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Document 52020PC0765

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

    COM/2020/765 final

    Bruxelles, 27.11.2020

    COM(2020) 765 final

    2020/0339(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (di seguito "l'accordo") 1 .

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

    Obiettivo dell'accordo è costituire uno spazio aereo comune basato sull'accesso reciproco ai mercati del trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme – comprese quelle relative alla sicurezza, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente. Le norme dello spazio aereo comune dovrebbero essere fondate sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato IV di tale accordo, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la gestione del traffico aereo. 

    L'accordo è stato firmato il 10 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

    2.2.Il comitato misto

    L'articolo 22 dell'accordo istituisce un comitato misto, responsabile della gestione e corretta attuazione dell'accordo.

    A tal fine il comitato favorisce la cooperazione in una serie di settori, esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi espressamente previsti dall'accordo. I suoi compiti principali consistono nel favorire la cooperazione: a) svolgendo le proprie mansioni specifiche in relazione al processo della cooperazione normativa, come indicato al titolo II dell'accordo; b) promuovendo gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza, dell'ambiente, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le bande orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; c) analizzando periodicamente gli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e mettendo a punto risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; d) definendo in modo consensuale proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento dell'accordo; e) prendendo in considerazione settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo; e f) applicando la sezione A.1 dell'allegato IV (elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo).

    Inoltre conformemente all'articolo 5 (Investimenti) dell'accordo, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

    2.3.L'atto previsto del comitato misto

    Nella sua prima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto (di seguito "l'atto previsto").

    La finalità dell'atto previsto è l'adozione del regolamento interno alla base dell'organizzazione e del funzionamento del comitato misto, in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, al fine di consentire la corretta attuazione dell'accordo.

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia in questo caso dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro.

    L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    Alla luce di quanto precede, la base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto aereo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    L'atto del comitato misto stabilirà il suo regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2020/0339 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione (UE) 2020/952 del Consiglio 2 l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

    (2)L'articolo 22 dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire la gestione e corretta attuazione dell'accordo.

    (3)A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

    (4)Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

    (5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno vincolerà l'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

    I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Decisione (UE) 2020/952 del Consiglio, del 26 giugno 2020, sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 10).
    (2)    Decisione (UE) 2020/952 del Consiglio, del 26 giugno 2020, sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 10).
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    Bruxelles, 27.11.2020

    COM(2020) 765 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro


    DECISIONE N. 1/[anno] DEL COMITATO MISTO UE-ISRAELE ISTITUITO DALL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRO

    del [data]

    che adotta il proprio regolamento interno

    IL COMITATO MISTO UE-ISRAELE,

    visto l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, ("l'accordo"), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Il regolamento interno del comitato misto, accluso alla presente decisione, è adottato.

    Fatto a …, il

    Per il comitato misto,

    Il capo della delegazione dell'Unione europea

    [nome]

    Il capo della delegazione del governo dello Stato di Israele

    [nome]



    Allegato

    REGOLAMENTO INTERNO

    Articolo 1

    Capi delegazione

    1.    A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.

    2.    Il comitato misto è presieduto congiuntamente dai capi delegazione delle parti contraenti.

    Articolo 2

    Riunioni

    1.    A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

    2.    Il comitato misto può indire riunioni faccia a faccia o mediante altri mezzi (ad esempio teleconferenze o videoconferenze).

    3.    Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in uno Stato membro dell'Unione europea e a Israele, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.

    4.    Una volta concordati la data e il luogo delle riunioni tra le parti contraenti, le riunioni sono convocate dalla Commissione europea per l'Unione europea e i suoi Stati membri e dall'autorità israeliana per l'aviazione civile per Israele.

    5.    Salvo decisione contraria delle parti contraenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se del caso, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

    Articolo 3

    Delegazioni

    1.    Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.

    2.    Previo consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria dei trasporti aerei in veste di osservatori.

    3.    Il comitato misto può invitare a partecipare alle riunioni altre parti interessate o esperti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

    Articolo 4

    Segreteria

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'autorità israeliana per l'aviazione civile svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

    Articolo 5

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.    I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari trasmettono ai membri delle delegazioni l'ordine del giorno provvisorio.

    2.    L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo consenso del comitato misto.

    3.    I capi delegazione possono abbreviare il termine specificato al paragrafo 1 del presente articolo in funzione delle esigenze o dell'urgenza di un caso specifico.

    Articolo 6

    Verbali

    1.    Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso riporta gli argomenti discussi, le raccomandazioni formulate e le decisioni adottate.

    2.    Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti contraenti. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

    3.    I verbali delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti contraenti.

    Articolo 7

    Procedura scritta

    Qualora ne sussista la necessità e in casi debitamente motivati, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i capi delegazione si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Una parte contraente può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

    Articolo 8

    Deliberazioni

    1.    Il comitato misto formula le sue raccomandazioni e adotta le sue decisioni per consenso.

    2.    Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

    3.    Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale di riunione.

    4.    Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti contraenti in conformità alle rispettive procedure interne.

    5.    Le parti contraenti pubblicano le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte contraente può decidere di pubblicare qualunque altro atto adottato dal comitato misto. Una copia originale delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte contraente.

    Articolo 9

    Gruppi di lavoro

    1.    Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso.

    2.    I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti contraenti.

    3.    I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

    4.    Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

    Articolo 10

    Spese

    1.    Ciascuna parte contraente sostiene le spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda i costi del personale, le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

    2.    Qualsiasi altra spesa relativa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte contraente che ospita la riunione.

    Articolo 11

    Modifiche del regolamento interno

    Il comitato misto può, in qualsiasi momento, modificare il presente regolamento interno mediante decisione adottata in conformità all'articolo 22 dell'accordo.

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