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Document 52021PC0422

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione)

    COM/2021/422 final

    Bruxelles, 20.7.2021

    COM(2021) 422 final

    2021/0241(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SWD(2021) 190, 191}
    {SEC(2021) 391}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    ·Motivi e obiettivi della proposta

    Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l'integrità dell'economia e del sistema finanziario dell'UE e per la sicurezza dei cittadini. Secondo Europol, è stato rilevato che una percentuale di circa l'1 % del prodotto interno lordo annuo dell'UE viene utilizzato per attività finanziarie sospette 1 . Nel luglio 2019, a seguito di una serie di casi di presunto riciclaggio di particolare rilievo che coinvolgevano enti creditizi nell'Unione, la Commissione ha adottato un pacchetto 2 che analizza l'efficacia e l'efficienza del regime dell'UE in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) allora in vigore, concludendo che erano necessarie riforme. In tale contesto, come si sottolinea nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 3 per il periodo 2020‑2025, è importante consolidare il quadro normativo dell'UE in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per proteggere i cittadini europei dal terrorismo e dalla criminalità organizzata.

    Il 7 maggio 2020 la Commissione ha presentato un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo 4 . In tale piano d'azione la Commissione si è impegnata ad adottare misure volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e a realizzarle basandosi su sei priorità o pilastri:

    1.garantire l'effettiva attuazione del quadro esistente dell'UE in materia di AML/CFT;

    2.istituire un corpus normativo unico dell'UE in materia di AML/CFT;

    3.realizzare a livello UE la supervisione AML/CFT;

    4.istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria (FIU);

    5.attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale;

    6.rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di AML/CFT.

    Mentre i pilastri 1, 5 e 6 del piano d'azione sono in fase di esecuzione, gli altri richiedono un'azione legislativa. La presente proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 fa parte di un pacchetto AML/CFT composto da quattro proposte legislative considerate come un unico insieme coerente, in attuazione del piano d'azione della Commissione del 7 maggio 2020, che crea un nuovo e più coerente quadro normativo e istituzionale in materia di AML/CFT nell'UE. Il pacchetto comprende:

    una proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 5 ;

    una proposta di direttiva 6 che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 7 ;

    una proposta di regolamento che istituisce un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE (AMLA) 8 , e

    la presente proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende le prescrizioni in materia di tracciabilità alle cripto-attività.

    La presente proposta legislativa, unitamente alla proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 e alla proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 9 , risponde all'obiettivo di istituire un corpus normativo unico dell'UE (pilastro 2).

    Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno dato il loro sostegno al piano definito dalla Commissione nel piano d'azione del maggio 2020. Nella risoluzione del 10 luglio 2020 il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le norme dell'Unione e ha accolto con favore i piani di per una nuova architettura istituzionale dell'UE in materia di AML/CFT 10 . Il 4 novembre 2020 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni a sostegno di ciascuno dei pilastri del piano d'azione della Commissione 11 .

    La necessità di norme armonizzate in tutto il mercato interno è corroborata dagli elementi di prova forniti nelle relazioni del 2019 elaborate dalla Commissione. Tali relazioni hanno evidenziato che, sebbene le prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 12 siano di ampia portata, la mancanza di applicabilità diretta e di granularità ha portato a un'applicazione frammentata a livello nazionale e a interpretazioni divergenti. Questa situazione non consente di affrontare efficacemente le situazioni transfrontaliere e non è pertanto adatta a proteggere adeguatamente il mercato interno. Genera inoltre costi e oneri aggiuntivi per i prestatori di servizi transfrontalieri e provoca il cosiddetto "shopping normativo".

    Al fine di prevenire, individuare e indagare sul loro possibile uso a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è stato adottato il regolamento (UE) 2015/847 13 per garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi, garantendo la trasmissione dei dati informativi attraverso tutto l'iter di pagamento, prevedendo un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. Tuttavia il regolamento (UE) 2015/847 si applica attualmente solo al trasferimento di fondi, quali definiti come "banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica" all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , e non al trasferimento di attività virtuali. Solo nel 2018 sono infatti state adottate nuove norme internazionali, della stessa natura di quelle esistenti per la condivisione dei dati informativi per il trasferimento di fondi, per introdurre l'obbligo di condivisione di dati informativi per il trasferimento di attività virtuali.

    Finora i trasferimenti di attività virtuali sono rimasti al di fuori dell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, esponendo i detentori di cripto-attività a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, poiché i flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di cripto-attività possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché lo sviluppo internazionale dei trasferimenti di cripto-attività. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione.

    Dato che i trasferimenti di attività virtuali sono soggetti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo simili a quelli dei trasferimenti elettronici di fondi, essi dovrebbero essere soggetti a prescrizioni della stessa natura; appare pertanto logico utilizzare lo stesso strumento legislativo per affrontare tali questioni comuni. Il regolamento (UE) 2015/847 deve pertanto essere integrato in modo da contemplare adeguatamente anche i trasferimenti di attività virtuali. Poiché per raggiungere tale obiettivo sono necessarie ulteriori modifiche significative, è opportuno procedere alla rifusione del regolamento (UE) 2015/847 al fine di mantenerne la chiarezza.

    ·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta prende come punto di partenza l'attuale regolamento (UE) 2015/847, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, modificato dal regolamento (UE) 2019/2175 del 18 dicembre 2019 15 . La presente proposta deve essere considerata come parte di un pacchetto congiuntamente con le altre proposte legislative che la accompagnano, pienamente coerenti tra loro. La presente proposta è coerente con le ultime modifiche apportate alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione delle prescrizioni in materia di AML/CFT ai fornitori di servizi di attività virtuali e all'attenuazione dei rischi derivanti dalla loro attività. Pertanto, i prestatori di servizi di pagamento che partecipano ai trasferimenti di fondi hanno già l'obbligo, da diversi anni, di accompagnare i loro trasferimenti di fondi con dati informativi sul mittente e sul destinatario di ciascun trasferimento e di tenere tali dati informativi a disposizione delle autorità competenti. Tali obblighi di condivisione dei dati informativi nel contesto dei trasferimenti elettronici sono spesso definiti a livello internazionale come "regola di viaggio", attuata nell'ambito del diritto dell'Unione mediante il regolamento (UE) 2015/847. Negli ultimi anni le crescenti preoccupazioni in merito ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle attività virtuali hanno portato gli organismi internazionali di normazione e in particolare il GAFI a decidere di allineare il regime di trasparenza già elaborato per i prestatori di servizi di pagamento per il trasferimento di fondi ai prestatori di servizi di attività virtuali che effettuano i trasferimenti di attività virtuali 16 . La presente proposta mira a introdurre queste nuove prescrizioni per i prestatori di servizi di attività virtuali nel diritto dell'UE, imponendo a tali soggetti l'obbligo di raccogliere e rendere accessibili i dati relativi ai cedenti e ai cessionari dei trasferimenti di attività virtuali o cripto-attività da essi effettuati.

    A tal fine la presente proposta modifica il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, estendendo alle cripto-attività le prescrizioni in materia di dati informativi attualmente applicabili ai trasferimenti elettronici, con i necessari adeguamenti dovuti alle diverse caratteristiche presentate.

    Per garantire la coerenza del quadro giuridico dell'UE, il presente regolamento utilizzerà le definizioni di cripto-attività e di fornitori di servizi per le cripto-attività di cui alla proposta della Commissione di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività 17 [[inserire riferimento — proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - COM/2020/593 final]. La definizione di cripto-attività utilizzata nella presente proposta corrisponde anche alla definizione di attività virtuali contenuta nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività e dei servizi per le cripto-attività oggetto della presente proposta contempla anche i prestatori di servizi per le attività virtuali che potrebbero sollevare preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro e che sono identificati come tali dal GAFI.

    ·Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Oltre a modificare il regolamento (UE) 2015/847, la presente proposta è coerente con altre normative dell'UE in materia di pagamenti e trasferimenti di fondi (direttiva sui servizi di pagamento, direttiva sui conti di pagamento e direttiva sulla moneta elettronica 18 ). Essa integra il recente pacchetto sulla finanza digitale della Commissione del 24 settembre 19 e garantirà la piena coerenza tra il quadro dell'UE e le norme del GAFI.

    La strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza del luglio 2020 specifica che la Commissione sosterrà inoltre lo sviluppo delle competenze e di un quadro legislativo in materia di rischi emergenti, quali le cripto-attività e i nuovi sistemi di pagamento. In particolare, la Commissione esplorerà misure atte a contrastare l'insorgenza di cripto-attività come i bitcoin e le conseguenze che queste nuove tecnologie avranno sulle modalità di emissione, scambio e condivisione delle risorse finanziarie e sui modi di accedervi.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    ·Base giuridica

    Per quanto riguarda la normativa che modifica la normativa esistente, è importante tenere conto anche, ai fini dell'individuazione della base giuridica, della normativa esistente che essa modifica e, in particolare, del suo obiettivo e del suo contenuto 20 . La presente proposta di regolamento si basa sull'articolo 114 del TFUE, fondata sulla stessa base giuridica utilizzata per l'attuale regolamento (UE) 2015/847, che modifica, e su quella del quadro giuridico AML/CFT dell'UE 21 . Allorché un atto legislativo ha già coordinato le legislazioni degli Stati membri in un determinato settore di azione dell'Unione, il legislatore dell'Unione non può essere privato della possibilità di adeguare tale atto a qualsiasi cambiamento delle circostanze o a qualsiasi evoluzione delle conoscenze, tenuto conto del compito a esso incombente di vigilare sulla tutela degli interessi generali riconosciuti dal trattato TFUE e di prendere in considerazione gli obiettivi trasversali dell'Unione sanciti dall'articolo 9 di tale trattato 22 . Infatti, in una situazione del genere il legislatore dell'Unione può adempiere correttamente il compito affidatogli di vigilare sulla protezione di tali interessi generali e di tali obiettivi trasversali dell'Unione riconosciuti dal trattato soltanto qualora gli sia consentito di adeguare la pertinente normativa dell'Unione a simili modifiche o evoluzioni 23 . L'articolo 114 continua ad essere adeguato per modificare la legislazione in materia di AML/CFT al fine di adattarsi al mutare delle circostanze e all'evoluzione dell'esperienza, come la presenza e l'uso crescenti di cripto-attività, in considerazione della continua e significativa minaccia per il mercato interno causata dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, nonché delle perdite e delle perturbazioni economiche a livello transfrontaliero che possono verificarsi.

    ·Sussidiarietà

    Il pacchetto AML della Commissione del 2019 24 ha evidenziato come i criminali siano stati in grado di sfruttare le differenze tra i regimi AML/CFT degli Stati membri. La natura transfrontaliera della maggior parte delle operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rende essenziale una buona cooperazione tra i supervisori nazionali e le FIU per prevenire tali reati. Molti soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio svolgono attività transfrontaliere; approcci diversi da parte dei supervisori nazionali e delle FIU impediscono loro di conseguire pratiche ottimali di AML/CFT a livello di gruppo. In particolare, i trasferimenti transfrontalieri di fondi e di valori tra gli Stati membri dell'UE possono essere regolamentati efficacemente solo a livello dell'UE.

    I trasferimenti di attività virtuali non rientrano attualmente nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La mancanza di tali norme espone i possessori di cripto-attività a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, poiché i flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di cripto-attività possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione e lo sviluppo internazionale dei trasferimenti di cripto-attività. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione.

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

    ·Proporzionalità

    La natura transfrontaliera delle attività di antiriciclaggio e contrasto del terrorismo richiede un approccio coerente e coordinato tra gli Stati membri, basato su un unico insieme di norme sotto forma di un corpus normativo unico. Pertanto, le norme dell'UE non sono pienamente coerenti con le più recenti norme internazionali, che si sono evolute dopo l'ultima modifica della direttiva AML, in quanto non contemplano la tracciabilità dei trasferimenti di attività virtuali e gli obblighi di condivisione dei dati informativi tra i prestatori di servizi per le cripto-attività, in quanto le attuali norme dell'UE, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/847, si applicano solo ai trasferimenti elettronici che coinvolgono fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366. Nel loro recente parere congiunto 25 , le autorità di vigilanza dell'UE hanno individuato specifici fattori di aumento del rischio per quanto riguarda i nuovi prodotti e i nuovi modelli imprenditoriali (ossia la tecnologia finanziaria), il primo dei quali è la fornitura di prodotti e servizi finanziari non regolamentati che non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione AML/CFT. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

    ·Scelta dell'atto giuridico

    Le attuali norme dell'UE stabilite nel regolamento (UE) 2015/847 sono state adottate per garantire che le norme internazionali in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione adottate dal GAFI il 16 febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI") e, in particolare, la raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici ("raccomandazione 16 del GAFI") e la nota interpretativa rivista per la sua attuazione, siano applicati uniformemente in tutta l'Unione. Tuttavia tali norme si applicano solo ai fondi (quali definiti come "banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica" all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366), che non comprendono le cripto-attività, e devono pertanto essere ora adeguatamente completate.

    Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è uno strumento adeguato per introdurre nel diritto dell'Unione la cosiddetta "regola di viaggio" di cui alla raccomandazione 15 del GAFI, che prevede, da un lato: i) che i prestatori di servizi per le cripto-attività da cui ha origine l'operazione ottengano e conservino dati informativi accurati, secondo quanto prescritto, del cedente e del cessionario del trasferimento di cripto-attività, trasmettano in modo immediato e sicuro i dati informativi di cui sopra al prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario o all'ente finanziario (se del caso) e li mettano, su richiesta, a disposizione delle autorità appropriate; dall'altro, ii) che i prestatori di servizi per le cripto-attività del cessionario ottengano e conservino dati informativi accurati, secondo quanto prescritto, del cedente e del cessionario sui trasferimenti di cripto-attività e, su richiesta, li mettano a disposizione delle autorità appropriate. Il presente regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2015/847 fa parte di un corpus normativo unico, essendo direttamente e immediatamente applicabile, ed elimina così la possibilità di applicazione divergente nei vari Stati membri dovuta a differenze nella tecnica di recepimento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    ·Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Finora il regolamento (UE) 2015/847 non è stato oggetto di valutazione o vaglio di adeguatezza; ciò non dovrebbe tuttavia impedire la rapida integrazione delle norme del GAFI nel quadro dell'UE.

    Le nuove norme adottate dal GAFI nell'ottobre 2018 hanno introdotto una nuova definizione di attività virtuale e di prestatori di servizi di attività virtuali, la cui attuazione richiede modifiche del diritto dell'Unione. Il regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 -COM/2020/593 final] fornisce già una definizione di "servizio per le cripto-attività", che contempla un elenco di servizi e attività relativi alle cripto-attività che riflette adeguatamente l'insieme completo di attività contemplate dalle nuove norme GAFI, e una definizione di "cripto-attività", definita come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga", che dovrebbe pertanto corrispondere alla definizione di attività virtuali contenuta nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) 26 .

    Un ulteriore necessario allineamento con le norme del GAFI consiste nell'introdurre nella legislazione dell'UE gli obblighi di condivisione dei dati informativi contenuti nella nota interpretativa alla raccomandazione 15 del GAFI (la cosiddetta "regola di viaggio"), che è l'obiettivo della presente proposta di regolamento. Come indicato in precedenza (cfr. "Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato") e per garantire la coerenza del quadro giuridico dell'UE, il presente regolamento utilizzerà le definizioni di "cripto-attività" e "fornitori di servizi per le cripto-attività" contenute nel regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 -COM/2020/593 final].

    ·Consultazioni dei portatori di interessi

    La strategia di consultazione a sostegno del pacchetto di cui la presente proposta fa parte era composta da una serie di elementi:

    -una consultazione sulla tabella di marcia che annuncia il piano d'azione della Commissione, sul portale della Commissione "Dì la tua", che si è svolta tra l'11 febbraio e il 12 marzo 2020 e ha ricevuto 42 contributi da una serie di portatori di interessi;

    -una consultazione pubblica sulle azioni proposte nel piano d'azione, aperta al pubblico e a tutti i gruppi di portatori di interessi, avviata il 7 maggio 2020 e aperta fino al 26 agosto, che ha ricevuto 202 contributi ufficiali;

    -una consultazione mirata degli Stati membri e delle autorità competenti in materia di AML/CFT, nella quale gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di esprimere il loro parere in varie riunioni del gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le FIU dell'UE hanno contribuito nell'ambito di riunioni della piattaforma FIU e attraverso documenti scritti. Le discussioni sono state sostenute da consultazioni mirate degli Stati membri e delle autorità competenti, utilizzando questionari;

    -una richiesta di consulenza dell'Autorità bancaria europea, presentata nel marzo 2020; l'ABE ha formulato il suo parere il 10 settembre;

    -il 23 luglio 2020 il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere sul piano d'azione della Commissione;

    -il 30 settembre 2020 la Commissione ha organizzato una conferenza ad alto livello che ha riunito rappresentanti delle autorità nazionali e dell'UE, deputati del Parlamento europeo, rappresentanti del settore privato, della società civile e del mondo accademico.

    Il contributo dei portatori di interessi al piano d'azione è stato generalmente positivo. Tuttavia, alcuni rappresentanti di prestatori di servizi per le attività virtuali dell'Unione europea 27 hanno affermato che l'assenza di una soluzione tecnica standardizzata a livello globale, open-source e gratuita per la "regola di viaggio" potrebbe portare all'esclusione dei piccoli operatori dal mercato delle cripto-attività e a una situazione in cui solo gli operatori più importanti sarebbero in grado di garantire il rispetto delle norme. D'altro canto, per i soggetti obbligati che operano su base transfrontaliera e sono attualmente soggetti a norme giurisdizionali divergenti, tali differenze generano notevoli costi di conformità, per cui nel medio termine le norme armonizzate determinerebbero un risparmio sui costi nel settore della conformità e, per i soggetti ora inseriti nel quadro antiriciclaggio, i costi aggiuntivi sarebbero attenuati.

    ·Assunzione e uso di perizie

    Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione si è basata su elementi qualitativi e quantitativi raccolti da fonti riconosciute, tra cui una relazione con un parere sulle cripto-attività dell'ABE, pubblicata il 9 gennaio 2019 28 , in cui si afferma che la Commissione europea dovrebbe tenere conto delle ultime raccomandazioni del GAFI e di eventuali ulteriori norme o orientamenti emanati dal GAFI nell'ambito di un riesame olistico della necessità, se del caso, di un'azione a livello dell'UE per affrontare le questioni relative alle cripto-attività.

    Sono state inoltre ottenute informazioni sull'applicazione delle norme AML dagli Stati membri tramite questionari.

    ·Valutazione d'impatto

    La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto 29 , che è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 6 novembre 2020 e approvata il 4 dicembre 2020. La stessa valutazione d'impatto accompagna anche altre due proposte legislative che sono presentate insieme alla presente, un progetto di regolamento in materia di AML/CFT e una revisione della direttiva 2015/849. Nel suo parere positivo, il comitato per il controllo normativo ha proposto vari miglioramenti formali della valutazione d'impatto, che sono stati integrati.

    Per quanto riguarda l'introduzione della "regola di viaggio" del GAFI nel diritto dell'UE, la valutazione d'impatto conclude che l'opzione più semplice sarebbe quella di modificare il regolamento sul trasferimento di fondi per includervi anche i trasferimenti di attività virtuali. L'attuazione della "regola di viaggio" introduce nuove prescrizioni specifiche sia per i prestatori di servizi per le attività virtuali ora inseriti nel quadro antiriciclaggio sia per quelli già contemplati dalla direttiva AML, che impongono loro di ottenere, conservare e condividere dati informativi accurati, secondo quanto prescritto, sugli utenti dei trasferimenti di attività virtuali e di metterli a disposizione delle autorità appropriate su richiesta 30 . Questi obblighi specifici pongono varie sfide tecniche, in quanto i prestatori di servizi di attività virtuali devono sviluppare soluzioni e protocolli tecnologici che consentano di raccogliere e condividere tali informazioni, sia tra loro che con le autorità competenti. Tuttavia, non sono stati fornite stime precise dei costi e va osservato che tale prescrizione apporterà anche benefici a loro volta di non facile valutazione: l'introduzione delle nuove norme del GAFI di livello globale, da applicare simultaneamente in diverse giurisdizioni di tutto il mondo, agevolerà la prestazione di servizi transfrontalieri.

    ·Efficienza normativa e semplificazione

    Sebbene, come osservato in precedenza, non sia ancora stata effettuata una valutazione formale ex post o un vaglio dell'adeguatezza della legislazione vigente dell'UE in materia di AML/CFT, è possibile formulare una serie di punti per quanto riguarda gli elementi della proposta che apporteranno un'ulteriore semplificazione e miglioreranno l'efficienza. Al fine di affrontare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rappresentate dalle cripto-attività, la proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 introdurrà l'obbligo per i prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti alle prescrizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel quadro giuridico dell'Unione di raccogliere e rendere accessibili i dati relativi ai cedenti e ai cessionari dei trasferimenti di cripto-attività che effettuano. Prevedendo norme armonizzate e direttamente applicabili in un regolamento, la proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 assicurerà che tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività contemplati dal diritto dell'Unione rispettino i loro obblighi di condivisione di dati informativi in modo armonizzato, eliminerà la necessità del recepimento negli Stati membri e agevolerà l'esercizio delle attività commerciali per i soggetti che operano a livello transfrontaliero nell'UE. Ciò dovrebbe anche semplificare la cooperazione tra i supervisori e le FIU grazie alla riduzione delle divergenze tra le loro norme e prassi. Queste nuove norme miglioreranno notevolmente il controllo dei prestatori di servizi per le cripto-attività e, a livello internazionale, garantiranno il rispetto, da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, delle misure pertinenti richieste nelle raccomandazioni del GAFI.

    ·Diritti fondamentali

    L'UE si è impegnata a garantire elevati livelli di protezione dei diritti fondamentali. Al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 . Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall'ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 . Il regolamento generale sulla protezione dei dati 33 si applicherà ai prestatori di servizi per le cripto-attività per quanto riguarda i dati personali trattati e allegati ai trasferimenti transfrontalieri di valore mediante attività virtuali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il presente regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio.

    5.ALTRI ELEMENTI

    ·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Oggetto

    La proposta estende l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847 per includere i trasferimenti di cripto-attività effettuati dai prestatori di servizi per le cripto-attività in aggiunta alle attuali disposizioni sul trasferimento di fondi. Essa mira a rispecchiare, nel diritto dell'UE, le modifiche apportate nel giugno 2019 alla raccomandazione 15 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle nuove tecnologie per contemplare le attività virtuali e i prestatori di servizi di attività virtuali, in particolare i nuovi obblighi di informazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività cedenti e cessionari ai due estremi del trasferimento delle cripto-attività (la cosiddetta "regola di viaggio") 34 .

    Ambito di applicazione

    Le prescrizioni del presente regolamento si applicano ai prestatori di servizi per le cripto-attività ogniqualvolta le loro operazioni, in moneta fiduciaria o cripto-attività, comportano: a) un trasferimento elettronico tradizionale o b) un trasferimento di cripto-attività tra un prestatore di servizi per le cripto-attività e un altro soggetto obbligato (ad esempio, tra due prestatori o tra un prestatore e un altro soggetto obbligato, come una banca o un altro ente finanziario). Per le operazioni che comportano trasferimenti di cripto-attività, tutti i trasferimenti di cripto-attività sono trattati nel rispetto delle stesse prescrizioni previste per i trasferimenti elettronici transfrontalieri, conformemente alla nota interpretativa del GAFI della raccomandazione 16, anziché di quelle previste per i trasferimenti elettronici nazionali, dati i rischi associati all'attività connessa alle cripto-attività e alle operazioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

    Natura dei nuovi obblighi in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività

    Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente dovrebbe inoltre garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cedente e dal numero di conto del cedente, se tale conto esiste ed è utilizzato per effettuare l'operazione; dall'indirizzo del cedente, dal numero del suo documento personale ufficiale, dal suo numero di identificazione come cliente o da data e luogo di nascita; il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente deve inoltre garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cessionario e dal numero di conto del cessionario, se tale conto esiste ed è utilizzato per effettuare l'operazione.

    Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario deve attuare procedure efficaci per accertare se i dati informativi sul cedente sono inclusi nel trasferimento di cripto-attività o vi fanno seguito. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario deve inoltre attuare procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei dati informativi prescritti relativi al cedente o al cessionario.

    Disposizioni finali

    Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.    

    🡻 2015/847 (adattato)

    2021/0241 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi  e determinate cripto-attività  e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea 35 ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 36 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

     nuovo

    (1)Il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 ha subito sostanziali modifiche 38 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    (2)Il regolamento (UE) 2015/847 è stato adottato per garantire che le prescrizioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) relative ai prestatori di servizi di trasferimenti elettronici, in particolare l'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario, siano applicate uniformemente in tutta l'Unione. Le ultime modifiche, introdotte nel giugno 2019, delle norme del GAFI sulle nuove tecnologie, volte a regolamentare le cosiddette attività virtuali e i prestatori di servizi per le attività virtuali, hanno previsto obblighi nuovi e analoghi per i prestatori di servizi per le attività virtuali, allo scopo di facilitare la tracciabilità dei trasferimenti di tali attività. Pertanto, in base a tali nuove prescrizioni, i prestatori di servizi di trasferimento di attività virtuali devono corredare i trasferimenti di attività virtuali di dati informativi relativi ai cedenti e ai cessionari, dati che devono ottenere, conservare e condividere con la controparte del trasferimento di attività virtuali e mettere a disposizione delle autorità appropriate che ne fanno richiesta.

    (3)Dato che attualmente il regolamento (UE) 2015/847 si applica solo ai trasferimenti di fondi, intesi come banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE, è opportuno estendere l'ambito di applicazione al fine di includere anche il trasferimento di attività virtuali.

    🡻 2015/847 considerando 1 (adattato)

     nuovo

    (4)I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi  e cripto-attività  possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e  cripto-attività   nonché  la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi  o cripto-attività  a scopo di finanziamento di attività criminose o del terrorismo.

    🡻 2015/847 considerando 2 (adattato)

     nuovo

    (5)A meno che non siano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione, è probabile che i riciclatori e i finanziatori del terrorismo traggano vantaggio della libertà di circolazione dei capitali all'interno dello spazio finanziario integrato dell'Unione per sostenere le proprie attività criminose. La cooperazione internazionale nel quadro del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'attuazione delle sue raccomandazioni a livello globale si prefiggono di impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo mediante il trasferimento di fondi  o cripto-attività  .

    🡻 2015/847 considerando 3 (adattato)

     nuovo

    (6)In ragione della portata dell'azione che deve essere intrapresa, l'Unione dovrebbe garantire l'attuazione  l'applicazione  uniforme in tutta l'Unione delle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate dal GAFI il 16 febbraio 2012  e in seguito il 21 giugno 2019  ("raccomandazioni riviste del GAFI") e, in particolare,  della raccomandazione 15 del GAFI relativa alle nuove tecnologie ("raccomandazione 15 del GAFI"),  della raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici ("raccomandazione 16 del GAFI") e lea  note interpretative riviste riguardanti tali raccomandazioni  nota per la sua attuazione e, in particolare, dovrebbe evitare che vi siano discriminazioni o discrepanze tra, da un lato, i pagamenti  o i trasferimenti di cripto-attività  effettuati all'interno di uno Stato membro e, dall'altro, i pagamenti  o i trasferimenti di cripto-attività  transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi  e cripto-attività  potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento  e dei servizi di trasferimento di cripto-attività  a livello dell'Unione e potrebbe danneggiare di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

    🡻 2015/847 considerando 4 (adattato)

    (7)Al fine di promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e accrescere l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'ulteriore azione dell'Unione dovrebbe tener conto degli sviluppi internazionali, segnatamente  in particolare  delle raccomandazioni riviste del GAFI.

     nuovo

    (8)La direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 ha introdotto una definizione di valute virtuali e ha riconosciuto i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale tra i soggetti tenuti, nel quadro giuridico dell'Unione, al rispetto degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I più recenti sviluppi internazionali, in particolare nell'ambito del GAFI, implicano ora la necessità di disciplinare ulteriori categorie di prestatori di servizi per le attività virtuali non ancora contemplati e di ampliare l'attuale definizione di valuta virtuale.

    (9)Va osservato che la definizione di cripto-attività di cui al regolamento 40 [inserire riferimento — proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937- COM/2020/593 final] corrisponde alla definizione di attività virtuali contenuta nelle raccomandazioni del GAFI e l'elenco dei servizi per le cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività contemplati da tale regolamento comprende anche i prestatori di servizi per le attività virtuali che potrebbero sollevare preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro e che sono identificati come tali dal GAFI. Al fine di garantire la coerenza del quadro giuridico dell'Unione, la presente proposta dovrebbe fare riferimento a tali definizioni di cripto-attività e di fornitori di servizi per le cripto-attività.

    🡻 2015/847 considerando 5 (adattato)

    (10)L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della raccomandazione 16 del GAFI rappresentano modalità pertinenti ed efficaci per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

    🡻 2015/847 considerando 6

     nuovo

    (11)Il presente regolamento non è inteso a imporre oneri o costi inutili ai prestatori di servizi di pagamento , ai prestatori di servizi per le cripto-attività  e ai soggetti che ricorrono ai loro servizi. A tale riguardo, è opportuno che l'approccio preventivo sia mirato e proporzionato e sia in piena conformità con la libera circolazione dei capitali, che è garantita in tutta l'Unione.

    🡻 2015/847 considerando 7

    (12)Nella strategia riveduta dell'Unione per la lotta al finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008 ("strategia riveduta") si affermava che occorre continuare ad adoperarsi per prevenire il finanziamento del terrorismo e controllare il modo in cui i soggetti sospettati di terrorismo utilizzano le proprie risorse finanziarie. Si riconosce che il GAFI è costantemente impegnato a migliorare le sue raccomandazioni e che sta elaborando un'interpretazione condivisa di come queste dovrebbero essere attuate. Nella strategia riveduta si osserva inoltre che l'attuazione delle raccomandazioni riviste del GAFI da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di organismi regionali analoghi al GAFI è valutata a intervalli regolari e che è pertanto importante che l'attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un'impostazione comune.

     nuovo

    (13)Oltre a ciò, il piano d'azione della Commissione, del 7 maggio 2020, per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo 41 ha individuato sei settori prioritari che richiedono un'azione urgente volta a migliorare il regime dell'Unione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresa l'istituzione nell'Unione di un quadro normativo coerente per tale regime al fine di ottenere norme più dettagliate e armonizzate, in particolare per affrontare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e degli sviluppi nelle norme internazionali ed evitare un'attuazione divergente delle norme esistenti. I lavori a livello internazionale suggeriscono la necessità di ampliare il perimetro dei settori o dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di valutare in che modo tali norme dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi di attività virtuali finora non contemplati.

    🡻 2015/847 considerando 8 (adattato)

     nuovo

    (14)Per prevenire il finanziamento del terrorismo, sono state adottate misure con lo scopo di congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui i regolamenti (CE) n. 2580/2001 42 , (CE) n. 881/2002 43 e (UE) n. 356/2010 44 del Consiglio. Al medesimo scopo, sono state inoltre adottate misure volte a tutelare il sistema finanziario dalla canalizzazione di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 45  [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849]  e il regolamento [inserire riferimento — proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849]  contengono contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tali misure non impediscono completamente ai terroristi o ad altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

    🡻 2015/847 considerando 9 (adattato)

     nuovo

    (15)La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi  e cripto-attività  può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché per attuare le misure restrittive, in particolare quelle imposte dai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010, e nel pieno rispetto dei regolamenti dell'Unione che attuano tali misure. Per assicurare che attraverso tutto l'iter del pagamento  o del trasferimento di cripto-attività  siano trasmessi i dati informativi è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento  e ai prestatori di servizi per le cripto-attività  l'obbligo di corredare i trasferimenti di fondi  e cripto-attività  di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e, per i trasferimenti di cripto-attività, relativi al cedente e al cessionario  .

    🡻 2015/847 considerando 10

    (16)È opportuno che il presente regolamento si applichi fatte salve le misure restrittive imposte dai regolamenti basati sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali i regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010, che possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di ordinanti e beneficiari nonché ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adottare provvedimenti per congelare determinati fondi o di osservare restrizioni specifiche in ordine a determinati trasferimenti di fondi.

    🡻 2015/847 considerando 11 (adattato)

     nuovo

    (17)Il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi fatta salva fatto salvo  il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 46   la legislazione nazionale di recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 . Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non dovrebbero essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, Èè opportuno che un ulteriore trattamento dei dati personali per scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di importante interesse pubblico da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, Nnell'applicazione del presente regolamento, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato  va effettuato  in conformità dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE  del capo V del regolamento (UE) 2016/679  dovrebbe essere permesso in conformità dell'articolo 26 della medesima. È importante che ai prestatori di servizi di pagamento  e ai prestatori di servizi per le cripto-attività  operanti in giurisdizioni diverse, con succursali e filiazioni situate al di fuori dell'Unione, non sia impedito di trasferire i dati riguardanti operazioni sospette all'interno della stessa organizzazione, a condizione che applichino adeguate misure di salvaguardia. Inoltre, è opportuno che  i prestatori di servizi per le cripto-attività del cedente e del cessionario,  i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento predispongano misure tecniche e organizzative appropriate al fine di proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, oppure divulgazione o accesso non autorizzati.

    🡻 2015/847 considerando 12 (adattato)

    (18)Non rientrano  dovrebbero rientrare  nell'ambito di applicazione del presente regolamento i soggetti che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento nonché i soggetti che forniscono a prestatori di servizi di pagamento unicamente messaggistica o altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.

    🡻 2015/847 considerando 13

    (19)I trasferimenti di fondi sottesi ai servizi di cui all'articolo 3, lettere da a) a m), e o), della direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 48 49  non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali esclusioni dovrebbero comprendere le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili, ove siano utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o di servizi e il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti. Tuttavia, rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento l'utilizzo di una carta di pagamento, di uno strumento di moneta elettronica, di un telefono cellulare o di altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili al fine di effettuare trasferimenti di fondi da un soggetto ad un altro. Inoltre, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i prelievi dagli sportelli automatici, i pagamenti di imposte, di sanzioni pecuniarie o di altri tributi, i trasferimenti di fondi effettuati mediante la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati o le cambiali, e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

    🡻 2015/847 considerando 14

     nuovo

    (20)Al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi nazionali di pagamento nazionali  e di trasferimento di cripto-attività , e a condizione che sia sempre possibile tracciare il trasferimento di fondi risalendo all'ordinante  o il trasferimento di cripto-attività risalendo al cessionario  , gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare dall'ambito di applicazione del presente regolamento taluni trasferimenti nazionali di fondi di esiguo valore, ivi inclusi i giroconti elettronici,  o trasferimenti di cripto-attività di esiguo valore,  usati per l'acquisto di beni e servizi.

    🡻 2015/847 considerando 15

     nuovo

    (21)I prestatori di servizi di pagamento  e i prestatori di servizi per le cripto-attività  dovrebbero assicurare che i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario  o al cedente e al cessionario  non siano assenti o incompleti.

    🡻 2015/847 considerando 16

     nuovo

    (22)Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento  e dei servizi di trasferimento di cripto-attività  e per controbilanciare il rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi  o di cripto-attività  d'importo esiguo, a transazioni clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia terroristica, nel caso dei trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario o, per i trasferimenti di cripto-attività, al cedente e al cessionario,  sia imposto unicamente in relazione a trasferimenti individuali di fondi  o di cripto-attività  superiori ai 1 000 EUR, a meno che il trasferimento appaia essere collegato ad altri trasferimenti di fondi  o trasferimenti di cripto-attività  che insieme supererebbero i 1 000 EUR, i fondi  o le cripto-attività  siano stati ricevuti o pagati in contante o in moneta elettronica anonima o ove vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    🡻 2015/847 considerando 17

     nuovo

    (23)Nei casi di trasferimenti di fondi  o di trasferimenti di cripto-attività  la cui verifica si considera effettuata, i prestatori di servizi di pagamento  e i prestatori di servizi per le cripto-attività  non dovrebbero essere tenuti a verificare i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario in relazione ad ogni trasferimento di fondi,  o relativi al cedente e al cessionario in relazione ad ogni trasferimento di cripto-attività,  purché siano adempiuti gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 [inserire riferimento — proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849]  e dal regolamento [inserire riferimento — proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849] 

    🡻 2015/847 considerando 18

     nuovo

    (24)Alla luce degli atti legislativi dell'Unione in materia di servizi di pagamento, segnatamente il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 , il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 e la direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE, dovrebbe essere sufficiente prevedere che i trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione siano accompagnati solo da dati informativi semplificati, quali il numero o i numeri del conto di pagamento o un codice unico di identificazione dell'operazione  o, per i trasferimenti di cripto-attività, nel caso di un trasferimento non effettuato da o verso un conto, altri mezzi atti a garantire che il trasferimento di cripto-attività possa essere identificato individualmente e che gli identificativi degli indirizzi del cedente e del cessionario siano registrati nel registro distribuito  .

    🡻 2015/847 considerando 19 (adattato)

     nuovo

    (25)Per consentire alle autorità di paesi terzi incaricate della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di rintracciare la provenienza dei fondi  o delle cripto-attività  utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi  o i trasferimenti di cripto-attività  dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario.  I dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario dovrebbero includere l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) quando tali dati informativi sono forniti dall'ordinante al prestatore di servizi dell'ordinante, in quanto ciò consentirebbe una migliore identificazione delle parti coinvolte in un trasferimento di fondi e potrebbe essere facilmente incluso nei formati di messaggistica di pagamento esistenti, come quello sviluppato dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione per lo scambio elettronico di dati tra enti finanziari.  A tali  Alle  autorità  responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo nei paesi terzi  dovrebbe essere garantito l'accesso ai dati informativi completi sull'ordinante e sul beneficiario soltanto al fine di prevenire, individuare e indagare in merito al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

    🡻 2015/847 considerando 20 (adattato)

    (26)Le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le autorità di contrasto pertinenti competenti degli Stati membri  e a livello dell'Unione  dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi.

     nuovo

    (27)Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività, le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi per le cripto-attività ogniqualvolta le loro operazioni, in moneta fiduciaria o cripto-attività, comportano un tradizionale trasferimento elettronico o un trasferimento di cripto-attività con il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività.

    (28)Data la natura transfrontaliera dell'attività in cripto-attività e i rischi associati a quest'ultima e alle operazioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività, tutti i trasferimenti di cripto-attività dovrebbero essere trattati come trasferimenti elettronici transfrontalieri, senza regimi semplificati per i trasferimenti elettronici nazionali.

    (29)Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente dovrebbe garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cedente, dal numero di conto del cedente, se tale conto esiste e viene utilizzato per effettuare l'operazione, nonché dall'indirizzo del cedente, dal numero del suo documento personale ufficiale, dal suo numero di identificazione come cliente o da data e luogo di nascita. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente dovrebbe inoltre garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cessionario e dal suo numero di conto, se tale conto esiste e viene utilizzato per effettuare l'operazione.

    🡻 2015/847 considerando 21

    (30)Per quanto riguarda i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari che debbano essere inviati tramite trasferimenti raggruppati contenenti singoli trasferimenti di fondi dall'Unione all'esterno dell'Unione, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero di conto di pagamento dell'ordinante o del codice unico di identificazione dell'operazione, nonché dei dati informativi completi relativi al beneficiario, purché nel file di raggruppamento siano riportati i dati informativi completi relativi all'ordinante la cui accuratezza deve essere verificata e i dati informativi completi relativi al beneficiario integralmente tracciabili.

     nuovo

    (31)Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività, la trasmissione raggruppata dei dati informativi del cedente e del cessionario dovrebbe essere accettata, purché essa avvenga in modo immediato e sicuro. Non dovrebbe essere consentito trasmettere i prescritti dati informativi dopo il trasferimento, poiché la trasmissione deve avvenire prima o al momento del completamento dell'operazione e i prestatori di servizi per le cripto-attività o altri soggetti obbligati dovrebbero trasmettere i prescritti dati informativi contemporaneamente al trasferimento raggruppato di cripto-attività.

    🡻 2015/847 considerando 22

     nuovo

    (32)Al fine di accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario e al fine di individuare operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per rilevare la mancanza o l'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. Tali procedure dovrebbero comprendere un controllo a posteriori o, se del caso, un controllo in tempo reale  dopo o durante i trasferimenti . Le autorità competenti dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento includano i dati informativi richiesti relativi all'operazione nel trasferimento elettronico o nel relativo messaggio per tutta la lunghezza della catena di pagamento.

     nuovo

    (33)Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario dovrebbe attuare procedure efficaci per individuare se i dati informativi relativi al cedente sono mancanti o incompleti. Tali procedure dovrebbero comprendere, se del caso, un monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, al fine di accertare se mancano i prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario. Non dovrebbe essere richiesto che i dati informativi siano allegati direttamente al trasferimento delle cripto-attività, purché siano presentati immediatamente e in modo sicuro e siano messi a disposizione delle autorità appropriate su richiesta.

    🡻 2015/847 considerando 23

     nuovo

    (34)Considerata la potenziale minaccia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che i trasferimenti anonimi presentano, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario. In linea con l'approccio basato sul rischio del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio, al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto,  il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario,  il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero essere dotati di procedure efficaci basate sui rischi, da applicarsi ove i trasferimenti di fondi non siano corredati dei prescritti dati informativi richiesti relativi all'ordinante o al beneficiario,  oppure ove i trasferimenti di cripto-attività non siano corredati dei prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario,  al fine di consentire loro di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento e di determinare le conseguenti misure che è opportuno adottare.

    🡻 2015/847 considerando 24 (adattato)

     nuovo

    (35)Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, e il prestatore intermediario di servizi di pagamento  e il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario  dovrebbero, nell'eseguire la valutazione del rischio, esercitare specifici controlli qualora si rendano conto che i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario ovvero al cedente o al cessionario  mancano o sono incompleti e dovrebbero segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti, a norma degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento alla direttiva (UE) [...]2015/849 e delle misure nazionali di recepimento di tale direttiva.

    🡻 2015/847 considerando 25 (adattato)

     nuovo

    (36)Quando i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario  ovvero al cedente o al cessionario  mancano o sono incompleti, si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi  e sui trasferimenti di cripto-attività , fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento, e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento  e dei prestatori di servizi per le cripto-attività,  di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale.

    🡻 2015/847 considerando 26 (adattato)

    (37)Allo scopo di assistere i prestatori di servizi di pagamento nel mettere in atto procedure efficaci per individuare i casi in cui ricevono trasferimenti di fondi con dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario e nell'intraprendere le azioni per darvi seguito, l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ("ABE"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("EIOPA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 , e l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ("ESMA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 , dovrebbero pubblicare linee guida.

    🡻 2015/847 considerando 27

     nuovo

    (38)Per consentire che si intraprendano azioni immediate volte a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento  e i prestatori di servizi per le cripto-attività  dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario  o relativi al cedente e al cessionario  loro rivolte dalle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi di pagamento  e prestatori di servizi per le cripto-attività  sono stabiliti.

    🡻 2015/847 considerando 28

     nuovo

    (39)Il numero di giorni lavorativi nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante  o del prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario  determina il numero di giorni entro cui dev'essere data una risposta alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante  o al cedente  .

    🡻 2015/847 considerando 29

     nuovo

    (40)Poiché nelle indagini penali può risultare impossibile reperire i dati necessari o identificare i soggetti coinvolti in un'operazione se non nell'arco di molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi  o delle cripto-attività  , i prestatori di servizi di pagamento  o i prestatori di servizi per le cripto-attività  dovrebbero conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario  o relativi al cedente e al cessionario  per un certo periodo allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini e prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La durata di tale periodo dovrebbe essere limitata a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale. Se necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione della necessità e proporzionalità della misura, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o imporre che i dati siano conservati per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso.

    🡻 2015/847 considerando 30

    (41)Per migliorare la conformità al presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2010, dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", è opportuno rafforzare i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di supervisione vigilanza e di comminare sanzioni. È opportuno prevedere sanzioni e misure amministrative e, data l'importanza della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri ne dovrebbero informare la Commissione e il comitato congiunto dell'ABE, dell'EIOPA e dell'ESMA (le "AEV").

    🡻 2015/847 considerando 31

    (42)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del capo VI del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 55 .

    🡻 2015/847 considerando 32

    (43)Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell'Unione sono membri di un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l'Unione rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di tale Stato membro. Per evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sulle economie di tali paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi possano essere considerati alla stregua di quelli effettuati all'interno degli Stati membri in questione.

    🡻 2015/847 considerando 33 (adattato)

    In ragione del numero di modifiche che dovrebbero essere introdotte nel regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 56 a norma del presente regolamento, è opportuno abrogare tale regolamento per motivi di chiarezza.

    🡻 2015/847 considerando 34

     nuovo

    (44)Poiché gli obiettivi del presente regolamento  , vale a dire il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche mediante l'attuazione delle norme internazionali, garantendo la disponibilità di dati informativi di base sugli ordinanti e sui beneficiari dei trasferimenti di fondi, nonché sui cedenti e sui cessionari dei trasferimenti di cripto-attività,  non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    🡻 2015/847 considerando 35

     nuovo

    (45)Il presente regolamento  è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 . Esso  rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47) e il principio ne bis in idem.

    🡻 2015/847 considerando 36 (adattato)

    Per assicurare la regolare introduzione del quadro giuridico in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con quella del termine di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

    🡻 2015/847 considerando 37 (adattato)

    (46)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1,28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 e ha formulato il suo parere il  […]  59  4 luglio 2013 60 ,

    🡻 2015/847 (adattato)

     nuovo

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o di cripto-attività sia stabilito nell'Unione.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.    Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta  o di cripto-attività,  inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento , da un prestatore di servizi per le cripto-attività  o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell'Unione.

    2.    Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati all'articolo 3, lettere da a) a m) e o), della direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE.

    3.    Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte:

    a)la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi; e

    b)il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati  dall'operazione  dalla transazione.

    Tuttavia,, il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica o il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi o di cripto-attività da persona a persona.

    4.    Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

    Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi e di cripto-attività   se ricorre una delle condizioni seguenti :

    a)che  essi comportano il prelievo di contante da parte dell'ordinante dal proprio conto di pagamento;

    b)che trasferiscono  essi costituiscono trasferimenti di fondi o di cripto-attività a un'autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;

    c)in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento o il cedente e il cessionario sono entrambi prestatori di servizi per le cripto-attività operanti per proprio conto;

    d)che  essi sono effettuati con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati.

    nuovo

    I token di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] sono considerati alla stessa stregua delle cripto-attività ai sensi del presente regolamento.

    Il presente regolamento non si applica al trasferimento di cripto-attività da persona a persona.

    🡻 2015/847

    nuovo

    5.    Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi  o trasferimenti di cripto-attività  nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario  o sul conto di un cessionario  che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, purché tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte:

    a)il prestatore di servizi di pagamento o il prestatore di servizi per le cripto-attività del beneficiario o del cessionario sia soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849];

    b)il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi o, per i trasferimenti di cripto-attività, attraverso il cessionario, mediante dispositivi che consentano di identificare individualmente i trasferimenti di cripto-attività in un registro distribuito, effettuati dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario o il cessionario per la fornitura di beni o servizi;

    c)l'importo del trasferimento di fondi o di cripto-attività non superi 1 000 EUR.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)"finanziamento del terrorismo": il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 2, punto 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849];

    2)"riciclaggio": le attività di riciclaggio di cui all'articolo 2, punto 11, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849];

    3)"ordinante": il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

    4)"beneficiario": il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;

    5)"prestatore di servizi di pagamento": le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 3226 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 61 che prestano servizi di trasferimento di fondi;

    6)"prestatore intermediario di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;

    7)"conto di pagamento": un conto di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 1214)12, della direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE;

    8)"fondi": fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 2515)25, della direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE;

    9)"trasferimento di fondi": un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

    a)bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;

    b)addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;

    c)rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13)22, della direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;

    d)trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;

    nuovo

    10) "trasferimento di cripto-attività": un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un cedente da un prestatore di servizi per le cripto-attività, allo scopo di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario mediante un prestatore di servizi per le cripto-attività, indipendentemente dal fatto che il cedente e il cessionario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente e quello del cessionario coincidano.

    🡻 2015/847

    nuovo

    1110)"trasferimento raggruppato": insieme di singoli trasferimenti di fondi o di cripto-attività che sono inviati in gruppo;

    1211)"codice unico di identificazione dell'operazione": una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;

    1312)"trasferimento di fondi da persona a persona": operazione tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale;.

    nuovo

    14) "trasferimento di cripto-attività da persona a persona": operazione tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale, senza l'impiego o il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività o di un altro soggetto obbligato;

    15) "cripto-attività": cripto-attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - COM/2020/593 final], tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;

    16) "prestatore di servizi per le cripto-attività": fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, del [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final] che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937-COM/2020/593 final];

    17) "indirizzo del portafoglio": numero di conto la cui custodia è assicurata da un prestatore di servizi per le cripto-attività o un codice alfanumerico per il portafoglio su blockchain;

    18) "numero di conto": numero di conto per detenere cripto-attività la cui custodia è assicurata da un prestatore di servizi per le cripto-attività;

    19) "cedente": il soggetto detentore di un conto presso un prestatore di servizi per le cripto-attività che autorizza un trasferimento di cripto-attività da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire le cripto-attività;

    20) "cessionario": il soggetto destinatario finale del trasferimento di cripto-attività;

    21) "identificativo del soggetto giuridico" (LEI): codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico.

    🡻 2015/847 (adattato)

    CAPO II

    OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

    SEZIONE 1

    Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

    Articolo 4

    Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

    1.    Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

    a)il nome dell'ordinante;

    b)il numero di conto di pagamento dell'ordinante; e

    c)l'indirizzo dell'ordinante, il numero del suo documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita;.

    nuovo

    d)ferma restando l'esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l'attuale identificativo del soggetto giuridico dell'ordinante purché fornito dall'ordinante al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante.

    🡻 2015/847 (adattato)

    2.    Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:

    a)il nome del beneficiario; e

    b)il numero di conto di pagamento del beneficiario;.

    nuovo

    c)ferma restando l'esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l'attuale identificativo del soggetto giuridico del beneficiario purché fornito dall'ordinante al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante.

    🡻 2015/847 (adattato)

    nuovo

    3.    In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2, qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto o in favore di un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di conto di pagamento.

    4.    Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 3, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

    5.    Si considera che la verifica di cui al paragrafo 4 sia stata effettuata qualora:

    a)l'identità dell'ordinante sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849  agli articoli 16 e 37 e all'articolo 18, paragrafo 3, del [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849]  e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 5640 di tale regolamentodirettiva; o

    b)all'ordinante si applichi l'articolo 21, paragrafi 2 e 314, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    6.    Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 5 e 6, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

    Articolo 5

    Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

    1.    In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell'Unione, i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, dal codice unico di identificazione dell'operazione, fatti salvi, se del caso, gli obblighi informativi di cui al regolamento (UE) n. 260/2012.

    2.    In deroga al paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati informativi, mette a disposizione quanto segue:

    a)in caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, qualora tali trasferimenti siano effettuati mediante un'unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate, i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4;

    b)in caso di trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in questione, superino i 1 000 EUR, almeno:

    i)i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e

    ii)i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione.

    3.    In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, in caso di trasferimenti di fondi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante:

    a)abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o

    b)abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    Articolo 6

    Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

    1.    Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento deil beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell'ordinante o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell'operazione.

    2.    In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:

    a)i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e

    b)i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione.

    In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante:

    a)abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o

    b)abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    SEZIONE 2

    Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

    Articolo 7

    Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

    1.    Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per accertare — in relazione ai dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario — che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

    2.    Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio  a posterioridopo o il monitoraggio in tempo reale durante i trasferimenti , per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:

    a)in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

    b)in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b);

    c)in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.

    3.    Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario di cui al paragrafo 2 del presente articolo, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 8369 e 8470 della direttiva (UE) 2015/23662007/64/CE.

    4.    Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

    a)effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; o

    b)abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    5.    Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 sia stata effettuata qualora:

    a)l'identità del beneficiario sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849  agli articoli 16 e 37 e all'articolo 18, paragrafo 3, del [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849]  e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 5640 di tale regolamentodirettiva; o

    b)al beneficiario si applichi l'articolo 21, paragrafi 2 e 314, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    Articolo 8

    Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o
    al beneficiario mancano o sono incompleti

    1.    Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all'articolo 1613 della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849], per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai  prescritti  dati informativi richiesti completi relativi all'ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare.

    Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere trasferimenti di fondi, si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o , all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, oppure successivamente, in funzione della valutazione del rischio.

    2.    Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

    Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

    Articolo 9

    Valutazione e segnalazione

    Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit — FIU) istituita in conformità della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    SEZIONE 3

    Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

    Articolo 10

    Mantenimento dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento

    I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi ricevuti relativi all'ordinante e al beneficiario, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano mantenuti assieme al trasferimento.

    Articolo 11

    Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

    1.    Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l'ordinante e il beneficiario del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

    2.    Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo a posteriori o il controllo in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:

    a)in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

    b)in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b);

    c)in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.

    Articolo 12

    Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi
    all'ordinante o al beneficiario

    1.    Il prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

    Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi in funzione della valutazione del rischio.

    2.    Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

    Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

    Articolo 13

    Valutazione e segnalazione

    Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    nuovo

    CAPO III

    Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività

    SEZIONE 1

    Obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente

    Articolo 14

    Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività

    1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cedente:

    a) il nome del cedente;

    b) il numero di conto del cedente, nel caso in cui sia utilizzato un conto per effettuare l'operazione;

    c) l'indirizzo del cedente, il numero del suo documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

    2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cessionario:

    a) il nome del cessionario;

    b) il numero di conto del cessionario, nel caso in cui tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l'operazione.

    3. In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2, qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto o in favore di esso, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente e registra gli identificativi dell'indirizzo del cedente e del cessionario nel registro distribuito.

    4. I dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere direttamente allegati al trasferimento di cripto-attività o esservi inclusi.

    5. Prima di trasferire le cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

    6. Si considera che la verifica di cui al paragrafo 5 sia stata effettuata qualora:

    a) l'identità del cedente sia stata verificata conformemente all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 37 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849] e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 56 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849]; o

    b) al cedente si applichi l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    7. Fatta salva la deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente non esegue trasferimenti di cripto-attività prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

    Articolo 15

    Trasferimenti di cripto-attività

    1. Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico cedente, l'articolo 14, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento del cedente o, qualora si applichi l'articolo 14, paragrafo 3, dell'identificazione individuale del trasferimento.

    2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, i trasferimenti di cripto-attività non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di cripto-attività che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno dai dati informativi seguenti:

    a) i nomi del cedente e del cessionario;

    b) il numero di conto del cedente e del cessionario o, qualora si applichi l'articolo 14, paragrafo 3, la garanzia che l'operazione di cripto-attività possa essere identificata individualmente;

    In deroga all'articolo 14, paragrafo 5, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente verifica i dati informativi relativi al cedente di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, unicamente nei casi seguenti:

    a) il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente ha ricevuto le cripto-attività da trasferire in cambio di contante o di moneta elettronica anonima;

    b) il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente ha il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    SEZIONE 2

    Obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario

    Articolo 16

    Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

    1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare se i dati informativi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, relativi al cedente o al cessionario siano inclusi nel trasferimento delle cripto-attività o nel file di raggruppamento, o vi facciano seguito.

    2. Nel caso di trasferimenti di cripto-attività superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario verifica l'accuratezza dei dati informativi relativi al cessionario di cui al paragrafo 1 basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 83 e 84 della direttiva (UE) 2015/2366.

    3. Nel caso di trasferimenti di cripto-attività di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di cripto-attività che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario verifica l'accuratezza dei dati informativi relativi al cessionario unicamente nei casi seguenti:

    a) se il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario effettua il pagamento delle cripto-attività in contanti o in moneta elettronica anonima;

    b) se il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario ha il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    4. Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 2 e 3 sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

    a) l'identità del cessionario del trasferimento di cripto-attività è stata verificata conformemente a [inserire il riferimento corretto nel regolamento antiriciclaggio per sostituire il riferimento all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 37 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849]] e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all'articolo 56 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849];

    b) al cessionario del trasferimento di cripto-attività si applica l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    Articolo 17

    Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al cessionario mancano o sono incompleti

    1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 37 del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849], per stabilire se eseguire o rifiutare un trasferimento di cripto-attività non accompagnato dai prescritti dati informativi completi relativi al cedente e al cessionario e le opportune misure da adottare.

    Ove il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario, nel ricevere trasferimenti di cripto-attività, si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 o 2, o all'articolo 15 mancano o sono incompleti, il prestatore di servizi per le cripto-attività rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario o successivamente, in funzione della valutazione del rischio.

    2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario, il fornitore di servizi per le cripto-attività del cessionario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, e restituisce le cripto-attività trasferite versandole sul conto o all'indirizzo del cedente. In alternativa, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario può trattenere le cripto-attività trasferite senza metterle a disposizione del cessionario, in attesa del riesame da parte dell'autorità competente responsabile per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

    Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario riferisce detta mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

    Articolo 18

    Valutazione e segnalazione

    Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi al cedente o al cessionario nel valutare se il trasferimento di cripto-attività, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    🡻 2015/847

    nuovo

    CAPO IVIII

    DATI INFORMATIVI, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

    Articolo 1914

    Fornitura dei dati informativi

    I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività rispondono esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849], qualora questi sia stato nominato, e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.

    Articolo 2015

    Protezione dei dati personali

    🡻 2019/2175 Articolo 6, punto 1

    1.    Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 62 . Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall'ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 63 .

    🡻 2015/847 (adattato)

    nuovo

    2.    I dati personali devono essere trattati da prestatori di servizi di pagamento  e da prestatori di servizi per le cripto-attività  sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non devono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.

    3.    I prestatori di servizi di pagamento  e i prestatori di servizi per le cripto-attività  forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell'articolo 1310 del regolamento (UE) 2016/679 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento  e dei prestatori di servizi per le cripto-attività  ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

    4.    I prestatori di servizi di pagamento  e di servizi per le cripto-attività  assicurano il rispetto della riservatezza dei dati trattati.

    Articolo 2116

    Conservazione dei dati

    1.    I dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario  o, per i trasferimenti di cripto-attività, al cedente e al cessionario,  non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario. I prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario conservano per un periodo di cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli da 4 a 7  , mentre i prestatori di servizi per le cripto-attività del cedente e del cessionario conservano per il medesimo periodo i dati informativi di cui agli articoli da 14 a 16 .

    2.    Alla scadenza del termine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento  e i prestatori di servizi per le cripto-attività  assicurano che i dati personali siano cancellati , salvo che il diritto nazionale stabilisca diversamente e determini in quali circostanze i prestatori di servizi di pagamento continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione solo dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione, e ove considerino ciò giustificato in quanto necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non supera i cinque anni.

    3.    Se, al 25 giugno 2015, sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti la prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento di sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e un prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il prestatore di servizi di pagamento può conservare tali informazioni e documenti conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2015. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di tale ulteriore conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    CAPO IV

    SANZIONI E CONTROLLO

    Articolo 2217

    Sanzioni e misure amministrative

    1.    Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità del capo IVVI, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure amministrative per violazioni delle disposizioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

    2.    Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento  e ai prestatori di servizi per le cripto-attività , in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate — nel rispetto del diritto nazionale — sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione  amministrazione  e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

    🡻 2019/2175 Articolo 6, punto 2

    3.    Entro il 26 giugno 2017 gGli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla Commissione e all'ABE ogni successiva modifica.

    🡻 2015/847 (adattato)

    nuovo

    4.    In conformità dell'articolo 3958, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849] alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di  supervisione  vigilanza e investigativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

    5.    Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 2318, commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

    a)il potere di rappresentanza della persona giuridica;

    b)il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

    c)l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

    6.    Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all'articolo 2318 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

    7.    Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:

    a)direttamente;

    b)in collaborazione con altre autorità;

    c)sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità;

    d)rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

    Nell'esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

    Articolo 2318

    Disposizioni specifiche

    Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 41, paragrafo 1,59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849] nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:

    a)omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante e sul beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento, in violazione degli articoli 4, 5 o 6 , oppure omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sul cedente e sul cessionario da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, in violazione degli articoli 14 e 15 ;

    b)inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento o di un prestatore di servizi per le cripto-attività nella conservazione dei dati, in violazione dell'articolo 2116;

    c)mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione degli articoli 8 o 12 o, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell'articolo 17 ;

    d)grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento.

    Articolo 2419

    Pubblicazione delle sanzioni e misure

    A norma dell'articolo 4260, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849] le autorità competenti pubblicano tempestivamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui agli articoli 2217 e 2318 del presente regolamento, comprese le informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e l'identità dei soggetti responsabili, ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso.

    Articolo 2520

    Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti

    1.    Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all'articolo 39, paragrafo 560, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 [...].

    2.    Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applicano l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 44 [...]62 della [...]direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    Articolo 2621

    Segnalazione delle violazioni

    1.    Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento.

    Detti meccanismi includono almeno quelli di cui all'articolo 4361, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849].

    2.    I prestatori di servizi di pagamento  e i prestatori di servizi per le cripto-attività , in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti, o i soggetti in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico e anonimo, proporzionato alla natura e allea dimensionie del prestatore di servizi di pagamento  o del prestatore di servizi per le cripto-attività  interessato.

    Articolo 2722

    Controllo

    1.    Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti effettuino un controllo efficace e adottino le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento e per incoraggiare, attraverso meccanismi efficaci, la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

    🡻 2019/2175 Articolo 6, punto 3

    nuovo

    2.     Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni,  Dopo la notifica effettuata a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.

    🡻 2015/847 (adattato)

    CAPO VI

    COMPETENZE DI ESECUZIONE

    Articolo 2823

    Procedura di comitato

    1.    La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ("comitato"). Esso  Detto comitato  è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    CAPO VII

    DEROGHE

    Articolo 2924

    Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione

    1.    La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non rientrante nell'ambito di applicazione territoriale del TUE e del TFUE di cui all'articolo 355 TFUE ("paese o territorio interessato"), accordi che contengano deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di tale Stato membro.

    Tali accordi possono essere autorizzati soltanto ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

    a)il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione, rappresentata da uno Stato membro;

    b)i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro; e

    c)il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

    2.    Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.

    3.    Quando la Commissione riceve una tale domanda, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione sono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione in conformità del presente articolo.

    4.    Se, entro due mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda, prende contatto con lo Stato membro interessato e indica quali altre informazioni sono necessarie.

    5.    Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette una copia della domanda agli altri Stati membri.

    6.    Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione decide, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo oggetto della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

    In ogni caso, la Commissione adotta la decisione di cui al primo comma entro 18 mesi dal ricevimento della domanda.

    7.    Entro il 26 marzo 2017 gli Stati membri che sono stati autorizzati a concludere accordi con un paese o un territorio interessato ai sensi della decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione 64 , della decisione 2010/259/UE della Commissione 65 , della decisione 2009/853/CE della Commissione 66 o della decisione 2008/982/CE della Commissione 67 forniscono alla Commissione e informazioni aggiornate necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c).

    Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni la Commissione le esamina per assicurare che il paese o il territorio in questione imponga ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. Se, all'esito di tale esame, conclude che la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), non è più soddisfatta, la Commissione abroga la pertinente decisione della Commissione o la decisione di esecuzione della Commissione.

    🡻 2019/2175 Articolo 6, punto 4

    Articolo 3025

    Orientamenti

    Entro il 26 giugno 2017 Lle AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all'attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12. Dal 1° gennaio 2020, l'ABE emana, ove opportuno, tali orientamenti.

    🡻 2015/847 (adattato)

    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 3126

    Abrogazione del regolamento (CE) n. 1781/2006

    Il regolamento (CE) n. 1781/2006  (UE) 2015/847  è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    Articolo 3227

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)    "From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact"(Dal sospetto all'azione - conversione di informazioni finanziarie in un maggiore impatto operativo), Europol, 2017.
    (2)    Comunicazione della Commissione — Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, (COM/2019/360 final); relazione della Commissione sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE, (COM/2019/373 final); relazione sulla valutazione del quadro per la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (COM/2019/371).
    (3)    COM(2020) 605 final.
    (4)    C(2020) 2800 final, di seguito: "il piano d'azione".
    (5)    C(2021) 420 final.
    (6)    C(2021) 423 final.
    (7)    Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
    (8)    C(2021) 421 final.
    (9)    C(2021) 420 final.
    (10)    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686 (RSP)), P9_TA (2020) 0204
    (11)    Conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, 12608/20
    (12)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
    (13)    Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
    (14)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
    (15)    Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1 e GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).
    (16)    Cfr. in particolare la raccomandazione 15 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle nuove tecnologie, modificata nel giugno 2019.
    (17)    COM(2020) 593 final.
    (18)    Direttiva (UE) 2015/2366, direttiva 2014/92/UE e direttiva 2009/110/CE rispettivamente.
    (19)    Il pacchetto comprende una proposta di direttiva relativa ai mercati delle cripto-attività e la proposta di quadro normativo dell'UE sulla resilienza operativa digitale.
    (20)    Sentenza CGUE del 3 dicembre 2019, Repubblica Ceca/Parlamento e Consiglio (C-482/17, EU:C:2019:1035, punto 42).
    (21)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
    (22)    Sentenza CGUE del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972, punto 78.
    (23)    Sentenza CGUE dell'8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio, EU:C:2020:1001, punti 41 e 42.
    (24)    Cfr. nota 2.
    (25)    Parere congiunto delle autorità europee di vigilanza sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che interessano il settore finanziario dell'Unione europea, 4 ottobre 2019 (JC2019 59).
    (26)    Norme internazionali del GAFI sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (modificate nell'ottobre 2020): ( http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf )
    (27)    La questione è stata sollevata in particolare dal gruppo di lavoro sulla blockchain e le valute virtuali.
    (28)    Relazione dell'ABE con un parere per la Commissione europea sulle cripto-attività, 9 gennaio 2019, https://www.eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets
    (29)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il pacchetto di proposte legislative della Commissione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e attività di contrasto, tra cui:
    (30)    La prescrizione relativa alla "regola di viaggio" sarà attuata mediante una modifica del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (cfr. allegato 6, punto 8). Essa deriva dalla raccomandazione 15 del GAFI (con nota interpretativa).
    (31)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);
    (32)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
    (33)    Regolamento (UE) 2016/679.
    (34)    Nota interpretativa del GAFI alla raccomandazione 15: "I paesi dovrebbero garantire che i prestatori di servizi per le attività virtuali da cui ha origine l'operazione ottengano e conservino dati informativi accurati, secondo quanto prescritto, del cedente e del cessionario sui trasferimenti di attività virtuali, trasmettano in modo immediato e sicuro i dati informativi di cui sopra al prestatore di servizi per le attività virtuali del cessionario o all'ente finanziario (se del caso) e li mettano, su richiesta, a disposizione delle autorità appropriate" e che "i prestatori di servizi per le attività virtuali del cessionario ottengano e conservino i dati informativi prescritti del cedente nonché dati informativi accurati, secondo quanto prescritto, del cessionario sui trasferimenti di attività virtuali e li mettano, su richiesta, a disposizione delle autorità appropriate ".
    (35)    GU C […] del […], pag. […].
    (36)    GU C […] del […], pag. […].
    (37)    Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
    (38)    Cfr. allegato I.
    (39)    Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
    (40)    Aggiungere i riferimenti al MiCA dopo l'adozione del testo
    (41)    Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800 final).
    (42)    Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).
    (43)    Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
    (44)    Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).
    (45)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva della Commissione 2006/70/CE (cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).
    (46)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1);
    (47)    Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
    (48)    Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
    (49)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
    (50)    Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
    (51)    Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
    (52)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
    (53)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
    (54)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
    (55)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (56)    Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).
    (57)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
    (58)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
    (59)    [Riferimento alla GU per il parere]
    (60)    GU C 32 del 4.2.2014, pag. 9.
    (61)    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
    (62)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
    (63)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
    (64)    Decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 12).
    (65)    Decisione 2010/259/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, che autorizza la Repubblica francese a concludere un accordo con il Principato di Monaco affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 23).
    (66)    Decisione 2009/853/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Francia in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 71).
    (67)    Decisione 2008/982/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che autorizza il Regno Unito a concludere un accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l'isola di Man affinché i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all'interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 34).
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    Bruxelles, 20.7.2021

    COM(2021) 422 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di
    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (rifusione)








    🡻 2015/847 (adattato)

    ALLEGATO

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CE) n. 1781/2006

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 2

    Articolo 4

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 5

    Articolo 4

    Articolo 6

    Articolo 5

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 7

    Articolo 9

    Articolo 8

    Articolo 10

    Articolo 9

    Articolo 11

    Articolo 16

    Articolo 12

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 15

    Articolo 15

    Articoli da 17 a 22

    Articolo 16

    Articolo 23

    Articolo 17

    Articolo 24

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 26

    Articolo 20

    Articolo 27

    🡹

    ALLEGATO I

    Regolamento abrogato e relativa modifica

    Regolamento (UE) 2015/847
    del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)

    Regolamento (UE) 2019/2175
    del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1)

    (Limitatamente all'articolo 6)

    _____________

    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Regolamento (UE) 2015/847

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 2, paragrafo 4, primo e secondo comma

    Articolo 2, paragrafo 4, primo e secondo comma

    -

    Articolo 2, paragrafo 4, terzo e quarto comma

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 3, formula introduttiva

    Articolo 3, formula introduttiva

    Articolo 3, punti da 1 a 9

    Articolo 3, punti da 1 a 9

    -

    Articolo 3, punto 10

    Articolo 3, punto 10

    Articolo 3, punto 11

    Articolo 3, punto 11

    Articolo 3, punto 12

    Articolo 3, punto 12

    Articolo 3, punto 13

    -

    Articolo 3, punti da 14 a 21

    Articolo 4, paragrafo 1, formula introduttiva

    Articolo 4, paragrafo 1, formula introduttiva

    Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

    Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

    -

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 4, paragrafo 2, formula introduttiva

    Articolo 4, paragrafo 2, formula introduttiva

    Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)

    Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)

    -

    Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 4, paragrafi da 3 a 6

    Articolo 4, paragrafi da 3 a 6

    Articoli da 5 a 13

    Articoli da 5 a 13

    -

    Articoli da 14 a 18

    Articolo 14

    Articolo 19

    Articolo 15

    Articolo 20

    Articolo 16

    Articolo 21

    Articolo 17

    Articolo 22

    Articolo 18

    Articolo 23

    Articolo 19

    Articolo 24

    Articolo 20

    Articolo 25

    Articolo 21

    Articolo 26

    Articolo 22

    Articolo 27

    Articolo 23

    Articolo 28

    Articolo 24, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 29, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 24, paragrafo 7

    -

    Articolo 25

    Articolo 30

    Articolo 26

    Articolo 31

    Articolo 27

    Articolo 32

    Allegato

    -

    -

    Allegato I

    -

    Allegato II

    _____________

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