This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52023AP0093
Amendments adopted by the European Parliament on 30 March 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer and repealing Regulation (EC) No 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD))
GU C 341 del 27.9.2023, p. 80–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 341 del 27.9.2023, p. 73–99
(GA)
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/80 |
P9_TA(2023)0093
Sostanze che riducono lo strato di ozono
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 marzo 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (COM(2022)0151 — C9-0143/2022 — 2022/0100(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 341/08)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. |
Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e ulteriore fornitura, nonché uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, ulteriore fornitura e impiego di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. |
2. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti e alle apparecchiature, e alle loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 — 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima. |
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, esclusivamente laddove il loro uso come materia prima sia consentito . |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Entro il … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali è consentito l'uso come materia prima, i rispettivi usi come materia prima per ciascuna di tali sostanze e il loro livello di emissioni. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Entro il 1o gennaio 2025 e successivamente ogni 2,5 anni, la Commissione valuta la disponibilità attuale e futura di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I per le quali l'uso come materia prima è consentito all'interno dell'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni scientifiche, dell'impatto in termini di potenziale di riduzione dell'ozono e della disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle materie prime, degli sviluppi tecnologici che determinano la disponibilità di alternative tecnicamente praticabili, nonché dell'uso energetico, dell'efficienza, della fattibilità economica e del costo di tali alternative. La Commissione trasmette le conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora nella sua valutazione concluda che un'alternativa praticabile a una sostanza che riduce lo strato di ozono è disponibile per un uso particolare come materia prima, entro tre mesi la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 29 a integrazione del presente regolamento per fissare un livello massimo di emissioni e un calendario per la graduale eliminazione dei limiti quantitativi per l'uso della pertinente sostanza che riduce lo strato di ozono figurante nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 — comma 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi all'interno dell'Unione per essere usate come materia prima possono essere usate solo a tal fine. I contenitori delle sostanze che riducono lo strato di ozono destinate a tali usi sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a tale regolamento. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato V o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare l'allegato V, qualora siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi elencati in tale allegato prima della data o delle date limite ivi indicate o qualora esse non siano disponibili per gli usi elencati in tale allegato entro i tempi di cui all'allegato medesimo , o qualora esse non siano accettabili in ragione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) o della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
4. Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime specificate nell'allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di fughe e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione, autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte. |
1. In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione e previa notifica al segretariato per l'ozono in conformità della decisione IX/7 delle parti del protocollo , autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione può includere in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e può richiedere la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l'uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l'uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione delle sostanze in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di custodia temporanea. |
In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore e tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore, tale esportazione è in linea con la legislazione nazionale del paese di destinazione e tali prodotti e apparecchiature, al termine del loro ciclo di vita e in virtù della legislazione nazionale, saranno trattati dal paese di destinazione in modo tale da non causare il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono nell'ambiente esterno . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La licenza di cui al primo comma non è necessaria in caso di riesportazione in seguito a custodia temporanea. |
In deroga al primo comma del presente paragrafo e all'articolo 16, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme semplificate in materia di licenze in caso di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto (17), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato per smaltimento i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati. |
Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato confiscano, sequestrano, ritirano o richiamano dal mercato e distruggono i contenitori non ricaricabili vietati di cui al primo comma. È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica. Tali disposizioni contengono obblighi di conformità vincolanti per chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali. |
|
Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili e, su richiesta, la mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. Chi fornisce tali contenitori agli utilizzatori finali conserva le prove del rispetto di tali disposizioni per un periodo di almeno cinque anni dopo la fornitura all'utilizzatore finale e, su richiesta, le mette a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. |
|
La Commissione può integrare il presente regolamento, mediante atti di esecuzione, stabilendo i dettagli della dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
Ai fini della presentazione di tali prove, gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità e vi allegano la documentazione giustificativa concernente l' impianto di produzione e le misure di mitigazione adottate per prevenire emissioni di trifluorometano. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti e della Commissione. |
Ai fini della fornitura delle prove di cui al paragrafo 1 bis, primo comma , gli importatori e i produttori redigono una dichiarazione di conformità , verificata da un revisore accreditato, e vi allegano la documentazione giustificativa con: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione delle autorità competenti e della Commissione. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le modalità e gli elementi dettagliati relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato come materia prima, come agenti di fabbricazione o per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui agli articoli 6, 7 e 8 possono essere usate unicamente a tali scopi. |
Le sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte o immesse sul mercato e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze prodotti o immessi sul mercato e successivamente forniti o messi a disposizione ai sensi degli articoli 6, 7 , 8, 9 e 10 possono essere usate unicamente a tali scopi. Le sostanze che riducono lo strato di ozono e i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, immessi sul mercato a fini di distruzione conformemente all'articolo 12, possono essere usati solo a tal fine. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento. |
I contenitori delle sostanze destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7 , 8, 9, 10, 11 e 12 sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. L'etichetta riporta la designazione industriale accettata per la sostanza che riduce lo strato di ozono o, in mancanza di tale designazione, il nome chimico, il potenziale di riduzione dello strato di ozono della sostanza in questione e, se disponibile, il suo potenziale di riscaldamento globale espresso su una scala temporale di 100 anni e, se disponibile, su una scala temporale di 20 anni. Se tali sostanze sono state rigenerate o riciclate, l'etichetta riporta tali informazioni, le informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento. Se del caso, i contenitori ricaricati sono rietichettati con informazioni aggiornate. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»). |
1. La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»). |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione, durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII. |
5. Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione senza indebito ritardo , durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all'allegato VII. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso: |
3. In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende in tutto o in parte da tali sostanze, l'importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali nella dichiarazione, se del caso: |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 11 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità doganali confiscano o sequestrano le sostanze, i prodotti e le apparecchiature vietati dal presente regolamento per smaltimento a norma degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali sostanze, prodotti e apparecchiature a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 12 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento. |
Le autorità doganali degli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione in dogana delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. Gli uffici doganali o luoghi sono sufficientemente attrezzati con le risorse umane e materiali necessarie per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi e sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. |
1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero. |
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato. |
9. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali compiti. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto. |
2. Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II durante la produzione, anche se risultato inavvertitamente durante la fabbricazione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono. |
3. Le imprese che usano apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II garantiscono che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare le sostanze che riducono lo strato di ozono. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
3 bis. Le imprese che usano apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi con una carica di fluido: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3. |
5. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione adeguati per le persone fisiche incaricate di svolgere tali attività. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per aggiornare il potenziale di riscaldamento globale e il potenziale di riduzione dell'ozono delle sostanze elencate, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo e per aggiungere il potenziale di riscaldamento globale di tali sostanze su una scala temporale di 20 anni . |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Entro il 31 marzo … [OP: inserire l'anno di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni anno, ciascuna impresa che ha immesso sul mercato sostanze che riducono lo strato di ozono presenta alla Commissione una relazione che dimostra la conformità all'articolo 15, paragrafo 2. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo. |
(2) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essa trasmesse conformemente al presente articolo e le condizioni di accesso a tali dati . |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento. |
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche periodiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno cinque volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative massime pari ad almeno otto volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. |
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno quattro volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno sei volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri stabiliscono sanzioni amministrative minime pari ad almeno sette volte il valore delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature in questione nonché sanzioni amministrative massime pari ad almeno dieci volte il valore di mercato delle sostanze o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 27 bis Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative da irrogare a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, possano essere irrogate mediante procedimenti amministrativi o avviando procedimenti per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, o in entrambi i modi. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 13, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 22, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal [data di applicazione del regolamento]. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1o gennaio 2033 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del presente regolamento. |
Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione valuta, in particolare, la disponibilità di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali è concessa una deroga ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. La Commissione valuta inoltre l'effetto del presente regolamento sulla lotta al commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono. A seguito della presentazione della relazione e delle valutazioni richieste, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa. |
|
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 (il «comitato consultivo») può, di sua iniziativa, fornire consulenza scientifica e redigere relazioni in merito a tale regolamento. La Commissione tiene conto dei pareri e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (CE) n. 401/2009 e gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 5 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 6 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato VI — punto 6 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0050/2023).
(18) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).
(19) Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.
(18) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 16.9.2009, pag. 1).
(19) Valutazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (SWD(2019)0407), del 26 novembre 2019.
(1 bis) Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».
(1 ter) Stephen O. Andersen et al., «Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits», https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/, 2021, e Susan Salomon et al., «Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy», 2020.
(1 bis) Hossaini et al., «The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane», 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
(1 ter) Agenzia europea dell'ambiente, «Ozone Depleting Substances 2022».
(24) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(1 bis) Cfr. ad esempio: UNEP, «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer», 2013.
(33) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).