Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AP0253

P9_TA(2023)0253 — Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

GU C, C/2024/4018, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4018/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4018/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/4018

17.7.2024

P9_TA(2023)0253

Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD))  (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/4018)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Affinché un prodotto da costruzione possa essere immesso sul mercato, il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione per tale prodotto. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata. Sono previste alcune esenzioni a tale obbligo.

(2)

Affinché un prodotto da costruzione coperto da una specifica tecnica armonizzata possa essere immesso sul mercato, il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione per tale prodotto. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata. Alcuni prodotti dovrebbero essere esentati da tale obbligo , quali i prodotti fabbricati individualmente o su specifica del committente .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

È necessario istituire flussi di informazioni ben funzionanti, anche per via elettronica, al fine di garantire la disponibilità di informazioni coerenti e trasparenti sulle prestazioni dei prodotti da costruzione lungo la catena di approvvigionamento. Ciò dovrebbe aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. Garantire l'accesso digitale a informazioni complete sui prodotti da costruzione contribuirebbe alla digitalizzazione del settore delle costruzioni nel suo complesso, rendendo il quadro adeguato all'era digitale. L'accesso a informazioni affidabili e durature significherebbe inoltre che gli operatori economici e gli altri attori non contribuirebbero reciprocamente alla rispettiva non conformità.

(4)

È necessario istituire flussi di informazioni ben funzionanti, anche per via elettronica e in un formato leggibile mediante dispositivo automatico , al fine di garantire la disponibilità di informazioni coerenti e trasparenti sulle prestazioni dei prodotti da costruzione lungo la catena di approvvigionamento. Ciò dovrebbe aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. Garantire l'accesso digitale a informazioni complete sui prodotti da costruzione contribuirebbe alla digitalizzazione del settore delle costruzioni nel suo complesso, rendendo il quadro adeguato all'era digitale. L'accesso a informazioni affidabili e durature significherebbe inoltre che gli operatori economici e gli altri attori non contribuirebbero reciprocamente alla rispettiva non conformità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il perseguimento degli obiettivi ambientali, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, rende necessario stabilire nuovi obblighi ambientali e gettare le basi per lo sviluppo e l'applicazione di un metodo di valutazione per il calcolo della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. Per lo stesso motivo è necessario ampliare la gamma degli operatori economici regolamentati, dal momento che i distributori, i fornitori e i fabbricanti hanno tutti un ruolo da svolgere nel calcolo della sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. Tale gamma di operatori dovrebbe pertanto essere ampliata in due direzioni, a valle dei distributori per includere gli operatori economici che preparano il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti da costruzione e a monte del fabbricante per includere i fornitori di prodotti intermedi e/o di materie prime. Inoltre determinati operatori che entrano in gioco nel contesto dello smantellamento di prodotti usati o di altre parti delle opere di costruzione o della loro rifabbricazione e del loro riutilizzo devono contribuire a una seconda vita sicura dei prodotti da costruzione.

(7)

Il perseguimento degli obiettivi ambientali, compresa la lotta ai cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia circolare , rende necessario , senza aumentare in modo sproporzionato la burocrazia e i costi per gli operatori economici, in particolare le PMI, stabilire nuovi obblighi ambientali nonché sviluppare e applicare un metodo di valutazione per il calcolo della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione sulla base della norma EN 15804 e di dichiarazioni ambientali di prodotto ampiamente utilizzate dai fabbricanti di prodotti da costruzione. Ciò è fondamentale per garantire il calcolo corretto dell'impatto ambientale a livello di edificio conformemente alla norma EN 15978 . Per lo stesso motivo è necessario ampliare la gamma degli operatori economici regolamentati, dal momento che i distributori, i fornitori e i fabbricanti hanno tutti un ruolo da svolgere nel calcolo della sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. Tale gamma di operatori dovrebbe pertanto essere ampliata in due direzioni, a valle dei distributori per includere gli operatori economici che preparano il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti da costruzione e a monte del fabbricante per includere i fornitori di prodotti intermedi e/o di materie prime. Inoltre determinati operatori che entrano in gioco nel contesto dello smantellamento di prodotti usati o di altre parti delle opere di costruzione o della loro rifabbricazione e del loro riutilizzo devono contribuire a una seconda vita sicura dei prodotti da costruzione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Per garantire la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, è necessario evitare che gli elementi non destinati dai loro fabbricanti a essere prodotti da costruzione siano invece immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Gli importatori, i distributori e gli altri operatori economici a valle dovrebbero pertanto garantire che tali pseudo-prodotti da costruzione non siano venduti come prodotti da costruzione. Inoltre determinati prestatori di servizi, come i fornitori di servizi di logistica o i fornitori di servizi di stampa 3D, non dovrebbero contribuire alla non conformità di altri operatori economici. Di conseguenza è necessario rendere le disposizioni pertinenti applicabili anche a tali servizi e ai loro fornitori.

(8)

Per garantire la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, nonché dei lavoratori e dei consumatori, determinati prestatori di servizi, come i fornitori di servizi di logistica non dovrebbero contribuire alla non conformità di altri operatori economici. Di conseguenza è necessario rendere le disposizioni pertinenti applicabili anche a tali servizi e ai loro fornitori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

È possibile che le serie di dati per la stampa 3D, le macchine o gli stampi per la stampa 3D e il relativo materiale siano forniti da operatori economici diversi, dando luogo a una situazione in cui nessuno di essi sarebbe responsabile della sicurezza e delle prestazioni adeguate del prodotto fabbricato mediante stampa 3D. Al fine di evitare possibili rischi per la sicurezza è pertanto necessario stabilire disposizioni relative alle serie di dati per la stampa 3D , ai materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D e ai servizi di stampa 3D che consentono la stampa 3D di prodotti da costruzione, affinché, rispettando tali disposizioni, gli operatori economici raggiungano congiuntamente un livello di sicurezza analogo a quello garantito per i prodotti da costruzione ordinari .

(9)

È possibile che diverse persone fisiche o giuridiche fabbrichino prodotti da costruzione mediante stampa 3D . È pertanto necessario chiarire che una persona fisica o giuridica che stampa in 3D prodotti da costruzione, all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti per clienti, dovrebbe rispettare gli obblighi che incombono ai fabbricanti. È inoltre necessario garantire che tale persona utilizzi le serie di dati 3D appropriate e che i materiali utilizzati siano stati sottoposti alle procedure applicabili ai prodotti e che le informazioni fornite dal fabbricante dell'insieme di dati 3D e le informazioni fornite dal fabbricante del materiale per la stampa coincidano .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dell'ambiente e di colmare una lacuna normativa che altrimenti esisterebbe, è necessario chiarire che i prodotti da costruzione fabbricati presso il sito di costruzione per essere incorporati immediatamente nelle opere di costruzione sono soggetti alle stesse norme previste per gli altri prodotti da costruzione. Tuttavia le microimprese fabbricano e installano spesso prodotti in loco. Assoggettare tali microimprese in ogni circostanza alle stesse norme delle altre imprese inciderebbe in modo sproporzionato su tali microimprese. Di conseguenza è necessario consentire agli Stati membri di esentare le microimprese dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione in situazioni specifiche, nelle quali non siano lesi gli interessi di altri Stati membri.

(10)

Assoggettare le microimprese in ogni circostanza alle stesse norme delle altre imprese inciderebbe in modo sproporzionato su tali microimprese. Di conseguenza è necessario consentire agli Stati membri di esentare le microimprese dall'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione in situazioni specifiche, nelle quali non siano lesi gli interessi di altri Stati membri. Le autorità locali dovrebbero disporre dei meccanismi di finanziamento necessari per favorire l'accesso delle microimprese al mercato di prodotti sostenibili e per aiutarle a farvi parte.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Garantire la libera circolazione di kit o assiemi di prodotti da costruzione sul mercato interno apporterà benefici tangibili ai cittadini, ai consumatori e alle imprese, in particolare. Tuttavia, per motivi di certezza del diritto, la loro composizione dovrebbe essere definita con precisione nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea.

(11)

Garantire la libera circolazione di kit di prodotti da costruzione sul mercato interno apporterà benefici tangibili ai cittadini, ai consumatori e alle imprese, in particolare.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La creazione di un mercato dell'Unione per piccole case prefabbricate unifamiliari può ridurre il prezzo degli alloggi e avere effetti sociali ed economici positivi. L'equità nei confronti dei consumatori rimane una priorità, in particolare, ma non solo, per garantire l'accessibilità economica degli alloggi nel contesto della transizione verde, in linea con la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica  (40) , in particolare le raccomandazioni di cui al punto 7, lettere da a) a c). Di conseguenza è necessario definire norme armonizzate per tali piccole case. Tuttavia le piccole case sono anche opere di costruzione, che rientrano nella competenza degli Stati membri. Poiché potrebbe non essere possibile integrare cumulativamente tutti i requisiti nazionali per le piccole case prefabbricate unifamiliari nelle future specifiche tecniche armonizzate, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rinunciare all'applicazione delle norme che si applicano a tali case prefabbricate unifamiliari.

soppresso

 

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

I prodotti da costruzione che sono già stati valutati e vengono riutilizzati non dovrebbero essere soggetti alle norme che si applicano ai nuovi prodotti da costruzione. Tuttavia i prodotti da costruzione usati che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere soggetti alle medesime norme dei nuovi prodotti da costruzione, dato che tali prodotti non sono mai stati valutati.

(14)

I prodotti da costruzione che sono già stati valutati e vengono riutilizzati non dovrebbero essere soggetti alle norme che si applicano ai nuovi prodotti da costruzione. Tuttavia i prodotti da costruzione usati che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere soggetti alle medesime norme dei nuovi prodotti da costruzione, dato che tali prodotti non sono mai stati valutati. Ciò vale per i prodotti da costruzione fabbricati presso il sito di costruzione per essere incorporati immediatamente nelle opere di costruzione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Al fine di garantire che la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione siano salvaguardate, le norme applicabili ai nuovi prodotti da costruzione dovrebbero applicarsi anche ai prodotti da costruzione usati in caso di modifica dell'uso previsto, fatta eccezione per fini di decorazione, per prodotti da costruzione usati aventi un uso previsto iniziale poco chiaro, per prodotti da costruzione usati che sono stati sottoposti a un importante processo di trasformazione e per prodotti da costruzione usati per i quali un operatore economico dichiara caratteristiche aggiuntive o il soddisfacimento di requisiti dei prodotti.

(15)

Al fine di garantire che la sicurezza e la funzionalità dei prodotti da costruzione siano salvaguardate, le norme applicabili ai nuovi prodotti da costruzione dovrebbero applicarsi anche ai prodotti da costruzione usati in caso di modifica dell'uso previsto, fatta eccezione per fini di decorazione, per prodotti da costruzione usati aventi un uso previsto iniziale poco chiaro, per prodotti da costruzione usati che sono stati sottoposti a un importante processo di trasformazione , per prodotti da costruzione usati per i quali un operatore economico dichiara caratteristiche aggiuntive o il soddisfacimento di requisiti dei prodotti e per i prodotti da costruzione usati che l'operatore economico immette sul mercato per la prima volta .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

I prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono spesso importati da paesi vicini e non sono pertanto soggetti ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Assoggettare tali prodotti da costruzione a detti requisiti sarebbe sproporzionatamente costoso. Allo stesso tempo, i prodotti da costruzione fabbricati nelle regioni ultraperiferiche raramente circolano in altri Stati membri. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare da tali requisiti i prodotti da costruzione immessi sul mercato o installati direttamente nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

(17)

I prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono spesso importati da paesi vicini e non sono pertanto soggetti ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Assoggettare tali prodotti da costruzione a detti requisiti sarebbe sproporzionatamente costoso. Allo stesso tempo, i prodotti da costruzione fabbricati nelle regioni ultraperiferiche raramente circolano in altri Stati membri. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare da tali requisiti i prodotti da costruzione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Al fine di conseguire la massima coerenza normativa, il presente regolamento dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sul quadro giuridico orizzontale, in questo caso in particolare sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò è in linea con la recente tendenza della legislazione in materia di prodotti di sviluppare una soluzione di riserva nel caso in cui le organizzazioni europee di normazione non forniscano norme armonizzate che possano essere citate nella Gazzetta ufficiale . Non essendo stato possibile citare nella Gazzetta ufficiale norme armonizzate per i prodotti da costruzione dalla fine del 2019 ed essendone stata citata soltanto una dozzina dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 305/2011, i nuovi poteri di riserva conferiti alla Commissione dovrebbero essere ancora più ampi, consentendo di ottimizzare la produzione complessiva di specifiche tecniche in modo da recuperare il ritardo nell'adeguamento al progresso tecnico.

(18)

Al fine di conseguire la massima coerenza normativa, il presente regolamento dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sul quadro giuridico orizzontale, in questo caso in particolare sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, in linea con altre normative in materia di prodotti , il presente regolamento fornisce una soluzione di riserva in casi eccezionali ben definiti in cui l'applicazione di un atto legislativo è a rischio . Non essendo stato possibile citare nella Gazzetta ufficiale norme armonizzate per i prodotti da costruzione dalla fine del 2019 ed essendone stata citata soltanto una dozzina dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione, dovrebbe istituire una soluzione praticabile che consenta di ottimizzare la produzione complessiva di specifiche tecniche in modo da recuperare il ritardo nell'adeguamento al progresso tecnico.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Qualora le norme armonizzate stabiliscano le norme per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti per i codici di costruzione degli Stati membri, le norme armonizzate dovrebbero essere rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, poiché soltanto tali norme conseguono l'obiettivo di consentire la libera circolazione dei prodotti, garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di richiedere caratteristiche di sicurezza e ambientali, comprese quelle legate al clima, per i prodotti in considerazione della loro specifica situazione nazionale. Se perseguiti congiuntamente, questi due obiettivi richiedono che i prodotti siano valutati applicando un unico metodo di valutazione, e pertanto il metodo deve essere obbligatorio. Si possono tuttavia utilizzare norme volontarie per rendere ancora più concreti i requisiti dei prodotti, specificati per la pertinente famiglia o categoria di prodotti mediante atti delegati, seguendo il percorso di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In linea con quest'ultima decisione, tali norme dovrebbero essere in grado di fornire una presunzione di conformità ai requisiti da esse contemplati.

(19)

Qualora le norme armonizzate stabiliscano le norme per la valutazione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti per i codici di costruzione degli Stati membri, le norme armonizzate dovrebbero essere rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, poiché soltanto tali norme conseguono l'obiettivo di consentire la libera circolazione dei prodotti, garantendo nel contempo la capacità degli Stati membri di richiedere caratteristiche di sicurezza e ambientali, comprese quelle legate al clima, per i prodotti in considerazione delle loro differenze di clima, geologia e geografia e altre condizioni prevalenti nella specifica situazione nazionale degli Stati membri . Se perseguiti congiuntamente, questi due obiettivi richiedono che i prodotti siano valutati applicando un unico metodo di valutazione, e pertanto il metodo deve essere obbligatorio. Si possono tuttavia utilizzare norme volontarie per rendere ancora più concreti i requisiti dei prodotti, specificati per la pertinente famiglia o categoria di prodotti mediante atti delegati, seguendo il percorso di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In linea con quest'ultima decisione, tali norme dovrebbero essere in grado di fornire una presunzione di conformità ai requisiti da esse contemplati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Al fine di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare nonché di garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione, dato che la sicurezza è uno degli obiettivi da perseguire nella legislazione basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono necessari requisiti intrinseci dei prodotti relativi alla sicurezza, alla funzionalità e alla protezione dell'ambiente, compreso il clima. Nel fissare tali requisiti la Commissione dovrebbe tenere conto del loro potenziale contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica. Tali requisiti non riguardano semplicemente la prestazione dei prodotti da costruzione. Contrariamente alla direttiva 89/106/CE che lo precedeva, il regolamento (UE) n. 305/2011 non prevede la possibilità di stabilire tali requisiti intrinseci dei prodotti. Tuttavia talune norme armonizzate per i prodotti da costruzione contengono requisiti intrinseci dei prodotti che possono riguardare l'ambiente, la sicurezza o semplicemente il buon funzionamento del prodotto. Tali norme dimostrano la necessità pratica di tali requisiti relativi alla sicurezza e all'ambiente o semplicemente al funzionamento dei prodotti. L'articolo 114 TFUE, quale base giuridica del presente regolamento, impone altresì il perseguimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza umana. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe (re)introdurre o convalidare i requisiti intrinseci dei prodotti. Sebbene tali requisiti debbano essere stabiliti dal legislatore, è necessario specificarli per le più di 30 famiglie di prodotti, ciascuna con diverse categorie. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di specificare i requisiti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti da costruzione.

(20)

Al fine di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo , del piano d'azione per l'economia circolare e del piano d'azione per l'inquinamento zero nonché di garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione, dato che la sicurezza è uno degli obiettivi da perseguire nella legislazione basata sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono necessari requisiti intrinseci dei prodotti relativi alla sicurezza, alla funzionalità e alla protezione dell'ambiente, compreso il clima. Nel fissare tali requisiti la Commissione dovrebbe far fronte ai rischi nell'ambito della sicurezza e tenere conto del potenziale contributo dei requisiti al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica. Tali requisiti non riguardano semplicemente la prestazione dei prodotti da costruzione. Contrariamente alla direttiva 89/106/CE che lo precedeva, il regolamento (UE) n. 305/2011 non prevede la possibilità di stabilire tali requisiti intrinseci dei prodotti. Tuttavia talune norme armonizzate per i prodotti da costruzione contengono requisiti intrinseci dei prodotti che possono riguardare l'ambiente, la sicurezza o semplicemente il buon funzionamento del prodotto. Tali norme dimostrano la necessità pratica di tali requisiti relativi alla sicurezza e all'ambiente o semplicemente al funzionamento dei prodotti. L'articolo 114 TFUE, quale base giuridica del presente regolamento, impone altresì il perseguimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza umana. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe (re)introdurre o convalidare i requisiti intrinseci dei prodotti. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di specificare tali requisiti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti da costruzione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

La fabbricazione e la distribuzione di prodotti da costruzione diventano sempre più complesse, una circostanza questa che determina l'emergere di nuovi operatori specializzati, come i fornitori di servizi di logistica. Per motivi di chiarezza, alcuni obblighi generici, anche in materia di cooperazione con le autorità, dovrebbero essere applicabili a tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, nella fabbricazione, nella distribuzione, nell'etichettatura con marchio proprio , nel reimballaggio o nel commercio secondario, nell'installazione, nella disinstallazione per il riutilizzo o la rifabbricazione e nella rifabbricazione stessa. Inoltre i fornitori dovrebbero essere tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale. Per tali motivi, come pure per evitare la ripetizione degli obblighi, il termine "operatore economico" dovrebbe essere definito in modo ampio, includendo tutti tali soggetti, affinché gli obblighi generici di base possano essere stabiliti in un unico processo per ciascuno di essi.

(21)

La fabbricazione e la distribuzione di prodotti da costruzione diventano sempre più complesse, una circostanza questa che determina l'emergere di nuovi operatori specializzati, come i fornitori di servizi di logistica. Per motivi di chiarezza, alcuni obblighi generici, anche in materia di cooperazione con le autorità, dovrebbero essere applicabili a tutti i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, nella fabbricazione, nella distribuzione, nell'etichettatura con marchio proprio o nel commercio secondario, nell'installazione, nella disinstallazione per il riutilizzo o la rifabbricazione e nella rifabbricazione stessa. Inoltre i fornitori dovrebbero essere tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale. Per tali motivi, come pure per evitare la ripetizione degli obblighi, il termine "operatore economico" dovrebbe essere definito in modo ampio, includendo tutti tali soggetti, affinché gli obblighi generici di base possano essere stabiliti in un unico processo per ciascuno di essi. Tuttavia, l'estensione di tali obblighi nei confronti dei prestatori di servizi non dovrebbe essere erroneamente interpretata come un obbligo per i prestatori di servizi che si occupano semplicemente dell'installazione di prodotti per quanto riguarda i prodotti a marchio CE che trattano nell'ambito della loro professione. Tale obbligo incomberà esclusivamente al fabbricante o a qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per suo conto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Al fine di migliorare la certezza del diritto e attenuare la frammentazione del mercato dell'UE dei prodotti da costruzione dovuta all'esistenza di requisiti e marchi nazionali, è necessario definire chiaramente il settore regolamentato a livello UE, la cosiddetta "zona armonizzata", anziché gli elementi che continuano a rientrare nella sfera di competenza normativa nazionale degli Stati membri.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Gli Stati membri fissano il livello di sicurezza delle opere di costruzione sulla base delle loro responsabilità nei confronti dei cittadini, mentre l'Unione europea stabilisce le condizioni quadro per il mercato interno. La competenza ad adottare disposizioni in materia di opere di costruzione spetta agli Stati membri. I requisiti di base applicabili alle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, del presente regolamento stabiliscono i collegamenti con i prodotti da costruzione tecnicamente necessari e fungono da base per la presentazione di richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione per l'elaborazione di norme per i prodotti da costruzione e di documenti per la valutazione europea e degli atti delegati corrispondenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter)

La zona armonizzata dovrebbe applicarsi anche ai contratti pubblici, alle sovvenzioni o ad altri incentivi positivi, fatta eccezione per gli incentivi fiscali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Al tempo stesso, al fine di trovare un equilibrio tra l'attenuazione della frammentazione del mercato e i legittimi interessi degli Stati membri a regolamentare le opere di costruzione, è necessario prevedere un meccanismo per integrare meglio le esigenze degli Stati membri nello sviluppo di specifiche tecniche armonizzate. Per lo stesso motivo è opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di stabilire, sulla base di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, requisiti supplementari per i prodotti da costruzione.

(24)

Al tempo stesso, al fine di trovare un equilibrio tra l'attenuazione della frammentazione del mercato e la competenza degli Stati membri a regolamentare le opere di costruzione, è necessario prevedere un meccanismo per integrare meglio le esigenze degli Stati membri nello sviluppo di specifiche tecniche armonizzate. Gli Stati membri dell'UE sono responsabili dei requisiti in materia di sicurezza, ambiente ed energia che si applicano alle opere di costruzione e di ingegneria civile. Per tale motivo è opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di stabilire, sulla base di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, requisiti supplementari per i prodotti da costruzione , al fine di permettere loro di reagire a circostanze particolari del loro territorio .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

L'economia circolare, elemento fondamentale del piano d'azione per l'economia circolare, può essere promossa mediante sistemi obbligatori di cauzione-rimborso e l'obbligo di ritirare i prodotti non usati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adottare tali misure.

(25)

L'economia circolare, elemento fondamentale del piano d'azione per l'economia circolare, può essere promossa mediante sistemi obbligatori di cauzione-rimborso e l'obbligo di ritirare i prodotti non fabbricati su specifica del committente usati o non usati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adottare misure volte a vietare la distruzione non necessaria dei prodotti da costruzione .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Al fine di migliorare la chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, è necessario evitare che i prodotti da costruzione siano soggetti a molteplici valutazioni riguardanti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, nell'ambito di normative dell'Unione diverse. Ciò è stato confermato dalla piattaforma REFIT, nella quale si raccomanda alla Commissione di affrontare in via prioritaria i problemi rappresentati dalla sovrapposizione e dalla ripetitività dei requisiti. La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di stabilire le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi del presente regolamento , nei casi in cui altrimenti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, verrebbe valutato parallelamente a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione .

(26)

Al fine di migliorare la chiarezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, è necessario evitare che i prodotti da costruzione siano soggetti a molteplici valutazioni riguardanti lo stesso aspetto della salute, della sicurezza o della protezione dell'ambiente, compreso il clima, nell'ambito di normative dell'Unione diverse. Ciò è stato confermato dalla piattaforma REFIT, nella quale si raccomanda alla Commissione di affrontare in via prioritaria i problemi rappresentati dalla sovrapposizione e dalla ripetitività dei requisiti. La Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di stabilire le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi del presente regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Inoltre al fine di evitare pratiche divergenti tra Stati membri e operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire se determinati prodotti da costruzione rientrino nella definizione di prodotto da costruzione.

(27)

Inoltre al fine di evitare pratiche divergenti tra Stati membri e operatori economici, su richiesta di uno o più Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire se determinati prodotti da costruzione rientrino nella definizione di prodotto da costruzione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

In particolare nel caso dei prodotti connessi all'energia inclusi nei piani di lavoro sulla progettazione ecocompatibile che sono anche prodotti da costruzione e per i prodotti intermedi, ad eccezione del cemento, la priorità per la definizione dei requisiti di sostenibilità sarà data al [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. Ciò dovrebbe valere ad esempio per gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il presente regolamento può ancora intervenire in modo complementare laddove necessario, principalmente in relazione ad aspetti di sicurezza, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, la bassa tensione e i macchinari. Per altri prodotti, al fine di evitare oneri inutili per gli operatori economici, in futuro potrebbe emergere la necessità di determinare le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi fissati dal presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire tali condizioni.

(28)

Nel caso dei prodotti connessi all'energia inclusi nei piani di lavoro sulla progettazione ecocompatibile che sono anche prodotti da costruzione e per i prodotti intermedi, ad eccezione del cemento, la priorità per la definizione dei requisiti di sostenibilità sarà data al [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. I prodotti intermedi interessati sono gli apparecchi di riscaldamento, le caldaie, le pompe di calore, le apparecchiature da riscaldamento per acqua e ambienti, i ventilatori, i sistemi di raffreddamento e di ventilazione e i prodotti fotovoltaici, esclusi i pannelli fotovoltaici integrati negli edifici. Il presente regolamento può ancora intervenire in modo complementare laddove necessario, principalmente in relazione ad aspetti di sicurezza, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di prodotti quali gli apparecchi a gas, la bassa tensione e i macchinari. Per altri prodotti, al fine di evitare oneri inutili per gli operatori economici, in futuro potrebbe emergere la necessità di determinare le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione soddisfa anche determinati obblighi fissati dal presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire tali condizioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Al fine di ridurre l'onere per gli operatori economici e in particolare per i fabbricanti, gli operatori economici che rilasciano dichiarazioni di prestazione e dichiarazioni di conformità dovrebbero fornire tali dichiarazioni per via elettronica, essere autorizzati a fornire tali dichiarazioni mediante permalink (collegamento permanente) a un documento non modificabile oppure a includere in tali dichiarazioni permalink a documenti non modificabili.

(33)

Al fine di ridurre l'onere per gli operatori economici e in particolare per i fabbricanti, gli operatori economici che rilasciano dichiarazioni di prestazione e dichiarazioni di conformità dovrebbero fornire tali dichiarazioni per via elettronica, essere autorizzati a fornire tali dichiarazioni mediante permalink (collegamento permanente) a un documento non modificabile oppure a includere in tali dichiarazioni permalink a documenti non modificabili. Al fine di semplificare le comunicazioni della catena di approvvigionamento, le dichiarazioni di prestazione e le dichiarazioni di conformità dovrebbero essere disponibili in un formato leggibile meccanicamente. Ciò permetterebbe all'utente di svolgere attraverso un'applicazione un controllo di conformità alle norme di applicazione dello Stato membro in cui il prodotto viene utilizzato. Un formato informatico standardizzato, che è richiesto per ciascuna specifica tecnica armonizzata, costituisce un importante prerequisito delle dichiarazioni leggibili meccanicamente. Il CEN Workshop Agreement CWA 17316 "Smart CE marking for construction products" (Marcatura CE smart per prodotti da costruzione) fornisce una base per lo sviluppo di formati XML armonizzati per le dichiarazioni di prestazione, che potrebbero essere utilizzati per integrare di conseguenza le norme armonizzate e le specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

In attesa della revisione delle specifiche tecniche armonizzate a norma del presente regolamento, le dichiarazioni di prestazione e di conformità potrebbero contenere permalink a dichiarazioni ambientali di prodotto non modificabili o altri documenti non modificabili contenenti le informazioni richieste.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

Al fine di conseguire l'allineamento con altre normative in materia di prodotti e fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere apposta sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità. Il fabbricante si assume pertanto in questo modo la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate e ai requisiti dei prodotti applicabili.

(35)

Al fine di conseguire l'allineamento con altre normative in materia di prodotti e fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere apposta sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità. Il fabbricante si assume pertanto in questo modo la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate e ai requisiti dei prodotti applicabili. La marcatura CE dovrebbe costituire una prova sufficiente della conformità di un prodotto alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto introdurre ostacoli ai loro mercati sulla base di caratteristiche e requisiti non coperti dalla zona armonizzata.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)

Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, potrebbero contenere informazioni aggiuntive che potrebbero aiutare gli utilizzatori a compiere scelte consapevoli sul prodotto più adatto alle esigenze delle loro opere di costruzione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter)

I diritti procedurali di tutti gli operatori economici e delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto in relazione alle misure, alle decisioni o agli ordini adottati dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere garantiti conformemente al regolamento (UE) 2019/1020. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di adeguate procedure di ricorso contro tali misure, decisioni o ordini.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità e la sostenibilità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che solo prodotti da costruzione conformi ai requisiti vincolanti dell'Unione siano immessi o messi a disposizione sul mercato. Al fine di migliorare la chiarezza giuridica, è necessario stabilire esplicitamente gli obblighi degli operatori economici.

(36)

Al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità e la sostenibilità dei prodotti da costruzione e, di riflesso, delle opere di costruzione, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che solo prodotti da costruzione conformi ai requisiti vincolanti dell'Unione siano immessi o messi a disposizione sul mercato. Al fine di migliorare la chiarezza giuridica, è necessario stabilire esplicitamente gli obblighi degli operatori economici.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Per evitare dichiarazioni fuorvianti, le dichiarazioni dei fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero basarsi su un metodo di valutazione contenuto in specifiche tecniche armonizzate o, in mancanza di tale metodo di valutazione, su metodi che rappresentano le migliori tecniche disponibili, qualora non esista un simile metodo di valutazione previsto da una specifica tecnica armonizzata.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

La documentazione tecnica sui prodotti da costruzione, redatta dal fabbricante, facilita la verifica di tali prodotti da parte delle autorità e degli organismi notificati rispetto ai requisiti dell'Unione. Per migliorare l'accesso a informazioni complete, tale documentazione tecnica dovrebbe includere una valutazione della sostenibilità ambientale del prodotto da costruzione.

(39)

La documentazione tecnica sui prodotti da costruzione, redatta dal fabbricante, facilita la verifica di tali prodotti da parte delle autorità e degli organismi notificati rispetto ai requisiti dell'Unione. Per migliorare l'accesso a informazioni complete, tale documentazione tecnica dovrebbe includere le caratteristiche essenziali relative al ciclo di vita del prodotto da costruzione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori dei prodotti da costruzione ed evitare un uso improprio degli stessi, i prodotti da costruzione e il relativo uso previsto dovrebbero essere individuati con precisione dal fabbricante. Per lo stesso motivo, il fabbricante dovrebbe chiarire se i prodotti da costruzione sono destinati esclusivamente ad uso professionale o anche all'uso da parte di consumatori . Per garantire che i prodotti da costruzione possano essere rintracciati, i fabbricanti dovrebbero essere indicati sul prodotto o, qualora ciò non sia possibile, ad esempio in ragione delle dimensioni o della superficie del prodotto, sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento.

(40)

Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori dei prodotti da costruzione ed evitare un uso improprio degli stessi, i prodotti da costruzione e il relativo uso previsto dovrebbero essere individuati con precisione dal fabbricante. Per lo stesso motivo, il fabbricante dovrebbe chiarire se i prodotti da costruzione sono destinati esclusivamente ad uso professionale , in particolare laddove sono necessarie competenze specifiche per l'utilizzo del prodotto . Per garantire che i prodotti da costruzione possano essere rintracciati, le informazioni che consentono l'identificazione dei fabbricanti dovrebbero essere indicate sul prodotto o, qualora ciò non sia possibile, ad esempio in ragione delle dimensioni o della superficie del prodotto, sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a raggiungere un livello equo di sostenibilità ambientale, in relazione tanto ai loro prodotti quanto alla relativa fabbricazione . Tale obbligo richiede decisioni di compromesso tra i diversi aspetti ambientali e tra gli aspetti ambientali e di sicurezza, mentre tanto gli aspetti ambientali quanto quelli di sicurezza possono riguardare il prodotto in quanto tale oppure opere di costruzione. Per fornire certezza ai fabbricanti in merito alle modalità per adottare tali decisioni di compromesso, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme chiare in materia di compromesso.

(42)

Al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a garantire che tanto i loro prodotti quanto la fabbricazione contribuiscano in modo significativo agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione migliorando in modo sostanziale l'impronta ambientale di detti prodotti . Tale obbligo richiede decisioni di compromesso tra i diversi aspetti ambientali e tra gli aspetti ambientali e di sicurezza, mentre tanto gli aspetti ambientali quanto quelli di sicurezza possono riguardare il prodotto in quanto tale oppure opere di costruzione. Per fornire certezza ai fabbricanti in merito alle modalità per adottare tali decisioni di compromesso, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme chiare in materia di compromesso.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e la durabilità dei prodotti da costruzione, i fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti possano essere utilizzati per un periodo molto lungo. Un uso così lungo richiede una progettazione adeguata, l'uso di parti affidabili, la riparabilità dei prodotti, la disponibilità di informazioni sulla riparazione e l'accesso a pezzi di ricambio.

(43)

Con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e la durabilità dei prodotti da costruzione, i fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti possano essere utilizzati il più a lungo possibile . Un uso così lungo richiede una progettazione adeguata, l'uso di parti affidabili, la riparabilità dei prodotti, la disponibilità di informazioni sulla riparazione e l'accesso a pezzi di ricambio.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Al fine di migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare, i fabbricanti dovrebbero favorire il riutilizzo , la rifabbricazione e il riciclaggio dei loro prodotti. Il riutilizzo (o la preparazione al riutilizzo), la rifabbricazione e il riciclaggio richiedono una progettazione specifica che faciliti in particolare la separazione di componenti e materiali nella fase avanzata del riciclaggio ed eviti materiali misti, miscelati o intricati. Poiché le normali istruzioni per l'uso non raggiungeranno necessariamente gli operatori economici responsabili del(la preparazione per il) riutilizzo, della rifabbricazione e del riciclaggio, le informazioni necessarie a tale riguardo dovrebbero essere rese disponibili nelle banche dati o nei sistemi di prodotti e sui siti web dei fabbricanti, in aggiunta alle istruzioni per l'uso.

(44)

Al fine di migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare e la gerarchia dei rifiuti , i fabbricanti dovrebbero prevenire la produzione di rifiuti agevolando e dando priorità alla riparazione , al riutilizzo e alla rifabbricazione . I fabbricanti dovrebbero aumentare l'efficienza delle risorse attraverso un uso adeguato dei sottoprodotti e , quando i prodotti giungono alla fine del ciclo di vita, dovrebbero garantire il riciclaggio dei loro prodotti. Il riutilizzo (o la preparazione al riutilizzo), la rifabbricazione e il riciclaggio richiedono scelte di progettazione specifiche che facilitino in particolare la separazione di prodotti, componenti e materiali durante la disinstallazione, lo smantellamento e la demolizione nonché nella fase avanzata del riciclaggio ed evitino materiali misti, miscelati o intricati e sostanze che destano preoccupazione . Poiché le normali istruzioni per l'uso non raggiungeranno necessariamente gli operatori economici responsabili del(la preparazione per il) riutilizzo, della rifabbricazione e del riciclaggio, le informazioni necessarie a tale riguardo dovrebbero essere rese disponibili nel passaporto digitale dei prodotti e sui siti web dei fabbricanti o mediante codici QR , in aggiunta alle istruzioni per l'uso.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)

Per fornire prodotti da costruzione sicuri, funzionali ed ecosostenibili è necessario stabilire obblighi globali di sostenibilità e sicurezza per i fabbricanti. Data l'importanza di tali obblighi e del conseguimento del giusto equilibrio tra funzionalità, sicurezza e sostenibilità, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati, le condizioni in base alle quali, per una specifica famiglia o categoria di prodotti, tali obblighi sono soddisfatti o si presume siano soddisfatti.

(45)

Per fornire prodotti da costruzione sicuri, funzionali ed ecosostenibili è necessario stabilire obblighi globali di sostenibilità e sicurezza per i fabbricanti. Data l'importanza di tali obblighi , i requisiti generali relativi al graduale miglioramento delle prestazioni ambientali, all'uso preferenziale di materiali rispettosi dell'ambiente, agli obblighi in materia di tenore di contenuto riciclato e alla disponibilità di informazioni sull'uso, la riparazione, la rifabbricazione o il riciclaggio dei prodotti dovrebbero essere applicabili a tutti i fabbricanti. Al fine di precisare tali requisiti per determinate famiglie o categorie di prodotti, nonché di stabilire ulteriori requisiti e di conseguire il giusto equilibrio tra funzionalità, sicurezza e sostenibilità, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati, le condizioni in base alle quali, per una specifica famiglia o categoria di prodotti, tali obblighi sono soddisfatti o si presume siano soddisfatti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)

Per poter compiere scelte consapevoli, gli utilizzatori dei prodotti da costruzione dovrebbero essere sufficientemente informati sulle prestazioni ambientali dei prodotti, sulla loro conformità ai requisiti ambientali e sul grado di soddisfacimento degli obblighi ambientali del fabbricante a tale proposito. Di conseguenza alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura che potrebbero comprendere un'etichettatura a semaforo facilmente comprensibile .

(47)

Per poter compiere scelte consapevoli, gli utilizzatori dei prodotti da costruzione dovrebbero essere sufficientemente informati sulle prestazioni ambientali dei prodotti, sulla loro conformità ai requisiti ambientali e sul grado di soddisfacimento degli obblighi ambientali del fabbricante a tale proposito. Di conseguenza alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Un operatore economico che modifichi un prodotto in modo tale da comprometterne le prestazioni o la sicurezza dovrebbe essere soggetto agli obblighi dei fabbricanti, al fine di garantire la verifica che le prestazioni o la sicurezza del prodotto siano ancora le stesse. Tuttavia tale obbligo non dovrebbe essere imposto a un operatore economico che effettua il reimballaggio di prodotti per metterli a disposizione in un altro Stato membro, poiché altrimenti il commercio secondario e quindi la libera circolazione dei prodotti sarebbero ostacolati, e inoltre il reimballaggio non dovrebbe, in linea di principio, incidere sulle prestazioni o sulla sicurezza del prodotto da costruzione. Comunque, anche al fine di preservare le prestazioni e la sicurezza dei prodotti, l'operatore economico che effettua il reimballaggio dovrebbe essere responsabile della corretta esecuzione di tali operazioni per garantire che il prodotto non sia danneggiato e che gli utilizzatori siano comunque correttamente informati nella lingua prevista dallo Stato membro in cui i prodotti sono messi a disposizione.

(50)

Un operatore economico che conservi o modifichi un prodotto in modo tale da comprometterne le prestazioni o la sicurezza dovrebbe essere soggetto agli obblighi dei fabbricanti, al fine di garantire la verifica che le prestazioni o la sicurezza del prodotto siano ancora le stesse.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Per aumentare il rispetto da parte dei fabbricanti degli obblighi di cui al presente regolamento e per contribuire ad affrontare le carenze individuate e a migliorare la vigilanza del mercato, i prestatori di servizi, i mercati online e gli intermediari dovrebbero essere autorizzati e tenuti a verificare determinate caratteristiche facilmente verificabili dei prodotti e dei relativi fabbricanti , quali la determinazione del prodotto-tipo e la redazione di una documentazione tecnica completa , e dovrebbero contribuire attivamente a garantire che solo i prodotti conformi raggiungano gli utenti.

(51)

Per aumentare il rispetto da parte dei fabbricanti degli obblighi di cui al presente regolamento e per contribuire ad affrontare le carenze individuate e a migliorare la vigilanza del mercato, i fornitori di servizi di logistica , i mercati online , i venditori e gli intermediari dovrebbero essere autorizzati e tenuti a verificare a livello documentale che i fabbricanti abbiano assolto ai loro obblighi in relazione alla documentazione tecnica, e dovrebbero contribuire attivamente a garantire che solo i prodotti conformi raggiungano gli utenti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

Al fine di evitare che la stampa 3D sia utilizzata per eludere gli obblighi previsti dal presente regolamento, i fornitori di servizi di stampa 3D dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi di informazione .

(52)

Al fine di evitare che gli obblighi previsti dal presente regolamento siano elusi nei casi in cui la tecnologia di produzione, ad esempio la stampa 3D , potrebbe coinvolgere diversi attori che contribuiscono alla progettazione e alla fabbricazione di un prodotto da costruzione, è necessario definire chiaramente il ruolo del costruttore. La persona fisica e giuridica che stampa un prodotto da costruzione dovrebbe assumersi la responsabilità a norma del presente regolamento per l'intero prodotto , a meno che non vi sia un'altra persona che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o che si assume la responsabilità del prodotto rilasciando una dichiarazione di prestazione e di conformità .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54)

Le prestazioni e la sicurezza dei prodotti dipendono altresì dai componenti utilizzati e dai servizi forniti dai calibratori o da altri prestatori di servizi per la loro progettazione e fabbricazione. Per questi motivi è opportuno stabilire determinati obblighi per i fornitori di componenti e i prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione dei prodotti. Qualora la non conformità o un rischio possano essere stati causati da un componente o da un servizio fornito da un determinato operatore economico, il fornitore di tale componente o servizio dovrebbe informare gli altri clienti che hanno ricevuto lo stesso componente o servizio, affinché le non conformità e i rischi possano essere affrontati efficacemente anche per altri prodotti.

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55)

Alcuni elementi utilizzati per la costruzione hanno molteplici fini potenziali. I fabbricanti dovrebbero essere liberi di decidere se tali elementi siano destinati o meno alle costruzioni, anche al fine di evitare che debbano essere sottoposti a una valutazione delle prestazioni e della conformità laddove ciò non sia necessario. Tuttavia, se decidono che un determinato elemento non è destinato alle costruzioni anche se potrebbe essere utilizzato per tale fine ("pseudo-prodotto"), i fabbricanti e gli altri operatori economici dovrebbero garantire che non sia utilizzato nelle opere di costruzione. In caso contrario, alcuni degli elementi finirebbero nelle costruzioni pur non soddisfacendo i requisiti di cui al presente regolamento.

(55)

Alcuni elementi utilizzati per la costruzione hanno molteplici fini potenziali. I fabbricanti dovrebbero essere liberi di decidere se tali elementi siano destinati o meno alle costruzioni, anche al fine di evitare che debbano essere sottoposti a una valutazione delle prestazioni e della conformità laddove ciò non sia necessario. Tuttavia, se decidono che un determinato elemento non è destinato alle costruzioni anche se potrebbe essere utilizzato per tale fine , esse dovrebbe essere contrassegnato come "non destinato alle costruzioni" e i fabbricanti e gli altri operatori economici dovrebbero garantire che non sia utilizzato nelle opere di costruzione. In caso contrario, alcuni degli elementi finirebbero nelle costruzioni pur non soddisfacendo i requisiti di cui al presente regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 58

 

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Le tecnologie digitali, che offrono un notevole potenziale di riduzione degli oneri e dei costi amministrativi per gli operatori economici e le autorità pubbliche, promuovendo nel contempo opportunità e modelli imprenditoriali innovativi e nuovi, stanno evolvendo rapidamente. La diffusione delle tecnologie digitali contribuirà inoltre in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Ondata di ristrutturazioni, tra cui l'efficienza energetica, le valutazioni del ciclo di vita e il monitoraggio del parco immobiliare. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per cogliere ulteriori opportunità di digitalizzazione.

(58)

Le tecnologie digitali, che offrono un notevole potenziale di riduzione degli oneri e dei costi amministrativi per gli operatori economici e le autorità pubbliche, promuovendo nel contempo opportunità e modelli imprenditoriali innovativi e nuovi, stanno evolvendo rapidamente. La diffusione delle tecnologie digitali contribuirà inoltre in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Ondata di ristrutturazioni, tra cui l'efficienza energetica, le valutazioni del ciclo di vita e il monitoraggio del parco immobiliare.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59)

Poiché le norme armonizzate elaborate per i prodotti da costruzione (in appresso: norme relative ai prodotti da costruzione) sono per lo più obbligatorie, al fine di garantire la certezza del diritto tali norme dovrebbero essere in linea non soltanto con le pertinenti richieste di normazione e con il presente regolamento, ma anche con i principi generali del diritto dell'Unione.

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 60

 

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

Al fine di garantire la tempestiva citazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti da costruzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, alla Commissione europea dovrebbe essere conferito il potere di limitare l'ambito di applicazione o di annullare le norme carenti ai fini degli effetti giuridici del presente regolamento mediante un atto di esecuzione anziché rifiutare di citarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale.

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 61 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(61 bis)

Al momento di elaborare orientamenti sulla forma e sul contenuto adeguati delle norme, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'importante lavoro già svolto nei suoi orientamenti sulle norme armonizzate nel quadro del regolamento sui prodotti da costruzione al 28 giugno 2018, presentati dalla Commissione nell'ambito dell'iniziativa congiunta sulla normazione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 65

 

Testo della Commissione

Emendamento

(65)

Al fine di rispondere a una percentuale significativa di notifiche basate su valutazioni incomplete o errate, in particolare quando sono stati notificati organismi giuridici privi di proprie competenze tecniche interne, è necessario rafforzare la capacità in termini di risorse delle autorità notificanti, in particolare stabilendo requisiti minimi; rendere più precisi i requisiti per gli organismi notificati, in particolare per quanto riguarda la loro indipendenza, la delega ad altri soggetti giuridici e la propria capacità di operare; richiedere che gli organismi notificati dispongano di adeguato personale qualificato e verificare l'adeguatezza del personale, compito per il quale lo strumento di una matrice delle qualifiche si è dimostrato il più efficiente; garantire e verificare che sia l'organismo notificato a controllare effettivamente il personale , l'assegnazione di esperti esterni, le procedure, i criteri e il processo decisionale, e non un subappaltatore, una filiale o un'altra impresa appartenente alla stessa famiglia di imprese; ed ampliare la documentazione che gli organismi devono fornire al momento della domanda di designazione come organismo notificato, in modo da fornire una base più approfondita e relativamente più equa per la decisione delle autorità notificanti.

(65)

Al fine di rispondere a una percentuale significativa di notifiche basate su valutazioni incomplete o errate, in particolare quando sono stati notificati organismi giuridici privi di proprie competenze tecniche interne, è necessario rafforzare la capacità in termini di risorse delle autorità notificanti, in particolare stabilendo requisiti minimi; rendere più precisi i requisiti per gli organismi notificati, in particolare per quanto riguarda la loro indipendenza, la delega ad altri soggetti giuridici e la propria capacità di operare; richiedere che gli organismi notificati dispongano di adeguato personale qualificato e verificare l'adeguatezza del personale, garantire che il personale dell'organismo notificato sia sufficiente e indipendente ed ampliare la documentazione che gli organismi devono fornire al momento della domanda di designazione come organismo notificato, in modo da fornire una base più approfondita e relativamente più equa per la decisione delle autorità notificanti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 68

 

Testo della Commissione

Emendamento

(68)

Al fine di evitare legami tra il personale degli organismi notificati e i fabbricanti, gli organismi notificati dovrebbero garantire la rotazione tra il personale che svolge compiti diversi di valutazione della conformità.

(68)

Al fine di evitare legami tra il personale degli organismi notificati e i fabbricanti, gli organismi notificati dovrebbero poter consentire la rotazione tra il personale che svolge compiti diversi di valutazione della conformità.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 71

 

Testo della Commissione

Emendamento

(71)

Al fine di creare condizioni di parità per gli organismi notificati e i fabbricanti è opportuno rafforzare il coordinamento tra gli organismi notificati. Poiché soltanto la metà degli attuali organismi notificati partecipa di propria iniziativa alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati già esistente, la partecipazione a tale gruppo dovrebbe diventare obbligatoria .

(71)

Al fine di creare condizioni di parità per gli organismi notificati e i fabbricanti è opportuno rafforzare il coordinamento tra gli organismi notificati. Poiché soltanto la metà degli attuali organismi notificati partecipa di propria iniziativa alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati già esistente, la partecipazione a tale gruppo , direttamente o mediante rappresentanti designati, dovrebbe essere garantita dagli Stati membri .

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 72

 

Testo della Commissione

Emendamento

(72)

I tentativi di stabilire procedure semplificate per le piccole e medie imprese nel contesto del regolamento (UE) n. 305/2011 e di ridurre così gli oneri e i costi a carico delle PMI e delle microimprese non sono stati del tutto efficaci e sono spesso stati fraintesi o non utilizzati per mancanza di consapevolezza o mancanza di chiarezza circa la loro applicazione. Affrontando le carenze individuate e basandosi nel contempo sulle norme precedentemente stabilite è necessario chiarire e facilitare l'applicazione di tali norme e quindi conseguire l'obiettivo di sostenere le PMI garantendo nel contempo le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

(72)

I tentativi di stabilire procedure semplificate per le microimprese nel contesto del regolamento (UE) n. 305/2011 e di ridurre così gli oneri e i costi a carico delle microimprese non sono stati del tutto efficaci e sono spesso stati fraintesi o non utilizzati per mancanza di consapevolezza o mancanza di chiarezza circa la loro applicazione. Affrontando le carenze individuate e basandosi nel contempo sulle norme precedentemente stabilite è necessario chiarire e facilitare l'applicazione di tali norme e quindi conseguire l'obiettivo di sostenere le microimprese garantendo nel contempo le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 74

 

Testo della Commissione

Emendamento

(74)

Per garantire la certezza del diritto in caso di problemi di sicurezza o prestazione, tale riconoscimento dovrebbe essere consentito soltanto se i due operatori economici interessati e i due organismi notificati interessati si impegnano a cooperare e se l'operatore economico che ottiene la certificazione ha la padronanza tecnica del prodotto .

(74)

Per garantire la certezza del diritto in caso di problemi di sicurezza o prestazione, tale riconoscimento dovrebbe essere consentito soltanto se gli operatori economici valutati e verificati accettano di cooperare con l'organismo notificato che attua il riconoscimento e di condividere dati con esso .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 75

 

Testo della Commissione

Emendamento

(75)

La valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 ha mostrato che le attività di vigilanza del mercato svolte a livello nazionale variano ampiamente in termini di qualità ed efficacia. Oltre alle misure previste dal presente regolamento a favore di una migliore vigilanza del mercato, la conformità degli operatori economici, degli organismi e dei prodotti al presente regolamento dovrebbe essere agevolata coinvolgendo anche terzi, ad esempio con la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare informazioni su possibili non conformità attraverso un portale per i reclami.

(75)

La valutazione del regolamento (UE) n. 305/2011 ha mostrato che le attività di vigilanza del mercato svolte a livello nazionale variano ampiamente in termini di qualità ed efficacia. Oltre alle misure previste dal presente regolamento e dal pertinente diritto dell'Unione a favore di una migliore vigilanza del mercato, la conformità degli operatori economici, degli organismi e dei prodotti al presente regolamento dovrebbe essere agevolata coinvolgendo anche terzi, ad esempio con la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare informazioni sulle non conformità attraverso un portale per i reclami istituito e gestito dalla Commissione .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 76

 

Testo della Commissione

Emendamento

(76)

Al fine di colmare le carenze individuate per quanto riguarda la vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, il presente regolamento dovrebbe prevedere poteri maggiori per le autorità degli Stati membri e per la Commissione, che dovrebbero consentire alle autorità di intervenire in tutte le possibili circostanze problematiche.

(76)

Al fine di colmare le carenze individuate per quanto riguarda la vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, il presente regolamento dovrebbe prevedere poteri maggiormente giustificati per le autorità degli Stati membri e per la Commissione, che dovrebbero consentire alle autorità di intervenire in tutte le possibili circostanze problematiche.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 78

 

Testo della Commissione

Emendamento

(78)

Per garantire l'applicazione efficace dei requisiti e rafforzare la vigilanza del mercato negli Stati membri, nonché per garantire l'allineamento con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire un numero minimo di controlli che devono essere effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato su uno specifico gruppo o una specifica famiglia di prodotti o in relazione a requisiti specifici, nonché per stabilire requisiti minimi in termini di risorse.

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 79

 

Testo della Commissione

Emendamento

(79)

Inoltre, al fine di rafforzare le capacità mediamente deboli delle autorità di vigilanza del mercato in termini di vigilanza del mercato e di conseguire un allineamento ulteriore al regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, è necessario fornire un sostegno più dettagliato al coordinamento amministrativo e conferire a tali autorità il diritto di recuperare i costi delle ispezioni e delle prove dagli operatori economici.

(79)

Inoltre, al fine di rafforzare le capacità mediamente deboli delle autorità di vigilanza del mercato in termini di vigilanza del mercato e di conseguire un allineamento ulteriore al regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, è necessario fornire un sostegno più dettagliato al coordinamento amministrativo e conferire a tali autorità il diritto di recuperare i costi delle ispezioni e delle prove dagli operatori economici se questi sono in possesso di un prodotto non conforme .

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 81

 

Testo della Commissione

Emendamento

(81)

Per servire meglio gli operatori economici, i punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero diventare più efficaci e dovrebbero pertanto ottenere maggiori risorse. Al fine di agevolare il lavoro degli operatori economici, i compiti dei punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero essere perfezionati ed ampliati in modo da includere informazioni sulle disposizioni del presente regolamento relative ai prodotti, nonché sugli atti adottati in conformità dello stesso.

(81)

Per servire meglio gli operatori economici, i punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero diventare più efficaci e dovrebbero pertanto ottenere maggiori risorse. Al fine di agevolare il lavoro degli operatori economici, i compiti dei punti di contatto per i prodotti da costruzione dovrebbero essere perfezionati ed ampliati in modo da includere informazioni sulle disposizioni del presente regolamento relative ai prodotti, nonché sugli atti adottati in conformità dello stesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sensibilizzare gli operatori economici in merito ai punti di contatto per i prodotti da costruzione sul loro territorio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 84

 

Testo della Commissione

Emendamento

(84)

La registrazione centralizzata delle informazioni sui prodotti aumenta la trasparenza a vantaggio della sicurezza dei prodotti e della protezione dell'ambiente e della salute umana, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi per gli operatori economici. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 291 TFUE per istituire una banca dati centralizzata o un sistema centralizzato dell'Unione per i prodotti da costruzione . Allo stato attuale delle cose non è possibile valutare i vantaggi e gli svantaggi delle possibili soluzioni, pertanto la Commissione dovrebbe poter perseguire uno qualsiasi di questi percorsi, a seconda dei casi.

(84)

La registrazione delle informazioni sui prodotti aumenta la trasparenza a vantaggio della sicurezza dei prodotti e della protezione dell'ambiente e della salute umana, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi per gli operatori economici. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 291 TFUE per istituire un passaporto digitale del prodotto da costruzione e un registro dei passaporti dei prodotti da costruzione .

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 87

 

Testo della Commissione

Emendamento

(87)

Le attività commerciali connesse ai prodotti da costruzione stanno gradualmente diventando sempre più internazionali. Di conseguenza si verificano situazioni in cui è necessario contrastare anche le non conformità di operatori economici con sede al di fuori dell'Unione. Poiché difficilmente i paesi terzi sono pronti a sostenere l'applicazione del diritto dell'Unione nel loro territorio se l'Unione non prevede in cambio la possibilità di assisterli, il presente regolamento dovrebbe prevedere deleghe di potere nell'ambito della cooperazione internazionale.

(87)

Le attività commerciali connesse ai prodotti da costruzione stanno gradualmente diventando sempre più internazionali. Di conseguenza si verificano situazioni in cui è necessario contrastare anche le non conformità di operatori economici con sede al di fuori dell'Unione. Poiché difficilmente i paesi terzi sono pronti a sostenere l'applicazione del diritto dell'Unione nel loro territorio se l'Unione non prevede in cambio la possibilità di assisterli, il presente regolamento dovrebbe prevedere disposizioni affinché la Commissione intervenga nell'ambito della cooperazione internazionale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 88

 

Testo della Commissione

Emendamento

(88)

Un certo numero di paesi terzi applica la normativa dell'Unione in materia di prodotti o almeno riconosce i certificati rilasciati in conformità della stessa, sulla base di accordi internazionali o unilateralmente, nell'interesse dell'Unione. Al fine di incentivare tali paesi terzi a continuare tale pratica e altri paesi terzi a fare altrettanto, è opportuno prevedere alcune possibilità supplementari per i paesi terzi che applicano la normativa dell'Unione in materia di prodotti o riconoscono i certificati rilasciati in conformità della stessa. Per questo motivo dovrebbe essere possibile sostenere tali paesi terzi particolarmente cooperativi consentendo loro di partecipare a determinate formazioni e alla banca dati o al sistema dell'UE per i prodotti da costruzione, al sistema di informazione per un processo decisionale armonizzato e allo scambio di informazioni tra le autorità. Inoltre, per lo stesso motivo, dovrebbe essere possibile informare tali paesi terzi particolarmente cooperativi in merito a prodotti non conformi o che pongono rischi.

(88)

Un certo numero di paesi terzi applica la normativa dell'Unione in materia di prodotti o almeno riconosce i certificati rilasciati in conformità della stessa, sulla base di accordi internazionali o unilateralmente, nell'interesse dell'Unione. Al fine di incentivare tali paesi terzi a continuare tale pratica e altri paesi terzi a fare altrettanto, è opportuno prevedere alcune possibilità supplementari per i paesi terzi che applicano la normativa dell'Unione in materia di prodotti o riconoscono i certificati rilasciati in conformità della stessa. Per questo motivo dovrebbe essere possibile , previa consultazione degli Stati membri, sostenere tali paesi terzi particolarmente cooperativi consentendo loro di partecipare a determinate formazioni e alla banca dati dell'UE per i prodotti da costruzione, al sistema di informazione per un processo decisionale armonizzato e allo scambio di informazioni tra le autorità. Inoltre, per lo stesso motivo, dovrebbe essere possibile informare tali paesi terzi particolarmente cooperativi in merito a prodotti non conformi o che pongono rischi.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 90

 

Testo della Commissione

Emendamento

(90)

Al fine di promuovere l'uso di prodotti da costruzione sostenibili evitando nel contempo distorsioni del mercato, nonché di conseguire l'allineamento con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, le pratiche in materia di appalti pubblici degli Stati membri dovrebbero riguardare i prodotti più sostenibili tra quelli conformi. I requisiti applicabili ai contratti di appalto pubblico stabiliti dagli atti di esecuzione dovrebbero essere stabiliti secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

(90)

Al fine di promuovere l'uso di prodotti da costruzione sostenibili evitando nel contempo distorsioni del mercato, nonché di conseguire l'allineamento con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, le pratiche in materia di appalti pubblici degli Stati membri dovrebbero riguardare i prodotti più sostenibili tra quelli conformi. I requisiti applicabili ai contratti di appalto pubblico specificamente aggiudicati come appalti pubblici verdi stabiliti in atti delegati dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori , tenendo conto dei vincoli specifici delle piccole autorità locali e delle esigenze delle PMI .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 91

 

Testo della Commissione

Emendamento

(91)

Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e passare a un'economia circolare che protegga la salute pubblica e la biodiversità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se opportuno, essere tenuti ad allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici per appalti pubblici verdi, da definire negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. I criteri o gli obiettivi fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici dovrebbero essere rispettati non soltanto quando si acquistano direttamente tali prodotti nel contesto di appalti pubblici di forniture, ma anche negli appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici in cui tali prodotti saranno utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto di tali appalti . Rispetto a un approccio volontario, criteri od obiettivi obbligatori garantiranno la massimizzazione dell'effetto leva della spesa pubblica per promuovere la domanda di prodotti con prestazioni migliori. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

(91)

Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e passare a un'economia circolare che protegga la salute pubblica e la biodiversità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero, se opportuno, essere incoraggiati ad allineare i loro appalti a criteri specifici per appalti pubblici verdi, da definire negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. I criteri di sostenibilità potrebbero assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie o livelli di prestazione obbligatori o, se del caso, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole di esecuzione dell'appalto, lasciando nel contempo alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di decidere in merito alla totalità dei criteri necessari per l'appalto pubblico. I criteri di sostenibilità fissati dagli atti delegati per gruppi di prodotti specifici potrebbero essere utilizzati non soltanto quando si acquistano direttamente tali prodotti nel contesto di appalti pubblici di forniture, ma anche negli appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici in cui tali prodotti saranno utilizzati per attività che costituiscono l'oggetto di tali appalti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 92

 

Testo della Commissione

Emendamento

(92)

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e delle conoscenze relative a nuovi dati scientifici, garantire il corretto funzionamento del mercato interno, facilitare l'accesso alle informazioni e garantire un'attuazione omogenea delle norme, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'istituzione e la modifica delle disposizioni e dei requisiti tecnici specifici per i prodotti; la definizione dei sistemi di valutazione e verifica applicabili; la determinazione delle condizioni alle quali gli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempiono determinati obblighi del presente regolamento; la modifica del modello della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità; l'istituzione di obblighi aggiuntivi per i fabbricanti; la revisione e l'integrazione delle norme procedurali per lo sviluppo dei documenti per la valutazione europea; la definizione di requisiti minimi per le autorità di vigilanza del mercato; la creazione di una banca dati o di un sistema dell'Unione per i prodotti da costruzione; la definizione di requisiti per gli appalti pubblici verdi e di sanzioni minime . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (41). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(92)

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e delle conoscenze relative a nuovi dati scientifici, garantire il corretto funzionamento del mercato interno, facilitare l'accesso alle informazioni e garantire un'attuazione omogenea delle norme, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'istituzione delle disposizioni e dei requisiti tecnici specifici per i prodotti; la specificazione dei sistemi di valutazione e verifica applicabili stabiliti all'allegato V ; la determinazione delle condizioni alle quali gli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempiono determinati obblighi del presente regolamento; la modifica del modello della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità; la definizione di obblighi ambientali aggiuntivi per i fabbricanti; la revisione e l'integrazione delle norme procedurali per lo sviluppo dei documenti per la valutazione europea; la definizione di requisiti per gli appalti pubblici verdi. Tale potere dovrebbe essere limitato a quanto necessario per soddisfare le esigenze degli Stati membri individuate e incluse nel piano di lavoro . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (41). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nell'elaborare tali atti, la Commissione dovrebbe mirare a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e tenere conto delle esigenze delle PMI.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 93

 

Testo della Commissione

Emendamento

(93)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i mezzi per trasmettere informazioni; fornire dettagli sulle modalità di esecuzione degli obblighi e dei diritti degli operatori economici; adottare il formato della valutazione tecnica europea; stabilire le risorse minime richieste dagli organismi notificati e dare accesso alle autorità di paesi terzi ai sistemi di informazione per il processo decisionale armonizzato, alla banca dati o al sistema dell'UE per i prodotti da costruzione nonché ai corsi di formazione nel contesto del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

(93)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i mezzi per trasmettere informazioni; adottare il formato della valutazione tecnica europea; e dare accesso ai corsi di formazione nel contesto del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 98

 

Testo della Commissione

Emendamento

(98)

Al fine di garantire un livello elevato di conformità al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità e garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi e l'armonizzazione delle sanzioni, è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire sanzioni minime mediante atti adottati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(98)

Al fine di garantire un livello elevato di conformità al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità e garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 100

 

Testo della Commissione

Emendamento

(100)

Per garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire per quanto tempo i prodotti immessi sul mercato sulla base dei documenti per la valutazione europea adottati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 possano rimanere nella catena di distribuzione e quindi essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato. Analogamente alla pratica prevista da altre normative in materia di prodotti, il periodo adeguato è considerato avere una durata di cinque anni a decorrere dalla scadenza della valutazione tecnica europea sulla base della quale i prodotti sono stati immessi sul mercato. In tal modo sei anni dopo l'entrata in vigore di una specifica tecnica armonizzata adottata a norma del presente regolamento, tutti i prodotti venduti agli utilizzatori saranno conformi a tale specifica tecnica armonizzata e al presente regolamento.

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per la messa a disposizione sul mercato e l'installazione diretta di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

norme sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali, inclusi climatici , e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

(a)

norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali, inclusa la valutazione del ciclo di vita , e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

requisiti ambientali , compresi quelli relativi al clima, alla funzionalità e alla sicurezza dei prodotti da costruzione.

(b)

requisiti ambientali e relativi alla funzionalità e alla sicurezza dei prodotti da costruzione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti o prodotti che potrebbero essere considerati prodotti da costruzione pur non essendo tali nell'intenzione del fabbricante.

Il presente regolamento stabilisce inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti o prodotti a doppio uso, compresi la disinstallazione e il riutilizzo di tali prodotti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell'Unione e agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente nonché sulla salute e sulla sicurezza delle persone.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

serie di dati 3D immesse sul mercato per consentire la stampa 3D di prodotti da costruzione disciplinati dal presente regolamento e prodotti da costruzione e stampi stampati in 3D;

(a)

prodotti da costruzione stampati in 3D;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di prodotti da costruzione presso o nelle vicinanze di un cantiere o per la fabbricazione mediante l'uso di stampi presso o in prossimità di un cantiere;

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

prodotti da costruzione fabbricati presso il cantiere per essere immediatamente incorporati nelle opere di costruzione, senza un'azione commerciale distinta per l'immissione sul mercato;

soppresso

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

kit o assiemi, se la loro composizione è indicata nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea e contemplata negli stessi;

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

case unifamiliari prefabbricate di superficie inferiore a 180 m2 ad un piano o di superficie inferiore a 100 m2 su due piani.

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento alle case di cui alla lettera g) mediante notifica alla Commissione.

soppresso

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'operatore economico ha modificato l'uso previsto di tali prodotti da costruzione o elementi usati rispetto a quello ad essi assegnato dal fabbricante iniziale in un modo che non consista in una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini di mera decorazione , ossia fini caratterizzati dall'assenza di qualsiasi funzione strutturale per le opere di costruzione ;

(b)

l'operatore economico ha modificato l'uso previsto di tali prodotti da costruzione o elementi usati rispetto a quello ad essi assegnato dal fabbricante iniziale in un modo che non consista in una riduzione in termini di prestazioni o di usi previsti o a fini di mera decorazione;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

l'operatore economico immette per la prima volta sul mercato un prodotto da costruzione usato;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

gli obblighi degli operatori economici che disinstallano o trattano prodotti usati per il riutilizzo non sono rispettati;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

alle caldaie, ai tubi, ai serbatoi e agli accessori e ad altri prodotti destinati ad essere a contatto con acqua destinata al consumo umano;

(b)

alla qualità igienico-sanitaria di caldaie, tubi, serbatoi e accessori e altri prodotti destinati ad essere a contatto con acqua destinata al consumo umano;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

ai sistemi di trattamento delle acque reflue;

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

agli impianti sanitari;

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

ai prodotti di segnalazione del traffico.

soppresso

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

ai prodotti per l'illuminazione soggetti alle direttive 2014/35/UE, 2014/53/UE o 2001/95/CE;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)

ai prodotti elettrici ed elettronici soggetti alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, alla direttiva ROHS o al regolamento [XXX] sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Il presente regolamento si applica anche ai servizi di stampa 3D di prodotti da costruzione ed elementi disciplinati dal presente regolamento. I servizi di stampa 3D comprendono il noleggio di macchine per la stampa 3D che potrebbero essere utilizzate per prodotti da costruzione ed elementi disciplinati dal presente regolamento.

soppresso

Il presente regolamento si applica altresì ai servizi connessi:

 

alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti da costruzione e/o elementi disciplinati dal presente regolamento; e

 

alla disinstallazione, alla preparazione per il riutilizzo, alla rifabbricazione e al trattamento dei prodotti da costruzione o degli elementi usati oggetto del presente regolamento.

 

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti da costruzione e gli elementi disciplinati dal presente regolamento immessi sul mercato o installati direttamente nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea e agli altri Stati membri le normative che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti da costruzione o gli elementi esentati non rechino la marcatura CE conformemente all'articolo 16. I prodotti da costruzione o gli elementi immessi sul mercato o installati direttamente sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato o installati direttamente nell'Unione ai sensi del presente regolamento.

5.   Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti da costruzione disciplinati dal presente regolamento immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea e agli altri Stati membri le normative che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti da costruzione non rechino la marcatura CE conformemente all'articolo 16. I prodotti da costruzione immessi sul mercato sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato nell'Unione ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

"prodotto da costruzione": qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi l'imballaggio e le istruzioni per l'uso, oppure un kit o un assieme che combina tali elementi, immesso sul mercato o fabbricato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse all'interno dell'Unione, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un assieme, in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione ;

(1)

"prodotto da costruzione": qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato o fornito al cantiere per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse all'interno dell'Unione, compresi i prodotti fabbricati tramite stampa 3D o altri elementi disciplinati dal presente regolamento conformemente all'articolo 2, paragrafi da 1 a 3 ;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

"permanente": per una durata pari o superiore a due anni ;

(2)

"permanente": installato o fissato in modo tale da poter influire in modo significativo sui requisiti di lavoro di base e destinato a rimanere nell'opera di costruzione o in parti di essa senza poter essere rimosso se non con l'ausilio di strumenti o di forze meccaniche dopo il completamento del processo di costruzione o di ristrutturazione ;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

"prodotto": un prodotto da costruzione o un altro elemento disciplinato dal presente regolamento conformemente all'articolo 2, paragrafi da 1 a 3;

soppresso

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

"installazione diretta": l'installazione di un prodotto in un'opera di costruzione di un cliente senza previa messa a disposizione sul mercato o l'installazione di una casa unifamiliare disciplinata dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tale attività avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio;

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

"caratteristiche essenziali": le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, punto 1, del presente regolamento oppure di cui all'allegato I, parte A, punto 2 ;

(7)

"caratteristiche essenziali": le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, del presente regolamento oppure alle caratteristiche ambientali di cui all'allegato I, parte B ;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

"requisiti dei prodotti": un livello di soglia o un'altra caratteristica che i prodotti devono rispettare prima di poter essere immessi sul mercato o installati direttamente , compresi i requisiti relativi all'etichettatura e alle istruzioni per l'uso o ad altre informazioni da fornire ;

(8)

"requisiti dei prodotti": un livello di soglia o un'altra caratteristica enunciata all'allegato I , parti C 1 e C 2, e specificata conformemente all'articolo 5 , che un prodotto da costruzione deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato ;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

"operatore economico": il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica, il fornitore di servizi di stampa 3D, il fabbricante, l'importatore o il distributore di materiali destinati alla stampa 3D di prodotti, il venditore online, l'intermediario, il fornitore, il prestatore di servizi, il rivenditore con marchio commerciale proprio o qualsiasi altra persona fisica o giuridica , diversa dalle autorità, dagli organismi notificati, dagli organismi di valutazione tecnica e dai punti di contatto per i prodotti da costruzione, soggetti al presente regolamento in relazione alla fabbricazione, alla disinstallazione per il riutilizzo , la rifabbricazione o il reimballaggio dei prodotti, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti , oppure all'installazione diretta di tali prodotti in conformità del presente regolamento , nonché gli operatori economici quali definiti all'articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio  (44);

(9)

"operatore economico": il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica, il fabbricante, l'importatore o il distributore di materiali destinati alla stampa 3D di prodotti, il venditore online, l'intermediario, il fornitore, il prestatore di servizi, il rivenditore con marchio commerciale proprio o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetti al presente regolamento in relazione alla fabbricazione, alla disinstallazione per il riutilizzo o la rifabbricazione dei prodotti, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti in conformità del presente regolamento;

 

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

"fornitore di servizi di stampa 3D": qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, uno dei servizi seguenti: noleggio o locazione finanziaria di stampanti 3D, stampa di serie di dati per la stampa 3D o intermediazione di uno di questi servizi, indipendentemente dal fatto che il materiale per la stampa sia fornito o meno da tale persona;

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

"edifici": le strutture, diverse dai contenitori, che forniscono riparo a esseri umani, animali od oggetti, che sono fissate in modo permanente al suolo o che possono essere trasportate soltanto con l'ausilio di apparecchiature speciali, aventi una superficie di almeno 20 m2 su uno o più piani;

soppresso

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

"livello": il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico ;

(16)

"livello": l'espressione della prestazione senza una classificazione delle potenziali prestazioni o la specificazione di un minimo o di un massimo ;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

"classe": gamma di livelli di prestazione di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo ;

(17)

"classe": un'espressione della prestazione nel quadro di una ripartizione sistematica delle potenziali prestazioni ;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

"assieme": un insieme di almeno due elementi distinti, uno dei quali è un prodotto;

soppresso

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

non è stato sottoposto a un processo che vada oltre la riparazione, la pulizia o la manutenzione regolare, come specificato dal fabbricante originario nelle istruzioni per l'uso o riconosciuto necessario in base alle conoscenze comuni in materia di ingegneria civile ;

(a)

non è stato sottoposto a un processo che vada oltre la riparazione, la pulizia o la manutenzione regolare, come specificato dal fabbricante originario nelle istruzioni per l'uso o riconosciuto necessario in base alle conoscenze specifiche più recenti in materia di ingegneria;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

"uso previsto": l'uso previsto dal fabbricante , comprese le condizioni d'uso, stabilito nella documentazione tecnica , sulle etichette, nelle istruzioni per l'uso o nel materiale pubblicitario, mentre gli usi menzionati anche soltanto in uno di tali documenti rientrano già nell'"uso previsto" ;

(25)

"uso previsto": l'uso previsto stabilito dal fabbricante del prodotto da costruzione quale definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile ;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

"riparazione": il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riportato in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l'uso previsto;

(26)

"riparazione": il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riparato o i suoi componenti difettosi vengono sostituiti, al fine di riportare il prodotto in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l'uso previsto;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

"manutenzione": un'azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento previsto ;

(27)

"manutenzione": un'azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento specificato ;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

"prodotto-tipo": il modello astratto di singoli prodotti, determinato dall'uso previsto e da una serie di caratteristiche che escludono qualsiasi variazione per quanto riguarda la prestazione o il rispetto dei requisiti dei prodotti stabiliti nel presente regolamento o in conformità ad esso, fabbricati tramite uno specifico processo di produzione utilizzando una determinata combinazione di materie prime o componenti, mentre elementi identici di fabbricanti diversi appartengono anch'essi a prodotti-tipo diversi;

(31)

"prodotto-tipo": il modello astratto di singoli prodotti, definito dalla stessa serie di prestazioni dichiarate;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

"stato dell'arte": il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, e che è quindi al di sopra della media dei modi che possono essere scelti;

(32)

"stato dell'arte": il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, e che è quindi al di sopra della media dei modi che possono essere scelti , o una prestazione che rappresenta ciò che è attualmente possibile applicando tecnologie comuni, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno della soluzione più avanzata dal punto di vista tecnologico ;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

"zona armonizzata": la sfera congiuntamente disciplinata dal presente regolamento, dalle specifiche tecniche armonizzate e dagli atti della Commissione di applicabilità generale adottati a norma del presente regolamento;

(38)

"zona armonizzata": la sfera congiuntamente disciplinata dal presente regolamento, dalle specifiche tecniche armonizzate e dagli atti della Commissione di applicabilità generale in relazione ai prodotti da costruzione adottati a norma del presente regolamento;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

"diritto dell'Unione": il TUE, il TFUE, i principi generali del diritto, gli atti di applicabilità generale di cui all'articolo 288, secondo, terzo e quarto comma, TFUE e ogni accordo internazionale di cui l'Unione è parte o l'Unione e i suoi Stati membri sono parti;

soppresso

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

"fabbricato in un unico esemplare": indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di metodo di fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall'operatore economico in questione;

(42)

"fabbricato in un unico esemplare": indica che, in ragione delle specifiche del cliente, è necessario regolare le attrezzature di produzione per la fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall'operatore economico in questione;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

"su specifica del committente": indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di dimensioni o materiali rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall'operatore economico in questione;

soppresso

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 45 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)

"supporto dati": un codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

"specifiche tecniche armonizzate": le norme relative ai prodotti da costruzione stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 34 e che quindi sono state rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 2 , o all'articolo 22, paragrafo 4, che contengono prescrizioni tecniche;

(46)

"specifiche tecniche armonizzate": le norme relative ai prodotti da costruzione stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e agli atti delegati adottati conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 1 , o all'articolo 22, paragrafo 4, che contengono prescrizioni tecniche;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)

"prodotto a doppio uso": un prodotto destinato dal suo fabbricante a essere utilizzato come prodotto e come elemento con un altro uso previsto, che non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del presente regolamento se avesse soltanto tale altro uso previsto;

(48)

"prodotto a doppio uso": un prodotto destinato dal suo fabbricante a essere utilizzato come prodotto o come elemento con un altro uso previsto, che non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del presente regolamento se avesse soltanto tale altro uso previsto;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

"equivalenza a tempo pieno": la capacità lavorativa di una persona occupata a tempo pieno quale definita dallo Stato membro interessato o la capacità lavorativa di più persone occupate a tempo parziale che lavorano insieme lo stesso numero di ore giornaliere o settimanali;

soppresso

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 57

 

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

"intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l'immissione sul mercato o l'installazione diretta di prodotti;

(57)

"intermediario": qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l'immissione sul mercato di prodotti;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 69

 

Testo della Commissione

Emendamento

(69)

"autorità": la Commissione europea, le sue agenzie e qualsiasi autorità notificante, autorità designatrice o autorità di vigilanza del mercato, salvo diversa indicazione nella rispettiva disposizione: indipendentemente dallo Stato membro in cui è situata;

soppresso

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 70

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70)

"prodotto che presenta un rischio": un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita e anche se creato indirettamente , potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l'ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell'arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto e nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;

(70)

"prodotto che presenta un rischio": un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita, potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l'ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell'arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto e nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 71 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(71 bis)

"fini decorativi": fini caratterizzati dall'assenza di qualsiasi funzione strutturale o di requisiti di base per le opere di costruzione di cui all'allegato I;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 71 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(71 ter)

"sottoprodotto": un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 71 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(71 quater)

"riciclabilità": la possibilità che i prodotti o i materiali di scarto siano separati, raccolti, selezionati e aggregati in modo efficace ed efficiente come flussi di rifiuti definiti nella preparazione per il riciclaggio e, successivamente, riciclati attraverso i processi industriali pertinenti e rilavorati per ottenere materiali o prodotti riciclati, riducendo nel contempo al minimo le perdite di qualità o funzionalità rispetto al materiale o al prodotto originale.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, punto 1 , costituiscono la base per la preparazione di richieste di normazione e specifiche tecniche armonizzate.

1.   I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, costituiscono la base per l'identificazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono identificate dalla Commissione tenendo conto delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri e degli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima. Le caratteristiche essenziali identificate, unitamente alle caratteristiche ambientali essenziali figuranti nell'allegato I, parte B , costituiscono la base per la preparazione di richieste di normazione e specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le caratteristiche essenziali specificate conformemente al paragrafo 1 o figuranti nell'allegato I, parte A, punto 2 , e i relativi metodi di valutazione sono stabiliti in norme rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento . Le caratteristiche essenziali dei prodotti sono individuate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, tenendo conto delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri .

Le caratteristiche essenziali identificate conformemente al paragrafo 1 o le caratteristiche ambientali essenziali figuranti nell'allegato I, parte  B , e i relativi metodi di valutazione sono stabiliti in norme che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento , sono rese obbligatorie mediante gli atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 9 .

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può presentare richieste di normazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabiliscano i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione.

Ai fini del primo comma, la Commissione presenta richieste di normazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabiliscano i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. Tali richieste di normazione possono contemplare la richiesta di stabilire livelli di soglia e classi di prestazione in relazione a tali caratteristiche essenziali, come pure quali caratteristiche essenziali possano o debbano essere dichiarate dai fabbricanti. In tal caso, nella richiesta di normazione la Commissione stabilisce i requisiti da soddisfare per la definizione dei livelli di soglia, delle classi di prestazione e delle caratteristiche obbligatorie.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le richieste di normazione riguardanti la determinazione dei livelli di soglia e delle classi di prestazione sono corredate di una valutazione d'impatto, conformemente al punto 13 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione presenta richieste di normazione per stabilire requisiti specifici per quanto riguarda le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione usati. Tali richieste di normazione sono presentate in linea con il piano di lavoro stabilito a norma dell'articolo 93 bis.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le rispettive richieste di normazione possono contemplare altresì la richiesta che l'organizzazione europea di normazione stabilisca nelle norme di cui al primo comma livelli di soglia e classi di prestazione, volontari od obbligatori, in relazione alle caratteristiche essenziali, come pure quali caratteristiche essenziali possano o debbano essere dichiarate dai fabbricanti. In tal caso, nella richiesta di normazione la Commissione stabilisce i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione dei livelli di soglia, delle classi e delle caratteristiche obbligatorie.

soppresso

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione verifica che i principi di base e gli elementi fondamentali, nonché il diritto dell'Unione siano rispettati nelle norme prima di pubblicarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 34.

soppresso

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.    In deroga al paragrafo 2 e al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87 , stabilendo , per determinate famiglie e categorie di prodotti, le caratteristiche essenziali volontarie od obbligatorie e i relativi metodi di valutazione in uno dei casi seguenti:

3.    Benché la priorità sia attribuita all'elaborazione di norme, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti , le caratteristiche essenziali volontarie od obbligatorie e i relativi metodi di valutazione qualora, a seguito di una richiesta presentata conformemente al paragrafo 2, primo comma , del presente articolo , non sia stata emessa alcuna norma armonizzata che contempli le caratteristiche essenziali pertinenti né sia prevista l'emissione di una siffatta norma entro un termine ragionevole e qualora, inoltre, sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)

la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per i requisiti e la richiesta non è stata accolta da nessuna delle organizzazioni;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

vi sono ritardi indebiti nell'adozione di determinate norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da parte delle organizzazioni europee di normazione, dove per indebito ritardo si intende che l'organizzazione europea di normazione non presenta una norma entro il termine stabilito nella richiesta di normazione;

(a)

vi sono ritardi indebiti e ingiustificati nell'adozione di determinate norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, da parte delle organizzazioni europee di normazione, dove per indebito ritardo si intende che l'organizzazione europea di normazione non presenta una norma entro il termine stabilito nella richiesta e comunque non oltre due anni dal ricevimento della richiesta di normazione;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

vi è l'urgenza di adottare ulteriori specifiche tecniche armonizzate che non trovano corrispondenza nelle sole norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma;

soppresso

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

una o più caratteristiche essenziali relative ai requisiti di base per le opere di cui all'allegato I, parte A, punto 1 o incluse nell'allegato I, parte A, punto 2 , non sono contemplate dalle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, i cui riferimenti sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale;

(c)

una o più caratteristiche essenziali relative ai requisiti di base per le opere di cui all'allegato I, parte A, punto 1 , o incluse nell'allegato I, parte B , non sono contemplate dalle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, i cui riferimenti sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale e le organizzazioni europee di normazione hanno rifiutato di rivedere o modificare la norma pertinente nei termini previsti ;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono ritenute, per altri motivi, non sufficienti a soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri o le esigenze degli operatori economici;

soppresso

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

è necessario rivedere o modificare la norma di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, al fine di soddisfare le esigenze normative degli Stati membri o di allinearsi agli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima, e le organizzazioni europee di normazione hanno rifiutato o non sono state in grado di rivedere o modificare la norma pertinente nei termini previsti;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, non sono in linea con la normativa e l'ambizione dell'UE in materia di clima e ambiente;

soppresso

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

i riferimenti delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2 , primo comma, non possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale per i motivi di cui all'articolo 34 , paragrafo 4, o per altri motivi giuridici ;

(f)

è necessario adeguare una norma o parte di essa che è stata adottata da un'organizzazione europea di normazione , ma che non può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 6 bis , paragrafo 8 ;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

i riferimenti delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono stati ritirati dalla Gazzetta ufficiale o sono stati pubblicati con una limitazione.

soppresso

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi in materia di ambiente, sicurezza e armonizzazione di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti:

4.    Benché la priorità sia attribuita all'elaborazione di norme, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento per soddisfare le esigenze di regolamentazione urgenti degli Stati membri e perseguire gli obiettivi in materia di ambiente, sicurezza e armonizzazione di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . In tal caso, la Commissione può stabilire quanto segue per specifiche famiglie e categorie di prodotti:

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Prima di preparare un atto delegato, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Nella preparazione dell'atto delegato, la Commissione consulta le pertinenti organizzazioni europee di normazione e le pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.     Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e resa obbligatoria mediante un atto delegato di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 9, la Commissione abroga gli atti delegati di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, o le parti di essi che riguardano gli stessi requisiti.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parte A, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di modificare l'allegato I, parte A, nell'ottica di garantire la sua conformità alle priorità di normazione stabilite a norma dell'articolo 93 bis, paragrafo 2, di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti

 

Tutti i prodotti da costruzione contemplati dal presente regolamento soddisfano, prima della loro immissione sul mercato, i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte C3.

 

I requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte C3, possono essere stabiliti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti mediante atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 87 o mediante norme adottate a seguito di una richiesta di normazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

 

Per tutti i prodotti da costruzione, i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte C3, figurano sull'imballaggio del prodotto o sono forniti conformemente all'articolo 21, paragrafo 5. Per i prodotti da costruzione coperti da specifiche tecniche armonizzate, i requisiti in materia di informazioni sono disponibili tramite il passaporto digitale del prodotto.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano, prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione diretta, i requisiti dei prodotti generici e direttamente applicabili di cui all'allegato I, parte D, e i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, come specificato per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti conformemente al paragrafo 2 . I requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, si applicano soltanto se sono stati specificati conformemente al paragrafo 2.

1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti C1 e C2 .

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Prima della loro immissione sul mercato, i prodotti da costruzione disciplinati dal presente regolamento soddisfano i requisiti dei prodotti specificati in tali atti delegati.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Al fine di specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B, C e D, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando , per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali requisiti dei prodotti e stabilendo i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che la Commissione ha specificato tali requisiti dei prodotti mediante atti delegati, può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate volontarie che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori specificati in detti atti delegati .

2.    Nello specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti C1 e C2, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può definire , per particolari famiglie e categorie di prodotti, quali di tali requisiti dei prodotti si applicano alla famiglia o alla categoria di prodotti in questione e può stabilire i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che ha specificato tali requisiti dei prodotti mediante atti delegati, la Commissione presenta richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate volontarie che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori. Ove non esista una norma armonizzata, la Commissione stabilisce orientamenti chiari destinati ai fabbricanti che spieghino come dimostrare la conformità ai requisiti dei prodotti.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parti B, C e D, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e , in particolare, di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di modificare l'allegato I, parti B, C e D, nell'ottica di garantire la conformità alle priorità di normazione stabilite a norma dell'articolo 93 bis, paragrafo 2, di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sistemi di valutazione e verifica e relative modalità specifiche per prodotto

Sistemi di valutazione e verifica

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di applicare un approccio su misura e ridurre al minimo i possibili oneri per i fabbricanti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, determinando per ciascuna famiglia o categoria di prodotti il sistema di valutazione e di verifica applicabile tra quelli di cui all'allegato V. La Commissione può altresì stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi per la stessa famiglia o categoria di prodotti nel caso operi una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti.

1.   Al fine di applicare un approccio su misura e ridurre al minimo i possibili oneri per i fabbricanti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, determinando per ciascuna famiglia o categoria di prodotti quale dei sistemi di valutazione e di verifica applicabili utilizzare tra quelli di cui all'allegato V. La Commissione può altresì stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi per la stessa famiglia o categoria di prodotti nel caso operi una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I sistemi di valutazione e verifica sono determinati insieme a specifiche tecniche armonizzate in funzione dell'uso previsto e sulla base di criteri chiari, comprensibili e trasparenti. Sono presi in considerazione i potenziali danni derivanti da carenze del prodotto, la variazione delle prestazioni in caso di condizioni di produzione lievemente divergenti, il rischio di errore presente nel processo di fabbricazione e la possibilità di riconoscere facilmente gli errori di fabbricazione.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al fine di agevolare e armonizzare l'applicazione dei requisiti o degli obblighi di cui all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando tali requisiti e obblighi per una determinata famiglia o categoria di prodotti.

2.   Al fine di agevolare e armonizzare l'applicazione dei requisiti o degli obblighi di cui all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando tali requisiti e obblighi di valutazione e verifica per una determinata famiglia o categoria di prodotti.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Al fine di contrastare le non conformità sistematiche degli organismi notificati o dei fabbricanti o nell'ottica di conseguire un adattamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, introducendo ulteriori fasi di valutazione o verifica nei sistemi di cui all'allegato V.

soppresso

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Norme relative ai prodotti da costruzione

 

1.     Le norme relative ai prodotti da costruzione sono stabilite dalle organizzazioni europee di normazione sulla base di una richiesta di normazione presentata dalla Commissione.

 

2.     La Commissione adotta atti di esecuzione onde definire un insieme chiaro e stabile di norme per l'intero processo di normazione, compresi i ruoli, le responsabilità, le competenze e i termini procedurali generali per tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché i modelli da utilizzare.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati entro [1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1.

 

3.     Su richiesta di un'organizzazione europea di normazione, la Commissione può fornire un sostegno amministrativo per istituire una divisione giuridica interna, in seno all'organizzazione europea di normazione, incaricata della correzione giuridica delle bozze di norme e di garantire la coerenza e l'impeccabilità delle norme sotto il profilo giuridico.

 

4.     L'applicazione delle norme relative ai prodotti da costruzione stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è obbligatoria ai fini del presente regolamento a decorrere da 12 mesi dopo la pubblicazione degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 9 del presente articolo. Dette norme possono essere applicate volontariamente su richiesta del fabbricante a decorrere dalla data di tale pubblicazione. Tali norme stabiliscono i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Ove appropriato e senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità o la stabilità dei risultati, tali norme forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti in relazione a caratteristiche essenziali, classi, livello di soglia o requisiti dei prodotti corrispondenti.

 

5.     Le norme relative ai prodotti da costruzione elaborate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, o all'articolo 22, paragrafo 4, terza frase, sono volontarie. I prodotti conformi alle norme volontarie adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti di cui all'allegato I, parti C1 e C2, come stabiliti, per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, dalle specifiche tecniche armonizzate adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, nella misura in cui tali requisiti siano coperti da dette norme volontarie e tale copertura sia stata indicata chiaramente nella rispettiva norma armonizzata. I fabbricanti conformi alle norme volontarie adottate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, nella misura in cui tali obblighi siano coperti da dette norme e tale copertura sia stata chiaramente indicata nella rispettiva norma.

 

6.     La Commissione valuta imperativamente la conformità delle norme relative ai prodotti da costruzione stabilite dalle organizzazioni europee di normazione alle pertinenti richieste di normazione, al presente regolamento e ad altri atti dell'Unione.

 

La Commissione effettua la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro 6 mesi dalla trasmissione della norma. Affinché la Commissione possa adempiere a tale obbligo entro il termine stabilito, le organizzazioni europee di normazione informano periodicamente la Commissione in merito ai progressi e al contenuto del prodotto della normazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

 

7.     La Commissione partecipa, ove possibile, alle indagini informali e formali delle organizzazioni europee di normazione che sviluppano i prodotti della normazione europea richiesti, in particolare su questioni riguardanti la conformità dei prodotti della normazione al presente regolamento e ad altri atti dell'Unione.

 

8.     Se la Commissione ritiene che una norma o parte di essa sia insoddisfacente e, di conseguenza, decide di non farvi ricorso mediante un atto delegato adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo, essa presenta per iscritto all'organizzazione europea di normazione i motivi della sua decisione e indica quali correzioni sono necessarie entro sei mesi dalla trasmissione del progetto di norma. In tal caso, la Commissione può incaricare l'organizzazione europea di normazione di correggere la norma oppure, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati modificando le rispettive norme o parte di esse.

 

9.     Se ritiene che una norma elaborata a seguito di una richiesta presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, soddisfi pienamente i requisiti della richiesta di normazione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento facendo ricorso a tale norma.

 

10.     La Commissione pubblica o pubblica con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro 90 giorni dopo una valutazione positiva, l'elenco dei riferimenti delle norme volontarie accettate relative ai prodotti da costruzione conformi che sono stati messi a disposizione a un prezzo accessibile.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Si presume che la zona armonizzata sia completa e copra tutti i possibili requisiti per i prodotti diversi da quelli coperti da altre disposizioni del diritto dell'Unione .

1.   Si presume che la zona armonizzata sia completa e copra tutti i requisiti giuridici esistenti e futuri relativi ai prodotti da costruzione .

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente paragrafo si applica anche agli appalti pubblici o all'attribuzione diretta di contratti d'appalto quando essi sono eseguiti sotto il controllo diretto o indiretto di enti pubblici o sono eseguiti con riferimento a disposizioni pubbliche in materia di appalti pubblici o di attribuzione diretta di contratti di appalto. Il presente paragrafo si applica anche alle sovvenzioni o ad altri incentivi positivi, fatta eccezione per gli incentivi fiscali. Tuttavia le specifiche tecniche armonizzate possono consentire o raccomandare agli Stati membri di collegare le decisioni relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, di contratti o di sovvenzioni o di altri incentivi positivi a sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, qualora queste si riferiscano comunque a prestazioni ambientali valutate conformemente a dette specifiche tecniche armonizzate.

soppresso

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le caratteristiche essenziali da essi richieste per ogni famiglia o categoria di prodotti, i rispettivi requisiti dei prodotti e i metodi di valutazione che applicano. Fanno riferimento a tali caratteristiche essenziali, requisiti e metodi di valutazione in modo proattivo in tutti i consessi e in tutte le occasioni pertinenti per l'elaborazione di specifiche tecniche armonizzate. I consessi che elaborano specifiche tecniche armonizzate tengono conto di tali caratteristiche essenziali, requisiti e metodi di valutazione. Le caratteristiche essenziali sono coperte, per quanto possibile, da specifiche tecniche armonizzate.

3.   Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le caratteristiche essenziali da essi richieste per ogni famiglia o categoria di prodotti, i rispettivi requisiti dei prodotti e i metodi di valutazione che applicano. Al fine di facilitare tale comunicazione, gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico tutte le misure normative e amministrative nazionali che incidono direttamente o indirettamente sull'utilizzabilità dei prodotti da costruzione nel loro territorio.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora uno Stato membro ritenga necessario, per motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, compresi motivi relativi al clima, stabilire requisiti mediante normative oppure adottare misure amministrative in deroga al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità degli obblighi procedurali stabiliti e spiegando l'esigenza di regolamentazione che intende affrontare, e fornisce prove dell'esistenza di tale esigenza di regolamentazione e della mancanza di copertura da parte della zona armonizzata e di altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri utilizzano, se opportuno, la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

4.   Qualora uno Stato membro ritenga necessario, tra l'altro in situazioni di emergenza, per motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione delle persone nonché di tutela dell'ambiente, compresi motivi relativi al clima, stabilire requisiti mediante normative oppure adottare misure amministrative in deroga al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità degli obblighi procedurali stabiliti e spiegando l'esigenza di regolamentazione che intende affrontare, e fornisce prove dell'esistenza di tale esigenza di regolamentazione e della mancanza di copertura da parte della zona armonizzata e di altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri utilizzano, se opportuno, la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione autorizza, mediante atti di esecuzione, la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 4 se:

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento autorizzando la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 4 del presente articolo se:

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

constata che la normativa o la misura amministrativa sembra essere debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente di cui al paragrafo 4;

(a)

constata che la normativa o la misura amministrativa è debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente di cui al paragrafo 4;

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla salute umana e alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.     Gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico tutte le normative e le misure amministrative nazionali che incidono direttamente o indirettamente sull'utilizzabilità dei prodotti nel loro territorio.

soppresso

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano sistemi obbligatori di cauzione-rimborso, obblighino i fabbricanti a riprendere in carico prodotti usati o non usati, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, nonché stabiliscano obblighi relativi alla raccolta e al trattamento di prodotti che diventano rifiuti, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

7.   Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano sistemi obbligatori di cauzione-rimborso, obblighino i fabbricanti a riprendere in carico prodotti non fabbricati su specifica del committente usati o non usati, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, nonché stabiliscano obblighi relativi alla raccolta e al trattamento di prodotti che diventano rifiuti, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Gli Stati membri possono vietare la distruzione dei prodotti ripresi in carico conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), e all'articolo 26 o subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.

8.   Gli Stati membri possono vietare la distruzione dei prodotti eccedentari e invenduti e dei prodotti ripresi in carico conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), e all'articolo 26 o subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di evitare una doppia valutazione dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 determinando le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempie anche determinati obblighi di cui al presente regolamento , nei casi in cui altrimenti lo stesso aspetto relativo alla salute, alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente sarebbe valutato in parallelo a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione .

Al fine di evitare una doppia valutazione degli stessi aspetti dei prodotti relativi alla salute, alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 determinando le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempie anche determinati obblighi di cui al presente regolamento.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di conflitto tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2019/1020, il regolamento (UE) n. 1025/2012, il regolamento (CE) n. 765/2008, la direttiva 2001/95/CE, la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento [XXX] (regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili), prevale il presente regolamento.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 o 3, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V e redige una dichiarazione di prestazione prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea.

1.   Se un prodotto da costruzione è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 , 3 o 4 , il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V e redige una dichiarazione di prestazione prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Redigendo la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata e diventa responsabile in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale , anche se non ha agito con negligenza . Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

3.   Redigendo la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata e diventa responsabile in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie , non utilizzando la stampa 3D o stampi già esistenti, a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto nell'opera di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili;

(a)

il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto nell'opera di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il prodotto sia fabbricato in cantiere, non utilizzando la stampa 3D o stampi già esistenti, tramite un processo non in serie per essere incorporato nella rispettiva opera di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili; oppure

soppresso

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Uno Stato membro può esentare dall'articolo 9, paragrafo 1, le parti di opere di costruzione diverse dai prodotti preparati per il riutilizzo o rifabbricati, a condizione che la parte in questione non circoli al di fuori del territorio di tale Stato membro.

soppresso

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato II, esclusa la sezione concernente la conformità . La dichiarazione di prestazione riguarda quanto meno la prestazione per quanto riguarda le caratteristiche essenziali obbligatorie di cui all'allegato I, parte A, punto 2, le caratteristiche essenziali obbligatorie in virtù di specifiche tecniche armonizzate o di atti delegati adottati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e la valutazione della sostenibilità ambientale di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2.   La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato II, esclusi i punti 12 e 13 quater .

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) sono fornite insieme alla dichiarazione di prestazione.

4.   Le schede di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) sono fornite insieme alla dichiarazione di prestazione quando il prodotto da costruzione è fornito a un utilizzatore industriale o professionale .

 

Le informazioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite ai consumatori insieme alla dichiarazione di prestazione.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora per un prodotto usato non sia disponibile una dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011, un operatore economico può rilasciare una nuova dichiarazione di prestazione senza seguire una procedura completa conformemente al presente regolamento, purché limiti l'uso previsto alla "decorazione" . Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato" .

2.   Qualora per un prodotto usato non sia disponibile una dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011, un operatore economico può rilasciare una nuova dichiarazione di prestazione senza seguire una procedura completa conformemente al presente regolamento, purché limiti l'uso previsto a fini decorativi . Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato a fini decorativi" .

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono requisiti per i disinstallatori e la certificazione da fornire conformemente all'ultima frase , anche per quanto riguarda la definizione delle sollecitazioni che rendono il prodotto inadatto.

Gli Stati membri stabiliscono requisiti per i disinstallatori e la certificazione da fornire conformemente al presente paragrafo , anche per quanto riguarda la definizione delle sollecitazioni che rendono il prodotto inadatto.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti rifabbricati se il processo di trasformazione , pur andando oltre la riparazione, la pulizia o la manutenzione regolare o la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16, della direttiva 2008/98/CE dopo la disinstallazione, non compromette la conformità al presente regolamento o la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche pertinenti perché, in ragione della progettazione di tali prodotti, il processo di trasformazione non può incidere negativamente sulla prestazione e sulla conformità o perché si è ritenuto che la parte di ricambio usata sia caratterizzata da prestazioni equivalenti e sia ugualmente conforme . Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto rifabbricato".

4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti rifabbricati se il processo di trasformazione non compromette la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche pertinenti. Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto rifabbricato".

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

I paragrafi da 1 a 4 si applicano:

I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche :

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 21, paragrafo 2, non si applica ai prodotti che rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tuttavia gli operatori economici forniscono le informazioni di cui all'allegato I, parte D .

L'articolo 21, paragrafo 2, non si applica ai prodotti che rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tuttavia gli operatori economici forniscono le informazioni di cui all'allegato I, parte C3 .

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Il presente articolo non si applica ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione o che non sono mai stati installati nell'Unione .

9.   Il presente articolo non si applica ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

verifica la conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C , nella misura in cui siano stati specificati mediante atti delegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 , e ai requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parte D ;

(a)

verifica la conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti C1 e C2 , nella misura in cui siano stati specificati mediante atti delegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 , e ai requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte C3 ;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Redigendo la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti e diventa responsabile in conformità del diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale , anche se non ha agito con negligenza. In caso di non conformità o di assenza di una dichiarazione di conformità, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato . Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

3.   Redigendo la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti e diventa responsabile in conformità del diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dichiarazione di conformità esprime la conformità di un prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 e 2 .

1.   La dichiarazione di conformità esprime la conformità di un prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'articolo 5 e ai requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'articolo 4 bis .

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità si applicano l'articolo 11, paragrafi da 2 a 4 e l'articolo 12.

3.   Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità si applica l'articolo 12.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il fabbricante adempie gli obblighi di cui al presente articolo a decorrere dalla prima revisione della dichiarazione di prestazione effettuata dal fabbricante dopo la data di applicazione della specifica tecnica armonizzata per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, ma al più tardi 3 anni dopo tale data .

4.   Il fabbricante adempie gli obblighi di cui al presente articolo a decorrere da 18 mesi dopo la data di applicazione della pertinente specifica tecnica armonizzata.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se la dichiarazione è fornita per via elettronica , il fabbricante rilascia tale dichiarazione in un formato elettronico comunemente leggibile ma non modificabile. In alternativa il fabbricante può utilizzare un permalink, a condizione che quest'ultimo e il documento cui consente di accedere non siano modificabili. Nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 (46) della Commissione.

La dichiarazione fornita per via elettronica è rilasciata dal fabbricante in un formato elettronico leggibile meccanicamente ma non modificabile.

 

La Commissione presenta richieste di normazione per l'elaborazione di formati standard per le dichiarazioni leggibili meccanicamente per ogni specifica tecnica armonizzata.

 

La Commissione garantisce che tali formati standard siano sviluppati secondo un concetto uniforme. Nel contesto del formato elettronico comunemente leggibile , il fabbricante può utilizzare un permalink o un supporto dati , a condizione che questi ultimi e il documento cui consentono di accedere non siano modificabili. Nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 (46) della Commissione.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Le dichiarazioni possono contenere permalink a dichiarazioni ambientali di prodotto non modificabili o ad altri documenti non modificabili contenenti le informazioni richieste se tali documenti seguono l'ordine e la struttura delle dichiarazioni o se insieme al permalink è fornita una tavola di concordanza che collega l'ordine delle dichiarazioni all'ordine di tali documenti.

soppresso

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La marcatura CE è apposta sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 14. La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali. La marcatura CE non può essere apposta su parti che non sono parti essenziali.

2.   La marcatura CE è apposta sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o , se del caso, una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 14. La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, a una marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali coperte dalla zona armonizzata .

Gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, a una marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alle caratteristiche essenziali a meno che la base di tale riferimento sia stata prevista conformemente all'articolo 7, paragrafo 5 .

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione nello Stato membro interessato.

Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione nello Stato membro interessato. Lo Stato membro prende in considerazione solo i requisiti coperti dalla zona armonizzata.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se i prodotti sono conformi ai requisiti dei prodotti fissati nel presente regolamento o mediante lo stesso, a meno che nella rispettiva specifica tecnica armonizzata non sia specificato che i requisiti corrispondenti costituiscono soltanto dei requisiti minimi.

Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti in vigore nello Stato membro interessato o i prodotti sono conformi ai requisiti dei prodotti fissati nel presente regolamento o mediante lo stesso, a meno che nella rispettiva specifica tecnica armonizzata non sia specificato che i requisiti corrispondenti costituiscono soltanto dei requisiti minimi.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, il permalink alla registrazione o alle registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'Unione e la posizione esatta in cui è reperibile il prodotto ;

(d)

il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, il permalink o il supporto dati che consentono di accedere alla registrazione o alle registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'Unione o al sito web del fabbricante ;

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

il permalink al sito web di presentazione del prodotto del fabbricante, se esiste;

soppresso

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

il numero di identificazione dell'organismo notificato, se applicabile.

soppresso

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli elementi elencati alle lettere da d) a f) possono essere sostituiti da un permalink alla dichiarazione combinata di prestazione e di conformità (marcatura CE elettronica).

Gli elementi elencati alle lettere da d) a f) possono essere sostituiti da un permalink o da un supporto dati che consentono di accedere alla dichiarazione combinata di prestazione e di conformità (marcatura CE elettronica).

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La marcatura CE è apposta sul prodotto prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione nell'opera di costruzione . Può essere successivamente seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.

3.   La marcatura CE è apposta sul prodotto prima dell'immissione sul mercato. Può essere successivamente seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non riguardano o non fanno riferimento a specifiche tecniche armonizzate o ai requisiti dei prodotti o alle caratteristiche essenziali o ai metodi di valutazione inclusi nella zona armonizzata .

Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non indicano soltanto la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate o ai requisiti dei prodotti di cui al presente regolamento e se tali requisiti non sono obbligatori per la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto . Tali restrizioni non si applicano al marchio di qualità ecologica dell'UE né ad altri marchi di qualità ecologica di tipo I riconosciuti ufficialmente (ISO 14024).

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su un prodotto non può essere apposta altra marcatura oltre a quella stabilita dalla normativa dell'Unione a una distanza inferiore al doppio della lunghezza della marcatura CE, misurata da qualsiasi punto della marcatura CE e dell'altra marcatura stabilita dal diritto dell'Unione .

Su un prodotto possono essere apposte marcature diverse da quelle stabilite dalla normativa dell'Unione purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità , anche dei prodotti, al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell'operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un'azione correttiva da un'autorità di vigilanza del mercato conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, l'operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l'azione correttiva può essere chiusa.

1.   Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell'operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un'azione correttiva da un'autorità di vigilanza del mercato conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, l'operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l'azione correttiva può essere chiusa.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Qualora dichiarazioni divergenti di non conformità di un operatore economico o di un prodotto e richieste di misure correttive provengano da autorità di Stati membri diversi, l'operatore economico adotta misure differenziate, in funzione del luogo in cui i prodotti sono destinati a essere messi a disposizione sul mercato o installati direttamente. Qualora ciò non sia possibile o qualora una misura più severa imposta da uno Stato membro comprenda la misura meno severa imposta da un altro Stato membro, è adottata la misura più severa. Qualora tali norme non portino a un risultato chiaro, gli Stati membri interessati e la Commissione e, su loro richiesta, gli altri Stati membri cercano di trovare una soluzione comune e, se necessario, adottano un atto di esecuzione conformemente all'articolo 33.

soppresso

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta di un' autorità, un operatore economico comunica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori:

Su richiesta dell' autorità competente , un operatore economico comunica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori:

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

che sono coinvolti nei servizi finanziari e di altro tipo connessi alla messa a disposizione o all'installazione diretta di prodotti.

soppresso

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'identificare gli operatori di cui al primo comma, un operatore economico informa l'autorità in merito a tutti i dati connessi, tra cui :

Nell'identificare gli operatori di cui al primo comma, un operatore economico informa l'autorità in merito ai seguenti aspetti :

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

gli indirizzi degli operatori di cui al primo comma;

soppresso

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

i dati di contatto di tali operatori;

(ii)

i dati di contatto , inclusi gli indirizzi, gli indirizzi di posta elettronica e i siti web degli operatori di cui al primo comma ;

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)

gli indirizzi di posta elettronica, i siti web e i profili dei social media di tali operatori;

soppresso

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto v

 

Testo della Commissione

Emendamento

(v)

i conti bancari di tali operatori; e

soppresso

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto vi

 

Testo della Commissione

Emendamento

(vi)

il nome, gli indirizzi e i dati di contatto delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto di tali operatori.

(vi)

il nome, gli indirizzi e i dati di contatto delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto di tali operatori , ove pertinente, e in ogni caso in conformità con il [regolamento generale sulla protezione dei dati] .

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli operatori economici sono tenuti a essere in grado di presentare alle autorità tutta la documentazione e le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni dall'ultima detenzione o dall'ultima gestione del prodotto in questione , fatto salvo il caso in cui essi siano permanentemente disponibili attraverso la banca dati o il sistema di registrazione dei prodotti istituito a norma dell'articolo 78 . Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte della rispettiva autorità.

4.   Gli operatori economici sono tenuti a essere in grado di presentare alle autorità tutta la documentazione , incluse la dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità, attraverso il passaporto digitale dei prodotti da costruzione, come pure le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni dall'ultima detenzione o dall'ultima gestione del prodotto in questione. Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte della rispettiva autorità.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici mettono a disposizione tutti i dati richiesti nella banca dati o nel sistema istituito conformemente all'articolo 78 entro due mesi dalla data in cui tale banca dati o sistema sono dichiarati disponibili mediante una pubblicazione della Gazzetta ufficiale, e sostengono le spese di registrazione connesse. Gli operatori economici verificano almeno due volte l'anno la correttezza dei dati forniti.

soppresso

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli operatori economici possono informare le autorità in merito a qualsiasi probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza. Qualora ritengano che i prodotti non conformi presentino un rischio per la sicurezza umana o per l'ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

6.   Gli operatori economici informano le autorità in merito a qualsiasi probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza. Qualora ritengano che i prodotti non conformi presentino un rischio per la sicurezza umana o per l'ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Diritti procedurali degli operatori economici

 

1.     Eventuali misure, decisioni od ordinanze, definitive o provvisorie, adottate dalle autorità a norma del presente regolamento nei confronti di un operatore economico e delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per suo conto indicano i motivi precisi su cui sono basate.

 

2.     Tali misure, decisioni od ordinanze sono comunicate senza indugio all'operatore economico pertinente e alle persone fisiche o giuridiche che agiscono per suo conto, che sono contestualmente informati dei mezzi di ricorso a loro disposizione ai sensi della normativa dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti.

 

3.     Prima che una misura, decisione od ordinanza di cui al paragrafo 1 sia presa o emessa, l'operatore economico interessato ha la possibilità di essere sentito entro un adeguato periodo di tempo non inferiore a dieci giorni lavorativi, fatto salvo in caso di urgenza della misura, della decisione o dell'ordinanza, sulla base di prescrizioni a tutela della salute o della sicurezza o per altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto del presente regolamento.

 

4.     Se la misura o decisione è presa o l'ordinanza è emessa senza che all'operatore economico sia stata data la possibilità di essere sentito, questa possibilità gli è offerta non appena possibile e la misura, decisione o ordinanza può essere riesaminata tempestivamente dall'autorità di vigilanza del mercato.

 

5.     Gli Stati membri provvedono affinché le misure contemplate dal presente articolo possano essere impugnate, con o senza una previa procedura di ricorso amministrativo, dinanzi un organo giurisdizionale competente. Tale organo giurisdizionale è altresì competente a pronunciarsi in merito all'effetto sospensivo del ricorso o dei provvedimenti provvisori che l'organo giurisdizionale deve imporre in considerazione tanto dell'interesse pubblico quanto dell'interesse dell'operatore economico.

 

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 31. Il prodotto-tipo è trattato secondo il sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 15 e appone la marcatura CE conformemente agli articoli 16 e 17.

1.   Il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 31. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 15 e appone la marcatura CE conformemente agli articoli 16 e 17.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il fabbricante si astiene da qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche di un prodotto che non si basi:

2.   Il fabbricante si astiene da qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche essenziali di un prodotto che non si basi sul metodo di valutazione contenuto nella specifica tecnica armonizzata applicabile.

(a)

sul metodo di valutazione contenuto in una specifica tecnica armonizzata, se la caratteristica pertinente è coperta da tale specifica; oppure

 

(b)

in assenza di tale metodo di valutazione, su un metodo di valutazione che rappresenti il metodo più efficace e avanzato per ottenere una valutazione accurata.

 

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Come base per le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il fabbricante redige una documentazione tecnica che descrive l'uso previsto, comprese le condizioni d'uso precise e tutti gli elementi necessari per dimostrare la prestazione e la conformità.

Come base per le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il fabbricante redige una documentazione tecnica che descrive l'uso previsto, comprese le condizioni d'uso e tutti gli elementi necessari per dimostrare la prestazione e la conformità.

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale documentazione tecnica contiene il calcolo obbligatorio o facoltativo della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, valutata conformemente alle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento o agli atti della Commissione adottati a norma del presente regolamento .

Tale documentazione tecnica contiene il calcolo obbligatorio o facoltativo delle caratteristiche essenziali connesse al ciclo di vita valutate conformemente alle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante garantisce che il suo prodotto rechi un numero di tipo specifico del fabbricante e un numero di lotto o di serie. Qualora ciò non sia possibile, le informazioni richieste sono fornite sull'imballaggio, su un'etichetta apposta o, in ultima istanza, in un documento di accompagnamento del prodotto.

Il fabbricante garantisce che i suoi prodotti rechino un numero di tipo specifico del fabbricante , un numero di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che permetta di identificarli . Qualora ciò non sia possibile, le informazioni richieste sono fornite sull'imballaggio, su un'etichetta apposta o, in ultima istanza, in un documento di accompagnamento del prodotto.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" se tale prodotto non è destinato ai consumatori o ad altri utilizzatori non professionali . I prodotti non etichettati con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) [...] [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti].

Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" se sono necessarie competenze per utilizzarlo ed espone l'etichetta ai clienti prima di essere vincolato da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza . I prodotti non etichettati con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) [...] [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti].

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di essere vincolato da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, il fabbricante espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sulle etichette a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.

soppresso

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato di un determinato Stato membro , il fabbricante provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il fabbricante che non è esonerato a norma dell'articolo 10 del presente regolamento provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte C3 , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Mediante atti di esecuzione la Commissione può stabilire il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni che il fabbricante deve fornire conformemente al primo comma.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato elettronico e le modalità di trasmissione delle informazioni che il fabbricante deve fornire conformemente al primo comma.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Il fabbricante carica i dati della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 e la documentazione tecnica nella banca dati o nel sistema dell'UE per i prodotti istituito conformemente all'articolo 78 .

7.   Il fabbricante carica i dati della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 nel passaporto digitale del prodotto da costruzione e nel registro dei passaporti dei prodotti da costruzione istituiti conformemente al capo IX bis .

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Se il prodotto presenta un rischio o può presentare un rischio , il fabbricante ne informa entro due giorni lavorativi il mandatario , gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto l' utilizzatore finale o il consumatore, il fabbricante avverte anche i mezzi di comunicazione e li informa in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di "rischio grave" ai sensi dell'articolo 3, punto 71, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese.

9.   Se il prodotto presenta un rischio, il fabbricante ne informa senza indebiti ritardi e almeno entro tre giorni lavorativi tutti i mandatari , gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto un utilizzatore finale o un consumatore che non può essere identificato o contattato direttamente , il fabbricante , attraverso i mezzi di comunicazione e altri canali adeguati per garantire la massima divulgazione possibile, diffonde informazioni in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di "rischio grave" ai sensi dell'articolo 3, punto 71, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

progettare e fabbricare i prodotti e i relativi imballaggi in modo tale che la loro sostenibilità ambientale complessiva, compresa quella climatica , raggiunga lo stato dell'arte , a meno che un livello di sostenibilità inferiore:

(a)

progettare e fabbricare i prodotti e i relativi imballaggi in modo tale che la tutela della salute umana e la loro sostenibilità ambientale complessiva siano massimizzate , anche per quanto riguarda il clima e la biodiversità, nonché l'efficienza energetica e delle risorse , la qualità dell'aria negli ambienti interni e la prevenzione di sostanze che destano preoccupazione , a meno che un livello di sostenibilità inferiore:

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

alle condizioni di cui alla lettera a), punti i) e ii) del presente articolo, garantire che, ove tecnicamente ed economicamente praticabile e senza incidere sulla sicurezza delle opere di costruzione, entro dieci anni dall'adozione delle classi di prestazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o all'articolo 5, paragrafo 2, tutti i prodotti immessi sul mercato rientrino nelle due classi di prestazione ambientale più elevate stabilite;

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

alle condizioni di cui alla lettera a), punti i) e ii), privilegiare i materiali riciclabili e quelli ottenuti dal riciclaggio;

(b)

alle condizioni di cui alla lettera a), punti i) e ii) e senza creare ostacoli ingiustificati al mercato interno , privilegiare i materiali a base biologica o riciclabili locali, riutilizzabili e di provenienza sostenibile, quelli ottenuti dal riutilizzo o dal riciclaggio e i sottoprodotti, tenendo conto nel contempo dell'impatto ambientale e climatico del trasporto di tali materiali ;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

rispettare gli obblighi in materia di tenore minimo di contenuto riciclato e altri valori limite concernenti aspetti della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate;

(c)

rispettare gli obblighi in materia di tenore minimo di contenuto riciclato e altri valori limite concernenti aspetti della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, della biodiversità e dell'efficienza delle risorse ed energetica, contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate;

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

impedire l'obsolescenza prematura dei prodotti, utilizzare parti affidabili e progettare prodotti in modo tale che la loro durabilità non scenda al di sotto della durabilità media dei prodotti della rispettiva categoria;

(d)

impedire l'obsolescenza prematura dei prodotti, utilizzare parti affidabili e progettare prodotti in modo tale che la loro durabilità sia significativamente migliorata rispetto alla durabilità media dei prodotti della rispettiva categoria aventi la medesima finalità ;

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

mettere a disposizione, nelle banche dati sui prodotti, le istruzioni per l'uso e, tramite permalink sui propri siti web, informazioni sulle modalità di riparazione dei prodotti e qualsiasi altra informazione aggiuntiva necessaria per la riparazione, comprese le avvertenze pertinenti;

(f)

mettere a disposizione, almeno tramite permalink sui propri siti web o mediante codici QR e nel passaporto digitale del prodotto istituito a norma dell'articolo 78, pertinenti istruzioni per l'uso , informazioni sulle modalità di riparazione dei prodotti e qualsiasi altra informazione aggiuntiva necessaria per la riparazione, comprese le avvertenze pertinenti;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

mettere a disposizione sul mercato personalmente o tramite distributori appositamente designati o fabbricanti di pezzi di ricambio, con tempi di consegna ragionevolmente brevi, pezzi di ricambio per i propri prodotti per 10 anni dopo che l'ultimo prodotto del rispettivo tipo è stato immesso sul mercato o installato direttamente e informare in modo proattivo in merito a tale disponibilità;

(g)

mettere a disposizione sul mercato personalmente o tramite distributori appositamente designati o fabbricanti di pezzi di ricambio, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio e con tempi di consegna ragionevolmente brevi, pezzi di ricambio per i propri prodotti per 10 anni dopo che l'ultimo prodotto del rispettivo tipo è stato immesso sul mercato o installato direttamente e informare in modo proattivo in merito a tale disponibilità;

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

progettare prodotti in modo tale da facilitarne il riutilizzo , la rifabbricazione e il riciclaggio , facilitando in particolare la separazione di componenti e materiali nella fase avanzata del riciclaggio ed evitando materiali misti, miscelati o intricati , fatto salvo il caso in cui la rifabbricazione e il riciclaggio siano rischiosi per la salute umana o per l'ambiente . In tal caso il fabbricante si astiene da tale progettazione e mette in guardia contro la rifabbricazione e il riciclaggio conformemente alla lettera seguente;

(h)

progettare prodotti , componenti e materiali in modo che siano riutilizzabili , rifabbricabili e riciclabili , facilitando in particolare la separazione di prodotti, componenti e materiali durante la disinstallazione, lo smantellamento, la demolizione e la fase avanzata del riciclaggio ed evitando materiali misti, miscelati o intricati e sostanze che destano preoccupazione e, qualora la rifabbricazione e il riciclaggio siano rischiosi per la salute umana o per l'ambiente , mettere in guardia contro la rifabbricazione e il riciclaggio conformemente alla lettera seguente;

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

mettere a disposizione, nelle banche dati sui prodotti, le istruzioni per l'uso e, sui propri siti web, informazioni sulle modalità di rifabbricazione o riciclaggio dei prodotti e qualsiasi altra informazione aggiuntiva necessaria per il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio, comprese le avvertenze pertinenti;

(i)

mettere a disposizione, almeno sui propri siti web o mediante codici QR e nel passaporto digitale del prodotto istituito a norma dell'articolo 78 , informazioni pertinenti sulle modalità di rifabbricazione o riciclaggio dei prodotti e qualsiasi altra informazione aggiuntiva necessaria per il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio, comprese le avvertenze pertinenti , nonché un elenco di impianti di riciclaggio ;

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

accettare di riacquisire, direttamente o tramite i propri importatori e distributori, la proprietà di prodotti eccedentari e invenduti che si trovano in uno stato equivalente a quello in cui erano quando sono stati immessi sul mercato.

(j)

accettare di riacquisire gratuitamente , direttamente o tramite i propri importatori e distributori, la proprietà di prodotti eccedentari e invenduti che si trovano in uno stato equivalente a quello in cui erano quando sono stati immessi sul mercato , a meno che non siano trascorsi più di cinque anni dalla loro immissione sul mercato;

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)

prevedere una responsabilità estesa del produttore, in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2008/98/CE, per i prodotti che mette a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, ivi compresi il finanziamento della raccolta diretta o indiretta, del trasporto, della preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione, del trattamento e del riciclaggio dei prodotti da costruzione di scarto e la fornitura di informazioni sul fine vita.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Al fine di specificare gli obblighi di cui al paragrafo 2 , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali obblighi. In alternativa, la Commissione può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 2 per una specifica famiglia o categoria di prodotti. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 non si applicano prima che tali atti delegati o tali norme armonizzate siano diventati applicabili.

4.   Al fine di specificare gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, entro il ... [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione integra il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali obblighi. In alternativa, la Commissione può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo per una specifica famiglia o categoria di prodotti. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 , lettere a), d), e), g), h), j) e j bis) del presente articolo non si applicano prima che tali atti delegati o tali norme armonizzate siano diventati applicabili.

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere i prodotti sostenibili, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura sulla sostenibilità ambientale , compresa l'"etichettatura a semaforo" in relazione agli obblighi ambientali di cui al paragrafo 1, ai requisiti ambientali intrinseci del prodotto di cui all'allegato I, parte C, punto 2, e alle classi di prestazione ambientale stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

5.   Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere i prodotti sostenibili, la Commissione integra il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura sulla sostenibilità ambientale per i prodotti commercializzati ai consumatori finali in relazione agli obblighi ambientali di cui al paragrafo 1, ai requisiti ambientali intrinseci del prodotto di cui all'allegato I, parte C, punto 2, e alle classi di prestazione ambientale stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il fabbricante appone l'etichetta a semaforo secondo le modalità stabilite negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 5.

6.   Il fabbricante appone l'etichetta secondo le modalità stabilite negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 5 , anche presso il punto vendita, ivi compresi i punti vendita online, e sul sito web del fabbricante in modo visibile .

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Ove opportuno al fine di promuovere la disponibilità sul mercato di prodotti con le migliori prestazioni in termini di sostenibilità, la Commissione favorisce l'utilizzo del marchio di qualità ecologica dell'UE di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'etichettatura dei prodotti che offrono le prestazioni migliori.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un mandatario unico.

1.   Il fabbricante stabilito nell'Unione può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un mandatario unico.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I mandatari agiscono con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Essi sono responsabili in caso di negligenza grave o violazione consapevole del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

2.   I mandatari agiscono con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Essi sono responsabili in caso di violazione del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

risolvere il contratto qualora il fabbricante violi il presente regolamento e informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività;

(c)

risolvere il contratto qualora ritenga che il fabbricante abbia agito in contrasto con gli obblighi previsti dal presente regolamento e informarne il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

qualora abbia motivo di credere che il prodotto in questione sia non conforme o presenti un rischio, informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività; e

(d)

qualora abbia motivo di credere che il prodotto in questione sia non conforme o presenti un rischio, informarne il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività; e

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Qualora un mandatario ritenga che esista una non conformità di cui al paragrafo 4, chiede al fabbricante di porvi rimedio. A fronte di tale richiesta il fabbricante cessa l'immissione sul mercato e chiede agli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione di cessare le loro attività commerciali fino a quando il mandatario non ritenga che le violazioni siano state sanate. Se le non conformità non sono sanate entro un mese ed è possibile che i prodotti continuino ad essere messi a disposizione sul mercato, il mandatario è autorizzato a risolvere il contratto con il fabbricante e a informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività. Quest'ultima coordina le azioni congiunte di tutte le autorità competenti, fatto salvo il caso in cui le autorità nazionali competenti concordino sul coordinamento da parte di un'altra autorità nazionale competente.

5.   Qualora un mandatario identifichi una non conformità di cui al paragrafo 4, chiede al fabbricante di porvi rimedio. A fronte di tale richiesta il fabbricante cessa l'immissione sul mercato e chiede agli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione di cessare le loro attività commerciali fino a quando la non conformità non sia stata sanata .

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'importatore verifica che l'uso previsto del prodotto sia stato stabilito in modo preciso e corretto dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato da un'indicazione chiara delle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, l'importatore espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.

2.   L'importatore provvede affinché il prodotto sia accompagnato da un'indicazione chiara delle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte C3 , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, l'importatore espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Dopo aver raccolto tutte le informazioni disponibili sul prodotto fornite dal fabbricante e dal disinstallatore, l'importatore controlla in particolare i prodotti usati e rifabbricati, specialmente per quanto concerne i danni o le indicazioni di perdita di prestazione o di non conformità e modifiche delle proprietà meccaniche o chimiche , e valuta tutti i rischi ; se necessario per garantire la sicurezza o la protezione dell'ambiente, l'importatore riduce l'uso previsto o si astiene dal vendere il prodotto . Tale obbligo si applica anche ai prodotti usati e rifabbricati per i quali non è obbligatoria alcuna dichiarazione di prestazione.

4.   Dopo aver raccolto tutte le informazioni disponibili sul prodotto fornite dal fabbricante e dal disinstallatore, l'importatore controlla i prodotti usati e rifabbricati, per quanto concerne i danni o le indicazioni di perdita di prestazione o di non conformità, valutando nel contempo tutti i rischi.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente geograficamente responsabile .

5.   L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Nel caso in cui il prodotto sia già stato immesso sul mercato, l'importatore adotta le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo .

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando mette un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore adempie gli obblighi che incombono agli importatori conformemente all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5, in cui i riferimenti all'"immissione sul mercato" si intendono fatti all'"ulteriore messa a disposizione sul mercato".

2.   Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano a livello documentale che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 5 e 6, e, se del caso, all'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), e adempiono gli obblighi che incombono agli importatori conformemente all'articolo 24, paragrafi da 3 a 5, in cui i riferimenti all'"immissione sul mercato" si intendono fatti all'"ulteriore messa a disposizione sul mercato".

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Il distributore garantisce che nessun prodotto etichettato con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sia venduto a consumatori o ad altri utilizzatori non professionali. Nei propri locali, online e nel materiale promozionale cartaceo il distributore presenta tali prodotti come prodotti destinati esclusivamente ad uso professionale.

soppresso

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

non esista alcun fabbricante ai sensi del presente regolamento;

soppresso

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

detto soggetto modifichi un prodotto in un modo che può incidere sulla conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ai requisiti di cui al presente regolamento e stabiliti conformemente allo stesso;

(c)

detto soggetto conservi o modifichi un prodotto in un modo che può incidere sulla conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ai requisiti di cui al presente regolamento e stabiliti conformemente allo stesso;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

detto soggetto dichiari che il prodotto presenta caratteristiche che si discostano da quelle dichiarate dal fabbricante.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

detto soggetto abbia sottoposto un prodotto usato o rifabbricato importato o distribuito a un processo di trasformazione che va oltre la riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare dopo la disinstallazione;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)

detto soggetto importi un prodotto usato o rifabbricato, salvo il caso in cui tale prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione prima di essere utilizzato;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quater)

detto soggetto opti per assumere il ruolo di fabbricante.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Il paragrafo 1 si applica anche a:

soppresso

(a)

un importatore di prodotti usati o rifabbricati, fatto salvo il caso in cui il prodotto usato o rifabbricato sia stato immesso sul mercato dell'Unione prima di essere utilizzato;

 

(b)

un importatore o distributore di prodotti usati che svolge una delle attività seguenti:

 

(i)

sottopone i prodotti usati a un processo di trasformazione che va oltre la riparazione, la pulizia e la manutenzione regolare dopo la disinstallazione;

 

(ii)

opta per l'assunzione del ruolo di fabbricante.

 

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Il paragrafo 1 non si applica se l'operatore economico si limita a:

soppresso

(a)

aggiungere le traduzioni delle informazioni fornite dal fabbricante;

 

(b)

sostituire l'imballaggio esterno di un prodotto già immesso sul mercato, anche in caso di modifica delle dimensioni dell'imballaggio, qualora il reimballaggio sia effettuato in modo tale che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che le informazioni da fornire a norma del presente regolamento continuino a essere fornite correttamente.

 

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.     L'operatore economico che effettua le attività di cui al paragrafo 3 ne informa il fabbricante o il suo mandatario, indipendentemente dal fatto che sia proprietario dei prodotti o che presti servizi. Effettua il reimballaggio in modo tale da non alterare che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che le informazioni da fornire a norma del presente regolamento continuino a essere fornite correttamente. L'operatore economico agisce con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. È responsabile delle violazioni del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 27 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica, degli intermediari, dei mercati online , dei venditori online , dei negozi online e dei motori di ricerca online

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica, degli intermediari, dei mercati online e dei venditori online

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando contribuisce alla messa a disposizione sul mercato o all'installazione diretta di un prodotto, il fornitore di servizi di logistica o l'intermediario esercita la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Il fornitore è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

1.   Quando contribuisce alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto, il fornitore di servizi di logistica o l'intermediario esercita la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Il fornitore è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

verifica che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 3 e da 5 a 7, e all'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i);

(b)

verifica a livello documentale che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 3 e da 5 a 7, e all'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i);

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

elimina, di propria iniziativa o, entro due giorni lavorativi, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, tutte le offerte relative a prodotti non conformi o potenzialmente rischiosi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9 , ultima frase ;

(d)

su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, cessa di offrire prodotti non conformi o che comportano rischi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

dà una risposta adeguata senza indebito ritardo, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi, nello Stato membro in cui opera, alle comunicazioni relative alla notifica di incidenti e altri inconvenienti in relazione ai prodotti ricevute conformemente all'[articolo 14] del regolamento (UE) […/…] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

(c)

dà una risposta adeguata alle comunicazioni relative alla notifica di incidenti e altri inconvenienti in relazione ai prodotti ricevute conformemente all'[articolo 14] del regolamento (UE) […/…] relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3, lettere da b) a i), e i paragrafi 4 e 5 si applicano anche ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori o agli altri operatori economici che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online ("negozi online") .

6.   I paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3, lettere da b) a i), e i paragrafi 4 e 5 si applicano anche ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori o agli altri operatori economici che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.     Il paragrafo 3, lettere da d) a h), si applica anche ai motori di ricerca online.

soppresso

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.   I fornitori di servizi di logistica garantiscono che le condizioni durante il magazzinaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità dei prodotti ai requisiti di cui al presente regolamento.

8.   I fornitori di servizi di logistica garantiscono che le condizioni durante il magazzinaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità dei prodotti ai requisiti di cui al presente regolamento. Il fabbricante o l'importatore di prodotti da costruzione fornisce ai fornitori di servizi di logistica le informazioni dettagliate necessarie per garantire la sicurezza dello stoccaggio, dell'imballaggio, dell'indirizzamento o della spedizione e l'ulteriore funzionamento del prodotto.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 28 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi dei fornitori di servizi di stampa 3D e dei fornitori di stampi, di serie di dati per la stampa 3D e di materiali per la stampa 3D

Obblighi relativi alla stampa 3D dei prodotti da costruzione

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Un fornitore di servizi di stampa 3D:

1.    Una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di stampa 3D per prodotti da costruzione :

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

si astiene dall'immettere sul mercato o dall'installare direttamente prodotti per i clienti senza rispettare gli obblighi incombenti ai fabbricanti;

(a)

soddisfa gli obblighi incombenti ai fabbricanti quando immette i loro prodotti sul mercato ;

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

informa i propri clienti che possono utilizzare servizi di stampa 3D soltanto per la fabbricazione di prodotti per uso proprio, fatto salvo il caso in cui soddisfino gli obblighi che incombono ai fabbricanti ;

(b)

utilizza le opportune serie di dati per la stampa 3D;

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

informa i propri clienti che le serie di dati 3D e i materiali da utilizzare devono essere stati sottoposti alle procedure applicabili ai prodotti a norma del presente regolamento; e

(c)

garantisce che i materiali utilizzati siano stati sottoposti alle procedure applicabili ai prodotti a norma del presente regolamento; e

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

informa i propri clienti che tanto le informazioni fornite dal fabbricante della serie di dati 3D quanto quelle fornite dal fabbricante del materiale per la stampa devono coincidere e conferma l'usabilità del materiale per quel tipo di serie di dati 3D e per la tecnologia di stampa 3D in questione .

(d)

garantisce che le informazioni fornite dal fabbricante della serie di dati 3D e quelle fornite dal fabbricante del materiale per la stampa coincidano .

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.     I fornitori di stampi e di serie di dati 3D per la produzione degli articoli disciplinati dal presente regolamento producono 10 elementi di questo tipo e li mettono a disposizione dell'organismo notificato, dell'organismo di valutazione tecnica e delle autorità su richiesta. I fornitori di stampi e di serie di dati 3D per la produzione degli elementi disciplinati dal presente regolamento valutano e documentano il rispetto dei requisiti del presente regolamento per quanto concerne gli elementi prodotti.

soppresso

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.     I fornitori di materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di elementi disciplinati dal presente regolamento presso o nelle vicinanze di un cantiere producono 10 elementi di questo tipo per ogni uso previsto e li mettono a disposizione dell'organismo notificato, dell'organismo di valutazione tecnica e delle autorità, su richiesta. I fornitori di materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di elementi disciplinati dal presente regolamento presso o nelle vicinanze di un cantiere valutano e documentano il rispetto dei requisiti del presente regolamento per quanto concerne gli elementi prodotti.

soppresso

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30

soppresso

Obblighi dei fornitori e dei prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione di prodotti

 

1.     I fornitori o i prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione di prodotti:

 

(a)

forniscono ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità tutte le informazioni disponibili sulla sostenibilità ambientale dei componenti o dei servizi da essi forniti;

 

(b)

garantiscono la correttezza di tali informazioni, in particolare rispettando il presente regolamento, e correggono eventuali errori commessi fornendone comunicazione a tutti i loro clienti e, se potenzialmente utile, agli organismi notificati e alle autorità;

 

(c)

consentono, in assenza di tali informazioni, ai loro clienti di valutare tale sostenibilità ambientale a proprie spese e sostengono tale valutazione, segnatamente fornendo accesso a tutti i documenti, compresi quelli di carattere commerciale, pertinenti per tale valutazione;

 

(d)

consentono agli organismi notificati di verificare la correttezza di qualsiasi calcolo della sostenibilità ambientale e sostengono tale verifica;

 

(e)

consentono agli organismi notificati di verificare la prestazione e la conformità del componente o del servizio fornito e sostengono tale verifica.

 

2.     Qualora sia stato informato conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, ultima frase, il fornitore o il prestatore di servizi trasmette tali informazioni agli altri clienti che hanno ricevuto, nel corso degli ultimi 5 anni, componenti o servizi identici per quanto concerne la questione in esame. In caso di rischio grave quale definito all'articolo 3, punto 71, o di rischio che rientra nell'ultima frase dell'articolo 21, paragrafo 9, il fornitore o il prestatore di servizi informa altresì le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti con tale componente o servizio di fabbricazione sono stati messi a disposizione sul mercato o installati direttamente; qualora non sia in grado di individuare tali Stati membri, ne informa tutte le autorità nazionali competenti.

 

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti a doppio uso e pseudo-prodotti

Prodotti a doppio uso

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Un fabbricante di prodotti a doppio uso soddisfa gli obblighi di cui al presente regolamento per tutti gli elementi del rispettivo tipo , fatto salvo il caso in cui tali elementi siano specificamente contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni".

1.   Un fabbricante di prodotti a doppio uso e gli altri operatori economici che trattano tali prodotti soddisfano gli obblighi di cui al presente regolamento, fatto salvo il caso in cui tali elementi siano contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni".

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Gli altri operatori economici che trattano prodotti a doppio uso adempiono gli obblighi loro incombenti conformemente al presente regolamento. Nei loro contratti commerciali, tali soggetti stabiliscono l'obbligo per i loro clienti di fare lo stesso e di non vendere o utilizzare elementi per fini di costruzione se contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni".

soppresso

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per quanto riguarda gli elementi idonei alle costruzioni per i quali il fabbricante non ha mai previsto tale uso e che, pertanto, non recano la marcatura CE ("pseudo-prodotti") , gli altri operatori economici:

3.   Per quanto riguarda i prodotti a doppio uso contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni" , gli altri operatori economici:

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'operatore economico utilizza la valuta degli Stati membri o una criptovaluta di cui al regolamento (UE) […]  (47) , a meno che, in quest'ultimo caso, la vendita nell'Unione sia esplicitamente esclusa con mezzi efficaci ;

(b)

l'operatore economico utilizza la valuta degli Stati membri;

 

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici

 

Qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti creino condizioni di disparità per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di esecuzione degli obblighi e dei diritti degli operatori economici di cui al presente capo.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

 

Emendamento 279

Proposta di regolamento

CAPO IV – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

NORME RELATIVE AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA

DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

 

 

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.     L'articolo 4, paragrafi 1 e 4, l'articolo 6, l'articolo 9 e gli articoli da 11 a 17 si applicano ai documenti per la valutazione europea. Se la marcatura CE è rilasciata sulla base di un documento per la valutazione europea e di una valutazione tecnica europea, il documento per la valutazione europea è menzionato nella dichiarazione di prestazione e nella dichiarazione di conformità.

soppresso

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante o di un gruppo di fabbricanti o su iniziativa della Commissione, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB), d'intesa con la Commissione, può redigere e adottare un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto non coperto da:

A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante o di un gruppo di fabbricanti o su iniziativa della Commissione, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB), d'intesa con la Commissione, può redigere e adottare un documento per la valutazione europea per qualsiasi tipo o categoria di prodotto non coperto da:

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

una specifica tecnica armonizzata la cui adozione è prevista nei 2 anni successivi a decorrere dalla data della verifica con la Commissione;

(b)

una specifica tecnica armonizzata la cui adozione è prevista nell'anno successivo a decorrere dalla data della verifica con la Commissione;

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione incarica l'EOTA e il CEN di coordinarsi per garantire che non vi siano sovrapposizioni tra un documento per la valutazione europea e le norme armonizzate o parti di esse.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea. La procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea rispetta l'articolo 36 ed è conforme all'articolo 37 e all'allegato III.

3.   L'organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea. La procedura per l'adozione di un documento per la valutazione europea rispetta l'articolo 36 e la procedura di cui all'allegato III bis .

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     L'articolo 4, paragrafi 1 e 4, l'articolo 6, l'articolo 9 e gli articoli da 11 a 17 si applicano ai documenti per la valutazione europea. Se la marcatura CE è rilasciata sulla base di un documento per la valutazione europea e di una valutazione tecnica europea, il documento per la valutazione europea è menzionato nella dichiarazione di prestazione e nella dichiarazione di conformità.

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato III mediante atto delegato adottato conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea, laddove ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento del sistema dei documenti per la valutazione europea.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato III bis mediante atto delegato adottato conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea, laddove ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento del sistema dei documenti per la valutazione europea.

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

divulga il minor numero possibile di informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale e tutela il segreto commerciale e la riservatezza;

(b)

non divulga le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale e tutela il segreto commerciale e la riservatezza;

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

consente in qualsiasi momento un'adeguata partecipazione degli Stati membri e della Commissione;

(d)

consente un'adeguata partecipazione degli Stati membri e della Commissione;

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il bilanciamento dei principi di cui alle lettere a) e b) consente quanto meno la divulgazione del nome del prodotto nella fase di approvazione e di comunicazione del programma di lavoro di cui all'allegato III, punto 3 , e del contenuto dettagliato del progetto di documento per la valutazione europea di cui all'allegato III, punto 7 .

Il bilanciamento dei principi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo consente quanto meno la divulgazione del nome del prodotto nella fase di approvazione e di comunicazione del programma di lavoro di cui all'allegato III bis , punto 5 , e del contenuto dettagliato del progetto di documento per la valutazione europea di cui all'allegato III bis , punto 5 .

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

se il prodotto non è coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata o da alcun documento per la valutazione europea e se nei due anni successivi non è prevista l'adozione di una tale specifica tecnica armonizzata, o se non è già stata avviata la procedura di elaborazione di un documento per la valutazione europea a norma dell'allegato III, il TAB applica le procedure di cui all'allegato III o quelle stabilite conformemente all'articolo 35, paragrafo 4.

(c)

se il prodotto non è coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata o da alcun documento per la valutazione europea e se nell'anno successivo non è prevista l'adozione di una tale specifica tecnica armonizzata, o se non è già stata avviata la procedura di elaborazione di un documento per la valutazione europea a norma dell'allegato III bis , il TAB applica le procedure di cui all'allegato III bis o quelle stabilite conformemente all'articolo 35, paragrafo 4.

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Solo i documenti per la valutazione europea menzionati in tale elenco e pubblicati in almeno una delle lingue dell'Unione dalla Commissione o dall'organizzazione dei TAB autorizzano il rilascio di valutazioni tecniche europee a norma dell'articolo 42 e producono effetti giuridici a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, anche per quanto riguarda il fabbricante che ha chiesto l'elaborazione del documento per la valutazione europea. Tale effetto giuridico dei documenti per la valutazione europea scade dieci anni dopo la loro prima citazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui siano stati rinnovati nell'ultimo anno prima della scadenza e la Commissione decida di mantenerne l'inserimento nell'elenco.

2.   Solo i documenti per la valutazione europea menzionati in tale elenco e pubblicati dalla Commissione o dall'organizzazione dei TAB autorizzano il rilascio di valutazioni tecniche europee a norma dell'articolo 42 e producono effetti giuridici a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, anche per quanto riguarda il fabbricante che ha chiesto l'elaborazione del documento per la valutazione europea. Tale effetto giuridico dei documenti per la valutazione europea scade dieci anni dopo la loro prima citazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o immediatamente qualora il documento tecnico europeo sia stato ritirato , fatto salvo il caso in cui siano stati rinnovati nell'ultimo anno prima della scadenza e la Commissione decida di mantenerne l'inserimento nell'elenco.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Al fine di garantire un'elevata qualità dei documenti per la valutazione europea e di soddisfare le esigenze di riservatezza del richiedente della rispettiva valutazione tecnica europea, prima che il riferimento a un nuovo documento per la valutazione europea sia citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in base a tale documento per la valutazione europea è rilasciato un progetto della prima valutazione tecnica europea. Se necessario, il progetto definitivo di documento per la valutazione europea è modificato sulla base dell'esperienza acquisita dopo aver rilasciato la prima valutazione tecnica europea. La Commissione, di concerto con l'organizzazione dei TAB, comunica la data di citazione del riferimento al documento per la valutazione europea.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

una descrizione del prodotto coperto dallo stesso; e

(a)

una descrizione del tipo o della categoria di prodotto coperto dallo stesso; e

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del fabbricante e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione dei TAB, nonché i metodi e i criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali.

(b)

l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del tipo o della categoria di prodotto in base all'intendimento del fabbricante e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione dei TAB, nonché i metodi e i criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto interessato.

2.   Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del tipo o della categoria di prodotto interessato.

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se la prestazione di alcune caratteristiche essenziali del prodotto può essere adeguatamente valutata con metodi e criteri stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea, tali metodi e criteri esistenti sono integrati nel documento per la valutazione europea , fatto salvo il caso in cui vi siano validi motivi per discostarsi da tale norma .

3.   Se la prestazione di alcune caratteristiche essenziali del tipo o della categoria di prodotti può essere adeguatamente valutata con metodi e criteri stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea, tali metodi e criteri esistenti sono integrati nel documento per la valutazione europea.

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 37 e all'allegato III il cui riferimento sia stato citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 38.

Una valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea , il cui riferimento sia stato citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 38.

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Quando viene presentata una richiesta di valutazione tecnica europea, si applica la procedura di cui all'allegato III bis.

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43

soppresso

Autorità designatrice

 

1.     Gli Stati membri che intendono designare organismi di valutazione tecnica designano un'unica autorità competente per gli organismi di valutazione tecnica (in appresso: autorità designatrice). Le autorità designatrici soddisfano i requisiti per le autorità notificanti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 49. Le autorità designatrici non sono idonee alla designazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.

 

2.     Salvo diversa indicazione nel presente capo, le disposizioni applicabili alle autorità notificanti e alle procedure di notifica si applicano anche alle autorità designatrici e alle procedure di designazione. Gli Stati membri non possono tuttavia ricorrere all'accreditamento.

 

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono designare, all'interno del proprio territorio, organismi di valutazione tecnica (TAB) per una o più aree di prodotto di cui all'allegato IV, tabella 1. Alla Commissione è conferito il potere di modificare tale tabella mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 per adeguarla al progresso tecnico.

Gli Stati membri possono designare, all'interno del proprio territorio, organismi di valutazione tecnica (TAB) per una o più aree di prodotto di cui all'allegato IV, tabella 1. Quando lo Stato membro decide di designare un TAB, nomina un'unica autorità responsabile degli organismi di valutazione tecnica (l'"autorità designata").

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità designatrice designata conformemente all'articolo 43 controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L'autorità designatrice fornisce istruzioni ai TAB in caso di violazione della legge o della pratica comune concordata tra gli Stati membri e la Commissione. In caso di violazione ripetuta della legge, può revocare la designazione del TAB.

L'autorità designata controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L'autorità designata fornisce istruzioni ai TAB in caso di violazione della legge o della pratica comune concordata tra gli Stati membri e la Commissione. In caso di violazione ripetuta della legge, può revocare la designazione del TAB.

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione può esaminare la conformità dei TAB ai requisiti di cui al presente capo, nonché il soddisfacimento, da parte delle autorità designatrici competenti, dei rispettivi obblighi di controllo.

5.   La Commissione può esaminare la conformità dei TAB ai requisiti di cui al presente capo, nonché il soddisfacimento, da parte delle autorità designate competenti, dei rispettivi obblighi di controllo.

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Su richiesta dell'autorità designatrice pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la conformità.

6.   Su richiesta dell'autorità designata pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la conformità.

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

assicura che i documenti per la valutazione europea adottati e i riferimenti delle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico in tutte le lingue dell'Unione .

(i)

assicura che i documenti per la valutazione europea adottati e i riferimenti delle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico.

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione può subordinare il finanziamento dell'organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di determinati requisiti organizzativi e in termini di prestazioni, anche per quanto riguarda un'equa distribuzione geografica dei TAB.

6.   La Commissione può subordinare il finanziamento dell'organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di requisiti organizzativi e in termini di prestazioni, anche per quanto riguarda un'equa distribuzione geografica dei TAB.

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente e sufficienti fondi per la corretta esecuzione dei suoi compiti. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono un numero minimo di equivalenze a tempo pieno ritenute sufficienti per un adeguato controllo degli organismi notificati, se opportuno in relazione a specifici compiti di valutazione della conformità. Se il controllo è svolto da un organismo nazionale di accreditamento o da un organismo di cui all'articolo 48, paragrafo 3, tale numero minimo si applica a detto organismo.

L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente e sufficienti fondi per la corretta esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo di valutazione della conformità è un organismo indipendente dall' organizzazione o dal prodotto che esso valuta.

Un organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale dell' organizzazione o del prodotto da costruzione che esso valuta.

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

È indipendente da qualsiasi legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, con i fabbricanti, i loro partner commerciali o gli investitori che detengono una partecipazione azionaria, nonché con altri organismi notificati e le loro associazioni di categoria, società controllanti o affiliate. Ciò non preclude lo svolgimento, da parte dell'organismo notificato, di attività di valutazione e verifica per fabbricanti concorrenti.

soppresso

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo indipendente, purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi.

Un organismo di valutazione della conformità appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo indipendente, purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi.

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti chetale organismo valuta, né rappresentanti di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a fini personali.

Un organismo di valutazione della conformità , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti chetale organismo valuta, né rappresentanti di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di prodotti a fini personali.

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati né forniscono servizi di consulenza.

Un organismo di valutazione della conformità , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati né forniscono servizi di consulenza.

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato garantisce che le attività della propria società controllante o delle consorelle, delle filiali o dei subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.

Un organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività della propria società controllante o delle consorelle, delle filiali o dei subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nel processo di valutazione e verifica un organismo notificato e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

5.   Nel processo di valutazione e verifica un organismo di valutazione della conformità e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica assegnati a tale organismo conformemente all'allegato V e per i quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

Un organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica assegnati a tale organismo conformemente all'allegato V e per i quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo di valutazione della conformità stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica; Il personale competente dell'adozione delle decisioni di valutazione è alle dipendenze dell'organismo notificato a norma del diritto nazionale dello Stato membro notificante, non è soggetto ad alcun altro obbligo di lealtà potenzialmente confliggente o potenziale conflitto di interessi ed è competente a verificare le valutazioni effettuate da altri membri del personale, esperti esterni o subappaltatori. Il suo numero è sufficiente a garantire la continuità operativa e un approccio coerente alle valutazioni della conformità;

(a)

del personale competente necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica.

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua il processo di valutazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Ciò comprende una matrice delle qualifiche che stabilisca una corrispondenza tra il personale interessato, il relativo status e i rispettivi compiti in seno all'organismo di valutazione della conformità e i compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato;

(b)

delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua il processo di valutazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività, e assegna il proprio personale a tali compiti.

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

di politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

soppresso

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali intende essere notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari.

Un organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali intende essere notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Un organismo notificato sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica.

9.   Un organismo di valutazione della conformità sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica.

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Il personale dell'organismo notificato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'allegato V, tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

10.   Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'allegato V, tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11.   L'organismo notificato garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni sia informato delle attività di normazione pertinenti , partecipa alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento, e garantisce il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo .

11.   L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento, e garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti.

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Articolo 51 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Presunzione di conformità

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti. Gli organismi notificati pertinenti stabiliscono procedure per il controllo continuo della competenza, delle attività e delle prestazioni dei loro subappaltatori o delle loro filiali, tenendo conto della matrice delle qualifiche di cui all'articolo 50, paragrafo 6, lettera b).

2.   L'organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti.

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e dei processi di valutazione e/o verifica per i quali l'organismo dichiara di essere competente , dalla matrice delle qualifiche si cui all'articolo 50, paragrafo 6, lettera b), e, se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 50. Il certificato di accreditamento fa riferimento esclusivamente allo specifico organismo di valutazione della conformità che chiede la notifica e non tiene conto delle capacità o del personale della società controllante o delle consorelle. Oltre alle pertinenti norme armonizzate, tale documento si basa sui requisiti specifici e sui compiti di valutazione.

2.   La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e dei processi di valutazione e/o verifica per i quali l'organismo dichiara di essere competente e, se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 50. Il certificato di accreditamento fa riferimento esclusivamente allo specifico organismo di valutazione della conformità che chiede la notifica e non tiene conto delle capacità o del personale della società controllante o delle consorelle. Oltre alle pertinenti norme armonizzate, tale documento si basa sui requisiti specifici e sui compiti di valutazione.

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 50 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi.

1.   Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 50 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e chiede a quest'ultimo di adottare le misure correttive necessarie, incluso, all'occorrenza, il ritiro della notifica.

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.     Gli organismi notificati garantiscono la rotazione tra il personale che svolge compiti di valutazione diversi.

soppresso

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 62

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 62

soppresso

Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli organismi notificati

 

Qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti determinino disparità di trattamento e creino condizioni di disparità per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di esecuzione degli obblighi degli organismi notificati di cui agli articoli 60 e 61.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

 

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma dell'articolo 47 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati. Il coordinamento e la cooperazione in seno al gruppo di cui al paragrafo 1 mirano a garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento.

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma dell'articolo 47 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di detto gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati. Il coordinamento e la cooperazione in seno al gruppo di cui al paragrafo 1 mirano a garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento.

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

soppresso

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organismi notificati applicano in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Gli organismi notificati tengono in considerazione in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il fabbricante può sostituire le prove di tipo con una documentazione tecnica appropriata che dimostri che:

1.   Il fabbricante può sostituire le prove di tipo o i calcoli di tipo con una documentazione tecnica appropriata che dimostri che:

Emendamento 335

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

si ritiene che il prodotto che il fabbricante immette sul mercato raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate a tale fine nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in un atto della Commissione ; oppure

(a)

si ritiene che il prodotto che il fabbricante immette sul mercato raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate a tale fine nella pertinente specifica tecnica armonizzata; oppure

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il prodotto, coperto da una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante immette sul mercato è un insieme di elementi, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni, anche in termini di criteri di compatibilità in caso di elementi individuali, del fornitore dell'insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o l'elemento per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte e se il fabbricante ha in particolare verificato il soddisfacimento del preciso soddisfacimento dei criteri di compatibilità indicati dal fornitore, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o dell'elemento a lui forniti.

(b)

il prodotto, coperto da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea , che il fabbricante immette sul mercato è un insieme di elementi, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni, anche in termini di criteri di compatibilità in caso di elementi individuali, del fornitore dell'insieme o del fornitore di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o l'elemento per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata o alla valutazione tecnica europea . Se queste condizioni sono soddisfatte e se il fabbricante ha in particolare verificato il soddisfacimento dei precisi criteri di compatibilità indicati dal fornitore, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o dell'elemento a lui forniti ; oppure

Emendamento 337

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l'autorizzazione di quest'ultimo, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova;

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 66

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 66

soppresso

Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie

 

1.     Relativamente ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione, che sono installati in una singola e identificata opera di costruzione da fabbricanti competenti anche per l'incorporazione sicura di tali prodotti nelle opere di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e fornisce dati equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili. L'equivalenza si ha quando tutti i dati necessari e i requisiti applicabili alla specifica opera di costruzione e al suo futuro smantellamento, compresi il riutilizzo, la rifabbricazione e il riciclaggio dei suoi prodotti installati, sono forniti o soddisfatti sulla base di metodi allo stato dell'arte.

 

2.     Oltre ai compiti di cui all'allegato V, un organismo notificato o un TAB valuta e certifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1.

 

Emendamento 339

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato (in appresso: organismo notificato che attua il riconoscimento) può astenersi dalla valutazione e dalla verifica di un determinato elemento da valutare o verificare conformemente al presente regolamento e riconoscere la valutazione e la verifica effettuate da un altro organismo notificato per lo stesso operatore economico se:

Un organismo notificato (in appresso: organismo notificato che attua il riconoscimento) può astenersi dalla valutazione e dalla verifica di un determinato elemento da valutare o verificare conformemente al presente regolamento e riconoscere la valutazione e la verifica effettuate da un altro organismo notificato per lo stesso operatore economico se sussistono tutte le condizioni seguenti :

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

esiste un accordo tra i due organismi notificati che li obbliga a condividere tutte le informazioni riguardanti la valutazione e la verifica, nonché i rispettivi certificati e rapporti;

soppresso

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione istituisce un sistema che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento.

1.    Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento e le attività delle autorità di vigilanza del mercato in conformità del regolamento (UE) 2019/1020, la Commissione istituisce inoltre un sistema che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento.

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Laddove ritenga che un reclamo o una segnalazione sia pertinente e motivata, la Commissione assegna tale reclamo o segnalazione a un'autorità di vigilanza del mercato affinché vi dia seguito con la persona fisica o giuridica pertinente conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020.

2.   Laddove ritenga che un reclamo o una segnalazione sia pertinente e motivata, sulla base di criteri ben definiti, la Commissione senza indebito ritardo assegna tale reclamo o segnalazione a un'autorità di vigilanza del mercato affinché vi dia seguito con la persona fisica o giuridica pertinente conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri e il calendario di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1.

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Per quanto riguarda i prodotti da costruzione che potrebbero presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ha la possibilità di informare la Commissione attraverso una sezione separata del portale Safety Gate. La Commissione tiene in debita considerazione le informazioni ricevute e, previa verifica della loro esattezza, trasmette, se del caso, tali informazioni all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato senza indebito ritardo per garantire che sia dato un seguito adeguato a tali reclami.

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità competenti, l'"autorità nazionale competente" che funge da punto focale per i contatti con gli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità competenti, l'"autorità nazionale competente" che funge da punto unico di contatto per le comunicazioni con gli altri Stati membri.

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Le autorità competenti designate sono dotate di tutti i poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020. Tali poteri sono estesi, ai fini del presente regolamento, a tutti gli operatori economici contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Ai fini della vigilanza del mercato, delle indagini e dell'applicazione delle norme, le autorità competenti hanno il potere di chiedere ad altre autorità o organismi pubblici informazioni pertinenti in loro possesso.

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Articolo 70 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura per trattare le non conformità

Procedura per trattare la non conformità

Emendamento 349

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha sufficienti motivi per ritenere che determinati prodotti coperti da una norma relativa ai prodotti da costruzione o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non siano conformi, oppure il loro fabbricante non sia conforme, detta autorità effettua una valutazione dei prodotti e del fabbricante interessato che riguarda i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha sufficienti motivi per ritenere che determinati prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non siano conformi, oppure il loro fabbricante non sia conforme, detta autorità effettua una valutazione dei prodotti e del fabbricante interessato che riguarda i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 350

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se nel corso della valutazione l'autorità di vigilanza del mercato accerta che i prodotti o il loro fabbricante non sono conformi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, essa chiede immediatamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive appropriate e proporzionate per rendere i prodotti o il fabbricante conformi ai suddetti requisiti e obblighi, oppure di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura e al livello della non conformità. Le misure correttive che gli operatori economici devono adottare possono comprendere le azioni elencate all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

Se nel corso della valutazione l'autorità di vigilanza del mercato accerta che i prodotti o il loro fabbricante non sono conformi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, essa chiede immediatamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive appropriate e proporzionate per rendere i prodotti o il relativo fabbricante conformi ai suddetti requisiti e obblighi, oppure di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura e al livello della non conformità. Le misure correttive che gli operatori economici devono adottare possono comprendere le azioni elencate all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Se entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto interessato, la misura è ritenuta giustificata.

7.   Se entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto interessato, la misura è ritenuta giustificata.

Emendamento 352

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se a conclusione della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante l'adozione di un atto di esecuzione se la misura sia giustificata o meno.

Se a conclusione della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, entro quattro mesi dalla notifica ricevuta a norma dell'articolo 70, paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce se la misura sia giustificata o meno.

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano senza indugio le misure necessarie per assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze in un documento per la valutazione europea come indicato all'articolo 70, paragrafo 5, lettera c), la Commissione informa di tali carenze l'organizzazione dei TAB e, se necessario, richiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione.

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 73

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 73

soppresso

Controlli minimi e risorse umane minime

 

1.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo il numero minimo di controlli che le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro devono effettuare su prodotti specifici coperti da specifiche tecniche armonizzate o in relazione ai requisiti specifici stabiliti in tali misure, al fine di assicurare che i controlli siano effettuati in misura adeguata a garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. Gli atti delegati possono, se opportuno, specificare la natura dei controlli richiesti e i metodi da utilizzare.

 

2.     Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo le risorse umane minime che gli Stati membri devono impiegare ai fini della vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente regolamento.

 

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

elabora orientamenti per l'applicazione e il rispetto dei requisiti e degli obblighi stabiliti negli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 , all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e negli atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 4 , comprese pratiche e metodologie comuni per una vigilanza efficace del mercato.

(d)

elabora orientamenti per l'applicazione e il rispetto dei requisiti e degli obblighi stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento , comprese pratiche e metodologie comuni per una vigilanza efficace del mercato , come il numero e la tipologia di controlli che le autorità di vigilanza del mercato devono effettuare;

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

elabora orientamenti per gli operatori economici sull'applicazione armonizzata del presente regolamento.

Emendamento 358

Proposta di regolamento

Articolo 75

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici in possesso di un prodotto non conforme o dal fabbricante i costi dell'ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti.

Qualora un prodotto sia risultato non conforme, le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici che hanno immesso o reso disponibile il prodotto sul mercato i costi dell'ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti , presentando una giustificazione di tali costi .

Emendamento 359

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Gli Stati membri e la Commissione possono utilizzare l'intelligenza artificiale per individuare pratiche decisionali divergenti.

8.   Gli Stati membri e la Commissione possono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per individuare pratiche decisionali divergenti.

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Articolo 78

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78

soppresso

Banca dati o sistema dell'UE per i prodotti da costruzione

 

1.     Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, istituendo una banca dati o un sistema dell'Unione per i prodotti da costruzione che si basi, per quanto possibile, sul passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili].

 

2.     Gli operatori economici possono accedere a tutte le informazioni contenute in tale banca dati o sistema che li riguardano specificamente. Possono altresì chiedere che le informazioni inesatte siano rettificate.

 

3.     La Commissione può, mediante atti di esecuzione, dare accesso a tale banca dati o sistema a determinate autorità di paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi di regolamentazione per i prodotti da costruzione analoghi al presente regolamento, a condizione che tali paesi:

 

a)

garantiscano la riservatezza;

 

b)

siano partner di un meccanismo di trasferimento lecito di dati personali conforme al regolamento (UE) 2016/679  (48);

 

c)

si impegnino ad agire attivamente notificando fatti che potrebbero far scattare la necessità di un intervento da parte delle autorità di vigilanza del mercato; e

 

d)

si impegnino a contrastare gli operatori economici che violano il presente regolamento dal loro territorio.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1.

 

 

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri sostengono gli operatori economici per mezzo di punti di contatto per i prodotti da costruzione. Gli Stati membri designano e mantengono almeno un punto di contatto per i prodotti da costruzione nel proprio territorio e provvedono affinché i loro punti di contatto di prodotti da costruzione dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti e, in ogni caso, di almeno un'equivalenza a tempo pieno per Stato membro e di un'ulteriore equivalenza a tempo pieno per ogni dieci milioni di abitanti . Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscano i loro servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 (49) e si coordinino con i punti di contatto per il reciproco riconoscimento istituiti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515 (50).

1.   Gli Stati membri sostengono gli operatori economici per mezzo di punti di contatto per i prodotti da costruzione. Gli Stati membri designano e mantengono almeno un punto di contatto per i prodotti da costruzione nel proprio territorio e provvedono affinché i loro punti di contatto di prodotti da costruzione dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscano i loro servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 (49) e si coordinino con i punti di contatto per il reciproco riconoscimento istituiti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515 (50).

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I punti di contatto per i prodotti da costruzione rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3.

3.   I punti di contatto per i prodotti da costruzione rispondono o forniscono informazioni a titolo gratuito entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3.

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.     I punti di contatto per i prodotti da costruzione non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 364

Proposta di regolamento

CAPO IX bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo IX bis

 

Passaporto digitale del prodotto da costruzione e registro dei passaporti dei prodotti

 

Articolo 81 bis

 

Istituzione del passaporto digitale del prodotto da costruzione

 

1.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento istituendo un passaporto digitale del prodotto da costruzione conformemente alle condizioni stabilite nel presente capo.

 

Il passaporto digitale del prodotto da costruzione è compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili], senza che sia compromessa l'interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling – BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.

 

2.     Il passaporto digitale del prodotto da costruzione contiene:

 

a)

la dichiarazione di prestazione o la dichiarazione combinata di prestazione e di conformità;

 

b)

le informazioni sul prodotto di cui all'allegato I, parte D; e

 

c)

la documentazione tecnica di cui all'articolo 64, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 66, paragrafo 1 e all'allegato II, punto 11, lettera b).

 

3.     Il passaporto digitale del prodotto da costruzione è accessibile per via elettronica tramite il supporto dati.

 

4.     I seguenti supporti dati o mezzi analoghi possono essere utilizzati per accedere al passaporto digitale del prodotto da costruzione:

 

a)

codice QR;

 

b)

codice a barre;

 

c)

chip RFID;

 

d)

permalink.

 

5.     Il passaporto digitale del prodotto da costruzione è accessibile gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità tramite il supporto dati. Possono essere forniti diversi livelli di accesso tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili o di garantire la sicurezza delle opere di costruzione.

 

6.     I passaporti digitali dei prodotti da costruzione sono resi accessibili sul sito web o nella banca dati del fabbricante o su una piattaforma online scelta dal fabbricante dei prodotti in questione per dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto. Trascorso tale termine, le informazioni continuano a essere rese accessibili dal fabbricante o sono trasferite nel registro centralizzato della Commissione istituito a norma dell'articolo 81 quinquies.

 

7.     Il fabbricante verifica almeno ogni due anni la correttezza delle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto da costruzione.

 

8.     Una volta che un prodotto da costruzione è immesso sul mercato, le informazioni contenute nel relativo passaporto digitale del prodotto da costruzione possono essere modificate soltanto al fine di correggere errori materiali. Le eventuali modifiche sono disponibili tramite lo stesso supporto dati e comprendono informazioni dettagliate sulla nuova versione e sui motivi dell'aggiornamento.

 

Articolo 81 ter

 

Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto da costruzione

 

1.     Il passaporto digitale del prodotto da costruzione soddisfa le condizioni seguenti:

 

a)

è collegato, tramite uno o più supporti dati, al codice di identificazione unico del prodotto-tipo;

 

b)

il supporto dati è apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò non è consentito o garantito dalla natura del prodotto, è indicato sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento;

 

c)

il supporto dati è conforme alla norma ISO/IEC 15459:2015;

 

d)

tutte le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto da costruzione sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili meccanicamente, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 81 quater. La documentazione tecnica di cui all'articolo 81 bis, paragrafo 2, lettera c), è esentata da tale obbligo se ciò è giustificato da motivi tecnici;

 

e)

le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto da costruzione si riferiscono al prodotto corrispondente al codice di identificazione unico del prodotto-tipo;

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per modificare il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sostituendo la norma indicata alla suddetta lettera o aggiungendo altre norme europee o internazionali alle quali devono conformarsi il supporto dati e gli identificativi univoci ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

 

2.     L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce agli altri operatori economici una copia digitale del supporto dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce tale copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell'altro operatore economico.

 

Articolo 81 quater

 

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto da costruzione

 

La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale del prodotto da costruzione sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:

 

a)

i passaporti digitali dei prodotti da costruzione sono pienamente interoperabili con altri passaporti digitali dei prodotti da costruzione per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;

 

b)

i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto da costruzione sono conservati dai fabbricanti responsabili della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per loro conto;

 

c)

se i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto da costruzione sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per loro conto, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti;

 

d)

il passaporto digitale del prodotto da costruzione resta disponibile per almeno dieci anni dopo l'ultima immissione sul mercato del rispettivo prodotto da costruzione, anche in caso di insolvenza dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell'Unione. Trascorso tale termine, le informazioni possono ancora essere rese accessibili dal fabbricante o sono trasferite nel registro centralizzato della Commissione;

 

e)

sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati;

 

f)

i passaporti digitali dei prodotti da costruzione sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di modificare i requisiti essenziali di cui al presente articolo alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici.

 

Articolo 81 quinquies

 

Registro dei passaporti dei prodotti da costruzione

 

1.     La Commissione istituisce e mantiene un registro in cui sono conservate le informazioni contenute nei passaporti dei prodotti da costruzione mediante atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 87.

 

Il registro di cui al primo comma comprende almeno:

 

a)

un elenco dei supporti dati e degli identificativi unici di prodotto di cui all'articolo 81 ter, paragrafo 1, lettera a);

 

b)

le informazioni di cui all'articolo 81 bis, paragrafo 2, quali trasferite dal fabbricante.

 

La Commissione assicura che le informazioni conservate nel registro di cui al primo comma siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

 

2.     La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 87 per integrare il presente regolamento specificando le informazioni che, oltre a essere incluse nel passaporto del prodotto, sono conservate nel registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto almeno dei criteri seguenti:

 

a)

la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto del prodotto;

 

b)

la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali in relazione ai prodotti da costruzione;

 

c)

la necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli operatori economici.

 

3.     In relazione alla sua responsabilità di istituire e gestire il registro di cui al paragrafo 1 e al trattamento dei dati personali che può derivare da tale attività, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

 

4.     L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato carica, nel registro di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento 365

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

questioni scientifiche, tecniche e regolamentari volte a migliorare la sicurezza dei prodotti o la protezione dell'ambiente;

(e)

questioni scientifiche, tecniche e regolamentari volte a migliorare la sicurezza dei prodotti o la protezione dell'ambiente e dei consumatori ;

Emendamento 366

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito alle attività di cooperazione che intraprende con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali a norma del primo comma.

Emendamento 367

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dalla banca dati o dal sistema per i prodotti di cui all'articolo 78 , dal sistema di cui all'articolo 77 e dalle informazioni scambiate tra le autorità conformemente al presente regolamento e può ricevere informazioni pertinenti sui prodotti e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate da tali paesi terzi od organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le autorità nazionali, se opportuno.

2.   La Commissione , previa consultazione con gli Stati membri, può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dal passaporto digitale del prodotto da costruzione , dal sistema di cui all'articolo 77 e dalle informazioni scambiate tra le autorità conformemente al presente regolamento e può ricevere informazioni pertinenti sui prodotti e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate da tali paesi terzi od organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le autorità nazionali, se opportuno.

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Qualora accordi con paesi terzi consentano il sostegno reciproco in termini di esecuzione, gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono avvalersi dei poteri di cui al capo VIII anche per azioni nei confronti di operatori economici che agiscono illegalmente nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, a condizione che i paesi terzi rispettino i valori fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compreso lo Stato di diritto. Gli Stati membri possono chiedere, tramite la Commissione, che i paesi terzi applichino le misure adottate conformemente al capo VIII. Non vi è cooperazione a norma del presente paragrafo se non vi è reciprocità di fatto o se la Commissione solleva altre preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le condizioni giuridiche di cui al presente articolo o la riservatezza dei dati.

soppresso

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti oggetto di un atto delegato che stabilisce classi di prestazione conformemente all'articolo 4 , paragrafo 4, lettera a), o una "etichettatura a semaforo" conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, tali incentivi mirano alle due classi /ai due codici cromatici più popolati o alle classi superiori /ai codici cromatici migliori.

Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti cui si applicano classi di prestazione stabilite conformemente all'articolo 4 o un'etichetta conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, tali incentivi mirano alle due classi superiori.

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se un atto delegato definisce classi di prestazione in relazione a più di un parametro di sostenibilità, è ivi indicato in relazione a quale parametro deve essere applicato il presente articolo.

Se le classi di prestazione sono definite in relazione a più di un parametro di sostenibilità, è ivi indicato in relazione a quale parametro deve essere applicato il presente articolo.

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Qualora non sia adottato alcun atto delegato a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione può specificare negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, quali livelli di prestazione relativi ai parametri dei prodotti devono essere oggetto degli incentivi degli Stati membri.

soppresso

Nel fare ciò, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

 

a)

l'accessibilità economica relativa dei prodotti in funzione del loro livello di prestazione;

 

b)

la necessità di garantire una domanda sufficiente di prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale.

 

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri possono inoltre prevedere incentivi per la promozione di prodotti da costruzione rispettosi dell'ambiente e sostenibili non coperti da specifiche tecniche armonizzate, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87 stabilendo requisiti di sostenibilità applicabili agli appalti pubblici, compresi l'attuazione e il controllo di tali requisiti e la comunicazione in merito da parte degli Stati membri.

1.    Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti di sostenibilità che devono essere applicati dagli Stati membri agli appalti pubblici specificamente aggiudicati come appalti pubblici verdi , compresi l'attuazione e il controllo di tali requisiti e la comunicazione in merito da parte degli Stati membri. Il primo atto delegato è adottato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026. Gli Stati membri e la Commissione forniscono assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali per migliorare le competenze e riqualificare il personale responsabile degli appalti pubblici verdi.

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I requisiti adottati a norma del paragrafo 1 per gli appalti pubblici aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o da enti aggiudicatori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie , criteri di selezione, criteri di aggiudicazione , clausole sull'esecuzione dell'appalto od obiettivi, a seconda dei casi .

2.   I requisiti di sostenibilità stabiliti a norma del paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o da enti aggiudicatori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di livelli di prestazione o specifiche tecniche obbligatori o, se del caso , criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole sull'esecuzione dell'appalto , tenendo conto delle necessità e dei vincoli specifici delle piccole autorità locali e delle PMI .

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nello stabilire i requisiti di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

3.   Nello stabilire i requisiti di sostenibilità di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi , la Commissione , in linea con i paragrafi 13 e 28 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e i pertinenti portatori di interessi, effettua una valutazione d'impatto e tiene conto almeno dei criteri seguenti:

Emendamento 376

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

i benefici ambientali derivanti dalla diffusione di prodotti appartenenti alle due classi di prestazione superiori;

Emendamento 377

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza che ciò comporti costi sproporzionati.

(c)

la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza che ciò comporti costi sproporzionati e tenendo conto della disponibilità di tali prodotti sul mercato;

Emendamento 378

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

le esigenze normative e le diverse condizioni climatiche degli Stati membri;

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)

l'impatto sulle PMI e le loro necessità.

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I requisiti di sostenibilità stabiliti a norma del paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi non impediscono agli Stati membri di stabilire requisiti più ambiziosi.

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono utilizzare il marchio Ecolabel UE e altri sistemi nazionali o regionali per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 66/2010 come criteri di aggiudicazione, specifiche tecniche o condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, in linea con l'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE.

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti da costruzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (procedura consultiva).

1.   La Commissione è guidata dal comitato per i prodotti da costruzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (procedura consultiva).

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tutta la documentazione richiesta a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 3, degli articoli da 64 a 66 e dell'allegato V può essere fornita in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune e in modo da consentire lo scaricamento tramite collegamenti non modificabili (permalink).

Tutta la documentazione richiesta a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 3, degli articoli da 64 a 66 e dell'allegato V può essere fornita in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune e in modo da consentire lo scaricamento tramite collegamenti non modificabili (permalink o altri supporti dati ).

Emendamento 384

Proposta di regolamento

Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli obblighi di informazione stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 3 , 4 e 6 , dall'articolo 19, paragrafi 1, 3, 5 e 6 , dall'articolo 20, paragrafi 2 e 3 , dall'articolo 21, paragrafi da 6 a 9, dall'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), dall'articolo 23, paragrafo 5, dall'articolo 24, paragrafo 6, dall'articolo 25, paragrafo 2, dall'articolo 26 , paragrafo 4 , dall'articolo 27 , paragrafo 2 , dagli articoli da 28 a 39, dall'articolo 41, paragrafo 3, dall'articolo 44, paragrafi 3, 4, 6 e 7, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 46, paragrafo 2, dall'articolo 47, dall'articolo 49, paragrafo 5, dall'articolo 50, paragrafo 11, dall'articolo 53, paragrafo 1, dall'articolo 58, paragrafo 1, dall'articolo 59, paragrafo 2, dall'articolo 61, dall'articolo 70, paragrafi 1, 2, 4 e 6, dall'articolo 71, paragrafo 2, dall'articolo 72, paragrafi 1, 3 e 5, dall'articolo 76, dall'articolo 77, dall'articolo 78, paragrafo 3, dall'articolo 79, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 80, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafi da 1 a 3, 6 e 7 e dall'articolo 91 possono essere soddisfatti per via elettronica. Tuttavia le informazioni da fornire conformemente all'allegato I, parte D, e le specifiche tecniche armonizzate che le dettagliano sono fornite in formato cartaceo per i prodotti non etichettati "Non destinato ai consumatori" o "Esclusivamente per uso professionale". Inoltre i consumatori possono richiedere che qualsiasi altra informazione sia fornita in formato cartaceo.

Tutti gli obblighi di informazione stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4 , dall'articolo 19, paragrafi 1, 3, 5 e 6, dall'articolo 21, paragrafi da 6 a 9, dall'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), dall'articolo 23, paragrafo 5, dall'articolo 24, paragrafo 6, dall'articolo 25, paragrafo 2, dall'articolo 27 , paragrafo 2, dall'articolo 28, dall'articolo 29 , dall'articolo 31 , dall'articolo 32 , dagli articoli da 34 a 39, dall'articolo 41, paragrafo 3, dall'articolo 44, paragrafi 3, 4, 6 e 7, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 46, paragrafo 2, dall'articolo 47, dall'articolo 49, paragrafo 5, dall'articolo 50, paragrafo 11, dall'articolo 53, paragrafo 1, dall'articolo 58, paragrafo 1, dall'articolo 59, paragrafo 2, dall'articolo 61, dall'articolo 70, paragrafi 1, 2, 4 e 6, dall'articolo 71, paragrafo 2, dall'articolo 72, paragrafi 1, 3 e 5, dall'articolo 76, dall'articolo 77, dall'articolo 79, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 80, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafi da 1 a 3, 6 e 7 e dall'articolo 91 possono essere soddisfatti per via elettronica.

 

Le informazioni da fornire conformemente all'allegato I, parte C3, nonché qualsiasi altra informazione, sono fornite gratuitamente in formato cartaceo entro un mese, se richiesto dal consumatore al momento dell'acquisto.

Emendamento 385

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

mancata comunicazione di dati o documentazione tecnica che potrebbero comportare il richiamo del prodotto da costruzione o dei suoi componenti o il rifiuto o il ritiro della dichiarazione di conformità;

Emendamento 386

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

rilascio di false dichiarazioni durante le procedure di valutazione e verifica seguite ai fini della redazione delle dichiarazioni di prestazione e di conformità;

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

falsificazione dei risultati delle prove di conformità o della vigilanza del mercato;

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

informazioni da fornire conformemente all'allegato I, parte D , e alle specifiche tecniche armonizzate mancanti, incomplete o inesatte;

(g)

informazioni da fornire conformemente all'allegato I, parte C3 , e alle specifiche tecniche armonizzate mancanti, incomplete o inesatte;

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m)

servizi di stampa 3D forniti in violazione dell'articolo 28.

soppresso

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante un atto delegato adottato conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire sanzioni minime proporzionate, rivolte a tutti gli operatori economici, i TAB e gli organismi notificati direttamente o indirettamente coinvolti nella violazione degli obblighi di cui al presente regolamento.

soppresso

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Articolo 91 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non prima di otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell'ambiente edificato. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

Non prima di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell'ambiente edificato . La valutazione esamina, tra l'altro, la correlazione tra il regolamento rivisto sui prodotti da costruzione e il regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Articolo 92 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2045 .

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento], ad eccezione degli articoli da 2 a 9 e degli articoli 11, 27 e 28, che sono abrogati a decorrere dal [10 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] .

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Articolo 92 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli articoli elencati nel primo comma sono applicabili esclusivamente ai documenti per la valutazione europea e alle norme armonizzate citati in conformità del regolamento (UE) 305/2011 e non successivamente ritirati.

Emendamento 394

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le norme seguenti restano valide a norma del presente regolamento, come norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma:

3.    Tutte le norme in vigore al [data di applicazione del presente regolamento] restano valide fino a quando non siano ritirate dalla Commissione o altrimenti abrogate.

Emendamento 395

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

soppresso

Emendamento 396

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

soppresso

Emendamento 397

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

[da inserire durante le negoziazioni tra i legislatori].

soppresso

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I documenti per la valutazione europea rilasciati prima del [un anno dopo l'entrata in vigore] restano validi fino al [tre anni dopo l'entrata in vigore], fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni.

4.   I documenti per la valutazione europea rilasciati prima del [l'entrata in vigore] restano validi fino al [cinque anni dopo l'entrata in vigore], fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni.

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I certificati o i rapporti di prova degli organismi notificati e le valutazioni tecniche europee rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 restano validi per cinque anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche tecniche armonizzate per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, adottate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, fatto salvo il caso in cui tali documenti siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni.

5.   I certificati degli organismi notificati e le valutazioni tecniche europee rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 restano validi per cinque anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche tecniche armonizzate per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, adottate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, fatto salvo il caso in cui tali documenti siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni.

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Articolo 93 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 93 bis

 

Piano di lavoro per la transizione e priorità di normazione

 

1.     Entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore], la Commissione stabilisce un piano di lavoro almeno per il triennio successivo.

 

La Commissione è sostenuta da un gruppo di esperti composto da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti delle organizzazioni europee di normazione e delle pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 ("gruppo di esperti sull'acquis del CPR").

 

Il piano di lavoro di cui al primo comma è disponibile al pubblico. La Commissione rinnova e aggiorna il piano di lavoro per il triennio successivo un anno prima della sua scadenza finché il presente regolamento rimane applicabile.

 

Qualora ritenga di non poter conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro, la Commissione lo modifica di conseguenza senza indebito ritardo.

 

2.     Il piano di lavoro contiene un elenco delle famiglie o delle categorie di prodotti considerate prioritarie per l'elaborazione delle specifiche tecniche armonizzate e la presentazione delle richieste di normazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 4 bis e 5 del presente regolamento. Tale elenco è aggiornato annualmente previa consultazione del gruppo di esperti sull'acquis del CPR.

 

3.     Nel definire le priorità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione presta particolare attenzione alla sostituzione delle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, alle esigenze normative degli Stati membri, alle questioni di sicurezza relative alle opere di costruzione e ai prodotti di costruzione nonché agli obiettivi dell'UE in materia di clima ed economia circolare. La Commissione si avvale di una metodologia trasparente ed equilibrata pubblicata insieme al piano di lavoro.

 

4.     A seguito dell'elaborazione del piano di lavoro, gli Stati membri comunicano alla Commissione le caratteristiche essenziali che richiedono per la pertinente famiglia o categoria di prodotti da costruzione, compresi i metodi di valutazione che applicano e gli eventuali livelli di soglia o classi di prestazione che ritengono necessari, nonché altri requisiti dei prodotti.

 

Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro esigenze normative a norma del primo comma, la Commissione le integra nella richiesta di normazione entro 12 mesi. La Commissione fornisce una motivazione qualora rifiuti di integrare tali esigenze normative.

 

5.     La Commissione riferisce una volta all'anno agli Stati membri e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro, comprese le richieste di normazione presentate e, se del caso, i ritardi nell'attuazione e i relativi motivi. La relazione contiene informazioni sul numero di norme proposte dalle organizzazioni europee di normazione, sul tempo medio necessario per la valutazione delle norme da parte della Commissione e sul rapporto tra le norme accettate dalla Commissione e quelle respinte.

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti

Requisiti per le opere di costruzione e i prodotti da costruzione

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali da coprire

requisiti di base delle opere di costruzione

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti di base delle opere di costruzione

soppresso

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo tale che tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione.

Le opere di costruzione e le loro parti pertinenti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo tale che tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione.

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da prevenire adeguatamente un incendio. In caso di incendio, quest'ultimo deve essere rilevato e deve attivarsi senza ritardo un allarme o una segnalazione. Il fuoco e il fumo devono essere contenuti e controllati e gli occupanti delle opere di costruzione devono essere protetti contro il fuoco e il fumo. Devono essere previste disposizioni adeguate per garantire la fuga e l'evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti delle opere di costruzione.

Le opere di costruzione e le loro parti pertinenti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da prevenire adeguatamente un incendio. In caso di incendio, quest'ultimo deve essere rilevato e deve attivarsi senza ritardo un allarme o una segnalazione. Il fuoco e il fumo devono essere contenuti e controllati e gli occupanti delle opere di costruzione devono essere protetti contro il fuoco e il fumo. Devono essere previste disposizioni adeguate per garantire la fuga e l'evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti delle opere di costruzione.

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da non presentare , per tutto il loro ciclo di vita, una minaccia acuta o cronica per la salute e la sicurezza di lavoratori, occupanti o vicini in ragione di quanto segue:

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo che , per tutto il loro ciclo di vita, non si ripercuotano negativamente sull'igiene o la salute e la sicurezza di lavoratori, occupanti o vicini in ragione di quanto segue:

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – lettera

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili o particolato pericoloso nell'aria interna;

(a)

emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili , odori o particolato pericoloso nell'aria interna;

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – lettera e bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

rilascio di microplastiche;

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – lettera e ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)

per quanto possibile, rilascio di sostanze che destano preoccupazione nell'aria interna o nell'acqua;

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Emissioni pericolose nell'ambiente esterno delle opere di costruzione

Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.7 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

dispersione di sostanze o radiazioni pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;

(a)

dispersione di sostanze , microplastiche o radiazioni pericolose nell'aria, nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.7 – comma 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

rilascio di emissioni nette di gas a effetto serra nell'atmosfera.

(d)

rilascio di emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera.

Emendamento 413

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'utilizzo di materie prime e secondarie ad elevata sostenibilità ambientale e quindi con una bassa impronta ambientale;

(a)

l'utilizzo quanto più possibile efficiente sotto il profilo delle risorse dei sottoprodotti e delle materie secondarie , a basse emissioni di carbonio, ottenute in modo sostenibile o locali, nonché delle materie prime ad elevata sostenibilità ambientale e quindi con una bassa impronta ambientale;

Emendamento 414

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la riduzione al minimo della quantità complessiva di materie prime utilizzate;

(b)

la riduzione al minimo della quantità complessiva di materie prime utilizzate e la massimizzazione dell'utilizzo di materie secondarie se del caso ;

Emendamento 415

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera c bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

la riduzione al minimo dei volumi complessivi di rifiuti prodotti;

Emendamento 416

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera e bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

la facilità di demolizione e l'utilizzo di materiali provenienti da fonti sostenibili, usati e riciclati.

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Caratteristiche essenziali da coprire

PARTE B: Caratteristiche ambientali essenziali dei prodotti da costruzione

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le specifiche tecniche armonizzate devono coprire , per quanto possibile, le caratteristiche essenziali seguenti relative alla valutazione del ciclo di vita:

Le specifiche tecniche armonizzate devono coprire le caratteristiche essenziali seguenti relative alla valutazione del ciclo di vita:

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

effetti dei cambiamenti climatici (obbligatorio);

(a)

potenziale di riscaldamento globale totale (obbligatorio);

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

potenziale di riscaldamento globale dei combustibili fossili (obbligatorio);

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)

potenziale di riscaldamento globale biogenico (obbligatorio);

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater)

potenziale di riscaldamento globale dell'uso del suolo e del cambiamento d'uso del suolo (obbligatorio);

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

riduzione dello strato di ozono;

(b)

potenziale di riduzione dello strato di ozono nella stratosfera (obbligatorio) ;

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

potenziale di acidificazione

(c)

potenziale di acidificazione , superamento accumulato (obbligatorio);

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

eutrofizzazione delle acque dolci;

(d)

potenziale di eutrofizzazione , frazione di nutrienti che raggiunge il comparto finale acque dolci (obbligatorio) ;

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

eutrofizzazione delle acque marine;

(e)

potenziale di eutrofizzazione , frazione di nutrienti che raggiunge il comparto finale acque marine (obbligatorio) ;

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

eutrofizzazione terrestre ;

(f)

potenziale di eutrofizzazione , superamento accumulato (obbligatorio) ;

Emendamento 428

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

ozono fotochimico ;

(g)

potenziale di formazione dell'ozono troposferico (obbligatorio) ;

Emendamento 429

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

impoverimento abiotico – minerali, metalli;

(h)

potenziale di impoverimento abiotico per le risorse non fossili;

Emendamento 430

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

impoverimento abiotico – combustibili fossili;

(i)

potenziale di impoverimento abiotico per le risorse fossili (obbligatorio) ;

Emendamento 431

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

consumo di acqua;

(j)

potenziale mancanza d'acqua (per l'utilizzatore), consumo di acqua ponderato in funzione della mancanza (obbligatorio) ;

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le specifiche tecniche armonizzate devono indicare che, per le caratteristiche essenziali degli effetti dei cambiamenti climatici di cui alla lettera a), il fabbricante è tenuto a dichiarare la prestazione del prodotto come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 1.

Le specifiche tecniche armonizzate devono indicare che, per le caratteristiche essenziali di cui al primo comma, lettere da a) a j) , il fabbricante è tenuto a dichiarare la prestazione del prodotto come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 1. Entro... [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] il fabbricante è tenuto a dichiarare le caratteristiche essenziali di cui alle lettere da k) a p).

Emendamento 433

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte B – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

PARTE C: Requisiti dei prodotti

PARTE B : requisiti atti a garantire il funzionamento adeguato e la prestazione dei prodotti

PARTE C1 : requisiti atti a garantire il funzionamento adeguato e la prestazione dei prodotti

Emendamento 434

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

PARTE C : requisiti intrinseci dei prodotti

PARTE C2 : requisiti intrinseci dei prodotti

Emendamento 435

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 1.2 – comma 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

qualora non sia possibile evitare i rischi, questi ultimi devono essere ridotti, attenuati e affrontati mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso;

(c)

qualora non sia possibile evitare i rischi, questi ultimi devono essere ridotti, attenuati e affrontati mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso , laddove tali avvertenze non siano già previste da altri atti giuridici dell'Unione applicabili ;

Emendamento 436

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'ambiente riguarda l'estrazione e la fabbricazione dei materiali, la fabbricazione del prodotto, la sua manutenzione, il suo potenziale di rimanere il più a lungo possibile in un'economia circolare e la sua fase di fine vita.

L'ambiente riguarda l'estrazione e la fabbricazione dei materiali, la fabbricazione del prodotto, il trasporto di materiali e prodotti, la sua manutenzione, il suo potenziale di rimanere il più a lungo possibile in un'economia circolare e la sua fase di fine vita.

Emendamento 437

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.

I prodotti devono essere concepiti, fabbricati e imballati in modo tale da affrontare in modo conforme allo stato dell'arte gli aspetti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente che seguono:

2.1.

I prodotti devono essere concepiti, fabbricati e imballati in modo tale da affrontare gli aspetti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente che seguono , laddove possibile senza perdite di sicurezza :

Emendamento 438

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

massimizzazione della durabilità in termini di durata di vita media prevista, in termini di durata di vita minima prevista nelle condizioni peggiori ma comunque realistiche nonché in termini di requisiti relativi alla durata di vita minima;

(a)

massimizzazione della durabilità e affidabilità del prodotto o dei suoi componenti espresse in termini di durata garantita del prodotto, indicazione della durata tecnica delle informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti, al fine di estendere la durata degli edifici e la loro fase di utilizzo nonché in termini di durata di vita media prevista, in termini di durata di vita minima prevista nelle condizioni peggiori ma comunque realistiche nonché in termini di requisiti relativi alla durata di vita minima . Le emissioni generate dalle estensioni del ciclo di vita dovrebbero essere valutate e confrontate alle emissioni relative alla ricostruzione e alla demolizione attraverso verifiche pre - demolizione ;

Emendamento 439

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

massimizzazione , ove possibile, del contenuto riciclato senza che ciò comporti perdite di sicurezza o che prevalga un impatto ambientale negativo ;

(c)

massimizzazione del contenuto riutilizzato, riciclato, rinnovabile e di sottoprodotto ;

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

scelta di sostanze sicure e rispettose dell'ambiente;

(d)

scelta di sostanze sicure , sostenibili fin dalla progettazione e rispettose dell'ambiente;

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

efficienza delle risorse;

(f)

efficienza dei materiali e delle risorse , compresa la massimizzazione dell'uso di materiali rinnovabili ;

Emendamento 442

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera f bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

modularità;

Emendamento 443

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

riparabilità nel corso della durata di vita prevista;

(i)

facilità di riparazione nel corso della durata di vita prevista;

Emendamento 444

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

possibilità di manutenzione e ammodernamento nel corso della durata di vita prevista;

(j)

facilità di manutenzione e ammodernamento nel corso della durata di vita prevista;

Emendamento 445

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l bis)

approvvigionamento sostenibile, come dimostrato dalle dichiarazioni di dovuta diligenza e dalla certificazione di approvvigionamento sostenibile, se del caso;

Emendamento 446

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l ter)

riduzione al minimo del rapporto prodotto/imballaggio;

Emendamento 447

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l quater)

emissione di odori o sostanze con effetti negativi sulla salute umana nell'aria interna;

Emendamento 448

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l quinquies)

rilascio di microplastiche;

Emendamento 449

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l sexies)

quantità di rifiuti prodotti, segnatamente i rifiuti pericolosi e i rifiuti senza un trattamento di riciclaggio identificato;

Emendamento 450

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l septies)

assenza di rifiuti che potrebbero essere altrimenti riutilizzati o riciclati trattati per lo smaltimento finale, compreso l'incenerimento con recupero di energia, o usati per operazioni di riempimento.

Emendamento 451

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le specifiche tecniche armonizzate devono stabilire, se del caso, tali requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, che possono riguardare la fase di installazione del prodotto nelle opere di costruzione, ma sono essenzialmente indipendenti da essa.

Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, devono stabilire, se del caso, tali requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente per famiglia o categoria di prodotti , che possono riguardare la fase di installazione del prodotto nelle opere di costruzione, ma sono essenzialmente indipendenti da essa.

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, le specifiche tecniche armonizzate devono coprire quanto meno gli aspetti seguenti:

Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, gli atti delegati devono coprire quanto meno gli aspetti seguenti:

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

se possibile, definire lo stato dell'arte per affrontare gli aspetti ambientali in relazione alla rispettiva categoria di prodotti, compreso il tenore minimo di contenuto riciclato;

(a)

definire gli aspetti ambientali in relazione alla rispettiva categoria di prodotti, il che comprende almeno le emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita, l'efficienza delle risorse, compresi il tenore minimo di contenuto riciclato e la riutilizzabilità ;

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

qualora non possano essere evitati, i rischi e gli effetti negativi devono essere ridotti, attenuati e affrontati mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso.

(c)

qualora non possano essere evitati, i rischi e gli effetti negativi derivanti da qualsiasi tipo di prestazione del prodotto devono essere ridotti, attenuati e affrontati mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso.

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente , le specifiche tecniche armonizzate possono differenziarli in base alle classi di prestazione .

Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, determinano, se del caso, livelli soglia e classi di prestazione obbligatori per particolari famiglie e categorie di prodotti in relazione ai requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente di cui al paragrafo 2 .

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte D – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

PARTE D : requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti

PARTE C3 : requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte D – punto 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.

I prodotti devono essere corredati delle informazioni seguenti.

1.

I prodotti devono essere corredati , se del caso, delle informazioni seguenti.

Emendamento 458

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte D – punto 1.3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.

Norme in materia di trasporto, installazione, manutenzione, smantellamento e demolizione:

1.3.

Norme in materia di trasporto, installazione, manutenzione, smantellamento , disinstallazione e demolizione , ove applicabili :

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte D – punto 1.3 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sicurezza durante il trasporto, installazione, manutenzione, smantellamento e demolizione:

(a)

sicurezza durante il trasporto, installazione, manutenzione, disinstallazione, smantellamento e demolizione:

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte D – punto 1.3 – lettera c – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

tipo e frequenza delle ispezioni e degli interventi di manutenzione necessari per motivi di sicurezza e, se del caso, le parti soggette a usura e i criteri di sostituzione;

(ii)

tipo e frequenza delle ispezioni e degli interventi di manutenzione necessari per motivi di sicurezza e durata e , se del caso, le parti soggette a usura e i criteri di sostituzione;

Emendamento 461

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte D – punto 1.6 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se disponibili, informazioni sulle prestazioni del prodotto misurate in termini di requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente.

Emendamento 462

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la registrazione o le registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'UE , il punto esatto in tali banche dati dove è reperibile il prodotto e il proprio sito web di presentazione del prodotto;

(a)

la registrazione o le registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'UE e il proprio sito web di presentazione del prodotto;

Emendamento 463

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

dati di contatto dei social media;

(h)

dati di contatto dei social media , ove disponibili ;

Emendamento 464

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 4 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

dati di contatto dei social media;

(h)

dati di contatto dei social media , ove disponibili ;

Emendamento 465

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 5 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

dati di contatto dei social media.

(h)

dati di contatto dei social media , ove disponibili .

Emendamento 466

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 6 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

dati di contatto dei social media.

(h)

dati di contatto dei social media , ove disponibili .

Emendamento 467

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 11 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalla specifica tecnica armonizzata o dal documento per la valutazione europea per la rispettiva categoria di prodotti per la quale è dichiarata una prestazione;

(a)

l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalla specifica tecnica armonizzata o dal documento per la valutazione europea per la rispettiva categoria di prodotti per la quale è dichiarata una prestazione; Qualora non sia dichiarata alcuna prestazione per una caratteristica essenziale, si può comunque indicare il nome della caratteristica essenziale e lasciare in bianco il punto in cui la prestazione potrebbe essere menzionata.

Emendamento 468

Proposta di regolamento

Allegato III – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea

Procedura relativa a una valutazione tecnica europea

Emendamento 469

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

in assenza di una richiesta di valutazione tecnica europea, la Commissione, quando avvia l'elaborazione di un documento per la valutazione europea, trasmette all'organizzazione dei TAB un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, il suo uso e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che dovranno diventare applicabili. La Commissione seleziona il TAB che agisce in qualità di TAB responsabile, previa consultazione dell'organizzazione dei TAB.

(c)

in assenza di una richiesta di valutazione tecnica europea, la Commissione, quando avvia l'elaborazione di un documento per la valutazione europea, trasmette all'organizzazione dei TAB un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, il suo uso e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che dovranno diventare applicabili. Il TAB responsabile dell'elaborazione del documento per la valutazione europea è nominato dall'organizzazione dei TAB.

Emendamento 470

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera c bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

In assenza di una richiesta di valutazione tecnica europea, l'organizzazione dei TAB può avviare l'elaborazione di un documento per la valutazione europea, nel qual caso presenta al gruppo di lavoro incaricato dell'elaborazione un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, il suo uso e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che saranno applicabili. Il TAB responsabile che presiede il gruppo di lavoro incaricato dell'elaborazione del documento per la valutazione europea è nominato dall'organizzazione dei TAB.

Emendamento 471

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Programma di lavoro

soppresso

Dopo la conclusione del contratto con il fabbricante o il gruppo, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo anche indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di una valutazione tecnica europea.

 

 

 

Emendamento 472

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.

Progetto di documento per la valutazione europea

soppresso

L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), o dalla data in cui la Commissione ha comunicato al TAB responsabile le sue osservazioni sul programma di lavoro, nel caso di cui al punto 1, lettera c).

 

 

 

Emendamento 473

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.

Partecipazione della Commissione

soppresso

Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro. La Commissione può chiedere all'organizzazione dei TAB in qualsiasi momento di abbandonare o modificare l'elaborazione di un determinato documento per la valutazione europea, compresa la fusione o la suddivisione dello stesso.

 

 

 

Emendamento 474

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.

Consultazione degli Stati membri

soppresso

Nel caso di cui al punto 1, lettera c), la Commissione informa gli Stati membri in merito all'elaborazione del documento per la valutazione europea dopo la finalizzazione del relativo programma di lavoro. Su richiesta, gli Stati membri possono partecipare, se del caso, alla sua esecuzione.

 

 

 

Emendamento 475

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.

Proroga e ritardo

soppresso

Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato.

 

Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica del prodotto o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini.

 

 

 

Emendamento 476

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.

Modifica e adozione di un documento per la valutazione europea

soppresso

8.1.

Nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), il TAB responsabile comunica il progetto di documento per la valutazione europea rispettivamente al fabbricante o al gruppo, che dispone di 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine l'organizzazione dei TAB:

 

a)

informa, se del caso, il fabbricante o il gruppo su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni;

 

b)

adotta il progetto di documento per la valutazione europea;

 

c)

ne invia una copia alla Commissione.

 

8.2.

Nel caso di cui al punto 1, lettera c), il TAB responsabile:

 

a)

adotta il progetto di documento per la valutazione europea;

 

b)

ne invia una copia alla Commissione.

 

Se la Commissione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di documento per la valutazione europea all'organizzazione dei TAB, quest'ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia rispettivamente al fabbricante o al gruppo, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), e alla Commissione, in tutti i casi, una copia del documento per la valutazione europea adottato.

 

 

 

Emendamento 477

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.

Pubblicazione del documento per la valutazione europea definitivo

soppresso

L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'organizzazione dei TAB pubblica il documento per la valutazione europea.

 

 

 

Emendamento 478

Proposta di regolamento

Allegato III bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato III bis

 

Procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea

 

1.

Programma di lavoro

 

Nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, previo accordo rispettivamente con il fabbricante e il gruppo, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un TAB, che avvia la procedura di cui al punto 1, lettere a) e lettera b), dell'allegato III.

 

Nel caso di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato III, l'organizzazione dei TAB presenta alla Commissione il programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea con lo stesso contenuto ed entro il medesimo termine indicato nel comma precedente. La Commissione trasmette quindi all'organizzazione dei TAB, entro 30 giorni lavorativi, le proprie osservazioni sul programma di lavoro. Il TAB responsabile o l'organizzazione dei TAB, rispettivamente, dopo aver avuto la possibilità di formulare osservazioni, modificano il programma di lavoro di conseguenza.

 

Nei casi di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato III, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo indicazioni sul programma di valutazione.

 

2.

Progetto di documento per la valutazione europea

 

L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III o dalla data in cui la Commissione ha comunicato al TAB responsabile le sue osservazioni sul programma di lavoro, nel caso di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato III.

 

3.

Partecipazione della Commissione

 

Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro. La Commissione può chiedere all'organizzazione dei TAB in qualsiasi momento di modificare l'elaborazione di un determinato documento per la valutazione europea, compresa la fusione o la suddivisione dello stesso.

 

4.

Consultazione degli Stati membri

 

Nel caso di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato III, la Commissione informa gli Stati membri in merito all'elaborazione del documento per la valutazione europea dopo la finalizzazione del relativo programma di lavoro. Su richiesta, gli Stati membri possono partecipare, se del caso, alla sua esecuzione.

 

Le osservazioni degli Stati membri sono comunicate alla Commissione e da essa trattate. L'organizzazione dei TAB è informata dalla Commissione di qualsiasi modifica al programma di lavoro, richiesta e approvata dalla Commissione, entro il termine concesso alla stessa per formulare osservazioni sul programma di lavoro prima di iniziare lo sviluppo del documento per la valutazione europea.

 

5.

Proroga e ritardo

 

Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui al punto 2 dell'allegato III o di cui ai punti da 1 a 2 del presente allegato.

 

Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica del prodotto o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini.

 

6.

Modifica e adozione di un documento per la valutazione europea

 

6.1

Nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, il TAB responsabile comunica il progetto di documento per la valutazione europea rispettivamente al fabbricante o al gruppo, che dispone di 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine l'organizzazione dei TAB:

 

a)

informa, se del caso, il fabbricante o il gruppo su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni;

 

b)

adotta il progetto di documento per la valutazione europea; e

 

c)

ne invia una copia alla Commissione.

 

6.2

Nei casi di cui al punto 1, lettere c) e d), dell'allegato III, il TAB responsabile:

 

a)

adotta il progetto di documento per la valutazione europea; e

 

b)

ne invia una copia alla Commissione.

 

Se la Commissione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di documento per la valutazione europea all'organizzazione dei TAB, quest'ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia rispettivamente al fabbricante o al gruppo, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), e alla Commissione, in tutti i casi, una copia del documento per la valutazione europea adottato.

 

Se la Commissione non formula alcuna osservazione entro due mesi, il documento per la valutazione europea si considera accettato dalla stessa.

 

7.

Pubblicazione del documento per la valutazione europea definitivo

 

L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione ha luogo entro 90 giorni. L'organizzazione dei TAB pubblica il documento per la valutazione europea.

 

Al fine di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento di una modifica di un documento per la valutazione europea che sostituisce la suddetta versione del documento, l'organizzazione dei TAB propone alla Commissione un periodo di coesistenza. Le notifiche degli organismi notificati basate sul fatto che il documento per la valutazione europea è stato sostituito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non scadono ma restano valide alle condizioni stabilite negli articoli 58 e 59.

Emendamento 479

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella 1

 

Testo della Commissione

Tabella 1 — Aree di prodotto


CODICE DELL'AREA

AREA DI PRODOTTO

1

PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO

2

PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI

3

MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)

4

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO

5

APPOGGI STRUTTURALI

PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI

6

CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI

7

PRODOTTI IN GESSO

8

GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI

9

FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI

10

IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI)

11

PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE

12

PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO

13

CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI

14

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI)

SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO

15

MURATURA E PRODOTTI CONNESSI

BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI

16

PRODOTTI PER RETI FOGNARIE

17

PAVIMENTAZIONI

18

PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE

19

FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI

20

COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI

KIT PER COPERTURE

21

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE

22

AGGREGATI

23

ADESIVI PER COSTRUZIONE

24

PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE

25

APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO

26

CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

27

PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI

28

CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE

29

MASTICI PER GIUNTI

30

FISSAGGI

31

KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI

32

DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO

PRODOTTI IGNIFUGHI

33

PRODOTTI DA COSTRUZIONE NON INCLUSI NELLE AREE DI PRODOTTO DI CUI SOPRA


Emendamento

Tabella 1 — Aree di prodotto


CODICE DELL'AREA

AREA DI PRODOTTO

1

PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO

2

PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI

3

MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)

4

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO

5

APPOGGI STRUTTURALI

PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI

6

CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI

7

PRODOTTI IN GESSO

8

GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI

9

FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI

10

IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI)

11

PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE

12

PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO

13

CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI

14

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI)

SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO

15

MURATURA E PRODOTTI CONNESSI

BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI

16

PRODOTTI PER RETI FOGNARIE

17

PAVIMENTAZIONI

18

PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE

19

FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI

20

COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI

KIT PER COPERTURE

21

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE

22

AGGREGATI

23

ADESIVI PER COSTRUZIONE

24

PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE

25

APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO

26

CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

27

PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI

28

CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE

29

MASTICI PER GIUNTI

30

FISSAGGI

31

KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI

32

DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO

PRODOTTI IGNIFUGHI

32 bis

SCALE FISSATE

33

PRODOTTI DA COSTRUZIONE NON INCLUSI NELLE AREE DI PRODOTTO DI CUI SOPRA

Emendamento 480

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo a norma dell'articolo 3, punto 31, e la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata applicabile. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica tali determinazioni , verificando anche che elementi identici non siano dichiarati essere di tipo diverso .

Il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo a norma dell'articolo 3, punto 31, e la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata applicabile. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica tali determinazioni.

Emendamento 481

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'organismo notificato rilascia il certificato di prestazione e di conformità fondandosi sui seguenti elementi:

(b)

l'organismo notificato rilascia il certificato di costanza di prestazione e di conformità fondandosi sui seguenti elementi:

Emendamento 482

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera b – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle e, in tutti questi casi, all'esame della documentazione del prodotto;

(ii)

una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto e, in tutti questi casi, all'esame della documentazione del prodotto;

Emendamento 483

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. In tale occasione, procede a un controllo di 50 punti casuali di cui alla lettera a), punti da ii) a iv), e ritira il certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 50 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto.

(c)

l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 2 – lettera b – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'organismo notificato rilascia il certificato di prestazione e di conformità fondandosi sui seguenti elementi:

(b)

l'organismo notificato rilascia il certificato di costanza di prestazione e di conformità fondandosi sui seguenti elementi:

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. In tale occasione, procede a un controllo di 40 punti casuali di cui alla lettera a), punti da ii) a iv), e ritira la relazione o il certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 40 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto.

(c)

l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Emendamento 486

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. In tale occasione, procede a un controllo di 30 punti casuali di cui alla lettera a), punti da iii) a v), e ritira il certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 30 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto.

(c)

l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Emendamento 487

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 5 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

soppresso

Emendamento 488

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 5 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

conferma della corretta determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti e conferma della corretta valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle e, in tutti i casi, all'esame della documentazione del prodotto;

(i)

una valutazione della prestazione in base a prove effettuate da un laboratorio di prova notificato (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli , a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto da costruzione ;

Emendamento 489

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 5 – lettera b – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

esecuzione di un controllo di 20 punti casuali di cui alla lettera a), punti iii) e iv), e rifiuto del rilascio di un certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 20 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto .

(ii)

conferma della corretta determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti .

Emendamento 490

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'ispezione dello stabilimento di produzione riguarda l'intera parte tecnica dello stabilimento, almeno per quanto riguarda gli aspetti seguenti , che garantiscono un processo di fabbricazione ordinato e continuo:

(a)

nel caso dei sistemi 1+, 1 e 2+, l'ispezione dello stabilimento di produzione riguarda l'intera parte tecnica dello stabilimento, almeno per quanto riguarda l'aspetto seguente , che garantisce un processo di fabbricazione ordinato e continuo:

Emendamento 491

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

competenze adeguate del personale ;

(i)

il controllo della produzione in fabbrica che specifica le misure e le frequenze previste per garantire la costanza delle prestazioni, compresi i parametri di prestazione critici ;

Emendamento 492

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

adeguatezza delle apparecchiature tecniche;

soppresso

Emendamento 493

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)

adeguatezza delle strutture e altre condizioni che incidono sulla fabbricazione;

soppresso

Emendamento 494

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il controllo della produzione in fabbrica riguarda il processo che va dal ricevimento delle materie prime e dei componenti alla spedizione del prodotto una volta iniziata la produzione (approccio "da cancello a cancello", gate to gate). Tale controllo valuta se detto processo è concepito e ottimizzato con l'obiettivo di far sì che i prodotti siano conformi al prodotto-tipo e conseguano pertanto le prestazioni di cui alla dichiarazione di prestazione e siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento o stabiliti a norma del presente regolamento;

(b)

il controllo della produzione in fabbrica riguarda il processo che va dal ricevimento delle materie prime e dei componenti alla spedizione del prodotto una volta iniziata la produzione (approccio "da cancello a cancello", gate to gate) e include come minimo i parametri di prestazione critici . Nel caso di sistemi 1+, 1 e 2+, l'organismo notificato valuta se detto processo è concepito e ottimizzato con l'obiettivo di far sì che i prodotti siano conformi al prodotto-tipo e conseguano pertanto le prestazioni di cui alla dichiarazione di prestazione e siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento o stabiliti a norma del presente regolamento;

Emendamento 495

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la verifica degli elementi si concentra, al 50 %, sugli elementi con maggiore probabilità di presentare carenze e, per un altro 50 %, su elementi scelti a caso;

(d)

nel caso del sistema 3+ la verifica consiste nella verifica di tutti i calcoli e dei dati iniziali. In tale contesto, l'organismo notificato verifica se sono state seguite le norme applicabili in materia di modellazione e calcolo stabilite nella specifica tecnica armonizzata o nella metodologia fornita dalla Commissione e se il modello di calcolo e i dati iniziali riflettono il processo di produzione. Nel caso in cui venga utilizzato uno strumento informatico verificato o uno fornito dalla Commissione, la verifica si concentra sull'uso corretto di tale strumento. Se si utilizzano dati secondari, l'organismo notificato verifica se siano utilizzate le serie di dati corrette, prescritte dalle regole di calcolo specifiche per prodotto applicabili contenute nella specifica tecnica armonizzata applicabile o nella metodologia fornita dalla Commissione. Se si utilizzano dati specifici dell'impresa, si verifica l'affidabilità di tali dati. A tal fine, l'organismo notificato può avviare una revisione dell'impianto di produzione a cui si riferiscono i dati ed esamina la documentazione per verificare l'affidabilità dei dati.

Emendamento 496

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

se i tassi di non conformità di cui sopra sono stati superati o se è stato rilevato un errore grave o l'intenzione di imbrogliare , l'organismo notificato rifiuta il rilascio di un certificato per almeno un anno o ritira il certificato , consentendo il rilascio di un nuovo certificato soltanto dopo un anno;

(f)

se , nel caso dei sistemi 1+, 1, 2+ o 3+, vi sono prove che il fabbricante non ha svolto correttamente il suo compito o che le prestazioni del prodotto non sono conformi a quelle dichiarate , l'organismo notificato rifiuta il rilascio di un certificato per almeno un anno o lo ritira , consentendo il rilascio di un nuovo certificato soltanto dopo aver posto rimedio alle irregolarità.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0207/2023).

(40)   40 Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (COM(2021)801 final, 2021/0421(NLE)).

(41)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(41)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(42)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(42)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(44)   44 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(46)  Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).

(46)  Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).

(47)   47 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final).

(48)   48 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(49)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(49)   49Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(50)  Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

(50)  Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4018/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top