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Document 52021DP0059

    Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó (2020/2024(IMM))

    GU C 474 del 24.11.2021, p. 156–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 474/156


    P9_TA(2021)0059

    Richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó

    Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó (2020/2024(IMM))

    (2021/C 474/17)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta di revoca dell'immunità pervenuta il 13 gennaio 2020 e trasmessa dal presidente del Tribunal Supremo spagnolo (Corte suprema) e presentata dal presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo in relazione al procedimento speciale n. 3/20907/2017 il 10 gennaio 2020; vista la comunicazione in Aula della citata richiesta di revoca dell'immunità avvenuta il 16 gennaio 2020,

    avendo ascoltato Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

    visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

    vista la decisione della Junta Electoral Central spagnola (commissione elettorale centrale) del 13 giugno 2019 (2),

    vista la comunicazione in Aula il 13 gennaio 2020, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Carles Puigdemont i Casamajó a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019,

    visto l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola,

    visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A9-0020/2021),

    A.

    considerando che il presidente della Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha chiesto la revoca dell'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó, deputato al Parlamento europeo, in relazione all'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nel quadro del procedimento speciale n. 3/20907/2017 — procedimento penale per presunto reato di sedizione di cui agli articoli 544 e 545 del codice penale spagnolo, e per reato di malversazione di fondi pubblici, di cui all'articolo 432 del codice penale spagnolo in combinato disposto con l'articolo 252;

    B.

    considerando che gli atti perseguibili sarebbero stati commessi nel 2017; che l'ordinanza di rinvio a giudizio nel caso di specie è stata emessa il 21 marzo 2018 e confermata da successive ordinanze di rigetto dei ricorsi; che l'indagine è stata chiusa con ordinanza del 9 luglio 2018 e confermata in via definitiva il 25 ottobre 2018; che, con ordinanza del 9 luglio 2018, Carles Puigdemont i Casamajó, tra gli altri, è stato dichiarato contumace ed è stato deciso di sospendere il procedimento nei suoi confronti e nei confronti di altre persone fintantoché non fossero state ritrovate;

    C.

    considerando che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2019, il Parlamento ha preso atto dell'elezione di Carles Puigdemont i Casamajó a deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019;

    D.

    considerando che lo status di deputato al Parlamento europeo è stato acquisito a decorrere dal 13 giugno 2019; che la richiesta di revoca dell'immunità riguarda pertanto fatti e un procedimento giudiziario anteriori all'acquisizione dello status e, di conseguenza, all'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo;

    E.

    considerando che la commissione giuridica ha preso atto dei documenti presentati ai propri membri da Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento e da lui ritenuti pertinenti alla procedura;

    F.

    considerando che le autorità degli Stati membri decidono in merito all'opportunità del procedimento giudiziario;

    G.

    considerando che non spetta al Parlamento europeo mettere in discussione i meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;

    H.

    considerando che il Parlamento europeo non ha alcuna competenza per valutare o mettere in discussione la giurisdizione delle autorità giudiziarie nazionali incaricate dei procedimenti penali in esame;

    I.

    considerando che, conformemente al diritto spagnolo quale interpretato dai tribunali nazionali e comunicato al Parlamento dallo Stato membro in questione, la Seconda Sezione penale del Tribunal Supremo spagnolo è l'autorità competente a chiedere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo;

    J.

    considerando che il procedimento giudiziario non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

    K.

    considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

    L.

    considerando che l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, della Costituzione spagnola stabilisce che:

    «1.

    I Deputati e Senatori beneficiano dell'inviolabilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

    2.

    Durante il periodo del loro mandato, i Deputati e Senatori beneficiano parimenti dell’immunità e potranno essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Non possono essere incriminati, né processati se non previa autorizzazione della rispettiva camera»;

    M.

    considerando che la richiesta di revoca dell'immunità precisa, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 71 della Costituzione spagnola e, nello specifico, la fase procedimentale a partire dalla quale non è necessario richiedere l'autorizzazione parlamentare a svolgere un procedimento penale nei confronti di un imputato che acquisisce lo status di deputato al parlamento, che una richiesta di revoca non è necessaria nei casi in cui lo status di deputato al parlamento sia acquisito mentre è in corso un processo precedentemente avviato o nei casi in cui un deputato al parlamento assuma le sue funzioni dopo che nei suoi confronti è stata avviata un'azione legale; che pertanto non è necessario chiedere la revoca dell'immunità a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per l'adozione di misure sul territorio spagnolo;

    N.

    considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali in materia di privilegi e immunità dei parlamentari;

    O.

    considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;

    P.

    considerando che il 14 ottobre 2019 la Seconda Sezione del Tribunal Supremo spagnolo ha ordinato di emettere «ai fini dell'idoneo svolgimento del procedimento penale […]: un mandato d'arresto nazionale, un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto internazionale ai fini dell'estradizione» di Carles Puigdemont i Casamajó, che è stato confermato contumace; che, come precisa la richiesta di revoca dell'immunità, il 10 gennaio 2020 il ricorso avverso tale decisione è stato respinto per quanto riguarda la revoca «dei pertinenti mandati nazionali di ricerca, arresto e carcerazione, nonché dei mandati d'arresto internazionale ed europeo» e accolto «avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2019 e la decisione del 18 ottobre 2018, […] conformemente all'interpretazione data dalla CGUE nella sentenza del 19 dicembre 2019 in cui si riconosce al ricorrente o ai ricorrenti», in qualità di deputato o deputati al Parlamento europeo, i privilegi e le immunità di cui all'articolo 9 del protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è stato deciso altresì di chiedere al Parlamento europeo di revocare l'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó «al fine di procedere all'esecuzione del mandato d'arresto europeo che è stato spiccato» e di informarne l'autorità esecutiva belga;

    Q.

    considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti attribuiti al deputato, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

    R.

    considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

    S.

    considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

    T.

    considerando che l'accusa non ha chiaramente alcun rapporto con la posizione di Carles Puigdemont i Casamajó in quanto deputato al Parlamento europeo, bensì con la sua precedente carica di Presidente della Generalitat de Catalunya (governo catalano);

    U.

    considerando che Carles Puigdemont i Casamajó fa parte di un gruppo di persone che si trovano nella situazione analoga di essere perseguite legalmente e trovarsi formalmente in stato di accusa per i reati in questione, con l'unica differenza di godere attualmente dell'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo; che occorre pertanto tener presente che Carles Puigdemont i Casamajó non è l'unica persona sottoposta a procedimento giudiziario nella causa in questione;

    V.

    considerando che i fatti incriminati sono stati commessi nel 2017 e che il procedimento penale in questione nei confronti di Carles Puigdemont i Casamajó è stato avviato nel 2018; che, su tale base, non si può affermare che il procedimento giudiziario sia stato avviato con l'intenzione di ostacolare la futura attività politica di Carles Puigdemont i Casamajó in qualità di deputato al Parlamento europeo, visto che in quel momento il suo status di europarlamentare era ancora ipotetico e futuro;

    W.

    considerando che, nel caso di specie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

    1.

    decide di revocare l'immunità di Carles Puigdemont i Casamajó a norma dell'articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità spagnole e a Carles Puigdemont i Casamajó.

    (1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

    (2)  Boletín Oficial del Estado, n. 142 del 14 giugno 2019, pagg. 62477-62478.


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