le risposte al questionario sono state discusse in due seminari di condivisione di esperienze sulla lotta contro la corruzione. I seminari si sono svolti il 14 dicembre 2022 e il 14 marzo 2023; vi hanno partecipato esperti degli Stati membri, tra cui rappresentanti dei ministeri degli Interni, dei ministeri della Giustizia, delle agenzie anticorruzione, della polizia e delle procure. La Commissione ha consultato altresì le agenzie e gli organismi dell'Unione incaricati di coadiuvare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nonché la Procura europea (EPPO) e le autorità nazionali responsabili della prevenzione e della repressione della corruzione.

La Commissione ha consultato e ricevuto i contributi di organizzazioni internazionali, come UNODC, OCSE e GRECO. Hanno offerto contributi anche istituzioni accademiche e organizzazioni della società civile, tra cui Transparency International e la coalizione UNCAC. Il 13 marzo 2023 un'assemblea plenaria dei Local Research Correspondents on Corruption 34 ha trattato vari temi relativi alla proposta.

La proposta è stata discussa anche in occasione delle riunioni della rete di punti di contatto sullo Stato di diritto il 27 gennaio 2023, del gruppo di esperti sui programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori il 1º marzo 2023, della piattaforma UE delle UIF il 15 marzo 2023 e del gruppo di esperti della Commissione sulla politica penale dell'UE il 27 marzo 2023.

In generale gli Stati membri e i portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di armonizzare i reati di corruzione e le relative sanzioni per poter affrontare tale fenomeno in tutta l'UE in modo globale ed efficace. I portatori di interessi hanno indicato che spesso le definizioni divergenti ostacolano un'efficace cooperazione transfrontaliera nell'azione penale contro i reati di corruzione. Ravvicinando le rispettive definizioni dei reati di corruzione dovrebbe essere possibile migliorare lo scambio di informazioni transfrontaliero e la cooperazione tra le autorità di contrasto. Allineare il livello delle sanzioni irrogate per i reati di corruzione renderebbe più efficaci anche le azioni di contrasto e di dissuasione nell'UE. Vari Stati membri hanno fatto notare che un recepimento meccanico del reato di arricchimento illecito - secondo la definizione dell'UNCAC - contrasterebbe con la presunzione di innocenza e le tradizioni costituzionali degli Stati membri. Gran parte dei portatori di interessi ha suggerito che la proposta dovrebbe estendersi anche alla prevenzione della corruzione, contemplare sanzioni supplementari, come l'inammissibilità a candidarsi a cariche pubbliche o a detenerle, oppure a partecipare a gare per l'assegnazione di fondi pubblici; dovrebbe altresì ribadire l'importanza di organismi anticorruzione specializzati, dotati di indipendenza, formazione e risorse in misura sufficiente.

È stato pubblicato un invito a presentare contributi cui si poteva partecipare dal 20 gennaio 2023 al 17 febbraio 2023; sono stati ricevuti in totale 361 contributi 35 . Le risposte hanno confermato l'importanza vitale della lotta contro la corruzione e la necessità di contrastarla nell'Unione a molteplici livelli, compreso quello delle istituzioni dell'UE. La grande maggioranza delle risposte ha auspicato misure supplementari, ma alcune hanno sottolineato pure l'esigenza di un'adeguata attuazione del quadro internazionale vigente, e l'opportunità di prendere in debita considerazione nuove iniziative giuridiche o non vincolanti. Numerosi contributi hanno sottolineato lo stretto nesso tra corruzione e criminalità organizzata. Per quanto riguarda il potenziamento del quadro vigente, gran parte dei partecipanti ha ammesso la necessità di colmare le lacune legislative e di criminalizzare condotte criminose non contemplate dal quadro legislativo internazionale vigente, prevedendo le relative sanzioni. Secondo alcuni, per fornire una risposta efficace alla complessità dei casi di corruzione è necessario mettere a disposizione delle autorità di contrasto capacità adeguate in termini di risorse, formazione, speciali tecniche di indagine e attrezzature specifiche. In molti auspicano l'istituzione di uno strumento di monitoraggio e verifica che si giovi dell'aiuto della società civile.

Assunzione e uso di perizie

Conformemente all'impegno assunto con la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, la Commissione europea ha commissionato uno studio volto a riesaminare il corpus legislativo dell'Unione per la lotta contro la corruzione. Lo studio Intensificare la lotta contro la corruzione: una valutazione del quadro legislativo e politico dell'UE, elaborato da un consorzio tra EY e RAND Corporation, pubblicato il 3 gennaio 2023 36 , analizza le lacune del quadro legislativo dell'Unione in materia di prevenzione e repressione della corruzione, e formula raccomandazioni di possibili misure dell'UE per colmare tali lacune, valutando e comparando l'impatto di tali misure.

Lo studio conclude che un allineamento legislativo più stretto tra gli Stati membri dell'UE, accompagnato da misure di sostegno non vincolanti, eserciterebbe l'impatto più decisivo sulla lotta contro la corruzione. Specificamente lo studio invita a stabilire norme minime comuni per la definizione dei reati di corruzione e delle relative sanzioni, insieme a norme comuni volte a migliorare l'indagine e l'azione penale sui reati di corruzione in tutti gli Stati membri (ad es. incoraggiando le segnalazioni, armonizzando gli approcci all'immunità e ai regimi di prescrizione nonché ai catalizzatori della corruzione). La presente proposta di direttiva tiene conto di queste conclusioni. Lo studio inoltre invita a prendere misure per prevenire efficacemente la corruzione, tra cui un'esaustiva raccolta di dati sul fenomeno e l'istituzione di autorità anticorruzione dedicate a livello sia nazionale, sia di Unione europea.

La Commissione ha tenuto conto anche di altri dati, tra cui le indagini Eurobarometro 2022 sulla corruzione. La Commissione si è basata anche sui pertinenti documenti di UNODC, OCSE e GRECO, e del Servizio Ricerca del Parlamento europeo.

Come si è già accennato la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario per individuare i dati di giustizia penale disponibili per i reati di corruzione. Gran parte degli Stati membri raccoglie dati sui casi di corruzione, ma a quanto sembra non tutti gli Stati membri che hanno risposto raccolgono dati sulle condanne di persone giuridiche, sul numero di cause pendenti e di quelle che si sono risolte in maniera diversa da una condanna o da un'assoluzione. Ciò indica che una raccolta maggiormente armonizzata dei dati sui casi di corruzione sarebbe utile per individuare e analizzare le tendenze che si osservano all'interno dell'UE.

La Commissione ha chiesto inoltre agli Stati membri informazioni sui propri organismi specializzati che operano per la prevenzione della corruzione, compresi quelli che detengono determinati poteri di repressione (come l'irrogazione di ammende). La maggior parte degli Stati membri ha indicato uno o più organismi che svolgono una funzione in materia di prevenzione della corruzione. In molti Stati membri esistono vari organismi di questo genere dotati di poteri propri, ma alcuni Stati membri dispongono di un unico organismo con poteri più generali. Otto Stati membri non hanno comunicato l'esistenza di un organismo preventivo specializzato, ma invece quella di organismi che cumulano con altri compiti l'attività di prevenzione.

La Commissione ha chiesto altresì agli Stati membri informazioni sui poteri dei propri organismi specializzati che operano per prevenire la corruzione. Da tale mappatura emerge un ampio ventaglio di compiti e poteri di tali organismi: dai poteri relativi al controllo delle dichiarazioni patrimoniali/di interessi o doni, fino alla regolamentazione delle attività di lobbying e delle "porte girevoli". Alcuni organismi detengono poteri di esecuzione, ad esempio l'irrogazione di ammende.

Agli Stati membri inoltre sono state poste domande sugli organismi specializzati nella repressione della corruzione. In tutti gli Stati membri gli organismi ordinari di polizia e le procure hanno il potere di indagare e perseguire alcune forme di corruzione; quasi tutti gli Stati membri si sono dotati di un organo di polizia specializzato nelle indagini su specifici casi di corruzione, ad esempio quelli più gravi, più complessi o riguardanti una determinata categoria di persone sospette. Per quanto riguarda l'azione penale contro i reati di corruzione, in quasi tutti gli Stati membri operano procure specializzate.

Un secondo questionario, per cui sono stati raccolti contributi dal 9 gennaio all'8 febbraio 2023, si è concentrato in particolare sulle informazioni relative ai reati di corruzione, al fine di informare e guidare la Commissione in merito alla presente proposta. Gli Stati membri sono stati invitati a condividere le proprie norme giuridiche nazionali riguardanti tali reati - secondo la definizione dell'UNCAC -, la durata massima delle pene detentive per tali reati e i termini di prescrizione vigenti. I reati di corruzione per i quali sono state richieste informazioni sono la corruzione nel settore pubblico e in quello privato, l'appropriazione indebita da parte di un funzionario pubblico o nel settore privato, il traffico d'influenze, l'abuso d'ufficio, l'arricchimento senza causa e l'intralcio alla giustizia. Hanno risposto al questionario tutti gli Stati membri tranne la Bulgaria e la Danimarca. I risultati del questionario sono sintetizzati qui di seguito.

Figura 1: Criminalizzazione della corruzione negli Stati membri

REATI

NUMERO DI STATI MEMBRI IN CUI IL REATO È CONTEMPLATO DAL DIRITTO NAZIONALE

NUMERO DI STATI MEMBRI IN CUI IL REATO NON È CONTEMPLATO DAL DIRITTO NAZIONALE

Corruzione nel settore pubblico

25

0

Corruzione nel settore privato

25

0

Peculato, appropriazione indebita e altre forme di distrazione di beni da parte di un funzionario pubblico

25

0

Peculato nel settore privato

25

0

Traffico d'influenze

23

2

Abuso d'ufficio

25

0

Arricchimento senza causa

8

17

Intralcio alla giustizia

25

0

Dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri emerge che essi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia 37 e abuso d'ufficio. Nelle definizioni si osservano però numerose variazioni, in particolare per quanto riguarda il peculato o l'abuso d'ufficio. Certamente non è possibile concludere che gli Stati membri contemplino l'intera gamma dei reati di corruzione secondo le definizioni dell'UNCAC 38 . Molti Stati membri segnalano di aver criminalizzato, nella propria normativa nazionale, il traffico d'influenze, ma alcune definizioni sono sensibilmente diverse dalle pertinenti disposizioni dell'UNCAC, e in qualche caso il reato è contemplato solo in parte. L'arricchimento senza causa è contemplato solo sporadicamente: otto Stati membri lo segnalano in qualche modo nella normativa nazionale, mentre altri comunicano che tali aspetti sono contemplati nella normativa concernente il riciclaggio o la confisca dei beni. Le differenze che si rilevano nella definizione dei reati e la mancata criminalizzazione di alcune condotte corruttive provocano problemi nelle cause transfrontaliere e inducono alcuni organismi di monitoraggio a criticare il modo in cui gli Stati membri applicano gli strumenti internazionali.

Figura 2: Pene detentive per i reati di corruzione negli Stati membri

Durata della detenzione negli Stati membri

UE - durata massima e minima espressa in anni (sulla base dei contributi ricevuti)

UE - durata media espressa in anni (sulla base dei contributi ricevuti)

Mediana

in anni

Corruzione nel settore pubblico

0,25 - 15

6,94 - 9,59

6 - 10

Corruzione nel settore privato

0,25 - 12

5,74 - 6,43

5 - 6

Peculato, appropriazione indebita e altre forme di distrazione di beni da parte di un funzionario pubblico

0,25 - 15

6,15 - 8,34

-6 - 10

Peculato nel settore privato

0,25 - 20

5,57 - 8,08

5 - 8

Traffico d'influenze

0,25 - 10

4,87 - 5,53

5

Abuso d'ufficio

1 - 20

-5,92 - 6,56

4 - 5

Arricchimento senza causa

0,5 - 15

5,38 - 7,19

3,5 - 6

Intralcio alla giustizia

1 - a vita

5,58 - 8,67

4,5 - 6

Nello stabilire il livello minimo della pena massima per i reati contemplati dalla presente proposta, la Commissione ha tenuto conto della natura dei reati, dei livelli delle pene stabilite negli Stati membri (cfr. figura 2) e dei livelli stabiliti da altri strumenti dell'UE nel campo del diritto penale sostanziale. Le pene proposte dalla presente direttiva non superano il livello medio delle pene massime previste per questi reati negli Stati membri. Ad esempio la pena media per la corruzione nel settore pubblico varia da circa 7 anni a 9,5 anni, mentre quella per la corruzione nel settore privato varia da circa 5,5 anni a 6 anni. Al contempo si rilevano sensibili differenze nella normativa degli Stati membri. Ad esempio le pene massime per il reato di appropriazione indebita variano da 3 mesi in Spagna a 15 anni in Grecia 39 . Fissando un livello minimo per la sanzione massima a livello dell'UE si faciliterà pertanto la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria e si accrescerà l'effetto di deterrenza.

Figura 3: Termini di prescrizione per i reati di corruzione negli Stati membri

Termini di prescrizione negli
Stati membri

UE - termine minimo e massimo espresso in anni

(sulla base dei contributi ricevuti)

UE - media espressa in anni

(sulla base dei contributi ricevuti)

Mediana

in anni

Corruzione nel settore pubblico

3 - 25

10,76 -14,28

10 - 12

Corruzione nel settore privato

3 - 25

10,26 -11,70

10

Peculato, appropriazione indebita e altre forme di distrazione di beni da parte di un funzionario pubblico

3 - 25

10,50 - 13,20

10 - 12

Peculato nel settore privato

3 - 25

9,42 - 12,19

10

Traffico d'influenze

2 - 25

9,00 – 10,82

8 - 10

Abuso d'ufficio

5 - 25

10,48 – 11,63

9 - 10

Arricchimento senza causa

5 - 20

10,13 – 11,38

10-11

Intralcio alla giustizia

3 - 25

9,25 – 12,70

10

Le risposte degli Stati membri concernenti i termini di prescrizione per reati di corruzione nella normativa nazionale hanno informato la presente proposta della Commissione. Per la corruzione nel settore pubblico la media oscilla tra 11 anni e 14 anni; per la corruzione nel settore privato la media oscilla tra 10 anni e 11,5 anni. Al contempo si rilevano considerevoli differenze nella normativa degli Stati membri: per la corruzione nei settori pubblico e privato i termini di prescrizione minimo e massimo oscillano dai 3 anni di Stati membri come la Cechia o la Lituania ai 25 anni della Polonia.

Le relazioni annuali sullo Stato di diritto rilevano che alcune carenze operative possono intralciare gravemente le indagini e l'azione penale sui casi di corruzione e compromettere l'efficacia della lotta contro la corruzione. Gli esempi comprendono disposizioni eccessivamente farraginose o poco chiare per la revoca dell'immunità e brevi termini di prescrizione, che possono impedire di portare a termine cause complesse, soprattutto se si accompagnano ad altri fattori che contribuiscono al protrarsi dei procedimenti. Tali ostacoli possono rivelarsi particolarmente dannosi in complesse cause di corruzione ad alto livello, rischiando di dare adito a impunità e di svuotare di effetto deterrente gli sforzi anticorruzione.

Valutazione d'impatto

Incorporando principalmente obblighi e norme internazionali e lasciando un margine esiguo ad azioni alternative, la presente proposta di direttiva viene eccezionalmente presentata senza una valutazione d'impatto che l'accompagni. È inoltre improbabile che l'iniziativa abbia impatti e costi economici, ambientali o sociali rilevanti o che comportino spese significative. Allo stesso tempo dovrebbe andare a beneficio dell'economia e della società nel loro complesso.

La presente proposta si basa comunque sulle prove raccolte tramite gli studi esterni e le valutazioni di cui alla precedente sezione e sulle varie consultazioni dei portatori di interessi.

Sulla base delle prove disponibili sono stati presi in considerazione approcci diversi:

1.azione non legislativa a livello dell'UE o a livello nazionale, compresi orientamenti, scambio di migliori prassi, formazione ed elaborazione di tabelle di corrispondenza per i reati connessi alla corruzione;

2.una proposta che recepisca le disposizioni dell'UNCAC;

3.una proposta che recepisca le disposizioni dell'UNCAC e al contempo, per alcuni aspetti, vada oltre gli obblighi internazionali, imponendo livelli minimi al limite massimo delle sanzioni, per favorire l'azione penale e sensibilizzare i funzionari pubblici in materia di etica e integrità;

4.una proposta che definisca le varie condizioni e i diversi elementi di tutti i possibili reati di corruzione nonché i requisiti di misure preventive come le norme sull'attività di lobbying e i conflitti di interessi.

Sulla base delle prove raccolte e delle valutazioni preliminari descritte in precedenza, la Commissione ha scelto un approccio (la precedente opzione 3) che propone un'armonizzazione conforme alle disposizioni dell'UNCAC, ma ha adottato un approccio più ambizioso oltrepassando gli obblighi internazionali nei settori in cui l'azione comporta benefici dimostrabili in termini di cooperazione transfrontaliera, pur nel rispetto della giurisprudenza e delle tradizioni nazionali e in coerenza con il diritto dell'UE.

La proposta legislativa dovrebbe prevedibilmente recare un contributo positivo alla prevenzione e all'individuazione della corruzione, oltre che della risposta alla stessa, in particolare mediante il ravvicinamento delle definizioni dei reati penali e l'allineamento delle sanzioni penali. Le misure adottate per prevenire la corruzione - senza ignorare l'azione penale contro i responsabili e la riduzione del fenomeno criminale della corruzione - dovrebbero prevedibilmente diminuire i costi economici e sociali e avere un effetto positivo sull'economia. L'introduzione di pene dissuasive a carico dei responsabili accrescerà probabilmente il livello complessivo della sicurezza e paralizzerà le attività dei gruppi della criminalità organizzata. In linea di principio una maggiore armonizzazione in questo settore consentirebbe all'Unione europea di allinearsi più rigorosamente alle norme internazionali sulla corruzione e, in caso di cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, ridurrebbe gli oneri amministrativi.

Efficienza normativa e semplificazione

Per la prima volta a livello di Unione europea la proposta riunisce in un unico atto giuridico la corruzione nei settori pubblico e privato. La presente proposta mira a introdurre obblighi e norme internazionali nella normativa dell'UE e ad aggiornare il quadro giuridico in modo da dare una risposta adeguata al fenomeno transfrontaliero della corruzione. Ciò aiuterà gli Stati membri a recepire e attuare le relative disposizioni.

Diritti fondamentali

L'Unione è fondata sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE e riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, TUE. La corruzione indebolisce le istituzioni democratiche e i valori dell'UE, tra cui la tutela dei diritti fondamentali. Combattendo la corruzione la presente proposta reca un contributo positivo alla tutela dei diritti fondamentali, come il diritto a un giudice imparziale e la libertà di espressione.

La lotta contro la corruzione e la tutela dei diritti fondamentali sono obiettivi complementari e non contrastanti. La definizione, l'attuazione e l'applicazione della criminalizzazione devono avvenire nel pieno rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali. Qualsiasi limitazione dell'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali è soggetta alle condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, in particolare al rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla finalità legittima di conseguire effettivamente obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Le limitazioni devono essere previste dal diritto e devono rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà sanciti dalla Carta.

Sotto tale aspetto occorre tener conto di una vasta gamma di diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. Tra i diritti più importanti interessati dalle misure proposte si possono citare, tra gli altri, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato ("ne bis in idem").

Ogni misura adottata dall'Unione e dai suoi Stati membri in relazione alla criminalizzazione della corruzione, secondo quanto prevede la presente direttiva, nonché alle sanzioni penali e non penali per tali reati, deve essere soggetta al principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa, e deve escludere qualsiasi forma di arbitrarietà.

La presente proposta rispetta il principio in base al quale i reati e le pene devono essere stabiliti dalla legge ed essere proporzionati. Sono rispettati i diritti fondamentali in generale e il principio di proporzionalità in quanto la portata dei reati previsti viene limitata a quanto strettamente necessario per consentire un'efficace azione penale nei confronti degli atti che pongono una particolare minaccia alla stabilità e alla sicurezza delle società. La proposta tiene conto del principio di proporzionalità anche prevedendo obblighi relativi alle circostanze aggravanti e attenuanti.

La direttiva introduce norme minime sul livello delle sanzioni conformemente al principio di proporzionalità (cfr. in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva), in considerazione della natura del reato. Inoltre, in sede di condanna di una persona per un reato definito nella direttiva (considerando 13), si devono prendere in considerazione le sanzioni amministrative già comminate. La direttiva sottolinea altresì che, per garantire l'efficacia e la trasparenza delle indagini e dell'azione penale sui reati di corruzione, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure per la sospensione o il trasferimento temporaneo di un funzionario pubblico accusato di un reato di cui alla presente direttiva. In questi casi gli Stati membri non dovrebbero dimenticare il principio della presunzione di innocenza e la necessità di rispettare il diritto a un ricorso effettivo (considerando 19).

Il ricorso a strumenti investigativi che la direttiva cerca di garantire deve rispettare i diritti fondamentali, come il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47) nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48). Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali. Inoltre, in sede di applicazione della direttiva, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi loro imposti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali.

I dati raccolti dagli Stati membri ai fini della presente direttiva sono di natura statistica e non comprendono alcun dato personale; pertanto l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e pubblicare dati non incide sull'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali ("protezione dei dati di carattere personale").

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha implicazioni di bilancio immediate per l'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione della direttiva sarà monitorata dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle misure adottate per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Due anni dopo la scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quattro anni dopo la scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per la lotta contro la corruzione, compreso l'impatto sui diritti e le libertà fondamentali. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Documenti esplicativi

Non si ritengono necessari documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione – Questa disposizione stabilisce la finalità e l'ambito di applicazione della proposta di direttiva, in particolare la definizione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della corruzione, nonché di misure volte a migliorare la prevenzione e la lotta contro la corruzione.

Articolo 2: Definizioni – Questa disposizione stabilisce la definizione di "beni" (in relazione ai reati di corruzione di cui agli articoli da 7 a 13) in linea con il corpus del diritto dell'Unione 40 e la definizione di "persona giuridica" (in relazione all'obbligo di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche – cfr. articolo 16). Il concetto di "funzionario pubblico" si basa sulle definizioni di cui alla convenzione del 1997 e alla direttiva (UE) 2017/1371; si afferma però esplicitamente che tale concetto si estende anche alle persone che lavorano in paesi terzi, organizzazioni internazionali, comprese le istituzioni dell'Unione europea, nonché in tribunali nazionali e internazionali. La presente direttiva impiega un'unica definizione di "funzionario pubblico" che è applicabile a tutti i reati di corruzione da essa contemplati. Il concetto di "funzionario di alto livello" è definito in relazione alle circostanze aggravanti (articoli 18 e 28), alle misure preventive (articolo 23) e alla raccolta di dati (articolo 25).

Articolo 3: Prevenzione della corruzione – Questa disposizione intende sottolineare la necessità di intraprendere la lotta contro la corruzione in una prospettiva di prevenzione. Essa si propone di esaminare attività di sensibilizzazione riguardanti la lotta contro la corruzione, da realizzare mediante programmi di istruzione e ricerca, con la partecipazione della società civile e di organizzazioni non governative. Per istituire in maniera adeguata un sistema preventivo di questo tipo, è necessario un solido processo di valutazione dei rischi che identifichi e affronti le carenze e i settori in cui il rischio di corruzione è più elevato. Come si rileva nella comunicazione che accompagna la presente proposta, la Commissione, con l'aiuto della rete dell'UE contro la corruzione e in stretta consultazione con gli Stati membri, elaborerà una mappa dei settori comuni ad alto rischio entro il 2024. I risultati informeranno le valutazioni nazionali dei rischi, compilate dagli Stati membri ai sensi della presente proposta.

Articolo 4: Organismi specializzati – Questa disposizione impone agli Stati membri di dotarsi o di disporre di organismi che, nei propri ordinamenti giuridici nazionali, siano specializzati nella prevenzione e nella repressione della corruzione. Tali organismi devono essere indipendenti, disporre di sufficienti risorse umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche, nonché dei poteri necessari per esercitare le proprie mansioni. Devono essere noti al pubblico ed esercitare le proprie funzioni con trasparenza, integrità e responsabilità.

Articolo 5: Risorse – Questa disposizione intende garantire alle autorità degli Stati membri responsabili dell'accertamento, dell'indagine, dell'azione penale o del giudizio in relazione ai reati contemplati dalla direttiva la costante disponibilità delle adeguate risorse umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace adempimento dei propri doveri.

Articolo 6: Formazione – Questa disposizione impone agli Stati membri di offrire una specifica formazione anticorruzione alle autorità competenti e al loro personale, nonché di assicurare risorse adeguate a tale scopo. Contiene inoltre obblighi concernenti la formazione pertinente per i funzionari pubblici.

Articoli 7 e 8: Corruzione – Queste disposizioni definiscono la corruzione nei settori pubblico e privato e stabiliscono che questa condotta, se commessa intenzionalmente, sia punibile come reato. La definizione dei reati comprende sia la corruzione attiva che quella passiva.

Articolo 9: Appropriazione indebita – Questa disposizione definisce l'appropriazione indebita nei settori pubblico e privato e stabilisce che questa condotta, se intenzionale, sia punibile come reato.

Articolo 10: Traffico d'influenze – Questa disposizione definisce il traffico d'influenze e stabilisce che questa condotta, se intenzionale, sia punibile come reato. La disposizione specifica altresì che il traffico d'influenze è punibile indipendentemente dal fatto che l'influenza sia esercitata oppure che il suo presunto esercizio produca risultati.

Articolo 11: Abuso di ufficio – Questa disposizione definisce l'abuso di ufficio nei settori pubblico e privato e stabilisce che questa condotta o l'inazione sia punibile come reato se intenzionale.

Articolo 12: Intralcio alla giustizia – Questa disposizione definisce l'intralcio alla giustizia e stabilisce che tali condotta sia punibile come reato, se intenzionale e se rientra nel contesto di un procedimento riguardante un reato di cui alla presente direttiva.

Articolo 13: Arricchimento mediante reato di corruzione –La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale 41 introduce norme di base sulla criminalizzazione del riciclaggio e sancisce che la corruzione deve costituire un reato presupposto del riciclaggio. Questa direttiva non obbliga però gli Stati membri a criminalizzare l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti dalla corruzione se una persona è stata coinvolta nel reato da cui proviene il bene (ciò che si definisce "autoriciclaggio"). La presente proposta di direttiva introduce tale requisito mirato, creando in tal modo il reato di "arricchimento mediante reato di corruzione". Per questo reato i pubblici ministeri avrebbero unicamente l'obbligo di provare il legame tra il bene e il coinvolgimento nella corruzione, nello stesso modo in cui dovrebbero provare la corruzione come reato presupposto del riciclaggio.

Articolo 14: Istigazione, favoreggiamento e concorso, e tentativo – Questa disposizione si applica ai reati sopra menzionati e prevede che gli Stati membri criminalizzino le forme di favoreggiamento e concorso, istigazione e tentativo in relazione a gran parte dei suddetti reati.

Il favoreggiamento e il concorso in un reato di corruzione possono includere un'ampia gamma di attività, dall'aiuto ai consigli, alla fornitura di servizi di supporto per la commissione di detti reati. Inoltre, per garantire un efficace effetto deterrente, è necessario criminalizzare l'istigazione, rendendo penalmente perseguibile l'atto di sollecitare altri a commettere i reati indicati nella proposta di direttiva. Dal momento che la definizione di alcuni di questi reati, come la corruzione, comprende atti che possono qualificarsi come preparatori e non implicano che il responsabile debba trarre un vantaggio effettivo, la presente direttiva non impone agli Stati membri di criminalizzarne il tentativo.

Articolo 15: Sanzioni e misure relative alle persone fisiche – Questa disposizione si applica a tutti i reati e impone agli Stati membri di applicare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Stabilisce inoltre il livello minimo della sanzione massima. La decisione quadro 2003/568/GAI già fissa, per la corruzione nel settore privato, una soglia minima per la sanzione massima compresa fra uno e tre anni. La convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione prevede per la corruzione di funzionari pubblici, almeno nei casi più gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

La presente proposta fissa per la sanzione massima una soglia minima compresa fra quattro e sei anni, a seconda della gravità del reato, aumentando con ciò le sanzioni vigenti per la corruzione a livello di Unione europea. Come si è già illustrato, in sede di preparazione della presente normativa la Commissione ha analizzato la normativa vigente negli Stati membri.

La decisione quadro 2003/568/GAI prevede già la possibilità che una persona condannata per corruzione possa essere temporaneamente interdetta dall'esercizio della propria attività commerciale. La presente direttiva stabilisce un certo numero di sanzioni supplementari che le autorità competenti dovrebbero essere in grado di imporre a persone condannate per corruzione.

Articolo 16: Responsabilità delle persone giuridiche – Questa disposizione si applica a tutti i reati menzionati nella presente direttiva, e impone agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche, escludendo però che tale responsabilità possa essere fatta valere in alternativa a quella delle persone fisiche. La disposizione è in linea con l'articolo 10 della convenzione di Varsavia.

Questa disposizione riprende una formula standard comune ad altri strumenti giuridici dell'UE, che impone agli Stati membri di garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili per i reati di cui alla presente direttiva, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che detenga posizioni dirigenziali in seno alla persona giuridica stessa, o da altre persone sottoposte al controllo o alla supervisione di quest'ultima. Non è necessario che tale responsabilità sia esclusivamente penale.

Articolo 17: Sanzioni applicabili alle persone giuridiche – Questa disposizione è applicabile alle sanzioni previste per le persone giuridiche. Stabilisce un elenco di sanzioni e misure, non necessariamente di natura penale, come l'esclusione temporanea o permanente dagli appalti pubblici.

Articolo 18: Circostanze aggravanti e attenuanti Questa disposizione contiene in primo luogo un elenco di circostanze che devono essere considerate aggravanti, in modo da consentire alle autorità giudiziarie di tener conto dei più ampi danni sociali provocati ad esempio da gruppi organizzati o da persone che detengono posizioni di responsabilità pubblica. Contiene inoltre un elenco di circostanze che devono essere considerate attenuanti, tra cui ad esempio i casi in cui gli autori dei reati forniscono informazioni o collaborano con le autorità.

Articolo 19: Privilegi o immunità dalle indagini e dall'azione penale sui reati di corruzione – Questa disposizione si applica a tutti i reati menzionati in precedenza, e impone agli Stati membri di prendere misure perché siano revocati i privilegi e le immunità da indagini e azione penale, concessi ai sensi del diritto nazionale per i reati di cui alla presente direttiva, tramite un processo efficace e trasparente prestabilito per legge che si concluda in tempi ragionevoli.

Articolo 20: Giurisdizione – Questa disposizione si applica a tutti i reati contemplati dalla presente direttiva e richiede criteri di competenza affinché le autorità giudiziarie possano avviare indagini o azioni penali e rinviare a giudizio gli autori dei reati definiti dalla presente direttiva.

Articolo 21: Termini di prescrizione per i reati di corruzione – Questo articolo stabilisce disposizioni relative ai termini di prescrizione, in modo da consentire alle autorità competenti di indagare, perseguire e giudicare i reati contemplati dalla proposta nonché di dare esecuzione alle relative sanzioni, per un periodo di tempo sufficiente. La proposta fissa per i termini di prescrizione una durata minima compresa tra otto e quindici anni, a seconda della gravità del reato.

Articolo 22: Protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle indagini. – La direttiva (UE) 2019/1937 istituisce norme e procedure per proteggere le persone che forniscono informazioni, acquisite in un contesto lavorativo, su violazioni del diritto dell'Unione commesse in settori fondamentali. Gli informatori possono fornire informazioni preziose alle autorità competenti, consentendo loro di prevenire, accertare e perseguire efficacemente la corruzione. Qualora gli informatori segnalino reati di cui alla presente direttiva, questa disposizione comporta l'applicazione della direttiva (UE) 2019/1937. Il presente articolo impone inoltre alle autorità nazionali competenti di garantire alle persone che collaborano alle indagini la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali.

Articolo 23: Strumenti investigativi Questa disposizione è volta a garantire che gli strumenti investigativi previsti dal diritto nazionale per la criminalità organizzata e le altre forme gravi di criminalità possano essere usati anche nei casi di riciclaggio.

Articolo 24: Cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea – Questa disposizione prevede la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione nella lotta contro la corruzione. Comprende l'offerta di assistenza tecnica e operativa da parte di Europol, Eurojust, OLAF, Procura europea e Commissione.

Articolo 25: Sostegno della Commissione agli Stati membri e alle loro autorità competenti – Questa disposizione stabilisce i modi in cui la Commissione sosterrà gli Stati membri e le loro autorità competenti nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Come si preannuncia nella comunicazione che accompagna la direttiva, la Commissione istituirà una rete dell'UE contro la corruzione destinata a razionalizzare e coadiuvare le reti esistenti e a ottimizzare lo scambio di migliori pratiche tra le autorità e le agenzie nazionali, la società civile e gli esperti indipendenti.

Articolo 26: Raccolta di dati e statistiche – Questa disposizione impone agli Stati membri di raccogliere dati statistici per monitorare l'efficacia dei propri sistemi di lotta contro la corruzione. La disposizione contiene un elenco non esaustivo dei dati statistici che gli Stati membri dovrebbero raccogliere, e impone loro di pubblicare tali dati a scadenza annuale.

Articolo 27: Sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea– Questo articolo sostituisce le disposizioni vigenti in materia di criminalizzazione della corruzione, per quanto riguarda gli Stati membri che prendono parte all'adozione della presente direttiva.

Articolo 28: Modifiche della direttiva (UE) 2017/1371 – Questa disposizione modifica la direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Di conseguenza le norme stabilite nella direttiva (UE) 2017/1371 per la lotta contro la corruzione che lede gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare in materia di sanzioni per le persone fisiche e giuridiche, circostanze aggravanti e attenuanti e termini di prescrizione, sono allineate con quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 29: Recepimento – La Commissione presenterà una relazione sul recepimento della presente direttiva 24 mesi dopo la scadenza dei termini per il recepimento, che interviene 18 mesi dopo l'adozione della presente direttiva.

Articolo 30: Valutazione e relazioni – Questa disposizione stabilisce che, a partire da 12 mesi dopo la scadenza per l'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri presentino ogni due anni una relazione sul modo in cui avranno applicato gli articoli da 3 a 6, e che la Commissione adotti a sua volta una relazione di valutazione.



2023/0135 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI
del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea,

e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 83, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La corruzione è ancora un grave problema a livello dell'Unione in quanto minaccia la stabilità e la sicurezza delle società, fra l'altro favorendo la criminalità organizzata e altre forme gravi di criminalità. La corruzione mina le istituzioni democratiche e i valori universali su cui si fonda l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia, l'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali. Mette a repentaglio lo sviluppo, la prosperità, la sostenibilità e l'inclusività delle nostre economie. Per prevenire e combattere efficacemente la corruzione è necessario un approccio globale e multidisciplinare. Scopo della presente direttiva è contrastare la corruzione mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.

(2)La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio 42 stabilisce i requisiti relativi alla configurazione della corruzione nel settore privato come reato. La convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 43 riguarda alcuni atti di corruzione nei quali sono coinvolti detti funzionari. Questi strumenti però non sono sufficientemente esaurienti e attualmente la corruzione è criminalizzata in modo diverso negli Stati membri, il che ostacola una risposta coerente ed efficace in tutta l'Unione. Sono inoltre emerse lacune nell'applicazione delle norme e ostacoli alla cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri. La presente direttiva è intesa a modificare e ampliare le disposizioni degli strumenti in questione. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, entrambi gli strumenti siano sostituiti nella loro interezza, in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

(3)È opportuno aggiornare e rafforzare l'attuale quadro giuridico per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l'Unione. La presente direttiva è volta a criminalizzare la corruzione qualora sia commessa intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze oggettive e materiali. Poiché la presente direttiva detta norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di corruzione.

(4)La corruzione è un fenomeno transnazionale che investe tutte le società e le economie. Le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione dovrebbero tener conto di questa dimensione internazionale. L'azione dell'Unione dovrebbe pertanto informarsi ai lavori del Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

(5)Per sradicare la corruzione sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere una panoplia di misure preventive, legislative e cooperative nel quadro della lotta contro la corruzione. Se la corruzione è innanzitutto un reato e il diritto nazionale e internazionale ne definiscono gli atti specifici, di fatto la mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati e gravi lesioni di norme etiche possono diventare, se non contrastati, attività corrotte. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici. Gli approcci efficaci anticorruzione si basano spesso su misure volte a migliorare la trasparenza, l'etica e l'integrità, e sulla regolamentazione di settori quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli. Per una più vasta azione anticorruzione è importante che le istituzioni pubbliche applichino gli standard più elevati di integrità, trasparenza e indipendenza.

(6)Gli Stati membri dovrebbero disporre di unità o organismi specializzati nella repressione e nella prevenzione della corruzione. Essi possono decidere di affidare allo stesso organismo una combinazione delle due funzioni. Per operare efficacemente detti organismi dovrebbero soddisfare una serie di condizioni, tra cui l'indipendenza e il possesso delle risorse e dei poteri necessari per esercitare correttamente i loro compiti.

(7)L'UE è parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il più completo strumento giuridico internazionale anticorruzione, che combina misure di prevenzione e di contrasto. La convenzione impone alle parti di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione, all'appropriazione indebita e al riciclaggio di denaro e di esaminare l'adozione di misure legislative o altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale ad altri atti (quali l'abuso di ufficio, il traffico d'influenze e l'arricchimento senza causa). In linea con gli impegni contenuti nella dichiarazione politica adottata in occasione della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2021, l'Unione europea dovrebbe, per quanto possibile, andare oltre i requisiti minimi dell'UNCAC e stabilire misure supplementari per prevenire e combattere la corruzione. La presente direttiva si basa sulle osservazioni e sulle migliori pratiche derivanti dal meccanismo di revisione dell'attuazione dell'UNCAC.

(8)Tenuto conto dell'evoluzione delle minacce della corruzione e degli obblighi giuridici che incombono all'Unione e agli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, nonché dello sviluppo di quadri giuridici nazionali, è opportuno ravvicinare ulteriormente la definizione di corruzione in tutti gli Stati membri, in modo da includere una gamma di condotte più vasta.

(9)Per evitare che i reati di corruzione nel settore pubblico rimangano impuniti, occorre definire chiaramente l'ambito di applicazione. In primo luogo la nozione di funzionario pubblico dovrebbe comprendere anche coloro che lavorano presso organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea e gli organi giurisdizionali internazionali. Dovrebbero essere inclusi, tra l'altro, coloro che agiscono in qualità di membri di organi collegiali incaricati di decidere della colpevolezza di un imputato in un processo e coloro che, in virtù di una convenzione arbitrale, devono emettere una decisione giuridicamente vincolante sulle controversie sottoposte dalle parti di detta convenzione. In secondo luogo, attualmente molte entità o persone esercitano funzioni pubbliche senza ricoprire un incarico formale. Pertanto la nozione di funzionario pubblico è definita in modo da ricomprendere tutti i funzionari, siano essi nominati, eletti o assunti su base contrattuale, titolari di una funzione amministrativa o giudiziaria formale, nonché tutti i prestatori di servizi investiti di pubblici poteri o soggetti al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche in relazione alla prestazione di tali servizi, anche se non ricoprono cariche formali. Ai fini della presente direttiva, la definizione dovrebbe ricomprendere le persone in servizio presso imprese statali e controllate dallo Stato, fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di servizio pubblico e le persone giuridiche da esse istituite o partecipate. Chiunque eserciti una funzione legislativa dovrebbe essere equiparato a un funzionario pubblico ai sensi della presente direttiva.

(10)È necessario rafforzare il quadro giuridico per combattere la corruzione e dotare degli strumenti necessari le autorità di contrasto e i pubblici ministeri. La corruzione dei funzionari pubblici assume due aspetti distinti: la corruzione attiva, che consiste nel promettere, offrire o procurare un vantaggio di qualsiasi natura per influenzare un funzionario pubblico, e la corruzione passiva, ossia l'azione del funzionario pubblico che sollecita o riceve tali vantaggi per compiere o per omettere un atto. La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime sulla corruzione in tutte le sue forme nel settore privato, tra le cui vittime immediate figurano imprese che subiscono ingiuste ripercussioni e in cui ogni tangente offerta o accettata riduce la libera concorrenza.

(11)Per evitare che i funzionari pubblici usino intenzionalmente fondi per fini diversi da quelli previsti, è necessario stabilire norme sul reato di appropriazione indebita di beni da parte dei funzionari pubblici incaricati di gestirli. Per affrontare globalmente la lotta contro la corruzione, la presente direttiva dovrebbe contemplare anche l'appropriazione indebita nel settore privato. Per costituire reato, l'appropriazione indebita dovrebbe comportare un vantaggio per il funzionario pubblico o per un terzo.

(12)Dovrebbe configurare reato anche il traffico d'influenze, derivante dal comportamento corrotto di chi è o sostiene di essere vicino a persone che esercitano un potere e promette di influenzare i processi decisionali in cambio di indebiti vantaggi. Gli elementi costitutivi del reato dovrebbero consistere nel fatto che l'istigatore procura o promette di procurare al mediatore di influenza un indebito vantaggio affinché influenzi illecitamente un risultato o un processo decisionale. Se intenzionale, tale condotta dovrebbe configurare reato a prescindere dal fatto che l'influenza sia stata esercitata o meno e che la presunta influenza ottenga o meno il risultato voluto. Non dovrebbe configurare reato l'esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi, che possono cercare di influenzare legittimamente il processo decisionale pubblico senza comportare uno scambio indebito di vantaggi. Tali forme di rappresentanza di interessi, come le attività di promozione, si svolgono spesso in un contesto regolamentato proprio per evitare che, per mancanza di trasparenza, diano adito a corruzione. Disporre di norme aggiuntive efficaci sulla dichiarazione dei conflitti di interessi, sulle "porte girevoli" o sul finanziamento dei partiti politici può contribuire a evitare zone grigie e prevenire influenze indebite.

(13)Occorre inoltre definire il reato di abuso di ufficio nel settore pubblico come omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico, in violazione della legge, al fine di ottenere un indebito vantaggio. Per combattere in modo globale la corruzione, la presente direttiva dovrebbe contemplare anche l'abuso di ufficio nel settore privato.

(14)L'intralcio alla giustizia è un reato che favorisce la corruzione. È pertanto necessario definire il reato di intralcio alla giustizia, che comporta l'uso di violenza, minacce o intimidazioni, o l'istigazione a deporre il falso. Nella definizione dovrebbero rientrare anche le azioni volte a interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori o nell'esercizio di funzioni ufficiali da parte di funzionari delle autorità giudiziarie o di contrasto. In linea con l'UNCAC, la presente direttiva si applica soltanto all'intralcio alla giustizia nei procedimenti relativi a un reato di corruzione.

(15)La corruzione alimenta la motivazione a cercare di ottenere indebiti vantaggi economici e di altro tipo. Per ridurre gli incentivi che spingono individui e organizzazioni criminali a commettere nuovi reati e per dissuadere gli individui dall'acconsentire a diventare falsi proprietari, è opportuno criminalizzare l'arricchimento mediante corruzione. Questo renderebbe a sua volta più difficile occultare beni acquisiti illecitamente e ridurrebbe la diffusione della corruzione e i danni arrecati alla società. La trasparenza aiuta le autorità competenti a individuare eventuali arricchimenti senza causa. Ad esempio, nelle giurisdizioni in cui i funzionari pubblici sono tenuti a dichiarare il proprio patrimonio a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, le autorità possono valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati.

(16)Il reato di arricchimento si basa sulle norme che disciplinano il reato di riciclaggio di cui alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 . Riguarda i casi in cui la magistratura ritiene che il reato o i reati di corruzione non possano essere provati. Come nel caso del reato presupposto del riciclaggio, l'onere della prova è di natura diversa. Di conseguenza, nei procedimenti penali relativi al reato di arricchimento, all'atto di valutare se i beni derivano da qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale in un reato di corruzione e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. Non dovrebbe essere necessario determinare la conoscenza di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al coinvolgimento criminale, compresa l'identità dell'autore. Le autorità competenti possono recuperare i beni acquisiti illecitamente da una persona condannata per un reato quale definito nella presente direttiva, sulla base della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea 45 .

(17)Come deterrente contro la corruzione in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli massimi delle pene detentive e altre sanzioni dovrebbero essere sufficientemente elevati da dissuadere dal commettere il reato e da riflettere gli effetti nocivi della corruzione e la priorità che le autorità competenti dovrebbero accordare alla lotta contro tali reati. Allo stesso tempo i livelli dovrebbero essere proporzionati alla gravità di ciascun reato di corruzione e coerenti con i livelli di sanzioni penali stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni siano applicate nella misura necessaria a dissuadere dal commettere i reati. Qualora gli Stati membri considerino l'eventualità della sospensione condizionale della pena, della condanna condizionale, della liberazione anticipata, della liberazione condizionale o della grazia dei condannati per uno dei reati di cui alla presente direttiva, le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto, tra altri fattori, della gravità dei reati in questione.

(18)La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale, come le sanzioni amministrative. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta, possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. Per le sanzioni di natura penale dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem).

(19)Le autorità competenti dovrebbero poter imporre, in aggiunta o in alternativa alle pene detentive, sanzioni o misure non necessariamente di natura penale, quali l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici o l'esclusione dagli appalti pubblici. Tali misure hanno un effetto dissuasivo generale e possono ridurre le recidive. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di istituire procedure di sospensione o trasferimento temporaneo di un funzionario pubblico accusato di un reato di cui alla presente direttiva, tenendo presente la necessità di rispettare il principio della presunzione di innocenza e il diritto a un ricorso effettivo.

(20)Le persone giuridiche non dovrebbero potersi sottrarre alle responsabilità ricorrendo a intermediari, comprese persone giuridiche collegate, per offrire, promettere o versare tangenti a un funzionario pubblico per loro conto. Inoltre, le sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche dovrebbero essere calcolate tenendo conto del fatturato mondiale di tutti i soggetti giuridici collegati all'autore del reato, comprese le società madri, le filiazioni, i trust collegati o soggetti giuridici analoghi o comparabili.

(21)Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 46 , o qualora l'autore abusi della propria posizione per consentire la corruzione, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici. Pur essendo soggette a discrezionalità giurisdizionale, le circostanze aggravanti dovrebbero consentire alla magistratura di tenere conto del danno sociale più ampio causato, ad esempio, dalla corruzione perpetrata da gruppi organizzati, partiti politici o persone che rivestono funzioni implicanti responsabilità pubbliche. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere alcuna delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva allorché tali circostanze sono punibili come reati distinti con sanzioni più severe.

(22)La corruzione a vantaggio di un paese terzo ha ripercussioni particolarmente negative sulle istituzioni democratiche e sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere in tali situazioni una circostanza aggravante. La circostanza aggravante dovrebbe riguardare i reati di corruzione, quali la corruzione attiva o passiva o il traffico d'influenze, commessi al fine di procurare un vantaggio a un paese terzo, ad esempio alterando il processo decisionale pubblico al fine di giungere a una decisione favorevole al paese terzo.

(23)Gli Stati membri dovrebbero garantire che il diritto nazionale stabilisca circostanze attenuanti in relazione ai reati contemplati dalla presente direttiva. Fatta salva la discrezionalità giurisdizionale, dette circostanze dovrebbero riguardare i casi in cui gli autori dei reati forniscono informazioni o collaborano altrimenti con le autorità. Analogamente dovrebbe essere possibile considerare circostanza attenuante il fatto che una persona giuridica abbia messo in atto efficaci programmi di controllo interno, di etica e di conformità. Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di applicare sanzioni minori qualora, al momento della scoperta di un reato, una persona giuridica riveli prontamente informazioni e disponga misure correttive. In ogni caso dovrebbe rimanere discrezione del giudice determinare l'importo effettivo della sanzione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.

(24)I parlamentari e gli altri funzionari pubblici possono godere dell'immunità o della tutela giurisdizionale da indagini o dall'azione penale, che contribuisce a rafforzarne l'indipendenza proteggendoli da denunce infondate, specie in relazione alle opinioni o ai voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia dette immunità possono ostacolare l'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati di corruzione, compromettendo fra l'altro l'accertamento, l'indagine o l'azione penale nei confronti di altre persone che non godono di immunità e che possono aver partecipato al reato. Inoltre applicare l'immunità in mancanza di procedure adeguate per revocarla qualora vi siano motivi per sospettare la partecipazione ad atti criminali compromette la credibilità delle istituzioni pubbliche. Dovrebbe pertanto essere raggiunto un giusto equilibrio tra, da un lato, le immunità o i privilegi giurisdizionali concessi ai funzionari pubblici per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dall'altro la possibilità di indagare, perseguire e giudicare efficacemente i reati di corruzione.

(25)Per aumentare la fiducia nei pubblici ministeri riducendo nel contempo la percezione della corruzione negli Stati membri, il potere discrezionale previsto dal diritto nazionale di non perseguire le persone per i reati di cui alla presente direttiva per motivi di opportunità dovrebbe essere esercitato in base a norme e criteri chiari e garanzie, con un'adeguata consultazione interna, allo scopo di dissuadere dal commettere reati di corruzione e di rendere più efficace il procedimento giudiziario.

(26)Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi delle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per contrastare la corruzione, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per consentire alle autorità competenti di indagare sui reati e avviare azioni penali in una gamma abbastanza vasta di casi, compreso quando il reato è commesso interamente o parzialmente sul loro territorio. Ai fini di questo obbligo gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia stabilita la giurisdizione anche quando il reato è commesso mediante un sistema di informazione sul loro territorio, che la tecnologia in questione vi sia basata o meno.

(27)Per garantire che le autorità competenti dispongano di tempo sufficiente per condurre indagini e azioni penali complesse, la presente direttiva prevede un termine minimo di prescrizione che consente di eseguire l'accertamento, esercitare l'indagine, svolgere l'azione penale e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di corruzione entro un congruo lasso di tempo dopo la commissione dei reati, senza creare pregiudizio per gli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

(28)I reati di corruzione sono una categoria di reato difficile da individuare e indagare, in quanto sono commessi per lo più nell'ambito di un'associazione a delinquere tra due o più parti consenzienti e non comportano l'esistenza di una vittima immediata ed evidente che possa sporgere denuncia. Di conseguenza una parte significativa dei reati di corruzione resta sommersa e i criminali sono in grado di beneficiare dei proventi. Quanto più lungo è il tempo necessario per accertare un reato di corruzione, tanto più è difficile scoprire le prove. Occorre pertanto garantire che le autorità di contrasto e i pubblici ministeri dispongano di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione che spesso interessano più di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impartire una formazione sufficiente, in stretto coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), anche sull'uso di strumenti investigativi per portare a termine i procedimenti e l'individuazione e la quantificazione dei proventi della corruzione nel contesto del congelamento e della confisca. La presente direttiva facilita altresì la raccolta di informazioni e prove prevedendo circostanze attenuanti per gli autori di reati che collaborano con le autorità.

(29)Le persone che segnalano alle autorità competenti informazioni su casi di corruzione passati, in corso o previsti, acquisite nell'ambito delle loro attività professionali, rischiano di subire ritorsioni. Le segnalazioni degli informatori possono rafforzare l'applicazione delle norme consentendo alle autorità competenti di prevenire, accertare e perseguire efficacemente la corruzione. Dato l'interesse generale a proteggere le istituzioni pubbliche e private da tali atti e a rafforzare la trasparenza, la buona governance e la responsabilità, è necessario garantire l'esistenza di dispositivi efficaci affinché gli informatori possano usare canali riservati per avvisare le autorità competenti e per proteggerli da ritorsioni. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del trattato e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione, e pertanto alla denuncia di tutti i reati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 . La direttiva (UE) 2019/1937 dovrebbe essere applicabile alla denuncia dei reati di cui alla presente direttiva e alla protezione delle persone che denunciano, alle condizioni ivi previste. Al di là degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2019/1937, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che le persone che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini penali ricevano la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali.

(30)Le organizzazioni indipendenti della società civile sono essenziali per il buon funzionamento delle nostre democrazie e svolgono un ruolo di primo piano nella difesa dei valori comuni su cui si fonda l'UE. Esercitano una funzione di vigilanza essenziale, richiamando l'attenzione sulle minacce allo Stato di diritto, contribuendo a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione della società civile alle attività anticorruzione.

(31)Il pluralismo dei media e la libertà dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto, della responsabilità democratica, dell'uguaglianza e della lotta contro la corruzione. Media indipendenti e pluralistici, in particolare il giornalismo d'inchiesta, svolgono un ruolo importante nell'esame degli affari pubblici, individuando possibili casi di corruzione e violazioni dell'integrità, svolgendo attività di sensibilizzazione e promuovendo l'integrità. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. La raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti 49 e la proposta di direttiva 50 e la raccomandazione della Commissione 51 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") contengono importanti garanzie e norme affinché i giornalisti, i difensori dei diritti umani e altri soggetti possano svolgere il loro ruolo senza ostacoli.

(32)Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare dati relativi all'applicazione della presente direttiva, che la Commissione possa analizzare e utilizzare nel contesto del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione della stessa, ma anche dell'applicazione di altri strumenti sullo Stato di diritto, come la relazione annuale sullo Stato di diritto.

(33)Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) XX/2023 52 , (UE) 2019/1153 53 e (UE) 2016/681 54 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/1240 55 , (UE) 2018/1862 56 e (UE) 603/2013 57 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio 58 .

(34)La corruzione è una questione trasversale, ma le vulnerabilità, come pure il modo più adeguato per affrontarle, variano da un settore all'altro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto procedere a valutazioni periodiche per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione e mettere a punto piani di gestione dei rischi per affrontare i principali rischi nei settori individuati, anche organizzando almeno una volta all'anno azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori individuati. Gli Stati membri che dispongono di ampie strategie nazionali anticorruzione possono scegliere di inserirvi le valutazioni dei rischi e i piani di gestione dei rischi, purché i rischi siano valutati e le misure siano riesaminate periodicamente. Ad esempio i programmi di soggiorno per investitori, in quanto rientrano tra i settori che comportano rischi elevati di corruzione 59 , dovrebbero essere inclusi nelle valutazioni dei settori più esposti al rischio di corruzione e nelle attività di formazione che dovranno impartire gli Stati membri secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

(35)Per garantire agli interessi finanziari dell'Unione e a quelli nazionali un livello di protezione equivalente, è opportuno allineare le disposizioni della direttiva (UE) 2017/1371 60 a quelle della presente direttiva. A questo scopo le norme applicabili ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in ordine a sanzioni, circostanze aggravanti e attenuanti e termini di prescrizione dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite dalla presente direttiva.

(36)L'attuazione della presente direttiva dovrebbe garantire un livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello degli interessi finanziari nazionali.

(37)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assoggettare la corruzione a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem.

(39)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

E/O

(40)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(41)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio continuerà a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati di corruzione e relative sanzioni, e misure per prevenire e combattere meglio la corruzione.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1."prevenzione della corruzione": l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione;

2."beni": fondi o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

3."funzionario pubblico":

(a)funzionario dell'Unione o funzionario nazionale di uno Stato membro o paese terzo;

(b)qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio negli Stati membri o in paesi terzi, per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale;

4."funzionario dell'Unione":

(a)membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e del relativo personale assimilato ai funzionari dell'Unione;

(b)funzionario o altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio ("statuto dei funzionari");

(c)persona distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione;

5."funzionario nazionale": qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;

6."violazione di un dovere": almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per conto di un'entità del settore privato;

7."persona giuridica": qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

8."funzionari di alto livello": i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, e membri delle istituzioni superiori di controllo.

Articolo 3

Prevenzione della corruzione

1.Gli Stati membri dispongono misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione.

2.Gli Stati membri prendono misure affinché sia assicurato il massimo livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione.

3.Gli Stati membri prendono misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione fondamentali quali il libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, norme efficaci sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico e sulla dichiarazione e sulla verifica della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, e norme efficaci che disciplinino l'interazione tra il settore privato e il settore pubblico.

4.Gli Stati membri adottano misure globali e aggiornate per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività. Dette misure comprendono almeno azioni volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione tra:

(a)i funzionari di alto livello;

(b)i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e alla loro condotta, anche garantendo una remunerazione adeguata e tabelle delle retribuzioni eque.

5.Gli Stati membri procedono a valutazioni periodiche per individuare i settori più esposti al rischio di corruzione.

A seguito della valutazione, gli Stati membri:

(a)organizzano almeno una volta all'anno azioni di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori individuati, anche in materia di etica; e

(b)mettono a punto piani per affrontare i principali rischi nei settori individuati.

6.Se del caso, gli Stati membri prendono misure per promuovere la partecipazione della società civile, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione.

Articolo 4
Organismi specializzati

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative specializzati nella prevenzione della corruzione.

2.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano istituiti uno o più organismi o unità organizzative specializzati nella repressione della corruzione.

3.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organismo o gli organismi, l'unità o le unità organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2:

(a)siano funzionalmente indipendenti dal governo e dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, dei poteri e degli strumenti necessari per garantire il corretto esercizio dei loro compiti;

(b)siano noti al pubblico;

(c)consentano al pubblico di accedere alle informazioni pertinenti sull'esercizio delle loro attività, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali e della riservatezza delle indagini;

(d)operino e prendano decisioni secondo procedure trasparenti stabilite per legge, che garantiscano l'integrità e la responsabilità.

Articolo 5
Risorse

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché alle autorità nazionali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati di cui alla presente direttiva sia garantita la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 6

Formazione

1.Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i propri funzionari dispongano di risorse adeguate e ricevano la formazione necessaria per individuare le diverse forme di corruzione e i rischi di corruzione che possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni e reagire in modo tempestivo e appropriato a qualsiasi attività sospetta.

2.Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché i membri delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali relativi ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dispongano di risorse adeguate e ricevano periodicamente una specifica formazione anticorruzione.

Articolo 7
Corruzione nel settore pubblico

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

a)il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché il funzionario pubblico compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione attiva);

b)il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per o per un terzo, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste (corruzione passiva).

Articolo 8
Corruzione nel settore privato

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali e poste in atto nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali:

a)il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, per detta persona o per un terzo, affinché detta persona compia o ometta un atto in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva);

b)il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di compiere o omettere un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato (corruzione passiva).

Articolo 9
Appropriazione indebita

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

a)    l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, da parte di un funzionario pubblico, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricato per uno scopo diverso da quello per essi previsto;

b)    l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricata, per uno scopo diverso da quello per essi previsto.

Articolo 10
Traffico d
'influenze

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

(a)il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura per una persona o un terzo affinché detta persona eserciti un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico;

(b)il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura per sé o per un terzo, al fine di esercitare un'influenza reale o presunta in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.

2.Affinché la condotta di cui al paragrafo 1 sia punibile come reato è irrilevante che l'influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti.

Articolo 11
Abuso di ufficio

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

1.l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione delle leggi, da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per o per un terzo;

2.l'esecuzione o l'omissione di un atto, in violazione di un dovere, da parte di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali al fine di ottenere un indebito vantaggio per o per un terzo.

Articolo 12
Intralcio alla giustizia

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente, se intenzionale:

1.fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni, o promettere, offrire o concedere un vantaggio per istigare a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione a uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 11, 13 e 14;

2.fare uso, direttamente o tramite un intermediario, di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto in relazione a uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 11, 13 e 14.

Articolo 13
Arricchimento mediante reato di corruzione

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se intenzionale, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni da parte di un funzionario pubblico nella consapevolezza che derivano dalla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 12 e all'articolo 14, che il funzionario sia stato coinvolto o meno nella commissione del reato.

Articolo 14

Istigazione, favoreggiamento e concorso, e tentativo

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato l'istigazione a commettere uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 13.

2.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il favoreggiamento e il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 13.

3.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di uno dei reati di cui all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 13.

Articolo 15
Sanzioni e misure relative alle persone fisiche

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 7 a 14 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

a) i reati di cui agli articoli 7 e 12 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a sei anni;

b) i reati di cui agli articoli da 8 a 11 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni; e

c) il reato di cui all'articolo 13 sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

3.Qualora un reato di cui all'articolo 9 comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

4.Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone fisiche condannate per aver commesso uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 possano essere destinatarie di sanzioni o misure non necessariamente di natura penale, imposte da un'autorità competente, tra cui:

(a)sanzioni pecuniarie;

(b)la destituzione, la sospensione o il trasferimento dai pubblici uffici;

(c)l'interdizione

i)dai pubblici uffici;

ii)dall'esercizio di una funzione di pubblico servizio;

iii)dall'esercizio di funzioni presso una persona giuridica di proprietà, in tutto o in parte, dello Stato membro;

iv)dall'esercizio delle attività commerciali nel cui ambito è stato commesso il reato;

d)    la privazione del diritto di eleggibilità, proporzionata alla gravità del reato commesso; 

e)    il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività nel cui ambito è stato commesso il reato; e

(f)l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Articolo 16
Responsabilità delle persone giuridiche

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale presso la persona giuridica, su una o più delle seguenti basi:

(a)potere di rappresentanza della persona giuridica;

(b)facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

(c)facoltà di esercitare funzioni di controllo presso la persona giuridica.

2.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando il difetto di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione a loro vantaggio, anche a opera di una persona soggetta alla loro autorità, di uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14.

3.La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui agli articoli 7 e 14.

Articolo 17
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 16 sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure a carico delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 16 comprendano:

(a)sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica, comprese le entità collegate, nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria;

(b)l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

(c)l'esclusione temporanea o permanente dagli appalti pubblici;

(d)l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;

(e)il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività nel cui ambito è stato commesso il reato;

(f)la possibilità per le autorità pubbliche di annullare o risolvere un contratto con la persona giuridica nell'ambito in cui è stato commesso il reato;

(g)l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

(h)provvedimenti giudiziari di scioglimento della persona giuridica; e

(i)la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 18

Circostanze aggravanti e attenuanti

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in relazione ai reati di cui agli articoli da 7 a 14, siano considerate aggravanti le circostanze seguenti:

(a)l'autore del reato è un funzionario di alto livello;

(b)l'autore del reato è stato condannato in precedenza per uno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14;

(c)l'autore del reato ha ottenuto un vantaggio sostanziale o il reato ha causato un danno sostanziale;

(d)il reato è stato commesso a vantaggio di un paese terzo;

(e)l'autore del reato esercita funzioni di indagine, azione penale o di giudizio;

(f)il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; e

(g)l'autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 o un dipendente di un soggetto obbligato, o ha il potere di rappresentarlo a titolo individuale o in quanto membro di un organo del soggetto obbligato, o l'autorità di prendere decisioni a nome del soggetto obbligato o di esercitare controlli in seno al medesimo, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.

2.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in relazione ai reati di cui agli articoli da 7 a 14, siano considerate attenuanti le circostanze seguenti:

(a)l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a:

i)identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; o

ii)reperire prove;

(b)l'autore del reato è una persona giuridica e ha attuato efficaci programmi di controllo interno, di sensibilizzazione in materia di etica e di conformità per prevenire la corruzione prima o dopo la commissione del reato; e

(c)l'autore del reato è una persona giuridica e, una volta scoperto il reato, lo ha comunicato rapidamente e volontariamente alle autorità competenti e ha disposto misure correttive.

Articolo 19

Privilegi o immunità dalle indagini e dall'azione penale sui reati di corruzione

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli.

Articolo 20
Giurisdizione

1.Ciascuno Stato membro stabilisce la propria giurisdizione per i reati di cui alla presente direttiva nei casi seguenti:

(a)il reato è commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio;

(b)l'autore del reato è suo cittadino o risiede abitualmente sul suo territorio;

(c)il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio.

2.Se un reato di cui alla presente direttiva rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi eserciterà l'azione penale. Se del caso e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio 62 , la questione è deferita a Eurojust.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), ciascuno Stato membro provvede affinché l'esercizio della sua giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso o su querela della vittima nello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 21

Termini di prescrizione per i reati di corruzione

1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia stabilito, in relazione ai reati di cui agli articoli da 7 a 14, un termine di prescrizione che consenta tempi sufficienti per lo svolgimento efficace delle indagini, dell'azione penale, del processo e del giudizio a seguito della commissione di detti reati.

2.Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore a:

(a)15 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui agli articoli 7 e 12;

(b)10 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui agli articoli da 8 a 11;

(c)otto anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui agli articoli 13 e 14.

3.In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

(a)10 anni per i reati di cui agli articoli 7 e 12;

(b)otto anni per i reati di cui agli articoli da 8 a 11;

(c)cinque anni per i reati di cui agli articoli 13 e 14.

4.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, a seguito di una condanna definitiva, una pena detentiva possa essere eseguita per almeno:

(a)15 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 7 e 12;

(b)10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli da 811;

(c)otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 1314.

5.In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

(a)10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 7 e 12;

(b)otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli da 8 a 11;

(c)cinque anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 13 e 14.

Articolo 22

Protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle indagini

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla denuncia dei reati di cui agli articoli da 7 a 14 e alla protezione delle persone che denunciano.

2. In aggiunta alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le persone che denunciano i reati di cui alla presente direttiva e che forniscono elementi di prova o altrimenti collaborano alle indagini, all'azione penale o al giudizio in relazione a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Articolo 23

Strumenti investigativi

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui alla presente direttiva dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 24

Cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust,
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea

Fatte salve le norme di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui alla presente direttiva. A tal fine, se del caso, Europol, Eurojust, la Procura europea, l'OLAF e la Commissione prestano assistenza tecnica e operativa conformemente ai rispettivi mandati per facilitare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali da parte delle autorità competenti.

Articolo 25

Sostegno della Commissione agli Stati membri e alle loro autorità competenti

1.La Commissione sostiene, se del caso, gli Stati membri e le autorità competenti nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva.

2.La Commissione prepara un quadro d'insieme dei rischi settoriali di corruzione nell'Unione e agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli esperti in tutta l'Unione.

3.La Commissione, attraverso la rete dell'UE per la lotta contro la corruzione, provvede in particolare a:

(a)agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori, gli esperti, i ricercatori e altri portatori di interessi degli Stati membri;

(b)integrare attività come quelle di cui all'articolo 3 e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), sviluppando migliori pratiche, materiali di orientamento e metodologie.

4. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a disposizione a livello di Unione per la lotta contro la corruzione.

Articolo 26

Raccolta di dati e statistiche

1.Gli Stati membri raccolgono dati statistici sui reati di cui agli articoli da 7 a 14 della presente direttiva.

2.I dati statistici di cui al paragrafo 1 devono comprendere quanto meno gli elementi seguenti:

(a)numero di casi segnalati;

(b)numero di casi oggetto di indagine;

(c)numero di rinvii a giudizio;

(d)durata media delle indagini penali;

(e)durata media dei procedimenti giudiziari in primo grado, secondo grado e cassazione;

(f)numero di condanne;

(g)numero di persone fisiche colpite da condanna e sanzioni, con specificazione del numero di funzionari pubblici e funzionari di alto livello;

(h)numero di persone giuridiche ritenute responsabili e colpite da sanzioni;

(i)il numero di procedimenti giudiziari per corruzione archiviati, con una distinzione tra le archiviazioni nel merito e le altre e incluse le risoluzioni non processuali;

(j)tipi e livelli delle sanzioni irrogate per ciascuno dei reati di cui agli articoli da 7 a 14;

(k)numero di condannati graziati, con specificazione del numero di funzionari pubblici e di funzionari di alto livello.

3.    Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il 1º giugno, in formato leggibile meccanicamente e disaggregato, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e ne informano la Commissione.

Articolo 27

Sostituzione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e della convenzione
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari
delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

1.La decisione quadro 2003/568/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2003/568/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

2.La convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 28
Modifiche della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede

gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

La direttiva (UE) 2017/1371 è così modificata:

(1)all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente c):

"c) si intendono per "funzionari di alto livello" le persone di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione.";

(2)all'articolo 4, paragrafo 2, i termini "la corruzione passiva e la corruzione attiva", "corruzione passiva" e "corruzione attiva" sono sostituiti rispettivamente da "la corruzione passiva e la corruzione attiva nel settore pubblico", "corruzione passiva nel settore pubblico" e "corruzione attiva nel settore pubblico";

(3)all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano punibili con una pena massima di almeno sei anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sia punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore ai 100 000 EUR.

I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.";

(4)all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), o all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.";

(5)all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche condannate per aver commesso uno dei reati di cui alla presente direttiva possano essere oggetto delle sanzioni o misure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione.";

(6)l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Circostanze aggravanti e attenuanti

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in relazione ai reati di cui alla presente direttiva, le circostanze di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione siano considerate aggravanti e attenuanti.";

(7)l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure a carico delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 6 comprendano quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva (UE) XXX sulla lotta contro la corruzione.";

(8)all'articolo 12, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore a:

(a)15 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(b)10 anni dal momento in cui è stato commesso il reato, per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

a)    10 anni per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

b)    otto anni per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, a seguito di una condanna definitiva, una pena detentiva possa essere eseguita per almeno:

(a)15 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(b)10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire un termine di prescrizione più breve, purché detto termine possa essere interrotto o sospeso in caso di specifici atti e le norme applicabili alla sospensione e prescrizione non ostacolino l'efficacia del procedimento giudiziario e l'applicazione dissuasiva delle sanzioni. Detto termine non può essere inferiore a:

(a)10 anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(b)otto anni dalla data della condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.".

Articolo 29
Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [18 mesi dalla data di adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30
Valutazione e relazioni

1.Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2.Ogni due anni a decorrere dal [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi, una relazione che comprende una sintesi dell'attuazione e delle azioni intraprese a norma degli articoli da 3 a 6.

3.Entro [48 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta contro la corruzione. La relazione esamina anche l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Articolo 31
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Questa stima si basa sui contributi di istituzioni e organismi specializzati, come la Camera di Commercio Internazionale, Transparency International, l'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, il Forum economico mondiale e la pubblicazione Clean Business is Good Business, secondo le quali la corruzione provoca una perdita di ricchezza economica equivalente al 5 % del PIL a livello mondiale. Un'altra stima ha indicato, per l'UE, costi della corruzione oscillanti fra 179 miliardi di EUR e 990 miliardi di EUR all'anno (The Cost of Non-Europe in the Area of Corruption, studio di RAND Europe, 2016).
(2)    Cfr.: https://home-affairs.ec.europa.eu/news/citizens-and-businesses-have-spoken-corruption-remains-serious-problem-eu-countries-2022-07-13_en .
(3)    Ad es.: risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (2015/2110(INI)) e raccomandazione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 2022, al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani (2021/2066(INI)). 
(4)    Conclusioni del Consiglio, del 9 marzo 2023, che stabiliscono le priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per l'EMPACT 2022-2025.
(5)     Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
(6)    Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2).
(7)    Nazioni Unite 2003, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Serie dei trattati 2349 (ottobre): 41, https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/.
(8)    Comunicazione della Commissione, del 24 luglio 2020, sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605 final).
(9)    Comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021) 170 final).
(10)    Commissione europea, Gaglio, I., Guzzon, J., Bartz, K., et al., Intensificare la lotta contro la corruzione: una valutazione del quadro legislativo e politico dell'UE Relazione finale per accettazione (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023.
(11)    Comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 (COM(2021) 171 final).
(12)    Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
(13)    Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997).
(14)    Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003).
(15)    Bruxelles, 25 maggio 2022 (COM(2022) 245 final).
(16)    Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39); Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103); Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49); e regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).
(17)    Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
(18)    Pacchetto legislativo in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (solo in EN), https://finance.ec.europa.eu/publications/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-legislative-package_en.
(19)    Comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2022, sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali, (COM(2022) 800 final).
(20)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019).
(21)    Articolo 10, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49).
(22)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 23 gennaio 2019, "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", (COM(2019) 12 final). Il 21 marzo 2023 la Commissione ha deferito uno Stato membro alla Corte di giustizia per aver violato il diritto dell'Unione con il proprio programma di cittadinanza per investitori.
(23)    Proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420 final).
(24)    Il 21 marzo 2023 la Commissione ha deferito uno Stato membro alla Corte di giustizia per aver violato il diritto dell'Unione con il proprio programma di cittadinanza per investitori.
(25)    Raccomandazione della Commissione, del 28.3.2022, relativa alle misure immediate nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina in relazione ai programmi di cittadinanza e di soggiorno per investitori (C(2022) 2028 final).
(26)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017).
(27)    Relazione sul costo della non-Europa. Intensificare gli sforzi dell'UE per combattere la corruzione (solo in EN), EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Meenakshi Fernandes e Lenka Jančová, 2023, pag. 15.
(28)    UNODC, Safeguarding against Corruption in Major Public Events Facilitator's Guide, pag. 30.
(29)    Eurojust, Attività operativa di Eurojust in tema di corruzione: approfondimenti 2016-2021 (solo in EN), maggio 2022.
(30)    Commissione europea, Gaglio, I., Guzzon, J., Bartz, K., et al., Intensificare la lotta contro la corruzione: una valutazione del quadro legislativo e politico dell'UE Relazione finale per accettazione (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023.
(31)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Bruxelles, 6.9.2021, COM(2021) 536 final).
(32)    Finora la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di 17 Stati membri per recepimento non corretto della direttiva.
(33)    Seconda relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Bruxelles, 16.9.2022, COM(2022) 466 final).
(34)    I Local Research Correspondents on Corruption sono una rete di esperti della società civile e del mondo accademico, provenienti da ciascuno Stato membro, attivi nella lotta contro la corruzione presente in ogni Stato membro. La rete è gestita e finanziata dalla Commissione europea in base al contratto HOME/2017/ISFP/CORR/0050 - Consulenza, assistenza tecnica e supporto nel campo della lotta alla corruzione.
(35)    L'invito a presentare contributi: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13674-Lotta-contro-la-corruzione-nellUE-norme-aggiornate_it
(36)    Commissione europea, Gaglio, I., Guzzon, J., Bartz, K., et al., Intensificare la lotta contro la corruzione: una valutazione del quadro legislativo e politico dell'UE Relazione finale per accettazione (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023.
(37)    Gli Stati membri tendono a configurarlo come reato generale, non limitato ai procedimenti per corruzione come nei casi previsti dall'UNCAC.
(38)    Per gran parte degli Stati membri esistono relazioni sull'esame dell'attuazione dell'UNCAC, che però non sono molto recenti.
(39)    Per questo reato la pena media massima oscilla tra 5 anni e 7,5 anni.
(40)    Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22) e articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 85).
(41)        Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018).
(42)    Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
(43)    Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)
(44)    Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
(45)    Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
(46)    Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(47)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019).
(48)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(49)    Raccomandazione della Commissione, del 16.9.2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea, C(2021) 6650 final.
(50)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), COM(2022) 177 final.
(51)    Raccomandazione della Commissione, del 24.4.2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), C(2022) 2428 final.
(52)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, COM(2021) 782 final.
(53)    Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).
(54)    Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132), allegato II, punto 6.
(55)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), allegato, punto 7.
(56)    Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56). La decisione del Consiglio sul SIS II rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimitata la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo, ad esempio all'articolo 8.
(57)    Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(58)    Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129). La decisione del Consiglio sull'uso del VIS per l'attività di contrasto rimanda alla corruzione in via indiretta nella misura in cui ne delimita la portata facendo riferimento al mandato d'arresto europeo nel considerando 6.
(59)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea", 23 gennaio 2019, COM (2019)12 final.
(60)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(61)    Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(62)    Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).
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