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Document 52020XC0925(01)

Comunicazione della Commissione Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 2020/C 317/04

C/2020/6400

GU C 317 del 25.9.2020, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/5


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021

(2020/C 317/04)

Sommario

Introduzione 6

1.

Ambito di applicazione e definizioni 7

1.1.

Ambito di applicazione 7

1.2.

Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina 7

1.2.1.

Aiuti per compensare l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica derivante dall’integrazione dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione dell’EU ETS (generalmente denominati «costi indiretti delle emissioni») 7

1.2.2.

Aiuti connessi all’assegnazione transitoria facoltativa di quote a titolo gratuito ai fini dell’ammodernamento del settore dell’energia 7

1.3.

Definizioni 8

2.

Principi di valutazione comuni 9

3.

Valutazione della compatibilità a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato 10

3.1.

Aiuti alle imprese in settori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (aiuti per i costi indiretti delle emissioni) 10

3.2.

Aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica 12

4.

Valutazione 14

5.

Audit energetici e sistemi di gestione 14

6.

Trasparenza 14

7.

Relazioni e monitoraggio 15

8.

Periodo di applicazione e revisione 16
Allegato I 17
Allegato II 18
Allegato III 19

INTRODUZIONE

1.

Per evitare che gli aiuti di Stato falsino la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra gli Stati membri in maniera contraria all’interesse comune, l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato, a meno che essi non rientrino nelle categorie di eccezioni di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del trattato oppure che la Commissione non li dichiari compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Anche gli articoli 42 e 93, l’articolo 106, paragrafo 2, e l’articolo 108, paragrafi 2 e 4, del trattato precisano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono - o possono essere ‐ considerati compatibili con il mercato interno.

2.

A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione può ritenere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

3.

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. La direttiva 2003/87/CE è stata modificata nel 2018 (2) per migliorare ed estendere l’EU ETS al periodo 2021‐2030.

4.

L’11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul Green Deal europeo (3) in cui delinea le politiche da adottare per conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050 e per affrontare altri problemi ambientali. Per realizzare il Green Deal europeo occorre ripensare le politiche per l’approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell’economia quali industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture, trasporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, tassazione e prestazioni sociali.

5.

Fintanto che molti partner internazionali non condivideranno le stesse ambizioni dell’UE, esisterà il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sia perché la produzione può essere trasferita dall’Unione verso altri paesi con minori ambizioni di riduzione delle emissioni, sia perché i prodotti dell’Unione possono essere sostituiti da prodotti importati a maggiore intensità di carbonio. Se tale rischio si materializza, non vi sarà alcuna riduzione delle emissioni globali e saranno vanificati gli sforzi dell’Unione e del suo comparto industriale per conseguire gli obiettivi climatici globali dell’accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015 a seguito della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»).

6.

L’obiettivo principale dei controlli in materia di aiuti di Stato nel contesto dell’attuazione dell’EU ETS consiste nel far sì che gli effetti positivi degli aiuti superino quelli negativi in termini di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Gli aiuti di Stato devono essere necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali dell’EU ETS (necessità degli aiuti) e devono limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato (proporzionalità dell’aiuto) senza dare luogo a distorsioni indebite della concorrenza e degli scambi nel mercato interno.

7.

Nei presenti orientamenti la Commissione stabilisce le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell’EU ETS possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. In seguito al riesame e all’eventuale revisione di tutti gli strumenti della politica in materia di clima (in particolare della direttiva 2003/87/CE) per conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 che rispecchino il piano degli obiettivi climatici e all’iniziativa per la creazione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, la Commissione verificherà la necessità di una revisione o un adeguamento dei presenti orientamenti per garantire che siano coerenti con il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica e vi contribuiscano, nel rispetto della parità di condizioni (5).

8.

I presenti orientamenti tengono conto anche delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI) europee, in linea con la strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale (6).

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1.   Ambito di applicazione

9.

I principi enunciati nei presenti orientamenti si applicano unicamente alle misure di aiuto specifiche di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE.

10.

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7).

11.

Nel valutare un aiuto a favore di un’impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell’importo dell’aiuto che deve essere ancora recuperato (8). In pratica, valuta l’effetto cumulativo di entrambe le misure di aiuto e può sospendere il pagamento del nuovo aiuto fino all’esecuzione dell’ordine di recupero pendente.

1.2.   Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina

1.2.1.   Aiuti per compensare l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica derivante dall’integrazione dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione dell’EU ETS (generalmente denominati «costi indiretti delle emissioni»)

12.

Ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

1.2.2.   Aiuti connessi all’assegnazione transitoria facoltativa di quote a titolo gratuito ai fini dell’ammodernamento del settore dell’energia

13.

A norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri che soddisfano determinate condizioni relative al livello del PIL pro capite rispetto alla media dell’Unione hanno la possibilità di derogare al principio enunciato all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva, secondo cui non sono assegnate quote a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica. Tali Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione, diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico.

14.

Come già stabilito in una serie di decisioni della Commissione (9), la concessione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio comporta un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in quanto gli Stati membri rinunciano a determinate entrate concedendo le quote gratuitamente e accordano un vantaggio selettivo ai produttori di energia elettrica. Tali produttori possono essere in concorrenza con i produttori di energia di altri Stati membri, il che può di conseguenza falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nel mercato interno.

1.3.   Definizioni

15.

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

(1)

per «aiuto» si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

(2)

per «periodo di concessione dell’aiuto» si intende uno o più anni compresi nel periodo 2021-2030. Se uno Stato membro intende concedere aiuti per un periodo più breve, deve prendere come riferimento l’esercizio sociale dei beneficiari e concedere gli aiuti su base annua;

(3)

per «rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» si intende uno scenario caratterizzato dall’incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell’Unione perché non possono trasferire l’aumento dei costi provocato dall’EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato;

(4)

per «intensità massima di aiuto» si intende l’importo totale dell’aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili;

(5)

per «autogenerazione» si intende la produzione di energia elettrica da parte di un impianto che non costituisce un «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE;

(6)

per «beneficiario» si intende un’impresa che riceve un aiuto;

(7)

per «quote di emissione dell’Unione europea (quote UE)» si intende un diritto trasferibile di emettere una tonnellata di equivalente CO2 per un periodo determinato;

(8)

per «valore aggiunto lordo (VAL)» si intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi;

(9)

per «prezzo a termine delle quote UE», in EUR, si intende la media semplice dei prezzi giornalieri a un anno di una quota UE (prezzi di conclusione dell’offerta) per il dicembre dell’anno per il quale è concesso l’aiuto, osservati in una determinata borsa di diritti di emissione di carbonio dell’UE, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno per il quale è concesso l’aiuto (10);

(10)

per «fattore di emissione di CO2», in tCO2/MWh, si intende la media ponderata dell’intensità di CO2 dell’energia elettrica prodotta da combustibili fossili in aree geografiche diverse. La ponderazione rispecchia il mix di produzione dei combustibili fossili in una determinata area geografica. Il fattore di CO2 si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO2 equivalenti prodotte dall’industria dell’energia per la produzione lorda di elettricità proveniente da combustibili fossili in TWh. Ai fini dei presenti orientamenti (11), le aree sono definite come zone geografiche a) che consistono in sottomercati collegati mediante borse dell’energia elettrica, o b) nelle quali non esistono congestioni dichiarate e, in entrambi i casi, nelle quali i prezzi sul mercato orario «dayahead» dell’energia delle zone presentano una divergenza di prezzo in EUR (sulla base dei tassi di cambio giornalieri della BCE) non superiore all’1 % per un numero significativo delle ore in un anno. Tale differenziazione regionale rispecchia la rilevanza degli impianti alimentati da fonti fossili nel prezzo finale all’ingrosso e il loro ruolo come centrali marginali per ordine di merito. Il semplice fatto che l’energia elettrica sia oggetto di scambi commerciali tra due Stati membri non significa automaticamente che essi costituiscono una regione sovranazionale. In assenza di dati pertinenti a livello subnazionale, le zone geografiche comprendono l’intero territorio di uno o più Stati membri. Su tale base, possono essere identificate le seguenti aree geografiche: adriatica (Croazia e Slovenia), nordica (Svezia e Finlandia), baltica (Lituania, Lettonia ed Estonia), Europa centro-occidentale (Austria, Germania e Lussemburgo), iberica (Portogallo e Spagna), Repubblica ceca e Slovacchia (Repubblica ceca e Slovacchia) e tutti gli altri Stati membri, separatamente. I corrispondenti fattori di CO2 massimi per regione, che si applicano come massimali quando lo Stato membro notificante non ha stabilito una valutazione del fattore di CO2 basato sul mercato in conformità al punto (11), sono elencati nell’allegato III. Al fine di garantire la parità di trattamento delle fonti di energia elettrica e di evitare eventuali abusi, si applica lo stesso fattore di emissione di CO2 a tutte le fonti di approvvigionamento elettrico (autogenerazione, contratti di fornitura di energia elettrica o rete di distribuzione) e a tutti i beneficiari dello Stato membro interessato;

(11)

«fattore di emissione di CO2 basato sul mercato», in tCO2/MWh. Gli Stati membri che intendono concedere una compensazione dei costi indiretti possono, nell’ambito della notifica del regime pertinente, chiedere che il fattore di emissione di CO2 applicabile sia stabilito sulla base di uno studio del tenore di CO2 della tecnologia che definisce il prezzo marginale effettivo sul mercato dell’energia elettrica. La notifica di un fattore di emissione di CO2 basato sul mercato deve dimostrare l’adeguatezza del fattore di emissione di CO2 basato sul mercato adottato, sulla base di un modello del sistema elettrico che simula la formazione dei prezzi e dei dati osservati relativi alla tecnologia che definisce il prezzo marginale per l’intero anno t-1 (comprese le ore in cui le importazioni hanno definito il margine). Tale relazione deve essere presentata all’autorità nazionale di regolamentazione per approvazione e trasmessa alla Commissione contestualmente alla notifica della misura di aiuto di Stato a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione valuta l’adeguatezza dello studio e il fattore di emissione di CO2 basato sul mercato che ne risulta nell’ambito della sua analisi di compatibilità a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dei presenti orientamenti;

(12)

per «produzione effettiva», in tonnellate all’anno, si intende la produzione effettiva dell’impianto nell’anno t, determinata ex post nell’anno t+1;

(13)

per «consumo effettivo di energia elettrica», in MWh, si intende il consumo effettivo di energia elettrica dell’impianto (compreso il consumo di energia elettrica per la fabbricazione di prodotti oggetto di subfornitura ammissibili agli aiuti) nell’anno t, determinato ex post nell’anno t+1;

(14)

per «parametro di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica», in MWh/t di produzione e definito a livello Prodcom 8 (12), si intende il consumo di energia elettrica specifico del prodotto per tonnellata di produzione realizzata con i metodi di produzione più efficienti sotto il profilo dell’energia elettrica per il prodotto considerato. L’aggiornamento del parametro di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica deve essere conforme all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Per i prodotti che rientrano nei settori ammissibili rispetto ai quali l’intercambiabilità combustibile/energia elettrica è stata stabilita nella sezione 2 dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (13), i parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica sono determinati all’interno degli stessi limiti di sistema, tenendo conto, ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto, della sola parte di energia elettrica. I parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica corrispondenti ai prodotti oggetto dei settori ammissibili sono elencati nell’allegato II dei presenti orientamenti;

(15)

per «parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica» si intende il [...] % del consumo effettivo di energia elettrica, determinato mediante decisione della Commissione insieme ai parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica. Tale parametro corrisponde allo sforzo medio di riduzione imposto dall’applicazione dei parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica (parametro di riferimento del consumo di energia elettrica/consumo ex ante di energia elettrica) ed è applicato a tutti i prodotti oggetto di settori ammissibili ma per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l’efficienza del consumo di energia elettrica.

2.   PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

16.

Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, la Commissione ne analizza in genere la struttura per accertarsi che l’impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

17.

La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’8 maggio 2012 (14) proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili alla valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto da parte della Commissione. La Commissione riterrà pertanto che una misura di aiuto è compatibile con il trattato soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri: deve contribuire a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato; deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a una criticità del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione; deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune; deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate, spingendole a intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato, con diverse modalità o altrove; l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo necessario; gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati; gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

18.

Le sezioni 3.1 e 3.2 precisano come tali criteri generali si traducano in specifici requisiti di compatibilità che devono risultare soddisfatti ai fini delle misure di aiuto di cui ai presenti orientamenti.

3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA A NORMA DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

3.1.   Aiuti alle imprese in settori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (aiuti per i costi indiretti delle emissioni)

19.

Gli aiuti per i costi indiretti delle emissioni sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

20.

L’obiettivo di questo tipo di aiuto è quello di prevenire rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare a causa del trasferimento dei costi delle quote UE sui prezzi dell’energia elettrica sostenuti dal beneficiario, se i suoi concorrenti di paesi terzi non devono tenere conto di costi simili nel definire il prezzo dell’energia elettrica e il beneficiario non è in grado di trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato. Se si affronta il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio aiutando i beneficiari a ridurre l’esposizione a tale rischio, si persegue un obiettivo ambientale, in quanto gli aiuti mirano a evitare un incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra a causa del trasferimento della produzione al di fuori dell’Unione, in assenza di un accordo internazionale vincolante in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

21.

Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza nel mercato interno, l’aiuto deve essere circoscritto ai settori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in conseguenza dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che esista un rischio concerto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio soltanto se il beneficiario dell’aiuto opera in uno dei settori elencati nell’allegato I.

22.

Se gli Stati membri decidono di concedere l’aiuto soltanto ad alcuni dei settori elencati nell’allegato I, la scelta dei settori deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

23.

All’interno del settore ammissibile gli Stati membri devono garantire che i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se essi si trovano in una situazione di fatto simile.

24.

Ai fini della compensazione dei costi indiretti del sistema ETS, gli aiuti di Stato sono considerati uno strumento adeguato indipendentemente dalla forma in cui sono concessi. In questo contesto, la compensazione sotto forma di sovvenzione diretta è considerata uno strumento adeguato.

25.

Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno soltanto se comportano un effetto di incentivazione. Per comportare un effetto di incentivazione ed evitare effettivamente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, gli aiuti devono essere richiesti e versati al beneficiario nell’anno in cui i costi vengono sostenuti o nell’anno successivo.

26.

Se l’aiuto è versato nell’anno in cui i costi sono sostenuti, deve essere previsto un meccanismo di adeguamento dei pagamenti ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1° luglio dell’anno successivo.

27.

L’aiuto risulta proporzionato ed esercita sulla concorrenza e sugli scambi un effetto negativo sufficientemente limitato se non supera il 75 % dei costi indiretti sostenuti per le emissioni. Il parametro di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica garantisce che il sostegno ai processi produttivi inefficienti rimanga limitato e mantenga gli incentivi per la diffusione delle tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico.

28.

L’importo massimo di aiuto erogabile a un impianto che fabbrica i prodotti appartenenti ai settori di cui all’allegato I deve essere calcolato in base alla seguente formula:

(a)

se i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica di cui all’allegato II sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l’importo massimo dell’aiuto erogabile a un impianto per i costi sostenuti nell’anno t è uguale a:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × E × AOt

dove Ai è l’intensità dell’aiuto, espressa in forma frazionaria (es. 0,75), Ct è il fattore di emissione di CO2 o il fattore di emissione di CO2 basato sul mercato applicabile (tCO2/MWh) (nell’anno t), Pt-1 è il prezzo a termine delle quote UE nell’anno t-1 (EUR/tCO2), E è il parametro applicabile di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica specifico del prodotto di cui all’allegato II e AOt è la produzione effettiva nell’anno t. Tali concetti vengono definiti nella sezione 1.3.

(b)

Se i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica di cui all’allegato II non sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l’importo massimo dell’aiuto erogabile a un impianto per i costi sostenuti nell’anno t è uguale a:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt

dove Ai è l’intensità dell’aiuto, espressa in forma frazionaria (es. 0,75), Ct è il fattore applicabile di emissione di CO2 ( tCO2/MWh) (nell’anno t), Pt-1 è il prezzo a termine delle quote UE nell’anno t-1 (EUR/tCO2), EF è il parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica, definito all’allegato II e AEC è il consumo effettivo di energia elettrica (in MWh) nell’anno t. Tali concetti vengono definiti nella sezione 1.3.

29.

Se un impianto fabbrica prodotti ai quali è applicabile un parametro di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica di cui all’allegato II e prodotti ai quali è applicabile il parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica, il consumo di energia elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto.

30.

Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti (che rientrano cioè nei settori elencati nell’allegato I) che prodotti che non lo sono, l’importo massimo dell’aiuto sarà calcolato soltanto per i prodotti ammissibili.

31.

Considerato che per alcuni settori l’intensità dell’aiuto del 75 % potrebbe non essere sufficiente a garantire una protezione adeguata contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, gli Stati membri possono, se necessario, limitare l’importo dei costi indiretti a livello dell’impresa all’1,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa interessata nell’anno t. Il valore aggiunto lordo dell’impresa deve essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi (che non comprendono i costi del personale), meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, esso può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari in contabilità aziendale. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l’ammortamento) non sono defalcate (15).

32.

Se gli Stati membri decidono di limitare l’importo dei costi indiretti da pagare a livello dell’impresa all’1,5 % del valore aggiunto lordo, tale limitazione si applica a tutte le imprese ammissibili del settore in questione. Se gli Stati membri decidono di applicare la limitazione dell’1,5 % del valore aggiunto lordo soltanto ad alcuni dei settori elencati nell’allegato I, la scelta dei settori deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

33.

Gli aiuti sono cumulabili:

(a)

con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili,

(b)

con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo dell’aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base alla presente sezione.

34.

I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell’Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso o i tassi di finanziamento massimo o massimi di cui alla normativa applicabile dell’Unione.

35.

Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in un’intensità dell’aiuto superiore a quella stabilita in questa sezione.

36.

La durata dei regimi di aiuto nell’ambito dei quali viene concesso l’aiuto non deve superare la durata di validità dei presenti orientamenti (2021-2030).

3.2.   Aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica

37.

Gli aiuti di Stato connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché siano rispettate tutte le condizioni elencate di seguito.

38.

L’obiettivo dell’aiuto deve essere l’ammodernamento, la diversificazione e la trasformazione sostenibile del settore energetico. Gli investimenti finanziati devono essere compatibili con la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, il Green Deal europeo e gli obiettivi a lungo termine che figurano nell’accordo di Parigi.

39.

Qualora un investimento generi una capacità supplementare di produzione di energia elettrica, il gestore interessato deve altresì dimostrare che egli stesso o un altro gestore associato abbiano ritirato dal servizio una capacità quantitativamente corrispondente di produzione di energia elettrica a più alta intensità di emissioni entro la messa in funzione della capacità supplementare.

40.

Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno soltanto se comportano un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a modificare il proprio comportamento, cosa che non succederebbe in assenza di aiuto. Gli aiuti non devono essere destinati a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

41.

Quando riceve una domanda di aiuto, l’autorità che concede l’aiuto deve verificare che l’aiuto produca l’effetto di incentivazione richiesto.

42.

Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di quote assegnate agli operatori solo se si dimostra che è stato effettuato un investimento selezionato conformemente alle norme di una procedura di gara competitiva.

43.

Per i progetti che comportano un investimento totale superiore a 12,5 milioni di EUR, gli aiuti possono essere concessi solo sulla base di una procedura di gara competitiva, da effettuarsi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030. Tale procedura di gara competitiva:

(a)

è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;

(b)

assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all’ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;

(c)

definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati unicamente progetti che:

(i)

sulla base di un’analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 tenuto conto della dimensione del progetto;

(ii)

abbiano carattere complementare, rispondano chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondano a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

(iii)

offrano il miglior rapporto qualità-prezzo e

(iv)

non favoriscano né migliorino la sostenibilità finanziaria di una produzione di energia elettrica ad altissima intensità di emissioni, né aumentino la dipendenza dai combustibili fossili ad alta intensità di emissioni.

44.

Per i progetti che comportano un investimento totale inferiore a 12,5 milioni di EUR, gli aiuti possono essere concessi senza una procedura di gara competitiva. In tale caso, la selezione dei progetti deve basarsi su criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale procedura di selezione devono essere pubblicati in modo che le parti interessate possano esprimere eventuali osservazioni. Qualora più investimenti siano effettuati nello stesso impianto, gli investimenti devono essere valutati nel loro insieme per stabilire se abbiano superato la soglia di 12,5 milioni di EUR, a meno che tali investimenti non siano sostenibili sotto il profilo tecnico o finanziario in modo indipendente.

45.

La Commissione considererà proporzionati gli aiuti se l’intensità dell’aiuto non supera il 70 % dei costi pertinenti dell’investimento. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione in termini di valore. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore attuale netto totale al momento del pagamento della prima rata, utilizzando il pertinente tasso di riferimento della Commissione per l’attualizzazione del valore nel tempo. L’intensità dell’aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

46.

Gli aiuti non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, in particolare se gli aiuti sono concentrati su un numero limitato di beneficiari e se sono in grado di rafforzare la posizione dei beneficiari sul mercato (a livello di gruppo).

47.

Gli aiuti sono cumulabili:

a)

con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili,

b)

con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo dell’aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base alla presente sezione.

48.

Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi di aiuti o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nella presente sezione. I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell’Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso o i tassi di finanziamento massimo o massimi di cui alla normativa applicabile dell’Unione.

49.

Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in un’intensità dell’aiuto superiore a quella stabilita in questa sezione.

50.

La durata dei regimi di aiuto nell’ambito dei quali viene concesso l’aiuto non deve superare la durata di validità dei presenti orientamenti (2021-2030).

4.   VALUTAZIONE

51.

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza, la Commissione può esigere che taluni regimi di aiuto siano soggetti a una valutazione ex post. Sarà necessario realizzare valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni è particolarmente elevato, ovvero che potrebbero provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

52.

Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui piccoli progetti di aiuto, la valutazione è necessaria solo per i regimi di aiuto nazionali e i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune fornita dalla Commissione. Tale metodologia deve essere resa pubblica. Assieme al regime di aiuto, lo Stato membro deve notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione.

53.

La valutazione deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l’eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. L’ambito di applicazione e le norme/disposizioni per ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. Qualsiasi successiva misura che presenti un obiettivo analogo deve tener conto dei risultati della valutazione.

5.   AUDIT ENERGETICI E SISTEMI DI GESTIONE

54.

Per gli aiuti che rientrano nella sezione 3.1, gli Stati membri si impegnano a verificare che il beneficiario rispetti l’obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), o come audit energetico indipendente o nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS) (17).

55.

Gli Stati membri si impegnano inoltre a verificare che i beneficiari cui incombe l’obbligo di effettuare un audit energetico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE:

(a)

attuino le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i 3 anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato; oppure, in alternativa:

(b)

riducano l’impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30 % del loro fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio; oppure, in alternativa:

(c)

investano una quota significativa, pari ad almeno il 50 % dell’importo dell’aiuto, in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto e ben al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema UE di scambio delle quote di emissione.

6.   TRASPARENZA

56.

Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione nella piattaforma della Commissione «Transparency Award Module» (18) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni:

a)

il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell’aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

b)

il nome dell’autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

c)

il nome e l’identificativo di ciascun beneficiario, ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l’accordo della Commissione conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (19);

d)

lo strumento di aiuto (20), l’elemento di aiuto e, in caso di differenza, l’importo nominale dell’aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (21) concessi a ciascun beneficiario;

e)

la data di concessione (22) e la data di pubblicazione;

f)

il tipo di impresa (piccola o media impresa o impresa di grandi dimensioni);

g)

la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II o inferiore);

h)

il principale settore economico in cui il beneficiario opera (a livello di gruppo NACE);

i)

l’obiettivo dell’aiuto.

57.

Tale obbligo si applica alle misure di aiuto individuali di importo superiore a 500 000 EUR.

58.

Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni (23).

7.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

59.

In conformità del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (24) e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (25), gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.

60.

Oltre a quanto prescritto dai suddetti regolamenti, gli Stati membri devono includere nelle loro relazioni annuali le seguenti informazioni utilizzando il formulario standard fornito dalla Commissione:

(a)

il nome di ciascun beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua proprietà,

(b)

il settore o i settori in cui opera ciascun beneficiario (utilizzando il codice NACE‐4);

(c)

l’anno per il quale è concesso l’aiuto e l’anno in cui l’aiuto è erogato;

(d)

la produzione effettiva per ogni impianto sovvenzionato del settore pertinente;

(e)

il consumo effettivo di energia elettrica di ciascun impianto sovvenzionato (se eventuali aiuti sono concessi utilizzando il parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica);

(f)

il prezzo a termine delle quote UE utilizzato per calcolare l’importo dell’aiuto per beneficiario;

(g)

l’intensità dell’aiuto;

(h)

il fattore nazionale di emissione di CO2.

61.

Gli Stati membri devono garantire la conservazione della documentazione dettagliata relativa a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni concernenti, se del caso, i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto consentita siano state rispettate. Tale documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto ed essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta.

62.

Per ogni anno in cui la dotazione dei regimi di aiuto di cui alla sezione 3.1 è superiore al 25 % dei proventi della vendita all’asta di quote, lo Stato membro interessato pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell’elettricità per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tale regime, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio e lungo termine.

63.

Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che beneficiano degli aiuti di cui alla sezione 3.2 di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull’attuazione dei loro investimenti selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute per gli investimenti e i tipi di investimenti finanziati.

8.   PERIODO DI APPLICAZIONE E REVISIONE

64.

Dal 1° gennaio 2021 i presenti orientamenti sostituiscono gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, pubblicati il 5 giugno 2012 (26).

65.

La Commissione applicherà i principi stabiliti nei presenti orientamenti dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.

66.

La Commissione applicherà i principi stabiliti nei presenti orientamenti a tutte le misure di aiuti notificate sulle quali è chiamata a decidere dal 1° gennaio 2021, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della sua pubblicazione. Gli aiuti illegali saranno valutati alla luce delle norme in vigore alla data in cui l’aiuto è stato concesso, in conformità della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (27).

67.

Nel 2025 la Commissione adeguerà i presenti orientamenti per aggiornare i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica, le aree geografiche e i fattori di emissione di CO2. Nel 2025 la Commissione valuterà inoltre se siano disponibili dati supplementari che consentano di migliorare la metodologia utilizzata per calcolare i fattori di emissione di CO2 di cui all’allegato III, ossia per tenere conto del ruolo sempre più importante, a livello di fissazione dei prezzi, delle tecnologie climaticamente neutre nei mercati dell’energia elettrica dell’Unione e delle conclusioni delle valutazioni comunicate alla Commissione a norma del punto 15(11) di cui sopra. Di conseguenza è possibile che gli Stati membri debbano adattare i rispettivi regimi al fine di allinearli alle modifiche apportate agli orientamenti.

68.

La Commissione può decidere di rivedere o adeguare i presenti orientamenti in qualsiasi momento se ciò risultasse necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tenere conto di altre politiche dell’UE, di impegni internazionali o di sviluppi sostanziali del mercato. È possibile che gli Stati membri debbano adattare i rispettivi regimi al fine di allinearli alle modifiche apportate agli orientamenti.

(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(2)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

(4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(5)  Cfr. le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 12 dicembre 2019.

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, COM(2020) 103 final.

(7)  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(8)  Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione, ECLI:EU:T:1995:160 e la comunicazione della Commissione - Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

(9)  Cfr. ad esempio, decisione della Commissione SA.34385 — Bulgaria — Assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito in linea con l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE in cambio di investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica e in infrastrutture energetiche (GU C 63 del 20.2.2015, pag. 1); decisione della Commissione SA.34674 — Polonia — Quote a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (GU C 24 del 23.1.2015, pag. 1).

(10)  Ad esempio, per gli aiuti concessi per il 2023, è la media semplice dei prezzi di conclusione dell’offerta di una quota di emissione dell’UE del dicembre 2023, osservati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 in una data borsa di diritti di emissione di carbonio dell’UE.

(11)  I presenti orientamenti non sono strumenti legislativi e non devono pertanto essere integrati nell’accordo SEE dal Comitato misto SEE. L’Autorità di vigilanza EFTA è responsabile della definizione delle norme applicabili agli Stati EFTA, compresa la metodologia per la fissazione dei fattori di CO2.

(12)  L’elenco Prodcom è un elenco europeo di prodotti delle industrie estrattive e manifatturiere: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN&IntFamilyCode=&TxtSearch=prodcom&IntCurrentPage=1

(13)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

(14)  COM (2012)209 final.

(15)  Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

(16)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(18)  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en

(19)  C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

(20)  Sovvenzione/contributo in conto interessi; prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile; garanzia; agevolazione fiscale o esenzione fiscale; finanziamento del rischio; altro (specificare). Se l’aiuto viene concesso tramite più strumenti d’aiuto, precisare l’importo dell’aiuto per ogni strumento.

(21)  Equivalente sovvenzione lordo. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l’importo di aiuto annuale per beneficiario.

(22)  Data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

(23)  Queste informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere disponibili in un formato che consente la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(24)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

(25)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(26)  GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.

(27)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO I

Settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti delle emissioni

 

Codice NACE

Descrizione

1.

14.11

Confezione di vestiario in pelle

2.

24.42

Produzione di alluminio

3.

20.13

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

4.

24.43

Produzione di zinco, piombo e stagno

5.

17.11

Fabbricazione di pasta-carta

6.

17.12

Fabbricazione di carta e di cartone

7.

24.10

Siderurgia

8.

19.20

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

9.

24.44

Produzione di rame

10.

24.45

Produzione di altri metalli non ferrosi

11.

 

I seguenti sottosettori del settore della plastica (20.16):

 

20.16.40.15

Polietilene in forme primarie

12.

 

Tutte le categorie di prodotti del settore della fusione della ghisa (24.51)

13.

 

I seguenti sottosettori del settore della fibra di vetro (23.14):

 

23.14.12.10

23.14.12.30

Feltri (mats) in fibra di vetro

Veli in fibra di vetro

14.

 

I seguenti sottosettori del settore dei gas tecnici (20.11):

 

20.11.11.50

20.11.12.90

Idrogeno

Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici


ALLEGATO II

Parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti corrispondenti ai codici NACE di cui all’allegato I

 


ALLEGATO III

Fattori di emissione di CO2 massimi per regione nelle diverse zone geografiche (tCO2/MWh)

Zone

 

Fattore applicabile di emissione di CO2

Area geografica adriatica

Croazia, Slovenia

[...]

Area geografica iberica

Spagna, Portogallo

[...]

Area geografica baltica

Lituania, Lettonia, Estonia

[...]

Europa centro-occidentale

Austria, Germania, Lussemburgo

[...]

Area geografica nordica

Svezia, Finlandia.

[...]

Repubblica ceca e Slovacchia

Repubblica ceca, Slovacchia

[...]

Belgio

 

[...]

Bulgaria

 

[...]

Danimarca

 

[...]

Irlanda

 

[...]

Grecia

 

[...]

Francia

 

[...]

Italia

 

[...]

Cipro

 

[...]

Ungheria

 

[...]

Malta

 

[...]

Paesi Bassi

 

[...]

Polonia

 

[...]

Romania

 

[...]


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