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Document 52022AP0248
Amendments adopted by the European Parliament on 22 June 2022 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))
GU C 32 del 27.1.2023, p. 320–398
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 32 del 27.1.2023, p. 301–379
(GA)
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 32/320 |
P9_TA(2022)0248
Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2023/C 32/13)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 45
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 51
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 52
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 55
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 59
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 61
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, «CBAM») per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci di cui all'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, «CBAM») per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci di cui all'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di ridurre le emissioni di carbonio globali e sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi prevenendo qualsiasi rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dall'Unione, e incentivare la riduzione delle emissioni nei paesi terzi. A tal fine, il CBAM mira a equalizzare i prezzi del carbonio tra i prodotti importati e i prodotti nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il meccanismo diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva. |
3. Il meccanismo sostituirà progressivamente i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro il 1o gennaio 2030 il presente regolamento si applica a tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE. |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 28 a integrazione del presente regolamento al fine di stabilire una tempistica per la graduale inclusione di tutte le merci nei settori coperti dalla direttiva 2003/87/CE. Nell'atto delegato la Commissione conferisce priorità alle merci più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che sono a maggiore intensità di carbonio. Tale atto delegato è adottato entro il 30 giugno 2025. |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 28 a integrazione dell'allegato I al fine di aggiungere tutte le merci nei settori coperti dal sistema EU ETS. |
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Entro… [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 28 a integrazione dell'allegato I al fine di aggiungere i prodotti a valle delle merci elencate nell'allegato I Tali prodotti a valle contengono una quota significativa di almeno uno dei prodotti elencati nell'allegato I. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di determinare le condizioni per l'applicazione del CBAM alle merci di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento determinando le condizioni per l'applicazione del CBAM alle merci di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 7 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 7 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Un paese o territorio terzo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), è elencato nell'allegato II, sezione B, del presente regolamento e presenta due relazioni sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), la prima anteriormente al 1o luglio 2025 e la seconda anteriormente al 1o luglio 2029. Entro il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese o territorio terzo, se tale paese o territorio terzo continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7. |
8. Un paese o territorio terzo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), è elencato nell'allegato II, sezione B, del presente regolamento e presenta tre relazioni complete sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), la prima anteriormente al 1o luglio 2024 , la seconda anteriormente al 1o luglio 2027 e la terza anteriormente al 1o luglio 2029. Entro il 31 dicembre 2024 , il 31 dicembre 2027 e il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese o territorio terzo, se tale paese o territorio terzo continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 9 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
12. L'Unione può concludere accordi con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9. |
12. L'Unione può concludere accordi con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9. Tali accordi non comportano un trattamento preferenziale indebito delle importazioni dai paesi terzi per quanto riguarda i certificati CBAM da restituire e tengono conto di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio considerati come pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 28 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante autorizzato dall'autorità competente a norma dell'articolo 17 («dichiarante autorizzato»). |
Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante autorizzato dall'autorità CBAM a norma dell'articolo 17 («dichiarante autorizzato»). |
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(La denominazione «autorità CBAM» si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Prima di importare le merci di cui all'articolo 2, il dichiarante chiede all'autorità competente del luogo in cui è stabilito un'autorizzazione a importare tali merci nel territorio doganale dell'Unione. |
1. Prima di importare le merci di cui all'articolo 2, il dichiarante chiede all'autorità CBAM del luogo in cui è stabilito un'autorizzazione a importare tali merci nel territorio doganale dell'Unione. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento. |
4. Il richiedente può modificare o ritirare la domanda in qualsiasi momento. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il dichiarante autorizzato informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 3, intervenuta dopo l'adozione della decisione, che possa influenzare la decisione adottata a norma dell'articolo 17 o il contenuto dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17. |
5. Il dichiarante autorizzato informa senza indugio l'autorità CBAM di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 3, intervenuta dopo l'adozione della decisione, che possa influenzare la decisione adottata a norma dell'articolo 17 o il contenuto dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard della domanda, i termini e la procedura che l'autorità competente deve seguire nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 e le norme per l'identificazione dei dichiaranti da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard della domanda, i termini e la procedura che l'autorità CBAM deve seguire nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1 e le norme per l'identificazione dei dichiaranti da parte dell'autorità CBAM ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascun dichiarante autorizzato presenta all'autorità competente una dichiarazione («dichiarazione CBAM») per l'anno civile precedente la dichiarazione. |
1. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascun dichiarante autorizzato presenta all'autorità CBAM una dichiarazione («dichiarazione CBAM») per l'anno civile precedente la dichiarazione. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 4, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata. |
5. Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 4, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di verificare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e consentire all'autorità CBAM di riesaminare la dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Il dichiarante autorizzato conserva le registrazioni per il periodo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in cui l'autorità CBAM può riesaminare la dichiarazione CBAM. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle norme dettagliate relative agli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati. Se necessario, tali atti prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi quali la geografia, le risorse naturali, le condizioni di mercato, le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Gli atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo agli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati. Se necessario, tali atti prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi quali la geografia, le risorse naturali, le condizioni di mercato, le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Gli atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 a integrazione del presente regolamento, riguardo alla definizione di un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate per i beni semplici e complessi, e dei pertinenti valori predefiniti, nonché di un metodo di determinazione del prezzo a titolo del CBAM delle emissioni indirette incorporate. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il dichiarante autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell'articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato V. |
1. Il dichiarante autorizzato CBAM garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma degli articoli 6 e 35, nonché la metodologia e i dati e i documenti giustificativi, siano verificati da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato V. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. L'autorità CBAM è autorizzata a verificare l'accuratezza delle informazioni contenute nella dichiarazione CBAM a norma del presente articolo. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la possibilità di derogare all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e all'obbligo di fissare soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti e per quanto riguarda la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 a integrazione del presente regolamento riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la possibilità di derogare all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e all'obbligo di fissare soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti e per quanto riguarda la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica. È possibile derogare all'obbligo del verificatore accreditato di visitare l'impianto in cui vengono prodotte le merci in questione solo in circostanze debitamente giustificate laddove l'impianto presenti un profilo standard ben noto per quanto riguarda la produzione e la tecnologia, consentendo una stima affidabile delle emissioni incorporate. In ogni caso, l'autorità CBAM continua ad essere autorizzata a verificare l'accuratezza delle informazioni contenute nella dichiarazione CBAM. Le disposizioni di cui a tali atti delegati sono equivalenti alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 9 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prezzo del carbonio pagato in un paese di origine |
Prezzo del carbonio esplicito pagato in un paese di origine |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un dichiarante autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. |
1. Un dichiarante autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio esplicito pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. Tale riduzione può anche essere pari al 100 % se il prezzo del carbonio pagato nel paese di origine è equivalente o maggiore rispetto al prezzo del carbonio nell'Unione. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il dichiarante autorizzato tiene registri della documentazione, certificata da una persona indipendente , atta a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci e conserva la prova dell'effettivo pagamento di tale prezzo, che non deve aver beneficiato di una riduzione all'esportazione o di qualsiasi altra forma di compensazione all'esportazione. |
2. Il dichiarante autorizzato tiene registri della documentazione, certificata da un verificatore accreditato , atta a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio esplicito nel paese di origine delle merci e conserva la prova dell'effettivo pagamento di tale prezzo, che non deve aver beneficiato di una riduzione all'esportazione o di qualsiasi altra forma diretta o indiretta di compensazione all'esportazione. Il nome e i recapiti del verificatore accreditato figurano sulla documentazione. Il dichiarante autorizzato trasmette tale documentazione all'autorità CBAM. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per calcolare la riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, la conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo in conformità al paragrafo 1, le qualifiche della persona indipendente che certifica le informazioni, nonché elementi di prova del prezzo del carbonio pagato e l'assenza di riduzioni all'esportazione o di altre forme di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per calcolare la riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, la conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo in conformità al paragrafo 1, le qualifiche del verificatore accreditato che certifica le informazioni, nonché elementi di prova del prezzo del carbonio pagato e l'assenza di riduzioni all'esportazione o di altre forme dirette e indirette di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nella banca dati centrale di cui all'articolo 14, paragrafo 4 . |
1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14 . |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica a norma del paragrafo 5, lettera b), e da consentire a un'autorità competente di riesaminare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7. |
6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica a norma del paragrafo 5, lettera b), e da consentire all'autorità CBAM di riesaminare e verificare , a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Un gestore può comunicare a un dichiarante autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate di cui al paragrafo 5. Il dichiarante autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8. |
7. Le informazioni sulle emissioni incorporate verificate di cui al paragrafo 5 sono accessibili al pubblico mediante il registro CBAM . Il dichiarante autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
CAPO III — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Autorità competenti |
Autorità CBAM |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 11 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Autorità competenti |
Autorità CBAM |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione . |
La Commissione istituisce l'autorità CBAM per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
soppresso |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti. |
soppresso |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 12 |
soppresso |
Commissione |
|
La Commissione assiste le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e coordina le loro attività. |
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Decisioni dell'autorità CBAM |
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1. L'autorità CBAM adotta senza indugio le decisioni per l'attuazione del presente regolamento. |
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2. Una decisione dell'autorità CBAM ha effetto a decorrere dalla data di notifica della decisione al destinatario. |
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3. Se l'autorità CBAM ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione, contatta il destinatario della decisione e specifica quali informazioni supplementari sono necessarie. Una decisione dell'autorità CBAM ha effetto a decorrere dalla data di notifica della decisione al destinatario. |
|
4. Il destinatario della decisione informa senza indugio l'autorità CBAM di eventuali modifiche alle informazioni fornite intervenute dopo l'adozione della decisione. In tal caso, l'autorità CBAM riesamina la propria decisione alla luce di tali informazioni e conferma o modifica tale decisione. |
|
5. Quando propone di adottare una decisione che arreca pregiudizio al destinatario della decisione, l'autorità CBAM espone i motivi su cui si basa la proposta di decisione e vi include un riferimento al diritto di ricorso di cui all'articolo 27 bis. Prima di adottare una decisione, l'autorità CBAM offre al destinatario della proposta di decisione la possibilità di comunicare il proprio punto di vista all'autorità CBAM entro un termine stabilito. Allo scadere di tale termine, l'autorità CBAM notifica la decisione al destinatario. |
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6. L'autorità CBAM può, in qualsiasi momento, annullare, revocare o modificare la propria decisione a seguito di una richiesta motivata del destinatario della decisione o di propria iniziativa, se del caso. |
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7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento che specifichino ulteriori modalità dettagliate e norme procedurali relative al presente articolo. Tali atti delegati sono adottati in conformità all'articolo 28. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità competente nello svolgimento delle proprie funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dall'autorità competente salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. Possono essere condivise con le autorità doganali, la Commissione e la Procura europea e sono trattate conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio. |
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità CBAM nello svolgimento delle proprie funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dall'autorità CBAM salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. Possono essere condivise con le autorità doganali, la Commissione e la Procura europea e sono trattate conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 |
soppresso |
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Registri nazionali e banca dati centrale |
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1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale dei dichiaranti autorizzati in tale Stato membro sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti e prevede la riservatezza conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13. |
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2. La banca dati di cui al paragrafo 1 contiene conti comprendenti informazioni su ciascun dichiarante autorizzato, in particolare: |
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3. Le informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono riservate. |
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4. La Commissione istituisce una banca dati centrale accessibile al pubblico contenente i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito. |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Registro CBAM |
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1. L'autorità CBAM istituisce un registro CBAM per eseguire le procedure relative ai certificati CBAM, conformemente agli articoli 20, 21 e 22. |
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2. Il registro CBAM contiene una banca dati elettronica con informazioni su ciascun dichiarante autorizzato, in particolare: |
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3. Il registro CBAM contiene inoltre, in una sezione separata della banca dati, i nomi e le informazioni supplementari dei gestori e degli impianti di paesi terzi registrati a norma dell'articolo 10. Tale sezione della banca dati contiene in particolare, ove applicabile, le emissioni verificate degli impianti. |
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4. Le informazioni contenute nella banca dati sono riservate, tranne i nomi dei dichiaranti e degli operatori autorizzati, l'ubicazione e, se del caso, il nome degli impianti nei paesi terzi e le loro emissioni verificate, che sono accessibili al pubblico in un formato interoperabile. |
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5. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'infrastruttura e le procedure specifiche del registro CBAM e delle banche dati elettroniche contenenti le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 15 |
soppresso |
Amministratore centrale |
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1. La Commissione funge da amministratore centrale al fine di tenere un catalogo delle operazioni indipendente per registrare l'acquisto, la detenzione, la restituzione, il riacquisto e l'annullamento dei certificati CBAM e garantisce il coordinamento dei registri nazionali. |
|
2. Tramite il catalogo delle operazioni indipendente l'amministratore centrale effettua controlli basati sui rischi sulle operazioni registrate nei registri nazionali per garantire che non sussistano irregolarità nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nell'annullamento dei certificati CBAM. |
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3. Qualora emergano irregolarità a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati affinché svolgano ulteriori indagini per porvi rimedio. |
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 16 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Conti nei registri nazionali |
Conti nel registro CBAM |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente assegna a ciascun dichiarante autorizzato un numero unico di conto CBAM. |
1. L'autorità CBAM assegna a ciascun dichiarante autorizzato un numero unico di conto CBAM. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascun dichiarante autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro. |
2. Ciascun dichiarante autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro CBAM . |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità competente crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante autorizzato. |
3. L'autorità CBAM crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante autorizzato. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se il dichiarante autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, l'autorità competente chiude il conto di tale dichiarante. |
4. Se il dichiarante autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, l'autorità CBAM chiude il conto di tale dichiarante. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente autorizza il dichiarante che presenta una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
1. L'autorità CBAM autorizza il dichiarante che presenta una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se l'autorità competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorizzazione del dichiarante è rifiutata. |
2. Se l'autorità CBAM constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorizzazione del dichiarante è rifiutata. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare un dichiarante, il dichiarante che chiede l'autorizzazione può, prima di presentare ricorso, contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di creare il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La decisione dell'autorità competente che autorizza un dichiarante contiene le seguenti informazioni: |
4. La decisione dell'autorità CBAM che autorizza un dichiarante contiene le seguenti informazioni: |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 6 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente esige la costituzione di una garanzia per autorizzare un dichiarante a norma del paragrafo 1, se il dichiarante non era stabilito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. |
L'autorità CBAM esige la costituzione di una garanzia per autorizzare un dichiarante a norma del paragrafo 1, se il dichiarante non era stabilito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 6 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo massimo, da essa stimato, del valore dei certificati CBAM che il dichiarante autorizzato deve restituire conformemente all'articolo 22. |
L'autorità CBAM fissa tale garanzia all'importo massimo, da essa stimato, del valore dei certificati CBAM che il dichiarante autorizzato deve restituire conformemente all'articolo 22. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La garanzia è costituita sotto forma di garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o di un'altra forma di garanzia equivalente. Se l'autorità competente constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più certa o sufficiente a garantire, l'importo degli obblighi dovuti a titolo del CBAM, chiede al dichiarante autorizzato di costituire una garanzia supplementare o di sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia, a sua scelta. |
7. La garanzia è costituita sotto forma di garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o di un'altra forma di garanzia equivalente. Se l'autorità CBAM constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più certa o sufficiente a garantire, l'importo degli obblighi dovuti a titolo del CBAM, chiede al dichiarante autorizzato di costituire una garanzia supplementare o di sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia, a sua scelta. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. L'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22. |
8. L'autorità CBAM svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 bis. L'autorità CBAM può verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite dal richiedente in conformità all'articolo 5, paragrafo 3 nonché l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di eventuali documenti giustificativi. L’autorità CBAM può effettuare dette verifiche presso la sede del richiedente. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. L'autorità competente revoca l'autorizzazione di un dichiarante che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non collabora con tale autorità. |
9. L'autorità CBAM revoca l'autorizzazione di un dichiarante che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non collabora con tale autorità o la cui violazione ripetuta o grave del presente regolamento è stata accertata . |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche per l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 e per le garanzie di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualsiasi persona accreditata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è considerata un verificatore accreditato ai sensi del presente regolamento. |
1. Qualsiasi persona giuridica accreditata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è considerata un verificatore accreditato ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In aggiunta al paragrafo 1, un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona in qualità di verificatore a norma del presente regolamento dopo aver controllato la documentazione attestante la sua capacità di applicare i principi di verifica di cui all'allegato V per adempiere agli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli articoli 8, 10 e 38. |
soppresso |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per l'accreditamento di cui al paragrafo 2 che specifichino le condizioni per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per l'accreditamento di cui al paragrafo 1 che specifichino le condizioni per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente può riesaminare la dichiarazione CBAM entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso i locali del dichiarante autorizzato. |
1. L'autorità CBAM può riesaminare la dichiarazione CBAM entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso i locali del dichiarante autorizzato. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'autorità competente ha stabilito che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma del paragrafo 2, adegua il numero di certificati CBAM dovuti dal dichiarante autorizzato. L'autorità competente notifica tale adeguamento al dichiarante autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese. |
3. Se l'autorità CBAM ha stabilito che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma del paragrafo 2, adegua il numero di certificati CBAM dovuti dal dichiarante autorizzato. L'autorità CBAM notifica tale adeguamento al dichiarante autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il destinatario della notifica di cui al paragrafo 3 può presentare ricorso contro la notifica. Al destinatario della notifica sono fornite informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso. |
soppresso |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se i certificati CBAM sono stati restituiti in eccesso rispetto al numero dovuto, l'autorità competente rimborsa senza indugio al dichiarante autorizzato il valore dei certificati CBAM restituiti in eccesso, calcolato al prezzo medio pagato per tali certificati dal dichiarante autorizzato nell'anno di importazione . |
5. Se i certificati CBAM sono stati restituiti in eccesso rispetto al numero dovuto, l'autorità CBAM rimborsa senza indugio al dichiarante autorizzato il valore dei certificati CBAM restituiti in eccesso, calcolato al prezzo medio pagato per tali certificati dal dichiarante autorizzato al momento dell'acquisto . |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro vende certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati in tale Stato membro al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21. |
1. L'autorità CBAM vende certificati CBAM ai dichiaranti autorizzati al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità competente provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un codice identificativo dell'unità unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico, il prezzo e la data di vendita del certificato nel registro nazionale , nel conto del dichiarante autorizzato che lo acquista. |
2. L'autorità CBAM provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un codice identificativo dell'unità unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico, il prezzo e la data di vendita del certificato nel registro CBAM , nel conto del dichiarante autorizzato che lo acquista. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per attuare la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM , di cui al paragrafo 1, e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante autorizzato restituisce all'autorità competente un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione. |
1. Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante autorizzato restituisce all'autorità CBAM un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate calcolate a norma dell'allegato III bis e dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1 il dichiarante autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro nazionale . Inoltre il dichiarante autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro nazionale al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile. |
2. Ai fini del paragrafo 1 il dichiarante autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM . Inoltre il dichiarante autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'autorità competente constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, seconda frase, notifica l'adeguamento al dichiarante autorizzato e chiede allo stesso di restituire entro un mese i certificati CBAM aggiuntivi. |
3. Se l'autorità CBAM constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, seconda frase, notifica l'adeguamento al dichiarante autorizzato e chiede allo stesso di restituire entro un mese i certificati CBAM aggiuntivi. |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il destinatario della notifica di cui al paragrafo 3 può presentare ricorso contro la notifica. Al destinatario della notifica sono fornite informazioni sulla procedura da seguire in caso di ricorso. |
soppresso |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro , su richiesta di un dichiarante autorizzato in tale Stato membro , riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro nazionale dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno al momento della restituzione dei certificati CBAM. |
1. L'autorità CBAM , su richiesta di un dichiarante autorizzato, riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro CBAM dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno al momento della restituzione dei certificati CBAM. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 30 giugno di ogni anno l'autorità competente di ciascuno Stato membro annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sui conti dei dichiaranti autorizzati nel registro nazionale di tale Stato membro . |
Entro il 30 giugno di ogni anno l'autorità CBAM annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sui conti dei dichiaranti autorizzati nel registro CBAM e ne informa senza indebito ritardo i dichiaranti autorizzati interessati . |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 24 bis |
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Entrate derivanti dalla vendita di certificati CBAM |
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1. Le entrate derivanti dalla vendita di certificati CBAM non costituiscono entrate con destinazione specifica. Il presente regolamento non osta a che le entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM siano definite risorse proprie a norma dell'articolo 311 TFUE e iscritte nel bilancio dell'Unione come entrate generali. |
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2. Per garantire che il CBAM raggiunga il suo obiettivo di ridurre le emissioni globali di carbonio e contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e degli impegni internazionali dell'Unione, come l'accordo di Parigi, l'Unione fornisce un sostegno finanziario per sostenere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi meno sviluppati, compresi i loro sforzi verso la decarbonizzazione e la trasformazione delle loro industrie manifatturiere, fatto salvo il paragrafo 1. Tali finanziamenti sono resi disponibili attraverso il bilancio dell'Unione al fine di contribuire ai finanziamenti internazionali per il clima facilitando l'adattamento delle industrie interessate ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento e integrati da assistenza tecnica, a condizione della piena attuazione e applicazione dei diritti sociali e del lavoro riconosciuti a livello internazionale, come le norme fondamentali del lavoro dell'OIL, nel paese beneficiario. |
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Il nuovo sostegno finanziario proveniente dal bilancio dell'Unione deve essere fornito nell'ambito del pertinente programma geografico e tematico dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito dal regolamento (UE) 2021/947 e con un importo determinato su base annua, che dovrebbe corrispondere almeno al livello dei ricavi generati dalla vendita dei certificati CBAM. |
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3. Per garantire la trasparenza nell'uso delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al modo in cui è stato utilizzato l'importo equivalente in valore finanziario di tali entrate dell'anno precedente e al modo in cui ciò ha contribuito alla decarbonizzazione dell'industria manifatturiera nei paesi meno sviluppati. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 25 |
soppresso |
Procedure alla frontiera all'atto dell'importazione delle merci |
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1. Le autorità doganali autorizzano l'importazione delle merci unicamente se il dichiarante è autorizzato da un'autorità competente al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci. |
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2. Le autorità doganali comunicano periodicamente all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato informazioni sulle merci dichiarate per l'importazione, tra cui il numero EORI e il numero di conto CBAM del dichiarante, il codice NC a 8 cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione e il regime doganale. |
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3. Le autorità doganali effettuano controlli sulle merci, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, che vertono, fra l'altro, sul codice NC a 8 cifre, sulla quantità e sul paese di origine delle merci importate. La Commissione include i rischi connessi al CBAM nell'elaborazione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
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4. Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato. Le autorità competenti degli Stati membri trattano e scambiano tali informazioni in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire le informazioni, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 25 bis |
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Procedure alla frontiera all'atto dell'importazione delle merci |
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1. Le autorità doganali provvedono affinché il dichiarante delle merci sia registrato presso l'autorità CBAM al momento della dichiarazione delle merci per l'importazione e al più tardi al momento in cui le merci sono immesse in libera pratica. |
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2. Le autorità doganali comunicano periodicamente all'autorità CBAM informazioni specifiche relative alle merci elencate nell'allegato I che sono dichiarate per l'importazione. Tali informazioni comprendono almeno la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci. Le autorità doganali possono comunicare le informazioni riservate di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 all'autorità CBAM ai fini del presente regolamento. |
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3. Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
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4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la periodicità e le informazioni di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
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5. Il prima possibile a partire dall'avvio di un'azione ai sensi dell'articolo 26 bis o 27, la Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. La Commissione può sottoporre le importazioni a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine o su iniziativa della Commissione stessa. La registrazione è decisa con decisione della Commissione, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 26 |
soppresso |
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Sanzioni |
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1. Un dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente è passibile di una sanzione identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, maggiorata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, nell'anno di importazione delle merci, per ciascun certificato CBAM che il dichiarante autorizzato avrebbe dovuto restituire. |
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2. Qualsiasi persona diversa da un dichiarante autorizzato che introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza restituire certificati CBAM a norma del presente regolamento è passibile della sanzione di cui al paragrafo 1 nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che avrebbe dovuto restituire. |
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3. Il pagamento della sanzione non dispensa in alcun caso il dichiarante autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stato autorizzato. |
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4. Se l'autorità competente accerta che un dichiarante autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 1, o che una persona ha introdotto merci nel territorio doganale dell'Unione alle condizioni specificate al paragrafo 2, impone la sanzione e notifica al dichiarante autorizzato o, nella situazione di cui al paragrafo 2, alla persona: |
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5. Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare sanzioni amministrative o penali in caso di inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 26 bis |
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Sanzioni |
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1. Un dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate durante l'anno precedente o che presenti all'autorità informazioni false relative alle emissioni effettive al fine di ottenere un trattamento individuale favorevole è ritenuto responsabile del pagamento di una sanzione. |
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2. L'importo della sanzione equivale al triplo del prezzo medio dei certificati CBAM dell'anno precedente per ciascun certificato CBAM che il dichiarante autorizzato non ha restituito a norma dell'articolo 22. Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante autorizzato dall'obbligo di consegnare il numero di certificati CBAM rimanenti all'autorità CBAM. |
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3. In caso di recidiva, l'autorità CBAM può decidere di sospendere il conto del dichiarante autorizzato. |
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4. Oltre alla sanzione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative o penali in caso di inosservanza del CBAM conformemente al rispettivo diritto nazionale. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. |
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5. Se l'autorità CBAM stabilisce che un dichiarante autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituire i certificati CBAM o ha presentato informazioni false, impone la sanzione di cui al paragrafo 2 e notifica al dichiarante autorizzato: |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le pratiche di elusione comprendono situazioni in cui una modifica della configurazione degli scambi inerente a merci incluse nel campo di applicazione del presente regolamento non ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre quella di evitare gli obblighi previsti dal presente regolamento, e consiste nella sostituzione di tali merci con prodotti leggermente modificati , che non sono inclusi nell'elenco delle merci di cui all'allegato I, ma rientrano in un settore compreso nel campo di applicazione del presente regolamento. |
2. Le pratiche di elusione sono tutte le misure che hanno lo scopo di aggirare uno qualsiasi degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Esse sono situazioni che derivano da una pratica, un processo o una lavorazione che non ha una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre quella di evitare o ridurre gli obblighi previsti dal presente regolamento, e possono consistere , ad esempio: |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera b (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera d (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera e (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera f (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata dalle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se , nell'arco di due mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente , constata una diminuzione significativa del volume di merci importate rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e un aumento del volume di importazioni di prodotti leggermente modificati che non figurano nell'elenco delle merci di cui all'allegato I. La Commissione sorveglia costantemente qualsiasi modificazione significativa, a livello dell'Unione , nella configurazione degli scambi di merci e di prodotti leggermente modificati . |
3. Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata da una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 2 può notificare alla Commissione se constata pratiche di elusione. Anche le parti interessate diverse dalle parti direttamente interessate , quali le organizzazioni ambientaliste e le organizzazioni non governative, che riscontrano prove concrete dell'elusione del presente regolamento , possono notificare la Commissione. La Commissione sorveglia costantemente l'eventuale presenza di pratiche di elusione, anche attraverso la vigilanza del mercato e sulla base di qualunque altra pertinente fonte di informazioni , come le comunicazioni e le segnalazioni delle organizzazioni della società civile . |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La notifica di cui al paragrafo 3 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti relativi alle merci e ai prodotti di cui al paragrafo 2 . |
4. La notifica di cui al paragrafo 3 è motivata e comprende i dati e le statistiche pertinenti a sostegno della denuncia di elusione del presente regolamento . La Commissione avvia un'indagine sulla base della denuncia contenuta in una notifica da parte di uno Stato membro, della parte lesa o di una parte interessata, a condizione che la notifica soddisfi i requisiti di cui al presente paragrafo o qualora la Commissione stessa determini che tale indagine è necessaria . Nello svolgimento dell'indagine la Commissione può essere assistita dalle autorità competenti e dalle autorità doganali. La Commissione conclude l'indagine entro nove mesi dalla data di notifica. Quando è stata avviata un'indagine, la Commissione ne informa tutte le autorità competenti. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche forniti dalle autorità doganali degli Stati membri, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 3 si verifichino in uno o più Stati membri, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare l'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi prodotti leggermente modificati allo scopo di contrastare l'elusione. |
5. Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche forniti dalle autorità doganali degli Stati membri, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 2 si verifichino in uno o più Stati membri, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare l'ambito di applicazione del presente regolamento per includervi prodotti leggermente modificati o prodotti a valle che contengono una o più delle merci elencate nell'allegato I che superano una soglia minima allo scopo di contrastare l'elusione. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione pubblica tutte le inchieste di elusione e i loro risultati in una relazione annuale. La relazione include anche informazioni sullo stato delle procedure di ricorso in atto contro le sanzioni e informazioni aggregate sull'intensità delle emissioni per paese d'origine con riferimento alle diverse merci elencate nell'allegato I. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Capo VI bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Capo VI bis |
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Ricorsi |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 bis |
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Ricorsi avverso le decisioni adottate dall'autorità CBAM |
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1. È possibile proporre ricorso avverso le decisioni adottate dall'autorità CBAM. Avverso le decisioni dell'autorità CBAM che arrecano pregiudizio a qualsiasi soggetto interessato può essere proposto ricorso, comprese le decisioni relative a sanzioni, elusione e valori effettivi di emissione. Tali decisioni entrano in vigore solo a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricorso di due mesi. |
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2. Un ricorso presentato a norma del paragrafo 1 ha effetto sospensivo. |
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3. I prodotti oggetto di ricorso sono soggetti a registrazione a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5. |
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4. Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso. |
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5. La commissione di ricorso è istituita e si compone di tre membri titolari, un presidente e due membri supplenti. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Consiglio nomina il presidente. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano ciascuno un membro supplente aggiuntivo. |
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6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 28 che integrano il presente regolamento, al fine di stabilire la composizione, la nomina e il regolamento interno della commissione di ricorso, nell'ottica di garantire l'indipendenza dei suoi membri, anche durante il periodo transitorio. Durante il periodo transitorio la Commissione esercita le funzioni della commissione di ricorso. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 27 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 ter |
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Esame dei ricorsi |
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1. La commissione di ricorso valuta se un ricorso è ammissibile. |
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2. Nell'esaminare un ricorso, la commissione di ricorso invita le parti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, ogniqualvolta sia necessario, a presentare osservazioni, entro un termine fissato dalla commissione di ricorso, in merito alle osservazioni presentate dalle altre parti del ricorso o alle comunicazioni emesse dalla commissione di ricorso. |
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3. In seguito all'esame dell'ammissibilità del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. La commissione di ricorso può esercitare qualsiasi potere di competenza dell'autorità CBAM o rinviare il caso a quest'ultima per ulteriori azioni. |
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4. Se la commissione di ricorso rinvia il caso all'autorità CBAM per ulteriori azioni, quest'ultima è vincolata dalle conclusioni della commissione di ricorso, purché i fatti siano gli stessi. |
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5. La decisione della commissione di ricorso ha effetto soltanto a decorrere dalla scadenza di un termine di due mesi dalla notifica della decisione, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 27 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 27 quater |
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Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia |
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1. Avverso le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 263 TFUE. |
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2. Qualora la commissione di ricorso si astenga dal pronunciarsi, può essere proposto dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, a norma dell'articolo 265 TFUE. |
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3. L'autorità CBAM è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 bis, 6, 10 e 11, all'articolo 7, paragrafo 7 bis, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 12 bis, paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 27 bis, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 1 bis, 6, 10 e 11, all'articolo 7, paragrafo 7 bis, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 12 bis, paragrafo 7, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 27 bis, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 bis, 6, 10 e 11, dell'articolo 7, paragrafo 7 bis, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 12 bis, paragrafo 7, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 5, dell'articolo 27 bis, paragrafo 6, dell'articolo 31, paragrafo 2 e dell'articolo 35, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione raccoglie le informazioni necessarie al fine di ampliare l' ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette e alle merci diverse da quelle elencate nell'allegato I ed elabora metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale. |
1. La Commissione raccoglie , in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, le informazioni necessarie per l'estensione dell' ambito di applicazione ad altri settori e ai prodotti a valle di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e per lo sviluppo di metodi di calcolo delle emissioni incorporate basati sui metodi di calcolo dell'impronta ambientale. |
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Prima della fine del periodo di transizione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare , una valutazione delle possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione delle emissioni incorporate alle emissioni indirette e ad altre merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diverse da quelle già disciplinate dal presente regolamento, nonché una valutazione del sistema di governance. Contiene inoltre la valutazione della possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto nonché alle merci a valle della catena del valore e ai servizi che potrebbero essere soggetti in futuro al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. |
2. Prima della fine del periodo di transizione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione si concentra in particolare sulle possibilità di rafforzare il presente regolamento verso l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050 e valuta la possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto . La relazione valuta inoltre le specificità tecniche del calcolo delle emissioni incorporate per i prodotti chimici organici e i polimeri , le loro catene del valore e la capacità del meccanismo di affrontare in modo sufficiente il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per tali settori. Sulla base della relazione, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa volta ad adeguare il fattore CBAM di cui all'articolo 31 o a ritardare l'entrata in vigore dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), in relazione a tali merci . |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa . |
3. Dopo il 2028, la Commissione monitora il funzionamento del CBAM e presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del CBAM sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2 bis . |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato, al di fuori del controllo di uno o più paesi terzi soggetti al CBAM, e tale evento abbia conseguenze distruttive sull'infrastruttura economica e industriale dei paesi interessati, la Commissione valuta la situazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso, recante modifica del presente regolamento, al fine di stabilire le misure provvisorie necessarie per far fronte a tali circostanze eccezionali. |
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Non sono assegnate quote gratuite in relazione alla produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I a decorrere dalla data di applicazione del CBAM, come stabilito all'articolo 36, paragrafo 3. |
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In deroga al primo comma, fino al 2032 la produzione di tali prodotti beneficia di quote a titolo gratuito in quantità ridotte. Si applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione di quote per la produzione di tali prodotti. Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 e subordinato all'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, al 93 % nel 2027, all'84 % nel 2028, al 69 % nel 2029, al 50 % nel 2030, al 25 % nel 2031 e raggiunge lo 0 % nel 2032. |
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Il fattore CBAM per le merci incluse nel presente regolamento dopo…[la data di entrata in vigore del presente regolamento], secondo la tempistica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, è pari al 100 % il primo anno, al 93 % il secondo anno, all'84 % il terzo anno, al 69 % il quarto anno, al 50 % il quinto anno, al 25 % il sesto anno, fino a raggiungere lo 0 % dopo 6 anni. |
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La riduzione dell'assegnazione gratuita è calcolata annualmente come la quota media della domanda di assegnazioni gratuite per la produzione dei prodotti elencati nell'allegato I rispetto alla domanda totale calcolata di assegnazione gratuita per tutti gli impianti, per il periodo pertinente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, e si applica il fattore CBAM. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Al fine di garantire condizioni di parità e in deroga al paragrafo 1, lettera a), primo e secondo comma, la produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento continua a ricevere un'assegnazione gratuita, a condizione che tali prodotti siano prodotti per l'esportazione verso paesi terzi senza meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili all'ETS dell'UE. |
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Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui fornisce una valutazione dettagliata degli effetti dell'ETS dell'UE e del CBAM sulla produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento prodotti per l'esportazione verso paesi terzi e sullo sviluppo delle emissioni globali, nonché una valutazione della compatibilità con l'OMC della deroga di cui al primo comma. |
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Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione correda, se del caso, tale relazione di una proposta legislativa che preveda una protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che equipari la tariffazione del carbonio per la produzione nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento prodotti per l'esportazione verso paesi terzi senza meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili al sistema ETS dell'UE in modo compatibile con l'OMC, valutando in particolare i potenziali meccanismi di adeguamento delle esportazioni per gli impianti che rientrano tra il 10 % degli impianti più efficienti di cui all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, alla luce della compatibilità con l'OMC o di qualsiasi altra proposta che la Commissione ritenga appropriata. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano la metodologia di calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento che definiscano la metodologia di calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ogni anno a partire dal 2025, nell'ambito della sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione valuta l'efficacia del CBAM nell'affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci prodotte nell'Unione destinate all'esportazione verso paesi terzi che non applicano il sistema ETS dell'UE o un meccanismo simile per la determinazione del prezzo del carbonio. La relazione valuta in particolare l'andamento delle esportazioni dell'Unione nei settori soggetti al CBAM e gli sviluppi relativi ai flussi commerciali e alle emissioni incorporate di tali merci nel mercato mondiale. Se la relazione conclude che esiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci prodotte nell'Unione destinate all'esportazione verso tali paesi terzi che non applicano l'ETS dell'UE o un meccanismo simile per la determinazione del prezzo del carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per affrontare tale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in un modo conforme alle norme dell'OMC e che tenga conto della decarbonizzazione degli impianti nell'Unione. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le autorità doganali comunicano all'autorità competente dello Stato membro di importazione , mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante, il codice NC a 8 cifre, la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci, la data della dichiarazione e il regime doganale. |
3. Le autorità doganali comunicano all'autorità CBAM , mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante, il codice NC a 8 cifre, la quantità, il paese di origine e il dichiarante delle merci, la data della dichiarazione e il regime doganale. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni dichiarante presenta, per ciascun trimestre di un anno civile, una relazione («relazione CBAM»), contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, all'autorità competente dello Stato membro di importazione o, se le merci sono state importate in più di uno Stato membro, all'autorità competente di uno di tali Stati membri a scelta del dichiarante , entro un mese dalla fine di ogni trimestre. |
1. Ogni dichiarante presenta, per ciascun trimestre di un anno civile, una relazione («relazione CBAM»), contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, all'autorità CBAM , entro un mese dalla fine di ogni trimestre. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità competente comunica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla fine del trimestre oggetto della relazione. |
3. L'autorità CBAM comunica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla fine del trimestre oggetto della relazione. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'autorità competente impone una sanzione proporzionata e dissuasiva ai dichiaranti che non presentano una relazione CBAM. |
4. L'autorità CBAM impone una sanzione proporzionata e dissuasiva ai dichiaranti che non presentano una relazione CBAM. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 5 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se l'autorità competente stabilisce che un dichiarante non ha rispettato l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui al paragrafo 1, impone la sanzione e notifica al dichiarante: |
5. Se l'autorità CBAM stabilisce che un dichiarante non ha rispettato l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui al paragrafo 1, impone la sanzione e notifica al dichiarante: |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 5 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da comunicare, alle procedure per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e alla conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente gli elementi necessari del metodo di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio e la verifica degli stessi. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per elaborare un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate nelle merci importate. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da comunicare, alle procedure per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e alla conversione in euro del prezzo del carbonio pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente gli elementi necessari del metodo di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio e la verifica degli stessi. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 28 che integrano il presente regolamento per elaborare un metodo di calcolo delle emissioni indirette incorporate nelle merci importate. |
Emendamenti 198, 216 e 263
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 199 e 217
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 200, 218 e 265
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 175
Proposta di regolamento
Allegato I
Testo della Commissione
Elenco delle merci e dei gas a effetto serra
1. |
Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci elencate nei seguenti settori che attualmente rientrano nei codici della nomenclatura combinata («NC») elencati di seguito e corrispondenti a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1). |
2. |
Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci che rientrano nei settori elencati in appresso sono quelli elencati di seguito per ciascun tipo di merci. |
Cemento
Codice NC |
Gas a effetto serra |
2523 10 00 — Cementi non polverizzati detti «clinkers» |
Biossido di carbonio |
2523 21 00 — Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente |
Biossido di carbonio |
2523 29 00 — altri cementi Portland |
Biossido di carbonio |
2523 90 00 — altri cementi idraulici |
Biossido di carbonio |
Energia elettrica
Codice NC |
Gas a effetto serra |
2716 00 00 Energia elettrica |
Biossido di carbonio |
Concimi
Codice NC |
Gas a effetto serra |
||
2808 00 00 — Acido nitrico; acidi solfonitrici |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
||
2814 — Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa |
Biossido di carbonio |
||
2834 21 00 — Nitrati di potassio |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
||
3102 — Concimi minerali o chimici azotati |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
||
3105 — Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
|
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Ghisa, ferro e acciaio
Codice NC |
Gas a effetto serra |
72 — Ghisa, ferro e acciaio esclusi: 7202 — Ferro-leghe 7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7301 — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7302 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Biossido di carbonio |
7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa |
Biossido di carbonio |
7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7306 — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7307 — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
Biossido di carbonio |
7308 — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Biossido di carbonio |
7309 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
Biossido di carbonio |
7310 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
Biossido di carbonio |
7311 — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio |
Biossido di carbonio |
Alluminio
Codice NC |
Gas a effetto serra |
7601 — Alluminio greggio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7603 — Polveri e pagliette di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7604 — Barre e profilati di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7605 — Fili di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7606 — Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7607 — Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7608 — Tubi di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7609 00 00 — Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
Emendamento
Elenco delle merci e dei gas a effetto serra
1. |
Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci elencate nei seguenti settori che attualmente rientrano nei codici della nomenclatura combinata («NC») elencati di seguito e corrispondenti a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1). |
2. |
Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci che rientrano nei settori elencati in appresso sono quelli elencati di seguito per ciascun tipo di merci. |
Cemento
Codice NC |
Gas a effetto serra |
2523 30 00 — Cemento alluminoso |
Biossido di carbonio |
2523 10 00 — Cementi non polverizzati detti «clinkers» |
Biossido di carbonio |
2523 21 00 — Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente |
Biossido di carbonio |
2523 29 00 — altri cementi Portland |
Biossido di carbonio |
2523 90 00 — altri cementi idraulici |
Biossido di carbonio |
Energia elettrica
Codice NC |
Gas a effetto serra |
2716 00 00 Energia elettrica |
Biossido di carbonio |
Concimi
Codice NC |
Gas a effetto serra |
||
2808 00 00 — Acido nitrico; acidi solfonitrici |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
||
2814 — Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa |
Biossido di carbonio |
||
2834 21 00 — Nitrati di potassio |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
||
3102 — Concimi minerali o chimici azotati |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
||
3105 — Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
|
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Ghisa, ferro e acciaio
Codice NC |
Gas a effetto serra |
72 — Ghisa, ferro e acciaio esclusi: 7202 — Ferro-leghe 7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7301 — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7302 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Biossido di carbonio |
7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa |
Biossido di carbonio |
7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7306 — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
Biossido di carbonio |
7307 — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
Biossido di carbonio |
7308 — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Biossido di carbonio |
7309 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
Biossido di carbonio |
7310 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
Biossido di carbonio |
7311 — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio |
Biossido di carbonio |
Alluminio
Codice NC |
Gas a effetto serra |
7601 — Alluminio greggio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7603 — Polveri e pagliette di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7604 — Barre e profilati di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7605 — Fili di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7606 — Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7607 — Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7608 — Tubi di alluminio |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
7609 00 00 — Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
Biossido di carbonio e perfluorocarburi |
Sostanze chimiche
Codice NC |
Gas a effetto serra |
29 — Prodotti chimici organici |
Biossido di carbonio |
280410000 — Idrogeno |
Biossido di carbonio |
281410000 — Ammoniaca anidra |
Biossido di carbonio |
2814 20 00 — Ammoniaca in soluzione acquosa |
Biossido di carbonio |
Polimeri
Codice NC |
Gas a effetto serra |
39 — Materie plastiche e lavori di tali materie |
Biossido di carbonio e protossido di azoto |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 2 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 177
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione: |
Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto delle emissioni sia dirette che indirette . A tal fine si applica la seguente equazione: |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per «emissioni attribuite» si intende la parte delle emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione: AttrEmg = DirEm |
Per «emissioni attribuite» si intende la parte delle emissioni dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione: Attrg = DirEm + Emel–Emel, exp |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 3 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. Gli orientamenti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi. |
Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi del paese in cui si sono verificate le emissioni effettive sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi o nei casi in cui i dati effettivi possono condurre a valori predefiniti bassi atti a favorire comportamenti opportunistici si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. I migliori dati disponibili si basano, nella misura del possibile, su informazioni affidabili e accessibili al pubblico riguardanti il tipo di tecnologia e di processi utilizzati, la progettazione dell'impianto, l'origine dei materiali in entrata e delle merci semplici utilizzati nel processo di produzione, la fonte di energia e altri dati. I valori predefiniti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 6, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 4 — punto 4.1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione da determinare negli atti di esecuzione del presente regolamento. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del 10 % degli impianti dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci. |
Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni del 10 % degli impianti con le prestazioni peggiori di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione da determinare negli atti di esecuzione del presente regolamento. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del 5 % degli impianti dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci. In nessun caso i valori predefiniti sono inferiori alle probabili emissioni incorporate e l'esportatore non trae vantaggio dalla mancata fornitura di dati affidabili sulle emissioni effettive in modo da utilizzare i valori predefiniti. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 4 — punto 4.2 — punto 4.2.1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I valori predefiniti specifici sono basati sui migliori dati a disposizione della Commissione per determinare il fattore medio di emissione di CO2, in tonnellate di CO2 per megawatt ora, delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo. |
I valori predefiniti specifici sono basati sul 10 % degli impianti di produzione di elettricità con le peggiori prestazioni nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Allegato III bis
Metodo di calcolo della riduzione di certificati CBAM a seguito dell’assegnazione a titolo gratuito nel quadro EU ETS
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato V — punto 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0160/2022).
(31) Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019«Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640).
(32) Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021«Un percorso verso un pianeta più sano per tutti» (COM(2021)0400).
(31) Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019«Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640).
(32) Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021«Un percorso verso un pianeta più sano per tutti» (COM(2021)0400).
(33) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(33) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(35) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(35) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(36) IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 oC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 oC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(36) IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 oC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 oC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(47) Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(47) Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(51) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(51) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).