COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.12.2021
COM(2021) 570 final
2021/0430(CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
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Document 52021PC0570
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision (EU, Euratom) 2020/2053 on the system of own resources of the European Union
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
COM/2021/570 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.12.2021
COM(2021) 570 final
2021/0430(CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La pandemia di COVID-19 ha provocato la recessione economica più profonda vissuta dall'UE 1 in molti decenni, cui ha fatto seguito una risposta politica rapida e risoluta sia a livello nazionale che dell'UE. Tutti gli Stati membri hanno adottato misure discrezionali eccezionali, oltre ai loro "stabilizzatori automatici", al fine di sostenere l'attività economica e attenuare le ripercussioni sociali della crisi.
L'UE stessa ha adottato misure senza precedenti per affrontare la crisi. Il quadro finanziario pluriennale dell'UE e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (NextGenerationEU) sono andati a costituire il più ampio pacchetto di incentivi mai finanziato dal bilancio dell'UE, per un importo complessivo di 1 800 miliardi di EUR a prezzi del 2018. Approvato ufficialmente dal Consiglio il 14 dicembre 2020 2 con il sostegno del Parlamento europeo, NextGenerationEU mobiliterà 750 miliardi di EUR (a prezzi del 2018), raccolti sui mercati dei capitali, per finanziare azioni specifiche di ripresa e resilienza in un periodo di tempo limitato, al fine di stimolare la crescita economica e investire nella resilienza e in un futuro più verde e digitale.
Per la copertura del rimborso, ripartito su un periodo di trent'anni, dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di NextGenerationEU occorrono entrate sufficienti. Il rimborso del capitale, che può avere inizio prima della fine del periodo di riferimento del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, qualora gli importi non utilizzati per il pagamento degli interessi risultino inferiori al previsto e vengano introdotte nuove risorse proprie 3 , deve concludersi entro la fine del 2058 4 .
Nel quadro dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 5 , il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno indicato che le spese a carico del bilancio dell'Unione relative al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Conformemente a tale accordo interistituzionale è inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sull'RNL per gli Stati membri. Le tre istituzioni hanno convenuto che "lavoreranno all'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso" 6 . La Commissione si è impegnata a proporre nuove risorse proprie nel 2021 con l'obiettivo di una loro introduzione entro il 1° gennaio 2023 7 .
2.CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA
La Commissione propone di introdurre nuove risorse proprie per conferire all'UE le risorse necessarie, in particolare in vista di nuove spese di bilancio per il rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti contratti a titolo del NextGenerationEU e del Fondo sociale per il clima 8 .
Nella proposta modificata è indicato che il 25 % della maggior parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito dello scambio di quote di emissioni confluirà nel bilancio dell'UE. Di queste entrate fanno parte le entrate provenienti dall'attuale sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli impianti fissi e il trasporto aereo, di cui verrebbero messe all'asta quote ulteriori, dall'estensione al trasporto marittimo e dall'introduzione di uno scambio di quote di emissioni separato per il trasporto stradale e gli edifici, in linea con la proposta di modifica della direttiva 2003/87/CE 9 .
Sono escluse le quote messe all'asta dalla Banca europea per gli investimenti per il Fondo per l'innovazione e la dotazione iniziale del Fondo per la modernizzazione. Affinché ne sia mantenuta la neutralità, l'ambito della risorsa propria include anche quote destinate in linea di principio alla vendita all'asta da parte degli Stati membri, le quali, in base alla discrezionalità esercitata dagli Stati membri stessi, sono trasferite gratuitamente al settore dell'energia elettrica, utilizzate a fini di conformità dai settori interessati dalla condivisione degli sforzi o messe all'asta dalla Banca europea per gli investimenti per il Fondo per la modernizzazione.
Per affrontare le eventuali ripercussioni sociali derivanti dall'introduzione dello scambio di quote di emissioni del trasporto stradale e degli edifici, la Commissione ha proposto di istituire un Fondo sociale per il clima, del quale potranno beneficiare microimprese, utenti dei trasporti e famiglie in situazione di vulnerabilità. Tale fondo sarà finanziato per la sua durata dalle risorse proprie del bilancio dell'Unione, di cui dal 2026 faranno parte le entrate derivanti dallo scambio di quote di emissioni per il trasporto stradale e gli edifici. La dotazione finanziaria complessiva del fondo per il periodo 2025-32 sarà di 72,2 miliardi di EUR a prezzi correnti, pari, in linea di principio, a un importo equivalente a circa il 25 % delle entrate previste dal nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto stradale per il periodo 2026-2032.
La proposta prevede un meccanismo temporaneo di adeguamento solidale che attenui gli effetti distributivi regressivi della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, introducendo un contributo massimo per gli Stati membri a basso reddito e ad alta intensità di carbonio e un contributo minimo per gli Stati membri ad alto reddito e con basse emissioni di carbonio. In questo modo si eviterà che alcuni Stati membri contribuiscano in modo sproporzionato al bilancio dell'UE rispetto alle dimensioni della loro economia durante il periodo di transizione verso economie e società più sostenibili e si farà sì che i contributi di tutti siano ripartiti equamente.
Con la presente proposta una parte delle entrate derivanti dalla vendita di certificati del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere sarà trasferita al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie sotto forma di contributo nazionale.
Infine, la presente proposta prevede che gli Stati membri apportino un contributo nazionale al bilancio dell'UE in base alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e più redditizie riassegnati agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, in cui beni o servizi sono utilizzati o consumati ai sensi del quadro inclusivo OCSE/G20 per un accordo sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili 10 ai fini di una riforma della fiscalità internazionale. Sebbene i lavori in merito a una convenzione multilaterale siano ancora in corso a livello internazionale, la Commissione ha annunciato che nel 2022 presenterà una proposta di direttiva del Consiglio per fare in modo che la convenzione multilaterale sulla parziale ridistribuzione dei diritti di imposizione sia attuata in maniera coerente.
3.CONTESTO NORMATIVO
3.1.Decisione sulle risorse proprie
A norma dell'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, può "istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente". Questa disposizione consente esplicitamente di modificare la decisione sulle risorse proprie per aggiungere nuove risorse proprie come convenuto nell'accordo interistituzionale.
Conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta all'unanimità la decisione riveduta previa consultazione del Parlamento europeo. La decisione entrerà in vigore una volta che sarà stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3.2.Disposizioni legislative di attuazione
Parallelamente, il Consiglio deve modificare le misure di attuazione relative al sistema delle risorse proprie per garantirne l'adeguatezza ai fini. Sono inoltre necessarie nuove disposizioni per la messa a disposizione di tutte le nuove risorse proprie. La Commissione presenterà le proposte necessarie nel primo semestre del 2022.
2021/0430 (CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio 11 , NextGenerationEU mobiliterà 750 miliardi di EUR, a prezzi del 2018, raccolti sui mercati finanziari, come strumento temporaneo per garantire una ripresa sostenibile e resiliente in tutta l'Unione, per facilitare l'attuazione del sostegno economico nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19 e per promuovere la transizione verde e digitale.
(2)Il rimborso di tale capitale da utilizzarsi per le spese a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e il pagamento dei relativi interessi dovranno essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione, anche tramite entrate sufficienti derivanti da nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021. Nel quadro dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 12 , il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto l'importanza del contesto dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e confermato che "le spese a carico del bilancio dell'Unione correlate al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del QFP". L'accordo interistituzionale recita altresì: "è inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sull'RNL per gli Stati membri".
(3)Il sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , costituisce un elemento fondamentale della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra lo scambio di quote di emissioni e gli obiettivi della politica dell'Unione sul clima, è opportuno assegnare una quota delle entrate in questione al bilancio dell'Unione.
(4)Fra le risorse proprie ricavate dallo scambio di quote di emissioni rientra una parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote in tutti i settori che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. A norma della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , gli Stati membri possono decidere di non mettere all'asta una parte del quantitativo totale delle quote di cui alla direttiva 2003/87/CE o di cederla e metterla all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione istituito da tale direttiva. Tali quote dovrebbero essere utilizzate anche per calcolare l'importo delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni. È opportuno escludere le quote destinate alla dotazione iniziale del Fondo per la modernizzazione e al Fondo per l'innovazione.
(5)Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, è opportuno stabilire un contributo massimo per gli Stati membri ammissibili. Per il periodo 2023-2027 sono ammissibili gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi al 2020, è inferiore al 90 % della media dell'UE. Per il periodo 2028-2030 dovrebbe essere utilizzato il reddito nazionale lordo pro capite del 2025. Il contributo massimo dovrebbe essere stabilito confrontando le quote degli Stati membri del totale della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni con le quote del reddito nazionale lordo dell'Unione dei medesimi Stati membri. È opportuno stabilire un contributo minimo per tutti gli Stati membri la cui quota dell'importo totale delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni è inferiore al 75 % della rispettiva quota di reddito nazionale lordo dell'Unione.
(6)Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 15 istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per integrare il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e garantire l'efficacia della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la politica dell'Unione sul clima, una quota delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati dovrebbe essere trasferita al bilancio dell'Unione come risorsa propria.
(7)Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il quadro inclusivo del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili hanno raggiunto un accordo sull'assegnazione alle giurisdizioni di mercato partecipanti del 25 % degli utili residui delle grandi imprese multinazionali al di sopra della soglia di redditività del 10 % ("accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1"). La risorsa propria dovrebbe consistere nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri [a norma della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione].
(8)Le disposizioni relative al contributo proveniente dalla vendita all'asta di quote nell'ambito dell'attuale sistema per lo scambio di quote di emissioni dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Una volta che la direttiva 2003/87/CE sarà stata modificata, le disposizioni relative al contributo proveniente dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema riveduto per lo scambio di quote di emissioni dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di recepimento di tale modifica. Le disposizioni relative al contributo proveniente dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento. [Le disposizioni relative all'accordo OCSE/G20 IF Pilastro 1 entreranno in vigore una volta che saranno divenute applicabili la direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione e la convenzione multilaterale.]
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione (UE, Euratom) 2020/2053
La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 è così modificata:
1)l'articolo 2 è così modificato:
a)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):
"e) dall'applicazione di un'aliquota uniforme del 25 %:
1)alle entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote da parte degli Stati membri a norma degli articoli 3 quinquies, 10 e 30 quinquies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 1;
2)all'importo calcolato moltiplicando il quantitativo annuo di quote alle quali il determinato Stato membro applica uno dei seguenti elementi:
a)l'opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio, di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE;
b)la possibilità di una cancellazione limitata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 2;
c)l'utilizzo di quote come indicato all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per le vendite all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva;
per il prezzo medio ponderato delle quote messe all'asta sulla piattaforma comune nell'anno in cui tali quote sarebbero state messe all'asta;";
b)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):
"f) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari al 75 % delle entrate derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 183;";
c)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):
"g) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo del 15 % alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri a norma [della direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione 194.].";
d)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera e), fino all'esercizio finanziario 2030 si applicano le seguenti disposizioni:
a)se la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), è inferiore al 75 % della sua quota del reddito nazionale lordo dell'Unione, tale Stato membro mette a disposizione un importo pari al 75 % di tale quota del reddito nazionale lordo moltiplicato per l'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e);
b)la quota di uno Stato membro dell'importo totale delle entrate derivanti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera e), non supera il 150 % della relativa quota del reddito nazionale lordo dell'Unione per gli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati relativi al 2020 per il periodo 2023-2027 e dei dati relativi al 2025 per il periodo dal 2028-2030.
Con l'espressione "reddito nazionale lordo", di cui alle lettere a) e b), si intende il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio 205.".
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il segretario generale del Consiglio notifica la presente decisione agli Stati membri.
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'approvazione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le entrate di cui all'articolo 3 quinquies e all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, e a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di recepimento della direttiva (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 216 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le entrate a norma dell'articolo 30 quinquies della direttiva 2003/87/CE.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [XXX] che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si applica a decorrere dalla
data di inizio dell'applicazione della [direttiva sull'attuazione dell'accordo globale sulla ridistribuzione dei diritti di imposizione] oppure
dal giorno di entrata in vigore e di applicazione della convenzione multilaterale, se posteriore.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente