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Document 52022IP0062

    Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D077486/02 — 2021/3057(RSP))

    GU C 347 del 9.9.2022, p. 48–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 347 del 9.9.2022, p. 48–48 (GA)

    9.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 347/48


    P9_TA(2022)0062

    Cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4)

    Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D077486/02 — 2021/3057(RSP))

    (2022/C 347/05)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D077486/02,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

    vista la votazione tenutasi l'11 gennaio 2022 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

    visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

    visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) l'8 luglio 2021 e pubblicato il 16 agosto 2021 (3),

    viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (4),

    visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    A.

    considerando che il 19 settembre 2018 BASF Agricultural Solutions Belgium NV, con sede in Belgio, filiale di BASF SE, con sede in Germania, ha presentato, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (la «richiedente»), con sede negli Stati Uniti, una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811, in conformità agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

    B.

    considerando che l'8 luglio 2021 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all'autorizzazione iniziale del cotone geneticamente modificato, pubblicato il 16 agosto 2021;

    C.

    considerando che il cotone geneticamente modificato è stato sviluppato per conferire tolleranza al glifosato e agli erbicidi inibitori dell'HPPD (5); che gli erbicidi inibitori dell'HPPD includono erbicidi quali l'isoxaflutolo, il mesotrione e il tembotrione;

    D.

    considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti da forno fini, paste da spalmare contenenti cacao e patatine; che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli/farina di semi di cotone o come semi di cotone interi (6); che il cotone viene altresì consumato dagli esseri umani sotto forma di farina di cotone;

    Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare

    E.

    considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione (7) impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;

    F.

    considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (8); che, di conseguenza, occorre prevedere che il cotone geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato ed erbicidi inibitori dell'HPPD e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

    G.

    considerando che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato (9);

    H.

    considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato (10);

    I.

    considerando che, secondo la classificazione e l'etichettatura armonizzate approvate dall'Unione, l'isoxaflutolo è molto tossico per gli organismi acquatici e sospettato di nuocere al feto (11); che solo l'isoxaflutolo è stato utilizzato sul cotone geneticamente modificato ai fini della valutazione del rischio; che, tuttavia, gli erbicidi inibitori dell'HPPD comprendono una serie di erbicidi, tra cui il mesotrione, che, secondo l'EFSA, possono essere considerate come aventi proprietà d'interferente endocrino (12);

    J.

    considerando che, secondo un'analisi scientifica indipendente (13), data la modalità d'azione dei principi attivi degli erbicidi complementari, è plausibile che l'applicazione di tali erbicidi causi risposte da stress alle piante incidendo così sull'espressione genica e sulla composizione della piante stessa;

    K.

    considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di decomposizione («metaboliti») (14);

    Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

    L.

    considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi (15); che tali osservazioni critiche includono che, sulla base delle prove presentate, non è possibile trarre conclusioni sulla valutazione comparativa del cotone geneticamente modificato o sulla sua sicurezza, che la coltivazione del cotone geneticamente modificato comporta una maggiore esposizione degli operatori di paesi terzi al glifosato, il cui impatto sulla salute è attualmente in discussione ma potrebbe essere negativo, che le informazioni e i dati forniti sulla tossicologia sono insufficienti e che il piano di monitoraggio non collega le attività di monitoraggio ai pertinenti obiettivi di protezione;

    Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

    M.

    considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi pericolosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (16); che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (17); che autorizzare l'importazione di cotone geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di questa coltura che è trattata con il glifosato e con erbicidi inibitori dell'HPPD, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

    N.

    considerando che, secondo uno studio sottoposto a valutazione inter pares pubblicato nel 2020, Roundup, uno degli erbicidi a base di glifosato più usati a livello globale, può provocare una perdita di biodiversità, rendendo gli ecosistemi più vulnerabili all'inquinamento e ai cambiamenti climatici (18);

    O.

    considerando che uno studio scientifico sottoposto a valutazione inter pares condotto in Messico nel 2021 ha dimostrato gli effetti fisiologici, metabolici ed ecologici dell'introgressione transgenica (19) nel cotone selvatico e ha rilevato, tra l'altro, che l'espressione dei geni cp4-epsps (resistenti al glifosato) nel cotone selvatico in condizioni naturali ha alterato i livelli di secrezione del nettare extraflorale e, di conseguenza, la sua associazione a diverse specie di formiche, nonché il livello dei danni agli erbivori (20); che lo studio afferma che «se vogliamo conservare in situ il patrimonio genetico primario dei parenti selvatici, dobbiamo lavorare per individuare i processi ecologici ed evolutivi interessati dall'esistenza e dalla permanenza di tali transgeni all'interno delle loro popolazioni» e che «al momento dell'individuazione di tali geni, è possibile elaborare tempestivamente strategie di mitigazione per ridurre l'entità del danno»; che la strategia più efficace per mitigare l'introgressione transgenica e i rischi associati per le popolazioni selvatiche e la biodiversità, in linea con il principio di precauzione, consisterebbe in primo luogo nell'evitare la coltivazione di colture transgeniche;

    P.

    considerando che l'Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati (21); che l'importazione del cotone geneticamente modificato non dovrebbe essere autorizzata, dato che la sua coltivazione e la conseguente introgressione transgenica potrebbero sbilanciare le delicate interazioni ecologiche negli ecosistemi del cotone selvatico;

    Q.

    considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

    Processo decisionale non democratico

    R.

    considerando che l'11 gennaio 2022 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere, il che significa che l'autorizzazione non è stata sostenuta dalla maggioranza qualificata degli Stati membri;

    S.

    considerando che la Commissione riconosce come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per le autorizzazioni dei prodotti nel loro insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

    T.

    considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato complessivamente 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già approvato 23 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

    U.

    considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;

    V.

    considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello (22);

    1.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

    2.

    ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

    3.

    invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

    4.

    ribadisce il suo appello affinché la Commissione non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi fino a quando i rischi per la salute associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta geneticamente modificata stessa;

    5.

    plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM (24); esprime, tuttavia, il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione nell'Unione di organismi geneticamente modificati, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

    6.

    invita l'EFSA a chiedere dati circa l'impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate;

    7.

    esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» (25);

    8.

    sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 (26), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;

    9.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (3)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB811 per l'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-ES-2018/154), https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/6781

    (4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);

    risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);

    risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);

    risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);

    risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);

    risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);

    risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);

    risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0366);

    risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);

    risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);

    risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);

    risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0080);

    risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081);

    risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0334);

    risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0335);

    risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0336);

    risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0024);

    risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0025).

    (5)  Parere dell'EFSA, pag. 1.

    (6)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2014-122), EFSA Journal 2018; 16(7):5349, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349, pag. 22.

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

    (8)  Si veda, ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

    (9)  Si veda, ad esempio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

    https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,

    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, e

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

    (10)  Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, pag. 3, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302

    (11)  https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433

    (12)  Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva mesotrione come antiparassitario. EFSA Journal 2016; 14(3):4419, pag. 3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419

    (13)  Osservazioni di Testbiotec relative al parere scientifico sulla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB881 destinato all'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-ES-2018-154), della società BASF,

    https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_GHB811_v2.pdf

    (14)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nel parere motivato dell'EFSA dal titolo «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Revisione dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263

    (15)  Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA: https://www.efsa.europa.eu/it/register-of-questions

    (16)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

    (17)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

    (18)  https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906

    (19)  L'introgressione transgenica è l'integrazione permanente di transgeni dalle colture transgeniche in una popolazione naturale attraverso l'impollinazione incrociata.

    (20)  Vázquez-Barrios, V., Boege, K., Sosa-Fuentes, T.G., Rojas, P., Wegier, A., «Ongoing ecological and evolutionary consequences by the presence of transgenes in a wild cotton population» (Attuali conseguenze ecologiche ed evolutive dovute alla presenza di transgeni in una popolazione di cotone selvatico), Scientific Reports 11, 2021, 1959, https://doi.org/10.1038/s41598-021-81567-z

    (21)  Convenzione sulla diversità biologica, articolo 3: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03

    (22)  Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

    (23)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (24)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

    (25)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

    (26)  Testi approvati, P9_TA(2020)0364.


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