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Document 52023AP0253
P9_TA(2023)0253 – New Regulation on Construction Products – Amendments adopted by the European Parliament on 11 July 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0253 — Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P9_TA(2023)0253 — Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2024/4018, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4018/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/4018 |
17.7.2024 |
P9_TA(2023)0253
Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/4018)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 35
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 36
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 42
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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||||
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 43
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 44
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 45
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 47
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 50
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 51
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 52
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 54
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 55
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 58
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 59
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 60
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 65
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 68
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 71
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 72
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 74
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 75
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 76
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 78
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 79
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 81
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 84
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 87
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 88
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 90
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 91
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 92
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 93
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 98
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 100
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per la messa a disposizione sul mercato e l'installazione diretta di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo: |
Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo: |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente regolamento stabilisce inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti o prodotti che potrebbero essere considerati prodotti da costruzione pur non essendo tali nell'intenzione del fabbricante. |
Il presente regolamento stabilisce inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti o prodotti a doppio uso, compresi la disinstallazione e il riutilizzo di tali prodotti. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)
|
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|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Il presente regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell'Unione e agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente nonché sulla salute e sulla sicurezza delle persone. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
||
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
||
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
||
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
||
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
|
|
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento alle case di cui alla lettera g) mediante notifica alla Commissione. |
soppresso |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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||
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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||
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d
|
|
|||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
||
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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||
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
4. Il presente regolamento si applica anche ai servizi di stampa 3D di prodotti da costruzione ed elementi disciplinati dal presente regolamento. I servizi di stampa 3D comprendono il noleggio di macchine per la stampa 3D che potrebbero essere utilizzate per prodotti da costruzione ed elementi disciplinati dal presente regolamento. |
soppresso |
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Il presente regolamento si applica altresì ai servizi connessi: |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti da costruzione e gli elementi disciplinati dal presente regolamento immessi sul mercato o installati direttamente nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea e agli altri Stati membri le normative che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti da costruzione o gli elementi esentati non rechino la marcatura CE conformemente all'articolo 16. I prodotti da costruzione o gli elementi immessi sul mercato o installati direttamente sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato o installati direttamente nell'Unione ai sensi del presente regolamento. |
5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente regolamento i prodotti da costruzione disciplinati dal presente regolamento immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea e agli altri Stati membri le normative che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti da costruzione non rechino la marcatura CE conformemente all'articolo 16. I prodotti da costruzione immessi sul mercato sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato nell'Unione ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16
|
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|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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||||
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
||
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 – lettera a
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 42
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 44
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 45 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 46
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 48
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 51
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 57
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 69
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 70
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 71 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 71 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 71 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, punto 1 , costituiscono la base per la preparazione di richieste di normazione e specifiche tecniche armonizzate. |
1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, parte A, costituiscono la base per l'identificazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono identificate dalla Commissione tenendo conto delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri e degli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima. Le caratteristiche essenziali identificate, unitamente alle caratteristiche ambientali essenziali figuranti nell'allegato I, parte B , costituiscono la base per la preparazione di richieste di normazione e specifiche tecniche armonizzate. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le caratteristiche essenziali specificate conformemente al paragrafo 1 o figuranti nell'allegato I, parte A, punto 2 , e i relativi metodi di valutazione sono stabiliti in norme rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento . Le caratteristiche essenziali dei prodotti sono individuate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, tenendo conto delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri . |
Le caratteristiche essenziali identificate conformemente al paragrafo 1 o le caratteristiche ambientali essenziali figuranti nell'allegato I, parte B , e i relativi metodi di valutazione sono stabiliti in norme che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento , sono rese obbligatorie mediante gli atti delegati di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 9 . |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può presentare richieste di normazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabiliscano i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. |
Ai fini del primo comma, la Commissione presenta richieste di normazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che stabiliscano i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. Tali richieste di normazione possono contemplare la richiesta di stabilire livelli di soglia e classi di prestazione in relazione a tali caratteristiche essenziali, come pure quali caratteristiche essenziali possano o debbano essere dichiarate dai fabbricanti. In tal caso, nella richiesta di normazione la Commissione stabilisce i requisiti da soddisfare per la definizione dei livelli di soglia, delle classi di prestazione e delle caratteristiche obbligatorie. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le richieste di normazione riguardanti la determinazione dei livelli di soglia e delle classi di prestazione sono corredate di una valutazione d'impatto, conformemente al punto 13 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione presenta richieste di normazione per stabilire requisiti specifici per quanto riguarda le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione usati. Tali richieste di normazione sono presentate in linea con il piano di lavoro stabilito a norma dell'articolo 93 bis. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le rispettive richieste di normazione possono contemplare altresì la richiesta che l'organizzazione europea di normazione stabilisca nelle norme di cui al primo comma livelli di soglia e classi di prestazione, volontari od obbligatori, in relazione alle caratteristiche essenziali, come pure quali caratteristiche essenziali possano o debbano essere dichiarate dai fabbricanti. In tal caso, nella richiesta di normazione la Commissione stabilisce i principi di base e gli elementi fondamentali per la definizione dei livelli di soglia, delle classi e delle caratteristiche obbligatorie. |
soppresso |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione verifica che i principi di base e gli elementi fondamentali, nonché il diritto dell'Unione siano rispettati nelle norme prima di pubblicarne i riferimenti nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 34. |
soppresso |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. In deroga al paragrafo 2 e al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87 , stabilendo , per determinate famiglie e categorie di prodotti, le caratteristiche essenziali volontarie od obbligatorie e i relativi metodi di valutazione in uno dei casi seguenti: |
3. Benché la priorità sia attribuita all'elaborazione di norme, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti , le caratteristiche essenziali volontarie od obbligatorie e i relativi metodi di valutazione qualora, a seguito di una richiesta presentata conformemente al paragrafo 2, primo comma , del presente articolo , non sia stata emessa alcuna norma armonizzata che contempli le caratteristiche essenziali pertinenti né sia prevista l'emissione di una siffatta norma entro un termine ragionevole e qualora, inoltre, sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi in materia di ambiente, sicurezza e armonizzazione di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, stabilendo, per determinate famiglie e categorie di prodotti: |
4. Benché la priorità sia attribuita all'elaborazione di norme, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento per soddisfare le esigenze di regolamentazione urgenti degli Stati membri e perseguire gli obiettivi in materia di ambiente, sicurezza e armonizzazione di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . In tal caso, la Commissione può stabilire quanto segue per specifiche famiglie e categorie di prodotti: |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Prima di preparare un atto delegato, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Nella preparazione dell'atto delegato, la Commissione consulta le pertinenti organizzazioni europee di normazione e le pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e resa obbligatoria mediante un atto delegato di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 9, la Commissione abroga gli atti delegati di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, o le parti di essi che riguardano gli stessi requisiti. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parte A, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di modificare l'allegato I, parte A, nell'ottica di garantire la sua conformità alle priorità di normazione stabilite a norma dell'articolo 93 bis, paragrafo 2, di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti |
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Tutti i prodotti da costruzione contemplati dal presente regolamento soddisfano, prima della loro immissione sul mercato, i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte C3. |
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I requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte C3, possono essere stabiliti per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti mediante atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 87 o mediante norme adottate a seguito di una richiesta di normazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. |
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Per tutti i prodotti da costruzione, i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parte C3, figurano sull'imballaggio del prodotto o sono forniti conformemente all'articolo 21, paragrafo 5. Per i prodotti da costruzione coperti da specifiche tecniche armonizzate, i requisiti in materia di informazioni sono disponibili tramite il passaporto digitale del prodotto. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano, prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione diretta, i requisiti dei prodotti generici e direttamente applicabili di cui all'allegato I, parte D, e i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, come specificato per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti conformemente al paragrafo 2 . I requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B e C, si applicano soltanto se sono stati specificati conformemente al paragrafo 2. |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti C1 e C2 . |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prima della loro immissione sul mercato, i prodotti da costruzione disciplinati dal presente regolamento soddisfano i requisiti dei prodotti specificati in tali atti delegati. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al fine di specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti B, C e D, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando , per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali requisiti dei prodotti e stabilendo i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che la Commissione ha specificato tali requisiti dei prodotti mediante atti delegati, può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate volontarie che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori specificati in detti atti delegati . |
2. Nello specificare i requisiti dei prodotti di cui all'allegato I, parti C1 e C2, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può definire , per particolari famiglie e categorie di prodotti, quali di tali requisiti dei prodotti si applicano alla famiglia o alla categoria di prodotti in questione e può stabilire i metodi di valutazione corrispondenti. Una volta che ha specificato tali requisiti dei prodotti mediante atti delegati, la Commissione presenta richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate volontarie che conferiscano la presunzione di conformità a tali requisiti dei prodotti obbligatori. Ove non esista una norma armonizzata, la Commissione stabilisce orientamenti chiari destinati ai fabbricanti che spieghino come dimostrare la conformità ai requisiti dei prodotti. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parti B, C e D, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e , in particolare, di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di modificare l'allegato I, parti B, C e D, nell'ottica di garantire la conformità alle priorità di normazione stabilite a norma dell'articolo 93 bis, paragrafo 2, di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sistemi di valutazione e verifica e relative modalità specifiche per prodotto |
Sistemi di valutazione e verifica |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di applicare un approccio su misura e ridurre al minimo i possibili oneri per i fabbricanti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, determinando per ciascuna famiglia o categoria di prodotti il sistema di valutazione e di verifica applicabile tra quelli di cui all'allegato V. La Commissione può altresì stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi per la stessa famiglia o categoria di prodotti nel caso operi una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti. |
1. Al fine di applicare un approccio su misura e ridurre al minimo i possibili oneri per i fabbricanti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, determinando per ciascuna famiglia o categoria di prodotti quale dei sistemi di valutazione e di verifica applicabili utilizzare tra quelli di cui all'allegato V. La Commissione può altresì stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi per la stessa famiglia o categoria di prodotti nel caso operi una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I sistemi di valutazione e verifica sono determinati insieme a specifiche tecniche armonizzate in funzione dell'uso previsto e sulla base di criteri chiari, comprensibili e trasparenti. Sono presi in considerazione i potenziali danni derivanti da carenze del prodotto, la variazione delle prestazioni in caso di condizioni di produzione lievemente divergenti, il rischio di errore presente nel processo di fabbricazione e la possibilità di riconoscere facilmente gli errori di fabbricazione. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al fine di agevolare e armonizzare l'applicazione dei requisiti o degli obblighi di cui all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando tali requisiti e obblighi per una determinata famiglia o categoria di prodotti. |
2. Al fine di agevolare e armonizzare l'applicazione dei requisiti o degli obblighi di cui all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando tali requisiti e obblighi di valutazione e verifica per una determinata famiglia o categoria di prodotti. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Al fine di contrastare le non conformità sistematiche degli organismi notificati o dei fabbricanti o nell'ottica di conseguire un adattamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento, mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, introducendo ulteriori fasi di valutazione o verifica nei sistemi di cui all'allegato V. |
soppresso |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 bis |
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Norme relative ai prodotti da costruzione |
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1. Le norme relative ai prodotti da costruzione sono stabilite dalle organizzazioni europee di normazione sulla base di una richiesta di normazione presentata dalla Commissione. |
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2. La Commissione adotta atti di esecuzione onde definire un insieme chiaro e stabile di norme per l'intero processo di normazione, compresi i ruoli, le responsabilità, le competenze e i termini procedurali generali per tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché i modelli da utilizzare. |
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|
Tali atti di esecuzione sono adottati entro [1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. |
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|
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1. |
|
|
3. Su richiesta di un'organizzazione europea di normazione, la Commissione può fornire un sostegno amministrativo per istituire una divisione giuridica interna, in seno all'organizzazione europea di normazione, incaricata della correzione giuridica delle bozze di norme e di garantire la coerenza e l'impeccabilità delle norme sotto il profilo giuridico. |
|
|
4. L'applicazione delle norme relative ai prodotti da costruzione stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è obbligatoria ai fini del presente regolamento a decorrere da 12 mesi dopo la pubblicazione degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 9 del presente articolo. Dette norme possono essere applicate volontariamente su richiesta del fabbricante a decorrere dalla data di tale pubblicazione. Tali norme stabiliscono i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Ove appropriato e senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità o la stabilità dei risultati, tali norme forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti in relazione a caratteristiche essenziali, classi, livello di soglia o requisiti dei prodotti corrispondenti. |
|
|
5. Le norme relative ai prodotti da costruzione elaborate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, o all'articolo 22, paragrafo 4, terza frase, sono volontarie. I prodotti conformi alle norme volontarie adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti di cui all'allegato I, parti C1 e C2, come stabiliti, per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, dalle specifiche tecniche armonizzate adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, nella misura in cui tali requisiti siano coperti da dette norme volontarie e tale copertura sia stata indicata chiaramente nella rispettiva norma armonizzata. I fabbricanti conformi alle norme volontarie adottate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, nella misura in cui tali obblighi siano coperti da dette norme e tale copertura sia stata chiaramente indicata nella rispettiva norma. |
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6. La Commissione valuta imperativamente la conformità delle norme relative ai prodotti da costruzione stabilite dalle organizzazioni europee di normazione alle pertinenti richieste di normazione, al presente regolamento e ad altri atti dell'Unione. |
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La Commissione effettua la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro 6 mesi dalla trasmissione della norma. Affinché la Commissione possa adempiere a tale obbligo entro il termine stabilito, le organizzazioni europee di normazione informano periodicamente la Commissione in merito ai progressi e al contenuto del prodotto della normazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. |
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7. La Commissione partecipa, ove possibile, alle indagini informali e formali delle organizzazioni europee di normazione che sviluppano i prodotti della normazione europea richiesti, in particolare su questioni riguardanti la conformità dei prodotti della normazione al presente regolamento e ad altri atti dell'Unione. |
|
|
8. Se la Commissione ritiene che una norma o parte di essa sia insoddisfacente e, di conseguenza, decide di non farvi ricorso mediante un atto delegato adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo, essa presenta per iscritto all'organizzazione europea di normazione i motivi della sua decisione e indica quali correzioni sono necessarie entro sei mesi dalla trasmissione del progetto di norma. In tal caso, la Commissione può incaricare l'organizzazione europea di normazione di correggere la norma oppure, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati modificando le rispettive norme o parte di esse. |
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9. Se ritiene che una norma elaborata a seguito di una richiesta presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, soddisfi pienamente i requisiti della richiesta di normazione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento facendo ricorso a tale norma. |
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10. La Commissione pubblica o pubblica con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro 90 giorni dopo una valutazione positiva, l'elenco dei riferimenti delle norme volontarie accettate relative ai prodotti da costruzione conformi che sono stati messi a disposizione a un prezzo accessibile. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Si presume che la zona armonizzata sia completa e copra tutti i possibili requisiti per i prodotti diversi da quelli coperti da altre disposizioni del diritto dell'Unione . |
1. Si presume che la zona armonizzata sia completa e copra tutti i requisiti giuridici esistenti e futuri relativi ai prodotti da costruzione . |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente paragrafo si applica anche agli appalti pubblici o all'attribuzione diretta di contratti d'appalto quando essi sono eseguiti sotto il controllo diretto o indiretto di enti pubblici o sono eseguiti con riferimento a disposizioni pubbliche in materia di appalti pubblici o di attribuzione diretta di contratti di appalto. Il presente paragrafo si applica anche alle sovvenzioni o ad altri incentivi positivi, fatta eccezione per gli incentivi fiscali. Tuttavia le specifiche tecniche armonizzate possono consentire o raccomandare agli Stati membri di collegare le decisioni relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, di contratti o di sovvenzioni o di altri incentivi positivi a sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, qualora queste si riferiscano comunque a prestazioni ambientali valutate conformemente a dette specifiche tecniche armonizzate. |
soppresso |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le caratteristiche essenziali da essi richieste per ogni famiglia o categoria di prodotti, i rispettivi requisiti dei prodotti e i metodi di valutazione che applicano. Fanno riferimento a tali caratteristiche essenziali, requisiti e metodi di valutazione in modo proattivo in tutti i consessi e in tutte le occasioni pertinenti per l'elaborazione di specifiche tecniche armonizzate. I consessi che elaborano specifiche tecniche armonizzate tengono conto di tali caratteristiche essenziali, requisiti e metodi di valutazione. Le caratteristiche essenziali sono coperte, per quanto possibile, da specifiche tecniche armonizzate. |
3. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le caratteristiche essenziali da essi richieste per ogni famiglia o categoria di prodotti, i rispettivi requisiti dei prodotti e i metodi di valutazione che applicano. Al fine di facilitare tale comunicazione, gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico tutte le misure normative e amministrative nazionali che incidono direttamente o indirettamente sull'utilizzabilità dei prodotti da costruzione nel loro territorio. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Qualora uno Stato membro ritenga necessario, per motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, compresi motivi relativi al clima, stabilire requisiti mediante normative oppure adottare misure amministrative in deroga al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità degli obblighi procedurali stabiliti e spiegando l'esigenza di regolamentazione che intende affrontare, e fornisce prove dell'esistenza di tale esigenza di regolamentazione e della mancanza di copertura da parte della zona armonizzata e di altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri utilizzano, se opportuno, la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535. |
4. Qualora uno Stato membro ritenga necessario, tra l'altro in situazioni di emergenza, per motivi imperativi di salute, sicurezza o protezione delle persone nonché di tutela dell'ambiente, compresi motivi relativi al clima, stabilire requisiti mediante normative oppure adottare misure amministrative in deroga al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità degli obblighi procedurali stabiliti e spiegando l'esigenza di regolamentazione che intende affrontare, e fornisce prove dell'esistenza di tale esigenza di regolamentazione e della mancanza di copertura da parte della zona armonizzata e di altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine gli Stati membri utilizzano, se opportuno, la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione autorizza, mediante atti di esecuzione, la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 4 se: |
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento autorizzando la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 4 del presente articolo se: |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla salute umana e alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico tutte le normative e le misure amministrative nazionali che incidono direttamente o indirettamente sull'utilizzabilità dei prodotti nel loro territorio. |
soppresso |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano sistemi obbligatori di cauzione-rimborso, obblighino i fabbricanti a riprendere in carico prodotti usati o non usati, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, nonché stabiliscano obblighi relativi alla raccolta e al trattamento di prodotti che diventano rifiuti, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: |
7. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri introducano sistemi obbligatori di cauzione-rimborso, obblighino i fabbricanti a riprendere in carico prodotti non fabbricati su specifica del committente usati o non usati, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, nonché stabiliscano obblighi relativi alla raccolta e al trattamento di prodotti che diventano rifiuti, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Gli Stati membri possono vietare la distruzione dei prodotti ripresi in carico conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), e all'articolo 26 o subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti. |
8. Gli Stati membri possono vietare la distruzione dei prodotti eccedentari e invenduti e dei prodotti ripresi in carico conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera j), e all'articolo 26 o subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di evitare una doppia valutazione dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 determinando le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempie anche determinati obblighi di cui al presente regolamento , nei casi in cui altrimenti lo stesso aspetto relativo alla salute, alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente sarebbe valutato in parallelo a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione . |
Al fine di evitare una doppia valutazione degli stessi aspetti dei prodotti relativi alla salute, alla sicurezza o alla protezione dell'ambiente , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 determinando le condizioni alle quali l'adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni del diritto dell'Unione adempie anche determinati obblighi di cui al presente regolamento. |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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In caso di conflitto tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2019/1020, il regolamento (UE) n. 1025/2012, il regolamento (CE) n. 765/2008, la direttiva 2001/95/CE, la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento [XXX] (regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili), prevale il presente regolamento. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 o 3, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V e redige una dichiarazione di prestazione prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea. |
1. Se un prodotto da costruzione è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 , 3 o 4 , il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V e redige una dichiarazione di prestazione prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Redigendo la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata e diventa responsabile in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale , anche se non ha agito con negligenza . Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. |
3. Redigendo la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata e diventa responsabile in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Uno Stato membro può esentare dall'articolo 9, paragrafo 1, le parti di opere di costruzione diverse dai prodotti preparati per il riutilizzo o rifabbricati, a condizione che la parte in questione non circoli al di fuori del territorio di tale Stato membro. |
soppresso |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato II, esclusa la sezione concernente la conformità . La dichiarazione di prestazione riguarda quanto meno la prestazione per quanto riguarda le caratteristiche essenziali obbligatorie di cui all'allegato I, parte A, punto 2, le caratteristiche essenziali obbligatorie in virtù di specifiche tecniche armonizzate o di atti delegati adottati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e la valutazione della sostenibilità ambientale di cui all'articolo 22, paragrafo 1. |
2. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato II, esclusi i punti 12 e 13 quater . |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) sono fornite insieme alla dichiarazione di prestazione. |
4. Le schede di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) sono fornite insieme alla dichiarazione di prestazione quando il prodotto da costruzione è fornito a un utilizzatore industriale o professionale . |
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Le informazioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite ai consumatori insieme alla dichiarazione di prestazione. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora per un prodotto usato non sia disponibile una dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011, un operatore economico può rilasciare una nuova dichiarazione di prestazione senza seguire una procedura completa conformemente al presente regolamento, purché limiti l'uso previsto alla "decorazione" . Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato" . |
2. Qualora per un prodotto usato non sia disponibile una dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante iniziale o da un altro operatore economico a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 305/2011, un operatore economico può rilasciare una nuova dichiarazione di prestazione senza seguire una procedura completa conformemente al presente regolamento, purché limiti l'uso previsto a fini decorativi . Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto usato a fini decorativi" . |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri stabiliscono requisiti per i disinstallatori e la certificazione da fornire conformemente all'ultima frase , anche per quanto riguarda la definizione delle sollecitazioni che rendono il prodotto inadatto. |
Gli Stati membri stabiliscono requisiti per i disinstallatori e la certificazione da fornire conformemente al presente paragrafo , anche per quanto riguarda la definizione delle sollecitazioni che rendono il prodotto inadatto. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti rifabbricati se il processo di trasformazione , pur andando oltre la riparazione, la pulizia o la manutenzione regolare o la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16, della direttiva 2008/98/CE dopo la disinstallazione, non compromette la conformità al presente regolamento o la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche pertinenti perché, in ragione della progettazione di tali prodotti, il processo di trasformazione non può incidere negativamente sulla prestazione e sulla conformità o perché si è ritenuto che la parte di ricambio usata sia caratterizzata da prestazioni equivalenti e sia ugualmente conforme . Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto rifabbricato". |
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche ai prodotti rifabbricati se il processo di trasformazione non compromette la prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche pertinenti. Se l'operatore economico si è avvalso di tale deroga, la dichiarazione di prestazione reca la dicitura "dichiarazione di prestazione per un prodotto rifabbricato". |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I paragrafi da 1 a 4 si applicano: |
I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche : |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'articolo 21, paragrafo 2, non si applica ai prodotti che rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tuttavia gli operatori economici forniscono le informazioni di cui all'allegato I, parte D . |
L'articolo 21, paragrafo 2, non si applica ai prodotti che rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tuttavia gli operatori economici forniscono le informazioni di cui all'allegato I, parte C3 . |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. Il presente articolo non si applica ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione o che non sono mai stati installati nell'Unione . |
9. Il presente articolo non si applica ai prodotti usati, rifabbricati o eccedentari che non sono mai stati immessi sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Redigendo la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti e diventa responsabile in conformità del diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale , anche se non ha agito con negligenza. In caso di non conformità o di assenza di una dichiarazione di conformità, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato . Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. |
3. Redigendo la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti e diventa responsabile in conformità del diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La dichiarazione di conformità esprime la conformità di un prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 e 2 . |
1. La dichiarazione di conformità esprime la conformità di un prodotto ai requisiti dei prodotti di cui all'articolo 5 e ai requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui all'articolo 4 bis . |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità si applicano l'articolo 11, paragrafi da 2 a 4 e l'articolo 12. |
3. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità si applica l'articolo 12. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il fabbricante adempie gli obblighi di cui al presente articolo a decorrere dalla prima revisione della dichiarazione di prestazione effettuata dal fabbricante dopo la data di applicazione della specifica tecnica armonizzata per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, ma al più tardi 3 anni dopo tale data . |
4. Il fabbricante adempie gli obblighi di cui al presente articolo a decorrere da 18 mesi dopo la data di applicazione della pertinente specifica tecnica armonizzata. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se la dichiarazione è fornita per via elettronica , il fabbricante rilascia tale dichiarazione in un formato elettronico comunemente leggibile ma non modificabile. In alternativa il fabbricante può utilizzare un permalink, a condizione che quest'ultimo e il documento cui consente di accedere non siano modificabili. Nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 (46) della Commissione. |
La dichiarazione fornita per via elettronica è rilasciata dal fabbricante in un formato elettronico leggibile meccanicamente ma non modificabile. |
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La Commissione presenta richieste di normazione per l'elaborazione di formati standard per le dichiarazioni leggibili meccanicamente per ogni specifica tecnica armonizzata. |
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La Commissione garantisce che tali formati standard siano sviluppati secondo un concetto uniforme. Nel contesto del formato elettronico comunemente leggibile , il fabbricante può utilizzare un permalink o un supporto dati , a condizione che questi ultimi e il documento cui consentono di accedere non siano modificabili. Nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 (46) della Commissione. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le dichiarazioni possono contenere permalink a dichiarazioni ambientali di prodotto non modificabili o ad altri documenti non modificabili contenenti le informazioni richieste se tali documenti seguono l'ordine e la struttura delle dichiarazioni o se insieme al permalink è fornita una tavola di concordanza che collega l'ordine delle dichiarazioni all'ordine di tali documenti. |
soppresso |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La marcatura CE è apposta sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 14. La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali. La marcatura CE non può essere apposta su parti che non sono parti essenziali. |
2. La marcatura CE è apposta sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione o , se del caso, una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 14. La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, a una marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali coperte dalla zona armonizzata . |
Gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, a una marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alle caratteristiche essenziali a meno che la base di tale riferimento sia stata prevista conformemente all'articolo 7, paragrafo 5 . |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione nello Stato membro interessato. |
Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione nello Stato membro interessato. Lo Stato membro prende in considerazione solo i requisiti coperti dalla zona armonizzata. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se i prodotti sono conformi ai requisiti dei prodotti fissati nel presente regolamento o mediante lo stesso, a meno che nella rispettiva specifica tecnica armonizzata non sia specificato che i requisiti corrispondenti costituiscono soltanto dei requisiti minimi. |
Gli Stati membri non proibiscono né ostacolano, nel loro territorio o sotto la loro responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti in vigore nello Stato membro interessato o i prodotti sono conformi ai requisiti dei prodotti fissati nel presente regolamento o mediante lo stesso, a meno che nella rispettiva specifica tecnica armonizzata non sia specificato che i requisiti corrispondenti costituiscono soltanto dei requisiti minimi. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli elementi elencati alle lettere da d) a f) possono essere sostituiti da un permalink alla dichiarazione combinata di prestazione e di conformità (marcatura CE elettronica). |
Gli elementi elencati alle lettere da d) a f) possono essere sostituiti da un permalink o da un supporto dati che consentono di accedere alla dichiarazione combinata di prestazione e di conformità (marcatura CE elettronica). |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima dell'immissione sul mercato o dell'installazione nell'opera di costruzione . Può essere successivamente seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare. |
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima dell'immissione sul mercato. Può essere successivamente seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non riguardano o non fanno riferimento a specifiche tecniche armonizzate o ai requisiti dei prodotti o alle caratteristiche essenziali o ai metodi di valutazione inclusi nella zona armonizzata . |
Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non indicano soltanto la conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate o ai requisiti dei prodotti di cui al presente regolamento e se tali requisiti non sono obbligatori per la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto . Tali restrizioni non si applicano al marchio di qualità ecologica dell'UE né ad altri marchi di qualità ecologica di tipo I riconosciuti ufficialmente (ISO 14024). |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Su un prodotto non può essere apposta altra marcatura oltre a quella stabilita dalla normativa dell'Unione a una distanza inferiore al doppio della lunghezza della marcatura CE, misurata da qualsiasi punto della marcatura CE e dell'altra marcatura stabilita dal diritto dell'Unione . |
Su un prodotto possono essere apposte marcature diverse da quelle stabilite dalla normativa dell'Unione purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE. |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità , anche dei prodotti, al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell'operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un'azione correttiva da un'autorità di vigilanza del mercato conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, l'operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l'azione correttiva può essere chiusa. |
1. Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell'operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un'azione correttiva da un'autorità di vigilanza del mercato conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, l'operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l'azione correttiva può essere chiusa. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora dichiarazioni divergenti di non conformità di un operatore economico o di un prodotto e richieste di misure correttive provengano da autorità di Stati membri diversi, l'operatore economico adotta misure differenziate, in funzione del luogo in cui i prodotti sono destinati a essere messi a disposizione sul mercato o installati direttamente. Qualora ciò non sia possibile o qualora una misura più severa imposta da uno Stato membro comprenda la misura meno severa imposta da un altro Stato membro, è adottata la misura più severa. Qualora tali norme non portino a un risultato chiaro, gli Stati membri interessati e la Commissione e, su loro richiesta, gli altri Stati membri cercano di trovare una soluzione comune e, se necessario, adottano un atto di esecuzione conformemente all'articolo 33. |
soppresso |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Su richiesta di un' autorità, un operatore economico comunica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori: |
Su richiesta dell' autorità competente , un operatore economico comunica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori: |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'identificare gli operatori di cui al primo comma, un operatore economico informa l'autorità in merito a tutti i dati connessi, tra cui : |
Nell'identificare gli operatori di cui al primo comma, un operatore economico informa l'autorità in merito ai seguenti aspetti : |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto v
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – punto vi
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli operatori economici sono tenuti a essere in grado di presentare alle autorità tutta la documentazione e le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni dall'ultima detenzione o dall'ultima gestione del prodotto in questione , fatto salvo il caso in cui essi siano permanentemente disponibili attraverso la banca dati o il sistema di registrazione dei prodotti istituito a norma dell'articolo 78 . Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte della rispettiva autorità. |
4. Gli operatori economici sono tenuti a essere in grado di presentare alle autorità tutta la documentazione , incluse la dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità, attraverso il passaporto digitale dei prodotti da costruzione, come pure le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni dall'ultima detenzione o dall'ultima gestione del prodotto in questione. Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte della rispettiva autorità. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli operatori economici mettono a disposizione tutti i dati richiesti nella banca dati o nel sistema istituito conformemente all'articolo 78 entro due mesi dalla data in cui tale banca dati o sistema sono dichiarati disponibili mediante una pubblicazione della Gazzetta ufficiale, e sostengono le spese di registrazione connesse. Gli operatori economici verificano almeno due volte l'anno la correttezza dei dati forniti. |
soppresso |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Gli operatori economici possono informare le autorità in merito a qualsiasi probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza. Qualora ritengano che i prodotti non conformi presentino un rischio per la sicurezza umana o per l'ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. |
6. Gli operatori economici informano le autorità in merito a qualsiasi probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza. Qualora ritengano che i prodotti non conformi presentino un rischio per la sicurezza umana o per l'ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 |
soppresso |
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Diritti procedurali degli operatori economici |
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1. Eventuali misure, decisioni od ordinanze, definitive o provvisorie, adottate dalle autorità a norma del presente regolamento nei confronti di un operatore economico e delle persone fisiche o giuridiche che agiscono per suo conto indicano i motivi precisi su cui sono basate. |
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2. Tali misure, decisioni od ordinanze sono comunicate senza indugio all'operatore economico pertinente e alle persone fisiche o giuridiche che agiscono per suo conto, che sono contestualmente informati dei mezzi di ricorso a loro disposizione ai sensi della normativa dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti. |
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3. Prima che una misura, decisione od ordinanza di cui al paragrafo 1 sia presa o emessa, l'operatore economico interessato ha la possibilità di essere sentito entro un adeguato periodo di tempo non inferiore a dieci giorni lavorativi, fatto salvo in caso di urgenza della misura, della decisione o dell'ordinanza, sulla base di prescrizioni a tutela della salute o della sicurezza o per altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto del presente regolamento. |
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4. Se la misura o decisione è presa o l'ordinanza è emessa senza che all'operatore economico sia stata data la possibilità di essere sentito, questa possibilità gli è offerta non appena possibile e la misura, decisione o ordinanza può essere riesaminata tempestivamente dall'autorità di vigilanza del mercato. |
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5. Gli Stati membri provvedono affinché le misure contemplate dal presente articolo possano essere impugnate, con o senza una previa procedura di ricorso amministrativo, dinanzi un organo giurisdizionale competente. Tale organo giurisdizionale è altresì competente a pronunciarsi in merito all'effetto sospensivo del ricorso o dei provvedimenti provvisori che l'organo giurisdizionale deve imporre in considerazione tanto dell'interesse pubblico quanto dell'interesse dell'operatore economico. |
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Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 31. Il prodotto-tipo è trattato secondo il sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all'allegato V. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 15 e appone la marcatura CE conformemente agli articoli 16 e 17. |
1. Il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 31. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 15 e appone la marcatura CE conformemente agli articoli 16 e 17. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il fabbricante si astiene da qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche di un prodotto che non si basi: |
2. Il fabbricante si astiene da qualsiasi dichiarazione relativa alle caratteristiche essenziali di un prodotto che non si basi sul metodo di valutazione contenuto nella specifica tecnica armonizzata applicabile. |
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Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Come base per le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il fabbricante redige una documentazione tecnica che descrive l'uso previsto, comprese le condizioni d'uso precise e tutti gli elementi necessari per dimostrare la prestazione e la conformità. |
Come base per le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il fabbricante redige una documentazione tecnica che descrive l'uso previsto, comprese le condizioni d'uso e tutti gli elementi necessari per dimostrare la prestazione e la conformità. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tale documentazione tecnica contiene il calcolo obbligatorio o facoltativo della sostenibilità ambientale, compresa quella climatica, valutata conformemente alle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento o agli atti della Commissione adottati a norma del presente regolamento . |
Tale documentazione tecnica contiene il calcolo obbligatorio o facoltativo delle caratteristiche essenziali connesse al ciclo di vita valutate conformemente alle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il fabbricante garantisce che il suo prodotto rechi un numero di tipo specifico del fabbricante e un numero di lotto o di serie. Qualora ciò non sia possibile, le informazioni richieste sono fornite sull'imballaggio, su un'etichetta apposta o, in ultima istanza, in un documento di accompagnamento del prodotto. |
Il fabbricante garantisce che i suoi prodotti rechino un numero di tipo specifico del fabbricante , un numero di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che permetta di identificarli . Qualora ciò non sia possibile, le informazioni richieste sono fornite sull'imballaggio, su un'etichetta apposta o, in ultima istanza, in un documento di accompagnamento del prodotto. |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" se tale prodotto non è destinato ai consumatori o ad altri utilizzatori non professionali . I prodotti non etichettati con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) [...] [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti]. |
Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" se sono necessarie competenze per utilizzarlo ed espone l'etichetta ai clienti prima di essere vincolato da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza . I prodotti non etichettati con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) [...] [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti]. |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prima di essere vincolato da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, il fabbricante espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sulle etichette a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate. |
soppresso |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato di un determinato Stato membro , il fabbricante provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori. |
All'atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il fabbricante che non è esonerato a norma dell'articolo 10 del presente regolamento provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte C3 , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori. |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Mediante atti di esecuzione la Commissione può stabilire il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni che il fabbricante deve fornire conformemente al primo comma. |
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato elettronico e le modalità di trasmissione delle informazioni che il fabbricante deve fornire conformemente al primo comma. |
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Il fabbricante carica i dati della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 e la documentazione tecnica nella banca dati o nel sistema dell'UE per i prodotti istituito conformemente all'articolo 78 . |
7. Il fabbricante carica i dati della dichiarazione di prestazione e della dichiarazione di conformità nonché le informazioni di cui al paragrafo 6 nel passaporto digitale del prodotto da costruzione e nel registro dei passaporti dei prodotti da costruzione istituiti conformemente al capo IX bis . |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. Se il prodotto presenta un rischio o può presentare un rischio , il fabbricante ne informa entro due giorni lavorativi il mandatario , gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto l' utilizzatore finale o il consumatore, il fabbricante avverte anche i mezzi di comunicazione e li informa in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di "rischio grave" ai sensi dell'articolo 3, punto 71, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese. |
9. Se il prodotto presenta un rischio, il fabbricante ne informa senza indebiti ritardi e almeno entro tre giorni lavorativi tutti i mandatari , gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto un utilizzatore finale o un consumatore che non può essere identificato o contattato direttamente , il fabbricante , attraverso i mezzi di comunicazione e altri canali adeguati per garantire la massima divulgazione possibile, diffonde informazioni in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di "rischio grave" ai sensi dell'articolo 3, punto 71, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Al fine di specificare gli obblighi di cui al paragrafo 2 , alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali obblighi. In alternativa, la Commissione può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 2 per una specifica famiglia o categoria di prodotti. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 non si applicano prima che tali atti delegati o tali norme armonizzate siano diventati applicabili. |
4. Al fine di specificare gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, entro il ... [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione integra il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, specificando, per particolari famiglie e categorie di prodotti, tali obblighi. In alternativa, la Commissione può presentare richieste di normazione per l'elaborazione di norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo per una specifica famiglia o categoria di prodotti. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 , lettere a), d), e), g), h), j) e j bis) del presente articolo non si applicano prima che tali atti delegati o tali norme armonizzate siano diventati applicabili. |
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere i prodotti sostenibili, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura sulla sostenibilità ambientale , compresa l'"etichettatura a semaforo" in relazione agli obblighi ambientali di cui al paragrafo 1, ai requisiti ambientali intrinseci del prodotto di cui all'allegato I, parte C, punto 2, e alle classi di prestazione ambientale stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a). |
5. Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere i prodotti sostenibili, la Commissione integra il presente regolamento mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire requisiti specifici in materia di etichettatura sulla sostenibilità ambientale per i prodotti commercializzati ai consumatori finali in relazione agli obblighi ambientali di cui al paragrafo 1, ai requisiti ambientali intrinseci del prodotto di cui all'allegato I, parte C, punto 2, e alle classi di prestazione ambientale stabilite conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a). |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Il fabbricante appone l'etichetta a semaforo secondo le modalità stabilite negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 5. |
6. Il fabbricante appone l'etichetta secondo le modalità stabilite negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 5 , anche presso il punto vendita, ivi compresi i punti vendita online, e sul sito web del fabbricante in modo visibile . |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Ove opportuno al fine di promuovere la disponibilità sul mercato di prodotti con le migliori prestazioni in termini di sostenibilità, la Commissione favorisce l'utilizzo del marchio di qualità ecologica dell'UE di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'etichettatura dei prodotti che offrono le prestazioni migliori. |
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un mandatario unico. |
1. Il fabbricante stabilito nell'Unione può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un mandatario unico. |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I mandatari agiscono con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Essi sono responsabili in caso di negligenza grave o violazione consapevole del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. |
2. I mandatari agiscono con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Essi sono responsabili in caso di violazione del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Qualora un mandatario ritenga che esista una non conformità di cui al paragrafo 4, chiede al fabbricante di porvi rimedio. A fronte di tale richiesta il fabbricante cessa l'immissione sul mercato e chiede agli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione di cessare le loro attività commerciali fino a quando il mandatario non ritenga che le violazioni siano state sanate. Se le non conformità non sono sanate entro un mese ed è possibile che i prodotti continuino ad essere messi a disposizione sul mercato, il mandatario è autorizzato a risolvere il contratto con il fabbricante e a informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l'autorità nazionale competente della propria sede di attività. Quest'ultima coordina le azioni congiunte di tutte le autorità competenti, fatto salvo il caso in cui le autorità nazionali competenti concordino sul coordinamento da parte di un'altra autorità nazionale competente. |
5. Qualora un mandatario identifichi una non conformità di cui al paragrafo 4, chiede al fabbricante di porvi rimedio. A fronte di tale richiesta il fabbricante cessa l'immissione sul mercato e chiede agli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione di cessare le loro attività commerciali fino a quando la non conformità non sia stata sanata . |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'importatore verifica che l'uso previsto del prodotto sia stato stabilito in modo preciso e corretto dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato da un'indicazione chiara delle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte D , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, l'importatore espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate. |
2. L'importatore provvede affinché il prodotto sia accompagnato da un'indicazione chiara delle informazioni di cui alle specifiche tecniche armonizzate e all'allegato I, parte C3 , redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, l'importatore espone in modo visibile ai clienti le informazioni da riportare sull'etichetta a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate. |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Dopo aver raccolto tutte le informazioni disponibili sul prodotto fornite dal fabbricante e dal disinstallatore, l'importatore controlla in particolare i prodotti usati e rifabbricati, specialmente per quanto concerne i danni o le indicazioni di perdita di prestazione o di non conformità e modifiche delle proprietà meccaniche o chimiche , e valuta tutti i rischi ; se necessario per garantire la sicurezza o la protezione dell'ambiente, l'importatore riduce l'uso previsto o si astiene dal vendere il prodotto . Tale obbligo si applica anche ai prodotti usati e rifabbricati per i quali non è obbligatoria alcuna dichiarazione di prestazione. |
4. Dopo aver raccolto tutte le informazioni disponibili sul prodotto fornite dal fabbricante e dal disinstallatore, l'importatore controlla i prodotti usati e rifabbricati, per quanto concerne i danni o le indicazioni di perdita di prestazione o di non conformità, valutando nel contempo tutti i rischi. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità nazionale competente geograficamente responsabile . |
5. L'importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Nel caso in cui il prodotto sia già stato immesso sul mercato, l'importatore adotta le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo . |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Quando mette un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore adempie gli obblighi che incombono agli importatori conformemente all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5, in cui i riferimenti all'"immissione sul mercato" si intendono fatti all'"ulteriore messa a disposizione sul mercato". |
2. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano a livello documentale che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 5 e 6, e, se del caso, all'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), e adempiono gli obblighi che incombono agli importatori conformemente all'articolo 24, paragrafi da 3 a 5, in cui i riferimenti all'"immissione sul mercato" si intendono fatti all'"ulteriore messa a disposizione sul mercato". |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il distributore garantisce che nessun prodotto etichettato con la dicitura "Esclusivamente per uso professionale" sia venduto a consumatori o ad altri utilizzatori non professionali. Nei propri locali, online e nel materiale promozionale cartaceo il distributore presenta tali prodotti come prodotti destinati esclusivamente ad uso professionale. |
soppresso |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il paragrafo 1 si applica anche a: |
soppresso |
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Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il paragrafo 1 non si applica se l'operatore economico si limita a: |
soppresso |
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Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. L'operatore economico che effettua le attività di cui al paragrafo 3 ne informa il fabbricante o il suo mandatario, indipendentemente dal fatto che sia proprietario dei prodotti o che presti servizi. Effettua il reimballaggio in modo tale da non alterare che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che le informazioni da fornire a norma del presente regolamento continuino a essere fornite correttamente. L'operatore economico agisce con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. È responsabile delle violazioni del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Obblighi dei fornitori di servizi di logistica, degli intermediari, dei mercati online , dei venditori online , dei negozi online e dei motori di ricerca online |
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica, degli intermediari, dei mercati online e dei venditori online |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Quando contribuisce alla messa a disposizione sul mercato o all'installazione diretta di un prodotto, il fornitore di servizi di logistica o l'intermediario esercita la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Il fornitore è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. |
1. Quando contribuisce alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto, il fornitore di servizi di logistica o l'intermediario esercita la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento. Il fornitore è responsabile delle violazioni del presente articolo e dell'articolo 19 conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. I paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3, lettere da b) a i), e i paragrafi 4 e 5 si applicano anche ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori o agli altri operatori economici che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online ("negozi online") . |
6. I paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3, lettere da b) a i), e i paragrafi 4 e 5 si applicano anche ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori o agli altri operatori economici che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Il paragrafo 3, lettere da d) a h), si applica anche ai motori di ricerca online. |
soppresso |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. I fornitori di servizi di logistica garantiscono che le condizioni durante il magazzinaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità dei prodotti ai requisiti di cui al presente regolamento. |
8. I fornitori di servizi di logistica garantiscono che le condizioni durante il magazzinaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità dei prodotti ai requisiti di cui al presente regolamento. Il fabbricante o l'importatore di prodotti da costruzione fornisce ai fornitori di servizi di logistica le informazioni dettagliate necessarie per garantire la sicurezza dello stoccaggio, dell'imballaggio, dell'indirizzamento o della spedizione e l'ulteriore funzionamento del prodotto. |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Obblighi dei fornitori di servizi di stampa 3D e dei fornitori di stampi, di serie di dati per la stampa 3D e di materiali per la stampa 3D |
Obblighi relativi alla stampa 3D dei prodotti da costruzione |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Un fornitore di servizi di stampa 3D: |
1. Una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di stampa 3D per prodotti da costruzione : |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I fornitori di stampi e di serie di dati 3D per la produzione degli articoli disciplinati dal presente regolamento producono 10 elementi di questo tipo e li mettono a disposizione dell'organismo notificato, dell'organismo di valutazione tecnica e delle autorità su richiesta. I fornitori di stampi e di serie di dati 3D per la produzione degli elementi disciplinati dal presente regolamento valutano e documentano il rispetto dei requisiti del presente regolamento per quanto concerne gli elementi prodotti. |
soppresso |
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I fornitori di materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di elementi disciplinati dal presente regolamento presso o nelle vicinanze di un cantiere producono 10 elementi di questo tipo per ogni uso previsto e li mettono a disposizione dell'organismo notificato, dell'organismo di valutazione tecnica e delle autorità, su richiesta. I fornitori di materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di elementi disciplinati dal presente regolamento presso o nelle vicinanze di un cantiere valutano e documentano il rispetto dei requisiti del presente regolamento per quanto concerne gli elementi prodotti. |
soppresso |
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 30 |
soppresso |
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Obblighi dei fornitori e dei prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione di prodotti |
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1. I fornitori o i prestatori di servizi che partecipano alla fabbricazione di prodotti: |
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2. Qualora sia stato informato conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, ultima frase, il fornitore o il prestatore di servizi trasmette tali informazioni agli altri clienti che hanno ricevuto, nel corso degli ultimi 5 anni, componenti o servizi identici per quanto concerne la questione in esame. In caso di rischio grave quale definito all'articolo 3, punto 71, o di rischio che rientra nell'ultima frase dell'articolo 21, paragrafo 9, il fornitore o il prestatore di servizi informa altresì le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti con tale componente o servizio di fabbricazione sono stati messi a disposizione sul mercato o installati direttamente; qualora non sia in grado di individuare tali Stati membri, ne informa tutte le autorità nazionali competenti. |
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Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prodotti a doppio uso e pseudo-prodotti |
Prodotti a doppio uso |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Un fabbricante di prodotti a doppio uso soddisfa gli obblighi di cui al presente regolamento per tutti gli elementi del rispettivo tipo , fatto salvo il caso in cui tali elementi siano specificamente contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni". |
1. Un fabbricante di prodotti a doppio uso e gli altri operatori economici che trattano tali prodotti soddisfano gli obblighi di cui al presente regolamento, fatto salvo il caso in cui tali elementi siano contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni". |
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli altri operatori economici che trattano prodotti a doppio uso adempiono gli obblighi loro incombenti conformemente al presente regolamento. Nei loro contratti commerciali, tali soggetti stabiliscono l'obbligo per i loro clienti di fare lo stesso e di non vendere o utilizzare elementi per fini di costruzione se contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni". |
soppresso |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Per quanto riguarda gli elementi idonei alle costruzioni per i quali il fabbricante non ha mai previsto tale uso e che, pertanto, non recano la marcatura CE ("pseudo-prodotti") , gli altri operatori economici: |
3. Per quanto riguarda i prodotti a doppio uso contrassegnati con la dicitura "non destinato alle costruzioni" , gli altri operatori economici: |
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 |
soppresso |
|
Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici |
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Qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti creino condizioni di disparità per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di esecuzione degli obblighi e dei diritti degli operatori economici di cui al presente capo. |
|
|
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2. |
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Emendamento 279
Proposta di regolamento
CAPO IV – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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NORME RELATIVE AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA |
DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 34
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
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Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'articolo 4, paragrafi 1 e 4, l'articolo 6, l'articolo 9 e gli articoli da 11 a 17 si applicano ai documenti per la valutazione europea. Se la marcatura CE è rilasciata sulla base di un documento per la valutazione europea e di una valutazione tecnica europea, il documento per la valutazione europea è menzionato nella dichiarazione di prestazione e nella dichiarazione di conformità. |
soppresso |
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante o di un gruppo di fabbricanti o su iniziativa della Commissione, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB), d'intesa con la Commissione, può redigere e adottare un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto non coperto da: |
A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante o di un gruppo di fabbricanti o su iniziativa della Commissione, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB), d'intesa con la Commissione, può redigere e adottare un documento per la valutazione europea per qualsiasi tipo o categoria di prodotto non coperto da: |
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione incarica l'EOTA e il CEN di coordinarsi per garantire che non vi siano sovrapposizioni tra un documento per la valutazione europea e le norme armonizzate o parti di esse. |
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. L'organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea. La procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea rispetta l'articolo 36 ed è conforme all'articolo 37 e all'allegato III. |
3. L'organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea. La procedura per l'adozione di un documento per la valutazione europea rispetta l'articolo 36 e la procedura di cui all'allegato III bis . |
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'articolo 4, paragrafi 1 e 4, l'articolo 6, l'articolo 9 e gli articoli da 11 a 17 si applicano ai documenti per la valutazione europea. Se la marcatura CE è rilasciata sulla base di un documento per la valutazione europea e di una valutazione tecnica europea, il documento per la valutazione europea è menzionato nella dichiarazione di prestazione e nella dichiarazione di conformità. |
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato III mediante atto delegato adottato conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea, laddove ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento del sistema dei documenti per la valutazione europea. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato III bis mediante atto delegato adottato conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea, laddove ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento del sistema dei documenti per la valutazione europea. |
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il bilanciamento dei principi di cui alle lettere a) e b) consente quanto meno la divulgazione del nome del prodotto nella fase di approvazione e di comunicazione del programma di lavoro di cui all'allegato III, punto 3 , e del contenuto dettagliato del progetto di documento per la valutazione europea di cui all'allegato III, punto 7 . |
Il bilanciamento dei principi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo consente quanto meno la divulgazione del nome del prodotto nella fase di approvazione e di comunicazione del programma di lavoro di cui all'allegato III bis , punto 5 , e del contenuto dettagliato del progetto di documento per la valutazione europea di cui all'allegato III bis , punto 5 . |
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Solo i documenti per la valutazione europea menzionati in tale elenco e pubblicati in almeno una delle lingue dell'Unione dalla Commissione o dall'organizzazione dei TAB autorizzano il rilascio di valutazioni tecniche europee a norma dell'articolo 42 e producono effetti giuridici a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, anche per quanto riguarda il fabbricante che ha chiesto l'elaborazione del documento per la valutazione europea. Tale effetto giuridico dei documenti per la valutazione europea scade dieci anni dopo la loro prima citazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui siano stati rinnovati nell'ultimo anno prima della scadenza e la Commissione decida di mantenerne l'inserimento nell'elenco. |
2. Solo i documenti per la valutazione europea menzionati in tale elenco e pubblicati dalla Commissione o dall'organizzazione dei TAB autorizzano il rilascio di valutazioni tecniche europee a norma dell'articolo 42 e producono effetti giuridici a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, anche per quanto riguarda il fabbricante che ha chiesto l'elaborazione del documento per la valutazione europea. Tale effetto giuridico dei documenti per la valutazione europea scade dieci anni dopo la loro prima citazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o immediatamente qualora il documento tecnico europeo sia stato ritirato , fatto salvo il caso in cui siano stati rinnovati nell'ultimo anno prima della scadenza e la Commissione decida di mantenerne l'inserimento nell'elenco. |
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al fine di garantire un'elevata qualità dei documenti per la valutazione europea e di soddisfare le esigenze di riservatezza del richiedente della rispettiva valutazione tecnica europea, prima che il riferimento a un nuovo documento per la valutazione europea sia citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in base a tale documento per la valutazione europea è rilasciato un progetto della prima valutazione tecnica europea. Se necessario, il progetto definitivo di documento per la valutazione europea è modificato sulla base dell'esperienza acquisita dopo aver rilasciato la prima valutazione tecnica europea. La Commissione, di concerto con l'organizzazione dei TAB, comunica la data di citazione del riferimento al documento per la valutazione europea. |
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto interessato. |
2. Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del tipo o della categoria di prodotto interessato. |
Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Se la prestazione di alcune caratteristiche essenziali del prodotto può essere adeguatamente valutata con metodi e criteri stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea, tali metodi e criteri esistenti sono integrati nel documento per la valutazione europea , fatto salvo il caso in cui vi siano validi motivi per discostarsi da tale norma . |
3. Se la prestazione di alcune caratteristiche essenziali del tipo o della categoria di prodotti può essere adeguatamente valutata con metodi e criteri stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea, tali metodi e criteri esistenti sono integrati nel documento per la valutazione europea. |
Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 37 e all'allegato III il cui riferimento sia stato citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 38. |
Una valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea , il cui riferimento sia stato citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 38. |
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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1 bis. Quando viene presentata una richiesta di valutazione tecnica europea, si applica la procedura di cui all'allegato III bis. |
Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 43 |
soppresso |
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Autorità designatrice |
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1. Gli Stati membri che intendono designare organismi di valutazione tecnica designano un'unica autorità competente per gli organismi di valutazione tecnica (in appresso: autorità designatrice). Le autorità designatrici soddisfano i requisiti per le autorità notificanti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 49. Le autorità designatrici non sono idonee alla designazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. |
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2. Salvo diversa indicazione nel presente capo, le disposizioni applicabili alle autorità notificanti e alle procedure di notifica si applicano anche alle autorità designatrici e alle procedure di designazione. Gli Stati membri non possono tuttavia ricorrere all'accreditamento. |
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Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1
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|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono designare, all'interno del proprio territorio, organismi di valutazione tecnica (TAB) per una o più aree di prodotto di cui all'allegato IV, tabella 1. Alla Commissione è conferito il potere di modificare tale tabella mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 87 per adeguarla al progresso tecnico. |
Gli Stati membri possono designare, all'interno del proprio territorio, organismi di valutazione tecnica (TAB) per una o più aree di prodotto di cui all'allegato IV, tabella 1. Quando lo Stato membro decide di designare un TAB, nomina un'unica autorità responsabile degli organismi di valutazione tecnica (l'"autorità designata"). |
Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'autorità designatrice designata conformemente all'articolo 43 controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L'autorità designatrice fornisce istruzioni ai TAB in caso di violazione della legge o della pratica comune concordata tra gli Stati membri e la Commissione. In caso di violazione ripetuta della legge, può revocare la designazione del TAB. |
L'autorità designata controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L'autorità designata fornisce istruzioni ai TAB in caso di violazione della legge o della pratica comune concordata tra gli Stati membri e la Commissione. In caso di violazione ripetuta della legge, può revocare la designazione del TAB. |
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione può esaminare la conformità dei TAB ai requisiti di cui al presente capo, nonché il soddisfacimento, da parte delle autorità designatrici competenti, dei rispettivi obblighi di controllo. |
5. La Commissione può esaminare la conformità dei TAB ai requisiti di cui al presente capo, nonché il soddisfacimento, da parte delle autorità designate competenti, dei rispettivi obblighi di controllo. |
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Su richiesta dell'autorità designatrice pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la conformità. |
6. Su richiesta dell'autorità designata pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la conformità. |
Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione può subordinare il finanziamento dell'organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di determinati requisiti organizzativi e in termini di prestazioni, anche per quanto riguarda un'equa distribuzione geografica dei TAB. |
6. La Commissione può subordinare il finanziamento dell'organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di requisiti organizzativi e in termini di prestazioni, anche per quanto riguarda un'equa distribuzione geografica dei TAB. |
Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente e sufficienti fondi per la corretta esecuzione dei suoi compiti. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono un numero minimo di equivalenze a tempo pieno ritenute sufficienti per un adeguato controllo degli organismi notificati, se opportuno in relazione a specifici compiti di valutazione della conformità. Se il controllo è svolto da un organismo nazionale di accreditamento o da un organismo di cui all'articolo 48, paragrafo 3, tale numero minimo si applica a detto organismo. |
L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente e sufficienti fondi per la corretta esecuzione dei suoi compiti. |
Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo di valutazione della conformità è un organismo indipendente dall' organizzazione o dal prodotto che esso valuta. |
Un organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale dell' organizzazione o del prodotto da costruzione che esso valuta. |
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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È indipendente da qualsiasi legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, con i fabbricanti, i loro partner commerciali o gli investitori che detengono una partecipazione azionaria, nonché con altri organismi notificati e le loro associazioni di categoria, società controllanti o affiliate. Ciò non preclude lo svolgimento, da parte dell'organismo notificato, di attività di valutazione e verifica per fabbricanti concorrenti. |
soppresso |
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo indipendente, purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi. |
Un organismo di valutazione della conformità appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo indipendente, purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi. |
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo notificato , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti chetale organismo valuta, né rappresentanti di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a fini personali. |
Un organismo di valutazione della conformità , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, importatori, distributori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti chetale organismo valuta, né rappresentanti di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di prodotti a fini personali. |
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo notificato , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati né forniscono servizi di consulenza. |
Un organismo di valutazione della conformità , il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati né forniscono servizi di consulenza. |
Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo notificato garantisce che le attività della propria società controllante o delle consorelle, delle filiali o dei subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica. |
Un organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività della propria società controllante o delle consorelle, delle filiali o dei subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica. |
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Nel processo di valutazione e verifica un organismo notificato e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. |
5. Nel processo di valutazione e verifica un organismo di valutazione della conformità e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. |
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo notificato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica assegnati a tale organismo conformemente all'allegato V e per i quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità. |
Un organismo di valutazione della conformità è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica assegnati a tale organismo conformemente all'allegato V e per i quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo di valutazione della conformità stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità. |
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo notificato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali intende essere notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari. |
Un organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali intende essere notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari. |
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. Un organismo notificato sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica. |
9. Un organismo di valutazione della conformità sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica. |
Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10. Il personale dell'organismo notificato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'allegato V, tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. |
10. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'allegato V, tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. |
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11. L'organismo notificato garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni sia informato delle attività di normazione pertinenti , partecipa alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento, e garantisce il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo . |
11. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento, e garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti. |
Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 51 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Presunzione di conformità |
Presunzione di conformità degli organismi notificati |
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti. Gli organismi notificati pertinenti stabiliscono procedure per il controllo continuo della competenza, delle attività e delle prestazioni dei loro subappaltatori o delle loro filiali, tenendo conto della matrice delle qualifiche di cui all'articolo 50, paragrafo 6, lettera b). |
2. L'organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti. |
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e dei processi di valutazione e/o verifica per i quali l'organismo dichiara di essere competente , dalla matrice delle qualifiche si cui all'articolo 50, paragrafo 6, lettera b), e, se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 50. Il certificato di accreditamento fa riferimento esclusivamente allo specifico organismo di valutazione della conformità che chiede la notifica e non tiene conto delle capacità o del personale della società controllante o delle consorelle. Oltre alle pertinenti norme armonizzate, tale documento si basa sui requisiti specifici e sui compiti di valutazione. |
2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e dei processi di valutazione e/o verifica per i quali l'organismo dichiara di essere competente e, se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 50. Il certificato di accreditamento fa riferimento esclusivamente allo specifico organismo di valutazione della conformità che chiede la notifica e non tiene conto delle capacità o del personale della società controllante o delle consorelle. Oltre alle pertinenti norme armonizzate, tale documento si basa sui requisiti specifici e sui compiti di valutazione. |
Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 50 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. |
1. Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 50 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. |
Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e chiede a quest'ultimo di adottare le misure correttive necessarie, incluso, all'occorrenza, il ritiro della notifica. |
Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Gli organismi notificati garantiscono la rotazione tra il personale che svolge compiti di valutazione diversi. |
soppresso |
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Articolo 62
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 62 |
soppresso |
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Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli organismi notificati |
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Qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti determinino disparità di trattamento e creino condizioni di disparità per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di esecuzione degli obblighi degli organismi notificati di cui agli articoli 60 e 61. |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2. |
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Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma dell'articolo 47 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati. Il coordinamento e la cooperazione in seno al gruppo di cui al paragrafo 1 mirano a garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento. |
La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma dell'articolo 47 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di detto gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati. Il coordinamento e la cooperazione in seno al gruppo di cui al paragrafo 1 mirano a garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento. |
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati. |
soppresso |
Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli organismi notificati applicano in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. |
Gli organismi notificati tengono in considerazione in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. |
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il fabbricante può sostituire le prove di tipo con una documentazione tecnica appropriata che dimostri che: |
1. Il fabbricante può sostituire le prove di tipo o i calcoli di tipo con una documentazione tecnica appropriata che dimostri che: |
Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 66
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 66 |
soppresso |
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Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie |
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1. Relativamente ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione, che sono installati in una singola e identificata opera di costruzione da fabbricanti competenti anche per l'incorporazione sicura di tali prodotti nelle opere di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e fornisce dati equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili. L'equivalenza si ha quando tutti i dati necessari e i requisiti applicabili alla specifica opera di costruzione e al suo futuro smantellamento, compresi il riutilizzo, la rifabbricazione e il riciclaggio dei suoi prodotti installati, sono forniti o soddisfatti sulla base di metodi allo stato dell'arte. |
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2. Oltre ai compiti di cui all'allegato V, un organismo notificato o un TAB valuta e certifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1. |
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Emendamento 339
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un organismo notificato (in appresso: organismo notificato che attua il riconoscimento) può astenersi dalla valutazione e dalla verifica di un determinato elemento da valutare o verificare conformemente al presente regolamento e riconoscere la valutazione e la verifica effettuate da un altro organismo notificato per lo stesso operatore economico se: |
Un organismo notificato (in appresso: organismo notificato che attua il riconoscimento) può astenersi dalla valutazione e dalla verifica di un determinato elemento da valutare o verificare conformemente al presente regolamento e riconoscere la valutazione e la verifica effettuate da un altro organismo notificato per lo stesso operatore economico se sussistono tutte le condizioni seguenti : |
Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione istituisce un sistema che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento. |
1. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento e le attività delle autorità di vigilanza del mercato in conformità del regolamento (UE) 2019/1020, la Commissione istituisce inoltre un sistema che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relativi a possibili non conformità al presente regolamento. |
Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Laddove ritenga che un reclamo o una segnalazione sia pertinente e motivata, la Commissione assegna tale reclamo o segnalazione a un'autorità di vigilanza del mercato affinché vi dia seguito con la persona fisica o giuridica pertinente conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020. |
2. Laddove ritenga che un reclamo o una segnalazione sia pertinente e motivata, sulla base di criteri ben definiti, la Commissione senza indebito ritardo assegna tale reclamo o segnalazione a un'autorità di vigilanza del mercato affinché vi dia seguito con la persona fisica o giuridica pertinente conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020. |
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri e il calendario di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1. |
Emendamento 344
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Per quanto riguarda i prodotti da costruzione che potrebbero presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, qualsiasi persona fisica o giuridica interessata ha la possibilità di informare la Commissione attraverso una sezione separata del portale Safety Gate. La Commissione tiene in debita considerazione le informazioni ricevute e, previa verifica della loro esattezza, trasmette, se del caso, tali informazioni all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato senza indebito ritardo per garantire che sia dato un seguito adeguato a tali reclami. |
Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità competenti, l'"autorità nazionale competente" che funge da punto focale per i contatti con gli altri Stati membri. |
2. Gli Stati membri designano, tra le rispettive autorità competenti, l'"autorità nazionale competente" che funge da punto unico di contatto per le comunicazioni con gli altri Stati membri. |
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le autorità competenti designate sono dotate di tutti i poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020. Tali poteri sono estesi, ai fini del presente regolamento, a tutti gli operatori economici contemplati dal presente regolamento. |
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Ai fini della vigilanza del mercato, delle indagini e dell'applicazione delle norme, le autorità competenti hanno il potere di chiedere ad altre autorità o organismi pubblici informazioni pertinenti in loro possesso. |
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 70 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Procedura per trattare le non conformità |
Procedura per trattare la non conformità |
Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha sufficienti motivi per ritenere che determinati prodotti coperti da una norma relativa ai prodotti da costruzione o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non siano conformi, oppure il loro fabbricante non sia conforme, detta autorità effettua una valutazione dei prodotti e del fabbricante interessato che riguarda i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato. |
Se un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ha sufficienti motivi per ritenere che determinati prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non siano conformi, oppure il loro fabbricante non sia conforme, detta autorità effettua una valutazione dei prodotti e del fabbricante interessato che riguarda i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se nel corso della valutazione l'autorità di vigilanza del mercato accerta che i prodotti o il loro fabbricante non sono conformi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, essa chiede immediatamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive appropriate e proporzionate per rendere i prodotti o il fabbricante conformi ai suddetti requisiti e obblighi, oppure di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura e al livello della non conformità. Le misure correttive che gli operatori economici devono adottare possono comprendere le azioni elencate all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. |
Se nel corso della valutazione l'autorità di vigilanza del mercato accerta che i prodotti o il loro fabbricante non sono conformi ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, essa chiede immediatamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive appropriate e proporzionate per rendere i prodotti o il relativo fabbricante conformi ai suddetti requisiti e obblighi, oppure di ritirare i prodotti dal mercato o di richiamarli entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura e al livello della non conformità. Le misure correttive che gli operatori economici devono adottare possono comprendere le azioni elencate all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. |
Emendamento 351
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Se entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto interessato, la misura è ritenuta giustificata. |
7. Se entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto interessato, la misura è ritenuta giustificata. |
Emendamento 352
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se a conclusione della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante l'adozione di un atto di esecuzione se la misura sia giustificata o meno. |
Se a conclusione della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, entro quattro mesi dalla notifica ricevuta a norma dell'articolo 70, paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce se la misura sia giustificata o meno. |
Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. |
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano senza indugio le misure necessarie per assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. |
Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze in un documento per la valutazione europea come indicato all'articolo 70, paragrafo 5, lettera c), la Commissione informa di tali carenze l'organizzazione dei TAB e, se necessario, richiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione. |
Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 73
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 73 |
soppresso |
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Controlli minimi e risorse umane minime |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo il numero minimo di controlli che le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro devono effettuare su prodotti specifici coperti da specifiche tecniche armonizzate o in relazione ai requisiti specifici stabiliti in tali misure, al fine di assicurare che i controlli siano effettuati in misura adeguata a garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. Gli atti delegati possono, se opportuno, specificare la natura dei controlli richiesti e i metodi da utilizzare. |
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2. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo le risorse umane minime che gli Stati membri devono impiegare ai fini della vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente regolamento. |
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Emendamento 356
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 357
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 358
Proposta di regolamento
Articolo 75
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici in possesso di un prodotto non conforme o dal fabbricante i costi dell'ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti. |
Qualora un prodotto sia risultato non conforme, le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dagli operatori economici che hanno immesso o reso disponibile il prodotto sul mercato i costi dell'ispezione documentale e delle prove fisiche sui prodotti , presentando una giustificazione di tali costi . |
Emendamento 359
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Gli Stati membri e la Commissione possono utilizzare l'intelligenza artificiale per individuare pratiche decisionali divergenti. |
8. Gli Stati membri e la Commissione possono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale per individuare pratiche decisionali divergenti. |
Emendamento 360
Proposta di regolamento
Articolo 78
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 78 |
soppresso |
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Banca dati o sistema dell'UE per i prodotti da costruzione |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87, istituendo una banca dati o un sistema dell'Unione per i prodotti da costruzione che si basi, per quanto possibile, sul passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. |
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2. Gli operatori economici possono accedere a tutte le informazioni contenute in tale banca dati o sistema che li riguardano specificamente. Possono altresì chiedere che le informazioni inesatte siano rettificate. |
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3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, dare accesso a tale banca dati o sistema a determinate autorità di paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi di regolamentazione per i prodotti da costruzione analoghi al presente regolamento, a condizione che tali paesi: |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88, paragrafo 1. |
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Emendamento 361
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri sostengono gli operatori economici per mezzo di punti di contatto per i prodotti da costruzione. Gli Stati membri designano e mantengono almeno un punto di contatto per i prodotti da costruzione nel proprio territorio e provvedono affinché i loro punti di contatto di prodotti da costruzione dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti e, in ogni caso, di almeno un'equivalenza a tempo pieno per Stato membro e di un'ulteriore equivalenza a tempo pieno per ogni dieci milioni di abitanti . Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscano i loro servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 (49) e si coordinino con i punti di contatto per il reciproco riconoscimento istituiti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515 (50). |
1. Gli Stati membri sostengono gli operatori economici per mezzo di punti di contatto per i prodotti da costruzione. Gli Stati membri designano e mantengono almeno un punto di contatto per i prodotti da costruzione nel proprio territorio e provvedono affinché i loro punti di contatto di prodotti da costruzione dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto per i prodotti da costruzione forniscano i loro servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 (49) e si coordinino con i punti di contatto per il reciproco riconoscimento istituiti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515 (50). |
Emendamento 362
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I punti di contatto per i prodotti da costruzione rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3. |
3. I punti di contatto per i prodotti da costruzione rispondono o forniscono informazioni a titolo gratuito entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3. |
Emendamento 363
Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I punti di contatto per i prodotti da costruzione non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 364
Proposta di regolamento
CAPO IX bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Capo IX bis |
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Passaporto digitale del prodotto da costruzione e registro dei passaporti dei prodotti |
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Articolo 81 bis |
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Istituzione del passaporto digitale del prodotto da costruzione |
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1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento istituendo un passaporto digitale del prodotto da costruzione conformemente alle condizioni stabilite nel presente capo. |
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Il passaporto digitale del prodotto da costruzione è compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili], senza che sia compromessa l'interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling – BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione. |
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2. Il passaporto digitale del prodotto da costruzione contiene: |
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3. Il passaporto digitale del prodotto da costruzione è accessibile per via elettronica tramite il supporto dati. |
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4. I seguenti supporti dati o mezzi analoghi possono essere utilizzati per accedere al passaporto digitale del prodotto da costruzione: |
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5. Il passaporto digitale del prodotto da costruzione è accessibile gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità tramite il supporto dati. Possono essere forniti diversi livelli di accesso tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili o di garantire la sicurezza delle opere di costruzione. |
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6. I passaporti digitali dei prodotti da costruzione sono resi accessibili sul sito web o nella banca dati del fabbricante o su una piattaforma online scelta dal fabbricante dei prodotti in questione per dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto. Trascorso tale termine, le informazioni continuano a essere rese accessibili dal fabbricante o sono trasferite nel registro centralizzato della Commissione istituito a norma dell'articolo 81 quinquies. |
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7. Il fabbricante verifica almeno ogni due anni la correttezza delle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto da costruzione. |
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8. Una volta che un prodotto da costruzione è immesso sul mercato, le informazioni contenute nel relativo passaporto digitale del prodotto da costruzione possono essere modificate soltanto al fine di correggere errori materiali. Le eventuali modifiche sono disponibili tramite lo stesso supporto dati e comprendono informazioni dettagliate sulla nuova versione e sui motivi dell'aggiornamento. |
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Articolo 81 ter |
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Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto da costruzione |
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1. Il passaporto digitale del prodotto da costruzione soddisfa le condizioni seguenti: |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per modificare il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sostituendo la norma indicata alla suddetta lettera o aggiungendo altre norme europee o internazionali alle quali devono conformarsi il supporto dati e gli identificativi univoci ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. |
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2. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce agli altri operatori economici una copia digitale del supporto dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce tale copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell'altro operatore economico. |
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Articolo 81 quater |
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Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto da costruzione |
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La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale del prodotto da costruzione sono conformi ai requisiti essenziali seguenti: |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di modificare i requisiti essenziali di cui al presente articolo alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici. |
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Articolo 81 quinquies |
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Registro dei passaporti dei prodotti da costruzione |
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1. La Commissione istituisce e mantiene un registro in cui sono conservate le informazioni contenute nei passaporti dei prodotti da costruzione mediante atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 87. |
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Il registro di cui al primo comma comprende almeno: |
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La Commissione assicura che le informazioni conservate nel registro di cui al primo comma siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell'Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. |
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2. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 87 per integrare il presente regolamento specificando le informazioni che, oltre a essere incluse nel passaporto del prodotto, sono conservate nel registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto almeno dei criteri seguenti: |
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3. In relazione alla sua responsabilità di istituire e gestire il registro di cui al paragrafo 1 e al trattamento dei dati personali che può derivare da tale attività, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725. |
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4. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato carica, nel registro di cui al paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 2. |
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Emendamento 365
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 366
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito alle attività di cooperazione che intraprende con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali a norma del primo comma. |
Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dalla banca dati o dal sistema per i prodotti di cui all'articolo 78 , dal sistema di cui all'articolo 77 e dalle informazioni scambiate tra le autorità conformemente al presente regolamento e può ricevere informazioni pertinenti sui prodotti e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate da tali paesi terzi od organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le autorità nazionali, se opportuno. |
2. La Commissione , previa consultazione con gli Stati membri, può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dal passaporto digitale del prodotto da costruzione , dal sistema di cui all'articolo 77 e dalle informazioni scambiate tra le autorità conformemente al presente regolamento e può ricevere informazioni pertinenti sui prodotti e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate da tali paesi terzi od organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le autorità nazionali, se opportuno. |
Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Qualora accordi con paesi terzi consentano il sostegno reciproco in termini di esecuzione, gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono avvalersi dei poteri di cui al capo VIII anche per azioni nei confronti di operatori economici che agiscono illegalmente nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, a condizione che i paesi terzi rispettino i valori fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compreso lo Stato di diritto. Gli Stati membri possono chiedere, tramite la Commissione, che i paesi terzi applichino le misure adottate conformemente al capo VIII. Non vi è cooperazione a norma del presente paragrafo se non vi è reciprocità di fatto o se la Commissione solleva altre preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le condizioni giuridiche di cui al presente articolo o la riservatezza dei dati. |
soppresso |
Emendamento 369
Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti oggetto di un atto delegato che stabilisce classi di prestazione conformemente all'articolo 4 , paragrafo 4, lettera a), o una "etichettatura a semaforo" conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, tali incentivi mirano alle due classi /ai due codici cromatici più popolati o alle classi superiori /ai codici cromatici migliori. |
Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti cui si applicano classi di prestazione stabilite conformemente all'articolo 4 o un'etichetta conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, tali incentivi mirano alle due classi superiori. |
Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se un atto delegato definisce classi di prestazione in relazione a più di un parametro di sostenibilità, è ivi indicato in relazione a quale parametro deve essere applicato il presente articolo. |
Se le classi di prestazione sono definite in relazione a più di un parametro di sostenibilità, è ivi indicato in relazione a quale parametro deve essere applicato il presente articolo. |
Emendamento 371
Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora non sia adottato alcun atto delegato a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione può specificare negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, quali livelli di prestazione relativi ai parametri dei prodotti devono essere oggetto degli incentivi degli Stati membri. |
soppresso |
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Nel fare ciò, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: |
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Emendamento 372
Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono inoltre prevedere incentivi per la promozione di prodotti da costruzione rispettosi dell'ambiente e sostenibili non coperti da specifiche tecniche armonizzate, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. |
Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante atti delegati conformemente all'articolo 87 stabilendo requisiti di sostenibilità applicabili agli appalti pubblici, compresi l'attuazione e il controllo di tali requisiti e la comunicazione in merito da parte degli Stati membri. |
1. Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti di sostenibilità che devono essere applicati dagli Stati membri agli appalti pubblici specificamente aggiudicati come appalti pubblici verdi , compresi l'attuazione e il controllo di tali requisiti e la comunicazione in merito da parte degli Stati membri. Il primo atto delegato è adottato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026. Gli Stati membri e la Commissione forniscono assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali per migliorare le competenze e riqualificare il personale responsabile degli appalti pubblici verdi. |
Emendamento 374
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I requisiti adottati a norma del paragrafo 1 per gli appalti pubblici aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o da enti aggiudicatori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie , criteri di selezione, criteri di aggiudicazione , clausole sull'esecuzione dell'appalto od obiettivi, a seconda dei casi . |
2. I requisiti di sostenibilità stabiliti a norma del paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o da enti aggiudicatori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di livelli di prestazione o specifiche tecniche obbligatori o, se del caso , criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole sull'esecuzione dell'appalto , tenendo conto delle necessità e dei vincoli specifici delle piccole autorità locali e delle PMI . |
Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nello stabilire i requisiti di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: |
3. Nello stabilire i requisiti di sostenibilità di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi , la Commissione , in linea con i paragrafi 13 e 28 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e i pertinenti portatori di interessi, effettua una valutazione d'impatto e tiene conto almeno dei criteri seguenti: |
Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. I requisiti di sostenibilità stabiliti a norma del paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi non impediscono agli Stati membri di stabilire requisiti più ambiziosi. |
Emendamento 381
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono utilizzare il marchio Ecolabel UE e altri sistemi nazionali o regionali per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 66/2010 come criteri di aggiudicazione, specifiche tecniche o condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, in linea con l'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE. |
Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti da costruzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (procedura consultiva). |
1. La Commissione è guidata dal comitato per i prodotti da costruzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (procedura consultiva). |
Emendamento 383
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tutta la documentazione richiesta a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 3, degli articoli da 64 a 66 e dell'allegato V può essere fornita in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune e in modo da consentire lo scaricamento tramite collegamenti non modificabili (permalink). |
Tutta la documentazione richiesta a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 3, degli articoli da 64 a 66 e dell'allegato V può essere fornita in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune e in modo da consentire lo scaricamento tramite collegamenti non modificabili (permalink o altri supporti dati ). |
Emendamento 384
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tutti gli obblighi di informazione stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 3 , 4 e 6 , dall'articolo 19, paragrafi 1, 3, 5 e 6 , dall'articolo 20, paragrafi 2 e 3 , dall'articolo 21, paragrafi da 6 a 9, dall'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), dall'articolo 23, paragrafo 5, dall'articolo 24, paragrafo 6, dall'articolo 25, paragrafo 2, dall'articolo 26 , paragrafo 4 , dall'articolo 27 , paragrafo 2 , dagli articoli da 28 a 39, dall'articolo 41, paragrafo 3, dall'articolo 44, paragrafi 3, 4, 6 e 7, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 46, paragrafo 2, dall'articolo 47, dall'articolo 49, paragrafo 5, dall'articolo 50, paragrafo 11, dall'articolo 53, paragrafo 1, dall'articolo 58, paragrafo 1, dall'articolo 59, paragrafo 2, dall'articolo 61, dall'articolo 70, paragrafi 1, 2, 4 e 6, dall'articolo 71, paragrafo 2, dall'articolo 72, paragrafi 1, 3 e 5, dall'articolo 76, dall'articolo 77, dall'articolo 78, paragrafo 3, dall'articolo 79, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 80, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafi da 1 a 3, 6 e 7 e dall'articolo 91 possono essere soddisfatti per via elettronica. Tuttavia le informazioni da fornire conformemente all'allegato I, parte D, e le specifiche tecniche armonizzate che le dettagliano sono fornite in formato cartaceo per i prodotti non etichettati "Non destinato ai consumatori" o "Esclusivamente per uso professionale". Inoltre i consumatori possono richiedere che qualsiasi altra informazione sia fornita in formato cartaceo. |
Tutti gli obblighi di informazione stabiliti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4 , dall'articolo 19, paragrafi 1, 3, 5 e 6, dall'articolo 21, paragrafi da 6 a 9, dall'articolo 22, paragrafo 2, lettere f) e i), dall'articolo 23, paragrafo 5, dall'articolo 24, paragrafo 6, dall'articolo 25, paragrafo 2, dall'articolo 27 , paragrafo 2, dall'articolo 28, dall'articolo 29 , dall'articolo 31 , dall'articolo 32 , dagli articoli da 34 a 39, dall'articolo 41, paragrafo 3, dall'articolo 44, paragrafi 3, 4, 6 e 7, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 46, paragrafo 2, dall'articolo 47, dall'articolo 49, paragrafo 5, dall'articolo 50, paragrafo 11, dall'articolo 53, paragrafo 1, dall'articolo 58, paragrafo 1, dall'articolo 59, paragrafo 2, dall'articolo 61, dall'articolo 70, paragrafi 1, 2, 4 e 6, dall'articolo 71, paragrafo 2, dall'articolo 72, paragrafi 1, 3 e 5, dall'articolo 76, dall'articolo 77, dall'articolo 79, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 80, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafi da 1 a 3, 6 e 7 e dall'articolo 91 possono essere soddisfatti per via elettronica. |
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|
Le informazioni da fornire conformemente all'allegato I, parte C3, nonché qualsiasi altra informazione, sono fornite gratuitamente in formato cartaceo entro un mese, se richiesto dal consumatore al momento dell'acquisto. |
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 388
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera m
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 390
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante un atto delegato adottato conformemente all'articolo 87 al fine di stabilire sanzioni minime proporzionate, rivolte a tutti gli operatori economici, i TAB e gli organismi notificati direttamente o indirettamente coinvolti nella violazione degli obblighi di cui al presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 391
Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Non prima di otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell'ambiente edificato. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione. |
Non prima di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell'ambiente edificato . La valutazione esamina, tra l'altro, la correlazione tra il regolamento rivisto sui prodotti da costruzione e il regolamento (UE) ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili]. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione. |
Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2045 . |
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento], ad eccezione degli articoli da 2 a 9 e degli articoli 11, 27 e 28, che sono abrogati a decorrere dal [10 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] . |
Emendamento 393
Proposta di regolamento
Articolo 92 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli articoli elencati nel primo comma sono applicabili esclusivamente ai documenti per la valutazione europea e alle norme armonizzate citati in conformità del regolamento (UE) 305/2011 e non successivamente ritirati. |
Emendamento 394
Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le norme seguenti restano valide a norma del presente regolamento, come norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma: |
3. Tutte le norme in vigore al [data di applicazione del presente regolamento] restano valide fino a quando non siano ritirate dalla Commissione o altrimenti abrogate. |
Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(a) |
soppresso |
Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(b) |
soppresso |
Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. I documenti per la valutazione europea rilasciati prima del [un anno dopo l'entrata in vigore] restano validi fino al [tre anni dopo l'entrata in vigore], fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni. |
4. I documenti per la valutazione europea rilasciati prima del [l'entrata in vigore] restano validi fino al [cinque anni dopo l'entrata in vigore], fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni. |
Emendamento 399
Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. I certificati o i rapporti di prova degli organismi notificati e le valutazioni tecniche europee rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 restano validi per cinque anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche tecniche armonizzate per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, adottate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, fatto salvo il caso in cui tali documenti siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni. |
5. I certificati degli organismi notificati e le valutazioni tecniche europee rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 restano validi per cinque anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche tecniche armonizzate per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti, adottate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, fatto salvo il caso in cui tali documenti siano scaduti per altri motivi. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri cinque anni. |
Emendamento 400
Proposta di regolamento
Articolo 93 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 93 bis |
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Piano di lavoro per la transizione e priorità di normazione |
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1. Entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore], la Commissione stabilisce un piano di lavoro almeno per il triennio successivo. |
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La Commissione è sostenuta da un gruppo di esperti composto da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti delle organizzazioni europee di normazione e delle pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 ("gruppo di esperti sull'acquis del CPR"). |
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Il piano di lavoro di cui al primo comma è disponibile al pubblico. La Commissione rinnova e aggiorna il piano di lavoro per il triennio successivo un anno prima della sua scadenza finché il presente regolamento rimane applicabile. |
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Qualora ritenga di non poter conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro, la Commissione lo modifica di conseguenza senza indebito ritardo. |
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2. Il piano di lavoro contiene un elenco delle famiglie o delle categorie di prodotti considerate prioritarie per l'elaborazione delle specifiche tecniche armonizzate e la presentazione delle richieste di normazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 4 bis e 5 del presente regolamento. Tale elenco è aggiornato annualmente previa consultazione del gruppo di esperti sull'acquis del CPR. |
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3. Nel definire le priorità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione presta particolare attenzione alla sostituzione delle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, alle esigenze normative degli Stati membri, alle questioni di sicurezza relative alle opere di costruzione e ai prodotti di costruzione nonché agli obiettivi dell'UE in materia di clima ed economia circolare. La Commissione si avvale di una metodologia trasparente ed equilibrata pubblicata insieme al piano di lavoro. |
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4. A seguito dell'elaborazione del piano di lavoro, gli Stati membri comunicano alla Commissione le caratteristiche essenziali che richiedono per la pertinente famiglia o categoria di prodotti da costruzione, compresi i metodi di valutazione che applicano e gli eventuali livelli di soglia o classi di prestazione che ritengono necessari, nonché altri requisiti dei prodotti. |
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Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro esigenze normative a norma del primo comma, la Commissione le integra nella richiesta di normazione entro 12 mesi. La Commissione fornisce una motivazione qualora rifiuti di integrare tali esigenze normative. |
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5. La Commissione riferisce una volta all'anno agli Stati membri e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro, comprese le richieste di normazione presentate e, se del caso, i ritardi nell'attuazione e i relativi motivi. La relazione contiene informazioni sul numero di norme proposte dalle organizzazioni europee di normazione, sul tempo medio necessario per la valutazione delle norme da parte della Commissione e sul rapporto tra le norme accettate dalla Commissione e quelle respinte. |
Emendamento 401
Proposta di regolamento
Allegato I – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Requisiti |
Requisiti per le opere di costruzione e i prodotti da costruzione |
Emendamento 402
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali da coprire |
requisiti di base delle opere di costruzione |
Emendamento 403
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Requisiti di base delle opere di costruzione |
soppresso |
Emendamento 404
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo tale che tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione. |
Le opere di costruzione e le loro parti pertinenti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo tale che tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione. |
Emendamento 405
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da prevenire adeguatamente un incendio. In caso di incendio, quest'ultimo deve essere rilevato e deve attivarsi senza ritardo un allarme o una segnalazione. Il fuoco e il fumo devono essere contenuti e controllati e gli occupanti delle opere di costruzione devono essere protetti contro il fuoco e il fumo. Devono essere previste disposizioni adeguate per garantire la fuga e l'evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti delle opere di costruzione. |
Le opere di costruzione e le loro parti pertinenti devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da prevenire adeguatamente un incendio. In caso di incendio, quest'ultimo deve essere rilevato e deve attivarsi senza ritardo un allarme o una segnalazione. Il fuoco e il fumo devono essere contenuti e controllati e gli occupanti delle opere di costruzione devono essere protetti contro il fuoco e il fumo. Devono essere previste disposizioni adeguate per garantire la fuga e l'evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti delle opere di costruzione. |
Emendamento 406
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da non presentare , per tutto il loro ciclo di vita, una minaccia acuta o cronica per la salute e la sicurezza di lavoratori, occupanti o vicini in ragione di quanto segue: |
Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo che , per tutto il loro ciclo di vita, non si ripercuotano negativamente sull'igiene o la salute e la sicurezza di lavoratori, occupanti o vicini in ragione di quanto segue: |
Emendamento 407
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – lettera
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 408
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – lettera e bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 409
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.3 – comma 2 – lettera e ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 410
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.7 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emissioni pericolose nell'ambiente esterno delle opere di costruzione |
Emissioni nell'ambiente esterno delle opere di costruzione |
Emendamento 411
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.7 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 412
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.7 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 413
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 414
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 415
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 416
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1.8 – comma 2 – lettera e bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 417
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Caratteristiche essenziali da coprire |
PARTE B: Caratteristiche ambientali essenziali dei prodotti da costruzione |
Emendamento 418
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le specifiche tecniche armonizzate devono coprire , per quanto possibile, le caratteristiche essenziali seguenti relative alla valutazione del ciclo di vita: |
Le specifiche tecniche armonizzate devono coprire le caratteristiche essenziali seguenti relative alla valutazione del ciclo di vita: |
Emendamento 419
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 420
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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||
Emendamento 421
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 422
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera a quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 423
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 424
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 425
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 426
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 427
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 428
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 429
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 430
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 431
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 2 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 432
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 2 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le specifiche tecniche armonizzate devono indicare che, per le caratteristiche essenziali degli effetti dei cambiamenti climatici di cui alla lettera a), il fabbricante è tenuto a dichiarare la prestazione del prodotto come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 1. |
Le specifiche tecniche armonizzate devono indicare che, per le caratteristiche essenziali di cui al primo comma, lettere da a) a j) , il fabbricante è tenuto a dichiarare la prestazione del prodotto come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 1. Entro... [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] il fabbricante è tenuto a dichiarare le caratteristiche essenziali di cui alle lettere da k) a p). |
Emendamento 433
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte B – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
PARTE C: Requisiti dei prodotti |
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PARTE B : requisiti atti a garantire il funzionamento adeguato e la prestazione dei prodotti |
PARTE C1 : requisiti atti a garantire il funzionamento adeguato e la prestazione dei prodotti |
Emendamento 434
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – titolo
|
|
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
PARTE C : requisiti intrinseci dei prodotti |
PARTE C2 : requisiti intrinseci dei prodotti |
Emendamento 435
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 1.2 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 436
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ambiente riguarda l'estrazione e la fabbricazione dei materiali, la fabbricazione del prodotto, la sua manutenzione, il suo potenziale di rimanere il più a lungo possibile in un'economia circolare e la sua fase di fine vita. |
L'ambiente riguarda l'estrazione e la fabbricazione dei materiali, la fabbricazione del prodotto, il trasporto di materiali e prodotti, la sua manutenzione, il suo potenziale di rimanere il più a lungo possibile in un'economia circolare e la sua fase di fine vita. |
Emendamento 437
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 438
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 439
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 440
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 441
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 442
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera f bis (nuovo)
|
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 443
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 444
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera j
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 445
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 446
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 447
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l quater (nuovo)
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 448
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 449
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 450
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.1 – lettera l septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 451
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le specifiche tecniche armonizzate devono stabilire, se del caso, tali requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, che possono riguardare la fase di installazione del prodotto nelle opere di costruzione, ma sono essenzialmente indipendenti da essa. |
Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, devono stabilire, se del caso, tali requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente per famiglia o categoria di prodotti , che possono riguardare la fase di installazione del prodotto nelle opere di costruzione, ma sono essenzialmente indipendenti da essa. |
Emendamento 452
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 2 – parte introduttiva
|
|
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, le specifiche tecniche armonizzate devono coprire quanto meno gli aspetti seguenti: |
Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, gli atti delegati devono coprire quanto meno gli aspetti seguenti: |
Emendamento 453
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 2 – lettera a
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 454
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 2 – lettera c
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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||||
Emendamento 455
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte C – punto 2.2 – comma 3
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente , le specifiche tecniche armonizzate possono differenziarli in base alle classi di prestazione . |
Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, determinano, se del caso, livelli soglia e classi di prestazione obbligatori per particolari famiglie e categorie di prodotti in relazione ai requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente di cui al paragrafo 2 . |
Emendamento 456
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte D – titolo
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
PARTE D : requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti |
PARTE C3 : requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti |
Emendamento 457
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte D – punto 1 – parte introduttiva
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 458
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte D – punto 1.3 – parte introduttiva
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 459
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte D – punto 1.3 – lettera a – parte introduttiva
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 460
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte D – punto 1.3 – lettera c – punto ii
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
Emendamento 461
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte D – punto 1.6 – comma 1 bis (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Se disponibili, informazioni sulle prestazioni del prodotto misurate in termini di requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente. |
Emendamento 462
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera a
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 463
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera h
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 464
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4 – lettera h
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 465
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5 – lettera h
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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||||
Emendamento 466
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6 – lettera h
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 467
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 11 – lettera a
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
Emendamento 468
Proposta di regolamento
Allegato III – titolo
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea |
Procedura relativa a una valutazione tecnica europea |
Emendamento 469
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera c
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
Emendamento 470
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera c bis (nuovo)
|
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|||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 471
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
Dopo la conclusione del contratto con il fabbricante o il gruppo, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo anche indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di una valutazione tecnica europea. |
|
||
|
|
|
||
Emendamento 472
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4
|
|
|||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), o dalla data in cui la Commissione ha comunicato al TAB responsabile le sue osservazioni sul programma di lavoro, nel caso di cui al punto 1, lettera c). |
|
||
|
|
|
||
Emendamento 473
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5
|
|
|||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro. La Commissione può chiedere all'organizzazione dei TAB in qualsiasi momento di abbandonare o modificare l'elaborazione di un determinato documento per la valutazione europea, compresa la fusione o la suddivisione dello stesso. |
|
||
|
|
|
||
Emendamento 474
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6
|
|
|||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
Nel caso di cui al punto 1, lettera c), la Commissione informa gli Stati membri in merito all'elaborazione del documento per la valutazione europea dopo la finalizzazione del relativo programma di lavoro. Su richiesta, gli Stati membri possono partecipare, se del caso, alla sua esecuzione. |
|
||
|
|
|
||
Emendamento 475
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 7
|
|
|||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato. |
|
||
|
Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica del prodotto o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini. |
|
||
|
|
|
||
Emendamento 476
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8
|
|
|||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
soppresso |
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|
Se la Commissione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di documento per la valutazione europea all'organizzazione dei TAB, quest'ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia rispettivamente al fabbricante o al gruppo, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), e alla Commissione, in tutti i casi, una copia del documento per la valutazione europea adottato. |
|
||
|
|
|
||
Emendamento 477
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 9
|
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'organizzazione dei TAB pubblica il documento per la valutazione europea. |
|
||
|
|
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||
Emendamento 478
Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)
|
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|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Allegato III bis |
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|
Procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea |
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|
Nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, previo accordo rispettivamente con il fabbricante e il gruppo, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un TAB, che avvia la procedura di cui al punto 1, lettere a) e lettera b), dell'allegato III. |
||
|
|
Nel caso di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato III, l'organizzazione dei TAB presenta alla Commissione il programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea con lo stesso contenuto ed entro il medesimo termine indicato nel comma precedente. La Commissione trasmette quindi all'organizzazione dei TAB, entro 30 giorni lavorativi, le proprie osservazioni sul programma di lavoro. Il TAB responsabile o l'organizzazione dei TAB, rispettivamente, dopo aver avuto la possibilità di formulare osservazioni, modificano il programma di lavoro di conseguenza. |
||
|
|
Nei casi di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato III, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo indicazioni sul programma di valutazione. |
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|
|
L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III o dalla data in cui la Commissione ha comunicato al TAB responsabile le sue osservazioni sul programma di lavoro, nel caso di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato III. |
||
|
|
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|
Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro. La Commissione può chiedere all'organizzazione dei TAB in qualsiasi momento di modificare l'elaborazione di un determinato documento per la valutazione europea, compresa la fusione o la suddivisione dello stesso. |
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|
|
|
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|
|
Nel caso di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato III, la Commissione informa gli Stati membri in merito all'elaborazione del documento per la valutazione europea dopo la finalizzazione del relativo programma di lavoro. Su richiesta, gli Stati membri possono partecipare, se del caso, alla sua esecuzione. |
||
|
|
Le osservazioni degli Stati membri sono comunicate alla Commissione e da essa trattate. L'organizzazione dei TAB è informata dalla Commissione di qualsiasi modifica al programma di lavoro, richiesta e approvata dalla Commissione, entro il termine concesso alla stessa per formulare osservazioni sul programma di lavoro prima di iniziare lo sviluppo del documento per la valutazione europea. |
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|
|
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|
|
Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui al punto 2 dell'allegato III o di cui ai punti da 1 a 2 del presente allegato. |
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|
Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica del prodotto o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini. |
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|
Se la Commissione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di documento per la valutazione europea all'organizzazione dei TAB, quest'ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia rispettivamente al fabbricante o al gruppo, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), e alla Commissione, in tutti i casi, una copia del documento per la valutazione europea adottato. |
||
|
|
Se la Commissione non formula alcuna osservazione entro due mesi, il documento per la valutazione europea si considera accettato dalla stessa. |
||
|
|
|
||
|
|
L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione ha luogo entro 90 giorni. L'organizzazione dei TAB pubblica il documento per la valutazione europea. |
||
|
|
Al fine di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento di una modifica di un documento per la valutazione europea che sostituisce la suddetta versione del documento, l'organizzazione dei TAB propone alla Commissione un periodo di coesistenza. Le notifiche degli organismi notificati basate sul fatto che il documento per la valutazione europea è stato sostituito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non scadono ma restano valide alle condizioni stabilite negli articoli 58 e 59. |
||
Emendamento 479
Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella 1
|
|
|
Testo della Commissione |
|
Tabella 1 — Aree di prodotto |
|
CODICE DELL'AREA |
AREA DI PRODOTTO |
|
1 |
PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO |
|
2 |
PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI |
|
3 |
MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO) |
|
4 |
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO |
|
5 |
APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI |
|
6 |
CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI |
|
7 |
PRODOTTI IN GESSO |
|
8 |
GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI |
|
9 |
FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI |
|
10 |
IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI) |
|
11 |
PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE |
|
12 |
PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO |
|
13 |
CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI |
|
14 |
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO |
|
15 |
MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI |
|
16 |
PRODOTTI PER RETI FOGNARIE |
|
17 |
PAVIMENTAZIONI |
|
18 |
PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE |
|
19 |
FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI |
|
20 |
COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE |
|
21 |
PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE |
|
22 |
AGGREGATI |
|
23 |
ADESIVI PER COSTRUZIONE |
|
24 |
PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE |
|
25 |
APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO |
|
26 |
CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO |
|
27 |
PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI |
|
28 |
CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE |
|
29 |
MASTICI PER GIUNTI |
|
30 |
FISSAGGI |
|
31 |
KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI |
|
32 |
DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNIFUGHI |
|
33 |
PRODOTTI DA COSTRUZIONE NON INCLUSI NELLE AREE DI PRODOTTO DI CUI SOPRA |
|
Emendamento |
|
Tabella 1 — Aree di prodotto |
|
CODICE DELL'AREA |
AREA DI PRODOTTO |
|
1 |
PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO |
|
2 |
PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI |
|
3 |
MEMBRANE, COMPRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO) |
|
4 |
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO |
|
5 |
APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI |
|
6 |
CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI |
|
7 |
PRODOTTI IN GESSO |
|
8 |
GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI |
|
9 |
FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI |
|
10 |
IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI) |
|
11 |
PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE |
|
12 |
PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO |
|
13 |
CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI |
|
14 |
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO |
|
15 |
MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI |
|
16 |
PRODOTTI PER RETI FOGNARIE |
|
17 |
PAVIMENTAZIONI |
|
18 |
PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE |
|
19 |
FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI |
|
20 |
COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE |
|
21 |
PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE |
|
22 |
AGGREGATI |
|
23 |
ADESIVI PER COSTRUZIONE |
|
24 |
PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE |
|
25 |
APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO |
|
26 |
CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO |
|
27 |
PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI |
|
28 |
CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE |
|
29 |
MASTICI PER GIUNTI |
|
30 |
FISSAGGI |
|
31 |
KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI |
|
32 |
DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNIFUGHI |
|
32 bis |
SCALE FISSATE |
|
33 |
PRODOTTI DA COSTRUZIONE NON INCLUSI NELLE AREE DI PRODOTTO DI CUI SOPRA |
Emendamento 480
Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1
|
|
|
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo a norma dell'articolo 3, punto 31, e la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata applicabile. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica tali determinazioni , verificando anche che elementi identici non siano dichiarati essere di tipo diverso . |
Il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo a norma dell'articolo 3, punto 31, e la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata applicabile. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica tali determinazioni. |
Emendamento 481
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 482
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera b – punto ii
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 483
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera c
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 484
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – lettera b – parte introduttiva
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 485
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2 – lettera c
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 486
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 3 – lettera c
|
|
|||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
Emendamento 487
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5 – lettera a – punto i
|
|
|||
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 488
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 489
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5 – lettera b – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 490
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera a – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 491
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 492
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 493
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 494
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 495
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 496
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0207/2023).
(40) 40 Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (COM(2021)801 final, 2021/0421(NLE)).
(41) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(42) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(44) 44 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(45) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(46) Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).
(46) Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).
(47) 47 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final).
(48) 48 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(49) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(49) 49Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(50) Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).
(50) Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4018/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)