COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.2.2021
COM(2021) 76 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e Panama ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per quanto riguarda il ritiro dei suoi contingenti tariffari OMC sul latte liquido e sul latte evaporato
RELAZIONE
CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Con comunicazione G/SECRET/45 del 12 agosto 2020, Panama ha notificato ai membri dell'OMC la sua intenzione di ritirare dall'elenco delle concessioni CXLI i suoi contingenti tariffari per il latte liquido e il latte evaporato di cui alle linee tariffarie 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 e 0402.99.99, conformemente alla procedura di cui all'articolo XXVIII, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Al contempo, Panama ha dichiarato di essere pronto a negoziare e a consultare i membri interessati (ovvero i fornitori importanti e i titolari di diritti di negoziazione iniziale per le linee tariffarie in questione), conformemente all'articolo XXVIII del GATT 1994. A tal fine Panama ha presentato statistiche sulle importazioni per paese d'origine relative agli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.
Ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, in qualità di membro dell'OMC titolare di diritti di negoziazione iniziale per le linee tariffarie relative al latte evaporato (0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 e 0402.99.99) e di fornitore importante per le linee tariffarie relative al latte liquido (0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90), l'UE ha il diritto di negoziare con Panama un'adeguata compensazione, al fine di mantenere un livello generale di concessioni non meno favorevole agli scambi rispetto a prima della modifica prevista da Panama.
Conformemente alle procedure di negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII adottate dal Consiglio del GATT il 10 novembre 1980, il 26 ottobre 2020 l'UE ha presentato una manifestazione di interesse in qualità di membro titolare di diritti di negoziazione iniziale sui prodotti della voce SA 0402 e fornitore importante dei prodotti delle voci SA 0401 10 e 0401 20.
L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione ad avviare negoziati con Panama, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per concordare una compensazione adeguata per l'UE a seguito della decisione di Panama di ritirare determinate concessioni tariffarie per il latte liquido e il latte evaporato dall'elenco delle concessioni CXLI.
La presente proposta non pregiudica la raccomandazione della Commissione del 29 luglio 2015 (COM (2015) 369 final) che autorizza l'avvio di negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e/o dell'articolo XXVIII del GATT 1994 con i membri dell'OMC che modificano le loro concessioni tariffarie.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con la politica commerciale dell'UE e con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La Commissione non indica la base giuridica sostanziale quando raccomanda al Consiglio di adottare una decisione che autorizza i negoziati relativi a un accordo internazionale. Pertanto, l'articolo 218, paragrafo 3 e 4, devono essere indicati come base giuridica della presente proposta.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3 TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. I negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT riguardano materie che rientrano nella politica commerciale.
•Proporzionalità
La presente raccomandazione propone al Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con Panama, a nome dell'UE, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994. Panama ha notificato ai membri dell'OMC la sua intenzione di avviare negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di ritirare dal suo elenco delle concessioni CXLI i suoi contingenti tariffari per il latte liquido e il latte evaporato di cui alle linee tariffarie 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 e 0402.99.99. Conformemente alle norme dell'OMC, in qualità di membro dell'OMC titolare di un diritto di negoziazione iniziale per le linee tariffarie relative al latte evaporato (0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 e 0402.99.99) e di fornitore importante per le linee tariffarie relative al latte liquido (0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90), l'UE ha il diritto di negoziare con Panama un'adeguata compensazione. La raccomandazione proposta dalla Commissione è conforme al principio di proporzionalità e necessaria alla luce degli obiettivi di cui sopra.
•Scelta dell'atto giuridico
L'unico strumento disponibile per conseguire l'obiettivo è un accordo internazionale. È pertanto necessaria un'autorizzazione ad avviare negoziati su un accordo internazionale.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non pertinente Conformemente alle norme dell'OMC, i negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 dovrebbero essere condotti con la massima segretezza possibile.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e Panama ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per quanto riguarda il ritiro dei suoi contingenti tariffari OMC sul latte liquido e sul latte evaporato
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 agosto 2020 Panama ha notificato ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") la sua intenzione di avviare negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994") al fine di ritirare dal suo elenco delle concessioni CXLI i suoi contingenti tariffari per il latte liquido e il latte evaporato di cui alle linee tariffarie 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 e 0402.99.99, conformemente alla procedura di cui all'articolo XXVIII, paragrafo 1, del GATT 1994.
(2)Il 26 ottobre 2020 l'Unione, in qualità di membro dell'OMC titolare di un diritto di negoziazione iniziale per quanto riguarda le linee tariffarie relative al latte evaporato e fornitore importante per quanto riguarda le linee tariffarie relative al latte liquido, ha comunicato la sua manifestazione di interesse a Panama in relazione alle concessioni oggetto di negoziati e consultazioni ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
(3)La Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata ad avviare negoziati con Panama ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di concordare una compensazione adeguata per l'Unione a seguito della decisione di Panama di ritirare determinate concessioni tariffarie per il latte liquido e il latte evaporato dal suo elenco delle concessioni CXLI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo con Panama, in virtù dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per ottenere un'adeguata compensazione, a seguito della decisione di Panama di ritirare dal suo elenco delle concessioni CXLI i contingenti per il latte liquido e il latte evaporato di cui alle linee tariffarie 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 e 0402.99.99.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato per la politica commerciale.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente