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Document 52020XC0908(01)
Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 2020/C 298/06
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 298/06
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 298/06
PUB/2020/522
GU C 298 del 8.9.2020, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 298/8 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 298/06)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DOCUMENTO UNICO
«BERGLAND»
PGI-AT-A0211-AM01
Data della comunicazione: 24.6.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Bergland
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
11. |
Mosto di uve parzialmente fermentato |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Ai sensi della legge sul vino austriaca, i vini con l’indicazione geografica «Bergland» devono essere identificati sull’etichetta con il termine tradizionale «Landwein». Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 14 gradi Babo (= 8,7 % vol). Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 8,5 % vol mentre l’acidità minima è pari a 4 g/l. Ulteriori caratteristiche analitiche e le caratteristiche analitiche per il mosto di uve parzialmente fermentato figurano nel disciplinare di produzione. L’indicazione geografica «Bergland» è utilizzata principalmente per vini leggeri, secchi, spiccatamente fruttati e acidi.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratica enologica specifica
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per l’indicazione geografica «Bergland» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935, per i vini con indicazione geografica protetta e il mosto di uve parzialmente fermentato, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio (allegato I A, punto 2.4) e dimetildicarbonato (allegato I A, punto 2.7). La disacidificazione del «Landwein» è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b. Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
L’indicazione geografica «Bergland» comprende i vigneti dei Land austriaci dell’Austria superiore, della Carinzia, di Salisburgo, del Tirolo e del Vorarlberg.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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Grüner Veltliner - Weißgipfler |
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Zweigelt - Blauer Zweigelt |
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Zweigelt - Rotburger |
8. Descrizione del legame/dei legami
Il carattere predominante tanto dei vini quanto del mosto di uve parzialmente fermentato («Sturm») della regione del Bergland è spiccatamente acido e fruttato, caratterizzato da aromi dovuti all’escursione termica tra giorno e notte e può essere generalmente descritto come fresco e frizzante. I diversi tipi di terreno e di posizione determinano una certa varietà nei vini rossi, anche se in generale possono essere descritti come leggeri e spiccatamente fruttati.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
ai sensi della legge sul vino austriaca le autorità competenti devono effettuare un controllo annuale dei «Landweine» in conformità con le disposizioni stabilite dall’Unione europea. Tale controllo comprende soltanto un’analisi analitica o un’analisi organolettica e analitica, nonché un controllo del rispetto delle condizioni del disciplinare di produzione.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.