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Document 52022AP0248

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))

    GU C 32 del 27.1.2023, p. 320–398 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 32 del 27.1.2023, p. 301–379 (GA)

    27.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 32/320


    P9_TA(2022)0248

    Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2023/C 32/13)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    Nella comunicazione sul Green Deal europeo (31) la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nel piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo (32) la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'«inquinamento gratuito» al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

    (1)

    Nella comunicazione sul Green Deal europeo (31) la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi nel 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nel piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo (32) la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'«inquinamento gratuito» al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    L'accordo di Parigi (33), adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»), è entrato in vigore nel novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto, all'articolo 2, di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali.

    (2)

    L'accordo di Parigi (33), adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»), è entrato in vigore nel novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto, all'articolo 2, di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali. Nel quadro del patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021, le parti hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 al fine di colmare il divario in termini di ambizioni.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (5)

    Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

    (5)

    Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale (36) costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5  oC .

    (6)

    La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale (36) costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che l'impatto negativo dei cambiamenti climatici e la necessità di misure di adattamento saranno significativamente maggiori se l'aumento della temperatura media mondiale sarà superiore a 1,5  oC e che , al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 7 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (7 bis)

    Attualmente circa il 27 % delle emissioni globali di CO2 derivanti dalla combustione di carburanti riguarda merci commercializzate su scala internazionale e, sebbene l'Unione abbia ridotto in modo sostanziale le proprie emissioni di gas a effetto serra nazionali, quelle incorporate nelle importazioni dell'Unione sono in costante aumento, compromettendo così gli sforzi dell'Unione per ridurre la sua impronta globale di gas a effetto serra. L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo guida nell'azione globale per il clima, in cooperazione con tutte le altre economie mondiali, poiché solo attraverso l'azione di tutte le parti sarà possibile conseguire gli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (8)

    Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non prevedono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti ma a minore intensità di gas a effetto serra. Questa situazione potrebbe portare a un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga la temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali.

    (8)

    Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione non raggiunge lo stesso livello di ambizione in materia di clima e , con l'aumento dell'ambizione dell'Unione in materia di clima, potrebbe sussistere un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti ma a minore intensità di gas a effetto serra. Questa situazione potrebbe portare a un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale e compromettere, allo stesso tempo, l'efficacia delle politiche di riduzione delle emissioni dell'Unione, così da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga la temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (9)

    L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fa parte del pacchetto «Pronti per il 55 %» («Fit for 55»). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima.

    (9)

    L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fa parte del pacchetto «Pronti per il 55 %» («Fit for 55»). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, prevenendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima. Inoltre può contribuire a stabilire condizioni di parità per i costi di decarbonizzazione, ad aumentare la domanda di prodotti e processi di produzione a basse emissioni di carbonio, nonché a evitare distorsioni della concorrenza e promuovere il commercio equo.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, rispettivamente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all'asta integrale e  incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni.

    (10)

    I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, rispettivamente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. L'assegnazione gratuita a livello degli impianti con le migliori prestazioni è stata in alcuni settori industriali uno strumento strategico per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in assenza di condizioni di parità. Tuttavia sia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS che le compensazioni per i costi delle emissioni indirette indeboliscono il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all'asta integrale e  riducono pertanto gli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 11 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (11 bis)

    Gli impianti nell'ambito dell'EU ETS che sono soggetti a un aumento del prezzo del carbonio e le imprese necessitano di visibilità, prevedibilità e certezza del diritto a lungo termine per poter prendere decisioni di investimento. Pertanto, dovrebbe essere stabilito un percorso chiaro per l'inclusione graduale dei restanti settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Ciò rafforzerà il nuovo quadro giuridico per combattere la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, fornirà il tempo necessario per garantire una corretta attuazione del CBAM e consentirà agli impianti e alle imprese di effettuare gli investimenti necessari nella decarbonizzazione dei processi industriali in un contesto giuridico stabile e prevedibile.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    Sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni per unità di produzione.

    (12)

    Sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni per unità di produzione. Per questo motivo il CBAM potrebbe essere una misura efficace per ridurre le emissioni nei paesi terzi, garantendo nel contempo condizioni di parità per l'industria dell'Unione.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli che altrimenti sarebbero stati sostenuti nell'ambito dell'EU ETS. Il CBAM è una misura per il clima che dovrebbe prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e  sostenere l'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici , garantendo nel contempo la compatibilità con l'OMC .

    (13)

    In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli che altrimenti sarebbero stati sostenuti nell'ambito dell'EU ETS , il che conduce alla determinazione di prezzi del carbonio equivalenti per le importazioni e i prodotti nazionali e all'instaurazione di condizioni di parità . Il CBAM è una misura per il clima che dovrebbe sostenere la riduzione delle emissioni nell'Unione in linea con il Green Deal europeo il regolamento (UE) 2021/1119 e prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo nel contempo la compatibilità con le norme dell'OMC .

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 13 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (13 bis)

    La Commissione dovrebbe analizzare i costi amministrativi sostenuti dal CBAM, garantendo nel contempo che il personale riceva una formazione adeguata per svolgere le proprie funzioni.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    Al fine di escludere dal CBAM i paesi o i territori terzi pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II. Per contro, tali paesi o territori terzi dovrebbero essere esclusi dall'elenco di cui all'allegato II ed essere soggetti al CBAM se non applicano effettivamente il prezzo ETS alle merci esportate nell'Unione.

    (15)

    Al fine di escludere dal CBAM i paesi o i territori terzi pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II. Per contro, tali paesi o territori terzi dovrebbero essere esclusi dall'elenco di cui all'allegato II ed essere soggetti al CBAM se non applicano effettivamente il prezzo ETS alle merci esportate nell'Unione. La Commissione monitorerà e affronterà le potenziali pratiche di elusione nei paesi terzi.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 bis)

    Per garantire che la transizione ecologica nelle regioni ultraperiferiche vada di pari passo con la coesione economica e sociale, è necessario effettuare una valutazione d'impatto relativa ai potenziali effetti economici e sociali specifici per tali regioni prima della fine del periodo di transizione. La Commissione dovrebbe garantire il rispetto dell'articolo 349 TFUE e proporre misure adeguate per le regioni ultraperiferiche ai fini dell'attuazione del CBAM, in particolare a causa dei regimi doganali e fiscali specifici applicabili alle regioni ultraperiferiche.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    Le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I dell'EU ETS nella direttiva 2003/87/EC, ossia il biossido di carbonio («CO2») e, ove opportuno, il protossido di azoto («N2O») e i perfluorocarburi («PFC»). Il CBAM dovrebbe inizialmente applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra derivanti dalla produzione delle merci fino al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione e , al termine di un periodo di transizione e dopo un'ulteriore valutazione, anche alle emissioni indirette, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS.

    (17)

    Le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I dell'EU ETS nella direttiva 2003/87/EC, ossia il biossido di carbonio («CO2») e, ove opportuno, il protossido di azoto («N2O») e i perfluorocarburi («PFC»). Il CBAM dovrebbe riflettere le future revisioni dell'EU ETS in termini di emissioni di gas a effetto serra regolamentate. Il CBAM dovrebbe applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra derivanti dalla produzione delle merci fino al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione e anche alle emissioni indirette, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS. La coerenza tra il CBAM e l'EU ETS è essenziale per rispettare i principi dell'OMC.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Considerando 19

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (19)

    Tuttavia, mentre l'EU ETS fissa un massimale assoluto per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziabilità delle quote (il cosiddetto «sistema di limitazione e scambio»), il CBAM non dovrebbe stabilire limiti quantitativi all'importazione per garantire che i flussi commerciali non siano limitati. Inoltre, mentre l'EU ETS si applica agli impianti situati nell'Unione, il CBAM dovrebbe applicarsi a determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

    (19)

    Tuttavia, mentre l'EU ETS fissa un massimale assoluto per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziabilità delle quote (il cosiddetto «sistema di limitazione e scambio»), il CBAM non dovrebbe stabilire limiti quantitativi all'importazione per garantire che i flussi commerciali non siano limitati o perturbati . Inoltre, mentre l'EU ETS si applica agli impianti situati nell'Unione, il CBAM dovrebbe applicarsi a determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione per garantire condizioni di parità e prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo nel contempo la compatibilità con le norme dell'OMC .

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 20

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (20)

    Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, tra cui il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati e la loro validità nel tempo. Ciò è dovuto alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo e di garantire che la gestione del sistema non sia eccessivamente onerosa in termini di obblighi imposti ai gestori e di risorse per l'amministrazione, mantenendo nel contempo un livello equivalente di flessibilità per i gestori nell'ambito dell'EU ETS.

    (20)

    Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, tra cui il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati e la loro validità nel tempo. Ciò è dovuto alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo e di garantire che la gestione del sistema non sia eccessivamente onerosa in termini di obblighi imposti ai gestori , in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e di risorse per l'amministrazione, mantenendo nel contempo un livello equivalente di flessibilità per i gestori nell'ambito dell'EU ETS.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Considerando 21

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (21)

    Al fine di preservarne l'efficacia come misura di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il CBAM deve rispecchiare fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali aste attraverso medie calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali rispecchiano fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo dell'ETS UE, garantendo nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative.

    (21)

    Al fine di preservarne l'efficacia come misura di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire la compatibilità con le norme dell'OMC , il CBAM deve rispecchiare fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali aste attraverso medie calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali rispecchiano fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo dell'ETS UE, garantendo nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative.

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Considerando 23

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (23)

    In considerazione del fatto che il CBAM si applica alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni a tale regime. Una di queste semplificazioni dovrebbe consistere in un sistema di dichiarazioni in cui gli importatori dovrebbero comunicare il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. È inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature derivanti dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e dell'EU ETS.

    (23)

    In considerazione del fatto che il CBAM si applica alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni a tale regime. Una di queste semplificazioni dovrebbe consistere in un sistema di dichiarazioni semplice e accessibile in cui gli importatori dovrebbero comunicare il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. È inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature derivanti dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e dell'EU ETS.

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Considerando 23 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (23 bis)

    Data la natura unica del CBAM e la necessità di uno stretto coordinamento a livello dell'Unione, è opportuno istituire un'autorità CBAM per attuare e monitorare adeguatamente il presente regolamento.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Considerando 24

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (24)

    Gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni alle violazioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. L'importo di tali sanzioni dovrebbe essere equivalente a  quello delle sanzioni attualmente applicate all'interno dell'Unione in caso di violazione dell'EU ETS dell'UE a norma dell'articolo  16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE .

    (24)

    Il CBAM dovrebbe essere attentamente progettato e controllato dall'autorità del CBAM e dalle autorità doganali, al fine, tra l'altro, di prevenire, identificare e sanzionare qualsiasi pratica di elusione, compresi l'abuso o la frode. L'autorità del CBAM e gli Stati membri , conformemente al loro diritto nazionale, dovrebbero applicare sanzioni amministrative o penali alle violazioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. L'importo delle sanzioni per i dichiaranti autorizzati che non restituiscono, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente o che presentano all'autorità del CBAM informazioni false relative alle emissioni incorporate al fine di ottenere un trattamento individuale favorevole dovrebbe essere equivalente a  tre volte il prezzo medio dei certificati CBAM nell'anno precedente per ciascun certificato CBAM che il dichiarante autorizzato non ha restituito a norma dell'articolo  22. Il pagamento della sanzione non dovrebbe dispensare il dichiarante autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM rimanenti all'autorità del CBAM .

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Considerando 26

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (26)

    La gamma di prodotti contemplata dal CBAM dovrebbe riflettere le attività comprese nell'EU ETS, in quanto tale sistema si basa su criteri quantitativi e qualitativi legati all'obiettivo ambientale della direttiva 2003/87/CE ed è il più completo sistema normativo dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra.

    (26)

    La gamma di prodotti contemplata dal CBAM dovrebbe riflettere le attività comprese nell'EU ETS, in quanto tale sistema si basa su criteri quantitativi e qualitativi legati all'obiettivo ambientale della direttiva 2003/87/CE ed è il più completo sistema normativo dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra. La Commissione dovrebbe stabilire una tabella di marcia per includere gradualmente tutte le merci nei settori disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE entro il 1o gennaio 2030. La priorità dovrebbe essere data alle merci più esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che sono a maggiore intensità di carbonio.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Considerando 29

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (29)

    Le merci di cui al presente regolamento dovrebbero essere selezionate dopo un'attenta analisi della loro pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei corrispondenti settori dell'EU ETS, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi. In particolare la selezione effettiva dovrebbe tener conto dei materiali e dei prodotti di base compresi nell'EU ETS, con l'obiettivo di garantire che le importazioni nell'Unione di prodotti ad alta intensità energetica siano su un piano di parità con i prodotti dell'Unione in termini di fissazione del prezzo del carbonio nell'ambito dell'EU ETS e di ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri criteri pertinenti per restringere la selezione dovrebbero essere: in primo luogo, l'importanza dei settori in termini di emissioni, in particolare se il settore è uno dei principali responsabili di emissioni aggregate di gas a effetto serra; in secondo luogo, l'esposizione del settore a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quale definito ai sensi della direttiva 2003/87/CE; in terzo luogo, la necessità di equilibrare un'ampia copertura in termini di emissioni di gas a effetto serra limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi.

    (29)

    Le merci di cui al presente regolamento dovrebbero essere selezionate dopo un'attenta analisi della loro pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei corrispondenti settori dell'EU ETS, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi per l'industria, le imprese e le PMI dell'Unione . In particolare la selezione effettiva dovrebbe tener conto dei materiali e dei prodotti di base compresi nell'EU ETS, con l'obiettivo di garantire che le importazioni nell'Unione di prodotti ad alta intensità energetica siano su un piano di parità con i prodotti dell'Unione in termini di fissazione del prezzo del carbonio nell'ambito dell'EU ETS e di ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri criteri pertinenti per restringere la selezione dovrebbero essere: in primo luogo, l'importanza dei settori in termini di emissioni, in particolare se il settore è uno dei principali responsabili di emissioni aggregate di gas a effetto serra; in secondo luogo, l'esposizione del settore a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quale definito ai sensi della direttiva 2003/87/CE; in terzo luogo, la necessità di equilibrare un'ampia copertura in termini di emissioni di gas a effetto serra limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi. Occorre inoltre prestare particolare attenzione ad evitare qualsiasi rischio di distorsione del mercato tra i diversi settori disciplinati dal CBAM.

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Considerando 30

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (30)

    Sulla base del primo criterio è possibile elencare i seguenti settori industriali in termini di emissioni cumulate: siderurgia, raffinerie, cemento, prodotti chimici organici di base e concimi.

    (30)

    Sulla base del primo criterio è possibile elencare i seguenti settori industriali in termini di emissioni cumulate: siderurgia, raffinerie, cemento, alluminio, prodotti chimici organici di base , idrogeno, polimeri, e concimi.

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Considerando 32

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (32)

    In particolare le sostanze chimiche organiche non sono incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento a causa di limitazioni tecniche che non consentono di definire chiaramente le emissioni incorporate nelle merci importate. Per tali merci il parametro di riferimento applicabile nell'ambito dell'EU ETS è un parametro di base, che non consente l'assegnazione univoca delle emissioni incorporate nelle singole merci importate. Un'assegnazione più mirata dei prodotti chimici organici richiederà un maggior numero di dati e un'analisi più approfondita.

    soppresso

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Considerando 33

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (33)

    Vincoli tecnici analoghi si applicano ai prodotti di raffineria, in quanto non è possibile assegnare in maniera univoca le emissioni di gas a effetto serra a singoli prodotti. Allo stesso tempo, il parametro di riferimento nell'ambito dell'EU ETS non riguarda direttamente prodotti specifici, quali benzina, diesel o cherosene, ma tutti i prodotti di raffineria.

    (33)

    Alcuni vincoli tecnici si applicano ai prodotti di raffineria, in quanto non è possibile assegnare in maniera univoca le emissioni di gas a effetto serra a singoli prodotti. Allo stesso tempo, il parametro di riferimento nell'ambito dell'EU ETS non riguarda direttamente prodotti specifici, quali benzina, diesel o cherosene, ma tutti i prodotti di raffineria. Al fine di ampliare tempestivamente l'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia equa per calcolare le emissioni incorporate dei prodotti della raffinazione prima della fine della fase di transizione.

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Considerando 34

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (34)

    Tuttavia i prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi. L'inclusione dell'alluminio è importante anche in quanto l'ambito di applicazione del CBAM potrebbe essere esteso in futuro anche alle emissioni indirette.

    (34)

    I prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi. L'inclusione dell'alluminio è importante anche in quanto l'ambito di applicazione del CBAM contempla anche le emissioni indirette.

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Considerando 36

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (36)

    Per contro, il presente regolamento non si applica a determinati prodotti la cui produzione non comporta emissioni significative, come i rottami ferrosi (codice NC 7204), le ferroleghe (codice NC 7202) e taluni concimi (codice NC 3105 60 00).

    (36)

    Per contro, il presente regolamento non si applica in una prima fase a determinati prodotti la cui produzione non comporta emissioni significative, come i rottami ferrosi (codice NC 7204), le ferroleghe (codice NC 7202) e taluni concimi (codice NC 3105 60 00).

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Considerando 40

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (40)

    Il dichiarante autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già pagato per tali emissioni in altre giurisdizioni.

    (40)

    Il dichiarante autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio esplicito già pagato per tali emissioni in altre giurisdizioni.

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Considerando 45

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (45)

    Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica come prodotto, in particolare l'impossibilità di seguire il flusso effettivo di elettroni, giustificano un'impostazione leggermente diversa per il CBAM. I valori predefiniti dovrebbero essere utilizzati come approccio standard e dovrebbe essere possibile per i dichiaranti autorizzati chiedere che i rispettivi obblighi nell'ambito del CBAM siano calcolati sulla base delle emissioni effettive. Il commercio di energia elettrica è diverso da quello di altri beni, in particolare perché gli scambi avvengono attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando le borse dell'energia elettrica e forme specifiche di scambio. L'accoppiamento dei mercati è una forma di scambio di energia elettrica fortemente regolamentata che consente di aggregare le domande e le offerte in tutta l'Unione.

    (45)

    Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica come prodotto, in particolare l'impossibilità di seguire il flusso effettivo di elettroni, giustificano un'impostazione leggermente diversa per il CBAM. Dovrebbe essere possibile per i dichiaranti autorizzati chiedere che i rispettivi obblighi nell'ambito del CBAM siano calcolati sulla base delle emissioni effettive  verificate. I valori predefiniti dovrebbero essere utilizzati solo se i dati sulle emissioni effettive non sono disponibili . Il commercio di energia elettrica è diverso da quello di altri beni, in particolare perché gli scambi avvengono attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando le borse dell'energia elettrica e forme specifiche di scambio. L'accoppiamento dei mercati è una forma di scambio di energia elettrica fortemente regolamentata che consente di aggregare le domande e le offerte in tutta l'Unione.

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Considerando 46 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (46 bis)

    Al fine di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché di garantire parità di condizioni per l'industria dell'Unione, tutte le pratiche di elusione dovrebbero essere proibite. La Commissione dovrebbe valutare il rischio di pratiche di elusione in tutti i settori inclusi nell'allegato I, in particolare la probabilità di un trasbordo, di modelli commerciali modificati verso i prodotti a valle, così come il rimescolamento delle risorse, l'assorbimento dei costi, la manipolazione dei dati sulle emissioni, l'etichettatura indebita delle merci e le lievi modifiche del prodotto in modo da importare un prodotto sotto un codice di nomenclatura combinata (NC) diverso. Alla Commissione dovrebbe essere conferito, ove opportuno, il potere di adottare atti delegati per rafforzare le misure di contrasto all'elusione.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Considerando 49

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (49)

    Una volta che i paesi terzi siano strettamente integrati nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati, si dovrebbero mettere a punto soluzioni tecniche atte a garantire l'applicazione del CBAM all'energia elettrica esportata da tali paesi nel territorio doganale dell'Unione. Se non sarà possibile mettere a punto soluzioni tecniche, è opportuno che i paesi terzi integrati tramite l'accoppiamento del mercato beneficino di un'esenzione dal CBAM limitata nel tempo al più tardi fino al 2030 per quanto riguarda unicamente l'esportazione di energia elettrica, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tali paesi terzi dovrebbero tuttavia elaborare una tabella di marcia e impegnarsi ad attuare un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che fornisca un prezzo equivalente a quello dell'EU ETS, a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 e ad allinearsi alla legislazione dell'Unione nei settori dell'ambiente, del clima, della concorrenza e dell'energia. Tale esenzione dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento se sussistono motivi per ritenere che il paese in questione non rispetti i propri impegni o non abbia adottato entro il 2030 un ETS equivalente all'EU ETS.

    (49)

    Una volta che i paesi terzi siano strettamente integrati nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati, si dovrebbero mettere a punto soluzioni tecniche atte a garantire l'applicazione del CBAM all'energia elettrica esportata da tali paesi nel territorio doganale dell'Unione. Se non sarà possibile mettere a punto soluzioni tecniche, è opportuno che i paesi terzi integrati tramite l'accoppiamento del mercato beneficino di un'esenzione dal CBAM limitata nel tempo al più tardi fino al 2030 per quanto riguarda unicamente l'esportazione di energia elettrica, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tali paesi terzi dovrebbero tuttavia elaborare una tabella di marcia e impegnarsi ad attuare un meccanismo di fissazione esplicita del prezzo del carbonio che fornisca un prezzo equivalente a quello dell'EU ETS, a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 e ad allinearsi alla legislazione dell'Unione nei settori dell'ambiente, del clima, della concorrenza e dell'energia. Tale esenzione dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento se sussistono motivi per ritenere che il paese in questione non rispetti i propri impegni o non abbia adottato entro il 2030 un ETS equivalente all'EU ETS.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Considerando 51

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (51)

    Per facilitare e garantire il corretto funzionamento del CBAM, la Commissione dovrebbe fornire sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento nell'adempimento dei loro obblighi.

    soppresso

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Considerando 51 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (51 bis)

    È necessario garantire che le parti interessate dalle decisioni dell'autorità del CBAM possano esperire le necessarie vie di ricorso. Dovrebbe pertanto essere istituito un appropriato meccanismo di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'autorità del CBAM dinanzi ad una commissione di ricorso, le cui decisioni siano impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al TFUE.

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Considerando 52

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (52)

    La Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento prima della fine del periodo di transizione e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione dovrebbe concentrarsi in particolare sulle possibilità di rafforzare le azioni per il clima con l'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Nell'ambito della valutazione la Commissione dovrebbe avviare la raccolta delle informazioni necessarie per l'eventuale ampliamento del campo di applicazione alle emissioni indirette, nonché ad altre merci e altri servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, e mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei metodi relativi all'impronta ambientale (47).

    (52)

    La Commissione dovrebbe valutare regolarmente l'applicazione del presente regolamento e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni della Commissione dovrebbero concentrarsi in particolare sulle possibilità di rafforzare le azioni per il clima con l'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Nell'ambito della prima valutazione la Commissione dovrebbe avviare la raccolta delle informazioni necessarie per l'eventuale ampliamento ulteriore del campo di applicazione dell'allegato I ad altre merci e altri servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio , quali i prodotti a valle , e mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei metodi relativi all'impronta ambientale (47). La Commissione dovrebbe concentrare le sue successive valutazioni sull'impatto sulla competitività dell'industria dell'Unione e dell'industria a valle, sull'impatto sulle PMI, sull'eventuale onere amministrativo sproporzionato, sulle possibili pratiche di elusione, sulla distorsione dei modelli commerciali e sulle possibilità di potenziare le azioni per il clima verso il conseguimento di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 e accompagnare tali valutazioni, se del caso, con proposte legislative.

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Considerando 52 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (52 bis)

    Al fine di consentire una risposta rapida ed efficace a circostanze imprevedibili, eccezionali e non provocate che hanno conseguenze rovinose per le infrastrutture economiche e industriali di uno o più paesi terzi soggetti al CBAM, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. Tale proposta legislativa dovrebbe definire le misure più appropriate alla luce delle circostanze affrontate dal paese o dai paesi terzi, pur preservando gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere limitate nel tempo.

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Considerando 53 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (53 bis)

    Parallelamente al dialogo con i paesi terzi, la Commissione, a ogni fase successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe avviare un dialogo con tutte le parti interessate dei settori contemplati dal presente regolamento, compresi i rappresentanti dell'industria, i sindacati e la società civile.

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Considerando 54 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (54 bis)

    La Commissione dovrebbe perseguire attivamente l'istituzione di un «club del carbonio» internazionale al fine di garantire uno scambio continuo in buona fede con i partner commerciali dell'Unione. Tale gruppo dovrebbe essere un forum internazionale aperto e non esclusivo, che potrebbe fare capo a un'organizzazione multilaterale adeguata come l'OMC oppure, ad esempio, all'organismo pertinente e aperto dell'OCSE. Il suo obiettivo dovrebbe consistere nel consentire il confronto e il coordinamento delle misure di fissazione del prezzo del carbonio nonché delle misure diverse dalla fissazione del prezzo del carbonio aventi un impatto sulla riduzione delle emissioni. Il club del carbonio dovrebbe altresì sostenere la comparabilità delle misure climatiche assicurando la qualità del monitoraggio, della comunicazione e della verifica in materia di clima tra i suoi membri. L'adesione al club dovrebbe essere informale, aperta e su base volontaria per i paesi che mirano a un'elevata ambizione climatica in linea con l'accordo di Parigi. Dato che il CBAM è una misura unica nel suo genere, intesa a essere uno strumento cooperativo concepito per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tale club del carbonio fornirà i mezzi per consentire impegno e trasparenza tra l'Unione e i suoi partner commerciali.

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Considerando 55

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (55)

    Poiché il CBAM mira a incoraggiare processi di produzione più puliti, l'Unione è pronta a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere. Inoltre l'Unione dovrebbe sostenere i paesi meno sviluppati con l'assistenza tecnica necessaria per facilitare il loro adeguamento ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento.

    (55)

    Poiché il CBAM mira a incoraggiare processi di produzione più puliti, l'Unione è pronta a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere. Inoltre l'Unione dovrebbe sostenere i paesi meno sviluppati con l'assistenza tecnica necessaria per facilitare il loro adeguamento ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento. Sebbene le entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM saranno iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate generali e non dovrebbero essere assegnate a nessuna linea di spesa specifica, alla luce del principio dell'universalità che disciplina il bilancio dell'Unione, l'Unione dovrebbe finanziare gli sforzi dei paesi meno sviluppati tesi alla decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere con un importo annuo corrispondente almeno al livello delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM. Tali finanziamenti dovrebbero essere forniti attraverso il sostegno finanziario fornito dall'Unione ai finanziamenti internazionali per il clima e ai pertinenti programmi geografici e al programma tematico sulle sfide mondiali dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) . Gli adeguamenti necessari allo stanziamento di bilancio dello strumento dovrebbero essere effettuati attraverso la procedura di bilancio annuale dell'Unione fino al 2027 e successivamente inclusi nel prossimo quadro finanziario pluriennale.

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Considerando 57 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (57 bis)

    La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente eventuali modifiche dei flussi commerciali dai paesi meno sviluppati attribuibili al CBAM, al fine di valutare l'efficacia del presente regolamento, ivi compreso il suo contributo alla prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e il suo impatto sui flussi commerciali tra l'Unione e i paesi meno sviluppati. La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente anche l'assistenza tecnica fornita ai paesi meno sviluppati per valutare l'efficacia del suo contributo al processo di decarbonizzazione in tali paesi.

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Considerando 59

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (59)

    È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (51). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (59)

    È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello degli esperti e dei settori industriali interessati , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (51). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Considerando 61

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (61)

    È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie,

    (61)

    È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie, Secondo Europol, le frodi legate ai crediti di carbonio hanno arrecato perdite di entrate pubbliche per un valore superiore ai 5 miliardi di EUR. Il CBAM dovrebbe dunque introdurre meccanismi adeguati ed efficaci per evitare perdite di entrate pubbliche.

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Considerando 61 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (61 bis)

    L'autorità CBAM dovrebbe essere finanziata in modo tale da garantirne il buon funzionamento e consentire una sana gestione finanziaria. Gli eventuali costi per la creazione e il funzionamento dell'autorità dovrebbero essere sostenuti dalle entrate generali del bilancio dell'Unione.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, «CBAM») per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci di cui all'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, «CBAM») per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci di cui all'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di ridurre le emissioni di carbonio globali e sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi prevenendo qualsiasi rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dall'Unione, e incentivare la riduzione delle emissioni nei paesi terzi. A tal fine, il CBAM mira a equalizzare i prezzi del carbonio tra i prodotti importati e i prodotti nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il meccanismo diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.

    3.   Il meccanismo sostituirà progressivamente i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Entro il 1o gennaio 2030 il presente regolamento si applica a tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE.

     

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 28 a integrazione del presente regolamento al fine di stabilire una tempistica per la graduale inclusione di tutte le merci nei settori coperti dalla direttiva 2003/87/CE. Nell'atto delegato la Commissione conferisce priorità alle merci più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che sono a maggiore intensità di carbonio. Tale atto delegato è adottato entro il 30 giugno 2025.

     

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 28 a integrazione dell'allegato I al fine di aggiungere tutte le merci nei settori coperti dal sistema EU ETS.

     

    Entro… [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 28 a integrazione dell'allegato I al fine di aggiungere i prodotti a valle delle merci elencate nell'allegato I Tali prodotti a valle contengono una quota significativa di almeno uno dei prodotti elencati nell'allegato I.

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di determinare le condizioni per l'applicazione del CBAM alle merci di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento determinando le condizioni per l'applicazione del CBAM alle merci di cui al paragrafo 2.

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 7 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    il diritto nazionale di tale paese o territorio terzo attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica;

    b)

    il diritto nazionale di tale paese o territorio terzo attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica , e attua l'acquis dell'Unione in materia di clima, ambiente e concorrenza, nel pieno rispetto dei termini convenuti ;

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 7 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    il paese o territorio terzo, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione almeno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, è completata entro il 1o gennaio 2030 ;

    e)

    il paese o territorio terzo, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione almeno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, è completata entro il 1o gennaio 2028 ;

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   Un paese o territorio terzo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), è elencato nell'allegato II, sezione B, del presente regolamento e presenta due relazioni sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), la prima anteriormente al 1o luglio 2025 e la seconda anteriormente al 1o luglio 2029. Entro il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese o territorio terzo, se tale paese o territorio terzo continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7.

    8.   Un paese o territorio terzo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), è elencato nell'allegato II, sezione B, del presente regolamento e presenta tre relazioni complete sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), la prima anteriormente al 1o luglio 2024 , la seconda anteriormente al 1o luglio 2027 e la terza anteriormente al 1o luglio 2029. Entro il 31 dicembre 2024 , il 31 dicembre 2027 e il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese o territorio terzo, se tale paese o territorio terzo continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7.

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 9 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b bis)

    se la Commissione ha prova del fatto che, a seguito dell'aumento delle esportazioni di energia elettrica verso l'Unione, le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica nel paese o territorio sono aumentate.

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — paragrafo 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    12.   L'Unione può concludere accordi con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.

    12.   L'Unione può concludere accordi con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9. Tali accordi non comportano un trattamento preferenziale indebito delle importazioni dai paesi terzi per quanto riguarda i certificati CBAM da restituire e tengono conto di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio considerati come pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2.

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    11)

    «autorità competente» : l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 11 del presente regolamento;

    11)

    «autorità CBAM» : l'autorità istituita a norma dell'articolo 11 del presente regolamento;

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    15)

    «emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce su cui il produttore ha il controllo diretto;

    15)

    «emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce su cui il produttore ha il controllo diretto , comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumate durante i processi di produzione ;

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    16)

    «emissioni incorporate»: le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;

    16)

    «emissioni incorporate»: le emissioni dirette e indirette rilasciate durante la produzione di merci e dell'energia elettrica consumata per i processi di produzione delle merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    18)

    «certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci;

    18)

    «certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico , comune a tutti gli Stati membri, corrispondente a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci;

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 22

    Testo della Commissione

    Emendamento

    22)

    «emissioni effettive»: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci;

    22)

    «emissioni effettive»: le emissioni calcolate e verificate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata per i processi di produzione delle merci ;

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 23

    Testo della Commissione

    Emendamento

    23)

    «prezzo del carbonio»: l'importo monetario versato in un paese terzo sotto forma di una tassa o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;

    23)

    «prezzo del carbonio»: l'importo monetario versato in un paese terzo sotto forma di una tassa , di un'imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 28

    Testo della Commissione

    Emendamento

    28)

    «emissioni indirette»: le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica , dal riscaldamento e dal raffreddamento, consumate durante i processi di produzione delle merci.

    28)

    «emissioni indirette»: le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai processi di produzione di energia elettrica consumate durante i processi di produzione delle merci.

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 28 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    28 bis)

    «paese meno sviluppato»: un paese che figura nell'elenco di tali paesi stilato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 28 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    28 ter)

    «fattore CBAM»: fattore che riduce l'assegnazione gratuita di quote per gli impianti che producono le merci di cui all'allegato I;

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 28 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    28 quater)

    «prodotti a valle»: prodotti fabbricati utilizzando le merci elencate nell'allegato I.

    Emendamento 64

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante autorizzato dall'autorità competente a norma dell'articolo 17 («dichiarante autorizzato»).

    Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante autorizzato dall'autorità CBAM a norma dell'articolo 17 («dichiarante autorizzato»).

     

    (La denominazione «autorità CBAM» si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Prima di importare le merci di cui all'articolo 2, il dichiarante chiede all'autorità competente del luogo in cui è stabilito un'autorizzazione a importare tali merci nel territorio doganale dell'Unione.

    1.   Prima di importare le merci di cui all'articolo 2, il dichiarante chiede all'autorità CBAM del luogo in cui è stabilito un'autorizzazione a importare tali merci nel territorio doganale dell'Unione.

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    dichiarazione sull'onore da parte del dichiarante attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;

    e)

    dichiarazione sull'onore da parte del dichiarante o, se del caso, di un membro del consiglio d'amministrazione del dichiarante attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati in relazione all' attività economica del dichiarante ;

    Emendamento 67

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    f)

    le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del dichiarante di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi;

    f)

    le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del dichiarante di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità CBAM sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi;

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento.

    4.   Il richiedente può modificare o ritirare la domanda in qualsiasi momento.

    Emendamento 69

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il dichiarante autorizzato informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 3, intervenuta dopo l'adozione della decisione, che possa influenzare la decisione adottata a norma dell'articolo 17 o il contenuto dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17.

    5.   Il dichiarante autorizzato informa senza indugio l'autorità CBAM di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 3, intervenuta dopo l'adozione della decisione, che possa influenzare la decisione adottata a norma dell'articolo 17 o il contenuto dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17.

    Emendamento 70

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard della domanda, i termini e la procedura che l'autorità competente deve seguire nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 e le norme per l'identificazione dei dichiaranti da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard della domanda, i termini e la procedura che l'autorità CBAM deve seguire nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 e le norme per l'identificazione dei dichiaranti da parte dell'autorità CBAM ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Emendamento 71

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il 31 maggio di ogni anno ciascun dichiarante autorizzato presenta all'autorità competente una dichiarazione («dichiarazione CBAM») per l'anno civile precedente la dichiarazione.

    1.   Entro il 31 maggio di ogni anno ciascun dichiarante autorizzato presenta all'autorità CBAM una dichiarazione («dichiarazione CBAM») per l'anno civile precedente la dichiarazione.

    Emendamento 72

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c bis)

    una copia della relazione di verifica rilasciata dal verificatore accreditato ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato V.

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 4, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

    5.   Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 4, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di verificare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e consentire all'autorità CBAM di riesaminare la dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni per il periodo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in cui l'autorità CBAM può riesaminare la dichiarazione CBAM.

    Emendamento 74

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle norme dettagliate relative agli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati. Se necessario, tali atti prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi quali la geografia, le risorse naturali, le condizioni di mercato, le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Gli atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo agli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati. Se necessario, tali atti prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi quali la geografia, le risorse naturali, le condizioni di mercato, le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Gli atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 7 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    7 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 a integrazione del presente regolamento, riguardo alla definizione di un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate per i beni semplici e complessi, e dei pertinenti valori predefiniti, nonché di un metodo di determinazione del prezzo a titolo del CBAM delle emissioni indirette incorporate.

    Emendamento 76

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il dichiarante autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell'articolo  6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato V.

    1.   Il dichiarante autorizzato CBAM garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma degli articoli  6 e 35, nonché la metodologia e i dati e i documenti giustificativi, siano verificati da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato V.

    Emendamento 77

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     L'autorità CBAM è autorizzata a verificare l'accuratezza delle informazioni contenute nella dichiarazione CBAM a norma del presente articolo.

    Emendamento 78

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la possibilità di derogare all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e all'obbligo di fissare soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti e per quanto riguarda la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 a integrazione del presente regolamento riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la possibilità di derogare all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e all'obbligo di fissare soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti e per quanto riguarda la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica. È possibile derogare all'obbligo del verificatore accreditato di visitare l'impianto in cui vengono prodotte le merci in questione solo in circostanze debitamente giustificate laddove l'impianto presenti un profilo standard ben noto per quanto riguarda la produzione e la tecnologia, consentendo una stima affidabile delle emissioni incorporate. In ogni caso, l'autorità CBAM continua ad essere autorizzata a verificare l'accuratezza delle informazioni contenute nella dichiarazione CBAM. Le disposizioni di cui a tali atti delegati sono equivalenti alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

    Emendamento 79

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    soppresso

    Emendamento 80

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Prezzo del carbonio pagato in un paese di origine

    Prezzo del carbonio esplicito pagato in un paese di origine

    Emendamento 81

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Un dichiarante autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.

    1.   Un dichiarante autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio esplicito pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. Tale riduzione può anche essere pari al 100 % se il prezzo del carbonio pagato nel paese di origine è equivalente o maggiore rispetto al prezzo del carbonio nell'Unione.

    Emendamento 82

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il dichiarante autorizzato tiene registri della documentazione, certificata da una persona indipendente , atta a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci e conserva la prova dell'effettivo pagamento di tale prezzo, che non deve aver beneficiato di una riduzione all'esportazione o di qualsiasi altra forma di compensazione all'esportazione.

    2.   Il dichiarante autorizzato tiene registri della documentazione, certificata da un verificatore accreditato , atta a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio esplicito nel paese di origine delle merci e conserva la prova dell'effettivo pagamento di tale prezzo, che non deve aver beneficiato di una riduzione all'esportazione o di qualsiasi altra forma diretta o indiretta di compensazione all'esportazione. Il nome e i recapiti del verificatore accreditato figurano sulla documentazione. Il dichiarante autorizzato trasmette tale documentazione all'autorità CBAM.

    Emendamento 83

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per calcolare la riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, la conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo in conformità al paragrafo 1, le qualifiche della persona indipendente che certifica le informazioni, nonché elementi di prova del prezzo del carbonio pagato e l'assenza di riduzioni all'esportazione o di altre forme di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per calcolare la riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, la conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo in conformità al paragrafo 1, le qualifiche del verificatore accreditato che certifica le informazioni, nonché elementi di prova del prezzo del carbonio pagato e l'assenza di riduzioni all'esportazione o di altre forme dirette e indirette di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Emendamento 84

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nella banca dati centrale di cui all'articolo  14, paragrafo 4 .

    1.   Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14 .

    Emendamento 85

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica a norma del paragrafo 5, lettera b), e da consentire a un'autorità competente di riesaminare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7.

    6.   Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica a norma del paragrafo 5, lettera b), e da consentire all'autorità CBAM di riesaminare e verificare , a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7

    Emendamento 86

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.    Un gestore può comunicare a un dichiarante autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate di cui al paragrafo 5. Il dichiarante autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.

    7.   Le informazioni sulle emissioni incorporate verificate di cui al paragrafo 5 sono accessibili al pubblico mediante il registro CBAM . Il dichiarante autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.

    Emendamento 87

    Proposta di regolamento

    CAPO III — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Autorità competenti

    Autorità CBAM

    Emendamento 88

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Autorità competenti

    Autorità CBAM

    Emendamento 89

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione .

    La Commissione istituisce l'autorità CBAM per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

    Emendamento 90

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    soppresso

    Emendamento 91

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.     Gli Stati membri esigono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

    soppresso

    Emendamento 92

    Proposta di regolamento

    Articolo 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 12

    soppresso

    Commissione

     

    La Commissione assiste le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e coordina le loro attività.

     

    Emendamento 93

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 12 bis

     

    Decisioni dell'autorità CBAM

     

    1.     L'autorità CBAM adotta senza indugio le decisioni per l'attuazione del presente regolamento.

     

    2.     Una decisione dell'autorità CBAM ha effetto a decorrere dalla data di notifica della decisione al destinatario.

     

    3.     Se l'autorità CBAM ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione, contatta il destinatario della decisione e specifica quali informazioni supplementari sono necessarie. Una decisione dell'autorità CBAM ha effetto a decorrere dalla data di notifica della decisione al destinatario.

     

    4.     Il destinatario della decisione informa senza indugio l'autorità CBAM di eventuali modifiche alle informazioni fornite intervenute dopo l'adozione della decisione. In tal caso, l'autorità CBAM riesamina la propria decisione alla luce di tali informazioni e conferma o modifica tale decisione.

     

    5.     Quando propone di adottare una decisione che arreca pregiudizio al destinatario della decisione, l'autorità CBAM espone i motivi su cui si basa la proposta di decisione e vi include un riferimento al diritto di ricorso di cui all'articolo 27 bis. Prima di adottare una decisione, l'autorità CBAM offre al destinatario della proposta di decisione la possibilità di comunicare il proprio punto di vista all'autorità CBAM entro un termine stabilito. Allo scadere di tale termine, l'autorità CBAM notifica la decisione al destinatario.

     

    6.     L'autorità CBAM può, in qualsiasi momento, annullare, revocare o modificare la propria decisione a seguito di una richiesta motivata del destinatario della decisione o di propria iniziativa, se del caso.

     

    7.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento che specifichino ulteriori modalità dettagliate e norme procedurali relative al presente articolo. Tali atti delegati sono adottati in conformità all'articolo 28.

    Emendamento 94

    Proposta di regolamento

    Articolo 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità competente nello svolgimento delle proprie funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dall'autorità competente salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. Possono essere condivise con le autorità doganali, la Commissione e la Procura europea e sono trattate conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

    Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità CBAM nello svolgimento delle proprie funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dall'autorità CBAM salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. Possono essere condivise con le autorità doganali, la Commissione e la Procura europea e sono trattate conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

    Emendamento 95

    Proposta di regolamento

    Articolo 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 14

    soppresso

    Registri nazionali e banca dati centrale

     

    1.     L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale dei dichiaranti autorizzati in tale Stato membro sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti e prevede la riservatezza conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13.

     

    2.     La banca dati di cui al paragrafo 1 contiene conti comprendenti informazioni su ciascun dichiarante autorizzato, in particolare:

     

    a)

    nome e recapiti del dichiarante autorizzato;

     

    b)

    numero EORI del dichiarante autorizzato;

     

    c)

    numero di conto CBAM;

     

    d)

    numero, prezzo di vendita, data di acquisto, data di restituzione o data di riacquisto o di annullamento da parte dell'autorità competente dei certificati CBAM per ciascun dichiarante autorizzato.

     

    3.     Le informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono riservate.

     

    4.     La Commissione istituisce una banca dati centrale accessibile al pubblico contenente i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito.

     

    Emendamento 96

    Proposta di regolamento

    Articolo 14 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 14 bis

     

    Registro CBAM

     

    1.     L'autorità CBAM istituisce un registro CBAM per eseguire le procedure relative ai certificati CBAM, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.

     

    2.     Il registro CBAM contiene una banca dati elettronica con informazioni su ciascun dichiarante autorizzato, in particolare:

     

    a)

    nome e coordinate di contatto,

     

    b)

    numero EORI

     

    c)

    numero di conto CBAM;

     

    d)

    numero, prezzo e data di acquisto dei certificati CBAM detenuti.

     

    3.     Il registro CBAM contiene inoltre, in una sezione separata della banca dati, i nomi e le informazioni supplementari dei gestori e degli impianti di paesi terzi registrati a norma dell'articolo 10. Tale sezione della banca dati contiene in particolare, ove applicabile, le emissioni verificate degli impianti.

     

    4.     Le informazioni contenute nella banca dati sono riservate, tranne i nomi dei dichiaranti e degli operatori autorizzati, l'ubicazione e, se del caso, il nome degli impianti nei paesi terzi e le loro emissioni verificate, che sono accessibili al pubblico in un formato interoperabile.

     

    5.     La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'infrastruttura e le procedure specifiche del registro CBAM e delle banche dati elettroniche contenenti le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Emendamento 97

    Proposta di regolamento

    Articolo 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 15

    soppresso

    Amministratore centrale

     

    1.     La Commissione funge da amministratore centrale al fine di tenere un catalogo delle operazioni indipendente per registrare l'acquisto, la detenzione, la restituzione, il riacquisto e l'annullamento dei certificati CBAM e garantisce il coordinamento dei registri nazionali.

     

    2.     Tramite il catalogo delle operazioni indipendente l'amministratore centrale effettua controlli basati sui rischi sulle operazioni registrate nei registri nazionali per garantire che non sussistano irregolarità nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nell'annullamento dei certificati CBAM.

     

    3.     Qualora emergano irregolarità a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati affinché svolgano ulteriori indagini per porvi rimedio.

     

    Emendamento 98

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Conti nei registri nazionali

    Conti nel registro CBAM

    Emendamento 99

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'autorità competente assegna a ciascun dichiarante autorizzato un numero unico di conto CBAM.

    1.   L'autorità CBAM assegna a ciascun dichiarante autorizzato un numero unico di conto CBAM.

    Emendamento 100

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Ciascun dichiarante autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro.

    2.   Ciascun dichiarante autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro CBAM .

    Emendamento 101

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   L'autorità competente crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante autorizzato.

    3.   L'autorità CBAM crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante autorizzato.

    Emendamento 102

    Proposta di regolamento

    Articolo 16 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Se il dichiarante autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, l'autorità competente chiude il conto di tale dichiarante.

    4.   Se il dichiarante autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, l'autorità CBAM chiude il conto di tale dichiarante.

    Emendamento 103

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'autorità competente autorizza il dichiarante che presenta una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    1.   L'autorità CBAM autorizza il dichiarante che presenta una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    Emendamento 104

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Se l'autorità competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorizzazione del dichiarante è rifiutata.

    2.   Se l'autorità CBAM constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorizzazione del dichiarante è rifiutata.

    Emendamento 105

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.     Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare un dichiarante, il dichiarante che chiede l'autorizzazione può, prima di presentare ricorso, contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di creare il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

    soppresso

    Emendamento 106

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 4 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   La decisione dell'autorità competente che autorizza un dichiarante contiene le seguenti informazioni:

    4.   La decisione dell'autorità CBAM che autorizza un dichiarante contiene le seguenti informazioni:

    Emendamento 107

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 6 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    L'autorità competente esige la costituzione di una garanzia per autorizzare un dichiarante a norma del paragrafo 1, se il dichiarante non era stabilito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

    L'autorità CBAM esige la costituzione di una garanzia per autorizzare un dichiarante a norma del paragrafo 1, se il dichiarante non era stabilito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

    Emendamento 108

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 6 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo massimo, da essa stimato, del valore dei certificati CBAM che il dichiarante autorizzato deve restituire conformemente all'articolo 22.

    L'autorità CBAM fissa tale garanzia all'importo massimo, da essa stimato, del valore dei certificati CBAM che il dichiarante autorizzato deve restituire conformemente all'articolo 22.

    Emendamento 109

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   La garanzia è costituita sotto forma di garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o di un'altra forma di garanzia equivalente. Se l'autorità competente constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più certa o sufficiente a garantire, l'importo degli obblighi dovuti a titolo del CBAM, chiede al dichiarante autorizzato di costituire una garanzia supplementare o di sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia, a sua scelta.

    7.   La garanzia è costituita sotto forma di garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o di un'altra forma di garanzia equivalente. Se l'autorità CBAM constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più certa o sufficiente a garantire, l'importo degli obblighi dovuti a titolo del CBAM, chiede al dichiarante autorizzato di costituire una garanzia supplementare o di sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia, a sua scelta.

    Emendamento 110

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   L'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.

    8.   L'autorità CBAM svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.

    Emendamento 111

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 8 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    8 bis.     L'autorità CBAM può verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite dal richiedente in conformità all'articolo 5, paragrafo 3 nonché l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di eventuali documenti giustificativi. L’autorità CBAM può effettuare dette verifiche presso la sede del richiedente.

    Emendamento 112

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    9.   L'autorità competente revoca l'autorizzazione di un dichiarante che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non collabora con tale autorità.

    9.   L'autorità CBAM revoca l'autorizzazione di un dichiarante che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non collabora con tale autorità o la cui violazione ripetuta o grave del presente regolamento è stata accertata .

    Emendamento 113

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    9 bis.     La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche per l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 e per le garanzie di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Emendamento 114

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Qualsiasi persona accreditata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è considerata un verificatore accreditato ai sensi del presente regolamento.

    1.   Qualsiasi persona giuridica accreditata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è considerata un verificatore accreditato ai sensi del presente regolamento.

    Emendamento 115

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.     In aggiunta al paragrafo 1, un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona in qualità di verificatore a norma del presente regolamento dopo aver controllato la documentazione attestante la sua capacità di applicare i principi di verifica di cui all'allegato V per adempiere agli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli articoli 8, 10 e 38.

    soppresso

    Emendamento 116

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per l'accreditamento di cui al paragrafo 2 che specifichino le condizioni per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per l'accreditamento di cui al paragrafo 1 che specifichino le condizioni per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.

    Emendamento 117

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'autorità competente può riesaminare la dichiarazione CBAM entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso i locali del dichiarante autorizzato.

    1.   L'autorità CBAM può riesaminare la dichiarazione CBAM entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso i locali del dichiarante autorizzato.

    Emendamento 118

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Se l'autorità competente ha stabilito che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma del paragrafo 2, adegua il numero di certificati CBAM dovuti dal dichiarante autorizzato. L'autorità competente notifica tale adeguamento al dichiarante autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese.

    3.   Se l'autorità CBAM ha stabilito che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma del paragrafo 2, adegua il numero di certificati CBAM dovuti dal dichiarante autorizzato. L'autorità CBAM notifica tale adeguamento al dichiarante autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese.

    Emendamento 119

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.     Il destinatario della notifica di cui al paragrafo 3 può presentare ricorso contro la notifica. Al destinatario della notifica sono fornite informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

    soppresso

    Emendamento 120

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Se i certificati CBAM sono stati restituiti in eccesso rispetto al numero dovuto, l'autorità competente rimborsa senza indugio al dichiarante autorizzato il valore dei certificati CBAM restituiti in eccesso, calcolato al prezzo medio pagato per tali certificati dal dichiarante autorizzato nell'anno di importazione .

    5.   Se i certificati CBAM sono stati restituiti in eccesso rispetto al numero dovuto, l'autorità CBAM rimborsa senza indugio al dichiarante autorizzato il valore dei certificati CBAM restituiti in eccesso, calcolato al prezzo medio pagato per tali certificati dal dichiarante autorizzato al momento dell'acquisto .

    Emendamento 121

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro vende certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati in tale Stato membro al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21.

    1.   L'autorità CBAM vende certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21.

    Emendamento 122

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   L'autorità competente provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un codice identificativo dell'unità unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico, il prezzo e la data di vendita del certificato nel registro nazionale , nel conto del dichiarante autorizzato che lo acquista.

    2.   L'autorità CBAM provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un codice identificativo dell'unità unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico, il prezzo e la data di vendita del certificato nel registro CBAM , nel conto del dichiarante autorizzato che lo acquista.

    Emendamento 123

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per attuare la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM , di cui al paragrafo 1, e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    Emendamento 124

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante autorizzato restituisce all'autorità competente un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione.

    1.   Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante autorizzato restituisce all'autorità CBAM un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate calcolate a norma dell'allegato III bis e dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione.

    Emendamento 125

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Ai fini del paragrafo 1 il dichiarante autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro nazionale . Inoltre il dichiarante autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro nazionale al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 il dichiarante autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM . Inoltre il dichiarante autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile.

    Emendamento 126

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Se l'autorità competente constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, seconda frase, notifica l'adeguamento al dichiarante autorizzato e chiede allo stesso di restituire entro un mese i certificati CBAM aggiuntivi.

    3.   Se l'autorità CBAM constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, seconda frase, notifica l'adeguamento al dichiarante autorizzato e chiede allo stesso di restituire entro un mese i certificati CBAM aggiuntivi.

    Emendamento 127

    Proposta di regolamento

    Articolo 22 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.     Il destinatario della notifica di cui al paragrafo 3 può presentare ricorso contro la notifica. Al destinatario della notifica sono fornite informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso.

    soppresso

    Emendamento 128

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro , su richiesta di un dichiarante autorizzato in tale Stato membro , riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro nazionale dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno al momento della restituzione dei certificati CBAM.

    1.   L'autorità CBAM , su richiesta di un dichiarante autorizzato, riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro CBAM dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno al momento della restituzione dei certificati CBAM.

    Emendamento 129

    Proposta di regolamento

    Articolo 24

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Entro il 30 giugno di ogni anno l'autorità competente di ciascuno Stato membro annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sui conti dei dichiaranti autorizzati nel registro nazionale di tale Stato membro .

    Entro il 30 giugno di ogni anno l'autorità CBAM annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sui conti dei dichiaranti autorizzati nel registro CBAM e ne informa senza indebito ritardo i dichiaranti autorizzati interessati .

    Emendamento 130

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 24 bis

     

    Entrate derivanti dalla vendita di certificati CBAM

     

    1.     Le entrate derivanti dalla vendita di certificati CBAM non costituiscono entrate con destinazione specifica. Il presente regolamento non osta a che le entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM siano definite risorse proprie a norma dell'articolo 311 TFUE e iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate generali.

     

    2.     Per garantire che il CBAM raggiunga il suo obiettivo di ridurre le emissioni globali di carbonio e contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e degli impegni internazionali dell'Unione, come l'accordo di Parigi, l'Unione fornisce un sostegno finanziario per sostenere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi meno sviluppati, compresi i loro sforzi verso la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie manifatturiere, fatto salvo il paragrafo 1. Tali finanziamenti sono resi disponibili attraverso il bilancio dell'Unione al fine di contribuire ai finanziamenti internazionali per il clima facilitando l'adattamento delle industrie interessate ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento e integrati da assistenza tecnica, a condizione della piena attuazione e applicazione dei diritti sociali e del lavoro riconosciuti a livello internazionale, come le norme fondamentali del lavoro dell'OIL, nel paese beneficiario.

     

    Il nuovo sostegno finanziario proveniente dal bilancio dell'Unione deve essere fornito nell'ambito del pertinente programma geografico e tematico dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito dal regolamento (UE) 2021/947 e con un importo determinato su base annua, che dovrebbe corrispondere almeno al livello dei ricavi generati dalla vendita dei certificati CBAM.

     

    3.     Per garantire la trasparenza nell'uso delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al modo in cui è stato utilizzato l'importo equivalente in valore finanziario di tali entrate dell'anno precedente e al modo in cui ciò ha contribuito alla decarbonizzazione dell'industria manifatturiera nei paesi meno sviluppati.

    Emendamento 131

    Proposta di regolamento

    Articolo 25

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 25

    soppresso

    Procedure alla frontiera all'atto dell'importazione delle merci

     

    1.     Le autorità doganali autorizzano l'importazione delle merci unicamente se il dichiarante è autorizzato da un'autorità competente al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.

     

    2.     Le autorità doganali comunicano periodicamente all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato informazioni sulle merci dichiarate per l'importazione, tra cui il numero EORI e il numero di conto CBAM del dichiarante, il codice NC a 8 cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione e il regime doganale.

     

    3.     Le autorità doganali effettuano controlli sulle merci, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, che vertono, fra l'altro, sul codice NC a 8 cifre, sulla quantità e sul paese di origine delle merci importate. La Commissione include i rischi connessi al CBAM nell'elaborazione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013.

     

    4.     Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato. Le autorità competenti degli Stati membri trattano e scambiano tali informazioni in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

     

    5.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire le informazioni, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

     

    Emendamento 132

    Proposta di regolamento

    Articolo 25 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 25 bis

     

    Procedure alla frontiera all'atto dell'importazione delle merci

     

    1.     Le autorità doganali provvedono affinché il dichiarante delle merci sia registrato presso l'autorità CBAM al momento della dichiarazione delle merci per l'importazione e al più tardi al momento in cui le merci sono immesse in libera pratica.

     

    2.     Le autorità doganali comunicano periodicamente all'autorità CBAM informazioni specifiche relative alle merci elencate nell'allegato I che sono dichiarate per l'importazione. Tali informazioni comprendono almeno la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci. Le autorità doganali possono comunicare le informazioni riservate di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 all'autorità CBAM ai fini del presente regolamento.

     

    3.     Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013.

     

    4.     La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la periodicità e le informazioni di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

     

    5.     Il prima possibile a partire dall'avvio di un'azione ai sensi dell'articolo 26 bis o 27, la Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. La Commissione può sottoporre le importazioni a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine o su iniziativa della Commissione stessa. La registrazione è decisa con decisione della Commissione, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

    Emendamento 133

    Proposta di regolamento

    Articolo 26

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 26

    soppresso

    Sanzioni

     

    1.     Un dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente è passibile di una sanzione identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, maggiorata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, nell'anno di importazione delle merci, per ciascun certificato CBAM che il dichiarante autorizzato avrebbe dovuto restituire.

     

    2.     Qualsiasi persona diversa da un dichiarante autorizzato che introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza restituire certificati CBAM a norma del presente regolamento è passibile della sanzione di cui al paragrafo 1 nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che avrebbe dovuto restituire.

     

    3.     Il pagamento della sanzione non dispensa in alcun caso il dichiarante autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato.

     

    4.     Se l'autorità competente accerta che un dichiarante autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 1, o che una persona ha introdotto merci nel territorio doganale dell'Unione alle condizioni specificate al paragrafo 2, impone la sanzione e notifica al dichiarante autorizzato o, nella situazione di cui al paragrafo 2, alla persona:

     

    a)

    di aver concluso che il dichiarante autorizzato o la persona non rispetta l'obbligo di restituire i certificati CBAM relativi a un determinato anno;

     

    b)

    i motivi della conclusione;

     

    c)

    l'importo della sanzione inflitta al dichiarante autorizzato o alla persona;

     

    d)

    la data a decorrere dalla quale la sanzione è dovuta;

     

    e)

    l'azione che l'autorità competente ritiene che il dichiarante autorizzato o la persona dovrebbe intraprendere per adempiere all'obbligo di cui alla lettera a) in funzione dei fatti e delle circostanze del caso; nonché

     

    f)

    il diritto del dichiarante autorizzato o della persona di presentare ricorso in base alle norme nazionali.

     

    5.     Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative o penali in caso di inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

     

    Emendamento 134

    Proposta di regolamento

    Articolo 26 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 26 bis

     

    Sanzioni

     

    1.     Un dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate durante l'anno precedente o che presenti all'autorità informazioni false relative alle emissioni effettive al fine di ottenere un trattamento individuale favorevole è ritenuto responsabile del pagamento di una sanzione.

     

    2.     L'importo della sanzione equivale al triplo del prezzo medio dei certificati CBAM dell'anno precedente per ciascun certificato CBAM che il dichiarante autorizzato non ha restituito a norma dell'articolo 22. Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante autorizzato dall'obbligo di consegnare il numero di certificati CBAM rimanenti all'autorità CBAM.

     

    3.     In caso di recidiva, l'autorità CBAM può decidere di sospendere il conto del dichiarante autorizzato.

     

    4.     Oltre alla sanzione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative o penali in caso di inosservanza del CBAM conformemente al rispettivo diritto nazionale. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

     

    5.     Se l'autorità CBAM stabilisce che un dichiarante autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituire i certificati CBAM o ha presentato informazioni false, impone la sanzione di cui al paragrafo 2 e notifica al dichiarante autorizzato:

     

    a)

    di aver concluso che il dichiarante autorizzato non rispetta l'obbligo di restituire i certificati CBAM relativi a un determinato anno ai sensi dell’articolo 22 o ha presentato informazioni false all'autorità;

     

    b)

    i motivi della conclusione;

     

    c)

    l'importo della sanzione inflitta al dichiarante autorizzato;

     

    d)

    la data a decorrere dalla quale la sanzione è dovuta;

     

    e)

    l'azione che l'autorità competente ritiene che il dichiarante autorizzato dovrebbe intraprendere per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) in funzione dei fatti e delle circostanze del caso; nonché

     

    f)

    il diritto del dichiarante autorizzato di presentare ricorso in base al diritto nazionale.

    Emendamento 135

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le pratiche di elusione comprendono situazioni in cui una modifica della configurazione degli scambi inerente a merci incluse nel campo di applicazione del presente regolamento non ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre quella di evitare gli obblighi previsti dal presente regolamento, e  consiste nella sostituzione di tali merci con prodotti leggermente modificati , che non sono inclusi nell'elenco delle merci di cui all'allegato I, ma rientrano in un settore compreso nel campo di applicazione del presente regolamento.

    2.   Le pratiche di elusione sono tutte le misure che hanno lo scopo di aggirare uno qualsiasi degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Esse sono situazioni che derivano da una pratica, un processo o una lavorazione che non ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre quella di evitare o ridurre gli obblighi previsti dal presente regolamento, e  possono consistere , ad esempio:

    Emendamento 136

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a)

    in sovvenzioni dirette e indirette, quali accordi fiscali o prezzi dell'energia favorevoli, riduzioni all'esportazione o altre forme di compensazione all'esportazione per i beni coperti dal presente regolamento per assorbire una parte o la totalità dei costi connessi al prezzo del CO2 pagato nel paese terzo;

    Emendamento 137

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera b (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b)

    nel prezzo del CO2 pagato in un paese terzo, applicato unicamente alle merci da esportare nell'Unione;

    Emendamento 138

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c)

    nella sostituzione di tali merci con prodotti leggermente modificati, che non sono inclusi nell'elenco delle merci di cui all'allegato I, ma rientrano in un settore compreso nel campo di applicazione del presente regolamento;

    Emendamento 139

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera d (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    d)

    nell'esternalizzazione della produzione di prodotti a valle che contengono una o più delle merci elencate nell'allegato I con l'obiettivo di evitare il pagamento del prezzo della CO2 nell'Unione;

    Emendamento 140

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera e (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    e)

    nella spedizione del prodotto in questione attraverso paesi terzi per i quali non sono previsti obblighi o si applicano obblighi più favorevoli; oppure

    Emendamento 141

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera f (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    f)

    nella riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori o altri tipi di pratiche duplici di produzione e di vendita.

    Emendamento 142

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata dalle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se , nell'arco di due mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente , constata una diminuzione significativa del volume di merci importate rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e un aumento del volume di importazioni di prodotti leggermente modificati che non figurano nell'elenco delle merci di cui all'allegato I. La Commissione sorveglia costantemente qualsiasi modificazione significativa, a livello dell'Unione , nella configurazione degli scambi di merci e di prodotti leggermente modificati .

    3.   Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata da una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se constata pratiche di elusione. Anche le parti interessate diverse dalle parti direttamente interessate , quali le organizzazioni ambientaliste e le organizzazioni non governative, che riscontrano prove concrete dell'elusione del presente regolamento , possono notificare la Commissione. La Commissione sorveglia costantemente l'eventuale presenza di pratiche di elusione, anche attraverso la vigilanza del mercato e sulla base di qualunque altra pertinente fonte di informazioni , come le comunicazioni e le segnalazioni delle organizzazioni della società civile .

    Emendamento 143

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   La notifica di cui al paragrafo 3 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti relativi alle merci e ai prodotti di cui al paragrafo 2 .

    4.   La notifica di cui al paragrafo 3 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti a sostegno della denuncia di elusione del presente regolamento . La Commissione avvia un'indagine sulla base della denuncia contenuta in una notifica da parte di uno Stato membro, della parte lesa o di una parte interessata, a condizione che la notifica soddisfi i requisiti di cui al presente paragrafo o qualora la Commissione stessa determini che tale indagine è necessaria . Nello svolgimento dell'indagine la Commissione può essere assistita dalle autorità competenti e dalle autorità doganali. La Commissione conclude l'indagine entro nove mesi dalla data di notifica. Quando è stata avviata un'indagine, la Commissione ne informa tutte le autorità competenti.

    Emendamento 144

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche forniti dalle autorità doganali degli Stati membri, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 3 si verifichino in uno o più Stati membri, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare l'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi prodotti leggermente modificati allo scopo di contrastare l'elusione.

    5.   Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche forniti dalle autorità doganali degli Stati membri, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 2 si verifichino in uno o più Stati membri, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare l'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi prodotti leggermente modificati o prodotti a valle che contengono una o più delle merci elencate nell'allegato I che superano una soglia minima allo scopo di contrastare l'elusione.

    Emendamento 145

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     La Commissione pubblica tutte le inchieste di elusione e i loro risultati in una relazione annuale. La relazione include anche informazioni sullo stato delle procedure di ricorso in atto contro le sanzioni e informazioni aggregate sull'intensità delle emissioni per paese d'origine con riferimento alle diverse merci elencate nell'allegato I.

    Emendamento 146

    Proposta di regolamento

    Capo VI bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Capo VI bis

     

    Ricorsi

    Emendamento 147

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 27 bis

     

    Ricorsi avverso le decisioni adottate dall'autorità CBAM

     

    1.     È possibile proporre ricorso avverso le decisioni adottate dall'autorità CBAM. Avverso le decisioni dell'autorità CBAM che arrecano pregiudizio a qualsiasi soggetto interessato può essere proposto ricorso, comprese le decisioni relative a sanzioni, elusione e valori effettivi di emissione. Tali decisioni entrano in vigore solo a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricorso di due mesi.

     

    2.     Un ricorso presentato a norma del paragrafo 1 ha effetto sospensivo.

     

    3.     I prodotti oggetto di ricorso sono soggetti a registrazione a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5.

     

    4.     Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.

     

    5.     La commissione di ricorso è istituita e si compone di tre membri titolari, un presidente e due membri supplenti. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Consiglio nomina il presidente. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano ciascuno un membro supplente aggiuntivo.

     

    6.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 28 che integrano il presente regolamento, al fine di stabilire la composizione, la nomina e il regolamento interno della commissione di ricorso, nell'ottica di garantire l'indipendenza dei suoi membri, anche durante il periodo transitorio. Durante il periodo transitorio la Commissione esercita le funzioni della commissione di ricorso.

    Emendamento 148

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 27 ter

     

    Esame dei ricorsi

     

    1.     La commissione di ricorso valuta se un ricorso è ammissibile.

     

    2.     Nell'esaminare un ricorso, la commissione di ricorso invita le parti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, ogniqualvolta sia necessario, a presentare osservazioni, entro un termine fissato dalla commissione di ricorso, in merito alle osservazioni presentate dalle altre parti del ricorso o alle comunicazioni emesse dalla commissione di ricorso.

     

    3.     In seguito all'esame dell'ammissibilità del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. La commissione di ricorso può esercitare qualsiasi potere di competenza dell'autorità CBAM o rinviare il caso a quest'ultima per ulteriori azioni.

     

    4.     Se la commissione di ricorso rinvia il caso all'autorità CBAM per ulteriori azioni, quest'ultima è vincolata dalle conclusioni della commissione di ricorso, purché i fatti siano gli stessi.

     

    5.     La decisione della commissione di ricorso ha effetto soltanto a decorrere dalla scadenza di un termine di due mesi dalla notifica della decisione, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.

    Emendamento 149

    Proposta di regolamento

    Articolo 27 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 27 quater

     

    Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

     

    1.     Avverso le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

     

    2.     Qualora la commissione di ricorso si astenga dal pronunciarsi, può essere proposto dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, a norma dell'articolo 265 TFUE.

     

    3.     L'autorità CBAM è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.

    Emendamento 150

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 bis, 6, 10 e 11, all'articolo 7, paragrafo 7 bis, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 12 bis, paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 27 bis, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    Emendamento 151

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 1 bis, 6, 10 e 11, all'articolo 7, paragrafo 7 bis, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 12 bis, paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 27 bis, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    Emendamento 152

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    7.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 bis, 6, 10 e 11, dell'articolo 7, paragrafo 7 bis, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 12 bis, paragrafo 7, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 5, dell'articolo 27 bis, paragrafo 6, dell'articolo 31, paragrafo 2 e dell'articolo 35, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Emendamento 153

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   La Commissione raccoglie le informazioni necessarie al fine di ampliare l' ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette e alle merci diverse da quelle elencate nell'allegato I ed elabora metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale.

    1.   La Commissione raccoglie , in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, le informazioni necessarie per l'estensione dell' ambito di applicazione ad altri settori e ai prodotti a valle di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e per lo sviluppo di metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale.

    Emendamento 260

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Prima della fine del periodo di transizione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare , una valutazione delle possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione delle emissioni incorporate alle emissioni indirette e ad altre merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diverse da quelle già disciplinate dal presente regolamento, nonché una valutazione del sistema di governance. Contiene inoltre la valutazione della possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto nonché alle merci a valle della catena del valore e ai servizi che potrebbero essere soggetti in futuro al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    2.   Prima della fine del periodo di transizione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione si concentra in particolare sulle possibilità di rafforzare il presente regolamento verso l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050 e valuta la possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto . La relazione valuta inoltre le specificità tecniche del calcolo delle emissioni incorporate per i prodotti chimici organici e i polimeri , le loro catene del valore e la capacità del meccanismo di affrontare in modo sufficiente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per tali settori. Sulla base della relazione, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa volta ad adeguare il fattore CBAM di cui all'articolo 31 o a ritardare l'entrata in vigore dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), in relazione a tali merci .

    Emendamento 157

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.    La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa .

    3.    Dopo il 2028, la Commissione monitora il funzionamento del CBAM e presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del CBAM sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2 bis .

    Emendamento 158

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato, al di fuori del controllo di uno o più paesi terzi soggetti al CBAM, e tale evento abbia conseguenze distruttive sull'infrastruttura economica e industriale dei paesi interessati, la Commissione valuta la situazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso, recante modifica del presente regolamento, al fine di stabilire le misure provvisorie necessarie per far fronte a tali circostanze eccezionali.

    Emendamento 261

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Non sono assegnate quote gratuite in relazione alla produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I a decorrere dalla data di applicazione del CBAM, come stabilito all'articolo 36, paragrafo 3.

     

    In deroga al primo comma, fino al 2032 la produzione di tali prodotti beneficia di quote a titolo gratuito in quantità ridotte. Si applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione di quote per la produzione di tali prodotti. Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 e subordinato all'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, al 93 % nel 2027, all'84 % nel 2028, al 69 % nel 2029, al 50 % nel 2030, al 25 % nel 2031 e raggiunge lo 0 % nel 2032.

     

    Il fattore CBAM per le merci incluse nel presente regolamento dopo…[la data di entrata in vigore del presente regolamento], secondo la tempistica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, è pari al 100 % il primo anno, al 93 % il secondo anno, all'84 % il terzo anno, al 69 % il quarto anno, al 50 % il quinto anno, al 25 % il sesto anno, fino a raggiungere lo 0 % dopo 6 anni.

     

    La riduzione dell'assegnazione gratuita è calcolata annualmente come la quota media della domanda di assegnazioni gratuite per la produzione dei prodotti elencati nell'allegato I rispetto alla domanda totale calcolata di assegnazione gratuita per tutti gli impianti, per il periodo pertinente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, e si applica il fattore CBAM.

    Emendamento 262

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 ter.     Al fine di garantire condizioni di parità e in deroga al paragrafo 1, lettera a), primo e secondo comma, la produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento continua a ricevere un'assegnazione gratuita, a condizione che tali prodotti siano prodotti per l'esportazione verso paesi terzi senza meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'ETS dell'UE.

     

    Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui fornisce una valutazione dettagliata degli effetti dell'ETS dell'UE e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento prodotti per l'esportazione verso paesi terzi e sullo sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della compatibilità con l'OMC della deroga di cui al primo comma.

     

    Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione correda, se del caso, tale relazione di una proposta legislativa che preveda una protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che equipari la tariffazione del carbonio per la produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento prodotti per l'esportazione verso paesi terzi senza meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili al sistema ETS dell'UE in modo compatibile con l'OMC, valutando in particolare i potenziali meccanismi di adeguamento delle esportazioni per gli impianti che rientrano tra il 10 % degli impianti più efficienti di cui all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, alla luce della compatibilità con l'OMC o di qualsiasi altra proposta che la Commissione ritenga appropriata.

    Emendamento 160

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano la metodologia di calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento che definiscano la metodologia di calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1.

    Emendamento 161

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Ogni anno a partire dal 2025, nell'ambito della sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione valuta l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci prodotte nell'Unione destinate all'esportazione verso paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo simile per la determinazione del prezzo del carbonio. La relazione valuta in particolare l'andamento delle esportazioni dell'Unione nei settori soggetti al CBAM e gli sviluppi relativi ai flussi commerciali e alle emissioni incorporate di tali merci nel mercato mondiale. Se la relazione conclude che esiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci prodotte nell'Unione destinate all'esportazione verso tali paesi terzi che non applicano l'ETS dell'UE o un meccanismo simile per la determinazione del prezzo del carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per affrontare tale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in un modo conforme alle norme dell'OMC e che tenga conto della decarbonizzazione degli impianti nell'Unione.

    Emendamento 162

    Proposta di regolamento

    Articolo 33 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Le autorità doganali comunicano all'autorità competente dello Stato membro di importazione , mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante, il codice NC a 8 cifre, la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci, la data della dichiarazione e il regime doganale.

    3.   Le autorità doganali comunicano all'autorità CBAM , mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante, il codice NC a 8 cifre, la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci, la data della dichiarazione e il regime doganale.

    Emendamento 163

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Ogni dichiarante presenta, per ciascun trimestre di un anno civile, una relazione («relazione CBAM»), contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, all'autorità competente dello Stato membro di importazione o, se le merci sono state importate in più di uno Stato membro, all'autorità competente di uno di tali Stati membri a scelta del dichiarante , entro un mese dalla fine di ogni trimestre.

    1.   Ogni dichiarante presenta, per ciascun trimestre di un anno civile, una relazione («relazione CBAM»), contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, all'autorità CBAM , entro un mese dalla fine di ogni trimestre.

    Emendamento 164

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    il totale delle emissioni indirette incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci diverse dall'energia elettrica, calcolate secondo un metodo stabilito in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 6;

    c)

    il totale delle emissioni indirette incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci diverse dall'energia elettrica, calcolate secondo un metodo stabilito in un atto delegato di cui al paragrafo 6;

    Emendamento 165

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   L'autorità competente comunica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla fine del trimestre oggetto della relazione.

    3.   L'autorità CBAM comunica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla fine del trimestre oggetto della relazione.

    Emendamento 166

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   L'autorità competente impone una sanzione proporzionata e dissuasiva ai dichiaranti che non presentano una relazione CBAM.

    4.   L'autorità CBAM impone una sanzione proporzionata e dissuasiva ai dichiaranti che non presentano una relazione CBAM.

    Emendamento 167

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 5 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Se l'autorità competente stabilisce che un dichiarante non ha rispettato l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui al paragrafo 1, impone la sanzione e notifica al dichiarante:

    5.   Se l'autorità CBAM stabilisce che un dichiarante non ha rispettato l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui al paragrafo 1, impone la sanzione e notifica al dichiarante:

    Emendamento 168

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 5 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    di aver concluso che il dichiarante non rispetta l'obbligo di presentare una relazione per un determinato trimestre;

    a)

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 169

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 5 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    e)

    l'azione che l'autorità competente ritiene che il dichiarante dovrebbe intraprendere per adempiere all'obbligo di cui alla lettera a) in funzione dei fatti e delle circostanze del caso; e

    e)

    l'azione che l'autorità CBAM ritiene che il dichiarante dovrebbe intraprendere per adempiere all'obbligo di cui alla lettera a) in funzione dei fatti e delle circostanze del caso; e

    Emendamento 170

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da comunicare, alle procedure per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e alla conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente gli elementi necessari del metodo di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio e la verifica degli stessi. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per elaborare un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate nelle merci importate.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da comunicare, alle procedure per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e alla conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente gli elementi necessari del metodo di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio e la verifica degli stessi. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 28 che integrano il presente regolamento per elaborare un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate nelle merci importate.

    Emendamenti 198, 216 e 263

    Proposta di regolamento

    Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    gli articoli da 32 a 34 si applicano fino al 31 dicembre 2025 .

    a)

    gli articoli da 32 a 34 si applicano fino al 31 dicembre 2026 .

    Emendamenti 199 e 217

    Proposta di regolamento

    Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    b)

    L'articolo 35 si applica fino al 28 febbraio 2026 .

    b)

    L'articolo 35 si applica fino al 28 febbraio 2027 .

    Emendamento 264

    Proposta di regolamento

    Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    Gli articoli 5 e 17 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2025 .

    c)

    Gli articoli 5 e 17 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2026 .

    Emendamenti 200, 218 e 265

    Proposta di regolamento

    Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    Gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026 .

    d)

    Gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2027 .

    Emendamento 175

    Proposta di regolamento

    Allegato I

    Testo della Commissione

    Elenco delle merci e dei gas a effetto serra

    1.

    Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci elencate nei seguenti settori che attualmente rientrano nei codici della nomenclatura combinata («NC») elencati di seguito e corrispondenti a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

    2.

    Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci che rientrano nei settori elencati in appresso sono quelli elencati di seguito per ciascun tipo di merci.

    Cemento

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    2523 10 00  — Cementi non polverizzati detti «clinkers»

    Biossido di carbonio

    2523 21 00  — Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente

    Biossido di carbonio

    2523 29 00  — altri cementi Portland

    Biossido di carbonio

    2523 90 00  — altri cementi idraulici

    Biossido di carbonio

    Energia elettrica

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    2716 00 00 Energia elettrica

    Biossido di carbonio

    Concimi

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    2808 00 00  — Acido nitrico; acidi solfonitrici

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    2814  — Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa

    Biossido di carbonio

    2834 21 00  — Nitrati di potassio

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    3102  — Concimi minerali o chimici azotati

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    3105  — Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    esclusi: 3105 60 00  — Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    Ghisa, ferro e acciaio

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    72 — Ghisa, ferro e acciaio

    esclusi:

    7202  — Ferro-leghe

    7204  — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7301  — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7302  — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Biossido di carbonio

    7303 00  — Tubi e profilati cavi, di ghisa

    Biossido di carbonio

    7304  — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7306  — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7307  — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

    Biossido di carbonio

    7308  — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Biossido di carbonio

    7309  — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    Biossido di carbonio

    7310  — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    Biossido di carbonio

    7311  — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

    Biossido di carbonio

    Alluminio

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    7601  — Alluminio greggio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7603  — Polveri e pagliette di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7604  — Barre e profilati di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7605  — Fili di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7606  — Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2  mm

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7607  — Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2  mm (non compreso il supporto)

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7608  — Tubi di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7609 00 00  — Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    Emendamento

    Elenco delle merci e dei gas a effetto serra

    1.

    Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci elencate nei seguenti settori che attualmente rientrano nei codici della nomenclatura combinata («NC») elencati di seguito e corrispondenti a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

    2.

    Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci che rientrano nei settori elencati in appresso sono quelli elencati di seguito per ciascun tipo di merci.

    Cemento

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    2523 30 00  — Cemento alluminoso

    Biossido di carbonio

    2523 10 00  — Cementi non polverizzati detti «clinkers»

    Biossido di carbonio

    2523 21 00  — Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente

    Biossido di carbonio

    2523 29 00  — altri cementi Portland

    Biossido di carbonio

    2523 90 00  — altri cementi idraulici

    Biossido di carbonio

    Energia elettrica

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    2716 00 00 Energia elettrica

    Biossido di carbonio

    Concimi

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    2808 00 00  — Acido nitrico; acidi solfonitrici

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    2814  — Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa

    Biossido di carbonio

    2834 21 00  — Nitrati di potassio

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    3102  — Concimi minerali o chimici azotati

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    3105  — Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    esclusi: 3105 60 00  — Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    Ghisa, ferro e acciaio

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    72 — Ghisa, ferro e acciaio

    esclusi:

    7202  — Ferro-leghe

    7204  — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7301  — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7302  — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Biossido di carbonio

    7303 00  — Tubi e profilati cavi, di ghisa

    Biossido di carbonio

    7304  — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7306  — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

    Biossido di carbonio

    7307  — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

    Biossido di carbonio

    7308  — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Biossido di carbonio

    7309  — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    Biossido di carbonio

    7310  — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    Biossido di carbonio

    7311  — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

    Biossido di carbonio

    Alluminio

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    7601  — Alluminio greggio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7603  — Polveri e pagliette di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7604  — Barre e profilati di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7605  — Fili di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7606  — Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2  mm

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7607  — Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2  mm (non compreso il supporto)

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7608  — Tubi di alluminio

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    7609 00 00  — Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    Sostanze chimiche

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    29 — Prodotti chimici organici

    Biossido di carbonio

    280410000  — Idrogeno

    Biossido di carbonio

    281410000  — Ammoniaca anidra

    Biossido di carbonio

    2814 20 00  — Ammoniaca in soluzione acquosa

    Biossido di carbonio

    Polimeri

    Codice NC

    Gas a effetto serra

    39 — Materie plastiche e lavori di tali materie

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    Emendamento 176

    Proposta di regolamento

    Allegato III — punto 2 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.

    Determinazione delle emissioni incorporate dirette effettive per le merci semplici

    2.

    Determinazione delle emissioni incorporate effettive per le merci semplici

    Emendamento 177

    Proposta di regolamento

    Allegato III — punto 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione:

    Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto delle emissioni sia dirette che indirette . A tal fine si applica la seguente equazione:

    Emendamento 178

    Proposta di regolamento

    Allegato III — punto 2 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Per «emissioni attribuite» si intende la parte delle emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione:

    AttrEmg = DirEm

    Per «emissioni attribuite» si intende la parte delle emissioni dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione:

    Attrg = DirEm + Emel–Emel, exp

    Emendamento 179

    Proposta di regolamento

    Allegato III — punto 3 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.

    Determinazione delle emissioni incorporate dirette effettive per le merci complesse

    3.

    Determinazione delle emissioni incorporate effettive per le merci complesse

    Emendamento 180

    Proposta di regolamento

    Allegato III — punto 4 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. Gli orientamenti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.

    Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi del paese in cui si sono verificate le emissioni effettive sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi o nei casi in cui i dati effettivi possono condurre a valori predefiniti bassi atti a favorire comportamenti opportunistici si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. I migliori dati disponibili si basano, nella misura del possibile, su informazioni affidabili e accessibili al pubblico riguardanti il tipo di tecnologia e di processi utilizzati, la progettazione dell'impianto, l'origine dei materiali in entrata e delle merci semplici utilizzati nel processo di produzione, la fonte di energia e altri dati. I valori predefiniti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 6, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.

    Emendamento 181

    Proposta di regolamento

    Allegato III — punto 4 — punto 4.1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione da determinare negli atti di esecuzione del presente regolamento. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del 10  % degli impianti dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci.

    Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni del 10 % degli impianti con le prestazioni peggiori di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione da determinare negli atti di esecuzione del presente regolamento. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del 5 % degli impianti dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci. In nessun caso i valori predefiniti sono inferiori alle probabili emissioni incorporate e l'esportatore non trae vantaggio dalla mancata fornitura di dati affidabili sulle emissioni effettive in modo da utilizzare i valori predefiniti.

    Emendamento 182

    Proposta di regolamento

    Allegato III — punto 4 — punto 4.2 — punto 4.2.1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I valori predefiniti specifici sono basati sui migliori dati a disposizione della Commissione per determinare il fattore medio di emissione di CO2, in tonnellate di CO2 per megawatt ora, delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo.

    I valori predefiniti specifici sono basati sul 10 % degli impianti di produzione di elettricità con le peggiori prestazioni nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo.

    Emendamento 183

    Proposta di regolamento

    Allegato III bis (nuovo)

    Testo della Commissione

     

    Emendamento

    Allegato III bis

    Metodo di calcolo della riduzione di certificati CBAM a seguito dell’assegnazione a titolo gratuito nel quadro EU ETS

    Image 1C0322023IT39910120220623IT0015.000139923991P9_TC1-COD(2022)0166Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1033.)C0322023IT40010120220623IT0016.000140024001P9_TC1-COD(2022)0090Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1032.)C0322023IT40110120220623IT0017.000140124011P9_TC1-COD(2022)0031Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1034.)C0322023IT40210120220623IT0018.000140224021P9_TC1-COD(2022)0030Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1035.)

    Emendamento 184

    Proposta di regolamento

    Allegato V — punto 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    le visite degli impianti da parte del verificatore sono obbligatorie, a meno che non siano soddisfatti criteri specifici di esenzione;

    c)

    le visite degli impianti da parte del verificatore sono obbligatorie, a meno che non siano soddisfatti criteri specifici di esenzione , ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 ;


    (1)  La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0160/2022).

    (31)  Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019«Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640).

    (32)  Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021«Un percorso verso un pianeta più sano per tutti» (COM(2021)0400).

    (31)  Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019«Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640).

    (32)  Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021«Un percorso verso un pianeta più sano per tutti» (COM(2021)0400).

    (33)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (33)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (35)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (35)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (36)  IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 oC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 oC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

    (36)  IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 oC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 oC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

    (47)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

    (47)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

    (1 bis)   Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

    (51)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

    (51)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

    (1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


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