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Document 52022AE2745

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [COM(2022) 650 final] — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro [COM(2022) 655 final] — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Attirare competenze e talenti nell’UE [COM(2022) 657 final]

    EESC 2022/02745

    GU C 75 del 28.2.2023, p. 136–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/136


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

    [COM(2022) 650 final]

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

    [COM(2022) 655 final]

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Attirare competenze e talenti nell’UE

    [COM(2022) 657 final]

    (2023/C 75/19)

    Relatore:

    José Antonio MORENO DÍAZ

    Correlatrice:

    Milena ANGELOVA

    Consultazione

    Commissione europea, 26.7.2022

    Base giuridica

    Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Occupazione, affari sociali e cittadinanza

    Adozione in sezione

    29.9.2022

    Adozione in sessione plenaria

    26.10.2022

    Sessione plenaria n.

    573

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    179/0/6

    1.   Introduzione

    1.1.

    Nell’aprile 2022 la Commissione europea ha presentato il pacchetto «Competenze e talenti», che segue l’agenda di lavoro del nuovo patto per la migrazione e l’asilo adottato nel settembre 2020. Lo scopo del nuovo pacchetto è promuovere una migrazione ordinata verso l’Unione, favorendo l’attrazione di talenti e competenze in maniera vantaggiosa sia per i paesi di origine che per quelli di destinazione. Le revisioni proposte mirano altresì a promuovere un sistema più efficiente e coerente di diritti e di opportunità di lavoro per i residenti nell’UE non cittadini dell’Unione, contribuendo a migliorare l’attrattiva dell’Unione europea come destinazione per i cittadini qualificati di paesi terzi.

    1.2.

    Il CESE accoglie con favore questo pacchetto, che adotta un approccio costruttivo e coerente nei confronti delle migrazioni e risponde alla necessità di migliorare gli strumenti dell’UE per la migrazione regolare. In un momento in cui le transizioni digitale e verde procedono a buon ritmo, ma le carenze di manodopera e competenze sono evidenti in tutti i settori dell’attività economica, il CESE sottolinea che la migrazione può contribuire utilmente a colmare queste carenze negli ambiti in cui ve ne è effettivo bisogno.

    1.3.

    Il CESE ha già espresso la sua preoccupazione per il fatto che il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo si concentri sulla gestione delle frontiere e sul controllo dell’immigrazione, e plaude quindi ai progressi compiuti nella governance di un’immigrazione organizzata e regolare.

    1.4.

    Il CESE apprezza il fatto che la Commissione riconosca il ruolo cruciale che i migranti svolgono già adesso nell’economia e nella società europee, contribuendo a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro in evoluzione e, ove necessario, a supplire alle carenze di manodopera e di competenze: trattare della migrazione in termini equilibrati e positivi significa infatti adottare un cambiamento di prospettiva molto importante.

    1.5.

    Il CESE si compiace pertanto che, onde contribuire a soddisfare le suddette esigenze in continua crescita, in particolare nei settori con carenze strutturali, venga facilitato l’afflusso di talenti da paesi terzi.

    1.6.

    Senza sminuirne l’importanza, il CESE suggerisce di riflettere sulla narrazione che collega l’arrivo di lavoratori di paesi terzi alle esigenze dei mercati del lavoro degli Stati membri, onde impedire che, se arrivati da poco nell’UE, tali lavoratori si trovino a dover accettare situazioni di sottoccupazione e condizioni di lavoro deteriori.

    1.7.

    Il CESE ritiene necessario fare passi avanti per quanto concerne i nuovi canali di attrazione dei talenti nell’Unione, ma fa altresì osservare che i mercati del lavoro degli Stati membri presentano anche altre esigenze e che, per soddisfarle, occorrerà elaborare apposite misure, parallelamente a quelle previste dal pacchetto in esame. In particolare, è importante intensificare gli sforzi per aiutare con misure di sostegno mirate i disoccupati e le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro.

    1.8.

    Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe essere più ambiziosa nella ricerca di canali legali e organizzati per la migrazione di manodopera che tengano conto anche delle persone bisognose di protezione internazionale.

    1.9.

    Il CESE accoglie con favore la comunicazione «Attirare competenze e talenti nell’UE» in quanto la considera un passo avanti nel campo della migrazione di manodopera, in cui si deve fare ricorso a strumenti adeguati, realistici ed efficaci nei nuovi contesti.

    1.10.

    Il CESE ritiene necessario compiere progressi per quanto concerne il «bacino di talenti» (1), a partire dal progetto pilota iniziale e dalla versione integrale che sarà varata l’anno prossimo, e sottolinea che il successo e la portata di tale strumento dipenderanno dall’adeguatezza delle risorse che saranno impiegate per renderlo accessibile e operativo. È inoltre favorevole ai partenariati volti ad attirare talenti e reputa che tali strumenti debbano essere sviluppati in cooperazione con i paesi terzi. Il CESE chiede l’introduzione di adeguati meccanismi di valutazione, in grado di assicurare visibilità e trasparenza nell’attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, non solo per gli strumenti stessi, ma anche per l’individuazione dei paesi con i quali cooperare: il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani deve sempre essere tenuto presente nelle relazioni esterne, anche per quanto riguarda la politica dell’UE in materia di immigrazione e asilo.

    1.11.

    Se in alcuni settori cruciali le donne costituiscono una parte significativa degli addetti, tuttavia soprattutto le donne mobili e migranti possono essere costrette ad accettare lavori precari e nell’economia informale e risultano spesso particolarmente vulnerabili alla discriminazione, all’esclusione sociale e alla mancanza di opportunità di lavoro e formazione, oltre a rischiare di subire abusi, violenze e molestie. Il CESE reputa che la tutela dei diritti delle donne e la prospettiva di genere debbano essere integrate in modo più incisivo.

    1.12.

    Il CESE accoglie con favore la proposta di revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo nell’Unione europea. Il CESE si compiace che la proposta agevoli il processo di acquisizione di tale status, grazie alla possibilità di cumulare periodi di soggiorno trascorsi in diversi Stati membri, promuova la mobilità all’interno dell’UE e miri ad estendere la parità di accesso alla protezione sociale ai cittadini dell’UE che siano soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro.

    1.13.

    Il CESE accoglie con favore la revisione della direttiva sul permesso unico, e in particolare il fatto che sia intesa a facilitare e semplificare la procedura della relativa domanda e a rendere tale permesso non più vincolato a un determinato datore di lavoro, quantunque ritenga che si sarebbe potuto tentare di estendere l’insieme dei diritti, in linea con il contenuto della prima proposta di direttiva presentata nel 2011.

    1.14.

    Il CESE ritiene essenziale che, ai fini di tale revisione, si sottolinei la necessità di rafforzare la parità di trattamento per i lavoratori cittadini di paesi terzi, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e affiliazione e le prestazioni di sicurezza sociale.

    1.15.

    Il CESE sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere le parti sociali e gli altri portatori di interessi nel dibattito sul miglioramento della governance della migrazione di manodopera a livello di Unione europea; e, in quest’ottica, accoglie con favore la creazione della piattaforma proposta per il dialogo a livello unionale.

    2.   Osservazioni generali

    2.1.

    Nell’aprile 2022 la Commissione europea ha presentato il pacchetto «Competenze e talenti», che segue l’agenda di lavoro del nuovo patto per la migrazione e l’asilo adottato nel settembre 2020. Il pacchetto comprende la proposta di revisione della direttiva 2003/109/CE sul soggiorno di lungo periodo (2), la proposta di revisione della direttiva 2011/98/UE sul permesso unico (3) e la comunicazione intitolata «Attirare competenze e talenti nell’UE (4)».

    2.2.

    Lo scopo del nuovo pacchetto è promuovere una migrazione ordinata verso l’Unione, favorendo l’attrazione di talenti e competenze in maniera vantaggiosa sia per i paesi di origine che per quelli di destinazione. Le revisioni proposte mirano altresì a promuovere un sistema più efficiente e coerente di diritti e di opportunità di lavoro per i residenti nell’UE non cittadini dell’Unione, contribuendo a migliorare l’attrattiva dell’Unione europea come destinazione per i cittadini qualificati di paesi terzi.

    2.3.

    La comunicazione in esame, da parte sua, mira a riordinare i principi che regolano la migrazione legale per motivi economici nell’Unione europea. Essa riflette la volontà di migliorare il pilastro legislativo con le due proposte di revisione e di sviluppare «partenariati volti ad attirare talenti» e il «bacino di talenti» dell’Unione, nonché di far progredire la politica di migrazione legale in relazione all’assistenza, ai giovani e all’innovazione.

    2.4.

    Il CESE sottolinea che la proposta non contiene alcuna disamina o valutazione che analizzi i motivi per cui le direttive vigenti sul permesso unico o sui soggiornanti di lungo periodo non hanno funzionato e non funzionano nel modo voluto. La Commissione dovrebbe invece analizzare e rendere note le cause di tali disfunzioni, valutando se esse siano imputabili, tra l’altro, a una mancanza di volontà di attuare le direttive da parte degli Stati membri o a un eccesso di adempimenti burocratici richiesti, onde evitare che i medesimi problemi si ripresentino in futuro.

    2.5.

    La proposta revisione della direttiva sul permesso unico offre l’opportunità di ampliare l’accesso a tale strumento e agevolare la partecipazione dei lavoratori di paesi terzi al mercato del lavoro dell’UE, consolidando i diritti che ne conseguono e armonizzandone meglio l’applicazione tra gli Stati membri.

    2.6.

    Anche la proposta revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo nell’UE mira a migliorarne l’applicazione nei diversi Stati membri, facilitando nel contempo la mobilità all’interno dell’Unione grazie alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi necessari per ottenere permessi di soggiorno di lungo periodo.

    2.7.

    In generale, il CESE accoglie con favore questo pacchetto, che adotta un approccio costruttivo e coerente nei confronti delle migrazioni, risponde alla necessità di migliorare gli strumenti dell’UE per la migrazione regolare e sottolinea che la migrazione legale può contribuire utilmente ad ovviare alla penuria di manodopera — nei settori in cui ve ne è un effettivo bisogno — e alla carenza di competenze. Il CESE ha già espresso la sua preoccupazione per il fatto che il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo si concentri sulla gestione delle frontiere e sul controllo dell’immigrazione, e plaude quindi ai progressi compiuti nella governance di una migrazione organizzata e regolare.

    2.8.

    Il CESE apprezza il ruolo cruciale che i migranti svolgono già adesso nell’economia e nella società europee, contribuendo a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro ed a supplire, ove necessario, alle carenze di manodopera e di competenze; e si compiace pertanto che, onde contribuire a soddisfare le suddette esigenze in continua crescita, in particolare nei settori con carenze strutturali, venga facilitato l’afflusso di talenti da paesi terzi. Il CESE accoglie inoltre con favore le iniziative volte ad attrarre imprese innovative e in grado di espandersi con profitto che apportino un valore aggiunto significativo all’economia e alla società dell’UE. I progetti di ricerca internazionali rimangono un’altra modalità efficace di promozione, attrazione e mantenimento di talenti di livello mondiale. A tal fine, è necessario accelerare e semplificare l’accesso al mercato del lavoro dell’UE per i professionisti più richiesti provenienti da paesi terzi, in modo da rendere l’Europa più attraente rispetto ad altre parti del mondo. Il CESE incoraggia e accoglie con favore anche lo sviluppo e l’attuazione di strumenti pratici per mettere in contatto più facilmente i talenti dei paesi terzi con potenziali datori di lavoro negli Stati membri e fare in modo che le competenze degli uni corrispondano meglio alle esigenze degli altri.

    2.9.

    Occorre riflettere sulla narrazione che lega l’afflusso di manodopera straniera alle esigenze dei mercati del lavoro degli Stati membri. In determinati settori e riguardo ad alcune professioni, in alcuni paesi dell’UE esiste una disoccupazione strutturale che può derivare da squilibri tra domanda e offerta di competenze, dalla scarsa attrattiva di tali settori e/o professioni e da preoccupazioni circa le condizioni di lavoro. In ciascuno di questi paesi, è importante cercare di rendere più attraenti i settori e le professioni in questione per i lavoratori presenti sul relativo mercato nazionale (cittadini di tale paese, lavoratori di altri Stati membri e lavoratori di paesi terzi con permesso di lavoro) onde impedire che i lavoratori da poco arrivati nell’UE da paesi terzi si trovino a dover accettare situazioni di sottoccupazione e condizioni di lavoro deteriori. Parallelamente, il bacino di talenti dell’UE può contribuire a facilitare l’incontro mirato tra lavoratori di paesi terzi e posti di lavoro nell’UE, in modo da evitare la sottoccupazione di tali lavoratori.

    2.10.

    Il CESE ritiene necessario fare passi avanti per quanto concerne i nuovi canali di attrazione dei talenti nell’Unione, ma fa altresì osservare che i mercati del lavoro degli Stati membri presentano anche altre esigenze e che, per soddisfarle, occorrerà elaborare apposite misure, parallelamente a quelle previste dal pacchetto in esame.

    2.11.

    A tale proposito, il CESE auspica che (come previsto nelle relazioni di follow-up) si possano compiere progressi quanto al previsto miglioramento della direttiva sui lavoratori stagionali e di quella sui trasferimenti intrasocietari, che dovrebbe aver luogo nel 2023; e al riguardo sottolinea, in linea con le proprie risoluzioni e con quelle del Parlamento europeo, la necessità di adoperarsi per garantire la tutela dei lavoratori stagionali e specialmente per combattere, ovunque individuato, lo sfruttamento della manodopera, rafforzando e aumentando le ispezioni sul lavoro a tal fine, in linea con l’operato dell’Autorità europea del lavoro.

    2.12.

    Alla luce dell’adozione, il 1o luglio 2020, dell’Agenda per le competenze per l’Europa (5), il CESE ritiene che i migranti, i rifugiati e i richiedenti protezione internazionale debbano essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dal loro livello di competenze e qualifiche. Pertanto, tutti i lavoratori dovrebbero essere in grado di convalidare le proprie abilità e competenze e partecipare ad apprendistati efficaci e di buona qualità, nonché ad attività di riqualificazione e miglioramento delle competenze, in modo da poter essere integrati nel mercato del lavoro sulla base di percorsi di apprendimento flessibili che rispondano alle loro esigenze specifiche e tengano debitamente conto delle loro diverse fasce di età.

    2.13.

    Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe essere più ambiziosa nella ricerca di canali legali e organizzati per la migrazione di manodopera che tengano conto anche delle persone bisognose di protezione internazionale.

    2.14.

    Per quanto riguarda gli studenti provenienti da paesi terzi che arrivano nell’UE per motivi di studio, si dovrebbe riflettere su come favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro dell’Unione, attenuando nel contempo il fenomeno della fuga di cervelli: sarebbe utile integrare misure preventive quali clausole di assunzione etica (6), meccanismi di rimpatrio assistito e reintegrazione nei rispettivi paesi di origine, o introdurre clausole specifiche al riguardo negli accordi bilaterali in materia di migrazione di manodopera.

    3.   Sulla comunicazione intitolata«Attirare competenze e talenti nell’UE»

    3.1.

    La comunicazione in esame, presentata nell’aprile 2022, riprende le raccomandazioni del patto per la migrazione e l’asilo del 2020 in merito alla migrazione legale, con l’obiettivo di promuovere iniziative legislative e operative in questo campo.

    3.2.

    Il CESE accoglie con favore tale comunicazione in quanto la considera un passo avanti nel campo della migrazione di manodopera, in cui si deve fare ricorso a strumenti adeguati, realistici ed efficaci nei nuovi contesti. A tale proposito, il CESE saluta la tempestiva previsione di una serie di azioni specifiche per i profughi ucraini, ma si rammarica che tali azioni non siano state attuate prima per le persone bisognose di protezione internazionale in generale, specie durante la crisi umanitaria provocata dalla guerra in Siria nel 2015. Il CESE è convinto che l’azione e l’iniziativa adottate nei confronti delle persone in fuga dall’Ucraina rappresentino un punto di svolta e dovrebbero costituire la norma per l’azione dell’UE in futuri casi analoghi.

    3.3.

    Il CESE ritiene che sia necessario fare passi avanti per quanto concerne i partenariati volti ad attirare talenti in cooperazione con paesi terzi, ma chiede che siano introdotti meccanismi di valutazione adeguati, non solo per gli strumenti stessi, ma anche per l’individuazione dei paesi con cui cooperare: il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani deve sempre essere tenuto presente nelle relazioni esterne, anche per quanto riguarda la politica dell’UE in materia di immigrazione e asilo. Il CESE ritiene inoltre necessario controllare e valutare le procedure e i risultati dei progetti pilota già ultimati, da considerare e utilizzare al momento dell’avvio di nuovi progetti.

    3.4.

    Nel presentare la proposta di un bacino di talenti dell’UE, è importante che la Commissione europea lavori insieme con gli Stati membri e le parti sociali per sviluppare tale strumento in modo tale da ridurre al minimo gli adempimenti burocratici ed evitare inutili complicazioni, affinché possa diventare operativo il più rapidamente possibile. L’obiettivo di tale strumento dovrebbe essere quello di contribuire a soddisfare le esigenze attuali e future in termini di competenze: esso dovrebbe sfruttare le opportunità offerte dall’IA e da altre tecnologie avanzate, in modo da impiegare appieno le competenze e i talenti dei cittadini di paesi terzi ed essere complementare al ruolo dei cittadini dell’Unione e della mobilità lavorativa all’interno dell’UE.

    3.5.

    Considerate le gravi carenze di manodopera e di competenze riscontrate dai datori di lavoro, carenze che in molti casi hanno carattere strutturale, un punto di partenza importante per il lancio della versione integrale del bacino di talenti consisterebbe nell’abbinare la domanda e l’offerta di lavoro adottando un approccio mirato, basato su elenchi dei settori con carenza di manodopera. Data l’importanza di garantire che gli elenchi nazionali dei settori con carenza di manodopera siano sempre aggiornati, la Commissione dovrebbe individuare opportunità di apprendimento reciproco e di revisione tra pari in questo campo.

    3.6.

    Di pari passo con la messa a punto del concetto di bacino di talenti, è necessario sviluppare ulteriormente, coinvolgendo i datori di lavoro e i sindacati, l’informazione in tempo reale sul mercato del lavoro e sulle competenze, che consentirà al nuovo strumento di funzionare con successo. Nel contempo, è importante migliorare la capacità dell’UE di raccogliere e interpretare dati comparabili e credibili sul fabbisogno migratorio da paesi terzi.

    3.7.

    Il CESE accoglie con favore l’introduzione di uno strumento di abbinamento per facilitare i contatti tra domanda e offerta. Ritiene che strumenti come questo siano senz’altro necessari per il reclutamento dei talenti, ma ribadisce la necessità reale di affrontare parallelamente altri settori del mercato del lavoro degli Stati membri.

    3.8.

    Il CESE concorda con la Commissione nel ritenere che il successo di tali iniziative richieda la cooperazione e la partecipazione degli attori sociali ed economici, e ritiene essenziale fare progressi nella creazione di opportunità di dialogo tra di essi a livello europeo. Il CESE è un forum privilegiato per discutere le questioni operative e pratiche legate alla migrazione per motivi di lavoro. In quest’ottica, il CESE dovrebbe partecipare alla conferenza ad alto livello che la Commissione prevede di tenere verso la fine del 2022 sulla nuova piattaforma per la migrazione dei lavoratori. Il CESE sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere le parti sociali e gli altri portatori di interessi nel dibattito sul miglioramento della governance della migrazione di manodopera a livello di Unione europea; e, in quest’ottica, accoglie con favore la creazione della piattaforma proposta per il dialogo a livello unionale.

    3.9.

    Il CESE ritiene che il fatto di esplorare vie future per la migrazione di manodopera in un settore come quello dell’assistenza rappresenti un passo avanti, anche se si rammarica che i progressi compiuti su questi temi si articolino intorno a procedure specifiche che rendono frammentaria la politica europea comune in materia di immigrazione e asilo, impedendo così una visione integrale. In ogni caso, il CESE concorda sulla necessità di compiere progressi in questi ambiti sollevando questioni come l’assunzione etica e gli standard di tutela dei diritti dei lavoratori.

    3.10.

    Se in alcuni settori cruciali le donne costituiscono una parte significativa degli addetti, tuttavia soprattutto le donne mobili e migranti possono essere costrette ad accettare lavori precari e nell’economia informale e risultano spesso particolarmente vulnerabili alla discriminazione, all’esclusione sociale e alla mancanza di opportunità di lavoro e formazione, oltre a rischiare di subire abusi, violenze e molestie. Il CESE reputa che la tutela dei diritti delle donne e la prospettiva di genere debbano essere integrate in modo più incisivo.

    3.11.

    Il CESE accoglie inoltre con favore la promozione di programmi di mobilità per i giovani, ma desidera sottolineare ancora una volta la necessità di garantire una mobilità e un’integrazione nel mercato del lavoro che tutelino i diritti dei lavoratori più giovani, che talvolta si trovano a dover accettare condizioni di lavoro deteriori (impieghi precari, bassi salari ecc.). Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure specifiche per i lavoratori con disabilità, al fine di facilitarne la corretta integrazione.

    3.12.

    Il CESE accoglie con favore l’iniziativa di studiare la possibilità di varare programmi di ammissione per «imprenditori innovativi provenienti dall’estero». A tale proposito, il CESE considera positivo che tali programmi siano considerati nel contesto dell’economia digitale e sostenibile, ma ritiene che, se ben strutturati, essi possano avere anche una portata più ampia e facilitare così l’ingresso di vari altri profili professionali nei paesi dell’UE.

    4.   Sulla revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo nell’UE

    4.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta di direttiva in esame, che punta a rafforzare lo status dei soggiornanti di lungo periodo nell’UE migliorando le modalità di acquisizione di tale status, in particolare nel caso di soggiorno in un secondo Stato membro, così come accoglie con favore il fatto che tale proposta miri ad estendere la parità di accesso alla protezione sociale ai cittadini dell’UE che siano soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro, nonché il tentativo di garantire parità di trattamento e facilitare l’accesso alle informazioni sul ricongiungimento familiare in relazione a tale direttiva.

    4.2.

    Il soggiorno di lungo periodo nell’Unione è uno degli strumenti principali della politica europea in materia di immigrazione e asilo. Le procedure per l’acquisizione di tale soggiorno, adottate nel 2003, si sono sviluppate in modo disomogeneo nelle diverse parti dell’Unione, e la revisione proposta adesso dalla Commissione mira a creare un sistema più coerente.

    4.3.

    I cittadini dell’Unione possono richiedere un permesso di soggiorno di lungo periodo dopo cinque anni di residenza in un secondo Stato membro — un requisito, questo, mantenuto nella proposta di revisione della direttiva. La proposta, però, mira a facilitare la mobilità all’interno dell’UE delle persone con questo tipo di soggiorno, riducendo la durata del soggiorno necessaria per soddisfare tale requisito a tre anni; e oltre a ciò prevede la possibilità di cumulare i periodi di soggiorno trascorsi in Stati membri diversi.

    4.4.

    Il CESE ritiene che consentire ai richiedenti di effettuare tale cumulo per soddisfare il requisito concernente la durata del soggiorno ai fini dell’acquisizione dello status di soggiornanti di lungo periodo nell’UE rappresenti un passo avanti, ma reputa necessario migliorare i meccanismi di monitoraggio e coordinamento dell’attuazione delle relative disposizioni nei vari Stati membri.

    4.5.

    Il CESE accoglie con favore il fatto che, ai fini della durata del soggiorno, possano essere computati anche tipi di soggiorno diversi, come i soggiorni per motivi di studio o a titolo di protezione internazionale o quelli inizialmente basati su motivi di carattere temporaneo. I periodi di permanenza legale in virtù di un visto per soggiorno di breve durata sono esclusi da tale computo, anche se potrebbero essere presi in considerazione dalla normativa in questione qualora il richiedente fosse in grado di fornire la prova di un rapporto di lavoro regolare o di una situazione analoga.

    4.6.

    Il CESE accoglie inoltre con favore il rafforzamento dei diritti dei soggiornanti di lungo periodo nell’Unione e dei loro familiari, compreso il diritto di spostarsi e di lavorare in un altro Stato membro, o di cambiare lavoro e trasferirsi in un altro Stato membro. Il CESE ritiene particolarmente interessante il fatto che, in base alle nuove disposizioni proposte, non sia necessario considerare la situazione del mercato del lavoro nazionale per le domande di soggiorno di lungo periodo in un secondo Stato membro (cioè quando il soggiorno di lungo periodo nell’Unione sia già stato acquisito), e ciò per quanto riguarda sia il lavoro subordinato che quello autonomo.

    4.7.

    Il CESE accoglie con favore il fatto che si renda più facile sfruttare la possibilità di lavorare e studiare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di soggiorno di lungo periodo in un secondo Stato membro. Accoglie inoltre con favore il riconoscimento del diritto (di un soggiornante di lungo periodo in un secondo Stato membro) di esercitare una professione regolare alle medesime condizioni dei cittadini dell’UE.

    4.8.

    Il CESE riconosce l’importanza che gli Stati membri garantiscano ai soggiornanti di lungo periodo nell’Unione (nonché ai loro familiari) le stesse libertà e gli stessi diritti di coloro che possiedono un permesso di soggiorno nazionale permanente. Inoltre, è positivo che gli Stati membri garantiscano anche che coloro che richiedono un permesso di soggiorno di lungo periodo dell’Unione non siano tenuti a pagare tasse più alte per il trattamento della loro domanda rispetto ai richiedenti un permesso di soggiorno nazionale permanente.

    4.9.

    Il CESE ritiene che il diritto di vivere come famiglia sia un fattore fondamentale per facilitare l’integrazione sociale, e accoglie pertanto con favore l’eliminazione degli ostacoli amministrativi e burocratici all’esercizio di tale diritto, in particolare per quanto attiene alle condizioni di integrazione per i soggiornanti di lungo periodo. Accoglie inoltre con favore l’acquisizione automatica del permesso di soggiorno di lungo periodo per i figli, nati (o adottati) nell’UE, dei suddetti soggiornanti.

    5.   Sulla revisione della direttiva sul permesso unico

    5.1.

    Il CESE accoglie con favore la revisione della direttiva sul permesso unico, che apporta diversi miglioramenti a quella attuale:

    la riduzione a quattro mesi del periodo previsto per la procedura di rilascio del permesso;

    il fatto che la procedura possa essere avviata dal paese di origine oppure da uno Stato membro di destinazione;

    l’estensione del campo di applicazione della direttiva ai cittadini stranieri che lavorano tramite agenzie di lavoro interinale;

    la possibilità di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso, benché sia mantenuta la possibilità di rifiuto da parte dell’autorità nazionale;

    il fatto che il permesso unico non possa essere revocato per almeno tre mesi dopo la perdita del posto di lavoro del titolare, il che garantisce stabilità e migliora la qualità dell’occupazione e le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti;

    l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva ai beneficiari di protezione temporanea;

    il fatto che siano contemplati dei modi per fornire informazioni sui diritti connessi al permesso unico.

    5.2.

    Tutto ciò nonostante, il CESE considera la proposta in esame un’opportunità mancata di ampliare l’insieme dei diritti, in linea con il contenuto della prima proposta di direttiva presentata nel 2011. Ciò vale ad esempio per l’accesso ai sussidi di disoccupazione, una questione in merito alla quale il CESE sottolinea ancora l’importanza di consentire agli Stati membri di disporre di una certa flessibilità, come previsto dall’attuale direttiva. Inoltre, il CESE si rammarica che non sia stata presa in considerazione la possibilità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva ai migranti in situazioni di lavoro temporaneo.

    5.3.

    Il CESE ritiene essenziale che, ai fini del riesame della direttiva, si tenga conto in particolare della necessità di ampliare la parità di trattamento per i lavoratori cittadini di paesi terzi, soprattutto per quanto riguarda la consulenza relativa ai diritti sociali e alle condizioni di lavoro, la libertà di associazione e affiliazione e le prestazioni di sicurezza sociale, al fine di facilitare l’integrazione di tali lavoratori nel mercato del lavoro a parità di condizioni.

    5.4.

    Il CESE condivide l’invito agli Stati membri a mettere a punto meccanismi adeguati per la valutazione dei rischi, le ispezioni e le sanzioni, nonché per il monitoraggio dei datori di lavoro. Tuttavia, osserva che, dato che le ispezioni sul lavoro sono di competenza dei singoli Stati membri, occorrerebbe rafforzare i messaggi, e potenziare gli strumenti di monitoraggio, che possono essere elaborati a livello di Unione europea, in linea con il mandato dell’Autorità europea del lavoro (7).

    5.5.

    Il CESE ritiene che sia necessario compiere ulteriori progressi in materia di tutela dei lavoratori migranti che si avvalgono dei meccanismi di denuncia agli ispettorati del lavoro. Senza meccanismi che impediscano di utilizzare le denunce di lavoro a fini di controllo dell’immigrazione, sussiste il rischio che i datori di lavoro puniscano coloro che denunciano condizioni di lavoro di sfruttamento, con ripercussioni negative sul loro status di soggiornanti. A tale proposito, le misure volte a combattere lo sfruttamento dei lavoratori vanno ulteriormente sviluppate e devono essere applicate meglio.

    Bruxelles, 26 ottobre 2022

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Il bacino di talenti dell’UE sarà un gruppo, a livello di Unione europea, di candidati provenienti da paesi terzi, selezionati sulla base di specifici livelli di competenze, criteri e requisiti in materia di migrazione a seguito di una valutazione delle rispettive credenziali. Si tratterà della prima piattaforma e del primo strumento di abbinamento tra domanda e offerta di competenze a livello di Unione europea. [COM(2022) 657 final].

    (2)  COM(2022) 650 final.

    (3)  COM(2022) 655 final.

    (4)  COM(2022) 657 final.

    (5)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9723.

    (6)  Principi generali e linee guida per il reclutamento equo e per la determinazione dei costi.

    (7)  https://www.ela.europa.eu/it/node/131.


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