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Document 52021PC0709

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056

COM/2021/709 final

Bruxelles, 17.11.2021

COM(2021) 709 final

2021/0367(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 402 final} - {SWD(2021) 330 final} - {SWD(2021) 331 final} - {SWD(2021) 332 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nel 2018 il commercio globale di rifiuti ha raggiunto 182 milioni di tonnellate per un valore di circa 80,5 miliardi di EUR 1 . Tale commercio è aumentato considerevolmente negli ultimi decenni, con un picco di quasi 250 milioni di tonnellate nel 2011. L'UE è un attore importante nel commercio globale di rifiuti e volumi notevoli di rifiuti vengono spediti tra gli Stati membri. Nel 2020 l'UE ha esportato in paesi terzi circa 32,7 milioni di tonnellate di rifiuti, con un aumento del 75 % dal 2004 2 , per un valore di 13 miliardi di EUR. I rottami di metalli ferrosi e non ferrosi, i rifiuti di carta, i rifiuti di plastica, i rifiuti tessili e i rifiuti di vetro rappresentano la maggior parte dei rifiuti esportati dall'UE. L'UE ha altresì importato circa 16 milioni di tonnellate, per un valore di 13,5 miliardi di EUR. Inoltre, ogni anno, circa 67 milioni di tonnellate di rifiuti vengono spediti tra gli Stati membri 3 (spedizioni intra-UE di rifiuti).

Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono generare rischi per la salute umana e l'ambiente, in particolare quando non sono controllate correttamente. Allo stesso tempo, tali rifiuti hanno spesso un valore economico positivo, in particolare come materie prime secondarie che possono sostituire e ridurre la dipendenza dalle materie prime e quindi contribuire a un'economia più circolare.

Misure di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti sono in vigore nell'UE sin dal 1984. Nel 1989 è stata adottata la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) con l'obiettivo di affrontare i gravi problemi legati ai depositi di rifiuti tossici importati dall'estero in varie parti del mondo in via di sviluppo. Nel 1992 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato una decisione 4 giuridicamente vincolante sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (decisione OCSE).

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 5 ("regolamento sulle spedizioni di rifiuti") attua nel diritto dell'Unione le disposizioni della convenzione di Basilea e della decisione OCSE. Per determinati aspetti, il regolamento sulle spedizioni di rifiuti contiene misure di controllo più severe rispetto alla convenzione di Basilea. Il regolamento impone agli Stati membri di assicurare che le spedizioni e le operazioni di trattamento dei rifiuti siano gestite in modo da proteggere l'ambiente e la salute umana dagli eventuali effetti negativi derivanti da tali rifiuti. Il regolamento stabilisce meccanismi di controllo per l'esportazione e l'importazione di rifiuti tra l'UE e paesi terzi, nonché per spedizioni tra Stati membri. I tipi di controlli previsti dal regolamento dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti (ad esempio pericolosi, non pericolosi), dalla loro destinazione e dal loro trattamento nel quadro del recupero (ad esempio il riciclaggio) o dello smaltimento (ad esempio in discarica). Il regolamento prevede inoltre divieti di esportazione per talune categorie di rifiuti e talune destinazioni: l'esempio più importante è il divieto di esportare rifiuti pericolosi dall'UE verso paesi non appartenenti all'OCSE.

L'obiettivo generale della revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è aumentare il livello di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica dagli impatti delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Affronta i problemi individuati nella valutazione di tale regolamento pubblicata dalla Commissione nel gennaio del 2020 6 (cfr. maggiori informazioni al riguardo al punto 3).

La revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti risponde altresì alla richiesta del Green Deal europeo 7 e del piano d'azione per l'economia circolare 8 di rivedere tale regolamento con l'obiettivo di:

·facilitare le spedizioni di rifiuti per il riutilizzo e il riciclaggio nell'UE;

·assicurare che l'UE non esporti in paesi terzi le proprie sfide in materia di rifiuti; e

·    affrontare le spedizioni illegali di rifiuti.

Il Green Deal europeo e la strategia industriale 9 , compreso il suo aggiornamento 10 , hanno inoltre riconosciuto che l'accesso alle materie prime è d'importanza strategica e una conditio sine qua non per la transizione verde e digitale dell'Europa. Il piano d'azione per le materie prime critiche 11 ha messo in evidenza le importanti quantità di risorse che escono dall'Europa sotto forma di rifiuti anziché essere riciclate in materie prime secondarie e contribuire così alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento per gli ecosistemi industriali europei.

Anche il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una revisione ambiziosa del regolamento sulle spedizioni di rifiuti 12 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Esistono sinergie tra il regolamento sulle spedizioni di rifiuti e altri atti legislativi europei sui rifiuti, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti 13 e le direttive inerenti flussi specifici di rifiuti. La direttiva sui veicoli fuori uso 14 , la direttiva sulle pile 15 , la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 16 e la direttiva RAEE 17 contengono tutte disposizioni specifiche sui movimenti transfrontalieri di flussi di rifiuti specificati che fanno riferimento al regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Esistono anche sinergie tra il regolamento sulle spedizioni di rifiuti e altri atti legislativi dell'UE pertinenti per le spedizioni di rifiuti, in particolare la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente 18 . Questa direttiva configura come reato le spedizioni di rifiuti gestite dalla criminalità e integra le disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti intese a garantire la sua applicazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica esistente del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del trattato. L'articolo 191 riguarda la politica dell'UE in materia di ambiente, che deve contribuire a perseguire i seguenti obiettivi:

·salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

·protezione della salute umana;

·utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; e

·promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti assicura che la legislazione globale sui rifiuti dell'UE non venga aggirata spedendo questi ultimi in paesi terzi nei quali le norme e le prestazioni in materia di gestione dei rifiuti differiscono notevolmente da quelle esistenti nell'UE. È importante stabilire a livello UE norme comuni sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti al fine di evitare una situazione nella quale gli operatori illegali sceglierebbero esportare i rifiuti dall'Unione attraverso Stati membri con norme interne meno severe di altri (scenario di port hopping). Le norme dell'UE sono giustificate anche per le spedizioni intra-UE di rifiuti dato che l'industria UE dei rifiuti è altamente integrata, nonché al fine di assicurare parità di trattamento e chiarezza giuridica per tutti gli operatori economici in questo settore.

Proporzionalità

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti assicura la coerenza nell'attuazione da parte di ogni Stato membro della convenzione di Basilea e della decisione OCSE ed evita pertanto gli ostacoli alle spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE o gli impedimenti al buon funzionamento del mercato interno dell'Unione. L'approccio dell'UE alla spedizione di rifiuti è inoltre più severo rispetto alla convenzione di Basilea quando si tratta di esportazione di rifiuti, in quanto vieta l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento al di fuori dei paesi EFTA, nonché l'esportazione di alcuni rifiuti non pericolosi 19 al di fuori dell'OCSE. L'approccio a livello UE presenta un evidente valore aggiunto ambientale rispetto ai risultati che può conseguire ciascuno Stato membro che si affida individualmente alla convenzione di Basilea. In effetti l'UE è una delle poche parti della convenzione di Basilea ad applicare norme così severe.

Scelta dell'atto giuridico

Nel 1984 è stata adottata la direttiva 84/631/CEE del Consiglio 20 , del 6 dicembre 1984, che ha introdotto misure a livello UE in materia di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La direttiva riguardava le spedizioni di rifiuti pericolosi. Richiedeva una procedura di previo assenso informato per i paesi interessati, consentendo loro di opporsi a una spedizione specifica.

La direttiva 84/631/CEE è stata modificata dalla direttiva 86/279/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, che ha introdotto disposizioni aggiuntive per migliorare il monitoraggio delle esportazioni di rifiuti dalla Comunità. In seguito agli sviluppi internazionali nel contesto della Convenzione di Basilea e dell'OCSE, nel 1993 è stato adottato il primo regolamento sulle spedizioni di rifiuti (regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, che abroga la direttiva 84/631/CEE).

È importante osservare che in quel momento, per garantire un'applicazione simultanea e armonizzata delle relative norme in tutti gli Stati membri, si è deciso di adottare un regolamento piuttosto che una direttiva. La scelta di un regolamento rimane giustificata in quanto stabilisce prescrizioni dirette per tutti gli operatori, fornendo così la necessaria certezza del diritto e la possibilità di esecuzione di un mercato completamente integrato in tutta l'UE. Un regolamento assicura inoltre che gli obblighi siano attuati contemporaneamente e nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti è stato valutato secondo cinque criteri: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. È stato preso in considerazione anche il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Le conclusioni principali della valutazione sono riportate di seguito.

·Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti ha stabilito un quadro giuridico solido che è stato attuato dagli Stati membri. In generale si è dimostrato efficace nel conseguire i suoi due obiettivi principali: proteggere l'ambiente e la salute umana dagli effetti negativi delle spedizioni di rifiuti; e attuare gli impegni internazionali dell'UE in questo settore. Ha portato a un migliore controllo delle spedizioni di rifiuti e ha contribuito alla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti a livello nazionale e UE;

·allo stesso tempo, livelli e modi diversi di applicare e far rispettare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, spesso combinati con interpretazioni diverse delle sue disposizioni e vari regimi di ispezione, hanno ostacolato la sua attuazione ottimale in tutta l'UE. Tali fattori limitano o scoraggiano le spedizioni legali di materiali di rifiuti di buona qualità agli impianti di riciclaggio, che sono importanti per la transizione verso un'economia circolare nell'UE;

·per quanto concerne l'esportazione di rifiuti dall'UE, specialmente quelli non pericolosi, una grande lacuna è costituita dall'insufficiente sorveglianza delle condizioni in cui tali rifiuti sono gestiti nei paesi di destinazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, l'esportazione di alcuni rifiuti dall'UE ha creato problemi ambientali e di sanità pubblica nei paesi di destinazione. Rappresenta anche una perdita di risorse per le industrie di riciclaggio dell'UE;

·anche le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall'UE rimangono un problema considerevole in ragione della natura generale delle disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Ciò riguarda in particolare gli elementi che devono essere controllati dalle autorità competenti, ad esempio la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la garanzia dell'osservanza del regolamento. Questo problema è però anche dovuto a carenze nell'attuare e far rispettare il regolamento.

Tali conclusioni hanno contribuito alla definizione degli obiettivi perseguiti dalla revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Consultazioni dei portatori di interessi

I portatori di interessi sono stati consultati durante l'intero processo di valutazione e l'intero processo della valutazione d'impatto, che sono serviti a preparare la revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Nel 2018, al fine di preparare la valutazione, sono stati organizzati una consultazione pubblica aperta e un seminario. Una valutazione d'impatto iniziale è stata poi pubblicata l'11 marzo 2020 al fine di ottenere un riscontro pubblico, che è stato seguito da una consultazione pubblica aperta fino al 30 luglio 2020 e da un seminario tenutosi il 23-24 settembre 2020. Inoltre, nel contesto del processo di valutazione d'impatto, si sono svolte diverse consultazioni mirate con un ampio numero di portatori di interessi. Maggiori informazioni in merito a tale processo di consultazione sono riportate negli allegati 2 e 3 della relazione sulla valutazione d'impatto.

I portatori di interessi e gli Stati membri hanno concordato in genere con le conclusioni principali della valutazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e con la necessità di rivederlo per affrontare le criticità evidenziate nelle conclusioni.

Per quanto concerne la questione delle spedizioni intra-UE di rifiuti, gli operatori economici hanno espresso un forte sostegno a favore di una modernizzazione delle procedure applicabili alle spedizioni di rifiuti e all'adozione di misure dell'UE per evitare una frammentazione del mercato interno dell'Unione. Hanno chiesto in particolare la digitalizzazione della procedura di notifica, un migliore funzionamento delle procedure accelerate, la definizione di norme comuni per l'adozione di decisioni circa la classificazione dei rifiuti e una migliore standardizzazione del calcolo delle garanzie finanziarie. I pareri espressi dalla società civile hanno sottolineato la necessità di un migliore allineamento del regolamento rispetto al principio di prossimità e alla gerarchia dei rifiuti. Al contrario, alcuni operatori economici hanno indicato che il regolamento non dovrebbe stabilire disposizioni sostanziali (che sono stabilite in altre normative) bensì limitarsi agli obblighi procedurali per la spedizione dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'esportazione dall'UE, i portatori di interessi hanno in generale riconosciuto che il regolamento dovrebbe essere modificato per evitare situazioni nelle quali i rifiuti esportati dall'UE sono gestiti in modo scorretto nei paesi di destinazione. Sono stati espressi punti di vista differenti sulle possibili soluzioni per affrontare tale problema. Alcuni portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni in merito alle misure che potrebbero causare perturbazioni del commercio mondiale dei rifiuti di alta qualità, nonché sull'impatto di tali misure sul settore UE attualmente coinvolto nella raccolta, nella cernita e nel riciclaggio dei rifiuti. In particolare hanno sottolineato il fatto che potrebbero non esservi capacità sufficienti nell'UE per trattare i rifiuti che sono attualmente esportati dall'UE. Questo punto di vista non è stato condiviso da alcuni altri operatori economici, che hanno indicato che tale capacità sarebbe invece disponibile. La società civile ha insistito sulla necessità che l'UE stabilisca misure molto restrittive per l'esportazione di rifiuti di plastica dall'UE.

In generale i portatori di interessi hanno espresso il loro sostegno a favore del rafforzamento delle disposizioni contro le spedizioni illegali di rifiuti.

La proposta della Commissione tiene conto delle opinioni espresse e presenta un approccio proporzionato per affrontare i problemi individuati nella valutazione. Ciò è vero in particolare nel caso delle misure relative all'esportazione di rifiuti, che non equivalgono a un divieto indiscriminato di esportazione e che si applicheranno solo 3 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto. Tutti i portatori di interessi e i paesi terzi disporranno quindi di tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione delle nuove norme.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto per la revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è stata sostenuta da uno studio condotto da esperti esterni. Tali esperti hanno lavorato a stretto contatto con la Commissione nelle diverse fasi dello studio. La Commissione ha altresì utilizzato numerose altre fonti d'informazione per preparare tale proposta.

Valutazione d'impatto

La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver affrontato le osservazioni del comitato per il controllo normativo contenute nel suo parere negativo del 9 aprile 2021, una valutazione d'impatto riveduta ha ottenuto un parere positivo il 4 giugno 2021. Nel suo parere finale il comitato ha chiesto ulteriori dettagli, principalmente in merito al confronto delle opzioni affrontate nella valutazione d'impatto.

La valutazione dell'impatto ha esaminato quattro opzioni strategiche.

L'opzione strategica 1 corrisponde allo scenario di base. Tale opzione presuppone che la convenzione di Basilea e la decisione OCSE rimangano sostanzialmente invariate almeno fino al 2030. Presuppone inoltre che l'attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti, compreso il suo regolamento delegato, continueranno ad essere applicabili. La sua attuazione attuale continuerà e l'armonizzazione tra gli Stati membri sarà ulteriormente perseguita attraverso gli sforzi esistenti, in particolare lo sviluppo di orientamenti e scambi ad hoc tra gli Stati membri, soprattutto attraverso i corrispondenti per le spedizioni di rifiuti 21 . L'UE continuerà inoltre a promuovere misure globali per migliorare il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e la gestione dei rifiuti in seno alle organizzazioni internazionali, in particolare presso la convenzione di Basilea e l'OCSE.

La tabella che segue offre una panoramica delle opzioni 2, 3 e 4, che costituiscono delle alternative all'opzione 1 (scenario di base) e la combinazione di misure in tali opzioni.

Misure

Opzione 2

(modifiche mirate)

Opzione 3

(modifiche strutturali)

Opzione 4

(modifiche di ampia portata)

Obiettivo 1: facilitare le spedizioni all'interno dell'UE, in particolare per allineare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti rispetto agli obiettivi dell'economia circolare

1a) Migliorare il regime degli impianti "titolari di autorizzazione preventiva"

x

x

1b) Semplificare la procedura di notifica

x

x

1c) Chiarire la portata del regolamento sulle spedizioni di rifiuti

x

x

1d) Istituire un sistema di interscambio elettronico dei dati (EDI, Electronic Data Interchange) obbligatorio a livello UE

x

x

1e) Semplificare il sistema di garanzie finanziarie armonizzando il calcolo dell'importo richiesto nel quadro della garanzia

x

x

1f) Assicurare il riconoscimento reciproco a livello UE dei vettori di rifiuti pericolosi registrati in uno Stato membro

x

1g) Allineare le disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti alla gerarchia dei rifiuti

x

x

1h) Formulare orientamenti in merito a questioni attualmente problematiche

x

1i) Garantire l'allineamento con le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti concernenti la cessazione della qualifica di rifiuto e i sottoprodotti

x

x

1j) Incaricare la Commissione di fissare, mediante atti delegati o di esecuzione, soglie di contaminazione dei rifiuti al fine di stabilire se debbano essere soggetti o meno alla procedura di notifica

x

x

1k) Stabilire il riconoscimento reciproco dei criteri nazionali di cessazione della qualifica di rifiuto ai fini delle spedizioni di rifiuti

x

1l) Stabilire il riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali in relazione alla natura pericolosa dei rifiuti ai fini delle spedizioni di rifiuti

x

Obiettivo 2: assicurare che i rifiuti esportati dall'UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto

2a) Specificare gli obblighi degli esportatori e delle autorità pubbliche di assicurare e verificare che i rifiuti esportati nei paesi terzi siano gestiti in modo ecologicamente corretto

x

x

2b) Incaricare la Commissione di stabilire criteri per operare una differenziazione tra beni usati e rifiuti, per flussi specifici di rifiuti per i quali l'esportazione in paesi terzi genera sfide particolari

x

x

2c) Stabilire un nuovo quadro nel contesto del quale i paesi non appartenenti all'OCSE devono notificare all'UE la loro volontà di importare rifiuti verdi e dimostrare la loro capacità di trattarli in modo sostenibile secondo i criteri stabiliti

x

x

2d) Esigere che l'esportazione di rifiuti verdi dai paesi OCSE sia soggetta alla procedura di notifica

x

2e) Istituire una procedura specifica per monitorare l'esportazione di rifiuti verso i paesi dell'OCSE e mitigare i problemi ambientali che potrebbero essere causati da tali esportazioni

x

x

Obiettivo 3: contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti intra e in partenza dall'UE

3a) Migliorare le disposizioni in materia di ispezioni, di garanzia dell'osservanza e di seguito dato

x

x

3b) Emanare orientamenti in merito a ispezioni efficienti e pratiche intese a garantire l'osservanza delle norme

x

3c) Conferire alla Commissione (attraverso l'OLAF) il potere di condurre azioni investigative e di coordinamento transnazionali contro il traffico di rifiuti nell'UE

x

x

3d) Rafforzare le disposizioni esistenti in merito a violazioni e sanzioni

x

x

3e) Migliorare la rintracciabilità delle spedizioni di rifiuti verdi

x

x

3f) Facilitare la cooperazione tra le autorità di contrasto a livello nazionale

x

x

3g) Creare un gruppo dedicato a livello UE incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione intesa a garantire l'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti

x

x

 
L'opzione strategica 2 (modifiche mirate) prevede un pacchetto di misure capaci di affrontare in modo efficace e, in una certa misura, efficiente alcuni dei problemi che ostacolano il buon funzionamento del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Rispetto allo scenario di base, le modifiche mirate forniscono risposte efficaci e coerenti per il conseguimento di obiettivi specifici, in particolare ai fini della riduzione dell'onere amministrativo e dell'aumento delle spedizioni per il trattamento di rifiuti di livello più elevato nella gerarchia dei rifiuti. Tuttavia le misure previste da sole non sarebbero in grado di fornire i massimi benefici, soprattutto in ragione della minore efficienza e della minore coerenza interna. Rispetto alle modifiche strutturali (opzione 3), questa opzione affronta soltanto parzialmente le sfide legate all'esportazione dei rifiuti (obiettivo 2). Le misure mirano a trattare soltanto alcune aree problematiche, ad esempio stabilendo criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti (2b) o specificando gli obblighi per gli esportatori (2a). I maggiori benefici nel contesto di questa opzione sono individuati per le misure da 3a a 3d e 3f, destinate a contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall'UE (obiettivo 3).

Nel quadro dell'opzione strategica 3 (modifiche strutturali), le misure 1d, 1e e 1f rispondono direttamente alle preoccupazioni dei portatori di interessi riguardo ai costi associati ai ritardi delle spedizioni intra-UE e ridurrebbero significativamente gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche e gli operatori economici (obiettivo 1). L'introduzione delle misure 2c, 2d e 2e istituirebbe un quadro procedurale a livello UE per garantire che i rifiuti esportati dall'UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto. È considerata una risposta proporzionata e sistematica all'obiettivo 2. Talune modifiche non sarebbero sufficienti e coerenti nella misura sufficiente per conseguire l'effetto necessario a livello degli Stati membri. Ciò è vero in particolare per le misure proposte 3e e 3g destinate a contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti (obiettivo 3).

Dalla valutazione d'impatto è emerso che le azioni intraprese nel quadro delle opzioni 2 o 3 non consentirebbero di conseguire tutti gli obiettivi della revisione nel modo più efficace, efficiente e proporzionato possibile. Rispetto a tali opzioni, l'opzione strategica 4, che combina le misure creando una combinazione di modifiche di ampia portata, risulterebbe maggiormente efficace, in modo efficiente e proporzionato.

L'opzione prescelta è pertanto la 4. La combinazione di modifiche mirate e strutturali scelte sfocerebbe in un approccio equilibrato in termini di efficacia (conseguimento degli obiettivi) ed efficienza (efficacia in termini di costi). Mira ad assicurare che il presente regolamento possa facilitare le spedizioni intra‑UE in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, sostenere l'obiettivo dell'Unione di smettere di esportare le sue sfide in materia di rifiuti in paesi terzi, e di contribuire a contrastare con più efficacia le spedizioni illegali di rifiuti, senza rischiare costi eccessivi o perturbazioni. Risponde tanto i) alla necessità di misure nuove efficaci ai fini del conseguimento dei tre obiettivi, quanto ii) all'importanza che essi siano attuabili senza creare oneri eccessivi o impatti indesiderati.

L'opzione 4 è altresì proporzionata agli obiettivi che la presente revisione cerca di conseguire.

·Per quanto concerne l'obiettivo 1 sulle spedizioni intra-UE di rifiuti, tutte le misure di cui all'opzione 4 sono necessarie per ottenere un'integrazione migliore del mercato interno dell'UE per i rifiuti, guidando tali spedizioni verso il riciclaggio. Rappresenteranno modifiche importanti per le procedure attualmente applicabili alle spedizioni, che avranno un effetto tanto sugli operatori economici quanto sulle pubbliche amministrazioni. Tali misure genereranno importanti guadagni per entrambi tali soggetti, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e dei ritardi, nonché il trattamento più efficiente delle informazioni. Contribuiranno altresì a sostenere la transizione verso un'economia circolare nell'UE, creando così benefici in termini di protezione dell'ambiente. Tali guadagni compenseranno ampiamente i costi legati all'istituzione delle nuove misure, in particolare il regime di interscambio elettronico di dati (misura 1d) 22 . L'obbligo di digitalizzare la procedura di notifica per le spedizioni intra-UE di rifiuti attraverso il sistema di interscambio elettronico dei dati diventerà effettivo soltanto ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sulle spedizioni di rifiuti riveduto; inoltre il lavoro preparatorio con gli Stati membri e i portatori di interessi è già in corso al fine di prepararsi a tale nuovo regime;

·per quanto concerne il secondo obiettivo, l'opzione 4 porterà a importanti cambiamenti negli approcci dell'UE e nel quadro normativo che si applica all'esportazione di rifiuti in provenienza dall'UE. Ciò è necessario perché l'attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti non è riuscito a conseguire l'obiettivo di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti esportati dall'UE, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Una caratteristica importante dell'opzione 4 risiede nel fatto che richiederà tanto agli operatori economici quanto alle autorità pubbliche di intraprendere azioni concrete per verificare che i rifiuti esportati dall'UE siano trattati in modo sostenibile nei paesi di destinazione. Ciò assicurerà che siano fornite garanzie tanto a livello di paese (misure 2c e 2e) quanto di impianto (misura 2a) sul trattamento sostenibile dei rifiuti nei paesi di destinazione. Tali misure dovrebbero generare importanti benefici ambientali. Avranno altresì degli impatti economici. Per taluni operatori, in particolare quelli che trattano i rifiuti trasformandoli in materiali secondari nell'UE, ciò porterebbe potenzialmente a maggiori quantità di materie prime disponibili a un prezzo inferiore, di conseguenza tale circostanza avrebbe un impatto complessivo positivo. Per gli operatori che spediscono rifiuti dall'UE, l'impatto dipenderà dalla disponibilità di prove sul fatto che i rifiuti esportati nei paesi di destinazione siano trattati in modo ecologicamente corretto. È probabile che di conseguenza l'esportazione verso alcuni paesi potrebbe diventare più difficile, una circostanza questa che inciderebbe negativamente sulle imprese che esportano rifiuti in tali paesi. I costi derivanti da questa situazione sono comunque limitati e sono superati dai benefici ambientali complessivi delle misure. Infine è altresì importante sottolineare che la proporzionalità è garantita dal fatto che le misure di cui all'opzione 4:

applicherebbero un regime diverso tra i paesi di destinazione, con un controllo maggiore sui paesi nei quali le pratiche di gestione dei rifiuti sono considerate meno sostenibili rispetto a quanto avviene nell'UE (paesi non appartenenti all'OCSE);

istituirebbero un meccanismo, senza alcun divieto indiscriminato, ai sensi del quale i paesi importatori hanno la possibilità di importare rifiuti dall'UE qualora dimostrino di essere in grado di trattare i rifiuti in modo sostenibile; e

entrerebbero in vigore soltanto 3 anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche contemplate nel regolamento, lasciando un periodo di transizione affinché tutte le parti coinvolte si preparino alle nuove norme;

·per quanto concerne il terzo obiettivo, l'opzione 4 prevede una serie di misure destinate a migliorare la garanzia dell'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Tali misure sono necessarie per aumentare le capacità degli Stati membri e della Commissione di ridurre le spedizioni illegali di rifiuti. Dette misure non comportano alcun compito fondamentalmente nuovo o costi aggiuntivi per gli operatori e gli Stati membri. Un regime di contrasto più efficace contribuirebbe a prevenire o ridurre il volume delle spedizioni illegali e a fornire risparmi significativi sui costi per la bonifica e la reimportazione, nonché risparmi indiretti per gli Stati membri nei quali i rifiuti transitano. Un migliore contrasto dovrebbe portare altresì a una minore perdita di entrate fiscali. Inoltre, oltre alle misure proposte, la Commissione utilizzerà un'ampia gamma di strumenti per continuare a sostenere gli sforzi degli Stati membri a favore di una migliore attuazione ed esecuzione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Sono state già intraprese numerose iniziative a livello dell'UE contro il traffico illecito di rifiuti, che costituisce una delle priorità della politica generale dell'UE in materia di criminalità organizzata 23 . L'UE sta inoltre fornendo sostegno finanziario a progetti operativi contro il traffico di rifiuti 24 . La Commissione assiste inoltre gli Stati membri in questo settore attraverso il Forum sulla conformità e la governance ambientali 25 , il programma TAIEX-EIR PEER 2 PEER 26 e il pacchetto di formazione sul diritto ambientale dell'UE 27 .

La figura 1 che segue fornisce una panoramica schematica dell'opzione prescelta e delle misure che contiene. Una descrizione più dettagliata del modo in cui l'opzione prescelta consegue gli obiettivi del riesame del regolamento sulle spedizioni di rifiuti è presentata nell'allegato 14 della relazione sulla valutazione d'impatto.

Figura 1 – Panoramica delle misure previste nell'opzione prescelta

In termini di impatto economico complessivo, la presente opzione prescelta dovrebbe comportare risparmi significativi per gli operatori che spediscono i rifiuti e per le autorità che si occupano delle procedure di autorizzazione e monitoraggio di tali spedizioni, in particolare grazie alla creazione del sistema di interscambio elettronico dei dati. Ciò dovrebbe determinare risparmi dell'ordine di 1,4 milioni di EUR l'anno. Ulteriori misure destinate a modernizzare e semplificare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti porteranno risparmi aggiuntivi. Altri impatti economici importanti giungeranno dalle misure legate all'esportazione di rifiuti, che dovrebbero rappresentare un guadagno economico complessivo per l'economia dell'UE, sulla base dei dati del 2019, che oscilla tra 200 e 500 milioni di EUR l'anno, a seconda del quantitativo di rifiuti che vengono trattenuti nell'UE. Per gli operatori economici stabiliti nell'UE, gli impatti di tali misure saranno molto variegati a seconda della loro posizione nella catena del valore e dei tipi di rifiuti interessati. Alcuni di coloro che sono coinvolti nell'esportazione di tali rifiuti vedranno probabilmente aumentare i costi per l'esportazione di tali rifiuti oppure si rivolgeranno ad altri acquirenti nell'UE, dove potrebbero ottenere prezzi più bassi per i loro rifiuti. Le imprese che esportano rifiuti dovrebbero altresì istituire (o acquistare) sistemi di audit per verificare che gli impianti nei paesi terzi svolgano attività di gestione dei rifiuti in modo sostenibile; ciò comporterebbe costi nuovi ma moderati. Al contrario, gli operatori economici che riciclano o trattano i rifiuti nell'UE possono essere in grado di utilizzare un quantitativo maggiore di rifiuti come materia prima, che dovrebbero essere in grado di acquistare a un prezzo inferiore rispetto allo scenario di base. Le misure concernenti le spedizioni illegali dovrebbero avvantaggiare gli operatori che si comportano legalmente in quanto contribuiranno ad affrontare le attività illegali che rappresentano una concorrenza diretta alle attività degli operatori che si comportano legalmente. Per le imprese ubicate in paesi terzi che trasportano e trattano rifiuti importati dall'UE, l'effetto sarebbe positivo per quelle che svolgono le loro attività in modo ecologicamente corretto, dato che l'audit consoliderebbe le loro attività e la loro competitività, anche se potrebbe comportare altresì alcuni costi per aggiornare le loro infrastrutture e norme nel breve termine. L'impatto sarebbe negativo per quelle imprese che non sono in grado di rispettare i criteri di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti stabiliti nei sistemi di audit, dato che perderebbero clienti dall'UE.

Le piccole e medie imprese (PMI) trarranno grande beneficio dalle misure progettate per facilitare le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE. Gli ostacoli e gli oneri legati alle carenze delle procedure attuali rappresentano in proporzione un onere maggiore per tali imprese piuttosto che per quelle di dimensioni maggiori. Le misure sull'esportazione di rifiuti incideranno sulle PMI coinvolte in attività commerciali legate all'esportazione. Tali imprese sosterranno costi nuovi per effettuare gli audit presso gli impianti in cui spediscono i loro rifiuti. Tali costi rimangono tuttavia limitati e potrebbero essere messi in comune con altre PMI, in particolare attraverso le organizzazioni in materia di responsabilità dei produttori 28 . Infine, la prospettiva secondo la quale un quantitativo maggiore di rifiuti rimarrà nell'UE, associata ai nuovi obiettivi e agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per assicurarne il riciclaggio, rappresenterà altresì un'opportunità per le PMI di sviluppare progetti e tecnologie innovativi per il riciclaggio di rifiuti il cui trattamento pone sfide particolari, come nel caso dei rifiuti di plastica e tessili.

Questa opzione prescelta dovrebbe determinare un significativo impatto ambientale complessivo positivo. Le misure concepite per facilitare la spedizione di rifiuti per il riutilizzo e il riciclaggio nell'UE porteranno al trattamento in migliori condizioni ambientali di un quantitativo maggiore di rifiuti. Tali misure porterebbero altresì a quantitativi maggiori di materiali secondari disponibili nell'UE, che sostituirebbero i materiali grezzi come materie prime per un determinato numero di settori basati nell'UE. Le misure proposte relative all'esportazione di rifiuti avrebbero impatti ambientali positivi, in quanto garantirebbero meglio che le spedizioni di rifiuti verso paesi terzi siano gestite in modo ecologicamente corretto. Inoltre porterebbe potenzialmente a trattenere nell'UE tra i 2,4 e i 6 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, che verrebbero trattati secondo le norme dell'UE e trasformati in materiali secondari. Sebbene non sia possibile eseguire un impatto monetizzato di tutti questi guadagni ambientali, i benefici legati a un migliore trattamento dei rifiuti residui nell'UE e alla possibilità di evitare di spedire tali rifiuti in paesi terzi oscillerebbero tra 266 e 666 milioni di EUR l'anno. È probabile che i guadagni complessivi siano ancora più elevati. Contribuendo a migliorare l'efficacia e l'efficienza complessive del regime di contrasto, le misure relative alle spedizioni illegali contribuirebbero a prevenire e ridurre i gravi impatti ambientali derivanti dalle spedizioni illegali di rifiuti, generando benefici ambientali complessivi.

Infine, per quanto concerne l'impatto sociale complessivo, le misure legate all'esportazione di rifiuti e quelle contro le spedizioni illegali di rifiuti dovrebbero ridurre l'impatto negativo sulla salute umana (ad esempio, problemi respiratori, lesioni) e le condizioni legate al lavoro (ad esempio, assenza di prestazioni sociali, salari bassi) derivanti dalla gestione non sostenibile dei rifiuti, generando benefici complessivi per la società tanto all'estero quanto nell'UE. Il trattamento nell'UE dei rifiuti che prima venivano esportati dovrebbe portare alla creazione di 9 000‑23 000 posti di lavoro nei settori del riciclaggio e del riutilizzo dell'UE. È probabile che vengano generati ulteriori posti di lavoro in questi settori come conseguenza delle misure concepite per assicurare un funzionamento migliore del regolamento in questione per le spedizioni di rifiuti nell'UE per il riciclaggio e il riutilizzo. Nei paesi terzi vi potrebbe essere una perdita di posti di lavoro nel settore formale o informale del trattamento dei rifiuti nel caso in cui meno rifiuti vi vengano esportati.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta sfrutta al massimo il potenziale della digitalizzazione per ridurre i costi amministrativi. Questo è il caso soprattutto della proposta di istituire un sistema obbligatorio a livello UE per emettere e scambiare elettronicamente dati e informazioni legati a spedizioni di rifiuti. Lo sviluppo di un tale sistema che combina piattaforme nazionali esistenti e/o piattaforme già operative, come l'ambiente operativo stabilito dal regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, con un sistema a livello UE non dovrebbe comportare costi molto elevati per la Commissione, gli Stati membri o le imprese. Tuttavia, fornirà alle autorità degli Stati membri e alla Commissione uno strumento potente per il monitoraggio e l'esecuzione, nonché uno strumento efficiente per le imprese per rispettare gli obblighi stabiliti nel regolamento proposto.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

 

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta implica l'uso di risorse umane e spese per assicurare la corretta attuazione di alcune delle sue disposizioni. Una parte del fabbisogno in termini di risorse umane dovrebbe provenire dalle dotazioni esistenti della Commissione. Le risorse umane della Commissione necessarie saranno il personale della DG ENV già assegnato alla gestione dell'azione. La ridistribuzione all'interno della DG o da altre DG che sono in grado di liberarsi dai compiti attuali legati all'attuazione del regolamento in vigore potrebbe altresì contribuire alla gestione dell'azione. Una dotazione supplementare dovrebbe essere concessa alla DG responsabile e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel contesto della procedura annuale di assegnazione e nel rispetto dei vincoli di bilancio.

La proposta comprende diversi articoli che specificano ulteriori assi di intervento che dovranno essere realizzati per attuare il regolamento e che dovrebbero essere adottati mediante atti delegati o di esecuzione negli anni successivi all'entrata in vigore. Tali atti riguarderanno lo sviluppo di norme armonizzate in materia di classificazione dei rifiuti, calcolo delle garanzie finanziarie, valutazione delle notifiche di paesi terzi per ricevere le esportazioni di rifiuti dell'UE, nonché il lavoro di coordinamento per quanto concerne la garanzia dell'osservanza del regolamento. Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle azioni previste.

·Definizione di un metodo armonizzato di calcolo per le garanzie finanziarie o le assicurazioni equivalenti;

·esame e definizione di livelli armonizzati di soglia di contaminazione per classificare determinati rifiuti come verdi o meno;

·esame e definizione di criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti per determinati oggetti o sostanze;

·definizione e gestione di un nuovo quadro per l'esportazione di rifiuti verdi dall'UE verso un paese non appartenente all'OCSE, in particolare creazione e aggiornamento di un elenco di paesi verso i quali l'esportazione di tali rifiuti è autorizzata;

·monitoraggio dell'esportazione di rifiuti verso paesi dell'OCSE e mitigazione dei problemi ambientali che potrebbero essere causati da tali esportazioni;

·organizzazione e facilitazione del lavoro di un gruppo apposito a livello UE incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione intesa a garantire l'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ("gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti").

La Commissione, attraverso l'OLAF, svolgerà un ruolo specifico nell'integrare il lavoro degli Stati membri nell'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento in casi transfrontalieri complessi e si impegnerà a:

·condurre l'ispezione dei locali/barche/spedizioni di operatori economici;

·raccogliere informazioni/intelligence da un'ampia gamma di fonti;

·svolgere analisi (uso di banche dati doganali e specializzate e di strumenti dedicati);

·attuare un'acquisizione forense;

·coordinarsi con le autorità di contrasto, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità giudiziarie;

·cooperare con paesi terzi (attraverso accordi di assistenza reciproca o accordi di cooperazione amministrativa); e

·cooperare con altre agenzie dell'UE (Procura europea, Europol, Eurojust, Frontex...).

Ai fini dello sviluppo del sistema centrale per lo scambio elettronico di informazioni sulle spedizioni di rifiuti, attività sono state svolte internamente alla DG ENV, ma dovranno essere estese in relazione allo sviluppo e alla gestione di un sistema centrale per lo scambio di dati ai fini delle spedizioni di rifiuti. Come base sarà utilizzata la piattaforma esistente IMSOC 29 .

La Commissione europea sarà competente per l'attuazione generale del presente regolamento e l'adozione di tutti gli atti di esecuzione e delegati previsti dal regolamento. Ciò richiederà i normali processi decisionali, compresa la consultazione dei portatori di interessi e le procedure di comitato. Le attuali stime finanziarie si basano su quanto segue:

·per la DG ENV: 1 posto AD equivalente a tempo pieno (ETP) in più, sostenuto da 1,5 agenti contrattuali ETP, nonché i costi operativi (ad esempio studio, consulenza esterna, riunioni, ecc.), previsti per l'attuazione generale del regolamento e i necessari lavori preparatori e di elaborazione del diritto derivato in linea con le scadenze proposte nel regolamento sulla spedizione dei rifiuti. Ciò ammonta a un costo totale di 4 137 000 EUR per il periodo 2024-2027, sulla base dell'ultimo aggiornamento del costo del personale della Commissione riportato sul sito web della DG BUDG: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/it/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx ;

·per l'OLAF: 1 posto AD ETP in più, previsto per l'attuazione delle disposizioni del regolamento relative alla garanzia dell'osservanza. Ciò ammonta a un costo totale di 456 000 EUR per il periodo 2024-2026, sulla base dell'ultimo aggiornamento del costo del personale della Commissione riportato sul sito web della DG BUDG: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/it/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx .

Il bilancio della proposta è presentato a prezzi correnti.

La scheda finanziaria dell'atto normativo allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni in materia di bilancio e risorse umane e amministrative.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il nuovo regolamento dovrebbe far aumentare i rifiuti riutilizzati e riciclati nell'UE, migliorare gli standard e le pratiche di gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE e ridurre le spedizioni illegali di rifiuti tanto all'interno quanto tra paesi terzi e l'UE. Dovrebbe altresì contribuire a creare mercati solidi e dinamici per i materiali secondari e aumentare la transizione verso un'economia circolare nell'UE e nei paesi terzi.

In termini di monitoraggio, i problemi potenziali legati alla conformità e alla garanzia dell'osservanza delle norme sarebbero monitorati attraverso le relazioni periodiche di attuazione degli Stati membri e le relazioni sullo stato di avanzamento redatte dalla Commissione sulla base di tali relazioni degli Stati membri.

A questo proposito si rileva che una misura chiave per migliorare l'efficienza dell'attuazione del presente regolamento è rappresentata dalla creazione di un sistema a livello UE per l'interscambio di documenti e informazioni per via elettronica (sistema di interscambio elettronico dei dati o sistema EDI). Ciò dovrebbe consentire a tutti gli attori coinvolti di avere un accesso migliore a numerosi dati rilevanti per l'attuazione del regolamento. In particolare le autorità competenti disporranno di una serie di dati molto più completa e coerente per monitorare i flussi di rifiuti, sia intra sia da e verso l'UE; migliorerà anche il monitoraggio dei flussi di rifiuti intra, da e verso l'UE. Il sistema EDI dovrebbe assicurare lo scambio di dati strutturati, il che significa che le estrazioni possono essere effettuate in modo coerente dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente la qualità della rendicontazione e quindi consentire di monitorare meglio il grado di successo dell'attuazione del regolamento.

Inoltre anche la nuova disposizione relativa al riesame dei piani di ispezione degli Stati membri da parte della Commissione costituirebbe una fonte importante di informazioni per monitorare l'attuazione del regolamento e come ne è garantita l'osservanza.

Le questioni relative a conformità e garanzia dell'osservanza delle norme sarebbero inoltre monitorate e discusse nell'ambito del nuovo gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti, che potrebbe altresì individuare ulteriori azioni e misure da intraprendere a livello UE per aumentare l'efficacia del regolamento in futuro.

Infine il regolamento verrebbe riesaminato entro 10 anni dalla sua entrata in vigore per assicurare che i suoi obiettivi siano conseguiti e che le sue disposizioni restino giustificate.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il titolo I contiene disposizioni generali sulla finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni del presente regolamento.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto del regolamento, che consiste nel definire misure destinate a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento.

L'articolo 3 contiene le definizioni.

Il titolo II contiene disposizioni sulle spedizioni all'interno dell'Unione, con o senza transito attraverso paesi terzi.

L'articolo 4 delinea il quadro procedurale generale che si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione.

Il capo 1 di questo titolo contiene le disposizioni che si applicano alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per un notificatore di presentare una richiesta di notifica quando pianifica di spedire rifiuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi relativi al contratto che devono essere inclusi nella richiesta di notifica.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo relativo alla garanzia finanziaria che deve essere predisposta per le spedizioni notificate di rifiuti.

L'articolo 8 delinea le fasi procedurali e i termini per la richiesta e la presentazione di informazioni supplementari per completare una richiesta di notifica.

L'articolo 9 delinea le fasi procedurali e i termini di tempo entro i quali le autorità competenti devono adottare una decisione che autorizza le spedizioni pianificate o solleva obiezioni, come richiesto nella notifica.

L'articolo 10 prevede che le autorità competenti interessate stabiliscano le condizioni per una spedizione autorizzata.

L'articolo 11 stabilisce che le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, fatta eccezione qualora siano soddisfatte determinate condizioni, nel qual caso le spedizioni di rifiuti possono essere approvate.

L'articolo 12 prevede i motivi per cui un'autorità competente può opporsi a una spedizione di rifiuti destinati al recupero.

L'articolo 13 prevede la possibilità di emettere notifiche generali nel caso di spedizioni multiple del medesimo rifiuto verso il medesimo impianto di trattamento.

L'articolo 14 contiene disposizioni sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione preventiva per gli impianti di recupero dei rifiuti negli Stati membri, sul riconoscimento reciproco di tali impianti da parte degli Stati membri e sulla procedura specifica "accelerata" per la spedizione di determinati rifiuti verso tali impianti.

L'articolo 15 contiene disposizioni aggiuntive relative alle spedizioni destinate a essere sottoposte a operazioni di trattamento intermedio dei rifiuti.

L'articolo 16 contiene obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione.

L'articolo 17 contiene disposizioni sulle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Il capo 2 di questo titolo è costituito dall'articolo 18 che prevede gli obblighi generali di informazione per le spedizioni di rifiuti verdi.

Il capo 3 di questo titolo contiene gli obblighi generali.

L'articolo 19 vieta la miscelazione dei rifiuti durante la spedizione.

L'articolo 20 contiene disposizioni sulla conservazione di documenti e informazioni.

L'articolo 21 contiene disposizioni sull'accesso del pubblico alle notifiche.

Il capo 4 di questo titolo contiene gli obblighi di riprendere i rifiuti e si compone degli articoli da 22 a 25 che prevedono la ripresa delle spedizioni e l'assunzione dei costi di tale ripresa.

Il capo 5 di questo titolo contiene disposizioni amministrative generali.

L'articolo 26 prevede che l'emissione e lo scambio di informazioni e documenti richiesti dal presente regolamento avvengano per via elettronica e stabilisce le condizioni alle quali i sistemi per tale scambio devono funzionare.

L'articolo 27 stabilisce le lingue in cui devono essere rilasciati i documenti e le comunicazioni nel contesto del presente regolamento.

L'articolo 28 prevede gli obblighi procedurali applicabili da seguire in caso di disaccordo sulla classificazione di un rifiuto o di un materiale spedito. Prevede inoltre il potere da parte della Commissione di adottare misure di esecuzione per chiarire la classificazione di taluni rifiuti e la distinzione tra beni usati e rifiuti per taluni prodotti.

L'articolo 29 stabilisce i costi che possono essere addebitati ai notificatori.

L'articolo 30 prevede la possibilità di accordi per le zone di confine in casi eccezionali.

Il capo 6 di questo titolo contiene disposizioni sulle spedizioni all'interno dell'Unione con transito attraverso paesi terzi.

L'articolo 31 prevede ritardi specifici per l'autorità competente di paesi terzi interessati nel fornire la sua autorizzazione scritta nei casi di spedizioni destinate allo smaltimento all'interno dell'Unione con transito attraverso tali paesi terzi.

L'articolo 32 prevede ritardi specifici per l'autorità competente di paesi terzi interessati nel fornire la sua autorizzazione scritta nei casi di spedizioni destinate al recupero all'interno dell'Unione con transito attraverso tali paesi terzi.

Il titolo III consta di un articolo (articolo 33) e riguarda la necessità per gli Stati membri di disporre di regimi nazionali riguardanti le spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro per salvaguardare la coerenza con il sistema dell'Unione.

Il titolo IV contiene disposizioni sulle esportazioni dall'Unione verso paesi terzi.

Il capo 1 di questo titolo contiene disposizioni sull'esportazione dall'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento.

L'articolo 34 prevede un divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette a paesi EFTA.

L'articolo 35 prevede gli obblighi procedurali nei casi di esportazione in paesi EFTA. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e prevede gli adattamenti e le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute. Le disposizioni procedurali di cui al capo 2 di questo titolo IV fanno riferimento a questo articolo.

Il capo 2 di questo titolo contiene disposizioni sull'esportazione dall'Unione di rifiuti destinati al recupero.

La sezione 1 contiene disposizioni per le esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri determinati rifiuti verso paesi non appartenenti all'OCSE e, in tale contesto, l'articolo 36 prevede un divieto di esportazione dall'UE di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti verso paesi non appartenenti all'OCSE.

La sezione 2 contiene disposizioni per le esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE e i suoi articoli da 37 a 40 prevedono un divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE, fatta eccezione nel caso in cui un paese non appartenente all'OCSE notifichi la propria volontà di importare e dimostri la propria capacità di gestire determinati rifiuti in modo ecologicamente corretto. Questi articoli contengono inoltre la procedura che i paesi terzi devono seguire per notificare la loro volontà e capacità di ricevere e gestire i rifiuti, nonché il potere da parte della Commissione di valutare tali notifiche e pubblicare un elenco di paesi idonei a ricevere esportazioni di taluni rifiuti verdi dall'Unione.

La sezione 3 contiene disposizioni per le esportazioni verso paesi OCSE.

L'articolo 41 contiene gli obblighi procedurali per le esportazioni destinate al recupero in paesi OCSE al di fuori dell'Unione. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e fa riferimento all'articolo 35, e prevede gli adattamenti e le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute.

L'articolo 42 prevede il monitoraggio delle esportazioni verso paesi dell'OCSE e una procedura di salvaguardia nel caso in cui le esportazioni di rifiuti verso tali paesi determinino una situazione nella quale tali rifiuti non siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Questo articolo prevede che la Commissione abbia il potere di intervenire, se necessario, nel caso in cui i rifiuti non siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

Il capo 3 di questo titolo contiene obblighi supplementari che si applicano all'esportazione di rifiuti.

L'articolo 43 contiene l'obbligo per gli esportatori di assicurare che i rifiuti che esportano siano gestiti presso la destinazione in modo ecologicamente corretto.

L'articolo 44 prevede l'obbligo per gli Stati membri esportatori di adottare le misure necessarie per assicurare la corretta attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Il capo 4 di questo titolo contiene disposizioni generali.

L'articolo 45 proibisce le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico.

L'articolo 46 prevede che le esportazioni verso paesi o territori d'oltremare per lo smaltimento e di rifiuti pericolosi per il recupero sono vietate e che alle altre esportazioni destinate al recupero si applica mutatis mutandis il titolo II.

Il titolo V contiene disposizioni sulle importazioni nell'Unione da paesi terzi.

Il capo 1 di questo titolo contiene disposizioni sull'importazione nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento.

L'articolo 47 vieta le importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali vige un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

L'articolo 48 contiene obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e prevede gli adattamenti e le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute. Le disposizioni procedurali di cui al capo 2 di questo titolo IV fanno riferimento a questo articolo.

Il capo 2 del presente titolo contiene disposizioni sull'importazione nell'Unione di rifiuti destinati al recupero.

L'articolo 49 vieta le importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali vige un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

L'articolo 50 contiene obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis al titolo II e fa riferimento all'articolo 45, e prevede gli adattamenti e le aggiunte pertinenti alle disposizioni ivi contenute.

L'articolo 51 contiene obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea al quale non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra. Questo articolo fa riferimento mutatis mutandis all'articolo 45.

Il capo 3 di questo titolo contiene obblighi supplementari.

L'articolo 52 contiene obblighi per gli Stati membri d'importazione di assicurare una gestione corretta dei rifiuti importati, nonché il divieto di effettuare qualsiasi importazione analoga qualora vi sia motivo di credere che i rifiuti non saranno gestiti correttamente.

Il capo 4 di questo titolo contiene disposizioni generali.

L'articolo 53 prevede che per le importazioni da paesi o territori d'oltremare il titolo II si applica mutatis mutandis.

Il titolo VI contiene disposizioni sul transito attraverso l'Unione da e verso paesi terzi.

L'articolo 54 contiene disposizioni per il transito per lo smaltimento.

L'articolo 55 contiene disposizioni per il transito per il recupero.

Il titolo VII contiene disposizioni sulla garanzia dell'osservanza del presente regolamento. 

Il capo 1 di questo titolo consta di un articolo (articolo 56) e prevede gli obblighi generali per tutti coloro che partecipano alle spedizioni di rifiuti di adottare le misure necessarie per assicurare che, durante tutto il periodo della spedizione e durante il suo recupero e smaltimento, qualsiasi rifiuto spedito sia gestito senza mettere in pericolo la salute umana e in modo ecologicamente corretto.

Il capo 2 di questo titolo contiene disposizioni sulla garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

La sezione 1 riguarda le azioni che gli Stati membri devono intraprendere per garantire l'osservanza del regolamento.

L'articolo 57 contiene disposizioni sulle ispezioni.

L'articolo 58 contiene disposizioni sulla documentazione e sulle prove.

L'articolo 59 contiene disposizioni sui piani di ispezione degli Stati membri. 

L'articolo 60 contiene disposizioni sulle sanzioni.

L'articolo 61 contiene disposizioni sulla cooperazione a livello nazionale per garantire l'osservanza del regolamento.

L'articolo 62 contiene disposizioni sulla cooperazione fra Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento.

L'articolo 63 contiene disposizioni sul gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti.

La sezione 2 riguarda le azioni che la Commissione deve intraprendere a garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

Il titolo VIII contiene le disposizioni finali.

L'articolo 69 contiene disposizioni sugli obblighi di rendicontazione degli Stati membri.

L'articolo 70 contiene disposizioni sulla cooperazione internazionale.

L'articolo 71 contiene disposizioni sulla designazione delle autorità competenti negli Stati membri.

L'articolo 72 contiene disposizioni sulla designazione dei corrispondenti.

L'articolo 73 contiene disposizioni sulla designazione degli uffici doganali di entrata nell'Unione e di uscita dall'Unione.

L'articolo 74 contiene disposizioni sulla notifica ed informazione riguardo alle designazioni.

L'articolo 75 contiene disposizioni relative alla modifica degli allegati da I a X del presente regolamento.

Gli articoli 76 e 77 stabiliscono le condizioni per l'adozione da parte della Commissione di atti delegati e di esecuzione.

L'articolo 78 modifica il regolamento (UE) n. 1257/2013 per allineare tale atto e il presente regolamento agli obblighi internazionali applicabili dell'Unione e dei suoi Stati membri per quanto concerne le navi fuori uso.

L'articolo 79 modifica il regolamento (UE) 2020/1056 per aggiornare i riferimenti contenuti in tale regolamento ai documenti di trasporto dei rifiuti.

L'articolo 80 prevede un riesame del presente regolamento nel 2034.

L'articolo 81 prevede l'abrogazione e norme transitorie.

L'articolo 82 specifica la data di entrata in vigore e di applicazione del presente regolamento.

2021/0367 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , così come a ridurre gli effetti globali dell'uso delle risorse e migliorare l'efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un'economia circolare. 

(2)Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione 33 del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.

(3)Il Green Deal europeo 34 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in un'economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare 35 adottato nel marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell'Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche apportare un miglioramento della dipendenza strategica dell'UE dalle materie prime. Sia il Consiglio 36 che il Parlamento europeo 37 hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell'Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

(4)Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è già stato modificato a più riprese e richiede altre modifiche sostanziali per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici del Green Deal europeo e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbe pertanto essere sostituito da un regolamento nuovo.

(5)Il presente regolamento integra la legislazione generale dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE. Fa riferimento alle definizioni utilizzate in detta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e delle operazioni generali di gestione dei rifiuti. Contiene anche una serie di definizioni aggiuntive allo scopo di facilitare la sua applicazione uniforme. 

(6)Il presente regolamento attua a livello di Unione la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento 38 ("la convenzione di Basilea"). La convenzione di Basilea mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. L'Unione è parte della convenzione di Basilea dal 1994 39 .

(7)Il presente regolamento attua altresì a livello di Unione un emendamento della convenzione di Basilea 40 ("emendamento divieto") che è stato adottato nel 1995 ed è entrato in vigore a livello internazionale il 5 dicembre 2019. L'emendamento stabilisce un divieto generale di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dai paesi elencati nell'allegato VII della convenzione di Basilea verso tutti gli altri paesi. L'Unione ha ratificato l'emendamento divieto e lo attua dal 1997 41 .

(8)Nell'ottobre del 2020 l'Unione ha presentato al segretariato della convenzione di Basilea, a norma dell'articolo 11 della convenzione, una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all'interno dell'Unione. In linea con tale articolo l'Unione potrebbe quindi stabilire norme specifiche applicabili alle spedizioni intra UE di rifiuti a condizione che non deroghino alla gestione ecologicamente corretta stabilita dalla convenzione di Basilea.

(9)In considerazione del fatto che l'Unione ha approvato la decisione del consiglio OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero 42  (la "decisione OCSE"), è necessario recepire il contenuto di tale decisione, comprese le sue modifiche, nella legislazione dell'Unione.

(10)È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che assicurino un'applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il territorio dell'Unione.

(11)Occorre evitare doppioni rispetto alla normativa dell'Unione relativa al trasporto di alcuni materiali che potrebbero essere classificati come rifiuti ai sensi del presente regolamento.

(12)Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento se importate nell'Unione in talune circostanze (incluso il transito nel territorio nell'Unione allorché i rifiuti entrano nell'Unione). Per quanto concerne tali spedizioni, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali. In tali casi ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nell'Unione dovrebbero essere informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.

(13)È necessario evitare doppioni rispetto al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno e a destinazione dell'Unione o in provenienza dalla stessa.

(14)Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 si applica alle grandi navi commerciali battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione, che erano escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tuttavia, a seguito della recente entrata in vigore a livello internazionale dell'emendamento divieto, è necessario assicurare che le navi ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 che diventano rifiuti nell'Unione siano assoggettate alle pertinenti norme dell'Unione in materia di spedizioni di rifiuti che attuano l'emendamento divieto, al fine di assicurare una rigorosa compatibilità giuridica del regime giuridico dell'Unione rispetto agli obblighi internazionali. Allo stesso tempo occorre anche modificare il regolamento (UE) n. 1257/2013 per chiarire che le navi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che diventano rifiuti nell'Unione sono riciclate soltanto presso gli impianti inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito ai sensi del medesimo regolamento, ubicati nei paesi di cui all'allegato VII della convenzione di Basilea.

(15)Benché la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti nel territorio dello Stato membro rientrino nelle competenze del medesimo, i sistemi nazionali istituiti a tal fine dovrebbero tener conto della necessità di coerenza con il sistema dell'Unione in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(16)Nel caso di spedizioni di rifiuti non elencati negli allegati III, III A o III B del presente regolamento e destinati a operazioni di recupero, è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni l'autorizzazione preventiva scritta. Tale procedura dovrebbe a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell'ambiente. Essa dovrebbe inoltre consentire alle suddette autorità di sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni.

(17)Al fine di sostenere l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE volte ad aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e a ridurre la produzione di rifiuti urbani non differenziati, le spedizioni di quest'ultimo tipo di rifiuti verso un altro Stato membro dovrebbero essere oggetto di un'attenzione particolare. Inoltre, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi volti ad aumentare il riciclaggio e ridurre lo smaltimento di rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio 45 , le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in un altro Stato membro dovrebbero essere in generale vietate. Le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite soltanto in casi eccezionali. In tali casi gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi di prossimità e di autosufficienza a livello dell'Unione e nazionale, conformemente alla direttiva 2008/98/CE, in particolare l'articolo 16 della stessa, nonché della priorità assegnata al recupero. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di assicurare che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all'impianto, e che i rifiuti siano trattati nell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della salute umana dell'ambiente stabilite dalla normativa dell'Unione riguardo alle operazioni di smaltimento.

(18)Nel caso di spedizioni di rifiuti di cui agli allegati III, III A o III B del presente regolamento destinati ad operazioni di recupero, è opportuno assicurare un livello minimo di sorveglianza e controllo esigendo che le spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni sulle persone e sui paesi coinvolti, sulla descrizione e sui quantitativi dei rifiuti, sul tipo di operazione di recupero per cui i rifiuti sono spediti e sui dettagli degli impianti che recupereranno i rifiuti.

(19)È necessario stabilire i motivi per cui gli Stati membri possono opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Nel caso di tali spedizioni, gli Stati membri dovrebbero poter garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE applichino le migliori tecniche disponibili come stabilito nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all'impianto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter assicurare che i rifiuti siano trattati conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana stabilite dalla normativa dell'Unione riguardo alle operazioni di recupero e che, tenendo conto dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE, siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma di detta direttiva allo scopo di assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o di riciclaggio stabiliti dalla normativa dell'Unione.

(20)È necessario prevedere fasi e garanzie procedurali nel caso in cui il notificatore intende spedire rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ai fini della certezza del diritto e per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e il corretto funzionamento del mercato interno. È inoltre necessario, in linea con l'articolo 6, paragrafo 11, della convenzione di Basilea, assicurare che i costi derivanti dall'impossibilità di portare a termine la spedizione di rifiuti soggetti a notifica e autorizzazione preventive scritte o dall'illegalità di tale spedizione siano sostenuti dagli operatori pertinenti. A tal fine il notificatore dovrebbe costituire una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente per ciascuna spedizione di tali rifiuti.

(21)Per ridurre l'onere amministrativo che grava sugli operatori pubblici e privati coinvolti nelle spedizioni verso impianti riconosciuti come "titolari di autorizzazione preventiva", è necessario stabilire le condizioni alle quali può essere concesso lo status di "titolare di autorizzazione preventiva", assicurarne il riconoscimento reciproco da parte di tutti gli Stati membri e armonizzare gli obblighi per la spedizione di rifiuti verso tali impianti.

(22)Per ridurre i ritardi nel trattamento delle notifiche di spedizione dei rifiuti e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti, è necessario che l'emissione e lo scambio di informazioni e dati, che riguardano singole spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, si svolgano per via elettronica. È altresì necessario conferire alla Commissione il potere di definire gli obblighi procedurali e operativi per l'attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica (come l'interconnettività, l'architettura e la sicurezza). Occorre anche dare alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici il tempo sufficiente per prepararsi al passaggio dal sistema cartaceo previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 a un sistema di scambio di informazioni e documenti per via elettronica. Tale nuovo obbligo dovrebbe quindi diventare applicabile ventiquattro mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

(23)Per scambiare le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento durante il trasporto dei rifiuti, gli operatori economici coinvolti dovrebbero poter utilizzare l'ambiente istituito dal regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 e poter contare sull'interoperabilità tra i sistemi previsti dal presente regolamento e l'ambiente per lo scambio di informazioni elettroniche sul trasporto merci.

(24)Al fine di agevolare il lavoro svolto dalle autorità doganali nell'attuazione del presente regolamento, il sistema centrale gestito dalla Commissione che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica di informazioni e documenti dovrebbe diventare interoperabile con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, attualmente in fase di sviluppo a livello di Unione 48 , una volta completati tutti i lavori tecnici necessari per garantire tale operabilità.

(25)Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero essere in grado di rilasciare e scambiare le informazioni e i documenti necessari a soddisfare gli obblighi procedurali imposti dal presente regolamento, per via elettronica attraverso il sistema gestito a livello di Unione, se lo desiderano e se ottemperano agli obblighi per lo scambio di dati attraverso tale sistema.

(26)Per poter tracciare le spedizioni di rifiuti e non compromettere la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti oltre frontiera, dovrebbe essere vietato mescolare i rifiuti della spedizione con altri sin dall'inizio della spedizione fino al loro ricevimento nel contesto dell'operazione di recupero o smaltimento.

(27)Affinché il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento possa essere garantito con maggiore facilità, è importante che gli operatori economici e le autorità competenti conservino i documenti e le informazioni necessari per la spedizione dei rifiuti almeno per cinque anni dalla data di inizio della spedizione.

(28)Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che, conformemente alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998 (convenzione Aarhus) 49 , le autorità competenti rendano di pubblico dominio con idonei mezzi le informazioni sulle notifiche delle spedizioni che hanno autorizzato, nonché sulle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione del presente regolamento, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza della legislazione nazionale o dell'Unione.

(29)Al fine di attuare le prescrizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione di Basilea, dovrebbe essere stabilito l'obbligo di riportare nel paese di spedizione i rifiuti di una spedizione che non possa essere portata a termine come previsto o di recuperarli o smaltirli in modo alternativo. Dovrebbe inoltre essere stabilito l'obbligo per la persona il cui comportamento sia all'origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in modo alternativo al loro recupero o smaltimento, e di sostenere i costi derivanti dalle operazioni di ripresa. Nell'impossibilità di procedere come sopra, le autorità competenti di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero cooperare per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione.

(30)Affinché le autorità competenti siano in condizione di trattare correttamente i documenti loro trasmessi relativi alla spedizione di rifiuti, occorre imporre al notificatore di fornire una traduzione autenticata dei documenti in una lingua accettabile per le suddette autorità, se queste lo richiedono.

(31)Per evitare perturbazioni nella spedizione di rifiuti o merci a causa di disaccordo tra le autorità competenti circa la qualifica dei rifiuti o merci spediti, è necessario stabilire una procedura di risoluzione dei disaccordi. È importante a questo proposito che le autorità competenti basino le loro decisioni sulle disposizioni della direttiva 2008/98/CE relative alla determinazione dei sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto. È altresì necessario stabilire una procedura per risolvere i disaccordi tra le autorità competenti circa l'assoggettamento o meno dei rifiuti alla procedura di notifica. Al fine di assicurare una migliore armonizzazione in tutta l'Unione delle condizioni alle quali i rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica, la Commissione dovrebbe anche avere il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri di classificazione di determinati rifiuti che figurano negli allegati del presente regolamento, onde determinarne l'assoggettamento alla procedura di notifica. Inoltre, per evitare che i rifiuti siano dichiarati falsamente come beni usati e per fornire chiarezza giuridica, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinati prodotti per i quali tale distinzione è importante, in particolare per la loro esportazione dall'Unione.

(32)Al fine di consentire alle amministrazioni di limitare le spese pubbliche per gestire le procedure relative alla spedizione dei rifiuti e garantire l'osservanza del presente regolamento, è necessario prevedere la possibilità che costi amministrativi adeguati e proporzionati dovuti a tali procedure, nonché alla sorveglianza, alle analisi e alle ispezioni, siano a carico del notificatore.

(33)Per ridurre gli oneri amministrativi e in circostanze eccezionali, dovute a particolari situazioni geografiche o demografiche, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere meno rigide le procedure di notifica delle spedizioni transfrontaliere di determinati flussi di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri che concludono l'accordo. Gli Stati membri dovrebbero anche poter concludere accordi di questo tipo con un paese che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, così come nel caso in cui i rifiuti sono spediti dal e trattati nel paese di spedizione ma transitano attraverso un altro Stato membro.

(34)Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, occorre precisare la portata del divieto, a norma della convenzione di Basilea, di esportazione dall'Unione dei rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo non appartenente all'Associazione europea di libero scambio (EFTA, European Free Trade Association).

(35)I paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono adottare le procedure di controllo previste per le spedizioni all'interno dell'Unione. In tali casi le spedizioni tra l'Unione e detti paesi dovrebbero essere soggette alle medesime norme applicate alle spedizioni all'interno dell'Unione.

(36)Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, è necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, in conformità della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario chiarire l'elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che includa anche i rifiuti di cui all'allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici, i residui dell'incenerimento di rifiuti domestici e i rifiuti di plastica difficili da riciclare.

(37)È necessario stabilire norme rigorose riguardo all'esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che tali rifiuti non creino danni all'ambiente e alla salute pubblica in detti paesi. Conformemente a tali norme, l'esportazione dall'Unione dovrebbe essere consentita soltanto verso i paesi inclusi in un elenco redatto e aggiornato dalla Commissione, quando tali paesi abbiano presentato a quest'ultima una richiesta nella quale dichiarano la loro disponibilità a ricevere determinati rifiuti non pericolosi dall'Unione e dimostrano la loro capacità di gestirli in modo ecologicamente corretto, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Le esportazioni verso paesi diversi da quelli inclusi in tale elenco dovrebbero essere proibite. Al fine di assicurare un periodo di tempo sufficiente per passare a questo nuovo regime, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di tre anni dalla data generale di applicazione del presente regolamento.

(38)I paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggetti alle norme e alle raccomandazioni stabilite dall'OCSE in materia di spedizione e gestione dei rifiuti e riguardo a quest'ultima sono in genere più rigorosi rispetto ai paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. È tuttavia importante che l'esportazione dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero non crei danni all'ambiente e alla salute pubblica nei paesi a cui si applica la decisione OCSE. Di conseguenza è necessario stabilire un meccanismo per monitorare le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso tali paesi. Nei casi in cui l'esportazione di rifiuti non pericolosi dall'Unione verso uno di questi paesi sia aumentata nettamente in un breve periodo di tempo e manchino informazioni che dimostrino la capacità del paese di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con il paese e, se le informazioni non sono sufficienti a dimostrare che i rifiuti sono recuperati in modo ecologicamente corretto, avere la facoltà di sospendere le esportazioni.

(39)Si dovrebbero intraprendere le azioni necessarie a garantire che, ai sensi della direttiva 2008/98/CE e di altra normativa dell'Unione sui rifiuti, i rifiuti spediti all'interno dell'Unione e quelli importati nell'Unione siano gestiti, per l'intera durata della spedizione, anche durante il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza mettere in pericolo la salute dell'uomo e senza usare processi o metodi che potrebbero danneggiare l'ambiente. È altresì necessario assicurare che i rifiuti esportati dall'Unione siano gestiti in modo ecologicamente corretto per l'intera durata della spedizione, anche durante il recupero o smaltimento nel paese terzo di destinazione. A tal fine dovrebbe essere introdotto l'obbligo per gli esportatori di rifiuti di assicurare che l'impianto che riceve i rifiuti nel paese terzo di destinazione sia sottoposto, prima di esportarvi i rifiuti, a un audit indipendente da parte di terzi. L'audit è finalizzato a verificare la conformità dell'impianto ai criteri stabiliti specificamente nel presente regolamento per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Laddove l'audit concluda che l'impianto non soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento, l'esportatore non dovrebbe essere autorizzato ad esportarvi i rifiuti. Tale obbligo dovrebbe applicarsi agli impianti situati in tutti i paesi terzi, compresi quelli membri dell'OCSE. Conformemente alla decisione OCSE, i rifiuti esportati in un altro paese OCSE "sono destinati a operazioni di recupero presso un impianto di recupero che recupererà i rifiuti in modo ecologicamente corretto in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi nazionali a cui l'impianto è soggetto". La decisione OCSE non contiene alcun elemento o criterio che specifichi come attuare tale obbligo per quanto riguarda la "gestione ecologicamente corretta" dei rifiuti. In assenza di criteri comuni che definiscano le condizioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti pertinenti, è necessario escludere il rischio che i rifiuti esportati dall'UE verso paesi appartenenti all'OCSE siano gestiti in modo scorretto presso impianti specifici, e quindi gli impianti situati in tali paesi dovrebbero essere soggetti agli obblighi di audit previsti dal presente regolamento.

(40)Considerato il diritto di ciascuna parte della convenzione di Basilea, ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II della convenzione stessa, le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite se il paese esportatore è parte di tale convenzione. Le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere autorizzate se il paese esportatore è uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE o è parte della convenzione di Basilea. Negli altri casi le importazioni dovrebbero essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un'intesa bilaterale o multilaterale compatibile con la normativa dell'Unione e conforme all'articolo 11 della convenzione di Basilea, tranne quando ciò non sia possibile in situazioni di crisi, ristabilimento o mantenimento della pace, o guerra.

(41)Il presente regolamento dovrebbe ricomprendere le norme relative alle esportazioni e alle importazioni di rifiuti da e verso i paesi e territori d'oltremare di cui alla decisione 2013/755/UE del Consiglio 50 .

(42)Nei casi specifici di spedizioni che avvengono all'interno dell'Unione con transito attraverso paesi terzi, si dovrebbero applicare disposizioni specifiche relative alla procedura di autorizzazione dei paesi terzi. È inoltre necessario adottare disposizioni specifiche relative alle procedure che si applicano al transito di rifiuti attraverso l'Unione da e verso paesi terzi.

(43)Per ragioni ambientali e in considerazione della situazione particolare dell'Antartico, il presente regolamento dovrebbe vietare esplicitamente l'esportazione di rifiuti verso questo territorio.

(44)Al fine di assicurare un'attuazione e una garanzia dell'osservanza armonizzate del presente regolamento, è necessario stabilire l'obbligo per gli Stati membri di effettuare ispezioni sulle spedizioni di rifiuti. Occorre pianificare adeguatamente le ispezioni per determinare le risorse necessarie da destinarvi e prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 imponeva agli Stati membri di istituire piani di ispezione per le spedizioni di rifiuti entro il 1° gennaio 2017. Al fine di facilitare un'applicazione più coerente delle disposizioni relative ai piani di ispezione e assicurare un approccio armonizzato alle ispezioni in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero notificare i loro piani di ispezione alla Commissione, che dovrebbe essere incaricata di esaminarli e, se del caso, formulare raccomandazioni per migliorarli.

(45)Negli Stati membri vigono norme divergenti per quanto concerne la facoltà e la possibilità da parte delle autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni di esigere prove al fine di accertare la legalità delle spedizioni. Tali prove potrebbero riguardare, tra l'altro, se la sostanza o l'oggetto è un rifiuto, se i rifiuti sono stati classificati correttamente e se i rifiuti saranno spediti verso impianti che gestiscono i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente al presente regolamento. È opportuno pertanto che il presente regolamento preveda la possibilità che le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni esigano siffatte prove. Le prove possono essere richieste sulla base di disposizioni generali o caso per caso. Qualora tali prove non siano fornite o siano ritenute insufficienti, il trasporto della sostanza o dell'oggetto in questione, o la spedizione dei rifiuti in questione dovrebbe essere considerata illegale e dovrebbe essere trattata in conformità con le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(46)Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l'osservanza. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dalla valutazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 è emerso che uno degli aspetti problematici è la netta difformità delle norme nazionali sulle sanzioni negli Stati dell'Unione. Di conseguenza, per facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere, tra l'altro, la natura e la gravità della violazione, i benefici economici derivati dalla violazione e il danno ambientale da essa causato, nella misura in cui tali aspetti possano essere stabiliti. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero anche assicurare che la spedizione illegale di rifiuti costituisca un reato penale nei casi gravi, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 51 .

(47)L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha dimostrato che garantirne l'osservanza quando sono coinvolti più attori a livello nazionale pone problemi di coordinamento e cooperazione. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutte le autorità coinvolte nelle attività di contrasto dispongano di meccanismi efficaci per cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l'istituzione e l'attuazione dei piani di ispezione.

(48)È necessario che gli Stati membri cooperino, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti. Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione in tutta l'Unione, dovrebbe essere istituito un gruppo apposito di garanzia dell'osservanza del regolamento, a cui partecipino i rappresentanti designati degli Stati membri e della Commissione, nonché di altre istituzioni, organi, o organismi pertinenti. Il gruppo dovrebbe incontrarsi a cadenza regolare. Dovrebbe fungere tra l'altro da consesso per la condivisione di informazioni e dati investigativi sulle tendenze delle spedizioni illegali e per lo scambio di pareri sulle attività a garanzia dell'osservanza del regolamento, comprese le migliori pratiche.

(49)Al fine di sostenere e integrare le attività svolte dagli Stati membri per garantire l'osservanza del regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a svolgere azioni investigative e di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull'ambiente. Nello svolgimento di tali attività, la Commissione dovrebbe agire nel pieno rispetto delle garanzie procedurali. La Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell'ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste dal presente regolamento all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia.

(50)Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario a parte. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe redigere una relazione sull'attuazione del presente regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altre informazioni, raccolte in particolare mediante relazioni ad hoc a propria cura o stilate dall'Agenzia europea dell'ambiente sulle spedizioni di rifiuti di plastica e altri flussi specifici di rifiuti che destano preoccupazione.

(51)Una cooperazione internazionale efficiente sul piano del controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce ad assicurare che le spedizioni di rifiuti siano controllate e monitorate in misura adeguata. Per garantire una gestione corretta dei rifiuti dovrebbero essere incoraggiati lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l'Unione e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro.

(52)Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione per l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e i corrispondenti e notificarli alla Commissione, che dovrebbe rendere tali informazioni di dominio pubblico.

(53)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, al fine di assicurare il controllo delle spedizioni di rifiuti, a designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dall'Unione e a notificarli alla Commissione, che dovrebbe rendere tali informazioni di dominio pubblico.

(54)Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 40, paragrafo 8 e all'articolo 72 del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 52 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(55)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure relative a un metodo armonizzato di calcolo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti, chiarire la classificazione dei rifiuti ai sensi del presente regolamento (compresa la fissazione della soglia del livello di contaminazione per determinati rifiuti) nonché chiarire, per alcuni tipi di prodotti, la distinzione tra beni usati e rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 .

(56)Il regolamento (UE) 2020/1056 istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell'Unione e le sue disposizioni riprendono parti del presente regolamento. Al fine di assicurare la coerenza tra i due strumenti è necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1056.

(57)Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino ai nuovi obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri e la Commissione istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione di diverse disposizioni del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. La maggior parte delle disposizioni del presente regolamento diventerà applicabile due mesi dopo la sua entrata in vigore, mentre le disposizioni legate agli obblighi di cui all'articolo 26 di rilasciare e scambiare documenti per via elettronica diventeranno applicabili due anni dopo tale data, e alcune disposizioni relative all'esportazione dei rifiuti diventeranno applicabili tre anni dopo tale data. Al fine di evitare qualsiasi lacuna normativa, è necessario garantire che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 rimangano in vigore fino alla data in cui diventeranno applicabili le disposizioni del presente regolamento che hanno applicazione differita.

(58)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzazione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Titolo I 
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione dei rifiuti. Istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

(a)tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;

(b)importati nell'Unione da paesi terzi;

(c)esportati dall'Unione verso paesi terzi;

(d)in transito nel territorio dell'Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

2.Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

(a)lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché tali rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi o da altri strumenti internazionali vincolanti;

(b)i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino alla prima fermata, stazione, al primo aeroporto o porto dell'Unione in cui il veicolo, il treno, l'aeromobile o la nave sostano per un tempo sufficiente a consentire lo scarico a terra dei rifiuti per recuperarli o smaltirli;

(c)le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all'articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio 54 ;

(d)le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all'articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione 55 ;

(e)le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), della direttiva 2008/98/CE, se tali spedizioni sono già disciplinate da altra legislazione dell'Unione;

(f)le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nell'Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico 56 ;

(g)le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 57 ;

(h)le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013, ad eccezione delle navi che diventano rifiuti in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro, alle quali si applicano l'articolo 36, il titolo VII e il titolo VIII.

3.Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applica soltanto l'articolo 48, paragrafo 6.

4.Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell'Unione, sono soggette agli articoli 36 e 56.

5.Alle spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno dello Stato membro si applica solo l'articolo 33.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"miscela di rifiuti": i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi elencati sotto voci diverse negli allegati III, III B e IV o, se del caso, sotto trattini o sottotrattini diversi di tali voci. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non sono miscela di rifiuti;

(2)"smaltimento intermedio": le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE;

(3)"recupero intermedio": le operazioni di recupero R 12 e R 13 di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE;

(4)"gestione ecologicamente corretta": qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

(5)"destinatario": la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

(6)"notificatore":

(a)nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che pianifica di effettuare o effettua una spedizione di rifiuti, a cui spetta l'obbligo della notifica e figura tra quelle sottoelencate:

i) il produttore iniziale dei rifiuti;

ii) il nuovo produttore dei rifiuti che effettua operazioni prima della spedizione;

iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata;

iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di qualsiasi categoria di cui ai punti i), ii) o iii);

v) qualora tutte le persone di cui ai punti precedenti siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

(b)nel caso di importazioni o di transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che pianifica di effettuare, effettua, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;

ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore dei rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l'esportazione;

(7)"raccoglitore": la persona fisica o giuridica che effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita all'articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98/CE;

(8)"autorità competente":

(a)nel caso di uno Stato membro, l'organismo designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 71;

(b)nel caso di un paese terzo che è parte della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("convenzione di Basilea"), l'organismo designato dal paese terzo autorità competente ai fini della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 5 della stessa;

(c)nel caso di un paese non menzionato alle lettere a) e b), l'organismo che è stato designato autorità competente dal paese o dalla regione o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione del paese o della regione che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;

(9)"autorità competente di spedizione": l'autorità competente per la zona dalla quale è pianificato che la spedizione abbia inizio o dalla quale essa ha inizio;

(10)"autorità competente di destinazione": l'autorità competente per la zona verso la quale è pianificata o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

(11)"autorità competente di transito": l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o dell'autorità competente di destinazione, attraverso il cui territorio è pianificata o ha luogo la spedizione di rifiuti;

(12)"paese di spedizione": il paese dal quale è pianificato che la spedizione di rifiuti abbia inizio o dal quale essa ha inizio;

(13)"paese di destinazione": il paese verso il quale è pianificata o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese;

(14)"paese di transito": il paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è pianificata o ha luogo la spedizione di rifiuti;

(15)"zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese": il territorio o la zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;

(16)"paesi e territori d'oltremare": i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato;

(17)"ufficio doganale di esportazione": l'ufficio doganale di esportazione definito all'articolo 1, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 58 ;

(18)"ufficio doganale di uscita": l'ufficio doganale di uscita determinato conformemente all'articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 59 ;

(19)"ufficio doganale di entrata": l'ufficio doganale di prima entrata definito all'articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

(20)"importazione": l'introduzione di rifiuti nell'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;

(21)"esportazione": l'uscita di rifiuti dall'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;

(22)"transito": la spedizione di rifiuti che si effettua o è pianificata attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

(23)"trasporto": il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

(24)"spedizione": il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dal punto di carico fino al loro recupero o smaltimento nel paese di destinazione, pianificato o effettuato:

(a)tra un paese e un altro paese;

(b)tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione del paese;

(c)tra un paese e una zona geografica che non fa parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;

(d)tra un paese e l'Antartico;

(e)da un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d);

(f)all'interno di un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d) e che ha origine e fine nello stesso paese; o

(g)da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese, verso un paese;

(25)"spedizione illegale": la spedizione di rifiuti effettuata:

(a)senza notifica alle autorità competenti a norma del presente regolamento;

(b)senza l'autorizzazione delle autorità competenti a norma del presente regolamento;

(c)con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;

(d)in un modo non conforme alle informazioni contenute nella notifica o nei documenti di movimento;

(e)in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa dell'Unione o internazionale;

(f)in contrasto con gli articoli 11, 34, 36, 37, 42, 44, 45, 46 o 47;

(g)in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, si accerti una qualsiasi delle seguenti circostanze:

i) i rifiuti non sono elencati nell'allegato III, III A o III B;

ii) l'articolo 4, paragrafo 5, non è stato rispettato;

iii) l'articolo 18 non è stato rispettato;

(26)"ispezione": l'azione intrapresa da un'autorità al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, un intermediario, un commerciante, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento sono conformi agli obblighi di cui al presente regolamento.

(27)"gerarchia dei rifiuti": la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Si applicano inoltre le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "trattamento", "smaltimento", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riutilizzo", "riciclaggio", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "commerciante" e "intermediario" di cui all'articolo 3, punti 1, 2, 14, 19, 15, 16, 13, 17, 5, 6, 7 e 8, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.

Titolo II 
Spedizioni all'interno dell'Unione con o senza transito attraverso paesi terzi

Articolo 4
Quadro procedurale generale

1.Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, fatto salvo il caso in cui siano esplicitamente autorizzate in conformità dell'articolo 11. Al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità dell'articolo 11 per una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1.

2.Le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati ad operazioni di recupero sono anch'esse soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1:

(a)i rifiuti elencati nell'allegato IV;

(b)i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV;

(c)le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell'allegato III A.

3.Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

(a)i rifiuti elencati nell'allegato III o III B;

(b)le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell'allegato III A.

4.Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l'analisi o la prova in ciascun caso particolare;

(b)il quantitativo non supera i 150 kg o un quantitativo superiore concordato caso per caso dalle autorità competenti e dal notificatore.

5.Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, qualora tali rifiuti siano destinati a operazioni di recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.

Capo 1
Notifica e autorizzazione preventive scritte

Articolo 5
Notifica

1.Solo i notificatori che hanno ricevuto un'autorizzazione o sono registrati conformemente al capo IV della direttiva 2008/98/CE possono presentare una notifica preventiva scritta ("notifica").

I notificatori che intendono spedire i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, trasmettono una notifica a tutte le autorità competenti.

I notificatori che trasmettono una notifica generale per più di una spedizione di cui all'articolo 13 si conformano anche agli obblighi di detto articolo.

Se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14, si applicano gli obblighi procedurali di cui ai paragrafi 6, 8 e 9 di detto articolo.

2.La notifica consiste nei seguenti documenti:

(a)il documento di notifica che figura nell'allegato I A (il "documento di notifica");

(b)il documento di movimento che figura nell'allegato I B (il "documento di movimento").

Il notificatore fornisce le informazioni nel documento di notifica e, se disponibili, le informazioni nel documento di movimento.

Se non è il produttore iniziale dei rifiuti di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), il notificatore si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii) o iii), firmi il documento di notifica.

3.Il documento di notifica o un suo allegato contiene le informazioni e i documenti di cui alla parte 1 dell'allegato II. Il documento di movimento o un suo allegato contiene le informazioni e i documenti di cui all'allegato II, parte 2, se disponibili.

4.La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma del paragrafo 3.

5.Se richiesto da una delle autorità competenti, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera debitamente completata quando l'autorità competente di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento, che sono stati debitamente compilati in conformità del paragrafo 3, sono stati completati con le eventuali informazioni e documenti aggiuntivi di cui all'allegato II, parte 3.

6.Al momento della notifica è fornita alle autorità competenti la prova dell'esistenza del contratto concluso in conformità dell'articolo 6 o una dichiarazione che ne attesti l'esistenza in conformità dell'allegato I A.

7.Una dichiarazione di costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente in conformità dell'articolo 7 è fornita dal notificatore compilando l'apposita parte del documento di notifica.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente di cui all'articolo 7 o, se le autorità competenti lo consentono, la dichiarazione che ne attesti l'esistenza conformemente all'allegato I A è fornita alle autorità competenti come elemento del documento di notifica al momento della notifica.

In deroga al primo comma, se le autorità competenti lo consentono, la prova di cui al medesimo comma può essere fornita dopo la trasmissione della notifica, al più tardi prima che abbia inizio la spedizione.

8.La notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

Se le operazioni successive intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento sono effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, paragrafo 6.

Ciascuna notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti. Se i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, ogni notifica riguarda parimenti un solo codice di identificazione dei rifiuti.

Se le miscele di rifiuti non sono classificate sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV ma figurano nell'allegato III A, il codice di ciascuna frazione di rifiuti dev'essere specificato in ordine di importanza.

Articolo 6
Contratto

1.Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

2.Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 4.

3.Il contratto include obblighi:

(a)per il notificatore, di riprendere i rifiuti se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o sono stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2;

(b)per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4;

(c)per l'impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

4.Se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:

(a)per il destinatario, di fornire, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 e, se del caso, dell'articolo 15, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell'impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o smaltimento attestante o attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi specificate nonché alle disposizioni del presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato;

(b)per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera b).

5.Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 1 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 3.

Articolo 7
Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente

1.Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra le seguenti spese:

(a)le spese di trasporto;

(b)le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;

(c)le spese di deposito per 90 giorni.

2.La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i seguenti casi:

(a)casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22;

(b)casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24.

3.La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione. La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente si applica alla spedizione notificata al più tardi quando ha inizio la spedizione.

4.L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.

In caso di importazione nell'Unione l'autorità competente di destinazione nell'Unione esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.

5.La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente copre ed è valida per la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o di smaltimento.

6.In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o di smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o di smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4. In tal caso eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione ritenga non necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In tali circostanze, se la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non possono essere portate a termine come previsto, conformemente all'articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all'articolo 24, gli obblighi di ripresa dei rifiuti sono in capo all'autorità competente di destinazione.

7.L'autorità competente nell'Unione che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente ha accesso alla stessa e ne usa il fondo, anche per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate, in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 23 e 25.

8.In caso di notifica generale in applicazione dell'articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente si applica alla spedizione notificata da essa coperta al più tardi all'inizio della spedizione.

9.La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente di cui al paragrafo 1 è svincolata quando l'autorità competente ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 5, per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.

10.Al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la possibilità di stabilire un metodo di calcolo armonizzato per determinare l'importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo armonizzato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto, tra l'altro, delle norme pertinenti degli Stati membri relative al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui al presente articolo.

Articolo 8
Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti

1.Se la notifica non è debitamente compilata conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

La richiesta di informazioni e documenti di cui al primo comma è inviata al notificatore entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della notifica.

2.Il notificatore fornisce le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 entro sette giorni dalla richiesta dell'autorità competente di spedizione.

3.Se dopo l'aggiunta delle informazioni e dei documenti richiesti ritiene che la notifica non sia ancora stata debitamente compilata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, o se il notificatore non ha fornito alcuna informazione a norma del paragrafo 2, l'autorità competente di spedizione decide che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata.

Entro sette giorni dall'aggiunta alla notifica delle informazioni e dei documenti richiesti o se il notificatore non ha fornito alcuna informazione a norma del paragrafo 2, l'autorità competente di spedizione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti la decisione di cui al primo comma.

4.Se la notifica è stata debitamente compilata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, l'autorità competente di spedizione ne informa immediatamente il notificatore e le altre autorità competenti.

Se una delle autorità competenti ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi per completare la notifica secondo l'articolo 5, paragrafo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, detta autorità richiede tali informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta.

5.Il notificatore fornisce le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 4 entro sette giorni dalla richiesta dell'autorità competente.

Se una delle autorità competenti ritiene che la notifica non sia ancora completa o se il notificatore non fornisce le informazioni richieste entro il termine di cui al primo comma, detta autorità decide, entro tre giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata.

In assenza di una decisione di cui al secondo comma entro il termine stabilito, la notifica è considerata completata.

L'autorità competente comunica immediatamente al notificatore e alle altre autorità competenti la decisione di cui al secondo comma.

6.Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non ha agito conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, primo comma, l'autorità competente di spedizione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non ha agito conformemente al paragrafo 4, secondo comma, o al paragrafo 5, e non ha autorizzato una spedizione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, oppure si è opposta a una spedizione a norma dell'articolo 12 per motivi connessi alla non completezza della notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, l'autorità competente fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

Articolo 9
Autorizzazioni a cura delle autorità competenti e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

1.Entro trenta giorni dalla trasmissione della notifica, le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito prendono una delle seguenti decisioni debitamente motivate in merito alla spedizione notificata:

(a)autorizzazione senza condizioni;

(b)autorizzazione alle condizioni di cui all'articolo 10;

(c)obiezioni ai sensi dell'articolo 12.

Se nel termine di trenta giorni di cui al primo comma non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita delle autorità competenti di spedizione e di transito. L'autorizzazione tacita è valida per il periodo specificato nell'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente di destinazione.

2.Le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di spedizione e di transito trasmettono al notificatore la loro decisione e le relative motivazioni nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1. Tale decisione è a disposizione di tutte le autorità competenti.

Se entro trenta giorni dalla presentazione della notifica non adotta una decisione a norma del paragrafo 1, l'autorità competente di destinazione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

3.L'autorizzazione scritta a una spedizione pianificata scade alla data successiva indicata nel documento di notifica. Essa non copre un periodo superiore a un anno civile né qualsiasi periodo più breve indicato nella decisione delle autorità competenti.

4.La spedizione pianificata può essere effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e durante il periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti. La spedizione lascia il paese di spedizione entro la fine del periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti.

5.Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione pianificata è completato entro un anno civile dalla data in cui l'impianto che recupera o smaltisce i rifiuti spediti li riceve, a meno che le autorità competenti non indichino un termine più breve nella loro decisione.

6.Le autorità competenti revocano la loro autorizzazione tacita o scritta se sono a conoscenza di quanto segue:

a)la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;

b)le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate;

c)i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua l'operazione di recupero o di smaltimento;

d) i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

7.La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, alle autorità competenti e al destinatario.

Articolo 10
Condizioni cui sono subordinate le spedizioni

1.Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni si fondano su uno o più motivi di cui all'articolo 12.

2.Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

3.Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile al più tardi alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3.

4.Le condizioni sono specificate nel documento di notifica, o allegate allo stesso, dall'autorità competente che le stabilisce.

5.L'autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l'impianto che riceve i rifiuti registri sistematicamente, per il periodo di validità della notifica, i flussi in entrata, in uscita e/o i bilanci dei rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento che figurano nella notifica. Le registrazioni sono firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell'impianto e sono trasmesse all'autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento notificata.

Articolo 11
Divieto di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1.In caso di notifica della spedizione pianificata di rifiuti destinati allo smaltimento a norma dell'articolo 5, le autorità competenti di spedizione e destinazione rilasciano l'autorizzazione scritta, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)il notificatore dimostra che:

i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici sanciti nel diritto dell'Unione o in quello internazionale;

ii)i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente praticabile nel paese in cui sono stati prodotti;

iii)la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza a livello dell'Unione e nazionale, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE;

(b)il notificatore o il destinatario non ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente;

(c)il notificatore o l'impianto non ha violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;

(d)la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;

(e)i rifiuti in questione saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite nella legislazione dell'Unione a protezione dell'ambiente in relazione alle operazioni di smaltimento e l'impianto che rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva conformemente alla licenza rilasciatagli;

(f)i rifiuti non sono rifiuti urbani non differenziati (voci 20 03 01 e 20 03 99) provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche.

2.Le autorità competenti di transito danno la loro autorizzazione alla spedizione, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

3.Se le autorità competenti non hanno autorizzato la spedizione pianificata di rifiuti destinati allo smaltimento entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la notifica della spedizione cessa di essere valida e la spedizione è vietata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

4.Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1 sono immediatamente notificate alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.In caso di notifica della spedizione pianificata di rifiuti destinati al recupero a norma dell'articolo 5, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate fondate su uno o più dei seguenti motivi:

(a)la spedizione pianificata o il recupero pianificato non è conforme alla direttiva 2008/98/CE;

(b)i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti o ai programmi di prevenzione dei rifiuti redatti, rispettivamente, in applicazione degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

(c)la spedizione pianificata o il recupero pianificato non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni intraprese nel paese dell'autorità competente che solleva obiezioni;

(d)la spedizione pianificata o il recupero pianificato non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione pianificata riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme tecniche di trattamento meno severe per tali particolari rifiuti rispetto a quelle del paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, fatto salvo il caso in cui:

i) esista una corrispondente normativa dell'Unione, in particolare in materia di rifiuti, e siano stati introdotte, nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa, prescrizioni almeno rigorose quanto quelle previste dalla normativa dell'Unione;

ii) l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;

iii) la legislazione nazionale del paese di spedizione, diversa da quella di cui al punto i), non è stata notificata conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 , ove prescritto dalla medesima direttiva;

(e)è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia accertato che tali spedizioni comporterebbero la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai loro piani di gestione dei rifiuti;

(f)il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente;

(g)il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;

(h)la spedizione pianificata o il recupero pianificato è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;

(i)il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti non giustificano il recupero sul piano economico o ambientale;

(j)i rifiuti pianificati per la spedizione sono destinati allo smaltimento e non al recupero;

(k)i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite nella legislazione dell'Unione a protezione dell'ambiente in relazione alle operazioni di recupero o agli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclaggio stabiliti nella legislazione dell'Unione, oppure i rifiuti saranno trattati presso un impianto che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva.

2.Le autorità competenti di transito possono, entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate rispetto alla spedizione pianificata di rifiuti destinati al recupero, fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere c), f), g) e h), del presente articolo.

3.Se le autorità competenti, entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, ritengono che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, ne informano immediatamente il notificatore. 

4.Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1, la notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

5.Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, sono notificate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 68.

6.L'autorità competente di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettere d) ed e), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata come motivo per sollevare un'obiezione motivata.

Articolo 13
Notifica generale

1.Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;

(b)i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;

(c)le tappe delle diverse spedizioni, in particolare i punti di uscita da e entrata in ogni paese, indicate nel documento di notifica sono le stesse.

2.Se, per circostanze impreviste, non possono essere seguite le stesse tappe per tutte le spedizioni, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate dalla notifica generale e comunque prima che le spedizioni abbiano inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare le tappe.

Se la modifica delle tappe è nota prima dell'inizio delle spedizioni e implica il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere usata ed è trasmessa una nuova notifica conformemente all'articolo 5.

3.Le autorità competenti possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 14
Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

1.La persona fisica o giuridica che possiede un impianto di recupero o esercita un controllo su di esso può presentare una richiesta di autorizzazione preventiva per l'impianto all'autorità competente che ha competenza giurisdizionale sull'impianto, designata in applicazione dell'articolo 71.

2.Nella richiesta di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

(a)il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;

(b)copie delle autorizzazioni rilasciate all'impianto di recupero per lo svolgimento del trattamento di rifiuti a norma dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, nonché, se del caso, delle norme tecniche o delle certificazioni rispetto alle quali l'impianto è conforme;

(c)la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R, per l'operazione di recupero per la quale si richiede l'autorizzazione preventiva;

(d)i rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione preventiva, elencati nell'allegato IV del presente regolamento o, se del caso, nell'allegato della decisione 2000/532/CE;

(e)il quantitativo totale di ciascun tipo di rifiuto per il quale si richiede l'autorizzazione preventiva, rispetto alla capacità di trattamento per la quale l'impianto è autorizzato;

(f)registrazioni delle attività dell'impianto legate al recupero di rifiuti, comprendenti in particolare il quantitativo e i tipi di rifiuti trattati negli ultimi tre anni, se del caso;

(g)una prova o un'attestazione del fatto che la persona fisica o giuridica che possiede l'impianto o esercita un controllo su di esso non ha subito condanne per spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla gestione dei rifiuti.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 76, che modificano il paragrafo 2 per quanto concerne le informazioni da includere nella richiesta.

4.La procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica all'autorizzazione preventiva di un impianto per il quale è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1.

5.Entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità competente la valuta e decide se approvarla.

6.Se la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 ha fornito tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente approva la richiesta e rilascia un'autorizzazione preventiva per l'impianto. L'autorizzazione preventiva può contenere condizioni relative alla sua durata, ai tipi e ai quantitativi di rifiuti che ha come oggetto, alle tecnologie utilizzate o ad altre condizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

7.In deroga al paragrafo 6, l'autorità competente può respingere la richiesta di autorizzazione preventiva qualora non ritenga che il suo rilascio assicurerà un trattamento di qualità elevata dei rifiuti.

8.La decisione di approvare o respingere la richiesta di autorizzazione preventiva è comunicata alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta non appena è presa dall'autorità competente ed è debitamente motivata.

9.Salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva, l'autorizzazione preventiva dell'impianto di recupero è valida per sette anni.

10.L'autorizzazione preventiva dell'impianto di recupero può essere revocata in qualsiasi momento dall'autorità competente. La decisione di revocare l'autorizzazione preventiva è debitamente motivata e comunicata all'impianto.

11.La persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 informa immediatamente l'autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2. L'autorità competente tiene debitamente conto di tali modifiche nel valutare la richiesta di autorizzazione preventiva e, se necessario, aggiorna l'autorizzazione.

12.Nel caso di una notifica generale trasmessa a norma dell'articolo 13 relativa a spedizioni destinate a un impianto titolare di autorizzazione preventiva, il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è esteso a tre anni. In deroga a questa disposizione, le autorità competenti possono decidere di abbreviare tale periodo in casi debitamente giustificati.

13.Le autorità competenti che hanno rilasciato un'autorizzazione preventiva a un impianto in conformità del presente articolo comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'OCSE le seguenti informazioni a mezzo del modulo di cui all'allegato VI:

(a)il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;

(b)la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;

(c)i rifiuti elencati nell'allegato IV o i rifiuti ai quali si applica l'autorizzazione preventiva;

(d)il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;

(e)il periodo di validità;

(f)qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;

(g) qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate;

(h)qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.

14.In deroga agli articoli 8, 9, 10 e 12, l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, le condizioni imposte a norma dell'articolo 10 o le obiezioni sollevate a norma dell'articolo 12 da tutte le autorità competenti in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva sono soggette a un termine di sette giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma.

15.Se una o più autorità competenti intendono esigere informazioni aggiuntive a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i termini di cui a tale comma, nonché all'articolo 8, paragrafo 5, primo e secondo comma, sono ridotti rispettivamente a un giorno per l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, e per l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e a due giorni per l'articolo 8, paragrafo 5, primo comma.

16.Fermo restando il paragrafo 14, l'autorità competente di destinazione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso, l'autorità competente informa il notificatore entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma.

Il tempo totale necessario per prendere una delle decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non supera i trenta giorni dalla data di trasmissione della notifica a norma dell'articolo 5.

Articolo 15
Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e alle operazioni intermedie di smaltimento

1.Se la spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o a un'operazione intermedia di smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni successive intermedie e non intermedie di recupero e le operazioni intermedie di smaltimento sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero iniziale o all'operazione intermedia di smaltimento iniziale.

2.Le autorità competenti di spedizione e destinazione possono autorizzare la spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o a un'operazione intermedia di smaltimento soltanto se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma dell'articolo 12, alla spedizione di rifiuti agli impianti che effettuano qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o operazione intermedia di smaltimento.

3.L'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o l'operazione intermedia di smaltimento conferma al notificatore di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata.

4.Quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o dall'operazione intermedia di smaltimento, e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o nel termine più breve di cui all'articolo 9, paragrafo 5, l'impianto che effettua l'operazione fornisce un certificato, sotto la propria responsabilità, attestante l'avvenuta operazione.

Il certificato è presentato e contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

5.Quando l'impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o un'operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all'articolo 9, paragrafo 5, un certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva non intermedia di recupero o smaltimento.

L'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono.

6.Se la consegna di cui al paragrafo 5 è effettuata a un impianto situato nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento.

7.Se la consegna di cui al paragrafo 5 è effettuata a un impianto in un paese terzo, è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento e le disposizioni relative alle autorità competenti si applicano anche all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

Articolo 16
Obblighi da osservare dopo il rilascio dell
'autorizzazione alla spedizione

1.Una volta ottenuta dalle autorità competenti l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese coinvolte compilano il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento nei punti indicati. Esse assicurano che le informazioni contenute nel documento di movimento sono rese disponibili per via elettronica, anche durante il trasporto, alle autorità pertinenti.

2.Quando ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o può presumere l'autorizzazione tacita delle autorità competenti di spedizione e transito, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, almeno un giorno lavorativo prima che la spedizione abbia inizio.

3.L'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione.

4.L'impianto che effettua l'operazione non intermedia di recupero o di smaltimento certifica quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione e non oltre un anno civile dalla ricezione dei rifiuti o nel termine più breve di cui all'articolo 9, paragrafo 5, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.

5.Il certificato di cui al paragrafo 4 è trasmesso al notificatore e alle autorità pertinenti dall'impianto che effettua l'operazione e, qualora esso non abbia accesso a un sistema di cui all'articolo 26, è il notificatore che lo inserisce nel sistema.

Articolo 17
Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell
'autorizzazione

1.Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti e il destinatario, se possibile prima che abbia inizio la spedizione. Le modifiche del quantitativo previsto, dell'itinerario, delle tappe, della data di spedizione o del vettore sono modifiche essenziali.

2.Nel caso di modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 è trasmessa una nuova notifica, salvo indicazione contraria di tutte le autorità competenti.

3.Se le modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è trasmessa una nuova notifica.

Capo 2

Articolo 18
Obblighi generali di informazione

1.I rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.La persona soggetta alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che organizza la spedizione compila e trasmette le informazioni pertinenti contenute nell'allegato VII al più tardi un giorno prima che la spedizione abbia luogo.

3.La persona di cui al paragrafo 2 assicura che le informazioni di cui al medesimo paragrafo sono rese disponibili per via elettronica, anche durante il trasporto, alle autorità pertinenti.

4.L'impianto di recupero o il laboratorio e il destinatario o, se essi non hanno accesso a un sistema di cui all'articolo 26, la persona di cui al paragrafo 2, confermano al notificatore e alle autorità pertinenti la ricezione dei rifiuti entro un giorno dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.

5.L'impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.

6.La persona di cui al paragrafo 2 informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nel caso in cui l'importazione della spedizione sia stata impedita nel paese di destinazione, sia stata respinta dal destinatario o non possa essere portata a termine come previsto inizialmente.

7.Il contratto di cui all'allegato VII tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti acquista efficacia nel momento in cui ha inizio la spedizione. Se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non può essere portata/o a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, il contratto contiene l'obbligo in capo alla persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di portare a termine la spedizione di rifiuti o il loro recupero, in capo al destinatario, di riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo; nonché di provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

8.La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce all'autorità competente, su sua richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 7.

9.Le informazioni prescritte nell'allegato VII sono messe a disposizione dagli Stati membri e dalla Commissione per fini di ispezione, garanzia dell'osservanza delle norme, pianificazione e analisi statistiche, conformemente all'articolo 26 e alla legislazione nazionale.

10.Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla legislazione dell'Unione e nazionale.

11.Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 7 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione copre mutatis mutandis gli obblighi di cui al paragrafo 7.

Capo 3
Miscelazione di rifiuti, documentazione e accesso alle informazioni

Articolo 19
Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nella notifica o di cui all'articolo 18 non sono mescolati ad altri rifiuti.

Articolo 20
Conservazione dei documenti e delle informazioni

1.Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti conservano tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste ricevuti in relazione alla spedizione notificata nell'Unione per almeno cinque anni dalla data d'inizio della spedizione. In caso di notifiche generali in conformità dell'articolo 13, tale obbligo si applica a partire dalla data d'inizio dell'ultima spedizione.

2.Le informazioni fornite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono conservate nell'Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data d'inizio della spedizione.

Articolo 21
Accesso del pubblico alle notifiche

Le autorità competenti di spedizione o destinazione rendono di pubblico dominio con mezzi idonei le informazioni sulle notifiche delle spedizioni da esse autorizzate o per le quali hanno sollevato obiezioni, nonché sulle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione, purché tali informazioni non siano riservate in forza di disposizioni legislative nazionali o dell'Unione.

Capo 4
Obblighi di ripresa dei rifiuti

Articolo 22
Ripresa dei rifiuti in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione come previsto

1.Se una delle autorità competenti viene a conoscenza che la spedizione di rifiuti, incluso il recupero o smaltimento, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del o dei documenti di movimento e/o del contratto di cui all'articolo 6, ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Se l'impianto di recupero o smaltimento rifiuta la spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

2.L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi dal notificatore nella zona posta sotto la propria giurisdizione o altrove nel paese di spedizione. L'autorità competente di spedizione individua il notificatore in base all'ordine di cui all'articolo 3, punto 6. Se ciò non è possibile, l'autorità competente stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto si conforma alle disposizioni del presente articolo.

L'obbligo di ripresa di cui al primo comma è assolto entro novanta giorni, o entro il periodo eventualmente concordato dalle autorità competenti, dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, il recupero o lo smaltimento non può essere portata/o a termine come previsto e informata dei motivi di tale impossibilità. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, anche da altre autorità competenti.

3.L'obbligo di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte accertano che il notificatore o, se ciò non è possibile, l'autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto può recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.

L'obbligo di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l'operazione nell'impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo in conformità del primo comma del presente paragrafo.

4.In caso di ripresa dei rifiuti di cui al paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 3, punto 6, secondo l'ordine ivi indicato o, se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

5.In caso di soluzioni alternative fuori dal paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, una nuova notifica, se del caso, è trasmessa dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 3, punto 6, secondo l'ordine ivi indicato, o, se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Nel caso sia il notificatore a trasmettere la nuova notifica, la trasmette anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6.In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione della soluzione alternativa, è presentata alle autorità competenti di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, è presentata all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.

7.Se non deve essere trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento in conformità dell'articolo 15 o dell'articolo 16 dal notificatore iniziale o, se ciò non è possibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 3, punto 6, secondo l'ordine ivi indicato o, se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Se la nuova notifica è trasmessa dall'autorità competente di spedizione iniziale a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente. Previo accordo di tutte le autorità competenti, il documento di movimento della spedizione iniziale può essere utilizzato per la ripresa.

8.L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, di cui all'articolo 15, paragrafo 5. In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 7, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 4, e l'articolo 25, paragrafo 2.

9.Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

10.Se il notificatore di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottemperi a uno degli obblighi di ripresa dei rifiuti di cui al presente articolo e all'articolo 23, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti di cui rispettivamente all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l'intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti.

Articolo 23
Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

1.Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti, lo smaltimento o il recupero non può essere portata/o a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico dei seguenti soggetti, secondo l'ordine che segue:

(a)del notificatore secondo l'ordine dell'elenco di cui all'articolo 3, punto 6; o, se ciò è impossibile, della persona di cui alla lettera b);

(b)delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se anche ciò è impossibile, della persona di cui alla lettera c);

(c)dell'autorità competente di spedizione; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera d);

(d)secondo altre modalità decise dalle autorità competenti.

2.Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 24
Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.Se un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti.

2.Se la responsabilità della spedizione illegale può essere imputata al notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

(a)ripresi dal notificatore de facto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);

(b)ripresi dal notificatore de iure affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera c);

(c)ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera d);

(d)recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall'autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera e);

(e)recuperati o smaltiti in modo alternativo in un altro paese dall'autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, a condizione che tutte le autorità competenti siano d'accordo.

L'obbligo di ripresa, recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro trenta giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti, dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, anche da altre autorità competenti.

In caso di ripresa dei rifiuti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La nuova notifica è trasmessa dalla persona o autorità di cui al primo comma, lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.

Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui al primo comma, lettere d) ed e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.

3.Se il notificatore di cui all'articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa dei rifiuti di cui al presente articolo e all'articolo 25, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti di cui rispettivamente all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), che ha autorizzato il commerciante o l'intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa dei rifiuti.

4.Se la responsabilità della spedizione illegale può essere imputata al destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in siano recuperati o smaltiti in modo ecologicamente corretto:

(a)dal destinatario; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera b);

(b)dall'autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

L'obbligo di recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro trenta giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti, dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di spedizione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, anche da altre autorità competenti.

Le autorità competenti cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti conformemente al presente paragrafo.

5.Se non è trasmessa una nuova notifica è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dalla persona responsabile della ripresa dei rifiuti, o se ciò non è possibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

6.Nei casi in cui la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti cooperano per assicurare che i rifiuti sono recuperati o smaltiti.

7.In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 7, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione intermedia di recupero o di smaltimento, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzare un modo alternativo di recupero o smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 25, paragrafo 2.

8.Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

9.Gli articoli 34 e 36 non si applicano se le spedizioni illegali sono reintrodotte nel paese di spedizione e questo è un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.

10.In caso di spedizione illegale di cui all'articolo 3, punto 25, lettera g), la persona che organizza la spedizione è soggetta agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

11.Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 25
Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, recupero o smaltimento in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 8, sono poste a carico:

(a)del notificatore de facto, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), individuato secondo l'ordine indicato all'articolo 3, punto 6; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);

(b)del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera c);

(c)dell'autorità competente di spedizione.

2.Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 4, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico del destinatario; o, se ciò è impossibile, dell'autorità competente di destinazione.

3.Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 6, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 8, sono poste a carico:

(a)del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 3, punto 6, e/o del destinatario in funzione della decisione presa dalle autorità competenti; o, se ciò è impossibile, conformemente alla lettera b);

(b)delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se anche ciò è impossibile, conformemente alla lettera c);

(c)delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

4.In caso di spedizione illegale di cui all'articolo 3, punto 25, lettera g), la persona che organizza la spedizione è soggetta agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

5.Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di responsabilità.

Capo 5
Disposizioni amministrative generali

Articolo 26
Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica

1.Le informazioni e i documenti che seguono sono trasmessi e scambiati per via elettronica, tramite il sistema centrale di cui al paragrafo 2 o tramite un sistema nazionale conformemente al paragrafo 3:

(a)per i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2:

i) notifica di una spedizione pianificata a norma degli articoli 5 e 13;

ii) richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 5 e 8;

iii) trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 5 e 8;

iv) informazioni e decisioni a norma dell'articolo 8;

v) autorizzazione alla spedizione notificata e, se del caso, notifica ufficiale della revoca della stessa a norma dell'articolo 9;

vi) condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell'articolo 10;

vii) obiezioni nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non siano soddisfatte;

viii) obiezioni alla spedizione a norma dell'articolo 12;

ix) informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafi 8 e 10;

x) informazioni e decisioni a norma dell'articolo 14, paragrafi 11 e 15;

xi) conferma del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

xii) certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

xiii) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;

xiv) documenti che devono accompagnare ogni trasporto conformemente all'articolo 16;

xv) informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17;

xvi) se fattibile, autorizzazioni e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI;

(b)per i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, le informazioni e i documenti necessari a norma dell'articolo 18.

2.La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1 tra i sistemi nazionali esistenti per l'interscambio elettronico dei dati.

Il sistema centrale è utilizzato anche dalle autorità competenti degli Stati membri che non hanno istituito un sistema nazionale per l'interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1.

È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l'ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 .

È previsto che entro quattro anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4, il sistema centrale sia interoperabile con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

3.Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi nazionali ma fanno in modo che siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 2, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 4 e scambino informazioni e documenti con il sistema centrale in tempo reale.

4.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

(a)i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 2 e i sistemi nazionali, ivi compreso un modello di dati e un protocollo per lo scambio di dati;

(b)qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza e della governance dei dati, necessario per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 27
Lingua

1.Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti.

2.Il notificatore fornisce alle autorità competenti, su loro richiesta, traduzioni autenticate dei documenti di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.

Articolo 28
Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1.Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell'oggetto o della sostanza, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

Nel decidere se considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a un'operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE.

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla legislazione dell'Unione o internazionale.

2.Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un rifiuto come rifiuto che figura negli allegati III, III A, III B o IV oppure che non figura in nessuno di tali allegati, la spedizione del rifiuto è soggetta all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

3.Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di smaltimento.

4.Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV.

La Commissione ha altresì della facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento stabilendo criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinate categorie di prodotti per i quali tale distinzione è di particolare importanza per l'esportazione di rifiuti dall'Unione.

   Articolo 29
Spese amministrative

Le autorità competenti possono porre a carico del notificatore spese amministrative congrue e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese abituali per opportune analisi e ispezioni.

Articolo 30
Accordi per le zone di confine

1.In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti ad alleggerire la procedura di notifica della spedizione di determinati flussi di rifiuti quando la spedizione transfrontaliera di rifiuti è diretta all'impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.

2.Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.

3.Gli Stati membri possono altresì concludere accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.Gli accordi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia.

Capo 6
Spedizioni all
'interno dell'Unione con transito attraverso paesi terzi

Articolo 31
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Se la spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno dell'Unione con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderano trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione pianificata:

(a)se il paese terzo è parte della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che l'autorità competente abbia rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni della convenzione; o

(b)se il paese terzo non è parte della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

Articolo 32
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.Se la spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno dell'Unione con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (la "decisione OCSE"), si applica l'articolo 31.

2.Se la spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno dell'Unione, ivi compreso fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio trenta giorni dopo la data di trasmissione della notifica da parte del notificatore a norma dell'articolo 5.

Titolo III 
Spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri

Articolo 33
Regime per le spedizioni esclusivamente all
'interno dello Stato membro

1.Gli Stati membri istituiscono un regime appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni che hanno luogo esclusivamente all'interno della loro giurisdizione nazionale. Il regime tiene conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema dell'Unione istituito dai titoli II e VII.

2.Lo Stato membro informa la Commissione del proprio regime di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Titolo IV 
Esportazioni dall'Unione verso paesi terzi

Capo 1
Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34
Divieto di esportazione

1.L'esportazione dall'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.

3.In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:

(a)se il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti;

(b)se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

(c)se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.

4.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all'obbligo di ripresa a norma dell'articolo 22 o 24.

Articolo 35
Procedure di esportazione verso i paesi EFTA

1.Se i rifiuti sono esportati dall'Unione verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea per esservi smaltiti, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.Si applicano i seguenti adattamenti:

(a)il notificatore trasmette conformemente all'articolo 26 la richiesta di notifica e le informazioni e i documenti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, e allo stesso tempo li trasmette a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale alle autorità competenti dei paesi di transito e destinazione esterni all'Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

(b)il notificatore trasmette conformemente all'articolo 26 tutte le informazioni e i documenti aggiuntivi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, e allo stesso tempo li trasmette a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale alle autorità competenti dei paesi di transito e destinazione esterni all'Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

(c)l'autorità competente di spedizione comunica alle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione esterni dell'Unione qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte sua e la sua decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità competenti siano collegate al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

(d)l'autorità competente di transito esterna all'Unione dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento della notifica per fornire un'autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione medesima;

(e)l'autorità competente di spedizione nell'Unione prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dell'autorità competente di destinazione e, se del caso, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna all'Unione e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di ricevimento dell'autorità competente di transito, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente di spedizione disponga dell'autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti, nel qual caso può prendere la decisione di cui all'articolo 9 prima di tale termine.

3.Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

(a)l'autorità competente di transito nell'Unione invia al notificatore l'avviso di ricevimento della notifica con copia alle altre autorità competenti;

(b)le autorità competenti di spedizione e, se del caso, le autorità competenti di transito nell'Unione assicurano che l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita sono informati della loro decisione di autorizzare la spedizione;

(c)una copia del documento di movimento è fornita dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale oppure, laddove l'ufficio doganale di esportazione vi abbia accesso, tramite il sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

(d)non appena i rifiuti hanno lasciato l'Unione, l'ufficio doganale di uscita ne informa l'autorità competente di spedizione nell'Unione;

(e)se quarantadue giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato l'Unione l'autorità competente di spedizione nell'Unione non ha ricevuto alcun avviso di ricevimento dall'impianto, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione;

(f)il contratto di cui all'articolo 6 stipula che:

i) se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto;

ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii);

iii) il più rapidamente possibile, ma comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto smaltimento e in nessun caso oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti copie firmate del documento di movimento contenente la certificazione.

(g)entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle copie di cui alla lettera f), punti ii) e iii), il notificatore rende disponibili le informazioni ivi contenute per via elettronica in conformità dell'articolo 26.

4.La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito esterne all'Unione e sono state osservate tutte le condizioni stabilite in tale decisione;

(b)è garantita la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di cui all'articolo 56.

5.I rifiuti che sono esportati sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

6.Se l'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente del paese dell'ufficio doganale. L'autorità competente:

(a)informa immediatamente della spedizione illegale l'autorità competente di spedizione nell'Unione; e

(b)immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Capo 2
Esportazioni di rifiuti destinati al recupero

Sezione 1
Esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

Articolo 36
Divieto di esportazione

1.Sono vietate le esportazioni dall'Unione dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

(a)rifiuti pericolosi che figurano nell'allegato V, parte 1;

(b)rifiuti pericolosi che figurano nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

(c)rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 2;

(d)rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell'allegato V del presente regolamento o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

(e)miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell'allegato V del presente regolamento o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

(f)rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;

(g)rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;

(h)rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto come disposto all'articolo 56;

(i)rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

2.Il paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all'obbligo di ripresa a norma dell'articolo 22 o 24.

3.In casi eccezionali gli Stati membri possono disporre, sulla base di prove documentali fornite dal notificatore, che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V del presente regolamento o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE è escluso dal divieto di esportazione di cui al paragrafo 1, se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi specificati in detto allegato. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

4.Il fatto che un rifiuto non figuri tra quelli pericolosi dell'allegato V o dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, o che figuri nell'allegato V, parte 1, elenco B, non osta, in casi eccezionali, a che sia considerato pericoloso e quindi sia soggetto al divieto di esportazione se presenta una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi, ivi specificati. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

5.Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione di autorizzazione a favore delle spedizioni pianificate verso tale paese. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica tali informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare osservazioni e, ove opportuno, modificare l'allegato V del presente regolamento a norma dell'articolo 72.

Sezione 2
Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

Articolo 37
Divieto di esportazione

1.Sono vietate le esportazioni dall'Unione dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

(a)rifiuti elencati nell'allegato III, III A o III B;

(b)rifiuti non pericolosi inclusi nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, se non già elencati nell'allegato III, III A o III B.

2.Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell'elenco dei paesi definito a norma dell'articolo 38 per i rifiuti specificati in detto elenco.

Tale esportazione può avere luogo solo a condizione che i rifiuti siano destinati a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione nazionale del paese interessato a effettuare operazioni di recupero per tali rifiuti. Inoltre tale esportazione è soggetta agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 o, se il paese lo indica nella richiesta di cui all'articolo 39, alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35.

Articolo 38
Definizione dell
'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento definendo l'elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero ("elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni"). L'elenco comprende i paesi che hanno presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, e hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 40.

2.Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

(a)il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l'esportazione dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero;

(b)i rifiuti specifici per i quali è autorizzata l'esportazione dall'Unione verso ogni paese di cui alla lettera a);

(c)informazioni, quali un indirizzo internet, che consentono di accedere a un elenco degli impianti abilitati, in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a), a effettuare il recupero dei rifiuti di cui alla lettera b);

(d)se disponibili, informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a) all'importazione dei rifiuti di cui alla lettera b), precisando se l'importazione è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35.

3.L'elenco di cui al paragrafo 1 è adottato entro il [OP: inserire la data corrispondente a trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], fatto salvo il caso in cui a tale data nessun paese abbia presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, o nessun paese soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione contatta tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE per fornire loro le informazioni necessarie circa la possibilità di essere inclusi nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.

Al fine di essere inclusi nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, adottato entro il [OP: inserire la data corrispondente a trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE fanno richiesta ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, entro il [OP: inserire la data corrispondente a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

4.La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di: 

(a)aggiungere un paese la cui inclusione è decisa conformemente al paragrafo 1;

(b)eliminare un paese che cessa di rispettare i requisiti di cui all'articolo 39;

(c)aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), sulla base di una richiesta ricevuta dal paese interessato e, se la richiesta riguarda l'aggiunta di nuovi rifiuti, a condizione che il paese abbia dimostrato di aver soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 39 in relazione ai nuovi rifiuti;

(d)includere o rimuovere qualsiasi altro elemento pertinente affinché l'elenco contenga informazioni accurate e aggiornate.

5.In caso di modifica delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, i paesi inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono senza indugio un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all'allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.

Il quinto anno successivo alla loro inclusione iniziale i paesi che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono in ogni caso alla Commissione un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all'allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.

Dopo aver ricevuto le informazioni e le prove di cui al primo e secondo comma, la Commissione può esigere che il paese fornisca informazioni aggiuntive per dimostrare che continua a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 39.

6.Qualora si rendano disponibili informazioni che dimostrino in modo plausibile che gli obblighi di cui all'articolo 39 non sono più soddisfatti per un paese già incluso nell'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese a esprimere il proprio parere su tali informazioni, entro un termine massimo di due mesi dall'invito a formulare osservazioni, unitamente a pertinenti elementi di prova che dimostrino il continuo rispetto di tali obblighi. Tale periodo può essere prorogato di altri due mesi se il paese presenta una richiesta motivata di proroga.

7.Se il paese non fornisce il proprio parere e gli elementi di prova richiesti entro il termine di cui al primo comma, o se le prove fornite non sono sufficienti a dimostrare il continuo rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, la Commissione elimina il paese dall'elenco senza indebito ritardo.

8.La Commissione può rivolgersi in qualsiasi momento a un paese che figura nell'elenco di cui al paragrafo 1 per ottenere informazioni utili a garantire che esso continui a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 39.

Articolo 39
Obblighi per l
'inclusione nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

1.I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall'Unione determinati rifiuti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, a fini di recupero presentano una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 38. La richiesta e tuti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.

2.La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VIII e contiene tutte le informazioni ivi specificate.

3.Il paese che presenta la richiesta dimostra di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.

A tal fine il paese richiedente dimostra che:

(a)ha una strategia o di un piano globale di gestione dei rifiuti che copre tutto il suo territorio e mostra la sua capacità e disponibilità ad assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Nella strategia o nel piano sono indicati quanto meno i seguenti elementi:

i)il quantitativo totale di rifiuti prodotto nel paese su base annua e il quantitativo di rifiuti che rientra nell'ambito di applicazione della richiesta ("rifiuti interessati dalla richiesta"), nonché la stima dell'evoluzione di questi quantitativi nei prossimi 10 anni;

ii)la stima dell'attuale capacità di trattamento dei rifiuti del paese in generale e la stima della capacità di trattamento del paese dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché la valutazione dell'evoluzione di queste capacità nei prossimi dieci anni;

iii)la quota di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro;

iv)un'indicazione della quota di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;

v)un'indicazione della quota di rifiuti domestici riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;

vi)informazioni sui quantitativi di rifiuti dispersi e sulle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccoglierli;

vii)una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto di tali importazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;

viii)informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui ai punti da i) a vi);

(b)ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende quanto meno i seguenti elementi:

i)sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per gli impianti di trattamento di rifiuti;

ii)sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per il trasporto di rifiuti;

iii)disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui generati dall'operazione di recupero dei rifiuti interessati dalla richiesta sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56;

iv)controlli adeguati dell'inquinamento applicati alle operazioni di gestione dei rifiuti, compresi limiti di emissioni per la protezione dell'aria, del suolo e dell'acqua e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;

v)disposizioni in materia di garanzia dell'attuazione degli obblighi nazionali e internazionali relativi alla gestione e spedizione di rifiuti, nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;

(c)è parte degli accordi ambientali multilaterali di cui all'allegato VIII e ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi;

(d)ha una strategia intesa a garantire l'osservanza della legislazione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla spedizione dei rifiuti, che comprende misure di controllo e monitoraggio, anche informazioni sul numero di ispezioni effettuate delle spedizioni di rifiuti e degli impianti di gestione dei rifiuti e sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti.



Articolo 40
Valutazione della richiesta di inclusione nell
'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

1.La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell'articolo 39 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e mira a determinare se il paese richiedente ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all'allegato IX.

2.Se nel corso della valutazione la Commissione ritiene che le informazioni fornite dal paese richiedente siano incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità agli obblighi di cui all'articolo 39, essa dà al paese richiedente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive entro un termine massimo di tre mesi. Tale termine può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di tre mesi se il paese richiedente presenta una richiesta motivata di proroga.

3.Se il paese richiedente non fornisce le informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 2 o se le informazioni aggiuntive fornite sono ancora considerate incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 39, la Commissione informa senza indebito ritardo il paese richiedente in merito al fatto che non può essere incluso nell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni e che la sua richiesta non sarà più trattata. In tal caso la Commissione informa anche il paese richiedente dei motivi per cui è giunta a tale conclusione. Ciò non pregiudica la possibilità per il paese richiedente di presentare una nuova richiesta ai sensi dell'articolo 39.

Sezione 3
Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE

Articolo 41
Regime generale per le esportazioni di rifiuti

1.Se i rifiuti elencati nell'allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti o le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce dell'allegato III o IV sono esportati dall'Unione e destinati a essere recuperati in paesi ai quali si applica la decisione OCSE, con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2, 3 e 5.

2.Si applicano i seguenti adattamenti:

(a)le miscele di rifiuti di cui all'allegato III A destinate a operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;

(b)i rifiuti elencati nell'allegato III B sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

(c)l'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è vietata;

(d)l'autorizzazione prescritta dall'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna all'Unione.

3.Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti di cui all'allegato IV, si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui all'articolo 35, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafo 3, lettere da a) a e).

Inoltre il contratto di cui all'articolo 6 stipula che:

(a)se l'impianto rilascia un certificato di recupero inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto;

(b)entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui alla lettera c);

(c)il più rapidamente possibile, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto recupero e in nessun caso oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della copia di cui alle lettere b) e c), il notificatore rende disponibili per via elettronica le informazioni ivi contenute in conformità dell'articolo 26.

4.La spedizione di rifiuti soggetti alla notifica e autorizzazione preventive scritte può avere luogo soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito oppure le autorità competenti di destinazione e transito esterne all'Unione hanno rilasciato un'autorizzazione tacita o l'autorizzazione tacita può essere presunta e le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni sono state soddisfatte;

(b)l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d) è rispettato.

5.Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati nell'allegato IV è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:

(a)l'autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento della notifica per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non esigere l'autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, o per rilasciare l'autorizzazione scritta, con o senza condizioni;

(b)l'autorità competente di spedizione nell'Unione decide di autorizzare la spedizione, come disposto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dall'autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE e non prima di sessantuno giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di ricevimento dell'autorità competente di transito, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente di spedizione abbia ricevuto l'autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti, nel qual caso può prendere la decisione di cui all'articolo 9 prima di tale termine.

6.I rifiuti esportati sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

7.L'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l'autorità competente del proprio paese. L'autorità competente:

(a)informa immediatamente della spedizione illegale l'autorità competente di spedizione nell'Unione; e

(b)immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 42
Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia

1.La Commissione monitora i livelli di esportazione di rifiuti dall'Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni non provocano gravi danni all'ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione. Nell'ambito del monitoraggio la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che l'esportazione dei rifiuti dall'Unione provoca gravi danni all'ambiente o alla salute umana nel paese a cui si applica la decisione OCSE.

2.Se le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso un paese al quale si applica la decisione OCSE aumentano considerevolmente in un breve arco di tempo e non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che il paese ha la capacità di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56, la Commissione impone alle autorità competenti del paese di fornire, entro sessanta giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti e sulla capacità del paese di gestirli. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.

3.La richiesta di cui al paragrafo 2 è intesa a verificare che il paese abbia:

(a)predisposto e attuato un quadro giuridico adeguato per l'importazione e la gestione dei rifiuti in questione, nonché misure adeguate per assicurare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti residui generati dal recupero dei rifiuti in questione;

(b)la capacità sufficiente nel suo territorio per poter gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto, tenendo conto dell'aumento del volume dei rifiuti importati nel suo territorio;

(c)predisposto una strategia adeguata per affrontare il possibile impatto negativo causato dall'aumento dell'importazione dei rifiuti in questione sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;

(d)predisposto e attuato misure adeguate di contrasto per affrontare possibili spedizioni o trattamenti illegali dei rifiuti in questione.

4.Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell'articolo 56, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per integrare il presente regolamento vietando l'esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese.

La Commissione revoca il divieto quando dispone di prove sufficienti attestanti che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto.

Capo 3
Obblighi supplementari

Articolo 43
Obblighi degli esportatori

1.La persona fisica o giuridica esporta rifiuti dall'Unione soltanto se può dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.

2.Al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, la persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti dall'Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit condotto da una terza parte indipendente accreditata e dotata di qualifiche adeguate.

3.L'audit di cui al paragrafo 2 verifica la conformità dell'impianto ai criteri di cui all'allegato X. La persona fisica o giuridica non può esportare rifiuti verso un impianto che non soddisfa tali criteri.

4.La persona fisica o giuridica che intende esportare rifiuti assicura che l'impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 2 prima dell'esportazione verso l'impianto e che l'audit è ripetuto a intervalli regolari, secondo un approccio basato sul rischio, con una frequenza minima triennale dopo il primo audit.

La persona fisica o giuridica che esporta rifiuti dall'Unione effettua inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva informazioni plausibili secondo le quali l'impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X.

5.La persona fisica o giuridica che ha commissionato o condotto un audit per un determinato impianto a norma del paragrafo 2 assicura che l'audit è messo a disposizione, a condizioni commerciali eque, di altre persone fisiche o giuridiche che intendono esportare rifiuti verso l'impianto.

6.Su richiesta di un'autorità competente o di un'autorità coinvolta nelle ispezioni, la persona fisica o giuridica fornisce prove documentali attestanti che gli audit di cui al paragrafo 2 sono stati effettuati presso tutti gli impianti verso i quali esporta i rifiuti. Le prove documentali sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti.

7.Le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti al di fuori dell'Unione rendono annualmente disponibili al pubblico, per via elettronica, informazioni sul modo in cui ottemperano agli obblighi previsti dal presente articolo.

8.Se un accordo internazionale concluso tra l'Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato X, le persone fisiche e giuridiche che intendono esportare rifiuti verso il paese terzo sono esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2.

9.Su richiesta di un'autorità competente o di un'autorità coinvolta nelle ispezioni, la persona fisica o giuridica che è esente in applicazione del paragrafo 8 fornisce prove documentali dell'accordo internazionale di cui al medesimo paragrafo, in una lingua accettabile per le autorità competenti.

Articolo 44
Obblighi degli Stati membri di esportazione

1.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportano rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 36 a 43 per tale esportazione.

2.Gli Stati membri svolgono verifiche periodiche, secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare che le persone fisiche e giuridiche che esportano rifiuti dall'Unione rispettano gli obblighi di cui all'articolo 43.

Se dispongono di informazioni plausibili indicanti che le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti dall'Unione non ottemperano ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 43, gli Stati membri svolgono le verifiche necessarie.



Capo 4
Disposizioni generali

Articolo 45
Esportazioni verso l
'Antartico

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso l'Antartico.

Articolo 46
Esportazioni verso i paesi o territori d
'oltremare

1.Sono vietate le esportazioni dall'Unione verso i paesi o territori d'oltremare di rifiuti destinati a essere ivi smaltiti.

2.Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all'articolo 36.

3.Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui all'articolo 36, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

Titolo V 
Importazioni nell'Unione da paesi terzi

Capo 1
Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 47
Divieto di importazione

1.Sono vietate le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da:

(a)paesi che sono parti della convenzione di Basilea;

(b)altri paesi con i quali l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell'Unione e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea;

(c)altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

(d)altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o se l'autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire.

2.In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese:

(a)sono compatibili con la legislazione dell'Unione e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea;

(b)garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 56; e

(c)garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa;

(d)sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione.

3.Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 48.

4.I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva debitamente motivata basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56.

Articolo 48
Obblighi procedurali per le importazioni

1.Ai rifiuti importati nell'Unione destinati allo smaltimento e provenienti da paesi che sono parti della convenzione di Basilea si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.Si applicano i seguenti adattamenti:

(a)il notificatore presenta la richiesta di notifica a norma dell'articolo 26, salvo che non sia stabilito nell'Unione e non abbia accesso a un sistema di cui all'articolo 26, nel qual caso la richiesta di notifica, in particolare le informazioni e i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono forniti alle autorità competenti a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale;

(b)il notificatore presenta le eventuali informazioni aggiuntive, in particolare le informazioni e i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a norma dell'articolo 26, salvo che non sia stabilito nell'Unione e non abbia accesso a un sistema di cui all'articolo 26, nel qual caso tali informazioni sono fornite alle autorità competenti a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale;

(c)il notificatore o, se non è stabilito nell'Unione e non ha accesso a un sistema di cui all'articolo 26, l'autorità competente di destinazione nell'Unione, provvede affinché tutte le informazioni pertinenti siano inserite in tale sistema;

(d)le autorità competenti di transito e di destinazione nell'Unione informano le autorità competenti dei paesi di transito e di spedizione esterni all'Unione in merito a qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e della loro decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale, salvo che tali autorità competenti nei paesi interessati abbiano accesso al sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

(e)l'autorità competente di transito esterna all'Unione dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento della notifica per fornire un'autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione;

(f)nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

(a)l'autorità competente di transito nell'Unione invia al notificatore un avviso di ricevimento della notifica e copia alle autorità competenti;

(b)le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nell'Unione assicurano che l'ufficio doganale di entrata è informato della loro decisione di autorizzare la spedizione;

(c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l'ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 2; e

(d)non appena le autorità doganali all'entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l'ufficio doganale di entrata informa le autorità competenti di destinazione e transito nell'Unione che i rifiuti sono entrati nell'Unione.

4.La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nell'autorizzazione;

(b)è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all'articolo 6;

(c)è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente di cui all'articolo 7; e

(d)è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all'articolo 33.

5.L'ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l'autorità competente del proprio paese. L'autorità competente:

(a)informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nell'Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione; e

(b)immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

6.In caso di spedizione di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, ad opera di tali forze armate od organizzazioni umanitarie o per loro conto, qualsiasi autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nell'Unione sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.

Capo 2
Importazioni di rifiuti destinati al recupero

Articolo 49
Divieto di importazione

1.Sono vietate tutte le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

(a)paesi ai quali si applica la decisione OCSE;

(b)altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea;

(c)altri paesi con i quali l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell'Unione e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea;

(d)altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

(e)altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere c) o d) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2.In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

3.Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 48, se pertinenti.

Articolo 50
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE

1.Ai rifiuti importati nell'Unione destinati al recupero e provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.Si applicano i seguenti adattamenti:

(a)l'autorizzazione prescritta dall'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna all'Unione;

(b)nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive: articolo 48, paragrafo 2, lettere da a) ad e) e articolo 48, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4.La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna all'Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;

(b)è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all'articolo 6;

(c)è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente di cui all'articolo 7; e

(d)è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all'articolo 56.

5.L'ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l'autorità competente del proprio paese. L'autorità competente:

(a)informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nell'Unione, dopodiché tale autorità competente informa l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione in merito alla spedizione illegale; e

(b)immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna all'Unione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 51 
Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

Ai rifiuti importati nell'Unione destinati al recupero e provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE o transitanti da qualsiasi paese a cui non si applica la decisione OCSE e che è anche parte della convenzione di Basilea si applica, mutatis mutandis, l'articolo 48.

Capo 3
Obblighi supplementari

Articolo 52
Obblighi degli Stati membri di importazione

1.In caso di importazioni nell'Unione, l'autorità competente di destinazione nell'Unione impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e dell'altra normativa dell'Unione sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione.

2.L'autorità competente di cui al paragrafo 1 vieta inoltre le importazioni di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 1.

Capo 4
Importazioni da paesi o territori d
'oltremare

Articolo 53
Importazioni da paesi o territori d
'oltremare

1.In caso di importazione nell'Unione di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.

2.Il paese o territorio d'oltremare e lo Stato membro a cui è legato possono applicare le procedure nazionali dello Stato membro alle spedizioni dal paese o territorio d'oltremare verso lo Stato membro se nessun altro paese è coinvolto nella spedizione in veste di paese di transito.

3.Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 notificano alla Commissione le procedure nazionali applicate.

Titolo VI 
Transito nell'Unione da e verso paesi terzi

Articolo 54
Transito nell
'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento che transitano attraverso Stati membri in provenienza e a destinazione di paesi terzi si applica, mutatis mutandis, l'articolo 48, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:

(a)la prima e l'ultima autorità competente di transito nell'Unione assicurano, secondo il caso, che l'ufficio doganale di entrata e l'ufficio doganale di uscita sono informati delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un'autorizzazione tacita, dell'avviso di ricevimento conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, lettera a);

(b)non appena i rifiuti hanno lasciato l'Unione, l'ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell'Unione.

Articolo 55
Transito nell
'Unione di rifiuti destinati al recupero

1.Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE si applica, mutatis mutandis, l'articolo 54.

2.Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE si applica, mutatis mutandis, l'articolo 50, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:

(a)la prima e l'ultima autorità competente di transito nell'Unione assicurano, secondo il caso, che l'ufficio doganale di entrata e l'ufficio doganale di uscita sono informati delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un'autorizzazione tacita, dell'avviso di ricevimento conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, lettera a);

(b)non appena i rifiuti hanno lasciato l'Unione, l'ufficio doganale di uscita ne informa le autorità competenti di transito nell'Unione.

3.Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale si applica la decisione.

Titolo VII 
Gestione ecologicamente corretta e garanzia dell'osservanza delle norme

Capo 1

Articolo 56
Gestione ecologicamente corretta

1.Il produttore di rifiuti, il notificatore e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

2.Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti spediti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne l'operazione di recupero o smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana e dell'ambiente grosso modo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, ma occorre dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

Capo 2
Garanzia dell
'osservanza delle norme

Sezione 1
Ispezioni degli Stati membri e sanzioni

Articolo 57
Ispezioni

1.Gli Stati membri, per garantire l'osservanza del presente regolamento, svolgono ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

2.Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo quanto meno in uno dei seguenti punti:

(a)nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti o il notificatore;

(b)nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l'impianto;

(c)alle frontiere dell'Unione;

(d)durante la spedizione all'interno dell'Unione.

Articolo 58
Documenti e prove

1.Le ispezioni sulle spedizioni comprendono quanto meno la verifica dei documenti, l'accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

2.Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono imporre alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l'oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare prove documentali:

(a)riguardanti l'origine e la destinazione della sostanza o dell'oggetto; e

(b)attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell'oggetto, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'allegato VI della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 62 .

3.Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l'oggetto costituisce rifiuto se:

(a)le prove di cui al paragrafo 2 o imposte ai sensi di altra legislazione dell'Unione al fine di accertare che una sostanza o un oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il termine da esse specificato; o

(b)considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano insufficiente la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Se le autorità hanno concluso che una sostanza o un oggetto è un rifiuto a norma del primo comma, il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti è considerato/a una spedizione illegale. Di conseguenza la spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.

4.Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono imporre al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario e all'impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un termine da esse specificato.

5.Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all'articolo 56, possono imporre alla persona che organizza la spedizione di presentare prove documentali utili fornite dall'impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall'autorità competente del paese di destinazione.

6.Se le prove di cui al paragrafo 4 non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da esse specificato oppure se esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per giungere a una conclusione, la spedizione è considerata illegale ed è trattata conformemente agli articoli 24 e 25. Le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.

7.La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 63 , e le voci dei rifiuti di cui agli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale atto per tenere conto delle modifiche della nomenclatura e delle voci elencate nei suddetti allegati, nonché per inserire nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall'Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione 64 rimane in vigore fino a quando la Commissione non avrà esercitato il potere di cui al presente articolo.

Articolo 59
Piani di ispezione

1.Gli Stati membri elaborano, per tutto il loro territorio geografico, uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, delle ispezioni da eseguire a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, ("piano di ispezione").

I piani di ispezione si basano sulla valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali nonché sui risultati di ispezioni precedenti, tenendo conto, ove opportuno, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, e analisi delle attività criminali. La valutazione dei rischi mira, tra l'altro, a individuare il numero minimo di ispezioni necessarie e la loro frequenza, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

2.I piani di ispezione contengono quanto meno:

(a)gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa la spiegazione di come tali obiettivi e priorità sono stati individuati;

(b)la zona geografica a cui si riferisce il piano d'ispezione;

(c)informazioni sulle ispezioni pianificate, compresi i controlli fisici;

(d)i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;

(e)gli accordi di cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;

(f)le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

(g)le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l'attuazione del piano di ispezione.

3.Il piano di ispezione è riesaminato almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione.

4.Fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili, gli Stati membri notificano alla Commissione i piani di ispezione di cui al paragrafo 1 ed eventuali revisioni sostanziali degli stessi ogni tre anni e per la prima volta un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e, se del caso, redige relazioni sull'attuazione del presente articolo, sulla base dell'esame dei piani. Le relazioni possono comprendere, tra l'altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l'osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell'articolo 63.

Articolo 60
Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, così come eventuali modifiche che successivamente vi apportino.

2.Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da imporre in caso di violazioni, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:

(a)la natura, la gravità e la durata della violazione;

(b)se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;

(c)la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

(d)i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

(e)il danno ambientale causato dalla violazione, nella misura in cui possa essere determinato;

(f)qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o provi rimedio;

(g)il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;

(h)precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

(i)qualsiasi azione volta a eludere od ostacolare i controlli amministrativi; e

(j)qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

3.Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento:

(a)sanzioni pecuniarie;

(b)la confisca di ricavi ottenuti dalla persona fisica o giuridica derivanti da una transazione legata alla violazione;

(c)la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

(d)l'esclusione dalle procedure di appalto pubblico.

Sezione 2
Cooperazione per garantire l
'osservanza del regolamento

Articolo 61
Cooperazione a livello nazionale per garantire l
'osservanza del regolamento

Gli Stati membri istituiscono meccanismi efficaci che consentono a tutte le autorità coinvolte nelle attività di contrasto di cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l'istituzione e l'attuazione dei piani di ispezione.

Articolo 62
Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l
'osservanza del regolamento

1.Gli Stati membri cooperano, a livello sia bilaterale che multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili sulle spedizioni di rifiuti, sui flussi di rifiuti, sugli operatori e sugli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure che garantiscono l'osservanza delle norme, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nell'ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell'articolo 63.

2.Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 1 ed individuano i centri incaricati dei controlli fisici di cui all'articolo 58, paragrafo 1. Tali informazioni sono inviate alla Commissione, che trasmette un elenco ricapitolativo alle suddette persone responsabili.

3.Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può adottare misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nel proprio territorio.

Articolo 63
Gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti

1.È istituito un gruppo incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali (il "gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti").

2.Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti è composto dal personale di ruolo designato competente per la cooperazione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, e può comprendere anche ulteriori rappresentanti delle autorità pertinenti di ciascuno Stato membro competenti a garantire l'osservanza del presente regolamento. È presieduto dal o dai rappresentanti della Commissione.

3.Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti è un consesso di condivisione di informazioni e dati investigativi sulle tendenze generali delle spedizioni illegali di rifiuti, sulle valutazioni basate sul rischio effettuate dagli Stati membri e sulle attività a garanzia dell'osservanza delle norme, nonché la sede per lo scambio di pareri sulle migliori pratiche e per facilitare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità pertinenti. Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti può esaminare qualsiasi questione tecnica relativa alla garanzia dell'osservanza del presente regolamento sollevata dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei membri del gruppo o del comitato di cui all'articolo 77.

4.Il gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti si riunisce almeno due volte l'anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, il presidente può invitare alle riunioni, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, agenzie o reti pertinenti.

5.La Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 77 i pareri espressi dal gruppo di garanzia della legalità delle spedizioni di rifiuti.

Sezione 3
Azioni intraprese dalla Commissione

Articolo 64
Disposizioni generali

1.Al fine di contrastare le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, di sostenere e integrare le attività degli Stati membri intese a farlo rispettare e di contribuire alla sua applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione esercita i poteri che le sono conferiti dagli articoli da 64 a 68.

2.Tali poteri non pregiudicano:

(a)la responsabilità primaria degli Stati membri di assicurare la conformità al presente regolamento e di farlo rispettare; e

(b)i poteri conferiti rispettivamente alla Commissione o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in altri atti giuridici, in particolare nel regolamento (UE, Euratom) 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 65 , nel regolamento 515/97 del Consiglio 66 o nel regolamento 2185/96 del Consiglio 67 .

3.La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento di propria iniziativa, su richiesta di uno o più Stati membri o in seguito a una denuncia, se sussistono sufficienti sospetti che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale.

4.La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e in particolare per quanto riguarda le spedizioni che interessano più paesi o che hanno gravi effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente.

5.Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto delle ispezioni in corso o già effettuate per le stesse spedizioni da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento.

6.Al termine delle azioni intraprese la Commissione redige una relazione. Se conclude che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale, la Commissione ne informa le autorità competenti del o dei paesi interessati e raccomanda che la spedizione illegale sia trattata conformemente agli articoli 24 e 25. Tali autorità possono applicare sanzioni conformemente all'articolo 60. La Commissione può altresì raccomandare alle autorità pertinenti di dare un seguito e, se necessario, informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione interessati.

7.Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 6, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:

(a)nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;

(b)nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e sono soggette alle medesime norme di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;

(c)nei procedimenti giudiziari dinanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 65
Ispezioni a cura della Commissione

1.La Commissione può svolgere ispezioni sulle spedizioni a norma dell'articolo 57, paragrafo 2.

2.La Commissione prepara ed effettua le ispezioni in stretta collaborazione con le autorità pertinenti dello Stato membro.

La Commissione notifica in tempo utile l'oggetto, la finalità e la base giuridica delle ispezioni ai centri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, affinché tali autorità possano fornire l'assistenza necessaria. A tal fine i funzionari dello Stato membro possono partecipare alle ispezioni.

Inoltre, su richiesta dello Stato membro, le ispezioni possono essere effettuate congiuntamente dalla Commissione e dalle autorità pertinenti dello Stato membro medesimo.

3.Il personale e le altre persone che lo accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare un'ispezione esercitano i loro poteri dietro presentazione di un'autorizzazione scritta che specifica l'oggetto e la finalità dell'ispezione.

4.Il personale della Commissione che conduce un'ispezione è autorizzato a:

(a)avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto della persona che organizza la spedizione, del detentore, del vettore, del destinatario o dell'impianto che riceve i rifiuti;

(b)esaminare tutti i documenti utili relativi all'oggetto e alla finalità delle ispezioni, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, nonché effettuare od ottenere in qualsiasi forma copie o estratti di tali documenti;

(c)chiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario o all'impianto che riceve i rifiuti spiegazioni in merito a fatti o documenti relativi all'oggetto e alla finalità delle ispezioni e registrare le risposte;

(d)ricevere e registrare dichiarazioni rilasciate dal notificatore, dalla persona che organizza la spedizione, dal detentore, dal vettore, dal destinatario o dall'impianto che riceve i rifiuti in merito all'oggetto e alla finalità delle ispezioni;

(e)verificare fisicamente i rifiuti e prelevarne dei campioni per prove di laboratorio, se necessario.

5.Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti cooperano con la Commissione nel corso delle sue ispezioni.

6.Le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni sulle spedizioni di rifiuti nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione della Commissione forniscono, su richiesta di quest'ultima, l'assistenza necessaria al personale della Commissione.

7.Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l'impianto che riceve i rifiuti sono tenuti ad assoggettarsi alle ispezioni della Commissione.

8.Se la Commissione constata che il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario o l'impianto che riceve i rifiuti si oppone ad un'ispezione, lo Stato membro presta alla Commissione l'assistenza necessaria, esigendo se del caso l'assistenza delle autorità di contrasto al fine di consentire alla Commissione di effettuare l'ispezione. Se per tale assistenza è necessaria l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, ne è fatta richiesta.

Articolo 66
Richieste di informazioni

1.La Commissione può tenere colloqui con qualsiasi persona fisica o giuridica consenziente ai fini della raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla spedizione di rifiuti.

2.Se il colloquio si svolge presso i locali di uno stabilimento, di un'impresa, di un intermediario o di un commerciante, la Commissione informa i centri di cui all'articolo 62, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. Se l'autorità di tale Stato membro lo esige, i suoi funzionari possono assistere il personale della Commissione nella conduzione del colloquio.

3.La Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche responsabili per uno stabilimento o un'impresa, o a qualsiasi intermediario e commerciante di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla spedizione di rifiuti. La Commissione indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale devono essere fornite.

4.La Commissione trasmette senza indugio una copia della richiesta alle autorità pertinenti dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dello stabilimento, dell'impresa, dell'intermediario o del commerciante e alle autorità dello Stato membro il cui territorio è interessato.

5.Se lo stabilimento, l'impresa, l'intermediario o il commerciante non fornisce le informazioni richieste o la Commissione ritiene che le informazioni ricevute non siano sufficienti per giungere a una conclusione, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 58, paragrafo 5.

Articolo 67
Garanzie procedurali

1.La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali della persona che organizza la spedizione, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell'impianto che riceve i rifiuti, tra cui:

(a)il diritto di non rilasciare dichiarazioni di colpevolezza;

(b)il diritto di essere assistiti da una persona di sua scelta;

(c)il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione;

(d)il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano; 

(e)il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.

La Commissione raccoglie elementi a favore e a carico della persona che organizza la spedizione, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell'impianto che riceve i rifiuti, svolge le ispezioni e richiede le informazioni in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

2.La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni nel pieno rispetto della riservatezza e delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 68
Assistenza reciproca

1.Al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione si forniscono reciprocamente assistenza in conformità del presente articolo.

2.Nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e fatti salvi gli articoli 61 e 62 del presente regolamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trattini da 3 a 5, 7 e 8, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, fino a "regolamentazioni doganale e agricola" e all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli da 5 a 14, all'articolo 15, paragrafo 1, e agli articoli da 16 a 18 del regolamento (CE) n. 515/97 si applicano mutatis mutandis alla cooperazione tra le autorità competenti nazionali e dell'Unione che attuano il presente regolamento; i riferimenti alle "regolamentazioni doganale e agricola" si intendono fatti al presente regolamento.

Titolo VIII 
Disposizioni finali

Articolo 69
Rendicontazione

1.Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa per l'anno civile precedente.

2.Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro redige anche una relazione relativa all'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato XI da compilare ai fini dell'obbligo di informazione, e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, lo Stato membro rende altresì di dominio pubblico, per via elettronica tramite internet, la sezione della relazione relativa all'articolo 57, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 1, compresa la tabella 5 dell'allegato XI, assieme agli eventuali chiarimenti da esso ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui alla sezione dell'allegato XI relativa all'articolo 57, paragrafo 1, e lo pubblica sul suo sito internet.

3.Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.

4.La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame.

L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nel compito di monitorare l'attuazione del regolamento stilando, ove opportuno, le relazioni che contengono l'analisi delle spedizioni di flussi specifici di rifiuti e dei relativi effetti sull'ambiente.

La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il [OP: inserire la data corrispondente alla fine del quinto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni quattro anni.

Articolo 70
Cooperazione internazionale

Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

Articolo 71
Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

Articolo 72
Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull'attuazione del presente regolamento. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi quesito che gli sia posto e che riguardi questi ultimi, e viceversa.

Articolo 73
Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita

Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell'Unione e ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera diversi da quelli designati per entrare nell'Unione o uscirne.

Articolo 74
Notifica e informazione riguardo alle designazioni

1.Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

(a)delle autorità competenti a norma dell'articolo 71;

(b)dei corrispondenti a norma dell'articolo 72;

(c)se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell'articolo 73.

2.In relazione alle designazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:

(a)nomi;

(b)indirizzi postali;

(c)indirizzi elettronici;

(d)numeri telefonici;

(e)lingue accettabili dalle autorità competenti.

3.Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute nelle informazioni di cui al paragrafo 2.

4.Le informazioni di cui al paragrafo 2 e le relative modifiche sono presentate alla Commissione per via elettronica.

5.La Commissione pubblica nel suo sito web gli elenchi delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, e li aggiorna ove opportuno.

Articolo 75
Modifiche degli allegati da I a X

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII per tenere conto delle modifiche concordate nel contesto della convenzione di Basilea e della decisione OCSE o, nel caso dell'allegato I C, per adattarlo all'attuazione dell'articolo 26 dopo il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento].

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato III A al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le miscele di due o più rifiuti di cui all'allegato III, se tali rifiuti non sono mescolati in misura tale da impedirne il riciclaggio in modo ecologicamente corretto, e, se necessario, al fine di disporre che una o più voci dell'allegato III A non si applichino alle esportazioni verso paesi cui non si applica la decisione OCSE.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato III B al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, i rifiuti non elencati negli allegati III, IV o V e al fine di disporre che una o più voci dell'allegato III B non si applichino alle esportazioni verso paesi cui non si applica la decisione OCSE.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare la forma e il contenuto delle informazioni di cui al suddetto allegato.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato IX, al fine di aggiornare gli elenchi della legislazione dell'Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato X per quanto riguarda i criteri che vi figurano.

Articolo 76
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 4 e all'articolo 75 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 4 e all'articolo 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafo 4, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafo 4, e dell'articolo 75 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 77
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 78
Modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) siano riciclate unicamente presso gli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo e, nel caso di navi che diventano rifiuti nell'Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell'elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all'allegato VII della convenzione di Basilea;".

Articolo 79
Modifica del regolamento (UE) 2020/1056

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1056, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) [OP inserire il numero del presente atto]; il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione;".

Articolo 80
Riesame

Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle relazioni redatte in conformità dell'articolo 69 e dell'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 81
Abrogazione e disposizioni transitorie

1.Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Tuttavia le disposizioni di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9, all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, e agli articoli 15, 16, 18, 26, 35, 38, da 41 a 45, 47, 48, 50, 51, 54 e 55 del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e l'articolo 37 del medesimo regolamento continua ad applicarsi fino al [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

2.Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni che sono state notificate conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l'autorità competente di destinazione ha espresso il suo riconoscimento conformemente all'articolo 8 del medesimo regolamento prima del [OP: inserire la data corrispondente a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.

3.Le spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato l'autorizzazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portate a termine entro un anno a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 82
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da due mesi dopo la sua entrata in vigore.

Tuttavia, gli articoli 5, 8 e 9, l'articolo 14, paragrafi 14 e 15, gli articoli 15, 16, 18, l'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 35, 41, da 47 a 51, 54 e 55 si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore del regolamento] e gli articoli da 37 a 40, 43 e 44 si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) n. 2020/1056.

1.2.Settore/settori interessati 

Settore:    09 Ambiente

Attività:    09 02 02 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Economia circolare e qualità della vita

1.3. La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 68  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Il presente regolamento mira a proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti.

Per conseguire tale obiettivo la Commissione propone disposizioni destinate a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, in conformità con la gerarchia dei rifiuti nonché a ridurre gli impatti globali dell'uso delle risorse, anche migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse stesse. Le misure proposte sono cruciali per la transizione verso un'economia circolare.

1.4.2.Obiettivi specifici

Facilitare le spedizioni all'interno dell'UE, in particolare per allineare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti rispetto agli obiettivi dell'economia circolare;

assicurare che i rifiuti esportati dall'UE siano gestiti in modo ecologicamente corretto

contrastare più efficacemente le spedizioni illegali di rifiuti intra e a partire dall'UE.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il nuovo regolamento dovrebbe portare al riutilizzo di un quantitativo maggiore di materiali e prodotti e al riciclaggio di un quantitativo maggiore di rifiuti. Dovrebbe altresì migliorare le norme e le pratiche di gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE. Infine dovrebbe altresì determinare una riduzione delle norme e delle pratiche illegali per la gestione dei rifiuti nei paesi che importano rifiuti dall'UE. Tutti questi effetti contribuiranno a creare mercati solidi e dinamici per i materiali secondari e ad aumentare la transizione verso un'economia circolare nell'UE e nei paesi terzi.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori con cui monitorare il progresso e il conseguimento degli obiettivi saranno i seguenti:

-    il quantitativo di rifiuti spediti per il riciclaggio in un dato anno;

-    il numero di autorizzazioni alle notifiche in un dato anno di spedizioni destinate al riciclaggio;

-    il numero di impianti titolari di autorizzazione preventiva in tutta l'UE;

-    il quantitativo di rifiuti spediti verso impianti titolari di autorizzazione preventiva in un dato anno;

-    il numero di autorizzazioni alle notifiche in un dato anno di spedizioni destinate a impianti titolari di autorizzazione preventiva;

-    i quantitativi di rifiuti spediti annualmente dall'UE, per ogni flusso di rifiuti pertinente;

-    il numero di paesi non appartenenti all'OCSE inclusi nell'elenco dell'UE dei paesi autorizzati a importare rifiuti dall'UE e il quantitativo di rifiuti esportati verso tali paesi;

-    il numero di ispezioni effettuate da uno Stato membro in un dato anno;

-    il numero di casi illegali segnalati e le sanzioni imposte;

-    i quantitativi di rifiuti coinvolti in tali casi illegali;

-    il numero di azioni investigative e di coordinamento condotte dall'OLAF in merito a spedizioni illegali di rifiuti, nonché il numero di raccomandazioni emesse dall'OLAF in relazione alle quali gli Stati membri hanno agito.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del regolamento richiederà l'adozione di una serie di norme dettagliate attraverso atti di esecuzione/delegati in un orizzonte temporale di 2-5 anni dalla data di applicazione del regolamento. Inoltre la Commissione dovrà assumere un ruolo più importante nel monitoraggio dell'attuazione del nuovo regolamento al fine di assicurare che i suoi obiettivi siano conseguiti.

Gli atti delegati o di esecuzione che dovrebbero essere adottati per assicurare un'attuazione corretta del regolamento sono i seguenti:

-    obblighi procedurali e operativi dettagliati per assicurare il funzionamento del sistema di interscambio elettronico dei dati;

-    sviluppo di un metodo di calcolo armonizzato per le garanzie finanziarie;

-    definizione di soglie di contaminazione per determinati rifiuti per chiarirne la classificazione come non pericolosi o meno;

-    valutazione dell'inclusione di nuovi flussi o miscele di rifiuti nell'"elenco verde";

-    definizione di criteri intesi a distinguere, per determinati oggetti o materiali, tra beni usati e rifiuti;

-    valutazione ed elenco dei paesi terzi capaci di gestire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;

-    monitoraggio delle esportazioni di rifiuti verso i paesi OCSE ed eventuale intervento per limitarle se è individuato un rischio di danno all'ambiente dovuto a queste spedizioni.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Le norme a livello UE sulle spedizioni di rifiuti assicurano che la legislazione globale sui rifiuti dell'UE non venga aggirata spedendo questi ultimi in paesi terzi nei quali le norme e le prestazioni in materia di gestione dei rifiuti differiscono notevolmente da quelle esistenti nell'UE. È importante stabilire a livello UE norme comuni sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti al fine di evitare una situazione nella quale gli operatori illegali sceglierebbero di spedire i loro rifiuti attraverso paesi UE con norme interne meno severe di altri, al fine di esportare tali rifiuti dall'UE (scenario di port hopping). Le norme dell'UE sono giustificate anche per le spedizioni intra-UE di rifiuti in considerazione del fatto che l'industria dell'UE in materia di rifiuti è altamente integrata, nonché al fine di assicurare parità di trattamento e chiarezza giuridica per tutti gli operatori economici in questo settore.

Il valore aggiunto di un approccio a livello UE alla spedizione di rifiuti consiste altresì nel fatto che assicura la coerenza nell'attuazione della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE da parte di ciascuno Stato membro. Le disposizioni dettagliate contenute nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti evitano che gli Stati membri sviluppino interpretazioni diverse di tali disposizioni, che ostacolerebbero le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il presente regolamento prende spunto da e migliora il funzionamento dell'attuale regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CE) n. 1013/2006, che a sua volta si basa sul regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Il regolamento si basa in particolare sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, pubblicata dalla Commissione nel gennaio del 2020.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il regolamento proposto è una risposta all'esortazione contenuta nel Green Deal europeo, nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare e nel piano d'azione per l'inquinamento zero affinché la Commissione proponesse una revisione ambiziosa delle norme UE in materia di spedizioni di rifiuti.

Gli obiettivi del presente regolamento sono sostenuti dal quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, che pongono entrambi un'enfasi importante sui finanziamenti e sugli investimenti per sostenere la transizione dell'economia europea verso modelli climaticamente neutri e circolari. Rientrano in tale contesto gli investimenti destinati a modernizzare la gestione dei rifiuti, aumentare la capacità di riciclaggio di taluni flussi di rifiuti e promuovere il riciclaggio di qualità elevata e l'innovazione.

L'economia circolare è integrata altresì nella matrice del programma Orizzonte Europa sulla ricerca, in particolare nel suo partenariato sulla circolarità ed è uno dei pilastri del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2021–2027.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Attualmente gli esportatori dell'UE sono tenuti a seguire la procedura di controllo dei paesi terzi inclusi nel regolamento (CE) n. 1418/2007, quando vi esportano rifiuti. Il presente regolamento della Commissione impone un aggiornamento periodico che richiede risorse umane e fondi per studi di sostegno da parte della Commissione. Al momento tale sottocompito di attuare le norme in materia di spedizione dei rifiuti dell'UE è svolto dalla DG TRADE. Con la proposta di regolamento, il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione verrebbe abrogato e sostituito da norme nuove, la cui attuazione richiederebbe anch'essa risorse della Commissione. Si prevede che tale compito non sarà più svolto dalla DG TRADE ma dalla DG ENV e quindi si propone un trasferimento di ETP dalla DG TRADE alla DG ENV. Per lo svolgimento di questi nuovi compiti sarebbe necessario circa 1 ETP aggiuntivo presso la DG ENV.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 69  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti, e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti, e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale e gli appalti, e si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Nondiss 70 .

di paesi EFTA 71

di paesi candidati 72

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3.2

09 02 02 - Economia circolare e qualità della vita

Diss.

NO

NO

NO

7.2

20 01 02 01 - Retribuzioni e

indennità

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7.2

20 02 01 01 - Agenti contrattuali

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7.2

20 02 06 02 - Spese per conferenze e riunioni

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7.2

20 03 17 - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF):

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

DG: ENV

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

(2024-2027)

• Stanziamenti operativi

09 02 02 - Economia circolare e qualità della vita

Impegni

(1a)

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

Pagamenti

(2a)

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

09 02 02 - Economia circolare e qualità della vita 73

Impegni

(1a)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

(2a)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 74  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti 
per la DG ENV

Impegni

=1a+1b+3

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

Pagamenti

=2a+2b

+3

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

Pagamenti

(5)

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 3 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

Pagamenti

=5+ 6

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

Pagamenti

(5)

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

Pagamenti

=5+ 6

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

L'importo riportato sopra alla voce 09.02.02 sarà necessario per sostenere vari compiti di attuazione relativi alle disposizioni legislative, che saranno svolti dalla DG ENV (con il sostegno di altri servizi).

Le attività soggette ad appalto (cfr. elenco di seguito) comprendono il commissionare studi preparatori a sostegno dell'adozione di atti di esecuzione e delegati per attuare una serie di misure previste nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti, in particolare per armonizzare il calcolo delle garanzie finanziarie e per chiarire la classificazione di taluni rifiuti e la distinzione tra beni usati e rifiuti per taluni gruppi di prodotti. Tali attività si intensificheranno nei primi due anni dopo l'adozione del nuovo regolamento.

Oltre alle attività soggette ad appalto, occorre includere il sostegno delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per sviluppare e gestire il sistema di interscambio elettronico dei dati, nonché il sostegno di esperti esterni per attuare la procedura per consentire ai paesi non appartenenti all'OCSE di importare rifiuti UE. Ciò comprende informare tali paesi in merito alle nuove disposizioni, valutare le notifiche di tali paesi e stabilire e aggiornare l'elenco dei paesi non appartenenti all'OCSE autorizzati a importare rifiuti verdi dall'UE.

La proposta prevede anche l'interoperabilità del sistema di interscambio elettronico dei dati proposto con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Tale attività necessiterà di risorse finanziarie aggiuntive, che saranno messe a disposizione della DG TAXUD dalla DG ENV dal programma LIFE, in maniera da rendere possibile l'interconnessione decisa. Attualmente il livello di risorse adeguate per tale attività non può essere determinato con certezza, ma si rimanda alla nota 69 concernente la stima dei costi.

Elenco dei contratti per studi e servizi soggetti ad appalto proposti (gli argomenti possono necessitare di un'ulteriore messa a punto)

Mio EUR (al terzo decimale)

Elenco dei contratti per studi e servizi soggetti ad appalto proposti (gli argomenti possono necessitare di un'ulteriore messa a punto)

2024

2025

2026

2027 75  

Periodo

2024-2027

Perfezionamento e gestione del sistema centrale di interscambio elettronico dei dati per le spedizioni di rifiuti (sviluppo TIC e gestione presso la DG ENV)

0,260

0,380

0,180

0,140

0,960

Studio preparatorio per una metodologia armonizzata di calcolo per la garanzia finanziaria

0,100

0,100

Studio preparatorio per individuare i flussi di rifiuti per i quali la Commissione deve fissare soglie di contaminazione dei rifiuti

0,200

0,200

Studio preparatorio per stabilire soglie di contaminazione per ciascun flusso di rifiuti

0,100

0,100

0,100

0,300

Studio preparatorio per individuare i flussi di rifiuti per i quali la Commissione deve stabilire criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti

0,200

0,200

Studio preparatorio per definire i criteri per operare una distinzione tra beni usati e rifiuti per ogni flusso di rifiuti

0,100

0,100

0,100

0,300

Sostegno di esperti esterni all'attuazione della procedura per consentire ai paesi non appartenenti all'OCSE di importare rifiuti dell'UE. Ciò comprende informare tali paesi in merito alle nuove disposizioni, valutare le notifiche di tali paesi e stabilire e aggiornare l'elenco dei paesi non appartenenti all'OCSE autorizzati a importare rifiuti verdi dall'UE.

0,500

0,500

0,400

0,200

1,600

Totale per contratti d'appalto (che coprono studi e costi TIC)

(senza i costi previsti per il collegamento con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane della DG TAXUD)

1,260

1,080

0,780

0,540

3,660

               

               





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

(2024-2027)

DG: ENV e OLAF 76

• Risorse umane

0,509

0,509

0,468

0,193

1,679

• Altre spese amministrative

0,040

0,040

0,040

0,040

0,160

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,549

0,549

0,508

0,233

1,839

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,549

0,549

0,508

0,233

1,839

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

(2024-2027)

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

1,809

1,629

1,288

0,773

5,499

Pagamenti

1,809

1,629

1,288

0,773

5,499

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 77

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 78

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

(2024-2027)

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,509

0,509

0,468

0,193

1,679

Altre spese amministrative

0,040

0,040

0,040

0,040

0,160

Totale parziale per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,549

0,549

0,508

0,233

1,839

Esclusa la RUBRICA 7 79  
del quadro finanziario pluriennale 

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,549

0,549

0,508

0,233

1,839

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 2026

Anno 2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

1,0

1,0

1,0

1,0

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

20 03 17 - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF):

1,0

1,0

1.0

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 80

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

2,5

2,5

2,0

0,5

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  81

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - Ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

TOTALE

4,5

4,5

4,0

2,5

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Per la DG ENV è necessario 1 posto AD in aggiunta al personale attualmente disponibile per l'attuazione generale del regolamento e per garantire la continuità dei diversi lavori preparatori e la redazione del diritto derivato conformemente alle scadenze proposte nel regolamento.

Per l'OLAF è necessario 1 posto AD in aggiunta al personale attualmente disponibile per svolgere le azioni investigative e di coordinamento aggiuntive in seno all'OLAF relative alle spedizioni di rifiuti.

Personale esterno

Sono necessari AC per sostenere l'attuazione generale, in particolare l'attuazione delle nuove norme sull'esportazione di rifiuti dall'Unione, e per svolgere il lavoro tecnico concernente la preparazione del diritto derivato necessario per l'attuazione del regolamento in seno alla DG ENV (atti delegati e di esecuzione).

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

I costi previsti nella linea di bilancio 09 02 02 saranno a carico del programma LIFE e saranno pianificati nel quadro degli esercizi del piano di gestione annuale della DG ENV. Il fabbisogno in termini di risorse umane sarà preferibilmente soddisfatto da una dotazione supplementare nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse umane, eventualmente combinata con un'eventuale riassegnazione di risorse dalla DG TRADE alla DG ENV. 

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 82

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 83

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Yamaguchi, S (2021, di prossima pubblicazione), International trade and circular economy – Policy alignment, Documenti di lavoro dell'OCSE su commercio e ambiente, Pubblicazioni OCSE, Parigi, http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/TAD/ENV/JWPTE(2020)2/FINAL&docLanguage=En . - https://doi.org/10.1787/18166881 .
(2)    Per maggiori informazioni cfr.: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210420-1#:~:text=In%202020%2C%20EU%20exports%20of,16.0%20million%20tonnes%20in%202020 .
(3)    Fonte: Comext.
(4)    Decisione C(92)39/FINAL del Consiglio OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. Tale decisione è stata modificata e la versione attualmente in vigore è la decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (OCSE/LEGAL/0266).
(5)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(6)    SWD(2020) 26 final.
(7)    COM(2019) 640 final.
(8)    COM(2020) 98 final.
(9)    COM(2020) 102 final.
(10)    COM(2021) 350 final.
(11)    COM(2020) 474 final.
(12)    Cfr. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html e https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/it/pdf .
(13)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(14)    Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(15)    Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(16)    Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(17)    Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(18)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(19)    Gli "altri rifiuti" elencati nell'allegato II della convenzione di Basilea.
(20)    Direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU 326 del 13.12.1984, pag. 31).
(21)    Rappresentanti designati dagli Stati membri e dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
(22)    In linea con in principi stabiliti nel quadro europeo di interoperabilità (COM(2017)134). Le scelte di sviluppo e di appalto nel settore IT saranno subordinate all'approvazione del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.
(23)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9450-2017-INIT/it/pdf .
(24)    Ad esempio: https://www.wasteforceproject.eu/ , http://www.lifesmartwaste.com/ , https://opfawaste-project.eu/ o https://www.sweap.eu/ .
(25)     https://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm .
(26)     https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm .
(27)     https://ec.europa.eu/environment/legal/law/training_package.htm .
(28)    Con "organizzazione in materia di responsabilità dei produttori" si intende un soggetto collettivo creato da produttori o attraverso la normativa, che diventa responsabile del soddisfacimento di obblighi di recupero e riciclaggio dei singoli produttori.
(29)    Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC): tale sistema integra i sistemi informatici esistenti (e futuri), ad esempio il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) e la rete Europhyt al fine di garantire un uso ottimale dei dati, ridurre gli oneri per le imprese e le autorità nazionali di contrasto, nonché accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tale sistema è stato originariamente istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(30)    GU C  del , pag. .
(31)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(32)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(33)    Commission Staff Working Document on the evaluation of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (SWD(2020) 27 final) [traduzione non disponibile in italiano].
(34)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo(COM(2019) 640 final).
(35)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).
(36)    Conclusioni del Consiglio "Per una ripresa circolare e verde" (13852/20 OJ CONS 34).
(37)    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)).
(38)    GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.
(39)    Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).
(40)    Emendamento della convenzione di Basilea ("emendamento divieto") adottato con la decisione III/1 delle parti della convenzione di Basilea.
(41)    La decisione 97/640/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997, riguardava l'approvazione, a nome della Comunità, dell'emendamento divieto (GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45) e il regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, ha modificato il regolamento (CE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).
(42)    OECD/LEGAL/0266.
(43)    Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(44)    Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).
(45)    Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(46)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(47)    Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).
(48)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2020) 673 final).
(49)    GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(50)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
(51)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(52)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(53)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(54)    Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).
(55)    Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(56)    Protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico del 1991.
(57)    Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(58)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(59)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(60)    Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(61)    Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).
(62)    Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(63)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(64)    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 11).
(65)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(66)    Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(67)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(68)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(69)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(70)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(71)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(72)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(73)    La proposta prevede che in futuro sarà garantita l'interoperabilità del sistema di interscambio elettronico dei dati proposto con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Tale attività necessiterà di risorse finanziarie dedicate e messe a disposizione della DG TAXUD per rendere possibile l'interconnessione decisa. Attualmente, il livello di risorse adeguate per tale lavoro non può essere determinato con certezza, ma si stima che potrebbe richiedere un bilancio massimo stimato di 0,950 milioni di EUR per un periodo di 5 anni, mentre per ogni singolo anno successivo sarà necessario un ammontare per la manutenzione pari a 0,100 milioni di EUR. Si stima altresì che la DG TAXUD necessiterebbe di 0,6 ETP durante i primi cinque anni di attuazione e 0,2 ETP per il mantenimento dell'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Dato che l'investimento di sviluppo sarà realizzato in un periodo di 5 anni, l'importo da addebitare nel periodo 2024-2027 sarà proporzionato allo sforzo compiuto.
(74)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(75)    Si prevede che alcuni studi previsti nel 2027 saranno proseguiti per il periodo che inizia nel 2028.
(76)    Si noti che la DG TAXUD stima che sarebbero necessari 0,6 ETP durante i primi cinque anni di attuazione e 0,2 ETP per il mantenimento dell'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.
(77)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(78)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(79)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(80)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(81)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(82)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.
(83)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 17.11.2021

COM(2021) 709 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056







{SEC(2021) 402 final} - {SWD(2021) 330 final} - {SWD(2021) 331 final} - {SWD(2021) 332 final}


ALLEGATO I A

Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

1. Esportatore-notificatore

N. di registrazione:

3. Notifica n.:

Nome:

Oggetto della notifica

Indirizzo:

A. i)

Spedizione unica:

ii)

Spedizione multipla:

Persona da contattare:

B. i)

Smaltimento (1):

Tel.:

Fax:

ii)

Recupero:

E-mail:

C.

Impianto di recupero titolare di autorizzazione preventiva (2; 3)

Sì:  No: 

2. Importatore-destinatario 
N. di registrazione:

4. Numero totale di spedizioni previste:

Nome:

5. Quantitativo totale previsto (tonnellate (Mg)/litri) (4):

Indirizzo:

6. Durata prevista della(e) spedizione(i) (4):

Prima partenza:

Ultima partenza:

Persona da contattare:

7. Tipo(i) di imballaggio (5):

Tel.:

Fax:

Prescrizioni particolari per la movimentazione (6):

Sì: 

No:

E-mail:

11. Operazione(i) di smaltimento/recupero (2)

8. Vettore(i) previsto(i) N. di registrazione:

Codice D/Codice R (5):

Nome (7):

Tecnica utilizzata (6):

Indirizzo:

Persona da contattare:

Motivo dell'esportazione (1; 6):

Tel.:

Fax:

E-mail:

12. Denominazione e composizione dei rifiuti (6):

Mezzi di trasporto (5):

9. Generatore(i)-produttore(i) dei rifiuti (1; 7; 8)

N. di registrazione:

Nome:

Indirizzo:

13. Caratteristiche fisiche (5):

Persona da contattare:

Tel.:

Fax:

14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti)

E-mail:

i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile):

Luogo e processo di produzione (6)

ii) Codice OCSE (se diverso da i)):

iii) Elenco UE dei rifiuti:

10. Impianto di smaltimento (2):

o impianto di recupero (2):

iv) Codice nazionale nel paese di esportazione:

N. di registrazione:

v) Codice nazionale nel paese di importazione:

Nome:

vi) Altro (specificare):

Indirizzo:

vii) Codice Y:

viii) Codice H (5):

Persona da contattare:

ix) Classe ONU (5):

Tel.:

Fax:

x) Numero ONU:

E-mail:

xi) Denominazione ONU:

Luogo effettivo di smaltimento/recupero:

xii) Codici doganali (SA):

15. a) Paesi/Stati interessati, b) eventuale numero di codice delle autorità competenti, c) luoghi specifici di uscita o di entrata (valico di confine o porto)

Stato di esportazione

Stato(i) di transito (entrata e uscita)

Stato di importazione

a)

b)

c)

16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Unione europea):

Entrata:

Uscita:

Esportazione:

17. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (1):

Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge

e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri.

18. Numero degli

Nome:

Firma:

allegati

Data:

RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente

dei paesi di importazione-destinazione/transito (1) esportazione-spedizione (9):

20. Autorizzazione scritta (1; 8) al movimento rilasciata dall'autorità

competente di (paese):

Paese:

Autorizzazione rilasciata il:

Data di ricevimento della notifica:

Autorizzazione valida da:

a:

Data della conferma di ricevimento:

Condizioni specifiche:

No:

Se sì compilare la casella 21 (6):

Denominazione dell'autorità competente:

Denominazione dell'autorità competente:

Timbro e/o firma:

Timbro e/o firma:

21. CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE O RAGIONI DELLE OBIEZIONI

(1) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti

sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R1-R11 o D1-D12 se richiesto.

(3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B ii).

(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.

(5) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(7) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(8) Se prescritto dalla normativa nazionale.

(9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE.

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)

D1    Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica, ecc.)

D2    Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D3    Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche, naturali, ecc.)

D4    Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5    Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6    Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7    Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8    Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco

D9    Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10    Incenerimento a terra

D11    Incenerimento in mare

D12    Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13    Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco

D14    Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco

D15    Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco

OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)

R1    Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE)

R2    Recupero/rigenerazione dei solventi

R3    Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

R4    Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5    Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6    Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7    Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8    Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9    Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10    Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11    Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12    Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13    Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista.

TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)

1.Fusto

2.Barile di legno

3.Tanica

4.Riquadro

5.Sacco

6.Imballaggio composito

7.Contenitore a pressione

8.Alla rinfusa

9.Altro (specificare)

CODICE H e CLASSE ONU (casella 14)

Classe    Codice H    Caratteristiche

ONU

1    H1    Esplosivo

3    H3    Materie liquide infiammabili

4.1    H4.1    Solidi infiammabili

4.2    H4.2    Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea

4.3    H4.3    Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili

5.1    H5.1    Ossidanti

5.2    H5.2    Perossidi organici

6.1    H6.1    Sostanze tossiche (effetti acuti)

6.2    H6.2    Sostanze infette

8    H8    Corrosivi

9    H10    Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua

9    H11    Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)

9    H12    Sostanze ecotossiche

9    H13    Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra

MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)

R = su strada

T = per ferrovia

S = via mare

A = per via aerea

W = per idrovia interna

CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)

1.In polvere o pulverulenti

2.Solidi

3.Vischiosi o sciropposi

4.Fangosi

5.Liquidi

6.Gassosi

7.Altro (specificare)

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

ALLEGATO I B

Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

1. Corrispondente alla notifica n.:

2. Numero d'ordine/numero complessivo di spedizioni:

/

2a. Numero di identificazione del contenitore se applicabile:

3. Esportatore-notificatore N. di registrazione:

4. Importatore-destinatario N. di registrazione:

Nome:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Persona da contattare:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail:

5. Quantitativo effettivo:

Tonnellate (Mg):

m³:

6. Data effettiva della spedizione:

7. Condizionamento

Tipo(i) (1):

Numero di colli:

Prescrizioni particolari per la movimentazione: (2)

Sì:

No:

8.a) Primo vettore (3):

8.b) Secondo vettore:

8.c) Ultimo vettore:

N. di registrazione:

N. di registrazione:

N. di registrazione:

Nome:

Nome:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo:

Indirizzo:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Fax:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

- - - - - - - Da completare a cura del rappresentante dei vettori - - - - - - -

Più di tre vettori (2)

Mezzi di trasporto (1):

Mezzi di trasporto (1):

Mezzi di trasporto (1):

Data della presa in carico:

Data della presa in carico:

Data della presa in carico:

Firma:

Firma:

Firma:

9. Generatore(i)-produttore(i) dei rifiuti (4; 5; 6):

12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):

N. di registrazione:

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

13. Caratteristiche fisiche (1):

Tel.:

Fax:

E-mail:

14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti)

Luogo di generazione (2):

i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile):

10. Impianto di smaltimento

o Impianto di recupero

ii) Codice OCSE (se diverso da i)):

N. di registrazione:

iii) Elenco UE dei rifiuti:

Nome:

iv) Codice nazionale nel paese di esportazione:

Indirizzo:

v) Codice nazionale nel paese di importazione:

vi) Altro (specificare):

Persona da contattare:

vii) Codice Y:

Tel.:

Fax:

viii) Codice H (1):

E-mail:

ix) Classe ONU (1):

Luogo effettivo di smaltimento/recupero (2)

x) Numero ONU:

11. Operazione(i) di smaltimento/recupero

xi) Denominazione ONU:

Codice D/Codice R (1):

xii) Codice(i) doganale(i) (SA):

15. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (4):

Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge, che sono in vigore le assicurazioni o le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.

Nome:

Firma:

Data:

16. Da compilare a cura di chiunque sia coinvolto nel movimento transfrontaliero qualora siano richieste informazioni aggiuntive

17. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto)

Nome:

Firma:

Data:

DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO/IMPIANTO DI RECUPERO

18. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento

o dall'impianto di recupero

19. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei

Data di ricevimento:

Accettata:

Respinta (*):

rifiuti di cui sopra è stato effettuato.

Quantitativo ricevuto:

kg:

litri:

(*) Contattare immediatamente le autorità competenti

Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato:

Data approssimativa di smaltimento/recupero:

Quantitativo recuperato in altro modo:

Operazione di smaltimento/recupero (1):

Data:

Data:

Nome:

Nome:

Firma e timbro:

Firma:

(1) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(3) Se i vettori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto alla casella 8 (a, b, c).

(4) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(5) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(6) Se prescritto dalla normativa nazionale.



RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI (se prescritto dalla normativa nazionale)

20. PAESE DI ESPORTAZIONE-SPEDIZIONE O UFFICIO DOGANALE DI USCITA

21. PAESE DI IMPORTAZIONE-DESTINAZIONE O UFFICIO DOGANALE DI ENTRATA

I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono usciti

I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono entrati

dal paese il:

nel paese il:

Firma:

Firma:

Timbro:

Timbro:

22. TIMBRI DEGLI UFFICI DOGANALI DEI PAESI DI TRANSITO

Nome del paese:

Nome del paese:

Entrata:

Uscita:

Entrata:

Uscita:

Nome del paese:

Nome del paese:

Entrata:

Uscita:

Entrata:

Uscita:

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di movimento

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)

D1    Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica, ecc.)

D2    Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D3    Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o

   in faglie geologiche naturali, ecc.)

D4    Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi,

   stagni o lagune, ecc.)

D5    Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati,

   ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6    Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7    Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8    Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine

   a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei

   procedimenti che figurano nel presente elenco

D9    Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine

   a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti

   che figurano nel presente elenco (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione)

D10    Incenerimento a terra

D11    Incenerimento in mare

D12    Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13    Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco

D14    Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco

D15    Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco

OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)

R1    Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE)

R2    Recupero/rigenerazione dei solventi

R3    Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

R4    Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5    Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6    Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7    Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8    Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9    Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10    Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11    Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12    Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13    Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente elenco

TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)

1.Fusto

2.Barile di legno

3.Tanica

4.Riquadro

5.Sacco

6.Imballaggio composito

7.Contenitore a pressione

8.Alla rinfusa

9.Altro (specificare)

CODICE H e CLASSE ONU (casella 14)

Classe ONU    Codice H Caratteristiche

1    H1    Esplosivo

3    H3    Materie liquide infiammabili

4.1    H4.1    Solidi infiammabili

4.2    H4.2    Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea

4.3    H4.3    Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua

   emettono gas infiammabili

5.1    H5.1    Ossidanti

5.2    H5.2    Perossidi organici

6.1    H6.1    Sostanze tossiche (effetti acuti)

6.2    H6.2    Sostanze infette

8    H8    Corrosivi

9    H10    Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua

9    H11    Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)

9    H12    Sostanze ecotossiche

9    H13    Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra

MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)

R = su strada    T = per ferrovia

S = via mare    A = per via aerea

W = per idrovia interna

CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)

1.    In polvere o pulverulenti

2.    Solidi    5.    Liquidi

3.    Vischiosi o sciropposi    6.    Gassosi

4.    Fangosi    7.    Altro

(specificare)

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.



ALLEGATO I C

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

I. Introduzione

1. Le presenti istruzioni forniscono le spiegazioni necessarie per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento. Entrambi i documenti sono compatibili con la convenzione di Basilea 1 , con la decisione OCSE 2 (che riguarda esclusivamente le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero nell'area dell'OCSE) e con il presente regolamento, in quanto tengono conto dei requisiti specifici indicati nei tre documenti.

Dal [OP: [inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento], i documenti e le informazioni devono essere trasmessi per via elettronica ai sensi dell'articolo 26, come previsto dalle disposizioni pertinenti del regolamento. Nei casi di spedizioni che coinvolgono paesi terzi (conformemente ai titoli IV, V e VI), per i quali possono essere utilizzati documenti cartacei, le presenti istruzioni rimangono valide. Negli altri casi, dovrebbero essere considerate tenendo conto delle caratteristiche dello scambio elettronico di informazioni e documentazione.

Poiché i documenti di notifica e di movimento sono redatti in forma sufficientemente generica da potersi applicare a tutti e tre gli strumenti normativi (convenzione di Basilea, decisione OCSE, regolamento UE), non tutte le caselle del documento saranno applicabili a tutti gli strumenti e, pertanto, in determinati casi potrà non essere necessario compilarle tutte. Eventuali obblighi specifici relativi a un solo sistema di controllo sono stati indicati mediante l'uso di note a piè di pagina. È inoltre possibile che nella legislazione nazionale di attuazione venga utilizzata una terminologia diversa da quella adottata dalla convenzione di Basilea o dalla decisione OCSE. Ad esempio nel presente regolamento viene utilizzato il termine "spedizione" anziché "movimento" e i titoli dei documenti di notifica e di movimento riflettono pertanto tale cambiamento utilizzando il termine "movimento/spedizione".

2. I documenti includono sia il termine "smaltimento" che il termine "recupero" in quanto essi sono definiti in modo differente nei tre strumenti. Il regolamento dell'Unione europea e la decisione OCSE utilizzano il termine "smaltimento" per fare riferimento alle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV.A della convenzione di Basilea e all'appendice 5.A della decisione OCSE e "recupero" per le operazioni di recupero di cui all'allegato IV.B della convenzione di Basilea e all'appendice 5.B della decisione OCSE. Nella convenzione di Basilea, tuttavia, il termine "smaltimento" è utilizzato in riferimento tanto alle operazioni di smaltimento quanto a quelle di recupero.

3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento] le autorità competenti di spedizione sono responsabili della fornitura e del rilascio dei documenti di notifica e movimento (in formato tanto cartaceo quanto elettronico). Dal [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

Le autorità competenti utilizzano un sistema di numerazione che consente di rintracciare una particolare spedizione di rifiuti. Il sistema di numerazione dovrebbe utilizzare i prefissi indicanti il codice del paese di spedizione reperibile nell'elenco di abbreviazioni della norma ISO 3166. All'interno della UE il codice del paese a due cifre deve essere seguito da uno spazio. Questo può essere seguito da un codice facoltativo, con un massimo di quattro cifre, indicato dall'autorità competente di spedizione, seguito a sua volta da uno spazio. Il sistema di numerazione deve terminare con un numero a sei cifre. A titolo di esempio, se il codice del paese è XY e il numero a sei cifre è 123456, il numero di notifica sarà XY 123456, se non è specificato un codice facoltativo. Se invece viene specificato un codice facoltativo, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 12 123456. Tuttavia se un documento di notifica o di movimento è trasmesso in formato elettronico e non è specificato un codice facoltativo, al posto del codice facoltativo deve essere inserito "0000" (ad es. XY 0000 123456); qualora venga specificato un codice facoltativo di meno di quattro cifre, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 0012 123456.

4. I paesi possono decidere di pubblicare i documenti in un formato cartaceo conforme alle pertinenti norme nazionali (in genere ISO A4, come raccomandato dalle Nazioni Unite). Per facilitarne l'uso a livello internazionale, tuttavia, e per tenere conto della differenza tra ISO A4 e il formato utilizzato nell'America del Nord, i moduli non dovrebbero superare le dimensioni di 183 x 262 mm con margini allineati alle parti superiore e sinistra del foglio. Il documento di notifica (caselle 1-21 incluse le note) dovrebbe essere riportato su una pagina e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di notifica su un'altra. Per quanto riguarda il documento di movimento, le caselle 1-19 incluse le note dovrebbero essere riportate su una pagina mentre le caselle 20-22 e l'elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di movimento su un'altra.

II. Obiettivo dei documenti di notifica e di movimento

5. Il documento di notifica è destinato a fornire alle autorità competenti le informazioni di cui esse hanno bisogno per verificare l'ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte. Esso prevede inoltre uno spazio in cui dette autorità possono confermare il ricevimento della notifica e, se richiesto, formulare per iscritto l'autorizzazione alla spedizione.

6. Il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell'impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti (vettori e eventualmente destinatari 3 ) sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Nel documento di movimento sono inoltre presenti gli spazi per registrare il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali di tutti i paesi interessati (richiesto dal presente regolamento). Infine il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento interessati per certificare che la spedizione di rifiuti è pervenuta e che le operazioni di recupero o smaltimento sono state completate.

III. Prescrizioni generali

7. Una spedizione prevista soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte può essere effettuata soltanto dopo che i documenti di notifica e movimento sono stati compilati conformemente al presente regolamento, tenendo conto dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti interessate.

8. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento], le persone che decidano di compilare copie stampate dei documenti devono scrivere esclusivamente a macchina o in stampatello utilizzando inchiostro indelebile. Fino alla medesima data, la firma deve essere sempre in inchiostro indelebile e accompagnata dal nome del rappresentante autorizzato scritto in stampatello. In caso di errori di scarsa rilevanza, ad esempio l'uso di un codice errato per un tipo di rifiuti, può essere apportata una correzione previo il consenso delle autorità competenti. Il nuovo testo deve essere contrassegnato e firmato o timbrato, indicando la data della modifica. In caso di modifiche o correzioni di maggiore rilevanza deve essere compilato un nuovo modulo.

A partire dal [data in cui l'articolo 26 diventa applicabile], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

9. Al fine di semplificare la traduzione, per compilare diverse caselle dei documenti è sufficiente inserire un codice anziché un testo. Quando, tuttavia, è necessario inserire un testo, quest'ultimo deve essere in una lingua ammessa dalle autorità competenti del paese di destinazione e, se necessario, dalle altre autorità interessate.

10. Per indicare la data deve essere utilizzato un formato a sei cifre. Ad esempio il 29 gennaio 2024 deve essere indicato come 29.01.24 (giorno.mese.anno).

11. Qualora sia necessario aggiungere allegati ai documenti per fornire ulteriori informazioni, ciascun allegato deve indicare il numero di riferimento del pertinente documento e citare la casella cui fa riferimento.

IV. Istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica

12. Il notificatore 4 deve compilare le caselle 1-18 (fatta eccezione per il numero di notifica nella casella 3) all'atto della notifica. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione. Quando il notificatore e il produttore iniziale non sono la stessa persona, anche quest'ultimo o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii) o iii), sono tenuti, se ciò è possibile, a firmare nella casella 17 come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, e all'allegato II, parte 1, punto 26.

13. Caselle 1 (cfr. allegato II, parte 1, punti 2 e 4) e 2 (allegato II, parte 1, punto 6): fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione, anche nel caso di incidenti che si verifichino nel corso della stessa). In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione. Il notificatore può essere un commerciante o un intermediario conformemente all'articolo 3, punto 6, del presente regolamento. In questo caso è necessario fornire in un allegato una copia del contratto o la prova dell'esistenza del contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante (cfr. allegato II, parte 1, punto 23). I numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica dovrebbero agevolare i contatti tra tutte le persone interessate in qualsiasi momento in caso di incidenti nel corso della spedizione.

14. Di solito il destinatario è l'impianto di recupero o smaltimento di cui alla casella 10. In alcuni casi, tuttavia, il destinatario può essere un'altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario 5 o una società, come la sede legale o l'indirizzo postale dell'impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti di cui alla casella 10. Per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione ed esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. In questi casi le informazioni relative al commerciante, all'intermediario o alla società devono essere riportate nella casella 2.

15. Casella 3 (cfr. allegato II, parte 1, punti 1, 5, 11 e 19): nel rilasciare un documento di notifica l'autorità competente fornisce, sulla base del sistema in vigore presso di essa, un numero di identificazione da riportare nella presente casella (cfr. punto 3). Nella lettera A, "spedizione unica" fa riferimento a una notifica singola e "spedizione multipla" a una notifica generale. Nella lettera B indicare a quale tipo di operazione sono destinati i rifiuti da spedire. Nella lettera C, l'autorizzazione preventiva fa riferimento all'articolo 14 del presente regolamento.

16. Caselle 4 (cfr. allegato II, parte 1, punto 1), 5 (cfr. allegato II, parte 1, punto 17) e 6 (cfr. allegato II, parte 1, punto 12): indicare il numero delle spedizioni nella casella 4 e la data prevista per la spedizione unica o, in caso di spedizioni multiple, le date della prima e dell'ultima spedizione, nella casella 6. Nella casella 5 va indicata una stima sul peso minimo e massimo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg) sul volume in litri dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata anche l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel documento. Il quantitativo totale inviato non deve superare quello massimo dichiarato nella casella 5. Il periodo previsto per le spedizioni di cui alla casella 6 non può superare un anno con l'eccezione delle spedizioni multiple verso impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14 (cfr. punto 15), per le quali il periodo previsto non può essere superiore a tre anni. Tutte le spedizioni devono avvenire nel periodo di validità dell'autorizzazione scritta o tacita di tutte le autorità competenti interessate, rilasciata da dette autorità conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento. Nel caso di spedizioni multiple, alcuni paesi terzi, richiamandosi alla convenzione di Basilea, potrebbero richiedere che le date o la frequenza previste e le stime sui quantitativi di ciascuna spedizione siano indicate nelle caselle 5 e 6 o inserite in un allegato. Quando l'autorità competente rilascia l'autorizzazione scritta per la spedizione e il periodo di validità di tale autorizzazione indicato nella casella 20 è differente da quello indicato nella casella 6, la decisione dell'autorità prevale sulle informazioni della casella 6.

17. Casella 7 (cfr. allegato II, parte 1, punto 18): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di notifica. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e le istruzioni scritte per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e allegare le informazioni.

18. Casella 8 (cfr. allegato II, parte 1, punti 7 e 13): fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona responsabile della spedizione). Se è coinvolto più di un vettore, al documento di notifica è allegato un elenco completo con le informazioni richieste per ciascun vettore. Quando il trasporto è organizzato da uno spedizioniere, le informazioni su quest'ultimo e sui vettori che effettuano il trasporto devono essere riportate in un allegato. Fornire prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) in un allegato (cfr. allegato II, parte 1, punto 15). I mezzi di trasporto devono essere indicati utilizzando le abbreviazioni riportate nell'elenco delle abbreviazioni e dei codici allegati al documento di notifica.

19. Casella 9 (cfr. allegato II, parte 1, punti 3 e 16): fornire le informazioni richieste sul produttore dei rifiuti 6 . Se pertinente deve essere indicato il numero di registrazione del produttore. Se il notificatore è il produttore dei rifiuti, indicare "come alla casella 1". Se i rifiuti sono stati prodotti da più di un produttore, scrivere "cfr. elenco annesso" e allegare un elenco con le informazioni richieste per ciascun produttore. Se il produttore è ignoto, fornire il nominativo della persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). Fornire inoltre informazioni sul processo di produzione dei rifiuti e sul sito di produzione.

20. Casella 10 (cfr. allegato II, parte 1, punto 5): fornire le informazioni richieste (indicare la destinazione della spedizione barrando la casella dell'impianto di recupero o smaltimento, il numero di registrazione solo se pertinente e l'effettivo sito di smaltimento o recupero qualora quest'ultimo abbia un indirizzo diverso dall'impianto). Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è lo stesso destinatario indicare "come alla casella 2". Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati I o II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti), l'impianto che effettua le operazioni e il luogo in cui esse avvengono devono essere indicati alla casella 10. In questi casi devono essere fornite in un allegato le informazioni corrispondenti sull'impianto o gli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R12/R13 o D13-D15 e di tipo D1-D12 o R1-R11. Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, qualora esso sia ubicato nell'Unione è necessario esibire la prova in un allegato di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

21. Casella 11 (cfr. allegato II, parte 1, punti 5, 19 e 20): indicare il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (si veda anche l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) 7 . Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13, in un allegato devono essere fornite informazioni sulle successive operazioni (R12/R13 o D13-D15 come pure D1-D12 o R1-R11). Indicare anche la tecnologia che sarà impiegata. Se i rifiuti sono destinati al recupero, indicare in un allegato il metodo previsto per lo smaltimento della frazione di rifiuti non recuperabile, l'entità del materiale recuperato in rapporto ai rifiuti non recuperabili, il valore stimato del materiale recuperato, il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione di rifiuti non recuperabile. Inoltre, nei casi di importazione nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento, indicare la preventiva richiesta debitamente motivata del paese di spedizione conformemente all'articolo 47, paragrafo 4, del presente regolamento alla voce "motivi dell'esportazione" e di riportare tale richiesta in un allegato. Alcuni paesi terzi al di fuori dell'OCSE potrebbero, sulla base della convenzione di Basilea, richiedere che sia indicato il motivo dell'esportazione.

22. Casella 12 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il nominativo o i nominativi con cui il materiale è comunemente indicato o il nome commerciale e quello dei principali elementi di cui si compone (in termini di quantità e/o pericolo) e le relative concentrazioni (in percentuale), se note. In caso di miscele di rifiuti devono essere fornite le stesse informazioni per le differenti frazioni, indicando quali frazioni sono destinate al recupero. Conformemente all'allegato II, parte 3, punto 7, del presente regolamento può essere richiesta un'analisi chimica della composizione dei rifiuti. Se necessario, fornire ulteriori informazioni in un allegato.

23. Casella 13 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare le caratteristiche fisiche dei rifiuti a temperature e pressione normali.

24. Casella 14 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il codice che identifica i rifiuti conformemente agli allegati III, III A, III B, IV del presente regolamento. Indicare il codice conformemente al sistema adottato ai sensi della convenzione di Basilea (sottorubrica i) della casella 14) e, se pertinente, ai sistemi adottati nella decisione OCSE (sottorubrica ii)) e a altri sistemi di classificazione ammessi (sottorubriche da iii) a xii)). Conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento, indicare un solo codice di identificazione dei rifiuti (ricavato dagli allegati III, III A, III B, IV del presente regolamento) con le due seguenti eccezioni: nel caso di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV deve essere specificato un solo tipo di rifiuti. Nel caso di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV, tranne quelle elencate nell'allegato III A, si deve specificare il codice di ciascuna frazione di rifiuti in ordine di importanza (se necessario in un allegato).

a) Sottorubrica i): per i rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento) devono essere usati i codici di cui all'allegato VIII della convenzione di Basilea; i codici di cui all'allegato IX della convenzione di Basilea devono essere utilizzati per rifiuti che solitamente non sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ma che, per una regione specifica quale la contaminazione con sostanze pericolose (cfr. allegato III, paragrafo 1, del presente regolamento) o un regolamento nazionale 8 , sono invece soggetti a tale procedura (cfr. allegato III, parte I, del presente regolamento). Gli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea sono riportati nell'allegato V del presente regolamento, nel testo della convenzione di Basilea come pure nel manuale di istruzioni disponibile presso il segretariato della convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea inserire la menzione "non elencato".

b) Sottorubrica ii): i paesi membri dell'OCSE devono usare i codici OCSE per i rifiuti elencati nella parte II degli allegati III e IV del presente regolamento, ovvero rifiuti che non hanno equivalenti elencati nella convenzione di Basilea o che hanno un differente livello di controllo ai sensi del presente regolamento rispetto a quello richiesto dalla convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura nella parte II degli allegati III o IV del presente regolamento, inserire la menzione "non elencato".

c) Sottorubrica iii): gli Stati membri dell'Unione europea devono utilizzare i codici che figurano nell'elenco dell'Unione europea dei rifiuti (cfr. decisione 2000/532/CE della Commissione e successive modifiche) 9 .

d) Sottorubriche iv) e v): se pertinente devono essere usati i codici nazionali di identificazione diversi da quelli compresi nell'elenco dell'UE dei rifiuti e utilizzati nel paese di spedizione e, se noti, nel paese di destinazione.

e) Sottorubrica vi): se utile o richiesto dalle autorità competenti si prega di indicare eventuali altri codici o informazioni aggiuntive che agevolino l'identificazione dei rifiuti.

Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B o IV (EU48) del presente regolamento. In questo caso, il numero dell'allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l'allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell'allegato stesso, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.

f) Sottorubrica vii): indicare, se esistono, il o i pertinenti codici Y conformemente alle "categorie di rifiuti da controllare" (cfr. allegato I della convenzione di Basilea e appendice 1 della decisione OCSE) oppure alle "categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare" di cui all'allegato II della convenzione di Basilea (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento o l'appendice 2 del manuale di istruzioni della convenzione di Basilea). I codici Y non sono richiesti dal presente regolamento e dalla decisione OCSE tranne quando la spedizione di rifiuti rientra in una delle due "categorie di rifiuti che richiedono un'attenzione particolare" previste dalla convenzione di Basilea (Y46 e Y47 o allegato II), nel qual caso deve essere indicato il codice Y della convenzione di Basilea. Tuttavia indicare il o i codici Y nel caso di rifiuti definiti come pericolosi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Basilea al fine di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla stessa convenzione.

g) Sottorubrica viii): se pertinente indicare qui il o i codici H adeguati, ossia i codici che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (cfr. l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica). Se non esistono caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea, ma il rifiuto è considerato pericoloso in virtù dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si prega di indicare il o i codici HP conformemente al citato allegato III seguiti da "UE" (ad esempio HP14 UE).

h) Sottorubrica ix): se pertinente indicare la classe o le classi delle Nazioni Unite che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in base alla classificazione delle Nazioni Unite (cfr. elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) e sono richieste per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose (si vedano le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione) 10 .

i) Sottorubriche x) e xi): se pertinente indicare il o i numeri delle Nazioni Unite e la o le denominazioni della spedizione sempre delle Nazioni Unite. Essi servono a identificare i rifiuti conformemente al sistema di classificazione delle Nazioni Unite e sono richiesti per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose (si vedano le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione).

j) Sottorubrica xii): se pertinente indicare il o i codici doganali che consentono l'identificazione delle merci da parte degli uffici doganali (cfr. elenco dei codici e del rifiuto nel "Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" dell'Organizzazione mondiale delle dogane).

25. Casella 15 (cfr. allegato II, parte 1, punti 8-10 e 14): nel rigo a) della casella 15 indicare il nome dei paesi 11 di spedizione, transito e destinazione o i codici di ciascun paese utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166 12 . Nel rigo b) indicare se pertinente il numero di codice delle autorità competenti di ciascun paese e nel rigo c) il nome del valico di frontiera o del porto e, se del caso, il numero di codice dell'ufficio doganale come punto di ingresso o uscita da un dato paese. Per i paesi di transito indicare le informazioni nel rigo c) per i punti di ingresso e di uscita. Se più di tre paesi di transito sono interessati da una particolare spedizione, indicare in un allegato le informazioni pertinenti. Indicare sempre in un allegato il percorso previsto tra i punti di ingresso e uscita, incluse le possibili alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

26. Casella 16 (cfr. allegato II, parte 1, punto 14): fornire le informazioni richieste qualora una spedizione entri, attraversi o lasci l'Unione europea.

27. Casella 17 (cfr. allegato II, parte 1, punti 21-22 e 24-26): tutte le copie del documento di notifica devono essere datate e firmate dal notificatore (o dall'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) prima di essere trasmesse alle autorità competenti dei paesi interessati. In alcuni paesi terzi la data e la firma possono essere apposte dalle autorità competenti di spedizione. Quando il notificatore e il produttore originario non sono la stessa persona, detto produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore deve, se praticabile, apporre la propria firma e la data; si noti che ciò potrebbe non essere praticabile nei casi in cui vi siano diversi produttori (definizioni relative alla praticabilità possono figurare nelle legislazioni nazionali). Inoltre, quando il produttore è ignoto, la firma deve essere apposta dalla persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). La dichiarazione deve inoltre certificare l'esistenza di una assicurazione della responsabilità civile. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere a corredo del documento di notifica la prova dell'esistenza di un'assicurazione o di altre garanzie finanziarie e di un contratto.

A partire dal [data in cui l'articolo 26 diventa applicabile], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

28. Casella 18: indicare il numero degli allegati contenenti eventuali informazioni supplementari trasmesse unitamente al documento di notifica 13 . Ciascun allegato deve contenere un riferimento al pertinente numero di notifica indicato nell'angolo della casella 3.

29. Casella 19: ai sensi della convenzione di Basilea le autorità competenti del o dei paesi di destinazione (se pertinente) e transito rilasciano tale avviso di ricevimento. Ai sensi della decisione OCSE l'avviso di ricevimento è rilasciato dalle autorità competenti del paese di destinazione. Alcuni paesi terzi, in virtù delle rispettive legislazioni nazionali, potrebbero richiedere anche alle autorità competenti di spedizione il rilascio di tale avviso di ricevimento.

30. Caselle 20 e 21: la casella 20 è utilizzata dalle autorità competenti di eventuali altri paesi interessati quando rilasciano un'autorizzazione scritta. La convenzione di Basilea (tranne quando un paese abbia deciso di non richiedere l'autorizzazione scritta in relazione al transito e ne abbia informato le altre parti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa convenzione) e alcuni paesi richiedono sempre un'autorizzazione scritta (conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento le autorità competenti di spedizione e di transito possono concedere un'autorizzazione tacita), mentre essa non è richiesta dalla decisione OCSE. Indicare il nome del paese (o il suo codice utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166). Se la spedizione è soggetta a condizioni specifiche, le autorità competenti in questione devono barrare l'apposita casella e specificare tali condizioni nella casella 21 o in un allegato del documento di notifica. Se un'autorità competente intende opporsi a una spedizione, deve apporre la menzione "OBIEZIONE" nella casella 20. Per spiegare le ragioni dell'obiezione può essere utilizzata la casella 21 o una lettera a parte.

V. Istruzioni specifiche per compilare il documento di movimento

31. All'atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un'autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell'OCSE tali caselle possono essere compilate dall'autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle da 8 a) a 8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l'arrivo di quest'ultima nel paese di destinazione e, se del caso, deve compilare la casella 16.

32. Casella 1: l'autorità competente di spedizione deve indicare il numero di notifica (che va ricopiato dalla casella 3 del documento di notifica).

33. Casella 2a: riportare il numero di identificazione del contenitore dei rifiuti in questione durante il trasporto, se applicabile.

34. Casella 2 (cfr. allegato II, parte 2, punto 1): in caso di una notifica generale per spedizioni multiple, inserire il numero di serie della spedizione e il numero totale di spedizioni previste riportato nella casella 4 del documento di notifica (ad esempio scrivere "4/11" nel caso della quarta spedizione su un totale di undici spedizioni previste e contemplate dalla notifica generale in questione). Nel caso di una notifica unica, indicare "1/1".

35. Caselle 3 e 4: riportare le stesse informazioni sul notificatore 14 e sul destinatario riportate nelle caselle 1 e 2 del documento di notifica.

36. Casella 5 (cfr. allegato II, parte 2, punto 6): indicare il peso effettivo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1 000 kg) dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata l'indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1 000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l'unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel modulo. Allegare se possibile copie dei tagliandi della pesa.

37. Casella 6 (cfr. allegato II, parte 2, punto 2): inserire la data di inizio effettivo della spedizione (cfr. anche le istruzioni riportate nella casella 6 del documento di notifica).

38. Casella 7 (cfr. allegato II, parte 2, punti 7 e 8): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell'elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di movimento. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istruzioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e nelle istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l'apposita casella e allegare le informazioni. Indicare inoltre il numero di colli di cui è costituita la spedizione.

39. Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del documento di movimento. Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento.

A partire dal [data in cui l'articolo 26 diventa applicabile], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

40. Casella 9: riprodurre le informazioni indicate nella casella 9 del documento di notifica.

41. Caselle 10 e 11: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 10 e 11 del documento di notifica. Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è il destinatario, indicare nella casella 10: "come alla casella 4". Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati I o II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti), è sufficiente fornire le informazioni sull'impianto che effettua le operazioni riportate nella casella 10. Non è necessario inserire nel documento di movimento informazioni sui successivi impianti che effettuano operazioni del tipo R12/R13 o D13-D15 e del tipo D1-D12 o R1-R11.

42. Caselle 12, 13 e 14: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 12, 13 e 14 del documento di notifica.

43. Casella 15 (cfr. allegato II, parte 2, punto 9): al momento della spedizione il notificatore (o l'intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) datano e firmano il documento di movimento. In alcuni paesi terzi le autorità competenti di spedizione, o il generatore dei rifiuti conformemente alla convenzione di Basilea, possono datare e firmare il documento di movimento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, assicurare che le informazioni contenute nel documento di movimento siano messe a disposizione, anche durante il trasporto, delle autorità pertinenti per via elettronica.

44. Casella 16 (cfr. allegato II, parte 2, punto 5): questa casella può essere utilizzata da qualsiasi persona partecipi alla spedizione (notificatore o autorità competente di spedizione, se del caso, destinatario, qualsiasi autorità competente, vettori) in casi specifici in cui la legislazione nazionale relativa a un aspetto particolare imponga di fornire informazioni più dettagliate (ad esempio informazioni sul porto in cui avviene il passaggio a un'altra modalità di trasporto, numero dei contenitori e relativo numero di identificazione o ulteriori prove o timbri indicanti che la spedizione è stata autorizzata dalle autorità competenti). Indicare, nella casella 16 o in un apposito allegato, le tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dall'Unione) e l'itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

45. Casella 17: questa casella deve essere compilata dal destinatario, qualora egli non sia il recuperatore o lo smaltitore (cfr. paragrafo 14) e nel caso in cui il destinatario prenda in consegna i rifiuti dopo l'arrivo della spedizione nel paese di destinazione.

46. Casella 18: questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell'impianto di recupero o smaltimento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all'ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell'impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento e alla decisione OCSE, l'impianto conferma al notificatore e alle autorità pertinenti di avere ricevuto i rifiuti entro un giorno dalla loro ricezione (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell'OCSE che non desiderano ricevere tali copie del documento di movimento). L'originale del documento di movimento è conservato dall'impianto di recupero o smaltimento.

A partire dal [data in cui l'articolo 26 diventa applicabile], la notifica è trasmessa e le informazioni e la documentazione richieste sono scambiate per via elettronica a norma dell'articolo 26.

47. Il ricevimento della spedizione di rifiuti deve essere certificato da ogni impianto che effettua ogni operazione di recupero o smaltimento, inclusa ogni operazione di tipo D13-D15 o R12 o R13. Un impianto che esegua qualsiasi operazione di tipo D13-D15 o R12/R13 o di tipo D1-D12 o R1-11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non è tuttavia tenuto a certificare il ricevimento della spedizione dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. In questo caso quindi non è necessario utilizzare la casella 18 per la ricevuta finale della spedizione. Indicare inoltre il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati I o II della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la data approssimativa entro cui saranno completate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

48. Casella 19: questa casella deve essere compilata da chi effettua il recupero o lo smaltimento per certificare il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento con la casella 19 compilata devono essere inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione, transito (non richiesto dalla decisione OCSE) e destinazione non appena possibile e comunque non più tardi di trenta giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e di un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Alcuni paesi terzi che non sono paesi membri dell'OCSE potrebbero, tuttavia, richiedere che, conformemente alla convenzione di Basilea, copie firmate del documento con la casella 19 compilata siano inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione. Nel caso delle operazioni di smaltimento o recupero di tipo D13-D15 o R12 o R13, le informazioni sugli impianti che le effettuano riportate nella casella 10 sono sufficienti e non è necessario indicare nel documento di movimento alcuna altra informazione sugli impianti successivi che effettuano operazioni di tipo R12/R13 o D13-D15 e operazioni di tipo D1-D12 o R1-R11.

49. Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere certificato da uno qualsiasi degli impianti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, incluse quelle di tipo D13-D15 o R12 o R13. Pertanto un impianto che effettui una qualsiasi delle operazioni di tipo D13-D15 o R12/R13 o D1-D12 o R1-R11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non deve utilizzare la casella 19 per certificare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, in quanto tale casella sarà già stata compilata dall'impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. Le modalità di certificazione del recupero o dello smaltimento in questi casi devono essere verificate da ciascun paese.

50. In caso di rifiuti spediti per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, occorre indicare nella casella 19 il quantitativo effettivo dei rifiuti che sono stati riciclati o preparati per il riutilizzo dall'impianto ricevente. Se i rifiuti sono stati spediti per altre operazioni di recupero, compreso il recupero di energia, occorre indicare nella casella 19 il quantitativo recuperato. Quando si compila tale casella, occorre tenere conto delle norme dell'Unione applicabili in materia di calcolo, verifica e comunicazione dei dati 15 .

51. Caselle 20, 21 e 22: le caselle devono essere utilizzate a fini di controllo dagli uffici doganali di confine dell'Unione.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA

Parte 1: informazioni da fornire all'atto della trasmissione del documento di notifica

1.Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.

Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato anche il numero di serie o altro identificatore accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.

2.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.

3.Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.

4.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 3, punto 6.

5.Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.

Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

6.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.

7.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.

8.Paese di spedizione e autorità competente interessata.

9.Paesi di transito e autorità competenti interessate.

10.Paese di destinazione e autorità competente interessata.

11.Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.

12.Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.

13.Mezzi di trasporto previsti.

14.Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dall'Unione) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

15.Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).

16.Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.

17.Quantitativo minimo e massimo stimati.

18.Tipo di imballaggio previsto.

19.Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.

20.Se i rifiuti sono destinati al recupero:

(a)il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;

(b)volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;

(c)valore presunto del materiale recuperato;

(d)costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.

21.Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).

22.Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 6.

23.Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.

24.Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 6, e dall'articolo 7.

25.Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.

26.Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Parte 2: informazioni da fornire sul, o allegare al, documento di movimento

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1.Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.

2.Data di inizio della spedizione.

3.Mezzo di trasporto.

4.Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.

5.Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dall'Unione) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

6.Quantitativi.

7.Tipo di imballaggio.

8.Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.

9.Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.

10.Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

1.Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.

2.Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.

3.Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.

4.Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.

5.Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto.

6.Copia o prova dell'esistenza della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.

7.Analisi chimica della composizione dei rifiuti.

8.Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.

9.Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.

10.Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell'esistenza di detti documenti.

11.Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 7.

12.Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.

13.Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile.

14.Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

ALLEGATO III

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 ("ELENCO VERDE")

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

(a)aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE; o

(b)impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto. 

Parte I

Rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea 16 .

Ai fini del presente regolamento:

(a)tutti i riferimenti fatti all'elenco A dell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;

(b)alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini "alla rinfusa e in forma finita" comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili 17 ivi elencate;

(c)la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come "Residui contenenti metalli refrattari";

(d)la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a "scorie derivanti dalla lavorazione del rame", ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;

(e)la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;

(f)la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;

(g)per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU3011

Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'allegato IV, parte I):

i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti 18 e destinati a essere riciclati:

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente 19 da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

— polietilene (PE)

— polipropilene (PP)

— polistirene (PS)

— acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

— polietilene tereftalato (PET)

— policarbonato (PC)

— polieteri

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente 20 da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

— resine ureiche

— resine formofenoliche

— resine melammine formaldeidi

— resine epossidiche

— resine alchiliche

— rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente1 da uno dei seguenti polimeri fluorurati 21 :

— perfluoroetilene/propilene (FEP)

— perfluoroalcossi alcani:

— tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

— tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

— fluoruro di polivinile (PVF)

— polifluoruro di vinilidene (PVDF)

— politetrafluoroetilene (PTFE)

— cloruro di polivinile (PVC)

Parte II

Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

GB040

7112
262030

262091

Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni

Altri rifiuti contenenti metalli

GC010

Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

GC020

Rottami elettronici (ad esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

GC030

ex 890800

Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi 22

GC050

Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (ad esempio ossido di alluminio, zeoliti)

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

GE020

ex 7001
ex 701939

Rifiuti di fibre di vetro

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile

GF010

Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

GG030

ex 2621

Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG040

ex 2621

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio

GN010

ex 0502

Rifiuti di peli e setole di maiale, pecora e cinghiale o di peli di tasso ed altre forme di peli per pennelli

GN020

ex 051199

Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto

GN030

ex 050590

Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione

ALLEGATO III A

MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1.Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che:

(a)aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE; o

(b)impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

2.Le miscele di rifiuti indicate di seguito sono ricomprese nel presente allegato:

(a)miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;

(b)miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;

(c)miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;

(d)miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;

(e)miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si applicano alle esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE.

3.Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

(a)miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;

(b)miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;

(c)miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;

(d)miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);

(e)miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;

(f)miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;

(g)miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.

4.Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato esclusivamente ai fini delle spedizioni destinate al riciclaggio all'interno dell'Unione:

(a)miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;

(b)miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;

(c)miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a "perfluoroalcossi alcani".



ALLEGATO III B

RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI

1.Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

(a)aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ; o

(b)impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

2.I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:

BEU04

Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea

BEU05

Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri

3.Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031.



ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE ("ELENCO AMBRA") 24  

Parte I

I seguenti rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti che figurano negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea 25 .

Ai fini del presente regolamento:

(a)tutti i riferimenti fatti all'elenco B dell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;

(b)alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini "esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)" fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);

(c)le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;

(d)la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32;

(e)la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;

(f) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU48

Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce EU3011 nell'allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall'allegato III A, punto 4.



Parte II

I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione scritte:

Rifiuti contenenti metalli

AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio 26  

AA060

ex 262099

Ceneri e residui di vanadio1

AA190

810420

ex 810430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB030

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB070

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB120

ex 281290
ex 3824

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AB130

Sabbia usata per limatura

AB150

ex 382499

Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC020

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove

AC060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC070

ex 381900

Fluidi per freni

AC080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC150

Clorofluorocarburi

AC160

Idrocarburi alogenati (halon)

AC170

ex 440311

ex 440312

Rifiuti di legno o di sughero trattati

AC250

Tensioattivi

AC260

ex 3101

Feci e letame liquido da porcilaia

AC270

Fanghi di depurazione

AC300

Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell'allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1)

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

AD090

ex 382499

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

AD100

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

AD120

ex 391400 ex 3915

Resine a scambio ionico

AD150

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB020

ex 6815

Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

ALLEGATO V

ELENCHI DI RIFIUTI AI FINI DELL'ARTICOLO 36

Introduzione

1.Il presente allegato si applica fatta salva la direttiva 2008/98/CE.

2.Il presente allegato si compone di due parti. L'articolo 36 fa ulteriormente riferimento all'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. Ai fini del presente regolamento nonché per stabilire se un determinato rifiuto è inserito o meno nell'elenco di cui all'articolo 36 del presente regolamento, l'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si applica soltanto quando la parte 1 del presente allegato non è applicabile. Soltanto se un rifiuto non è elencato nella parte 1 del presente allegato o nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si dovrebbe verificare se è elencato nella parte 2 del presente allegato.

La parte 1 del presente allegato è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non contemplati all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a), della convenzione di Basilea e, pertanto, non soggetti al divieto di esportazione.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, occorre accertare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1, occorre accertare se figura tra i rifiuti pericolosi dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE (ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco) o alla parte 2 del presente allegato, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3.I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:

(a)aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE; o

(b)impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte 1 27

Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

A1

Rifiuti di metalli o contenenti metalli

A1010    Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:

antimonio

arsenico

berillio

cadmio

piombo

mercurio

selenio

tellurio

tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B

A1020    Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno dei seguenti elementi:

antimonio; composti dell'antimonio

berillio; composti del berillio

cadmio; composti del cadmio

piombo; composti del piombo

selenio; composti del selenio

tellurio; composti del tellurio

A1030    Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

arsenico; composti dell'arsenico

mercurio; composti del mercurio

tallio; composti del tallio

A1040    Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

metalli carbonilici

composti esavalenti del cromo

A1050    Fanghi da galvanizzazione

A1060    Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

A1070    Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.

A1080    Residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III

A1090    Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame

A1100    Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame

A1110    Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

A1120    Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame

A1130    Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto

A1140    Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame

A1150    Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B 28

A1160    Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

A1170    Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose

A1180    Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami 29 che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) 30

A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB 31 , piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III

A2

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

A2010    Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

A2020    Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2030    Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2040    Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)

A2050    Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

A2060    Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

A3010    Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio

A3020    Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

A3030    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

A3040    Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

A3050    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)

A3060    Rifiuti di nitrocellulosa

A3070    Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

A3080    Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B

A3090    Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)

A3100    Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)

A3110    Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)

A3120    Fluff - frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

A3130    Rifiuti di composti organici del fosforo

A3140    Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A3150    Rifiuti di solventi organici alogenati

A3160    Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

A3170    Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

A3180    Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg 32

A3190    Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

A3200 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2130)

A3210 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella presente parte, elenco B, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)

A4

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

A4010    Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B

A4020    Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca

A4030    Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti 33 o non più idonei alla loro funzione originaria

A4040    Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno 34

A4050    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

cianuri organici

A4060    Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

A4070    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010)

A4080    Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)

A4090    Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120)

A4100    Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B

A4110    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani

qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzodiossine

A4120    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi

A4130    Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III

A4140    Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute 35 , corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III

A4150    Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente

A4160    Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

B1

Rifiuti di metalli o contenenti metalli

B1010    Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

B1020    Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):

rottami di antimonio

rottami di berillio

rottami di cadmio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

rottami di selenio

rottami di tellurio

B1030    Metalli refrattari contenenti residui

B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione.

B1040    Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi

B1050    Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III 36

B1060    Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa

B1070    Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III

B1080    Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di pericolosità H4.3 37

B1090    Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

B1100    Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

B1110    Assemblaggi elettrici ed elettronici

rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici 38 (comprese le piastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)

assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati al riutilizzo diretto 39 e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva 40

B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell'elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell'allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l'incenerimento all'aperto

B1120    Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:

metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

scandio
vanadio

manganese

cobalto

rame

ittrio

niobio

afnio

tungsteno

titanio
cromo

ferro

nichel

zinco

zirconio

molibdeno

tantalio

renio

lantanidi (metalli delle terre rare):

lantanio
praseodimio

samario

gadolinio

disprosio

erbio

itterbio

cerio
neodimio

europio

terbio

olmio

tulio

lutezio

B1130    Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi

B1140    Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

B1150    Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati

B1160    Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)

B1170    Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche

B1180    Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico

B1190    Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1200    Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio

B1210    Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio

B1220    Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione

B1230    Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio

B1240    Scaglie di laminazione dell'ossido di rame

B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

B2

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

B2010    Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:

rifiuti di grafite naturale

rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo

rifiuti di mica

rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

rifiuti di feldspato

rifiuti di spatofluoro

rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

B2020    Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

B2030    Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

B2040    Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

B2050    Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)

B2060    Carbone attivo esausto derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)

B2070    Fanghi di fluoruro di calcio

B2080    Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)

B2090    Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)

B2100    Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione

B2110    Residui di bauxite ("fango rosso") (pH moderato inferiore a 11,5)

B2120    Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)

B3

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

B3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)

i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati 41 in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti 42 :

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente 43 da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

polietilene (PE)

polipropilene (PP)

polistirene (PS)

acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

polietilene tereftalato (PET)

policarbonato (PC)

polieteri

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente da uno dei seguenti polimeri fluorurati 44 :

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoroalcossi alcani:

tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato 45 separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti.

 

B3020    Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

altri, includendo ma non limitatamente a:

1)cartoni laminati

2)residui non selezionati

B3026 I seguenti rifiuti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi compositi per liquidi, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III:

frazione di plastica non separabile

frazione di plastica-alluminio non separabile

B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.

B3030    Rifiuti tessili

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

non cardati né pettinati

altri

cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

selezionati

altri

B3035 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

B3040    Rifiuti di gomma

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

B3050    Rifiuti di legno e sughero non trattati:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

rifiuti di sughero frantumato, granulato o macinato

B3060    Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

fecce di vino

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

rifiuti di pesce

gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

B3065 Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III

B3070    I seguenti rifiuti:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

B3080    Rifiuti, trucioli e residui di gomma

B3090    Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)

B3100    Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)

B3110    Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)

B3120    Rifiuti di coloranti alimentari

B3130    Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici non pericolosi incapaci di formare perossidi

B3140    Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A

B4

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

B4010    Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)

B4020    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)

B4030    Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

Parte 2

Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea)

Y46    Rifiuti domestici 46

Y47    Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici

Y48     Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione

dei seguenti:

rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nella parte 1, elenco A, dell'allegato V)

i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati 47 in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti 48 :

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente 49 da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

polietilene (PE)

polipropilene (PP)

polistirene (PS)

acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

polietilene tereftalato (PET)

policarbonato (PC)

polieteri

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente 50 da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (1) da uno dei seguenti polimeri fluorurati 51 :

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoroalcossi alcani:

tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato 52 separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti 53 .

Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II) 54

Rifiuti contenenti metalli

AA 010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio 55  

AA 060

262099

Ceneri e residui di vanadio

AA 190

810420
ex 810430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB 030

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB 070

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB 120

ex 281290

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

ex 3824

AB 150

ex 382499

Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC 060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC 070

ex 381900

Fluidi per freni

AC 080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC 150

Clorofluorocarburi

AC 160

Idrocarburi alogenati (halon)

AC 170

ex 440311

ex 440312

Rifiuti di legno o di sughero trattati

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

AD 090

ex 382499

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

AD 100

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

AD 120

ex 391400

Resine a scambio ionico

ex 3915

AD 150

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB 020

ex 6815

Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

ALLEGATO VI

Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

Autorità competente

Impianto di recupero

Identificazione dei rifiuti

Periodo di validità

Quantitativo totale con autorizzazione preventiva

Nome e numero dell'impianto di recupero

Indirizzo

Operazione di recupero (+ codice R)

Tecnologie impiegate

(codice)

dal

al

(tonnellate (Mg))

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI 
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 3 E 4

Informazioni sulle spedizioni 56

1. Persona che organizza la spedizione

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Tel.:

Indirizzo e-mail:

2. Importatore/destinatario

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Tel.:

Indirizzo e-mail:

3. Quantitativo effettivo:

Tonnellate (Mg):

m³:

4.(a) Data effettiva della spedizione:

4.(b) (se del caso) numero di identificazione del container:

5.(a) Primo vettore 57

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Tel.:

Indirizzo e-mail:

Mezzi di trasporto:

Data della presa in carico:

Firma:

5.(b) Secondo vettore

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Tel.:

Indirizzo e-mail:

Mezzi di trasporto:

Data della presa in carico:

Firma:

5.(c) Terzo vettore

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Tel.:

Indirizzo e-mail:

Mezzi di trasporto:

Data della presa in carico:

Firma:

6. Generatore dei rifiuti 58

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Tel.:

Indirizzo e-mail:

8.Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel caso di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3)

Codice D/Codice R:

(2)

9.Denominazione abituale dei rifiuti

7. Impianto di recupero □ Laboratorio □

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare:

Tel.:

Indirizzo e-mail:

10.Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti):

i. Convenzione di Basilea, allegato IX:

ii. Codice OCSE (se diverso da i):

iii. Allegato III A 59 :

iv. Allegato III B 60 :

v. Elenco UE dei rifiuti:

vi. Codice nazionale:

vii. Altro (specificare):

11.Paesi/Stati interessati:

Esportazione/spedizione

Transito

Importazione/destinazione

12.Dichiarazione della persona che organizza la spedizione: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti obblighi scritti con il destinatario (non richiesto nel caso dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3):

Nome: Data: Firma:

13.Firma del destinatario al ricevimento dei rifiuti:

Nome: Data: Firma:

DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO:

14.La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di recupero □ o dal laboratorio □

Quantitativo ricevuto:

Tonnellate (Mg): m³:

Nome: Data: Firma:

15. Rifiuti recuperati presso l'impianto di recupero:

Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato altro recupero

Tonnellate (Mg): m³:

Nome: Data: Firma:

ALLEGATO VIII

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PAESI VERSO I QUALI È AUTORIZZATA L'ESPORTAZIONE DALL'UNIONE EUROPEA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO

Parte 1

Richiesta di ricevere rifiuti dall'Unione Europea

Con la presente, (nome e dati di contatto dell'autorità competente)………………………….., a nome di (paese) ....................................................... (di seguito "il paese") dichiara che il paese desidera ricevere dall'Unione europea i rifiuti specificati nella parte 2, punto 1, della presente richiesta e dichiara che il paese dispone di un quadro normativo e di una strategia adeguati in materia di gestione dei rifiuti e che sta adottando misure di esecuzione adeguate per gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto.

Luogo: …………………… Data: ……………………. Firma: ……………………………

Parte 2

Informazioni e prove giustificative

1.Elenco dei rifiuti oggetto della richiesta

Descrizione dei rifiuti

Codice di classificazione pertinente 61

2.Si prega di fornire, in allegato alla presente richiesta, una descrizione dettagliata della strategia o del piano nazionale di gestione dei rifiuti del paese, comprensiva dei seguenti elementi:

(a)i quantitativi di rifiuti totali prodotti nel paese su base annua, nonché la quantità di rifiuti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente richiesta ("rifiuti interessati dalla richiesta"), e le stime in merito al modo in cui tali quantitativi si svilupperanno nei prossimi dieci anni;

(b)una stima dell'attuale capacità di trattamento dei rifiuti del paese in generale, così come una stima della capacità di trattamento del paese per i rifiuti interessati dalla richiesta, nonché una valutazione di come tali capacità potrebbero svilupparsi nei prossimi dieci anni;

(c)la proporzione di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro. Si prega di fornire tali informazioni per ciascuno dei più importanti tipi di rifiuti domestici;

(d)la proporzione di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che vengono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale tasso in futuro;

(e)la proporzione di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che vengono riciclati, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro;

(f)informazioni in merito ai quantitativi di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccoglierli;

(g)una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto della gestione dei rifiuti importati sulla gestione dei rifiuti domestici;

(h)informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui alle lettere da a) a f).

3.Si prega di fornire, in allegato alla presente richiesta, una descrizione del quadro giuridico nazionale per la gestione dei rifiuti in vigore, includendo quanto meno i seguenti elementi:

(a)sistema(i) di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per gli impianti di trattamento di rifiuti;

(b)sistema(i) di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze per il trasporto di rifiuti;

(c)disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui prodotti attraverso l'operazione di recupero dei rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto;

(d)controlli dell'inquinamento applicabili alle operazioni di trattamento dei rifiuti, compresi in particolare i limiti di emissione per la protezione dell'aria, del suolo e dell'acqua e le misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;

(e)disposizioni in materia di esecuzione, ispezione e sanzioni destinate ad assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali e internazionali concernenti la gestione e la spedizione di rifiuti.

4.Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione di qualsiasi altra legislazione correlata in materia di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica applicabile alle operazioni di gestione dei rifiuti.

5.Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione della legislazione nazionale in materia di importazione ed esportazione dei rifiuti oggetto della richiesta e in particolare in merito a qualsiasi procedura di controllo specifica che si applica a tale importazione o esportazione, come la notifica e l'autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 6 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

6.Si prega di fornire un elenco degli impianti autorizzati ai sensi della legislazione nazionale del paese a recuperare i rifiuti oggetto della presente richiesta (includendo quanto meno il nome e l'indirizzo di tali impianti, il loro numero di autorizzazione, i tipi di rifiuti che sono autorizzati a recuperare e la loro capacità di trattamento autorizzata). Tali informazioni dovrebbero essere fornite preferibilmente attraverso un collegamento a un sito web sul quale le informazioni concernenti gli impianti interessati siano accessibili al pubblico e per via elettronica (ad esempio un collegamento al sito web dell'autorità competente). 

7.Si prega di fornire informazioni sullo stato del paese per quanto concerne la sua adesione ai seguenti accordi ambientali multilaterali:

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Firma: sì no

Ratifica: sì no

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Firma: sì no

Ratifica: sì no

Convenzione di Minamata sul mercurio

Firma: sì no

Ratifica: sì no

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Firma: sì no

Ratifica: sì no

Accordo di Parigi

Firma: sì no

Ratifica: sì no

Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

Firma: sì no

Ratifica: sì no

8.Si prega allegare alla presente richiesta una descrizione del modo in cui il paese rispetta i propri obblighi nel contesto degli accordi ambientali multilaterali di cui al punto 7, in particolare per quanto concerne i relativi obblighi di rendicontazione.

9.Si prega allegare alla presente richiesta una descrizione delle modalità attraverso le quali il quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, le direttive tecniche e altri orientamenti sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti adottati nel contesto della convenzione di Basilea vengono presi in considerazione nel contesto del regime di gestione dei rifiuti interessati dalla richiesta.

10.Si prega allegare alla presente richiesta una descrizione dettagliata della strategia del paese per dare esecuzione alla legislazione nazionale sulla gestione e la spedizione di rifiuti, che contempli in particolare le misure di controllo e monitoraggio, comprese informazioni sul numero di ispezioni effettuate di spedizioni di rifiuti e di impianti di gestione dei rifiuti, nonché sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti.



ALLEGATO IX

RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1

Parte 1

Legislazione dell'UE concepita per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1.Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti).

2.Oltre alla direttiva quadro sui rifiuti dell'UE, i seguenti atti legislativi dell'UE, che stabiliscono i requisiti per le operazioni di trattamento dei rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:

(a)direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 62 ;

(b)direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali.

3.Anche i seguenti atti legislativi dell'UE, che stabiliscono i requisiti per flussi specifici di rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:

(a)direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

(b)direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

(c)direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

(d)direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

(e)direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

(f)regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Parte 2

Orientamenti internazionali sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1.Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea:

(a)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti soggetti alla convenzione di Basilea, compreso l'incenerimento a terra (D10) e la messa in discarica specialmente allestita (D5) 63

(b)direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) 64 ;

(c)direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati 65 ;

(d)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati 66 ;

(e)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati 67 ;

(f)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati 68 ;

(g)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati 69 ;

(h)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati3;

(i)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati 70 ;

(j)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici 71 ;

(k)documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso 72 ;

(l)documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso3;

(m)quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti 73 ;

(n)manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti3 

2.Linee guida adottate dall'OCSE:

(a)direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami 74



ALLEGATO X

CRITERI DESIGNATI PER DIMOSTRARE CHE UN IMPIANTO GESTISCE I RIFIUTI ESPORTATI DALL'UNIONE IN MODO ECOLOGICAMENTE CORRETTO

1.L'audit di cui all'articolo 43, paragrafo 2, verifica che l'impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione rispetti le seguenti condizioni:

(a)è autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione (prove da fornire, in particolare attraverso la produzione delle autorizzazioni o delle licenze corrispondenti) e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell'ambiente;

(b)è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, di un'organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto memo verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;

(c)prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:

i)i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell'impianto; e

ii)gli effetti negativi sull'ambiente causati dalle sue attività (in particolare attraverso misure adeguate adottate per monitorare e affrontare l'inquinamento di suolo, acqua ed aria, nonché altri fattori inquinanti (odore, rumore));

(d)assicura la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l'impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattarli ulteriormente. A tal fine occorre verificare quanto meno le informazioni concernenti:

il quantitativo di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare conformemente alla sua autorizzazione/alle sue licenze;

il quantitativo di rifiuti che l'impianto riceve e recupera ogni anno;

il quantitativo di rifiuti residui prodotti dalle sue attività, nonché prove del fatto che tali rifiuti residui vengano spediti e trattati in un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato;

(e)ha adottato misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra legate alle sue attività;

(f)stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti degli ultimi cinque anni;

(g)non è stato condannato per attività illegali legate alla spedizione o alla gestione di rifiuti.

2.Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l'audit deve in particolare prendere in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:

(a)obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa UE;

(b)le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate per talune attività nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali 75 .

3.Inoltre, come orientamento, possono essere presi in considerazione anche gli orientamenti di cui alla parte 2 dell'allegato IX.

ALLEGATO XI

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SUGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2

Articolo 11, paragrafo 2

Informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a una notifica per una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento, in caso di soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 

Questa disposizione è stata applicata?         No

(apporre il segno sulla casella corrispondente)        

In caso affermativo, completare la tabella 1.

Ulteriori osservazioni:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 12, paragrafo 5

Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni previste per il recupero, in quanto non conformi alla direttiva 2008/98/CE

Questa disposizione è stata applicata?         No

(apporre il segno sulla casella corrispondente)        

In caso affermativo, completare la tabella 2.

Articolo 14

Informazioni sulle decisioni delle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni preventive per determinati impianti di recupero e sull'autorizzazione a spedizioni verso tali impianti

Si è verificato questo caso?        No

(apporre il segno sulla casella corrispondente)        

In caso affermativo, completare la tabella 3.

Vi è stata qualche autorizzazione/obiezione alla spedizione verso tali impianti?    

   No

(apporre il segno sulla casella corrispondente)        

In caso affermativo, completare la tabella 4.

Articolo 33

Informazioni sul sistema istituito dagli Stati membri per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno del loro territorio

Esiste un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno del territorio nazionale?        No

(apporre il segno sulla casella corrispondente)        

In caso affermativo, è applicato il sistema di cui ai titoli II e VII del regolamento?        No

(apporre il segno sulla casella corrispondente)        

Se è applicato un sistema diverso da quello di cui ai titoli II e VII del regolamento, fornire dettagli sul sistema applicato:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 44

Informazioni sulle azioni intraprese dagli Stati membri per verificare che i rifiuti siano stati esportati dall'Unione soltanto nel caso in cui siano trattati in modo ecologicamente corretto.

Fornire dettagli sulle verifiche periodiche condotte per assicurare che le persone fisiche e giuridiche che esportano rifiuti dell'Unione rispettino gli obblighi di cui all'articolo 40:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 60, paragrafo 1

Informazioni sulle spedizioni illegali di rifiuti

Si è verificato questo caso?        No

(apporre il segno sulla casella corrispondente)        

In caso affermativo, completare la tabella 5.

Fornire informazioni sulle disposizioni della normativa nazionale adottate per vietare e punire le spedizioni illegali di rifiuti:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 57, paragrafo 1

Informazioni sintetiche sull'esito delle ispezioni condotte in conformità con l'articolo 54, paragrafo 1, comprendendo:

-il numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti:

-il numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici:

-il numero delle presunte illegalità riguardanti stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti:

-il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni:

Ulteriori osservazioni:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota per la compilazione delle tabelle:

I codici D e R sono quelli indicati negli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE modificata.

I codici dei rifiuti sono quelli che figurano negli allegati III, III B, IV e, laddove pertinente, V del presente regolamento modificato. 

 Il collegamento che consente di accedere elettronicamente alle informazioni messe a disposizione del pubblico su internet dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 69, paragrafo 2

Tabella 1

Informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a una notifica per una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento, in caso di soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2

Codice dei rifiuti

Quantitativo (kg/litri)

Paese di spedizione /

Paese di destinazione

Operazioni di smaltimento

(Smaltimento finale)

Codice D

Condizioni specifiche di cui all'articolo 11 che hanno reso necessaria la spedizione

Tabella 2

Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni previste per il recupero, in quanto non conformi alla direttiva 2008/98/CE (articolo 12, paragrafo 5)

Codice dei rifiuti

Quantitativo (kg/litri)

Paese di transito/

Paese di spedizione

RAGIONI DELL'OBIEZIONE

(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)

IMPIANTO

(Smaltimento finale)

Art.12, par. 1, lett. d), punto i)

Art.12, par. 1, lett. d), punto ii)

Art.12, par. 1, lett. d), punto iii)

Art. 12, par. 1, lett. e)

Nome

(nel caso dell'art. 12, par. 1, lett. e), punto ii))

Operazioni di smaltimento

Codice D

Tabella 3

Informazioni sulle decisioni delle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni preventive (articolo 14)

Autorità competente

Impianto di recupero

Identificazione dei rifiuti (codice)

Periodo di validità

Revoca

(data)

Nome e n.

Indirizzo

Operazione di recupero

Codice R

Tecnologie impiegate

dal

al

Tabella 4

Informazioni sulle autorizzazioni o sulle obiezioni alle spedizioni verso impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

Codice dei rifiuti

Quantitativo (kg/litri)

Paese di spedizione /

Paese di destinazione

Operazione di recupero (codice)

In caso di obiezione: ragione dell'obiezione

Tabella 5

Informazioni sulle spedizioni illegali di rifiuti (articolo 60, paragrafo 1)

Identificazione dei rifiuti

(Codice)

Quantitativo (kg/litri)

Paese di destinazione/

Paese di spedizione

Identificazione del motivo dell'illegalità

(eventuale riferimento agli articoli violati)

Responsabile dell'illegalità

(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)

Misure adottate

comprese eventuali sanzioni imposte o azioni intraprese per riprendere i rifiuti

Notificatore

Destinatario

Altro

ALLEGATO XII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Presente regolamento

--

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafi 1, 2, 4, 6, 7 bis, 9, 10, 11, 12 e 13

Articolo 3, ultimo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 15

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 18

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 19

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 20

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 21

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 22

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 2, paragrafo 23

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 2, paragrafo 24

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 2, paragrafo 25

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 2, paragrafo 26

Articolo 3, paragrafo 17

Articolo 2, paragrafo 27

Articolo 3, paragrafo 18

Articolo 2, paragrafo 28

Articolo 3, paragrafo 19

Articolo 2, paragrafo 29

Articolo 3, paragrafo 20

Articolo 2, paragrafo 30

Articolo 3, paragrafo 21

Articolo 2, paragrafo 31

Articolo 3, paragrafo 22

Articolo 2, paragrafo 32

Articolo 3, paragrafo 23

Articolo 2, paragrafo 33

Articolo 3, paragrafo 24

Articolo 2, paragrafo 34

Articolo 3, paragrafo 25

Articolo 2, paragrafo 35

Articolo 3, paragrafo 26

Articolo 2, paragrafo 35 bis

Articolo 3, paragrafo 27

--

Articolo 3, paragrafo 28

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

---

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 36

Articolo 37

Articoli da 37 a 40

Articolo 38

Articolo 41

---

Articolo 42

---

Articolo 43

---

Articolo 44

Articolo 39

Articolo 45

Articolo 40

Articolo 46

Articolo 41

Articolo 47

Articolo 42

Articolo 48

Articolo 43

Articolo 49

Articolo 44

Articolo 50

Articolo 45

Articolo 51

---

Articolo 52

Articolo 46

Articolo 53

Articolo 47

Articolo 54

Articolo 48

Articolo 55

Articolo 49

Articolo 56

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 60

Articolo 50, paragrafi 2 e 3

Articolo 57

Articolo 50, paragrafo 2 bis

Articolo 59

Articolo 50, paragrafi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies

Articolo 58

Articolo 50, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 61

---

Articolo 62

---

Articolo 63

---

Articolo 64

---

Articolo 65

---

Articolo 66

---

Articolo 67

---

Articolo 68

Articolo 51

Articolo 69

Articolo 52

Articolo 70

Articolo 53

Articolo 71

Articolo 54

Articolo 72

Articolo 55

Articolo 73

Articolo 56

Articolo 74

Articolo 57

---

Articolo 58

Articolo 75

Articolo 58 bis

Articolo 76

Articolo 59 bis

Articolo 77

---

Articolo 78

---

Articolo 79

Articolo 60

Articolo 80

Articoli da 61 a 63

Articolo 81

Articolo 64

Articolo 82

Allegati I A, I B e I C

Allegati I A, I B e I C

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegati III A e III B

Allegati III A e III B

Allegato IV

Allegato IV

Allegato IV A

---

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

---

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

---

Allegato X

Allegato IX

Allegato XI

---

Allegato XII

(1)    Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 22 marzo 1989. Cfr. www.basel.int .
(2)    Decisione C(2001)107/FINAL del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero; la decisione precedente è una codificazione dei testi adottati dal Consiglio il 14 giugno 2001 e il 28 febbraio 2002 (con modifiche). Cfr.  https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266 .
(3)    Al di fuori dell'Unione europea potrebbe essere usato il termine "importatore" anziché "destinatario".
(4)    Al di fuori dell'Unione europea potrebbe essere usato il termine "esportatore" anziché "notificatore".
(5)    In alcuni paesi terzi che sono anche paesi membri dell'OCSE, può essere utilizzato il termine "intermediario riconosciuto" conformemente alla decisione OCSE.
(6)    Al di fuori dell'Unione europea potrebbe essere usato il termine "generatore" anziché "produttore".
(7)                                                     Nell'Unione europea la definizione di operazione R1 nell'elenco delle abbreviazioni è differente da quella utilizzata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE; pertanto vengono indicate ambedue le formulazioni. Esistono altre differenze editoriali tra la terminologia utilizzata nell'Unione e quella impiegata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE che non sono indicate nell'elenco delle abbreviazioni.
(8)

   Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(9)    Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601 .
(10)

   Cfr. https://unece.org/transport/dangerous-goods . 

(11)    Nella convenzione di Basilea è usato il termine "Stato" anziché "paese".
(12)    Al di fuori dell'Unione europea potrebbero essere usati i termini "esportazione" e "importazione" anziché "spedizione" e "destinazione".
(13)    Si vedano le caselle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 o 21 e, qualora le autorità competenti richiedano informazioni supplementari, i punti dell'allegato II, parte 3, del presente regolamento non contemplati in alcuna casella.
(14)    In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all'autorità competente di spedizione.
(15)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).
(16)    L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.
(17)    I rifiuti in forma "non dispersibile" non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.
(18)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".
(19)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".    
(20)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".
(21)    I rifiuti di consumo sono esclusi.
(22)    La dicitura "adeguatamente vuotate" è intesa come presunzione di piena conformità rispetto alle norme e alle linee guida riconosciute a livello internazionale sul riciclaggio delle navi.
(23)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(24)    Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.
(25)    L'allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea contiene le seguenti voci: Y46 Rifiuti domestici, ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III; Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.
(26)    Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.
(27)    I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.
(28)    Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.
(29)    Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.
(30)    I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
(31)    I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
(32)    La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).
(33)    "Scaduto" significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.
(34)    Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.
(35)    "Scaduto" significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.
(36)    Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.
(37)    La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.
(38)    Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.
(39)    "Riutilizzo" può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità.
(40)    In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.
(41)    Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(42)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".
(43)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".
(44)    I rifiuti di consumo sono esclusi.
(45)    Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(46)    Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.
(47)    Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(48)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".
(49)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".
(50)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi esclusivamente".
(51)    I rifiuti di consumo sono esclusi.
(52)    Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(53)    Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura "quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti".
(54)    I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.
(55)    Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.
(56)    Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero o di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio conformemente al [numero del nuovo regolamento].
(57)    Fornire informazioni per tutti i vettori coinvolti nella spedizione in questione.
(58)    Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore dei rifiuti, occorre fornire informazioni in merito al produttore o al raccoglitore dei rifiuti.
(59)    Devono essere utilizzati i codici pertinenti indicati nell'allegato III A del regolamento [nuovo], nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.
(60)    Devono essere utilizzati i codici BEU elencati nell'allegato III B del regolamento [nuovo].
(61)    Codici utilizzati nell'allegato IX della convenzione di Basilea oppure, qualora i rifiuti non siano elencati in tale allegato, codici o descrizioni di rifiuti di cui agli allegati III, III A o III B del presente regolamento o all'allegato V, parte 2.
(62)    Pertinente per il trattamento di rifiuti residui prodotti durante un'operazione di recupero.
(63)    Adottate alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, settembre 1995.
(64)    Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.
(65)    Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.
(66)    Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.
(67)    Adottate all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.
(68)    Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.
(69)    Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.
(70)    Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.
(71)    Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.
(72)    Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.
(73)    Adottato all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
(74)    Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
(75)    GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
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