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Document 52023PC0004

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda il Camerun

    COM/2023/4 final

    Bruxelles, 5.1.2023

    COM(2023) 4 final

    2023/0003(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda il Camerun


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 1 ("regolamento INN").

    Contesto generale

    La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di analisi e dialogo svolte in conformità delle prescrizioni sostanziali e procedurali istituite dal regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano l'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2021, che notifica alla Repubblica del Camerun la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 59 del 19.2.2021, pag. 1) a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 gennaio 2023, che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 2 .

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Non applicabile.

    2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazione dei portatori di interessi

    Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante le procedure di analisi e dialogo.

    Assunzione e uso di perizie

    Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

    Valutazione d'impatto

    La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

    Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

    3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi della misura proposta

    Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha notificato al Camerun, mediante decisione, la possibilità di essere identificato dalla stessa come paese non cooperante ai sensi del regolamento INN. 

    La Commissione ha adottato provvedimenti nei confronti del Camerun. Tali provvedimenti comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare il proprio operato, la possibilità per il paese di rispondere alle osservazioni e di confutarle, il diritto di chiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di un piano d'azione per porre rimedio alla situazione nonché la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per porre rimedio alla situazione.

    Il 5 gennaio 2023 la Commissione, mediante decisione di esecuzione, ha identificato il Camerun come paese terzo che essa considera paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

    La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio allegata si basa sulle risultanze che hanno confermato che il Camerun non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal diritto internazionale nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione.

    Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione allegata.

    Base giuridica

    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

    Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente:

    il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

    Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

    Scelta dell'atto giuridico

    Atto giuridico proposto: decisione.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

    il regolamento INN non prevede opzioni alternative.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    2023/0003 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda il Camerun

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 3 (di seguito, "regolamento INN"), in particolare l'articolo 33,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    INTRODUZIONE

    (1)Il regolamento INN istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, "pesca INN").

    (2)Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l'elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell'elenco e le misure di emergenza.

    (3)Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE 4 che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    (4)A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 17 febbraio 2021 5 (di seguito, "decisione del 17 febbraio 2021") la Commissione ha notificato alla Repubblica del Camerun (di seguito, "Camerun") la possibilità di essere identificata come paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.

    (5)Nella decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha incluso le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivavano tale eventuale identificazione.

    (6)La decisione è stata notificata al Camerun unitamente a una lettera che lo invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

    (7)Con la decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha avviato un dialogo con il Camerun.

    (8)In particolare, la Commissione ha invitato il Camerun: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare gli interventi contenuti nel piano d'azione proposto dalla Commissione e ii) a valutare l'attuazione degli interventi contenuti in tale piano.

    (9)Al Camerun è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 17 febbraio 2021 e ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati in detta decisione. Al Camerun è stato inoltre garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

    (10)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni pertinenti. Le osservazioni scritte e orali presentate dal Camerun in seguito alla decisione del 17 febbraio 2021 sono state esaminate e prese in considerazione. Il Camerun è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.

    (11)Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha ritenuto che il Camerun non abbia fatto sufficientemente fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 17 febbraio 2021. La Commissione ha inoltre concluso che le misure proposte nel piano d'azione non erano state attuate integralmente.

    (12)La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023 che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

    (13)Tenuto conto dell'iter d'indagine e di dialogo intrapreso dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni organizzate, nonché delle ragioni alla base della decisione del 17 febbraio 2021 e della decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023 che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è opportuno includere il Camerun nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN.

    1.PROCEDURA RELATIVA AL CAMERUN

    (14)Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha notificato al Camerun, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante, invitandolo ad attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze identificate nella decisione del 17 febbraio 2021. A seguito della suddetta decisione il Camerun ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato virtualmente la Commissione per trattare i punti in questione. La Commissione ha trasmesso al Camerun le informazioni pertinenti per iscritto. Ha inoltre continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dal Camerun in seguito alla decisione del 17 febbraio 2021 sono state esaminate e prese in considerazione e il Camerun è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione. Nella decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023 che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la Commissione ha ritenuto che il Camerun non abbia fatto sufficientemente fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 17 febbraio 2021. La Commissione ha infine concluso che le misure proposte nel piano d'azione non erano state attuate integralmente.

    2.IDENTIFICAZIONE DEL CAMERUN COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

    (15)Nella decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha esaminato gli obblighi del Camerun e ha valutato il rispetto da parte di tale paese degli obblighi internazionali ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

    (16)La Commissione ha esaminato, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 17 febbraio 2021, il rispetto del Camerun agli obblighi ad esso incombenti e, sulla base delle informazioni comunicate in proposito dal paese, il piano d'azione proposto e le misure intraprese per porre rimedio alla situazione.

    (17)Le principali carenze individuate dalla Commissione riguardavano diverse inadempienze nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale connesse, in particolare, all'adozione di un quadro giuridico adeguato e aggiornato, alla mancanza di procedure chiare e trasparenti di immatricolazione e di rilascio delle licenze e all'assenza di un monitoraggio efficace e adeguato dei pescherecci. Le carenze individuate riguardavano, più in generale, le condizioni di immatricolazione dei pescherecci e il loro controllo conformemente al diritto internazionale. È stato inoltre riscontrato il mancato allineamento alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-INN) 6 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e le linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera 7 . Tale mancanza di coerenza con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l'identificazione.

    (18)Nella decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023 la Commissione ha pertanto identificato il Camerun come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

    (19)Per quanto concerne eventuali difficoltà dovute al fatto che il Camerun è un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo specifico e la condotta generale del Camerun nel settore della pesca non sono compromessi dal suo livello generale di sviluppo.

    (20)Tenuto conto della decisione del 17 febbraio 2021, della decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023 e dell'iter di dialogo intrapreso tra il Camerun e la Commissione e relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dal Camerun alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per conformarsi agli articoli 91, 92, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

    (21)Di conseguenza, il Camerun non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

    3.ELABORAZIONE DI UN ELENCO DI PAESI TERZI NON COOPERANTI

    (22)Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al Camerun è opportuno aggiungere tale paese, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/170/UE.

    (23)L'inclusione del Camerun nell'elenco dei paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso del Camerun tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e le specie definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che ha portato all'identificazione del Camerun come paese terzo non cooperante non si limita a un dato stock o a una data specie.

    (24)Si osservi che la pesca INN fra l'altro provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, si ritiene necessario che l'Unione attui rapidamente azioni nei confronti del Camerun in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (25)Se il Camerun dimostrerà di aver posto rimedio alla situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radierà il Camerun dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. La decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che il Camerun abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Camerun è aggiunto all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU C 59 del 19.2.2021, pag. 1.
    (2)    Da pubblicare in GU agli inizi del 2023.
    (3)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
    (4)    Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).
    (5)    Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2021, che notifica alla Repubblica del Camerun la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU CI 59 del 19.2.2021, pag. 1).
    (6)    Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 2001.
    (7)    Linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (Voluntary Guidelines on Flag State Performance), marzo 2014, fonte: http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf
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