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Document 52022PC0508

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

    COM/2022/508 final

    Bruxelles, 5.10.2022

    COM(2022) 508 final

    2022/0311(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

       

    Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno nel quadro dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

    Il 6 agosto 2020 la Polonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione e il 25 settembre 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1353, il Consiglio ha concesso al paese assistenza finanziaria al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    Il 19 settembre 2022 la Polonia ha chiesto all'Unione di ampliare l'elenco delle misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 del Consiglio.

    Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità polacche per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa a misure del mercato del lavoro e a misure di carattere sanitario della Polonia dovute alla pandemia di COVID-19. La verifica riguarda in particolare nuove misure:

    a)il finanziamento dell'esecuzione dei test diagnostici PCR. Il ministro della Salute ha incaricato il Fondo sanitario nazionale di concludere contratti per l'esecuzione di test diagnostici RT-PCR per il SARS-CoV-2 con i laboratori interessati. I costi dei test, finanziati dal bilancio dello Stato, erano commisurati al numero di persone che ne avevano fatto richiesta;

    b)la concessione di ulteriori prestazioni in denaro mensili per i professionisti del settore medico e di un'ulteriore prestazione in denaro una tantum per gli altri operatori sanitari impegnati nella lotta alla COVID-19. Le prestazioni sono state concesse alle persone che hanno prestato servizi sanitari e hanno avuto contatti diretti con pazienti infetti o con sospetta infezione da SARS-CoV-2 nelle unità organizzative delle strutture sanitarie. Il ministro della Salute ha incaricato il Fondo sanitario nazionale di trasferire alle strutture sanitarie che svolgono attività mediche i fondi destinati all'erogazione delle prestazioni in denaro.

    La Polonia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

    Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per ampliare l'elenco di misure per cui il Consiglio ha già concesso assistenza finanziaria nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 del Consiglio.

    Come richiesto dalla Polonia il 19 settembre 2022, le misure di carattere sanitario ammontano a 1 672 546 359 EUR.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

    La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, vale a dire il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta fa parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica del presente atto è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta, che fa seguito alla richiesta di uno Stato membro, è una dimostrazione tangibile di solidarietà europea, in quanto fornisce a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica per regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

    Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi COVID-19.

    Proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

    Valutazione d'impatto

    Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La Commissione dovrebbe essere in grado di assumere prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

    Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

    ·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

    ·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva verso singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; nonché

    ·la possibilità di rinnovare il debito.

    2022/0311 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Polonia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 2 , ha concesso alla Polonia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 11 236 693 087 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Polonia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)Il prestito doveva essere utilizzato dalla Polonia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1353.

    (3)L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Polonia. Ciò ha determinato a più riprese un aumento repentino e severo della spesa pubblica polacca connessa a nuove misure, vale a dire l'esecuzione di test PCR e le prestazioni in denaro per gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro la COVID-19.

    (4)L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Polonia nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla e limitarne le ripercussioni socioeconomiche e sanitarie hanno avuto e continuano ad avere un impatto considerevole sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Polonia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,9 % e al 57,1 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali scese poi rispettivamente all'1,9 % e al 53,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Polonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,0 % e al 50,8 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Polonia aumenterà del 5,2 % nel 2022.

    (5)Il 19 settembre 2022 la Polonia ha trasmesso all'Unione una richiesta di ampliare l'elenco delle misure per le quali è già stata concessa assistenza finanziaria attraverso la decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi ("la richiesta"). In particolare, la Polonia ha introdotto una serie di misure di carattere sanitario per far fronte all'epidemia di COVID-19, illustrate nei considerando 6 e 7.

    (6)In base alla "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate" 3 , il ministro della Salute ha incaricato il Fondo sanitario nazionale di concludere contratti per l'esecuzione di test diagnostici RT-PCR per il SARS-CoV-2 con i laboratori interessati. I costi dei test, finanziati dal bilancio dello Stato, erano commisurati al numero di persone che ne avevano fatto richiesta. Come indicato nella richiesta, i finanziamenti nel quadro dello strumento SURE sarebbero utilizzati solo per le spese eseguite nel 2020 e nel 2021. La misura è nuova ed è stata attuata dalla fine di aprile 2020 alla fine di marzo 2022.

    (7)In base alla "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate" 4 e alla "legge del 14 agosto 2020 che modifica taluni atti per garantire il funzionamento della protezione sanitaria durante l'epidemia di COVID-19 e dopo la sua conclusione" 5 , il ministro della Salute ha incaricato il Fondo sanitario nazionale di trasferire alle strutture sanitarie che svolgevano attività mediche i fondi destinati all'erogazione di prestazioni in denaro per gli operatori sanitari impegnati nella lotta alla COVID-19, come indicato nella richiesta. La misura è finalizzata a coprire i costi della concessione di ulteriori prestazioni in denaro mensili per i professionisti del settore medico e di ulteriori prestazioni in denaro una tantum per gli altri operatori sanitari. Le prestazioni sono state concesse alle persone che hanno prestato servizi sanitari e hanno avuto contatti diretti con pazienti infetti o con sospetta infezione da SARS-CoV-2 nelle unità organizzative delle strutture sanitarie. La richiesta di finanziamento nel quadro di SURE riguarda solo le spese eseguite nel 2020 e nel 2021. La misura è nuova ed è stata attuata da settembre 2020 alla fine di marzo 2022.

    (8)La Polonia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Polonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 11 826 003 428 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo in quanto connesso anche alle nuove misure di carattere sanitario per affrontare l'epidemia di COVID-19, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Polonia. La Polonia intende finanziare 9 100 000 EUR dell'aumento della spesa connessa alle nuove misure di carattere sanitario mediante fondi dell'Unione provenienti dal bilancio dell'UE e 580 210 341 EUR mediante finanziamenti propri.

    (9)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Polonia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 19 settembre 2022.

    (10)Come menzionato nella richiesta dalla Polonia del 19 settembre 2022, le misure di carattere sanitario di cui ai considerando (6) e (7) ammontano a 1 672 546 359 EUR.

    (11)L'assistenza finanziaria già concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 dovrebbe pertanto riguardare anche le nuove misure di cui ai considerando (6) e (7).

    (12)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

    (13)È opportuno che la Polonia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 è così modificata:

    2)    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    La Polonia può finanziare le seguenti misure:

    a)una riduzione dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 31zo della "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate", per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi, tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, per la parte di spesa relativa ai lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

    b)un'indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, secondo quanto previsto dagli articoli 15zq e 15zua della "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate";

    c)integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali pagati dalle imprese che ricorrono a riduzioni dell'orario lavorativo, che riducono volontariamente l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze e 15zze2, della "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate";

    d)sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 15zzc della "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate";

    e)prestiti convertibili in sovvenzioni concessi ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, per l'importo effettivamente convertito in sovvenzioni, secondo quanto previsto dagli articoli 15zzd e 15zzda della "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate";

    f)il finanziamento dell'esecuzione di test diagnostici PCR nei laboratori che hanno concluso contratti relativi all'esecuzione di test diagnostici RT-PCR per il SARS-CoV 2 con il Fondo sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 10a, paragrafi 1 e 2, e, dopo la scadenza dell'articolo 10a, dall'articolo 11h, paragrafo 2, punto 2, e paragrafo 4, della "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate";

    g)la concessione di ulteriori prestazioni in denaro mensili per i professionisti del settore medico e di un'ulteriore prestazione in denaro una tantum per gli altri operatori sanitari, secondo quanto previsto dall'articolo 10a, paragrafo 1, della "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate" e, dopo la scadenza dell'articolo 10 a, dall'articolo 42 della "legge del 14 agosto 2020 che modifica taluni atti per garantire il funzionamento della protezione sanitaria durante l'epidemia di COVID-19 e dopo la sua conclusione"."

    Articolo 2

    La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
    (2)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 45).
    (3)    Articolo 10a, paragrafi 1 e 2, e, dopo la scadenza dell'articolo 10a, articolo 11h, paragrafo 2, punto 2, e paragrafo 4. Dz.U. 2020 poz. 374, come modificata.
    (4)    Articolo 10a, paragrafo 1, Dz.U. 2020 poz. 374.
    (5)    Articolo 42, Dz.U. 2020 poz. 1493.
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