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Document 52021DC0829

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Modello di accordo sullo status di cui al Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624

    COM/2021/829 final

    Bruxelles, 21.12.2021

    COM(2021) 829 final

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Modello di accordo sullo status di cui al Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624




    1.INTRODUZIONE

    La cooperazione attiva con i paesi terzi è un elemento fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere 1 . Dall'introduzione del regolamento del 2016 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea 2 , ora abrogato, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia"), comunemente nota come Frontex, è autorizzata a dispiegare squadre con poteri esecutivi nei paesi terzi vicini all'Unione europea previa conclusione di un accordo sullo status, vale a dire un accordo internazionale tra l'Unione europea e il paese terzo, negoziato, firmato e concluso a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel 2016 la Commissione ha adottato un modello di accordo sullo status 3 basato sul regolamento (UE) 2016/1624 e utilizzato come riferimento per i negoziati con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia del Nord, il Montenegro e la Serbia. Ad oggi, gli accordi sullo status con la Serbia, l'Albania e il Montenegro 4 sono stati conclusi e in questi tre paesi sono state avviate con successo operazioni congiunte. Gli accordi sullo status con la Macedonia del Nord e la Bosnia-Erzegovina sono stati siglati ma sono in attesa di una stesura definitiva.

    Nel 2019 il mandato di Frontex è stato ulteriormente ampliato con il regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea 5 ("regolamento"). Il regolamento ha ampliato i compiti dell'Agenzia e il numero di potenziali partner per gli accordi sullo status. In particolare, l'Agenzia può ora dispiegare membri delle squadre con poteri esecutivi in qualsiasi paese terzo, purché il dispiegamento contribuisca all'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere; in altri termini, il dispiegamento non è più limitato ai paesi terzi confinanti con l'Unione europea. Come in precedenza, occorre concludere un accordo sullo status quando è previsto il dispiegamento in un paese terzo di membri delle squadre con poteri esecutivi 6 .

    La presente comunicazione stabilisce il modello di accordo sullo status previsto dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896. Si tratta di una versione aggiornata del modello adottato nel 2016 che, oltre ad includere le novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/1896, in particolare il rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali, attinge anche all'esperienza acquisita nella negoziazione degli accordi di status già conclusi.

    2.Cooperazione con i paesi terzi nel quadro del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea

    Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha invitato a intensificare ulteriormente il ruolo di sostegno svolto dall'Agenzia per quanto riguarda la garanzia del controllo efficace delle frontiere esterne dell'Unione europea, anche in cooperazione con i paesi terzi, attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato 7 .

    Una cooperazione permanente e ben strutturata con i paesi terzi è un fattore fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della gestione europea integrata delle frontiere. Il regolamento individua nella "cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati [dallo stesso], con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e/o di transito dell'immigrazione illegale" uno degli elementi della gestione europea integrata delle frontiere 8 . Tale cooperazione dovrebbe servire a promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio, a scambiare informazioni e analisi dei rischi, a facilitare l'attuazione dei rimpatri al fine di aumentarne l'efficienza e a sostenere i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere e della migrazione, anche mediante l'impiego del corpo permanente, qualora tale sostegno sia necessario per proteggere le frontiere esterne e l'efficace gestione della politica dell'Unione in materia di migrazione 9 .

    L'Agenzia è chiamata a cooperare con i paesi terzi negli ambiti disciplinati dal regolamento, ad assisterli nel contesto della cooperazione tecnica e operativa tra di essi in relazione a talune questioni, ad assisterli nella formazione delle autorità competenti per la gestione delle frontiere e a fornire loro assistenza a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare 10 . Il regolamento consente l'impiego di membri del corpo permanente dell'Agenzia per operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, interventi di rimpatrio o altre attività operative pertinenti nei paesi terzi (previa autorizzazione del paese terzo interessato) 11 . Esso autorizza esplicitamente l'Agenzia a cooperare con le autorità dei paesi terzi competenti per la gestione delle frontiere 12  "nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti" 13 .

    L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle attività espletate in cooperazione con le autorità di paesi terzi e a fornire informazioni dettagliate riguardo alla conformità di tali attività ai diritti fondamentali 14 . L'Agenzia è inoltre obbligata a includere nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi nonché a rendere pubblici i suoi accordi, accordi di lavoro, progetti pilota e progetti di assistenza tecnica con i paesi terzi 15 .

    Qualora la cooperazione tra l'Agenzia e un paese terzo richieda l'invio in tale paese di squadre per la gestione delle frontiere che eserciteranno poteri esecutivi, il regolamento prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l'Unione e il paese terzo in questione 16 . Le squadre per la gestione delle frontiere sono composte da membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea 17 e possono essere inviate negli Stati membri, alle frontiere esterne e nel territorio di paesi terzi durante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere (denominati collettivamente "attività operative" nel modello di accordo sullo status) 18 . Ogni accordo sullo status può fungere da quadro di riferimento per lo svolgimento di molteplici attività operative.

    In particolare, ogniqualvolta raccomandi al Consiglio di autorizzarla a negoziare un accordo sullo status con un paese terzo, la Commissione deve valutare la situazione dei diritti fondamentali nel paese terzo in relazione ai settori contemplati dall'accordo e informarne il Parlamento europeo 19 .

    L'Agenzia può anche agire nel quadro di un accordo di lavoro concluso con le autorità competenti del paese terzo su questioni relative alla gestione della cooperazione operativa 20 .

    Qualsiasi operazione dell'Agenzia nel territorio di un paese terzo deve essere inclusa nel programma di lavoro annuale adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed essere effettuata sulla base di un piano operativo concordato fra l'Agenzia e le autorità competenti del paese terzo e in consultazione con gli Stati membri partecipanti 21 . Nel caso in cui uno o più Stati membri siano situati in prossimità del paese terzo o siano confinanti con l'area operativa del paese terzo, il piano operativo e le relative modifiche sono subordinati all'accordo di tale Stato membro o di tali Stati membri 22 .

    Per quanto riguarda il rimpatrio, il regolamento consente all'Agenzia di i) fornire assistenza in tutte le fasi della procedura di rimpatrio (senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, che restano di esclusiva responsabilità degli Stati membri); ii) concorrere al coordinamento e all'organizzazione delle operazioni di rimpatrio; iii) fornire sostegno tecnico e operativo per adempiere all'obbligo di rimpatriare le persone soggette a espulsione; e iv) fornire sostegno tecnico e operativo in relazione alle operazioni e agli interventi di rimpatrio 23 . Il regolamento non contempla l'impiego operativo di squadre diverse dalle squadre per la gestione delle frontiere nei paesi terzi 24 e non prevede l'esercizio di poteri esecutivi in un paese terzo da parte dei membri del corpo permanente nell'ambito dei rimpatri. Un accordo sullo status non costituirebbe pertanto lo strumento adeguato tramite il quale organizzare le operazioni di rimpatrio 25 .

    3.Modello di accordo sullo status

    Il regolamento prevede che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, dell'Agenzia, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e del Garante europeo della protezione dei dati, rediga un modello di accordo sullo status in relazione alle attività condotte sul territorio di paesi terzi 26 . Il modello di accordo sullo status deve stabilire, in particolare, l'ambito dell'attività operativa, disposizioni in materia di responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre, le misure relative all'istituzione di un ufficio antenna e le misure concrete relative al rispetto dei diritti fondamentali 27 .

    Il modello contiene di conseguenza le seguenti disposizioni specifiche:

    -l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione dell'accordo sullo status, nel quale rientrano tutti gli aspetti necessari per il dispiegamento nel territorio del paese terzo interessato di squadre per la gestione delle frontiere con poteri esecutivi attinte dal corpo permanente;

    -l'articolo 2 elenca le definizioni dei principali termini utilizzati nel modello (si noti che, a differenza del modello, in cui le definizioni contengono riferimenti alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, nella prassi consolidata gli accordi sullo status con i paesi terzi riprendono la formulazione di tali disposizioni anziché i riferimenti alle stesse);

    -l'articolo 3 descrive le modalità con cui un'attività operativa (vale a dire un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere) può essere avviata (si noti che un accordo sullo status disciplina unicamente gli obblighi di una parte nei confronti dell'altra e non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo agli obblighi ad esse incombenti in virtù della legislazione pertinente, in particolare il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea 28 );

    -l'articolo 4 prevede, per ogni attività operativa, l'adozione di un piano operativo che ne specifichi gli aspetti organizzativi e procedurali;

    -l'articolo 5 prevede che le parti predispongano un meccanismo di segnalazione di eventuali situazioni connesse all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o del paese terzo, lungo le stesse o in loro prossimità;

    -l'articolo 6 consente all'Agenzia di istituire uffici antenna nel paese terzo interessato, previo accordo di quest'ultimo;

    -l'articolo 7 descrive il ruolo del funzionario di coordinamento;

    -l'articolo 8 garantisce il pieno e costante rispetto dei diritti fondamentali in relazione all'applicazione dell'accordo sullo status e impone l'attivazione di meccanismi di denuncia che permettano la segnalazione e il trattamento delle denunce di presunta violazione dei diritti fondamentali;

    -l'articolo 9 descrive il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali;

    -l'articolo 10 stabilisce i compiti e le competenze dei membri della squadra, limitandone lo svolgimento e l'esercizio unicamente ai compiti e alle competenze descritti nel piano operativo;

    -l'articolo 11 sancisce l'inviolabilità di beni, fondi, mezzi e operazioni dell'Agenzia nel paese terzo interessato;

    -l'articolo 12 elenca i privilegi e le immunità dei membri della squadra, inclusa la responsabilità civile e penale;

    -l'articolo 13 disciplina i casi di infortunio o decesso di membri della squadra;

    -l'articolo 14 descrive i dettagli dei documenti di accreditamento che devono essere rilasciati a ciascun membro della squadra;

    -l'articolo 15 prevede l'applicabilità degli articoli da 12 a 14 a tutto il personale dell'Agenzia dispiegato nel paese terzo;

    -l'articolo 16 elenca le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;

    -l'articolo 17 stabilisce le condizioni essenziali per lo scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate tra l'Agenzia e il paese terzo interessato;

    -l'articolo 18 disciplina la revoca del finanziamento di un'attività operativa ovvero la sospensione o cessazione di tale attività;

    -l'articolo 19 impone al paese terzo interessato di informare proattivamente gli organi competenti dell'Unione qualora venga a conoscenza di accuse di frode, di corruzione o di altre attività illegali che possano ledere gli interessi dell'Unione europea;

    -l'articolo 20 indica le entità responsabili dell'attuazione dell'accordo sullo status;

    -l'articolo 21 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione dell'accordo;

    -l'articolo 22 descrive la procedura di entrata in vigore, modifica, sospensione e denuncia dell'accordo e la durata di quest'ultimo.

    4.    Conclusioni

    L'ampliamento delle competenze dell'Agenzia nello svolgimento di attività operative nel territorio di qualsiasi paese terzo in cui tale dispiegamento può concorrere all'attuazione efficace della gestione europea integrata delle frontiere darà un notevole contributo al miglioramento della sicurezza delle frontiere dell'Unione. Il modello di accordo sullo status figurante in allegato stabilisce il quadro di cooperazione tra l'Agenzia e le sue squadre, da un lato, e le autorità pertinenti dei paesi terzi, dall'altro. Anche se la Commissione utilizzerà tale modello come punto di partenza per tutti i negoziati relativi ad accordi sullo status intavolati con paesi terzi a nome dell'Unione europea, i testi finali di tali accordi saranno necessariamente adattati in base alla realtà specifica di ciascun partner negoziale e ai diversi obiettivi dell'Unione in relazione a tale partner. Durante i negoziati, la Commissione farà tuttavia il possibile per preservare gli elementi essenziali del modello di accordo sullo status.

    (1)

         La gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell'accesso a quattro livelli, prevede anche misure nei paesi terzi come quelle previste nell'ambito della politica comune dei visti, misure con i paesi terzi vicini, misure per il controllo di frontiera alle frontiere esterne, un'analisi dei rischi, misure nell'ambito dello spazio Schengen e misure di rimpatrio. Il nuovo regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea riconosce nella cooperazione con i paesi terzi un aspetto importante della gestione europea integrata delle frontiere (considerando 87).

    (2)

         Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

    (3)

         Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 novembre 2016, sul modello di accordo sullo status di cui all'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (COM(2016) 747 final).

    (4)

         Rispettivamente, la decisione (UE) 2020/865 del Consiglio, la decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio e la decisione (UE) 2020/729 del Consiglio.

    (5)

         Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1). 

    (6)

         Articolo 73, paragrafo 3.

    (7)

          https://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf . 

    (8)

         Articolo 3, paragrafo 1, lettera g).

    (9)

         Considerando 87.

    (10)

         Articolo 10.

    (11)

         Articolo 54.

    (12)

         "le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento".

    (13)

         Articolo 73, paragrafo 1.

    (14)

         Articolo 73, paragrafo 7.

    (15)

         Articolo 73, paragrafi 7 e 8.

    (16)

         Articolo 73, paragrafo 3.

    (17)

         Il corpo permanente è formato da quattro categorie di personale operativo: i) personale statutario dell'Agenzia; ii) personale distaccato a lungo termine presso l'Agenzia dagli Stati membri; iii) personale degli Stati membri pronto per essere messo a disposizione dell'Agenzia per un impiego di breve durata; e iv) personale degli Stati membri pronto per essere impiegato per interventi rapidi alle frontiere (articolo 54, paragrafo 1, del regolamento). [NB: ai fini del modello di accordo sullo status, il personale appartenente alla prima categoria è designato come "membri delle squadre che costituiscono personale statutario dell'Agenzia" e il personale appartenente alle rimanenti tre categorie è designato come "membri delle squadre che non costituiscono personale statutario dell'Agenzia".]

    (18)

         Articolo 2, paragrafo 18.

    (19)

         Considerando 88.

    (20)

         Articolo 73, paragrafo 4.

    (21)

         Articolo 74, paragrafo 3.

    (22)

         Articolo 74, paragrafo 3.

    (23)

         Articolo 10, paragrafo 1, lettera n).

    (24)

         Articolo 10, paragrafo 1, lettera u).

    (25)

         In particolare, il regolamento indica i "contatti con i paesi terzi ai fini dell'identificazione e dell'acquisizione di documenti di viaggio per i rimpatriandi" e la "scorta di cittadini di paesi terzi cui si applicano procedure di rimpatrio forzato" come compiti ammissibili che richiedono poteri esecutivi; tuttavia nessuno di tali compiti verrebbe svolto nel territorio del paese terzo.

    (26)

         Articolo 76.

    (27)

         Articolo 73, paragrafo 3.

    (28)

         Regolamento (UE) 2019/1896.

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    Bruxelles, 21.12.2021

    COM(2021) 829 final

    ALLEGATO

    della

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Modello di accordo sullo status di cui al Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624



















    Modello di accordo sullo status tra l'Unione europea e [paese terzo] riguardante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in [paese terzo]

    L'Unione europea

    e [paese terzo], 

    di seguito denominati individualmente "la parte" e collettivamente "le parti",

    CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito, "l'Agenzia") sia chiamata a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e [paese terzo], anche sul territorio di [paese terzo],

    CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio di [paese terzo],

    CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio di [paese terzo] per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,

    CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali in [paese terzo] e nell'Unione europea, e

    Ove applicabile [CONSIDERANDO che [paese terzo] ha ratificato [strumento di diritto internazionale pertinente in materia di protezione dei dati personali concluso dallo Stato terzo e da cui risulti un sufficiente livello di protezione, ad es. la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale],

    TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,

    CONSIDERANDO che [paese terzo] ha ratificato [strumento di diritto internazionale pertinente in materia di protezione dei diritti fondamentali concluso dallo Stato terzo e da cui risulti un sufficiente livello di protezione, ad es. la Convenzione, del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che trova riscontro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea],

    CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio di [paese terzo] dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o [paese terzo] sono parti,

    CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica, professionalità e rispetto dei diritti fondamentali e a rispettare gli obblighi ad esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,

    hanno deciso di concludere il seguente accordo:

    Articolo 1
    Ambito di applicazione 

    1.Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in [paese terzo], nel cui territorio i membri della squadra hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.

    2.Le attività operative di cui al paragrafo 1 possono svolgersi nel territorio di [paese terzo], ivi incluse le sue frontiere [terrestri], [marittime] e [aeree] con [altro/i paese/paesi].

    [Per i paesi terzi costieri/insulari] Fatti salvi gli obblighi delle parti derivanti dal diritto del mare, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le attività operative possono avere luogo anche nella zona contigua di [paese terzo]. Le attività operative svolte nell'ambito del presente accordo non pregiudicano gli obblighi di ricerca e soccorso derivanti dal diritto del mare, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e dalla Convezione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

    -"attività operativa": un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;

    -"Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 1 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea o sue eventuali modifiche;

    -"controllo di frontiera": il controllo di frontiera quale definito all'articolo 2, punt10, del regolamento (UE) 2016/399 2 ;

    -"squadre per la gestione delle frontiere": le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;

    -"forum consultivo": l'organo consultivo istituito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;

    -"corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea": il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;

    -"Eurosur": Eurosur secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2019/1896;

    -"osservatore dei diritti fondamentali": l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;

    -"Stato membro di appartenenza": lo Stato membro di appartenenza secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2019/1896;

    -"episodio": una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o di [paese terzo], lungo le stesse o in loro prossimità;

    -"operazione congiunta": un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità nazionali di [paese terzo] responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali l'immigrazione illegale, le minacce presenti o future alle frontiere di [paese terzo] o la criminalità transfrontaliera o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di tali frontiere;

    -"membro della squadra": un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegato nell'ambito di una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;

    -"Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

    -"area operativa": l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;

    -"Stato membro partecipante": uno Stato membro partecipante quale definito all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/1896;

    -"dati personali": dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 3 ;

    -"intervento rapido alle frontiere": un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere di [paese terzo] mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio di [paese terzo] incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità nazionali di [paese terzo] responsabili del controllo di frontiera;

    -"personale statutario": il personale statutario quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2019/1896.

    Articolo 3
    Avvio di attività operative

    1.Un'attività operativa a norma del presente accordo è avviata con decisione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia su richiesta presentata per iscritto dalle autorità competenti di [paese terzo]. Tale richiesta comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili del personale necessario, incluso, se del caso, quello che detiene poteri esecutivi.

    2.Qualora ritenga che l'attività operativa richiesta possa implicare o comportare gravi e/o persistenti violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale, il direttore esecutivo dell'Agenzia non avvia l'attività operativa in questione.

    3.Se, dopo aver ricevuto una richiesta a norma del paragrafo 1, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per decidere se avviare una data attività operativa, il direttore esecutivo dell'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o autorizzare esperti dell'Agenzia a recarsi in [paese terzo] per valutare la situazione in loco. [Paese terzo] agevola tali spostamenti.

    4.Il direttore esecutivo dell'Agenzia decide di non avviare un'attività operativa se ritiene che sussistano fondati motivi per sospenderla o cessarla a norma delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 18.

    Articolo 4
    Piano operativo

    1.Per ogni attività operativa l'Agenzia e [paese terzo] concordano un piano operativo ai sensi degli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, [paese terzo] e gli Stati membri partecipanti.

    2.[Nel caso in cui uno Stato membro sia situato in prossimità del paese terzo o sia confinante con l'area operativa] Il piano operativo e le relative modifiche sono subordinati all'accordo di qualsiasi Stato membro situato in prossimità di [paese terzo] e/o confinante con l'area operativa.

    3. Il piano operativo definisce gli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività operativa, fornendo in particolare:

    (a)una descrizione della situazione che specifichi il modus operandi e gli obiettivi del dispiegamento, incluse le finalità operative;

    (b)l'indicazione del lasso di tempo stimato necessario affinché l'attività operativa consegua i suoi obiettivi;

    (c)l'indicazione dell'area operativa;

    (d)una descrizione dei compiti, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, e delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e a portare armi d'ordinanza, munizioni e attrezzature in [paese terzo];

    (e)la composizione della squadra per la gestione delle frontiere e il dispiegamento di altro personale pertinente/la presenza di altri membri del personale statutario dell'Agenzia, inclusi gli osservatori dei diritti fondamentali;

    (f)disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente di [paese terzo] responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri delle squadre;

    (g)l'indicazione delle attrezzature tecniche da utilizzare durante l'attività operativa, inclusi requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio necessario, il trasporto e altri aspetti logistici, e delle disposizioni finanziarie;

    (h)disposizioni dettagliate per la segnalazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e di [paese terzo] da parte dell'Agenzia in relazione a ogni episodio verificatosi nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo;

    (i)uno schema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

    (j)[se del caso] per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione competente e la legislazione applicabile nell'area operativa, compresi i riferimenti al diritto nazionale, internazionale e dell'Unione in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco;

    (k)le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione diversi dall'Agenzia, altri paesi terzi o organizzazioni internazionali;

    (l)istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa, inclusi la protezione dei dati personali e gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;

    (m)un'indicazione delle procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e altre persone in situazioni vulnerabili siano indirizzate alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;

    (n)un'indicazione delle procedure per la creazione di un meccanismo di ricezione e trasmissione all'Agenzia e a [paese terzo] di denunce (incluse quelle presentate in forza del successivo articolo 8, paragrafo 5, del presente accordo) nei confronti di chiunque partecipi a un'attività operativa, tra cui guardie di frontiera o altro personale competente di [paese terzo] e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;

    (o)un'indicazione delle disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'attività operativa;

    (p)[se del caso] un'indicazione delle disposizioni riguardanti un ufficio antenna istituito conformemente all'articolo 6.

    4.Per eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo è necessario il consenso dell'Agenzia e di [paese terzo], previa consultazione degli Stati membri partecipanti.

    5.Lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ai fini di Eurosur avvengono secondo le norme concernenti l'istituzione e la condivisione dei quadri situazionali specifici da stabilire nel piano operativo per l'attività operativa interessata.

    6.La valutazione dell'attività operativa ai sensi del paragrafo 3, lettera i), del presente articolo è effettuata congiuntamente da [paese terzo] e dall'Agenzia.

    7.Le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione ai sensi del paragrafo 3, lettera k), del presente articolo sono conformi ai rispettivi mandati e compatibili con le risorse disponibili.

    Articolo 5
    Segnalazione di episodi

    L'Agenzia e [autorità pertinente del paese terzo] dispongono ciascun[o/a] di un meccanismo di segnalazione di episodi atto a consentire la segnalazione tempestiva di ogni episodio riscontrato nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo.

    L'Agenzia e [paese terzo] si prestano assistenza reciproca nello svolgimento di tutte le attività necessarie di accertamento e indagine inerenti a qualsiasi episodio segnalato tramite detto meccanismo, quali l'identificazione di testimoni e la raccolta e la produzione di elementi probatori, incluse le richieste di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati all'episodio segnalato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

    Articolo 6
    Uffici antenna

    1.L'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio di [paese terzo] per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per garantire una gestione efficace delle sue risorse umane e tecniche. La sede degli uffici antenna è stabilita dall'Agenzia.

    2.Gli uffici antenna sono istituiti in funzione delle esigenze operative e rimangono operativi per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative in [paese terzo] e nella regione vicina. Tale periodo può essere prorogato dall'Agenzia previo accordo di [paese terzo].

    3.Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo a capo dell'ufficio stesso, con il compito di sovrintendere ai lavori di quest'ultimo.

    4.Se del caso, gli uffici antenna:

    (a)forniscono supporto operativo e logistico e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;

    (b)forniscono supporto operativo a [paese terzo] nelle aree operative interessate;

    (c)monitorano le attività delle squadre e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;

    (d)cooperano con [paese terzo] su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia in [paese terzo], comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;

    (e)forniscono sostegno al funzionario di coordinamento ai fini della cooperazione con [paese terzo] su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;

    (f)forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché all'osservatore/agli osservatori dei diritti fondamentali incaricato/i di monitorare l'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre dell'Agenzia e le autorità pertinenti di [paese terzo] nonché lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;

    (g)organizzano il supporto logistico per il dispiegamento dei membri delle squadre e il dispiegamento e l'uso delle attrezzature tecniche;

    (h)forniscono ogni altro supporto logistico necessario nell'area operativa di cui è responsabile un dato ufficio antenna per facilitare il regolare svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;

    (i)garantiscono una gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine di tali attrezzature e qualsiasi supporto logistico necessario;

    (j)sostengono altro personale e/o altre attività dell'Agenzia in [paese terzo] secondo quanto concordato tra l'Agenzia e [paese terzo].

    5.L'Agenzia e [paese terzo] assicurano le migliori condizioni possibili per consentire all'ufficio antenna di adempiere ai suoi compiti.

    6. [Paese terzo] fornisce assistenza all'Agenzia per garantire la capacità operativa dell'ufficio antenna.

    Articolo 7
    Funzionario di coordinamento

    1.Fatto salvo il ruolo degli uffici antenna descritto all'articolo 6, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del proprio personale statutario da impiegare in qualità di funzionario/i di coordinamento per ogni attività operativa. Il direttore esecutivo comunica tale nomina a [paese terzo].

    2.Il funzionario di coordinamento svolge le mansioni seguenti:

    (a)funge da interfaccia tra l'Agenzia, [paese terzo] e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro dispiegamento;

    (b)monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in collaborazione con l'osservatore/gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito;

    (c)agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre e riferisce all'Agenzia su tutti questi aspetti;

    (d)favorisce la cooperazione e il coordinamento tra [paese terzo] e gli Stati membri partecipanti.

    3.Nel contesto delle attività operative, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sul dispiegamento delle squadre.

    4.[Paese terzo] impartisce ai membri della squadra unicamente istruzioni conformi al piano operativo. Il funzionario di coordinamento, qualora ritenga che le istruzioni impartite ai membri della squadra non siano conformi al piano operativo o agli obblighi normativi applicabili, ne informa immediatamente i funzionari di [paese terzo] che svolgono un ruolo di coordinamento e il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può prendere le misure opportune, inclusa la sospensione o la cessazione dell'attività operativa in linea con l'articolo 18 del presente accordo. [Paese terzo] può autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.

    Articolo 8
    Diritti fondamentali

    1.Nell'adempiere agli obblighi ad esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli strumenti giuridici in materia di diritti umani, ivi inclusi [inserire la dicitura utile/cancellare la dicitura inutile la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea] 4 .

    2.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta.

    Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere prese dai membri della squadra nello svolgimento dei loro compiti e/o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili.

    Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, a tutto il personale di [autorità nazionali pertinenti del paese terzo] che partecipa a un'attività operativa.

    3.Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia vigila sulla conformità di ciascuna attività operativa alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco nel paese terzo; fornisce anche pareri sui piani operativi e informa il direttore esecutivo dell'Agenzia di eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative a una data attività operativa. [Paese terzo] sostiene l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.

    4.Le parti convengono di fornire al forum consultivo un accesso tempestivo ed effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi attività operativa svolta nel quadro del presente accordo, anche mediante visite in loco nell'area operativa.

    5.Ciascuna parte dispone di un meccanismo di denuncia per il trattamento dei casi di presunta violazione dei diritti fondamentali commessa dal proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'attività operativa svolta nel quadro del presente accordo.

    Articolo 9
    Osservatori dei diritti fondamentali

    1.Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia assegna a ciascuna operazione almeno un osservatore dei diritti fondamentali incaricato anche di fornire assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento.

    2.L'osservatore monitora il rispetto dei diritti fondamentali e presta assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione dell'attività operativa pertinente. In particolare, è incaricato di:

    (a)seguire la preparazione dei piani operativi e riferire al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896;

    (b)effettuare visite, anche a lungo termine, nei luoghi in cui si svolgono le attività operative;

    (c)collaborare e mantenere i contatti con l'agente di coordinamento e fornirgli consulenza e assistenza;

    (d)informare l'agente di coordinamento e segnalare al responsabile dei diritti fondamentali qualsiasi preoccupazione riguardante eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative all'attività operativa; e

    (e)contribuire alla valutazione dell'attività operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera i).

    3.Gli osservatori dei diritti fondamentali hanno accesso a tutte le zone in cui si svolge l'attività operativa e a tutti i documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di tale attività.

    4.Durante la loro presenza nell'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come tali.

    Articolo 10
    Membri della squadra

    1.I membri della squadra hanno la facoltà di svolgere i compiti di cui al piano operativo.

    2.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari di [paese terzo] nonché il diritto dell'Unione e il diritto internazionale applicabili.

    3.I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio di [paese terzo] esclusivamente sotto il controllo e in presenza delle autorità di [paese terzo] competenti per la gestione delle frontiere. [Paese terzo] può, previo consenso dello Stato membro di appartenenza o, se del caso, dell'Agenzia, autorizzare i membri della squadra a svolgere compiti specifici e/o a esercitare competenze specifiche sul suo territorio in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere.

    4.Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che sono personale statutario dell'Agenzia indossano l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

    Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che non sono personale statutario dell'Agenzia indossano la loro uniforme nazionale nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

    Durante il servizio, inoltre, tutti i membri della squadra portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con i distintivi dell'Unione europea e dell'Agenzia.

    5.[Paese terzo] autorizza i membri della squadra pertinenti a svolgere, durante un'attività operativa, compiti che richiedono l'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, conformemente alle disposizioni pertinenti del piano operativo.

    -I membri della squadra che sono personale statutario dell'Agenzia possono portare attrezzature, armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dell'Agenzia.

    -I membri della squadra che non sono personale statutario dell'Agenzia possono portare attrezzature, armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

    6.L'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, è esercitato ai sensi della legislazione nazionale di [paese terzo] e in presenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. [Paese terzo] può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. 

    -Nel caso in cui i membri della squadra siano personale statutario dell'Agenzia, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere di [paese terzo] è subordinata al consenso dell'Agenzia.

    -Nel caso in cui i membri della squadra non siano personale statutario dell'Agenzia, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere di [paese terzo] è subordinata al consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

    L'eventuale uso della forza da parte dei membri della squadra deve essere necessario e proporzionato nonché pienamente conforme al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili, compresi, in particolare, i requisiti di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.

    7.Prima del dispiegamento dei membri della squadra, l'Agenzia informa [paese terzo] in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle altre attrezzature che essi sono autorizzati a portare a norma del paragrafo 5 del presente articolo. [Paese terzo] può vietare di portare alcune armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue autorità incaricate della gestione delle frontiere. Prima del dispiegamento dei membri della squadra, [paese terzo] informa l'Agenzia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle attrezzature autorizzate e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

    [Paese terzo] adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di eventuali porto d'armi necessari e agevola l'importazione, l'esportazione, il trasporto e la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature a disposizione dei membri delle squadre secondo quanto richiesto dall'Agenzia.

    8.Le armi d'ordinanza, le munizioni e le attrezzature possono essere usate per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone ai sensi della legislazione nazionale di [paese terzo], in linea con i principi pertinenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione.

    9.[Paese terzo] può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo. [Paese terzo] provvede a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace.

    Prima del dispiegamento dei membri della squadra, [paese terzo] informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate.

    I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale di [paese terzo] in materia di protezione dei dati e del presente accordo.

    10.Ai fini dell'attuazione delle attività operative, [paese terzo] impiega funzionari di [autorità nazionali del paese terzo responsabili del controllo di frontiera] che abbiano la volontà e la capacità di comunicare nella lingua di lavoro dell'Agenzia affinché svolgano un ruolo di coordinamento per conto di [paese terzo].

    Articolo 11
    Privilegi e immunità relativi a beni, fondi,
    mezzi e operazioni dell
    'Agenzia

    1.I locali e gli edifici dell'Agenzia in [paese terzo] sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

    2.I beni e i mezzi dell'Agenzia, ivi inclusi i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli archivi, qualsiasi corrispondenza, i documenti, le carte d'identità e i beni finanziari godono dell'inviolabilità.

    3.I mezzi dell'Agenzia comprendono i mezzi posseduti, in comproprietà, noleggiati o presi in locazione da uno Stato membro e offerti all'Agenzia. Al momento del loro imbarco, il rappresentante o i rappresentanti delle autorità nazionali competenti sono considerati mezzi adibiti a un servizio pubblico e autorizzati come tali.

    4.Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti dell'Agenzia. I beni e i mezzi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. I beni dell'Agenzia non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza.

    5.[Paese terzo] permette l'ingresso e l'uscita di oggetti ed attrezzature dispiegati dall'Agenzia in [paese terzo] per scopi operativi.

    6.L'Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale.

    Articolo 12
    Privilegi e immunità dei membri della squadra

    1.I membri della squadra non possono essere sottoposti ad alcuna forma di arresto o detenzione in [paese terzo] o da parte delle autorità di [paese terzo].

    2.I membri della squadra non possono essere oggetto di indagini o procedimenti giudiziari in [paese terzo] o da parte delle autorità di [paese terzo], tranne nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

    3.I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale di [paese terzo] in ogni circostanza.

    Il direttore esecutivo dell'Agenzia può revocare l'immunità dei membri della squadra che siano membri del personale statutario dell'Agenzia dalla giurisdizione penale di [paese terzo].

    Le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza possono revocare l'immunità dei membri della squadra che non siano membri del personale statutario dell'Agenzia dalla giurisdizione penale di [paese terzo].

    Tale revoca deve sempre essere espressa e redatta per iscritto.

    4.I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa di [paese terzo] per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali.

    Il direttore esecutivo dell'Agenzia è immediatamente informato dalle autorità competenti di [paese terzo] di ogni procedimento civile o amministrativo avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice di [paese terzo].

    Prima dell'avvio di tale procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per la giurisdizione di [paese terzo], che non può contestarla.

    Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale in controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.

    5.I locali, le abitazioni, i mezzi di trasporto, le comunicazioni e gli averi, ivi inclusi la corrispondenza, i documenti, le carte d'identità e i beni, dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.

    6.[Paese terzo] è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi dai membri della squadra nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

    7.In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che sia membro del personale statutario dell'Agenzia o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, [paese terzo] può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che l'Agenzia risarcisca i danni.

    In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che non sia membro del personale statutario dell'Agenzia o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, [paese terzo] può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che lo Stato membro di appartenenza in questione risarcisca i danni.

    8.I membri della squadra non possono essere obbligati a rendere testimonianza nell'ambito di procedimenti legali in [paese terzo].

    9.Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso alle sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

    10.Per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, i membri della squadra sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in [paese terzo].

    11.Le retribuzioni e gli emolumenti versati dall'Agenzia e/o dagli Stati membri di appartenenza ai membri della squadra, nonché ogni entrata percepita dai membri della squadra al di fuori di [paese terzo], non sono assoggettati ad alcuna forma di imposizione in [paese terzo].

    12.[Paese terzo] concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. [Paese terzo] autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.

    13.I membri della squadra sono esentati dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che tale bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena di [paese terzo]. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo in presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

    14.L'Agenzia e [paese terzo] designano punti di contatto raggiungibili in qualsiasi momento e responsabili dello scambio di informazioni e delle azioni immediate da intraprendere, nel caso in cui un atto commesso da un membro della squadra possa costituire una violazione del diritto penale, e dello scambio di informazioni e delle attività operative in relazione a qualsiasi procedimento civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra.

    Fino all'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, l'Agenzia e [paese terzo] si assistono reciprocamente nello svolgimento di tutte le inchieste e le indagini necessarie su qualsiasi presunto reato avente rilevanza per l'Agenzia e/o [paese terzo], nell'identificazione dei testimoni e nella raccolta e produzione degli elementi probatori, inclusa la richiesta di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati a un presunto reato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

    Articolo 13
    Infortunio o decesso di membri della squadra

    1.Fatto salvo l'articolo 12, il direttore esecutivo ha il diritto di provvedere al rimpatrio di un membro della squadra infortunato o deceduto, nonché degli effetti personali di tale membro, adottando a tal fine le disposizioni necessarie.

    2.Sulla salma di un membro della squadra può essere praticata un'autopsia solo con il consenso espresso dello Stato membro di appartenenza interessato e in presenza di un rappresentante dell'Agenzia e/o di tale Stato membro di appartenenza.

    3.[Paese terzo] e l'Agenzia si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio del membro della squadra infortunato o deceduto.

    Articolo 14
    Documento di accreditamento

    1.L'Agenzia rilascia a ciascun membro della squadra un documento, redatto [nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese terzo] e nella lingua di lavoro dell'Agenzia, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali di [paese terzo] e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10 del presente accordo e al piano operativo ("documento di accreditamento").

    2.Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; fotografia digitale recente e compiti che il membro è autorizzato a svolgere durante la missione.

    3.Per essere identificabili dalle autorità nazionali di [paese terzo], i membri della squadra sono obbligati a essere sempre muniti del documento di accreditamento.

    4. [Paese terzo] riconosce il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, quale documento che conferisce al titolare il diritto di entrare e soggiornare in [paese terzo] senza l'obbligo di visto, di autorizzazione preliminare o di alcun altro documento fino al giorno della sua scadenza.

    5.Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine della missione. La restituzione è comunicata alle autorità competenti di [paese terzo].

    Articolo 15
    Applicabilità ai membri del personale dell'Agenzia non dispiegati come membri di una squadra

    Gli articoli 12, 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i membri del personale dell'Agenzia dispiegati in [paese terzo] che non siano membri di una squadra, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali e il personale statutario dell'Agenzia presso gli uffici antenna.

    Articolo 16
    Protezione dei dati personali

    1.I dati personali vengono comunicati solo se necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti di [paese terzo] o dell'Agenzia. Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità in un caso specifico, compreso il loro trasferimento all'altra parte, è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale autorità. La parte assicura il rispetto delle garanzie minime seguenti, quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento di dati:

    (a)i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

    (b)i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e devono essere successivamente trattati, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;

    (c)i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati a norma del diritto applicabile dell'autorità che li comunica possono riguardare unicamente:

    [elenco delle categorie di dati che possono essere oggetto di scambio e delle finalità per le quali i dati possono essere trattati e trasferiti]

    (d)i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; 

    (e)i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;

    (f)i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("violazione dei dati"); la parte che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione degli stessi e informa la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;

    (g)sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;

    (h)su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso;

    (i)i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di seguito elencate:

    [elenco delle autorità e rispettivi ambiti di competenza]

    L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità che li comunica;

    (j)l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;

    (k)è istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia protezione dei dati, anche mediante l'ispezione dei suddetti registri; gli interessati hanno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;

    (l)gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico;

    (m) gli interessati hanno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.

    2.Ciascuna parte procederà periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione della presente disposizione. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui alla presente disposizione. I risultati della verifica saranno comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.

    3.Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo saranno soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati e di [autorità pubblica indipendente o altro organo di controllo competente del paese terzo]. 

    4.Le parti collaboreranno con il Garante europeo della protezione dei dati nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia.

    5.Le parti redigono una relazione comune sull'applicazione del presente articolo alla fine di ciascuna attività operativa. La relazione è inviata sia al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia che a [autorità pertinente del paese terzo].

    Articolo 17
    Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate

    1.Lo scambio, la condivisione o la divulgazione di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo di lavoro sono disciplinati da un accordo amministrativo distinto concluso tra l'Agenzia e [paese terzo] e soggetto all'approvazione preliminare della Commissione europea.

    2.Lo scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo: 

    (a)è gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione  5 ;

    (b)è sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a tali informazioni dalla parte che le comunica;

    (c)è effettuato tramite un sistema per lo scambio di informazioni che soddisfi i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, quale la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento.

    3.Le parti rispetteranno i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo.

    Articolo 18
    Decisione di sospensione o cessazione di un'attività operativa e/o
    di revoca del relativo finanziamento

    1.Se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di un'attività operativa, il direttore esecutivo dell'Agenzia cessa tale attività dopo averne dato comunicazione scritta a [paese terzo].

    2.Se [paese terzo] non ha rispettato le disposizioni del presente accordo o del piano operativo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può revocare il finanziamento dell'attività operativa interessata e/o sospendere o cessare tale attività dopo averne dato comunicazione scritta a [paese terzo].

    3.Se non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti a un'attività operativa svolta in [paese terzo], il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o cessare l'attività operativa in questione o alcune sue parti.

    4.Se ritiene che si siano verificate o possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o probabilmente destinate a persistere in relazione a un'attività operativa svolta ai sensi del presente accordo, il direttore esecutivo dell'Agenzia revoca il finanziamento dell'attività operativa in questione e/o sospende o cessa tale attività dopo averne informato [paese terzo].

    5.[Paese terzo] può chiedere al direttore esecutivo dell'Agenzia di sospendere o cessare un'attività operativa se un membro della squadra non rispetta le disposizioni del presente accordo o del piano operativo. Tale richiesta è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.

    6.La sospensione o cessazione di un'attività operativa o la revoca del relativo finanziamento ai sensi del presente articolo prende effetto dalla data della sua notifica a [paese terzo]. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima di tale sospensione o cessazione o della revoca del finanziamento.

    Articolo 19
    Lotta antifrode

    1.Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale che possa ledere gli interessi dell'Unione europea, [paese terzo] ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

    2.Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo, [paese terzo] fornisce tutta l'assistenza necessaria all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e/o alla Procura europea in relazione alle attività d'indagine sul suo territorio, anche facilitando colloqui, controlli e ispezioni in loco (incluso l'accesso ai sistemi d'informazione e alle banche dati in [paese terzo]) e facilitando l'accesso a ogni informazione pertinente relativa alla gestione tecnica e finanziaria degli aspetti finanziati interamente o in parte dall'Unione europea.

    Articolo 20
    Attuazione del presente accordo

    1.Per [paese terzo] il presente accordo è attuato da […].

    2.Per l'Unione europea il presente accordo è attuato dall'Agenzia.

    Articolo 21
    Risoluzione delle controversie

    1.Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e delle autorità competenti di [paese terzo].

    2.Se non si giunge ad una composizione, le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra le parti.

    Articolo 22
    Entrata in vigore, modifica, durata,
    sospensione e denuncia dell
    'accordo

    1.Il presente accordo è subordinato alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione delle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

    3.Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti solo in forma scritta.

    4.Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Il presente accordo può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da una delle parti.

    In caso di denuncia o sospensione unilaterale, la parte che intende denunciare o sospendere l'accordo notifica per iscritto tale intenzione all'altra parte. La denuncia o sospensione unilaterale del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica.

    5.Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso di [paese terzo], a [da determinarsi].

    Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e [lingua/lingue ufficiale/i del paese terzo], ciascun testo facente ugualmente fede. 

    Firme.

    (1)

         Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

    (2)

         Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (3)

         Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (4)

         L'elenco degli strumenti comprende le convenzioni delle Nazioni Unite più pertinenti e la CEDU, di cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono firmatari, e dovrebbe essere adeguato in funzione dell'applicabilità di tali strumenti nel paese terzo.

    (5)

         Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

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