COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.9.2022
COM(2022) 468 final
2022/0283(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica,
servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE
(direttiva sui servizi di media audiovisivi)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Comitato misto che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo SEE
L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE e Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, noti collettivamente come "politiche orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea insieme con gli Stati membri è parte contraente dell'accordo.
2.2.Il Comitato misto SEE
Il comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.
2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") su una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.
La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La Commissione trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La posizione, una volta adottata, dovrebbe essere presentata il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.
L'allegata decisione del Comitato misto SEE introduce diritti di partecipazione degli Stati EFTA-SEE ai lavori di un organo direttivo dell'Unione: il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Inoltre, una dichiarazione comune allegata al progetto di decisione del Comitato misto SEE recita:
"La direttiva (UE) 2018/1808 contiene disposizioni con riferimenti alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione quadro 2008/913/GAI, adottate ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti siffatte disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.
Per quanto riguarda i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI, le parti contraenti, nel contesto dei valori comuni di lunga data e dell'identità europea, riconoscono che le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA sono applicate in modo funzionalmente equivalente."
Si ritiene che tali elementi non si limitino a ciò che può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.
Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la fornitura di servizi di media audiovisivi (ravvicinamento delle legislazioni). Pertanto la base giuridica sostanziale della proposta di decisione è costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0283 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica,
servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE
(direttiva sui servizi di media audiovisivi)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI, che contiene disposizioni su comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione.
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.
(5)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente