Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0207(01)

Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE (testo rilevante ai fini del SEE) 2020/C 42/02

PUB/2020/16

GU C 42 del 7.2.2020, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 42/2


Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE

(testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 42/02)

(1)   

Con lettera del 29 novembre 2019, pervenuta alla Commissione il 29 novembre 2019, la Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di mantenere una disposizione nazionale sulle caldaie a combustibile solido. La disposizione nazionale riguardava i seguenti punti:

la sezione 5, punto 1, del regolamento tedesco sulle unità di combustione di piccole e medie dimensioni (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) del 26 gennaio 2010 (in seguito «il primo BImSchV»), che fissa valori limite di emissioni di particolato e differisce dai valori e dalla metodologia di misurazione applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2020 ai sensi del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido («regolamento (UE) 2015/1189») (1);

la sezione 4, punto 1, del primo BImSchV in combinato disposto con la sezione 3, che, a differenza del regolamento (UE) 2015/1189, contiene un elenco esaustivo dei combustibili utilizzabili negli impianti di combustione;

la sezione 5, punto 4, del primo BImSchV, che, a differenza del regolamento (UE) 2015/1189, contiene l’obbligo di fornire serbatoi per l’acqua calda insieme alle caldaie a combustibile solido;

la sezione 14 e la sezione 15, punto 1, del primo BImSchV, che riguardano il monitoraggio delle unità di combustione nuove e di quelle modificate in modo rilevante; il regolamento (UE) 2015/1189 impone obblighi al momento dell’immissione sul mercato delle caldaie a combustibile solido ma non contiene disposizioni sul loro monitoraggio successivo.

(2)   

Le norme armonizzate in materia di specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido sono stabilite dal regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

La direttiva 2009/125/CE prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. La direttiva, che si fonda sull’articolo 95 del trattato istitutivo della Comunità europea (ora articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE), contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

All’articolo 6, paragrafo 1, la direttiva stabilisce che gli Stati membri non vietino, limitino o ostacolino l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva medesima che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile.

Il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione è inteso a stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, compresi i valori limite delle emissioni di particolato. Si stima che, entro il 2030, grazie all’effetto combinato di queste specifiche e dei requisiti del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (2), si otterrà una riduzione annua delle emissioni di particolato pari a 10 kilotonnellate.

Per le caldaie a combustibile solido di potenza nominale pari o inferiore a 500 kW, il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le emissioni stagionali di particolato da riscaldamento d’ambiente non debbano superare 40 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 60 mg/m3 per quelle ad alimentazione manuale (standardizzate, ossia espresse come gas di combustione misurati a secco al 10 % di ossigeno e a condizioni standard di 0 °C e 1013 millibar).

(3)   

Il primo BImSchV è entrato in vigore il 22 marzo 2010 e si applica alle unità di combustione di piccole e medie dimensioni, tra cui le caldaie a combustibile solido di potenza nominale pari o inferiore a 500 kW; stabilisce che le emissioni di particolato a pieno carico, per le unità di combustione a combustibili solidi di potenza termica nominale pari o superiore a 4 kW, non debbano essere superiori, per le unità costruite dopo il 31 dicembre 2014, a 20 mg/m3, a misurazione standardizzata con riferimento a un tenore di ossigeno del 13 %.

(4)   

La Germania ritiene che le disposizioni nazionali vigenti siano più rigorose di quelle del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione e che il loro mantenimento sia giustificato da esigenze importanti ai sensi dell’articolo 36 del TFUE, in particolare la tutela della salute umana, e dalla protezione dell’ambiente.

La Germania rileva che se si diminuisse il livello di ambizione del primo BImSchV sarebbe messa a repentaglio la qualità dell’aria in Germania, in contraddizione con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali delle caldaie a combustibile solido.

Il deterioramento della qualità dell’aria sarebbe contrario alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (3), che impone agli Stati membri di mantenere i livelli di particolato al di sotto dei valori limite (articolo 12) e di adoperarsi per preservare la migliore qualità dell’aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.

La Germania rileva inoltre che l’applicazione dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione per le emissioni di particolato comprometterebbe la sua capacità di ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

La Germania ritiene che il livello esistente di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante ai sensi dell’articolo 36 TFUE non possa essere mantenuto nella Repubblica federale di Germania applicando i requisiti del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione.

(5)   

La Commissione tratterà la notifica della Germania in conformità dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, del TFUE. A norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, lo Stato membro che, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione dell’UE, ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, le notifica alla Commissione precisandone i motivi del mantenimento. A decorrere dalla notifica delle disposizioni della Germania la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarle o respingerle. Nel corso di tale periodo la Commissione verifica se le disposizioni tedesche possano essere considerate provvedimenti preesistenti all’armonizzazione, derogatori alle norme di armonizzazione. In caso affermativo la Commissione controlla se il mantenimento dei provvedimenti sia giustificato da esigenze importanti di cui all’articolo 36 del TFUE o relative alla protezione dell’ambiente e si accerta che essi non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio e che non rappresentino un ostacolo inutile e sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

(6)   

Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

(7)   

Ulteriori informazioni sulla notifica della Germania possono essere richieste a:

Commissione europea

Direzione generale dell’Energia

DG ENER — Unità C4 Efficienza energetica: edifici e prodotti

Tel. +32 22983831

E-mail: ENER-C4-SECRETARIAT@ec.europa.eu


(1)  OJ L 193, 21.7.2015, p. 100.

(2)  OJ L 193, 21.7.2015, p. 43.

(3)  OJ L 152, 11.6.2008, p. 1.


Top