Roghnaigh na gnéithe turgnamhacha is mian leat a thriail

Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo

Doiciméad 52021PC0725

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

    COM/2021/725 final

    Bruxelles, 25.11.2021

    COM(2021) 725 final

    2021/0380(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'istituzione di un punto di accesso unico europeo (ESAP) entro il 2024 è un'iniziativa faro del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione europea nel settembre del 2020 1 . L'ESAP contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali fornendo accesso in tutta l'UE alle informazioni pubblicate da soggetti pertinenti per i mercati dei capitali, i servizi finanziari e la finanza sostenibile, ossia principalmente informazioni sulle loro attività economiche e sui loro prodotti. L'ESAP fornirà l'accesso a tali informazioni in maniera efficiente e non discriminatoria.

    Le informazioni in merito alle attività e ai prodotti dei soggetti sono essenziali per il processo decisionale dei fornitori di capitale. L'ESAP contribuirà a integrare ulteriormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, ad allocare i capitali in modo più efficiente in tutta l'UE e a promuovere lo sviluppo delle economie e dei mercati dei capitali nazionali di dimensioni inferiori offrendo loro una maggiore visibilità. L'ESAP consentirà inoltre ai soggetti non quotati, comprese le piccole e medie imprese (PMI), di rendere disponibili informazioni su base volontaria. Ciò faciliterà il loro accesso al capitale.

    La presente proposta fa parte di un pacchetto composto da:

    una proposta di regolamento che istituisce un punto di accesso unico europeo;

    una proposta di direttiva che modifica talune direttive; e

    una proposta di regolamento che modifica taluni regolamenti (la presente proposta).

    La modifica di taluni regolamenti è necessaria per conseguire gli obiettivi di cui sopra al fine di contribuire all'integrazione del mercato unico, in particolare per quanto concerne la raccolta di informazioni da mettere a disposizione dell'ESAP.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta si basa sulle prescrizioni stabilite dalla legislazione esistente nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della finanza sostenibile. Affinché i mercati dei capitali funzionino in maniera efficiente, è essenziale disporre di un flusso regolare di informazioni pertinenti, affidabili, complete, tempestive e comparabili sulle imprese a favore di partecipanti al mercato e altri portatori di interessi.

    La presente proposta non crea alcun obbligo nuovo di comunicazione in termini di contenuto, ma si basa sugli obblighi di informativa esistenti previsti negli atti giuridici modificati dalla presente proposta.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La presente proposta contribuisce all'attuazione della strategia europea per i dati delineata in una comunicazione della Commissione del febbraio del 2020 2  consentendo la disponibilità di informazioni pertinenti in uno spazio comune europeo di dati finanziari. L'ESAP rientra negli spazi comuni europei di dati finanziari presentati in tale strategia.

    Nella sua strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 3 , la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario e ne ha fatto un prerequisito per creare un quadro favorevole per gli investimenti privati in progetti e attività sostenibili.

    Inoltre la presente proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo 4 e della strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile affrontando la disponibilità e l'utilizzabilità delle informazioni sulla sostenibilità delle attività dei soggetti europei.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Un intervento a livello di UE destinato a ridurre la frammentazione attraverso un punto di accesso unico contribuirebbe ulteriormente all'integrazione del mercato unico eliminando gli ostacoli alla circolazione delle informazioni all'interno dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le opportune disposizioni volte all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno ( articolo 114 TFUE ). 

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscano individualmente. Gli Stati membri dispongono attualmente di un certo margine di manovra per la progettazione di norme in materia di meccanismi e formati degli obblighi di comunicazione societaria previsti dalla normativa UE. La frammentazione geografica e tematica che ne deriva in termini di meccanismi e formati di tale informativa è pervasiva nell'Unione e aumenta i costi di accesso e di trattamento per gli utenti delle informazioni sulle imprese. Ulteriori azioni individuali da parte degli Stati membri non ridurrebbero tale frammentazione fatto salvo il caso in cui si muovessero nella stessa direzione per costruire un punto di accesso unico e affrontassero una serie di ostacoli, una circostanza questa improbabile in assenza di un approccio coordinato.

    L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

    Proporzionalità

    La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente proposta non aggiungerà né modificherà gli obblighi di comunicazioni in termini di contenuto. Al fine di ridurre al minimo l'onere per i soggetti interessati e le autorità nazionali, l'ESAP si basa il più possibile sui canali e sull'infrastruttura esistenti per la comunicazione dei dati.

    Scelta dell'atto giuridico

    Un regolamento omnibus è considerato lo strumento giuridico più adeguato per modificare i regolamenti esistenti ai fini dell'istituzione dell'ESAP, dato che la maggior parte delle disposizioni in esso contenute specifica quali informazioni pubbliche devono essere trasmesse all'ESAP tramite un organismo di raccolta. Un regolamento eliminerà inoltre il rischio di inutili divergenze tra le legislazioni nazionali per quanto concerne i metadati che devono essere inclusi dai soggetti nelle informazioni pubblicate, nonché i compiti che devono essere svolti dagli organismi di raccolta, aspetti fondamentali per un buon funzionamento dell'ESAP. 

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa, tra l'altro, sul controllo dell'adeguatezza del quadro UE per l'informativa pubblica da parte dei soggetti pubblicato dalla Commissione nell'aprile del 2021 5 . Una constatazione importante di tale controllo dell'adeguatezza è stata la necessità di sfruttare il potenziale degli strumenti digitali per migliorare l'accesso, l'uso e il riutilizzo delle informazioni, previste dalla regolamentazione, comunicate dai soggetti. In particolare, il controllo dell'adeguatezza ha messo in evidenza la mancanza di un punto di accesso unico a livello UE alle informazioni previste dalla regolamentazione e la limitata leggibilità meccanica delle informazioni comunicate dai soggetti.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Il processo di consultazione e le sue principali conclusioni su cui si basa la presente proposta sono riepilogate nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento che istituisce l'ESAP 6 . Le attività di consultazione hanno compreso una consultazione online mirata, seminari con varie categorie di portatori di interessi pertinenti, nonché il contributo dei gruppi di esperti pertinenti istituiti dalla Commissione, in particolare il forum di alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali 7 .

    In generale tutti i gruppi di portatori di interessi consultati hanno accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione sull'ESAP e hanno espresso il loro sostegno a un'attuazione graduale per dare priorità e rendere disponibili le informazioni tramite l'ESAP in fasi diverse. I portatori di interessi hanno sottolineato altresì l'importanza di applicare il principio del "deposito una volta soltanto". Coloro che preparano le informazioni da comunicare pubblicamente e le PMI hanno inoltre sottolineato la necessità di evitare la creazione di ulteriori oneri amministrativi, compresa l'introduzione di obblighi di comunicazione nuovi per i soggetti.

    La maggior parte dei portatori di interessi ha sostenuto l'inclusione di un'ampia serie di informazioni nell'ESAP, che comprende tanto le informazioni finanziarie quanto quelle relative alla sostenibilità. La netta maggioranza dei portatori di interessi ha ritenuto che la standardizzazione delle informazioni nell'ambito di un quadro di rendicontazione comune con sistemi e metadati comuni sarebbe stata utile per affrontare le sfide relative alla comparabilità, all'affidabilità e alla riutilizzabilità delle informazioni. Tale maggioranza ha affermato altresì che l'assenza di tali norme comuni costituisce uno degli ostacoli principali che gli utenti e la società devono affrontare quando trattano informazioni finanziarie nonché ambientali, sociali e di governance.

    La maggior parte dei portatori di interessi ha espresso pareri analoghi sulla dimensione dell'infrastruttura e sulle modalità con cui l'ESAP dovrebbe raccogliere informazioni e suggerisce che l'ESAP dovrebbe basarsi sui canali di segnalazione nazionali o europei esistenti. Inoltre i portatori di interessi hanno chiesto che le informazioni siano rese disponibili tramite l'ESAP nello stesso momento in cui vengono pubblicate in qualsiasi altro mezzo o canale.

    Assunzione e uso di perizie

    La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa altresì sui dati disponibili derivanti dalla ricerca documentale e in particolare sugli studi e sulle competenze seguenti:

    studio intitolato "Analisi del quadro normativo per la potenziale integrazione nel punto di accesso elettronico europeo (EEAP)" 8 ;

    "Studio per la valutazione d'impatto sull'elenco di serie di dati ad alto valore che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma della direttiva sull'apertura dei dati" 9 ;

    Competenze messe a disposizione da Business Reporting - Advisory Group (BR-AG), un'impresa alla quale è stato aggiudicato un appalto specificamente affinché fornisse assistenza alla Commissione in relazione alla presente iniziativa.

    Il materiale raccolto e utilizzato per alimentare la valutazione d'impatto è stato in genere fattuale o è comunque pervenuto da fonti affidabili e ampiamente riconosciute che fungono da parametri e punti di riferimento per l'argomento. I contributi pervenuti dai portatori di interessi durante le attività di consultazione sono stati trattati in genere come pareri, fatto salvo il caso in cui avevano natura fattuale.

    Valutazione d'impatto

    La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 22 luglio 2021. Tale comitato ha espresso un parere positivo accompagnato da talune osservazioni che sono state affrontate dalla Commissione nella versione finale della valutazione d'impatto (i dettagli sono forniti nell'allegato 1 della stessa).

    La valutazione d'impatto analizza diverse opzioni strategiche volte a permettere il conseguimento degli obiettivi specifici di consentire un accesso senza soluzione di continuità e integrato alle informazioni pubbliche dei soggetti pertinenti e ad aumentare l'utilizzo (e il riutilizzo) digitale di tali informazioni. Le possibili opzioni strategiche pertinenti per la presente proposta riguardano le dimensioni seguenti: 1) portata delle informazioni accessibili tramite l'ESAP; 2) formato delle informazioni accessibili tramite l'ESAP; 3) raccolta delle informazioni accessibili tramite l'ESAP e interconnessione dei punti di raccolta esistenti. Questi sono gli aspetti fondamentali nell'affrontare le problematiche individuate e sono altresì i fattori principali che determinano i costi.

    Sono stati inoltre valutati gli aspetti seguenti, sebbene ritenuti più tecnici e meno cruciali per il conseguimento degli obiettivi specifici dell'ESAP: i) tempestività dell'accessibilità delle informazioni tramite l'ESAP; ii) garanzia dell'integrità dei dati e della credibilità della fonte; iii) grandfathering; iv) periodo di conservazione; v) principi sulle "informazioni volontarie" che saranno accessibili tramite l'ESAP.

    Efficienza normativa e semplificazione

    La presente proposta riguarda principalmente la designazione degli organismi di raccolta necessari per l'istituzione dell'ESAP. Ottimizzando i canali di comunicazione, l'ESAP apporterà semplificazione e maggiore efficienza principalmente sul lato della domanda (utenti), con costi di ricerca e di trattamento ridotti, e, in una certa misura, anche ai soggetti in termini di obblighi di deposito.

    Diritti fondamentali

    La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ESAP migliorerà l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. Ciò è necessario per promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire all'integrazione dei mercati dei capitali europei, canalizzare gli investimenti verso attività sostenibili e consentire efficienze per i consumatori e le imprese. Allo stesso tempo l'ESAP migliorerà l'accesso soltanto ai dati personali che devono essere trattati a norma del diritto dell'Unione o di un'altra base giuridica ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 10 , dato che la presente proposta non introduce obblighi nuovi in termini di comunicazione di dati oltre a quelli già esistenti.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta riguarda principalmente i soggetti che presentano informazioni e gli organismi di raccolta.

    Al fine di conseguire in modo ottimale gli obiettivi che la presente iniziativa si pone, la presente proposta non comporta ulteriori implicazioni in termini di costi rispetto a quanto esposto nella scheda finanziaria legislativa e nell'analisi dell'incidenza sul bilancio di cui alla proposta di regolamento che istituisce un ESAP per gli organismi di raccolta nazionali o UE (meccanismi ufficialmente stabiliti, autorità nazionali competenti, autorità europee di vigilanza richiamati nel contesto della normativa UE in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità).

    Per quanto concerne gli organismi di raccolta, i costi per l'interconnessione degli organismi di raccolta UE/nazionali con l'ESAP (principalmente sulla base dello sviluppo di interfacce per programmi applicativi) sono stimati a circa 50 800 EUR a livello individuale (una tantum), mentre i costi annuali ricorrenti sarebbero pari a circa 6 500 EUR a livello individuale. In taluni casi esistono forti sinergie con compiti esistenti già svolti o progetti già pianificati dagli organismi di raccolta, come nel caso della recente proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di conferire all'Autorità bancaria europea (ABE) il potere di centralizzare la pubblicazione delle informazioni prudenziali annuali, semestrali e trimestrali degli enti. L'ABE fungerà da organismo di raccolta per tali informazioni nel contesto dell'ESAP 11 . La presente proposta si basa altresì su meccanismi ufficialmente stabiliti esistenti che attualmente raccolgono informazioni previste dalla regolamentazione dagli emittenti di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE ai sensi della direttiva sulla trasparenza 12 .

    I costi per i soggetti che effettuano il deposito dei dati (costi di deposito) ammonterebbero a 800 EUR l'anno, compresi i costi per ottenere un identificativo della persona giuridica, gli strumenti di firma, un certificato digitale ed eventuali commissioni di deposito addebitate dagli organismi di raccolta (stima del vincolo superiore: il finanziamento degli organismi di raccolta sarà una prerogativa nazionale e potrà comunemente contemplare finanziamenti pubblici). Tali costi rappresenterebbero complessivamente 121,4 milioni di EUR l'anno per i soggetti che effettuano il deposito.

    Le implicazioni sul bilancio di quanto sopra in relazione ai bilanci nazionali non possono essere previste con certezza al di là dell'esame dei costi, dato che ciò dipenderà da numerosi fattori, compresa l'eventualità che un organismo di raccolta sia pubblico o privato, le sue modalità attuali di finanziamento, ecc.

    La Commissione fornisce competenze personalizzate tramite lo strumento di assistenza tecnica al fine di aiutare gli Stati membri dell'UE a progettare e attuare riforme che promuovano la crescita in un'ampia serie di settori strategici. Il programma dello strumento di assistenza tecnica della Commissione è in grado di finanziare parzialmente l'assistenza tecnica per l'attuazione dell'ESAP da parte delle autorità nazionali competenti, su loro richiesta. Attraverso tale programma, la Commissione fornirà altresì contributi sugli aspetti pratici delle riforme. Ciò può assumere la forma di una consulenza strategica o legale, di studi, di una formazione e di missioni nel paese da parte di esperti. Il finanziamento fornito tramite lo strumento di assistenza tecnica si basa su cicli di richiesta annuali.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La presente proposta non richiede un piano di attuazione.

    Il monitoraggio di taluni elementi della presente proposta, in particolare per quanto concerne il grado di leggibilità meccanica delle informazioni, sarebbe compito dell'ESMA, come previsto dalla proposta di regolamento che istituisce l'ESAP.

    La proposta di regolamento che istituisce l'ESAP prevede una clausola di riesame per il pacchetto.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Ciascun articolo della presente proposta modifica un regolamento specifico tra quelli elencati nell'allegato della proposta di regolamento che istituisce l'ESAP, introducendo una disposizione aggiuntiva che disciplina gli aspetti specifici illustrati di seguito al fine di consentire il funzionamento dell'ESAP.

    (1)Comunicazione e formato di determinate informazioni

    Questa disposizione aggiuntiva specifica che per qualsiasi informazione, documento e relazione resa pubblica o reso pubblico ai sensi del diritto dell'Unione da parte di un soggetto (tra cui, a seconda dei casi: agenzie di rating del credito, fondi, controparti centrali, depositari centrali di titoli, emittenti di titoli, revisori o enti creditizi), la trasmissione dovrà avvenire nei confronti dell'organismo di raccolta in un formato per dati estraibili o in formato leggibile meccanicamente, se del caso, contestualmente alla loro pubblicazione.

    Tale disposizione specifica altresì che qualsiasi informazione, documento e relazione che debba essere resa pubblica o reso pubblico, deve essere corredata o corredato di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 13  del Parlamento europeo e del Consiglio e debba comprendere quanto meno i metadati seguenti:

    il nome del soggetto che trasmette le informazioni;

    l'identificativo della persona giuridica;

    le dimensioni del soggetto;

    il tipo di informazioni;

    il periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle informazioni al pubblico, se del caso.

    L'autorità europea di vigilanza pertinente (ossia l'ESMA, l'ABE o l'EIOPA), sulla base di un'analisi costi-benefici, elaborerà progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    i metadati specifici da includere nelle informazioni;

    la strutturazione dei dati delle informazioni;

    il formato leggibile meccanicamente.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione.

    (2)Designazione degli organismi di raccolta

    Questa disposizione specifica l'organismo di raccolta pertinente al quale un soggetto che effettua un deposito dovrebbe trasmettere le informazioni. Qualora un organismo di raccolta sia già identificato all'interno di un regolamento, sarà specificamente designato ai fini della raccolta delle informazioni per l'ESAP. Laddove non sia possibile individuare alcun organismo di raccolta all'interno di un regolamento ai fini dell'ESAP, il compito di fungere da organismi di raccolta ai fini dell'ESAP è demandato a meccanismi ufficialmente stabiliti ai sensi della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza).

    (3)Data di applicazione

    La data di applicazione specificata in ciascun articolo stabilisce la data a decorrere dalla quale un regolamento specifico e i relativi obblighi di informativa inizieranno a rientrare nell'ambito di applicazione dell'ESAP.    

    2021/0380 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 15 , la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP). La strategia della Commissione per la finanza digitale 16 ha tracciato linee generali sulle modalità con cui l'Europa può sostenere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni e, in particolare, al fine di promuovere una finanza basata sui dati. Nella strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 17 , la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal 18

    (2)È necessario istituire l'ESAP conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento ESAP] 19 al fine di consentire un facile accesso ai dati da parte dei decisori nell'economia e nella società per permettere loro di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a tale scopo. Si prevede che il mondo finanziario subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l'Unione dovrebbe sostenerla, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la transizione verde abbia successo attraverso la finanza sostenibile, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso da parte del pubblico a informazioni finanziarie e non finanziarie concernenti persone fisiche o giuridiche (soggetti) che sono tenute a rendere pubbliche tali informazioni o che trasmettono a un organismo di raccolta, su base volontaria, informazioni finanziarie e relative alla sostenibilità concernenti le loro attività economiche. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, l'ESAP (dall'inglese: European single access point, punto di accesso unico europeo), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.

    (3)L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti in relazione a servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità che i soggetti e le autorità sono tenuti a pubblicare in conformità con una serie di direttive in tale settore. In ogni caso qualsiasi persona fisica o giuridica può trasmettere a un organismo di raccolta informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ESAP].

    (4)Una serie di regolamenti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità dovrebbero essere modificati per consentire il funzionamento dell'ESAP. Per consentire un funzionamento affidabile ed efficiente dell'ESAP in maniera proporzionata, l'incremento della raccolta e della trasmissione delle informazioni dovrebbe essere graduale.

    (5)Ai fini del funzionamento dell'ESAP, dovrebbero essere designati degli organismi di raccolta incaricati di raccogliere presso i soggetti pertinenti le informazioni concernenti i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. In assenza di un organismo di raccolta già istituito ai sensi del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero designare uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti, istituiti a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , affinché raccolga e conservi le informazioni ed effettui notifiche all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di conseguenza. Tale meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe fungere da organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP] e svolgere i compiti specifici stabiliti in tale regolamento. Laddove un'autorità europea di vigilanza o un'autorità competente sia tenuta, ai sensi del diritto dell'Unione, a redigere e pubblicare sul proprio sito web informazioni sui soggetti pertinenti e sui loro prodotti finanziari in relazione ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità, tale autorità dovrebbe agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP]. Tale autorità dovrebbe pubblicare le informazioni in un formato per dati estraibili, includere i nomi o le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto e specificare il tipo di informazioni.

    (6)Al fine di garantire che l'ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP], i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono tali informazioni pubbliche.

    (7)Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. I soggetti dovrebbero altresì corredare le informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta con i metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione sviluppate dall'autorità europea di vigilanza pertinente che specifichino i metadati per ciascuna informazione, la strutturazione dei dati per tali informazioni nonché le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tal caso.

    (8)I soggetti dovrebbero essere considerati responsabili delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta. Garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte consentirebbe di proteggere i soggetti da un'alterazione indebita delle loro informazioni nonché di creare fiducia nel pubblico in merito all'ESAP. A tal fine i documenti presentati dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere corredati da un sigillo elettronico qualificato inserito dal soggetto che effettua la comunicazione sulle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta laddove tale sigillo sia richiesto, in conformità con le specifiche stabilite nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP].

    (9)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 21 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [inserire la data] 22 .

    (10)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia armonizzare gli obblighi di informativa per le informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili tramite l'ESAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (11)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti seguenti:

    regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito 23 ;

    regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) 24 ;

    regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 25 ;

    regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital 26 ;

    regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale 27 ;

    regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 28 ;

    regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico 29 ;

    regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) 30 ;

    regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari 31 ;

    regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli 32 ;

    regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati 33 ;

    regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine 34 ;

    regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo 35 ;

    il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento 36 ;

    regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato 37 ;

    regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari 38 ;

    regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) 39 ;

    regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento 40 ;

    regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 41 ;

    regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili 42 ;

    regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali 43 ,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1
    Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009

    Nel regolamento (CE) n. 1060/2009 è inserito il seguente articolo 13 bis:

    "Articolo 13 bis
    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, le agenzie di rating del credito trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate dei metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni delle agenzie di rating del credito che trasmettono le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'agenzia di rating del credito per categoria specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le agenzie di rating del credito acquisiscono l'identificativo della persona giuridica specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 36 quinquies, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione, se disponibile, e l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 2
    Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012

    Nel regolamento (UE) n. 236/2012 è inserito il seguente articolo 11 bis:

    "Articolo 11 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, le persone fisiche o giuridiche trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate dei metadati seguenti:

    i)tutti i nomi o tutte le denominazioni delle persone fisiche o giuridiche che trasmettono le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica della persona specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni della persona giuridica per categoria specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la persona fisica o giuridica pertinente acquisisce l'identificativo della persona giuridica specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragraf1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità nazionale competente.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 3
    Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

    Nel regolamento (UE) n. 648/2012 è inserito il seguente articolo 38 bis:

    "Articolo 38 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 39, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 49, paragrafo 3, le CCP e i partecipanti diretti trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni della CCP che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica della CCP specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni della CCP per categoria specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le CCP e i partecipanti diretti acquisiscono l'identificativo della persona giuridica specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del [regolamento ESAP].

    3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 25, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1, all'articolo 25 octodecies, paragrafo 3, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 73, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, quarto comma, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica delle CCP e dei partecipanti diretti come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità nazionali competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica delle CCP e dei partecipanti diretti come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: 

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 4
    Modifica del regolamento (UE) n. 345/2013

    Nel regolamento (UE) n. 345/2013 è inserito il seguente articolo 13 bis:

    "Articolo 13 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni, se disponibili, e l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

    Articolo 5
    Modifica del regolamento (UE) n. 346/2013

    Nel regolamento (UE) n. 346/2013 è inserito il seguente articolo 14 bis:

    "Articolo 14 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento. ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

    Articolo 6
    Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

    Nel regolamento (UE) n. 575/2013 è inserito il seguente articolo 434 ter:

    "Articolo 434 ter
    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rendono pubbliche informazioni a norma della parte otto del presente regolamento, gli enti trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'ente che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'ente specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni degli enti per categoria specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Ai fini di cui al paragrafo 1 l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ABE.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), l'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Ai fini della lettera c) l'ABE, in stretta collaborazione con l'ESMA e l'EIOPA, valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 7
    Modifica del regolamento (UE) n. 537/2014

    Nel regolamento (UE) n. 537/2014 è inserito il seguente articolo 13 bis:

    "Articolo 13 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 13, il revisore o l'impresa di revisione trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutti nomi o tutte le denominazioni del revisore o dell'impresa di revisione che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica del revisore o dell'impresa di revisione, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni del revisore o dell'impresa di revisione per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i revisori o le imprese di revisione acquisiscono l'identificativo della persona giuridica specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), sono conferiti alla Commissione poteri di esecuzione, in seguito a consultazione del CEAOB, al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Ai fini della lettera c) la Commissione valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 8
    Modifica del regolamento (UE) n. 596/2014

    Nel regolamento (UE) n. 596/2014 è inserito il seguente articolo 21 bis:

    "Articolo 21 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2025, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 19, paragrafo 3, l'emittente trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'emittente che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli emittenti acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Entro il 31 dicembre 2024, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti, istituiti a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è il meccanismo ufficialmente stabilito pertinente.

    A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità nazionale competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 9
    Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014

    Nel regolamento (UE) n. 600/2014 è inserito il seguente articolo 23 bis:

    "Articolo 23 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito dal regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*, le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, l'ESMA agisce in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

    Articolo 10
    Modifica del regolamento (UE) n. 909/2014

    Nel regolamento (UE) n. 909/2014 è inserito il seguente articolo 74 bis:

    "Articolo 74 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 9, dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafi 4 e 7, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 54, paragrafo 4, lettera f), e dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento, i CSD trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove pertinente, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate dei metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni del CSD che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica del CSD, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni del CSD per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), il CSD acquisisce l'identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 62, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del CSD come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 11
    Modifica del regolamento (UE) n. 1286/2014

    Nel regolamento (UE) n. 1286/2014 è inserito il seguente articolo 29 bis:

    "Articolo 29 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rende pubblico il documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'ideatore di PRIIP trasmette contemporaneamente tale documento contenente le informazioni chiave all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tale documento contenente le informazioni chiave o tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)il documento contenente le informazioni chiave è preparato o le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)il documento contenente le informazioni chiave o le informazioni sono corredati di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'ideatore di PRIIP che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'ideatore di PRIIP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)il documento contenente le informazioni chiave o le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragraf1, lettera b), punto ii), gli ideatori di PRIIP acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibile tramite l'ESAP il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come specificato all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Ai fini della lettera c) le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    Il comitato congiunto presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 12
    Modifica del regolamento (UE) 2015/760

    Nel regolamento (UE) 2015/760 è inserito il seguente articolo 25 bis:

    "Articolo 25 bis
    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

    Articolo 13
    Modifica del regolamento (UE) 2015/2365

    Nel regolamento (UE) 2015/2365 è inserito il seguente articolo 32 bis:

    "Articolo 32 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 19, paragrafo 8, e dell'articolo 26, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento, le entità trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'entità che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'entità, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'entità per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le entità acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai fini di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 25, paragrafi da 1 a 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'entità come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 14
    Modifica del regolamento (UE) 2016/1011

    Nel regolamento (UE) 2016/2011 è inserito il seguente articolo 28 bis:

    "Articolo 28 bis
    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 7, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 28, paragrafo 1, l'amministratore trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'amministratore che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'amministratore per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli amministratori acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX.

    3.Ai fini di cui al paragrafo 1 gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità nazionali competenti.

    Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità nazionali competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 36, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 15
    Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

    Nel regolamento (UE) 2017/1129 è inserito il seguente articolo 21 bis:

    "Articolo 21 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), dell'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 9, e dell'articolo 23, paragrafo 1, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutti i nomi o tutte le denominazioni dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, se pertinente;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, se pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, se pertinente, acquisisce l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 26, paragrafo 2, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono i nomi o le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o, se applicabile, dell'offerente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 16
    Modifica del regolamento (UE) 2017/1131

    Nel regolamento (UE) 2017/1131 è inserito il seguente articolo 37 bis:

    "Articolo 37 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

    Articolo 17
    Modifica del regolamento (UE) 2019/1238

    Nel regolamento (UE) 2019/1238 è inserito il seguente articolo 70 bis:

    "Articolo 70 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, il fornitore di PEPP trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni del fornitore di PEPP che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni del fornitore di PEPP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i fornitori di PEPP acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'EIOPA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 69, paragrafi 1 e 4, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'EIOPA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 18
    Modifica del regolamento (UE) 2019/2033

    Nel regolamento (UE) 2019/2033 è inserito il seguente articolo 46 bis:

    "Articolo 46 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rendono pubbliche informazioni a norma della parte sei del presente regolamento, le imprese di investimento trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'impresa di investimento per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese di investimento acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ABE.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), l'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Ai fini della lettera c) l'ABE, in stretta collaborazione con l'ESMA e l'EIOPA, valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 19
    Modifica del regolamento (UE) 2019/2088

    Nel regolamento (UE) 2019/2088 è inserito il seguente articolo 18 bis:

    "Articolo 18 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2025, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'entità che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dei partecipanti ai mercati finanziari o dei consulenti finanziari, se pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dei partecipanti ai mercati finanziari o dei consulenti finanziari, se pertinente, per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i partecipanti ai mercati finanziari o i consulenti finanziari acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Entro il 31 dicembre 2024, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, le autorità europee di vigilanza effettuano un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 20
    Modifica del regolamento (UE) 2020/852

    Nel regolamento (UE) 2020/852 è inserito il seguente articolo 8 bis:

    "Articolo 8 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 7, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, l'impresa trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni dell'impresa che trasmette le informazioni;

    ii)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

    (c)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese acquisiscono un identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del [regolamento ESAP].

    3.Entro il 31 dicembre 2023, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 21
    Modifica del regolamento (UE) 2021/23

    Nel regolamento (UE) 2021/23 è inserito il seguente articolo 95 bis:

    "Articolo 95 bis
    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

    1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dell'articolo 72, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità di risoluzione trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)tali informazioni sono preparate nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

    (b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

    i)tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;

    ii)l'identificativo della persona giuridica del soggetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iii)le dimensioni del soggetto per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

    v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere accessibili al pubblico tramite l'ESAP, se del caso.

    2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i soggetti acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

    3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

    4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    (a)i metadati da includere nelle informazioni;

    (b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    (c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ________________

    * Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    *** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

    Articolo 22
    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    (1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione", (COM(2020) 590 final del 24.9.2020).
    (2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati (COM(202066 final del 19.2.2020).
    (3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021390 final del 6.7.2021 ).
    (4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019640 final dell'11.12.2019).
    (5)    SWD(2021) 81 final del 21 aprile 2021.
    (6)    SWD(2021) XXX del [data].
    (7)    Il forum di alto livello ha raccomandato che l'ESAP fornisca accesso alle informazioni pubbliche di carattere finanziario e non finanziario dei soggetti, nonché ad altre informazioni pubbliche pertinenti per le attività o i prodotti finanziari […], che devono essere liberamente accessibili al pubblico ed esenti da diritti o il cui uso non è soggetto a licenze. Cfr. relazione finale del forum di alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali: una nuova visione per i mercati dei capitali d'Europa, giugno 2020.
    (8)    ISBN 978-92-76-13304-9.
    (9)    ISBN 978-92-76-25267-2.
    (10)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
    (11)    Cfr. proposte della Commissione di regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, in particolare le modifiche dell'articolo 433.
    (12)    Cfr. articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata.
    (13)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
    (14)    GU C [...] del [...], pag. [...].
    (15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione", (COM(2020) 590 final del 24.9.2020).
    (16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final del 24.9.2020).
    (17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (SWD(2021) 390 final), 6.7.2021.
    (18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019640 final dell'11.12.2019).
    (19)    [OP: inserire la nota a piè di pagina corrispondente: titolo completo e riferimento alla GU].
    (20)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
    (21)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
    (22)    GU C […] del […], pag. […].
    (23)    Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
    (24)    Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
    (25)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
    (26)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
    (27)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
    (28)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
    (29)    Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
    (30)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
    (31)    Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
    (32)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014 pag. 1).
    (33)    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
    (34)    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
    (35)    Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
    (36)    Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
    (37)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
    (38)    Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
    (39)    Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).
    (40)    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
    (41)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
    (42)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
    (43)    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).
    Barr