COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.7.2022
COM(2022) 339 final
2016/0399(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
2016/0399 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
1.Iter procedurale
|
Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2016) 798 final – 2016/0399 COD):
|
13 marzo 2017
|
|
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
|
17 aprile 2019
|
|
Data di adozione della posizione del Consiglio:
|
28 giugno 2022
|
2.Finalità della proposta della Commissione
L'obiettivo della proposta è adeguare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tre atti del settore della giustizia che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione adottata in prima lettura dal Consiglio riflette pienamente l'accordo raggiunto a livello tecnico tra i servizi del Parlamento europeo e del Consiglio, con la facilitazione della Commissione, e confermato con messaggio di posta elettronica dell'8 giugno 2022. Non sono stati ritenuti necessari triloghi. Tra i punti principali dell'accordo figurano i seguenti:
–dei tre atti interessati dalla proposta iniziale della Commissione, il testo di compromesso riguarda solo l'allineamento del regolamento (CE) n. 805/2004. Gli altri due atti, vale a dire il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono stati nel frattempo abrogati e pertanto non sono contemplati dal testo definitivo concordato;
–i considerando 1 e 2, che vertevano sulle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona relativamente agli atti che la Commissione può adottare, sono stati allineati ai considerando del regolamento (UE) 2019/1243;
–sono stati proposti due considerando che chiariscono l'applicabilità del regolamento alla Danimarca e all'Irlanda, rispettivamente;
–l'unica disposizione del regolamento (CE) n. 805/2004 che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo sarà allineata agli atti delegati, com'era stato proposto dalla Commissione;
–il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per periodi rinnovabili di cinque anni ed è accompagnato dall'obbligo di presentare, nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo, una relazione sulle relative modalità di esercizio. La Commissione aveva inizialmente proposto che tale potere fosse conferito per un periodo indeterminato, ma la limitazione della durata è coerente con quanto concordato per molti altri poteri ad esso allineati, segnatamente negli altri due atti contemplati dalla proposta della Commissione, che nel frattempo sono stati abrogati e sostituiti.
La Commissione sostiene l'accordo raggiunto a livello tecnico.
4.Conclusioni
La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.