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Document 52022PC0112

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

COM/2022/112 final

Bruxelles, 8.3.2022

COM(2022) 112 final

2022/0077(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
e
che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
e
che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022 ha causato un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina verso diversi Stati membri dell'UE. Questo pone nuovamente sotto pressione le risorse finanziarie degli Stati membri, che devono affrontare urgenti necessità in materia di migrazione e di gestione delle frontiere. Se l'aumento della pressione migratoria, anche in relazione alle procedure di accoglienza e di trattamento dell'asilo, si sta già facendo sentire in modo molto accentuato negli Stati membri che confinano con l'Ucraina, tali necessità si stanno ripercuotendo su tutto il territorio dell'Unione europea e continueranno oltre il 2022.

L'obiettivo generale della presente proposta è aiutare gli Stati membri ad affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, facilitando l'accesso alle risorse finanziarie non spese per il periodo di programmazione 2014-2020 nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 1 ("AMIF"), e del Fondo Sicurezza interna nella misura in cui ciò riguardi lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2 e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 3 (in appresso: "fondi per gli affari interni 2014-2020"). La presente proposta è volta a massimizzare l'ambito di utilizzo di tali fondi, ampliando il periodo di ammissibilità e sbloccando l'accesso alle risorse stanziate non spese, evitando così la perdita di finanziamenti non utilizzati a seguito del disimpegno.

Il 4 marzo 2022 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE 4 e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Tale decisione di esecuzione (al considerando 22) precisa che gli sforzi messi in atto dagli Stati membri per rispettare gli obblighi da essa derivanti e per offrire protezione temporanea saranno sostenuti, fra l'altro, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 5 ("AMIF 2021-2027"). Una proroga del periodo di attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020 potrebbe anche offrire agli Stati membri una flessibilità supplementare a sostegno delle misure adottate a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea per far fronte all'afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina.

Questa flessibilità generale è necessaria per garantire un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, per realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione in materia di asilo, migrazione, sicurezza e gestione delle frontiere, e per rafforzare la fiducia nella capacità dell'Unione di convogliare assieme gli sforzi europei e nazionali al fine lavorare in modo efficiente.

Prorogare il periodo di attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020

Scopo della presente proposta è prorogare, di 1 anno, il periodo di attuazione dei fondi per gli affari interni relativi al periodo 2014-2020. Tale proroga sarà conseguita modificando il regolamento (UE) n. 514/2014 del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 6 , che stabilisce le disposizioni applicabili ai fondi per gli affari interni 2014-2020. La proroga consentirà agli Stati membri di utilizzare con urgenza i fondi rimanenti per aiutare a far fronte alla maggiore pressione sui loro sistemi di gestione delle frontiere e della migrazione derivante dall'invasione in Ucraina. L'afflusso massiccio di persone negli Stati membri dell'UE porta anche a esigenze di sicurezza supplementari per le quali i fondi rimanenti potrebbero parimenti essere utili.

Sbloccare l'accesso alle risorse stanziate non spese nel quadro dell'AMIF 2014-2020

La presente proposta è volta inoltre a sbloccare l'accesso agli importi non spesi precedentemente destinati a determinati fini specifici nel quadro dell'AMIF, per consentire agli Stati membri di affrontare meglio l'accresciuta pressione sui loro sistemi di asilo e di gestione della migrazione derivanti dall'invasione dell'Ucraina. Tale accesso sarà fornito dalla modifica del regolamento (UE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014 che istituisce l'AMIF e che stabilisce le disposizioni per il suo utilizzo.

Consentire l'utilizzo delle entrate con destinazione specifica esterne nel quadro dell'AMIF 2021-2027

Per potenziare la portata delle fonti di finanziamento disponibili per contribuire a far fronte a eventi futuri imprevedibili, la proposta è volta a consentire agli Stati membri e ad altri donatori pubblici o privati, nel quadro del periodo di programmazione 2021-2027, di procedere a contributi finanziari aggiuntivi per la gestione dell'asilo e della migrazione nella forma di entrate con destinazione specifica esterne. Tali entrate con destinazione specifica esterne costituiranno un apposito contributo degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati per finanziare specifiche voci di spesa nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027. L'aggiunta di questa fonte potenziale di finanziamento sarà resa possibile dalla modifica del regolamento (UE) 2021/1147 7 che istituisce l'AMIF e che stabilisce le disposizioni per il suo utilizzo, e consentirà di disporre di un'ulteriore misura di preparazione per il finanziamento di attività relative all'asilo e alla migrazione negli Stati membri durante crisi come quelle provocate dall'invasione dell'Ucraina.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i fondi per gli affari interni 2014-2020 e si limita a una modifica mirata di disposizioni specifiche del regolamento (UE) n. 514/2014 e del regolamento (UE) n. 516/2014 per affrontare le circostanze urgenti ed eccezionali derivanti dall'invasione dell'Ucraina. Inoltre, la possibilità di destinare entrate a spese determinate è prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"), applicabile a tutti i finanziamenti dell'UE nel settore d'intervento pertinente 8 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) n. 514/2014 e del regolamento (UE) n. 516/2014 per affrontare le circostanze urgenti ed eccezionali derivanti dall'invasione dell'Ucraina, ed è coerente con le altre politiche dell'Unione. Affrontare l'ondata di violenza in Ucraina e i conseguenti movimenti di rifugiati è stato subito identificato come una priorità assoluta dell'Unione. L'approccio proposto è inoltre coerente con il ciclo di attuazione ("regola N+3") di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013 9 riguardante il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Inoltre, il ricorso a entrate con destinazione specifica esterne è coerente con l'approccio utilizzato in altri strumenti di finanziamento in cui la resilienza e la preparazione sono fattori importanti, come il regolamento (UE) 2020/2094 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 10 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per la proposta azione dell'Unione figura nell'elenco delle misure di cui all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafi 2 e 4, all'articolo 82, paragrafo 1, all'articolo 84 e all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento (UE) n. 516/2014 si basa sull'articolo 78, paragrafo 2 e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, mentre il regolamento (UE) n. 514/2014 si basa su tutte le disposizioni sopra menzionate.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è volta a sostenere gli Stati membri nell'affrontare le conseguenze dirette e indirette dell'invasione dell'Ucraina e in particolare le loro accresciute necessità in materia di migrazione e di gestione delle frontiere, in modo da massimizzare l'utilizzo dei fondi EU disponibili destinati a fini analoghi. La legislazione dell'UE può essere modificata solo a livello dell'Unione.

Proporzionalità

La proposta contiene modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di assicurare che gli Stati membri possano fare un uso ottimale delle risorse finanziarie disponibili in risposta all'invasione dell'Ucraina. Tale invasione ha comportato un aumento di necessità in settori, come la migrazione e la gestione delle frontiere, direttamente rientranti nei fondi per gli affari interni 2014-2020. La proposta rispetta pertanto il principio di proporzionalità e rientra nel settore di intervento relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia quale definito al titolo V del TFUE. Gli obiettivi e i corrispondenti livelli di finanziamento sono proporzionati a quanto lo strumento intende conseguire

Scelta dell'atto giuridico

Il regolamento (UE) n. 514/2014 stabilisce il periodo di ammissibilità e di attuazione per i fondi per gli affari interni 2014-2020, mentre il regolamento (UE) n. 516/2014 stabilisce le norme specifiche per l'utilizzo delle risorse nel quadro dell'AMIF per tale periodo. Per ampliare il periodo di ammissibilità per i fondi per gli affari interni 2014-2020 e per sbloccare l'accesso alle risorse non spese nel quadro dell'AMIF, entrambi i regolamenti (UE) n. 514/2014 e n. 516/2014 devono essere modificati tramite il presente regolamento. Il regolamento (UE) 2021/1147 istituisce l'AMIF per il periodo 2021-2027 e stabilisce le norme per il suo utilizzo: allo scopo di introdurre disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica esterne da utilizzare nel quadro dell'AMIF 2021-2027, anche tale regolamento deve essere modificato tramite la presente proposta.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

Essa è già compresa nel bilancio dei fondi per gli affari interni 2014-2020. L'obiettivo della presente proposta è ottimizzare l'utilizzo dei fondi per gli affari interni 2014-2020 nel contesto dell'afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina verso gli Stati membri dell'UE.

L'incidenza delle entrate con destinazione specifica esterne nell'ambito del bilancio dell'AMIF 2021-2027 non può essere nota in anticipo. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il bilancio prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne e, per quanto possibile, ne indica l'importo. Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nel progetto di bilancio soltanto per gli importi certi alla data di formazione dello stesso.

2022/0077 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
e

che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

e

che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 12 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022 ha causato un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina verso diversi Stati membri. Questo pone nuovamente sotto pressione le risorse finanziarie degli Stati membri, che devono affrontare urgenti necessità in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza. Data la natura e la dimensione della crisi, queste esigenze impreviste persisteranno anche dopo il 2022.

(2)Dal 1º gennaio 2014 la politica dell'Unione nel settore degli affari interni per la migrazione, la gestione delle frontiere e la sicurezza è sostenuta dai finanziamenti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 13 , del Fondo Sicurezza interna per quanto riguarda lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 14 , e dal Fondo Sicurezza interna per quanto riguarda lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi ("fondi per gli affari interni 2014-2020").

(3)È necessario prorogare di un anno il periodo di attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020, per consentire agli Stati membri di utilizzare pienamente i fondi non spesi provenienti da tali programmi e, se necessario, di rivedere rapidamente l'attuazione dei loro programmi per rispondere alle sfide impreviste derivanti dall'invasione dell'Ucraina.

(4)Occorre inoltre prevedere una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse stanziate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attualmente impedisce di utilizzare i fondi non spesi del periodo di programmazione 2014-2020 per azioni volte a rispondere a necessità urgenti derivanti dall'invasione dell'Ucraina.

(5)Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 stabilisce disposizioni generali per l'attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020 per quanto riguarda, tra l'altro, il finanziamento delle spese e il periodo di attuazione, fissando al 30 giugno 2023 il termine di ammissibilità delle erogazioni da parte degli Stati membri e al 31 dicembre 2023 la chiusura del periodo di attuazione.

(6)Dal 1º gennaio 2021, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, è entrato in vigore un nuovo pacchetto di fondi nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere costituito dal nuovo Fondo Asilo, migrazione e integrazione 16 , dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti 17 e dal Fondo Sicurezza interna 18 ("fondi per gli affari interni 2021-2027").

(7)Sebbene i fondi per gli affari interni 2021-2027 siano entrati in vigore il 15 luglio 2021 e siano applicabili dal 1º gennaio 2021, [alla data di adozione del presente regolamento] i programmi degli Stati membri non sono ancora stati approvati.

(8)Per garantire la continuità nell'attuazione degli obiettivi strategici dei fondi per gli affari interni 2014-2020 e 2021-2027, e consentire una transizione agevole tra il periodo di programmazione 2014-2020 e il periodo 2021-2027, riducendo così al minimo l'onere amministrativo per gli Stati membri, è necessaria una certa sovrapposizione nell'attuazione dei rispettivi strumenti di finanziamento.

(9)Tale necessità è espressamente riconosciuta dalle basi giuridiche dei fondi per gli affari interni 2021-2027 e del regolamento (UE) 2021/1060 19 , che consentono l'ammissibilità retroattiva delle spese a partire dal 1º gennaio 2021.

(10)Nonostante tali disposizioni contribuiscano a colmare il divario tra gli strumenti di finanziamento, la data finale di attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020 e le date previste per l'approvazione dei programmi nell'ambito dei fondi per gli affari interni 2021-2027 rischiano di esporre gli Stati membri a un notevole deficit di finanziamento. A causa della pressione aggiuntiva esercitata sulle loro attività nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere in seguito all'afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, gli Stati membri potrebbero pertanto avere problemi di liquidità.

(11)Il rischio è aggravato dal fatto che i fondi per gli affari interni 2014-2020 seguono un ciclo più breve per l'attuazione degli impegni di bilancio (regola N+2) che non è allineato ad altri strumenti di finanziamento dell'UE in regime di gestione concorrente, come i fondi di coesione, per i quali si applica un periodo di attuazione più lungo (N+3). La regola N+3 20 si applicherà ai fondi per gli affari interni 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo 2021-2027.

(12)Per motivi che in parte esulano dal controllo degli Stati membri, come i ritardi di attuazione causati dalla pandemia di coronavirus nel 2020-2021, i dati disponibili sullo stato di avanzamento dell'attuazione da parte degli Stati membri indicano un elevato rischio di disimpegno di fondi, che altrimenti potrebbero essere utilizzati per rispondere a nuove esigenze. Nel frattempo, una proroga di un anno del termine di attuazione dei fondi consentirebbe agli Stati membri di utilizzare appieno gli impegni di bilancio nell'ambito dei programmi 2014-2020 per affrontare le sfide ora emerse a causa degli eventi in Ucraina.

(13)Il regolamento (UE) n. 514/2014 riconosce che, alla luce di nuove o impreviste circostanze, su iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato per il restante periodo di programmazione. Su tale base è opportuno considerare la guerra in Ucraina come una circostanza nuova o imprevista che giustifica un riesame e un riorientamento operativo dell'attuazione del programma, alla luce delle nuove esigenze e nell'ambito degli obiettivi specifici del programma precedentemente adottato.

(14)Per consentire agli Stati membri di continuare ad accedere agli importi non spesi nell'ambito dei fondi per gli affari interni 2014-2020, è necessario prorogare di un anno il periodo di ammissibilità di tali fondi e apportare i necessari adeguamenti alle date di attuazione, rendicontazione, valutazione e chiusura dei programmi, nonché alle date relative agli importi disimpegnati.

(15)Affinché la proroga del periodo di ammissibilità sia introdotta nel modo più chiaro possibile, è necessario stabilire un'unica data finale entro la quale le spese devono essere sia sostenute che erogate.

(16)Il regolamento (UE) 2018/2000, del 12 dicembre 2018 21 , ha modificato il regolamento (UE) n. 516/2014 per sbloccare l'accesso alle risorse destinate al trasferimento di richiedenti protezione internazionale e beneficiari di protezione internazionale, e per consentire che siano usate per talune altre azioni previste dal programma nazionale. È necessario estendere questo principio di flessibilità per rispondere a necessità urgenti alla luce di nuove o impreviste circostanze e specialmente alle nuove esigenze degli Stati membri in materia di gestione dell'asilo e della migrazione derivanti dall'invasione dell'Ucraina.

(17)Per sbloccare l'accesso a tutti i fondi disponibili ed evitare che siano perduti a causa del disimpegno delle risorse non utilizzate precedentemente destinate a determinati scopi specifici a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, comprese le risorse per azioni specifiche e per il programma di reinsediamento dell'Unione, è necessario offrire agli Stati membri flessibilità per utilizzare tali risorse in via eccezionale alla luce di nuove o impreviste circostanze, come quelle derivanti dall'invasione dell'Ucraina.

(18)Per ampliare la portata delle fonti di finanziamento disponibili in modo da contribuire ad affrontare eventi futuri imprevedibili, è opportuno offrire agli Stati membri e agli altri donatori pubblici o privati la possibilità, nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027, di versare contributi finanziari supplementari a favore della gestione dell'asilo e della migrazione, sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. Tali entrate con destinazione specifica esterne costituiranno un contributo specifico degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati per finanziare spese specifiche nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027 e consentiranno un'ulteriore misura di preparazione per finanziare le attività nel settore dell'asilo e della migrazione negli Stati membri in occasione di crisi come quelle derivanti dall'invasione dell'Ucraina.

(19)Il sostegno fornito nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione dovrebbe essere complementare, in particolare, alle azioni finanziate a titolo di altri fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito della politica di coesione, al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti disponibili.

(20)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 514/2014 e (UE) n. 516/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 514/2014 è così modificato:

1)    All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se il beneficiario le ha sostenute e l'autorità responsabile designata le ha integralmente versate tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2024."

2)    All'articolo 40, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:

a) le informazioni richieste per gli ultimi conti annuali, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1;

b) una richiesta di pagamento del saldo finale;

c) la relazione finale di esecuzione del programma nazionale, di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

2. I pagamenti effettuati dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 sono inclusi negli ultimi conti annuali."

3)    All'articolo 50, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'impegno relativo agli ultimi due esercizi finanziari del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi."

4)    All'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2023 incluso, l'autorità responsabile presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni. La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2024."

5)    L'articolo 57 è così modificato:

a)    al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 31 dicembre 2024, una relazione di valutazione ex post sugli effetti delle azioni nell'ambito dei loro programmi nazionali."

b)    al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 30 giugno 2025, una relazione di valutazione ex post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali."

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 516/2014 è così modificato:

1)    All'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Tali importi sono utilizzati unicamente per l'attuazione delle azioni specifiche elencate nell'allegato II del presente regolamento. Tuttavia qualora alla luce di nuove o impreviste circostanze sia necessario un altro uso nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro interessato consulta la Commissione prima di tale uso di detti importi."

2)    All'articolo 17, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale. Tuttavia, qualora alla luce di nuove o impreviste circostanze sia necessario un trasferimento, lo Stato membro interessato consulta la Commissione prima di tale trasferimento di detti importi."

Articolo 3

Il regolamento (UE) 2021/1147 è così modificato:

1)    All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 5):

"5. Il sostegno fornito nell'ambito del presente regolamento può essere finanziato anche mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 22 "

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(2)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(3)    Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
(4)    Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(5)    Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1)
(6)    GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112. Il titolo può sembrare fuorviante quanto all'applicazione, ma questo regolamento riguarda anche lo strumento per le frontiere esterne e i visti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.
(7)    Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1)
(8)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(9)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(10)    Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).
(11)    GU C […] del […], pag. […].
(12)    GU C […] del […], pag. […].
(13)    Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(14)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(15)    GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.
(16)    Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).
(17)    Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).
(18)    Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).
(19)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(20)    Gli impegni di bilancio relativi ai programmi operativi sono effettuati per quote annuali. Secondo la regola N+3, un impegno assunto nell'anno N deve essere coperto da domande di prefinanziamento e di pagamento intermedio corrispondenti allo stesso importo entro il 31 dicembre dell'anno N+3 (ad esempio, un impegno assunto nel 2014 deve essere integralmente coperto da domande di prefinanziamento e di pagamento entro il 31 dicembre 2017). L'importo non coperto è disimpegnato, il che significa che lo Stato membro perde il finanziamento. Scopo della regola è garantire la disciplina finanziaria nella gestione dei fondi dell'UE obbligando gli Stati membri ad attuare i progetti in modo dinamico ed evitare problemi alla fine del ciclo.
(21)    Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali (GU L 328 del 21.12.2018. pag. 78).
(22)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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