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Document 52021PC0639

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

COM/2021/639 final

Bruxelles, 20.10.2021

COM(2021) 639 final

2021/0331(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto delle parti istituito dall'articolo 11 dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese in merito alla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese

L'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese ("l'accordo") mira a promuovere la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza dell'aviazione civile e ad agevolare gli scambi e gli investimenti in prodotti aeronautici tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2020.

2.2.Comitato misto delle parti

Il comitato misto delle parti è istituito ai fini dell'effettivo funzionamento dell'accordo, in particolare per a) risolvere eventuali questioni relative all'applicazione e all'esecuzione dell'accordo; b) esaminare le modalità per migliorare il funzionamento dell'accordo e formulare le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso; c) adottare le modifiche agli allegati; d) coordinare l'elaborazione di e adottare nuovi allegati ed e) adottare, come opportuno, procedure di lavoro sulla cooperazione regolamentare e la trasparenza per tutte le attività di cui all'articolo 3 dell'accordo. Il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Nel comitato misto l'Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("AESA") e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri 1 .

2.3.L'atto previsto del comitato misto delle parti

Nel corso della sua prima riunione, prevista per il secondo semestre del 2021, il comitato misto delle parti deve adottare il proprio regolamento interno ("l'atto previsto"). Scopo dell'atto previsto è stabilire le norme e le procedure necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni del comitato misto delle parti. L'atto previsto consta di undici articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini "parte" e "parti".

L'articolo 2 stabilisce che il comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica popolare cinese. Tale articolo stabilisce inoltre che, nel comitato misto, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("AESA") e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri. L'articolo 2 stabilisce infine che il governo della Repubblica popolare cinese è rappresentato nel comitato misto dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC).

A norma dell'articolo 3 il comitato misto si riunisce periodicamente, se possibile una volta all'anno, e le sedi delle riunioni si alternano, per quanto possibile, tra Bruxelles e Pechino. In alternativa, potrebbero essere organizzate discussioni in videoconferenza, e le decisioni e le raccomandazioni adottate durante le videoconferenze hanno lo stesso valore giuridico di quelle adottate nelle riunioni in presenza. Inoltre, salvo decisione contraria dei presidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Le riunioni si tengono in inglese e i documenti sono redatti in inglese. Le spese di interpretazione o traduzione in un'altra lingua sono a carico della parte richiedente.

L'articolo 4 stabilisce che, prima di ogni riunione, le parti si informano reciprocamente della composizione prevista delle rispettive delegazioni designando il rispettivo presidente. I presidenti possono decidere, su base puntuale, di invitare terzi a partecipare alle riunioni del comitato misto al fine di fornire informazioni su argomenti specifici o in qualità di osservatori.

A norma dell'articolo 5 un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Civil Aviation Administration of China svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

L'articolo 6 prevede che i capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio e gli eventuali documenti di riunione pertinenti sono trasmessi dai segretari ai partecipanti al più tardi quindici giorni lavorativi prima della data della riunione. Inoltre, il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Possono essere iscritti all'ordine del giorno, previo accordo delle parti, punti diversi da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio. I presidenti possono modificare di comune accordo il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, compreso l'ordine del giorno provvisorio, per tenere conto delle esigenze delle procedure interne di una parte o dell'urgenza di una questione specifica.

L'articolo 7 stabilisce che, al termine di ciascuna riunione del comitato misto, è redatto un progetto di verbale. Esso contiene le decisioni e le raccomandazioni adottate e le conclusioni formulate. Il verbale è adottato dal comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce. Una volta approvato, il verbale è firmato dai presidenti e ciascuna parte archivia un originale o una copia scannerizzata.

L'articolo 8 definisce la procedura scritta per consentire, ove necessario e giustificato, l'adozione di raccomandazioni e decisioni del comitato misto mediante procedura scritta. A tal fine i presidenti si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Una parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

L'articolo 9 riguarda il processo decisionale in seno al comitato misto. Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. I presidenti firmano le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto e, una volta adottate dal comitato misto, esse sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive procedure interne. Le parti pubblicano infine le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Le raccomandazioni o qualsiasi altro atto adottato dal comitato misto possono essere pubblicati previo accordo delle parti. Una copia originale o scannerizzata delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte.

L'articolo 10 consente al comitato misto di istituire e supervisionare gruppi di lavoro tecnici incaricati di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Il mandato di un gruppo di lavoro è incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso. Il mandato può comprendere, tra l'altro, la composizione del gruppo di lavoro. I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti e operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto. Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'ultimo articolo, l'articolo 11, riguarda le spese. Le parti sostengono le proprie spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, comprese le spese per il personale, di viaggio e soggiorno e postali e i costi delle telecomunicazioni. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese consiste nell'adottare l'atto previsto nella prima riunione del comitato misto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese.

L'atto che il comitato misto delle parti è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 11 dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune dei trasporti, in particolare dei trasporti aerei.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0331 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese 3 ("l'accordo") è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2020/1075 del Consiglio 4 , del 26 giugno 2020, ed è entrato in vigore il 1º settembre 2020.  5

(1)L'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto delle parti ai fini dell'effettivo funzionamento dell'accordo.

(2)A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.

(3)Il progetto di regolamento interno è stato elaborato in collaborazione tra la Commissione e la Civil Aviation Administration of China.

(4)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché tale regolamento interno vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sull'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2020/1075 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese, Articolo 3.1.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    GU L 240 del 24.7.2020, pag. 4.
(4)    GU L 240 del 24.7.2020, pag. 1.
(5)    GU L 3 del 7.1.2021, pag. 3.
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Bruxelles, 20.10.2021

COM(2021) 639 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto






ALLEGATO 

Comitato misto delle parti

dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione
euro
pea e

il governo della Repubblica popolare cinese

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento interno, per:

1. "parte" si intende l'Unione europea o il governo della Repubblica popolare cinese;

2. "parti" si intendono l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

Presidenza e composizione

1. Il comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica popolare cinese.

2. Nel comitato misto l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

3. Nel comitato misto il governo della Repubblica popolare cinese è rappresentato dalla Civil Aviation Administration of China.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce periodicamente, se possibile una volta all'anno. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione.

2. I luoghi delle riunioni si alterneranno, per quanto possibile, tra Bruxelles e Pechino. In alternativa, potrebbero essere organizzate discussioni in videoconferenza. Le decisioni e le raccomandazioni adottate durante le videoconferenze hanno lo stesso valore giuridico di quelle adottate nelle riunioni in presenza. Una volta concordati tra le parti la data e il luogo di una riunione, la riunione è convocata dalla Commissione europea per l'Unione europea e i suoi Stati membri e dalla Civil Aviation Administration of China per il governo della Repubblica popolare cinese.

3. Salvo decisione contraria dei presidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Dopo le riunioni può essere emesso, di comune accordo tra i presidenti, un comunicato stampa.

4. Le riunioni si tengono in inglese e i documenti sono redatti in inglese. Le spese di interpretazione o traduzione in un'altra lingua sono a carico della parte richiedente.

Articolo 4

Delegazioni

1. Prima di ogni riunione, le parti si informano reciprocamente della composizione prevista delle rispettive delegazioni designando il rispettivo presidente.

2. I presidenti possono decidere, su base puntuale, di invitare terzi a partecipare alle riunioni del comitato misto al fine di fornire informazioni su argomenti specifici o in qualità di osservatori.

Articolo 5

Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Civil Aviation Administration of China svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. I presidenti stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio e gli eventuali documenti di riunione pertinenti sono trasmessi dai segretari ai partecipanti al più tardi quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.

2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle parti.

3. I presidenti possono modificare di comune accordo il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, compreso l'ordine del giorno provvisorio, per tenere conto delle esigenze delle procedure interne di una parte o dell'urgenza di una questione specifica.

Articolo 7

Verbali

1. Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso contiene le decisioni e le raccomandazioni adottate e le conclusioni formulate.

2. Il verbale è adottato dal comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

3. Una volta approvato, il verbale è firmato dai presidenti e ciascuna parte archivia un originale o una copia scannerizzata.

Articolo 8

Procedura scritta

Qualora ne sussista la necessità e in casi motivati, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i presidenti si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Una parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

Articolo 9

Deliberazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai presidenti.

4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

5. Le parti pubblicano le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Le raccomandazioni o qualsiasi altro atto adottato dal comitato misto possono essere pubblicati previo accordo delle parti. Una copia originale o scannerizzata delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte.

Articolo 10

Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può istituire e supervisionare gruppi di lavoro tecnici incaricati di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Il mandato di un gruppo di lavoro è incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso. Il mandato può comprendere, tra l'altro, la composizione del gruppo di lavoro.

2. I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti.

3. I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4. Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 11

Spese

1. Le parti sostengono le proprie spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, comprese le spese per il personale, di viaggio e soggiorno e postali e i costi delle telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

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