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Document 52022IP0199

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sul caso di Osman Kavala in Turchia (2022/2656(RSP))

    GU C 465 del 6.12.2022, p. 112–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 465 del 6.12.2022, p. 110–110 (GA)

    6.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 465/112


    P9_TA(2022)0199

    Il caso di Osman Kavala in Turchia

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sul caso di Osman Kavala in Turchia (2022/2656(RSP))

    (2022/C 465/08)

    Il Parlamento europeo,

    viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia (1) e del 21 gennaio 2021 sulla situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin Demirtas e di altri prigionieri di coscienza (2),

    viste le dichiarazioni del relatore permanente del Parlamento sulla Turchia e del presidente della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia del 21 aprile 2022 sull'udienza finale del processo di Gezi e del 18 dicembre 2020 sulla decisione giudiziaria riguardante Osman Kavala, nonché la dichiarazione del presidente della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia del 20 febbraio 2020 sulla detenzione di Osman Kavala,

    viste la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2021 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2021)0644) e la relazione 2021 concernente la Turchia che l'accompagna (SWD(2021)0290),

    viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2021 e tutte le precedenti conclusioni in materia del Consiglio e del Consiglio europeo,

    viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2021 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione,

    viste la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 aprile 2022 sulla condanna di Osman Kavala e le precedenti dichiarazioni del Servizio europeo per l'azione esterna sul suo caso,

    vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo («Corte CEDU») del 10 dicembre 2019 nel caso Kavala contro Turchia (28749/18), divenuta definitiva l'11 maggio 2020,

    viste le pertinenti risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, tra cui la risoluzione interlocutoria del 2 dicembre 2021 sull'esecuzione della sentenza della Corte CEDU nel caso Kavala contro Turchia e la risoluzione interlocutoria del 2 febbraio 2022 sullo stesso argomento, che hanno portato all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti della Turchia a causa del suo rifiuto di dare esecuzione alla sentenza della Corte CEDU del 2019 e di rilasciare Osman Kavala,

    viste la reazione della Segretaria generale del Consiglio d'Europa del 18 febbraio 2020 alla sentenza del caso Osman Kavala in Turchia e la reazione della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 19 febbraio 2020 al nuovo arresto di Osman Kavala,

    vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 4 novembre 1950, di cui la Turchia è Stato parte,

    visti l'articolo 46 della CEDU, in cui si afferma che «[l]e Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [CEDU] sulle controversie nelle quali sono parti», e, di conseguenza, l'obbligo della Turchia di dare esecuzione a tutte le sentenze della Corte CEDU,

    visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966 e di cui la Turchia è Stato parte, in particolare l'articolo 9 sull'arresto e la detenzione arbitrari,

    vista la decisione della 13a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul relativa al processo di Gezi del 25 aprile 2022,

    vista la decisione della 30a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul relativa al processo di Gezi del 18 febbraio 2020,

    visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

    vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

    visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il 25 aprile 2022 la 13a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul, presieduta dal giudice Mesut Özdemir, ha condannato Osman Kavala, filantropo e noto difensore dei diritti umani, all'ergastolo senza libertà condizionale, giudicandolo colpevole di aver tentato di rovesciare il governo, ma assolvendolo dall'accusa di spionaggio; che altri sette imputati, tra cui l'architetta Mücella Yapıcı, l'avvocato Can Atalay, l'urbanista Tayfun Kahraman, il direttore della Scuola europea di politica del Bosforo Ali Hakan Altınay, il fondatore dell'Università Bilgi di Istanbul Yiğit Ali Ekmekçi, la produttrice cinematografica Çiğdem Mater Utku e la documentarista Mine Özerden sono stati condannati a una pena detentiva di 18 anni sulla base delle stesse accuse; che la Corte ha disposto il loro arresto immediato nell'aula di udienza; che tali accuse sono di matrice politica e non sono mai state comprovate, nemmeno nella sentenza del 25 aprile 2022;

    B.

    considerando che Osman Kavala è stato arrestato e incarcerato per la prima volta il 1o novembre 2017 con accuse legate alle proteste di Gezi Park del 2013 e al tentato colpo di Stato del 2016; che il processo di Gezi è iniziato nel giugno 2019; che Osman Kavala è stato accusato di aver finanziato e organizzato le proteste di Gezi Park; che il 18 febbraio 2020 la 30a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul ha assolto Osman Kavala nel processo di Gezi e ne ha disposto il rilascio immediato, adducendo la totale assenza di prove concrete e materiali che confermassero che i presunti crimini erano stati commessi; che la Corte ha assolto anche Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku e Mine Özerden; che Osman Kavala era l'unico imputato ancora in stato di detenzione al momento dell'assoluzione, essendo sottoposto illegalmente a custodia cautelare dal 18 ottobre 2017 sulla base di accuse infondate;

    C.

    considerando che il 22 gennaio 2021 la Terza sezione penale della Corte di giustizia regionale di Istanbul, ovvero la corte di appello, ha annullato le sentenze di assoluzione di Osman Kavala e degli altri otto imputati;

    D.

    considerando che, in relazione alle accuse a carico degli imputati in causa, la Corte ha giustificato tale annullamento specificando che gli elementi di prova, quali i post degli imputati sui social media, le loro dichiarazioni alla stampa e gli slogan da essi intonati, non erano stati presi in considerazione al momento della pronuncia della precedente sentenza;

    E.

    considerando che sette imputati, tra cui il giornalista Can Dündar e l'attore Mehmet Ali Alabora, sono rimasti all'estero per l'intera durata del processo; che la Corte aveva separato i loro casi da quelli dei nove imputati ancora presenti nel paese e aveva emesso mandati di arresto nei loro confronti; che nella sua decisione del 18 febbraio 2020 la Corte ha revocato i mandati di arresto;

    F.

    considerando che a poche ore dalla sua assoluzione e prima che il suo ordine di rilascio potesse essere eseguito, Osman Kavala è stato nuovamente arrestato e posto in stato di fermo di polizia su richiesta del procuratore generale di Istanbul e a norma dell'articolo 309 del codice penale turco, con l'accusa di aver tentato di minare l'ordine costituzionale nel contesto di un'indagine parallela in corso riguardante il suo presunto coinvolgimento nel tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016;

    G.

    considerando che il 19 febbraio 2020 il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha condannato la sentenza della 30a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul, affermando che l'assoluzione di Osman Kavala faceva parte di un piano ordito da individui che «desiderano innescare rivolte in alcuni paesi e fomentare disordini» e definendo tali individui «nemici deliberati dello Stato e del suo popolo»; che le dichiarazioni del presidente Erdoğan, insieme a quelle di altri funzionari di alto livello, compromettono attivamente l'indipendenza della magistratura turca;

    H.

    considerando che anche la procura ha presentato ricorso contro le sentenze di assoluzione e che il procuratore Edip Şahiner ha chiesto che le assoluzioni fossero annullate per prolungare artificialmente la procedura;

    I.

    considerando che, a seguito delle dichiarazioni del presidente Erdoğan, il Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri (HSK), responsabile delle nomine e dell'amministrazione giudiziarie, ha avviato un'indagine sui tre giudici che hanno assolto Osman Kavala e i suoi otto coimputati, adducendo vizi nella loro sentenza; che i procedimenti disciplinari nei confronti di tali giudici hanno apparentemente rappresentato un'ingerenza diretta nel loro potere decisionale e potrebbero aver avuto un effetto dissuasivo sull'indipendenza di tutti i membri della magistratura;

    J.

    considerando che, in conformità della legge turca n. 7188 recante modifica del codice di procedura penale e di alcune leggi, un indagato accusato di atti di terrorismo o di reati contro lo Stato può essere trattenuto in custodia cautelare per non più di due anni prima che il suo caso sia sottoposto a processo; che il fascicolo dell'inchiesta a carico di Osman Kavala a norma dell'articolo 309 del codice penale turco è stato aperto il 25 febbraio 2018; che il mancato rilascio di Osman Kavala da parte delle autorità turche in data 25 febbraio 2020 ha pertanto costituito una violazione del codice penale turco;

    K.

    considerando che il fatto che la procura generale di Istanbul non abbia condotto un ulteriore interrogatorio a seguito del nuovo arresto di Osman Kavala dimostra che non erano state individuate nuove prove a sostegno delle accuse formulate a norma dell'articolo 309 del codice penale turco dopo l'ordine di rilascio d'ufficio dell'11 ottobre 2019; che tale mancanza di nuove prove ha determinato un'assenza di motivi credibili per il nuovo arresto di Osman Kavala sulla base delle stesse accuse;

    L.

    considerando che il nuovo arresto di Osman Kavala è un esempio di maltrattamento, come affermato dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatović; che la decisione punitiva di arrestare nuovamente Osman Kavala costituisce una manifesta violazione del diritto nazionale e internazionale; che l'intero processo contro Osman Kavala è stato un susseguirsi di manovre e irregolarità giudiziarie, inficiate da interferenze politiche e intese a prolungare la detenzione dell'imputato;

    M.

    considerando che, tra le altre decisioni irrazionali, tra l'agosto 2021 e il febbraio 2022 il caso Gezi è stato fuso con il cosiddetto processo Çarşı, in cui le assoluzioni degli imputati erano state anch'esse annullate; che è stato Mahmut Başbuğ, lo stesso giudice che presiedeva la 30a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul e aveva chiesto la fusione dei due casi, ad approvare la fusione in seno alla 13a sezione dell'Alta Corte penale dopo essere stato nominato temporaneamente in tale sezione; che successivamente, nel febbraio 2022, la 13a sezione dell'Alta Corte penale ha deciso di separare nuovamente i casi senza alcun motivo apparente; che Murat Bircan, uno dei giudici del collegio della 13a sezione dell'Alta Corte penale nel processo del 25 aprile 2022, ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi alla Grande assemblea nazionale con il partito di governo nel 2018;

    N.

    considerando che il 10 dicembre 2019 la Corte CEDU ha stabilito che la detenzione di Osman Kavala violava l'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU a causa della mancanza di ragionevoli sospetti, l'articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione a causa della mancanza di un rapido controllo giurisdizionale da parte della Corte costituzionale, e l'articolo 18 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, della stessa, a causa della natura politicamente motivata della sua detenzione, il cui scopo era esercitare un effetto dissuasivo sui difensori dei diritti umani;

    O.

    considerando che la sentenza della Corte CEDU riguarda sia le accuse mosse a Osman Kavala nel quadro dell'articolo 312 del Codice penale turco in relazione al suo presunto coinvolgimento nelle proteste di Gezi Park, sia le accuse a suo carico nel quadro dell'articolo 309 di detto Codice in relazione al suo presunto coinvolgimento nel fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016;

    P.

    considerando che la sentenza della Corte CEDU chiedeva che le autorità turche provvedessero al rilascio immediato di Osman Kavala; che non sono stati registrati progressi per quanto riguarda la sua liberazione, nonostante la sentenza vincolante della Corte CEDU del 2019 e due risoluzioni interlocutorie del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 2 dicembre 2021 e del 2 febbraio 2022, che ha avviato procedure di infrazione nei confronti della Turchia perché aveva rifiutato di dare esecuzione alla sentenza giuridicamente vincolante della Corte CEDU e di liberare immediatamente Osman Kavala, aumentando le preoccupazioni dell'UE quanto all'adesione del sistema giudiziario turco alle norme internazionali e unionali;

    Q.

    considerando che il partito di governo turco ha ripetutamente eroso lo Stato di diritto e le norme democratiche e in materia di diritti umani, con frequenti repressioni nei confronti di oppositori politici e difensori dei diritti umani, su cui spesso si fanno pesare accuse di terrorismo in senso ampio;

    R.

    considerando che la Turchia ha minacciato diversi Stati membri dell'UE di dichiarare dieci loro ambasciatori «persona non grata», dopo che tali Stati avevano rilasciato dichiarazioni in cui condannavano il protrarsi della detenzione di Osman Kavala;

    S.

    considerando che, in quanto paese candidato all'adesione all'UE, la Turchia è tenuta ad appoggiare i più alti standard di democrazia, compreso il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e del diritto universale a un processo equo, nonché a rispettare rigorosamente il principio della presunzione di innocenza e il diritto a un giusto processo;

    T.

    considerando che la Turchia è membro del Consiglio d'Europa dal 9 agosto 1949, cosa che la vincola alla CEDU e alle sentenze della Corte CEDU;

    1.

    condanna con la massima fermezza la recente sentenza della 13a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul, che infligge a Osman Kavala un ergastolo aggravato dopo oltre quattro anni e mezzo di detenzione ingiusta, illegale e illegittima, e a meno di tre mesi dall'avvio, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, di una procedura di infrazione nei confronti della Turchia perché ha rifiutato di dare esecuzione alla sentenza giuridicamente vincolante della Corte CEDU; ritiene che egli sia stato condannato sulla base di accuse ingiustificate, con lo scopo recondito di metterlo a tacere in quanto difensore dei diritti umani e di scoraggiare le voci critiche in Turchia; condanna allo stesso modo la pena inflitta ai coimputati Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku e Mine Özerden;

    2.

    chiede il rilascio immediato e incondizionato di Osman Kavala in conformità della sentenza della Corte CEDU del 2019, il ritiro immediato di tutte le accuse a suo carico e la piena garanzia dei suoi diritti e delle sue libertà, nonché la liberazione immediata degli altri sette imputati nella causa in questione; condanna il fatto che Osman Kavala sia stato continuamente privato della sua libertà dall'ottobre 2017 e invita la Turchia ad agire in conformità dei suoi obblighi internazionali e nazionali;

    3.

    esprime piena solidarietà a Osman Kavala, agli altri imputati nel processo di Gezi e alle loro famiglie;

    4.

    è profondamente preoccupato in relazione al continuo deterioramento dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto in Turchia, in particolare dopo il fallito colpo di Stato; invita le autorità turche a porre fine alle vessazioni giudiziarie nei confronti di difensori dei diritti umani, mondo accademico, giornalisti, leader spirituali e avvocati;

    5.

    invita la Turchia, in quanto membro del Consiglio d'Europa, a dare piena esecuzione a tutte le sentenze della Corte CEDU, in linea con l'articolo 46 della CEDU, un obbligo assoluto derivante dall'adesione della Turchia al Consiglio d'Europa e sancito dalla Costituzione turca; sottolinea che il rifiuto della Turchia di dare esecuzione alla sentenza della Corte CEDU riguardante Osman Kavala accresce ulteriormente le preoccupazioni dell'UE quanto all'adesione del sistema giudiziario turco alle norme internazionali ed europee;

    6.

    condanna e deplora i continui sforzi e tentativi di prolungare la detenzione di Osman Kavala, nonostante l'assenza di prove credibili o tangibili, ricorrendo a una serie di complesse tattiche giudiziarie evasive, tra cui la fusione e la separazione dei fascicoli, e le continue irregolarità nel più totale disprezzo delle norme in materia di processo equo e al servizio di una finalità politica;

    7.

    è costernato dinanzi al fatto che la 13a sezione dell'Alta Corte penale di Istanbul abbia inflitto a Osman Kavala un ergastolo aggravato perché avrebbe tentato di rovesciare il governo con la forza e la violenza, ignorando in modo flagrante il fatto che la Corte CEDU aveva già respinto in modo specifico tale accusa nelle sue sentenze;

    8.

    si compiace delle ricorrenti decisioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che sollecitano il rilascio di Osman Kavala, culminate nello storico avvio, da parte di detto Comitato dei ministri, di procedure di infrazione contro la Turchia attraverso le risoluzioni interlocutorie del dicembre 2021 e del febbraio 2022 in merito al rifiuto di tale Paese di rispettare la sentenza definitiva della Corte CEDU; osserva che le procedure di infrazione mettono in evidenza la gravità delle violazioni da parte della Turchia dei suoi obblighi in quanto membro del Consiglio d'Europa e paese candidato all'adesione all'UE; invita il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a compiere i passi necessari per garantire che il governo turco dia esecuzione alla sentenza della Corte CEDU senza ulteriori indugi;

    9.

    condanna il trattamento inumano e degradante riservato dalle autorità turche a Osman Kavala, che viola i suoi diritti nel quadro della CEDU, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del diritto interno turco, come anche la sua dignità umana nel quadro dell'articolo 17 della Costituzione della Repubblica di Turchia; invita la Turchia ad astenersi da ulteriori misure intimidatorie nei suoi confronti e a garantire i suoi diritti umani quali sanciti dalla Costituzione turca e dal diritto dell'UE e internazionale;

    10.

    denuncia la decisione del Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri turco di avviare un'indagine nei confronti dei tre giudici che hanno assolto Osman Kavala in modo categorico e inequivocabile; è costernato per il modo in cui, d'altro canto, l'ex Vice Procuratore di Istanbul Hasan Yılmaz, responsabile della seconda imputazione a carico di Osman Kavala, è stato successivamente nominato viceministro della Giustizia e membro d'ufficio del Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri;

    11.

    esprime profonda preoccupazione dinanzi a episodi che suggeriscono una chiara ingerenza del governo nelle questioni giudiziarie connesse all'azione penale nei confronti di Osman Kavala; è profondamente preoccupato per il mancato rispetto delle sentenze della Corte CEDU da parte della magistratura e delle autorità turche, e per la crescente inosservanza delle sentenze della Corte costituzionale turca da parte di alcuni organi della magistratura; insiste affinché le autorità turche adottino tutte le misure possibili per affrontare il terribile stato in cui versa attualmente il potere giudiziario e per ripristinarne l'indipendenza, in linea con l'articolo 6 della CEDU, garantendo l'imparzialità di tutti gli organi giudiziari turchi e proteggendoli dalle interferenze politiche;

    12.

    esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione e gli Stati membri a continuare a sollevare con i loro interlocutori turchi il caso di Osman Kavala e tutti gli altri casi di difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, politici e accademici che sono soggetti a detenzione arbitraria, e a fornire loro un sostegno diplomatico e politico, compresi l'osservazione dei processi e il monitoraggio dei casi; chiede che una delegazione del Parlamento europeo assista al processo di Osman Kavala e dei suoi coimputati, qualora dovesse proseguire; prende atto della possibilità di impugnare la sentenza dell'ultima corte dinanzi alla Corte di cassazione turca e alla Corte costituzionale;

    13.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il ricorso alle sovvenzioni di emergenza per i difensori dei diritti umani e a garantire la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

    14.

    sottolinea che Osman Kavala e altri cittadini turchi che si trovano in situazioni analoghe possono ottenere asilo politico all'interno dell'UE, se necessario;

    15.

    osserva che, con la decisione di sfidare apertamente le sentenze vincolanti della Corte CEDU sul caso di Osman Kavala e di altri, l'attuale governo turco ha deliberatamente vanificato ogni speranza di riapertura del processo di adesione della Turchia all'UE, o di apertura di nuovi capitoli e di chiusura di quelli in corso nelle circostanze attuali; rammenta al Consiglio europeo che qualsiasi miglioramento nelle relazioni ufficiali UE-Turchia e qualsiasi sviluppo nel programma costruttivo offerto nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2021, marzo 2021 e dicembre 2020 dovrebbero essere subordinati a un reale miglioramento della situazione dei diritti civili e umani, e della situazione dello Stato di diritto in Turchia;

    16.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Turchia, e chiede che la presente risoluzione sia tradotta in turco.

    (1)  GU C 15 del 12.1.2022, pag. 81.

    (2)  GU C 456 del 10.11.2021, pag. 247.


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