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Document 52023AP0364

P9_TA(2023)0364 — Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 ottobre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

GU C, C/2024/2663, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/2663

29.4.2024

P9_TA(2023)0364

Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 ottobre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))  (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/2663)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1755, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal (40), la normativa sulle materie prime critiche (41), la normativa sull'industria a zero emissioni nette (42), il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato e REPowerEU (43). Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche.

(2)

L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma occorre altresì garantirne la competitività in futuro. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE e hanno messo in evidenza l'importanza, per l'Unione, di garantire la sua autonomia strategica e ridurre la sua dipendenza strategica dai paesi terzi in diversi settori. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal (40), la normativa sulle materie prime critiche (41), la normativa sull'industria a zero emissioni nette (42), il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (43), quale modificato da REPowerEU (44). Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico, creare posti di lavoro di qualità, agevolare l'accesso ai finanziamenti e ridurre le proprie dipendenze strategiche. L'adeguamento di quadri normativi nuovi e diversificati in materia di aiuti di Stato ha facilitato la potenziale assegnazione di volumi sostanziali di aiuti di Stato. In circostanze più sfavorevoli, tale situazione è in grado di pregiudicare l'efficacia del mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Il mercato unico ha portato notevoli vantaggi economici, sociali e politici all'intera Unione, compresi i suoi cittadini e le sue imprese. Sebbene tali vantaggi siano ampiamente riconosciuti, è imperativo continuare a trovare soluzioni per sfruttarne ulteriormente le potenzialità sociali inutilizzate. La comunicazione della Commissione, del 16 marzo 2023, dal titolo "30 anni di mercato unico" traccia la direzione strategica a lungo termine del mercato unico. Il futuro mercato unico deve rimanere adattabile dinanzi all'evoluzione delle dinamiche geopolitiche, ai progressi tecnologici e alle transizioni verde e digitale, promuovendo nel contempo la resilienza del sistema sanitario all'invecchiamento della popolazione e contribuendo a migliorare la competitività e la produttività a lungo termine dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

(3)

L'adozione e l'espansione delle tecnologie digitali, delle tecnologie a zero emissioni nette, delle biotecnologie e delle scienze della vita saranno essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l'autonomia strategica dell'Unione nonché promuovendo la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene di approvvigionamento – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze nei settori pertinenti, grazie all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie deep tech e digitali, tecnologie pulite e biotecnologie (comprese le relative catene del valore delle materie prime critiche), in particolare i progetti, le imprese e i settori con un ruolo cruciale per la competitività e la resilienza dell'UE e le sue catene del valore. A titolo di esempio, le tecnologie deep tech e digitali dovrebbero includere la microelettronica, il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche (ossia le tecnologie informatiche, di comunicazione e di telerilevamento), il cloud computing, l'edge computing e l'intelligenza artificiale, le tecnologie della cibersicurezza, la robotica, la connettività 5G e la connettività avanzata e le realtà virtuali, comprese le azioni relative alle tecnologie deep tech e digitali per lo sviluppo di applicazioni di difesa e aerospaziali. Le tecnologie pulite dovrebbero includere, tra l'altro, l'energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia elettrica e del calore, le pompe di calore, la rete elettrica, i carburanti rinnovabili di origine non biologica, i carburanti alternativi sostenibili, gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio, l'efficienza energetica, l'idrogeno e le relative infrastrutture, le soluzioni energetiche intelligenti, le tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque, i materiali avanzati quali i nanomateriali, i compositi e i futuri materiali da costruzione puliti e le tecnologie per l'estrazione e la trasformazione sostenibili di materie prime critiche. Si dovrebbero considerare comprese nella biotecnologia anche tecnologie quali le biomolecole e le relative applicazioni, le tecnologie farmaceutiche e mediche vitali per la sicurezza sanitaria, la biotecnologia delle colture, la biotecnologia industriale, ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti, e la biofabbricazione. La Commissione può emanare orientamenti per specificare ulteriormente la portata delle tecnologie in questi tre settori considerati critici ai sensi del presente regolamento, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei relativi programmi alla luce dell'obiettivo strategico comune. Inoltre le tecnologie di questi tre settori, che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del rispettivo programma, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.

(4)

È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie digitali, tecnologie a zero emissioni nette, biotecnologie e scienze della vita, compresi i medicinali che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (44 bis) e i loro componenti, nonché le catene di approvvigionamento di tali tecnologie, in particolare nei progetti, nelle imprese e nei settori con un ruolo cruciale per la competitività e la resilienza dell'UE. Per motivi di chiarezza giuridica e coerenza, la definizione di tecnologie digitali dovrebbe essere allineata a quella contenuta nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (44 bis), mentre la definizione di tecnologie a zero emissioni nette è allineata alla definizione di cui al regolamento (UE).../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]. In assenza di una definizione di biotecnologie ai sensi del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe riprendere la definizione dell'OCSE. Nelle scienze della vita dovrebbe essere compresa l'applicazione delle conoscenze scientifiche a campi quali la biologia, la zoologia, la botanica, l'ecologia, la fisiologia, la biochimica, la microbiologia, la farmacologia, l'agronomia e la medicina. Dovrebbero essere altresì contemplati i medicinali critici, compresi i principi attivi, che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici . Non è possibile rafforzare l'autonomia strategica aperta e la competitività dell'Unione senza rafforzare le catene di approvvigionamento nei settori tecnologici contemplati dal presente regolamento. Pertanto, il sostegno finanziario a progetti lungo la catena di approvvigionamento per la produzione di tecnologie critiche contribuisce anch'esso agli obiettivi STEP. Le tecnologie dovrebbero essere considerate critiche quando apportano un elemento innovativo e all'avanguardia dotato di un notevole potenziale economico per il mercato unico o quando contribuiscono alla prevenzione o alla riduzione delle dipendenze dell'Unione. La Commissione, al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe adottare un atto delegato per specificare ulteriormente la portata delle tecnologie in questi tre settori considerati critici ai sensi del presente regolamento, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei relativi programmi alla luce dell'obiettivo strategico comune di ridurre le dipendenze critiche. Nel definire le dipendenze strategiche, la Commissione dovrebbe basarsi sulle valutazioni effettuate negli ultimi anni (44 bis). La Commissione dovrebbe riesaminare l'atto delegato alla luce dei risultati della sua relazione di valutazione intermedia redatta conformemente al presente regolamento e adattarla alle condizioni di mercato prevalenti in quel momento. Poiché la normativa sull'industria a zero emissioni nette fornisce una visione globale delle industrie europee ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi climatici nel 2050, i progetti strategici individuati a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] che rispettano i criteri di resilienza o competitività di tale normativa, nello spirito degli aspetti critici di tutti i progetti tecnologici nell'ambito del presente regolamento, dovrebbero considerarsi in grado di conseguire gli obiettivi STEP. Lo stesso dovrebbe valere per i progetti strategici individuati a norma del regolamento (UE) ... [normativa sulle materie prime critiche].

 

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie chiave nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze si sono tuttavia acutizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, e potrebbero compromettere la diffusione delle tecnologie chiave, anche nel contesto dei cambiamenti demografici. È pertanto necessario promuovere l'attivazione sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori strategici, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE (45).

(5)

Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie nell'Unione nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze, che si sono tuttavia acutizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, dovrebbero aumentare ulteriormente alla luce dei cambiamenti demografici e compromettere la diffusione delle tecnologie nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento. È pertanto necessario promuovere l'attivazione sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori pertinenti, in particolare attraverso investimenti nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il miglioramento delle competenze pertinenti, la creazione di posti di lavoro di qualità e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE (45).Tali azioni svolgono un ruolo importante nel promuovere ulteriormente una mentalità basata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, nel promuovere la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, e nel contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

L'entità degli investimenti necessari per la transizione richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto fornire una risposta strutturale alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'UE verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

(6)

Nei prossimi anni saranno necessari cospicui investimenti per rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione in modo globale, per preservare la sua competitività nel mercato mondiale e per realizzare le transizioni verde e digitale. I programmi e i fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto dovrebbero contribuire al conseguimento di tali obiettivi. Oltre alla loro piena mobilitazione, i finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie nei pertinenti settori, intensificando il finanziamento di progetti a livello dell'Unione e transfrontalieri. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto contribuire a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie nei pertinenti settori, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma. Pur essendo aperta a tutti gli Stati membri, la STEP dovrebbe porre l'accento in particolare sulle valli industriali a zero emissioni nette quali definite dal regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], sui progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056, sulle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché sulle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La STEP dovrebbe individuare le risorse da attuare nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti, di InvestEU, di Orizzonte Europa, del Fondo europeo per la difesa e del Fondo per l'innovazione. Dovrebbe inoltre essere previsto un finanziamento supplementare di 10 miliardi di EUR. Di questi, 5 miliardi di EUR dovrebbero essere utilizzati per aumentare la dotazione del Fondo per l'innovazione (46) e 3 miliardi di EUR per portare a 7,5 miliardi di EUR l'importo totale della garanzia dell'UE disponibile per il comparto dell'Unione nell'ambito del regolamento InvestEU (47), tenendo conto del pertinente tasso di copertura.Un importo pari a 0,5 miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa (48), che dovrebbe essere modificato di conseguenza, e 1,5 miliardi di EUR dovrebbero essere messi a disposizione del Fondo europeo per la difesa (49).

(7)

La STEP dovrebbe individuare le risorse disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti, vale a dire InvestEU, Orizzonte Europa, il programma UE per la salute, il programma Europa digitale, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (JTF), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), il Fondo europeo per la difesa e il Fondo per l'innovazione, per i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP. Dovrebbe inoltre essere previsto un finanziamento supplementare dell'Unione di 13 miliardi di EUR. Di questi, 5 miliardi di EUR dovrebbero essere utilizzati per aumentare la dotazione del Fondo per l'innovazione (46) e 4,2 miliardi di EUR per portare a 10,5 miliardi di EUR l'importo totale della garanzia dell'UE disponibile per il comparto dell'Unione nell'ambito del regolamento InvestEU (47), tenendo conto del pertinente tasso di copertura. Un importo pari a 1,3 miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa (48), che dovrebbe essere modificato di conseguenza, e 2,5 miliardi di EUR dovrebbero essere messi a disposizione del Fondo europeo per la difesa (49).

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute (50), del Fondo europeo per la difesa (51) o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

(8)

Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, tenendo conto del contributo dei progetti al rafforzamento e alla strutturazione delle reti industriali locali, nonché del loro contributo all'occupazione, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute (50), del Fondo europeo per la difesa (51) , del Fondo per l'innovazione o dei fondi della politica di coesione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Si ritiene che i progetti strategici quali individuati nell'ambito del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] che rispettano i criteri di resilienza o competitività della normativa sull'industria a zero emissioni nette contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento, riducendo o prevenendo le dipendenze strategiche o apportando un elemento innovativo e all'avanguardia nel mercato unico. Pertanto, a tali progetti strategici nell'ambito del regolamento (UE).../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità. Analogamente, poiché tutti i progetti strategici individuati a norma del regolamento (UE).../... [normativa sulle materie prime critiche] mirano a conseguire gli obiettivi della piattaforma, anche a questi dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità. Per promuovere progetti che contribuiranno in ultima analisi alla riduzione della dipendenza strategica europea da paesi terzi, il marchio dovrebbe essere attribuito solo a progetti gestiti da soggetti giuridici stabiliti all'interno dell'Unione o in un paese terzo associato al programma in questione. Secondo la stessa logica, se il progetto è gestito da più soggetti giuridici, il marchio dovrebbe essere attribuito al progetto solo se almeno un soggetto giuridico indipendente è stabilito in uno Stato membro e almeno altri due soggetti giuridici indipendenti sono stabiliti in altri Stati membri o in paesi associati. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. Occorre inoltre incoraggiare gli Stati membri a tenere conto del marchio di sovranità nel momento in cui concedono un sostegno finanziario mediante i loro programmi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (52), così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (53), gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere azioni cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel preparare e nel proporre i loro piani per la ripresa e la resilienza e nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23 del regolamento InvestEU. I partner esecutivi dovrebbero poi esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi pertinenti per la STEP dovrebbero anche essere incoraggiate a valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità della normativa sull'industria a zero emissioni nette e della normativa sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento e per i quali possono applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

(9)

A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (52), così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (53), gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere progetti cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel rivedere i loro piani per la ripresa e la resilienza e nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23 del regolamento InvestEU. I partner esecutivi dovrebbero poi esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi pertinenti per la STEP dovrebbero valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche] che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento e per i quali possono applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Onde garantire un'autonomia strategica aperta e migliorare la valorizzazione di mercato dei risultati della ricerca e dell'innovazione nelle tecnologie critiche, l'Unione deve fungere da organismo di normazione, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2022, dal titolo "Una strategia dell'UE in materia di normazione – Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale". I progetti che includono sforzi di normazione nella loro proposta dovrebbero pertanto essere privilegiati in tutti i programmi dell'Unione che forniscono finanziamenti nell'ambito della STEP. È altresì indispensabile che i progetti nell'ambito della STEP tengano conto della normazione nella loro attuazione, al fine di accelerare e ampliare la diffusione di una particolare tecnologia in tutto il mercato unico. Inoltre, l'allineamento delle norme internazionali agli interessi europei può garantire la leadership tecnologica e condizioni di parità a livello mondiale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo specifico per sostenere i progetti nell'ambito della STEP a impegnarsi attivamente nello sviluppo di norme e nell'ambito della normazione a livello nazionale, europeo e, se del caso, internazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)

Poiché la fiducia è un elemento cruciale per gli investimenti, è opportuno istituire una struttura di governance per garantire che la STEP sia attuata in modo efficace, efficiente, equo e trasparente. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un comitato STEP composto da esperti delle varie tecnologie contemplate dal presente regolamento nonché dei programmi e dei fondi dell'Unione che forniscono sostegno finanziario alla piattaforma. Il comitato STEP dovrebbe essere responsabile dell'assegnazione e della promozione del marchio di sovranità, nonché della gestione del portale sulla sovranità, e assumere un ruolo di coordinamento tra le varie reti e i portatori di interessi pertinenti per il conseguimento degli obiettivi della piattaforma. Poiché le tecnologie contemplate dal presente regolamento sono in costante evoluzione, è opportuno istituire un gruppo consultivo industriale sulle tecnologie strategiche che assista la Commissione fornendo consulenza sugli ultimi sviluppi tecnologici e sulle sfide cui devono far fronte i settori interessati. Tale gruppo dovrebbe essere composto da rappresentanti dei settori industriali dell'Unione contemplati dal presente regolamento. Nella composizione del gruppo consultivo industriale occorre tenere conto dell'equilibrio geografico.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile alle imprese e ai promotori di progetti alla ricerca di fondi per investimenti STEP. Tale sito dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta, quali Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il programma UE per la salute e il Fondo per l'innovazione, come pure su altri strumenti, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale.

(10)

La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi STEP. Per rispondere alle esigenze di imprese e promotori di progetti alla ricerca di fondi per progetti STEP nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, il portale della sovranità dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta dell'Unione Orizzonte Europa, Europa digitale, UE per la salute, sul Fondo europeo per la difesa e il Fondo per l'innovazione, come pure su altre fonti di finanziamento dell'Unione, vale a dire InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Per essere maggiormente utile ai promotori di progetti, il portale della sovranità dovrebbe includere un simulatore rapido che fornisca orientamenti sui programmi o fondi dell'Unione ai quali un singolo progetto è ammissibile, senza divulgare informazioni commerciali riservate ed essere giuridicamente vincolante. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. La pubblicazione delle informazioni concernenti i progetti relativi alla sicurezza e alla difesa dovrebbe essere valutata caso per caso e limitarsi ai progetti per i quali è ritenuta necessaria dal promotore del progetto o dalla Commissione. Occorre prestare la dovuta attenzione alla necessità di tutelare la riservatezza della sicurezza delle informazioni in materia di difesa. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale. La Commissione dovrebbe garantire che il portale sia complementare a piattaforme analoghe, compresa la piattaforma della normativa sull'industria a zero emissioni nette, ed evitare la burocrazia e gli oneri amministrativi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione degli obiettivi della piattaforma per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato in modo tale da essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma onde un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi, in particolare per i beneficiari dei finanziamenti. Al fine di assicurare l'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi, alla spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi e fondi e alla performance della STEP sulla base degli indicatori di prestazione di cui ai rispettivi programmi. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni sul contributo qualitativo e quantitativo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti realizzati da ciascuno Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di nuovi interventi quale passo avanti verso la realizzazione di un Fondo per la sovranità europea. La valutazione del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del sostegno destinato ai settori strategici.

(11)

Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici e per ridurre le dipendenze dell'Unione, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di nuovi interventi che forniscano la risposta strutturale necessaria alle esigenze dell'Unione in termini di investimenti. In particolare, può essere considerata un passo avanti verso la realizzazione di un Fondo per la sovranità europea che potrebbe contribuire a definire e rafforzare una politica industriale europea fornendo maggiori finanziamenti all'industria europea nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2027. La valutazione intermedia del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e fornirà un aggiornamento sullo stato delle dipendenze dell'Unione Europea e sui settori più strategici ai fini del rafforzamento della sua autonomia in modo globale. Nella valutazione intermedia la Commissione dovrebbe inoltre valutare la fattibilità di un ampliamento del portale della sovranità inteso a riunire in un unico portale tutti i siti web esistenti disponibili al pubblico e a fornire informazioni sui programmi e sui fondi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta. Tale valutazione servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del sostegno destinato ai settori strategici nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2027, al fine di affrontare meglio le sfide individuate e di rispettare gli obiettivi strategici dell'Unione in questo ambito.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La direttiva 2003/87/CE (54) dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie pulite in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte aperti ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

(12)

La direttiva 2003/87/CE (54) dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027 a titolo del bilancio generale dell'Unione europea. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione economica, sociale e territoriale e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte di progetti strategici quali definiti nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], a condizione che soddisfino i criteri di resilienza o competitività nel processo di selezione dei progetti strategici. Fino al 31 dicembre 2025, la dotazione finanziaria dovrebbe essere messa a disposizione in parti uguali ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017 nonché a soggetti di tutti gli Stati membri. Nell'ambito degli inviti a presentare proposte, è opportuno mantenere l'assistenza tecnica agli Stati membri nei quali si registra un basso livello di partecipazione, come previsto dall'ultima revisione della direttiva EU ETS.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e (55) al regolamento (UE) 2021/1058 (56). Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità.

(13)

Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e (55) al regolamento (UE) 2021/1058 (56). Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi nelle imprese, in particolare nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione, che possono coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità. Le risorse programmate per questi nuovi obiettivi specifici dovrebbero limitarsi a un massimo del 20 % della dotazione iniziale del FESR, conformemente al regolamento (UE) 2021/1058.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

L'ambito di intervento del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1056 (57) dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie pulite che contribuiscono agli obiettivi della STEP effettuati dalle grandi imprese, a condizione che siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario atta a giustificare l'investimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro.

(14)

L'ambito di intervento del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1056 (57) dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette e far fronte alle carenze di manodopera e di competenze a sostegno di tali investimenti, che contribuiscono agli obiettivi della STEP effettuati dalle imprese, in particolare dalle PMI e dalle imprese a media capitalizzazione, a condizione che siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta. Nell'ambito del sostegno alle imprese diverse dalle PMI, è opportuno prendere in considerazione anche gli investimenti che contribuiscono alla creazione di apprendistati e posti di lavoro o all'offerta di istruzione o formazione per l'acquisizione di nuove competenze. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, la loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al FESR o al FSE+, a condizione che siano destinati a sostenere investimenti produttivi che possano contribuire in modo significativo allo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media UE, comprese le regioni e le comunità locali più colpite dal recesso del Regno Unito dall'Unione. Gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della STEP finanziati nell'ambito del FESR o del FSE+ e della riserva di adeguamento alla Brexit possono avere finalità e contenuti simili, poiché entrambi mirano, in ultima analisi, a consentire il rafforzamento della capacità globale dell'Europa di consolidare la propria posizione in determinati settori fornendo agli Stati membri l'accesso a tali investimenti, contrastando così il rischio di aumento delle disparità e attenuando gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, la loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al JTF, a condizione che tali risorse siano destinate a sostenere azioni conformi ai piani territoriali per una transizione giusta approvati, anche nelle regioni interessate dalla transizione giusta più colpite, direttamente o indirettamente, dal recesso del Regno Unito dall'Unione. Il JTF e la riserva di adeguamento alla Brexit possono contribuire agli obiettivi STEP, poiché entrambi mirano, in ultima analisi, a consentire la diversificazione economica regionale e il rafforzamento della capacità globale dell'Europa di consolidare la propria posizione in determinati settori fornendo agli Stati membri l'accesso a tali investimenti, contrastando così il rischio di aumento delle disparità e attenuando gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+ (59) e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento una tantum in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali o a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

(16)

Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+ (59) e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento una tantum in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE fino al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali e a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro di qualità per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, tanto più nel momento in cui gli Stati membri concentreranno risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi alla chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014-2020 dovrebbero essere prorogati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 (61) e nel regolamento (UE) n. 223/2014 (62). Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine 2023) può continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati all'1 % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per ciascun programma. Gli importi dovuti che superano il massimale dell'1 % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati sono disimpegnati conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura.

(18)

Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tali misure richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, tanto più nel momento in cui gli Stati membri concentreranno risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi alla chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014-2020 dovrebbero essere prorogati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 (61) e nel regolamento (UE) n. 223/2014 (62). Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter presentare la domanda finale di pagamento entro il 30 giugno 2025 e i documenti di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 1303/2013 entro il 15 febbraio 2026, al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per ultimare i processi legati alla chiusura dei progetti. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine 2023) può continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati al 10 % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per ciascun programma. Gli importi dovuti che superano il massimale del 10 % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati sono disimpegnati conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura. Alla luce delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE, è opportuno prevedere una deroga specifica per quanto riguarda il termine per la domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, e i pagamenti intermedi nel 2025 dovrebbero essere limitati al 15 %.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

InvestEU è il programma faro dell'UE volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Data l'elevata domanda di mercato della garanzia InvestEU, il comparto dell'Unione di InvestEU dovrebbe essere rafforzato per rispondere agli obiettivi della STEP. Ciò rafforzerà, tra l'altro, la possibilità già offerta da InvestEU di investire in progetti che fanno parte di un IPCEI, nei settori tecnologici critici individuati. Inoltre gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi della STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi della STEP.

(19)

InvestEU è il programma faro dell'UE volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Data l'elevata domanda di mercato della garanzia InvestEU, il comparto dell'Unione di InvestEU dovrebbe essere rafforzato per rispondere agli obiettivi della STEP. Ciò rafforzerà, tra l'altro, la possibilità già offerta da InvestEU di investire in progetti che fanno parte di un IPCEI, nei settori tecnologici pertinenti individuati. Onde garantire il pieno assorbimento dei fondi disponibili, e a condizione che i partner esecutivi non dispongano di capacità sufficienti per assorbire il 25 % della garanzia dell'UE ad essi destinata, la Commissione può eccezionalmente concedere al gruppo BEI più del 75 % della garanzia dell'UE. In tale contesto, la Commissione dovrebbe incoraggiare e assistere i partner esecutivi diversi dal gruppo BEI ad assorbire integralmente i finanziamenti a loro disposizione. Inoltre gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi della STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi della STEP. In generale, la Commissione e tutte le autorità responsabili dei programmi che contribuiscono all'attuazione della STEP dovrebbero essere incoraggiate a garantire la coerenza, la complementarità e le sinergie tra le fonti di finanziamento e gli obiettivi STEP.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce sostegno alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni nelle tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. L'attuazione del Fondo CEI è attualmente limitata a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e non permette cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, corrispondente a un fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020 non sono pienamente utilizzati. Tali fondi inutilizzati dovrebbero essere messi a disposizione ai fini dell'Acceleratore del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa. Il regolamento Orizzonte Europa dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo europeo per la difesa.

(20)

Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce sostegno in particolare alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni, in particolare a quelle che lavorano alle tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. Nell'attuazione del Fondo CEI, la Commissione ha limitato gli investimenti del Fondo a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e ciò ha impedito al Fondo di permettere effettivamente cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, in particolare per un fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020 non sono pienamente utilizzati. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1046, tali fondi inutilizzati dovrebbero essere messi a disposizione ai fini dell'Acceleratore del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa. Il regolamento Orizzonte Europa dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo europeo per la difesa.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

Il CEI svolge un ruolo fondamentale nell'offrire finanziamenti iniziali alle start-up e alle piccole imprese a media capitalizzazione in rapida crescita. Grazie alle sue conoscenze specialistiche, il CEI si trova in una posizione ideale per migliorare le opportunità di finanziamento per le imprese alla ricerca di capitali al fine di espandersi al di là della fase iniziale di innovazione. Tuttavia, l'attuazione dell'Acceleratore del CEI finora ha mostrato che la natura ambiziosa e trasformativa del CEI quale investitore di riferimento per l'innovazione pionieristica in Europa attraverso il Fondo CEI ha creato problematiche relative all'attuazione e incertezza giuridica per gli enti esecutivi, in particolare in merito al ruolo dell'Agenzia esecutiva del CEI e delle PMI. Alla luce del ruolo centrale svolto dal Fondo CEI per il successo della STEP, è opportuno chiarire le pertinenti disposizioni legislative relative al funzionamento del CEI. Nel processo di ulteriore miglioramento del funzionamento del CEI, dovrebbe essere presa in considerazione l'istituzione di un organismo indipendente dell'Unione a norma dell'articolo 187 TFUE quale principale soggetto responsabile dell'attuazione del CEI.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che la dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di azioni nel settore delle tecnologie deep tech e digitali che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa.

(21)

Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che la dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di progetti nel settore delle tecnologie deep tech e digitali che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Onde massimizzare l'impatto del sostegno sotto forma di prestito disponibile a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio [RRF] nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere finanziamenti aggiuntivi sotto forma di prestiti, attinti dal sostegno sotto forma di prestito rimasto disponibile a norma del citato regolamento dopo il 1o settembre 2023, al fine di contribuire ai proventi di tali prestiti in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere tale sostegno sotto forma di prestito fino al 15 dicembre 2023.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP" o "piattaforma") a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti.

Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP" o "piattaforma") a sostegno delle tecnologie strategiche e delle rispettive catene di approvvigionamento nei settori pertinenti, sostenendo così l'attuazione del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a), del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche].

 

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Europa, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione e promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi:

1.   Al fine di rafforzare la sovranità industriale e la sicurezza dell'Europa, ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità e agevolare l'accesso ai finanziamenti per i promotori di progetti razionalizzando le procedure e riducendone gli oneri amministrativi, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi:

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sostenere lo sviluppo o la fabbricazione in tutta l'Unione di tecnologie critiche nei seguenti settori, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore:

a)

sostenere lo sviluppo o la fabbricazione in tutta l'Unione di tecnologie nei seguenti settori, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene di approvvigionamento di cui al paragrafo 4:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

tecnologie deep tech e digitali;

i)

tecnologie digitali, compresi i progetti multinazionali di cui all'articolo 2, punto (2), della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, che contribuiscono al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito da tale decisione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

tecnologie pulite;

ii)

tecnologie a zero emissioni nette quali definite all'articolo 3, lettera (...) del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette];

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

biotecnologie;

iii)

biotecnologie, quali definite nell'allegato del presente regolamento, e scienze della vita, compresi i medicinali che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a).

b)

affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), in particolare attraverso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già predisposte, comprese le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette istituite a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette];

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

promuovere le innovazioni deep tech, a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

2.   Le tecnologie, comprese le loro catene di approvvigionamento, di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro ... [due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato per integrare il presente regolamento definendo in che modo le tecnologie, comprese le loro catene di approvvigionamento, di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, possono soddisfare le condizioni del presente paragrafo. L'atto delegato è riesaminato alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all'articolo 8.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), le tecnologie pertinenti sono considerate critiche.

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La catena del valore per la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1 fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti essenziali, ai macchinari specifici e alle materie prime critiche utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti.

4.   La catena di approvvigionamento per la fabbricazione delle tecnologie di cui al paragrafo 1 fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti, ai macchinari e alle materie prime critiche di cui all'allegato II del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche] che sono indispensabili per la produzione e il funzionamento di tali prodotti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I progetti strategici quali individuati nell'ambito del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], che rispettano i criteri di resilienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento o i criteri di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento nel processo di selezione dei progetti strategici a zero emissioni nette, e nell'ambito del regolamento (UE) ... [normativa sulle materie prime critiche] sono considerati conformi agli obiettivi della Piattaforma STEP di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Nell'attuazione di programmi e attività tesi al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri attribuiscono specifica importanza al sostegno delle valli dell'industria a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e dei progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056, e nelle regioni meno sviluppate e in transizione, come anche nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'attuazione della piattaforma è sostenuta, in particolare, mediante:

1.   Il sostegno finanziario per l'attuazione della piattaforma è fornito dai programmi e dai fondi esistenti dell'Unione. Per rafforzare la capacità di raggiungimento degli obiettivi STEP, è fornito un finanziamento aggiuntivo ai seguenti programmi e fondi dell'Unione:

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

una garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523, di importo indicativo pari a 7 500 000 000  EUR. Tale garanzia è attuata conformemente al regolamento (UE) 2021/523;

a)

una garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523, di importo indicativo pari a 10 500 000 000 di EUR, che è attuata conformemente a tale regolamento;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

un importo di 500 000 000  di EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/695. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/695;

b)

un importo di 1 300 000 000 di EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/695, che è eseguito conformemente a tale regolamento;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

un importo di 5 000 000 000  EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE. Tale importo è eseguito nell'ambito del Fondo per l'innovazione conformemente alle norme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato [(UE) 2019/856] della Commissione;

c)

un importo di 5 000 000 000 di EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE, che è eseguito nell'ambito del Fondo per l'innovazione conformemente alle norme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

un importo di 1 500 000 000  EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/697.

d)

un importo di 2 500 000 000 di EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697, che è eseguito conformemente a tale regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo

Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo e combinato

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

1.   La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522, (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, o sia stato individuato come progetto strategico quale definito nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], se detto progetto rispetta i criteri di resilienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento o i criteri di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento nel processo di selezione dei progetti strategici a zero emissioni nette, o quale definito nel regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche]. Tali inviti a presentare proposte sono costantemente aperti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Nel valutare se un progetto contribuisce a uno degli obiettivi della piattaforma conformemente al paragrafo 1, la Commissione tiene conto del contributo del progetto al rafforzamento e alla strutturazione delle reti locali di operatori industriali e del suo contributo alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto, durante il quale l'impresa si impegna a non trasferire il progetto al di fuori dell'Unione. Se un progetto non è stato avviato entro cinque anni dall'assegnazione del marchio, può essere soggetto a riesame al fine di valutarne la compatibilità con le priorità strategiche STEP. Nell'effettuare tale riesame, la Commissione si assicura che tutti i progetti siano conformi al diritto del lavoro, ai diritti sociali e ai diritti dei lavoratori a livello nazionale e dell'Unione, nonché ai contratti collettivi applicabili.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Il marchio di sovranità non è assegnato a progetti gestiti da un soggetto giuridico che abbia sede in un paese terzo non associato al programma dell'Unione in questione o che, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, abbia le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese non associato.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     Ai progetti gestiti da soggetti giuridici che costituiscono un consorzio è assegnato un marchio di sovranità solo se almeno uno dei soggetti giuridici indipendenti che costituiscono il consorzio è stabilito in uno Stato membro e almeno due altri soggetti giuridici indipendenti che costituiscono il consorzio sono stabiliti in Stati membri o paesi associati diversi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il marchio di sovranità può essere utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:

2.   Il marchio di sovranità è utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

beneficiare del sostegno per l'azione nell'ambito di un altro fondo o programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale fondo o programma, o

a)

beneficiare del sostegno per il progetto nell'ambito di un altro fondo o programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale fondo o programma, o

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

finanziare l'azione mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in linea con le norme di cui agli atti di base applicabili.

b)

finanziare il progetto mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in linea con le norme di cui agli atti di base applicabili.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritarie le azioni alle quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1.

3.   In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritari i progetti ai quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie pulite critiche che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

4.   Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma per le tecnologie a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette].

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento.

5.   A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano tempestivamente i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Comitato STEP

 

1.     La Commissione istituisce un comitato STEP composto da esperti della Commissione per le tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e per i programmi e i fondi dell'Unione che sostengono la piattaforma a livello finanziario.

 

2.     Il comitato STEP ha i compiti seguenti:

 

a)

assegnare e promuovere il marchio di sovranità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e coordinarsi con le autorità di gestione responsabili degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara per aumentare le opportunità di finanziamento tra i programmi per i progetti che hanno ricevuto il marchio di sovranità, senza interferire con le procedure di selezione;

 

b)

assegnare il marchio di sovranità ai progetti finanziati dai fondi della politica di coesione che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma quali stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento;

 

c)

istituire e gestire il portale della sovranità conformemente all'articolo 6;

 

d)

fare da collegamento con altre strutture esistenti, in particolare la piattaforma per l'Europa a zero emissioni nette istituita a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e il comitato per le materie prime critiche istituito a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche], le autorità nazionali competenti designate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, i partner esecutivi e il gruppo consultivo industriale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, al fine di coordinare e scambiare informazioni sui fabbisogni finanziari, le strozzature esistenti e le migliori prassi per i progetti dell'Unione;

 

e)

promuovere contatti tra i settori di cui all'articolo 2, facendo particolare ricorso alle alleanze, alle reti e alle strutture industriali esistenti, come l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e le imprese comuni.

 

3.     La Commissione istituisce un gruppo consultivo industriale sulle tecnologie strategiche composto da rappresentanti dell'industria dell'Unione per ricevere consulenza e assistenza nell'attuazione della piattaforma nei settori pertinenti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Monitoraggio dell'attuazione

 

1.     La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma.

 

2.     Il sistema di monitoraggio della Commissione garantisce che i dati necessari per monitorare l'attuazione delle attività svolte nell'ambito della piattaforma e i risultati di tali attività siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

 

3.     La Commissione riferisce in merito alle spese finanziate dalla piattaforma. Se del caso, riferisce sui risultati conseguiti in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della piattaforma.

 

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:

1.   La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi della piattaforma nell'ambito dei rispettivi programmi e fondi;

a)

informazioni sui programmi e i fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento e bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi della piattaforma nell'ambito dei rispettivi programmi e fondi;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

contatti con le autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 4.

d)

dati di contatto delle autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 4.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il portale della sovranità comprende un simulatore rapido per fornire ai promotori di progetti, in particolare alle PMI, orientamenti sul programma o sul fondo dell'Unione per il quale il loro progetto specifico può essere ammissibile. Il simulatore non richiede ai promotori di progetti di fornire informazioni commerciali riservate e i suoi risultati non sono giuridicamente vincolanti per le autorità responsabili della concessione del finanziamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Per i progetti relativi alla sicurezza e alla difesa, le informazioni sono visualizzate solo caso per caso, se ritenuto necessario dal promotore di progetti o dalla Commissione, tenendo conto della riservatezza e della sicurezza delle informazioni nelle questioni relative alla difesa.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione annuale

Monitoraggio e rendicontazione annuale

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della piattaforma.

1.   La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione definisce il sistema di monitoraggio affinché i dati necessari per monitorare l'attuazione delle attività svolte nell'ambito della piattaforma e i risultati di tali attività siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo ai beneficiari dei finanziamenti sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della piattaforma. La relazione annuale è resa disponibile al pubblico.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi.

2.   La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi, nonché informazioni qualitative e quantitative sul contributo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti per ciascuno Stato membro.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi;

a)

la spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi e fondi;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

una valutazione d'impatto che determini il modo in cui i progetti accumulati nell'ambito della STEP contribuiscono agli obiettivi strategici dell'Unione per garantire la competitività a lungo termine;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

un'analisi della distribuzione geografica e tecnologica dei progetti che hanno ottenuto il marchio di sovranità.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della piattaforma.

1.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione della piattaforma, sulle dipendenze dell'Unione e sui settori di importanza strategica per la sua sovranità, allo scopo di supportare il processo decisionale sul quadro finanziario pluriennale post-2027 in maniera tempestiva.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La relazione di valutazione esamina in particolare in quale misura gli obiettivi sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento.

2.   La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare in quale misura la STEP ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi, all'efficienza nell'uso delle risorse e al valore aggiunto europeo della piattaforma. Fornisce inoltre una panoramica delle regioni per le quali i programmi sono stati modificati, comprese informazioni sugli aspetti rilevanti del principio di partenariato, se tutti gli obiettivi e tutti i progetti siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento, e valuta la fattibilità di combinare tutti i siti web disponibili al pubblico esistenti gestiti dalla Commissione e di fornire informazioni sui programmi e sui fondi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta in un portale unico, al fine di avvicinare le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

3.   Ove opportuno, la relazione di valutazione intermedia è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento o da una proposta legislativa relativa a un Fondo per la sovranità europea a pieno titolo, con l'obiettivo di contribuire a definire e rafforzare una politica industriale europea e di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, e che garantisca il corretto funzionamento del mercato unico, evitando nel contempo distorsioni del mercato e creando condizioni di parità nell'Unione e nei paesi terzi. Qualora decida di non presentare una proposta legislativa relativa a un Fondo per la sovranità europea, la Commissione motiva la sua decisione nella sua relazione di valutazione intermedia.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Al termine dell'attuazione dei programmi e dei fondi dell'Unione che sostengono la piattaforma a livello finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione della piattaforma. La relazione di valutazione finale è accompagnata da una valutazione approfondita degli impatti territoriali differenziati e degli effetti sulla coesione derivati dall'attuazione della piattaforma.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 9 – punto 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), del regolamento .../... (63) [regolamento STEP]. Tale dotazione finanziaria è messa a disposizione per sostenere gli investimenti solo negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

"In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP per le tecnologie a zero emissioni nette quali definite all'[articolo 3, lettera a)], del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], mettendo a disposizione tale dotazione finanziaria per sostenere progetti strategici quali definiti all'[articolo 2, lettera e)], del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], a condizione che rispettino i criteri di resilienza o di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]. Fino al 31 dicembre 2025 la dotazione finanziaria è messa a disposizione in parti uguali per sostenere gli investimenti:

 

a)

negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017; e

 

b)

in tutti gli Stati membri.

 

A decorrere dal 1o gennaio 2026 i fondi inutilizzati della dotazione finanziaria sono messi a disposizione per sostenere tali investimenti in tutti gli Stati membri.

 

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto ix

Testo della Commissione

Emendamento

ix)

sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento .../... [regolamento STEP];";

ix)

sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP];";

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 3 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

all'articolo 3 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

(3)

all'articolo 3 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

1 bis.

"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale del FESR.

La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR a tale priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR alle priorità di cui al primo comma come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.".

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere aumentati fino al 100 %.".

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 4

Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

e)

se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione.

La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.";

La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.";

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/1058

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

(6)

nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

 

vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP].";

RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)

RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie deep tech e digitali

RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite

RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie

[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]

RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)";


Emendamento

(6)

nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

 

vi) "vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]

RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)

RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali

RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie a zero emissioni nette

RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie

[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]

RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)";

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 7

Regolamento (UE) 2021/1058

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

(7)

nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

 

ix) "vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]

RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1

RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie deep tech e digitali

RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite

RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie

[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]

RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1";


Emendamento

(7)

nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

 

ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]

RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1

RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali

RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie a zero emissioni nette

RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie

[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]

RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1";

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Regolamento (UE) 2021/1056

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento .../... [regolamento STEP].";

"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP].";

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1056

Articolo 8 – paragrafo 2 – nuovo comma

Testo della Commissione

Emendamento

"Il JTF può anche sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (65) [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario.";

"Il JTF sostiene anche gli investimenti produttivi nelle imprese, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (65) [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella decisione di aggiudicazione. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta.";

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/1056

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.".

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere aumentati fino al 100 %.".

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 12 – punto 1

Regolamento (UE) 2021/1057

Articolo 12 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... (66) [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... (66) [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Questo prefinanziamento eccezionale costituisce un vantaggio anche per le attività che contribuiscono allo sviluppo dei programmi di apprendimento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, alla formazione dei giovani e all'acquisizione, miglioramento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori nelle tecnologie a zero emissioni nette. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 12 – punto 1

Regolamento (UE) 2021/1057

Articolo 12 bis – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono aumentati al 100 %.".

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere aumentati fino al 100 %."

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 13 – punto 4

Regolamento (UE) 2021/1057

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

(4)

nell'allegato I, tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente

145 bis

Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali e delle biotecnologie.

0%

0%

145 ter

Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite.

100%

40%

188

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite.

100%

40%

189

Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite.

100%

40%

190

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.

0%

0%

191

Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie.

0%

0%

192

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali.

0%

0%

193

Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali.

0%

0%


Emendamento

(4)

nell'allegato I, tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente

145 bis

Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali. (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

0%

0%

145 ter

Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie a zero emissioni nette. (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

100%

40%

188

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie a zero emissioni nette (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

100%

40%

189

Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie a zero emissioni nette (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

100%

40%

190

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie. (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

0%

0%

191

Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

0%

0%

192

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

0%

0%

193

Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali.

0%

0%

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 13 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Allegato I – tabella 6

Testo della Commissione

(5)

nell'allegato I, tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

11

Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie

0%

0%


Emendamento

(5)

nell'allegato I, tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

11

Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle tecnologie a zero emissioni nette (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).

0%

0%

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 2 – punto 29

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 bis)

all'articolo 2, il punto 29 è sostituito dal seguente:

29)

"periodo contabile" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;

"(29)

"periodo contabile" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025";

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter)

all'articolo 24, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis.     In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nel periodo contabile finale per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'esercizio contabile finale in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.";

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater)

all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

‘2.     Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2024. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024.";

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

(1)   l'articolo 135 è così modificato:

 

a)

è inserito il paragrafo 6 seguente:

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 135 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

"6.   In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

‘6.   In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano il 10 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1 – lettera b (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 135 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

 

" 6 bis.     Per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, in deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 30 giugno 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 dicembre 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

 

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano il 15 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 138 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.".

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere la relazione di attuazione finale del programma operativo conformemente all'articolo 141 e i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.".

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 141 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis)

all'articolo 141, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

"1.   Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.”

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 33 652 310 073  EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 36 652 310 073  EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 1, è inserito il quarto comma seguente:

 

" Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può inoltre essere fornito dagli Stati membri in contanti al comparto di InvestEU per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [regolamento STEP] utilizzando i proventi dei prestiti concessi agli Stati membri a norma dell'articolo 33 bis del regolamento (UE) 2021/241 [regolamento RRF] ".

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

"Un importo di 18 827 310 073  EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.";

Un importo di 21 827 310 073  EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis)

all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)

il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell’importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.

"b)

il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell’importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni. L'importo supplementare fornito da uno Stato membro sotto forma di contanti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, è destinato a progetti che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP].

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter)

all'articolo 10, paragrafo 3, è inserita la lettera h) seguente:

 

"h)

qualsiasi contributo in contanti al comparto dello Stato membro effettuato con i proventi dei prestiti derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza ai sensi dell'articolo 33 bis del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis";

 

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto viii

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è inserito un nuovo punto:

 

"viii)

monitorando l'attuazione e la coerenza con i piani nazionali per la ripresa e la resilienza dei progetti STEP finanziati con i proventi dei prestiti derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;";

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(6)

L'articolo 13 è così modificato:

 

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4.   Almeno il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta almeno a 25 239 232 554  EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari almeno a 6 309 808 138  EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2."

;

‘4.   Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a 27 489 232 554  EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari almeno a 6 309 808 138 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2."

;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera b (nuova)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   Il restante 25 % della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch’essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia.

‘5.   Il restante 25 % della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch’essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. Qualora la Commissione determini che le banche o gli istituti nazionali di promozione non utilizzano appieno il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'UE, l'importo in eccesso può essere concesso in via eccezionale al gruppo BEI.";

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera c (nuova)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c)

è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 bis.     Se del caso, la Commissione giustifica ogni propria decisione ai sensi del paragrafo 5 con cui concede al Gruppo BEI di più del 75 % della garanzia dell'Unione nella relazione annuale al Parlamento europeo di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [regolamento STEP]. La Commissione europea informa anche di eventuali azioni volte ad aumentare la capacità di assorbimento degli altri partner esecutivi.”;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera d (nuova)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

d)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro due anni dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera e (nuova)

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e)

è inserito il paragrafo seguente:

 

" 6 bis.     Il Gruppo BEI mira a preservare un equilibrio geografico, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri."

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 9

Regolamento (UE) 2021/523

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

"j)

fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).";

"j)

fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari e ad altri portatori di interessi pertinenti che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), anche per quanto riguarda la valutazione delle attività immateriali."

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 12

Regolamento (UE) 2021/523

Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

fino a un massimo di 7 500 000 000  EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).";

e)

fino a un massimo di 10 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 13

Regolamento (UE) 2021/523

Allegato II – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

espansione, diffusione e fabbricazione su larga scala delle tecnologie critiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.../... [regolamento STEP], e rispettive catene del valore di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.";

(16)

sviluppo o fabbricazione delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP], e rispettive catene di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 14

Regolamento (UE) 2021/523

Allegato III – punto 9 – punto 7 bis.1

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis.1

Investimenti mobilitati per area tecnologica: i) tecnologie deep tech e digitali, ii) tecnologie pulite e iii) biotecnologie.". biotecnologie;

"7 bis.1

7 bis.1 Investimenti mobilitati per area tecnologica: i) tecnologie digitali e ii) tecnologie a zero emissioni nette e iii) biotecnologie.".

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 14

Regolamento (UE) 2021/523

Allegato III – punto 9 – 7 bis.2

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis.2

Numero di imprese beneficiarie di sostegno per area tecnologica: i) tecnologie deep tech e digitali, ii) tecnologie pulite e iii) biotecnologie.".

"7 bis.2

Numero di imprese beneficiarie di sostegno per area tecnologica: i) tecnologie digitali e ii) tecnologie a zero emissioni nette e iii) biotecnologie.".

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

all'articolo 7, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

10.   Nell’ambito dell’obiettivo generale dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell’Unione e nei fondi dell’Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I.

“10.   Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'Unione e nei fondi dell'Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I. Per l'attuazione di tale obiettivo, la Commissione può avvalersi del principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 per garantire che le spese per il clima non influiscano negativamente su altri obiettivi ambientali e che gli investimenti in altri obiettivi ambientali siano in linea con gli obiettivi climatici. Il ricorso a tale principio è limitato agli inviti a presentare proposte per progetti che si riferiscono direttamente agli obiettivi ambientali, come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che mirano a finanziare attività prossime alla diffusione sul mercato. Il ricorso al principio è accompagnato da orientamenti dettagliati da parte della Commissione sul modo in cui la conformità al principio debba essere valutata nel contesto dell'invito specifico in cui il principio è utilizzato.";

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettere b e c

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 bis)

all'articolo 9, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b )

autonomia;

c)

capacità di assumere rischi;

"b )

autonomia, in particolare per l'attuazione del sostegno sotto forma di capitale proprio al fine di assicurare calendari di investimento conformi al mercato, nonché l'assunzione del rischio di cui alla lettera c);

c)

capacità di assumere maggiori rischi rispetto agli standard di mercato, in particolare fornendo investimenti pazienti a innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario;";

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 623 000 000  EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 9 453 000 000  EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c). ";

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 87 423 000 000  EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 10 453 000 000  EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).".

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

b)

al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

b)

46 628 000 000  EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" nel periodo 2021-2027, di cui:

"c)

13 237 000 000  EUR per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:

i)

6 775 000 000  EUR per il polo tematico "Salute";

i)

10 052 000 000  EUR per il CEI;

ii)

1 350 000 000  EUR per il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva";

ii)

459 000 000  EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

iii)

1 276 000 000  EUR per il polo tematico "Sicurezza civile per la società";

iii)

2 726 000 000  EUR per l'EIT;";

iv)

13 229 000 000  EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";

 

v)

13 229 000 000  EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

 

vi)

8 799 000 000  EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente";

 

vii)

1 970 000 000  EUR per le azioni dirette non nucleari del JRC;

 

c)

13 237 000 000  EUR per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:

 

i)

10 052 000 000  EUR per il CEI;

 

ii)

459 000 000  EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

 

iii)

2 726 000 000  EUR per l'EIT;";

 

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

all'articolo 48, primo comma, è aggiunta la lettera d) seguente:

(3)

l'articolo 48 è così modificato:

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera a (nuova)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore

Emendamento

 

a)

al paragrafo 1, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)

sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.

"c)

sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario.";

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera b (nuova)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

 

b)

al paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera d):

d)

sostegno sotto forma di solo capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie critiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP], finanziato a norma dell'articolo 3, lettera b), di tale regolamento.";

d)

sostegno sotto forma di solo capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP], finanziato a norma dell'articolo 3, lettera b), di tale regolamento.";

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera c (nuova)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c)

al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

"Quando fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio, il CEI si impegna ad attrarre altri investitori. Tuttavia, al fine di sostenere in maniera efficace le innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario, il sostegno sotto forma di capitale proprio può essere fornito senza attrarre altri investitori, in particolare, ma non in via esclusiva, a innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP].

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera d (nuova)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Un’unica decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI.

3.   Un'unica decisione di aggiudicazione, che si basa sul risultato del processo di valutazione di cui al paragrafo 4 e in conformità del paragrafo 8, copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI. L'unica decisione di aggiudicazione porta a un unico contratto che copre tutte le forme di contributo dell'Unione previste dalla decisione.";

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera e (nuova)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 8 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

e)

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dell’Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l’innovazione sul mercato.

"Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 4 propongono un corrispondente sostegno dell'Acceleratore, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato. Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato sui motivi di tale rifiuto.";

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera f (nuova)

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 11 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

f)

al paragrafo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il contratto relativo all’azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell’Acceleratore corrispondenti.

"Il contratto relativo all'azione selezionata, che comprende un unico contratto in conformità del paragrafo 3, stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dell'Acceleratore corrispondenti.";

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9 453 000 000  EUR a prezzi correnti.";

1.   In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 10 453 000 000  EUR a prezzi correnti.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

3 151 000 000  EUR per le azioni di ricerca;

a)

3 484 000 000 EUR per le azioni di ricerca;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

6 302 000 000  EUR per le azioni di sviluppo.

b)

6 969 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

c)

è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

b)

è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"Un importo di 15 000 000  EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...70 [regolamento STEP].".

Un importo di 2 500 000  EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...11 [regolamento STEP].

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 19 – punto 1

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

(1)

all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

‘3.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (71) [regolamento STEP]. Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.";

3.

"3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi TEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (71) [regolamento STEP]. Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento."; Tale limitazione non si applica ai contributi in contanti versati a norma dell'articolo 33 bis.";

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 19 – punto 2 bis

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 1 – paragrafo 33 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

è aggiunto un nuovo capo:

 

"CAPO VII bis

USO ECCEZIONALE DEI PRESTITI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA NON RICHIESTI DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 33 bis

1.     La differenza tra l'importo massimo disponibile per il sostegno ai prestiti agli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e l'importo totale richiesto dagli Stati membri entro il 1o settembre 2023 è messa a disposizione di tutti gli Stati membri per la realizzazione di investimenti che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] attraverso il comparto degli Stati membri di InvestEU. L'assegnazione massima per ciascuno Stato membro è effettuata in base al criterio di assegnazione definito all'articolo 11 del presente regolamento.

2.     Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione concede allo Stato membro interessato un prestito ai fini di cui al paragrafo 1.

3.     Uno Stato membro può richiedere il sostegno di un prestito fino al 15 dicembre 2023 per i fini di cui al paragrafo 1.

4.     Lo Stato membro interessato utilizza i proventi del prestito per apportare un contributo in contanti al proprio comparto nazionale di InvestEU a sostegno degli obiettivi del programma STEP, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523 [regolamento InvestEU].";

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/1755

Articolo 4 bis

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755

 

Il regolamento (UE) 2021/1755 è così modificato:

 

l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

Articolo 4 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

1.   Entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.

Articolo 4 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta

1.   Entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.

 

1 bis.     Entro il 30 settembre 2024 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, o al Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio o al Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, di tutti o parte degli importi della loro dotazione provvisoria stabiliti nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, al fine di sostenere le operazioni che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [regolamento STEP]. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.

2.   Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.

2.   Se il trasferimento ai sensi del paragrafo 1 o 2 incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.

3.   Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.

3.   Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.

4.   Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.

4.   Se uno Stato membro decide di trasferire tutta la sua dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta conformemente ai paragrafi 1 o 2, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.

5.   L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

5.   L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta conformemente ai paragrafi 1 o 2.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato

 

Definizione di biotecnologie

 

(Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii))

 

Biotecnologie (1bis ):

 

Applicazioni della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di modificare materiali viventi e non viventi per produrre conoscenza, beni e servizi.

 

La definizione statistica di biotecnologia a elenco redatta dall'OCSE contiene:

DNA/RNA: genomica, farmacogenomica, sonde geniche, ingegneria genetica, sequenziamento/sintesi/amplificazione del DNA/RNA, profilo di espressione genica e utilizzo della tecnologia antisense, sintesi del DNA su larga scala, gene - and genome - editing, gene-drive.

Proteine e altre molecole: sequenziamento/sintesi/ingegnerizzazione di proteine e peptidi (inclusi gli ormoni a grande molecola); nuovi metodi di somministrazione per farmaci a grande molecola; proteomica, isolamento e purificazione delle proteine, segnalazione, identificazione dei recettori cellulari.

Ingegneria e coltura cellulare e tissutale: colture cellulari/tissutali, ingegneria dei tessuti (incluse le impalcature tissutali e l'ingegneria biomedica), fusione cellulare, vaccini/immunostimolanti, manipolazione embrionale, tecnologie di selezione assistita da marcatori, ingegneria metabolica.

Tecniche biotecnologiche di processo: fermentazione per mezzo di bioreattori, bioraffinazione, biotrasformazione, biolisciviazione, biopulping, biobleaching, biodesolforazione, biobonifica, biorilevamento, biofiltrazione e fitobonifica, acquacoltura molecolare.

Vettori genici e a RNA: terapia genica, vettori virali.

Bioinformatica: costruzione di database sul genoma, sequenze di proteine; modellizzazione informatica di processi biologici complessi, compresa la biologia dei sistemi.

Nanobiotecnologia: applicazione degli strumenti e dei processi di nano/microfabbricazione alla costruzione di dispositivi per lo studio dei biosistemi e applicazioni nella somministrazione di farmaci, diagnostica, ecc.

 


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0290/2023).

(40)  Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

(41)  COM(2023) 160 final.

(42)  COM(2023) 161 final.

(43)  Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

(43a)   43 bis Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(44)  Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

(40)  Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

(41)  COM(2023) 160 final.

(42)  COM(2023) 161 final.

(43)  Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

(44)  Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

(44 bis)   Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).

(44 ter)   Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

(44 quater)   Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic dependencies and capacities" (Dipendenze e capacità strategiche) (SWD(2021)0352), documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth reviews" (Dipendenze e capacità strategiche dell'UE: seconda fase di analisi approfondite) (SWD(2022)41), documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "2023 Annual Single Market Report: Single Market at 30 (Relazione annuale sul mercato unico 2023: 30 anni di mercato unico) (SWD(2023)26).

(45)  Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

(45)  Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

(46)  Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(47)  Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(48)  Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(49)  Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

(46)  Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(47)  Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(48)  Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(49)  Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

(50)  Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(51)  Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

(50)  Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(51)  Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

(52)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(52)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(54)  Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(54)  Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(55)  Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(56)  Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione ( GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31 ).

(55)  Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(56)  Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione ( GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60 ).

(57)  Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(57)  Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(59)  Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(59)  Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(61)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(62)  Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(61)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(62)  Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(1a)   1 bis Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

(63)   Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(65)  Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(65)  Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(66)  Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(66)  Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(1a)   1 bis Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(71)  Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(71)  Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(1bis )   OCSE (2018). "Revised proposal for the revision of the statistical definitions of biotechnology and nanotechnology" (Proposta riveduta di revisione delle definizioni statistiche di biotecnologie e nanotecnologie), pag. 8, riquadro 1, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, N. 2018/01, Parigi. https://doi.org/10.1787/085e0151-en


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2663/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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