This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52023AP0364
P9_TA(2023)0364 – Establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) – Amendments adopted by the European Parliament on 17 October 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) and amending Directive 2003/87/EC, Regulations (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) No 1303/2013, (EU) No 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 and (EU) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0364 — Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 ottobre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P9_TA(2023)0364 — Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 ottobre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2024/2663, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/2663 |
29.4.2024 |
P9_TA(2023)0364
Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 ottobre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/2663)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 |
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1755, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP" o "piattaforma") a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti. |
Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP" o "piattaforma") a sostegno delle tecnologie strategiche e delle rispettive catene di approvvigionamento nei settori pertinenti, sostenendo così l'attuazione del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a), del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche]. |
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Europa, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione e promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi: |
1. Al fine di rafforzare la sovranità industriale e la sicurezza dell'Europa, ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità e agevolare l'accesso ai finanziamenti per i promotori di progetti razionalizzando le procedure e riducendone gli oneri amministrativi, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi: |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: |
2. Le tecnologie, comprese le loro catene di approvvigionamento, di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Entro ... [due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato per integrare il presente regolamento definendo in che modo le tecnologie, comprese le loro catene di approvvigionamento, di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, possono soddisfare le condizioni del presente paragrafo. L'atto delegato è riesaminato alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all'articolo 8. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), le tecnologie pertinenti sono considerate critiche. |
soppresso |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La catena del valore per la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1 fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti essenziali, ai macchinari specifici e alle materie prime critiche utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti. |
4. La catena di approvvigionamento per la fabbricazione delle tecnologie di cui al paragrafo 1 fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti, ai macchinari e alle materie prime critiche di cui all'allegato II del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche] che sono indispensabili per la produzione e il funzionamento di tali prodotti. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. I progetti strategici quali individuati nell'ambito del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], che rispettano i criteri di resilienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento o i criteri di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento nel processo di selezione dei progetti strategici a zero emissioni nette, e nell'ambito del regolamento (UE) ... [normativa sulle materie prime critiche] sono considerati conformi agli obiettivi della Piattaforma STEP di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. Nell'attuazione di programmi e attività tesi al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri attribuiscono specifica importanza al sostegno delle valli dell'industria a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e dei progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056, e nelle regioni meno sviluppate e in transizione, come anche nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'attuazione della piattaforma è sostenuta, in particolare, mediante: |
1. Il sostegno finanziario per l'attuazione della piattaforma è fornito dai programmi e dai fondi esistenti dell'Unione. Per rafforzare la capacità di raggiungimento degli obiettivi STEP, è fornito un finanziamento aggiuntivo ai seguenti programmi e fondi dell'Unione: |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo |
Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo e combinato |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione. |
1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522, (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, o sia stato individuato come progetto strategico quale definito nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], se detto progetto rispetta i criteri di resilienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento o i criteri di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento nel processo di selezione dei progetti strategici a zero emissioni nette, o quale definito nel regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche]. Tali inviti a presentare proposte sono costantemente aperti. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Nel valutare se un progetto contribuisce a uno degli obiettivi della piattaforma conformemente al paragrafo 1, la Commissione tiene conto del contributo del progetto al rafforzamento e alla strutturazione delle reti locali di operatori industriali e del suo contributo alla creazione di posti di lavoro. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto, durante il quale l'impresa si impegna a non trasferire il progetto al di fuori dell'Unione. Se un progetto non è stato avviato entro cinque anni dall'assegnazione del marchio, può essere soggetto a riesame al fine di valutarne la compatibilità con le priorità strategiche STEP. Nell'effettuare tale riesame, la Commissione si assicura che tutti i progetti siano conformi al diritto del lavoro, ai diritti sociali e ai diritti dei lavoratori a livello nazionale e dell'Unione, nonché ai contratti collettivi applicabili. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 quater. Il marchio di sovranità non è assegnato a progetti gestiti da un soggetto giuridico che abbia sede in un paese terzo non associato al programma dell'Unione in questione o che, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, abbia le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese non associato. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 quinquies. Ai progetti gestiti da soggetti giuridici che costituiscono un consorzio è assegnato un marchio di sovranità solo se almeno uno dei soggetti giuridici indipendenti che costituiscono il consorzio è stabilito in uno Stato membro e almeno due altri soggetti giuridici indipendenti che costituiscono il consorzio sono stabiliti in Stati membri o paesi associati diversi. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il marchio di sovranità può essere utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di: |
2. Il marchio di sovranità è utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di: |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritarie le azioni alle quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1. |
3. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritari i progetti ai quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie pulite critiche che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma per le tecnologie a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. |
5. A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano tempestivamente i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Articolo 4 bis |
||
|
Comitato STEP |
||
|
1. La Commissione istituisce un comitato STEP composto da esperti della Commissione per le tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e per i programmi e i fondi dell'Unione che sostengono la piattaforma a livello finanziario. |
||
|
2. Il comitato STEP ha i compiti seguenti: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
3. La Commissione istituisce un gruppo consultivo industriale sulle tecnologie strategiche composto da rappresentanti dell'industria dell'Unione per ricevere consulenza e assistenza nell'attuazione della piattaforma nei settori pertinenti. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 5 |
soppresso |
Monitoraggio dell'attuazione |
|
1. La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma. |
|
2. Il sistema di monitoraggio della Commissione garantisce che i dati necessari per monitorare l'attuazione delle attività svolte nell'ambito della piattaforma e i risultati di tali attività siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. |
|
3. La Commissione riferisce in merito alle spese finanziate dalla piattaforma. Se del caso, riferisce sui risultati conseguiti in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della piattaforma. |
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni: |
1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni: |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Il portale della sovranità comprende un simulatore rapido per fornire ai promotori di progetti, in particolare alle PMI, orientamenti sul programma o sul fondo dell'Unione per il quale il loro progetto specifico può essere ammissibile. Il simulatore non richiede ai promotori di progetti di fornire informazioni commerciali riservate e i suoi risultati non sono giuridicamente vincolanti per le autorità responsabili della concessione del finanziamento. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Per i progetti relativi alla sicurezza e alla difesa, le informazioni sono visualizzate solo caso per caso, se ritenuto necessario dal promotore di progetti o dalla Commissione, tenendo conto della riservatezza e della sicurezza delle informazioni nelle questioni relative alla difesa. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazione annuale |
Monitoraggio e rendicontazione annuale |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della piattaforma. |
1. La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. La Commissione definisce il sistema di monitoraggio affinché i dati necessari per monitorare l'attuazione delle attività svolte nell'ambito della piattaforma e i risultati di tali attività siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo ai beneficiari dei finanziamenti sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della piattaforma. La relazione annuale è resa disponibile al pubblico. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi. |
2. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi, nonché informazioni qualitative e quantitative sul contributo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti per ciascuno Stato membro. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della piattaforma. |
1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione della piattaforma, sulle dipendenze dell'Unione e sui settori di importanza strategica per la sua sovranità, allo scopo di supportare il processo decisionale sul quadro finanziario pluriennale post-2027 in maniera tempestiva. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione di valutazione esamina in particolare in quale misura gli obiettivi sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento. |
2. La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare in quale misura la STEP ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi, all'efficienza nell'uso delle risorse e al valore aggiunto europeo della piattaforma. Fornisce inoltre una panoramica delle regioni per le quali i programmi sono stati modificati, comprese informazioni sugli aspetti rilevanti del principio di partenariato, se tutti gli obiettivi e tutti i progetti siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento, e valuta la fattibilità di combinare tutti i siti web disponibili al pubblico esistenti gestiti dalla Commissione e di fornire informazioni sui programmi e sui fondi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta in un portale unico, al fine di avvicinare le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. |
3. Ove opportuno, la relazione di valutazione intermedia è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento o da una proposta legislativa relativa a un Fondo per la sovranità europea a pieno titolo, con l'obiettivo di contribuire a definire e rafforzare una politica industriale europea e di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, e che garantisca il corretto funzionamento del mercato unico, evitando nel contempo distorsioni del mercato e creando condizioni di parità nell'Unione e nei paesi terzi. Qualora decida di non presentare una proposta legislativa relativa a un Fondo per la sovranità europea, la Commissione motiva la sua decisione nella sua relazione di valutazione intermedia. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Al termine dell'attuazione dei programmi e dei fondi dell'Unione che sostengono la piattaforma a livello finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione della piattaforma. La relazione di valutazione finale è accompagnata da una valutazione approfondita degli impatti territoriali differenziati e degli effetti sulla coesione derivati dall'attuazione della piattaforma. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), del regolamento .../... (63) [regolamento STEP]. Tale dotazione finanziaria è messa a disposizione per sostenere gli investimenti solo negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017. |
"In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP per le tecnologie a zero emissioni nette quali definite all'[articolo 3, lettera a)], del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], mettendo a disposizione tale dotazione finanziaria per sostenere progetti strategici quali definiti all'[articolo 2, lettera e)], del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], a condizione che rispettino i criteri di resilienza o di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]. Fino al 31 dicembre 2025 la dotazione finanziaria è messa a disposizione in parti uguali per sostenere gli investimenti: |
||
|
|
||
|
|
||
|
A decorrere dal 1o gennaio 2026 i fondi inutilizzati della dotazione finanziaria sono messi a disposizione per sostenere tali investimenti in tutti gli Stati membri. |
||
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto ix
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. |
|
||||
La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR a tale priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024. |
La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR alle priorità di cui al primo comma come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024. |
||||
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale. |
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale. |
||||
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. |
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. |
||||
Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. |
Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. |
||||
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. |
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. |
||||
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.". |
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere aumentati fino al 100 %.". |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera."; |
La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera."; |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1
Testo della Commissione |
|||||
|
|||||
|
vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]."; |
RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie deep tech e digitali RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] |
RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)"; |
Emendamento |
|||||
|
|||||
|
vi) "vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] |
RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie a zero emissioni nette RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] |
RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)"; |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/1058
Allegato I – tabella 1
Testo della Commissione |
|||||
|
|||||
|
ix) "vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] |
RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1 RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie deep tech e digitali RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] |
RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1"; |
Emendamento |
|||||
|
|||||
|
ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] |
RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1 RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie a zero emissioni nette RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] |
RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1"; |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento .../... [regolamento STEP]."; |
"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]."; |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 8 – paragrafo 2 – nuovo comma
Testo della Commissione |
Emendamento |
"Il JTF può anche sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (65) [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario."; |
"Il JTF sostiene anche gli investimenti produttivi nelle imprese, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (65) [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella decisione di aggiudicazione. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta."; |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1056
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.". |
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere aumentati fino al 100 %.". |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1057
Articolo 12 bis – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... (66) [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024. |
Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... (66) [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Questo prefinanziamento eccezionale costituisce un vantaggio anche per le attività che contribuiscono allo sviluppo dei programmi di apprendimento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, alla formazione dei giovani e all'acquisizione, miglioramento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori nelle tecnologie a zero emissioni nette. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1057
Articolo 12 bis – comma 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.". |
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere aumentati fino al 100 %." |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/1057
Allegato I – tabella 1
Testo della Commissione |
|||||
|
|||||
SETTORE DI INTERVENTO |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente |
|||
145 bis |
Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali e delle biotecnologie. |
0% |
0% |
||
145 ter |
Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite. |
100% |
40% |
||
188 |
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite. |
100% |
40% |
||
189 |
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite. |
100% |
40% |
||
190 |
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie. |
0% |
0% |
||
191 |
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie. |
0% |
0% |
||
192 |
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali. |
0% |
0% |
||
193 |
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali. |
0% |
0% |
Emendamento |
|||||
|
|||||
SETTORE DI INTERVENTO |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente |
|||
145 bis |
Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali. (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
0% |
0% |
||
145 ter |
Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie a zero emissioni nette. (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
100% |
40% |
||
188 |
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie a zero emissioni nette (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
100% |
40% |
||
189 |
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie a zero emissioni nette (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
100% |
40% |
||
190 |
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie. (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
0% |
0% |
||
191 |
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
0% |
0% |
||
192 |
Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
0% |
0% |
||
193 |
Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali. |
0% |
0% |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1060
Allegato I – tabella 6
Testo della Commissione |
|||||
|
|||||
11 |
Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie |
0% |
0% |
Emendamento |
|||||
|
|||||
11 |
Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle tecnologie a zero emissioni nette (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]). |
0% |
0% |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 2 – punto 29
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
"1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nel periodo contabile finale per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'esercizio contabile finale in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2."; |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 65 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
‘2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2024. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024."; |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
(1) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: |
(1) l'articolo 135 è così modificato: |
||
|
|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 135 – paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
"6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale. Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura."; |
‘6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale. Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano il 10 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura."; |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto 1 – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 135 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
" 6 bis. Per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, in deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 30 giugno 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 dicembre 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale. |
||
|
Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano il 15 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura."; |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 138 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.". |
"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere la relazione di attuazione finale del programma operativo conformemente all'articolo 141 e i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.". |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 223/2014
Articolo 141 – paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP. |
"1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.” |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 33 652 310 073 EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a)."; |
La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 36 652 310 073 EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a)."; |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
" Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può inoltre essere fornito dagli Stati membri in contanti al comparto di InvestEU per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [regolamento STEP] utilizzando i proventi dei prestiti concessi agli Stati membri a norma dell'articolo 33 bis del regolamento (UE) 2021/241 [regolamento RRF] ". |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
"Un importo di 18 827 310 073 EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2."; |
Un importo di 21 827 310 073 EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
|
||
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto viii
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
|
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
||||
‘4. Almeno il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta almeno a 25 239 232 554 EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari almeno a 6 309 808 138 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2." |
‘4. Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a 27 489 232 554 EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari almeno a 6 309 808 138 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2." |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6 – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
5. Il restante 25 % della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch’essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. |
‘5. Il restante 25 % della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch’essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. Qualora la Commissione determini che le banche o gli istituti nazionali di promozione non utilizzano appieno il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'UE, l'importo in eccesso può essere concesso in via eccezionale al gruppo BEI."; |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6 – lettera c (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
"5 bis. Se del caso, la Commissione giustifica ogni propria decisione ai sensi del paragrafo 5 con cui concede al Gruppo BEI di più del 75 % della garanzia dell'Unione nella relazione annuale al Parlamento europeo di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [regolamento STEP]. La Commissione europea informa anche di eventuali azioni volte ad aumentare la capacità di assorbimento degli altri partner esecutivi.”; |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6 – lettera d (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
"I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro due anni dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028."; |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6 – lettera e (nuova)
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
" 6 bis. Il Gruppo BEI mira a preservare un equilibrio geografico, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri." |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/523
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 12
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato I – lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 13
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato II – punto 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 14
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato III – punto 9 – punto 7 bis.1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 14
Regolamento (UE) 2021/523
Allegato III – punto 9 – 7 bis.2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 7 – paragrafo 10
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
10. Nell’ambito dell’obiettivo generale dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell’Unione e nei fondi dell’Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I. |
“10. Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'Unione e nei fondi dell'Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I. Per l'attuazione di tale obiettivo, la Commissione può avvalersi del principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 per garantire che le spese per il clima non influiscano negativamente su altri obiettivi ambientali e che gli investimenti in altri obiettivi ambientali siano in linea con gli obiettivi climatici. Il ricorso a tale principio è limitato agli inviti a presentare proposte per progetti che si riferiscono direttamente agli obiettivi ambientali, come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che mirano a finanziare attività prossime alla diffusione sul mercato. Il ricorso al principio è accompagnato da orientamenti dettagliati da parte della Commissione sul modo in cui la conformità al principio debba essere valutata nel contesto dell'invito specifico in cui il principio è utilizzato."; |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettere b e c
Testo in vigore |
Emendamento |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 623 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c). "; |
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 87 423 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 10 453 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).". |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3 – lettera a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3 – lettera b (nuova)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3 – lettera c (nuova)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
"Quando fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio, il CEI si impegna ad attrarre altri investitori. Tuttavia, al fine di sostenere in maniera efficace le innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario, il sostegno sotto forma di capitale proprio può essere fornito senza attrarre altri investitori, in particolare, ma non in via esclusiva, a innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP]. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3 – lettera d (nuova)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
3. Un’unica decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI. |
‘ 3. Un'unica decisione di aggiudicazione, che si basa sul risultato del processo di valutazione di cui al paragrafo 4 e in conformità del paragrafo 8, copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI. L'unica decisione di aggiudicazione porta a un unico contratto che copre tutte le forme di contributo dell'Unione previste dalla decisione."; |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3 – lettera e (nuova)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 8 – comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dell’Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l’innovazione sul mercato. |
"Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 4 propongono un corrispondente sostegno dell'Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato. Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato sui motivi di tale rifiuto."; |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3 – lettera f (nuova)
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 48 – paragrafo 11 – comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
Il contratto relativo all’azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell’Acceleratore corrispondenti. |
"Il contratto relativo all'azione selezionata, che comprende un unico contratto in conformità del paragrafo 3, stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell'Acceleratore corrispondenti."; |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti."; |
1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 10 453 000 000 EUR a prezzi correnti. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/695
Articolo 4 – paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
"Un importo di 15 000 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...70 [regolamento STEP].". |
Un importo di 2 500 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...11 [regolamento STEP]. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/241
Articolo 1 – paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 2 bis
Regolamento (UE) 2021/241
Articolo 1 – paragrafo 33 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
"CAPO VII bis USO ECCEZIONALE DEI PRESTITI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA NON RICHIESTI DAGLI STATI MEMBRI Articolo 33 bis 1. La differenza tra l'importo massimo disponibile per il sostegno ai prestiti agli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e l'importo totale richiesto dagli Stati membri entro il 1o settembre 2023 è messa a disposizione di tutti gli Stati membri per la realizzazione di investimenti che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] attraverso il comparto degli Stati membri di InvestEU. L'assegnazione massima per ciascuno Stato membro è effettuata in base al criterio di assegnazione definito all'articolo 11 del presente regolamento. 2. Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione concede allo Stato membro interessato un prestito ai fini di cui al paragrafo 1. 3. Uno Stato membro può richiedere il sostegno di un prestito fino al 15 dicembre 2023 per i fini di cui al paragrafo 1. 4. Lo Stato membro interessato utilizza i proventi del prestito per apportare un contributo in contanti al proprio comparto nazionale di InvestEU a sostegno degli obiettivi del programma STEP, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523 [regolamento InvestEU]."; |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1755
Articolo 4 bis
Testo in vigore |
Emendamento |
|
Articolo 19 bis |
|
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755 |
|
Il regolamento (UE) 2021/1755 è così modificato: |
|
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: |
Articolo 4 bis Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza 1. Entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti. |
Articolo 4 bis Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta 1. Entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti. |
|
1 bis. Entro il 30 settembre 2024 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, o al Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio o al Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, di tutti o parte degli importi della loro dotazione provvisoria stabiliti nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, al fine di sostenere le operazioni che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [regolamento STEP]. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti. |
2. Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato. |
2. Se il trasferimento ai sensi del paragrafo 1 o 2 incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato. |
3. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale. |
3. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale. |
4. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica. |
4. Se uno Stato membro decide di trasferire tutta la sua dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta conformemente ai paragrafi 1 o 2, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica. |
5. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
5. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta conformemente ai paragrafi 1 o 2. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||||||||
|
Allegato |
||||||||||||||
|
Definizione di biotecnologie |
||||||||||||||
|
(Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)) |
||||||||||||||
|
Biotecnologie (1bis ): |
||||||||||||||
|
Applicazioni della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di modificare materiali viventi e non viventi per produrre conoscenza, beni e servizi. |
||||||||||||||
|
La definizione statistica di biotecnologia a elenco redatta dall'OCSE contiene:
|
||||||||||||||
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0290/2023).
(40) Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.
(41) COM(2023) 160 final.
(42) COM(2023) 161 final.
(43) Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).
(43a) 43 bis Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(44) Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).
(40) Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.
(41) COM(2023) 160 final.
(42) COM(2023) 161 final.
(43) Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).
(44) Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).
(44 bis) Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).
(44 ter) Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
(44 quater) Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic dependencies and capacities" (Dipendenze e capacità strategiche) (SWD(2021)0352), documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth reviews" (Dipendenze e capacità strategiche dell'UE: seconda fase di analisi approfondite) (SWD(2022)41), documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "2023 Annual Single Market Report: Single Market at 30 (Relazione annuale sul mercato unico 2023: 30 anni di mercato unico) (SWD(2023)26).
(45) Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.
(45) Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.
(46) Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(47) Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(48) Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(49) Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
(46) Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(47) Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(48) Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(49) Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
(50) Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(51) Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
(50) Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(51) Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
(52) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(53) Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(52) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(53) Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(54) Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(54) Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(55) Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(56) Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione ( GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31 ).
(55) Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(56) Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione ( GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60 ).
(57) Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(57) Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(59) Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
(59) Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
(61) Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(62) Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).
(61) Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(62) Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).
(1a) 1 bis Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
(63) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].
(65) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].
(65) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].
(66) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].
(66) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].
(1a) 1 bis Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(71) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].
(71) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].
(1bis ) OCSE (2018). "Revised proposal for the revision of the statistical definitions of biotechnology and nanotechnology" (Proposta riveduta di revisione delle definizioni statistiche di biotecnologie e nanotecnologie), pag. 8, riquadro 1, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, N. 2018/01, Parigi. https://doi.org/10.1787/085e0151-en
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)