COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.11.2020
COM(2020) 765 final
2020/0339(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (di seguito "l'accordo").
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro
Obiettivo dell'accordo è costituire uno spazio aereo comune basato sull'accesso reciproco ai mercati del trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme – comprese quelle relative alla sicurezza, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente. Le norme dello spazio aereo comune dovrebbero essere fondate sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato IV di tale accordo, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la gestione del traffico aereo.
L'accordo è stato firmato il 10 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 2 agosto 2020.
2.2.Il comitato misto
L'articolo 22 dell'accordo istituisce un comitato misto, responsabile della gestione e corretta attuazione dell'accordo.
A tal fine il comitato favorisce la cooperazione in una serie di settori, esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi espressamente previsti dall'accordo. I suoi compiti principali consistono nel favorire la cooperazione: a) svolgendo le proprie mansioni specifiche in relazione al processo della cooperazione normativa, come indicato al titolo II dell'accordo; b) promuovendo gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza, dell'ambiente, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le bande orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; c) analizzando periodicamente gli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e mettendo a punto risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; d) definendo in modo consensuale proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento dell'accordo; e) prendendo in considerazione settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo; e f) applicando la sezione A.1 dell'allegato IV (elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo).
Inoltre conformemente all'articolo 5 (Investimenti) dell'accordo, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.
2.3.L'atto previsto del comitato misto
Nella sua prima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto (di seguito "l'atto previsto").
La finalità dell'atto previsto è l'adozione del regolamento interno alla base dell'organizzazione e del funzionamento del comitato misto, in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, al fine di consentire la corretta attuazione dell'accordo.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia in questo caso dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro.
L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
Alla luce di quanto precede, la base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto aereo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del comitato misto stabilirà il suo regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2020/0339 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2020/952 del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.
(2)L'articolo 22 dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire la gestione e corretta attuazione dell'accordo.
(3)A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
(4)Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno vincolerà l'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente