COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.12.2020
COM(2020) 847 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in riferimento all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili
ALLEGATO
Proposta dell'UE per una linea comune conformemente all'articolo 28 e ss. dell'ASU – rinvio del rimborso
1.Numero di riferimento: UE [•]/2020.
2.Nome del paese importatore: diversi.
3.Descrizione dell'operazione: sostegno pubblico per nuovi aeromobili e motori di riserva.
4.Proposta di linea comune: aggiunta provvisoria di due piani di rimborso alternativi nella clausola 13, lettera a), dell'ASU.
5.Nazionalità e nomi degli offerenti noti: n.p.
6.Termine ultimo della gara/dell'offerta: n.p.
7.Altre informazioni:
Contesto:
L'UE propone una linea comune temporanea con effetto immediato in grado di affrontare i problemi di liquidità a breve termine cui sono confrontati gli operatori e gli acquirenti di nuovi aeromobili e motori alla luce dell'attuale crisi della COVID-19 e della sua evoluzione. È chiaro che la maggior parte delle compagnie aeree, se non tutte, stanno riscontrando drastiche riduzioni dei ricavi e, nella fase di ripresa post-COVID, avranno posizioni di liquidità ancora più fragili, in quanto dovranno far fronte alle conseguenze finanziarie della crisi e potrebbero essere confrontate a una contrazione della domanda per un certo periodo di tempo.
Obiettivo della linea comune proposta è attenuare il potenziale impatto finanziario della crisi sui costruttori nazionali, consentendo ai partecipanti di offrire condizioni di finanziamento conformi ai principi dell'intesa settoriale per gli aeromobili, affrontando al contempo lo specifico impatto sulla liquidità a breve termine attualmente osservato.
·Condizioni generali
La proposta mira ad affrontare la questione consentendo temporaneamente agli acquirenti di differire il rimborso del capitale di 12 o 18 mesi, consentendo al contempo ai costruttori di ricevere i pagamenti per aeromobili e motori nuovi in consegna nei successivi 12 mesi.
·Logica del bonus ambientale
Date le circostanze eccezionali, gli acquirenti e i mutuatari sono confrontati a posizioni di finanziamento estremamente restrittive a causa della forte contrazione della domanda. In tale contesto, gli acquirenti e i mutuatari possono beneficiare di un ulteriore rinvio di 6 mesi. In cambio essi sono incoraggiati ad adottare buone pratiche relativamente alle misure di monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Fatta salva l'analisi globale dei rischi dell'operazione effettuata da ciascuna agenzia di credito all'esportazione ("ECA"), la prima rata di rimborso del capitale inizia al più tardi 18 mesi dopo la data di partenza del credito e le rate degli interessi iniziano non oltre tre mesi, o non oltre sei mesi previa notifica, dopo la data di partenza del credito, se è reso pubblico con cadenza annuale un piano di monitoraggio e di riduzione o di compensazione ("piano per le emissioni di gas a effetto serra") che comprenda:
i.un monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra tramite una metodologia riconosciuta e accettabile
e
ii.un obiettivo quantitativo per le emissioni di gas a effetto serra e la divulgazione delle misure già in vigore o da attuare per ridurre o compensare le emissioni di gas a effetto serra.
Se non è ancora in vigore e non è ancora disponibile al pubblico un piano per le emissioni di gas a effetto serra, gli acquirenti o i mutuatari potrebbero comunque beneficiare della proroga supplementare di 6 mesi di cui sopra, se si impegnano esplicitamente, al momento della presentazione della richiesta, ad adottare e garantire l'adeguata divulgazione di tale piano in un lasso di tempo ragionevole nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo.
Se l'acquirente o il mutuatario non comunica tale relazione o piano nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo, si applicano le condizioni generali e la prima rata del capitale è versata entro 12 mesi dalla data di partenza del credito.
Proposta:
Si propone che i partecipanti possano beneficiare, per un periodo di 12 mesi, di un piano di rimborso alternativo ai sensi della clausola 13, lettera a), dell'ASU: Rimborso del capitale e degli interessi mediante una linea comune. Il piano di rimborso aggiuntivo messo a disposizione dei partecipanti è definito come segue:
13 a)I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1), 2), 3) e 4) che seguono:
1)...come scritto nell'ASU.
2)...come scritto nell'ASU.
3)Previa notifica preventiva, il capitale e gli interessi combinati sono rimborsati in rate uguali:
a)le rate sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi e:
i)la prima rata del capitale è versata entro 12 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 12 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 3);
ii)o in alternativa, se l'acquirente o il mutuatario:
–pubblica una relazione annuale comprendente un monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e un piano per ridurre o compensare tali emissioni ("piano per le emissioni di gas a effetto serra");
oppure
–si impegna ufficialmente, al momento della presentazione della richiesta, ad adottare e garantire un'adeguata divulgazione di tale piano in un lasso di tempo ragionevole nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo di cui al punto 3, lettera a), numero i) di cui sopra.
La prima rata del capitale è versata entro e non oltre 18 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 18 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 3);
Se l'acquirente o il mutuatario non comunica tale relazione o piano nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo, la prima rata del capitale è versata entro 12 mesi dalla data di partenza del credito;
b)le rate degli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro tre mesi dalla data di partenza del credito;
c)in alternativa, le rate del capitale e degli interessi possono essere pagate ogni sei mesi a condizione che la prima rata del capitale sia versata entro 12 mesi o entro 18 mesi, ai sensi del punto a), numero ii), dalla data di partenza del credito e la decorrenza delle rate degli interessi sia prevista al massimo sei mesi dopo la data di partenza del credito. In tale caso ai tassi di premio minimi calcolati conformemente all'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %;
d)in caso di operazione a tasso variabile, il piano di ammortamento del capitale è fissato, per l'intero periodo, non oltre cinque giorni lavorativi prima della data dell'esborso sulla base del tasso di interesse variabile o del tasso swap di quel momento;
4)previa notifica preventiva, il rimborso del capitale si effettua in rate uguali, con interessi calcolati sull'importo decrescente del capitale:
a)le rate del capitale sono pagabili a scadenze regolari non superiori ai tre mesi e:
i)la prima rata è versata entro e non oltre 12 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 12 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 4);
ii)o in alternativa, se l'acquirente o il mutuatario:
–pubblica una relazione annuale comprendente un monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e un piano per ridurre o compensare tali emissioni;
oppure
–si impegna ufficialmente, al momento della presentazione della richiesta, ad adottare e garantire un'adeguata divulgazione di tale piano in un lasso di tempo ragionevole nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo di cui al punto 4, lettera a), numero i) di cui sopra.
La prima rata del capitale è versata entro e non oltre 18 mesi dalla data di partenza del credito. A scanso di dubbi, i rimborsi del capitale da effettuare di norma entro i primi 18 mesi, come stabilito ai punti 1) e 2), saranno distribuiti proporzionalmente tra le rate di rimborso del capitale da versare ai sensi del punto 4).
Se l'acquirente o il mutuatario non comunica tale relazione o piano nei 12 mesi del piano di rimborso alternativo, la prima rata del capitale è versata entro 18 mesi dalla data di partenza del credito;
b)le rate degli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro tre mesi dalla data di partenza del credito;
c)in alternativa, le rate di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi possono essere versate ogni sei mesi a condizione che la prima rata del capitale sia versata entro 12 mesi o entro 18 mesi, ai sensi del punto a), numero ii), dalla data di partenza del credito e la decorrenza delle rate degli interessi sia prevista al massimo sei mesi dopo la data di partenza del credito. In tale caso ai tassi di premio minimi calcolati conformemente all'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %.
Ambito di applicazione:
Si propone che la linea comune:
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i)
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si applichi per dodici mesi a decorrere dal 1º novembre 2020;
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ii)
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si applichi solo agli aeromobili nuovi quali definiti all'articolo 8, lettera a), punto 1), e al sostegno per i motori di riserva e i pezzi di ricambio di cui all'articolo 20, lettere a), b) e c) dell'ASU;
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iii)
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non si applichi agli aeromobili che non sono utilizzati per operazioni generatrici di entrate, mediante il trasporto di passeggeri o merci o mediante operazioni di leasing;
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iv)
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si applichi solo alle nuove attività quali definite al punto ii), per le quali sia fornito un sostegno pubblico durante il periodo di validità della linea comune;
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v)
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si applichi solo agli aeromobili e ai motori quali definiti al punto ii), ordinati nell'ambito degli accordi di acquisto eseguiti l'11 marzo 2020 o prima di tale data;
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vi)
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preveda strumenti di flessibilità per le intese di finanziamento provvisorie (quali definite all'articolo 8, lettera b)) solo quando la consegna e l'intesa di finanziamento provvisoria avvengano durante il periodo di validità della linea comune;
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vii)
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sia a disposizione di tutti gli acquirenti o mutuatari previa presentazione al partecipante di un'analisi dell'impatto sui flussi di cassa che dimostri la necessità della linea comune;
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viii)
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sia applicabile ai ritardi di consegna a condizione che la consegna avvenga entro 90 giorni dalla data di scadenza effettiva della linea comune; e
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ix)
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non pregiudichi l'applicazione di qualsiasi altra condizione prevista dall'ASU, che continuerà ad applicarsi.
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A scanso di dubbi, l'applicazione della linea comune proposta non osta a che i partecipanti concordino provvedimenti intesi a minimizzare perdite conformemente alla clausola 7 dell'ASU.
Ritardi di consegna:
Se un partecipante si è impegnato a fornire sostegno pubblico per una consegna conformemente alla linea comune proposta e tale consegna è ritardata oltre la data effettiva di scadenza della linea comune, esso è autorizzato a onorare i termini dell'impegno originario, a condizione che la consegna avvenga entro 90 giorni dalla data effettiva di scadenza della linea comune.
Un partecipante che intenda prorogare il periodo di validità delle condizioni della linea comune in caso di ritardo di consegna motiverà il suo accordo in merito alla proroga nella notifica successiva all'informativa.
Consegne effettuate tra il 1º novembre 2020 e la data di accettazione della linea comune
Gli acquirenti o i mutuatari che prendono in consegna un aeromobile con sostegno pubblico nel periodo compreso tra il 1º novembre 2020 e la data di accettazione della linea comune hanno diritto a che i termini dell'operazione di sostegno pubblico siano modificati in modo da applicare le condizioni della linea comune, fatto salvo il consenso delle ACE partecipanti a sostegno dell'operazione e il pagamento di un premio aggiuntivo come indicato al paragrafo seguente.
Tassi di premio minimi:
Le norme sui tassi di premio quali definite nell'allegato II dell'ASU continuano ad applicarsi a tutte le operazioni sostenute nell'ambito della linea comune. La proposta dei nuovi piani di rimborso precedentemente descritti avrà l'effetto di aumentare la vita media ponderata di un'operazione e pertanto i partecipanti che addebitano un premio anticipato, piuttosto che un margine su tutta la durata del prestito, saranno compensati con la facoltà di applicare un tasso di premio più elevato qualora decidessero di applicare i termini proposti nell'ambito della linea comune.
Classificazione del rischio:
Agli acquirenti o mutuatari la cui classificazione del rischio ASU è stata accettata prima dell'11 marzo 2020 (incluso) dovrebbe essere proposto un aggiornamento della classificazione del rischio secondo la procedura ordinaria descritta nell'appendice II dell'ASU, al fine di applicare i termini della presente linea comune.
Notifiche:
L'uso da parte dei partecipanti della linea comune proposta sarà notificato, esclusivamente a titolo informativo, secondo la procedura di notifica preventiva stabilita nell'ASU.