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Document 52022PC0339

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

COM/2022/339 final

Bruxelles, 11.7.2022

COM(2022) 339 final

2016/0399(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


2016/0399 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1.Iter procedurale

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2016) 798 final – 2016/0399 COD):

13 marzo 2017

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

17 aprile 2019

Data di adozione della posizione del Consiglio:

28 giugno 2022

2.Finalità della proposta della Commissione

L'obiettivo della proposta è adeguare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tre atti 1 del settore della giustizia che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione adottata in prima lettura dal Consiglio riflette pienamente l'accordo raggiunto a livello tecnico tra i servizi del Parlamento europeo e del Consiglio, con la facilitazione della Commissione, e confermato con messaggio di posta elettronica dell'8 giugno 2022. Non sono stati ritenuti necessari triloghi. Tra i punti principali dell'accordo figurano i seguenti:

dei tre atti interessati dalla proposta iniziale della Commissione, il testo di compromesso riguarda solo l'allineamento del regolamento (CE) n. 805/2004. Gli altri due atti, vale a dire il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio 2 e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , sono stati nel frattempo abrogati e pertanto non sono contemplati dal testo definitivo concordato;

i considerando 1 e 2, che vertevano sulle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona relativamente agli atti che la Commissione può adottare, sono stati allineati ai considerando del regolamento (UE) 2019/1243 4 ;

sono stati proposti due considerando che chiariscono l'applicabilità del regolamento alla Danimarca e all'Irlanda, rispettivamente;

l'unica disposizione del regolamento (CE) n. 805/2004 che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo sarà allineata agli atti delegati, com'era stato proposto dalla Commissione;

il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per periodi rinnovabili di cinque anni ed è accompagnato dall'obbligo di presentare, nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo, una relazione sulle relative modalità di esercizio. La Commissione aveva inizialmente proposto che tale potere fosse conferito per un periodo indeterminato, ma la limitazione della durata è coerente con quanto concordato per molti altri poteri ad esso allineati, segnatamente negli altri due atti contemplati dalla proposta della Commissione, che nel frattempo sono stati abrogati e sostituiti.

La Commissione sostiene l'accordo raggiunto a livello tecnico.

4.Conclusioni

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.

(1)    Due dei tre atti sono stati nel frattempo sostituiti da altri; cfr. punto 3.
(2)    Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1), sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).
(3)    Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79), sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).
(4)    Il regolamento in questione allinea 64 atti, come da proposta COM(2016) 799.
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