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Document 52021PC0775

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

COM/2021/775 final

Bruxelles, 8.12.2021

COM(2021) 775 final

2021/0406(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

{SEC(2021) 418 final} - {SWD(2021) 371 final} - {SWD(2021) 372 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mira a tutelare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri consentendo all'Unione di rispondere alla coercizione economica. Per coercizione economica si intende una situazione in cui un paese terzo cerca di esercitare pressioni sull'Unione o su uno Stato membro affinché compia una particolare scelta politica, applicando o minacciando di applicare nei confronti dell'Unione o di uno Stato membro misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti. La risposta dell'Unione, o la sua semplice esistenza, mira in primo luogo a dissuadere i paesi terzi dall'esercitare una coercizione economica o, qualora questa si verifichi, dal proseguire tale coercizione economica. Come ultima risorsa l'Unione ha la facoltà di contrastare la coercizione economica. Una volta accertata la natura coercitiva di un atto, la risposta dell'Unione può assumere la forma di un'ampia gamma di misure, tra cui gli sforzi per avviare consultazioni con il paese terzo interessato volte a facilitare una soluzione concordata o statuita, ove possibile, una serie di contromisure e la cooperazione internazionale.

La presente proposta mira a colmare una lacuna legislativa al fine di affrontare la questione in continua evoluzione della coercizione economica. Attualmente l'Unione non dispone di un quadro legislativo per agire contro la coercizione economica. Nessuno degli strumenti giuridici esistenti affronta tale questione.

Allo stesso tempo si osserva un ricorso crescente e significativo alla coercizione economica da parte di paesi terzi, che minaccia di compromettere i diritti e gli interessi dell'Unione e degli Stati membri. Le fonti di coercizione economica sono molteplici e destano grande preoccupazione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune in cui hanno riconosciuto che le azioni dei paesi terzi volte a costringere l'Unione o uno Stato membro ad adottare o ritirare determinate misure politiche erano fonte di preoccupazione 1 . La dichiarazione comune contiene l'impegno della Commissione a formulare una proposta legislativa relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare la coercizione economica entro la fine del 2021. Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono impegnati a esaminare la proposta in modo tempestivo.

Nella sua lettera d'intenti al presidente del Parlamento e al presidente in carica del Consiglio , del 16 settembre 2020, la presidente della Commissione ha annunciato l'iniziativa dal titolo "Un'economia al servizio delle persone". Nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 l'iniziativa è definita fondamentale per il periodo di riferimento.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La questione della coercizione economica figura nell'attuale agenda di politica commerciale dell'Unione. La comunicazione sul riesame della politica commerciale del febbraio 2021 2 mira a creare un nuovo consenso per una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva in un contesto economico e geopolitico difficile. Essa fa specifico riferimento a una futura proposta della Commissione relativa a uno strumento di lotta alla coercizione. La comunicazione esamina la necessità di far fronte alle crescenti tensioni globali in cui gli scambi sono sempre più usati come armi nel contesto geoeconomico, sottolineando nel contempo la natura interconnessa dell'economia dell'Unione con le economie dei paesi terzi, la necessità di una cooperazione globale e il bisogno di rafforzare la resilienza dell'Unione.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è complementare ad altre iniziative più strutturali volte a rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario dell'Unione nei confronti di varie forme di pressione esterna. L' aggiornamento della strategia industriale dell'Unione del maggio 2021 mira a rafforzare la resilienza del mercato unico e ad affrontare le dipendenze strategiche 3 . Tale strategia svolge un ruolo fondamentale nella ripresa e nelle transizioni verde e digitale, nonché nel rafforzamento della resilienza dell'Unione con il sostegno di solide politiche commerciali e di concorrenza. Il Vicepresidente incaricato delle relazioni esterne assicurerà la coerenza con i vari settori dell'azione esterna nell'ambito della Commissione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica del regolamento proposto è l'articolo 207, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 207, paragrafo 2, TFUE prevede l'adozione di misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune. L'articolo 207, paragrafo 1, TFUE definisce l'ambito di applicazione della politica commerciale comune, che si riferisce tra l'altro agli scambi di merci e servizi, agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, agli investimenti esteri diretti, alla politica di esportazione e alle misure di protezione commerciale. L'iniziativa riguarda le misure dei paesi esteri che assumono la forma di misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti verso l'Unione. Essa fornisce una risposta nel settore della politica commerciale comune, ma anche in altri settori, alle misure di coercizione economica dei paesi esteri. Nel pieno rispetto dei trattati, l'applicazione del presente regolamento è coerente con la politica esterna dell'Unione.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'articolo 5, paragrafo 3, TUE stabilisce che il principio di sussidiarietà si applica nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. L'articolo 207, paragrafo 2, TFUE rientra nella categoria delle competenze esclusive. Pertanto la questione della sussidiarietà non si pone fintantoché le misure di coercizione economica dei paesi terzi e/o la risposta dell'Unione rientrano nella politica commerciale comune.

In ogni caso solo un'azione a livello dell'Unione garantirebbe una soluzione uniforme a un problema che interessa l'Unione nel suo complesso. Gli Stati membri rimangono responsabili e sono in grado di agire in difesa dei loro diritti ai sensi del diritto internazionale. Ciò include il loro diritto di contrastare la coercizione economica internazionale, purché lo facciano senza adottare misure per le quali l'Unione ha competenza esclusiva. Tuttavia uno Stato membro non può adottare una legislazione nazionale per affrontare la coercizione economica diretta contro l'Unione e non contro tale Stato membro. Inoltre la legislazione nazionale non sarebbe in grado di fornire una soluzione efficace a una situazione che interessa l'Unione nel suo complesso o i vari Stati membri. L'azione dell'Unione rimane l'unica opzione attraverso la quale l'Unione può adempiere il suo obbligo di definire e portare avanti la politica commerciale comune, e gli Stati membri non possono intervenire in tale settore.

Per completezza, si ritiene che il valore aggiunto di un'azione a livello dell'Unione risieda nel conseguimento di benefici che non possono essere conseguiti, o possono esserlo solo in misura insufficiente, a livello degli Stati membri. Tali benefici riguardano l'azione di dissuasione e contrasto nei confronti della coercizione economica da parte di paesi terzi al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e degli Stati membri nella definizione delle politiche ed evitare che gli scambi e gli investimenti siano usati come armi.

•Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Lo strumento previsto costituirebbe un quadro globale per l'azione contro la coercizione economica. Le sue strutture implicano una limitazione dell'azione in primo luogo per cercare di indagare e risolvere i problemi senza ricorrere a contromisure (effetto dissuasivo, sforzi per trovare soluzioni concordate o statuite). Questo strumento privilegia esplicitamente un approccio non interventista (soluzioni concordate anziché contromisure). Tuttavia, ove necessario, l'Unione sarebbe in grado di rispondere con contromisure. I criteri di selezione includono esplicitamente l'obbligo che la risposta dell'Unione, e in particolare le contromisure, siano commisurate al pregiudizio cui rispondono nei singoli casi, in linea anche con le disposizioni del diritto internazionale. Essi prescrivono inoltre che i danni collaterali e gli oneri amministrativi siano i più ridotti possibile. Pertanto non solo lo strumento in sé, ma anche le misure adottate in virtù di esso, sarebbero proporzionati 4 .

•Scelta dell'atto giuridico

Sulla base dell'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare misure a nome dell'Unione per rispondere ai paesi terzi in singoli casi di coercizione economica, anche mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE, e di integrare la gamma delle possibili contromisure e adeguare le norme di origine applicabili mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE. Attualmente l'Unione non dispone di un apposito quadro legislativo per tutelare gli interessi dell'Unione e degli Stati membri nella situazione specifica della coercizione economica. Di conseguenza la proposta pone rimedio a tale lacuna.

In primo luogo, lo strumento legislativo unico e globale proposto consegue al meglio l'obiettivo specifico di scoraggiare la coercizione economica. In secondo luogo, garantisce una risposta dell'Unione efficace, efficiente e rapida ai singoli casi di coercizione economica, qualora questa si verifichi, il che è altrettanto importante per l'effetto dissuasivo. In terzo luogo, si tratta della scelta più adatta a garantire l'uniformità delle norme e delle procedure in relazione alla risposta dell'Unione.

Più in generale, tale strumento legislativo specifico che stabilisce norme e procedure per l'azione dell'Unione corrisponde all'adesione dell'Unione a un approccio basato su regole, anche a livello internazionale. Esso invia un segnale ai partner internazionali che l'Unione non è disposta ad accettare la coercizione economica. Sottolinea l'assertività e la resilienza dell'Unione e sostiene gli sforzi volti a garantire un'autonomia strategica aperta.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha svolto ampie consultazioni con i portatori di interessi in merito alla questione della coercizione economica, a un potenziale strumento legislativo e al suo possibile impatto 5 :

–il 17 febbraio 2021 ha pubblicato la valutazione d'impatto iniziale affinché i portatori di interessi potessero trasmettere le loro osservazioni fino al 17 marzo 2021 6 ;

–il 23 marzo 2021 ha avviato su EUSurvey una consultazione pubblica aperta in tutte le lingue ufficiali dell'UE, per 12 settimane, fino al 15 giugno 2021 7 ;

–il 16 aprile 2021 si è svolta una riunione online dei portatori di interessi;

–durante tutto il periodo da marzo a luglio 2021 si sono svolte consultazioni mirate con gruppi specifici, tra cui le imprese, il mondo accademico, gli Stati membri e i governi di paesi terzi; i portatori di interessi hanno inoltre presentato contributi ad hoc.

Dalle consultazioni pubbliche è emerso il riconoscimento comune del fatto che la coercizione economica costituisce sempre più un problema per l'Unione e gli Stati membri, che non dovrebbe essere ignorato. Ciò indica un forte sostegno alla creazione di uno strumento legislativo per affrontare la questione della coercizione economica. Più specificamente, i portatori di interessi attribuiscono particolare valore all'obiettivo della dissuasione di un tale strumento, collegandolo alla credibilità e all'efficacia di quest'ultimo. Essi privilegiano gli sforzi volti a incoraggiare i paesi terzi a porre fine alla coercizione economica attraverso misure non interventiste (come la diplomazia) e considerano prevalentemente il ricorso alle contromisure come ultima risorsa, il cui danno collaterale deve essere ponderato prima di agire. Trova altresì sostegno il fatto che gli elementi alla base del ricorso allo strumento dovrebbero essere sufficientemente ampi da coprire la coercizione economica informale e che, per garantire una risposta efficace, l'Unione dovrebbe poter scegliere tra una serie di opzioni in singoli casi. D'altro canto, i portatori di interessi fanno anche riferimento al valore della cooperazione internazionale contro la coercizione economica. La presente proposta contiene tutti questi elementi.

Nella giustificazione ed elaborazione della proposta si è tenuto conto dei contributi dei portatori di interessi per quanto riguarda l'esistenza e l'evoluzione del problema della coercizione economica. I portatori di interessi hanno presentato, tra l'altro, una serie di esempi di misure di coercizione economica attuate da molteplici fonti e hanno riferito in merito all'impatto negativo e ai costi causati da tali misure.

Allo stesso tempo i portatori di interessi fanno notare i possibili rischi associati a uno strumento legislativo, come l'escalation a seguito di ritorsioni e le conseguenze negative per la cooperazione internazionale, il multilateralismo e il rispetto dell'ordine basato su regole. La valutazione d'impatto che accompagna la proposta tratta questi rischi, che sono debitamente presi in considerazione nell'elaborazione dello strumento proposto.

Vi sono opinioni divergenti per quanto riguarda la possibile creazione di un sistema di compensazione finanziaria per gli operatori colpiti da misure di coercizione economica, un'opzione che non è inclusa nello strumento proposto, come spiegato nella valutazione d'impatto. Circa la metà dei partecipanti di tutti i gruppi è a favore di un tale sistema (perlopiù le imprese), mentre l'altra metà è contraria o non ha mostrato alcun interesse. Le imprese a favore hanno inoltre segnalato potenziali problemi, quali la complessità inerente alla determinazione della compensazione, le implicazioni di bilancio e l'adeguatezza di questo strumento.

Infine alcune associazioni di imprese e autorità pubbliche avanzano l'idea di creare un "ufficio per la resilienza" al fine, tra l'altro, di indagare sui casi e gestire il nuovo strumento. La relazione sulla valutazione d'impatto spiega perché tale opzione non è perseguita in questa fase.

•Assunzione e uso di perizie

Oltre alla valutazione d'impatto a sostegno della proposta (discussa di seguito), la Commissione ha svolto le attività di consultazione descritte nella sezione precedente. L'elaborazione della proposta è stata ulteriormente alimentata dalle competenze interne e dal contributo di esperti del settore provenienti dal mondo accademico 8 .

•Valutazione d'impatto

La proposta è sostenuta da una valutazione d'impatto 9 . Il comitato per il controllo normativo ha esaminato la valutazione d'impatto e il 27 settembre 2021 ha espresso un parere positivo. Le raccomandazioni del comitato e una spiegazione del modo in cui sono tenute in considerazione figurano nell'allegato 1 della relazione sulla valutazione d'impatto.

Alla luce degli obiettivi dell'iniziativa, vale a dire la protezione degli interessi dell'Unione e degli Stati membri dalla coercizione economica, la relazione sulla valutazione d'impatto ha preso in considerazione tre opzioni e ha scelto quella di creare un nuovo strumento giuridico che colmi una lacuna individuata nell'attuale quadro legislativo. Nella relazione sono esaminati vari parametri di elaborazione dello strumento e le relative opzioni, segnatamente; le leve di azione e la soglia d'intervento, la possibile azione, le condizioni per la selezione di contromisure, il processo decisionale, l'attivazione dello strumento e il coinvolgimento dei portatori d'interessi. Nell'ambito di questa opzione, la relazione ha individuato una soluzione preferita in termini di efficacia, efficienza e coerenza, scartando le opzioni dello status quo e di un "ufficio per la resilienza" in quanto inadatte per i motivi esposti al suo interno.

L'opzione prescelta costituisce la base della presente proposta. In particolare, si configura come un regolamento quadro del Parlamento europeo e del Consiglio che consente l'azione dell'Unione, nel rispetto del diritto internazionale pubblico, con i seguenti elementi principali:

·una risposta in due fasi da parte dell'Unione. La prima fase consiste nell'attuare misure non interventiste, come la constatazione formale del fatto che un atto rientra nell'ambito di applicazione dello strumento e gli sforzi per avviare un dialogo con il paese terzo, con l'obiettivo primario di allentare la coercizione economica e incoraggiare il paese terzo a porre fine alle sue misure. Se questa fase non ha successo, nella seconda fase è messa a disposizione un'ampia gamma di possibili contromisure come ultima risorsa. Diversi criteri orienterebbero la riduzione delle possibilità in termini di proporzionalità, nell'interesse dell'Unione, evitando o limitando per quanto possibile i costi collaterali e gli oneri amministrativi;

·la risposta dell'Unione può essere innescata da un'ampia gamma di possibili misure di coercizione economica dei paesi terzi, tra cui la coercizione economica esplicita, dissimulata e silenziosa e le loro varianti. Si applicherebbe una soglia d'intervento qualitativa;

·il processo decisionale nell'ambito dello strumento rientra nel quadro standard degli atti delegati e di esecuzione, che include mezzi per un'azione rapida. I portatori di interessi dovrebbero avere la possibilità di condividere le loro opinioni e i loro dati sull'uso dello strumento.

I vantaggi dell'opzione prescelta sono considerevoli. Essi derivano in primo luogo dall'effetto dissuasivo a livello dell'ambito di applicazione, riflettendo ampiamente le misure di coercizione economica, nonché a livello della gamma di misure, il che consente una risposta calibrata ed efficace. Nello scenario più favorevole, un effetto dissuasivo efficace comporterà un uso nullo o limitato dello strumento. I vantaggi derivano anche dal processo in due fasi, che privilegia un approccio non interventista (soluzioni concordate anziché contromisure), e dalla disponibilità a dialogare con il paese terzo, ma anche dalla capacità di rispondere rapidamente con contromisure, ove necessario per tutelare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri. L'esistenza dello strumento in quanto tale non comporta costi significativi. Eventuali costi variabili possono derivare dall'uso dello strumento in singoli casi, in particolare se l'Unione mette in atto contromisure. I possibili costi sarebbero presi in considerazione nella concezione della misura in questione. L'impatto dell'opzione prescelta sulle diverse categorie di portatori di interessi è illustrato nell'allegato 3 della relazione sulla valutazione d'impatto.

La presente proposta approfondisce ulteriormente alcuni elementi. Essa espone in maggiore dettaglio il processo decisionale rispetto alla descrizione dell'opzione prescelta. Specifica il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per le rispettive azioni previste dallo strumento e stabilisce norme e procedure decisionali dettagliate. Affina la gamma delle contromisure. Si concentra sulle prospettive di cooperazione internazionale istituendo una distinta fase procedurale a tal fine.

•Diritti fondamentali

La proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di diritti umani e con la Carta dei diritti fondamentali. L'esistenza dello strumento stesso inciderebbe positivamente sui diritti fondamentali, in linea con l'obbligo positivo dell'Unione di proteggere i diritti dei suoi cittadini contro violazioni da altre fonti, in questo caso i governi stranieri, nella misura in cui l'esistenza o l'uso dello strumento può contribuire a dissuadere questi ultimi dal compiere atti di coercizione economica che potrebbero incidere negativamente su tali diritti. Se l'uso dello strumento comporta restrizioni che incidono sui diritti fondamentali in quanto limitano la libertà di svolgere attività commerciali o di investimento internazionali nell'ambito della libertà di attività professionale, del diritto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale, o di altri diritti fondamentali, compresa la parità di trattamento, ciò costituirebbe un'azione legittima dell'Unione ai sensi della Carta dei diritti fondamentali. Tale azione sarebbe infatti intrapresa in conformità dei requisiti che prevedono che l'azione sia intrapresa in virtù di una base giuridica adeguata, da parte delle autorità competenti, nel perseguimento di un obiettivo legittimo e in linea con il principio di proporzionalità.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'adozione dello strumento non avrà alcuna incidenza diretta sul bilancio dell'Unione europea al di là del bilancio amministrativo dell'Unione. La gestione dello strumento, in particolare la raccolta di informazioni, lo svolgimento di indagini, la preparazione di accertamenti, gli sforzi per trovare soluzioni concordate, la preparazione di misure di risposta dell'Unione e il monitoraggio di eventuali coercizioni economiche, comporta un notevole onere amministrativo per la Commissione, in particolare, ma non esclusivamente, per la direzione generale del Commercio. L'entità di tale onere dipenderà dalla frequenza della coercizione economica cui sono soggetti l'Unione e gli Stati membri e dalla portata del ricorso allo strumento. Nonostante l'auspicio che la presenza dello strumento comporti una riduzione delle misure di coercizione economica, non esiste alcuna garanzia in tal senso. Si stima che il funzionamento dello strumento richiederà cinque posti equivalenti a tempo pieno.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

I servizi della Commissione monitoreranno il funzionamento dello strumento, anche collaborando con i portatori di interessi per monitorare le loro esperienze e opinioni riguardo all'impatto dello strumento. Raccoglieranno dati sulle misure adottate dai paesi terzi e sulla risposta presa in considerazione e adottata dall'Unione.

La proposta prevede un riesame del funzionamento e dell'applicazione dello strumento, con obblighi di informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

•Coordinamento interno

La direzione generale del Commercio gestirà il funzionamento dello strumento, sotto la responsabilità del commissario responsabile per il commercio, garantendo nel contempo un processo collegiale all'interno della Commissione. Il servizio europeo per l'azione esterna assisterà l'alto rappresentante nella sua funzione di vicepresidente della Commissione per coordinare l'azione esterna dell'Unione in seno alla Commissione. Le delegazioni dell'Unione sotto l'autorità dell'alto rappresentante eserciteranno le loro funzioni di rappresentanti esterni dell'Unione e forniranno assistenza, se del caso, nei dialoghi conoscitivi ed esterni.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento proposto, ossia una tutela efficace degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri da determinate misure di paesi terzi, che costituisce l'obiettivo generale dello strumento. Stabilisce inoltre che a tal fine sarebbe autorizzata un'azione dell'Unione e che la protezione deve essere conseguita mediante dissuasione, o inducendo il paese terzo a porre fine alle misure, o attraverso l'azione di contrasto. L'articolo 1 ricorda inoltre, in linea con i trattati dell'UE, che qualsiasi azione intrapresa a norma del regolamento deve essere conforme al diritto internazionale.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione. Il paragrafo 1 descrive la situazione in cui si applica il regolamento, in particolare quando sono soddisfatte due condizioni cumulative relative all'azione del paese terzo. Il paragrafo 2 guida inoltre la Commissione nel determinare l'esistenza di una coercizione economica in ogni caso concreto, facendo riferimento a una serie di considerazioni relative alla misura e al comportamento del paese terzo.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono una prima serie di provvedimenti per quanto riguarda le azioni della Commissione ai sensi del regolamento, che inizia con un esame volto ad accertare l'esistenza di una coercizione economica, seguito da un possibile dialogo con il paese terzo interessato. Questa serie di provvedimenti riflette l'approccio prescelto di adottare misure di risposta solo se necessario e mira a dissuadere il paese terzo dal proseguire la sua coercizione economica senza dover ricorrere a contromisure.

·In primo luogo, la Commissione esaminerebbe la misura del paese terzo in questione alla luce delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché sulla base dell'articolo 3, e si orienterebbe ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di propria iniziativa o quando vengono portate a sua conoscenza informazioni pertinenti.

·In secondo luogo, la Commissione stabilirebbe, mediante una decisione della Commissione (articolo 4), se sono soddisfatte le condizioni della coercizione economica. La Commissione può informare il paese terzo in questione prima dell'accertamento, al fine di dargli l'opportunità di rispondere. In ogni caso la Commissione comunicherebbe qualsiasi accertamento positivo al paese terzo in questione e chiederebbe la cessazione della coercizione economica e, se del caso, la riparazione dell'eventuale pregiudizio.

·Allo stesso tempo la Commissione sarebbe disposta ad avviare, a nome dell'Unione, un dialogo con il paese terzo interessato al fine di ottenere la cessazione della coercizione economica (articolo 5). La Commissione solleverebbe la questione anche in qualsiasi sede internazionale pertinente nell'intento di aumentare le probabilità di cessazione della coercizione economica.

L'articolo 6 introduce l'impegno nella cooperazione internazionale in materia con altri paesi terzi colpiti da misure di coercizione economica identiche o simili. L'obiettivo rimane la cessazione della coercizione economica, ma anche la promozione di una soluzione multilaterale.

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 riguardano la seconda e ultima serie di provvedimenti, ossia il ricorso alle misure di risposta dell'Unione. Questa serie di provvedimenti è caratterizzata da un approccio più interventista. Tale approccio è facoltativo e si applicherebbe solo se il paese terzo non pone fine alle misure di coercizione economica a seguito della prima serie di provvedimenti. Sebbene la finalità sia contrastare la coercizione economica, l'obiettivo di fondo è che le misure di risposta dell'Unione inducano il paese terzo a cessare la sua coercizione economica, in linea con il diritto internazionale.

·L'articolo 7 definisce le condizioni per ricorrere a misure di risposta dell'Unione, che devono essere presenti affinché l'Unione possa procedere, e stabilisce le azioni da intraprendere affinché la Commissione adotti un atto di esecuzione per introdurre tali misure e trattare gli eventi correlati, compresa l'emissione di avvisi per gli eventi correlati. Ove giustificato, vi sarebbe la possibilità di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per rispondere alla necessità di agire con urgenza. L'articolo 7 fa riferimento alle misure di risposta dell'Unione disponibili.

·L'articolo 8 prevede che la Commissione possa designare persone fisiche o giuridiche nel rispetto di condizioni e garanzie procedurali e possa applicare misure nei loro confronti.

·L'articolo 9 stabilisce i criteri di selezione e concezione delle misure di risposta dell'Unione e prevede che tali misure siano selezionate ed elaborate sulla base delle informazioni disponibili, tenendo conto dell'accertamento delle misure di coercizione economica e dell'interesse dell'Unione. L'articolo 9, paragrafo 3, stabilisce che alcune di queste misure possono essere applicate all'interno dell'Unione. Ciò sarà possibile in particolare per quanto riguarda le misure di risposta dell'Unione disponibili a norma dell'allegato I, lettere da d) a l).

·L'articolo 10 introduce le procedure, i criteri e le condizioni per la modifica, la sospensione e la cessazione delle misure di risposta dell'Unione. La Commissione agirebbe mediante atti di esecuzione e, in casi urgenti, mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili. L'articolo 10, paragrafo 1, sottolinea che la Commissione valuterebbe continuamente la questione dopo l'istituzione di misure di risposta dell'Unione.

·L'articolo 11 introduce la procedura per la raccolta di informazioni in relazione all'adozione, alla modifica, alla sospensione e all'abrogazione delle misure di risposta dell'Unione. La procedura è facoltativa prima della sospensione e dell'abrogazione, in quanto tali azioni comporterebbero la revoca delle misure di risposta dell'Unione. In caso di urgenza, la Commissione chiederebbe informazioni e opinioni ai portatori di interessi in modo mirato, per quanto possibile e necessario.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 sostengono disposizioni orizzontali. L'articolo 12 stabilisce le norme relative al trattamento delle informazioni riservate. L'articolo 13 fa riferimento alle norme applicabili in materia di origine e nazionalità dei beni, servizi, investimenti e titolari dei diritti di proprietà intellettuale che sono pertinenti per determinare le misure di risposta dell'Unione. Gli articoli 14 e 15 stabiliscono le condizioni e le procedure applicabili all'esercizio, rispettivamente, dei poteri delegati e di esecuzione conferiti alla Commissione, in aggiunta ad altre disposizioni.

L'articolo 16 stabilisce l'obbligo per la Commissione di valutare le misure di risposta adottate dall'Unione poco dopo la loro cessazione. Stabilisce inoltre un obbligo di riesame e di informazione in capo alla Commissione per quanto riguarda il funzionamento dello strumento proposto e fissa un calendario adeguato.

L'articolo 17 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento e che il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L'allegato I elenca le possibili misure di risposta dell'Unione. La Commissione può modificare tale elenco aggiungendo altre misure disponibili, mediante un atto delegato, a determinate condizioni.

L'allegato II stabilisce le norme di origine e nazionalità dei beni, servizi, investimenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale. La Commissione può modificare tali norme mediante un atto delegato, a determinate condizioni.

La presente proposta è accompagnata da una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra le azioni che la Commissione potrebbe intraprendere, nell'ambito delle sue competenze, quando sono necessarie misure di risposta dell'Unione.

2021/0406 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini e, tra l'altro, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

(2)A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda su principi quali lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Vi si legge inoltre che l'Unione promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni.

(3)A norma dell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, i fini delle Nazioni Unite comprendono lo sviluppo tra le nazioni di relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'uguaglianza dei diritti.

(4)L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione definisca e attui politiche e azioni comuni e operi per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali, tra l'altro al fine di salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua indipendenza e la sua integrità, consolidare e sostenere lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

(5)La moderna economia mondiale interconnessa comporta un aumento dei rischi e delle opportunità di coercizione economica, in quanto fornisce ai paesi maggiori mezzi, anche ibridi, per attuare tale coercizione. È auspicabile che l'Unione contribuisca alla creazione, allo sviluppo e al chiarimento di quadri internazionali per la prevenzione e l'eliminazione delle situazioni di coercizione economica.

(6)Pur operando sempre nel quadro del diritto internazionale, è essenziale che l'Unione disponga di uno strumento adeguato per scoraggiare e contrastare la coercizione economica da parte dei paesi terzi al fine di salvaguardare i suoi diritti e interessi e quelli dei suoi Stati membri. Ciò vale in particolare quando paesi terzi adottano misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti e interferiscono nelle legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro cercando di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro. Tali misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti possono comprendere non solo azioni adottate nel territorio del paese terzo e che hanno effetti al suo interno, ma anche azioni intraprese dal paese terzo, anche tramite entità controllate o dirette dal paese terzo e presenti nell'Unione, che danneggiano le attività economiche nell'Unione.

(7)Il presente regolamento mira a garantire una risposta dell'Unione efficace, efficiente e rapida alla coercizione economica, compresa la dissuasione dalla coercizione economica nei confronti dell'Unione o di uno Stato membro e, come ultima risorsa, l'adozione di contromisure.

(8)Gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il contrasto della coercizione economica nei confronti dell'Unione o di uno Stato membro da parte di paesi terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri, in quanto soggetti distinti ai sensi del diritto internazionale, potrebbero non essere autorizzati in virtù del diritto internazionale a rispondere alla coercizione economica diretta contro l'Unione. Inoltre, a causa della competenza esclusiva conferita all'Unione dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri non possono adottare misure di politica commerciale comune in risposta alla coercizione economica. Pertanto tali obiettivi possono essere conseguiti con maggiore efficacia a livello dell'Unione.

(9)Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per creare un quadro efficace e globale per l'azione dell'Unione contro la coercizione economica, stabilire norme relative all'esame, all'accertamento e al contrasto delle misure di coercizione economica da parte dei paesi terzi. In particolare, le misure di risposta dell'Unione dovrebbero essere precedute da un esame dei fatti, da un accertamento dell'esistenza della coercizione economica e, ove possibile, da sforzi per trovare una soluzione in cooperazione con il paese terzo interessato. Le eventuali misure istituite dall'Unione dovrebbero essere commisurate al pregiudizio causato dalle misure di coercizione economica da parte dei paesi terzi. I criteri per definire le misure di risposta dell'Unione dovrebbero tenere conto in particolare della necessità di evitare o ridurre al minimo gli effetti collaterali, gli oneri amministrativi e i costi imposti agli operatori economici dell'Unione, nonché dell'interesse dell'Unione. Il presente regolamento si limita pertanto a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(10)Qualsiasi azione intrapresa dall'Unione sulla base del presente regolamento dovrebbe rispettare gli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. Il diritto internazionale consente, a determinate condizioni quali la proporzionalità e la previa notifica, l'istituzione di contromisure, vale a dire misure che sarebbero altrimenti in contrasto con gli obblighi internazionali della parte lesa nei confronti del paese responsabile di una violazione del diritto internazionale e che mirano a ottenere la cessazione della violazione o il risarcimento della stessa 10 . Di conseguenza le misure di risposta adottate a norma del presente regolamento dovrebbero assumere la forma di misure che aderiscono agli obblighi internazionali dell'Unione o di misure che costituiscono contromisure consentite. Ai sensi del diritto internazionale e conformemente al principio di proporzionalità, esse non dovrebbero superare un livello commisurato al pregiudizio subito dall'Unione o da uno Stato membro a causa delle misure di coercizione economica del paese terzo, tenendo conto della gravità delle misure del paese terzo e dei diritti e interessi dell'Unione in questione. A tale riguardo, ai sensi del diritto internazionale il pregiudizio subito dall'Unione o da uno Stato membro si intende comprensivo del pregiudizio subito dagli operatori economici dell'Unione.

(11)La coercizione è vietata dal diritto internazionale quando un paese mette in atto misure quali restrizioni agli scambi o agli investimenti tali da indurre un altro paese a compiere od omettere di compiere un'azione rientrante nella sua sovranità senza esservi tenuto a livello internazionale, quando la coercizione raggiunge una certa soglia qualitativa o quantitativa, a seconda degli scopi perseguiti e dei mezzi impiegati. La Commissione dovrebbe esaminare l'azione del paese terzo sulla base di criteri qualitativi e quantitativi che contribuiscono a determinare se il paese terzo interferisca nelle legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro e se la sua azione costituisca una coercizione economica che richiede una risposta dell'Unione.

(12)Ai sensi del diritto internazionale consuetudinario gli atti compiuti da paesi terzi si intendono comprensivi di tutte le forme di azione attribuibili a uno Stato in virtù del diritto internazionale consuetudinario. Il diritto internazionale considera come atto di uno Stato, in particolare: il comportamento di un organo dello Stato, di una persona o di un ente che non è un organo dello Stato ma che è abilitato dal diritto di tale Stato a esercitare prerogative dell'autorità di governo, di un organo messo a disposizione di uno Stato da parte di un altro Stato, di una persona o di un gruppo di persone che agiscono su istruzione o sotto la direzione o il controllo di tale Stato nel porre in essere quel comportamento, di una persona o di un gruppo di persone che esercitano prerogative dell'autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali e in circostanze tali da richiedere l'esercizio di quelle prerogative, nonché il comportamento che lo Stato riconosce e adotta come proprio 11 .

(13)La Commissione dovrebbe esaminare se le misure dei paesi terzi abbiano carattere coercitivo, agendo di propria iniziativa o a seguito di informazioni ricevute da qualsiasi fonte, comprese le persone fisiche e giuridiche o uno Stato membro. A seguito di tale esame la Commissione dovrebbe stabilire in una decisione se la misura del paese terzo è coercitiva. La Commissione dovrebbe comunicare qualsiasi accertamento al paese terzo interessato, unitamente alla richiesta di cessazione della coercizione economica e, se del caso, di riparazione dell'eventuale pregiudizio.

(14)L'Unione dovrebbe sostenere i paesi terzi colpiti da misure di coercizione economica identiche o simili, o altri paesi terzi interessati, e cooperare con essi. L'Unione dovrebbe partecipare al coordinamento internazionale in consessi bilaterali, plurilaterali o multilaterali finalizzati alla prevenzione o all'eliminazione della coercizione economica.

(15)L'Unione dovrebbe istituire contromisure solo nel caso in cui altri mezzi, quali i negoziati, la mediazione o il procedimento aggiudicativo, non portino alla cessazione immediata ed effettiva della coercizione economica e alla riparazione del pregiudizio causato all'Unione o ai suoi Stati membri, e qualora sia necessario agire per tutelare gli interessi e i diritti dell'Unione e dei suoi Stati membri e ciò sia nell'interesse dell'Unione. È opportuno che il regolamento stabilisca le norme e le procedure applicabili per l'istituzione e l'applicazione di misure di risposta dell'Unione e consenta un'azione rapida ove necessario per preservare l'efficacia di tali misure.

(16)Le misure di risposta dell'Unione adottate in conformità del presente regolamento dovrebbero essere selezionate e concepite sulla base di criteri oggettivi, tra cui: l'efficacia delle misure nell'indurre la cessazione della coercizione da parte del paese terzo; l'assistenza che possono fornire agli operatori economici all'interno dell'Unione che sono colpiti dalle misure di coercizione economica di paesi terzi; l'obiettivo di evitare o ridurre al minimo gli effetti economici o di altra natura negativi per l'Unione; e l'assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati. È altresì essenziale che la selezione e la concezione delle misure di risposta dell'Unione tengano conto dell'interesse dell'Unione. Le misure di risposta dell'Unione dovrebbero essere selezionate da un'ampia gamma di opzioni al fine di consentire l'adozione delle misure più idonee in ogni caso specifico.

(17)Al fine di determinare le misure di risposta dell'Unione è opportuno stabilire norme in materia di origine o nazionalità dei beni, dei servizi e prestatori di servizi, degli investimenti e dei titolari di diritti di proprietà intellettuale. Le norme di origine o nazionalità dovrebbero essere determinate alla luce delle norme vigenti in materia di scambi e investimenti non preferenziali applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali dell'Unione.

(18)Nel perseguire l'obiettivo di ottenere la cessazione della misura di coercizione economica, le misure di risposta dell'Unione consistenti in restrizioni agli investimenti esteri diretti o agli scambi di servizi dovrebbero applicarsi solo ai servizi forniti, o agli investimenti diretti effettuati, all'interno dell'Unione da una o più persone giuridiche stabilite nell'Unione che sono possedute o controllate da persone del paese terzo interessato, ove necessario per garantire l'efficacia delle misure di risposta dell'Unione e in particolare per impedirne l'elusione. La decisione di imporre tali restrizioni sarà debitamente motivata negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento alla luce dei criteri specificati nello stesso.

(19)Dopo l'adozione delle misure di risposta dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare costantemente la situazione in relazione alle misure di coercizione economica dei paesi terzi, all'efficacia delle misure di risposta dell'Unione e ai loro effetti, al fine di adeguare, sospendere o abolire di conseguenza le misure di risposta. È pertanto necessario stabilire le norme e le procedure per la modifica, la sospensione e la cessazione delle misure di risposta dell'Unione e le situazioni in cui queste sono adeguate.

(20)È essenziale prevedere opportunità di coinvolgimento dei portatori di interessi ai fini dell'adozione e della modifica delle misure di risposta dell'Unione e, se del caso, ai fini della sospensione e della cessazione, in considerazione del potenziale impatto su tali portatori di interessi.

(21)È importante garantire una comunicazione e uno scambio di opinioni e informazioni efficaci tra la Commissione da un lato e il Parlamento europeo e il Consiglio dall'altro, in particolare sugli sforzi per avviare un dialogo con il paese terzo interessato al fine di valutare le opzioni per ottenere la cessazione della coercizione economica e sulle questioni che possono portare all'adozione di misure di risposta dell'Unione a norma del presente regolamento.

(22)Al fine di consentire l'aggiornamento della gamma di misure di risposta dell'Unione ai sensi del presente regolamento e l'adeguamento delle norme di origine o di altre norme tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica dell'elenco delle risposte dell'Unione di cui all'allegato I e delle norme tecniche necessarie per l'applicazione del regolamento, comprese le norme di origine di cui all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 12 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(23)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 13 .

(24)La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione delle misure di risposta dell'Unione e la loro modifica, sospensione o cessazione, dato che tali atti determinano le risposte dell'Unione alla coercizione economica che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(25)La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili di durata limitata qualora richiesto da imperativi motivi d'urgenza in casi debitamente giustificati connessi all'adozione, alla modifica, alla sospensione o alla cessazione delle misure di risposta dell'Unione.

(26)La Commissione dovrebbe valutare le misure adottate a norma del presente regolamento per quanto riguarda la loro efficacia e il loro funzionamento nonché le possibili conclusioni per misure future. È altresì opportuno che la Commissione riesamini il presente regolamento dopo aver acquisito sufficiente esperienza in merito all'esistenza o all'applicazione dello stesso. Tale riesame dovrebbe riguardare l'ambito di applicazione, il funzionamento, l'efficienza e l'efficacia del presente regolamento. La Commissione dovrebbe riferire in merito alla propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce norme e procedure volte a garantire l'efficace tutela degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri qualora un paese terzo, mediante misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti, intenda costringere l'Unione o uno Stato membro ad adottare o ad astenersi dall'adottare un determinato atto. Il presente regolamento fornisce un quadro che consente all'Unione di rispondere a tali situazioni con l'obiettivo di dissuadere o far desistere il paese terzo da tali azioni, consentendo nel contempo all'Unione, come ultima risorsa, di contrastare tali azioni.

2.Qualsiasi azione intrapresa a norma del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale ed è condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica quando un paese terzo:

–interferisce nelle legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro cercando di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro,

–applicando o minacciando di applicare misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti.

Ai fini del presente regolamento, tali azioni dei paesi terzi sono denominate misure di coercizione economica.

2.Nel determinare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, si tiene conto di quanto segue:

a)l'intensità, la gravità, la frequenza, la durata, l'ampiezza e l'entità della misura del paese terzo e la pressione che ne deriva;

b)se il paese terzo segue un modello di interferenza che cerca di ottenere atti particolari dall'Unione o dagli Stati membri o da altri paesi;

c)fino a che punto la misura del paese terzo interferisce con uno spazio di sovranità dell'Unione o degli Stati membri;

d)se il paese terzo agisce sulla base di una legittima preoccupazione riconosciuta a livello internazionale;

e)se e in che modo il paese terzo, prima dell'istituzione delle sue misure, abbia compiuto seri tentativi, in buona fede, per risolvere la questione mediante un coordinamento o un procedimento aggiudicativo internazionali, a livello bilaterale o in una sede internazionale.

Articolo 3

Esame delle misure di paesi terzi

1.La Commissione può esaminare qualsiasi misura di un paese terzo per accertare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione agisce rapidamente.

2.La Commissione può procedere all'esame di cui al paragrafo 1 di propria iniziativa o a seguito di informazioni ricevute da qualsiasi fonte. Conformemente all'articolo 12, la Commissione garantisce la protezione delle informazioni riservate, che possono comprendere l'identità della parte che le ha fornite.

3.La Commissione può chiedere informazioni sull'impatto delle misure del paese terzo interessato.

La Commissione può pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri mezzi adeguati di comunicazione pubblica, con un invito a presentare informazioni entro un termine prestabilito. In tal caso la Commissione notifica l'avvio dell'esame al paese terzo interessato.

Articolo 4

Accertamento riguardo alla misura del paese terzo

A seguito di un esame effettuato a norma dell'articolo 3, la Commissione adotta una decisione che accerta se la misura del paese terzo interessato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione agisce rapidamente.

Prima di adottare la sua decisione, la Commissione può invitare il paese terzo interessato a presentare le proprie osservazioni.

Se decide che la misura del paese terzo interessato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione notifica la sua decisione al paese terzo interessato e gli chiede di porre fine alla coercizione economica e, se del caso, di riparare al pregiudizio subito dall'Unione o dai suoi Stati membri.

Articolo 5

Dialogo con il paese terzo interessato

La Commissione è disposta ad avviare, a nome dell'Unione, un dialogo con il paese terzo interessato al fine di valutare le opzioni per ottenere la cessazione della coercizione economica. Tali opzioni possono comprendere:

–i negoziati diretti;

–la mediazione, la conciliazione o i buoni uffici per assistere l'Unione e il paese terzo interessato in tali sforzi;

–l'assoggettamento della questione a un procedimento aggiudicativo internazionale.

La Commissione cerca di ottenere la cessazione della coercizione economica anche sollevando la questione in qualsiasi sede internazionale pertinente.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei pertinenti sviluppi.

La Commissione rimane disponibile a dialogare con il paese terzo interessato dopo l'adozione delle misure di risposta dell'Unione a norma dell'articolo 7. La Commissione può proseguire tali sforzi, a seconda dei casi, unitamente alla sospensione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, di qualsiasi misura di risposta dell'Unione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

La Commissione avvia consultazioni o coopera, a nome dell'Unione, con qualsiasi altro paese colpito da misure di coercizione economica identiche o simili o con qualsiasi paese terzo interessato, al fine di ottenere la cessazione della coercizione. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei pertinenti consessi internazionali e in risposta alla coercizione.

Articolo 7

Misure di risposta dell'Unione

1.La Commissione adotta un atto di esecuzione con cui stabilisce che adotta una misura di risposta dell'Unione qualora:

a)le azioni intraprese a norma degli articoli 4 e 5 non abbiano portato alla cessazione della coercizione economica e alla riparazione del pregiudizio causato all'Unione o a uno Stato membro entro un termine ragionevole;

b)sia necessario agire per tutelare gli interessi e i diritti dell'Unione e dei suoi Stati membri in quel caso particolare; e

c)l'azione sia nell'interesse dell'Unione.

Nell'atto di esecuzione la Commissione stabilisce inoltre la risposta dell'Unione adeguata tra le misure di cui all'allegato I. Tali misure possono applicarsi anche alle persone fisiche o giuridiche designate a norma dell'articolo 8. La Commissione può inoltre adottare misure che può porre in essere ai sensi di altri strumenti giuridici.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.Le misure di risposta dell'Unione si applicano a decorrere da una data specifica successiva all'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. La Commissione fissa tale data di applicazione, tenendo conto delle circostanze, per consentire la notifica al paese terzo interessato a norma del paragrafo 3 e la cessazione della coercizione economica da parte di quest'ultimo.

3.Al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione la Commissione notifica al paese terzo interessato le misure di risposta dell'Unione adottate a norma del paragrafo 1. Nella notifica la Commissione, a nome dell'Unione, invita il paese terzo interessato a cessare immediatamente la coercizione economica, propone di negoziare una soluzione e informa il paese terzo interessato dell'applicazione della misura di risposta dell'Unione, a meno che la coercizione economica non cessi.

4.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabilisce che l'applicazione delle misure di risposta dell'Unione è rinviata di un periodo specificato in tale atto di esecuzione, qualora la Commissione disponga di informazioni attendibili secondo cui il paese terzo ha cessato la coercizione economica prima dell'inizio dell'applicazione delle misure di risposta adottate dall'Unione. In tal caso la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante l'esistenza di tali informazioni e la data a decorrere dalla quale si applica il rinvio. Se il paese terzo cessa la coercizione economica prima dell'inizio dell'applicazione delle misure di risposta dell'Unione, la Commissione abolisce le misure di risposta dell'Unione conformemente all'articolo 10.

5.Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, le misure di risposta dell'Unione possono essere applicate senza che la Commissione, a nome dell'Unione, inviti prima nuovamente il paese terzo interessato a cessare la coercizione economica o senza che la Commissione lo abbia prima informato dell'applicazione della misura di risposta dell'Unione, ove ciò sia necessario per preservare i diritti e gli interessi dell'Unione o degli Stati membri, in particolare l'efficacia delle misure di risposta dell'Unione.

6.Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati tesi a evitare che le misure di coercizione economica causino un danno irreparabile all'Unione o ai suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili che istituiscono misure di risposta dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a tre mesi.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'elenco di cui all'allegato I al fine di fornire ulteriori tipi di misure di risposta alle misure di un paese terzo. La Commissione può adottare tali atti delegati qualora i tipi di misure di risposta:

a)siano altrettanto efficaci o più efficaci delle misure di risposta già previste nell'indurre la cessazione delle misure di coercizione economica;

b)forniscano un'assistenza altrettanto efficace o più efficace agli operatori economici all'interno dell'Unione colpiti dalle misure di coercizione economica;

c)prevengano o riducano al minimo l'impatto negativo sui soggetti interessati; o

d)evitino o riducano al minimo la complessità e i costi amministrativi.

Articolo 8

Misure di risposta dell'Unione nei confronti di persone fisiche o giuridiche

1.La Commissione può prevedere, nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o in un atto di esecuzione separato, che:

a)le persone fisiche o giuridiche designate a norma del paragrafo 2, lettera a), siano oggetto di misure di risposta dell'Unione; o

b)fatta salva la responsabilità del paese terzo ai sensi del diritto internazionale, le persone fisiche o giuridiche dell'Unione colpite dalle misure di coercizione economica del paese terzo abbiano diritto al risarcimento, da parte delle persone designate a norma del paragrafo 2, lettera b), degli eventuali danni loro arrecati dalle misure di coercizione economica, fino a concorrenza del contributo delle persone designate a tali misure di coercizione economica.

Tali misure si applicano a decorrere dalla stessa data di applicazione delle misure di risposta dell'Unione adottate a norma dell'articolo 7 o da una data successiva specificata nell'atto di esecuzione a norma del presente paragrafo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.La Commissione può designare una persona fisica o giuridica qualora constati:

a)che tale persona ha collegamenti o legami con il governo del paese terzo interessato; o

b)che tale persona ha collegamenti o legami con il governo del paese terzo interessato e ha inoltre causato la coercizione economica o vi ha partecipato o è stata ad essa collegata.

3.Nel procedere a tale designazione la Commissione esamina tutti i criteri pertinenti e le informazioni disponibili, compreso il fatto che le persone interessate siano note per agire effettivamente per conto del governo del paese terzo o siano di sua effettiva proprietà o in altro modo da esso effettivamente controllate.

4.Se ha motivo di ritenere che le persone debbano essere designate a norma del paragrafo 2, lettera a) o b), la Commissione pubblica un elenco provvisorio delle persone e, se del caso, le eventuali misure a norma dell'allegato I cui sarebbero soggette. Prima di decidere in merito alla designazione, essa dà alle persone designate a titolo provvisorio e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sull'eventuale designazione, in particolare per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b). La Commissione può anche chiedere ulteriori informazioni che ritiene pertinenti in merito alla potenziale designazione.

Articolo 9

Criteri per la selezione e la concezione delle misure di risposta dell'Unione

1.Le misure di risposta dell'Unione non superano il livello commisurato al pregiudizio subito dall'Unione o da uno Stato membro a causa delle misure di coercizione economica adottate dal paese terzo, tenuto conto della gravità delle misure del paese terzo e dei diritti in questione.

2.La Commissione seleziona e concepisce una misura di risposta adeguata tenendo conto dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4, dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e dell'interesse dell'Unione, sulla base delle informazioni disponibili, comprese quelle raccolte a norma dell'articolo 11, e dei criteri seguenti:

a)l'efficacia delle misure nell'indurre la cessazione della coercizione economica;

b)la capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti dalla coercizione economica;

c)la prevenzione o la riduzione al minimo degli impatti negativi delle misure di risposta dell'Unione sui soggetti interessati, compresa la disponibilità di alternative per i soggetti interessati, ad esempio fonti alternative di approvvigionamento di beni o servizi;

d)la prevenzione o la riduzione al minimo degli effetti negativi su altre politiche o obiettivi dell'Unione;

e)l'assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure di risposta dell'Unione;

f)l'esistenza e la natura di eventuali misure di risposta adottate da altri paesi colpiti da misure di coercizione economica identiche o simili, compreso, se del caso, qualsiasi coordinamento a norma dell'articolo 6;

g)qualunque altro criterio pertinente stabilito dal diritto internazionale.

3.La Commissione può decidere di applicare le misure di risposta dell'Unione di cui agli articoli 7 o 8, consistenti in restrizioni agli investimenti esteri diretti o agli scambi di servizi, anche ai servizi forniti, o agli investimenti diretti effettuati, nell'Unione da una o più persone giuridiche stabilite all'interno dell'Unione e possedute o controllate da persone del paese terzo interessato, ove necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può decidere in merito a tale applicazione qualora le misure di risposta dell'Unione che non contemplano tali situazioni siano insufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi del presente regolamento, in particolare ove tali misure possano essere evitate. Nel valutare se adottare tale decisione, la Commissione esamina, oltre ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, tra l'altro:

a)la struttura degli scambi di servizi e degli investimenti nel settore oggetto delle previste misure di risposta dell'Unione e il rischio di elusione delle misure di risposta dell'Unione che non si applicano ai servizi forniti, o agli investimenti diretti effettuati, all'interno dell'Unione;

b)l'effettivo contributo di tali restrizioni all'interno dell'Unione all'obiettivo di ottenere la cessazione della misura di coercizione economica;

c)l'esistenza di misure alternative in grado di conseguire l'obiettivo di ottenere la cessazione della misura di coercizione economica che siano ragionevolmente disponibili e meno restrittive nei confronti degli scambi di servizi o degli investimenti all'interno dell'Unione.

Qualsiasi decisione di applicare restrizioni in relazione ai servizi forniti, o agli investimenti diretti effettuati, all'interno dell'Unione da una o più persone giuridiche stabilite nell'Unione è debitamente giustificata nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, alla luce dei criteri di cui sopra.

Articolo 10

Modifica, sospensione e cessazione delle misure di risposta dell'Unione

1.La Commissione riesamina regolarmente le misure di coercizione economica messe in atto da un paese terzo che hanno dato luogo alle misure di risposta dell'Unione, l'efficacia delle misure di risposta adottate dall'Unione e i loro effetti sugli interessi dell'Unione e ne informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.Qualora il paese terzo interessato sospenda la coercizione economica, o qualora necessario nell'interesse dell'Unione, la Commissione può sospendere l'applicazione della rispettiva misura di risposta dell'Unione per la durata della sospensione del paese terzo o per il tempo necessario alla luce dell'interesse dell'Unione. La Commissione sospende le misure di risposta dell'Unione qualora il paese terzo interessato abbia proposto, e l'Unione abbia concluso, un accordo per sottoporre la questione a un procedimento aggiudicativo vincolante di una parte terza internazionale e il paese terzo stia anche sospendendo le sue misure di coercizione economica. La Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, di sospendere la misura di risposta dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.Qualora sia necessario adeguare le misure di risposta dell'Unione tenendo conto delle condizioni e dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 9, paragrafo 2, o di ulteriori sviluppi, compresa la reazione del paese terzo, la Commissione può, se del caso, modificare le misure di risposta dell'Unione adottate a norma dell'articolo 7 mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4.La Commissione cessa le misure di risposta dell'Unione in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

a)se la coercizione economica è cessata;

b)se è stata altrimenti raggiunta una soluzione concordata;

c)se una decisione vincolante in un procedimento aggiudicativo di una parte terza internazionale in una controversia tra il paese terzo interessato e l'Unione o uno Stato membro richiede il ritiro della misura di risposta dell'Unione;

d)se opportuno alla luce dell'interesse dell'Unione.

La cessazione delle misure di risposta dell'Unione adottate a norma dell'articolo 7 è decisa mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

5.Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili che sospendono, modificano o aboliscono le misure di risposta dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e restano in vigore per un periodo non superiore a due mesi.

Articolo 11

Raccolta di informazioni relative alle misure di risposta dell'Unione

1.Prima dell'adozione di misure di risposta dell'Unione o della modifica di tali misure o prima della sospensione o della cessazione di tali misure, la Commissione chiede o può chiedere, rispettivamente, informazioni e opinioni in merito all'impatto economico sugli operatori dell'Unione e sull'interesse dell'Unione mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o tramite altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati. L'avviso indica il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso.

2.La Commissione può iniziare la raccolta di informazioni in qualsiasi momento ritenga opportuno.

3.Nell'effettuare la raccolta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa e consulta i portatori di interessi, in particolare le associazioni settoriali, interessati da eventuali misure di risposta dell'Unione e gli Stati membri coinvolti nella preparazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori in questione.

4.Senza ritardare indebitamente l'adozione di misure di risposta dell'Unione, la Commissione chiede, in particolare, informazioni riguardanti:

a)l'impatto di tali misure sui soggetti di paesi terzi o sui concorrenti, gli utenti o i consumatori dell'Unione o sui dipendenti, i partner commerciali o i clienti di tali soggetti nell'Unione;

b)l'interazione di tali misure con la pertinente legislazione degli Stati membri;

c)l'onere amministrativo che potrebbe essere causato da tali misure;

d)l'interesse dell'Unione.

5.La Commissione tiene nella massima considerazione le informazioni raccolte nel corso dell'esercizio di raccolta di informazioni. Il progetto di atto di esecuzione presentato al comitato nel contesto della procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è accompagnato da un'analisi delle misure previste.

6.Prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, o dell'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione raccoglie informazioni e opinioni dei portatori di interessi pertinenti in modo mirato, a meno che non sussistano imperativi motivi d'urgenza tali per cui la richiesta di informazioni e le consultazioni non sono possibili o necessarie per ragioni oggettive, ad esempio per garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

Articolo 12

Riservatezza

1.Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso la domanda è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni. La Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo, gli Stati membri o i loro funzionari non divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

3.Il paragrafo 2 non osta a che la Commissione divulghi informazioni generali sotto forma di riassunto, purché non contengano dati che consentono di identificare la parte che le ha fornite. Tale divulgazione tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a che le loro informazioni riservate non siano divulgate.

Articolo 13

Norme di origine

1.L'origine o la nazionalità di un bene, un servizio, un prestatore di servizi, un investimento o un titolare di diritti di proprietà intellettuale sono accertate conformemente all'allegato II.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato II, punti da 2 a 4, al fine di modificare le norme di origine e aggiungere eventuali altre norme tecniche necessarie per l'applicazione del regolamento, per garantirne l'efficacia e per tenere conto dei pertinenti sviluppi degli strumenti internazionali e dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure previste dal presente regolamento o da altri atti dell'Unione.

Articolo 14

Atti delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire la data dell'entrata in vigore].

3.La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

Articolo 16

Riesame

1.La Commissione valuta la misura di risposta dell'Unione adottata a norma dell'articolo 7 sei mesi dopo la sua cessazione, tenendo conto dei contributi dei portatori di interessi e di ogni altra informazione pertinente. La relazione di valutazione esamina l'efficacia e il funzionamento della misura di risposta dell'Unione e trae eventuali conclusioni per le misure future.

2.Entro tre anni dall'adozione del primo atto di esecuzione a norma del presente regolamento o sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, se precedente, la Commissione riesamina quest'ultimo e la sua attuazione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

1.2.Settore/settori interessati 

Politica commerciale comune

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

× una nuova azione

◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 14  

◻ la proroga di un'azione esistente

◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mira a tutelare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri consentendo all'Unione di rispondere alla coercizione economica. Per coercizione economica si intende una situazione in cui un paese terzo cerca di esercitare pressioni sull'Unione o su uno Stato membro affinché compia una particolare scelta politica, applicando o minacciando di applicare nei confronti dell'Unione o di uno Stato membro misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti.

1.4.2.Obiettivi specifici

La risposta dell'Unione, o la sua semplice esistenza, mira in primo luogo a dissuadere i paesi terzi dall'esercitare una coercizione economica o, qualora questa si verifichi, dal proseguire tale coercizione economica. Come ultima risorsa l'Unione ha la facoltà di contrastare la coercizione economica. Una volta accertata la natura coercitiva di un atto, la risposta dell'Unione può assumere la forma di un'ampia gamma di misure, tra cui gli sforzi per avviare consultazioni con il paese terzo interessato volte a facilitare una soluzione concordata o statuita, ove possibile, una serie di contromisure e la cooperazione internazionale.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I vantaggi attesi sono considerevoli. Essi derivano in primo luogo dall'effetto dissuasivo a livello dell'ambito di applicazione, riflettendo ampiamente le misure di coercizione economica, nonché a livello della gamma di misure, il che consente una risposta calibrata ed efficace. Nello scenario più favorevole, un effetto dissuasivo efficace comporterà un uso nullo o limitato dello strumento. I vantaggi derivano anche dal processo in due fasi, che privilegia un approccio non interventista (soluzioni concordate anziché contromisure), e dalla disponibilità a dialogare con il paese terzo, ma anche dalla capacità di rispondere rapidamente con contromisure, ove necessario per tutelare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri. L'esistenza dello strumento in quanto tale non comporta costi significativi. Eventuali costi variabili possono derivare dall'uso dello strumento in singoli casi, in particolare se l'Unione mette in atto contromisure. I possibili costi sarebbero presi in considerazione nella concezione della misura in questione.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

•    Il numero di misure coercitive individuate per anno e la loro entità.

•    Il numero e il tipo di azioni intraprese come primo rimedio e il loro esito, in particolare se hanno comportato l'interruzione della misura coercitiva o qualsiasi altro cambiamento.

•    Il numero e il tipo di contromisure adottate dall'UE, la loro durata e il loro impatto, in particolare se hanno interrotto la misura coercitiva.

L'impatto dell'esistenza dello strumento in quanto tale sarà più difficile da misurare, data la difficoltà di stabilire lo scenario controfattuale (ossia la situazione che avrebbe prevalso in assenza dello strumento). Tuttavia i servizi della Commissione cercheranno di continuare a collaborare con i portatori di interessi per monitorare le loro esperienze e opinioni riguardo all'impatto dello strumento.

La proposta legislativa prevede un riesame, entro un termine ragionevole, del funzionamento e dell'applicazione dello strumento, con obblighi di informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Non pertinente

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante). La base giuridica del regolamento proposto è l'articolo 207, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 207, paragrafo 2, TFUE prevede l'adozione di misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune. L'articolo 207, paragrafo 1, TFUE definisce l'ambito di applicazione della politica commerciale comune, che si riferisce tra l'altro agli scambi di merci e servizi, agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, agli investimenti esteri diretti, alla politica di esportazione e alle misure di protezione commerciale. L'iniziativa riguarda le misure dei paesi esteri che assumono la forma di misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti verso l'Unione. Essa fornisce una risposta nel settore della politica commerciale comune, ma anche in altri settori, alle misure di coercizione economica dei paesi esteri.

L'articolo 5, paragrafo 3, TUE stabilisce che il principio di sussidiarietà si applica nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. L'articolo 207, paragrafo 2, TFUE rientra nella categoria delle competenze esclusive. Pertanto la questione della sussidiarietà non si pone fintantoché le misure di coercizione economica dei paesi terzi e/o la risposta dell'Unione rientrano nella politica commerciale comune.

In ogni caso solo un'azione a livello dell'Unione garantirebbe una soluzione uniforme a un problema che interessa l'Unione nel suo complesso. Gli Stati membri rimangono responsabili e sono in grado di agire in difesa dei loro diritti ai sensi del diritto internazionale. Ciò include il loro diritto di contrastare la coercizione economica internazionale, purché lo facciano senza adottare misure per le quali l'Unione ha competenza esclusiva. Tuttavia uno Stato membro non può adottare una legislazione nazionale per affrontare la coercizione economica diretta contro l'Unione e non contro tale Stato membro. Inoltre la legislazione nazionale non sarebbe in grado di fornire una soluzione efficace a una situazione che interessa l'Unione nel suo complesso o i vari Stati membri. L'azione dell'Unione rimane l'unica opzione attraverso la quale l'Unione può adempiere il suo obbligo di definire e portare avanti la politica commerciale comune, e gli Stati membri non possono intervenire in tale settore.

Per completezza, si ritiene che il valore aggiunto di un'azione a livello dell'Unione risieda nel conseguimento di benefici che non possono essere conseguiti, o possono esserlo solo in misura insufficiente, a livello degli Stati membri. Tali benefici riguardano l'azione di dissuasione e contrasto nei confronti della coercizione economica da parte di paesi terzi al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e degli Stati membri nella definizione delle politiche ed evitare che gli scambi e gli investimenti siano usati come armi.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non pertinente

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Non pertinente

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non pertinente

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

◻ Durata limitata

–◻    in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

–◻    incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

× Durata illimitata

–attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 15  

× Gestione diretta a opera della Commissione

–× a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

–◻    a opera delle agenzie esecutive

◻ Gestione concorrente con gli Stati membri

◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

–◻ a organismi di diritto pubblico;

–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Non applicabile

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non applicabile

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non applicabile

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Non applicabile

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss 16 .

di paesi EFTA 17

di paesi candidati 18

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

–X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

–◻    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno
N
19

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 20

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 21  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

Pagamenti

=2a+2b

+3

 



• TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA <….>

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 6

del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6




Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

Anno
2029

TOTALE

DG: COMMERCIO

• Risorse umane

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

5,495

• Altre spese amministrative

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,140

TOTALE DG COMMERCIO

Stanziamenti

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

Anno
2029

TOTALE

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

Pagamenti

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

⇩

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 22

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 23 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

–◻    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

–X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

Anno
2029

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

5,495

Altre spese amministrative

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,140

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

Esclusa la RUBRICA 7 24  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

–◻    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

–X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Anno
2028

Anno
2029

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

5

5

5

5

5

5

5

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 25

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  26

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5

5

5

5

5

5

5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Gestione e funzionamento del nuovo strumento; applicazione del nuovo strumento; monitoraggio delle misure dei paesi terzi che possono dare luogo all'applicazione dello strumento; monitoraggio dell'impatto delle misure di risposta dell'Unione e delle misure dei paesi terzi; accertamento dei fatti; consulenza legale

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

–X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

–◻    comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

–◻    comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

–X    non prevede cofinanziamenti da terzi

–◻    prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N
27

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

–X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–◻    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 28

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    GU C 49 del 12.2.2021, pag. 1. La dichiarazione comune è stata adottata nel contesto del processo legislativo del 2020 per la modifica del regolamento UE sull'applicazione delle norme commerciali, nel cui ambito il Parlamento europeo e una serie di Stati membri hanno espresso preoccupazioni in merito alla questione della coercizione economica, preoccupazioni che sono state condivise dalla Commissione.
(2)    Comunicazione della Commissione del febbraio 2021 dal titolo "Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva", COM(2021) 66 final.
(3)    Comunicazione della Commissione dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa", del maggio 2021, COM(2021) 350 final.
(4)    La sezione 9 della relazione sulla valutazione d'impatto contiene una discussione sul rispetto del principio di proporzionalità dell'opzione prescelta.
(5)    La strategia di consultazione è disponibile al link: Verso uno strumento dell'UE contro la coercizione — Commercio — Commissione europea (europa.eu) . Una relazione di sintesi contenuta nell'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto esamina i risultati di tutte le attività di consultazione.
(6)    I commenti ricevuti sono disponibili al link: Commercio — meccanismo per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi (europa.eu) .
(7)    Una circostanziata relazione di sintesi è disponibile al link: Commercio — meccanismo per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi (europa.eu) .
(8)    Cfr. allegati 1 e 2 della relazione sulla valutazione d'impatto.
(9)    Corredano la presente proposta la relazione sulla valutazione d'impatto e la relativa sintesi.
(10)    Cfr. gli articoli 22 e da 49 a 53 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, adottati dalla commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite in occasione della sua cinquantatreesima sessione, nel 2001, e di cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha preso atto nella risoluzione 56/83.
(11)    Cfr. articolo 2, lettera a), e articoli da 4 a 11 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, nota 1.
(12)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(14)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(15)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(16)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(17)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(18)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(19)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(20)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(21)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(23)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(24)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(25)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(26)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(27)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(28)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 8.12.2021

COM(2021) 775 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi

{SEC(2021) 418 final} - {SWD(2021) 371 final} - {SWD(2021) 372 final}


ALLEGATO I

Misure di risposta dell'Unione a norma degli articoli 7 e 8

Le misure che possono essere adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 sono:

a)la sospensione di eventuali concessioni tariffarie, ove necessario, e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati, incluso il ripristino di dazi doganali al livello della nazione più favorita o l'istituzione di dazi doganali superiori al livello della nazione più favorita, o l'introduzione di eventuali oneri aggiuntivi sull'importazione o l'esportazione di merci;

b)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'introduzione o l'aumento di restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci, realizzate mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, o al pagamento delle merci;

c)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'introduzione di restrizioni agli scambi di merci attuate mediante misure applicabili alle merci in transito o misure interne applicabili alle merci;

d)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di diritto di partecipazione alle procedure di gara nel settore degli appalti pubblici, ove necessario, e:

i)l'esclusione dagli appalti pubblici di beni e servizi o di fornitori di beni o servizi del paese terzo interessato o l'esclusione delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre una percentuale specificata da beni o servizi del paese terzo interessato e/o

ii)l'imposizione di una penalità di ponderazione obbligatoria applicabile alla valutazione del prezzo 1 per le offerte di beni, servizi o per i fornitori di beni o servizi del paese terzo interessato.

L'origine è determinata sulla base dell'allegato II;

e)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni all'esportazione di merci che rientrano nel regime di controllo delle esportazioni dell'Unione;

f)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili relativi agli scambi di servizi, ove necessario, e l'istituzione di misure che incidono sugli scambi di servizi;

g)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'istituzione di misure che incidono sugli investimenti esteri diretti;

h)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni alla protezione di tali diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato;

i)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di servizi finanziari, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni per le banche, le assicurazioni, l'accesso ai mercati dei capitali dell'Unione e altre attività di servizi finanziari;

j)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di trattamento delle merci, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni alle registrazioni e alle autorizzazioni ai sensi della normativa dell'Unione sulle sostanze chimiche;

k)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di trattamento delle merci, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni alle registrazioni e alle autorizzazioni relative alla normativa sanitaria e fitosanitaria dell'Unione;

l)la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni all'accesso ai programmi di ricerca finanziati dall'Unione o l'esclusione dai programmi di ricerca finanziati dall'Unione.

ALLEGATO II

Norme di origine

1.L'origine di una merce è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

2.L'origine di un servizio, compreso un servizio prestato nel settore degli appalti pubblici, è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia:

a)per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui la persona gode del diritto di residenza permanente;

b)per le persone giuridiche:

i)se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale;

ii)se il servizio è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione,

a)se la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di tale Stato membro, l'origine di tale persona giuridica si considera quella dello Stato membro in cui è stabilita;

b)se la persona giuridica che presta il servizio non svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in cui è stabilita, l'origine di tale persona giuridica si considera quella delle persone fisiche o giuridiche che la possiedono o controllano. La persona giuridica è considerata "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllata" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato;

iii)in deroga al punto ii), lettera a), se si decide che le misure di risposta dell'Unione si applicano alle persone giuridiche di cui al punto ii), lettera a), l'origine di tale persona è la nazionalità o il luogo di residenza permanente della persona fisica o giuridica o delle persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano la persona giuridica nell'Unione. La persona giuridica è considerata "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllata" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

3.La nazionalità di un investimento è:

a)se l'investimento è effettuato in un'attività commerciale sostanziale nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di tale Stato membro, si considera che la nazionalità di tale investimento sia quella dello Stato membro in cui è stabilito;

b)se l'investimento non è effettuato in un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in cui è stabilito, si considera che la nazionalità di tale investimento sia quella delle persone fisiche o giuridiche che lo possiedono o controllano. L'investimento è considerato "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllato" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato;

c)in deroga alla lettera a), se si decide che le misure di risposta dell'Unione si applicano alle persone giuridiche di cui alla lettera a), la nazionalità dell'investimento è la nazionalità o il luogo di residenza permanente della persona fisica o giuridica o delle persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano l'investimento nell'Unione. L'investimento è considerato "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllato" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

4.Per quanto concerne gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il termine "cittadini" va inteso nello stesso senso utilizzato all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

(1)    Con penalità di ponderazione obbligatoria applicabile alla valutazione del prezzo si intende un obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti responsabili delle procedure degli appalti pubblici di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo dei beni o dei servizi oggetto del presente paragrafo offerti nelle procedure di appalto.
(2)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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