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Document 52020PC0754

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede all'Irlanda sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

COM/2020/754 final

Bruxelles, 16.11.2020

COM(2020) 754 final

2020/0333(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede all'Irlanda sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 27 ottobre 2020 l'Irlanda ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità irlandesi per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa al regime temporaneo di sovvenzione per il pagamento dei salari adottato in risposta alla pandemia di COVID-19. Il regime sovvenziona nello specifico una parte della spesa salariale a carico del datore di lavoro qualora l'attività del datore di lavoro sia colpita dalle restrizioni introdotte a causa della crisi della COVID-19. Il regime è accessibile ai datori di lavoro che mantengono personale alle loro dipendenze e mira a sostenere la redditività delle imprese e a preservare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente. Il regime è stato in vigore dal 26 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Inizialmente, e fino al 3 maggio 2020, il regime di sovvenzione ha rimborsato i datori di lavoro fino a un massimo di 410 EUR a settimana per ciascun lavoratore dipendente avente diritto. A partire dal 4 maggio 2020, il versamento della sovvenzione è stato effettuato in base a un sistema fondato sulla precedente retribuzione settimanale netta per ciascun dipendente, rimborsando ai datori di lavoro un importo compreso tra il 70 % e l'85 % della retribuzione netta del dipendente, con un massimale di 350 EUR o 410 EUR a settimana, a seconda del livello retributivo.

L'Irlanda ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere all'Irlanda assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dalla pandemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Data l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e

·la possibilità di rinnovare il debito.

2020/0333 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede all'Irlanda sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID‐19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 ottobre 2020 l'Irlanda ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall'Irlanda per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d'autunno 2020 della Commissione prospettano per l'Irlanda un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,8 % e al 63,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020.

(3)L'epidemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte significativa della forza lavoro in Irlanda. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica irlandese connessa al regime temporaneo di sovvenzione per i salari, illustrato al considerando 4.

(4)La legge del 2020 sulle misure di emergenza di interesse pubblico (COVID-19), in particolare l'articolo 28, "COVID-19: disposizioni temporanee in materia di sovvenzione per il pagamento dei salari", citato nella richiesta dell'Irlanda del 27 ottobre 2020, ha introdotto un regime che sovvenziona parte della spesa salariale a carico del datore di lavoro qualora l'attività del datore di lavoro sia colpita dalle restrizioni introdotte a causa della crisi della COVID-19. Il regime è accessibile ai datori di lavoro che mantengono personale alle loro dipendenze e mira a sostenere la redditività delle imprese e a preservare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente. Il regime è stato in vigore dal 26 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Inizialmente, fino al 3 maggio 2020, il regime di sovvenzione ha rimborsato i datori di lavoro fino a un massimo di 410 EUR a settimana per ciascun lavoratore dipendente avente diritto. A partire dal 4 maggio 2020, il versamento della sovvenzione è stato effettuato in base a un sistema fondato sulla precedente retribuzione settimanale netta per ciascun dipendente, rimborsando ai datori di lavoro un importo compreso tra il 70 % e l'85 % della retribuzione netta del dipendente, con un massimale di 350 EUR o 410 EUR a settimana, a seconda del livello retributivo.

(5)L'Irlanda soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L'Irlanda ha fornito alla Commissione prove adeguate del fatto che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 2 473 887 900 EUR a partire dal 1º febbraio 2020 a causa dell'aumento dell'importo direttamente connesso al regime temporaneo di sovvenzione per il pagamento dei salari. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Irlanda beneficia di queste nuove misure.

(6)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato l'Irlanda e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 27 ottobre 2020.

(7)È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare l'Irlanda a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l'entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(8)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

(9)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell'Irlanda e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un prestito dell'importo massimo di 2 473 887 900 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore dell'Irlanda al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.L'Irlanda paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

L'Irlanda può finanziare il regime temporaneo di sovvenzione per il pagamento dei salari che sovvenziona una parte della spesa salariale a carico del datore di lavoro qualora l'attività del datore di lavoro sia stata colpita dalle restrizioni introdotte a causa della crisi della COVID-19 e il rapporto di lavoro sia mantenuto, come previsto dalla legge del 2020 sulle misure di emergenza di interesse pubblico (COVID-19), in particolare l'articolo 28, "COVID-19: disposizioni temporanee in materia di sovvenzione per il pagamento dei salari".

Articolo 4

La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
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